la conquista dei diritti umani

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la conquista dei diritti umani
LEZIONE
“LA CONQUISTA DEI DIRITTI UMANI”
PROF.SSA CARMELA ANNARUMMA
Università Telematica Pegaso
La conquista dei diritti umani
Indice
1
Introduzione ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3
2
Le generazioni dei diritti umani ------------------------------------------------------------------------ 9
3
Dichiarazione universale dei diritti umani --------------------------------------------------------- 11
4
Il sistema internazionale di tutela dei diritti umani ---------------------------------------------- 16
5
Bibliografia ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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La conquista dei diritti umani
1 Introduzione
La delicata e ampia questione dei Diritti Umani si dispiega in un clima ostico, sia per la
gravità del tema, affrontato spesso in trattati lunghissimi dal sapore squisitamente politico, sia per
la poca chiarezza che accompagna la sua trattazione.
Proveremo a dare, in questa sede, una definizione all’espressione “Diritto dell’uomo” che,
nonostante vari tentativi, risulta essere ancora pura tautologia. Riportiamo alcune enunciazioni:
«Diritti dell’uomo sono quelli che spettano all’uomo in quanto uomo»; oppure «Diritti dell’uomo
sono quelli il cui riconoscimento è condizione necessaria per il perfezionamento della persona
umana oppure per lo sviluppo della civiltà ecc., ecc.»1.
Questi tentativi di definizione non consentono di elaborare una categoria di diritti dai
contorni netti, né tantomeno di individuare un fondamento assoluto di tali diritti2.
Va sottolineato che si tratta di un discorso in fieri, che va modificandosi a seconda delle
epoche storiche, dei bisogni, degli interessi, delle trasformazioni socio-culturali.
Rispettando una classificazione generica possiamo dire che i diritti dell’uomo sono:

fondamentali, in quanto corrispondono ai bisogni vitali, spirituali e materiali della

universali, in quanto appartengono ad ogni essere umano, senza distinzione di razza,
persona;
colore, sesso, lingua, religione, ecc.;

inviolabili, in quanto nessun essere umano può esserne privato;

indisponibili, in quanto nessuno vi può rinunciare, neppure volontariamente.
«Occorre prendere coscienza del fatto che il pieno rispetto dei diritti umani è, prima di
tutto una nostra responsabilità»3. Purtroppo, però, le violazioni di tali diritti restano all’ordine del
giorno e gli strumenti atti ad eliminarle non sono realmente efficaci.
Il primo documento che contiene un elenco di tali diritti risale al 1948 ed è la Convenzione
Universale dei diritti dell’uomo. Tale documento segna una tappa fondamentale nell’affermazione
dei diritti umani, ma si deve tener presente che, sicuramente, non ne segna la nascita, in quanto ogni
1
Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1990, pag. 8.
Ivi, pag 9.
3
Perli E. (a cura di), Scheda sui diritti umani, tratto dal sito Internet http://www.volint.it/scuolevis/diritti2/scheda.htm,
pag. 3.
2
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diritto proclamato da tale Dichiarazione non è che il frutto di un lungo e tortuoso percorso storico
che ne ha decretato l’affermazione.
Volendo, quindi, risalire ai primi accenni sul concetto di “diritti dell’uomo”, si dovrebbe
tornare all’inizio stesso della storia dell’uomo.
Tali diritti affondano le proprie radici nel pensiero di filosofi, intellettuali e in testi religiosi
di antiche civiltà, in cui viene sottolineata l’importanza e l’imprescindibilità di diritti inerenti
l’uguaglianza, la dignità, l’aiuto e il sostegno fra gli uomini. Un esempio sono i testi hindu Veda e
Agama, il testo giudaico Torah, i testi buddisti Anguttara-Nykaya e Tripitaka, il testo confuciano
Anaclet, il testo cristiano Nuovo testamento.
Anche nei testi omerici si ritrova una distinzione tra themis e dike, due personificazioni dei
principi, della vita religiosa e della vita etica: Themis è il principio religioso, il principio regolatore
della religione; Dike è il principio regolatore della vita sociale, della vita come la concepiva un
cittadino greco.
Nell’antica Grecia, ad esempio alcuni diritti fondamentali erano riconosciuti solo a
determinate categorie sociali. È nota, infatti, la modalità degli Ateniesi di prendere decisioni
importanti, relative alla vita politica e sociale, durante le riunioni nella piazza della città (agorà). A
queste riunioni avevano accesso solo i cittadini, ovvero gli uomini adulti e liberi, escludendo gran
parte della popolazione formata da donne, bambini, schiavi.
Qualcosa di simile accadeva anche a Roma dove tutti i diritti erano ad appannaggio dei soli
Patrizi e preclusi alla maggior parte del popolo.
Nei trattati De legibus e De Republica, Cicerone enuncia alcuni doveri nei confronti degli
stranieri, a cui il cittadino romano non può sottrarsi.
Una nuova prospettiva, in Occidente, compare con la filosofia Cristiana per la quale tutti
gli uomini sono fratelli in quanto figli di Dio. «Con la “venuta” di Cristo, con il messaggio
universale del Vangelo, l’uomo, ogni uomo, e non più solo gli uomini liberi della tradizione greca,
si eleva alla dignità di persona, nel suo “essere uguale” al Padre»4.
Alcune tracce di tutela della persona sono rinvenibili nel Medioevo. Si tratta di garanzie
concesse all’interno di alcuni feudi dai signori locali.
Nel 1215 il re d’Inghilterra Giovanni Senzaterra, fu obbligato dai baroni presenti ad
emanare la Magna Charta Liberatum, ossia la Carta delle Libertà.
4
Cfr. L. Di Santo, Teoria e Pratica dei Diritti dell’Uomo ESI, Napoli 2002, pag. 12 .
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Quest’ultima rappresenta il primo documento fondamentale per la concessione di diritti ai
cittadini perché impone al re il rispetto di alcune procedure, limitando la sua volontà sovrana per
legge. Tra gli articoli della Magna Charta ricordiamo il divieto per il Sovrano di imporre nuove
tasse senza il previo consenso del Parlamento (no taxation without representation) e la garanzia per
tutti gli uomini di non poter essere imprigionati senza prima aver sostenuto un regolare processo
(due process of law), riducendo inoltre l’arbitrarietà del re in termini di arresto preventivo e
detenzione. Benché la Magna Charta nel corso dei secoli sia stata ripetutamente modificata da leggi
ordinarie emanate dal Parlamento, conserva tuttora lo status di Carta fondamentale della monarchia
britannica.
Lo stesso fa Enrico III, che nel 1225, con la sua Magna Charta, garantisce il diritto alla
giustizia e all’immunità.
Un grande passo in avanti verso la conquista dei diritti dell’uomo viene fatto qualche
secolo più tardi in Inghilterra dove, il 27 maggio 1679, fu emanato l’Habeas Corpus Act, che
sanciva il diritto universale ad appellarsi presso un tribunale contro una detenzione ritenuta
ingiustificata.
Ma è solo con John Locke e Jean-Jacques Rousseau, i due filosofi che si sono distinti
nell’ambito generale del giusnaturalismo, che si sono andati formulando i fondamenti filosofici su
cui ha poi poggiato la successiva dottrina dei Diritti dell’Uomo nelle sue espressioni teoriche e nelle
sue proiezioni giuspositiviste.
Per Locke «il vero stato dell’uomo è lo stato di natura in cui gli uomini sono liberi ed
uguali, mentre lo stato civile è solo una creazione artificiale che dev’essere finalizzata a permettere
la più ampia esplicazione della libertà e dell’uguaglianza naturale»5.
Rousseau tratta questo tema soprattutto nel Contrat social. «L’uomo é nato libero e
ovunque é in catene»6. È con questa amara considerazione che inizia la sua opera più celebre. Per il
filosofo ginevrino «il problema è di trovare una forma associativa che difenda e protegga con la
forza di tutta la comunità la persona e i beni di ciascun associato, e in cui ciascuno, unendo se stesso
al tutto, possa ancora obbedire solo a se stesso e rimanere libero come prima». 7 Tale contratto
consiste, com’è noto, «nella totale alienazione di ciascun associato, con tutti i suoi diritti,
all’insieme della comunità; infatti, in primo luogo, dato che ciascuno offre se stesso senza alcun
5
J. Locke, Due trattati sul governo, a cura di Luigi Pareyson, UTET, Torino 1982.
Rousseau, Jean-Jacques, Il contratto sociale, Milano, Rizzoli, 2005.
7
Ibidem.
6
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limite, le condizioni sono identiche per tutti; e, stando così le cose, nessuno ha interesse a rendere le
condizioni, gravose per gli altri».8
È innegabile l’influsso del pensiero rousseauiano sulla rivoluzione francese, fenomeno che
ha portato alla prima Dichiarazione ufficiale dei Diritti dell’Uomo in Europa.
La filosofia politica contemporanea considera Kant come l’autore di riferimento rispetto ad
una teoria della libertà e dell’uguale considerazione e rispetto per ogni persona. In questo senso, la
filosofia politica kantiana è stata associata alla dottrina di Rousseau e alla teoria del contratto
sociale.
I pensatori illuministi miravano alla conquista di alcuni principi fondamentali come la
libertà di religione, la libertà di stampa, l’abolizione dei privilegi fiscali, il netto ridimensionamento
dell’assolutismo regio.
Nel 1789, all’indomani della Rivoluzione francese, l’Assemblea Nazionale Costituente,
con l’approvazione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (che costituirà anche il
preambolo della Costituzione liberale del 1791), sancì alcune delle istanze propugnate da pensatori
autorevoli come Locke, Montesquieu, Voltaire, Diderot e Rousseau.
I punti salienti della Dichiarazione sono ed erano la libertà religiosa, di pensiero e di
parola, l’uguaglianza di tutti i cittadini, il diritto alla proprietà e alla sicurezza, la democrazia
fiscale.
L’umanità dispone, oggi, di alcuni grandi testi normativi, che indicano non solo quali sono
i diritti e le libertà fondamentali che, in linea di principio, spettano ad ogni individuo in qualunque
luogo abiti, ma anche quali limitazioni gli Stati devono autoimporsi, al fine di garantire quei precisi
diritti e quelle libertà.
Tra questi testi si ricordano senz’altro: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
siglata a New York nel 1948, con questa Carta si stabiliva, per la prima volta nella storia moderna,
l’universalità di questi diritti, non più limitati unicamente ai paesi occidentali, ma rivolti ai popoli
del mondo intero, e basati su un concetto di dignità umana intrinseca, inalienabile, ed universale. La
Dichiarazione riconosce tra le altre cose il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale; al
riconoscimento come persona e all’uguaglianza di fronte alla legge; a garanzie specifiche nel
processo penale; alla libertà di movimento e di emigrazione; all’asilo; alla nazionalità; alla
proprietà; alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; alla libertà di associazione, di opinione
8
Ibidem.
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e di espressione; alla sicurezza sociale; a lavorare in condizioni giuste e favorevoli e alla libertà
sindacale; a un livello adeguato di vita e di educazione.
Successivamente viene emanato nel 1966 il Patto sui Diritti Civili e Politici e, infine, il
Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, anch’esso del 1966.9
Con la Dichiarazione prima ed i Patti poi, il campo d’indagine dei diritti umani si è
notevolmente ampliato.
Si è ora di fronte al capovolgimento del rapporto cittadino-stato, con il passaggio dalla
priorità dei doveri da parte della popolazione a quella dei diritti del cittadino: per la prima volta le
aspirazioni etiche e morali vengono affermate all’interno di norme precise, diventando diritti
positivi.
I diritti civili, dunque, tutelano l’individuo, la sua persona, la sua libertà di pensare e di
agire, costituiscono quegli “spazi liberi” che ogni Stato deve garantire all’individuo.
Tra gli altri citiamo:

diritto alla vita e alla sicurezza, alla proprietà privata, alla riservatezza, ecc.;

diritto di manifestare liberamente la propria opinione, di praticare una religione, di
riunirsi pacificamente.
Le libertà civili impongono allo Stato l’obbligo di garantire il rispetto della persona umana,
nonché piena giustizia in caso di abusi.
I diritti politici, che riguardano la sfera pubblica del cittadino, consentono all’individuo la
partecipazione alla vita politica del Paese, in particolare il diritto:

alla libertà di pensiero;

alla possibilità di concorrere alla vita e agli orientamenti degli organi statali;

ad associarsi;

a formare partiti politici;

a partecipare alle elezioni;

ad essere eletti alle varie cariche dello Stato.
I diritti economonico-sociali e culturali, infine, definiscono pretese che l’individuo vanta
nei confronti dello Stato per ovviare alle disuguaglianze sociali, agli squilibri economici, agli
svantaggi causati dalla natura, dall’età, ecc., tra questi ricordiamo:

il diritto al lavoro;
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
il diritto al riposo e allo svago;

il diritto all’assistenza sanitaria;

il diritto all’istruzione;

il diritto di partecipare alla vita culturale della comunità.
Nel rispetto di tali Diritti lo stato si impegna alla rimozione di tutti quegli ostacoli che
impediscono di accedere al benessere e alla protezione sociale.
L’esercizio di tali diritti, quindi, dovrebbe contribuire al miglioramento delle condizioni di
vita di ogni singolo cittadino.
Accanto a questi diritti, sostanzialmente di carattere individuale, le Norme Internazionali
fissano anche quelli che riguardano espressamente le minoranze, cui spetta il fondamentale diritto
all’autodeterminazione, ossia la possibilità di scegliere liberamente il proprio status internazionale,
e di darsi il governo più conforme alle aspirazioni popolari.
La denominazione della Dichiarazione da “internazionale” è stata modificata in
“universale”10 essendo stati estesi al mondo intero gli ideali di rispetto e di uguaglianza. Molti sono
stati, ad esempio, i Paesi del Terzo Mondo che hanno inserito almeno una parte della Dichiarazione
nelle loro Costituzioni Nazionali.
Da quanto fini qui illustrato è possibile concludere affermando che i diritti umani non sono
nati in un preciso momento storico, ma da una lenta evoluzione sociale e culturale che ha portato le
classi più deboli alla consapevolezza della dignità del proprio status.
9
A. Cassese, I diritti dell’uomo nel mondo contemporaneo, Laterza, Bari 2000, p.51
Ivi, pag 44.
10
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2 Le generazioni dei diritti umani
Dal breve excursus storico sull’evoluzione dei diritti umani si può facilmente comprendere
come il contenuto di tali diritti si sia costantemente ed incessantemente modificato nel tempo. E
sicuramente tale evoluzione è inevitabilmente destinata a continuare.
Molti studiosi di diritti umani hanno individuato delle cosiddette “generazioni” dei diritti
divise a seconda del contesto storico di riferimento. Si tratta di una catalogazione, ovviamente non
classificatoria, che intende solo assumere una prospettiva di carattere storico.
La prima generazione, definita “dei diritti civili e politici”, risale all’inizio dell’età
moderna, all’interno, quindi, di una fase storica in cui è andata affermandosi la concezione
individualistica della società propugnata dalle rivoluzioni francese e americana del XVIII secolo.
«L’affermazione
di
tale
concezione
costituisce
una
vera
e
propria
“svolta
antropologica”»11, fortemente ispirata anche dalle teorie di John Locke, in buona parte influenzate
dallo scontro tra parlamento e monarchia inglesi sfociato nella c.d. “Glorious Revolution” del 16881689.
Solo in seguito alle dichiarazioni dei coloni nordamericani i diritti civili e politici vennero
riconosciuti concretamente da un ordinamento giuridico. Anche nella Francia rivoluzionaria di fine
Settecento la concezione individualistica giocò un ruolo determinante.
I diritti di questa prima generazione sono dunque in buona parte influenzati dal liberalismo
classico che inquadra la società come un’organizzazione alla cui costituzione concorrono i singoli
individui in maniera autonoma ed indipendente. In particolare il liberalismo è un insieme di idee e
teorie politiche che hanno come obiettivo principale la tutela di alcune libertà ritenute fondamentali
come il diritto alla vita e all’integrità fisica, libertà di pensiero, religione, elettorato.
La seconda generazione di diritti, riguarda i diritti sociali, culturali ed economici. Essa è
fatta risalire al periodo della rivoluzione industriale e più precisamente alla Dichiarazione del 1948.
La dottrina legata a questi diritti si sviluppa, in un certo senso, come reazione ai limiti della
dottrina liberale e alle disuguaglianze sociali ad essa collegate. Nella realtà i diritti umani così come
11
Pecorari M., Il legame fra diritti umani e sviluppo in un assetto mondiale in mutamento, tratto dalla tesi di laurea in
sociologia del diritto pubblicata sul sito internet www.studiperlapace.it
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erano stati enunciati nelle dichiarazioni del XVIII secolo, per alcuni individui, apparivano del tutto
privi di senso concreto.
Si fece, dunque, sempre più spazio l’idea che si potesse realizzare uno Stato in grado di
intervenire attivamente per garantire ai suoi cittadini diritti quali l’istruzione, la sanità e il lavoro.
La terza generazione si riferisce ai diritti collettivi come quello allo sviluppo, alla tutela
dell’ambiente e alla pace. I destinatari di tali diritti non sono più i singoli individui, ma i popoli:
diritto alla pace, allo sviluppo, alla difesa ambientale, al controllo delle risorse nazionali.
Tale generazione di diritti ha cominciato a ricoprire un ruolo rilevante nella seconda metà
del secolo appena trascorso, dopo la svolta avvenuta a seguito della emanazione della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948.
Tale Dichiarazione, infatti, è un atto indispensabile per interpretare in modo adeguato il
tema dei diritti umani, viste le innovazioni di cui si è fatta portatrice.
La quarta generazione, non ancora elaborata in modo preciso, è relativa al campo delle
nuove tecnologie di comunicazione, delle manipolazioni genetiche, della bioetica.
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3 Dichiarazione universale dei diritti umani
La Dichiarazione Universale dei diritti umani fu adottata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, con il chiaro intento di conciliare i “Sistemi storici e materiali”
dei diritti civili e politici e dei diritti economici e sociali.
Essa sancisce i diritti individuali, civili, economici, culturali, politici, sociali della persona:
proclama il diritto alla vita, ad un trattamento egualitario dinanzi alla legge, alla libertà di
movimento, pensiero, opinione, espressione, associazione, coscienza e fede. Decreta, inoltre, che
nessuno può essere fatto schiavo o arbitrariamente incarcerato, esiliato e sottoposto a torture o
punizioni.
I Diritti umani sanciti nella Dichiarazione assumono un carattere cosmopolita
proponendosi di andare oltre quelli del cittadino.
«Alla fine della seconda guerra mondiale ci si guardò indietro con orrore: più grave ancora
delle rovine materiali, era il disastro morale, la violenza fatta ai diritti dei singoli e dei popoli interi,
causa della perdita di tante vite umane. Lo sterminio degli ebrei e di altre minoranze come gli
zingari, le esplosioni atomiche costituivano, ciascuno a suo modo, terrificanti dimostrazioni di un
inaudito potenziale distruttivo presente per l’umanità»12.
Al termine del secondo conflitto mondiale, la consegna era “Mai più”: si avvertiva
l’esigenza di vedere garantito il rispetto della pace e dei diritti dei popoli. Sulla base di questa
speranza, nel 1945, fu redatto lo Statuto dell’ONU, che indicava, all’interno del suo preambolo,
come obiettivo fondamentale quello di salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che
già aveva portato indicibili afflizioni all’umanità, e riaffermava la fede nei diritti fondamentali della
persona umana, nell’uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, e nonché delle nazioni
grandi e piccole.
La Commissione per i diritti dell’uomo, istituita nel 1946 e presieduta da Eleanor
Roosevelt, decise che la Carta Internazionale avrebbe avuto la forma giuridica di Risoluzione
dell’Assemblea Generale ed avrebbe dovuto comprendere una dichiarazione di principi generali con
12
Conte G., Diritto alla pace e Diritti dell’uomo, tratto dalla tesi di laurea in filosofia del diritto pubblicata sul sito
internet www.studiperlapace.it
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un elevato valore morale e un patto distinto con forza vincolante per gli Stati che l’avessero
ratificato.
In tempi brevi la Commissione si preoccupò di redigere la Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani che ha esercitato una grande influenza nel mondo intero ed è stata fonte di ispirazione
per Costituzioni, leggi nazionali e convenzioni. All’atto della stesura ebbe luogo un acceso scontro
ideologico tra gli allora 58 membri delle Nazioni Unite che fu definito un vero e proprio “pezzo di
guerra fredda”, con la delineazione di quattro schieramenti.

Il gruppo dei Paesi occidentali: Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna che, nonostante
avessero tendenze imperialistiche e operassero discriminazioni all’interno dei loro imperi coloniali,
si schierarono a favore dei sistemi parlamentari democratici. A tale gruppo si affiancarono, in
seguito, altri Paesi tra cui l’Australia.

Il gruppo degli Stati latino-americani: difesero i diritti umani con maggior vigore
rispetto al gruppo dei Paesi occidentali.

L’Europa socialista, invece, si schierò su posizioni diametralmente opposte.

I Paesi asiatici, infine, rimasero ai margini del dibattito, interessati più che altro a far
valere le riserve dettate dalla tradizione culturale musulmana, in materia di religione e vita
familiare.
I Paesi occidentali si proponevano di esportare le concezioni che erano alla base dei loro
testi politici interni, le quali avevano una natura prevalentemente giusnaturalista: in particolare
ponevano l’attenzione sui diritti civili e politici di connotazione essenzialmente individualistica,
diritti sanciti nelle Costituzioni del Settecento. Soltanto di fronte alle pressioni dei Paesi socialisti e
latino-americani, accettarono di inserire nella Dichiarazione anche una serie di diritti economici e
sociali, estranei però alla loro più antica tradizione.
I Paesi socialisti parteciparono in modo attivo alla stesura della Dichiarazione solo dopo
che i Paesi occidentali ebbero allentato le loro rigide posizioni, insistendo per il riconoscimento di
alcuni diritti che tali Paesi occidentali erano palesemente riluttanti ad accettare, tra questi
risultavano:

il principio di uguaglianza, ovvero il divieto di attuare qualsiasi discriminazione
all’interno della società;

il diritto di ribellione contro le autorità oppressive;

il diritto di manifestare nelle strade;
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
i diritti di riunirsi in gruppo delle minoranze;

il diritto dell’autodeterminazione dei popoli coloniali;

il diritto di poter diffondere, tramite la stampa, le proprie idee.
Nonostante gli accesi contrasti tra le nazioni interessate, la Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo trovò l’approvazione dell’Assemblea Generale dell’ONU il 10 Dicembre 1948,
riunitasi in quell’occasione a Parigi, con l’astensione dei Paesi del Blocco Orientale, dell’Arabia
Saudita e del Sudafrica, mentre Honduras e Yemen non parteciparono al voto.
Si definiva così il diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale le libertà e i diritti
enunciati nella Dichiarazione Universale potevano essere pienamente realizzati.
Il dibattito sui Diritti Umani rimane, comunque, appassionato dal momento che nella realtà
molti dei principi sanciti nella Dichiarazione sono rimasti inapplicati.
Diviene necessario, a questo punto, precisare come le idee che sottendono ai diritti umani
scaturiscono da valori ben precisi che nascono e si affermano in determinati periodi storici e in
determinate aree geopolitiche, risultando, così, spesso in conflitto con altri valori.
Per questo è importante, ai fini del discorso che stiamo intraprendendo, rivolgere la nostra
attenzione in modo particolare alle condizioni politiche e storiche che hanno portato all’emanazione
della Dichiarazione Universale. La stesura di questa è da considerarsi quale primo passo verso la
realizzazione della "Carta Internazionale dei Diritti Umani", realizzata attraverso i due accordi
internazionali conclusi dall’ONU il 16 dicembre 1966:

il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;

il Patto Internazionale sui diritti civili e politici.
René Cassin (Nobel per la pace), uno dei padri della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, affermò che «la Dichiarazione stessa poteva essere considerata la “pala centrale” di un
trittico ai cui lati dovevano stare i due Patti internazionali»13.
Anche se molti anni sono passati dalla sua stesura: «essa può proiettare la sua luce nel
futuro di una umanità in cui lo scambio, ma anche lo scontro tra culture potranno essere più
frequenti»14.
Questo ad indicare l’attualità dei valori di tolleranza e di uguaglianza presenti nella
Dichiarazione.
13
14
Cassin, René, How the Charter on Human Rights Was Born, UNESCO Courier, 21 (January, 1968) 4-6.
Conte G., Diritto alla pace e Diritti dell’uomo, op. cit.
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«La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo rappresenta la manifestazione dell’unica
prova con cui un sistema
di valori può essere considerato umanamente fondato e, quindi,
riconosciuto: e questa prova è il cosenso generale circa la sua validità. I giusnaturalismi avrebbero
parlato di consensus omnium gentium o humani generis.
Vi sono tre modi di fondare i valori: il dedurli da un dato obiettivo costante, per esempio la
natura umana; il considerarli come verità di per se stesse evidenti; e infine lo scoprire che in un dato
periodo storico sono generalmente acconsentiti. Il primo modo ci offrirebbe la maggiore garanzia
della loro validità universale, se veramente esistesse la natura umana e, ammesso che esistesse come
dato costante e immodificabile, ci fosse concesso conoscerla nella sua essenza […]. Il secondo
modo ha il difetto di porsi al di là di ogni prova e di rifiutarsi a ogni possibile argomentazione di
carattere razionale: in realtà non appena sottoponiamo valori, proclamati evidenti, alla verifica
storica, ci accorgiamo che ciò che è stato considerato evidente da alcuni in un dato momento non è
più considerato evidente da altri in un altro momento […]. Il terzo modo di giustificare i valori è
quello di mostrare che sono appoggiati sul consenso onde un valore sarebbe tanto più fondato
quanto
più
è
acconsentito.
Con
l’argomento
del
consenso
si
sostituisce
la
prova
dell’intersoggettività a quella ritenuta impossibile o estremamente incerta dell’oggettività […].
Ebbene, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo può essere accolta come la più grande
prova storica che mai sia stata data, del consensus omnium gentium circa un determinato sistema di
valori»15.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce due tipologie di diritti,
interdipendenti e indivisibili: i diritti civili e politici e quelli economici, sociali e culturali, di cui è
stato precedentemente discusso.
La Dichiarazione è costituita da un preambolo e da 30 articoli.
Nel preambolo vengono messi in relazione il mancato rispetto dei diritti umani e gli “atti di
barbarie che offendono la coscienza dell’umanità”. Questo con un chiaro riferimento a quanto
successo durante lo svolgersi della seconda guerra mondiale (si ricorderanno sicuramente i campi di
sterminio e la pulizia etnica).
Tale preambolo specifica il rispetto dei diritti dell’uomo, fissati come un ideale che tutti i
popoli e da tutte le nazioni devono raggiungere “come unica via per un futuro che sia di pace e di
libertà”.
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Bobbio N., L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1997, pp. 18-20.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
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Per questo motivo alcuni definiscono il preambolo come “la piazza su cui è stato costruito
il tempio”.
Gli artt. 1-2 stabiliscono, quale principio fondamentale, che "tutti gli esseri umani nascono
liberi ed eguali in dignità e diritti", costituendo in tal modo la base dell’edificio.
Gli artt. 3-11 fissano tutti i diritti, civili e politici, e le libertà individuali, costituendo la
prima colonna del tempio.
Gli artt. 12-17 stabiliscono i diritti dell’individuo nei confronti della comunità di
appartenenza e costituiscono la seconda colonna del tempio.
Gli artt. 18-21 sanciscono la libertà di pensiero e di associazione, formando la terza
colonna del tempio.
Gli artt. 22-27 enunciano, invece, i diritti economici, sociali e culturali, e sono la quarta
colonna del tempio.
Gli artt. 28, 29 e 30, infine, indicano le disposizioni da attuare per la realizzazione dei
diritti sopra elencati. In particolare:
L’art. 28 stabilisce che ad ogni individuo è data facoltà di usufruire di un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
L’art. 29 prevede, invece, la possibilità che esistano limitazioni nell’esercizio dei diritti e
delle libertà, questo per assicurare il rispetto dei diritti degli altri, per soddisfare le esigenze della
morale, dell’ordine pubblico e del benessere della comunità democratica. Tali limitazioni devono
essere secondo la legge dei singoli stati.
È da notare, però, che scelte così decisive come quelle citate dall’art. 29 risultano in verità
piuttosto vaghe, demandando dunque alle legislazioni dei singoli stati.
Per concludere, occorre chiarire che, sempre l’art. 29, stabilisce che condizione
imprescindibile è che l’esercizio delle libertà non deve essere contrario ai fini dell’Onu.
L’art. 30, infine, ribadisce il concetto secondo il quale l’esercizio dei diritti non può essere
utilizzato per distruggere i diritti e le libertà fissati dalla Dichiarazione universale.
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4 Il sistema internazionale di tutela dei diritti
umani
Dal breve excursus storico sull’evoluzione dei diritti umani si può facilmente comprendere
come il contenuto di tali diritti si sia costantemente ed incessantemente modificato nel tempo. E
sicuramente tale evoluzione è inevitabilmente destinata a continuare.
I diritti umani, dunque, non sono delle semplici categorie di concetti statici, ma subiscono
mutamenti anche in relazione alle condizioni politiche e storiche.
È compito fondamentale degli Stati quello di applicare e controllare il rispetto dei diritti
dell’uomo, assicurandosi che le autorità rispettino le disposizioni stabilite delle convenzioni
internazionali e garantiscano ad ogni individuo, in caso di violazione dei propri diritti, di poter
contestare la violazione.
Nel corso della seconda metà del Novecento gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno
provveduto a creare un vero e proprio sistema internazionale proteso alla promozione e alla tutela
dei diritti dell’uomo.
Dunque, l’insieme iniziale dei diritti umani riconosciuti si è andato notevolmente
ampliando grazie all’adozione di nuove Convenzioni, Dichiarazioni e Protocolli.
Ma tutto quanto ottenuto e realizzato fino a questo momento ancora non basta.
Ogni singolo essere umano, in ogni remoto angolo del pianeta, deve poter godere dei
propri diritti umani. E la realizzazione di questo obiettivo deve avvenire, generazione dopo
generazione, con l’impegno costante e profondo di ognuno.
Volgendo lo sguardo all’attuale sistema Internazionale di tutela dei diritti dell’uomo ci si
accorge della necessità di un cambiamento di pensiero, nel senso che occorrerebbe muoversi verso
un sistema di responsabilità che sia molto più specializzato.
Ci troviamo nell’era della globalizzazione, in cui imprese e organizzazioni multinazionali
sono in grado di provocare un enorme e significativo impatto sui diritti dell’uomo.
Per questo si avverte l’esigenza di costruire un sistema internazionale di responsabilità per
la promozione e protezione che coinvolga, insieme agli Stati, anche le imprese, le organizzazioni
internazionali, le scuole, le comunità, i media, le famiglie, i singoli individui.
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Altro aspetto che necessita di un cambiamento riguarda i diritti economici e sociali, che
ancora oggi sono considerati diritti umani deboli, quando nella realtà è forte la consapevolezza che i
diritti politici e civili, senza quelli economici e sociali, sono da considerarsi “mancanti di…”.
A nulla vale l’affermazione secondo la quale, i diritti economici e sociali richiedono spesso
degli investimenti di risorse che non tutti i Paesi hanno; ne esistono di alcuni che non sono “costosi”
e che non necessitano di una realizzazione graduale, come ad esempio il superamento delle
discriminazioni.
Aspetto degno di nota è che la prospettiva da cui muove la tutela dei diritti umani è spesso
esclusivamente “punitiva” tanto che alcuni Stati ricchi rifiutano sostegni a quelli più poveri che non
rispettano i diritti umani sanciti dalla Dichiarazione.
E questo certamente non aiuta la situazione economica e sociale di quei Paesi.
Bisognerebbe, con tutta probabilità, adottare una diversa politica d’intervento, che risulti
“propositiva”, che impegni tutti gli Stati ad agire nel rispetto e nel riconoscimento delle differenze
sociali e culturali, oltre che nel rispetto della dignità della persona umana, senza voler ad ogni costo
“occidentalizzare” il mondo.
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