DELIBERAZIONE DELL`UFFICIO DI

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DELIBERAZIONE DELL`UFFICIO DI
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 66 DEL 21
MAGGIO 2015
Ricorso avanti al TAR Veneto proposto dal Difensore civico contro Regione Veneto e Consiglio
regionale per l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 8 del 3 marzo 2015 ad
oggetto "Elezione del Garante regionale dei diritti della persona". Ratifica decreto del Presidente del
Consiglio regionale del Veneto n. 5 del 12 maggio 2015 di autorizzazione in via di urgenza alla
costituzione in giudizio.
Il titolare dell’Ufficio del Difensore civico, dott. Roberto Pellegrini, ha notificato il giorno 11 maggio 2015 ricorso
protocollato in pari data al numero 0009314, con il quale chiede l’annullamento previa sospensiva, della
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 8 del 3 marzo 2015 “Elezione del Garante regionale del
diritti della persona” nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, in particolare per pretesa insussistenza
dei requisiti prescritti in capo al Garante regionale dei diritti della persona nonché pretesa illegittimità della
nomina per invalidità della votazione.
Il Servizio affari giuridici e legislativi, richiesto in merito, ha evidenziato la sussistenza di profili di interesse del
Consiglio regionale a costituirsi in giudizio, atteso che risulta in valutazione e contestazione la deliberazione
del Consiglio regionale del Veneto n. 8 del 3 marzo 2015 di elezione del Garante regionale dei diritti della
persona, sia sotto il profilo della pretesa illegittimità dell’iter istruttorio di esame delle candidature a Garante
regionale dei diritti della persona, sia sotto il profilo della pretesa insussistenza del complesso dei requisiti
richiesti dalla normativa statale e regionale per la presentazione delle candidature e la loro ammissione
all’esame del Consiglio regionale per la elezione del Garante, così come sotto il profilo del corretto
espletamento delle procedure di elezione del garante in sede di assemblea del Consiglio regionale. In tal
senso ha dato preventiva comunicazione, con propria nota protocollo 9367 del 12 maggio 2015 indirizzata alla
Avvocatura regionale del Veneto evidenziando contestualmente la opportunità di avvalersi di collaborazione di
legale esterno nella persona dell’Avv. Francesco Rossi dello Studio Miazzi, Cester, Rossi, in quanto già legale
incaricato per più contenziosi relativi ai rapporti fra Ufficio del Difensore civico e Regione del Veneto ed in
quanto tale edotto in ordine ai diversi aspetti afferenti i rapporti istituzionali e la disciplina di ruolo e funzioni
dell’Ufficio del difensore civico e del Garante dei diritti della persona; quanto sopra con oneri a carico del
Consiglio regionale, provvedendo, a seguire, con nota in data 12 maggio 2015, ad inviare osservazioni
funzionali alla costituzione in giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, ritenuto che sussistano le ragioni e le condizioni per procedere alla costituzione
in giudizio del Consiglio regionale del Veneto avanti al Tribunale amministrativo regionale, laddove già ad un
primo esame non si ritiene sussistano le ragioni di illegittimità pretese dal ricorrente, salva ed impregiudicata la
valutazione della ammissibilità del ricorso sotto il profilo della tempestività della costituzione in giudizio del
ricorrente e della sua legittimazione ad agire in veste di titolare dell’Ufficio del difensore civico (e quanto sopra
già dalla fase cautelare, evidenziando, atteso che la richiesta del ricorrente di misure cautelari d’urgenza ai
sensi dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo, che tale costituzione riveste caratteri di urgenza)
con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto n. 5 del 12 maggio 2015 è stata richiesta ed
autorizzata la costituzione in giudizio, già dalla fase cautelare.
In effetti la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 16 maggio 2013 recante “Rappresentanza in
giudizio del Consiglio regionale: definizione di protocollo di intesa con la Giunta regionale" con la quale è stato
definito il protocollo di intesa con la Giunta regionale del Veneto per l’esercizio della rappresentanza in giudizio
del Consiglio regionale del Veneto finalizzato ad assicurare la patrocinatura, l'assistenza e la consulenza
legale del Consiglio regionale del Veneto, recepito dalla Giunta regionale del Veneto con propria deliberazione
n. 730 del 21 maggio 2013 ha previsto, tra l’altro, atteso il possibile ricorrere di condizioni di urgenza ai fini
della costituzione e resistenza in giudizio ed al fine di non consentire il determinarsi di situazione di potenziale
pregiudizio per le ragioni del Consiglio regionale, di autorizzare il Presidente del Consiglio regionale, ovvero in
sua sostituzione il Vicepresidente vicario, a disporre, in via di urgenza la costituzione e resistenza in giudizio,
salva ratifica dell'Ufficio di Presidenza.
Si pione ora la esigenza di ratificare, nella prima seduta utile dell’Ufficio di presidenza, il succitato decreto del
Presidente del Consiglio regionale del Veneto, evidenziando altresì che con decreto n. 179 del Presidente
della 1^ Sezione del TAR Veneto del 14 maggio 2015 è stata respinta la istanza di misura cautelari urgenti,
rilevato che “non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza … tali da non consentire neppure la
dilazione fino alla data della prossima Camera di Consiglio”, sede in cui “La situazione giuridica soggettiva del
ricorrente possa trovare adeguata tutela cautelare in sede di esame collegiale”.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente
provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente
istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto l’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”;
- visto il Protocollo d’intesa per l’esercizio della rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale del Veneto
approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 44 del 16 maggio 2013 e con deliberazione della
Giunta regionale n. 730 del 21 maggio 2013;
- visto lo Statuto della Regione Veneto;
-
ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi dei presenti;
DELIBERA
1)
di ratificare, per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente recepite come parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto n.8 del 3
marzo 2015 ad oggetto “Ricorso, con istanza cautelare, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto proposto dal Difensore civico, dott. Roberto Pellegrini c/o Regione Veneto e Consiglio regionale del
Veneto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 8 del 3 marzo 2015
“Elezione del Garante regionale dei diritti della persona”- Autorizzazione a costituirsi in giudizio” assunto in via
di urgenza dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto;
2)
di stabilire che la spesa a carico del Consiglio regionale del Veneto per affidamento dell’incarico di
patrocinio legale della Regione del Veneto – Consiglio regionale del Veneto, in riferimento al ricorso di cui al
punto 1) all’Avv. Francesco Rossi dello Studio legale Miazzi, Cester, Rossi di Padova, viene quantificata, allo
stato del giudizio, per un importo complessivo di euro 10.000,00 (oneri fiscali inclusi);
3)
di impegnare, conseguentemente, l’importo di euro 10.000,00 imputandolo sul capitolo 3245 “Spese di
patrocinio esterna per l’esercizio della rappresentanza in giudizio” del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
4)
di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi delle L.R. 1/2011 e L.R. 15/2011;
5)
di disporre che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio
regionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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