Obbligo di insonorizzazione del vano ascensore per
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Obbligo di insonorizzazione del vano ascensore per
Obbligo di insonorizzazione del vano ascensore per garantire il giusto confort abitativo a tutti i condòmini Disturbo acustico ed impianti ascensoristici. Gli ascensori spesso sono la causa di disturbo acustico per via del loro funzionamento e dei rumori prodotti dai meccanismi di guida della cabina, dall’apertura-chiusura delle porte, dagli apparecchi di sollevamento, ecc.. Ricordiamo che l’ascensore rientra nella categoria degli impianti condominiali a funzionamento discontinuo, così come stabilito dal D.P.C.M. 5.12.97, il cui livello massimo durante l’evento (costante di tempo slow), non deve eccedere i 35 dB(A), differenziandoli da quelli a funzionamento continuo (identificati negli impianti di riscaldamento, di condizionamento, gli autoclavi, ecc.). Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore per quanto riguarda gli impianti ascensore, possono considerarsi standard nonostante in commercio vi siano due differenti tipologie: ascensori idraulici o oleodinamici a pistone: sono quelli che creano minore impatto perché il rumore prodotto è unicamente quello del motore idraulico di sollevamento (che si propaga per via strutturale); il compressore idraulico viene posizionato in locali isolati, ma la corsa ridotta di questa tipologia di impianto, ne limita l’impiego in edifici più alti; ascensori elettrici a fune: i disturbi generati rinvengono dall’impianto nel suo complesso e si distribuiscono per via strutturale; questi impianti sono trainati da un motore elettrico posto sopra il vano ascensore. È ovvio partire dal presupposto che già in fase di progetto, sia il vano corsa che il vano tecnico ospitante il motore, andrebbero insonorizzati in maniera tale da ridurre al minimo la diffusione del rumore dalle pareti laterali. In tal caso, il vano corsa ascensore viene pensato e realizzato con pareti in muratura ad elevata massa areica (ad es. in c.l.s. di almeno 20 cm. di spessore) e piuttosto pesante (250 kg/m2). Lì dove il vano corsa confina con le unità abitative, andrebbe accoppiata alla parete confinante, una controparete in laterizio (almeno 8 cm.), con intercapedine (6 cm.) e pannello isolante (5 cm.), in grado di bloccare la trasmissione del suono e la diffusione del disturbo. Ove ciò non fosse possibile, per spazi limitati che non consentono aumenti di spessore, il contromuro può comporsi di una parete leggera in gesso rivestito, montata su telaio metallico da 5 cm. e dotata di intercapedine isolata con lana di vetro e doppio pannello di cartongesso. Relativamente al vano tecnico, invece, destinato a contenere le macchine di sollevamento e situato sul solaio di copertura (per le coperture piane) o nel vano sottotetto (per le coperture inclinate), dovrà necessariamente essere isolato sulle pareti e sul soffitto, mentre il pavimento dovrebbe porsi su un massetto galleggiante a doppio strato. Le stesse macchine motore di azionamento ed esercizio, andrebbero montate su supporti antivibranti che ne impediscano la trasmissione attraverso il solaio. Il materiale isolante con cui vengono realizzati gli antivibranti per gli ascensori dissipano l'energia cinetica degli organi in movimento e dei motori, smorzando una parte considerevole delle emissioni sonore: si tratta infatti di un materiale elastico che si deforma sotto tensione e con carichi di compressione, ma che è in grado di ritornare sempre alla sua forma originale. Un altro piccolo accorgimento andrebbe valutato e messo in opera per le zone a ridosso dei pannelli che supportano i relais e teleruttori, applicando sulle superfici elementi elastici di dissipazione. È inutile dire che, in presenza di impianti ascensoristi rumorosi, converrebbe evitare di collocare nelle stanze adiacenti al vano, camere da letto o studi che richiedono maggiore confort acustico delle restanti parti dell’appartamento. Oggi sono disponibili sul mercato impianti ascensoristici dalla moderna tecnologia privi di locale macchine, dotati di motori sempre più compatti, posti nello stesso vano di corsa della cabina, nella fossa o in sommità. Tuttavia questa tecnologia, pur se migliorativa dal punto di vista della riduzione degli ingombri, non lo è per la propagazione del rumore: questo si propaga. Infatti, per via strutturale (vibrazioni nelle strutture murarie) per tutto il vano corsa e in tutto l’edificio, dato che il gruppo motore non è racchiuso nel tradizionale locale macchine. Un precedente giurisprudenziale. Dopo aver dato un rapido sguardo agli aspetti tecnici, è opportuno rilevare che la giurisprudenza, di recente, si è anche occupata della questione. Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza 25019, pubblicata il 6 novembre 2013, ha stabilito che il condominio deve insonorizzare l’ascensore rumoroso nell’edificio tranquillo in zona residenziale in quanto, “il giudice può dichiarare intollerabili le emissioni acustiche discostandosi dagli standard delle norme ambientali ma motivando sul caso dell’isolato”. Il caso analizzato dalla Corte si riferiva alla mancata isonorizzazione di un impianto ascensoristico presente all’interno di palazzo signorile, sito in una zona residenziale, in cui il motore del medesimo impianto era collocato in un sottotetto adibito a vano tecnico. Per tali motivi la condomina la condomina aveva deciso di adire le vie legali al fine di far dichiarare illegittime le immissioni acustiche provenienti dall’ascensore condominiale e condannarlo alla realizzazione di tutte le opere di isonorizzazione al fine di diminuire la rumorosità dell’impianto. I giudici di legittimità stabiliscono che “i criteri per la determinazione di limiti massimi di esposizione al rumore, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l’intensità e – di riflesso – la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell’art. 844 c.c., con la conseguenza che, in difetto di altri eventuali elementi, il loro superamento è idoneo a determinare la violazione di tale norma”. Inoltre, continua la Corte, “i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 884 c.c., delle immissioni”. Dai princìpi esposti si desume che il Giudice considera rumoroso l’ascensore prendendo spunto come parametro di riferimento il criterio comparativo fra il rumore con e senza la sorgente dell’immissione disturbante, rafforzando tale decisione dagli accertamenti dell’Asl. Inoltre, bisogna considerare anche l’ubicazione dello stesso fabbricato, che sorge in una zona particolarmente tranquilla. Ai fini della valutazione della tollerabilità l’art. 844 c.c.prevede infatti che si abbia riguardo «alle condizioni dei luoghi». La condizione dei luoghi dovrà quindi essere presa in considerazione al fine di valutare se l’immissione sia o meno intollerabile, distinguendo tra aree a destinazione residenziale, agricola o industriale. (Cass. civ., 18 aprile 2001, n. 5697). Quindi per la valutazione di intollerabilità dei rumori prodotti dalla movimentazione dell’ascensore possono essere utilizzati i criteri previsti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 come parametro di riferimento per stabilire l’intensità e la tollerabilità delle immissioni rumorose prodotte dall’ascensore condominiale. Chiusura delle porte di un ascensore ed immissione intollerabile. La stessa Corte di Cassazione, alcuni anni prima, con ordinanza 14 dicembre 2011, n. 26898 ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad una condomina che aveva lamentato l’intollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dall’impianto d’ascensore, giudicate particolarmente invasive nelle fasi di apertura e chiusura delle porte e nelle ore notturne. In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che “il contenimento delle emissioni, di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell’interesse della collettività, non costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto l’intollerabilità delle correlative immissioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 844 c.c., mentre, per converso, il superamento i detti livelli, da assumersi quali criteri minimali di partenza affini del giudizio di tollerabilità o meno, deve ritenersi senz’altro illecito. I giudici di legittimità, hanno precisato che “la diretta ed immediata esposizione, in ragione della vicinanza, alle fonti di emissione acustica, ove queste siano superiori a quelle normativamente fissate a tutela indifferenziata della collettività, giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria»: la ricorrente, solo perché «particolarmente sensibile, non poteva essere costretta a continuare a tollerare immissioni che, anche se discontinue, erano da presumersi dannose (in riferimento alle conseguenze di improvvisi risvegli notturni, anche per persone in normali condizioni di salute psico-fisica)”.