Estero: utilizzo del codice EORI e dei codici IVA nelle dichiarazioni

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Estero: utilizzo del codice EORI e dei codici IVA nelle dichiarazioni
n° 44 del 19 novembre 2010
circolare n° 679 del 18 novembre 2010
referente BRUGNOLI/af
Estero: utilizzo del codice EORI e dei codici IVA
nelle dichiarazioni doganali
Il codice EORI consiste in un numero alfanumerico lungo al massimo 15 caratteri attribuito dalle
singole amministrazioni doganali europee agli operatori economici comunitari ed
extracomunitari (sia persone fisiche che giuridiche), che svolgono operazioni rilevanti ai fini
doganali in ambito UE.
Tale sistema di attribuzione di un unico numero di identificazione valido a livello comunitario è
stato introdotto con il Reg. CE 312/2009.
L’Agenzia delle Dogane, con nota n. 82556 del 17/06/2009, aveva fornito le prime indicazioni a
livello nazionale per l’attribuzione del codice EORI e per la sua indicazione (all’epoca ancora
facoltativa) nelle dichiarazioni doganali.
Tale nota stabiliva che in Italia il codice EORI è costituito semplicemente dalla Partita Iva o dal
Codice Fiscale dei soggetti che intervengono nelle dichiarazioni doganali preceduto dal codice
IT (attenzione: il codice EORI in altri Stati membri potrebbe non coincidere con il numero di
Partita Iva in quanto ogni Stato membro è libero di disciplinarne l’attribuzione).
Il codice sarebbe stato assegnato:
•
automaticamente agli operatori nazionali che alla data del 30/06/2009 avevano già
effettuato operazioni doganali
•
agli operatori nazionali che invece avessero effettuato operazioni doganali dopo il
30/06/2009, in occasione dell’effettuazione della prima di tali operazioni.
Contestualmente si stabiliva che per i soggetti residenti in altro Paese Ue - anche se identificati
fiscalmente in Italia (art. 35ter del Dpr 633/72) - il codice EORI da inserire nelle dichiarazioni
doganali era il numero attribuito all’operatore comunitario dal proprio Paese di appartenenza,
mentre per i soggetti residenti in un Paese terzo, con rappresentanza fiscale in Italia (art. 17
Dpr 633/72), il codice EORI sarebbe stato attribuito con la Partita Iva del rappresentante fiscale.
In entrambi i casi, la Partita Iva attribuita in Italia ai sensi degli artt. 35ter e 17 citati avrebbe
dovuto essere indicata, preceduta rispettivamente da “ID=” o “RF=” nella casella 44 del D.A.U.
(cd. bolletta doganale), nell’apposito campo “note”.
Nuove disposizioni
La nota n. 90673 dell’8/10/2010 interviene a modificare parzialmente quanto disciplinato con
la precedente nota, lasciando inalterata la validità di quest’ultima in merito alle modalità di
attribuzione del codice EORI.
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In particolare, dopo aver richiamato l’attenzione sull’obbligatorietà dell’indicazione del codice
EORI a partire dal 1° luglio 2010, detta nota fornisce istruzioni tecnico-operative relativamente
all’inserimento di ulteriori codici IVA da utilizzare nelle dichiarazioni doganali, oltre all’uso del
codice EORI (che va inserito, ricordiamo, nella casella 2 del D.A.U. per le esportazioni e nella
casella 8 del D.A.U. per le importazioni).
Importazione
Nel caso di importazione (immissione in libera pratica + immissione in consumo della merce nel
territorio nazionale) effettuata da soggetti stabiliti in altri Stati UE, è ora possibile indicare, nella
casella 44 del D.A.U.:
•
il numero di Partita Iva di identificazione in Italia attribuita all’importatore ai sensi dell’art.
35ter dpr 633/72, preceduta dal codice Y040
•
il numero di Partita Iva del rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 del dpr 633/72,
preceduto dal codice Y042.
Se, tuttavia, la merce viene immessa in libera pratica nel territorio nazionale, e
successivamente viene spedita in altro Paese Ue per l’immissione in consumo (regimi 42 o 63),
il codice da indicare nella casella 44 è il codice Iva attribuito all’operatore comunitario
destinatario delle merci dal Paese di appartenenza, preceduto dal codice Y041.
Esportazione
Nel caso di esportazione, per tutti i regimi doganali previsti, nella casella 44 del D.A.U. occorre
indicare la Partita Iva:
•
attribuita all’esportatore preceduto dal codice 01YY
•
attribuita al rappresentante fiscale preceduta dal codice 02YY.
Sia in importazione che in esportazione, nella casella 44 non vanno più utilizzate, dunque, le
“ID=” per l‘identificazione diretta o “RF=” per la rappresentanza fiscale.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Ernesto Cabrini