CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO BANDO DI GARA PER L

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CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO BANDO DI GARA PER L
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO, DI SERVIZI DI EDIZIONE, STAMPA E
PROMOZIONE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA
COLLANA DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II.
DECRETO DIRETTORIALE N. 17 DEL 11/12/2013
CIG: Z790CDCBC9
SCADENZA: ORE 13.00 DEL 10.01.2014
INDICE
ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2: TIPOLOGIA
ART. 3: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
ART. 4: DURATA DELL'APPALTO
ART. 5: CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 6: QUANTITATIVI
ART. 7: REFERENTE DEL SERVIZIO
ART. 8: COMITATO EDITORIALE
ART. 9: COPIE A TITOLO GRATUITO E TERMINI DI CONSEGNA
ART. 10: MATERIALE NON CONFORME - RIFIUTO DELLA
CONSEGNA
ART. 11: PENALITA'
ART. 12: REVISIONE PREZZI
ART. 13: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 14: RECESSO
ART. 15: CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE
ART. 16: PAGAMENTI
ART. 17: SPESE, IMPOSTE E TASSE
ART. 18: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART. 19: FALLIMENTO O MORTE DELL'AFFIDATARIO
ART. 20: PERSONALE
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ART. 21: DOMICILIO LEGALE
ART. 22: CESSIONE DEL CREDITO
ART. 23: RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Art.1 - Oggetto dell'appalto.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in economia, mediante cottimo
fiduciario, di servizi di edizione, stampa e promozione finalizzati alla
realizzazione di una collana dipartimentale, denominata "Collana delle
Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II" per la durata di anni 4, non prorogabile e/o rinnovabile
neppure tacitamente.
Il Dipartimento curerà la direzione della Collana e sarà titolare del diritto di
proprietà sulla testata.
Il contratto sarà di tipo aperto, prevedendo che i predetti servizi siano relativi a
pubblicazioni in un numero annuo variabile.
Gli operatori economici offerenti dovranno proporre in gara una offerta ferma
ai sensi dell’art. 1329 c.c.
L'importo
massimo
presunto
è
di
Euro
39.900,00
(trentanovemilanovecento/00) complessivi, IVA esclusa.
L’importo complessivo del servizio affidato può essere ridotto o aumentato
fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo di aggiudicazione
dell’affidamento, previa richiesta della stazione appaltante e sottoscrizione, da
parte dell’Affidatario di un atto di sottomissione agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità (art. 311
D.P.R. 05.10.2010 n. 207 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163).
La quantità delle pubblicazioni sarà, infatti, determinata in base alle necessità
profilatesi durante la vigenza contrattuale e, conseguentemente, concordata di
volta in volta entro i limiti dell'importo dell’affidamento.
Art. 2 - Tipologia.
Obiettivo del progetto editoriale è valorizzare l’eccellenza scientifica del
Dipartimento, offrendo uno strumento per la pubblicazione di lavori di ricerca
e materiali istituzionali, sia cartacei che in formato digitale, caratterizzati da
originalità, accuratezza e qualità e in grado di contribuire efficacemente alla
diffusione della conoscenza nei campi inerenti le discipline riferibili alle
attività di insegnamento, ricerca e divulgazione culturale svolte nel
Dipartimento.
Vengono richieste le seguenti prestazioni:
a. Progettazione e coordinamento editoriale di pubblicazioni in formato
cartaceo e digitale;
b. Grafica;
c. Editing;
d. Impaginazione;
e. Stampa;
f. Distribuzione e diffusione sul territorio nazionale;
g. Traduzione dei volumi in formato e-book e messa in vendita;
h. Promozione, come dettagliatamente esplicitato all'art. 3 del presente
documento.
La collana dovrà essere progettata, stampata e distribuita di concerto con il
Dipartimento; la collana sarà, inoltre, garantita da un sistema editoriale aperto e
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flessibile. La produzione sarà resa immediatamente riconoscibile attraverso
alcuni elementi principali:
- l’utilizzo del logo, della denominazione “Università degli Studi di Napoli
Federico II - Dipartimento di Giurisprudenza”, il nome dell'autore e il titolo
dell'opera;
- l'uso di caratteristiche tecniche e di stile, così come concordato nel presente
capitolato.
Art. 3 - Caratteristiche del servizio.
Il presente appalto si configura come contratto aperto, di conseguenza,
l'Affidatario s'impegna ad effettuare, fino alla concorrenza dell'importo
massimo indicato quale base di gara, il servizio così costituito:
a) Progettazione editoriale di volumi in formato cartaceo e digitale.
Progettazione e coordinamento editoriale ed economico: ideazione e
realizzazione di volumi per la collana del Dipartimento.
b) Grafica.
Ideazione del progetto grafico della collana: studio e impostazione grafica del
testo, dei titoli e degli apparati (frontespizi, colophon, indici, note, disposizione
immagini, ecc.) e della copertina, secondo caratteristiche tecniche e di stile tali
da identificare adeguatamente ed efficacemente l'identità visiva della collana,
allo scopo di garantire una continuità con la collana precedentemente avviata
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II.
I volumi, pertanto, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) allestimento in brossura con cucitura a filo refe;
b) formato in ottavo (cm 16,5x24);
c) composizione in caratteri Garamond in corpo 12/13 per il testo e 9/11 per
le note;
d) giustezza p. 25;
e) altezza p. 40 compreso testatine;
f) stampa su carta uso mano avoriata da 80 gr. a mq;
g) copertina stampata a un colore su cartoncino da gr. 290 con impostazione
da concordare.
La soluzione grafica proposta dovrà essere approvata dal Comitato Editoriale
del Dipartimento.
c) Editing.
Editing completo: recupero dei materiali e loro organizzazione per avviare il
processo produttivo.
Gestione dell'organizzazione operativa e tempistica delle fasi di lavorazione.
Verifica della qualità delle singole fasi di produzione.
Gestione dei rapporti con la tipografia per revisione bozze e visto si stampi,
controllo qualità, rispetto tempistica e consegne. Gestione e archiviazione dei
materiali di produzione (cartaceo, file).
Verifica del testo e controllo della qualità. Correzione refusi ortografici e
grammaticali. Adeguamento del testo e sua uniformazione ai criteri editoriali
stabiliti (lineette, virgolette, didascalie, titoli di paragrafo, ecc.).
Adeguamento bibliografie e apparati note ai criteri editoriali. Preparazione
dell'indice e adeguamento ai criteri di collana.
d) Impaginazione.
Impaginazione con - se previsto - inserimento di immagini, note a piè di
pagina, tabelle. Realizzazione dell'impaginato per la stampa. Eventuale
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conversione delle immagini da formati non adatti alla stampa, eventuale
conversione in quadricromia e da colore a scala di grigi, regolazione della
risoluzione, regolazione di tonalità e contrasto, ottimizzazione della qualità
delle immagini.
Se necessario, scansione delle immagini mediante scanner professionale con
risoluzione non inferiore a 300 dpi, raddrizzamento ed eventuale conversione
da colore a scala di grigi, regolazione della risoluzione, regolazione di tonalità
e contrasto.
e) Stampa.
Al fine di valutare la qualità di stampa garantita, secondo le specifiche sopra
indicate, si richiede la fornitura (contestuale all'offerta) di una campionatura
esemplificativa di pubblicazioni realizzate dalla casa editrice, contenenti anche
apparati di immagini.
f) Distribuzione e diffusione sul territorio nazionale.
Indipendentemente dalle potenzialità commerciali legate ai singoli volumi, la
casa editrice si impegna a distribuirli in modo adeguato presso le principali
librerie, bookshop di musei e altri punti di vendita, oltre che canali di
distribuzione on line.
A questo proposito, si chiede il dettaglio della rete minima dei punti vendita sul
territorio nazionale presso i quali i volumi della collana saranno effettivamente
reperibili.
g) Traduzione dei volumi in formato e-book e messa in vendita.
Si chiede la traduzione di ogni volume della collana in formato e-book e la sua
pubblicazione e messa in vendita on line a cura dell'editore.
h) Promozione.
L'editore si impegna a promuovere adeguatamente i volumi della collana. A
questo scopo dovrà individuare tutti i passi e le modalità capaci di valorizzarne
l'identità editoriale, sia attraverso iniziative specifiche (come presentazioni
pubbliche di volumi) sia attraverso il proprio sito web, all'interno del quale la
collana dovrà essere visibile ed individuabile.
Altri eventi o altri canali saranno individuati e proposti come più idonei alla
diffusione sulla base di specifiche caratteristiche del volume.
Art. 4 - Durata dell'appalto.
La durata dell'appalto è stabilita in 4 anni, non prorogabili e/o rinnovabili,
neppure tacitamente, decorrenti dalla stipula del contratto. Dalla predetta data
decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Affidatario.
Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza necessità di
alcuna disdetta da parte delle parti. In ogni caso, le pubblicazioni concordate
entro i termini contrattuali dovranno essere completate e portate a termine.
Art. 5 - Cauzione definitiva.
L'Affidatario, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali,
prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una cauzione definitiva
di importo pari al 10% dell'importo contrattuale così come prescritto dall'art.
113 del D.lgs n.163/2006. La cauzione definitiva sarà svincolata e restituita al
contraente soltanto a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il
regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
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Art. 6 - Quantitativi.
I quantitativi dei volumi non dovranno essere inferiori a 1000 esemplari, salvo
differenti richieste del Dipartimento con prezzo da concordarsi di volta in
volta.
Art. 7 - Referente del servizio.
L'Affidatario del servizio oggetto del presente capitolato si impegna a garantire
la disponibilità di uno o più referenti a cui il Dipartimento farà riferimento per
la gestione e l'esecuzione del servizio (consulenza, elaborazione e redazione
dei volumi, consegne, sostituzione volumi, ecc.).
L'Affidatario si impegna a comunicare al Dipartimento il/i nominativo/i del/i
referente/i sopra indicato/i e a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.
Il Dipartimento indicherà, a sua volta, il nominativo del proprio Referente.
Art. 8 - Comitato editoriale.
All'interno dell'esecuzione contrattuale dell'affidamento il Dipartimento potrà
costituire un apposito Comitato editoriale quale gruppo di lavoro al fine di
raccogliere, selezionare, redigere, decidere le relative ed inerenti pubblicazioni.
Tale gruppo di lavoro potrà essere già esistente o costituito appositamente
qualora venga dal Dipartimento ritenuto opportuno e si raccorderà con il
Referente di cui all’art. 7; quest'ultimo sarà comunque l'unico a rappresentare il
Dipartimento nei rapporti con l'Affidatario e l'unica figura decisionale per
l'Affidatario, come normato dalle vigenti leggi in materia.
Art. 9 - Copie a titolo gratuito e termini di consegna.
Per ogni opera inserita nella collana dipartimentale l’Affidatario si obbliga a
corrispondere al Dipartimento numero trecento copie a titolo gratuito.
L’autore ed il Dipartimento potranno eventualmente acquistare dall’Affidatario
ulteriori copie per uso non commerciale, beneficiando di uno sconto pari al
30% del prezzo di copertina.
I volumi di spettanza del Dipartimento, acquisiti a titolo gratuito e/o acquistati
alle predette condizioni, dovranno essere sempre consegnati direttamente
presso le sedi del Dipartimento, nei luoghi e negli orari indicati, anche in sede
di ordine, dal Referente del Dipartimento.
Ogni variazione ai giorni ed orari di consegna dei predetti volumi dovrà essere
comunicata al Referente del Dipartimento e concordata con lo stesso.
Art. 10 - Materiale non conforme - rifiuto della consegna.
Il Referente del Dipartimento potrà richiedere la sostituzione dei volumi
consegnati al Dipartimento, ma difformi da quelli concordati o difettosi o,
comunque, non conformi a quanto indicato dall'art. 2 del presente capitolato o
a quanto richiesto.
In tal caso, l’Affidatario si impegna a ritirarli e a sostituirli, a proprie spese,
entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del Referente del Dipartimento.
Il Dipartimento potrà procedere all'applicazione della/e penale/i prevista/e
dall'art. 11 del presente capitolato.
Art. 11 - Penalità.
Qualora l'Affidatario effettuasse la consegna dei volumi oltre il termine
previsto e concordato verranno applicate le seguenti penali:
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a. ritardo non giustificato da 1 a 3 giorni consecutivi: verrà applicata una
penale giornaliera dello 0,3 per mille dell'importo (prezzo di copertina) dei
volumi consegnati in ritardo;
b. ritardo non giustificato da 4 a 6 giorni consecutivi: verrà applicata una
penale giornaliera dello 0,5 per mille dell'importo (prezzo di copertina) dei
volumi consegnati in ritardo;
c. ritardo non giustificato da 7 a 10 giorni consecutivi: verrà applicata una
penale giornaliera dello 0,7 per mille dell'importo (prezzo di copertina) dei
volumi consegnati in ritardo;
d. ritardo oltre 10 giorni consecutivi: verrà applicata una penale giornaliera
dell’1 per mille dell'importo (prezzo di copertina) dei volumi consegnati in
ritardo;
e. ritardo nella sostituzione di materiale/volumi contestato/i: verranno applicate
le penali di cui ai punti a, b, c, d, del presente articolo.
Il Dipartimento applicherà le penalità di cui ai precedenti punti mediante
notifica all'Affidatario, previa contestazione degli addebiti. L'Affidatario dovrà
presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni
consecutivi, salvo risoluzione contrattuale.
Il Dipartimento procederà al recupero delle penalità accertate mediante ritenuta
diretta sui crediti dell'Affidatario e, ove occorre, mediante prelievo dal deposito
cauzionale.
Art. 12- Revisione prezzi.
I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutta la
durata del servizio.
Art. 13 - Risoluzione del contratto.
Il Dipartimento potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
b. grave inadempimento, compresa la reiterata negligenza, o frode
nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
c. nelle seguenti ipotesi di ritardo:
• reiterato ritardo nelle consegne (per 3 volte consecutive);
• ritardi nella consegna per 10 volte, anche non consecutive, nell'arco di un
anno solare;
• mancata sostituzione di materiale contestato per 3 volte, anche non
consecutive, nell'arco di un anno solare.
In tali ipotesi è fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente art.
11 del presente capitolato.
d. nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
e. cessione dell'azienda o ramo di attività;
f. subappalto dei servizi a terzi e cessione del contratto;
g. qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da
cause di forze maggiore;
h. in caso di violazione della norma di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente affidamento.
Nei casi di cui alle precedenti lettere b), c) e g) dopo la diffida, formulata con
apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'Affidatario
non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla
ricezione della relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a
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sanare le medesime, il Dipartimento provvederà alla risoluzione del contratto,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), d), e), f) e h) il contratto si
intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario sarà tenuto al risarcimento di
tutti i danni diretti ed indiretti nonché alla corresponsione delle maggiori spese
derivanti dall'affidamento a terzi delle prestazioni di cui al presente capitolato.
Art. 14 - Recesso.
Il Dipartimento si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.
1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della prestazione contrattuale.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a
mezzo di raccomandata a/r. Il recesso non può avere effetto prima che siano
decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso, il
Dipartimento non è obbligato a pagare alcunché all'Affidatario trattandosi di
contratto aperto. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.lgs n. 95/2012 il
Dipartimento potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi
momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le
modalità e i tempi ivi indicati.
Art. 15- Cause sopravvenute - sospensione.
Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili al
Dipartimento, lo stesso sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la
durata della causa ostativa.
Decorso il termine di 60 giorni è facoltà dell'Affidatario di recedere dal
contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle
prestazioni rese. Il Dipartimento, fermo quanto previsto dal comma precedente,
si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo
complessivo massimo di 60 giorni, senza che il prestatore del servizio possa
sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dal Dipartimento
24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
Art. 16 - Pagamenti.
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 90 (novanta) giorni
consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte del Dipartimento. La
fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo ed il
pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di
pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipula del contratto. In
caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso
dalla data d'intervenuta contestazione da parte del Dipartimento.
L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido
per la risoluzione del contratto da parte dell'Affidatario, il quale è tenuto a
continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
Ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007, il Dipartimento provvederà al pagamento
del corrispettivo dovuto all'Affidatario solo previo accertamento della
regolarità dell'esecuzione del servizio, della verifica della regolarità
contributiva, nonché dei versamenti IVA eseguiti dall'Affidatario e dei
versamenti IRPEF eseguiti dall'Affidatario per quanto riguarda i redditi da
lavoro dipendente (art. 2 D.L. n. 16/2012). Ai pagamenti relativi al servizio si
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applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della
Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle spese contrattuali,
quello delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico
dell'Affidatario e quant'altro dallo stesso dovuto.
Al servizio di cui al presente capitolato si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della parte IV, Titolo III, sezione II e III del D.P.R. n. 207/2010 in
materia di esecuzione del contratto.
Art. 17- Spese, imposte e tasse.
Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di
registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il
numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra
accessoria e conseguente.
Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in
materia.
Art. 18 - Divieto di cessione del contratto e subappalto.
Per l’Affidatario contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto, a
pena di nullità ai sensi dell'art. 118 del D.lgs n. 163/2006. Si applica l'art. 116
del D.lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione,
fusione e scissione societaria.
L'Affidatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente
assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.
Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta,
provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza
altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.
Art. 19 - Fallimento o morte dell'Affidatario.
L'Affidatario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell'Affidatario, il Dipartimento potrà procedere ai sensi
dell'art. 140 del D.lgs n. 163/2006.
In caso di morte di Affidatario titolare di impresa individuale, sarà pure facoltà
del Dipartimento scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la
continuazione o il recesso dal contratto.
Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei, in caso di fallimento del
mandatario o di una delle mandanti, si applica la disciplina dell'art. 37, comma
18 e 19, del D.lgs n. 163/2006.
Art. 20 - Personale.
L'Affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita
sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori
dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto - tutte le leggi, i regolamenti e
le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed
assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'Affidatario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se
costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto - un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della categoria di appartenenza
sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori
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comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle
Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma
giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento
economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi
integrativi locali in quanto applicabili.
L'Affidatario si obbliga, altresì, ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi
quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le
posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, (art.
1, comma 8, D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito in Legge 25 maggio 1993,
n. 151), fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato
dall' I.N.P.S., che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.
In caso d'inadempienza dell'Affidatario il Dipartimento procederà ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010.
Non è stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto dell'appalto
non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di
prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi. Gli
oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero in quanto non sussistono rischi
interferenti da valutare; restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico delle
parti in merito all'attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza sul
lavoro.
L'Affidatario è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai
suoi dipendenti. È altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni
e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da
terzi per causa dello stesso e solleva, fin d'ora, il Dipartimento da ogni e
qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.
Il Dipartimento rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che
intercorrono tra l'Affidatario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun
diritto può essere fatto valere verso il Dipartimento.
Nessuna somma aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero
intervenire nel periodo di vigenza del contratto.
Il nominativo del Referente delle attività del presente capitolato dovrà essere
comunicato entro e non oltre il termine indicato dal Dipartimento con le
modalità di cui all'art. 7.
Art. 21 - Domicilio legale.
Le parti eleggono domicilio come segue:
l'Affidatario presso la propria Sede
il Dipartimento presso la propria sede in Napoli al Corso Umberto I, 40.
Art. 22 - Cessione del credito.
L'eventuale cessione del credito sarà disciplinata secondo quanto stabilito
dall'articolo 117, comma 3, del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Art. 23 - Rinvio a norme di diritto vigenti.
Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:
dal presente capitolato;
dai regolamenti interni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
dal D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
dal D.P.R. n. 207/2010;
dal R.D. n. 827/1924;
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dal Codice Civile;
da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.
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