Il D.I.U. DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
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Il D.I.U. DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Il D.I.U. DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO Istruttore DIU, Dr. Federica LODATO Cos’è il DIU? … E’ una branca del diritto internazionale DESTINATA a REGOLARE i CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI e NON INTERNAZIONALI E’ caratterizzato da norme legislative, regolamentari, CONSUETUDINARIE SCOPO DEL DIU LIMITARE PER MOTIVI UMANITARI IL DIRITTO DELLE PARTI IN CONFLITTO DI SCEGLIERE: •METODI •MEZZI •OBIETTIVI DEL COMBATTIMENTO PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIU • DISTINZIONE • Tra combattenti e popolazione civile • Tra obiettivi militari e beni di carattere civile • PROPORZIONALITA’ • Tra necessità militare ed esigenze umanitarie • Tra vantaggi militari e danni indiretti Il Diritto Internazionale Umanitario D.I.U. Diritti Umani Attenzione! Il D.I.U. e i Diritti Umani non sono la stessa cosa! D.I.U insieme di norme che si applicano durante un conflitto armato I Diritti Umani si applicano in ogni tempo Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo REGOLE del DIU... Trattati internazionali Regole consuetudinarie “i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l’imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite dalle nazioni civili dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza” Fyodor Martens 1899 ORIGINI Trascrizione giuridica di norme morali ASIA CENTRALE Tamerlano KIRGHISISTAN Epopea di Manas MUSULMANI Corano - Sunna (la tradizione del profeta) AFRICA consuetudini precoloniali MESOPOTAMIA 358 a.C. - Ciro il Grande GIAPPONE Sako Yamaga (1622-1685), Ogyu Surai (1666-1728 CINA scritti di Sun Tsu su l’arte della guerra (500 a.C.) INDIA Codice Manu (200 a.C –200 d.C.) Spirito di Bushido Dal MEDIOEVO fino alla... Battaglia di Fontenoy (1745) Comportamenti ispirati a principi cavallereschi o umanitari (tregua, pace di Dio e cartelli) 1762 - JEAN-JACQUES "Contratto Sociale” ROUSSEAU : “La fin de la guerre étant la destruction de l'Etat ennemi, on a droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils on les armes à la main; mais sitôt qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on n'a plus de droit sur leur vie" (Livre I- Chap. IV) ...CODIFICAZIONE Parigi 16 aprile 1856 Dichiarazione per regolare diversi punti di diritto marittimo Florence Nightingale 1854 – Guerra di Crimea Henry Dunant Ferdinando Palasciano 1848 - Assedio di Messina • 24 giugno 1859 Battaglia di Solferino • novembre 1862 Un Ricordo di Solferino • 1863 Comitato Internazionale per il soccorso dei feriti • 22 agosto 1864 Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in guerra HENRY DUNANT creazione di una società volontaria di soccorso in ogni Stato, con il compito di organizzare ed addestrare squadre di volontari per l'assistenza ai feriti sul campo di battaglia, da affiancare ai servizi sanitari sempre insufficienti e spesso inesistenti degli eserciti in campo; neutralità e protezione dei feriti sul campo di battaglia ed il personale e il materiale sanitario segno distintivo; formulazione di un trattato internazionale al fine di obbligare gli Stati al rispetto delle due proposizioni sopra menzionate. DICHIARAZIONE di San PIETROBURGO (1868) • “… il solo scopo legittimo che gli stati devono proporsi durante la guerra è l’indebolimento delle forze militari del nemico” • “…. Si va al di là dello scopo anzidetto se si usano armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile” CONVENZIONI dell’AJA 29 luglio 1899 - 18 ottobre 1907 • • • • • • • Definizione di combattente Protezione della popolazione civile Trattamento dei prigionieri di guerra Limitazione metodi e mezzi di combattimento Limitazione della potenza occupante Adattamento alla guerra marittima di Gi. 1864 Metodi di conduzione della guerra navale CLAUSOLA MARTENS Nei casi non compresi nelle disposizioni adottate, le popolazioni civili ed i belligeranti restano sotto la salvaguardia e l’imperio delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza I GUERRA MONDIALE (1914-1918) ↓↓ 27 luglio 1929 – Ginevra • 1. Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze in campagna • 2. Convenzione per il trattamento dei prigionieri di guerra (potenza protettrice) II GUERRA MONDIALE 50 milioni di morti (24 popolazione civile) Conferenza diplomatica, Ginevra, 12 agosto 1949 I CONVENZIONE DI GINEVRA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SORTE DEI FERITI E DEI MALATI DELLE FORZE ARMATE IN CAMPAGNA Conferenza diplomatica, Ginevra, 12 agosto 1949 II CONVENZIONE DI GINEVRA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SORTE DEI FERITI E DEI MALATI DELLE FORZE ARMATE SUL MARE Conferenza diplomatica, Ginevra, 12 agosto 1949 III CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA Conferenza diplomatica, Ginevra, 12 agosto 1949 IV CONVENZIONE DI GINEVRA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CIVILE IN TEMPO DI GUERRA 1° REGOLA Le persone poste fuori combattimento e quelle che non partecipano direttamente all'ostilità, hanno diritto al rispetto della loro vita e della loro integrità fisica e morale. Tali persone saranno in tutte le circostanze protette e trattate con umanità, senza alcuna ingiustificata disparità di trattamento 2° REGOLA E’ vietato uccidere o ferire un avversario che si ponga, o sia, fuori combattimento 3° REGOLA I feriti ed i malati saranno raccolti e curati dalla parte in conflitto che li avrà in suo potere. Tale protezione copre ugualmente il personale sanitario, gli stabilimenti, i mezzi di trasporto ed il materiale sanitario. L'emblema della Croce Rossa o Mezzaluna Rossa è il segno distintivo di tale protezione e dovrà essere rispettato. 4° REGOLA I combattenti catturati e i civili che si trovano sotto l'autorità della parte avversaria hanno il diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità dei loro diritti personali e delle loro convinzioni. Essi saranno protetti da tutti gli atti di violenza e rappresaglia. Avranno il diritto di scambiare notizie coi loro familiari e di ricevere soccorsi. 5° REGOLA Tutti hanno il diritto a beneficiare delle garanzie giudiziarie fondamentali. Nessuno potrà essere ritenuto responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno potrà essere sottoposto a torture fisiche o mentali, né a pene corporali o trattamenti crudeli o degradanti. 6° REGOLA Le parti in conflitto e gli appartenenti alle loro forze armate non hanno un diritto illimitato nella scelta dei metodi e dei mezzi di guerra. E’ vietato l'uso di armi o di metodi di guerra tali da causare delle perdite inutili o delle sofferenze eccessive. 7° REGOLA Le parti in conflitto dovranno operare in ogni circostanza una distinzione fra popolazione civile e combattenti al fine di risparmiare la popolazione e i beni ad essa destinati. Nè la popolazione civile, in quanto tale, nè i singoli civili potranno essere oggetto di attacchi. Gli attacchi dovranno essere diretti unicamente contro obbiettivi militari. Articolo 3 Comune alle 4 Convenzioni Applicabilità ai conflitti non internazionali Articolo 3 1. le persone che non partecipano direttamente alle ostilità saranno trattate in ogni circostanza con Umanità. Sono vietati le violenze contro la vita e l’integrità corporale; la cattura di ostaggi; gli oltraggi contro la dignità personale; le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente istituito. Articolo 3 2. i feriti saranno accolti e curati. Un ente imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle parti in conflitto. I Protocolli aggiuntivi del 1977 • Distinzione tra Conflitto Internazionale e Conflitto Non Internazionale • Rappresentano l’ampliamento dell’art.3 comune alle Quattro Conv. Di Ginevra del 1949. Altri riferimenti cronologici • 10 dicembre 1948 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO • 1980, divieto e limitazione nell’impiego di certe armi classiche specifiche(proiettili non rilevabili ai raggi x, proiettili esplodenti all’interno del corpo umano, armi incendiarie…) • 1995, divieto utilizzo e commercio armi laser • 1997 divieto produzione, commercio, uso mine antipersona SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI DEL DIU Lista delle infrazioni gravi che sono considerate crimini di guerra e degli articoli nella nozione di responsabilità. - - - Attaccare la popolazione civile, o colpirla gravemente lanciare un'operazione militare contro installazioni protette o contro località indifese, utilizzare perfidamente l'emblema della Croce Rossa trasferimento, da parte di una potenza occupante, di una parte della popolazione nel territorio che occupa la deportazione di una popolazione occupata i giudizi sommari contro le persone protette. … I superiori sono tenuti ugualmente responsabili delle violazioni commesse dai loro subordinati se essi non hanno preso tutte le misure necessarie per impedire che tali azioni vengano commesse o per reprimerle. Infine un aiuto giudiziario in materia penale è previsto fra le parti contraenti. Con l'accordo delle parti in causa: • Commissione internazionale, composta di 15 membri, di alta moralità ed imparzialità riconosciuta. Una tale commissione può, oltre il suo ruolo di inquisitore sugli allegati delle violazioni cui è specificatamente deferita, prestare i suoi buoni uffici per facilitare il ritorno alla stretta applicazione e osservazione del diritto internazionale umanitario. I 7 PRINCIPI • • • • • • • UMANITA’ IMPARZIALITA’ NEUTRALITA’ INDIPENDENZA VOLONTARIATO UNITA’ UNIVERSALITA’ UMANITA’ • Nato dalla preoccupazione di soccorrere senza discriminazione i feriti dei campi di battaglia, il Movimento Internazionale della Croce Rossa, sia a livello nazionale che internazionale, opera per prevenire e alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. • Si applica a proteggere la vita e la salute, e a far rispettare la persona umana. • Opera per la reciproca comprensione, l’amicizia, la cooperazione e una pace durevole fra tutti i popoli. IMPARZIALITA’ • Non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, di condizione sociale o di appartenenza politica. • Si dedica esclusivamente a soccorrere gli individui a seconda della gravità e dell’urgenza delle loro sofferenze. NEUTRALITA’ • Per conservare la fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal prendere parte alle ostilità così come, anche in tempo di pace, alle controversie d’ordine politico, razziale, religioso e ideologico. INDIPENDENZA • Il Movimento é indipendente. • Le Società Nazionali di Croce Rossa svolgono le loro attività umanitarie come ausiliarie dei poteri pubblici e sono sottoposte alle leggi in vigore dei rispettivi paesi. • Tuttavia esse devono conservare un’autonomia che permetta loro di operare sempre secondo i principi del movimento. VOLONTARIATO • La Croce Rossa é un movimento volontario e disinteressato. UNITA’ • In un paese non può esserci che un’unica società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. • Essa dev’essere aperta a tutti. • E deve estendere la sua attività umanitaria all’intero territorio. UNIVERSALITA’ • Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa é universale: in esso tutte le società hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente. LA CROCE ROSSA ITALIANA Nascita della CRI 15 giugno 1864, primo "Comitato dell'Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra" costituito a Milano ad opera del Comitato Medico Milanese dell'Associazione Medica Italiana sotto la presidenza del dottor Cesare Castiglioni, 22 agosto 1864 viene sottoscritta, anche dall'Italia, la Convenzione di Ginevra. 20 giugno 1866 l'Italia dichiara guerra all'Austria e le prime quattro "squadriglie" di volontari partono alla volta di Custoza. Nello stesso tempo si occupa della lotta alla tubercolosi e alla malaria. Crea stazioni, ambulatori e ambulanze antimalariche nelle Paludi Pontine, in Sicilia e in Sardegna.. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE • COMITATO CENTRALE (sede a Roma) indirizza, promuove e coordina l'attività a livello nazionale e internazionale, amministra il patrimonio, esercita le funzioni in materia associativa, vigila sull'attività dei comitati regionali • COMITATI REGIONALI svolgono compiti di indirizzo e vigilanza dell'attività della Croce rossa nel territorio della regione e coordinano l'attività dei rispettivi comitati provinciali • COMITATI PROVINCIALI promuovono e svolgono le attività della Croce rossa italiana nell'ambito della provincia; coordinano e controllano le attività dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti • COMITATI LOCALI operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell’ambito del coordinamento dei comitati provinciali, al cui controllo di legittimità e di rispondenza agli interessi dell’associazione sono soggetti LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE L’EMBLEMA USO DISTINTIVO DELL’EMBLEMA Tale è l’uso in tempo di pace quando il distintivo è destinato a segnalare l’appartenenza del personale, dei mezzi, dei materiali ed edifici ad uno specifico servizio USO PROTETTIVO DELL’EMBLEMA Per uso protettivo s’intende l’adozione da parte del Servizio Sanitario di metodi e procedure che consentano l’inequivocabile riconoscimento in qualsiasi situazione e/o condizione del personale sanitario, delle unità sanitarie e trasporti sanitari GLI ABUSI DELL’EMBLEMA Ogni uso non espressamente autorizzato dal Diu costituisce ABUSO dell’emblema; Si distinguono tre tipi di abuso: CONTRAFFAZIONE (imitazione) = uso di un simbolo, che per forma e colore, può causare confusione con l’emblema USURPAZIONE (uso improprio) = uso dell’emblema da parte di chi non ne ha diritto (imprese commerciali, farmacisti, medici privati) o da parte di chi normalmente sarebbe autorizzato quando non si attenga ai Protocolli o alle Convenzioni PERFIDIA (grave violazione del Diu) = uso dell’emblema in caso di conflitto per proteggere combattenti e attrezzature militari L’abuso dell’emblema a scopo protettivo in tempo di guerra mette a repentaglio il sistema di protezione costruito dal Diu L’abuso dell’emblema a scopo distintivo indebolisce la sua immagine agli occhi del pubblico e ne riduce il potere protettivo in tempo di guerra CHE FARE IN CASO DI ABUSO???? Se siete testimoni di un uso abusivo dell'emblema, contattate la Società Nazionale del vostro Paese, o la Delegazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa, o la Delegazione della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa più vicina! I SEGNI DISTINTIVI Hanno lo scopo di indicare che le persone o i beni che se ne fregiano godono di speciale protezione internazionale, per cui non debbono essere oggetto di violenza. L’EMBLEMA AGGIUNTIVO Il cristallo rosso Dicembre 2005 Approvato il III° protocollo aggiuntivo che verrà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra FUTURO SIMBOLO UNIVERSALE DI PROTEZIONE NUOVI EMBLEMI DI PROTEZIONE NUOVI EMBLEMI DISTINTIVI Protezione Civile Protezione dei Beni Culturali Protezione speciale Deve essere apposto sui beni sottoposti alla protezione speciale accordata a beni di altissima importanza, lontani da punti sensibili. Cv. Aja 1954, artt.16 e 17. Aree o installazioni che racchiudono materiali pericolosi Zone sanitarie di sicurezza Protegge zone ben definite, lontane dalle ostilità e smilitarizzate adibite alla raccolta dei civili. All.1, 4° C.Gi., art.6 Campi di Internamento P. W. I. C. Prigionieri di Guerra Internati Civili Bandiera bianca Esprime la protezione accordata al parlamentare autorizzato a trattare con l’altra parte. 4° Cv. Aja, 1907, art.32. GRAZIE per ll’ATTENZIONE! ’ATTENZIONE!