Mensile di informazione ed aggiornamento

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Mensile di informazione ed aggiornamento
Anno LIII n° 7 - Luglio 2013 - Poste Italiane Spa - Sped. In A.P. 70% DCO VR
il Geometra veronese
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale
06
ECO
FRIENDLY
www.collegio.geometri.vr.it
Elezioni Cassa Previdenza Geometri
Edilizia, meno lacci e lacciuoli
Riforma condominio e barriere architettoniche
Bolca capitale mondiale dei fossili
Sopraelevazioni ed aspetto architettonico
COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della PROVINCIA di VERONA - Società Cooperativa Geometri Veronesi - Vicolo Orologio, 3 - VERONA
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il Geometra veronese
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale
Il “Geometra Veronese” è un mensile di informazione e aggiornamento professionale edito dalla “Società Cooperativa
Geometri Veronesi”. La collaborazione è aperta agli organi rappresentativi di categoria e a tutti i singoli professionisti. Ogni
redattore risponde delle proprie affermazioni ed il suo nome è sempre reperibile presso la redazione.
SOMMARIO
Pubblicazione Mensile
del Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Verona
Autorizzata dal Trib. c.p. di VR
con decreto n. 140 del 22 dicembre 1960
Redazione-Amministrazione
37129 Verona - Vicolo Orologio, 3
Tel. 045 8031186 - Fax 045 8009861
www.collegio.geometri.vr.it
e-mail: [email protected]
[email protected]
Direttore Responsabile
Geom. Pietro Calzavara
Comitato di Redazione
Geom. Gianluca Fasoli
Geom. Fiorenzo Furlani
Geom. Pietro Guadagnini
Geom. Matteo Xamo
Geom. Giada Zampieri
Segretario di Redazione
Rag. Maurizio Buin
Hanno collaborato:
Elisa Tagliani
Alessandra Moro
Progetto Grafico
e Coordinamento Editoriale
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37121 Verona - Via Macello, 17
Tel. 045 8009179 - Fax 045 8018980
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ECO
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GEOSSERVATORIO
1
L’etica non passa mai di moda
VITA DEL COLLEGIO
3 Cassa Previdenza Geometri: eletto il presidente e rinnovato il comitato dei
delegati
5 Geometri on the road
FATTI E NOTIZIE
7 Lucca: un geoday toscano per formare e informare la categoria
9 Edilizia, meno lacci e lacciuoli
11 Le sorprese del riciclo
13 La riforma peggiora i quorum sulle barriere architettoniche
15 Aria di mare per i nuovi geometri
17 Alla ricerca del comune più ecofriendly d’italia
19Geonews
21Edilnews
23Econews
CULTURA E TERRITORIO
25
C’era una volta un mare…
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
29 Sopraelevazioni e aspetto architettonico
33 Muffe negli alloggi: perché si presenta no, come evita rle, come gestire i
contenziosi
37 Le responsabilità del c.t.u.
39mutui prima casa, riparte il fondo di solidarietà
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Società Cooperativa Geometri Veronesi
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A CURA DI PIETRO CALZAVARA
L’ETICA NON PASSA MAI DI MODA
L’applicazione del codice deontologico è uno dei punti fermi
della nostra professione, una garanzia di affidabilità e serietà: tengo in modo particolare a questo nostro aspetto, che,
come recita il testo, “risponde alla finalità di individuare,
seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi
generali di etica professionale”.
Non sarebbe male, di tanto in tanto, rileggere i 28 articoli
di cui si compone il codice: con la scusa che le attività professionali vengono assimilate a quelle commerciali, c’è da
parte di troppi professionisti la tendenza a dimenticare gli
obblighi deontologici e questo lede alla credibilità non solo del singolo, ma della categoria; è importante tenerli ben
presenti, soprattutto da parte dei giovani, che iniziano un
mestiere e rischiano di non conoscere principi indispensabili
e che distinguono la figura del professionista.
Viviamo immersi nel mondo della comunicazione, conta
apparire e l’essere rimane in ombra. Sta bene dare valore
anche all’immagine, ma alla base ci deve essere la regola,
il principio, altrimenti diventa più bravo chi appare di più e
non chi vale davvero. Una bella copertina deve corrispondere ad un buon contenuto. Una pietanza ben impiattata deve
anche essere gustosa. Forma e sostanza. Mettiamoci pure in
vetrina, ma forti del prodotto che vendiamo, ovvero la nostra
competenza. Agiamo con trasparenza e sempre sulla scorta
dei principi etici e deontologici. E laddove non ci sono regole scritte, vada usato il buon senso e l’onestà.
Sezione II art. 5: “Il geometra deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro,
ed esercita l’attività professionale secondo "scienza" ovvero
preparazione, competenza e capacità professionale a servizio del committente, "coscienza" ovvero onestà, imparzialità
e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente,
"diligenza" ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi
dei committenti.”
Nelle pagine di luglio approfondiamo alcune novità normative, interessanti per il nostro settore, uscite dal recente di-
segno di legge sulle semplificazioni e riguardanti i permessi
per costruire, il codice dei contratti pubblici e le società fra
professionisti.
Sul fronte cultura&territorio, invitiamo alla visita di un paradiso naturale unico al mondo: Bolca e i suoi fossili; tutti
lo conosciamo, ma come spesso accade, ciò che ci è più
vicino rimane in disparte, proprio con la scusa della facile
raggiungibilità. E nel frattempo lo si trascura. Bolca è nel
comune di Vestenanova, sui Lessini: una gita estiva fresca
e straordinaria.
Buona lettura!
Pietro Calzavara
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il Geometra veronese
VITA DEL COLLEGIO
ECO
FRIENDLY
CASSA PREVIDENZA GEOMETRI
Cassa Previdenza Geometri:
eletto il Presidente e rinnovato
il comitato dei delegati
Fausto Amadasi riconfermato alla presidenza.
Per il Collegio di Verona sono stati eletti in qualità di
delegati i geometri Roberto Scali e Nicola Bonafini
Il 26, 27 e 28 febbraio 2013 si sono svolte in tutti i Collegi Provinciali le votazioni per il rinnovo del Comitato dei delegati della
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri per il quadriennio 2013-2017.
Fausto Amadasi
La proclamazione degli eletti è stata effettuata il 7 maggio con
provvedimento assunto ai sensi dell’art. 10.7 dello Statuto della
Cassa di Previdenza. Per il Collegio di Verona è stato riconfermato il geom. Roberto Scali (Verona) e nominato per la prima
volta il geom. Nicola Bonafini (Pescantina).
Successivamente, in data 11 giugno, si è formalmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha provveduto
alla distribuzione delle cariche. Il geometra Fausto Amadasi è
stato confermato alla carica di Presidente.
Riportiamo i nominativi dei componenti il nuovo Consiglio di
Amministrazione e degli eletti nella circoscrizione del Veneto ai
quali il Consiglio Direttivo del Collegio di Verona esprime vive
congratulazioni e formula i migliori auguri di buon lavoro.
Delegati eletti
Collegio
BENVEGNU' ALESSANDRO
Vicenza
BONAFINI NICOLA
Verona
CATTANI CHIARA
Padova
CAZZARO MICHELE
Venezia
DALLA VEDOVA GIOSUE’ Belluno
MARCHIORI LINO
Vicenza
MOMI LEO
Treviso
PAVIATO VINCENZO
Rovigo
RIZZO GIOVANNI
Venezia
SCALI ROBERTO
Verona
ZANE FABIO
Treviso
ZECCHIN ODDONE
Padova
Roberto Scali
Nicola Bonafini
Consiglio di Amministrazione 2013-2017
Presidente
geom. AMADASI FAUSTO
Vice Presidente
geom. BUONO DIEGO
Consiglieri
geom. ALBERTI ROLANDO
geom. AVERSA ANTONIO
geom. CECCHETELLI CARLO
geom. CREMOLI CRISTIANO
geom. DI LEO FRANCESCO
geom. FERRARI RENATO
geom. GAROFALO CARMELO
geom. MOMI LEO
geom. TESIO ILARIO
Giunta Esecutiva
Presidente
geom. AMADASI FAUSTO
Vice Presidente
geom. BUONO DIEGO
Consiglieri
geom. AVERSA ANTONIO
geom. FERRARI RENATO
geom. GAROFALO CARMELO
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VITA DEL COLLEGIO
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GEOMETRI ON THE ROAD
GEOMETRI ON THE ROAD
GEOtour nei quartieri – I professionisti all’ascolto
Contro il luogo comune dell’estate come periodo di sosta e
siesta, il Collegio è al lavoro proprio in questi giorni sull’ufficializzazione di un dinamico progetto, “GEOtour: geometri
on the road - i professionisti all’ascolto”, un’iniziativa di
pubblico servizio alla cittadinanza, in sinergia con la Polizia
Municipale di Verona, che ha già aderito ufficialmente e ha
ricevuto approvazione dalla Giunta comunale nella seduta
del 17.4.2013.
Di che si tratta? Accanto alla stazione mobile della Polizia –
ma senza intralciarne l’operatività - situata in un luogo strategico di aggregazione cittadina (i principali mercati rionali),
si collocherà un piccolo gazebo, ad ospitare un geometra
professionista (o più), a gratuita disposizione del pubblico,
per rispondere a FAQ e dubbi del quotidiano su casa, condominio e mediazione conciliativa, norme, fisco, catasto, terreni, costruzioni, sicurezza, etc.: un ventaglio di tematiche
inerenti alle sue competenze tecniche.
L’obiettivo è quello di creare un punto di ascolto immediato
e immediata risposta, facilitando il cittadino nel contatto
con il professionista, con il supporto istituzionale della Polizia. Il geometra fornisce le indicazioni basilari per risolvere
i dubbi, facendo riferimento – per approfondimenti – al Collegio stesso e ai recapiti degli uffici comunali, adibiti ai vari
servizi.
Alla sinergia tra Collegio e Polizia si desidera affiancare –
per comunanza di intenti - il patrocinio dell’Assessorato alle
politiche per la casa ed il supporto nella promozione anche
da parte dell’ Assessorato al Decentramento che, in accordo
con le circoscrizioni e l'U.R.P., ha predisposto un programma
di “ascolto attivo” dei cittadini: "A Tu per Tu nei Quartieri”.
L’iniziativa ha attivato punti di ascolto in alcuni mercati rionali e prevede anche degli incontri serali nei quartieri delle
circoscrizioni, al fine di raccogliere segnalazioni e suggerimenti dei cittadini su temi di carattere locale.
Ad ottobre 2013 sono previste le prime tappe-test nei cinque
più frequentati mercato cittadini.
Nello specifico:
•
martedì 8 ottobre: borgo Venezia
•
mercoledì 16 ottobre: ponte Crencano
•
giovedì 10 ottobre: S.Lucia/Golosine
•
•
venerdì 18 ottobre: S. Toscana
sabato 12 ottobre: stadio
Si raccolgono in segreteria ([email protected]) le
auspicabili candidature da parte di colleghi che vorranno offrire la loro volontaria presenza: due, al massimo tre (per le
dimensioni della postazione) professionisti a tappa, magari
con specializzazione diversa, per coprire le aree tematiche
di competenza. Il potenziale sviluppo del progetto, dopo il
mese-pilota, potrebbe spaziare dall’inserimento di altri mercati all’apertura ad altri ordini, mantenendo il Collegio soggetto capofila, insieme alla Polizia. Inoltre, avendo richiesto
patrocinio anche al CNG, sarebbe interessante esportare il
format per sinergie in altre città tra altri Collegi e Comandi; se l’idea decolla su rete nazionale, utile approntare una
mappa tipo “luoghi di interesse Google” o app.
A corredo del progetto verranno stampate delle brochures
informative; la promozione del GEOtour passerà attuata anche attraverso la frequentata pagina FB del Collegio, on-line
sui siti del Collegio e della Polizia Municipale, che finora
grande supporto ha dato alla pianificazione dell’iniziativa.
Alessandra Moro
LUGLIO 2013
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FATTI E NOTIZIE
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LUCCA: UN GEODAY TOSCANO PER FORMARE E INFORMARE LA CATEGORIA
LUCCA: UN GEODAY TOSCANO PER FORMARE E INFORMARE LA CATEGORIA
UNA SERIE DI SEMINARI IN TUTTA ITALIA, IDEATI DAL CNG, MANTIENE COSTANTE L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Italia sempre a rischio: scossa sismica in Toscana registrata
a giugno, ma pronto intervento dei soccorsi, e subito pronti
anche i geometri dell'Associazione Nazionale Geometri
Volontari per la Protezione Civile, mobilitatisi con una squadra
di oltre 200 unità. Fausto Savoldi, presidente del Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ha avuto parole di
elogio per questa presenza, «i geometri si stanno prodigando
per le operazioni di accoglienza degli oltre mille sfollati,
per l'allestimento delle oltre mille brandine indispensabili
per far trascorrere la notte ai residenti. Sono molto fiero di
poter rappresentare una categoria professionale pronta
ad impegnarsi verso il prossimo senza alcun indugio». Così
durante il GEOday di Lucca, il 21 giugno scorso, primo di
una serie di appuntamenti voluti dal CNG per dibattere e
pianificare, attraverso seminari altamente formativi, una
strategia comune a tutti i geometri italiani, di fronte al periodo
di crisi profonda e diffusa. Con Savoldi, a Lucca, anche il
presidente del Collegio provinciale, Antonio Tonelli, Andrea
Bonechi, consigliere delegato della riforma delle professioni
nella consiliatura 2000-2012, e Cristina Bauco, ricercatrice
dell’istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti
contabili. A Lucca si è parlato di società fra professionisti
– della normativa con il dott. Bonechi e delle responsabilità
civili e penali con la dott.ssa Bauco - e, secondo le intenzioni
enunciate da Savoldi, il target principale a cui si è rivolto
è il mondo dei giovani, «perché da soli non si può arrivare
rapidamente a creare uno studio, a consolidare una clientela;
occorre lavorare insieme tra colleghi e con le altre categorie. La
fondazione di società fra professionisti, dunque, rappresenta
una possibilità, un’occasione di cui i giovani devono essere
consapevoli, informati».
Il circuito GEOdays ha poi fatto tappa a Cremona, 28 giugno,
per parlare di “ Progettazione: un’idea e tante specializzazioni
- Cambiare la metodologia di lavoro per diventare competitivi
in Italia e all’estero”. I GEOdays successivamente promossi
dai collegi italiani offriranno un periodico momento di
informazione e formazione comune, lavorando anche sulla
costituzione o consolidamento di una rete fra tessuto
produttivo locale, organi istituzionali e professionisti, per
condividere le opportunità lavorative.
Le società fra professionisti: le linee della normativa
La Legge di Stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011,
n. 183) e il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34
hanno introdotto nell’ordinamento italiano la possibilità di
costituire società per l’esercizio delle attività professionali
regolamentate. Le società tra professionisti, come previsto
dalla Legge 183/2011, devono possedere 3 caratteristiche
fondamentali:
- devono esercitare una o più attività professionali
regolamentate;
- devono essere costituite in una delle forme societarie già
previste dall’ordinamento;
Alessandra Moro
LUGLIO 2013
7
il Geometra veronese
FATTI E NOTIZIE
ECO
FRIENDLY
Le società fra professionisti: le linee della normativa
- devono sempre garantire che le prestazioni siano eseguite
esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti richiesti per
l’esercizio della professione e che sia sempre individuabile
il professionista responsabile dello svolgimento della
prestazione.
Articolo 10:
Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti
1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti
professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per recepire
i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
recepire i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Le
norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate
con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo
di cui al comma 5».
3. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di
attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico
secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V
del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le
società il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da
parte dei soci;
b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti
ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in
possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità
di investimento;
c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico
professionale conferito alla società sia eseguito solo
dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della
prestazione professionale richiesta; la designazione del socio
professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di
tale designazione, il nominativo debba essere previamente
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comunicato per iscritto all'utente;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia
stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento
definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata,
deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la
partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice
deontologico del proprio ordine, così come la società è
soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti
iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per
l'esercizio di più attività professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data
di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento
allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi
4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, è abrogata.
12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come
riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione
dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.
il Geometra veronese
FATTI E NOTIZIE
EDILIZIA,MENO LACCI E LACCIUOLI
DECRETO DEL FARE, ELIMINATI I VINCOLI BUROCRATICI PER LE
RISTRUTTURAZIONI E PER RICHIEDERE L’AGIBILITA’ AL COMUNE
Meno vincoli bu­rocratici per le ristrutturazioni e per richiedere l'agibilità al comune. Questo significa avere più margine di azione per interventi edilizi sull'esistente e vendite più
ve­loci degli appartamenti finiti. Il Decreto del Fare ritocca il
Testo unico per l'edilizia (dpr 380/2001) con novità favorevo­
li per le imprese. Tra cui an­che l'attribuzione alla p.a. del
compito di recuperare i pareri necessari per le segnalazioni
certificate di inizio attività (Scia) e di comunicazione per l'attività edilizia libera.
Vedia­mo dunque le disposizioni in materia di costruzioni.
Pareri a cura dello spor­tello unico. Viene attribuito allo Sportello unico per l'edi­lizia il compito di acquisire i pareri anche prima della presentazione della Scia. La nor­ma
cambia nel senso che viene esteso a tutti i titoli edilizi la
possibilità di delegare all'am­ministrazione le incombenze
burocratiche di reperimento dei nulla osta.
Il Testo unico per l'edilizia non disciplina l'acquisizione, da
parte dello Sportello unico per l'edilizia (Sue), degli atti di
assenso presupposti all'inizio dei lavori nel caso in cui l'intervento edilizio sia soggetto alla presentazione della co­
municazione di inizio lavori di attività edilizia libera o della
Scia edilizia. Il decreto estende la disciplina prevista oggi
solo per il permesso di costruire.
Il provvedimento, infat­ti, dispone che l'interessato possa,
prima di presentare la comunicazione o la Scia, ri­chiedere
allo Sportello unico l'acquisizione di tutti gli atti di assenso
necessari per l'in­tervento edilizio. Lo Sportello si deve attivare, come nel caso di richiesta di permesso di co­struire:
se non sono rilasciati gli atti di assenso delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più
amministrazioni interpel­late, il responsabile dello Spor­tello
unico indice la conferenza di servizi per acquisirli.
Se, poi, l'istanza di acquisi­zione di tutti gli atti di assenso
è contestuale alla segnalazio­ne certificata di inizio atti­
vità, l'interessato potrà dare inizio ai lavori solo dopo la
comunicazione da parte dello Sportello unico dell'avvenu­ta
acquisizione degli atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi. Le novità si applicano anche alla
comunicazione dell'inizio dei lavori per l'attività edilizia li­
ECO
FRIENDLY
EDILIZIA, MENO LACCI E LACCIUOLI
bera, qualora siano necessari atti di assenso per la realizza­
zione dell'intervento edilizio. Peraltro nei centri storici per
gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali
è applicabile la segnalazione certificata d'inizio attività con
modifiche della sagoma rispet­to all'edificio preesistente o
già assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio
prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
La delega alla p.a. di ac­quisire i pareri alleggerirà gli oneri
amministrativi per le imprese.
Termine lavori. Il decreto allunga di due anni i termini di
inizio e ultimazione dei lavori autorizzati con permesso di
co­struire, Dia o Scia alla data di entrata in vigore della norma. Il termine iniziale per l'av­vio dei lavori autorizzati con
permesso di costruire è di un anno dal rilascio del permesso,
mentre, per ultimare l'opera, il termine è fissato a tre anni
dall'inizio dei lavori. I lavori avviati dopo la presentazione di
Dia o Scia edilizia devono essere anch'essi ultimati en­tro
tre anni. Questi termini si allungano di un biennio, previa
comunicazione del soggetto in­teressato. Poiché la proroga
è automatica, il decreto consente di proseguire nei lavori
senza necessità di passare dall'ufficio tecnico comunale. Le
imprese, quindi, risparmiano il tempo e il costo di una pratica edilizia.
Senza contare che la proroga di legge impedisce di accertare abusi edilizi per gli interventi realizzati dopo la scadenza
del termine iniziale.
Ricostruzione e ristruttu­razione edilizia. Per il Testo
unico dell'edilizia costituiscono «interventi di ristrutturazione edilizia» anche gli interventi che consistono «nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma
di quello preesistente». Il decreto elimina il requisito della
me­desima sagoma e, quindi, sono ristrutturazioni edilizie
anche gli interventi di ricostruzione di un edificio con il medesimo volume dell'edificio demolito, ma anche con sagoma
diversa dal precedente. Costituisco­no, quindi, ristrutturazione gli interventi edilizi volti al ripristino di edifici, o parti di
essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ri­
costruzione, purché sia possi­bile accertarne la preesistente
consistenza. Conseguenza del­la modifica è che la modifica
della sagoma non è rilevante ai fini della individuazione del
permesso di costruire come titolo abilitativo necessario (eliminazione del riferimento contenuto nell'articolo 10, com­ma
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FATTI E NOTIZIE
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EDILIZIA, MENO LACCI E LACCIUOLI
1, lettera e) del Testo unico per l'edilizia).
Con una eccezione. Con ri­ferimento agli immobili sotto­posti
a vincoli, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristruttu­razione edilizia soltanto ove sia
rispettatala medesima sagoma dell'edificio preesistente.
CERTIFICATO ANCHE PER LE SINGOLE UNITA’
Il decreto modifica la disciplina del certifi­cato di agibilità,
consentendone la richiesta anche per singoli edifici o singole porzioni di uno stesso stabile. Questo a condizione che
le unità siano funzionalmente autonome, e sempre che siano state realizzate e collau­date le opere di urbanizzazione
primaria re­lative all'intero intervento edilizio e siano state
completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione. L'agibilità parziale potrà
essere ri­chiesta anche per singole unità immobiliari. Nei
casi di rilascio del certificato di agibilità parziale prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere
completa­ta, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre
anni. Viene, inoltre, individuato un procedimento alternativo alla richiesta di agibilità. Se l'interessato non propone
do­manda deve presentare la dichiarazione del direttore dei
lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità e allegare la richiesta di
Che cosa
10
Vecchio
Pareri
Acquisti d'ufficio per il permesso di
costruire
Termine inizio e fine lavori
Un anno per iniziare e tre per finire
Ristrutturazione
accatastamento dell'edificio e la dichiarazione dell'impresa
installatrice di conformità degli impianti.
Attività edilizia libera. Una dichiarazione in meno per la
comunicazione di inizio lavori. Il Testo unico per l'edilizia
prevede per l'attività edilizia libera l'invio di una comunica­
zione dell'inizio dei lavori, a cui deve essere allegata una
relazione asseverata firmata da un tecnico abilitato, che
dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa
né con il committente. Il decreto dispone di eliminare tale
dichiarazione da parte del tecnico abilitato.
Vincoli ambientali. Si passa dal silenzio-rifiuto al silenzio-rigetto, immediatamente impugnabile. Secondo il Testo
unico per l'edilizia (dpr 380/2001), nel caso in cui manchi
un atto di assenso per vincolo am­bientale, paesaggistico e
culturale, si viene a formare il silenzio rifiuto. Il dl modifica
il procedimento in caso di immobili vinco­lati. Se l'assenso
dell'autorità preposta al vincolo è favorevole, il comune sarà
tenuto a concludere il procedimento di rilascio del permesso di costruire con un provvedimen­to espresso e motivato.
Se l'atto di assenso viene negato, decorso il termine per il
ri­lascio del permesso di costruire, questo si intenderà respinto.
Antonio Ciccia
da “ItaliaOggi” del 24.06.2013
Nuovo
Cosa cambia
per le imprese
Allo sportello unico per l'edilizia il
compito di acquistare i pareri anche
per la Scia
Meno incombenze burocratiche per il
riperimento dei nulla osta
Proroga di due anni
Consentito di proseguire nei lavori senza
necessità di una nuova pratica edilizia
In caso di demolizione e ricostruzione
necessario rispettare la sagoma iniziale
è ristrutturazione leggera anche la
demolizione e ricostruzione con diversa
sagoma (tranne immobili vincolati)
Semplificati i titoli edilizi (anche la Scia).
Possibilità di adattare meglio l'edificazione
alle esigenze del mercato e di corrispondere
alle richieste dei committenti
Agibilità parziale di edifici e di unità
immobiliari
Procedimento per l'intero edificio
Anche per i singoli edifici o singole
porzioni di uno stesso stabile o per
singole unità immobiliari
Più garanzie al compratore. Agevolato il
mercato immobiliare
Comunicazione di inizio lavori per
attività edilizia libera
Obbligatorio allegare una relazione
asseverata firmata da un tecnico
abilitato, che dichiari di non aver
rapporti di dipendenza né con l'impresa
né con il committente
Eliminata la dichiarazione di
indipendenza da parte del tecnico
abilitato
Rimuovere l'obbligo di assumere un
tecnico indipendente
Vincoli ambientali
Silenzio assenso
Silenzio rigetto
Possibilità di ricorso immediato al Tar.
Maggiore tutela
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FATTI E NOTIZIE
LE SORPRESE DEL RICICLO
LE SORPRESE DEL RICICLO
ITALIA VIRTUOSA NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E
CARTONE: MA QUALI GLI IMPIEGHI SUCCESSIVI? ECCO ALCUNE
PROPOSTE DAL MONDO
Nelle ECOnews su queste stesse pagine, una buona notizia:
il Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli
Imballaggi a base cellulosica – ci dice che con più di 9
imballaggi su 10 recuperati, l’Italia è l’eccellenza europea
nella raccolta differenziata della carta e del cartone, un tasso
di recupero complessivo del 91,9%. Pensiamo alla quantità
che rappresentano i soli quotidiani, che, peraltro, dopo essere
stati lettura, possono essere riutilizzati in utili creazioni. Ecco
alcune idee, raccolte in giro per il mondo.
- Un casco da bici: monouso (o giù di lì), riciclabile,
impermeabile e conveniente (circa un dollaro e mezzo): tre
studenti del London’s Royal College lo hanno realizzato
macinando carta da giornale e impastandola con acqua,
ottenendo una poltiglia, poi modellata a caschetto. L’idea non
è passata inosservata: il governo inglese e un programma di
bike share a San Francisco sono interessati ad adottare questi
manufatti, presumibilmente dalla primavera 2014.
- Una bicicletta: fatto il casco, ecco il mezzo! L’ingegnere
israeliano Izhar Gafni ha passato due anni a piegare e
ripiegare cartoni, alla ricerca delle forme migliori e più adatte,
ottenendo, alla fine, una bici in cui, oltre al telaio, perfino i
raggi e i cerchi sono di cartone. Poco meno di 13 chili il peso
del prototipo, che monta pneumatici riciclati da una vecchia
auto, così come la catena, ex-cinghia di distribuzione, e
pedali ricavati da bottiglie di plastica. Incredibile la portata:
il prototipo – chiamato Alfa - può tollerare un ciclista di 220
chili! L’ingegner Gafni auspica di commercializzare Quattro
modelli, due per adulti – munity di un opzionale motore
elettrico – e due per bambini; spera anche di mantenere il
costo di realizzazione sotto i 12 dollari, per vendere poi a
cifre altrettanto basse, non più di 30 dollari. Tuttavia dalla
Cardboard Technologies, ditta che ha iniziato una campagna
per raccolta fondi per la produzione industriale del mezzo,
spunta un prezzo assai più elevato, circa 135 dollari.
- Una barca: e se si può fare la bici, perchè non un natante?
Ci hanno pensato già i nostri avi, costruendo canoe, barche
a remi et similia con base in cellulosa. La web-bibliografia
si spreca: http://www.cupery.net/links.html con le istruzioni
per una barca di carta fai-da-te, links ai musei dedicati alla
carta – uno a Basilea, in Svizzera, e uno ad Atlanta, Georgia e altre curiosità in tema.
- Abiti: il tyvek, tessuto non tessuto simile alla carta,
antistrappo ma facilmente tagliabile con forbici o coltello,
si utilizza, ad esempio, come involucro per spedizioni o
copriabiti protettivi usa e getta. Ma arriva la possibilità di
un impiego come abbigliamento vero e proprio, riciclabile:
tutta da progettare, ma fattibile, la collezione eco-friendly si
propone per la primavera/estate: per la fredda stagione non
si rivela adeguata.
- Celle solari: e qui arriviamo agli impieghi più tecnici.
Ricercatori del MIT hanno creato celle che possono essere
stampate su carta o tessuto, dunque a basso costo; possono
essere piegate mille volte e ancora generare energia, ma, per
allungarne la vita, è prevista una laminazione di protezione.
Non contenti, i ricercatori ora stanno studiando come
incrementarne la Potenza.
- Mattoni: sono spagnoli, stavolta, i ricercatori che hanno
escogitato un modo per trasformare gli “avanzi” delle cartiere
in mattoni. La buona pratica del riciclo, ma non solo: i mattoni
in carta hanno bassa conducibilità termica, garantendo buon
isolamento. Per contro, non offrono certamente la solidità
dei blocchi tradizionali, ma gli infaticabili ricercatori stanno
vagliando possibili altri materiali di scarto da combinare con
la carta, per aumentarne la resistenza.
- Un edificio: gran finale col botto: dopo gli oggetti sopra
elencati, ecco il progetto di due architetti tedeschi, Ben
and Daniel Dratz, che hanno disegnato uno spazio uffici a
Essen realizzato – temporaneamente - con 550 balle di carta
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LE SORPRESE DEL RICICLO
riciclata e compressa, raccolta nei supermercati circostanti.
Tornando a casa, ricordiamo che Comieco, organizzazione no
profit, promuove le Cartoniadi, una manifestazione unica nel
suo genere in Italia ed in Europa, per valorizzare l’impegno
della collettività verso un obiettivo comune: una più corretta
gestione dei rifiuti. Sono una gara tra quartieri della stessa
città o comuni della stessa regione che, per un mese, si sfidano
a colpi di carta e cartone per decretare il campione del riciclo.
In palio un premio in denaro da utilizzare obbligatoriamente a
fini sociali: riqualificazione di aree pubbliche, libri e/o computer
per le scuole, illuminazione fotovoltaica, mezzi elettrici e altro
a tema.
www.comieco.org
Alessandra Moro
Il Gpl
è gas di petrolio liquefatto.
È una fonte di energia di elevata qualità e di facile utilizzo. Viene
estratto da giacimenti naturali oppure durante il processo di raffinazione del petrolio greggio. A temperatura ambiente si trova allo
stato liquido con basse pressioni, garantendo un facile stoccaggio e
trasporto in apposite bombole o autocisterne.
Il Gpl
è l’ideale per l’utilizzo domestico,
per l’industria, l’artigianato,
l’agricoltura e l’allevamento.
- elevato e costante rendimento termico;
- installazione e manutenzione degli impianti
facili ed economiche;
- agevole trasportabilità ovunque;
- stoccaggio con ingombri molto limitati;
- non tossicità;
- emissioni non inquinanti;
- possibilità di autonomia gestionale;
- rapporto costi/benefici estremamente
vantaggioso rispetto ad altre fonti energetiche;
È ideale per l’utilizzo domestico, per l’industria,
l’artigianato, l’agricoltura e l’allevamento.
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LA RIFORMA PEGGIORA I QUORUM SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
LA RIFORMA PEGGIORA I QUORUM SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CONDOMINIO, LE NUOVE REGOLE RICHIEDONO MAGGIORANZE PIU’ ALTE PER LA RIMOZIONE
L'esigenza più sentita in condominio dai diversamente abili,
dagli anziani e da tutti coloro colpiti da un handicap o, più semplicemente, da difficoltà motorie è quella di potersi muovere
senza difficoltà in condominio, di poter scendere le scale, prendere l'ascensore, di poter godere della propria autonomia e non
sentirsi "blindati" a casa propria.
Invece, purtroppo, si assiste spesso a casi di persone di­sabili
che da anni non possono uscire di casa perché impossibilitati
ad entrare in ascensore con porte troppo piccole, o addirittura non possono neppure scendere le scale perché abita­no al
sesto piano e non c'è un servoscala. Queste sono le barriere
ar­chitettoniche e nel 2013 la ri­forma adottata dal legislatore
ha complicato le cose invece di migliorarle. Per la determinazione del concetto di «barriera architet­tonica» il legislatore fa
riferi­mento all'articolo 27, comma 1 della legge 118/1971, nella
qua­le si definisce barriera architettonica qualsiasi impedimento
fisico a ostacolo alla vita di re­lazione dei minorati. La barrie­ra
architettonica, quindi, può essere una scala, un gradino, una
rampa troppo ripida. Già da tempo la normativa, in particolare la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 (disposizioni per favorire
il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati) e la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazio­ne sociale e i diritti delle
perso­ne handicappate) non si è limi­tata a innalzare il livello di
tu­tela in favore di questi sogget­ti ma ha segnato un radicale
mutamento di prospettiva ri­spetto al modo stesso di af­frontare i
loro problemi, consi­derati ora non più questioni solo individuali,
ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività.
IL VOTO PER LE INNOVAZIONI
Prima bastavano un terzo di condòmini e 334 millesimi, ora serve la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno 500
millesimi
INTERVENTO INDIVIDUALE
Se l'assemblea non vota l'intervento entro un mese dalla richiesta, il condomino potrà installare il servoscala o altra struttura
a sue spese
Così l'accessibilità, definita dall'articolo 2 del decreto mi­
nisteriale n. 236 del 14 giugno 1989 come la «possibilità, an­che
per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari,
di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e di attrezzature in
condizioni di adeguata sicurezza ed auto­nomia» è divenuta una
qualità essenziale degli edifici privati di nuova costruzione ad
uso di civile abitazione (vedi anche il capo III del Dpr n. 380
del 6 giugno 2001, ovvero il testo unico delle disposizione legi­
slative e regolamentari in ma­teria edilizia), quale conseguenza
dell'affermarsi nella coscienza sociale, del dovere collettivo di
rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persona affette da handicap
fisici. Anche la Corte Costituzio­nale è intervenuta con la sentenza n. 167 del 10 maggio 1999, in tema di servitù di pas­saggio
coattivo, riconfermando i principi già espressi nella normativa e
sottolineando co­me qualsiasi impedimento e/o ostacolo all'accessibilità dell'immobile abitativo e, qua­le riflesso necessario,
alla so­cializzazione dei soggetti portatori di handicap, comporti
una lesione del fondamentale diritto alla salute intesa nel si­
gnificato proprio dell'articolo 32, comprensivo anche della salute psichica, la cui tutela de­ve essere di grado pari a quel­lo della
salute fisica. La depressione quale conse­guenza dell'isolamento, per esempio, è una delle tipiche patologie psichiche conse­
guenti a situazioni del genere, ed è tutt'altro che infrequente,
perché chiusi in casa ci si "spe­gne" letteralmente.
Oggi, per gli edifici già esi­stenti (la grande maggioran­za) il legislatore, con la legge di riforma n. 220/2012 (entrata in vigore
quattro giorni fa), in­vece di diminuire il quorum necessario per
deliberare le modifiche da apportare alle parti comuni dirette
al superamento o all'eliminazione del­le barriere architettoniche, lo ha aumentato. In particolare se l'articolo 2 della legge 13/1989 prevedeva che per queste modifiche o innovazioni
fosse sufficiente in seconda convocazione il voto favorevole di
un terzo dei partecipanti al condominio, por­tatori di almeno un
terzo dei millesimi, ora, con la riforma, sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole espresso
dal­la maggioranza degli interve­nuti in assemblea e almeno la
metà del valore millesimale dell'edificio (articolo 1120 del Codice civile). Se l'assemblea risponde ne­gativamente o non risponde en­tro un mese dalla richiesta (con la legge 13/1989 erano
pre­visti tre mesi), il condomino po­trà sempre a propria cura e
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spese installare il servoscala e tut­te quelle strutture mobili che
possono consentirgli una vita, nel vero senso della parola.
La parola chiave – Barriere Architettoniche
La definizione più precisa ed ampia di barriera architettonica è
quella contenuta nel decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno
1989, all’art. 2, per il quale si tratta di:
a) gli ostacoli fisici che limitano ed impediscono la mobilità dei
cittadini (quindi non solo dei disabili), principalmente e di tutti
coloro che hanno capacità motorie ridotte o nulle;
b) gli ostacoli che impediscono l’utilizzo di attrezzature e servizi
(impianti sportivi, teatri, scuole, ascensori, bagni, eccetera);
c) la mancanza di dispositivi tecnici che impediscono ai disabili sensoriali (ciechi e sordomuti in particolare), l’orientamento
e il riconoscimento di luoghi e fonti di pericolo (per esempio
la predisposizione di tastiere con numeri in rilievo dei piani per
l’ascensore oppure gli avvisatori acustici per i semafori, eccetera).
Paola Pontanari
da “Il Sole 24 Ore” del 22.06.2013
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ARIA DI MARE PER I NUOVI GEOMETRI
ARIA DI MARE PER I NUOVI GEOMETRI
USCITO IL BANDO PER “TECNICO SUPERIORE ESPERTO IN COSTRUZIONI IN AMBITO PORTUALE, COSTIERO, FLUVIALE E LACUSTRE”:
SELEZIONI A GENOVA
Ne avevamo accennato tempo addietro, ora ecco il ritratto
completo del “geometra del mare”, attraverso l’informativa
che il Collegio Geometri di Genova ha pubblicato sul suo
sito www.collegio.geometri.ge.it. Il bando riferito al corso
di specializzazione denominato "Tecnico superiore esperto
in costruzioni in ambito portuale costiero, fluviale e lacustre"
è uscito a metà luglio, aperto a tutti i neodiplomati degli
Istituti Tecnici per Geometri sull'intero territorio nazionale.
Le selezioni per l'accesso al corso - a numero chiuso: 20
partecipanti - si tengono a settembre, all’Accademia Italiana
della Marina Mercantile, con sede a Genova (Albaro), in via
Oderico,10.
Il tecnico superiore opera negli interventi edilizi di costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici e manufatti localizzati
in ambito costiero; riconosce e applica tecnologie, utilizza
soluzioni impiantistiche e materiali innovativi del made in
Italy per garantire e migliorare la qualità, la sicurezza e la
conservazione del patrimonio edilizio e dei manufatti costieri
e sottomarini. Ancora: segue le indagini del contesto sismico,
orografico e ambientale del sito o del manufatto, svolge
operazioni topografiche e rilievi sulla costa, in mare e sui
fiumi, documenta le condizioni delle strutture, la qualità degli
impianti e le finiture, segue la realizzazione di progetti in
ambito costiero e in ambito marino e sottomarino e collabora
alle varie fasi dell’intervento edilizio: dalla fase del progetto
all’espletamento delle procedure di concessione edilizia e di
stesura dei capitolati tecnici d’appalto, oltre che alla gestione
dell’intero ciclo di vita del cantiere, anche per quanto riguarda
la rendicontazione tecnica, amministrativa e contabile.
Il corso si articola in didattica, laboratori e stage; per la
precisione: lezioni e laboratori tenuti da docenti, tecnici
e professionisti delle imprese e del mondo del lavoro;
esercitazioni di gruppo con tutor; attività di lavoro individuale
svolgibile nelle sedi del corso; visite in cantieri e imprese. Lo
stage si svolge nel 4° semestre, programmato interamente
per ciascun corsista in un’impresa con assistenza di un tutor
aziendale e di un referente del corso ITS.
Gli argomenti trattati nel corso sono:
1) Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni, con
particolare rilievo per le costruzioni marittime
2) Scienze dei materiali applicati
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ARIA DI MARE PER I NUOVI GEOMETRI
3) Geomatica (topografia) marina e costiera
4) idraulica, idrodinamica e geotecnica
5) Impianti e tecnologie di gestione dell’inquinamento
6) Diritto pubblico, privato e amministrativo, demanio
7) Gestione e sicurezza dei cantieri
10) Qualità e manutenzione delle costruzioni
11) Documentazione tecnico-economica dell'intervento edilizio
e gestione del rischio economico.
Il corso è aperto a 20 giovani inoccupati e/o disoccupati
sotto i 35 anni che abbiano superato l’esame di stato per
il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di
II grado “geometra”. I corsisti in possesso del diploma di
geometra, al termine del biennio (valido a tutti gli effetti e
su tutto il territorio nazionale quale biennio di praticantato),
vengono avviati dalla fondazione a sostenere l’esame di stato
per l’iscrizione nel Collegio Nazionale Geometri che abilita il
tecnico superiore all’esercizio delle competenze di cui al D.P.R.
05.06.2001 n. 328. Le attività didattiche saranno svolte a
Genova, nella sede dell’Accademia della Marina Mercantile e
in altre sedi secondarie, a seconda delle necessità didattiche.
Il corso, di durata biennale, consta di 4 semestri, di cui i primi
3 impegnati in attività di didattica, laboratorio, esercitazioni
pratiche e sopralluoghi didattici.
Il quarto semestre, per ciascun corsista, sarà interamente
dedicato allo stage individuale in azienda o cantiere, ove
svilupperà, con la supervisione del tutor aziendale, il progetto
di tesi (Project Work) concordato ed approvato dal CTS
(Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione).
Le lezioni si terranno dal Lunedì al Venerdì per un totale di 35
ore settimanali.
Il calendario didattico del primo anno formativo 2013-14 è il
seguente:
- Inizio attività: 20 ottobre 2013
- Termine attività: 30 giugno 2014
Al termine del biennio il corsista che abbia frequentato
almeno l’80% del monte ore biennale di 1800 ore, e che sia
stato valutato positivamente dai docenti e dal tutor, sosterrà
la verifica, suddivisa in:
1. prova teorico-pratica concernente la trattazione e soluzione
di un problema tecnico-scientifico;
2. prova scritta di conoscenza e abilità nell’applicazione dei
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principi e metodi scientifici del contesto tecnologico del
“Made in Italy -Settore Casa”.
3. prova orale con discussione del Project Work sviluppato
durante lo stage in azienda o cantiere.
Il superamento delle prove finali darà luogo al rilascio del
titolo di “Tecnico Superiore esperto in costruzioni in ambito
portuale, costiero, fluviale e lacustre”, riconosciuto a livello
nazionale dal D.P.C.M. 25.07.2008 ed equivalente al V livello
europeo.
Nel caso di corsisti che non arrivino al completamento,
l’ITS rilascia comunque una certificazione delle competenze
acquisite e dei crediti formativi maturati sulla base dei
risultati ottenuti durante il periodo di lezioni frequentato.
Alessandra Moro
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ALLA RICERCA DEL COMUNE PIU’ ECOFRIENDLY D’ITALIA
ALLA RICERCA DEL COMUNE PIU’ ECOFRIENDLY D’ITALIA
PUBBLICATO IL BANDO PER CONCORRERE, DOPO L’ACCORDO TRA ANCI E CNR
Il sito dell’ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani informa che i presidenti del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr), Luigi Nicolais, e dell’Associazione nazionale Comuni
italiani (ANCI), Piero Fassino, hanno firmato l’11 luglio scorso
l’accordo di collaborazione che include anche le linee guida
per la selezione di tre comuni italiani che saranno trasformati in vere e proprie smart cities, nell’ambito del Progetto Cnr
“Energia da fonti rinnovabili e Ict per la sostenibilità energetica”. I comuni che desiderano candidarsi devono fornire
informazioni sui loro impianti di illuminazione pubblica, come
richiesto dal bando di selezione, sul sito www.smartcities.
cnr.it. Possono partecipare i capoluoghi di provincia con almeno 100.000 abitanti, i comuni medio-piccoli con meno di
7.000 abitanti e i centri turistici marittimi e montani inclusi
in un elenco redatto dall’ANCI; requisiti preferenziali la presenza di zone a traffico limitato e di impianti di produzione
di energie rinnovabili, mentre saranno esclusi i comuni che
non siano proprietari dell’impianto di illuminazione pubblica o
già finanziati dal ministero dell’istruzione, università e ricerca
per progetti Smart Cities. «L’iniziativa intende studiare e sperimentare una serie di soluzioni innovative per rendere le città
sostenibili grazie all’uso di fonti rinnovabili e alle tecnologie
per la gestione avanzata dei flussi energetici - ha spiegato
Marco Conti, direttore del Dipartimento Ingegneria, Ict e tecnologie per l’energia e i trasporti del Cnr - che renderanno
i servizi efficienti adattandoli alla domanda, favorendo il risparmio e l’uso razionale con il coinvolgimento consapevole
dei cittadini».
Da parte sua, Fassino ha sottolineato che «quella offerta dal
Cnr è un’ottima occasione per tre dei nostri comuni di avere
una dotazione tecnologica all’avanguardia per offrire servizi di
qualità ai propri cittadini. L’ANCI, da parte sua, si impegnerà
in futuro a estendere queste esperienze nel maggior numero
di comuni possibili, al fine di diffondere metodologie e soluzioni standardizzate a livello nazionale. Su questo tema l’Associazione è fortemente impegnata sia a livello istituzionale,
sia a livello operativo con il nostro Osservatorio nazionale
sulla Smart City, che si arricchisce, con l’accordo siglato oggi, della preziosa collaborazione scientifica del Cnr. I comuni
italiani, nonostante le grandi difficoltà del momento, stanno
dimostrando una forte volontà di procedere in direzione di
un’innovazione urbana fortemente integrata nei suoi aspetti
infrastrutturali, di servizio e sociali .
«Le città - ricorda Nicolais - dovranno farsi carico esclusivamente delle spese di installazione di tecnologie e strumentazione, che saranno messe a disposizione dal nostro ente in
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ALLA RICERCA DEL COMUNE PIU’ ECOFRIENDLY D’ITALIA
comodato d’uso gratuito grazie a un investimento di circa un
milione di euro per ognuno dei tre comuni selezionati. Queste
tecnologie si basano sulla trasformazione della rete dell’illuminazione comunale in una rete dati che, per la sua capillarità, può permettere di erogare alcuni servizi innovativi in tutta
la città».
Queste soluzioni innovative rappresentano un’evoluzione di
quelle sviluppate dal Cnr con lo Smart Services Cooperation
Lab (http://www.cooperationlab.it/) allo Smart Cities Test
Plant nell’area di ricerca di Bologna. Le soluzioni implementate vanno da dispositivi per digitalizzare il suolo comunale
mediante servizi di Digital Advertising per cittadini e turisti
al fine di una più semplice e immediata fruizione dei servizi
cittadini, al collegamento Internet ad alta velocità con HotSpot WiFi pubblici, dalla gestione automatizzata della sosta
nei parcheggi cittadini al controllo del traffico e della mobilità,
dal bilanciamento e gestione dell’energia consumata al telecontrollo e alla telegestione, tramite applicativi web-based,
degli impianti di illuminazione pubblica.
Elisa Tagliani
UNI EN ISO 9001:2008
• Cabine elettriche prefabbricate c.a.v.
• Forniture Enel
• Fornitura e posa in opera
Via Don Calabria, 258
37050 Isola Rizza (Vr)
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w w w. i t a l c a b i n e . i t
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LUGLIO 2013
il Geometra veronese
FATTI E NOTIZIE
GEONEWS
GEONEWS
Agefis - Stime dell'Adepp dicono che tra 2007 e 2011 i redditi
medi pro‐capite della categoria dei geometri sono calati del
13% in valore reale, principalmente a causa della diminuzione
generalizzata della domanda di servizi e della crisi dell’edilizia; per il 2012 Cipag prevede un’ulteriore riduzione del 4%
rispetto all’anno precedente.
Agefis, associazione dei geometri fiscalisti, ha quindi lanciato
un'iniziativa per consentire alle fasce di categoria più colpite
dalla grave crisi di continuare ad acquisire gli strumenti per
mantenere e incrementare le competenze: da giugno garantisce l’iscrizione gratuita ai geometri professionisti in possesso
di un indicatore ISEE pari o inferiore a 10.000 euro. Agefis
supporterà gratuitamente i geometri che intendono richiedere
l'attestazione ISEE.
Varese - Il Collegio dei geometri di Varese si arricchisce di
50 mediatori, attraverso il loro organismo nazionale di mediazione GeoCam, riconosciuto dal Ministero della Giustizia,
che ora ha una sede operativa anche presso quel Collegio.
Insieme al servizio è stata varata una convenzione che l'ordine dei geometri ha stipulato con Confersercenti Varese, per
agevolazioni sia economiche che pratiche.
Asti - Nuova sede per il Collegio e la Fondazione Geometri di
Asti, in corso Pietro Chiesa 17/b.
Grosseto - Si è concluso l’11° Torneo di Tennis dei Geometri
Liberi Professionisti al Circolo Tennis di Orbetello, organizzato
dal Collegio dei Geometri di Grosseto insieme alla A.S. Geosport del Consiglio Nazionale Geometri. Vittoria finale per
Livorno.
Verona - Ventisette gli alunni delle classi quarte dell'istituto
tecnico «Cangrande della Scala» hanno portato a termine un
innovativo corso di formazione sulla certificazione energetica degli edifici, che si è svolto nella seconda parte dell'anno
scolastico, come integrazione del percorso didattico principale, organizzato e tenuto dai tecnici di Green Mood, società
scaligera di consulenza e servizi in materia ambientale, con
la collaborazione ed il sostegno del Collegio dei geometri e
dell'Ance.
Milano - Lo scorso 20 giugno nel cortile della Basilica di
Sant’Ambrogio si è tenuta una giornata di approfondimento
e dibattito su Expo 2015, promossa dal Collegio dei Geometri
di Milano e Provincia.
Per proseguire il cammino avviato con la pubblica amministrazione, i geometri si fanno reali promotori di un progetto per
Expo che doneranno al Comune di Milano e così descritto dal
presidente Cristiano Cremoli.
«Metteremo a disposizione un pool di professionisti, geometri
del collegio che aderiranno al progetto, i quali dovranno per
prima cosa individuare e fare uno screening degli immobili del
Comune di Milano di maggiore impatto turistico culturale (come per esempio il Castello Sforzesco o la Pinacoteca di Brera
etc.). Una volta scelte alcune di queste opere si procederà a
verificarne l’accessibilità per i diversamente abili e i percorsi
di visibilità. Questo lavoro verrà poi concretamente riprodotto
su planimetrie che il collegio donerà al Comune di Milano in
tempi utili in modo che il Comune possa realizzare dei veri e
propri percorsi visivi che accoglieranno tutti i diversamente
abili che visiteranno Milano durante Expo ma che rimarranno
anche per il futuro».
Elisa Tagliani
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ECO
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ECO LY
FRIEND
GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE
SEMPRE PIÙ
VERDE
Il futuro ci porta sempre più
verso un’edilizia sostenibile,
con un approccio più rispettoso
del territorio e la volontà di
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo
ci chiede la realtà che ci circonda.
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3 - T. +39 045 8031186 - F. +39 045 8009861 - [email protected] - collegio.geometri.vr.it - diventogeometra.it
il Geometra veronese
FATTI E NOTIZIE
L’AIUOLA SEGRETA
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EDILNEWS
La Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che per i fabbricati fatiscenti o veri e propri
ruderi che non generano reddito non c'è l'obbligo di effettuare
la dichiarazione al Catasto eseguendo la procedura DOCFA.
Sul sito del Collegio sono consultabili le circolari di aggiornamento su CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI - Modalità di aggiornamento delle intestazione catastali nelle dichiarazioni DOCFA e nelle domande di Volture.
Estensione procedure di cui alla circolare n. 1/2009 (Circolare prot. 7331 del 26/06/2013); AGENZIA DELLE ENTRATE
- Estensione delle procedure relative alla prima iscrizione
degli immobili al catasto edilizio urbano ed indicazioni sulle
modalità di aggiornamento relative alle intestazioni catastali presenti nelle dichiarazioni di nuova costruzione e nelle
domande di volture. Proroga dell'estensione (Circolare prot.
24565 del 19/06/2013); AGENZIA DELLE ENTRATE - Estensione delle procedure relative alla prima iscrizione degli immobili
al catasto edilizio urbano ed indicazioni sulle modalità di aggiornamento relative alle intestazioni catastali presenti nelle
dichiarazioni di nuova costruzione e nelle domande di volture
(Circolare prot. 2013/23646 del 12/06/2013).
Come riporta il Corriere Veneto, con 30 voti a favore, 17 contrari e un astenuto, il consiglio regionale veneto ha approvato
mercoledì 10 luglio il Piano strategico per la casa, firmato
dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Giorgetti. Sono in
ballo 582 milioni di investimenti, quasi 5 mila nuovi alloggi,
(la maggior parte delle abitazioni non sarà costruita ex novo
ma acquistata tra l’invenduto), per cercare la luce in fondo al
tunnel. Queste le principali novità: gli interventi di acquisto
e recupero degli alloggi destinati all’affitto a canone sociale
passano da 392 a 404 milioni e la voce “recupero e manutenzione straordinaria” del patrimonio esistente sale da 75 a 99
milioni (il social housing viene diminuito 30 a 25 milioni). La
spesa dei quattro capitoli (ce ne sono altri, dove però le cifre
non hanno subìto ritocchi) aumenta da 524 a 548 milioni e i
24 milioni in più arriveranno dall’aumento dei canoni e dalla
lotta alla morosità. Altri 340 milioni dovrebbero arrivare dalla
vendita degli alloggi Ater (18.980) ed altri 30 milioni dall’alienazione degli “immobili di pregio” delle medesime aziende
territoriali. Numeri virtuali, per ora: su 582 milioni totali, sicuri
sì e no un centinaio, 18 dai fondi Ue per il risanamento ener-
getico e 94 dalla razionalizzazione delle risorse inutilizzate e
dall’incasso dei Fondi Erp. Giorgetti garantisce che da subito
saranno utilizzabili 69 milioni provenienti da Veneto Sviluppo
(ma una nota redazionale del quotidiano segnala 27) e da economie di bilancio.
Una costruttiva iniziativa
della Commissione europea
lancia una consultazione
a cittadini, imprese, Ong
e autorità pubbliche, per
raccogliere proposte sulla riduzione dell’impatto del settore delle costruzioni, rendere gli
edifici più sostenibili e creare opportunità per le imprese. Nell’
Unione europea, gli edifici rappresentano: il 42% del consumo finale di energia (durante la fase di utilizzo); il 35% delle
emissioni di gas a effetto serra (in fase di utilizzo); il 50% di
tutti i materiali estratti sono utilizzati in edilizia (costruzione
e uso); il 30% del consumo di acqua (durante la costruzione e
l'uso); il 30% del totale dei rifiuti (in fase di costruzione, demolizione e ristrutturazione). Non esistendo parametri comuni
per misurare le prestazioni ambientali degli edifici, l’Ue apre
la questione alla platea collettiva, fino al 1° ottobre 2013.
http://ec.europa.eu/environment/consultations/buildings_
en.htm Alessandra Moro
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il Geometra veronese
FATTI E NOTIZIE
ECONEWS
Voci dalle professioni/1 - Andrea Sisti, presidente Conaf,
in occasione dell’incontro avuto al Parlamento Europeo con
il presidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale
del Parlamento europeo Paolo De Castro per il convegno “Le
politiche della terra e scarsità del cibo – Una sfida per l’Unione Europea”, ha rilevato la necessità di aumentare le produzioni, poiché «temi come la scarsità di cibo nei prossimi venti
anni devono essere sempre più presenti nella nuova Politica
agricola europea»
Voci dalle professioni/2 - Gian Vito Graziano, presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi, esprime soddisfazione
per l'inserimento degli impianti a pompa di calore all'interno
del sistema delle detrazioni fiscali del 65%: «solo poche settimane fa avevamo lamentato che la geotermia non fosse stata
inserita tra gli incentivi previsti nell’Eco–Bonus per la detraibilità fiscale del 65%; conto termico prima ed Ecobonus dopo
avevano sempre visto la geotermia a bassa entalpia fuori da
seri incentivi. Oggi esprimiamo grande apprezzamento per la
decisione adottata dal Governo di inserire anche gli impianti
a pompe di calore».
Voci dallo Stato/1 - Andrea Orlando, ministro dell'Ambiente, ribadisce l’importanza di affidarsi alle fonti rinnovabili per
ECONEWS
risolvere i problemi energetici dell'Italia e rilanciare l'economia; in una videointervista a Repubblica.it ha esposto le lineeguida del suo Dicastero per i prossimi mesi. «Mi preoccupa
che si parli di questa scommessa vinta dall'Italia come un costo e non come un investimento sostenuto dal Nostro Paese.
Il peso in bolletta degli incentivi non hanno a che fare con le
rinnovabili». Prevista la chiusura delle centrali più inquinanti,
per essere sostituite da nuove centrali a biogas.
Voci dallo Stato/2 - L’Autorità per l'energia elettrica e il gas
(Aeeg) ha approvato le nuove regole tecniche sui criteri di
definizione e di calcolo del contributo in conto scambio, predisposte dal Gse ai sensi dell’articolo 12 dell’Allegato A alla
delibera 570/2012/R/efr. Le nuove regole verranno applicate
con decorrenza 2013.
Bel Paese/1 – Dal
XVIII
Rapporto
Annuale sulla raccolta differenziata di carta e cartone, presentato a Roma da Comieco, il
Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi
a base cellulosica, buone notizie: con più di 9 imballaggi
su 10 recuperati, l’Italia è l’eccellenza europea nella raccolta differenziata della carta e del cartone, grazie ad un
tasso di recupero complessivo del 91,9%. Emilia Romagna,
Toscana e Abruzzo le regioni più virtuose. Si replica così
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il Geometra veronese
FATTI E NOTIZIE
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l’ottimo risultato già registrato nel 2012, che rappresenta
sia concretizzazione del rispetto per l’ambiente, sia fonte
di guadagno per i comuni, a cui sono stati trasferiti 94 milioni di euro dal Consorzio.
Bel Paese/2 – L’azienda di ricerche Between, che opera nel
monitoraggio sistematico della diffusione dell’ICT sul territorio, ha pubblicato lo Smart City Index, strumento che
misura il livello di “Smartness” delle città italiane, basato
sulla misurazione di quello che c’è di Smart nei 116 comuni capoluogo, già a disposizione dei cittadini, su nove
diverse aree tematiche, dall'utilizzo delle fonti rinnovabili,
alla diffusione della banda larga, dalla mobilità sostenibile
alla "smart education". Si affacciano i primi – rispetto alle
principali città europee e mondiali – felici esiti: Bologna
è la città più avanti nel percorso verso la Smart City, con
più innovazioni delle altre città; seguono Milano, Roma,
Reggio Emilia, Torino, Firenze, Brescia, Piacenza, Parma e
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ECONEWS
Monza. Nelle prime 40 molte piccole città lombarde (Cremona, Pavia, Sondrio, Mantova, Lodi e Varese). In generale
le città del Nord si concentrano nella parte alta del ranking
e quelle del Sud e Isole occupano la parte bassa; tuttavia
Bari, Salerno, Potenza, Lecce e Cagliari compaiono tra le
prime 40, mentre una dozzina di città del Nord si trovano
dall’80°posto in giù, tra cui Trieste, Novara ed Alessandria.
Verona è al 18° posto: un buon risultato. Ecco la classifica completa: http://www.corrierecomunicazioni.it/upload/
images/07_2013/130708115523.pdf
Alessandra Moro
il Geometra veronese
CULTURA E TERRITORIO
C’ERA UNA VOLTA UN MARE…
BOLCA CAPITALE MONDIALE DEI FOSSILI DELL’ÈRA TERZIARIA
Bolca: l’etimologia rimanda al latino bubulcus, bifolco, a sua
volta legato a bos, bove; il bifolco era colui che pasceva i
buoi. Ma non sono questi miti quadrupedi gli animali a cui è
legata la fama del luogo, bensì i pesci, che oggi ammiriamo
in forma fossile, risalente all’èra terziaria (Eocene medio,
circa 50 milioni di anni fa) e che sono stati riportati alla luce in diversi siti: la Pessàra, il Postale, il Vegroni, il monte
Purga e lo Spilecco. In quel tempo remoto, il paesaggio era
lagunare, acque placide e salate, punteggiate da atolli corallini, con clima, vegetazione e fauna tipici dei mari tropicali. Una serie di fenomeni naturali (eruzioni vulcaniche,
sviluppo di plancton fuori dalla norma) innescò una morìa di
pesci in mare aperto, trasportati poi dalla corrente nei bacini
e depositati sul fondo, dove furono ricoperti da sabbia finissima. Con l’orogenesi alpina, arrivarono alle altezze attuali,
sorprese fossili per noi, insieme a piante, fiori, frutti ed altri
animali come tartarughe e coccodrilli.
Il primo documento sui fossili bolcensi risale al 1555, per
mano del botanico senese Pietro Andrea Mattioli, ad aprire
l’interesse da parte degli studiosi: «ricordo essermi state
mostrate (omissis) in Venezia (omissis) alcune lastre di pietra portate dal veronese in cui (sfendendosi in mezo) si tro-
C’ERA UNA VOLTA UN MARE…
vavano scolpite diverse specie di pesci con ogni lor particola
conversa in sasso». L’alta Val d’Alpone fu abitata già in epoca preistorica da popolazioni di probabile origine danubiobalcanica, ma le prime testimonianze risalgono al 1000 a.
C. quando, sulla cima del monte Purga, sorse un castelliere,
un villaggio fortificato; confermata l’esistenza nella zona di
stazioni romane. Verso il 1000 d.C. Bolca divenne possedimento di un convento di Eremitani Agostiniani e nel tredicesimo secolo il castello di Bubulka cum Vulpiana, proprietà
dei signori Mezzagonella, fu conquistato da Mastino I° della
Scala e annesso ai territori del comune di Verona, diventando comune autonomo nel 1326 per editto di Cangrande
della Scala. Visconti, Venezia, Napoleone, casata Asburgo:
col regno lombardo-veneto, Bolca fu unita a Vestenanova,
mentre Volpiana divenne una frazione del comune di Crespadoro (Vicenza), 1821.
Il turismo legato alle peculiarità naturali suggerì la nascita
dell’AIAB (Associazione Internazionale Amici di Bolca) nel
1967, della prima Festa dell’Amicizia (poi Festa della Paleontologia e della Montagna) nel 1968, della Pro Loco Bolca
(1970), del primo Museo dei Fossili (1971), oltre al gemellaggio tra Vestenanova e la città bavarese di Eichstätt (1973),
lambita, circa 150 milioni di anni fa, dalla riva settentrionale
del mar Giurassico.
Ed anche qui, infatti, sono state reperite straordinarie vestigia fossili: strati di calcare di Solnhofen hanno incorporato
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CULTURA E TERRITORIO
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C’ERA UNA VOLTA UN MARE…
animali e piante, fra cui Juravenator e Archaeopteryx lithographica. A gennaio 2013, in occasione del quarantennale,
si è celebrato un neogemellaggio in Germania fra la Protezione Civile di Vestenanova e i volontari Vigili del fuoco di
Eichstätt, che festeggiavano i 150 anni di fondazione.
Anima dei celebri giacimenti veronesi è la famiglia Cerato,
cavatori per generazioni, specializzati in fossili, giunti a Bolca a fine '700 dalla zona di Asiago; entrarono subito a servizio del marchese Maffei e della famiglia Gazola, proprietari
dei principali siti, estraendo e conservando magnifici esemplari. Giuseppe ed Attilio Cerato furono attivi nella seconda
metà dell'800, Massimiliano da inizio '900, suo figlio Erminio a sua volta insegnò il mestiere al figlio Massimiliano,
mancato nel settembre 2012, padre di Massimo (su www.
youtube.com/watch?v=dLXemcQp4Xc un documentario Luce
dedicato a Massimiliano Cerato).
L’apertura, nel 1996, del nuovo Museo dei Fossili a Bolca, e,
successivamente le campagne di scavi condotte sul versante est del monte Postale e i lavori di sistemazione dell’area
della Pessàra hanno ridato slancio all’attrattiva del luogo,
rendendo giusto merito alla sua eccezionalità. Alcuni esemplari, unici per la varietà e lo stato di conservazione, sono
andati ad arricchire i più prestigiosi Musei di Scienze naturali d’Italia e del mondo (Parigi, Londra, Vienna, Monaco di
Baviera, Budapest, Edimburgo, Dublino, Zurigo, New York,
Washington, Mosca) ed innumerevoli collezioni private (tra
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le più antiche, quelle di Fracastoro, Calceolari, Papa Sisto V,
Moscardo, Maffei, Gazzola, Canossa, Séguier). I fossili sono
stati e sono tuttora oggetto di studio da parte di esperti, per
far maggior luce sulla storia della terra e sull’evoluzione delle specie; si ammira il Pycnodus platessus nella sua ultima
apparizione, pre-estinzione, e l’Eoplatax papilio, il pesceangelo, forse l’immagine più usuale a cui si richiama il parco
naturale: un pesce dalle pinne assai sviluppate, simili ad ali,
che nuotava tra le barriere coralline, nutrendosi di alghe e
piccole larve e ritroviamo a tutt’oggi nei mari tropicali.
Importante, ma meno nota, nella storia di Bolca è la scoperta del carbon fossile: qui esisteva il giacimento più esteso
dell’intera provincia; nel 1817 il conte Ignazio Bevilacqua
Lazise, per conto dell’Accademia di Agricoltura di Verona invitò l’imperatore ad un razionale sfruttamento della risorsa,
la cui estrazione era iniziata verso la metà del 1700 da parte
di imprenditori italiani ed esteri. Nelle gallerie furono rinvenuti parecchi esemplari fossili, tra cui il famoso Crocodilus
vicetinus, a cui è legato un incredibile episodio: scoperto e
studiato da Paolo Lioy nel 1865, era esposto nel museo civico. Dopo un bombardamento aereo, nel ’45, un inserviente
spazzò via, insieme ai vetri e ai calcinacci, anche i pezzi del
coccodrillo rimasto sotto le maceri. Ma! Si è saputo poi che,
fortunatamente, ne erano state fatte due copie, una conservata al Museo Paleontologico di Padova e l’altra al Museo
Civico di palazzo Chiericati, scomparsa e ritrovata nei magazzini. Una memoria del dott. Federico Sacco, “I coccodrilli
del monte Bolca” (1894) racconta che «nel 1765 l'Arduino
segnalava per la prima volta, e precisamente nel Veneto,
resti fossili di Coccodrillo; un secolo dopo, appunto nel 1865,
il Geometra veronese
CULTURA E TERRITORIO
C’ERA UNA VOLTA UN MARE…
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Infine recentemente il Cerato mi scrisse aver rinvenuto nuovi
resti di Coccodrilli nelle ligniti del M. Bolca per cui mi recai
colà appositamente allo scopo di esaminare tali fossili; essi
consistono in tre scheletri di cui uno grande quasi completo,
uno pure grande ma incompleto, ed uno piccolo assai interessante per la conservazione delle piastre dorsali ma pure
incompleto.
il prof. Suess, in una sua gita al M. Bolca riconobbe una
mandibola di piccolo Coccodrillo fra i resti fossili escavati
dal raccoglitore A. Cerato nelle ligniti di quella interessante
regione. Tale mandibola si trova ora nel Museo dell'Università di Vienna. Nello stesso anno veniva scoperto nella medesima località uno scheletro quasi completo di Coccodrillo,
scheletro che venne acquistato dal Museo civico di Vicenza
dove ora si trova e dove fu studiato e descritto da Paolo Lioy
sotto il nome di Crocodilus vicetinus. Poco dopo la scoperta
di detto Coccodrillo il Cerato ne rinvenne un altro, molto più
piccolo ma ancor meglio conservato, che fu acquistato dal
Gastaldi per il Museo della Scuola di Applicazione per gli
Ingegneri in Torino e che ora venne a far parte della Collezione Paleontologica del Museo dell'Università di Torino.
In seguito si ritrovò un altro scheletro di Coccodrillo adulto,
ma assai meno ben conservato dei due primi, che fu acquistato dal prof. Omboni per il Museo geologico dell'Università di Padova. Alcuni anni dopo il Cerato scopriva un nuovo
scheletro completo di grosso Coccodrillo che venne messo
in mostra nella Esposizione Nazionale del 1884 in Torino e
poscia acquistato per il Museo della Università di Torino.
Di tutto ciò potei fare un sintetico esame ricavandone anche diverse fotografie. Orbene siccome del Coccodrillo di
Bolca venne sinora data soltanto una breve descrizione,
senza figure, fondata sopra un solo esemplare, e siccome
ebbi la fortuna di poter esaminare 5 nuovi esemplari quasi
completi, fra cui uno giovane ed uno giovanissimo, parvemi
conveniente di utilizzare un così ricco e prezioso materiale
dandone la descrizione e le figure.
A fine di rendere lo studio più completo mi recai a visitare
l'esemplare originale conservato nel Museo civico di Vicenza e n'ebbi inoltre dalla cortesia del Comm. Paolo Lioy una
buona fotografia per il confronto diretto. Potei in tal modo
constatare come non solo esistano fra i diversi esemplari
sopracitati notevoli differenze fra i giovani e gli adulti nonché fra gli adulti stessi, ma che un esemplare adulto quasi
completo, quello posseduto dal Museo Geologico di Torino,
è assolutamente diverso dal Cr. vicetinus, anzi appartiene ad
un gruppo differente dai veri Crocodilus (str. s.) e differisce
pure notevolmente da tutti i Coccodrilli fossili conosciuti,
per cui dovetti costituirne una nuova specie: Cr. bolcensis».
www.bolca.it: storia, turismo, itinerari
Alessandra Moro
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il Geometra veronese
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
SOPRAELEVAZIONI E ASPETTO ARCHITETTONICO
SOPRAELEVAZIONI E ASPETTO ARCHITETTONICO
LA CORTE DI CASSAZIONE HA CHIARITO CHE L'ASPETTO ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO, CHE RILEVA COME LIMITE ALLE SOPRAELEVAZIONI,
DIFFERISCE DAL PIÙ RESTRITTIVO DECORO ARCHITETTONICO A CUI FA RIFERIMENTO LA DISCIPLINA SULLE INNOVAZIONI ED È COSTITUITO DALLA
CARATTERISTICA PRINCIPALE INSITA NELLO STILE ARCHITETTONICO DEL FABBRICATO, CHE SUBISCE NORMALMENTE UN PEGGIORAMENTO
QUALORA VENGA ADOTTATO, NELLA PARTE SOPRAELEVATA, UNO STILE DIVERSO DA QUELLO DELLA PARTE PREESISTENTE.
Decoro e aspetto architettonico dell'edificio
Con la sent. n. 10048 del 24 aprile 2013 la Suprema Corte di Cassazione ha precisa­to che, nelle sopraelevazioni
disciplinate dall'art. 1127 cod. civ., l'aspetto architet­tonico
costituisce una nozione diversa da quella del decoro architettonico a cui fanno riferimento gli artt. 1120 e 1121 cod.
civ. in materia di innovazioni. In entram­bi i casi, aspetto e
decoro architettonico fungono da limite rispettivamente alle sopraelevazioni e alle innovazioni, ma le due nozioni non
coincidono. Nelle sopraeleva­zioni si intende per aspetto
architettonico la caratteristica principale insita nello stile
architettonico dell'edificio, tale che l'adozione, nella parte
sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo, percepibile da
qualunque os­servatore.
Nella vicenda da cui ha avuto origine la de­cisione della
Suprema Corte un condomi­nio aveva ottenuto dal tribunale
la condan­na di un condomino alla demolizione del corpo di
fabbrica che aveva realizzato sulla terrazza del proprio appartamento sito all'ultimo piano dell'edificio condominiale;
ma la sentenza era stata appellata soste­nendo che l'opera in
questione non aveva comportato alcun pregiudizio all'equili­
brio estetico e geometrico e il giudice di secondo grado
aveva accolto l'appello, rite­nendo, dopo avere distinto l'aspetto archi­tettonico dal decoro architettonico, che la nuova
struttura realizzata dal condomino sulla sua terrazza, anche
se aveva compor­tato una inevitabile alterazione delle linee
e della struttura caratterizzanti l'insieme dell'edificio, tuttavia ne aveva sicuramente rispettato lo stile architettonico
e quindi il nuovo manufatto non aveva alterato l'uni­tarietà
dell'edificio stesso. Ma a sua volta la Suprema Corte, a cui
il condominio aveva proposto ricorso per cassazione, ha
cassato la sentenza di se­condo grado, osservando che non
era corretta l'affermazione della Corte di Ap­pello, la quale,
dopo avere affermato che la costruzione sopra l'ultimo piano
ave­va alterato il decoro architettonico, dato dall'insieme e
dalle linee delle strutture dell'edificio con i quali l'originario
proget­tista ha inteso caratterizzare l'insieme del fabbricato,
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il Geometra veronese
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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imprimendogli una determina­ta fisionomia, tuttavia aveva
poi ritenuto - in maniera incoerente - che il nuovo ma­nufatto
fosse compatibile con l'aspetto ar­chitettonico dell'edificio.
La Cassazione sul punto ha ricordato che la nozione di aspet­
to architettonico prevista dall'art. 1127 cod. civ. non coincide con quella di decoro a cui fa invece riferimento l'art.
1120 cod. civ., che è più restrittiva; e ha aggiunto che quindi
l'intervento edificatorio deve essere decoroso, rispetto allo
stile dell'edificio, e comunque non deve rappresentare una
ri­levante disarmonia rispetto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne le originarie linee architettoniche, determinando una alterazione della fisionomia e della peculiarità
impressa dal progettista. In al­tre parole bisogna verificare, a
seconda dei casi, se l'aspetto architettonico possa prescindere del tutto dal decoro architettoni­co riscontrato, dal momento che seppure i due concetti esprimono due fenomeni
differenti, ciò non significa che l'uno possa a prescindere
dall'altro.
Nel caso specifico l'opera contestata era costituita da un
ma­nufatto di volumetria non piccola che oc­cupava gran parte dell'originario terrazzo dell'ultimo piano (e dunque era ben
visibile dall'esterno) aggiunto alla preesistente co­struzione
alterando inevitabilmente le li­nee originarie dell'intero stabile; e la Suprema Corte ha rilevato che occorreva quindi
stabilire se il manufatto avesse determina­to un apprezzabile
pregiudizio all'aspetto architettonico dell'edificio condominiale nel suo insieme, rilevante ai sensi dell'art. 1127 cod.
civ., in considerazione del prin­cipio giurisprudenziale secondo cui in materia di condominio il codice civile, nel riferirsi
con riguardo alle sopraelevazioni disciplinate dall'art. 1127,
comma 3, cod. civ. all'aspetto architettonico dell'edificio,
e, con riguardo alle innovazioni discipli­nate dall'art. 1120,
comma 2, cod. civ. al decoro architettonico, adotta nozioni
di portata diversa, dal momento che si deve intendere per
aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell'edificio, con la conse­guenza che
l'adozione, nella parte soprae­levata, di uno stile diverso da
quello della parte preesistente comporta normalmente un
mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo percepibile da qualunque osservatore (Cass., sent.
n. 1025 del 22 gennaio 2004). E così la Suprema Corte ha
accolto il ricor­so, rinviando la causa per un nuovo giudi­zio di
appello. La distinzione - la cui correttezza è stata confermata
dalla Corte di Cassazione con la sent. n. 10048/2013 - fra
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SOPRAELEVAZIONI E ASPETTO ARCHITETTONICO
l'aspetto archi­tettonico dell'edificio, rilevante per quanto
riguarda le sopraelevazioni ai sensi dell'art. 1127, comma
3, cod. civ., e il decoro archi­tettonico rilevante per quanto
riguarda in­vece le innovazioni ai sensi dell'art, 1120, comma
2, cod. civ., si mostra importante perché nella prassi le due
nozioni facil­mente vengono confuse se non si tiene in considerazione l'esatta disciplina e le fi­nalità del regime giuridico
dei due istituti (sopraelevazioni e innovazioni). La questione
della nozione di aspetto architettonico a cui fa riferimento
l'art. 1127 per le sopraelevazioni e della differenza con quella di decoro architettonico previ­sta dall'art. 1120 cod. civ. in
relazione alle innovazioni era già stata affrontata - e risolta
nei medesimi termini - anche da Cass., sent, n. 1947 del 27
aprile 1989.
La disciplina sulle sopraelevazioni
L'art. 1127 cod. civ. attribuisce al proprieta­rio dell'ultimo
piano e al proprietario esclu­sivo del lastrico solare il diritto
di realizzare una sopraelevazione; quando però si decide di
elevare nuovi piani o nuove fabbriche al di sopra dell'ultimo
piano, chi esegue la sopraelevazione deve versare agli altri
con­domini una indennità compensativa, pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il
numero dei pia­ni (compreso quello da edificare) e detratto
l'importo della quota a lui spettante; e inol­tre chi esegue
la sopraelevazione è tenuto a ricostruire il lastrico solare
di cui tutti o par­te dei condomini avevano il diritto di usare. La sopraelevazione è assolutamente vietata quando le
condizioni statiche dell'edificio non lo consentono; e inoltre
agli altri condo­mini è consentito opporsi quando la soprae­
levazione pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio oppure diminuisce notevolmen­te l'aria o la luce dei piani sottostanti. Costituisce sopraelevazione, ai sensi dell'art. 1127,
l'occupazione dell'area co­mune sovrastante l'ultimo piano,
sia con un altro piano, sia con una nuova fabbrica, che può
consistere anche in materiale di­verso da cemento o laterizi,
purché sia sta­bile e compatta (come nel caso di struttura in
alluminio, immobilizzata solidamente su un terrazzo di copertura, di proprietà esclusiva) mentre è irrilevante che possa esser stata considerata dal giudice penale - per escludere
il reato previsto dall'art, 17, lett. b), legge 10 del 28 gennaio
1977 - per­tinenza dell'appartamento (Cass., sent. n. 5839
dell0 luglio 1997). Secondo la giurisprudenza la sopraeleva­
zione non è la costruzione oltre l'altezza precedente dell'edificio, ma la costruzio­ne di uno o più piani nuovi (o di una
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
o più fabbriche) sopra l'ultimo piano dell'edificio quale che
sia il rapporto con l'altezza pre­cedente dello stesso (Cass.,
sent. n. 12173 del 14 novembre 1991). La sopraelevazione
è illegittima nel caso in cui vi sia un titolo contrario, che
può es­sere costituito da un regolamento condo­miniale contrattuale oppure da un apposi­to contratto stipulato da tutti
i condomini. Dal momento che la facoltà di sopraelevare
spetta per legge al suo titolare, solo una espressa pattuizione, costitutiva dì una servitù assimilabile a quella di non
edifica­re, può vietarne l'esercizio (Cass., sent. n. 805 del 28
gennaio 1983). Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuo­ve
fabbriche spetta al proprietario esclusi­vo del lastrico solare
o dell'ultimo piano di un edifìcio condominiale ai sensi e con
le limitazioni previste dall'art. 1127 cod. civ., senza necessità di alcun riconoscimen­to da parte degli altri condomini,
mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto, assimilabili
a una servitù "altius non tollendi" (vale a dire di non costruire più in alto), possono esser costituiti soltanto con espressa
pattuizione, che può esser conte­nuta anche nel regolamento
condominiale, di tipo contrattuale (Cass., sent. n. 15504 del
6 dicembre 2000).
Il titolo può anche (Cass., sent. n. 4632 del 21 maggio 1987):
1. vietare che all'ultimo piano altri manu­fatti vengano aggiunti a quelli preesistenti;
attribuire il diritto di sopraelevazione a un condomino diverso da quello considerato dall'art. 1127;
stabilire che il diritto debba essere eser­citato dal suo titolare entro un termine stabilito a pena di decadenza.
I limiti al diritto di sopraelevare
Un gruppo di sentenze ha preso in esame specificamente
la problematica dei limiti al diritto di sopraelevare. Come
si è già detto, la sopraelevazione non è ammessa se le
condizioni statiche dell'edificio non la consentono; e l'accertamento delle condizioni statiche dell'edi­ficio non costituisce un limite all'esercizio del diritto, ma piuttosto un
presupposto della sua esistenza (Cass., sent. n. 1319 del
13 maggio 1973).
Inoltre i condomini possono opporsi, ai sensi dell'art. 1127,
comma 3, cod. civ,, alla sopraelevazione del proprietario
esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale, se il nuovo piano o la nuova fabbrica
non soltanto ne alteri il decoro architettonico, come previsto per il divieto di innovazioni della cosa comu­ne dall'art.
1120, comma 2, cod. civ., ma ne determini un pregiudizio
SOPRAELEVAZIONI E ASPETTO ARCHITETTONICO
economico, e cioè ne derivi una diminuzione del valore
dell'immobile (Cass., sent. n, 15504 del 6 di­cembre 2000).
L'art. 1127 cod. civ. sottopone il diritto del proprietario
dell'ultimo piano alla sopraelevazione a tre limiti, dei quali
il primo (condizione statica) introduce un divieto assoluto,
cui è possibile ovviare se, con il consenso unanime dei condomini, il pro­prietario sia autorizzato all'esecuzione delle
opere di rafforzamento e di conso­lidamento necessarie a
rendere idoneo l'edificio a sopportare il peso della nuo­va costruzione, mentre gli altri due limiti (turbamento delle linee
architettoniche, diminuzione di aria e di luce) presuppongono l'opposizione facoltativa dei singoli condomini controinteressati; e pertanto l'art. 1127 ha carattere innovativo
rispetto al corrispondente art. 12, R.D.L. n. 56 del 15 gennaio 1934, in quanto inibisce al pro­prietario dell'ultimo piano
di sopraelevare se le condizioni statiche in atto dell'edifi­
cio siano sfavorevoli e la sopraelevazione richieda opere di
rafforzamento e di conso­lidamento delle strutture essenziali
(Cass., sent. n. 2708 del 27 marzo 1996).
I condomini possono opporsi alla sopraelevazione eseguita
dal condomino dell'ul­timo piano sul suo terrazzo a livello,
o lastrico solare, che pregiudica le caratte­ristiche architettoniche dell'edificio e, se eseguita, ne possono chiedere la
riduzio­ne in pristino e il risarcimento del danno; ma la relativa azione, posta a tutela dei proprietari esclusivi del piano
sottostante comproprietari delle parti comuni, è sog­getta
a prescrizione ventennale, perché il diritto soggettivo reale del condomino a far valere la non alterazione del decoro
architettonico, è disponibile e si prescrive per mancato esercizio ventennale, sicché il condomino che ha sopraelevato
in vio­lazione dell'obbligo previsto dall'art. 1127, comma 3,
cod. civ. acquista, per usucapio­ne, il diritto a mantenere la
costruzione così come l'ha realizzata, diversamente dal caso
in cui con essa comprometta le condizioni statiche dell'edificio, perché in questo caso non vi è un limite al suo diritto di
sopraelevare, ma manca il presupposto stesso della sua esistenza, e perciò la re­lativa azione di accertamento negativo
è imprescrittibile (Cass., sent. n. 10334 del 9 ottobre 1998).
Di nuovo una recente sentenza la Supre­ma Corte ha preso in
esame la prescrizio­ne relativa al diritto di opporsi alle nuove
costruzioni sul lastrico quando vengono pregiudicate le linee architettoniche del fabbricato, confermando che si deve
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distin­guere il caso della sopraelevazione che pre­giudica le
condizioni statiche dell'edificio (contro la quale, essendo
del tutto vietata, l'azione di accertamento negativo da parte
degli altri condomini non si prescrive) dal caso in cui invece
viene alterato soltanto il decoro o l'aspetto architettonico
dell'edi­ficio e quindi gli altri condomini possono esercitare
l'azione contro la costruzione, ma solo entro il termine di
prescrizione ventennale (Cass., sent. n. 17035 del 5 otto­bre
2012); Per quanto riguarda l'estinzione del diritto di servitù
negativa (il cui esercizio non si esplica nelle forme di un
qualsivoglia com­portamento positivo sul fondo servente),
il non uso va identificato nella mancata osser­vanza dell'onere di riattivazione del diritto conseguente all'eventuale
realizzazione di un fatto lesivo a opera del proprietario del
fondo servente (fatto che si produce al solo verificarsi di un
qualsivoglia impedimento dell'esercizio della servitù), con
la conse­guenza che, nella ipotesi in cui il titolare del fondo
servente abbia, nonostante l'esi­stenza di una servitù di non
SOPRAELEVAZIONI E ASPETTO ARCHITETTONICO
sopraelevazione, edificato un ulteriore corpo di fabbrica ad
altezza superiore al limite consentito, il mancato uso dello
ius prohibendi da parte del proprietario del fondo dominante
com­porta, se protratto per un perìodo superiore ai vent'anni,
l'estinzione per prescrizione della servitù, nei limiti segnati dalle dimen­sioni della costruzione eseguita e mantenu­ta
(Cass., sent. n. 326 del 16 gennaio 1998).
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
MUFFE NEGLI ALLOGGI
MUFFE NEGLI ALLOGGI:
PERCHé SI PRESENTANO, COME EVITARLE, COME GESTIRE I CONTENZIOSI
SI RIPORTANO ALCUNI PARTICOLARI SALIENTI DELL'ARTICOLO PUBBLICATO DA QUADERNI DI LEGISLAZIONE TECNICA 1/2013
La comparsa di muffe all'interno di edifici è una causa frequente di contenziosi legali. Esistono tuttavia gli strumenti
per poter prevenire questi problemi, sia per le nuove costruzioni, che per le ristrutturazioni. I progettisti hanno a disposizione la normativa tecnica di settore e software di calcolo
specifici per poter valutare quando possa verificarsi il rischio
di condensazione superficiale sulle pareti interne o sui ponti
termici e di conseguenza quando possa sussistere il rischio di
formazione di muffe, in questo articolo - cui si è voluto dare
un taglio molto pratico ed applicativo - si illustrano lo stato dell'arte normativo e legislativo sul tema e si forniscono
indicazioni in merito alle possibili soluzioni per eliminare in
maniera definitiva le muffe dagli edifici. Inoltre si forniscono
delle indicazioni relative alla consulenza tecnica su tale argomento, qualora un professionista sia chiamato ad intervenire
in un contenzioso legale.
Progettazione per evitare la crescita di muffe
Molto spesso negli edifici di nuova costruzione o recentemente ristrutturati si formano muffe, talora piuttosto evidenti, in
corrispondenza a ponti termici (disomogeneità delle pareti
esterne, per esempio in corrispondenza a porte o finestre, o
parti costituite da elementi con conduttività termica relativamente elevata) o, più generalmente, su porzioni di pareti perimetrali più fredde, all'interno, rispetto ad altre, per esempio
dietro ad armadi. In alcuni casi il problema è legato ad una
infiltrazione d'acqua dall'esterno, ad umidità di risalita o alla
rottura di un impianto idrico. In questi casi, nota la causa, è
possibile risolvere il problema bloccando l'infiltrazione, oppure trattando adeguatamente le murature, oppure, ancora,
riparando l'impianto, in altri casi - e queste sono le situazioni più frequenti cui si fa riferimento in questa sede - sembra
non ci siano cause evidenti e di conseguenza appare difficile
risolvere il problema, perché apparentemente non dovrebbe
esistere. In realtà, se in questi casi si riflette attentamente,
si capisce che le muffe sono conseguenza di una elevata umidità superficiale, causata dal vapor d'acqua, sempre presente
negli ambienti, che ha trovato le condizioni adatte, ovverosia
superfici con temperature sufficientemente "basse": le cause
e i rimedi per queste situazioni sono più oltre illustrati. Ge-
neralmente in Italia la tendenza è quella di sottovalutare, in
fase progettuale, queste tematiche, probabilmente spinti da
una legislazione che non è sufficientemente chiara sul tema
e induce a verifiche standardizzate, poco in linea con le reali
modalità di occupazione degli ambienti, cui si fa riferimento
nel prosieguo. Sono pertanto in primo luogo qui di seguito illustrati e discussi i contenuti della legislazione e della normativa tecnica sul tema.
La legislazione vigente
L'art. 4 del DPR 59/09 (successivamente integrato dal D. Lgs.
28/11), riguardante l'efficienza energetica degli edifici, al
comma 17 richiede che "sia verificata l'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile secondo
la normativa vigente" (cioè secondo UNI EN ISO 13788, anche
se non espressamente citata). E' inoltre specificato che, "qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità relativa
interna, per i calcoli necessari si assumono i valori UR 65%
e T 20°C".
In sostanza, un edificio realizzato o riqualificato secondo i criteri della recente legislazione vigente non dovrebbe presentare problemi di muffe.
Il progettista è pertanto indotto ad eseguire le necessarie
verifiche termoigrometriche, secondo la normativa tecnica di
riferimento, utilizzando come condizioni interne di progetto,
costanti, l'umidità relativa pari al 65% e la temperatura pari
a 20 °C. Queste tuttavia sono condizioni standardizzate, ma
nella realtà l'umidità relativa interna può assumere valori ben
superiori soprattutto nei casi in cui il ricambio dell'aria non
sia frequente; inoltre bisogna anche considerare che la temperatura interna degli ambienti può essere variabile (come ad
esempio può succedere con l'attenuazione notturna dell'impianto di riscaldamento) ed un abbassamento della temperatura comporta un aumento dell'umidità relativa, a parità di
contenuto di vapor d'acqua.
Con le ipotesi sopra menzionate la formazione di condensa
si manifesta a partire da temperature superficiali inferiori a
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13 °C circa, come si può facilmente verificare mediante un
diagramma psicrometrico. Con le condizioni standard indicate
dalla legislazione vigente ovvero 65% di UR e 20 °C si verifica condensa con una temperatura superficiale di circa 13 °C,
mentre l’UR pari a 80% viene raggiunta con temperatura superficiale di circa 16,5 °C. Facendo invece riferimento al 50%
di UR le condizioni di condensazione e di UR 80% si verificano
rispettivamente a 9 °C e a circa 12,5 °C. Evidentemente il riferimento ad UR 65% è più cautelativo in quanto richiede il
conseguimento di fattori di temperatura più elevati (vedi UNI
EN ISO 13788).
In realtà la formazione di muffa può verificarsi già quando
l'umidità relativa in corrispondenza alla superficie interessata
raggiunge il valore di 80% e a questo caso corrisponde una
temperatura superficiale critica intorno a 16,5 °C, Questi concetti, molto semplici, non sono quasi mai presi in considerazione. E' da precisare che la vigente legislazione in materia
presenta un miglioramento rispetto alla precedente Legge
10/91, che richiedeva le medesime verifiche con riferimento
però, ad un valore di umidità relativa interna costante pari
al 50%. Se da una parte l'attuale prescrizione è più cautelativa, dall'altra, però, non esclude totalmente i rischi progettuali,
visto che nella realtà dei fatti la manifestazione di muffe negli
ambienti residenziali nuovi o riqualificati, rimane un problema
frequente. Merita inoltre un cenno anche il requisito di legge
relativo alla condensazione interstiziale perché, sebbene ammessa in quantità contenuta (cioè fino a 500 g/m2), sarebbe
più opportuno evitarla in quanto le strutture umide sono più
disperdenti ed i materiali da costruzione possono degradarsi
più rapidamente.
Cause della presenza di eccesso di vapore nelle abitazioni
Come anticipato è molto frequente al giorno d'oggi che nelle
residenze si manifestino eccessi di concentrazione di vapor
d'acqua, il fenomeno si riscontra sia negli edifici esistenti, sia
in quelli nuovi. In quelli esistenti questa situazione si acutizza
solitamente all'atto della sostituzione degli infissi esistenti
con quelli di attuale produzione che, in conseguenza dei progressi tecnologici del settore, manifestano un'elevata tenuta
all'aria. Il problema, invece, è inesistente negli alloggi dotati
dì sistemi di ventilazione opportunamente progettati per il ricambio dell'aria; alcuni decenni or sono, invece, il fenomeno
era molto meno riscontrabile per il fatto che la ridotta tenuta
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MUFFE NEGLI ALLOGGI
all'aria dei serramenti permetteva infiltrazioni naturali continuative ed abbondanti. Per questioni di comfort e di contenimento dei consumi energetici si è giustamente cercato, nel
corso degli anni, di limitare il più possibile le infiltrazioni incontrollate, con le conseguenze precedentemente descritte,
che possono tuttavia essere evitate. Solitamente le muffe si
manifestano in maniera più evidente nelle stanze da letto, nei
bagni e nelle cucine. Per ovviare a questi problemi solitamente nei bagni sprovvisti di serramenti apribili si installano degli
estrattori d'aria a funzionamento continuo o intermittente (come comunemente prescritto dai regolamenti edilizi), mentre
nelle cucine dovrebbero essere presenti cappe aspiranti sopra i fornelli. E' da osservare che comunque nei bagni, anche
se dotati di finestre, dovrebbe essere presente un sistema di
estrazione dell'aria: è frequente infatti che a causa della poca
propensione a lasciare le finestre aperte durante la stagione
invernale, il rischio di condensa e conseguente formazione di
muffe sia comunque alto.
Tuttavia, nonostante questi accorgimenti, gli alloggi possono
ugualmente essere intaccati dalla presenza di muffe. Ciò, come già osservato, è riconducibile alla produzione di vapore
acqueo interno che non è evacuato all'esterno ed anche alle
modalità di conduzione degli ambienti che, in mancanza di
impianto di ventilazione, dovrebbero essere aerati con continuità, invece la tendenza più attuale delle famiglie è quella
di aprire poco i serramenti per il ricambio dell'aria (per molti
motivi, tra i quali comfort e risparmio energetico, oltre che
per la protezione da rumori esterni o da eventuali intrusioni)
favorendo, di fatto, l'accumulo di vapore all'interno.
Tramite alcuni semplici calcoli (ANIT, 2010) è possibile verificare che la presenza di due persone dormienti in una stanza
da letto (con la porta chiusa ed in condizioni di assenza di infiltrazioni) porta in 4 ore ad un innalzamento dell'UR interna dal
40% al 90%. Questa quantità di vapore, al mattino, dovrebbe
essere in qualche modo smaltita, ad esempio aprendo i serramenti per il ricambio dell'aria; questa operazione dato lo stile
di vita di molte persone, non è sempre compiuta. Unitamente
al fatto che, come anticipato, le infiltrazioni d'aria sono spesso insufficienti, ben si capisce come mai possano verificarsi
eccessi di vapore acqueo all'interno, che successivamente
condensano sui punti freddi.
Le verifiche durante i sopralluoghi
Ci sono però alcuni indizi che già in fase di sopralluogo pos-
il Geometra veronese
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
sono dare un'idea di quale sia il problema all'origine del fenomeno di condensazione e che possono far propendere verso
l'uno o l'altro dei fattori. Ovviamente ogni affermazione deve
essere suffragata da opportuni dati ed eventualmente misure.
La semplice osservazione può suggerire il punto dal quale partire o sul quale approfondire le indagini. Ad esempio: possono
esserci problemi di realizzazione dell'involucro se si presentano muffe e condensazioni in tutti o gran parte degli alloggi
di un edificio o omologhi per superficie e disposizione, oppure
ancora sulle strutture con identica esposizione; possono invece esserci problemi legati all'utenza se le muffe e le condense
si manifestano in un unico o in pochi alloggi di un condominio.
In casi di incertezza esistono metodi per verificare la qualità
dell'involucro e la rispondenza tra i dati di progetto ed i materiali effettivamente utilizzati mediante varie tecniche più o
meno invasive: carotaggio (per prelevare campioni di materiali all'interno delle pareti opache), misura termoflussimetrica
(per misurare in opera la trasmittanza di una struttura) e termografia (per verificare tramite termocamere le temperature
superficiali delle strutture).
Per avere qualche dato sul comportamento dell'utenza, a
parte un'intervista diretta per capire gli stili di vita, un'interessante opportunità potrebbe essere quella di utilizzare per
un periodo di tempo un termoigrometro registratore, ovvero
un dispositivo che misura periodicamente (ad esempio ogni
5 minuti) la temperatura dell'aria interna e l'umidità relativa
in ambiente, risultati memorizzando le misure. Ulteriormente
una misura, con registrazione, della concentrazione di CO2
consente di valutare, tramite semplici calcoli, l'effettivo tasso
di ventilazione di un alloggio. Gli strumenti adatti a queste misure sono oggigiorno poco costosi. Ovviamente è bene precisare che tutte queste operazioni, soprattutto a causa del tempo professionale richiesto, hanno comunque un costo anche
elevato, che, proprio nel caso del contenzioso legale, dovrà
essere sostenuto dalla parte "perdente". Gli oneri economici
legati ad un contenzioso legale sono nell'ordine di migliaia
di euro solo per le spese di tecnici, consulenti ed avvocati,
alle quali si aggiungono, nel caso di costruttori e progettisti
dei quali sono state accertate le mancanze o colpe, anche le
spese per il risanamento degli alloggi. Le esperienze degli
scriventi sono molteplici. Sono da segnalare anche tentativi
di persone poco esperte, colpevoli di una cattiva conduzione
dell'alloggio (panni stesi ad asciugare in casa, ad esempio) di
far ricadere presunte colpe su costruttori completamente in
MUFFE NEGLI ALLOGGI
regola, pretendendo risarcimenti esagerati senza conoscere
il meccanismo di formazione delle condense che, non è solo legato alle temperature superficiali delle pareti, ma anche
all'eccesso di vapore in ambiente. Prima di innescare il meccanismo di un contenzioso gli autori ritengono che sarebbe
ragionevole un confronto tra le parti, in presenza di tecnici
preparati, per un'opportuna analisi preliminare.
La risoluzione dei problemi
Sono di seguito elencate le più frequenti fattispecie e le possibili modalità di risoluzione dei problemi riscontrati nei casi
di contenziosi legali sorti in seguito alla proliferazione di muffe all'interno degli alloggi.
1) Nel caso di nuovi edifici o di ristrutturazioni integrali, sono coinvolti professionisti che hanno l'obbligo di eseguire le
specifiche verifiche termoigrometiche secondo quanto precedentemente descritto in questo articolo; qualora si riscontrino
palesi violazioni rispetto alle prescrizioni di legge, il venditore
deve sicuramente risarcire la controparte o rimediare il danno
(eventualmente rivalendosi, se pertinente, sul costruttore o
sul progettista): ad esempio nel caso di carenza di isolamento
termico, si può provvedere mediante cappotto o correzione dei
ponti termici. Naturalmente l'incremento di isolamento termico non garantisce totalmente la scomparsa dei fenomeni che
possono continuare a verificarsi in presenza, eventualmente
combinata, di elevata produzione di vapore e scarsa ventilazione; specifiche misure potranno eventualmente fornire
elementi per comprendere le ragioni della permanenza del
fenomeno.
2) Come seconda casistica merita segnalare la sostituzione
dei serramenti. Si tratta di una pratica molto frequente che
spesso un inquilino o un proprietario esegue dì propria iniziativa perché non richiede alcuna specifica pratica autorizzativa
e nemmeno una verifica termoigrometrica; è molto diffusa la
situazione in cui, in seguito a tale operazione, si manifestino
problemi di muffe perché si trasformano alloggi, prima eccessivamente ventilati a causa delle infiltrazioni, in ambienti
ermetici e, quel che è peggio, ciò avviene di solito senza interventi di coibentazione. In questi casi forse dovrebbe essere
il serramentista, se dotato di adeguata professionalità, ad
avvisare l'utente dei possibili rischi. In tali situazioni probabilmente l'unica soluzione del problema è l'installazione di un
sistema di ventilazione meccanica possibilmente con recupe-
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ro di calore, per contenere la spesa energetica.
Vi possono essere tuttavia casi in cui la sostituzione dei serramenti avvenga nell'ambito di un'azione di manutenzione
ordinaria o straordinaria di un appartamento, ad esempio nel
caso di compravendita in seguito alla quale il nuovo proprietario voglia apportare delle migliorie. Non essendo molto pratico della materia potrebbe avvalersi di un professionista che
avrebbe sicuramente il dovere di avvertirlo del rischio che può
comportare la sostituzione di serramenti nei confronti dell'incremento dell'umidità interna e del conseguente pericolo di
muffe. Vale quanto sopra espresso riguardo all'opportunità di
segnalare la convenienza di un impianto di ventilazione.
3) Qualora sia accertato che gli utenti operino un utilizzo scorretto degli ambienti, ad esempio occupandoli con presenza
di maggior numero di persone rispetto a quelle previste dal
progetto (p.es. camere singole occupate da più persone) oppure non azionando la cappa di estrazione della cucina, oppure ancora stendendo frequentemente i panni ad asciugare in
casa, si può intervenire mediante un'azione di informazione
al fine di correggere i comportamenti inadeguati. Se il problema permane, nonostante un cambiamento dello stile di
vita delle persone (peraltro abbastanza difficile da operare),
si può ricadere nella casistica del successivo punto 4. Si deve notare che un aumento di ventilazione non è obbligatorio
per legge; la normativa italiana, non cogente, in particolare la
UNI 10339 (UNI, 1995), attualmente in fase di revisione, parla
di ventilazione ai fini dell'ottenimento di una buona qualità
dell'aria interna, ma non specificamente per evitare fenomeni
di condensazione o muffe. Spesso, poi, la ventilazione è confusa con l'aerazione, ossia con l'apertura dei serramenti che
tuttavia è un'operazione arbitraria e di solito irregolare.
4) Negli edifici nuovi, nei casi in cui vi sia una corretta esecuzione delle opere, in maniera conforme al progetto, e nel caso
in cui le verifiche termoigrometriche siano state compiute in
maniera corretta, verosimilmente, ci si può trovare in quelle situazioni in cui la scarsa ventilazione non è sufficiente a
compensare una produzione relativamente elevata di vapore.
Si riscontra spesso che in presenza di più alloggi con la stessa
esposizione e le stesse superfici e caratteristiche, in alcuni casi si manifestano le muffe ed in altri no. L'esperienza mostra
che di solito l'esito differente è dovuto al numero di persone
nell'alloggio ed a diversi stili di vita anche se non necessariamente impropri. In carenza di una legislazione specifica che
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renda obbligatoria l'installazione di impianti di ventilazione,
appare difficile attribuire al venditore (o costruttore o progettista secondo i diversi possibili rapporti) una responsabilità
puntuale. Si può dire che in questi casi l'alloggio ancorché
sia costruito a norma di legge non è comunque del tutto "a
regola d'arte". Anche in questo caso, come in quello sopra
considerato al punto 3), a parere degli scriventi, può essere
ragionevole pensare ad una compensazione che copra in tutto
o in parte il costo di un adeguamento mediante l'installazione
di un sistema di ventilazione.
5) Il progettista ha eseguito la verifica di legge con il secondo
metodo indicato dalla UNI EN ISO 13788 facendo riferimento
però, ad un valore di UR interna del 50% anziché del 65% pur
essendo questo ultimo il valore vigente. Si procede in questo
caso con una nuova verifica termoigrometrica e, nel caso in
cui la parete in questione o i ponti termici non fossero verificati, il progettista può essere di fatto chiamato in causa ai
fini della responsabilità, tenendo conto anche di altri fattori
concomitanti.
Valentina Raisa, Roberto Zecchin
da “Quaderni di Legislazione Tecnica”
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LA ERSPOSIBILITà DEL CTU
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LE RESPONSABILITA’ DEL C.T.U.
ANALISI DELE DIVERSE FORME DI RESPONSABILITà CHE GRAVANO
SUL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
Sulla consulenza tecnica d'ufficio ho scritto già negli anni
passati, per cui potrebbe essere inutile ritornarci. Senonché,
essendomi capitato di leggere uno scritto che trattava specificamente della responsabilità del CTU, e del grado di colpa che
può essergli imputata, mi sono reso conto che quanto avevo
a suo tempo scritto, trascurava questo aspetto, e che quindi
valesse la pena di aggiungere una breve considerazione. Che
cosa rappresenta la consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito
delle procedure giudiziarie; qual è il suo scopo specifico e
quindi la funzione del consulente con le sue prerogative e i
suoi i limiti conseguenti, sono concetti che ritengo acquisiti
ed evito quindi di riproporli.
Ritengo però utile ricordare, di quanto già scrissi, le ultime
riforme che hanno riguardato gli articoli 191 c. 1 del C.p.c. e
195 c. 3 del C.p.c. in funzione di un'accelerazione processuale, con la riduzione dei tempi dell'affidamento dell'incarico e
del giuramento, e con l'introduzione all'interno delle operazioni peritali di un termine a garanzia del diritto delle parti
di svolgere critiche e osservazioni circa le valutazioni peritali
esposte dal Ctu.
infatti è proprio anche in riferimento allo spirito delle norme e
agli adempimenti formali che così dispongono, che può derivare una responsabilità del Ctu. Entrando nell'argomento specifico di questo articolo, possiamo suddividere le forme della
responsabilità del Ctu in:
1) Disciplinare con riferimento all'art. 19 disp. Att. C.p.c. per
il quale il Ctu può essere sottoposto a procedimento disciplinare con le conseguenti sanzioni, per opera del Presidente
del Tribunale, all'uopo sollecitato, tra l'altro anche dall'Ordine
professionale, sia per non avere tenuto condotta specchiata,
sia per non avere ottemperato all'obbligo derivante dall'incarico ricevuto;
2) Penalmente l'art. 64 C.p.c. estende al Ctu le disposizioni
penali relative ai periti. Il riferimento è quindi all'art. 366 c.p.
(reato di rifiuto di ufficio legalmente dovuto) e all'art. 373 c.p.
(reato di falsa perizia). C'è anche l'ipotesi contravvenzionale
dell'art. 64 C.p.c., nel caso in cui il Ctu incorra in colpa grave
nell'espletamento del suo incarico;
3) Sempre l'art. 64,2° comma C.p.c. stabilisce anche che in
ogni caso è dovuto il risarcimento del danno causato alle
parti, e qui entriamo in ambito civilistico. Danni che possono
derivare quando il Ctu, agendo con imperizia, imprudenza e
negligenza, con la sua relazione abbia indotto il giudice in
errore. I danni possono derivare anche nel caso in cui l'inerzia
colpevole del Ctu, abbia provocato un notevole ritardo nella
definizione della causa, così da vanificare gli effetti favorevoli
della decisione per una delle parti. In questo caso però, va
provato il nesso di causalità tra ritardo e danno subito.
A questo punto va considerato il grado di colpa necessario per
agire contro un Ctu. Qui ci sono varie teorie, una delle quali
addirittura assimila il Ctu al Giudice che risponde solo per
dolo o colpa grave, mentre altra sostiene che sia sufficiente la
colpa. O altra ancora si rifà agli artt. 1176 c. 2° e 2256 C.c. Si
può ritenere ragionevole che, come nell'adempimento delle
obbligazioni, la diligenza debba normalmente valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, riservando l'ipotesi
di dolo o colpa grave ai soli casi in cui il consulente abbia
dovuto risolvere casi di particolare gravità.
Francesco Cuzzetti
da: “Il Geometra Bresciano” 2/2013
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il Geometra veronese
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
MUTUI PRIMA CASA, RIPARTE IL FONDO DI SOLIDARIETA’
MUTUI PRIMA CASA, RIPARTE IL FONDO DI SOLIDARIETA’
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE È TORNATO A
ESSERE OPERATIVO A PARTIRE DAL 27 APRILE 2013. IL FONDO CONSENTE LA SOSPENSIONE, FINO A 18 MESI, DAL PAGAMENTO DELL’INTERA
RATA DEL MUTUO PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE. IL PROVVEDIMENTO È STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 86
DEL 12 APRILE 2013.
Il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa è stato rifinanziato dal decreto "salva Italia" (D.L. 201/2011), con ulteriori
€ 20 milioni, per sostenere i costi relativi agli interessi bancari
maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In sostanza, il Fondo ripaga alla banca il tasso d'interesse applicato al mutuo con esclusione della componente dello
spread. Il Fondo è attivo dalla fine del 2010 e ha permesso la
sospensione di circa 6 mila mutui. Si precisa che "la sospensione" non comporta l'applicazione di alcuna commissione o
spesa d'istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Questa viene attribuita anche per i mutui che hanno
già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non
determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi. La sospensione del pagamento
delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che
presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a. ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al
momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche
tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi
una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
b. fruizione di agevolazioni pubbliche;
c. per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479
della legge 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Beneficiari
In base ai nuovi criteri previsti dalla legge e dal Regolamento
del Fondo di solidarietà si precisa che la sospensione è concessa a beneficiari in possesso, alla data di presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti:
- titolo di proprietà sull'immobile (localizzato sul territorio
nazionale) oggetto del contratto di mutuo che deve costituire
l'abitazione principale del beneficiario;
- titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a
€ 250 mila in ammortamento da almeno un anno;
- indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a
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ECO
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il Geometra veronese
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ECO
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€ 30.000. Tutti e tre i requisiti devono sussistere alla data di
presentazione della domanda. In caso di mutuo cointestato è
sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo anche soltanto
a uno dei mutuatari. In tal caso la sospensione verrà accordata
per l'importo dell'intera rata, fermo restando che alla richiesta
di ammissione al benefìcio dovranno dare il proprio consenso
anche gli altri mutuatari. L'immobile non deve rientrare nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel D.M. lavori pubblici 2 agosto 1969 e
deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data
di presentazione della domanda, Sono ricomprese nell'ambito di applicazione della misura anche le seguenti tipologie di
mutui:
- i mutui che sono stati oggetto di operazioni di emissione di
obbligazioni bancarie garantite e di cartolarizzazione ai sensi
della legge 130 del 30 aprile 1999;
- i mutui erogati per "portabilità" tramite surroga ai sensi del
D.L. 7/2007 convertito dalla legge 40/2007, che costituiscono
mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga. In tale ipotesi sono ammissibili i mutui
surrogati che al momento della surroga siano d'importo non
superiore a € 250.000, sempre che l'evento che ha determinato la temporanea impossibilità di provvedere al pagamento
si sia verificato successivamente alla data di surrogazione del
mutuo;
- i mutui oggetto di rinegoziazioni concordate con la banca.
La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta
per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel
periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate. La sospensione, che non determina
l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione
stesso, si attiverà, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla data della comunicazione. Una volta che il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia
ripreso il pagamento delle rate, la banca comunica al Gestore,
entro 5 giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari
sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo,
chiedendone il rimborso.
Quando è possibile ricorrere al Fondo
La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi
alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente
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MUTUI PRIMA CASA, RIPARTE IL FONDO DI SOLIDARIETA’
alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato), a eccezione delle
ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di
età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità
dello stato di disoccupazione;
2. cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, di cui
all'art. 409, n. 3, cod. proc. Civ. con esclusione delle ipotesi di
risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa,
di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità
dello stato di disoccupazione;
3. morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, della legge 104 del 5 febbraio 1992, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%. Nei casi di mutuo cointestato,
gli eventi possono riferirsi anche a uno solo dei mutuatari.
Modalità di partecipazione
La domanda deve essere presentata utilizzando la nuova modulistica disponibile sui siti Internet del MEF (www.mef.gov.it) e della Consap (www.consap.it), società del Ministero dell'economia
e delle finanze che gestisce il Fondo. Le domande di accesso al
beneficio vanno presentate direttamente presso la banca o l'intermediario finanziario che ha erogato il mutuo; questi, verificata la
completezza e regolarità formale dell'istanza, la inoltra a Consap
S.p.A. che a sua volta verifica i presupposti e rilascia il nulla osta
alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo. La banca o
l'intermediario finanziario, acquisito il "nulla osta" di Consap, comunica all'interessato la sospensione dell'ammortamento del mutuo.
Alberto Giordano
da “Consulente Immobiliare”
RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento recante modifiche al decreto 132 del 21.6.2010, concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto
delia prima casa, ai sensi dell’art. 2, commi 475 e segg. della legge 244
del 24.12.200 - D.M. economia e finanze 37, 22.2.2013 - G.U. 86, 12.4.2013
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita - Legge 92, 28.6.2012 - G.U. 153, 3.7.2012
Regolamento recante norme di attuazione dei Fondo di solidarietà per
i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell’art. 2, comma 475,
della legge 244 del 24.12.2007 - D.M. economia e finanze 132, 21.6.2010 - G.U.
192,18.8.2010
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