Disposizioni comuni - Comune di Nova Milanese
Transcript
Disposizioni comuni - Comune di Nova Milanese
Il PGT è stato redatto dall’Ufficio di piano del Comune di Nova Milanese - Progettazione e adozione dott. Giorgio Brioschi, responsabile Ufficio di piano, coordinamento generale e progettista arch. Antonio Giuffrè, progettista, studi e analisi, cartografia arch. Laura Brioschi, progettista, studi e analisi arch. Antonio Panella, costruzione Sit, elaborazione immagini e cartografia arch. Angelo Ruiu, aspetti edilizi nel piano p.a. Luisa Como, atti amministrativi e organizzazione eventi pubblici dott. Daniele Magni, segreteria e elaborazione dati - Controdeduzioni e approvazione definitiva arch. Elettra Bresadola, responsabile Ufficio di piano arch. Antonio Giuffrè, arch. Laura Brioschi, arch. Antonio Panella, arch. Angelo Ruiu, p.a. Luisa Como, dott. Daniele Magni. Valutazione ambientale strategica: ing. Marco Balestra di Etaconsult S.r.l. Consulenza legale: avv. Mario Viviani, avv. Andrea Bagnasco Assetto geologico, idrogeologico e sismico: dott. Umberto Puppini di Sat S.r.l. PGT adottato con delibera di Consiglio comunale n.11 del 20 marzo 2010 PGT approvato con delibera di Consiglio comunale n.43 del 24 settembre 2010 Pubblicazione su BURL n…. del … Il PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) è costituito da: Documento di piano (DdP) Piano dei servizi (PdS) Piano delle regole (PdR) Disposizioni comuni Indice Art.1 Campo di applicazione .................................................................................... 7 Art.2 Definizioni......................................................................................................... 7 Art.3 Indici, rapporti e misure ................................................................................. 9 Art.4 Interventi edilizi, modalità d’intervento e valutazione d’impatto paesaggistico................................................................................................. 10 Art.4bis Salvaguardia degli alberi di interesse monumentale ............................. 11 Art.5 Area di pertinenza ......................................................................................... 11 Art.6 Distanze........................................................................................................... 12 Art.7 Parcheggi e autorimesse ad uso privato....................................................... 13 Art.8 Vocazioni funzionali o destinazioni d’uso.................................................... 14 Art.9 Vincoli derivati dall’analisi geologica e dalla fattibilità geologica ............ 18 Art.10 Tutela ambientale ........................................................................................ 19 Art.11 Uso temporaneo di edifici e di aree. Insediamento di cantieri edili. Attività commerciali e di servizio su aree pubbliche................................ 20 Art.12 Utilizzazione di aree e di costruzioni in contrasto con il Pgt ................... 21 Art.13 Atti e piani di settore; atti e piani sovracomunali definiti prevalenti dalla legge................................................................................... 21 Art.14 Eventuali contrasti tra i diversi atti del Pgt .............................................. 22 5 PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 6 Art.1 Campo di applicazione Le disposizioni di cui ai successivi articoli sono contenute nella presente raccolta in quanto comuni a tutti gli atti del PGT: la loro formulazione unica ne garantisce l’interpretazione e l’applicazione uniformi. Le disposizioni stesse non hanno termini di validità e possono essere sempre modificate tenendo conto degli effetti delle modifiche su ciascuno degli atti del PGT. Art.2 Definizioni Le seguenti espressioni sono utilizzate nel significato appresso indicato. a. Superficie territoriale interna (Sti). È la superficie dell’area compresa nel perimetro del piano attuativo. Essa include le aree fondiarie e quelle necessarie per la realizzazione di servizi da collocare all’interno del perimetro medesimo. b. Superficie territoriale esterna (Ste). È la superficie dell’eventuale area esterna al piano attuativo utilizzata per dar sede a servizi necessari a corredo del piano medesimo. c. Superficie territoriale complessiva (St). È la somma della Sti e della Ste. d. Superficie fondiaria (Sf). È la superficie dell’area di pertinenza degli edifici o degli impianti destinata all’edificazione secondo gli atti del PGT e dei piani attuativi, escluse le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria. e. Superficie coperta (Sc). È la parte di Sf interessata dalla proiezione al suolo, su piano orizzontale, del perimetro esterno delle parti edificate fuori terra, comprese le murature perimetrali, le scale esterne, le autorimesse e i fabbricati accessori (quali depositi, serre, porticati) nonché, se posti al di fuori della sagoma dell’edificio principale e se emergenti oltre 0,40 m dalla Q-zero, le superfici di piani seminterrati. Sono escluse le parti aggettanti (quali sporti di gronda, balconi, terrazzi, pensiline e bow-window)1; nelle zone P le pensiline aggettanti sono escluse se contenute entro il limite di m 3,50 dal filo della facciata. Dette parti aggettanti sono conteggiate integralmente se eccedenti le suddette misure. f. Superficie drenante (Sd). È la parte di Sf libera da qualsiasi costruzione - anche interrata - nonché da pavimentazioni continue impermeabili del lotto, da sistemare a verde. Sono consentite solo pavimentazioni galleggianti, senza sottofondo cementizio o comunque impermeabilizzato, per la formazione di spazi e percorsi pedonali per un’estensione non superiore al 20% dell’intera Sd. g. Superficie lorda di pavimento (Slp). È la somma delle superfici di ciascun piano e soppalco, entro e fuori terra, calcolata al lordo delle murature perimetrali. 1 Modifica introdotta a seguito di “Schede controdeduzioni”, Osservazione n.76. Il documento è allegato alla delibera di approvazione del PGT. PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 7 Sono escluse dalla Slp nelle zone R e nei Nuclei di antica formazione: - i vani interamente occupati dagli impianti tecnici o di sollevamento e le scale esterne di sicurezza eventualmente prescritte; - le superfici dei piani per cantine e per locali deposito e dei piani liberi a pilotis, inclusi i corpi scala, con h-interna uguale o inferiore a m 2,40. Per le sole superfici dei piani interrati poste sotto il profilo dell’edificio, aventi dette destinazioni, è ammessa h-interna massima di m 3,00; - le autorimesse e i posti auto coperti con i relativi corselli, rampe di accesso e spazi di manovra di h-interna inferiore a m 2,402. Per le sole superfici dei piani interrati poste sotto il profilo dell’edificio, aventi dette destinazioni, è ammessa h-interna massima di m 3,00; - le superfici dei sottotetti aventi destinazione accessoria e h-interna media inferiore a m.2,00; - i portici, se aperti su almeno due lati, le terrazze interamente scoperte, i terrazzi e i balconi se di superficie non eccedente il 20% della Slp complessiva; la superficie dei balconi eventualmente eccedente detto 20% è conteggiata nella Slp3. Sono escluse dalla Slp nelle zone P: - le superficie coperte da pensiline aggettanti per non più di m 3,50 dal filo della facciata; quelle eventualmente aggettanti per più di m 3,50 sono computate interamente nella Slp; - le superfici occupate dagli impianti non utilizzati per la produzione (quali quelli di cogenerazione, solari termici e fotovoltaici). h. Superficie utile (Su). È la Slp al netto delle murature perimetrali e non. i. Quota zero (Q-zero). È la quota presa dal marciapiede esistente sulla strada dalla quale l’area di pertinenza di un fabbricato ha l’accesso veicolare principale; in mancanza di detto marciapiede, è la quota della mezzeria stradale aumentata di 0,18 m. j. Altezza dell’edificio (h). È data dalla misura, espressa in metri, della distanza tra la Q-zero e l’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano; in caso di falda inclinata con livello di imposta superiore al solaio dell’ultimo piano, è la misura tra Q-zero e l’intersezione fra muratura verticale e falda inclinata di copertura. Nel caso di edifici accessori h è misurata all’estradosso della copertura. Sono esclusi i corpi scala principali (nel caso di edifici a destinazione residenziale sono da intendersi come tali i corpi scala a servizio di più unità abitative), i volumi tecnologici, gli impianti solari termici o fotovoltaici, le torri di raffreddamento, i camini e gli eventuali serbatoi che debbano essere collocati sulla copertura. L’altezza h può essere espressa anche dal numero dei piani fuori terra; in tal caso h è calcolata escludendo dal computo: 2 Modifica introdotta a seguito di “Schede controdeduzioni”, Osservazione n.76. Il documento è allegato alla delibera di approvazione del PGT. 3 Riformulazione introdotta a seguito di “Schede controdeduzioni”, Osservazioni n.57, n.62 e n.76. Il documento è allegato alla delibera di approvazione del PGT. PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 8 - il piano terra, ove sia occupato esclusivamente da spazi non abitabili e abbia una h-interna uguale o inferiore a m 2,40; i piani sottotetto aventi altezza interna media ponderale inferiore a m 2,00 e rapporto aeroilluminante non superiore a 1/30. L’altezza media ponderale è espressa dal rapporto tra il volume netto del sottotetto e la superficie su cui esso insiste. Ai fini del calcolo del volume netto sono da computarsi eventuali spessori della soletta interposta tra l’ultimo piano abitabile e il locale sottotetto superiori a m 0,40 e qualsiasi tipo di controsoffittatura e/o soletta intermedia. Il rapporto aeroilluminante e l’altezza media devono essere verificati per ogni eventuale singolo vano del sottotetto. k. Altezza interna di un locale (h-interna). È data dalla misura, espressa in metri, della distanza tra l’estradosso del pavimento e l’intradosso del locale stesso (senza tenere conto di controsoffittatura o soletta intermedia)4. l. Volume (V). È dato dal prodotto della Slp per h. L’unità di misura del volume è utilizzata, in particolare, per applicare le disposizioni di legge o di regolamento che fanno esplicito riferimento a tale unità nonché per la determinazione dei contributi di costruzione. m. Volume netto (V-netto). È dato dal prodotto della Su di ciascun piano e soppalco per l’h-interna corrispondente. n. Abitante teorico (Ab). È considerato pari a 150 m3 di V o a 50 m2 di Slp. È la misura usata per la verifica del rispetto degli obiettivi, delle previsioni e delle prescrizioni degli atti di PGT. o. Posto auto. È lo spazio dedicato alla sosta di un autoveicolo. Deve avere le dimensioni minime di 5 m di lunghezza e 2,5 m di larghezza; può essere situato sia in superficie che nel sottosuolo. Art.3 Indici, rapporti e misure I seguenti indici, rapporti e misure sono utilizzati nel significato appresso indicato. a. Indice di edificabilità territoriale (It). Esprime, in m2 di Slp, l’edificabilità massima per ogni metro quadrato di Sti o Ste. b. Indice di edificabilità fondiaria (If). Esprime, in m2 di Slp, l’edificabilità massima per ogni metro quadrato di Sf. Nelle aree destinate all’agricoltura esprime l’edificabilità massima per ogni metro quadrato di Sf classificata come area destinata all’agricoltura e costituente compendio unitario, privo di soluzione di continuità, facente parte di un’unica azienda agricola, fatta salva l’applicazione di eventuali norme di legge che consentano di tenere conto anche di aree non contigue, ovvero di aree poste sul territorio di comuni contermini. Dal computo di If sono escluse le attrezzature e le infrastrutture produttive dell’azienda agricola. 4 Modifica introdotta a seguito di “Schede controdeduzioni”, Osservazione n.57. Il documento è allegato alla delibera di approvazione del PGT. PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 9 c. Rapporto di copertura (Rc). Esprime il rapporto percentuale massimo ammissibile tra Sc e Sf. Nei piani attuativi di ristrutturazione urbanistica in zone R2 il rapporto di copertura è dato dal rapporto tra Sc e Sti. Nei piani attuativi di ristrutturazione urbanistica in zone P2 il rapporto di copertura è dato dal rapporto tra Sc e St . d. Rapporto di permeabilità (Rp). Esprime il rapporto percentuale minimo tra Sd e Sf. e. Altezza massima (H). È la misura, espressa in metri o in numero di piani, oltre la quale h non può andare. f. Rapporto stradale (Rs). È il rapporto minimo fra H e la somma della larghezza della sede stradale antistante il lotto e degli eventuali arretramenti della costruzione rispetto al confine di proprietà. Art.4 Interventi edilizi, modalità d’intervento e valutazione d’impatto paesaggistico 4.1 I piani attuativi, gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, i permessi di costruire (convenzionati e non), i progetti e le relazioni a corredo alla denuncia d’inizio attività definiscono, specificatamente, la categoria cui appartiene l’intervento edilizio da realizzare utilizzando, a tal fine, una o più delle categorie individuate e definite dalla legge nonché quelle di ampliamento (intervento consistente in qualsiasi incremento della Slp e/o della Sc esistenti) e di sopralzo (intervento che si traduca anche in un aumento dell’altezza del fabbricato esistente, ferma restando la superficie coperta) da ricondurre alla nuova edificazione. 4.2 La verifica del rispetto degli indici, dei rapporti e delle misure è operata esclusivamente in presenza di interventi di nuova costruzione, ivi compresi quelli di ampliamento e di sopralzo, nonché quelli di ristrutturazione edilizia realizzati con diverso sedime e diversa sagoma rispetto al fabbricato preesistente. 4.3 I titoli abilitativi, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale sono quelli previsti e disciplinati dalla vigente legislazione statale e regionale. I piani attuativi sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale. La convenzione dei permessi di costruire convenzionati è redatta secondo lo schema approvato dal Consiglio comunale; laddove la convenzione stessa preveda la cessione gratuita di beni immobili al Comune, la stessa è approvata dal Consiglio Comunale; 4.4 I progetti, ivi compresi quelli dei piani attuativi e degli atti di programmazione negoziata, sono soggetti all’esame dell’impatto paesaggistico ai sensi degli artt.25 e ss. delle norme di attuazione del PTPR approvato con deliberazione C.R. 6.3.2001 n.VII/197 nonché della deliberazione G.R. 8.11.2001 n.VII/11045; ciò vale per le aree non soggette al vincolo di cui alla parte III del codice approvato con D.Lgs. n.42/2004. L’esame dell’impatto paesaggistico dei PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 10 progetti relativi agli ambiti di trasformazione deve tenere conto anche delle prescrizioni specifiche in materia paesaggistica dettate per i singoli ambiti dal Documento di piano. 4.5 Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti ai fini abitativi possono essere realizzati solo nelle zone R. Nelle aree assoggettate a pianificazione attuativa (ambiti di trasformazione, aree di ristrutturazione urbanistica, aree di riqualificazione urbana, aree di nuovo insediamento) la disciplina speciale per il recupero abitativo dei sottotetti non può essere applicata ai fabbricati realizzati se non previa variante del piano attuativo che rivaluti la dotazione di aree per attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale. Art.4bis Salvaguardia degli alberi di interesse monumentale È vietato danneggiare o abbattere gli alberi di interesse monumentale, come individuati nella Carta del paesaggio e nella Carta della sensibilità paesistica del Documento di piano. L’abbattimento può avvenire esclusivamente, previa autorizzazione del Comune, per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l’impossibilità ad adottare soluzioni alternative. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una perizia tecnica effettuata da un esperto in discipline agronomiche-forestali5. Art.5 Area di pertinenza 5.1 È definita di pertinenza di un certo manufatto edilizio l’area allo stesso asservita o da asservire e che va o, in caso di nuova costruzione o di ricostruzione, andrà a costituire corpo unico con il manufatto medesimo; essa è formata esclusivamente dalle porzioni di terreno (contigue, prive cioè di qualsiasi soluzione di continuità) destinate all’edificazione a norma degli atti del PGT o di eventuali piani attuativi od atti di programmazione negoziata. 5.2 L’area di pertinenza viene considerata tanto per il calcolo del volume o della Slp realizzati o da realizzare, quanto per la verifica del rapporto di copertura nel caso di intervento diretto. In caso di manufatti edilizi da realizzare su aree comprese in piani attuativi, l’area di pertinenza è individuata con apposita campitura o con apposito perimetro negli elaborati grafici dei piani medesimi; il rapporto di pertinenza deve risultare altresì dagli elaborati del permesso di costruire o dagli allegati alla denuncia di inizio attività. Le aree e le relative superfici che sono servite per la verifica del rispetto degli indici di edificabilità territoriale e 5 Articolo introdotto a seguito di “Controdeduzioni alla valutazione di compatibilità condizionata della Provincia di Monza e Brianza”, punto 1.a, p.3. Il documento è allegato alla delibera di approvazione del PGT. PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 11 fondiaria e del rapporto di copertura costituiscono le aree di pertinenza delle costruzioni assentite e poi realizzate. 5.3 Un’area di pertinenza si definisce satura quando le costruzioni realizzate hanno utilizzato il massimo della Slp (o del V) o della Sc consentiti dai rispettivi indici. Le aree di pertinenza fondiaria relative alle costruzioni esistenti o realizzate in attuazione degli atti del PGT non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell’utilizzazione degli indici di edificabilità e di copertura se non per saturare l’edificabilità e la copertura massime concesse, nel caso di utilizzazione parziale degli indici medesimi. 5.4 Il vincolo di pertinenza dura con il durare delle costruzioni. Art.6 Distanze 6.1 Le seguenti distanze sono misurate secondo quanto in appresso indicato. a. Distanza tra fabbricati. Si misura su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati; ove una parete comprenda parti arretrate e parti avanzate, si tiene conto delle parti più prossime all’altra parete antistante, anche se le vedute sono collocate esclusivamente sulle parti arretrate. b. Distanza dei fabbricati dalle strade. Si misura su tutte le linee ortogonali al ciglio della strada stessa, come definito dal Codice della strada. 6.2 Ai fini della misurazione della distanza tra fabbricati e dei fabbricati dalle strade non si tiene conto dei corpi aggettanti aperti e degli sporti di gronda la cui sporgenza, rispetto al filo di facciata, non ecceda i m 2,00; in caso di aggetto superiore a m 2,00 si tiene conto della quantità eccedente detto limite. 6.3 Nell’attività edificatoria vanno rispettate le seguenti distanze minime: a. Distanza minima tra fabbricati (Df). Su tutto il territorio comunale, salve le disposizioni speciali di cui ai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza minima di m 10,00 rispetto a pareti finestrate e non di fabbricati antistanti. Laddove si tratti di aree soggette a pianificazione attuativa la distanza minima tra fabbricati deve essere pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a m 10,00. Nei nuclei di antica formazione la distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale, salvo quanto previsto dal piano delle regole. b. Distanza minima dalle strade (Ds). È la distanza minima degli edifici misurata dal ciglio della sede stradale al netto dei corpi aggettanti aperti. PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 12 Detta distanza minima deve essere maggiorata ove Rs esprima un valore maggiore. Il Piano delle regole può individuare i casi in cui la suddetta distanza minima deve coincidere con la distanza esatta. c. Distanza minima dai confini di proprietà e di zona (Dc). Su tutto il territorio comunale, salvo eventuali disposizioni diverse precisate dal Piano delle Regole o dal Piano dei servizi, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza minima dai confini di proprietà e dai confini delle aree con diversa classificazione urbanistica di m 5,00. In caso di edifici con altezza superiore a m 10,50 la distanza minima degli stessi dai confini di proprietà deve essere pari a ½ h. Fermo restando l’obbligo del rispetto della distanza minima tra fabbricati, è possibile la sopraelevazione di edifici esistenti a confine di proprietà. In presenza di edifici esistenti a confine, è ammessa la costruzione in aderenza di nuovi fabbricati. Le parti interrate delle costruzioni possono essere realizzate a confine. Art.7 Parcheggi e autorimesse ad uso privato 7.1 Negli interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia, gli spazi da riservare a parcheggi e/o autorimesse privati debbono essere collocati nel lotto di pertinenza ed avere la seguente consistenza minima, nel rispetto comunque delle quantità prescritte da norme di legge: a. per la destinazione residenziale, un posto auto per ogni unità abitativa; tale dotazione minima si applica anche per tutti gli interventi di recupero che comunque comportino aumento delle unità abitative; b. per le destinazioni industriale e artigianale, il 10% della Sf, in caso di nuova costruzione; il 10% della Slp complessiva, in caso di ampliamento o di ristrutturazione edilizia; c. per la destinazione direzionale o commerciale, 1 m2 ogni 3,3 m2 di Slp. 7.2 l’eventuale costruzione di autorimesse esterne alla sagoma del fabbricato principale e con una parete in aderenza al confine di proprietà è consentita solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: - che l’area interessata sia tra quelle disciplinate dal PdR; - che l’autorimessa medesima abbia altezza, all’estradosso della copertura piana, che non superi m 2,50; - che non vi siano edifici a meno di m 3 dall’autorimessa stessa; - che vengano rispettate le distanze minime dalle strade previste per la zona; 7.3 Negli interventi di recupero, ove sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi a parcheggio nel lotto di pertinenza, è consentito reperire gli stessi esternamente a detto lotto, ad una ragionevole distanza dallo stesso ed a condizione che l’asservimento risulti da convenzione o da atto d’obbligo trascritto nei registri immobiliari. In mancanza anche di detto reperimento, l’Amministrazione, PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 13 valutate le esigenze indotte dall’intervento e la situazione relativa alla dotazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico nella zona, può consentire l’adempimento dell’obbligazione di cui al precedente primo comma mediante il pagamento di una somma pari al valore venale dell’area da destinare a parcheggio, utilizzando i prezzi unitari eventualmente fissati, in via generale, con deliberazione del Consiglio comunale. Art.8 Vocazioni funzionali o destinazioni d’uso 8.1 Gli atti del PGT indicano le vocazioni funzionali delle diverse parti del territorio comunale utilizzando le espressioni di cui alla successiva classificazione. Gli elaborati di progetto ed i relativi atti di corredo prodotti per ottenere il titolo abilitativo o per accompagnare la denuncia di inizio attività o per ottenere l’approvazione del piano attuativo o dell’atto di programmazione negoziata debbono indicare, utilizzando le menzionate espressioni con le specificazioni eventualmente necessarie od utili, le destinazioni d’uso per ciascuna unità immobiliare e dimostrare la loro conformità a quanto stabilito dai diversi atti ed elaborati del PGT. Nelle convenzioni e negli atti d’obbligo (da trascriversi nei registri immobiliari), il proprietario assume l’impegno al rispetto delle destinazioni d’uso risultanti dai suddetti elaborati ed atti, impegno valido sino all’eventuale modifica della convenzione o dell’atto d’obbligo e fintanto che l’unità immobiliare permane. 8.2 Gli atti del PGT individuano le vocazioni funzionali e, con esse, le destinazioni d’uso utilizzando i seguenti gruppi omogenei. a. Agricoltura. Comprende le attività agricole, colturali e zootecniche nonché quelle di trasformazione dei prodotti agricoli dell’azienda insediata e quelle abitative relative all’imprenditore agricolo ed agli addetti. Rispetto alla destinazione agricola non sussistono destinazioni complementari, accessorie o compatibili. L’attività agrituristica si considera agricola. b. Residenza. Comprende le abitazioni, collettive o di comunità, nonché gli insediamenti alberghieri e le abitazioni collettive. Rispetto alla destinazione residenziale è complementare e compatibile la destinazione commerciale, nel rispetto delle norme di cui al titolo III del PdR. c. Attività produttive. Comprendono le attività produttive di beni e servizi. Tali attività sono suddivise nelle seguenti diverse destinazioni d’uso: c1 - industriale e artigianale. Comprende attività di lavorazione e trasformazione di materie prime e semilavorati e attività di deposito. Sono complementari e compatibili: direzionale e, nel rispetto delle norme di cui al Titolo III del PdR, commerciale. c2 - direzionale (uffici), professionale e di prestazioni di servizi diversi da quelli inclusi nella destinazione commerciale. È complementare e compatibile la destinazione commerciale, nel rispetto delle norme di cui al Titolo III del PdR; PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 14 c3 - commerciale. Comprende le attività di vendita al dettaglio o all’ingrosso, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le attività paracommerciali insediabili nel rispetto delle norme di cui al Titolo III del PdR; è complementare e compatibile, limitatamente alla funzione alberghiera, la destinazione residenziale. Si intendono paracommerciali le attività caratterizzate da una fruizione da parte del pubblico analoga a quelle delle attività di vendita (presenza di personale addetto e accesso diretto del pubblico). Rientrano in questa categoria, a titolo indicativo: - le attività di acconciatore, estetista, centri di abbronzatura, pizza da asporto, gelateria, riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, lavanderie, tintorie, stirerie, calzolerie, laboratori di analisi mediche o cliniche con accesso diretto del pubblico, internet center, phone center, ecc. ed in generale tutte quelle attività tradizionalmente indicate come “artigianato di servizio”, anche se svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano purché prevedano l’accesso diretto del pubblico. In caso contrario verranno classificate come attività produttive. - le attività di spettacolo e intrattenimento soggette a licenze di pubblica sicurezza (locali notturni; sale da ballo; sale da gioco o biliardo; bowling, bocciodromi, ecc.; cinematografi, teatri, sale da concerto). - gli sportelli bancari, quelli dei cambiavalute e dei venditori di prodotti finanziari; - le agenzie assicurative, immobiliari, di intermediazione, funebri, di servizi ausiliari alla circolazione dei veicoli (scuole guida, agenzie pratiche auto), di viaggi e di intermediazione nei trasporti e in generale tutte quelle rientranti del disposto dell’Art.115 del TULPS e successive modifiche; - i locali per la raccolta di puntate o scommesse (botteghini del lotto, sale da “Bingo”, sale scommesse e simili); - le attività di noleggio di veicoli e di beni mobili, registrati o no. Le destinazioni commerciali sono suddivise nei seguenti nei seguenti tipi e categorie. Tipo V - esercizio di vicinato VA – esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari avente una superficie di vendita fino a 250 m2; esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e esercizio per attività paracommerciale aventi una superficie utile fino a 350 m2 VN – esercizio di vicinato per la vendita di prodotti non alimentari aventi una superficie di vendita fino a 250 m2; attività paracommerciale avente una superficie utile fino a 350 m2 Le attività miste (alimentari e non alimentari) sono classificate nella tipologia prevalente. VS – esercizio di vicinato per la vendita esclusiva di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) avente una superficie di vendita, computata con calcolo convenzionale, non superiore a 250 m2. Tipo M1 - media struttura di livello 1 M1A – Media struttura di vendita di prodotti alimentari avente una superficie di vendita compresa tra 251 e 600 m2; esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e esercizio per attività paracommerciale avente una superficie utile compresa tra 351 e 700 m2 M1N – Medie strutture di vendita di prodotti non alimentari avente una superficie di vendita compresa tra 251 e 600 m2; esercizio per attività paracommerciale avente una superficie utile compresa tra 351 e 700 m2 PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 15 Le attività miste (alimentari e non alimentari) sono classificate nella tipologia prevalente MCU1 – Media struttura ad organizzazione unitaria avente una superficie di vendita compresa tra 251 e 600 m2 M1S – media struttura per la vendita esclusiva di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) avente una superficie di vendita, computata con calcolo convenzionale, compresa tra 251 e 600 m2. Tipo M2 - medie strutture di livello 2 M2A – Media struttura di vendita di prodotti alimentari avente una superficie di vendita compresa tra 601 e 2.500 m2; esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e esercizio di attività paracommerciale avente una superficie utile compresa tra 701 e 3.000 m2 M2N – Media struttura di vendita di prodotti non alimentari avente una superficie di vendita compresa tra 601 e 2.500 m2; esercizio per attività paracommerciale avente una superficie utile compresa tra 701 e 3.000 m2 Sono considerate attività miste (alimentari e non alimentari) quando nessuno dei due settori sia al di sotto del 25% della superficie di vendita. In caso contrario l’esercizio è attribuito al settore prevalente MCU2 – Media struttura ad organizzazione unitaria avente una superficie di vendita compresa tra 601 e 2.500 m2 M2S – media struttura per la vendita esclusiva di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) avente una superficie di vendita, computata con calcolo convenzionale, compresa tra 601 e 2.500 m2. Tipo GSS - Grandi strutture di rilevanza intercomunale GSSA – Grande struttura di vendita di prodotti alimentari avente una superficie di vendita compresa tra 2.501 e i 4.000 m2; esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e esercizio per attività paracommerciale avente una superficie utile compresa tra 3.001 e 4.500 m2 GSSN - Grande struttura di vendita di prodotti non alimentari avente una superficie di vendita compresa tra 2.501 e i 4.000 m2; esercizio per attività paracommerciale avente una superficie utile compresa tra 2.501 e 4.000 m2 Sono considerati alimentari gli esercizi in cui la superficie di vendita dedicata ai non alimentari non sia superiore a 1/3. Sono considerati non alimentari gli esercizi in cui la superficie di vendita dedicata agli alimentari non superi i 250 m2 GSSU – Grande struttura ad organizzazione unitaria avente una superficie di vendita compresa tra 2.501 e 4.000 m2. Tipo GSAE - Grandi strutture di area estesa GSAEA - Grande struttura di vendita di prodotti alimentari avente una superficie di vendita superiore a 4.000 m2; esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e esercizio per attività paracommerciale avente una superficie utile superiore a 4.500 m2 GSAEN - Grande struttura di vendita di prodotti non alimentari avente una superficie di vendita superiore a 4.000 m2; esercizio per attività paracommerciale avente una superficie utile superiore a 4.500 m2 Sono considerati alimentari gli esercizi in cui la superficie di vendita dedicata ai non alimentari non sia superiore a 1/3. Sono considerati non alimentari gli esercizi in cui la superficie di vendita dedicata agli alimentari non superi i 250 m2 GSAEU - Grande struttura ad organizzazione unitaria avente una superficie di vendita superiore a 4.000 m2 Il commercio all’ingrosso rientra nella categoria delle attività commerciali solo nel caso sia organizzato con accesso diretto al pubblico per l’esame e/o il prelievo delle merci (es. cash and carry) o che sia legittimamente svolto in PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 16 abbinamento al commercio al dettaglio negli stessi locali nei casi in cui la legge consente tale abbinamento; in caso contrario è classificato tra le attività del settore terziario o industriale-artigianale a seconda dell’effettiva tipologia. d. Attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale. Per attrezzature e servizi pubblici si intendono le attrezzature di proprietà pubblica ed i servizi gestiti, anche indirettamente, dalla pubblica amministrazione. Per attrezzature e servizi di interesse pubblico o generale si intendono le attrezzature ed i servizi che, seppure non di proprietà pubblica o gestiti dalla pubblica amministrazione, soddisfano l’interesse pubblico o generale e sono aperti all’utilizzazione di tutti i cittadini nel rispetto delle condizioni e delle regole stabilite a mezzo di convenzione che definisce anche la relativa servitù di uso pubblico. Le diverse tipologie di destinazione specifica sono definite dalle disposizioni di attuazione del Piano dei Servizi ed individuate da specifica tavola. 8.3 Le attività eventualmente non riconducibili ai suddetti gruppi vanno qualificate tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dalle stesse indotto in termini urbanizzativi. Così, l’eventuale funzione commerciale o di prestazione di servizi svolta esclusivamente a mezzo di strumenti telematici che non richieda l’accesso di fornitori o di utenti può, se limitato solo ad alcuni dei locali costituenti un’unità immobiliare, essere considerato privo di rilevanza edilizio-urbanistica e quindi compatibile con funzioni diverse quale, ad esempio, quella residenziale. 8.4 Gli atti del PGT individuano, per i diversi ambiti e per le diverse aree, le vocazioni funzionali comprensive delle destinazioni principali nonché di quelle complementari (comprensive di quelle accessorie) e compatibili; la sostenibilità del rapporto tra la destinazione principale e quelle complementari, accessorie o compatibili eventualmente presenti è valutata, in sede di progetto edilizio od in sede di piano attuativo o di atto di programmazione negoziata, con riferimento alla obiettiva e concreta prevalenza della destinazione principale e della sua effettiva capacità di connotare il nuovo insediamento. 8.5 I progetti e gli atti a corredo dei titoli abilitativi o delle denunce di inizio attività individuano anche le destinazioni connesse, cioè quelle che accedono alla destinazione propria (principale, complementare e compatibile) dell’unità immobiliare o del compendio di unità immobiliari costituenti l’insediamento, senza però assumere alcuna autonomia fisico-strutturale e/o edilizia e/o funzionale: così, ad esempio, l’ufficio e lo spazio espositivo o commerciale e la mensa connessi ad un’attività industriale od artigianale, che connota di sé l’intera unità immobiliare o l’intero insediamento, oppure l’ufficio connesso ad un’attività commerciale, oppure l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’esclusivo servizio di un insediamento sportivo, oppure le attività alberghiere (agriturismo) o di vendita dei prodotti connesse all’azienda agricola. La destinazione connessa, perciò, è considerata come parte integrante della destinazione principale e non assume rilevanza sotto il profilo urbanisticoedilizio né sotto i profili urbanizzativo e contributivo salvo che essa: PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 17 - - venga ad occupare una porzione eccedente il 20% della Slp complessiva dell’unità immobiliare o dell’insediamento considerati; l’ambito fisico-edilizio nel quale è insediata, assuma autonomia, anche solo potenziale, così da poter essere trasferito, in proprietà od in uso, separatamente; lo spazio nel quale è insediata venga ad appartenere ad un proprietario diverso da quello della restante unità immobiliare o del restante insediamento. 8.6 Le destinazioni diverse da quelle principali, indicate nelle norme di attuazione del DdP e del Pdr e diverse da quelle complementari o compatibili, come sopra specificate, sono vietate in quanto incompatibili con la conformazione strutturale e/o morfologica del manufatto edilizio o con l’assetto funzionale e/o ambientale del contesto urbano. Art.9 Vincoli derivati dall’analisi geologica e dalla fattibilità geologica6 9.1 Il territorio comunale è associato alla Classe di fattibilità geologica 2 –Fattibilità con modeste limitazioni, alla Classe di fattibilità geologica 3 –Fattibilità con consistenti limitazioni e alla Classe di fattibilità geologica 4 –Fattibilità con gravi limitazioni. Le classi di fattibilità geologica sono individuate sulla Carta della fattibilità contenuta in “Assetto geologico, idrogeologico e sismico” del Documento di piano. 9.2 Indipendentemente dalla classe di fattibilità geologica in cui si opera, in fase di progetto esecutivo di opere di sostegno delle terre e di opere di fondazione devono essere eseguite le indagini prescritte dal D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e successiva C.M. 30483 del 24 settembre 1988. Ai fini del progetto e dell’esecuzione delle indagini, possono essere utilmente utilizzate le raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche pubblicate dall’Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I.). 9.3 In funzione della classe di fattibilità geologica di riferimento, nel caso di esecuzione di opere sono richieste le indagini contenute nella successiva tabella. 6 Modifica introdotta a seguito di “Controdeduzioni alla valutazione di compatibilità condizionata della Provincia di Monza e Brianza”, punto 4.g, p.11. Il documento è allegato alla delibera di approvazione del PGT. PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 18 CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 ELEMENTI DI ATTENZIONE TIPOLOGIE DI MASSIMA DELLE INDAGINI Indagini da svolgere sempre: - controlli sulla rete fognaria esistente - scarichi finali in corpi idrici superficiali nei limiti - indagini geofisiche per stima di Vs e stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e smi valutazione di Fa - verifica tipologie fondazioni ai sensi del D.M. Indagini da svolgere su aree con 11.03.1988 e smi terreni a compressibilità da media ad - osservanza disposizioni D.M. 14.01.2008 e smi - osservanza della fascia di rispetto cimiteriale ai alta: sensi del DPR 285 10/09/1990 art.57 e R.D. 27 - prove penetrometriche dinamiche (o statiche) luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi - sondaggi geognostici a carotaggio sanitarie art. 338 continuo o trincee esplorative con osservanza prescrizioni L.R. 86/1983 e art. 3 c. 58 prelievo di campioni indisturbati L.R. 1/2000 per le aree interne al PLIS - analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei terreni - scarichi finali in corpi idrici superficiali nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e smi - verifica tipologie fondazioni ai sensi del D.M. 11.03.1988 e smi Tutte le tipologie di indagini dirette e - osservanza disposizioni D.M. 14.01.2008 e smi indirette prescritte dalla Classe 2 con - osservanza zone di rispetto dei pozzi pubblici per prove di conducibilità idraulica in foro uso potabile e aree a rischio idrogeologico ai sensi art 94 del D.Lgs. 152/2006 e D.G.R. 10.04.2003 n.7/12693 - scarichi finali in corpi idrici superficiali nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e smi - verifica tipologie fondazioni ai sensi del D.M. 11.03.1988 e smi - osservanza delle disposizioni del D.M. Tutte le tipologie di indagini dirette e 14.01.2008 e smi - osservanza zone di tutela assoluta dei pozzi indirette prescritte alla Classe 3 pubblici per uso potabile ai sensi art 94 del qualora sia consentito l’intervento D.Lgs. 152/2006 - osservanza fasce di rispetto dei corsi d’acqua come da R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904 - bonifica dei siti inquinati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e/o D.M. 471/1999 Art.10 Tutela ambientale 10.1 L’esame e l’approvazione dei seguenti interventi sono subordinati alla verifica della compatibilità ambientale dell’area, qualora riguardino porzioni del territorio comunale sulle quali siano o siano state insediate (o, comunque, vi siano o vi siano state svolte) attività industriali od artigianali: - cambio di destinazione d’uso; - piani attuativi, atti di programmazione negoziata, progetti di opere pubbliche; - nuova costruzione, ampliamento e sopralzo; - ristrutturazione edilizia, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti. 10.2 La verifica della compatibilità ambientale dev’essere conseguita attraverso indagini e procedure che escludano, nelle matrici ambientali soggette ad indagini (qualità del suolo e del sottosuolo), la presenza di contaminanti in concentrazioni superiori a quanto indicato dalla normativa vigente. Le indagini necessarie ad individuare, preliminarmente, le caratteristiche qualitative delle matrici ambientali sono esposte in un progetto, redatto da un PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 19 professionista abilitato, da presentare contestualmente al Comune ed all’ARPA competente per territorio. Contenuti e modalità di esecuzione del progetto devono essere riferiti alle caratteristiche dell’attività pregressa svolta sull’area e definiti con Comune ed ARPA, che provvederanno ad approvare il piano di indagini. Sulla base dei risultati ottenuti dalle indagini, che verranno confrontati con i valori della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) riferita alla destinazione da dare al sito, la relazione finale del direttore dei lavori (che dovrà essere assentita e validata da Comune ed ARPA) autocertificherà la compatibilità o meno dell’area. Qualora invece i valori riscontrati per almeno una delle matrici ambientali indagate fossero superiori alla CSC dovrà essere dato avvio alla procedura prevista dalle leggi e dai provvedimenti regionali in materia. 10.3 Le disposizioni del presente articolo prevalgono su quelle delle altre disposizioni degli atti del PGT. Art.11 Uso temporaneo di edifici e di aree. Insediamento di cantieri edili. Attività commerciali e di servizio su aree pubbliche 11.1 Gli edifici esistenti alla data del 30 novembre 2009 e le aree di loro pertinenza nonché le aree libere, anche se di proprietà privata, possono essere utilizzati per un periodo di tempo determinato, non eccedente complessivamente i tre anni, per l’insediamento temporaneo di impianti e di servizi pubblici o di interesse pubblico, anche se tale insediamento contrasti con le prescrizioni e le previsioni del PGT, a condizione che il proprietario e l’ente pubblico gestore dell’impianto o del servizio (se diverso dal Comune), assumano, in solido tra loro ed a mezzo di atto trascritto nei registri immobiliari, l’obbligo di ripristinare, a proprie cure e spese, lo stato e l’uso originari, alla scadenza del termine, autorizzando il Comune a provvedere d’ufficio, in loro danno, in caso di inadempienza. 11.2 I cantieri edili (con le attrezzature e gli impianti relativi) possono essere insediati ovunque, a condizione però che la rispettiva attività risulti consentita od assentita nei modi o dagli atti previsti dalla legge. Per il termine massimo prescritto dal titolo abilitativi, ovvero ove tale titolo non sia necessario per il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento e comunque non eccedente il triennio, l’installazione dei suddetti cantieri deve avvenire salvaguardando le esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica, veicolare). 11.3 Sulle aree appartenenti al demanio od al patrimonio comunale, se asservite all’uso pubblico, può essere consentito, nelle forme ed in forza degli atti previsti dalla legislazione speciale e nel rispetto di eventuali usi specifici stabiliti dal Comune per tali aree, l’insediamento di attività commerciali a condizione che lo stesso non comporti significativa compromissione del corretto assetto funzionale e dell’igiene del territorio nonché delle esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare) né riduzione degli spazi a verde e del patrimonio arboreo esistenti. Sulle aree appartenenti a soggetti privati e messe, a PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 20 tal fine, a disposizione del Comune in forza di atto trascritto nei registri immobiliari, l’insediamento delle suddette attività commerciali è consentito solo se conforme alle previsioni del PGT ed alle medesime condizioni di cui sopra. L’insediamento di edicole per la vendita di prodotti vari è consentito sulle aree appartenenti al demanio stradale a condizione che lo stesso non comporti significativa compromissione delle esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare). Art.12 Utilizzazione di aree e di costruzioni in contrasto con il Pgt 12.1 L’utilizzazione di aree ed immobili che risulti in atto alla data del 30 novembre 2009 e che sia in contrasto con previsioni degli atti del PGT può, se legittimamente realizzata, essere mantenuta sino all’approvazione del piano attuativo, dell’atto di programmazione negoziata o del progetto di opera pubblica o del titolo abilitativo che dia esecuzione alle suddette previsioni. 12.2 Le costruzioni che contrastino con le previsioni o le prescrizioni degli atti del PGT, ma che risultino legittimamente realizzate ed esistenti alla data di adozione del Pgt, possono costituire oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo; detta facoltà può essere esercitata solo sino all’approvazione del piano attuativo o del progetto di opera pubblica che dia attuazione agli atti del PGT. Art.13 Atti e piani di settore; atti e piani sovracomunali definiti prevalenti dalla legge7 13.1 Gli atti ed i piani di settore costituiscono espressione della potestà pianificatoria comunale e sono volti ad assicurare la tutela e la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità locale. Tali atti e piani sono coordinati con gli atti del PGT i quali, per quanto di necessità vengono a loro volta adeguati, ove necessario. Il rapporto e gli eventuali conflitti tra detti atti e piani e gli atti del PGT sono regolati dalla legge. 13.2 I piani territoriali regionale e provinciale nonché i piani di settore sovracomunali, quale quello delle cave, prevalgono sulla disciplina del PGT se e secondo quanto in proposito stabilito dalla legge. L’efficacia di eventuali previsioni del PGT non conformi a quelle, prevalenti, di detti piani è subordinata all’intervenuta attuazione dei piani stessi o, se anteriore a detta attuazione, alla scadenza della loro validità8. 7 Integrazione al titolo introdotta a seguito di “Schede controdeduzioni”, Osservazione n.41 e a seguito di “Controdeduzioni alla valutazione di compatibilità condizionata della Provincia di Monza e Brianza”, punto 3.a, p.7. I documenti sono allegati alla delibera di approvazione del PGT. 8 Nuovo comma introdotto a seguito di “Schede controdeduzioni”, Osservazione n.41 e a seguito di “Controdeduzioni alla valutazione di compatibilità condizionata della Provincia di Monza e Brianza”, punto 3.a, p.7. I documenti sono allegati alla delibera di approvazione del PGT. PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 21 Art.14 Eventuali contrasti tra i diversi atti del Pgt Degli eventuali contrasti tra i diversi atti del Pgt sarà data immediata notizia al Consiglio Comunale con contestuale proposta degli interventi idonei a risolvere i contrasti medesimi. Sino all’intervenuta decisione da parte del Consiglio comunale i menzionati eventuali contrasti saranno risolti dando prevalenza alle prescrizioni normative rispetto alle previsioni cartografiche e, in caso di contrasto tra prescrizioni oppure previsioni, dando prevalenza a quelle che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. PGT Nova Milanese DISPOSIZIONI COMUNI 22