sanzione pari ad euro 516,46 (cinquecentosedici,46) “art. 13bis D.L.

Transcript

sanzione pari ad euro 516,46 (cinquecentosedici,46) “art. 13bis D.L.
Ministero della Salute
Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari Compartimento del Veneto
Via Sommacampagna, 61 – 37137 Verona
tel. 06.59944777
fax 045.8082317 e.mail [email protected]
Verona 22/07/2015
Prot. N. 808/2015/413-430
A
operatori economici registrati UVAC
SEDE
e p.c.
Regione Veneto Servizio veterinario
SEDE
Comando Carabinieri NAS VENETO
SEDE
Servizi Veterinari ASL Veneto
SEDE
OGGETTO: disposizione operativa per gli operatori economici che commerciano sul territorio nazionale
cuccioli di cani acquistati in Paesi membri.
 Visto il D.L.gs. 30 gennaio 1993, n. 28 “Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative
ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi
intracomunitari.”
 Considerato che, per comprovati motivi scientifici, talvolta la vaccinazione contro la rabbia,
effettuata in cani di giovane età, può non produrre la risposta anticorpale attesa.
 Considerato necessario dare ai cittadini, che acquistano cuccioli di cane provenienti dalla UE, la
corretta informazione relativamente alle possibili non conformità nella risposta anticorpale al
vaccino anti rabbico.
 Considerato l’impegno, sottoscritto all’atto della registrazione presso l’UVAC dal legale
rappresentate della ditta in indirizzo, di “ rispettare qualunque disposizione impartita a tutela
della salute pubblica o della sanità animale;
SI DISPONE
che l’operatore economico sopraindicato consegni sempre ai clienti, che acquistano cuccioli di cane
provenienti da Stati membri, la nota informativa allegata alla presente e mantenga agli atti un copia della
stessa sottoscritta dal cliente per ricevuta.
Si sottolinea che il mancato rispetto della disposizione data comporta l’applicazione di una
sanzione pari ad
euro 516,46 (cinquecentosedici,46) “art. 13bis D.L.gs 28/93”.