sanzione pari ad euro 516,46 (cinquecentosedici,46) “art. 13bis D.L.
Transcript
sanzione pari ad euro 516,46 (cinquecentosedici,46) “art. 13bis D.L.
Ministero della Salute Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari Compartimento del Veneto Via Sommacampagna, 61 – 37137 Verona tel. 06.59944777 fax 045.8082317 e.mail [email protected] Verona 22/07/2015 Prot. N. 808/2015/413-430 A operatori economici registrati UVAC SEDE e p.c. Regione Veneto Servizio veterinario SEDE Comando Carabinieri NAS VENETO SEDE Servizi Veterinari ASL Veneto SEDE OGGETTO: disposizione operativa per gli operatori economici che commerciano sul territorio nazionale cuccioli di cani acquistati in Paesi membri. Visto il D.L.gs. 30 gennaio 1993, n. 28 “Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.” Considerato che, per comprovati motivi scientifici, talvolta la vaccinazione contro la rabbia, effettuata in cani di giovane età, può non produrre la risposta anticorpale attesa. Considerato necessario dare ai cittadini, che acquistano cuccioli di cane provenienti dalla UE, la corretta informazione relativamente alle possibili non conformità nella risposta anticorpale al vaccino anti rabbico. Considerato l’impegno, sottoscritto all’atto della registrazione presso l’UVAC dal legale rappresentate della ditta in indirizzo, di “ rispettare qualunque disposizione impartita a tutela della salute pubblica o della sanità animale; SI DISPONE che l’operatore economico sopraindicato consegni sempre ai clienti, che acquistano cuccioli di cane provenienti da Stati membri, la nota informativa allegata alla presente e mantenga agli atti un copia della stessa sottoscritta dal cliente per ricevuta. Si sottolinea che il mancato rispetto della disposizione data comporta l’applicazione di una sanzione pari ad euro 516,46 (cinquecentosedici,46) “art. 13bis D.L.gs 28/93”.