Regolamento d`esame

Transcript

Regolamento d`esame
Regolamento
concernente I‘esame professionale superiore per i dirigenti d‘azienda con
diploma federale
modifiche del
2 6 MAR. 2012
Visto Part. 28 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione
professionale,
I‘organo responsabile decide:
II regolamento concernente I‘esame professionale superiore per dirigente d‘azienda
con diploma federale del 10.09.2008 ~ stato modificato come segue:
Cifra 1.2.1
Le organizzazioni del mondo del Iavoro seguenti costituiscono I‘organo responsabile:
-
Societä svizzera dei quadri tecnici «Anavant » e
«Viscom» Associazione svizzera per la comunicazione visiva.
Cifra 2.1.1
1 comitati direttivi degli organi responsabili
II
Queste mod ifiche entrano in vigore con l‘accettazione da parte deII‘Ufficio federale
per la formazione professionale e della tecnologia.
Lucerna,
Berna,
Per la societ~ ‘Anavant‘
Per I‘associazione ‘Viscom‘
1
SR412.1O
2/2
Le presenti modifiche sono approvate.
Berna,
2 6 MAR. 2012
UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA
La direttrice:
Prof.ssa Dr.ssa Ursula Renold
Schweizerischer Verband technischer Kaderleute
Soci~te suisse des cadres techniques
Societä svizzera dei quadri tecnici
Ragola
e
0
Gui.a
per I‘esame professi.nale
superiore di dirigente
con diploma fe.erale
Höhere Fachprüfung für Geschäftsführer?
Geschäftsführerin mit eidgenössischem Di plom
Examen professionnel sup&ieur pour dirigeant
et dirigeante d‘entreprise avec diplöme federa~
A
ÄflAVA fiT
Sommario Regolamento
1
Disposizioni generall
2
Organizzazione
3
Pubbljcazjone, iscrizione, ammissione, spese
4
Svolgimento dell‘esame
5
Parti ed esigenze dell‘esame.
6
Valutazjone e note...
7
Diploma, titolo e procedura
8
Copertura delle spese di esame
9
Disposizionj finali
.
.
10 Promulgazione
Sommario Guida
1
Ammissione
15
2
Avvertenze tecniche generali
16
3
Contenuto deIl‘esame
17
4
Le singole parti di esame
5
Valutazjone
6
Entrata in vigore
.
.
.
.
.
.
24
26
27
A
AflAVAflT
Per motivi di IeggibiIit~ nel presente testo viene usata solo la forma maschile che si riferisce
tuttavia a entrambi i sessi.
Regolamento
per l‘esame professionale superiore per l‘ottenimento del diploma federale di dirigente.
Visto l‘articolo 28 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale,
l‘organo responsabile di Gui al punto 1.2 emana ii seguente regolamento di esame:
1
DIspo~pzjon, generali
1.1
Scopo dell‘esame
II dirigente ~ una persona con ii compito di condurre. La conduzione inizia con ii
condurre la propria persona. lnfatti solo chi conosce se stesso, ö consapevole dei
propri punti forti e deboll, conosce i propri obiettivi personali, padroneggia la
gestione del proprio tempo e sa affrontare 10 stress, ~ credibile come dirigente.
Obiettivi di apprendimento:
•
1 dirigenti sono consapevoli dei propri punti forti e deboll, considerano e valutano
le immagini esterne e su tale base adeguano ii loro comportamento nel campo
della conduzione.
•
1 dirigenti
•
1 dirigenti sono consapevoli dei propri obiettivi e desideri personali e perciö sono in
grado di trovare un equilibrio personale fra ii mondo del lavoro e la vita privata e
svilupparsi personalmente.
•
1 dirigenti conoscono gli strumenti per analizzare la propria tecnica di lavoro e otti
mizzarla conformemente alle loro mansioni.
•
1 dirigenti spiegano le cause e gli effetti dello stress e affrontano lo stress in modo
produttivo.
COflOSCOflO
i principi etici e vi conformano ii proprio comportarnento.
Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato
r
A ~ AVA fl T
1.2
Organo responsabile
1.2.1
L‘organo responsabile ~ costituito dalla seguente organizzazione del mondo del
lavoro:
Societä svizzera dei quadri tecnici (Anavant).
1.2.2
L‘organo responsabile ~ competente per tutta Ja Svizzera.
2
Organizzazione
2.1
Composizione della commissione di esame
2.1.1
Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione di
esame. La commissione di esame ~ composta da 5 7 membri e viene nominata
dalI‘organo responsabile per un periodo di 4 anni. II comitato direttivo delI‘organo
responsabile ha ii diritto di proporre, per la nomina, all‘assemblea generale uno dei
propri membri, ii quale svolge in particolare Ja funzione di anello di congiunzione
fra Je due organizzazioni.
-
2.1.2
Ai membri deila commissjone di esame puä essere anche affidato ii ruolo di esami
natori. Al momento della convalida dei risultati dei candidatj che hanno esaminato
essi devono ricusarsi.
2.1.3
~ incompatibile con la carica di membro della commissione di esame qualsiasi
attivit~ formativa nel quadro della preparazione di questo esame.
2.1.4
L‘organo responsabile nomina ii presidente della commissione di esame. Per ii
resto Ja commissione di esame si costituisce da s~. Essa ~ capace di deliberare se
~ presente Ja maggioranza dei suoi membri. Per Je deJiberazioni ~ richiesta Ja
maggioranza dei voti dei presenti. A parit~ di voti decide ii presidente.
2.2
Compiti della commissione di esame
La commissione di esame
a) emana la guida quaJe parte integrante del presente regolamento di esame e Ja
aggiorna periodicamente;
b) fissa Je tasse di esame secondo Ja vigente regolamentazione deJJe tasse
dell‘Ufficio federaJe della formazione professionale e deiJa tecnologia (UFFT);
c) fissa Ja data e iJ luogo deJJ‘esame;
d) definisce öl programma di esame;
e) predispone Ja preparazione dei compiti di esame e cura 10 svolgimento
deJl‘esame stesso;
Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato
4
A
AflÄVAflT
f)
nomina gil esperti, Ii forma per le loro funzioni e Ii impiega;
g) decide l‘ammissione all‘esame come pure I‘eventuale esclusione dallo stesso;
h. valuta l‘esame e decide ii conferimento del diploma;
i)
tratta le domande e i ricorsi;
j) si occupa della contabilit~ e della corrispondenza;
k) decide II riconoscimento e ii computo di altri titoli e prestazioni;
1)
rende conto della sua attivit~ alle istanze superiori e all‘UFfl~
m) provvede alb sviluppo e alla garanzia della qualitä, in particolare alI‘aggiorna
mento regolare del profibo di qualificazione in conformitä alle esigenze del
mercato del lavoro.
2.3
Segreteria di esame
La commissione di esame nomina per la gestione una segreteria di esame. La
segreteria si occupa dei verbali delle riunioni defla commissione di esame, della
contabilit~ e della corrispondenza e presenta alla commissione un rapporto sugli
esami effettuati. lnoltre cura i rapporti con gli uffici competenti e custodisce gli atti
degli esami per due anni ovvero fino ab passaggio in giudicato di eventuall deci
sioni di ricorso.
2.4
PubbIicjt~
2.4.1
Lesame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazjone e non ~ pubblico. In casi
particolari la commissione di esame puö concedere deroghe.
2.4.2
L‘UFFT riceve tempestivamente l‘invito all‘esame e alla riunione per lo scrutinio
delle note, come pure la documentazione necessaria.
Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato
5
A
AflAVAflT
3
Pubblicazjone, iscrizione, ammissione, spese
3.1
Pubbljcazjone
3.1.1
L~esame ~ pubblicafo almeno sei mesi prima del suo inizio negll organi di stampa
decisi dalla commissione di esame. La pubblicazione avviene in tutte e tre le lingue
ufficialj.
3.1.2
La pubblicazione deve almeno indicare le date degil esami, la tassa di esame, ii
recapito per I‘iscrizione, ii termine di iscrizione e le modalitä di svolgimento
dell ‘esame.
3.2
Iscrizione
All‘iscrizione devono essere allegati:
a) un curriculum vitae con indicazione delta formazione assolta e deII‘attivjtä
professionale svolta;
b) Je copie dei titoli e dei certificati di lavoro con indicazione delle attivit~ svolte,
attestanti la pratica richiesta per l‘ammissione;
c) l‘indicazione della Iingua in cui si vuole essere esaminati;
d) una proposta concernente il tema del Iavoro di diploma.
3.3
Ammissjone
3.3.1
~ ammesso alI‘esame chi:
a) possiede l‘attestato federale di un esame professionale, ii diploma di un esame
professionale superiore 0 un titolo equipollente;
b) puö dimostrare di avere effettuato due anni di pratica professionale in posi
zione direttiva.
~ fatta riserva del pagamento delta tassa di esame entro i termini fissati al punto
3.4.1.
3.3.2
Se ii candidato non possiede nessun titolo nel senso del punto 3.3.1 a, Ja commis
sione di esame puö autorizzare eccezjoni so ii candidato puä dimostrare di avere
effettuato almeno quattro anni di pratica professionale in posizione direttiva.
3.3.3
In merito aJI‘equipollenza degli attestati e dei diplomi esteri decide I‘UFFT.
3.3.4
La decisione in merito all‘ammissione aJl‘esame ~ comunicata per iscritto al candi
dato almeno tre mesi prima deIJ‘inizio dell‘esame stesso. Ogni decisione negativa
deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.
Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato
A
AflAVAflT
3.4
Spese
3.4.1
II candidato paga una tassa di esame. La ricevuta del pagamento della tassa di
esame deve essere allegata ai documenti delI‘iscrizione. Le tasse per la stesura del
diploma e l‘iscrizione nel registro dei titolari di diploma, come pure l‘eventuale
contributo alle spese del materiale, vengono incassati separatamente. Tali tasse
sono a carico dei candidatj.
3.4.2
Ai candidati che non vengono ammessi o che devono ritirarsi dall‘esame per validi
motivi ai sensi del punto 4.2 viene rimborsato l‘importo pagato, dedotte le spese
occorse.
3.4.3
Chi non supera gli esami non ha diritto al rimborso della tassa.
3.4.4
La tassa di esame per i candidati ripetenti ~ fissata dalla commissione di esame
caso per caso, tenendo conto delle parti di esame da ripetere.
3.4.5
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l‘esame sono a carico
dei candidati.
4
Svolgimento deIl‘esame
4.1
Convocazione
4.1.1
L‘esame ha luogo se almeno 12 candidati soddisfano le condizioni di ammissione.
Se vi sono meno delle 12 candidature richieste, la commissione di esame decide
se tenere o meno lesarne.
4.1.2
1 candidati hanno il diritto di essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali
(tedesco, francese o italiano).
4.1.3
1 candidati vengono convocati un mese prima dell‘inizio dellesame. Nella convo
cazione sono indicati:
a) il programma di esame, con indicazione del luogo, della data e deIl‘ora
dell‘esame, come pure degll ausili che ii candidato ~ autorizzato a usare e deve
portare con s~;
b) l‘elenco degli esperti esaminatori.
4.1.4
Le domande di ricusazione di un esperto devono essere motivate e presentate al
presidente della commissione di esame entro 10 giorni dalla comunicazjone
dell‘elenco. II presidente prende le disposizioni necessarle.
Regolamej-,to 2009, EPS Dirigente diplomato
‚4‘
AflAVAflT
4.2
Ritiro
4.2.1
1 candidatj possono ntirare Ja loro iscrizione fino al momento in
cata l‘ammissione.
4.2.2
Dopo tale termine ~ possibile ritirarsi soltanto se sussiste un valido motivo. Sono
considerati motivi validi segnatamente:
GUi
viene comunj
c) servizio militare, civile o della protezione civile, se imprevisto;
d) malattia, infortunio o maternit~;
e) decesso nella cerchla di parenti e conoscentj stretti.
4.2.3
II ritiro deve essere comunicato immediatamente per iscritto al presidente della
commissione di esame, allegando i giustificativi necessari.
4.3
Esclusione
4.3.1
1 candidatj che hanno fornito indicazionj false al momento dell9scrizjone o in altro
modo hanno cercato di ingannare Ja commissione di esame vengono esclusi
dall ‘esame.
4.3.2
Viene pure escluso dall‘esame chiunque:
a) infranga in modo grave Ja disciplina delJ‘esame;
b) utilizzi ausili non autorizzati;
c) tenti in altro modo di ingannare gli esperti.
4.3.3
L‘esclusione viene decisa daHa commissione di esame. Finch~ non vi sia una deci
sione legalmente valida il candidato ha ii diritto di sostenere l‘esame con riserva.
4.4
Sorvegilanza degli esami, esperti
4.4.1
Lo svolgimento degli esami scritti ~ sorvegliato da almeno una persona compe
tente, che annota Je proprie osservazioni.
4.4.2
La valutazione delle singole parti di esame (Javoro individuale, Javoro di diploma e
assessment) ~ effettuata da almeno due esperti, che determinano la nota di
comune accordo.
4.4.3
Al momento deIl‘esame sono ricusati come esperti 1 docenti dei corsi di prepara
zione e i parenti nonchö 1 superiori e i collaboratorj attuali o precedenti del candi
dato.
Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato
A
AflAVA fiT
4.5
Riunione conclusjva e scrutinio
4.5.1
Dopo l‘esame, la commjssjone decide nel quadro di una riunione in merito al supe
ramerito delic stesso. II rappresentante deIrLJFFT viene invitato a tale riunione.
4.5.2
Al momento della decisione sul conferimento del diploma sono ricusati i docenti
dei corsi di preparazione e i parenti nonch~ i superiori e i collaboratori attuali o
precedenti del candidato.
5
Parti ed esigenze dellesame
5.1
Parti dellesame
5.1.1
Vengono esaminati 1 campi di competenza necessari per la gestione «Competenza
di conduzione e sociale» come pure «Competenza tecnica e metodologica».
L‘esame comprende le parti seguenti:
Parte di esame
Tipo di esame
Tempo
1. Lavoro
individuale
scritto
6 ore,
suddivise in blocchi con almeno
una pausa
2. Lavoro
di diploma.
scritto
10 settimane
fra il lavoro individuale
e l‘assessment
3. Assessment
orale, scritto, lavori di gruppo
e individualj nella procedura
di assessment
al minimo 1,5, al massimo 3 giorni,
secondo la pubblicazione ai sensi
della cifra 3.1
5.1.2
Ogni parte dell‘esame puö essere suddivisa in diverse voci. Tale suddivisione viene
decisa dalla commissione di esame.
5.2
Esigenze delI‘esame
Le disposizioni dettagliate relative alle materie di esame sono specificate nella
guida al regolamento di esame di Gui al punto 2.2 lett. a.
Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato
A
AflAVÄflT
6
Valutazione e note
6.1
Disposizioni generali
La valutazione dell‘esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di
cui ai punti 6.3 e 6.4 del regolamento di esame.
6.2
Valutazjone
Per tutte e tre le parti dell‘esame vengono assegnate note espresse con punti interi
o mezzi punti conformemente al punto 6.3. La nota complessiva ~ data dalla
media aritmetica delle note delle singole parti di esame. Essa ~ arrotondata a un
decimale.
6.3
Valore delle note
Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. II 4 e le note superiori designano
prestazionj sufficientj. Non sono ammesse note interrnedje diverse dal mezzi punti.
64
Condizionj per ii superamento delI‘esame e per ii rilascio del diploma
6.4.1
L‘esame ~ superato se in ognuna delle tre parti dell‘esame si raggiunge almeno la
nota 4.0.
6.4.2
L‘esame non ~ superato so II candidato
a) non si ritira entro ii termine previsto;
b) non si presenta all‘esame senza valido motivo;
c) si ritira dopo l‘inizio deIl‘esame senza valido motivo;
d) deve essere escluso dallesame.
6.4.3
La commissione di esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante
l‘esame per decidere circa ii superamento di quest‘ultimo. Chi supera lesame
ottiene ii diploma federale.
6.4.4
La commissione di esame rilascia a ogni candidato un certificato di esame. Da tale
certificato risultano almeno:
a) la valutazione delle differentj parti dell‘esame;
b) la decisione concernente ii conferjmento o II mancato conferimento del
diploma federale;
c) l‘indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.
Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato
A
AflAVA flT
6.5
Ripetizione
6.5.1
Chi non supera l‘esame puö ripeterlo due volte. 1 ripetenti vengono ammessi alla
successiva sessione ordinaria al piü presto dopo un anno.
6.5.2
GB esami di ripetizione sono limitati alle parti di esame flehe quahi ~ stata fornita
una prestazione insufficiente.
6.5.3
Per la ripetizione si apphicano le stesse condizioni di iscrizione e ammissione valide
per ii primo esame.
7
Diploma, titolo e procedura
7.1
Titolo e pubbhicazjone
7.1.1
II diploma federale ~ rilasciato su proposta dehla commissione di esame dalI‘UFFT
e porta le firme del direttore dehl‘UFFT e del presidente della commissione di
esame.
7.1.2
1 titolari del diploma sono autorizzati a portare ii seguente titolo protetto:
—
Geschäftsführer mit eidgenössischem Diplom
—
Geschäftsführerin mit eidgenössischen, Diplom
—
Dirigeant d‘entreprise avec diplöme Md~ral
—
Dirigeante d‘entreprise avec diplöme f~d~ral
—
Dirigente con diphoma federale
Come traduzione inglese si consighia:
Executive Officer with Advanced Federal Diploma of Professional Education and
Training (Advanced Federal PET Diploma).
7.1.3
1 nominativi dei titolari de! diphoma sono iscritti in un registro tenuto dall‘UFFT
7.2
Ritiro del diploma
7.2.1
L‘UFFT puö ritirare un diploma conseguito ihlegalmente. Resta riservata ha proce
dura penale.
7.2.2
Contro ha decisione deIlUFFT puö essere interposto ricorso dinanzi ah Tribunale
amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.
Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato
7.3
Rimedi giuridici
7.3.1
Contro le decisionj della commissione di esame relative alla mancata ammissione
all‘esame o al rifiuto di rilasciare ii diploma puö essere inoltrato ricorso presso
I‘UFFT entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve contenere Je richieste del ricor
rente e le relative motivazionj.
7.3.2
In prima istanza Ja decisione sui ricorsi spetta aIl‘UFFT. Contro la sua decisione
puö essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30
giorni dalla sua notifica.
8
Copertura delle spese di esame
8.1
La commissione di esame fissa Je tariffe in base alle quali vengono rimunerati gli
esperti e gli altri collaboratori della sessione di esame.
8.2
L‘organo responsabile si fa carico delle spese di esame, nella misura in cui non
siano coperte dalle relative tasse, dal contributo della Confederazione e da altre
fonti.
8.3
Al termine dell‘esame Ja commissione invia all‘UFFT conformemente alle sue diret
tive, un conto economico dettagliato. Su questa base I‘UFFT fissa ii contributo
federale per lo svolgimento dell‘esame.
9
Disposizioni finali
9.1
Abrogazione del diritto previgente
II regolamento del 27 novembre 1998 per I‘organizzazione dellesame professio
nale superiore di dirigente tecnico ~ abrogato al 31 dicembre 2008.
9.2
Disposizioni transitorie
9.2.1
Chi ha sostenuto I‘esame preliminare secondo ii vecchio regolamento del 27
novembre 1998 ~ dispensato dal lavoro individuale secondo ii nuovo regolamento
di esame.
9.2.2
Dopo l‘entrata in vigore del nuovo regolamento di esame non ~ piü possibile ripe
tere I‘esame preliminare secondo il vecchio regolamento del 27 novembre 1998.
I ripetenti devono sostenere l‘intero esame secondo ii nuovo regolamento.
9.2.3
II lavoro di diploma e/o l‘assessment vanno ripetuti secondo ii nuovo regolamento
di esame.
Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato
12
1~
.AflA¼\flT
9.2.4
Per i diplomi rilasciati secondo ii regolamento del 27 novembre 1998 si puä chie
dere alla commjssione di esame un certificato, da cui risulta che ii titolo ~ stato
modificato in «Dirigente con diploma federale».
9.3
Entrata in vigore
II presente regolamento di esame entra in vigore al 1 gennaio 2009.
10
Promulgazione
Zurigo, 28. Agosto 2008
Societä svizzera dei quadri tecnici.
II presidente: Bruno Aregger
II presente regolamento ~ approvato.
Berna, 10. Settembre 2008
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
La direttrjce: Dr.ssa Ursula Renold
Regolamento 2009, EPS Dirigente diplomato
13