STATUTO DELLA "COMPAGNIA DEL SUD SOCIETA
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STATUTO DELLA "COMPAGNIA DEL SUD SOCIETA
STATUTO DELLA "COMPAGNIA DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" Acronimo "CDS s.c.p.a."Titolo I Costituzione - Sede - Durata - Scopi Art. 1 È costituita una Società cooperativa per azioni denominata: "COMPAGNIA DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" Acronimo "CDS s.c.p.a."con sede in ROMA. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e fatte salve le leggi speciali sulla cooperazione, alla società cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla società per azioni. La sede della società nell’ambito del Comune può essere trasferita indicato nel precedente com- ma in base a semplice decisione dell'organo amministrativo. Ai soci compete invece la decisione di trasferire la sede in un Comune diverso da quello sopra riportato. La società cooperativa può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero tramite semplice decisione dell'organo amministrativo. Art. 2 La Società si propone di: - diffondere e valorizzare una specifica cultura del comparto assicurativo responsabile e solidale, diretta alla concretizzazione di un'accettabile equilibrio tra economia ed etica; - attuare una politica di gestione diretta al soddisfacimento della clientela, alla gratificazione dei soci e allo sviluppo economico dello specifico comparto; - acquisire nei comportamenti gestionali l'espressione della cultura sociale ed imprenditoriale del comparto assicurativo; - produrre ricchezza attraverso la remunerazione giusta ed equa dei servizi resi; - promuovere la costituzione o assumere partecipazioni, nei limiti della normativa vigente, in Società analoghe, connesse o comunque ausiliari con le proprie finalità; - riequilibrare la distribuzione della raccolta del risparmio attraverso il reimpiego e il reinvestimen- to prevalentemente nel comparto assicurativo; - garantire ai soci fondatori ed ai soci aderenti ogni priorità in termini di valorizzazione delle risorse umane della cooperativa di assicurazione oltre che garanzia di miglior trattamento nei servizi prestati; - offrire sviluppo e valorizzazione del territorio; - dare il necessario supporto agli operatori e alle imprese, anche attraverso la predisposizione di prodotti e servizi innovativi, nonché la creazione e lo sviluppo di progetti che siano la premessa per un miglioramento economico del settore di riferimento. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'Estero, di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione, ed in particolare nei seguenti rami: 1. le Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e malattie professionali); prestazioni forfetta- rie;indennità temporanee;forme miste; persone trasportate; 2. Malattia : prestazioni forfettarie;indennità temporanee;forme miste; 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli fer- roviari): ogni danno subito da:veicoli terrestri automotori;veicoli terrestri non automotori; 4. Corpi veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari; 5. Corpi veicoli aerei: ogni danno subito da vei- coli aerei 6. Corpi di veicoli marittimi,lacustri e fluviali: ogni danno subito da:veicoli fluviali;veicoli lacustri;veicoli marittimi; 7. Merci trasportate (compresi merci,bagagli e ogni altro bene):ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli,indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto; 8. Incendio ed elementi naturali:ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6, e 7) causato da:incendio;esplosione;tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta;energia nucleare,cedimento del terreno; 9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo,nonché da qualsiasi altro evento,quale il furto, diverso da quelli compresi al n.8; 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore) 11. Responsabilità civile aeromobili: ogni respon- sabilità risultante dall'uso di veicoli aerei ( compresa la responsabilità del vettore) 12. Responsabilità civile veicoli maritti- mi,lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali,lacustri e marittimi ( compresa la responsabilità del vettore) 13. Responsabilità civile generale: ogni responsa- bilità diversa da quella menzionata ai numeri 10,11 e 12; 14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da in- solvenze;credito all'esportazione;vendita a ra- te;credito ipotecario;credito agricolo; 15. Cauzione:cauzione diretta;cauzione indiretta; 16. Perdite pecuniarie di vario genere:rischi re- lativi all'occupazione;insufficienza di entrate (generale);intemperie,perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie; 17. Tutela legale: tutela legale; 18. Assistenza: assistenza alle persone in situa- zione di difficoltà; e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge. Essa può acquistare ogni genere di società e comunque assumere partecipazioni, in Italia, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione ovviamente, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate. Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. Per tali operazioni, anche non rientranti nell'ordinaria attività assicurativa, essa può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione garanzie ed avalli. del Consiglio, fidejussioni, La Società, che potrà esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi accorderà preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali. Essa, inoltre, offrirà ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e potrà concedere ai medesimi soci assicurati partecipazioni agli utili. La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente alla promozione ovvero alla costituzione ovvero acquisizione di società di ogni genere, fondazioni, associazioni o consorzi. La società cooperativa segue i principi di mutualità prevalente: a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La durata della Società è fissata dalla data di costituzione fino al 31/12/2061 e potrà essere prorogata. Titolo II Azioni Soci Art. 3 Le azioni sono nominative. Le azioni attribuiscono al titolare tutti i diritti patrimoniali. Art. 4 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche di maggiore età. Possono essere ammessi quali Soci anche i dipendenti e gli agenti della società o di sue controllate. Per essere ammessi come soci le persone fisiche debbono possedere almeno dieci azioni. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti. Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata. Al legale rappresentante degli stessi compete l'esercizio dei diritti societari, escludendosi peraltro che, ove non sia egli stesso socio, sia eleggibile alle cariche sociali. Le persone giuridiche e gli enti per essere ammessi come soci debbono possedere almeno venti azioni. Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,0%. Oltre ai soci cooperatori, possono aderire alla società cooperativa anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche. La società cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi della disciplina contemplata per le società per azioni. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della Società. Art. 5 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi: a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta, fax ed e-mail; b) numero delle azioni possedute ed numero di azioni che si propone di sottoscrivere. Art. 6 Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, senza l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13 del presente Statuto. Il nuovo ammesso deve immediatamente versare il cento per cento delle azioni sottoscritte nonché dell'importo del soprapprezzo di esse stabilito a norma dell'art. 17. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta. Per tutti gli effetti dello statuto e della legge, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni. Il Foro competente per qualsiasi controversia tra Società e Socio è quello della sede della società. L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, dei requisiti richiesti e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società. Art. 7 I soci sono obbligati: a) al versamento delle azioni sottoscritte e dell'importo del soprapprezzo di esse, nei termini indicati dall'art. 18; b) ad osservare lo Statuto e le delibere legalmente prese dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; c) in caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni a darne, entro dieci gior- ni, comunicazione alla Società. In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato comunque al Socio. Art. 8 La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Art. 9 Le azioni sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, nel rispetto delle previsioni statutarie che precedono. Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni versate dal loro dante causa nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 14 del presente Statuto, salvo la loro responsabilità a norma di legge. Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo la presentazione della necessaria documentazione. Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto. Essi conseguono la qualità di Socio dalla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo il perfezionamento delle procedu- re conseguenti. Art. 10 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il recesso è consentito al socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione a termini dell'art. 4 del presente Statuto; b) che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma del presente Statuto e della legge legittimano il recesso. Art. 11 La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente Statuto, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. Art. 12 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio che: a) non osserva le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio d'Amministrazione legalmente prese; b) senza giustificato motivo non adempie puntualmen- te agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente; c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Società o fomenti dissidi o disordini tra i Soci; d) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Società. e) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente; f) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi agli interessi della Società e al prestigio della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni della cooperativa. Qualora il socio escluso alle condizioni di cui so- pra fosse anche agente della società ovvero dipendente della medesima, dovrà rinunciare all'agenzia assicurativa ed al rapporto di lavoro instaurato. Art. 13 Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 6, 9, 10, 11 e 12 del presente Statuto devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato. Art. 14 Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto o dichiarato decaduto, la liquidazione delle azioni versate avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il socio escluso ha diritto al rimborso delle azioni versate secondo i risultati del bilancio dell'esercizio in cui l'esclusione diventa efficace, in misura però mai inferiore al valore nominale delle azioni stesse. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la Società ed i soci, rinviare il rimborso sino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio. Titolo III Patrimonio sociale Art. 15 Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed illimitato rappresentato sottoscritte del dalle valore azioni nominale complessivamente di euro 40,00 (quaranta) ciascuna; b) dalla riserva legale formata con azioni di avanzi di gestione e alla quale deve essere destinato almeno la parte degli utili previsti dalla normativa vigente , a prescindere dall'ammontare della stessa; c) dal fondo costituito dall'ammontare degli appor- ti dei titolari di strumenti finanziari; d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo formato con le somme versate a norma dell'art. 17; il sovrapprezzo, per ogni singola azione, è pari ad euro dieci (10,00); fatto salvo quanto disposto dall'art.17, al momento dell'approvazione del bilancio annuale, il consiglio di amministrazione potrà modificarne l'importo; e) dalle riserve straordinarie e da tutte le riserve costituite dall'assemblea o contemplate dalla normativa. Una percentuale di utili netti annuali, nella misura e secondo le modalità di legge, va destinato ai fon- di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le riserve indicate alle lettere b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né lungo la vita della società cooperativa, né all'atto di scioglimento della stessa. Le riserve indivisibili, tuttavia, possono essere utilizzate per la copertura delle perdite solo dopo che si sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale sociale e quelle che sono ripartibili tra i soci in caso di scioglimento della società cooperativa. Per le obbligazioni sociali risponde con il suo patrimonio la sola società cooperativa. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 attuative dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che il capitale sociale sarà attribuito nella sua totalità al ramo danni secondo le previsioni ISVAP. Il mancato ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa, entro il termine stabilito dall'assemblea, darà luogo al rimborso a tutti i soci del solo valore nominale delle azioni. Art. 16 In sede di approvazione del bilancio l'assemblea delibera la destinazione degli utili secondo le modalità seguenti: a) alla riserva legale nella misura non inferiore ai limiti previsti dalla normativa; b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge; c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto; d) alla riserva straordinaria; e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari; f) alle altre riserve statutarie e volontarie. In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I ristorni sono ripartiti in base a criteri indicati in apposito regolamento; in ogni caso, la qualità degli scambi mutualistici va calcolata con riferimento a: - qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio; - qualità delle prestazioni lavorative dei soci; - qualità dei beni o servizi approntati. L'erogazione dei ristorni può avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, anche tramite: - aumento gratuito del capitale; - distribuzione gratuita di strumenti finanziari. Art. 17 Il nuovo ammesso, oltre all'importo delle azioni sottoscritte, deve versare una somma a titolo di soprapprezzo di queste, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il detto soprapprezzo è dovuto anche ai soci che sottoscrivono nuove azioni nel corso dell'esistenza della Società. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle nuove azioni emesse a seguito degli accreditamenti di cui all'art. 20 del presente Statuto. Art. 18 Nessun socio può possedere nella cooperativa tante azioni il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge. Titolo IV Esercizio sociale - Bilancio Art. 19 L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni Anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale previo un esatto inventario, da compilarsi, entrambi, con criteri di oculata prudenza. L'assemblea può però sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra, sia devoluto al fondo di riserva ordinaria la totalità dei residui attivi risultanti dal bilancio. Art. 20 L'assemblea può inoltre deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente articolo siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove azioni. Titolo V Organi sociali Art. 21 Sono organi della Società: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente del CdA; d) il Collegio dei Sindaci; Assemblea Art. 22 L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale: a) per approvare il bilancio; b) per nominare le cariche sociali; c) per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno. I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti o di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione, però, che la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta. Le assemblee straordinarie sono convocate per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla specifica competenza di esse. Art. 23 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso pubblicato sulla G.U.R.I. ovvero inviato a mezzo raccomandata A.R. ovvero per posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea è convocata di regola presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo . Esse dovranno comunque essere convocate in Italia o in uno dei paesi ricompresi nell'Unione Europea. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Art. 24 L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società o sulla sua trasformazione, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, da almeno tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. Nel caso di deliberazione della trasformazione della società i dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società stessa. Art. 25 Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Art. 26 Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, se istituito ed in mancanza quelli che risultano dal Registro delle Imprese. Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o presso nell’avviso di un istituto convocazione, di credito almeno stabilito cinque giorni prima della assemblea. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare per delega più soci di quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 27 L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età, in mancanza dalla persona eletta dall'assemblea. Alla nomina del segretario dell'assemblea provvede il presidente di questa; il segretario può essere anche una persona non socia. A parità di voti ogni proposta si intende respinta. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Art. 28 La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione compete all'assemblea. Il Consiglio di amministrazione sarà composto da sei a diciotto membri e potrà essere rinnovato di un terzo ogni triennio, secondo le scadenze naturali di mandato, fatti salvi i casi di sostituzione. Il primo consiglio di amministrazione è composto da sei membri, ed è stato eletto in sede di atto costitutivo e resta in carica per un triennio. Annualmente, a partire dalla costituzione, l'assemblea potrà integrare, ogni anno, di sei membri, il numero degli amministratori. La nomina degli amministratori non può essere effettuata per un periodo superiore a tre anni - ogni amministratore può essere rieletto. Il CdA può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci: (a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo, una lista di candidati. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; (b) Le liste dei Soci possono essere presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno venti giorni prima e pubblicate su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rila- sciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità; il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista; ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea; unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore. Nel caso in cui siano presentate più liste, un Amministratore su diciotto è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, tenuto conto del rinnovo di sei Amministratori, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue: (a) ogni Socio può votare solo una lista; (b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno il 25% dei soci fino a quando il numero di essi non sia superiore a 250 voti, successivamente solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia del 30% dei voti validamente espressi in Assemblea; (c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i sei Amministratori sono tratti da tale li- sta nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui vi sia, sia nel caso in cui non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare; (d) qualora siano state presentate più liste e non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare, tutti i sei Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; (e) qualora siano state presentate più liste e deb- ba essere nominato l'Amministratore di minoranza, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, cinque Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista. Art. 29 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta richiesta a da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell’ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta mediante lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica certificata ovvero telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima di quello dell’adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve, in ogni caso non inferiore alle 24 ore. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere iden- tificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Art. 30 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordina- ria della società senza alcuna eccezione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione del raggiungimento degli scopi sociali, escluso soltanto quelli che, per legge o per Statuto sono riservati all’Assemblea dei Soci. Il Consiglio nel rispetto dei limiti di legge, può delegare le proprie attribuzioni e i propri poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio può altresì nominare, tra i suoi mem- bri, un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri propri: il tutto sempre nei limiti di cui all’articolo 2381 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Comitato Esecutivo, se nominato, il Presidente, o i Consiglieri Delegati se nominati, deve riferire al Collegio Sindacale tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società. In particolare deve riferire sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. Le comunicazioni possono essere effettuate al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e/o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero per iscritto, con un apposito rapporto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale , del Vice Direttore Generale, di Agenti Procuratori, Direttori o Vice Direttori Tecnici, e la determinazione dei poteri e degli emolumenti per questi. La nomina di Agenti o Procuratori per l’esercizio della attività assicurativa potrà essere dal Consiglio deferita al Direttore Generale o al Vice Diret- tore Generale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o eventualmente i Consiglieri Delegati, il Direttore Generale , il Vice Direttore Generale , ove nominati, e nei limiti dei poteri loro conferiti, congiuntamente e disgiuntamente sempre espressa delega , rappresentano che ne abbiano legalmente la So- cietà rispetto ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione o anche per giudizio di cassazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o eventualmente i Consiglieri Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti hanno facoltà di conferire la firma e la rappresentanza della Società a terze persone anche mediante il rilascio di regolare mandato notarile o anche conferendo le qualifiche di procuratori per singoli atti o per categorie di atti. Art. 31 Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla pros- sima assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli l'assemblea rimasti perché in carica provveda alla devono convocare sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti. Art. 32 Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società. Nell'assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice Presidente vicario. Art. 33 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia. I membri del Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea dei Soci, che designa anche il Presidente, scelto sulla base di criteri preferenziali che tengono conto della esperienza e della capacità di coordinamento e direzione dell’attività del Collegio. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio. Le riunioni del Collegio Sindacale si possono tenere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Art. 34 Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei bilanci e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Salvo le disposizioni di legge inderogabili: - Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis e potrà avere anche il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter c.c. - Il Controllo contabile potrà anche essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. Per la nomina, i requisiti, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le disposizioni di legge in materia. I Sindaci possono, in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali. Art. 35 I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercito sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio. I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge ed in caso di omissione da parte degli amministratori. Art. 36 Titolo VI Disposizioni generali e finali Art. 36 La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge; l'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. A seguito del verificarsi delle cause di scioglimento, l'organo adempimenti amministrativo pubblicitari deve previsti effettuare dalla legge gli nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinando: - il numero dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della società cooperativa; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione. In base al disposto di legge, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. F.to: Franco Ferro - Leucio Gisonna notaio col sigillo