STATUTO DELLA "COMPAGNIA DEL SUD SOCIETA

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STATUTO DELLA "COMPAGNIA DEL SUD SOCIETA
STATUTO DELLA
"COMPAGNIA DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI"
Acronimo
"CDS s.c.p.a."Titolo I
Costituzione - Sede - Durata - Scopi
Art. 1
È costituita una Società cooperativa per azioni denominata:
"COMPAGNIA DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI"
Acronimo
"CDS s.c.p.a."con sede in ROMA.
Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e fatte salve le leggi speciali sulla cooperazione,
alla
società
cooperativa
si
applicano,
in
quanto compatibili, le norme relative alla società
per azioni.
La
sede
della
società
nell’ambito del Comune
può
essere
trasferita
indicato nel precedente com-
ma in base a semplice decisione dell'organo amministrativo. Ai soci compete invece la decisione di
trasferire la sede in un Comune diverso da quello
sopra riportato.
La società cooperativa può istituire o sopprimere
sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed
all'estero
tramite
semplice
decisione
dell'organo
amministrativo.
Art. 2
La Società si propone di:
- diffondere e valorizzare una specifica cultura del
comparto assicurativo responsabile e solidale, diretta alla concretizzazione di un'accettabile equilibrio tra economia ed etica;
- attuare una politica di gestione diretta al soddisfacimento della clientela, alla gratificazione dei
soci e allo sviluppo economico dello specifico comparto;
- acquisire nei comportamenti gestionali l'espressione della cultura sociale ed imprenditoriale del
comparto assicurativo;
-
produrre
ricchezza
attraverso
la
remunerazione
giusta ed equa dei servizi resi;
- promuovere la costituzione o assumere partecipazioni, nei limiti della normativa vigente, in Società analoghe, connesse o comunque ausiliari con le
proprie finalità;
- riequilibrare la distribuzione della raccolta del
risparmio attraverso il reimpiego e il reinvestimen-
to prevalentemente nel comparto assicurativo;
- garantire ai soci fondatori ed ai soci aderenti
ogni priorità in termini di valorizzazione delle risorse umane della cooperativa di assicurazione oltre
che garanzia di miglior trattamento nei servizi prestati;
- offrire sviluppo e valorizzazione del territorio;
- dare il necessario supporto agli operatori e alle
imprese, anche attraverso la predisposizione di prodotti e servizi innovativi, nonché la creazione e lo
sviluppo di progetti che siano la premessa per un
miglioramento economico del settore di riferimento.
La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia
che all'Estero, di ogni ramo di assicurazione, sia
in via diretta, sia in via di riassicurazione o di
retrocessione, ed in particolare nei seguenti rami:
1.
le
Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e
malattie
professionali);
prestazioni
forfetta-
rie;indennità temporanee;forme miste; persone trasportate;
2.
Malattia
:
prestazioni
forfettarie;indennità
temporanee;forme miste;
3.
Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli fer-
roviari): ogni danno subito da:veicoli terrestri automotori;veicoli terrestri non automotori;
4.
Corpi veicoli ferroviari: ogni danno subito da
veicoli ferroviari;
5.
Corpi veicoli aerei: ogni danno subito da vei-
coli aerei
6.
Corpi di veicoli marittimi,lacustri e fluviali:
ogni danno subito da:veicoli fluviali;veicoli lacustri;veicoli marittimi;
7.
Merci
trasportate
(compresi
merci,bagagli
e
ogni altro bene):ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli,indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
8.
Incendio ed elementi naturali:ogni danno subito
dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4,
5, 6, e 7) causato da:incendio;esplosione;tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta;energia nucleare,cedimento del terreno;
9.
Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni
(diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7)
causato dalla grandine o dal gelo,nonché da qualsiasi altro evento,quale il furto, diverso da quelli
compresi al n.8;
10.
Responsabilità
civile
autoveicoli
terrestri:
ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore)
11.
Responsabilità civile aeromobili: ogni respon-
sabilità risultante dall'uso di veicoli aerei ( compresa la responsabilità del vettore)
12.
Responsabilità
civile
veicoli
maritti-
mi,lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali,lacustri e marittimi ( compresa la responsabilità del vettore)
13.
Responsabilità civile generale: ogni responsa-
bilità diversa da quella menzionata ai numeri 10,11
e 12;
14.
Credito: perdite patrimoniali derivanti da in-
solvenze;credito
all'esportazione;vendita
a
ra-
te;credito ipotecario;credito agricolo;
15.
Cauzione:cauzione diretta;cauzione indiretta;
16.
Perdite pecuniarie di vario genere:rischi re-
lativi all'occupazione;insufficienza di entrate (generale);intemperie,perdite di utili; persistenza di
spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;
17.
Tutela legale: tutela legale;
18.
Assistenza: assistenza alle persone in situa-
zione di difficoltà;
e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali.
La Società può inoltre svolgere le attività relative
alla costituzione ed alla gestione delle forme di
assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle
condizioni stabilite dalla legge.
Essa può acquistare ogni genere di società e comunque assumere partecipazioni, in Italia, in Società
aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari
con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione ovviamente, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.
Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa che saranno dal Consiglio di Amministrazione
ritenute necessarie o utili per il raggiungimento
dello scopo sociale. Per tali operazioni, anche non
rientranti nell'ordinaria attività assicurativa, essa può inoltre concedere, non in via sistematica, e
previa
deliberazione
garanzie ed avalli.
del
Consiglio,
fidejussioni,
La Società, che potrà esercitare la propria attività
sia nei confronti dei Soci che di terzi accorderà
preferenziale attenzione alle forme assicurative che
tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.
Essa, inoltre, offrirà ai propri Soci contratti di
assicurazione a particolari condizioni di favore e
potrà concedere ai medesimi soci assicurati partecipazioni agli utili.
La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di
concorrere, direttamente o indirettamente alla promozione ovvero alla costituzione ovvero acquisizione
di società di ogni genere, fondazioni, associazioni
o consorzi.
La società cooperativa segue i principi di mutualità
prevalente:
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse
massimo
dei
buoni
postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto
al capitale effettivamente versato;
b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento
della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La durata della Società è fissata dalla data di costituzione fino al 31/12/2061 e potrà essere prorogata.
Titolo II
Azioni Soci
Art. 3
Le azioni sono nominative.
Le azioni attribuiscono al titolare tutti i diritti
patrimoniali.
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci le persone fisiche di maggiore
età.
Possono essere ammessi quali Soci anche i dipendenti
e gli agenti della società o di sue controllate.
Per essere ammessi come soci le persone fisiche debbono possedere almeno dieci azioni.
Possono inoltre far parte della Società le persone
giuridiche e gli enti.
Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.
Al legale rappresentante degli stessi compete l'esercizio dei diritti societari, escludendosi peraltro che, ove non sia egli stesso socio, sia eleggibile alle cariche sociali.
Le persone giuridiche e gli enti per essere ammessi
come soci debbono possedere almeno venti azioni.
Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non
superiore al 2,0%.
Oltre ai soci cooperatori, possono aderire alla società cooperativa anche soci sovventori, sia persone
fisiche che persone giuridiche.
La società cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi della disciplina contemplata per le
società per azioni.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque
interessi contrastanti con quelli della Società.
Art. 5
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda
scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale
dichiari di obbligarsi all'osservanza del presente
Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e
nella quale indichi:
a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta, fax ed e-mail;
b) numero delle azioni possedute ed numero di azioni
che si propone di sottoscrivere.
Art. 6
Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, senza
l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a
norma dell'art. 13 del presente Statuto.
Il nuovo ammesso deve immediatamente versare il cento
per
cento
delle
azioni
sottoscritte
nonché
dell'importo del soprapprezzo di esse stabilito a
norma dell'art. 17.
Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla
comunicazione della deliberazione del Consiglio relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta.
Per tutti gli effetti dello statuto e della legge,
il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta
del medesimo, con onere dello stesso di provvedere
alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni.
Il Foro competente per qualsiasi controversia tra
Società e Socio è quello della sede della società.
L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, dei requisiti richiesti e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo
statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o
dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società.
Art. 7
I soci sono obbligati:
a)
al
versamento
delle
azioni
sottoscritte
e
dell'importo del soprapprezzo di esse, nei termini
indicati dall'art. 18;
b) ad osservare lo Statuto e le delibere legalmente
prese dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
c) in caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni a darne, entro dieci gior-
ni, comunicazione alla Società. In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato comunque al
Socio.
Art. 8
La qualità di socio si perde per morte, per recesso,
per decadenza e per esclusione.
Art. 9
Le azioni sono liberamente trasferibili, per atto
tra vivi, nel rispetto delle previsioni statutarie
che precedono.
Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni versate dal loro dante
causa
nella
misura
e
con
le
modalità
stabilite
dall'art. 14 del presente Statuto, salvo la loro responsabilità a norma di legge.
Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo
successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo
la presentazione della necessaria documentazione.
Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare
domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del
presente Statuto.
Essi conseguono la qualità di Socio dalla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo il perfezionamento delle procedu-
re conseguenti.
Art. 10
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il
recesso è consentito al socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione a
termini dell'art. 4 del presente Statuto;
b) che non si trovi più in condizioni di partecipare
al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se
ricorrono i motivi che a norma del presente Statuto
e della legge legittimano il recesso.
Art. 11
La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3
dell'art. 4 del presente Statuto, oppure che abbia
perduto i requisiti per l'ammissione.
Art. 12
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, dal
Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio che:
a) non osserva le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio d'Amministrazione legalmente prese;
b) senza giustificato motivo non adempie puntualmen-
te agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la
Società o si renda moroso nel pagamento delle azioni
sottoscritte: in questi casi il socio moroso deve
essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può
aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare
moralmente o materialmente la Società o fomenti dissidi o disordini tra i Soci;
d) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese
che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Società.
e) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari
per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso
la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del
presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e
sia rimasto soccombente;
f) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo
che si sia reso responsabile di atti dannosi agli
interessi della Società e al prestigio della stessa
o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni della cooperativa.
Qualora il socio escluso alle condizioni di cui so-
pra fosse anche agente della società ovvero dipendente della medesima, dovrà rinunciare all'agenzia
assicurativa ed al rapporto di lavoro instaurato.
Art. 13
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 6, 9, 10, 11 e 12 del presente Statuto devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato.
Art. 14
Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto o dichiarato decaduto, la liquidazione delle
azioni versate avrà luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio
nel
quale
il
rapporto
sociale
si
scioglie limitatamente al socio.
Il socio escluso ha diritto al rimborso delle azioni
versate secondo i risultati del bilancio dell'esercizio in cui l'esclusione diventa efficace, in misura però mai inferiore al valore nominale delle azioni stesse.
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà,
quando a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di
garantire la Società ed i soci, rinviare il rimborso
sino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio.
Titolo III
Patrimonio sociale
Art. 15
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed illimitato
rappresentato
sottoscritte
del
dalle
valore
azioni
nominale
complessivamente
di
euro
40,00
(quaranta) ciascuna;
b) dalla riserva legale formata con azioni di avanzi
di gestione e alla quale deve essere destinato almeno la parte degli utili previsti dalla normativa vigente , a prescindere dall'ammontare della stessa;
c) dal fondo
costituito dall'ammontare degli appor-
ti dei titolari di strumenti finanziari;
d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo formato con le
somme versate a norma dell'art. 17;
il sovrapprezzo, per ogni singola azione, è pari ad
euro dieci (10,00);
fatto salvo quanto disposto dall'art.17, al momento
dell'approvazione del bilancio annuale, il consiglio
di amministrazione potrà modificarne l'importo;
e) dalle riserve straordinarie e da tutte le riserve
costituite dall'assemblea o contemplate dalla normativa.
Una percentuale di utili netti annuali, nella misura
e secondo le modalità di legge, va destinato ai fon-
di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le riserve indicate alle lettere b), c) ed e) non
possono essere ripartite tra i soci cooperatori né
lungo la vita della società cooperativa, né all'atto
di scioglimento della stessa.
Le
riserve
indivisibili,
tuttavia,
possono
essere
utilizzate per la copertura delle perdite solo dopo
che si sono esaurite le riserve che la società aveva
destinato ad operazioni di aumento di capitale sociale e quelle che sono ripartibili tra i soci in
caso di scioglimento della società cooperativa.
Per le obbligazioni sociali risponde con il suo patrimonio la sola società cooperativa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 attuative
dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si
precisa che il capitale sociale sarà attribuito nella sua totalità al ramo danni secondo le previsioni
ISVAP.
Il mancato ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa, entro il termine stabilito dall'assemblea, darà luogo al rimborso
a tutti i soci del solo valore nominale delle azioni.
Art. 16
In sede di approvazione del bilancio l'assemblea delibera la destinazione degli utili secondo le modalità seguenti:
a) alla riserva legale nella misura non inferiore ai
limiti previsti dalla normativa;
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti
di legge e di statuto;
d) alla riserva straordinaria;
e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
f) alle altre riserve statutarie e volontarie.
In sede di approvazione del bilancio, su proposta
dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori
in
proporzione
alla
quantità
e
qualità
degli
scambi mutualistici.
I ristorni sono ripartiti in base a criteri indicati
in apposito regolamento; in ogni caso, la qualità
degli scambi mutualistici va calcolata con riferimento a:
- qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- qualità dei beni o servizi approntati.
L'erogazione dei ristorni può avvenire, in base alle
decisioni dell'assemblea, anche tramite:
- aumento gratuito del capitale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.
Art. 17
Il
nuovo
ammesso,
oltre
all'importo
delle
azioni
sottoscritte, deve versare una somma a titolo di soprapprezzo di queste, da determinarsi dal Consiglio
di Amministrazione tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Il detto soprapprezzo è dovuto anche ai soci che
sottoscrivono nuove azioni nel corso dell'esistenza
della Società.
La disposizione di cui al comma precedente non si
applica alle nuove azioni emesse a seguito degli accreditamenti di cui all'art. 20 del presente Statuto.
Art. 18
Nessun socio può possedere nella cooperativa tante
azioni il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.
Titolo IV
Esercizio sociale - Bilancio
Art. 19
L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre
di ogni Anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
provvede
alla
compilazione
del
bilancio
sociale previo un esatto inventario, da compilarsi,
entrambi, con criteri di oculata prudenza.
L'assemblea può però sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra, sia devoluto al fondo di riserva
ordinaria la totalità dei residui attivi risultanti
dal bilancio.
Art. 20
L'assemblea può inoltre deliberare che i dividendi
spettanti ai soci a norma del precedente articolo
siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove azioni.
Titolo V
Organi sociali
Art. 21
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del CdA;
d) il Collegio dei Sindaci;
Assemblea
Art. 22
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di
Amministrazione ogni anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale:
a) per approvare il bilancio;
b) per nominare le cariche sociali;
c) per trattare tutti gli argomenti che sono di sua
competenza e che siano stati posti all'ordine del
giorno.
I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine
del giorno la trattazione di determinati argomenti o
di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione, però, che la domanda relativa sia presentata
per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno
diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni
dalla richiesta.
Le
assemblee
straordinarie
sono
convocate
per
la
trattazione degli argomenti che la legge attribuisce
alla specifica competenza di esse.
Art. 23
L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo
mediante avviso pubblicato sulla G.U.R.I. ovvero inviato a mezzo raccomandata A.R. ovvero per posta
elettronica certificata almeno quindici giorni prima
della adunanza, contenente l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare.
L'assemblea è convocata di regola presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo .
Esse dovranno comunque essere convocate in Italia o
in uno dei paesi
ricompresi nell'Unione Europea.
Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data
dell'eventuale
seconda
convocazione,
che
non
può
aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.
In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette,
l'assemblea
si
reputa
regolarmente
costituita
quando siano presenti o rappresentati tutti i soci
con diritto di voto e siano pure presenti la maggioranza degli
amministratori e la maggioranza dei
membri del Collegio Sindacale..
Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti
può però opporsi alla discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 24
L'assemblea,
tanto
ordinaria
che
straordinaria,
è
valida in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la maggioranza dei soci, e, in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento
anticipato della società o sulla sua trasformazione,
l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione,
da almeno tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i
soci.
Nel caso di deliberazione della trasformazione della
società
i
dissenzienti
hanno
diritto
di
recedere
dalla società stessa.
Art. 25
Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.
Art. 26
Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei
soci, se istituito ed in mancanza quelli che risultano dal Registro delle Imprese.
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che
abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale
o
presso
nell’avviso
di
un
istituto
convocazione,
di
credito
almeno
stabilito
cinque
giorni
prima della assemblea.
Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.
In caso di malattia o di altro impedimento i soci
possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri
soci mediante deleghe scritte.
Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione
nel verbale, devono essere conservate dalla società.
Ciascun socio non può rappresentare per delega più
soci di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 27
L'assemblea,
tanto
ordinaria
che
straordinaria,
è
presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento,
dal un Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi,
l'Assemblea
sarà
presieduta
dal
Consigliere
più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità
di anzianità di nomina, dal più anziano per età, in
mancanza dalla persona eletta dall'assemblea.
Alla nomina del segretario dell'assemblea provvede
il presidente di questa; il segretario può essere
anche una persona non socia.
A parità di voti ogni proposta si intende respinta.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale
dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal
notaio.
Art. 28
La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione compete all'assemblea.
Il Consiglio di amministrazione sarà composto da sei
a diciotto membri e potrà essere rinnovato di un
terzo ogni triennio, secondo le scadenze naturali di
mandato, fatti salvi i casi di sostituzione.
Il primo consiglio di amministrazione è composto da
sei membri, ed è stato eletto in sede di atto costitutivo
e resta in carica per un triennio.
Annualmente, a partire dalla costituzione, l'assemblea potrà integrare, ogni anno, di sei membri, il
numero degli amministratori.
La nomina degli amministratori non può essere effettuata per un periodo superiore a tre anni - ogni amministratore può essere rieletto.
Il CdA può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno Comitati, fra i quali quelli previsti
da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari,
con
funzioni
determinate
dal
Consiglio
stesso all'atto della nomina.
Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste,
che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci:
(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare,
in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo
amministrativo, una lista di candidati.
La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno
20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione;
(b) Le liste dei Soci possono essere presentate da
almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale
di capitale sociale complessivamente detenuta.
Tali liste devono essere depositate presso la sede
della Società almeno venti giorni prima e pubblicate
su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione.
I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente
presentare
copia
delle
certificazioni
rila-
sciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio
presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;
il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può
presentarsi in una sola lista;
ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari
al
numero
di
Amministratori
da
eleggere
indicato
nell'avviso di convocazione dell'assemblea;
unitamente a ciascuna lista, entro il termine di
deposito della stessa, presso la sede sociale devono
essere depositate le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la propria candidatura e
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e
dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.
Nel caso in cui siano presentate più liste, un Amministratore su diciotto è tratto dalla lista che
abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti
(c.d. "Amministratore di minoranza").
In particolare, tenuto conto del rinnovo
di sei
Amministratori, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:
(a) ogni Socio può votare solo una lista;
(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno il
25% dei soci fino a quando il numero di essi non sia
superiore a 250 voti, successivamente solo le liste
che abbiano raggiunto almeno la soglia del 30% dei
voti validamente espressi in Assemblea;
(c) qualora sia stata presentata solo una lista,
tutti i sei
Amministratori sono tratti da tale li-
sta nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui vi sia, sia
nel caso in cui non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare;
(d) qualora siano state presentate più liste e non
vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare,
tutti i sei Amministratori sono tratti dalla lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti;
(e) qualora siano state presentate più liste e deb-
ba
essere
nominato
l'Amministratore
di
minoranza,
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale
sono in essa indicati, cinque
Amministratori, e
dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un Amministratore e precisamente
il candidato indicato al primo posto di tale lista.
Art. 29
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile,
oppure quando ne sia fatta richiesta a da almeno
un
terzo dei consiglieri.
La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell’ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta mediante lettera raccomandata, telefax o
messaggio
di
posta
elettronica
certificata
ovvero
telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima di
quello dell’adunanza, salvo i casi di urgenza per i
quali può osservarsi un termine più breve, in ogni
caso non inferiore alle 24 ore.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere iden-
tificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale
su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di
amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui
si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il
Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
di voti. Le votazioni sono palesi.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 30
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordina-
ria della società senza alcuna eccezione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione del raggiungimento degli scopi
sociali, escluso soltanto quelli che, per legge o
per Statuto sono riservati all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio nel rispetto dei limiti di legge, può
delegare le proprie
attribuzioni e i propri poteri
al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i
limiti della delega.
Il Consiglio può altresì nominare, tra i suoi mem-
bri, un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri propri: il tutto sempre nei limiti
di cui all’articolo 2381 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il
Comitato Esecutivo, se nominato, il Presidente, o i
Consiglieri Delegati se nominati, deve riferire al
Collegio Sindacale tempestivamente, e comunque con
periodicità almeno trimestrale, sull’attività svolta
e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società.
In particolare deve riferire sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.
Le comunicazioni possono essere effettuate al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e/o del Comitato Esecutivo,
se nominato, ovvero per iscritto, con un apposito
rapporto.
Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del
Direttore Generale , del Vice Direttore Generale, di
Agenti Procuratori, Direttori o Vice Direttori Tecnici, e la determinazione dei poteri e degli emolumenti per questi.
La nomina di Agenti o Procuratori per l’esercizio
della attività assicurativa potrà essere dal Consiglio deferita al Direttore Generale o al Vice Diret-
tore Generale.
Il
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione
o
eventualmente i Consiglieri Delegati, il Direttore
Generale , il Vice Direttore Generale , ove nominati, e nei limiti dei poteri loro conferiti, congiuntamente
e
disgiuntamente
sempre
espressa delega , rappresentano
che
ne
abbiano
legalmente la So-
cietà rispetto ai terzi ed in giudizio con facoltà
di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione o anche
per giudizio di cassazione e di nominare avvocati e
procuratori alle liti.
Il
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione
o
eventualmente i Consiglieri Delegati nei limiti dei
poteri loro conferiti hanno facoltà di conferire la
firma e la rappresentanza della Società a terze persone anche mediante il rilascio di regolare mandato
notarile o anche conferendo le qualifiche di procuratori per singoli atti o per categorie di atti.
Art. 31
Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a
mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in
carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla pros-
sima assemblea.
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori,
quelli
l'assemblea
rimasti
perché
in
carica
provveda
alla
devono
convocare
sostituzione
dei
mancanti.
La scadenza della carica degli amministratori così
nominati dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti.
Art. 32
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la
rappresentanza
e
la
firma
sociale;
rappresenta
a
tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed
in giudizio.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la
società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e
amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in
parte a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.
Nell'assenza o impedimento del presidente tutte le
di lui mansioni spettano al vice Presidente vicario.
Art. 33
Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che devono possedere i
requisiti di onorabilità e professionalità previsti
dalle vigenti disposizioni in materia.
I membri del Collegio Sindacale vengono nominati
dall'Assemblea dei Soci, che designa anche il Presidente, scelto sulla base di criteri preferenziali
che tengono conto della esperienza e della capacità
di coordinamento e direzione dell’attività del Collegio.
Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e
per tutta la durata del loro ufficio.
Le riunioni del Collegio Sindacale si possono tenere
anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Art. 34
Il
Collegio
sindacale
controlla
l'amministrazione
della società, vigila sull'osservanza delle leggi e
dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta
della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei bilanci e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la
valutazione del patrimonio sociale.
Salvo le disposizioni di legge inderogabili:
- Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di
cui agli articoli 2403 e 2403 bis e potrà avere anche il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter
c.c.
- Il Controllo contabile potrà anche essere esercitato da un revisore contabile o da una società di
revisione.
Per la nomina, i requisiti, i compiti, i poteri e le
responsabilità si applicano le disposizioni di legge
in materia.
I Sindaci possono, in ogni momento, procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare
nell'apposito libro verbali.
Art. 35
I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee.
I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercito sociale, a
due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.
I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire
le pubblicazioni prescritte dalla legge ed in caso
di omissione da parte degli amministratori.
Art. 36
Titolo VI
Disposizioni generali e finali
Art. 36
La cooperativa si scioglie per le cause previste
dalla legge; l'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.
A seguito del verificarsi delle cause di scioglimento,
l'organo
adempimenti
amministrativo
pubblicitari
deve
previsti
effettuare
dalla
legge
gli
nel
termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
L'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di
funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al
funzionamento del Consiglio di amministrazione, in
quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.
In base al disposto di legge, l'intero patrimonio
sociale
risultante
dalla
liquidazione,
dedotti
il
capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
F.to: Franco Ferro - Leucio Gisonna notaio col sigillo