Regolamento d`esame
Transcript
Regolamento d`esame
Regolamento concernente I‘esame professionale superiore per i dirigenti d‘azienda con diploma federale modifiche del 2 6 MAR. 2012 Visto Part. 28 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, I‘organo responsabile decide: II regolamento concernente I‘esame professionale superiore per dirigente d‘azienda con diploma federale del 10.09.2008 ~ stato modificato come segue: Cifra 1.2.1 Le organizzazioni del mondo del Iavoro seguenti costituiscono I‘organo responsabile: - Societä svizzera dei quadri tecnici «Anavant » e «Viscom» Associazione svizzera per la comunicazione visiva. Cifra 2.1.1 1 comitati direttivi degli organi responsabili II Queste mod ifiche entrano in vigore con l‘accettazione da parte deII‘Ufficio federale per la formazione professionale e della tecnologia. Lucerna, Berna, Per la societ~ ‘Anavant‘ Per I‘associazione ‘Viscom‘ 1 SR412.1O 2/2 Le presenti modifiche sono approvate. Berna, 2 6 MAR. 2012 UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA La direttrice: Prof.ssa Dr.ssa Ursula Renold Schweizerischer Verband technischer Kaderleute Soci~te suisse des cadres techniques Societä svizzera dei quadri tecnici Ragola e 0 Gui.a per I‘esame professi.nale superiore di dirigente con diploma fe.erale Höhere Fachprüfung für Geschäftsführer? Geschäftsführerin mit eidgenössischem Di plom Examen professionnel sup&ieur pour dirigeant et dirigeante d‘entreprise avec diplöme federa~ A ÄflAVA fiT Sommario Regolamento 1 Disposizioni generall 2 Organizzazione 3 Pubbljcazjone, iscrizione, ammissione, spese 4 Svolgimento dell‘esame 5 Parti ed esigenze dell‘esame. 6 Valutazjone e note... 7 Diploma, titolo e procedura 8 Copertura delle spese di esame 9 Disposizionj finali . . 10 Promulgazione Sommario Guida 1 Ammissione 15 2 Avvertenze tecniche generali 16 3 Contenuto deIl‘esame 17 4 Le singole parti di esame 5 Valutazjone 6 Entrata in vigore . . . . . . 24 26 27 A AflAVAflT Per motivi di IeggibiIit~ nel presente testo viene usata solo la forma maschile che si riferisce tuttavia a entrambi i sessi. Regolamento per l‘esame professionale superiore per l‘ottenimento del diploma federale di dirigente. Visto l‘articolo 28 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l‘organo responsabile di Gui al punto 1.2 emana ii seguente regolamento di esame: 1 DIspo~pzjon, generali 1.1 Scopo dell‘esame II dirigente ~ una persona con ii compito di condurre. La conduzione inizia con ii condurre la propria persona. lnfatti solo chi conosce se stesso, ö consapevole dei propri punti forti e deboll, conosce i propri obiettivi personali, padroneggia la gestione del proprio tempo e sa affrontare 10 stress, ~ credibile come dirigente. Obiettivi di apprendimento: • 1 dirigenti sono consapevoli dei propri punti forti e deboll, considerano e valutano le immagini esterne e su tale base adeguano ii loro comportamento nel campo della conduzione. • 1 dirigenti • 1 dirigenti sono consapevoli dei propri obiettivi e desideri personali e perciö sono in grado di trovare un equilibrio personale fra ii mondo del lavoro e la vita privata e svilupparsi personalmente. • 1 dirigenti conoscono gli strumenti per analizzare la propria tecnica di lavoro e otti mizzarla conformemente alle loro mansioni. • 1 dirigenti spiegano le cause e gli effetti dello stress e affrontano lo stress in modo produttivo. COflOSCOflO i principi etici e vi conformano ii proprio comportarnento. Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato r A ~ AVA fl T 1.2 Organo responsabile 1.2.1 L‘organo responsabile ~ costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro: Societä svizzera dei quadri tecnici (Anavant). 1.2.2 L‘organo responsabile ~ competente per tutta Ja Svizzera. 2 Organizzazione 2.1 Composizione della commissione di esame 2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione di esame. La commissione di esame ~ composta da 5 7 membri e viene nominata dalI‘organo responsabile per un periodo di 4 anni. II comitato direttivo delI‘organo responsabile ha ii diritto di proporre, per la nomina, all‘assemblea generale uno dei propri membri, ii quale svolge in particolare Ja funzione di anello di congiunzione fra Je due organizzazioni. - 2.1.2 Ai membri deila commissjone di esame puä essere anche affidato ii ruolo di esami natori. Al momento della convalida dei risultati dei candidatj che hanno esaminato essi devono ricusarsi. 2.1.3 ~ incompatibile con la carica di membro della commissione di esame qualsiasi attivit~ formativa nel quadro della preparazione di questo esame. 2.1.4 L‘organo responsabile nomina ii presidente della commissione di esame. Per ii resto Ja commissione di esame si costituisce da s~. Essa ~ capace di deliberare se ~ presente Ja maggioranza dei suoi membri. Per Je deJiberazioni ~ richiesta Ja maggioranza dei voti dei presenti. A parit~ di voti decide ii presidente. 2.2 Compiti della commissione di esame La commissione di esame a) emana la guida quaJe parte integrante del presente regolamento di esame e Ja aggiorna periodicamente; b) fissa Je tasse di esame secondo Ja vigente regolamentazione deJJe tasse dell‘Ufficio federaJe della formazione professionale e deiJa tecnologia (UFFT); c) fissa Ja data e iJ luogo deJJ‘esame; d) definisce öl programma di esame; e) predispone Ja preparazione dei compiti di esame e cura 10 svolgimento deJl‘esame stesso; Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato 4 A AflÄVAflT f) nomina gil esperti, Ii forma per le loro funzioni e Ii impiega; g) decide l‘ammissione all‘esame come pure I‘eventuale esclusione dallo stesso; h. valuta l‘esame e decide ii conferimento del diploma; i) tratta le domande e i ricorsi; j) si occupa della contabilit~ e della corrispondenza; k) decide II riconoscimento e ii computo di altri titoli e prestazioni; 1) rende conto della sua attivit~ alle istanze superiori e all‘UFfl~ m) provvede alb sviluppo e alla garanzia della qualitä, in particolare alI‘aggiorna mento regolare del profibo di qualificazione in conformitä alle esigenze del mercato del lavoro. 2.3 Segreteria di esame La commissione di esame nomina per la gestione una segreteria di esame. La segreteria si occupa dei verbali delle riunioni defla commissione di esame, della contabilit~ e della corrispondenza e presenta alla commissione un rapporto sugli esami effettuati. lnoltre cura i rapporti con gli uffici competenti e custodisce gli atti degli esami per due anni ovvero fino ab passaggio in giudicato di eventuall deci sioni di ricorso. 2.4 PubbIicjt~ 2.4.1 Lesame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazjone e non ~ pubblico. In casi particolari la commissione di esame puö concedere deroghe. 2.4.2 L‘UFFT riceve tempestivamente l‘invito all‘esame e alla riunione per lo scrutinio delle note, come pure la documentazione necessaria. Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato 5 A AflAVAflT 3 Pubblicazjone, iscrizione, ammissione, spese 3.1 Pubbljcazjone 3.1.1 L~esame ~ pubblicafo almeno sei mesi prima del suo inizio negll organi di stampa decisi dalla commissione di esame. La pubblicazione avviene in tutte e tre le lingue ufficialj. 3.1.2 La pubblicazione deve almeno indicare le date degil esami, la tassa di esame, ii recapito per I‘iscrizione, ii termine di iscrizione e le modalitä di svolgimento dell ‘esame. 3.2 Iscrizione All‘iscrizione devono essere allegati: a) un curriculum vitae con indicazione delta formazione assolta e deII‘attivjtä professionale svolta; b) Je copie dei titoli e dei certificati di lavoro con indicazione delle attivit~ svolte, attestanti la pratica richiesta per l‘ammissione; c) l‘indicazione della Iingua in cui si vuole essere esaminati; d) una proposta concernente il tema del Iavoro di diploma. 3.3 Ammissjone 3.3.1 ~ ammesso alI‘esame chi: a) possiede l‘attestato federale di un esame professionale, ii diploma di un esame professionale superiore 0 un titolo equipollente; b) puö dimostrare di avere effettuato due anni di pratica professionale in posi zione direttiva. ~ fatta riserva del pagamento delta tassa di esame entro i termini fissati al punto 3.4.1. 3.3.2 Se ii candidato non possiede nessun titolo nel senso del punto 3.3.1 a, Ja commis sione di esame puö autorizzare eccezjoni so ii candidato puä dimostrare di avere effettuato almeno quattro anni di pratica professionale in posizione direttiva. 3.3.3 In merito aJI‘equipollenza degli attestati e dei diplomi esteri decide I‘UFFT. 3.3.4 La decisione in merito all‘ammissione aJl‘esame ~ comunicata per iscritto al candi dato almeno tre mesi prima deIJ‘inizio dell‘esame stesso. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici. Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato A AflAVAflT 3.4 Spese 3.4.1 II candidato paga una tassa di esame. La ricevuta del pagamento della tassa di esame deve essere allegata ai documenti delI‘iscrizione. Le tasse per la stesura del diploma e l‘iscrizione nel registro dei titolari di diploma, come pure l‘eventuale contributo alle spese del materiale, vengono incassati separatamente. Tali tasse sono a carico dei candidatj. 3.4.2 Ai candidati che non vengono ammessi o che devono ritirarsi dall‘esame per validi motivi ai sensi del punto 4.2 viene rimborsato l‘importo pagato, dedotte le spese occorse. 3.4.3 Chi non supera gli esami non ha diritto al rimborso della tassa. 3.4.4 La tassa di esame per i candidati ripetenti ~ fissata dalla commissione di esame caso per caso, tenendo conto delle parti di esame da ripetere. 3.4.5 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l‘esame sono a carico dei candidati. 4 Svolgimento deIl‘esame 4.1 Convocazione 4.1.1 L‘esame ha luogo se almeno 12 candidati soddisfano le condizioni di ammissione. Se vi sono meno delle 12 candidature richieste, la commissione di esame decide se tenere o meno lesarne. 4.1.2 1 candidati hanno il diritto di essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano). 4.1.3 1 candidati vengono convocati un mese prima dell‘inizio dellesame. Nella convo cazione sono indicati: a) il programma di esame, con indicazione del luogo, della data e deIl‘ora dell‘esame, come pure degll ausili che ii candidato ~ autorizzato a usare e deve portare con s~; b) l‘elenco degli esperti esaminatori. 4.1.4 Le domande di ricusazione di un esperto devono essere motivate e presentate al presidente della commissione di esame entro 10 giorni dalla comunicazjone dell‘elenco. II presidente prende le disposizioni necessarle. Regolamej-,to 2009, EPS Dirigente diplomato ‚4‘ AflAVAflT 4.2 Ritiro 4.2.1 1 candidatj possono ntirare Ja loro iscrizione fino al momento in cata l‘ammissione. 4.2.2 Dopo tale termine ~ possibile ritirarsi soltanto se sussiste un valido motivo. Sono considerati motivi validi segnatamente: GUi viene comunj c) servizio militare, civile o della protezione civile, se imprevisto; d) malattia, infortunio o maternit~; e) decesso nella cerchla di parenti e conoscentj stretti. 4.2.3 II ritiro deve essere comunicato immediatamente per iscritto al presidente della commissione di esame, allegando i giustificativi necessari. 4.3 Esclusione 4.3.1 1 candidatj che hanno fornito indicazionj false al momento dell9scrizjone o in altro modo hanno cercato di ingannare Ja commissione di esame vengono esclusi dall ‘esame. 4.3.2 Viene pure escluso dall‘esame chiunque: a) infranga in modo grave Ja disciplina delJ‘esame; b) utilizzi ausili non autorizzati; c) tenti in altro modo di ingannare gli esperti. 4.3.3 L‘esclusione viene decisa daHa commissione di esame. Finch~ non vi sia una deci sione legalmente valida il candidato ha ii diritto di sostenere l‘esame con riserva. 4.4 Sorvegilanza degli esami, esperti 4.4.1 Lo svolgimento degli esami scritti ~ sorvegliato da almeno una persona compe tente, che annota Je proprie osservazioni. 4.4.2 La valutazione delle singole parti di esame (Javoro individuale, Javoro di diploma e assessment) ~ effettuata da almeno due esperti, che determinano la nota di comune accordo. 4.4.3 Al momento deIl‘esame sono ricusati come esperti 1 docenti dei corsi di prepara zione e i parenti nonchö 1 superiori e i collaboratorj attuali o precedenti del candi dato. Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato A AflAVA fiT 4.5 Riunione conclusjva e scrutinio 4.5.1 Dopo l‘esame, la commjssjone decide nel quadro di una riunione in merito al supe ramerito delic stesso. II rappresentante deIrLJFFT viene invitato a tale riunione. 4.5.2 Al momento della decisione sul conferimento del diploma sono ricusati i docenti dei corsi di preparazione e i parenti nonch~ i superiori e i collaboratori attuali o precedenti del candidato. 5 Parti ed esigenze dellesame 5.1 Parti dellesame 5.1.1 Vengono esaminati 1 campi di competenza necessari per la gestione «Competenza di conduzione e sociale» come pure «Competenza tecnica e metodologica». L‘esame comprende le parti seguenti: Parte di esame Tipo di esame Tempo 1. Lavoro individuale scritto 6 ore, suddivise in blocchi con almeno una pausa 2. Lavoro di diploma. scritto 10 settimane fra il lavoro individuale e l‘assessment 3. Assessment orale, scritto, lavori di gruppo e individualj nella procedura di assessment al minimo 1,5, al massimo 3 giorni, secondo la pubblicazione ai sensi della cifra 3.1 5.1.2 Ogni parte dell‘esame puö essere suddivisa in diverse voci. Tale suddivisione viene decisa dalla commissione di esame. 5.2 Esigenze delI‘esame Le disposizioni dettagliate relative alle materie di esame sono specificate nella guida al regolamento di esame di Gui al punto 2.2 lett. a. Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato A AflAVÄflT 6 Valutazione e note 6.1 Disposizioni generali La valutazione dell‘esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.3 e 6.4 del regolamento di esame. 6.2 Valutazjone Per tutte e tre le parti dell‘esame vengono assegnate note espresse con punti interi o mezzi punti conformemente al punto 6.3. La nota complessiva ~ data dalla media aritmetica delle note delle singole parti di esame. Essa ~ arrotondata a un decimale. 6.3 Valore delle note Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. II 4 e le note superiori designano prestazionj sufficientj. Non sono ammesse note interrnedje diverse dal mezzi punti. 64 Condizionj per ii superamento delI‘esame e per ii rilascio del diploma 6.4.1 L‘esame ~ superato se in ognuna delle tre parti dell‘esame si raggiunge almeno la nota 4.0. 6.4.2 L‘esame non ~ superato so II candidato a) non si ritira entro ii termine previsto; b) non si presenta all‘esame senza valido motivo; c) si ritira dopo l‘inizio deIl‘esame senza valido motivo; d) deve essere escluso dallesame. 6.4.3 La commissione di esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l‘esame per decidere circa ii superamento di quest‘ultimo. Chi supera lesame ottiene ii diploma federale. 6.4.4 La commissione di esame rilascia a ogni candidato un certificato di esame. Da tale certificato risultano almeno: a) la valutazione delle differentj parti dell‘esame; b) la decisione concernente ii conferjmento o II mancato conferimento del diploma federale; c) l‘indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma. Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato A AflAVA flT 6.5 Ripetizione 6.5.1 Chi non supera l‘esame puö ripeterlo due volte. 1 ripetenti vengono ammessi alla successiva sessione ordinaria al piü presto dopo un anno. 6.5.2 GB esami di ripetizione sono limitati alle parti di esame flehe quahi ~ stata fornita una prestazione insufficiente. 6.5.3 Per la ripetizione si apphicano le stesse condizioni di iscrizione e ammissione valide per ii primo esame. 7 Diploma, titolo e procedura 7.1 Titolo e pubbhicazjone 7.1.1 II diploma federale ~ rilasciato su proposta dehla commissione di esame dalI‘UFFT e porta le firme del direttore dehl‘UFFT e del presidente della commissione di esame. 7.1.2 1 titolari del diploma sono autorizzati a portare ii seguente titolo protetto: — Geschäftsführer mit eidgenössischem Diplom — Geschäftsführerin mit eidgenössischen, Diplom — Dirigeant d‘entreprise avec diplöme Md~ral — Dirigeante d‘entreprise avec diplöme f~d~ral — Dirigente con diphoma federale Come traduzione inglese si consighia: Executive Officer with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training (Advanced Federal PET Diploma). 7.1.3 1 nominativi dei titolari de! diphoma sono iscritti in un registro tenuto dall‘UFFT 7.2 Ritiro del diploma 7.2.1 L‘UFFT puö ritirare un diploma conseguito ihlegalmente. Resta riservata ha proce dura penale. 7.2.2 Contro ha decisione deIlUFFT puö essere interposto ricorso dinanzi ah Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica. Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato 7.3 Rimedi giuridici 7.3.1 Contro le decisionj della commissione di esame relative alla mancata ammissione all‘esame o al rifiuto di rilasciare ii diploma puö essere inoltrato ricorso presso I‘UFFT entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve contenere Je richieste del ricor rente e le relative motivazionj. 7.3.2 In prima istanza Ja decisione sui ricorsi spetta aIl‘UFFT. Contro la sua decisione puö essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica. 8 Copertura delle spese di esame 8.1 La commissione di esame fissa Je tariffe in base alle quali vengono rimunerati gli esperti e gli altri collaboratori della sessione di esame. 8.2 L‘organo responsabile si fa carico delle spese di esame, nella misura in cui non siano coperte dalle relative tasse, dal contributo della Confederazione e da altre fonti. 8.3 Al termine dell‘esame Ja commissione invia all‘UFFT conformemente alle sue diret tive, un conto economico dettagliato. Su questa base I‘UFFT fissa ii contributo federale per lo svolgimento dell‘esame. 9 Disposizioni finali 9.1 Abrogazione del diritto previgente II regolamento del 27 novembre 1998 per I‘organizzazione dellesame professio nale superiore di dirigente tecnico ~ abrogato al 31 dicembre 2008. 9.2 Disposizioni transitorie 9.2.1 Chi ha sostenuto I‘esame preliminare secondo ii vecchio regolamento del 27 novembre 1998 ~ dispensato dal lavoro individuale secondo ii nuovo regolamento di esame. 9.2.2 Dopo l‘entrata in vigore del nuovo regolamento di esame non ~ piü possibile ripe tere I‘esame preliminare secondo il vecchio regolamento del 27 novembre 1998. I ripetenti devono sostenere l‘intero esame secondo ii nuovo regolamento. 9.2.3 II lavoro di diploma e/o l‘assessment vanno ripetuti secondo ii nuovo regolamento di esame. Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato 12 1~ .AflA¼\flT 9.2.4 Per i diplomi rilasciati secondo ii regolamento del 27 novembre 1998 si puä chie dere alla commjssione di esame un certificato, da cui risulta che ii titolo ~ stato modificato in «Dirigente con diploma federale». 9.3 Entrata in vigore II presente regolamento di esame entra in vigore al 1 gennaio 2009. 10 Promulgazione Zurigo, 28. Agosto 2008 Societä svizzera dei quadri tecnici. II presidente: Bruno Aregger II presente regolamento ~ approvato. Berna, 10. Settembre 2008 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia La direttrjce: Dr.ssa Ursula Renold Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato 13