DESCRIZIONE VIOLAZIONE
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DESCRIZIONE VIOLAZIONE
SOMMARIO LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA ____________________________________________________________________ 2 Legge Regionale Toscana n. 39 del 21 Marzo 2000 e successive modificazioni______________________________________ 2 DPGR 08 agosto 2003, n. 48/R - Regolamento Forestale della Toscana. ___________________________________________ 2 INCENDIO BOSCHIVO _________________________________________________________________________________ 6 Art. 58 - Azioni a rischio d'incendio_________________________________________________________________________ 6 Art. 59 - Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi____________________________________________ 6 Art. 61 - Periodi a rischio di incendio _______________________________________________________________________ 6 Art. 62 - Divieti ________________________________________________________________________________________ 6 Art. 63 - Norme di prevenzione per l'accensione di fuochi _______________________________________________________ 6 RACCOLTA PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO __________________________________________________________ 9 BESTIAME AL PASCOLO, ALBERI DI NATALE, SRADICAMENTO CEPPAIE, ARBORICOLTURA, SUGHERETE E CASTAGNETI ________________________________________________________________________________________ 10 REGOLAMENTO FORESTALE D.P.G.R. 48/R DEL 8/8/2003___________________________________________________ 12 Art. 58 - Azioni a rischio d'incendio ______________________________________________________________________ 12 Art. 59 - Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi _________________________________________ 12 Art. 60 - Aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi _______________________________ 12 Art. 61 - Periodi a rischio di incendio_____________________________________________________________________ 12 Art. 62 - Divieti______________________________________________________________________________________ 13 Art. 63 – Norme di prevenzione per l’accensione di fuochi ____________________________________________________ 13 NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE FUORISTRADA DEI VEICOLI A MOTORE ________________________________ 14 CONSERVAZIONE E TUTELA HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, FLORA E FAUNA SELVATICA ________________ 16 ALLEGATO B1 _______________________________________________________________________________________ 19 ALLEGATO C ________________________________________________________________________________________ 19 ALLEGATO C1 _______________________________________________________________________________________ 20 LEGGE 6 DICEMBRE 1991 N. 394 E S.M. ___________________________________________________________________ 21 LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE _______________________________________________________________ 21 LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1995, n. 49 ________________________________________________________________ 22 NORME SUI PARCHI, LE RISERVE NATURALI E LE AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE ___________ 22 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DELLE RISERVE NATURALI DI SIENA _________________________________________ 23 Deliberazione Consiglio Provinciale n. 114 del 27/09/1999 _____________________________________________________ 23 DISPOSIZIONE SULLA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E REGOLAMENTAZIONE ___________________ 27 DEI PRELIEVI IDRICI ___________________________________________________________________________________ 27 1) Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 s.m.; 2) Regolamento Provinciale Prelievi Idrici n. 61 del 27.05.2005 s.m.; ______ 27 3) R.D. n. 1775/33_____________________________________________________________________________________ 27 AUTORIZZAZIONE ANNUALE___________________________________________________________________________ 28 CONCESSIONI PER IL PRELIEVO IDRICO ________________________________________________________________ 29 POZZI ______________________________________________________________________________________________ 30 1 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA Legge Regionale Toscana n. 39 del 21 Marzo 2000 e successive modificazioni DPGR 08 agosto 2003, n. 48/R - Regolamento Forestale della Toscana. LRT 39/2000 s.m. ART. 3 1 - Ai fini della presente legge costituisce BOSCO qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete. 2. Sulla determinazione dell’estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. 3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio. 4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo. 5. Non sono considerati bosco: a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai; b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche; c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni. 6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell’allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l’arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell’allegato A. 7. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l’elenco delle specie forestali di cui all’allegato A. 8. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi. 9. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonché le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all’ articolo 55 , comma 1 e comma 2 e gli impianti per l’arboricoltura da legno di cui all’ articolo 66 , costituiscono l’area d’interesse forestale, di seguito indicata come area forestale. DESCRIZIONE VIOLAZIONE Non distribuire sul terreno ramaglie e residui di lavorazione depezzati, in modo da facilitare l'adesione al terreno stesso, o posti in cumuli o andane di ridotto volume e di altezza non superiore ad 1 metro LEGGE E ARTICOLI VIOLATI L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 e s.m. Art. 39 D.P.G.R. 48/R del 8/8/2003 art. 15 c. 1 lett. a SANZIONI L.R.T. n. 39 del € 120,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c. 9 NOTE Ripristino dei luoghi 1 COMPETENZE Provincia o Comunità Montana 1 Art. 85 c. 1- L’ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque. 2 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Collocare le ramaglie e gli altri residui della lavorazione a distanza inferiore a 15 metri da strade rotabili di uso pubblico, da ferrovie o da cesse, viali e fasce parafuoco; Collocare le ramaglie e gli altri residui della lavorazione all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o canali. 2 Non apporre per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco, per i tagli soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo d'intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento. Effettuare trasformazioni di boschi o modificarne la destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzare opere o movimenti di terreno o estirpare arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nei regolamenti forestali LEGGE E ARTICOLI VIOLATI L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 e s.m. Art. 39 D.P.G.R. 48/R del 8/8/2003 art. 15 c. 1 lett. b L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 e s.m. Art. 39 D.P.G.R. 48/R del 8/8/2003 art. 15 c. 1 lett.C art. 15 c. 4 L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 e s.m. Art. 39 SANZIONI NOTE COMPETENZE L.R.T. n. 39 del € 120,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c. 9 Ripristino dei 1 luoghi Provincia o Comunità Montana L.R.T. n. 39 del € 120,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c. 9 Ripristino dei luoghi (1) Provincia o Comunità Montana L.R.T. n. 39 del € 60,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c. 1 lett. E1 Ripristino dei luoghi (1) Provincia o Comunità Montana L.R.T. n. 39 del € 480,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c.1 lett. b - 1 € 960,00 3 Per ogni 1000 mq di terreno o frazione minore Provincia o Comunità Montana D.P.G.R. 48/R del 8/8/2003 art. 10 c. 12 L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 e s.m. art. 42 2 E' vietato depositare, anche temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori, residui di lavorazione o prodotti legnosi all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti. Nel caso di tagli condotti all'interno degli alvei ai fini della manutenzione delle sezioni idrauliche, il materiale di risulta può essere accatastato per il tempo strettamente necessario al concentramento del materiale da evacuare o da distruggere mediante abbruciamento sul posto 3 Art. 82 comma 4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52,comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate (art. 52 _ i boschi in situazione speciale, le Province e le Comunità montane, individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi). 3 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Realizzare opere connesse al taglio dei boschi in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa LEGGE E ARTICOLI VIOLATI L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 e s.m. Art. 47 4 5 art. 49 SANZIONI L.R.T. n. 39 del € 480,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c.1 lett. b - 2 € 960,00 6 NOTE Per ogni 1000 mq di terreno o frazione minore COMPETENZE Provincia o Comunità Montana 4 Art. 47 - Autorizzazione al taglio 1. Il regolamento forestale disciplina i tagli boschivi. 2. I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione della Provincia o della Comunità montana. L'autorizzazione può contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla richiesta. 3. L'autorizzazione non è richiesta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all'attuazione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell' articolo 42 4. Il regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso, quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione. 4 bis. Il regolamento forestale di cui all’articolo 39 individua i casi per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori. (150) 5. Sono comunque soggetti a sola dichiarazione, in sostituzione dell'autorizzazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti tagli, purché eseguiti in conformità alle disposizioni del regolamento forestale: a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che presentino le seguenti caratteristiche: 1) età compresa tra il turno minimo prescritto e due volte il turno stesso e comunque non superiore ai trentasei anni; 2) dotazione di matricine inferiore a duecento per ettaro o, comunque, con un'area d'insidenza delle chiome non superiore al settanta per cento della superficie; 3) estensione della tagliata inferiore a 5 ettari, comprese le superfici di bosco contigue che siano state oggetto di taglio nei tre anni precedenti o che risultino prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza; b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l'età di trentasei anni ed entro i limiti di superficie di cui al punto a); c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie di cui al punto a); d) di diradamento delle fustaie; e) di avviamento di boschi cedui all'alto fusto; f) a scopo fitosanitario purché non comportino un prelievo di oltre il 30 per cento di piante arboree del soprassuolo originario. (151) 6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale. 6 bis. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell’istanza comunica all’ente competente l’impresa incaricata dello svolgimento dei lavori. (152) 6 ter. Sono effettuati da imprese boschive iscritte all’elenco di cui all’articolo 38 bis: a) i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale; b) i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti su proprietà diverse da quelle di cui alla lettera a), quando gli interventi sono anche in parte finanziati con contributi pubblici. (152) 6 quater. Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L’imprenditore agricolo professionale effettua la comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori. (152) 6 quinquies. Nell’effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e nei relativi esboschi le imprese boschive devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione. (152) 7. Entro il termine dei venti giorni di cui al comma 5, la Provincia o la Comunità montana possono dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco. 8. Sono altresì soggetti a sola dichiarazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i tagli previsti nei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 , nei piani di gestione e nei piani di taglio di cui all' articolo 48 e nei piani di coltura di cui all' articolo 67 9. Nei casi in cui sia prevista la rinnovazione artificiale posticipata del soprassuolo oggetto di taglio, la Provincia o la Comunità montana possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei relativi lavori. 10. I tagli boschivi diversi dai tagli colturali di cui all' articolo 47 bis sono soggetti alle autorizzazioni di cui all' articolo 151 del d.lgs. 490/1999 . 5 Art. 49 - Opere connesse al taglio dei boschi 1. Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessarie all’esecuzione dei lavori di taglio e d’esbosco dei prodotti legnosi. Esse comprendono: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali; b) la realizzazione di piste temporanee d’esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori; c) la realizzazione, senza l’ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l’accesso ai boschi di persone o bestiame da 4 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Effettuare una conversione o sostituzione di specie di cui all’art. 45 in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa. Realizzare tagli boschivi in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio. Realizzare tagli boschivi omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta4 LEGGE E ARTICOLI VIOLATI L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 e s.m. art. 45 L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 e s.m. art. 47bis c. 3 art. 47 SANZIONI L.R.T. n. 39 del € 480,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c.1 lett. b - 3 € 960,005 L.R.T. n. 39 del € 120,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c.1 lett. d - 1 NOTE COMPETENZE Per ogni 1000 mq di terreno o frazione minore Provincia o Comunità Montana Per ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore Provincia o Comunità Montana Per ogni 10.000 metri quadrati o frazione minore Provincia o Comunità Montana € 960,005 L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 e s.m. art. 47 c. 4 L.R.T. n. 39 del € 120,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c.1 lett. d - 2 € 960,005 soma; d) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l’avvallamento ed il trascinamento del legname e di linee d’esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che non comportino asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori; e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori. 2. Il regolamento forestale disciplina l’esecuzione delle opere di cui al comma 1. 3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione della Provincia o della Comunità montana, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all' articolo 47 , previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione della Provincia o della Comunità montana non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente. (48) 4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere di cui al comma 1, lettera c), l'autorizzazione può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori. A tal fine sono definite norme tecniche per l'esecuzione dei lavori. (48) 5. Nei casi in cui sia prescritto il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, la Provincia o la Comunità montana possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie. (48) 6. Abrogato. (49) 6 Art. 82 comma 4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52,comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate (art. 52 _ i boschi in situazione speciale, le Province e le Comunità montane, individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi). 5 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 INCENDIO BOSCHIVO DPGR 48/R_2003 Art. 58 - Azioni a rischio d'incendio 1. Costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell' articolo 76 comma 1, lettera a) della legge forestale: a) l'accensione di fuochi e di carbonaie; b) l' abbruciamento di residui vegetali; c) l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville; d) l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili. Art. 59 - Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi 1. Le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all' articolo 58 , comma 1: a) i boschi e le aree assimilate, di cui all' articolo 3 della legge forestale; b) gli impianti di arboricoltura da legno di cui all' articolo 66 della legge forestale; c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi non definiti a rischio di incendio ai sensi dell' articolo 61 ; d) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi definiti a rischio di incendio ai sensi dell' articolo 61 2. Nei territori non compresi nelle aree di cui al comma 1 sono consentite le azioni di cui all' articolo 58 ad eccezione dell'abbruciamento di vegetali di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo per le quali si applica quanto stabilito dall' articolo 66. Art. 61 - Periodi a rischio di incendio 1. Il periodo a rischio d'incendio di cui all' articolo 76 , comma 1, lettera b) della legge forestale, determinato su base statistica meteo-climatica regionale, è quello compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno. 2. Le province possono, ai sensi dell' articolo 76 , comma 2 della legge forestale, anche per singole aree omogenee, modificare il periodo a rischio di cui al comma 1 o istituire periodi a rischio diversi. Art. 62 - Divieti 1. Nelle aree di cui all' articolo 59 è vietato compiere le azioni di cui all'articolo 58 al di fuori dei casi espressamente consentiti od autorizzati in base alle disposizioni di cui al presente capo od attuare le stesse, ove consentite, senza adottare le precauzioni od osservare le prescrizioni di cui al presente capo, o contenute negli atti di autorizzazione. 2. E' vietato abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione. Art. 63 - Norme di prevenzione per l'accensione di fuochi 1. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di fuochi è consentita : a) fatta esclusione dei periodi a rischio di cui all' articolo 61 , per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura connesse alla permanenza nei boschi, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o cottura di vivande; b) per la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in giardini oppure in altre pertinenze di abitazioni. 2. Per l'accensione di cui al comma 1 devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca; b) adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata in relazione alla combustibilità della stessa ed alle condizioni climatiche e di ventosità; c) costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento, ivi compresa la verifica, al momento dell'abbandono del luogo, dell'avvenuto spegnimento di tizzoni e braci. 3. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di fuochi è inoltre consentita nei bracieri, barbecue od altre strutture fisse esistenti nelle aree attrezzate di cui all' articolo 64 a condizione che siano rispettate le prescrizioni e le precauzioni dettate specificamente per l'uso delle aree attrezzate stesse. 4. E' sempre consentita l'accensione del fuoco che sia disposta dal direttore delle operazioni di spegnimento di incendi boschivi al fine di spegnere o contenere l'incendio mediante la tecnica del controfuoco. 6 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Porre in atto azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio durante il periodo a rischio dal 1 Luglio al 31 Agosto di ogni anno LEGGE E ARTICOLI VIOLATI L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 e s.m. art. 76 c. 1 lett. A D.P.G.R. 48/R del 8/8/2003 art. 58 L.R.T. n. 39 del Porre in atto azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, 21/03/2000 e s.m. l'innesco di incendio al di fuori del art. 76 c. 1 lett. A periodo a rischio D.P.G.R. 48/R del 8/8/2003 art. 58 L.R.T. n. 39 del Porre in atto azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, 21/03/2000 e s.m. l'innesco di incendio durante il periodo art. 76 c. 1 lett. a-b a rischio dal 1 Luglio al 31 Agosto di ogni anno nei comuni di Montalcino, D.P.G.R. 48/R del Monticiano e Sovicille 08/08/2003 Art. 60 c. 1 lett. J Art. 61 Immettere capi di bestiame al pascolo L.R.T. n. 39 del nei boschi percorsi da fuoco per almeno 21/03/2000 e s.m. dieci anni salvo (deroghe prescritte dal art. 76 c. 4 Regolamento Forestale) Esercitare la caccia sulle superfici bruciate di estensione superiore ad 1 ettaro prima di cinque anni, in presenza di tabellazione di cui all’art. 70 bis comma 2 L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 e s.m. art. 76 c. 4 lett. b SANZIONI NOTE COMPETENZE L.R.T. n. 39 del € 240,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c.1 lett. c € 480,006 Provincia o Comunità Montana L.R.T. n. 39 del € 120,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c. 1 lett. D5 Provincia o Comunità Montana € 240,00 7 L.R.T. n. 39 del € 2.066,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c. 5 lett. a L.R.T. n. 39 del € 64,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c.5 lett. c L.R.T. n. 39 del € 210,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c. 4 Provincia o Comunità Montana La sanzione è calcolata per ogni capo di bestiame. Qualora si tratti di ovini l’importo della sanzione è ridotto del 50% Provincia o Comunità Montana Provincia o Comunità Montana L.R.T. n. 3 del Recidiva 12.01.1994 e s.m. € 520,00 art. 58 c. 1 lett. e 7 4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52,comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate (art. 52 _ i boschi in situazione speciale, le Province e le Comunità montane, individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi). 7 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Chiunque cagiona un incendio. La disposizione si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica: - su boschi, selve e foreste (art. 425 C.P.) Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Art. 423 C.P. Reclusione da tre a sette anni Arresto in flagranza Art. 423 bis C.P. Reclusione da quattro a dieci anni Arresto in flagranza Se l’incendio di cui al 1°comma è …………………. cagionato per colpa. Chiunque, al di fuori delle ipotesi Art. 424 C.P. previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge pericolo di un incendio. Reclusione da uno a cinque anni Reclusione da sei mesi a due anni Se segue l’incendio Pena ridotta della metà Reclusione da due a sette anni Art. 423 C.P. Chiunque in occasione di un incendio, di Art. 436 C.P. una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza Chiunque cagiona per colpa un incendio Art. 449 C.P. o un altro disastro previsto dal Capo I del titolo “Delitti contro la pubblica incolumità” SANZIONI NOTE COMPETENZE Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Le pene previste dal 1° e dal 2° comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette e aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente Reclusione da uno a cinque anni Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Ordinario 8 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Chiunque per colpa omette di collocare ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Art. 451 C.P. Reclusione fino ad un anno SANZIONI NOTE Multa da€ 103.29 a € 516.46 COMPETENZE Notizia Reato alla Procura Repubblica del Tribunale Ordinario RACCOLTA PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO DESCRIZIONE VIOLAZIONE Raccogliere prodotti secondari del bosco: fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di ginepro, e muschi, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in difformità alla prescrizioni che impediscono l’impiego di strumenti, di tagliare e sradicare l’intera pianta e l’uso per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini Raccogliere prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore a: Fragole: Kg 2 Lamponi: Kg. 2; More di rovo: Kg. 3 Mirtilli: Kg. 2 Bacche di ginepro: Gr. 500 Muschi: Gr. 500 Raccogliere ASPARAGI SELVATICI (Asparagus Tenuifolis) in numero superiore a 30 steli. Raccogliere ASPARAGI PUNGENTI (Asparagus Acutifolius) in numero superiore a 30 steli dopo il 31 Maggio. LEGGE E ARTICOLI VIOLATI SANZIONI NOTE COMPETENZE L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 e s.m. art. 63 c. 4 L.R.T. n. 39 del € 120,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c. 5 lett. b - 1 L. 689/81 art. 13 Provincia o Sequestro amm.vo Comunità del prodotto Montana eccedente L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 e s.m. art. 63 c. 3 L.R.T. n. 39 del € 120,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c.5 lett. B1 L. 689/81 art. 13 Provincia o Sequestro amm.vo Comunità del prodotto Montana eccedente Delibera G.R.T. n. 260 del 19/3/2001 L.R.T. n. 56 del L.R.T. n. 56 del 6/4/2000 6/4/2000 art. 6 c. 3 art. 17 c. 7 € 4,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza il limite consentito fino al massimo di € 154,94 Delibera G.R.T. n. 380 del 13/4/2001 L.R.T. n. 39 del L.R.T. n. 39 del € 120,00 21/03/2000 e s.m. 21/03/2000 e s.m. art. 63 c. 3 art. 82 c.3 lett. B1 L. 689/81 art. 13 Provincia o Sequestro amm.vo Comunità del prodotto Montana eccedente L. 689/81 art. 13 Provincia o Sequestro amm.vo Comunità del prodotto Montana eccedente Delibera G.R.T. n. 380 del 13/4/2001 9 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Raccogliere, a fini di commercio: fragole, L.R.T. n. 39 del lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di 21/03/2000 e s.m. ginepro, e muschi, esclusi i funghi epigei art. 63 c. 4 ed ipogei senza autorizzazione della Provincia o della Comunità montana che deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al 8 comma 4. SANZIONI L.R.T. n. 39 del € 120,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c. 5 lett. b - 1 NOTE COMPETENZE L. 689/81 art. 13 Provincia o Sequestro amm.vo Comunità del prodotto Montana eccedente BESTIAME AL PASCOLO, ALBERI DI NATALE, SRADICAMENTO CEPPAIE, ARBORICOLTURA, SUGHERETE E CASTAGNETI DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Immettere capi di bestiame al pascolo L.R.T. n. 39 del all’interno di aree boscate (ad esclusione 21/03/2000 e s.m. dei casi già sanzionati ai sensi del art. 39 c. 4 lett. B/5 comma 5, lettera c); D.P.G.R. 48/R del 8/8/2003 art. 86 Trasportare o commercializzare piante o L.R.T. n. 39 del cimali destinati ad albero di Natale 21/03/2000 e s.m. senza il permesso o il contrassegno art. 64 c. 2-3 regolamentare Sradicare piante o ceppaie in assenza di L.R.T. n. 39 del autorizzazione o in difformità della 21/03/2000 e s.m. stessa, fatti salvi i casi previsti alle art. 39 c. 4 B/2 lettere a) e b) dell’art. 82 c. 1 D.P.G.R. 48/R del 8/8/2003 art. 84 Realizzare un impianto di arboricoltura L.R.T. n. 39 del da legno o il suo espianto senza darne 21/03/2000 e s.m. prescritta comunicazione alla Provincia o art. 66 c. 3 Comunità Montana D.P.G.R. 48/R del 8/8/2003 art. 54 c. 1 SANZIONI NOTE COMPETENZE L.R.T. n. 39 del € 12,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c. 1 lett. F5 La sanzione è calcolata per ogni capo di bestiame. Qualora si tratti di ovini l’importo della sanzione è ridotto del 50% L.R.T. n. 39 del € 12,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c.5 lett. D2 La sanzione è calcolata per ogni pianta o cimale Provincia o Comunità Montana L.R.T. n. 39 del € 12,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c.1 lett. F3 € 24,00 9 La sanzione è calcolata per ogni pianta o ceppaia Provincia o Comunità Montana L.R.T. n. 39 del € 120,00 21/03/2000 e s.m. art. 82 c. 9 Provincia o Comunità Montana 8 L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione. 9 4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52,comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate (art. 52 _ i boschi in situazione speciale, le Province e le Comunità montane, individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi). 10 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 Aconitum variegatum L. Acorus calamus L. Agrostemma githago L. Anemone pavonina Lam. Aquilegia sp. pl. Atropa belladonna L Centaurea cyanus L. Chamaerops humilis L. Daphne alpina L. Daphne cneorum L. Daphne oleoides Schreb. Daphne sericea Vahl Delphinium staphysagria L. Dictamus albus L. Drosera sp. pl. Erythronium dens-canis L. Fritillaria tenella Bielb. Galanthus nivalis L. Gentiana lutea L. Gentiana pneumonanthe L. Gentiana purpurea L. Gentiana utriculosa L. Genitana verna L. Ilex aquifolium L. Juniperus phoenicea L. Leucojum aestivum L. Lilium sp. pl. Loranthus europaeus Jacq. Narcissus sp. pl. Nuphar luteum (L.) Sibth. et Sm. Nymphaea alba L. Osmunda regalis L. Paeonia sp. pl. Pancratium maritimum L. Paradisea liliastratum (L.) Bertol. Paradisia, Primula apennina Widmer Pteris cretica L. Pulsatilla alpina (L.) Delarbre Aconito screziato Calamo aromatico Gittaione comune Anemone occhio di pavone Aquilegia Belladonna Fiordaliso Palma nana Dafne alpina Dafne odorosa Dafne spatolata Dafne olivella Speronella stafisagria Dittamo, Frassinella Drosera, Rosolida Dente di cane Meleagride minore Bucaneve Genziana maggiore Genziana mettimborsa Genziana porporina Genziana alata Genziana primaticcia Agrifoglio Sabina m.ma, cedro licio Campanelle maggiori Giglio Vischio quercino Narciso Ninfea gialla Ninfea comune Felce florida Peonia selvatica Giglio marino comune Giglio di monte Primula appenninica Pteride di Creta Pulsatilla alpina 11 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 Pulsatilla vulgaris Miller Rhododendron ferrugineum L. Sphagnum sp. pl. Taxux baccata L. Tilia cordata Miller Trollius europaeus L. Tulipa australis Link Tulipa sylvestris L. Viscum album L. Pulsatilla comune Rododendro rosso Sfagno Tasso Tiglio selvatico Botton d’oro Tulipano montano Tulipano dei campi Vischio comune Regolamento forestale D.P.G.R. 48/R del 8/8/2003 Art. 58 - Azioni a rischio d'incendio 1. Costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell' articolo 76, comma 1, lettera a) della legge forestale: a) l'accensione di fuochi e di carbonaie; b) l' abbruciamento di residui vegetali; c) l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville; d) l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili. 2. Lo svolgimento delle azioni di cui al comma 1 è soggetto alle norme di prevenzione degli incendi boschivi dettate dal presente capo, differenziate in relazione alle diverse aree del territorio ed ai periodi definiti o meno a rischio di incendio. Art. 59 - Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi 1. Le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all' articolo 58 , comma 1: a) i boschi e le aree assimilate, di cui all' articolo 3 della legge forestale; b) gli impianti di arboricoltura da legno di cui all' articolo 66 della legge forestale; c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi non definiti a rischio di incendio ai sensi dell' articolo 61 ; d) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi definiti a rischio di incendio ai sensi dell' articolo 61 2. Nei territori non compresi nelle aree di cui al comma 1 sono consentite le azioni di cui all' articolo 58 ad eccezione dell'abbruciamento di vegetali di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo per le quali si applica quanto stabilito dall' articolo 66 Art. 60 - Aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi 1. Le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera c) della legge forestale sono i boschi e le aree assimilate di cui all'articolo 3 della legge forestale dei comuni di: … omissis ... j) Montalcino, Monticiano, Sovicille (Provincia di Siena). 2. A seguito della violazione dei divieti di cui al presente capo nelle aree di cui al comma 1 e nei periodi a rischio di cui all'articolo 61 si applicano le sanzioni previste all'articolo 82, comma 3, lettera a) della legge forestale. Art. 61 - Periodi a rischio di incendio 12 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 1. Il periodo a rischio d'incendio di cui all' articolo 76 , comma 1, lettera b) della legge forestale, determinato su base statistica meteo-climatica regionale, è quello compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno. 2. Le province possono, ai sensi dell' articolo 76 , comma 2 della legge forestale, anche per singole aree omogenee, modificare il periodo a rischio di cui al comma 1 o istituire periodi a rischio diversi. Art. 62 - Divieti 1.Nelle aree di cui all'articolo 59 è vietato compiere le azioni di cui all'articolo 58 al di fuori dei casi espressamente consentiti od autorizzati in base alle disposizioni di cui al presente capo od attuare le stesse, ove consentite, senza adottare le precauzioni od osservare le prescrizioni di cui al presente capo, o contenute negli atti di autorizzazione. 2. E' vietato abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione. Art. 63 – Norme di prevenzione per l’accensione di fuochi 1. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di fuochi è consentita : a) fatta esclusione dei periodi a rischio di cui all' articolo 61 , per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura connesse alla permanenza nei boschi, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o cottura di vivande; b) per la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in giardini oppure in altre pertinenze di abitazioni. 2. Per l'accensione di cui al comma 1 devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca; b) adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata in relazione alla combustibilità della stessa ed alle condizioni climatiche e di ventosità; c) costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento, ivi compresa la verifica, al momento dell'abbandono del luogo, dell'avvenuto spegnimento di tizzoni e braci. 3. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di fuochi è inoltre consentita nei bracieri, barbecue od altre strutture fisse esistenti nelle aree attrezzate di cui all' articolo 64 a condizione che siano rispettate le prescrizioni e le precauzioni dettate specificamente per l'uso delle aree attrezzate stesse. 4. E' sempre consentita l'accensione del fuoco che sia disposta dal direttore delle operazioni di spegnimento di incendi boschivi al fine di spegnere o contenere l'incendio mediante la tecnica del controfuoco. 13 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE FUORISTRADA DEI VEICOLI A MOTORE DESCRIZIONE VIOLAZIONE Divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all’art. 3, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all’art.1 (indicate dagli artt. 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/4/1992 n. 285, nonché delle strade private) 10 Mancata ottemperanza del conducente alla formale intimazione di fermarsi. Divieto di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi motorizzati nelle aree di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g., h (limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all’allestimento di tracciati o percorsi per gare 11 LEGGE E ARTICOLI VIOLATI SANZIONI NOTE COMPETENZE L.R.T. 48 L.R.T. 48 Da € 155,00 a del 27/6/1994 e s.m. del 27/6/1994 e s.m. € 516,00 art. 2 comma 1 art. 10 comma 1 € 172,00 Provincia L.R.T. 48 del 27/6/1994 e s.m.art. 2 comma 1 L.R.T. 48 del 27/6/1994 e s.m. art. 2 comma 1 Da € 52,00 a € 155,00 € 52,00 Provincia Da € 155,00 a € 516,00 € 172,00 Provincia L.R.T. 48 del 27/6/1994 e s.m. art. 10 comma 2 L.R.T. 48 del 27/6/1994 e s.m. art. 10 comma 1 10 Art. 03 - Deroghe 1. In deroga ai divieti di cui all’ articolo 2 , la circolazione fuoristrada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi: a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d’istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali, nonché alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità; b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato; c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi; d) adibiti all’effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività faunistiche, faunistico venatorie,forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo; e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari; f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro. 2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito. 3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all’interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall’Autorità preposta alla relativa gestione. 11 a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , ivi comprese le categorie di beni indicati nell’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 ; b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali; c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 e successive modificazioni; d) negli alvei di corsi d’acqua pubblici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti; e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della R. 64/76 f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali; g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all’art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ; h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all’allestimento di tracciati o percorsi per gare. 2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all’art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco.( (2) ) 14 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilità del suolo Divieto di circolazione di motoslitte nelle aree di cui all’art. 2 fatte salve le deroghe di cui all’art. 3 Divieto, salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati , per la circolazione fuori strada di veicoli a motore nonché di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare e manifestazioni anche a carattere occasionale o estemporaneo da disputare con i mezzi predetti anche su sentieri e mulattiere Svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada nella Zone di Protezione Speciale ad esclusione dei mezzi agricoli, di soccorso, controllo e sorveglianza nonché degli aventi diritto LEGGE E ARTICOLI VIOLATI SANZIONI VEDI ORDINANZE SPECIFICHE L.R.T. 48 del 27/6/1994 s.m. Art. 4 L.R.T. 48 del 27/6/1994 s.m. Art. 5 NOTE COMPETENZE Comune L.R.T. 48 del 27/6/1994 e s.m. art. 10 comma 3 L.R.T. 48 del 27/6/1994 e s.m. art. 10 comma 3 Da € 1.032,00 a € 10.329,00 € 2.064,00 Provincia Da € 1.032,00 a € 10.329,00 € 2.064,00 Provincia D.C.M. 4.08.2006 Art. 4 c. 1 lett. c 3. Il Comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilita’ del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.( (3) ) 15 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 CONSERVAZIONE E TUTELA HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, FLORA E FAUNA SELVATICA DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Chiunque cattura o uccide una delle specie di animali individuati dall’Allegato B- Esempio: PESCI: Nono, Scazzone, Spinarello, Cagnetta, Ghiozzo di ruscello; ANFIBI: Ululone dal ventre giallo appenninico, Rospo comune, Raganella comune, Rana temporaria, Salamandra pezzata, Salamandrina dagli occhiali, Geotritone italiano, Tritone alpestre delle Apuane, Tritone comune; RETTILI: Tartaruga liuto, Geco verrucoso, Ramarro, Biscia dal collare, Tarantola muraiola; MAMMIFERI (insettivori): Toporagno d’acqua di Miller, Toporagno d’acqua, Mustiolo, Talpa cieca; MAMMIFERI (roditori): Arvicola terrestre, Topolino delle risaie, Arvicola di Fatio, Arvicola delle Nevi. Chiunque deteriora e/o distrugge i siti di riposo o di riproduzione delle specie animali inscritte nell’Allegato B della presente legge L.R.T. 56/2000 Art.5 c. 1° lettera A Chiunque detiene e/o commercia animali, vivi o morti, anche imbalsamati, nonché loro parti o prodotti identificabili ottenuti dagli animali inscritti nell’Allegato B della presente legge L.R.T. 56/2000 Art.5 c. 1° lettera e 12 L.R.T. 56/2000 Art.17 c. 1° SANZIONI Da € 258,23 a € 1.549,37 € 516,00 Per ogni esemplare fino ad un massimo di € 1.721,33 L.R.T. 56/2000 Art.5 c. 1° lettera B L.R.T. 56/2000 Art.17 c. 1° L.R.T. 56/2000 Art.17 c. 1° Da € 258,23 a € 1.549,37 Da € 258,23 a € 1.549,37 SEQUESTRO L. 689/81 Art. 13 Sequestro esemplari 12 € 516,00 Per ogni sito fino ad un massimo di € 1.721,33 € 516,00 Per ogni esemplare detenuto o commercializzato fino ad un massimo di € 1.721,33 COMPETENZE Provincia o Ente Parco Provincia o Ente Parco L. 689/81 Art. 13 Sequestro esemplari 11 Provincia o Ente Parco Confisca amministrativa di animali e vegetali oggetto della violazione (art.17 c.8°) 16 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI SANZIONI Chiunque molesta, specie nel periodo della riproduzione e dell’ibernazione o del letargo inscritte nell’Allegato B della presente legge. Chiunque raccoglie e/o distrugge uova e nidi appartenenti alle specie inscritte nell’Allegato B della presente legge L.R.T. 56/2000 Art.5 c. 1° lettera C L.R.T. 56/2000 Art.17 c. 2° Da € 25,82 a € 154,94 € 50,00 L.R.T. 56/2000 Art.5 c. 1° lettera D L.R.T. 56/2000 Art.17 c. 3° Da € 51,65 a € 309,87 € 50,00 Chiunque non ottempera a presentare la denuncia alla Provincia entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge o successivamente all’inserimento della specie nell’Allegato B per coloro che detengono a qualsiasi titolo animali vivi o morti, anche imbalsamati, nonché loro parti o prodotti identificabili ottenuti dall’animale, presenti nel suddetto allegato Vietato raccogliere nel periodo intercorrente dal 15 Agosto al 15 Ottobre: -Chiocciola (Helix Sp.pl.), -Chiocciola Marinella (Eobania Vermiculata); ovvero nel periodo dal 1° Aprile al 30 Giugno: -Rana Esculenta, Rana verde (Rana esculenta complex) che non dovrà essere di lunghezza inferiore a 6 cm. Dalla punta del muso all’estremità posteriore del tronco, zampe escluse, in quantità di 1 Kg. pro-capite al giorno. L.R.T. 56/2000 Art.5 comma 3° L.R.T. 56/2000 Art.17 c. 4° Da € 25,82 a € 154,94 L.R.T. 56/2000 Art.5 comma 5° L.R.T. 56/2000 Art.17 c. 5° Da € 25,82 a € 154,94 13 Per ogni esemplare fino ad un massimo 13 di € 1.721,33 € 50,00 € 50,00 per ogni esemplare eccedente i limiti consentiti fino ad un massimo di € 516,00 SEQUESTRO COMPETENZE Provincia o Ente Parco L. 689/81 Art. 13 Sequestro esemplari 12 Provincia o Ente Parco L. 689/81 Art. 13 Sequestro esemplari 12 Provincia o Ente Parco L. 689/81 Art. 13 Sequestro esemplari 12 Provincia o Ente Parco Confisca amministrativa di animali e vegetali oggetto della violazione (art.17 c.8°) 17 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Vietato il rilascio in natura di specie estranee alla fauna locale, salvo quanto disposto dalla normativa vigente Chiunque negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati non utilizzi Prioritariamente ecotipi locali Vietato il danneggiamento, l’estirpazione, la distruzione e la raccolta di tutte le specie vegetali individuate nell’Allegato C LEGGE E ARTICOLI VIOLATI SEQUESTRO COMPETENZE L.R.T. 56/2000 Art.17 c. 6° Da € 258,23 a € 1.549,37 € 516,00 L. 689/81 Art. 13 Sequestro esemplari 14 Provincia o Ente Parco L.R.T. 56/2000 Art.6 c. 5° L.R.T. 56/2000 Art.17 c. 6° Da € 258,23 a € 1.549,37 € 516,00 L. 689/81 Art. 13 Sequestro esemplari 13 Provincia o Ente Parco L.R.T. 56/2000 Art.6 c. 1° L.R.T. 56/2000 Art.17 c. 7° Da € 2,58 a € 15,49 € 4,00 L. 689/81 Art. 13 Sequestro esemplari 13 Provincia o Ente Parco L. 689/81 Art. 13 Sequestro esemplari 13 Provincia o Ente Parco Vietato raccogliere un numero di steli L.R.T. 56/2000 Art.6 c. 3° superiore a/al giorno: a) Asparago pungente (Asparagus Acutifolis) – 30 steli (dal 31 Maggio all’inizio del periodo di vegetazione); b) Asparago Selvatico( Asparagus Tenuifolis) – 30 steli; c) Garofano (Dianthus Sp.pl.) – 10 steli (escluse specie all.C) d) Bucaneve (Galanthus Nivalis) -10 Steli; e) Primula (Primula Sp.pl.) 10 steli ( escluse specie all.C); f) Agrifoglio (Ilex Aquifolium) - 10 steli; g) Narciso, Giunchiglia (Narcissus Sp.pl.) 10 steli; h) Ruscolo pungitopo (Ruscus Aculeatus) 10 fronde; i) Ruscolo maggiore (Ruscus Hyppoglossum) - 10 fronde. 14 SANZIONI L.R.T. 56/2000 Art.5 c. 6° L.R.T. 56/2000 Art.17 c. 7° Da € 2,58 a € 15,49 per ogni esemplare eccedente i limiti consentiti fino ad un massimo di € 77,00 € 4,00 per ogni esemplare eccedente i limiti consentiti fino ad un massimo di € 77,00 Confisca amministrativa di animali e vegetali oggetto della violazione (art.17 c.8°) 18 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 ALLEGATO B1 ALLEGATO C SPECIE VEGETALI PROTETTE AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE : Aconitum variegatum (Aconito screziato)Agrostemma githago (Gittaione comune)Anagallis tenella (Centocchio di palude)Anemone pavonina (Anemone occhio di pavone) Aquilegia sp.pl. (Aquilegia)Aster alpinus (Astro alpino)Campanula medium (Campanula media)Campanula spicata (Campanula Spigata)Centaurea sp.pl. (Fiordaliso)Chamaerops humilis (Palma nana)Cistus laurifolius (Cisto maggiore) Consolida regalis (Speronella consolida) Convallaria majalis (Mughetto)Crocus etruscus (Zafferano di Toscana)Daphne cneorum (Dafne odorosa)Delphinium sp.pl. (Speronella)Dianthus siculus (Garofano siculo)Dianthus tripunctatus (Garofano tripuntato)Dracunculus vulgaris (Erba serpona)Drosera sp.pl. (Drosera, Rosolida) Eriophorum sp.pl. (Pennacchi)Erytronium dens-canis (Dente di cane)Gentiana nivalis (Genziana nivale)Gentiana pneumonanthe (Genziana mettimborsa)Gentiana utriculosa (Genziana alata)Geranium argenteum (Geranio argenteo)Geum rivale Gladiolus palustris (Gladiolo reticolato)Globularia incanescens (Globularia delle Apuane)Hibiscus palustris (Ibisco rosa)Hibiscus trionum (Ibisco vescicoso)Leucojum sp.pl. (Campanella)Lilium bulbiferum ssp. croceum (Giglio di S.Giovanni)Lilium martagon (Giglio martagone)Loranthus europaeus (Vischio quercino)Nuphar luteum (Ninfea gialla)Nymphaea alba (Ninfea comune) Osmunda regalis (Felce florida)Paeonia sp.pl. (Peonia selvatica)Pancratium maritimum (Giglio marino comune)Paradisea liliastrum (Giglio di monte, Paradisia)Pinguicula sp.pl. (Pinguicola)Pteris cretica (Pteride di Creta) Pulsatilla sp.pl. (Pulsatilla)Rhododendron ferrugineum (Rododendro rosso) Saxifraga sp.pl. (Sassifraga)Soldanella sp.pl. (Soldanella)Solidago virgaurea ssp. litoralis)Sphagnum sp.pl. (Sfagno)Swertia perennis (Genzianella stellata)Tozzia alpina (Tozzia)Trollius europaeus (Botton d’oro)Tulipa sp.pl. (Tulipano)Viola corsica ssp. ilvensis (Viola dell’Elba)Viola etrusca (Viola etrusca)Viola eugeniae (Viola di Eugenia)Viscum album (Vischio comune) 19 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 ALLEGATO C1 20 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 LEGGE 6 DICEMBRE 1991 N. 394 E S.M. LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI SANZIONI SEQUESTRO COMPETENZE Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. 15 Vietato eseguire opere, interventi ed impianti all’interno del parco senza il preventivo nulla-osta dell’Ente Parco Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. Art. 6 c. 3° Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. Art. 30 c. 1 Arresto fino a 12 mesi e ammenda da € 103,29 a € 25.822,84 16 Art. 354 CPP Sequestro e ripristino dei luoghi (art. 6 c. 6) Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. art. 13 Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. Art. 30 c. 1 Vietato catturare, uccidere, danneggiare, disturbare le specie animali, raccogliere e danneggiare specie vegetali, salvo nei territori destinati ad attività agro-silvo-pastorali, nonché introdurre specie estranee, vegetali o animali che possono alterare l’equilibrio naturale Vietata l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche nonché l’asportazione di minerali. Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. art. 11 c. 3 lett. A Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. Art. 30 c. 1 Arresto fino a 12 mesi e ammenda da € 103,29 a € 25.822,84 15 Arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 Art. 354 CPP Sequestro e ripristino dei luoghi (art. 6 c. 6) Art. 354 CPP Sequestro e ripristino dei luoghi (art. 6 c. 6) Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. art. 11 c. 3 lett. B Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. Art. 30 c. 1 Vietato modificare il regime delle acque Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. art. 11 c. 3 lett. C Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. Art. 30 c. 1 Vietato lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente Parco Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. art. 11 c. 3 lett. D Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. Art. 30 c. 1 Arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 Arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 Arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 Art. 354 CPP Sequestro e ripristino dei luoghi (art. 6 c. 6) Art. 354 CPP Sequestro e ripristino dei luoghi (art. 6 c. 6) Art. 354 CPP Sequestro e ripristino dei luoghi (art. 6 c. 6) Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Procura Repubblica del Tribunale Ordinario 15 Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata. 16 Sanzioni raddoppiate in caso di recidiva 21 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Vietata l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. art. 11 c. 3 lett. E Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. Art. 30 c. 1 Vietata l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati Vietato usare fuochi all’aperto Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. art. 11 c. 3 lett. F Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. Art. 30 c. 1 Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. art. 11 c. 3 lett. G Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. Art. 30 c. 1 Vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. art. 11 c. 3 lett. H Legge n. 394 del 06/12/1991 s.m. Art. 30 c. 1 SANZIONI Arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 Arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 Arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 Arresto fino a 6 mesi o ammenda da € 103,29 a € 12.911,42 SEQUESTRO Art. 354 CPP Sequestro e ripristino dei luoghi (art. 6 c. 6) Art. 354 CPP Sequestro e ripristino dei luoghi (art. 6 c. 6) Art. 354 CPP Sequestro e ripristino dei luoghi (art. 6 c. 6) Art. 354 CPP Sequestro e ripristino dei luoghi (art. 6 c. 6) COMPETENZE Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Procura Repubblica del Tribunale Ordinario LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1995, n. 49 NORME SUI PARCHI, LE RISERVE NATURALI E LE AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE DESCRIZIONE VIOLAZIONE Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente: Violare norme ai piani e ai regolamenti dei parchi provinciali e ai regolamenti delle Riserve Naturali. -Vietato cacciare nelle Riserve Naturali; -Aprire cave; -Aprire miniere e discariche; -Realizzare nuove opere edilizie; -Ampliare costruzioni esistenti; -Eseguire opere di trasformazione del territorio e cambiare destinazione d’uso in contrasto con le qualità della Riserva Violare disposizioni di cui ai piani e ai regolamenti dei parchi per le aree contigue, ai piani e regolamenti comunali relativi alle aree protette di interesse locale LEGGE E ARTICOLI VIOLATI SANZIONI SEQUESTRO COMPETENZE L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 15 c. 3° L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 19 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 2 Da € 206,58 a € 2.065,82 € 412,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia 22 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Violare disposizioni relative ai parchi, L.R.T. n. 49 del alle Riserve Naturali ed alle aree 11/04/1995 s.m. protette di interesse locale, contenute in Art. 6 ordinanze emanate dai soggetti responsabili della gestione L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 3 SANZIONI Da € 25,82 a € 258,23 € 50,00 SEQUESTRO LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività COMPETENZE Provincia REGOLAMENTO DEL SISTEMA DELLE RISERVE NATURALI DI SIENA Deliberazione Consiglio Provinciale n. 114 del 27/09/1999 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Nelle Riserve Naturali del Sistema sono vietati la realizzazione di nuove opere edilizie, l’ampliamento di quelle esistenti e l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio in contrasto con le finalità del Sistema. L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 15 c. 3 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 10 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 Nelle aree interne alle Riserve del Sistema specificatamente individuate nelle planimetrie allegate ai Piani di Gestione come zone a “conservazione vegetazionale” sono vietati tutti gli interventi di tipo vegetazionale e forestale salvo quelli espressamente autorizzati dall’Ente Gestore per il conseguimento delle finalità delle Riserve. Vietato il taglio della vegetazione di ripa e di golena, ad eccezione degli interventi espressamente autorizzati dall’Ente Gestore per finalità di difesa idraulica o comunque previsti dai Piani di Gestione. L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 16 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 11 c. 3 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 16 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 11 c. 5 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 SANZIONI SEQUESTRO COMPETENZE Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia 23 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Vietato accedere liberamente nelle Riserve del Sistema, purchè aventi le seguenti caratteristiche: 1- residenti dei comuni il cui confine amministrativo comprende, anche parzialmente, la Riserva; 2-per tutti coloro che vi svolgono le proprie attività lavorative, compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento e dai piani di gestione delle singole riserve; 3- per i proprietari di immobili ricadenti all’interno della riserva; 4- per motivi connessi alla gestione della Riserva o per studi e ricerche espressamente autorizzate dall'Ente 17 Gestore Vietata la circolazione fuoristrada ad esclusione dei casi di necessità o di vigilanza e soccorso, nonché per motivi connessi alla gestione della Riserva, per le attività previste dall’art. 11 del presente regolamento, per studi e ricerche espressamente autorizzate dall'Ente Gestore; Vietato l'atterraggio di elicotteri se non per attività di soccorso o di protezione civile. LEGGE E ARTICOLI VIOLATI L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 16 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 12 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 16 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 12 c. 6 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 16 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 12 c. 6 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 SANZIONI SEQUESTRO COMPETENZE Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia 17 Salvo quanto previsto dal comma precedente, l’accesso nelle aree definite "zona 2" è consentito e libero per tutti all'interno dei percorsi e degli spazi espressamente destinati alla fruizione pubblica; al di fuori di tali percorsi e spazi e nelle aree definite “zone 1” l'accesso è consentito solo se accompagnati da personale espressamente autorizzato dall'Ente Gestore; L’accesso è comunque consentito e libero per tutti all’interno della sentieristica esistente fino a quando non saranno definitivamente delimitate ed approvate le “zone 1” e le “zone 2” e predisposti i percorsi e gli spazi espressamente destinati alla fruizione pubblica. Sulle strade statali provinciali e comunali la circolazione motorizzata è consentita salvo che per specifici provvedimenti adottati dall’Ente Gestore. Sulla restante viabilità la circolazione motorizzata è consentita se indicata e segnalata dall’Ente Gestore. 24 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Vietato effettuare attività di campeggio, L.R.T. n. 49 del anche temporaneo, con tende, camper 11/04/1995 s.m. e/o con altri mezzi di soggiorno. 18 Art. 16 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 13 c. 2 Vietato l’uso di fonti di rumore o L.R.T. n. 49 del luminose, tali da recare disturbo alla 11/04/1995 s.m. quiete ed agli habitat naturali presenti 17 Art. 16 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 14 c. 1 Vietato l'uso all'aperto di apparecchi L.R.T. n. 49 del radio, televisivi e simili, salvo le 11/04/1995 s.m. apparecchiature ed i mezzi impiegati in Art. 16 c. 1 servizio di vigilanza e soccorso oppure quelli ubicati presso edifici privati, pur DCP 114 del sempre nel rispetto dell’art. 14 c. 117 27/09/1999 Art. 14 c. 2 Vietato introdurre, da parte dei privati, L.R.T. n. 49 del armi, esplosivi e qualsiasi mezzo 11/04/1995 s.m. distruttivo o di cattura se non Art. 16 c. 1 autorizzato, fatto salvo quanto previsto dall’art.18. 17 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 14 c. 3 Vietato abbandonare, rifiuti derivanti dal L.R.T. n. 49 del consumo dei pasti o bevande e di rifiuti 11/04/1995 s.m. e residui di qualsiasi altro genere Art. 16 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 15 c. 1 Vietato il lavaggio di materiali di L.R.T. n. 49 del qualunque genere e natura nei corpi 11/04/1995 s.m. idrici liberi (sorgenti, torrenti, fiumi, Art. 16 c. 1 stagni, ecc.) e negli impianti aperti al pubblico (fontanili, vasche di DCP 114 del abbeverata, ecc.) salvo quelli 27/09/1999 appositamente destinati a tale funzione Art. 15 c. 2 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 SANZIONI SEQUESTRO COMPETENZE Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 18 I divieti di cui ai commi precedenti, non vigono per quanto concerne il solo transito sulle strade statali, provinciali, comunali, nonché per iniziative culturali, di ricerca od altre espressamente autorizzate dall’Ente Gestore. 25 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Vietata l'accensione di fuochi all’aperto è in ogni periodo dell'anno, salvo che per motivi connessi alla gestione della Riserva e nelle aree appositamente indicate ed attrezzate. LEGGE E ARTICOLI VIOLATI L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 16 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 17 c. 1 Vietato ogni atto che possa costituire L.R.T. n. 49 del pericolo di provocazione di incendi. 11/04/1995 s.m. Art. 16 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 17 c. 4 Non provvedere da parte di proprietari o L.R.T. n. 49 del gestori di strade classificate pubbliche 11/04/1995 s.m. all’obbligo di tenere libere da Art. 16 c. 1 vegetazione infestante, erbe secche o altri residui forestali o comunque DCP 114 del infiammabili, le scarpate e le pertinenze 27/09/1999 stradali Art. 17 c. 2 Vietata l’introduzione e la reintroduzione L.R.T. n. 49 del di specie appartenenti alla fauna 11/04/1995 s.m. selvatica, salvo che per iniziativa o Art. 16 c. 1 controllo dell’Ente Gestore e con piani concordati con l’INFS DCP 114 del 27/09/1999 Art. 18 c. 4 Vietato effettuare attività di pesca nelle L.R.T. n. 49 del zone indicate dai piani di gestione; è 11/04/1995 s.m. consentita nelle restanti aree secondo Art. 16 c. 1 tempi e modalità indicate negli stessi Piani di Gestione delle singole Riserve DCP 114 del 27/09/1999 Art. 18 c. 8 Vietata l’introduzione di specie vegetali L.R.T. n. 49 del che possano alterare l’equilibrio 11/04/1995 s.m. naturale ed ecologico nonché di specie Art. 16 c. 1 alloctone. DCP 114 del 27/09/1999 Art. 19 c. 5 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 SANZIONI SEQUESTRO COMPETENZE Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 26 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Vietato riprendere le fasi di riproduzione della fauna e di dipendenza dei piccoli, nonché la pubblicazione di indicazioni precise circa la dislocazione di: nidi, grotte, stazioni di insetti, farfalle e fossili. LEGGE E ARTICOLI VIOLATI L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 16 c. 1 L.R.T. n. 49 del 11/04/1995 s.m. Art. 22 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 20 c. 1 DCP 114 del 27/09/1999 Art. 22 c. 1 SANZIONI Da € 309,87 a € 3.098,74 € 618,00 SEQUESTRO COMPETENZE LRT 49/95 Art. 23 Immediata sospensione dell’attività Provincia DISPOSIZIONE SULLA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E REGOLAMENTAZIONE DEI PRELIEVI IDRICI 1) Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 s.m.; 2) Regolamento Provinciale Prelievi Idrici n. 61 del 27.05.2005 s.m.; 3) R.D. n. 1775/33 NOTA BENE: Alle SANZIONI AMMINISTRATIVE di cui all’art. 96 c. 4 del D.Lgs 152/06 NON SI APPLICA LA LEGGE n. 689/81 DESCRIZIONE VIOLAZIONE E' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’Autorita' competente. Per effettuare prelievi indiretti (subalveo) occorre obbligatoriamente la concessione o l’autorizzazione al prelievo. N.B. L’autorizzazione annuale scade sempre il 31 Dicembre dell’anno di riferimento Inosservanza delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/06 inerenti il prelievo delle acque. Non installare, non manutenzionare ovvero non comunicare a fine anno al Servizio competente, la lettura del contatore collocato presso la presa d’acqua. LEGGE E ARTICOLI VIOLATI D.Lgs.vo 03/04/06 n. 152 s.m. art. 96 c. 4 D.Lgs.vo 03/04/06 n. 152 s.m. art. 96 c. 4 R.D 1775/33 Art.17 c. 1 R.D. 1775/33 Art. 17 c. 3 D.Lgs.vo 03/04/06 n. 152 s.m. art. 96 c. 4 D.Lgs.vo 03/04/06 n. 152 s.m. art. 96 c. 4 R.D 1775/33 Art.17 c. 1 R.D. 1775/33 Art. 17 c. 3 D.Lgs.vo 03.04.06 n. 152 art. 95 c. 3° D.Lgs.vo 03.04.06 n. 152 art. 133 c. 8 SANZIONI Da € 3.000,00 a € 30.000,00 in casi di particolare tenuità da € 300,00 a € 1.500,00 Da € 3.000,00 a € 30.000,00 in casi di particolare tenuità da € 300,00 a € 1.500,00 € 2.000,00 in casi di particolare tenuità da € 1.600,00 NOTE COMPETENZE L’entità della sanzione è definita dal Settore Difesa del Suolo Cessazione utenza Provincia abusiva L’entità della sanzione è definita dal Settore Difesa del Suolo Cessazione utenza Provincia abusiva € 2.000,00 Particolare tenuità: terreni inferiori a 500 mq Particolare tenuità: terreni inferiori a 500 mq Comune (art. 135 c. 1) 27 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 AUTORIZZAZIONE ANNUALE DESCRIZIONE VIOLAZIONE Inosservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento per le autorizzazioni e concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee (DCP n. 61 del 27.05.2005) e delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico redatto dalla Provincia Inosservanza dell’indicazione del luogo di localizzazione dell’opera mobile di prelievo (stazione di pompaggio), per i prelievi delle acque ai fini di irrigazione, sotto forma di autorizzazione annuale (valutare la situazione ed eventualmente applicare la sanzione al primo paragrafo al D.Lgs. 152/99 art. 23 c. 4° - Assenza di autorizzazione) Inosservanza dell’interruzione oraria tassativa dalle ore 12.00 alle ore 17.00, per i prelievi delle acque ai fini di irrigazione, sotto forma di autorizzazione annuale, salvo casi in deroga che saranno valutati dal Servizio Inosservanza dei volumi di prelievo idrici espressi in metri cubi annui, mensili e giornalieri ovvero impiego di pompe diverse da quelle descritte nell’ istanza di richiesta di autorizzazione ovvero prelevare acqua per colture diverse da quelle effettuate previsti nell’autorizzazione. Non custodire e/o non esporre la licenza di attingimento annuale, da parte del titolare della licenza, presso la stazione di pompaggio. LEGGE E ARTICOLI VIOLATI D.C.P. n. 61 del 27.05.2005 Reg. Prov. Conc. e Autor. Prel. Acque (vedi regolamento) D.Lgs. n. 267 del 16.01.2000 art. 7 bis c. 1 bis SANZIONI Da € 25,00 a € 500,00 D.C.P. n. 61/2005 Reg. Prov. Conc. e Autor. Prel. Acque Art.41 D.C.P. n. 61 del Da € 25,00 a D.Lgs. n. 267 del 27.05.2005 € 500,00 16.01.2000 Reg. Prov. Conc. e art. 7 bis c. 1 bis Autor. Prel. Acque art. 36 D.C.P. n. 61/2005 Reg. Prov. Conc. e Autor. Prel. Acque Art.41 D.C.P. n. 61 del 27.05.2005 art. 7 bis c. 1 bis D.Lgs. n. 267 del 16.01.2000 art. 7 bis c. 1 bis Da € 25,00 a € 500,00 Reg. Prov. Conc. e D.C.P. n. 61/2005 Autor. Prel. Acque Reg. Prov. Conc. e Autor. Prel. Acque art. 36 c. 8 Art.41 D.Lgs. n. 267 del D.C.P. n. 61 del Da € 25,00 a 16.01.2000 27.05.2005 € 500,00 art. 7 bis c. 1 bis art. 7 bis c. 1 bis Reg. Prov. Conc. e D.C.P. n. 61/2005 Autor. Prel. Acque Reg. Prov. Conc. e Autor. Prel. Acque art. 36 Art.41 D.C.P. n. 61 del Da € 25,00 a D.Lgs. n. 267 del 27.05.2005 € 500,00 16.01.2000 art. 7 bis c. 1 bis art. 7 bis c. 1 bis Reg. Prov. Conc. e D.C.P. n. 61/2005 Autor. Prel. Acque Reg. Prov. Conc. e art. 36 Autor. Prel. Acque Art.41 NOTE COMPETENZE € 50,00 In caso di recidiva o in caso di gravi infrazioni decadenza autorizzazione o concessione Provincia € 50,00 In caso di recidiva o in caso di gravi infrazioni decadenza autorizzazione o concessione Provincia € 50,00 In caso di recidiva o in caso di gravi infrazioni decadenza autorizzazione o concessione Provincia € 50,00 In caso di recidiva o in caso di gravi infrazioni decadenza autorizzazione o concessione Provincia € 50,00 In caso di recidiva o in caso di gravi infrazioni decadenza autorizzazione o concessione Provincia 28 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Effettuare con impianti fissi il prelievo di acqua con autorizzazione annuale LEGGE E ARTICOLI VIOLATI D.C.P. n. 61 del 27.05.2005 art. 7 bis c. 1 bis D.Lgs. n. 267 del 16.01.2000 art. 7 bis c. 1 bis SANZIONI Da € 25,00 a € 500,00 € 50,00 Reg. Prov. Conc. e D.C.P. n. 61/2005 Autor. Prel. Acque Reg. Prov. Conc. e art. 36 Autor. Prel. Acque Art.41 NOTE In caso di recidiva o in caso di gravi infrazioni decadenza autorizzazione o concessione COMPETENZE Provincia CONCESSIONI PER IL PRELIEVO IDRICO DESCRIZIONE VIOLAZIONE Inosservanza dell’interruzione oraria tassativa dalle ore 12.00 alle ore 17.00, per i prelievi delle acque ai fini di irrigazione, sotto forma di concessione,salvo casi in deroga che saranno valutati dal Servizio LEGGE E ARTICOLI VIOLATI D.C.P. n. 61 del 27.05.2005 Reg. Prov. Conc. e Autor. Prel. Acque art. 52 c. 2 D.Lgs. n. 267 del 16.01.2000 art. 7 bis c. 1 bis SANZIONI Da € 25,00 a € 500,00 D.C.P. n. 61/2005 Reg. Prov. Conc. e Autor. Prel. Acque Art. 41 Inosservanza dei volumi di prelievo D.Lgs. n. 267 del D.C.P. n. 61 del Da € 25,00 a espressi in litri/secondo ovvero dell’uso 27.05.2005 16.01.2000 € 500,00 o degli usi cui la risorsa idrica è Reg. Prov. Conc. e art. 7 bis c. 1 bis destinata ovvero delle modalità e Autor. Prel. Acque condizioni di raccolta ed eventuale D.C.P. n. 61/2005 art. 19 restituzione ovvero delle prescrizioni Reg. Prov. Conc. e da osservarsi per rispetto del minimo Autor. Prel. Acque deflusso vitale del corso d’acqua Art. 41 previsti nel disciplinare di concessione. Comunicare a fine anno al Servizio D.C.P. n. 61 del D.Lgs. n. 267 del Da € 25,00 a competente la lettura del contatore 27.05.2005 16.01.2000 € 500,00 senza indicare il nominativo e gli Reg. Prov. Conc. e art. 7 bis c. 1 bis estremi della licenza di concessione. Autor. Prel. Acque art. 37 Contatore, installato presso punto di attingimento, privo di piombatura D.C.P. n. 61 del D.Lgs. n. 267 del 27.05.2005 16.01.2000 Reg. Prov. Conc. e art. 7 bis c. 1 bis Autor. Prel. Acque art. 37 Da € 25,00 a € 500,00 NOTE COMPETENZE € 50,00 In caso di recidiva o in caso di gravi infrazioni decadenza autorizzazione o concessione Provincia € 50,00 In caso di recidiva o in caso di gravi infrazioni decadenza autorizzazione o concessione Provincia € 50,00 In caso di recidiva o in caso di gravi infrazioni decadenza autorizzazione o concessione In caso di recidiva o in caso di gravi infrazioni decadenza autorizzazione o concessione Provincia € 50,00 Provincia 29 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Non collocare il cartello identificativo della concessione in prossimità dell’opera di presa con le modalità indicate dal Servizio. LEGGE E ARTICOLI VIOLATI D.C.P. n. 61 del D.Lgs. n. 267 del 27.05.2005 16.01.2000 Reg. Prov. Conc. e art. 7 bis c. 1 bis Autor. Prel. Acque art. 19 lett. O SANZIONI Da € 25,00 a € 500,00 € 50,00 NOTE In caso di recidiva o in caso di gravi infrazioni decadenza autorizzazione o concessione COMPETENZE Provincia POZZI 19 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Ricerca di acqua sotterranea o scavo di pozzi per usi extra domestici nei comprensori soggetti alla tutela della P.A., senza o in difformità dell’autorizzazione della stessa Non denunciare da parte dei proprietari, possessori o utilizzatori, tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (termine differito al 31.12.2005 dalla L. 306/04) R.D. 11.12.33 n. 1775 art. 95 R.D. n.1775/33 art.219 D.Lgs. 275/93 Art. 10 c. 1 D.Lgs. 275/93 Art. 10 c. 1 Mancato avviso all’Ufficio del Genio Civile della scoperta di acque sotterranee anche in comprensori non soggetti a tutela R.D.11.12.1933 n. 1775 art. 103 R.D. n.1775/33 art.219 SANZIONI Da € 20,00 a € 516,0019 € 206,00 Da € 20,00 a € 516,00 20 NOTE € 40,00 € 40,00 COMPETENZE Provincia Il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il procedimento che applica la sanzione. Provincia Provincia 19 R.D. 1775/33 Art. 93 Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. 20 Art. 114 L. 689/81 - Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20,00 o nel massimo a euro 50,00 sono elevate, rispettivamente, a euro 20,00 e a euro 50,00.(articolo 3, comma 64, legge n. 94 del 2009) 30 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 OPERE A SERVIZIO DI DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE DESCRIZIONE VIOLAZIONE Divieto di eseguire opere ed atti senza speciale autorizzazione dell’Ente concessionario e sotto l’osservanza delle condizioni dal medesimo imposte: A) conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l’alterazione del modo di loro primitiva costruzione; B) Variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili; LEGGE E ARTICOLI VIOLATI SANZIONI NOTE COMPETENZE R.D. n. 11.12.33 n. 1775 art. 217 lett. a R.D. n.1775/33 art. 219 Da € 20,00 a € 516,00 21 € 40,00 Trasmissione p.v. e rapporto ad Ufficio Difesa del Suolo Provincia R.D. n. 11.12.33 n. 1775 art. 217 lett. b) R.D. n.1775/33 art. 219 Da € 20,00 a € 516,0020 € 40,00 Provincia C) Scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti, per canali d’invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell’Autorità Amministrativa D) Conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni, in chiuse stabili R.D. 11.12.33 n. 1775 art. 217 lett. c) R.D. n.1775/33 art. 219 Da € 20,00 a € 516,0020 € 40,00 Trasmissione p.v. e rapporto ad Ufficio Difesa del Suolo Trasmissione p.v. e rapporto ad Ufficio Difesa del Suolo R.D. 11.12.33 n. 1775 art. 217 lett. d) R.D. n.1775/33 art. 219 Da € 20,00 a € 516,0020 € 40,00 Provincia E) Variazioni nella forma e nella posizione, così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili, ed ogni innovazione tendente ad aumentare l’altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni di acque pubbliche od all’esercizio di molini od altri opifici su di esse stabiliti F) La ricostruzione ancorché senza variazioni e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche; R.D. 11.12.33 n. 1775 art. 217 lett. e ) R.D. n.1775/33 art. 219 Da € 20,00 a € 516,0020 € 40,00 Trasmissione p.v. e rapporto ad Ufficio Difesa del Suolo Trasmissione p.v. e rapporto ad Ufficio Difesa del Suolo R.D. 11.12.33 n. 1775 art. 217 lett. f ) R.D. n.1775/33 art. 219 Da € 20,00 a € 516,0020 € 40,00 Trasmissione p.v. e rapporto ad Ufficio Difesa del Suolo Provincia Provincia Provincia 21 Art. 114 L. 689/81 - Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20,00 o nel massimo a euro 50,00 sono elevate, rispettivamente, a euro 20,00 e a euro 50,00.(articolo 3, comma 64, legge n. 94 del 2009) 31 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE G) Nuove costruzioni nell’alveo dei pubblici bacini d’acqua, di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; H) Opere alle sponde dei pubblici corsi d’acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o delle restituzioni delle acque derivate LEGGE E ARTICOLI VIOLATI SANZIONI NOTE COMPETENZE R.D. 11.12.33 n. 1775 art. 217 lett. g ) R.D. n.1775/33 art. 219 Da € 20,00 a € 22 516,00 € 40,00 Trasmissione p.v. e rapporto ad Ufficio Difesa del Suolo Provincia R.D. 11.12.33 n. 1775 art. 217 lett. h ) R.D. n.1775/33 art. 219 Da € 20,00 a € 516,0021 € 40,00 Trasmissione p.v. e rapporto ad Ufficio Difesa del Suolo Provincia TESTO UNICO SULLE OPERE IDRAULICHE: R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti. Sono lavori e atti vietati, in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: A) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; LEGGE E ARTICOLI VIOLATI R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 93 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 96 lettera A DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 SANZIONI NOTE COMPETENZE Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C 22 Art. 114 L. 689/81 - Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20,00 o nel massimo a euro 50,00 sono elevate, rispettivamente, a euro 20,00 e a euro 50,00.(articolo 3, comma 64, legge n. 94 del 2009) 32 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Sono lavori e atti vietati, in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: B) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 96 lettera B R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 Sono lavori e atti vietati, in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: C) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde Sono lavori e atti vietati, in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: D) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile Sono lavori e atti vietati, in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: E) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 96 lettera C DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 SANZIONI NOTE COMPETENZE Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 96 lettera D R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 96 lettera E DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C 33 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Sono lavori e atti vietati, in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: F) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi Sono lavori e atti vietati, in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: G) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 96 lettera F R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 SANZIONI NOTE COMPETENZE Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 96 lettera G R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 Sono lavori e atti vietati, in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: H) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 96 lettera H DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 Sono lavori e atti vietati, in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: I) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori; R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 96 lettera I DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C 34 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Sono lavori e atti vietati, in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: K) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; Sono lavori e atti vietati, in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: L) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 96 lettera K R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 Sono lavori e atti vietati, in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: M) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari. Sono lavori e atti vietati, in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: N) Lo stabilimento di molini natanti SANZIONI NOTE COMPETENZE Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 96 lettera L R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 96 lettera M DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 96 lettera N DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C 35 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Eseguire con opere ed atti , se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 97 lettera A R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 Eseguire con opere ed atti , se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale. R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 97 lettera B DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 Eseguire con opere ed atti , se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le dispozioni di cui all'art. 95, lettera c); R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 97 lettera C DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 Eseguire con opere ed atti, se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 97 lettera D DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 SANZIONI NOTE COMPETENZE Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C 36 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE LEGGE E ARTICOLI VIOLATI Eseguire con opere ed atti , se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 97 lettera E R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 Eseguire con opere ed atti , se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali Eseguire con opere ed atti , se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 97 lettera K DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 97 lettera L DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 Eseguire con opere ed atti , se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 97 lettera M DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 SANZIONI NOTE COMPETENZE Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato Procura Repubblica del Tribunale Ordinario DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C 37 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013 DESCRIZIONE VIOLAZIONE Eseguire con opere ed atti , se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungo esse che possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente l’estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione LEGGE E ARTICOLI VIOLATI R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m. art. 97 lettera N R.D. 25.07.1904 n. 523 s.m art. 100 D.Lgs. 42/2004 Art. 142 D.Lgs. 42/2004 Art.181 comma 1 SANZIONI Arresto fino a due anni e ammenda da € 15.493,00 a € 51.645,00 NOTE Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato COMPETENZE Procura Repubblica del Tribunale Ordinario DPR 380/01 Art. 44 c. 1° Lettera C Per l’aggiornamento del presente prontuario nel settore riguardante le violazioni in materia forestale si ringrazia il personale del Corpo Forestale dello Stato. 38 Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013