REG AUTONOLEGGIO - Comune di BRANDIZZO

Transcript

REG AUTONOLEGGIO - Comune di BRANDIZZO
PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI BRANDIZZO
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO
CON CONDUCENTE
INDICE
ART. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con Conducente
ART. 2 - Disciplina del servizio
ART. 3 - Modalità' per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per
esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione
ART. 4 - Titoli preferenziali
ART. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre
cause di impedimento al rilascio delle stesse
ART. 6 - Contenuti del bando
ART. 7 - Rilascio dell'autorizzazione
ART. 8 - Sostituzione alla guida
ART. 9 - Durata dell'autorizzazione
ART. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione
ART. 11 - Inizio del servizio
ART. 12 - Sanzioni
ART. 13 - Sospensione dell'autorizzazione
ART. 14 - Revoca dell'autorizzazione
ART. 15 - Decadenza dell'autorizzazione
ART. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al
servizio
ART. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione
ART. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo
ART. 19 - Tariffe
ART. 20 - Svolgimento del servizio
ART. 21 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
ART. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
ART. 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli
ART. 24 - Comportamento degli utenti
ART. 25 - Reclami
ART. 26 - Vigilanza e Contravvenzioni
ART. 27 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali
ART. 28 - Commissione Consultiva
ART. 29 - Disposizioni finali
Art. l – Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente
l. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non
di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione
complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici,
marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in
modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Art. 2 - Disciplina del servizio
l. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di
circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, e' disciplinato
per le parti in vigore:
a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
b) dalla Legge Regionale 23 gennaio 1986 n. 1 " Legge generale sui trasporti e sulla viabilità"';
c) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 " Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea";
d) dal Dlgs.vo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 " Regolamento recante norme sui dispositivo
antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente ";
f) dal D.M. 20 aprile 1993 " Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il
servizio di noleggio con autovettura ";
g) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di
linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
h) dal D. L.vo 19 novembre 1997 n. 422 " Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni
in materia di trasporto pubblico locale ";
Art.3 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e
figure giuridiche di gestione.
l. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita
autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di
offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi
dell'art. 16 del presente regolamento. (Art. 3 comma 4 L.R. n. 24/95).
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con
conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell'emanazione di apposito
bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale competente.
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero
esercizio della propria attività, possono;
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese
artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà
collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla
cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con
conducente.
5. Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e
rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso,
decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non potrà essere
ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso .
7. Nella domanda, a cui dovrà in un primo tempo essere allegata unicamente la documentazione
di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente
regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti d'idoneità professionale , di cui al
successivo art. 5, dovrà indicare:
- Luogo e data di nascita;
- Residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un comune compreso nel territorio della
Regione;
- Cittadinanza;
- Codice fiscale;
- Denominazione e/o ragione sociale;
- Partita IVA;
8. Contestualmente alla domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni sostitutive:
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 15/68 relativamente a
- data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.
I cittadini di stato estero - membro della U.E. - residenti in Italia ed cittadini di stati esteri non
appartenenti alla U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono
comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare.
Dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 15/68
- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di
autoveicoli;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico
di noleggio non di linea.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 15/68
- di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del
bando ( art. 9 comma 3 L. 21/92);
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento;
- di non esser stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da
parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua
pubblicazione.
I certificati comprovanti le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 15/68 saranno
successivamente richiesti ai vincitori ai quali verrà concesso un congruo termine, comunque
non inferiore a quindici giorni (art. 3 comma 2 L. 127/97), per la presentazione della relativa
documentazione; la certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario
giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.) sarà acquisita d’ufficio.
9. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei
dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco e' allegato in copia
autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e
previdenziale di ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso dei
requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.
Art. 4 - Titoli Preferenziali
l. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui
all'art. 28, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del
soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli
preferenziali dovrà esser inserito quello di:
- essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo
complessivo di almeno sei mesi ( art. 8 comma 4 l. 21/92 ).
Potrà inoltre essere inserito quello di:
- essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da
almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed
efficienza.
Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al
rilascio delle stesse.
l. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per
ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il
rilascio dell’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ( art. 6
comma 5 L. 21/92 ).
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del
titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente
medesimo ( art. 6 comma 6 L. 21/92 ).
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione, i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza dei
requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in
misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il
patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della
legge 26 febbraio 1958 n. 75;
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
d) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965,
n.575 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché
non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia
riabilitativa.
6.Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 17 della
legge regionale del 23 febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte
per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95.
7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8,del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per
l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del
ruolo.
8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
- l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da
parte delle stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di
pubblicazione;
- l'aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.
Art. 6 - Contenuti del bando
l. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i
seguenti:
a)
numero delle autorizzazioni da assegnare;
b)
elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c)
indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d)
indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e)
schema di domanda per la partecipazione al concorso;
f)
indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo
e nel successivo art. 7, comma 2.
Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione
l. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal
Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento.
L'autorizzazione e' riferita ad un singolo veicolo.
2. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del
servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto
con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo
ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente.
E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del
servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove
eserciti con natante.
3. Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare
che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni
rilasciate.
4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio
dell'autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune a mezzo di dichiarazione sostitutiva di
atto notorio resa ai sensi dell' art. 4 della legge n. 15 /68:
a) l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di
trasporto di persone;
b) l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi.
Nel medesimo termine andrà comprovata:
- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del
veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con
conducente e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di
assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel comune, presso
cui dovra' sostare il veicolo a disposizione dell'utenza.
5. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia ai fini
della tenuta dell'anagrafe provinciale.
Art. 8 - Sostituzione alla guida
I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori
familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile; possono inoltre avvalersi di
un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di
sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo. Tutti i precedenti soggetti dovranno
essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.
Art. 9 - Durata dell'autorizzazione
l. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune è
tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di
rilascio.
2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d’idoneità morale e'
tenuto a fornire comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..
Art. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione
l. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' trasferita su
richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché
iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21 / 92 ed in possesso degli altri requisiti, quando
il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età';
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o
ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi
qualificato come familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso
dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su
autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui sopra purché iscritti nel ruolo
dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso
dei requisiti prescritti.
Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione e'
revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e
professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12
mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi,
decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro tale periodo dovrà essere
dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo
restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei
requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il
possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere
restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso
pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della
prima.
5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione,
revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve
essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.
Art. 11 - Inizio dei servizio
l. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio
dell'autorizzazione.
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il
servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un
adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore
debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia
Municipale, o dagli uffici comunali preposti, per l'accertamento della rispondenza alle
caratteristiche fissate dal Comune.
5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di
circolazione dell'autovettura di cui sopra. L'autorizzazione deve essere sempre portata
sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti agli addetti alla vigilanza e al
controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente,
del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura.
L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché
per la durata del periodo di sospensione della stessa.
Art. 12 - Sanzioni
l. Fatte salve le sanzioni previste dall' art. 85, comma 4, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento
sono così punite:
a) con sanzione amministrativa pecunaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del R.D. 3
marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali
vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la
presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.
L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve eseguire le procedure di cui
alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 50.000 ad un massimo
di £. 500.000, per le seguenti violazioni:
a) violazione dell'art. 11, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del
certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito
alla guida dell'autovettura;
b) violazione dell'art. 17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità
delle autovetture;
d) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 23;
e) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, cosi' come previsto dall'art. 17 comma 2;
f) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli
Uffici comunali a cui indirizzare i reclami, cosi come previsto dall'art. 25;
g) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi cosi' come
previsto dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 8;
h) inosservanza dei limiti tariffari.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata ogni due anni tenuto conto
della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
Art. 13 Sospensione dell'autorizzazione
l. L'autorizzazione e' sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti
casi:
a) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap cosi come
individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 22;
b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata
una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12, lettere da a) a g);
c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.
2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della
maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per
l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione
l. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della
licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio
della professione di noleggiatore con conducente di cui all'art. 5;
c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste
dall'art. 10;
d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi
dell'art. 13;
e) per oltre trenta giorni di ingiustificato sospensione del servizio;
f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato
di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell' art. 17, comma 6, del presente
Regolamento;
h) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;
i) accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge
Regionale 23 gennaio 1986, n. 1.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per
l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 15 - Decadenza dell'autorizzazione
l. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il
Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento, il
possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, commi 1 e 3;
d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della
stessa;
d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 10.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e
la Provincia.
.
Art. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
1) Il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, stabiliscono con
deliberazione dell'organo competente il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di
offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.
2. La Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, verifica ogni anno la
disponibilità delle autorizzazioni, nei vari Comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e
può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3, comma 4, della
legge regionale n. 24/95.
Art. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione
l. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:
a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta
"noleggio" con lo stemma del Comune come da allegato A;
b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo
dell'autorizzazione e lo stemma del Comune come da allegato B;
c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente, un cartello indicante il numero
dell'autorizzazione.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I
guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non
possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il
competente Ufficio comunale.
3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della
Polizia Municipale, o degli uffici comunali preposti, che sono tenuti ad accertare la rispondenza
degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle
disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
5. Ogni qualvolta la Polizia Municipale o gli uffici comunali preposti, ritengano che un
autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà
informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni
provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe
delle licenze.
6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il
titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo
stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della
autorizzazione a norma dell'art. 14.
Art. 18 Sostituzione dell'autoveicolo
l. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può' essere
autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle
caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso
da verificarsi da parte della Polizia Municipale o dagli uffici comunali preposti.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica
intervenuta.
3. La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Provincia.
Art. 19 – Tariffe
l. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente
concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni
impartite dal Ministero dei Trasporti
Nel rispetto di tali disposizioni, i Comuni possono prevedere l'introduzione di abbonamenti
speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.
28.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali, previa verifica della
rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.
4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e
nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio comunale. Il cartello
deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.
Art. 20 - Svolgimento del Servizio
l. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la
sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
La prestazione del servizio non e' obbligatoria.
E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede
il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge n. 2l /92, i servizi di noleggio devono
essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può
costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei
soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto
delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilita' dei portatori di handicap e' effettuato
gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione
previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli
organi competenti.
6. Il comune, nel cui non e' esercitato il servizio di taxi, può autorizzare i veicoli immatricolati
per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al
servizio taxi ed individuate dal Comune.
7. Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, i Comuni in cui sia esercito il servizio taxi,
ferme restando le attribuzioni delle autorità' competenti in materia di circolazione nei suddetti
ambiti ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto
persone, possono consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle
autovetture in servizio di noleggio con conducente.
La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse
chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
8. I comuni di minori dimensioni, individuati dalla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 14, comma 3,
della Legge n. 21/92, stabiliscono, nei regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non
di linea, che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi, applicandosi la regolamentazione
dettata per quest'ultimo servizio solo ai fini dello stazionamento, che dovra' avvenire nei luoghi
della città' individuati dal Comune sentita la competente Commissione consultiva, e del
prelevamento dell'utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate per i
servizi di noleggio con conducente.
Art. 21 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
l. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in
servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi
sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione e' concessa dal Comune in presenza di
un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o
consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'ente concedente.
Art. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
1. In attuazione della Legge n. 118 del 30.03.1971 art. 27 del Regolamento approvato con
D.p.r. n. 384 del 27.04.1978 titolo V, il servizio di trasporto di soggetti portatori di
handicap a mezzo autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, si svolgerà in
modo da consentire la massima accessibilità alle autovetture che dovranno essere pertanto
munite di minimo 4 porte.
2. I conducenti dovranno fornire massima assistenza al soggetto portatore di handicap
favorendo l’accesso nell’autovettura e riponendo l’eventuale carrozzina o altro ausilio
meccanico necessario alla loro mobilità, all’interno della vettura stessa.
3. Il conducente dovrà mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica del soggetto
portatore di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura di sicurezza
delle porte, ecc.) sia all’arrivo a destinazione (discesa dell’autovettura in luoghi non
pericolosi sotto il profilo della viabilità, ecc.).
4. I conducenti che per ragioni di salute, non potranno effettuare il servizio oggetto del
presente articolo, anche temporaneamente, dovranno documentare agli uffici comunali
competenti, tale impedimento con apposita certificazione medica rilasciata da Istituti
sanitari pubblici.
5. Dando atto che attualmente esistono autorizzazioni di autonoleggio con conducente
rilasciate dal Comune di Brandizzo, si prevede di individuare tra i veicoli autorizzati già
esistenti, almeno un veicolo da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap
di particolare gravità.
6. In ossequio all’art. 19 comma 2, il Comune potrà prevedere con apposito atto deliberativo,
l’eventuale introduzione di abbonamenti speciali per disabili, sentita la Commissione
Consultiva di cui all’art. 28 (art. 14, comma 2 L. 21/92).
Art. 23 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli
l. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e' fatto divieto di:
a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i
periodi di sosta;
b) portare animali propri sull'autoveicolo;
c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
d)fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o
casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
Art. 24 - Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio da noleggio e' fatto divieto di:
a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimentob) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiatura;
e) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
f)pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal
vigente Codice della strada.
Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.
2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati
all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al
conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto
necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.
Art. 25 - Reclami
l. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio
comunale o provinciale; l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali e dell’ufficio
provinciale a cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario
presente sull'autovettura.
Art. 26 - Vigilanza e Contravvenzioni
l. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete agli operatori di Polizia
Municipale ed ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le
disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della
normativa vigente.
Art. 27 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali
Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla modifica del presente regolamento e alla
determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento,
non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui art 11, comma. 2, della legge regionale 23 gennaio
1986, n. 1 e della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24
Art. 28 - Commissione Consultiva
l. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del
servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune
provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita
Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 21/92, così composta:
a) dal Responsabile del Settore Commercio;
b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
b) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali come regolato da disposizioni di
legge;
d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale
12 luglio 1994, n. 23.
2. Ogni ente od organizzazione rappresentata e' tenuta a designare oltre al membro effettivo
anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento.
3. La Commissione dura in carica quattro anni.
4. La Commissione delibera con la presenza della meta' più' uno dei suoi componenti. Il
Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto
a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione
articolata per argomenti e sottoscritta da almeno numero un terzo dei suoi componenti.
5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi
deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del
Presidente.
I pareri di competenza della Commissione debbono esser espressi nel termine di quarantacinque
giorni, in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che
siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art.
6 del presente regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso
secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la
mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sè i poteri e le
funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del. giorno
rimasti inevasi.
Art. 29 - Disposizioni finali
l. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, alle disposizioni
espressamente richiamate all'art. 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano
direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le
norme del presente regolamento.