scarica il testo - formato pdf - 50 Kb

Transcript

scarica il testo - formato pdf - 50 Kb
1Ufficio Licenze e Polizia Amministrativa
CITTÀ DI VENTIMIGLIA
PROVINCIA DI IMPERIA
_________________
Ordinanza n° 185
Protocollo n° 1045 9/07
OGGETTO: Disciplina degli orari e dei turni di chiusura delle attività economiche cittadine ( commercio
al minuto, pubblici esercizi, spettacoli e trattenimenti pubblici, attività artigianali, attività di prestazione
di servizi )
IL SINDACO
PREMESSO che con propria Ordinanza n° 226 del 20/0 6/2002, modificata con successive
ordinanze, venivano regolamentati gli orari delle attività economiche cittadine;
VISTA la L.R. 2.1.2007, n° 1, “Testo unico in mater ia di commercio”, in applicazione della
quale occorre addivenire ad una nuova regolamentazione degli orari di apertura e dei turni di chiusura
delle attività economiche cittadine, sulla base dei criteri ed indirizzi dettati dalla L.R. medesima;
DATO ATTO che con propria ordinanza n° 32 del 12/02 /2007 è stata prorogata la citata
ordinanza n° 226/2002 sino al 09/04/2007, in base a d un accordo temporaneo con i rappresentanti
delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali;
CONSIDERATO, comunque, che :
- in attesa dell’accordo definitivo tra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale
delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, è necessaria una
regolamentazione degli orari delle attività economiche cittadine certa e precisa, onde non pregiudicare
l’economia della città e quindi l’interesse generale dei cittadini;
- le numerose modifiche all’ordinanza sugli orari sopra citata richiedono necessariamente l’emissione
di un unico provvedimento che le raccolga e le riunifichi, rendendo chiara e leggibile la regolamentazione degli orari delle attività economiche cittadine;
RITENUTO quindi opportuno, in conseguenza di quanto sopra, adottare, con la modalità del
“testo unico”, una nuova disciplina, in sostituzione di quella attualmente in vigore, degli orari di
apertura e dei turni di chiusura delle attività economiche cittadine;
RILEVATO che, ex articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267, è attribuita
al Sindaco la competenza, per gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi, della determinazione
degli orari, i quali possono essere differenziati, in ambito comunale, in ragione delle diverse
esigenze e caratteristiche delle zone considerate;
VALUTATO che le tradizionali caratteristiche economiche della città, a forte identità e caratterizzazione commerciale, inducono ad autorizzare la massima apertura e disponibilità per la clientela e
l'utenza delle attività sopra descritte;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 - T .U.O.E.L.;
VISTA la Legge Regionale 2.1.2007, n° 1, “Testo uni co in materia di commercio”
ORDINA
1) gli orari di apertura ed i turni di chiusura delle attività economiche cittadine sono disciplinati
dal regolamento allegato alla presente ordinanza della quale forma parte integrante e sostanziale;
C:\Documents and Settings\cacciatore.VENTIMIGLIA\Desktop\commercio\Disciplina degli orari e dei turni di
chiusura delle attività economiche cittadine ORD. 185-2007 - VIGENTE_784_2360.doc
1
2Ufficio Licenze e Polizia Amministrativa
2) ai fini della presente ordinanza :
- tutte le violazioni, laddove non punite con sanzione pecuniaria prevista da specifiche norme di legge,
sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500;
- in caso di particolare gravità o di recidiva, è disposta, inoltre, la sospensione dell’attività sino ad un
massimo di giorni 60;
- la particolare gravità si verifica quando la violazione commessa concretizza un danno diretto al
consumatore;
- la recidiva si verifica quando la stessa violazione è commessa per due volte nell’arco di dodici mesi;
3) la presente ordinanza abroga l’ordinanza n° 226 del 20/06/2002 ed ogni altra precedente
disposizione in materia di orari, valida per le attività ubicate nel territorio del Comune di Ventimiglia;
4) l'esecuzione della presente ordinanza è demandata al Comando di Polizia Municipale,
nonché' alle Forze Pubbliche.
AVVISA
che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
- entro gg. 60 dalla notifica, al T.A.R. Liguria, ex artt. 2 e segg. L. 6.12.1971, n° 1034;
- entro gg. 120 dalla notifica, al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e segg. D.P.R. 24.11.1971,
n° 1199.
L’Ufficio Messi è incaricato, oltre che della pubblicazione del presente provvedimento all’Albo
pretorio Comunale. della relativa notifica:
Al Comando Carabinieri - Via Chiappori - VENTIMIGLIA
Al Comando Carabinieri - Via Garibaldi - VENTIMIGLIA
Al Comando Guardia di Finanza - Via Trossarelli - VENTIMIGLIA
Al Comando Polizia di Stato - Via Aprosio - VENTIMIGLIA
Al Comando polizia Locale – S E D E
Alla C.C.I.A.A. di IMPERIA
Alla CONFCOMMERCIO ed alla FIVA - Via Matteotti 132 - IMPERIA
Alla CONFCOMMERCIO - Via Hanbury - VENTIMIGLIA
Alla CONFESERCENTI ed all’ANVA - Via Bonfante 29 - IMPERIA
Alla CONFESERCENTI - Via Carso - VENTIMIGLIA
Alla FIVAG - Via Martiri 15 - SANREMO
Alla U.G.L. - Via Matteotti 112 - SANREMO
Alla C.N.A. - Vicolo San Lazzaro 6 - SANREMO
Alla CONFARTIGIANATO - Via Roma 33 - SANREMO
Alla C.G.I.L. ed alla FEDERCONSUMATORI - Via De Sonnaz 10 - IMPERIA
Alla C.I.S.L. ed alla ADICONSUM - Via Des Geneys 8 - IMPERIA
Alla U.I.L. ed alla ADOC - Piazza Doria 3 - IMPERIA
Alla LEGA CONSUMATORI c/o ACLI - Via T. Schiva 15 - IMPERIA
Alla CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - Via Chiappori 36/c - VENTIMIGLIA
Alla CONFEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI - Via Asse 3 - VENTIMIGLIA
Alla UNIONE PROV.LE AGRICOLTORI - Via Turati 4 - VENTIMIGLIA
Al Ministero Trasporti e Navigazione - Delegazione di Spiaggia di VENTIMIGLIA
Alla Ditta COLOMBO - Via Roma 26/bis - VENTIMIGLIA
Alla Ditta DOCKS LANTERNA - Fraz. Bevera - VENTIMIGLIA
Ventimiglia, lì 23 maggio 2007
IL SINDACO
( Avv. Giorgio VALFRE’ )
C:\Documents and Settings\cacciatore.VENTIMIGLIA\Desktop\commercio\Disciplina degli orari e dei turni di
chiusura delle attività economiche cittadine ORD. 185-2007 - VIGENTE_784_2360.doc
2
3Ufficio Licenze e Polizia Amministrativa
CITTÀ DI VENTIMIGLIA
PROVINCIA DI IMPERIA
_________________
(Allegato all'Ordinanza Sindacale n° __ - prot. n ° ___
di cui costituisce parte integrante e sostanziale)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
ORARI DI APERTURA E TURNI DI CHIUSURA DELLE
ATTIVITA’ ECONOMICHE CITTADINE
(commercio al minuto – pubblici esercizi – spettacoli e trattenimenti pubblici –
attività artigianali – attività di prestazione di servizi)
Art. 1 – Negozi di vendita al dettaglio
1) i negozi di vendita al dettaglio possono restare aperti tutti i giorni della settimana, compresi i festivi
nei seguenti orari:
a) dal 16 gennaio al 14 giugno e
dal 16 settembre al 14 dicembre
dalle ore 7,00 alle ore 22,00
b) dal 15 giugno al 15 settembre (periodo estivo)
dal 15 dicembre al 15 gennaio (periodo natalizio)
dalle ore 7.00 alle ore 24.00
Art. 2 – Commercio su aree pubbliche
1) mercato del venerdi
- durante il periodo di applicazione dell’ora solare……
- durante i mesi di applicazione dell’ora legale…………
dalle ore 8,00 alle ore 16,00
dalle ore 8,00 alle ore 17,00
2) mercato coperto
BOX ALIMENTARI e BOX ORTOFRUTTICOLI
dal lunedì al giovedì
dalle ore 8,00 alle ore 13,30
dal venerdi al sabato
dalle ore 8,00 alle ore 19,00
BOX ALIMENTARI CON RIVENDITA PANE e BOX NON ALIMENTARI
dal lunedì al sabato
dalle ore 8,00 alle ore 19,00
PERTINENZE POMERIDIANE BOX NON ALIMENTARI
dal lunedì al sabato…………………………………………
dalle ore 15,00 alle ore 19,00
PESCHERIA
dal lunedì al sabato……………………………………….…
dalle ore 8,00 alle ore 13,30
COLTIVATORI DIRETTI FIORI E PIANTE
Il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e il sabato……………..
dalle ore 8,00 alle ore 13,00
il venerdi, dal 01/12 al 06/01e nei dieci giorni antecedenti le
festività di S.Valentino, festa della donna, Pasqua, festa della
mamma e la commemorazione dei defunti……………………… dalle ore 8,00 alle ore 19,00
COLTIVATORI DIRETTI MISTI
dal lunedì al sabato……………………………………………..
dalle ore 8,00 alle ore 13,00
C:\Documents and Settings\cacciatore.VENTIMIGLIA\Desktop\commercio\Disciplina degli orari e dei turni di
chiusura delle attività economiche cittadine ORD. 185-2007 - VIGENTE_784_2360.doc
3
4Ufficio Licenze e Polizia Amministrativa
3) fiere
- Fiera di San Secondo
- Fiera di San Giuseppe
dalle ore 9,00 alle ore 24,00
dalle ore 8,00 alle ore 18,00
4) mercatino del brocante
nei mesi da ottobre a maggio compresi…………………………. dalle ore 8,00 alle ore 17,00
nei mesi da giugno a settembre compresi……………………… dalle ore 8,00 alle ore 22,00
5) posteggi fuori mercato
ZONA FRONTIERA
nei mesi da ottobre a maggio compresi………………………….
nei mesi da giugno a settembre compresi………………………
ZONA CIMITERO
nei mesi da ottobre a maggio compresi………………………….
nei mesi da giugno a settembre compresi………………………
ZONA IN VIA G. ROSSI ( Somministrazione stagionale )
nei mesi da aprile a settembre compresi………………………
ZONA CORSO FRANCIA
nei mesi da ottobre a maggio compresi………………………….
nei mesi da giugno a settembre compresi………………………
ZONA F. CAVALLOTTI ( Bancarella dei libri stagionale)
nei mesi da giugno a settembre compresi………………………
6) commercio itinerante
nei mesi da ottobre a maggio compresi………………………
nei mesi da giugno a settembre compresi………………………
dalle ore 8,00 alle ore 19,00
dalle ore 8,00 alle ore 24,00
dalle ore 8,00 alle ore 17,00
dalle ore 8,00 alle ore 18,00
dalle ore 8,00 alle ore 24,00
dalle ore 8,00 alle ore 19,00
dalle ore 8,00 alle ore 20,00
dalle ore 8,00 alle ore 24,00
dalle ore 8,00 alle ore 19,00
dalle ore 8,00 alle ore 20,00
7) orario della “spunta” ( assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi )
mercato del venerdi
inizio appello alle ore 8,15
mercato coperto
inizio appello alle ore 8,00
fiera di San Secondo
inizio appello alle ore 9,15
fiera di San Giuseppe
inizio appello alle ore 8,15
Gli operatori assegnatari di posteggio occasionalmente liberi devono occuparli entro 45 minuti dalla
effettiva comunicazione da parte dell’autorità comunale competente e dovranno rispettare gli orari
previsti per il posteggio occupato occasionalmente;
Art. 3 – Attività di vendita all’ingrosso
1) commercio all’ingrosso su aree private
c) dal 16 gennaio al 14 giugno e
dal 16 settembre al 14 dicembre
d) dal 15 giugno al 15 settembre (periodo estivo)
dal 15 dicembre al 15 gennaio (periodo natalizio)
dalle ore 4,00 alle ore 20,00
dalle ore 3.00 alle ore 21.00
2) commercio all’ingrosso su aree pubbliche
a) mercati
- durante il periodo di applicazione dell’ora solare……
- durante i mesi di applicazione dell’ora legale…………
dalle ore 4,00 alle ore 08,00
dalle ore 2,00 alle ore 08,00
b) fiere
- durante il periodo di applicazione dell’ora solare……
- durante i mesi di applicazione dell’ora legale…………
dalle ore 8,00 alle ore 17,00
dalle ore 8,00 alle ore 18,00
C:\Documents and Settings\cacciatore.VENTIMIGLIA\Desktop\commercio\Disciplina degli orari e dei turni di
chiusura delle attività economiche cittadine ORD. 185-2007 - VIGENTE_784_2360.doc
4
5Ufficio Licenze e Polizia Amministrativa
Art. 4 – Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle
alcoliche
1) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione possono restare aperti entro i seguenti limiti orari :
- per tutti i periodi dell’anno, 24 ore su 24, con un minimo di 5 ore giornaliere di apertura al pubblico
2) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione annessi ad attività di intrattenimento e svago devono seguire gli orari dell’attività
connessa.
3) per l'intero anno solare, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle
alcoliche di qualsiasi gradazione presso le associazioni o circoli privati dovranno osservare il
seguente orario di apertura e chiusura :
- per tutti i periodi dell’anno, 24 ore su 24;
Art. 5 – Attrezzature di svago (apparecchi musicali, televisivi, meccanici e da
gioco)
1) per tutti i giorni della settimana, sia i pubblici esercizi che i circoli privati dovranno osservare il
seguente orario per il funzionamento degli apparecchi relativi alle attività accessorie sopra elencati:
a) dal 1° ottobre al 31 maggio
dalle ore 10.00 alle ore 24.00;
b) dal 1° giugno al 30 settembre
dalle ore 09.0 0 alle ore 02.00
2) in caso di attività svolta all’interno di locali completamente insonorizzati, l’orario sarà, per tutti i
periodi dell’anno, 24 ore su 24;
Art. 6 – Attività accessorie (trattenimenti musicali e danzanti nell’ambito della
superficie di vendita, interna o esterna, dei locali di somministrazione)
1) per tutti i giorni della settimana, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande comprese
quelle alcoliche dovranno osservare il seguente orario per il funzionamento degli apparecchi relativi
alle attività accessorie sopra elencati:
a) dal 1° ottobre al 31 maggio
dalle ore 15,00 all e ore 23.00 con amplificazione
dalle ore 15,00 alle ore 24,00 senza amplificazione;
b) dal 1 giugno al 30 settembre
dalle ore 17,00 alle ore 24.00 con amplificazione
dalle ore 17,00 alle ore 01,00 senza amplificazione;
c) il venerdi, sabato e domenica
dei mesi di luglio e agosto
dalle ore 17,00 alle ore 02.00
2) in caso di attività svolta all’interno di locali completamente insonorizzati, l’orario sarà, per tutti i
periodi dell’anno, 24 ore su 24;
Art. 7 – Manifestazioni pubbliche
1) Spettacoli (trattenimenti musicali, trattenimenti danzanti, concerti musicali, rappresentazioni
teatrali, manifestazioni sportive – al chiuso o all’aperto)
per tutti i giorni della settimana, gli organizzatori dovranno osservare il seguente orario per
l'effettuazione dei trattenimenti sopra elencati:
a) dal 1° ottobre al 31 maggio
dalle ore 15,00 all e ore 23.00 con amplificazione
dalle ore 15,00 alle ore 01,00 senza amplificazione;
b) dal 1° giugno al 30 settembre
dalle ore 17,00 al le ore 01,00 con amplificazione
dalle ore 17,00 alle ore 03,00 senza amplificazione;
2) Serate gastronomiche (attività temporanea di somministrazione – al chiuso o all’aperto)
per tutti i giorni della settimana, gli organizzatori dovranno osservare il seguente orario per
l'effettuazione dei trattenimenti sopra elencati:
a) dal 1° ottobre al 31 maggio
dalle ore 12,00 al le ore 01,00
b) dal 1° aprile al 3 settembre
dalle ore 12,00 al le ore 03,00
C:\Documents and Settings\cacciatore.VENTIMIGLIA\Desktop\commercio\Disciplina degli orari e dei turni di
chiusura delle attività economiche cittadine ORD. 185-2007 - VIGENTE_784_2360.doc
5
6Ufficio Licenze e Polizia Amministrativa
Art. 8 – Attività artigianali
1) Trattamenti della persona - acconciatori
gli esercizi che curano il trattamento della persona -acconciatori possono esercitare tutti i giorni della
settimana nei limiti dei seguenti orari:
a) dal 1° ottobre al 31 maggio
dalle ore 8,00 alle ore 20,00
b) dal 1° giugno al 30 settembre
dalle ore 8,00 alle ore 22,00
è obbligatoria la chiusura degli esercizi che curano il trattamento della persona - acconciatori,
comprese quelle all’interno di strutture ricettive, nelle seguenti giornate:
il lunedì; il 1° gennaio; - la domenica di Pasqua; - il 1° maggio; - il 25 e il 26 dicembre;
e inoltre possono inoltre chiudere un ulteriore giorno in settimana a propria scelta;
3) Trattamenti della persona - estetisti
gli esercizi che curano il trattamento della persona – estetisti possono esercitare tutti i giorni della
settimana nei limiti dei seguenti orari:
a) dal 1° ottobre al 31 maggio
dalle ore 8,00 alle ore 20,00
b) dal 1° giugno al 30 settembre
dalle ore 8,00 alle ore 22,00
è obbligatoria la chiusura degli esercizi che curano il trattamento della persona - estetisti, comprese
quelle all’interno di strutture ricettive, nelle seguenti giornate:
il 1° gennaio; la domenica di Pasqua; il lunedì di pasquetta; il 1° maggio; il 25 e il 26 dicembre;
3) Attività rumorose (meccanico – carrozziere – elettrauto – gommista – fabbro – serramentista
– autolavaggi – ecc.)
sono vietate tutte le attività artigianali rumorose, indipendentemente dalla quantificazione
dell’emissione sonora, negli orari compresi tra le ore 13,00 e le 14,30 e tra le ore 21,00 e le 8,00;
4) Laboratori di produzione (forni – pasticcerie - gastronomie – ecc.)
l’attività di vendita dei propri prodotti, da parte degli esercenti attività artigianali, presso i propri
laboratori di produzione, se ubicati in edifici che comprendono anche case di civile abitazione, è
vietata :
- nei giorni feriali, dalle ore 00,00 alle ore 05,00
- nei giorni festivi, dalle ore 01,00 alle ore 06,00
Art. 9 – Distributori di carburante
1) Orari di apertura e chiusura degli impianti
1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, l'orario settimanale
minimo di apertura degli impianti stradali è di 52 (cinquantadue) ore come indicato dal D.G.R. n. 109
del 13.02.2004.
2. Il gestore fissa autonomamente il proprio orario di apertura nel periodo compreso tra le ore 6,00 e le
ore 22,00, con facoltà di chiusura intermedia, compresa tra le ore 12,30 e le ore 16,30, in relazione
alle richieste ed esigenze della clientela, nonché nel rispetto del contratto collettivo nazionale di
lavoro del settore terziario dei servizi di distribuzione e di ogni altra norma di legge.
3. Ogni impianto deve comunque risultare obbligatoriamente aperto nei periodi giornalieri dalle 8,00
alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,00.
4. Gli orari di apertura e i giorni di chiusura, devono essere comunicati al Comune ed esposti
mediante appositi cartelli ben visibili dall'esterno, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La
predisposizione dei cartelli sarà a cura del gestore, su conforme modello predisposto dal Comune,
con l'obbligo, da parte degli operatori, di esporli in modo visibile all'utenza.
5. Eventuali variazioni delle scelte operate sono ammesse esclusivamente in occasione del passaggio
tra ora solare ed ora legale e viceversa.
2) Turni di riposo e Festività
1. Il gestore fissa autonomamente la propria giornata di chiusura infrasettimanale facoltativa.
2. La giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al Comune ed esposta mediante il
C:\Documents and Settings\cacciatore.VENTIMIGLIA\Desktop\commercio\Disciplina degli orari e dei turni di
chiusura delle attività economiche cittadine ORD. 185-2007 - VIGENTE_784_2360.doc
6
7Ufficio Licenze e Polizia Amministrativa
cartello degli orari sopra previsto.
3. Eventuali variazioni delle scelte operate sono ammesse, esclusivamente in occasione del
passaggio tra ora solare ed ora legale e viceversa.
4. Deve comunque essere garantita un'apertura di impianti, tra quelli esistenti e funzionanti nel
territorio comunale, almeno nella misura del 50% (arrotondata all’unità) in tutti i giorni FERIALI e del
25% (arrotondata all’unità) in tutti i giorni FESTIVI.
5. I gestori, sentiti i titolari degli impianti, comunicheranno eventuali variazioni al piano di turnazione
delle aperture e chiusure di seguito riportato, da sottoporre all’approvazione del Comune.
6. Al fine di evitare che una chiusura indiscriminata degli impianti determini carenze del servizio
distributivo Il Comune predisporrà la turnazione esclusivamente sulla base di considerazioni di
pubblico interesse, assicurando che, giornalmente, in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di
impianti aperti.
3) Ferie
1. Secondo quanto prescritto dal D.G.R. n. 109 del 13.02.2004, la sospensione dell’attività per ferie
per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo, è autorizzata dal Comune su domanda del gestore.
In calce o allegato alla medesima dovrà essere riportato il nulla osta del titolare dell’impianto.
2. Al fine di evitare che una chiusura indiscriminata degli impianti determini carenze del servizio
distributivo, i gestori ed i titolari, anche attraverso le locali associazioni di categoria possono
predisporre annualmente un piano di ferie, da sottoporre all’approvazione del Comune.
3. Il Comune predisporrà i turni di ferie esclusivamente sulla base di considerazioni di pubblico
interesse, assicurando che, giornalmente, in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di impianti
aperti.
Art. 10– Attività varie
1) Sale biliardo – Sale giochi
per tutto il territorio cittadino e per tutti i giorni della settimana, i limiti giornalieri di apertura e chiusura
sono fissati come segue:
a-1) giorni feriali
dalle ore 10,00
alle ore 23,00
a-2) giorni prefestivi e festivi
dalle ore 10,00
alle ore 01,00
durante il periodo scolastico, nei giorni feriali è vietato l’accesso ai minori sino alle ore 16,00
2) locali di intrattenimento e svago (discoteca – night club – dancing – scuola di ballo – scuola
di musica -sala concerti – sala musica – sala di proiezione televisiva)
per tutto il territorio cittadino e per tutti i giorni della settimana, i limiti giornalieri di apertura e chiusura
sono fissati come segue:
a) dal 1° ottobre al 31 maggio
dalle ore 20,00 al le ore 04,00 nei giorni feriali
dalle ore 14,00 alle ore 05,00 nei giorni prefestivi e festivi
b) dal 1° giugno al 30 settembre
dalle ore 20,00 al le ore 05,00 nei giorni feriali
dalle ore 15,00 alle ore 06,00 nei giorni prefestivi e festivi
3) locali insonorizzati - in caso di attività svolta all’interno di locali completamente insonorizzati,
l’orario sarà, per tutti i periodi dell’anno, 24 ore su 24;
4) sale cinematografiche e teatrali
per l'intero anno solare e per tutti i giorni della settimana dalle ore 09,00 alle 02,00
5) stabilimenti balneari elioterapici
le attività di balneazione sono tenute al rispetto dei limiti di orari annualmente fissati dalla competente
autorità marittima con apposita ordinanza;
6) noleggio di cicli e ciclocarrozzelle
per tutto il territorio cittadino e per tutti i giorni della settimana, i limiti giornalieri di apertura e chiusura
sono fissati come segue:
a) dal 1° ottobre al 31 maggio
dalle ore 08,00 alle ore 20,00
C:\Documents and Settings\cacciatore.VENTIMIGLIA\Desktop\commercio\Disciplina degli orari e dei turni di
chiusura delle attività economiche cittadine ORD. 185-2007 - VIGENTE_784_2360.doc
7
8Ufficio Licenze e Polizia Amministrativa
b) dal 1° giugno al 30 settembre
dalle ore 08,00 alle ore 24,00
7) centri di telefonia in sede fissa
per tutto il territorio cittadino e per tutti i giorni della settimana, i limiti giornalieri di apertura e chiusura
sono fissati come segue:
a) dal 1° ottobre al 31 maggio
dalle ore 07,00 alle ore 24,00
b) dal 1° giugno al 30 settembre
dalle ore 07,00 alle ore 01,00
8) vendita della stampa quotidiana e periodica
a) i punti vendita esclusivi:
possono rimanere aperti per tutti i periodi dell’anno 24 ore su 24;
b) i punti vendita non esclusivi:
devono rispettare i limiti previsti dall’attività prevalente;
C:\Documents and Settings\cacciatore.VENTIMIGLIA\Desktop\commercio\Disciplina degli orari e dei turni di
chiusura delle attività economiche cittadine ORD. 185-2007 - VIGENTE_784_2360.doc
8