varianti e modifiche contrattuali - Agenzia Provinciale per gli Appalti

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varianti e modifiche contrattuali - Agenzia Provinciale per gli Appalti
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
maggio 2016
VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI
La disciplina normativa provinciale
Lp 9 marzo 2016, n.2
lp 10 settembre 1993, n. 26:
art. 27
Modifica dei contratti durante il periodo di validità
art. 51
Varianti progettuali
(ABROGATI i commi 1, 2, 3, la
lettera b) del comma 5 e i commi 6, 7 e 10)
(ABROGATO l’art. 51bis Varianti migliorative proposte dall'appaltatore)
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (di seguito Regolamento):
Titolo VII - Capo III Esecuzione dei lavori
Art. 126 Varianti progettuali
(ABROGATI i commi 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18)
Art. 127
Art. 128
Variazioni tecniche ordinate dal direttore dei lavori
Diminuzione dei lavori
Le disposizioni abrogate della lp 26/1993 e del relativo regolamento continuano ad applicarsi finché
non trovano applicazione le disposizioni della lp 2/2016, secondo quanto previsto dall'articolo 73 della
predetta lp 2/2016.
La definizione di variante progettuale
Articolo 51, lp 26/1993
co.1. ABROGATO
 Sono definite varianti progettuali
le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la
destinazione dei lavori. Ad eccezione dei casi previsti dal comma 5, le varianti sono consentite se ricorre uno dei
seguenti motivi:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure determinate da interessi pubblici
sopravvenuti;
b) cause di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante da parte dell'organo
competente;
c) errori oppure omissioni di progettazione;
d) evoluzione dei criteri della disciplina del restauro;
e) nel caso di lavori su beni culturali, rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale e adeguamenti
dell'impostazione progettuale necessari per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento.
RICHIAMI DI INTERESSE:
A seguito dell’abrogazione del comma 1 dell’articolo 51 della lp 26/1993, la legge non prevede più i
casi in cui sono consentite le varianti.
Dunque, è ora possibile introdurre modifiche al progetto nel rispetto dei principi generali
amministrativi e delle regole tecniche e subordinatamente ai seguenti limiti:
- le modifiche progettuali che comportano necessariamente modifiche al contratto in corso
devono essere conformi all’articolo 27 della lp 2/2016 (vedi oltre);
- le modifiche progettuali devono in ogni caso rispettare i principi indicati agli articoli 3 e 7
della lp 2/2016 in materia di progettazione e suddivisione degli appalti in lotti.
Ordinamento provinciale in materia di Lavori Pubblici
pag. 1
I testi degli atti normativi ivi contenuti sono tratti dal sito del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e da www.normattiva.it (banca dati pubblica e gratuita; i testi in
essa presenti non hanno carattere di ufficialità). I testi e i riferimenti alle direttive europee sono tratti dal sito EUR-Lex.
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Articolo 126, Regolamento
co.1. Nessuna modifica al progetto approvato può essere apportata dall'esecutore se non è
preventivamente approvata dall'amministrazione aggiudicatrice nel rispetto delle condizioni, delle
modalità e dei limiti indicati all'articolo 51 della legge e da questo articolo.
Questo comma va interpretato richiamando il rispetto dei limiti indicati nel commento al comma
1, abrogato, dell’art.51, lp 26/1993.
co.2. Il mancato rispetto del comma 1 comporta, salva diversa valutazione del responsabile
del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che in nessun
caso l'esecutore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
co.3. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle
rispettive attribuzioni, dei danni derivati all'amministrazione aggiudicatrice dalla violazione di
questo articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o
lasciato eseguire dall'esecutore modifiche al progetto che non sono state preventivamente
approvate.
co. 14. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma
dell'articolo 51 della legge, consentono di disporre varianti progettuali è demandato al
responsabile del procedimento.
co.15. Nel caso previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge, il responsabile del
procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua
non imputabilità all'amministrazione aggiudicatrice, motiva circa la sua non prevedibilità al
momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si
rende necessaria la modifica progettuale. Se i lavori non possono essere eseguiti secondo le
originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di
altra autorità, il responsabile del procedimento sospende i lavori nella parte non realizzabile ed,
avvalendosi del supporto della struttura competente in materia legale, adotta ogni provvedimento
utile per il perseguimento dell'interesse pubblico .
In attesa delle modifiche regolamentari, questo comma non è cogente ma è utile applicarlo nei
casi di variante progettuale per cause di forza maggiore.
co.16. Nel caso previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera c), della legge il responsabile del
procedimento dispone l'accertamento in contraddittorio con il progettista, anche avvalendosi della
direzione lavori, del responsabile di progetto o dell'organo di collaudo in corso d'opera ove
nominato.
In attesa delle modifiche regolamentari, questo comma non è cogente ma è utile applicarlo nei
casi di variante progettuale per errori oppure omissioni di progettazione.
co.17. Nel caso previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera e), della legge (lavori su beni
culturali) la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle
caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del
rinvenimento.
In attesa delle modifiche regolamentari, questo comma non è cogente ma è utile applicarlo nei
casi di variante progettuale per lavori su beni culturali.
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La disciplina dell’errore progettuale
Articolo 51, lp 26/1993
co.2. ABROGATO
Ai fini di questo articolo si considerano errore oppure omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato
di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto
dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.
co.3. ABROGATO
La variante dovuta a gravi errori progettuali che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, d'importo superiore al quinto dell'importo originario di contratto, comporta la risoluzione del contratto. In tal
caso l'amministrazione aggiudicatrice indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale, secondo le
disposizioni del regolamento di attuazione. La risoluzione del contratto, ai sensi di questo comma, dà luogo al pagamento
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.
Articolo 126, Regolamento
co.18. Nel caso in cui l'errore od omissione progettuale comporti l'impossibilità tecnica di poter
realizzare o di poter utilizzare l'opera, anche apportando al progetto le modifiche previste
dall'articolo 51 della legge, l'amministrazione aggiudicatrice dispone la risoluzione del contratto ai
sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge e quindi indice una nuova gara per l'assegnazione dei
lavori di completamento, con una procedura ammessa tra quelle di importo corrispondente.
L'aggiudicatario iniziale è sempre invitato a presentare offerta, salvo il caso in cui l'errore
progettuale dipenda dalla progettazione predisposta dall'esecutore dei lavori nel caso di
affidamento dell'esecuzione unitamente alla progettazione.
co.19. Se il progetto definitivo o esecutivo è stato redatto dall'esecutore e la variante
progettuale deriva da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo
totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto
dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall'amministrazione
aggiudicatrice.
Le modifiche ai contratti durante il periodo di validità
Articolo 27, lp 2/2016
(articolo 72 Dir. 2014/14/UE)
L'articolo 27 della lp 2/2016 si applica anche ai contratti già stipulati alla data della sua entrata in
vigore (16/3/2016), in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.
(73, comma 12 lp 2/2016)
RICHIAMI DI INTERESSE:
La nuova disciplina sulle modifiche contrattuali dettata dalla Direttiva n. 24, come evidenziato nel
Considerando 107, è di derivazione giurisprudenziale. La Corte di Giustizia ha individuato quattro
ipotesi nelle quali le modifiche sono considerate sostanziali in quanto “atte a dimostrare la volontà
delle parti di rinegoziare i termini essenziali”. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni
modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di gara nel caso in cui fossero già state
parte della procedura iniziale. In tali ipotesi sussiste l’obbligo per le stazioni appaltanti di bandire
una nuova gara.
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Articolo 27, comma 1 della lp 2/2016
co.1.
La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede
l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione,
fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.
Il comma 1 contiene il principio per cui la modifica dei contratti in corso di esecuzione comporta
l'esperimento di una nuova gara.
Le ipotesi del comma 2 sono eccezioni che derogano al principio generale ed in quanto tali non sono
applicabili in via analogica.
MODIFICHE SOSTANZIALI
CHE COMPORTANO IN OGNI CASO L’AFFIDAMENTO MEDIANTE UNA NUOVA GARA
Articolo 27, comma 5 della lp 2/2016
co.5.
Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua
validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o
dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2
una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale
d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata,
oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente
aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).
IPOTESI DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI
CHE NON COMPORTANO L’AFFIDAMENTO MEDIANTE UNA NUOVA GARA
1. Modifiche già previste in clausole contrattuali
Articolo 27, comma 2 lett.a) della lp 2/2016
co.2.
I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura
d'appalto nei casi seguenti:
a)
se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti
di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di
revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non
apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del
contratto o dell'accordo quadro.
Rispetto ai singoli contratti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di
prevedere modifiche mediante clausole di revisione o di opzione, senza che tali clausole conferiscano
loro discrezionalità illimitata. (omissis)…. clausole di revisione o di opzione formulate con sufficiente
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chiarezza potrebbero ad esempio prevedere indicizzazioni dei prezzi o garantire, per esempio, che le
apparecchiature di comunicazione da fornire per un determinato periodo di tempo restino adeguate
anche in caso di modifica dei protocolli di comunicazione o di altre modifiche tecnologiche. Dovrebbe
inoltre essere possibile, mediante l'inserimento di clausole sufficientemente chiare, prevedere
adattamenti del contratto che si rendano necessari a seguito di difficoltà tecniche apparse durante il
funzionamento o la manutenzione. È inoltre opportuno ricordare che gli appalti potrebbero, ad
esempio, comprendere la manutenzione ordinaria e prevedere gli interventi di manutenzione
straordinaria che risultino necessari per garantire continuità nell'erogazione di un servizio pubblico.
(considerando 111 Dir.2014/24)
ESEMPIO: Rientrano in questa fattispecie le modifiche progettuali previste nell'analisi del rischio
geologico di cui all'art. 15 del Regolamento.
2. Lavori, servizi o forniture supplementari
Articolo 27, comma 2 lett.b) della lp 2/2016
co.2.
I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura
d'appalto nei casi seguenti:
b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi
necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o
tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e
comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di
concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più
modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le
condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo
svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;
co.4.
Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo
aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In
caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione,
il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.
Se le modifiche comportano un aumento del prezzo di contratto, questo aumento non deve eccedere il
50 % del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica
al valore di ciascuna modifica e non alla loro somma.
3.Circostanze Imprevedibili
Articolo 27, comma 2 lett.c) della lp 2/2016
co.2.
I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura
d'appalto nei casi seguenti:
c)
se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione
aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
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2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non
è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso
di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le
condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo
svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;
co.4.
Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo
aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In
caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione,
il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.
In caso di più modifiche successive, la limitazione del 50% del valore del contratto iniziale si applica
al valore di ciascuna modifica e non alla loro somma.
Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere
nonostante
una
ragionevole
e
diligente
preparazione
dell'aggiudicazione
iniziale
da
parte
dell'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle
caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di
garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore
prevedibile. (Considerando 109 della Dir. 2014/24)
ESEMPIO: Rientrano in questa fattispecie le modifiche progettuali conseguenti ad eventi di forza
maggiore.
4. Sostituzione dell’appaltatore nei casi previsti dalla legge
Articolo 27, comma 2 lett.d) della lp 2/2016
co.2.
I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura
d'appalto nei casi seguenti:
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva
inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti
condizioni:
1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore
economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non
implica altre modifiche sostanziali al contratto;
3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei
confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa
vigente;
5.Modifiche non sostanziali non previste in altre ipotesi
Articolo 27, comma 2 lett.e) della lp 2/2016
co.2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura
d'appalto nei casi seguenti:
e)
se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto
dal comma 5;
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Si tratta di un'ipotesi di modifica contrattuale NON SOSTANZIALE residuale rispetto alle altre
stabilite dalla legge.
ESEMPIO: Rientrano in questa fattispecie le modifiche progettuali conseguenti a normative
sopravvenute o ad errori progettuali.
6.Modifiche di modesto valore
Articolo 27, comma 2 lett.f) della lp 2/2016
co.2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura
d'appalto nei casi seguenti:
f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5,
se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:
1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per
cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le
concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In
caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche;
2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.
co.4.
Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo
aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In
caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione,
il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.
Possono essere anche modifiche sostanziali, tuttavia la modifica non può alterare la natura
complessiva del contratto o accordo quadro.
Anche se la norma non impone la verifica del ricorso delle condizioni del comma 5 (modifiche
sostanziali), è in ogni caso necessario dare conto delle motivazioni per cui si adottano le modifiche,
secondo i principi generali.
In caso di più modifiche successive, il rispetto del limite del 10 % del valore iniziale del contratto
per i contratti di servizio e fornitura e del 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di
lavori, è accertato con riferimento alla somma delle modifiche successive.
Il valore delle modifiche, ai fini del rispetto del limite del 10% o del 15%, deriva dalla somma delle
modifiche sia in aumento sia in diminuzione, che non sono quindi compensabili.
Lo jus variandi dell’amministrazione e
la determinazione del quinto d’obbligo
RICHIAMI DI INTERESSE:
La facoltà dell’amministrazione di imporre variazioni all’appaltatore rimane esercitabile nel limite del
sesto quinto, ma deve rispettare le disposizioni dell’art. 27 della lp 2/2016.
Ne consegue che l’amministrazione aggiudicatrice può ordinare all’esecutore la realizzazione di lavori
conseguenti a varianti progettuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di contratto e
l’appaltatore è tenuto ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario A
CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATE LE CONDIZIONI DELL’ARTICOLO 27 DELLA LP 2/2016.
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Il limite del sesto quinto non va confuso con il limite del 15 per cento del valore iniziale del
contratto, prevista alla let. f) del comma 2 dell’articolo 27 della lp 2/2016 entro il quale possono
essere apportate modifiche al contratto a prescindere che queste siano o meno sostanziali.
L’amministrazione può ordinare all’esecutore l’esecuzione di lavori di variante e l’esecutore è tenuto
ad eseguirli, nei seguenti casi:
- varianti entro il sesto quinto del contratto originario se si verificano le condizioni di cui alle
lett. b), c), e) del comma 2 dell’art. 27 della lp 2/2016;
- varianti entro il 15% del contratto originario se si verificano le condizioni di cui alla let. f)
del comma 2 dell’art. 27 della lp 2/2016.
Articolo 15, Regolamento - Analisi del rischio geologico
co.1. Il progetto esecutivo contiene l'analisi del rischio geologico che individua la percentuale
di variabilità e incertezza che si può incontrare in fase di realizzazione, derivante
dall'impossibilità di fare valutazioni geologiche assolutamente attendibili dei siti.
co.2. L'analisi del rischio prevista dal comma 1 determina la percentuale dell'importo di
progetto per le infrastrutture da destinare ai possibili incrementi del costo dell'opera e agli oneri
per la predisposizione degli elaborati di natura geologica, in misura adeguata in relazione alla
situazione di rischio, alle conoscenze dell'area interessata ed all'importanza dell'opera da
realizzare.
co. 3. Le situazioni di carattere geologico non previste dall'analisi prevista dal comma 1 sono
considerate imprevisti geologici ai fini dell'articolo 51, comma 9, della legge.
Articolo 126, Regolamento
co.5. L'amministrazione aggiudicatrice durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare
all'esecutore la realizzazione di lavori conseguenti a varianti progettuali fino alla concorrenza di un
quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dei commi 8 e 9. In tal caso l'esecutore
è tenuto ad eseguire i lavori previsti dalla variante progettuale agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e non ha diritto ad alcuna
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
In attesa delle modifiche regolamentari, questo comma si applica nel rispetto dell’articolo 27
della lp 2/2016. Ne consegue che l’amministrazione aggiudicatrice può ordinare all’esecutore la
realizzazione di lavori conseguenti a varianti progettuali fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo di contratto e l’appaltatore è tenuto ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario PURCHE’ siano rispettate le condizioni dell’articolo 27 della lp 2/2016.
co.8. Il quinto dell'importo di contratto ai sensi del comma 5 è determinato sull'importo
risultante dal contratto originario.
co.9. Ai sensi dell'articolo 51, comma 9, della legge, nel calcolo previsto dal comma 5 non
sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, di varianti per cause di
imprevisto geologico individuate ai sensi dell'articolo 15 e per cause di forza maggiore qualificate
come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge
provinciale sulla protezione civile).
I prezzi di variante
Articolo 126, Regolamento
co.6. I lavori previsti dalla variante progettuale sono valutati usando i prezzi di contratto,
fatto salvo quanto disposto dal comma 7. Se questi lavori comprendono categorie di lavorazioni
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non previste o se per la loro esecuzione è necessario usare materiali per i quali non è stato fissato
il prezzo contrattuale, il responsabile del procedimento determina ed approva nuovi prezzi ai sensi
dell'articolo 129.
co.7. Se la variante progettuale comporta il superamento del limite previsto dal comma 5
(quinto d’obbligo), il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel
termine di quindici giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la
prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Il responsabile del procedimento entro trenta giorni
dal ricevimento della dichiarazione dell'esecutore comunica allo stesso le proprie determinazioni.
Se l'esecutore non dà alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento, si
intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Se il responsabile del procedimento e non comunica le proprie determinazioni
nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
L’equo compenso
Articolo 126, Regolamento
co.12. Fermo restando il divieto di apportare ai progetti modifiche che alterano la natura e la
destinazione dei lavori, se le varianti progettuali comportano, nei vari gruppi di categorie ritenute
omogenee secondo quanto previsto dalla parte amministrativa del capitolato speciale di appalto,
modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore, allo stesso è
riconosciuto un equo compenso comunque non superiore al quinto dell'importo del contratto. Ai
fini di questo comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo
che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.
co.13. In caso di dissenso sulla misura del compenso previsto dal comma 12, è accreditata in
contabilità la somma riconosciuta dall'amministrazione aggiudicatrice, salvo il diritto dell'esecutore
di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
Le variazioni disposte dal direttore dei lavori
Articolo 51, lp 26/1993
co.8. Il direttore dei lavori può ordinare solo variazioni tecniche volte a dare perfetta
esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, mediante
compensazioni tra lavorazioni nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione, e
purché l'importo complessivo di contratto non venga superato. Eventuali nuovi prezzi concordati
con l'appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento.
Articolo 127, Regolamento
co.1. Le variazioni tecniche possono essere ordinate dal direttore dei lavori senza necessità
di approvazione preventiva, ai sensi dell'articolo 51, comma 8, della legge, a condizione che:
a) siano impartite per risolvere questioni esecutive di dettaglio senza mutamento delle scelte
progettuali sotto il profilo strutturale, architettonico, localizzativo ed urbanistico, sentito il
progettista;
b) i nuovi prezzi eventualmente concordati siano approvati dal responsabile del procedimento;
c) siano effettuate mediante compensazioni tra le voci delle lavorazioni e siano contenute
entro il limite del dieci per cento dell'importo contrattuale per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e del cinque per cento per tutti gli altri lavori,
senza superare l'importo complessivo di contratto.
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I testi degli atti normativi ivi contenuti sono tratti dal sito del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e da www.normattiva.it (banca dati pubblica e gratuita; i testi in
essa presenti non hanno carattere di ufficialità). I testi e i riferimenti alle direttive europee sono tratti dal sito EUR-Lex.
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co.2. Le variazioni tecniche sono disposte dal direttore dei lavori mediante ordine di servizio e,
se necessario, verbale di concordamento nuovi prezzi approvato dal responsabile del
procedimento.
Il progettista della variante
Articolo 51, lp 26/1993
co.4.
Di norma le varianti sono elaborate dal progettista, previamente esaminate dai
competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice e approvate con le modalità previste da
questo articolo.
Articolo 126, Regolamento
co.4. Se rileva la necessità di effettuare modifiche al progetto ai sensi dell'articolo 51 della
legge, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia di variante, indicandone i motivi in
apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. Di norma la variante progettuale è
elaborata dal progettista.
La procedura semplificata di approvazione della variante
Articolo 51, lp 26/1993
co.5. Le varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia
mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:
a) se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro
l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni
sopravvenute;
b) ABROGATO
se sono riferite a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato che non si discostino di oltre un quinto
rispetto all'importo di contratto e che comunque non determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per
il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute; in tal caso il dirigente della struttura competente per
materia approva anche i prezzi concordati con l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori non compresi nel contratto
originario e fissa, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
La procedura ordinaria di approvazione della variante
Articolo 51, lp 26/1993
co.6. ABROGATO
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, le varianti riferite a lavori suppletivi a quelli oggetto di un contratto
già stipulato che risultino di entità complessivamente superiore al quinto dell'importo di contratto sono approvate previo
accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di
collaudo nominata in corso d'opera ai sensi dell'articolo 24. Per lavori il cui importo originario di contratto sia inferiore a 5
milioni di euro l'accertamento può essere reso dal collaudatore in corso d'opera.
RICHIAMI DI INTERESSE:
A seguito dell’abrogazione del comma 6 dell’articolo 51 della lp 26/1993, per l’approvazione delle
varianti oltre il sesto quinto dell’importo di contratto non è più necessario il parere preventivo della
commissione di collaudo o del collaudatore. L’ordinamento provinciale, quindi, non prevede più casi in
cui è d’obbligo nominare una commissione di collaudo in luogo del collaudatore.
Per effetto dell'abrogazione della lett. b) del comma 5 dell'articolo 51 della lp 26/1993, per le
varianti relative a lavori già oggetto di affidamento si deve acquisire il parere dell'organo consultivo,
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anche se tali varianti sono contenute nel limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto e
se non comportano aumenti di spesa, a meno che non siano riferite agli altri casi di deroga al parere
consultivo, previsti dall'articolo 58 della medesima lp 26/1993.
Si ricorda che dal 16 marzo 2016 nei procedimenti per i quali non è stato ancora assunto il
provvedimento di approvazione del progetto, la soglia di valore prevista dall'articolo 58, comma 1,
lettera a) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, relativa alla deroga all'acquisizione del
parere degli organi consultivi, é tornata ad essere 300.000 euro.
Le varianti relative a lavori già oggetto di affidamento sono quindi sempre approvate con atto del
responsabile del procedimento o del soggetto competente individuato dalle amministrazioni
aggiudicatrici diverse dalla Provincia ai sensi dell'art. 4 della lp 26/1993. In questo atto deve essere
dato conto per quale motivo di deroga di cui all'articolo 27 della lp 2/2016 non si procede ad una
nuova gara per l'affidamento dei lavori di variante.
L’affidamento dei lavori di variante
Articolo 51, lp 26/1993
co.10. ABROGATO
I lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo possono essere affidati nel limite del sesto quinto
dell'importo originario di contratto all'originario contraente, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. Fermo
restando quanto disposto dai commi 3 e 5, i lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo, d'importo
superiore al sesto quinto dell'importo originario di contratto, possono essere affidati all'originario contraente secondo
quanto stabilito dal regolamento di attuazione
Articolo 126, Regolamento
co.7. Se la variante progettuale comporta il superamento del limite previsto dal comma 5 (quinto
d’obbligo), il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di
quindici giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la
prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Il responsabile del procedimento entro trenta giorni
dal ricevimento della dichiarazione dell'esecutore comunica allo stesso le proprie determinazioni.
Se l'esecutore non dà alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento, si
intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Se il responsabile del procedimento e non comunica le proprie determinazioni
nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
Il comma 3 dell’articolo 33 della lp 26/1993 non è più applicabile nel caso di varianti progettuali in
quanto l’affidamento dei lavori di variante all’originario contraente deve rispettare le condizioni
stabilite dall’art. 27 della lp 2/2016.
L’atto di modifica del contratto
Articolo 126, Regolamento
co.10. Se i lavori conseguenti alla variante progettuale sono affidati all'esecutore ai sensi
del comma 5, la perizia suppletiva e di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che
l'esecutore è tenuto a sottoscrivere per accettazione. Se i lavori conseguenti alla variante
progettuale sono affidati all'esecutore ai sensi del comma 7 (variante oltre il quinto d’obbligo), la
perizia suppletiva e di variante è accompagnata da uno schema di atto aggiuntivo al contratto
principale.
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11. Gli atti di sottomissione e gli atti aggiuntivi al contratto fanno espresso riferimento
all'intervenuta approvazione della variante progettuale, fatti salvi gli interventi ordinati
direttamente dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 127 del regolamento.
Art. 29 Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
Atti di sottomissione e atti aggiuntivi
co.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, nonché dall'articolo 21, comma 2,
lettera e), ove nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una
variazione in aumento o in diminuzione della prestazione nei limiti del 20 per cento dell'importo o
valore originario annuo e sempre che non muti la natura della prestazione, la Provincia può
imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime
condizioni stabilite nel contratto originario.
co.2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, lettera e), per le variazioni
eccedenti il limite di cui al comma 1, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa
adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo competente .
Articolo 98, Regolamento
co.1. (omissis) Resta ferma la necessità di adottare per gli atti aggiuntivi la medesima forma di
stipulazione utilizzata per il contratto principale.
Le varianti in diminuzione
RICHIAMI DI INTERESSE:
La facoltà dell’amministrazione di imporre variazioni all’appaltatore rimane esercitabile nel limite del
sesto quinto, ma deve rispettare le disposizioni dell’art. 27 della lp 2/2016.
Si veda il Richiamo di interesse al cap. “Lo jus variandi dell’amministrazione”.
Articolo 128, Regolamento
co.1. L'amministrazione aggiudicatrice può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura
inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto
determinato ai sensi dell'articolo 126, commi 8 e 9 (del regolamento) e senza che nulla spetti
all'esecutore a titolo di indennizzo.
co.2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente
comunicata all'esecutore.
In attesa delle modifiche regolamentari, questo comma si applica nel rispetto dell’articolo 27
della lp 2/2016. Ne consegue che l’amministrazione aggiudicatrice può ordinare all’esecutore la
realizzazione di lavori in diminuzione conseguenti a varianti progettuali fino alla concorrenza di un
quinto dell'importo di contratto e l’appaltatore è tenuto ad adeguarsi PURCHE’ siano rispettate le
condizioni dell’articolo 27 della lp 2/2016.
Le varianti migliorative
Articolo 51bis, lp 26/1993 - ABROGATO
1.Durante il corso dei lavori l'impresa appaltatrice può proporre al responsabile del procedimento eventuali variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale. Queste varianti
sono ammesse nell'esclusivo interesse dell'amministrazione se comportano per essa un risparmio di almeno il 5 per
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cento dell'importo contrattuale e pari ad almeno 25.000 euro; esse devono essere finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalità, non devono comportare modifiche sostanziali e devono essere motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute dopo il momento della stipula del contratto.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli
elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e
quantitative stabilite nel progetto e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di
sicurezza dei lavoratori.
3. L'appaltatore deve dimostrare l'idoneità della proposta attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali l'analisi
del valore nonché la coerenza e la compatibilità della proposta medesima con il progetto allegato al contratto.
4. La variante proposta dall'appaltatore deve essere redatta in forma di progettazione esecutiva, corredata anche
dagli elementi di valutazione economica per le singole lavorazioni oggetto della variante, mediante raffronto con i prezzi
di contratto.
5. Le varianti disciplinate da questo articolo sono sempre contabilizzate a corpo e devono essere predisposte,
presentate e realizzate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori come
stabilita nel relativo programma.
6. L'appaltatore risponde del progetto di variante e non può vantare richieste di risarcimento connesse
all'introduzione della variante migliorativa; provvede a proprie spese alla progettazione e rimane responsabile anche di
tutto il progetto se la variante investe lavorazioni con un costo superiore al 20 per cento dell'importo di contratto.
7. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi di questo articolo sono ripartite tra
l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore nella misura del 50 per cento ciascuno.
8. Il responsabile del procedimento, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate
determinazioni e in caso positivo procede alla stipula di un apposito atto
Le varianti migliorative non sono più previsto nell’ordinamento provinciale, a seguito dell’abrogazione
del comma 1 dell’art. 51 bis della lp 26/1993.
Gli obblighi di comunicazione delle varianti
Articolo 27, lp 2/2016
(articolo 72 Dir. 2014/14/UE)
co.3.
Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo
superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un
avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla
direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto
dalle rispettive direttive.
Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie
comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale
o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento,
secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.
Articolo 106 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
1
(commi 8 e 14)
Co. 8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1,
lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o
tardiva comunicazione l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di
importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del
sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando
l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della
modifica.
1
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 1
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n.
10 )
Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016
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Richiami di interesse: secondo l'art. 106 co. 8 del dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 la comunicazione
all'ANAC riguarda le modificazioni al contratto di cui alla lettera b) e al comma 2, che corrispondono
alle modificazioni al contratto di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 27 l.p. 2/2016 e alle
modificazioni dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto
o in parte, la realizzzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se ricorrono le condizioni di cui alla
lettera f) dell'art. 27 l.p. 2/2016.
Co. 15 Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal responsabile del
procedimento all'Osservatorio dei contratti pubblici della Provincia, entro 30 giorni dall’adozione
del provvedimento di approvazione della variante.
Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in
corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse
le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal responsabile
del procedimento all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una
apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall’adozione del
provvedimento di approvazione della variante.
In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso
d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 213, comma
12 del D.Lgs. 50/2016.
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