Il D.I.U. DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

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Il D.I.U. DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Il D.I.U.
DIRITTO
INTERNAZIONALE
UMANITARIO
Istruttore DIU, Dr. Federica LODATO
Cos’è il DIU? …
E’ una branca del diritto internazionale
DESTINATA a REGOLARE i CONFLITTI
ARMATI INTERNAZIONALI e NON
INTERNAZIONALI
E’ caratterizzato da norme legislative,
regolamentari, CONSUETUDINARIE
SCOPO DEL DIU
LIMITARE PER MOTIVI UMANITARI
IL DIRITTO DELLE PARTI IN
CONFLITTO DI SCEGLIERE:
•METODI
•MEZZI
•OBIETTIVI DEL COMBATTIMENTO
PRINCIPI FONDAMENTALI DEL
DIU
• DISTINZIONE
• Tra combattenti e popolazione civile
• Tra obiettivi militari e beni di carattere civile
• PROPORZIONALITA’
• Tra necessità militare ed esigenze umanitarie
• Tra vantaggi militari e danni indiretti
Il Diritto Internazionale
Umanitario
D.I.U.
Diritti Umani
Attenzione! Il D.I.U. e i Diritti Umani
non sono la stessa cosa!
D.I.U
insieme di norme che si
applicano durante un conflitto
armato
I Diritti Umani
si applicano in ogni tempo
Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo
REGOLE del DIU...
Trattati internazionali
Regole consuetudinarie
“i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e
l’imperio dei principi del diritto delle genti quali
risultano dalle consuetudini stabilite dalle nazioni civili
dai principi di umanità e dai precetti della pubblica
coscienza”
Fyodor Martens 1899
ORIGINI
Trascrizione giuridica di norme morali
ASIA CENTRALE
Tamerlano
KIRGHISISTAN
Epopea di Manas
MUSULMANI
Corano - Sunna
(la tradizione del profeta)
AFRICA
consuetudini precoloniali
MESOPOTAMIA
358 a.C. - Ciro il
Grande
GIAPPONE
Sako Yamaga (1622-1685),
Ogyu Surai (1666-1728
CINA
scritti di Sun Tsu su
l’arte della guerra (500 a.C.)
INDIA
Codice Manu (200 a.C –200 d.C.)
Spirito di Bushido
Dal MEDIOEVO fino alla...
Battaglia di Fontenoy (1745)
Comportamenti ispirati a
principi cavallereschi o umanitari
(tregua, pace di Dio e cartelli)
1762
- JEAN-JACQUES
"Contratto Sociale”
ROUSSEAU
:
“La fin de la guerre étant la destruction de
l'Etat ennemi, on a droit d'en tuer les
défenseurs tant qu'ils on les armes à la main;
mais sitôt qu'ils les posent et se rendent,
cessant d'être ennemis ou instruments de
l'ennemi,
ils
redeviennent
simplement
hommes et l'on n'a plus de droit sur leur vie"
(Livre I- Chap. IV)
...CODIFICAZIONE
Parigi 16 aprile 1856
Dichiarazione per regolare diversi punti di diritto marittimo
Florence
Nightingale
1854 – Guerra
di Crimea
Henry Dunant
Ferdinando
Palasciano
1848 - Assedio di
Messina
• 24 giugno 1859
Battaglia di Solferino
• novembre 1862
Un Ricordo di Solferino
• 1863
Comitato Internazionale
per il soccorso dei feriti
• 22 agosto 1864
Convenzione di Ginevra
per il miglioramento della
sorte dei feriti in guerra
HENRY DUNANT
creazione di una società volontaria
di soccorso in ogni Stato, con il
compito di organizzare ed
addestrare squadre di volontari per
l'assistenza ai feriti sul campo di
battaglia, da affiancare ai servizi
sanitari sempre insufficienti e
spesso inesistenti degli eserciti in
campo;
neutralità e protezione dei feriti sul
campo di battaglia ed il personale e
il materiale sanitario segno
distintivo;
formulazione di un trattato
internazionale al fine di obbligare
gli Stati al rispetto delle due
proposizioni sopra menzionate.
DICHIARAZIONE di San PIETROBURGO (1868)
• “… il solo scopo legittimo che gli stati devono proporsi
durante la guerra è l’indebolimento delle forze militari del
nemico”
• “…. Si va al di là dello scopo anzidetto se si usano armi che
aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi
fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile”
CONVENZIONI dell’AJA
29 luglio 1899 - 18 ottobre 1907
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Definizione di combattente
Protezione della popolazione civile
Trattamento dei prigionieri di guerra
Limitazione metodi e mezzi di combattimento
Limitazione della potenza occupante
Adattamento alla guerra marittima di Gi. 1864
Metodi di conduzione della guerra navale
CLAUSOLA MARTENS
Nei casi non compresi nelle disposizioni adottate, le
popolazioni civili ed i belligeranti restano sotto la
salvaguardia e l’imperio delle genti, quali risultano dagli
usi stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e
dalle esigenze della pubblica coscienza
I GUERRA MONDIALE (1914-1918)
↓↓
27 luglio 1929 – Ginevra
• 1. Convenzione per il miglioramento della
sorte dei feriti e malati delle forze in campagna
• 2. Convenzione per il trattamento dei
prigionieri di guerra (potenza protettrice)
II GUERRA MONDIALE
50 milioni di morti (24 popolazione civile)
Conferenza diplomatica, Ginevra, 12 agosto 1949
I CONVENZIONE DI GINEVRA
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SORTE
DEI FERITI E DEI MALATI DELLE FORZE
ARMATE IN CAMPAGNA
Conferenza diplomatica, Ginevra, 12 agosto 1949
II CONVENZIONE DI GINEVRA
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SORTE
DEI FERITI E DEI MALATI DELLE FORZE
ARMATE SUL MARE
Conferenza diplomatica, Ginevra, 12 agosto 1949
III CONVENZIONE DI GINEVRA
RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI
PRIGIONIERI DI GUERRA
Conferenza diplomatica, Ginevra, 12 agosto 1949
IV CONVENZIONE DI GINEVRA
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CIVILE
IN TEMPO DI GUERRA
1° REGOLA
Le persone poste fuori combattimento e quelle
che non partecipano direttamente all'ostilità,
hanno diritto al rispetto della loro vita e della
loro integrità fisica e morale.
Tali persone saranno in tutte le circostanze protette
e trattate con umanità, senza alcuna ingiustificata
disparità di trattamento
2° REGOLA
E’ vietato uccidere o ferire un
avversario che si ponga, o sia,
fuori combattimento
3° REGOLA
I feriti ed i malati saranno raccolti e curati dalla parte in conflitto che
li avrà in suo potere.
Tale protezione copre ugualmente il personale sanitario, gli
stabilimenti, i mezzi di trasporto ed il materiale sanitario.
L'emblema della Croce Rossa o Mezzaluna Rossa è il segno distintivo
di tale protezione e dovrà essere rispettato.
4° REGOLA
I combattenti catturati e i civili che si trovano sotto l'autorità della parte
avversaria hanno il diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità dei
loro diritti personali e delle loro convinzioni.
Essi saranno protetti da tutti gli atti di violenza e rappresaglia.
Avranno il diritto di scambiare notizie coi loro familiari e di ricevere
soccorsi.
5° REGOLA
Tutti hanno il diritto a beneficiare delle
garanzie giudiziarie fondamentali.
Nessuno
potrà
essere
ritenuto
responsabile di un atto che non ha
commesso.
Nessuno potrà essere sottoposto a
torture fisiche o mentali, né a pene
corporali o trattamenti crudeli o
degradanti.
6° REGOLA
Le parti in conflitto e gli appartenenti alle loro forze
armate non hanno un diritto illimitato nella scelta dei
metodi e dei mezzi di guerra. E’ vietato l'uso di armi o
di metodi di guerra tali da causare delle perdite inutili o
delle sofferenze eccessive.
7° REGOLA
Le parti in conflitto dovranno operare in
ogni circostanza una distinzione fra
popolazione civile e combattenti al fine di
risparmiare la popolazione e i beni ad essa
destinati.
Nè la popolazione civile, in quanto tale,
nè i singoli civili potranno essere oggetto
di attacchi.
Gli attacchi dovranno essere diretti
unicamente contro obbiettivi militari.
Articolo 3
Comune alle 4 Convenzioni
Applicabilità ai conflitti non internazionali
Articolo 3
1. le persone che non partecipano direttamente alle ostilità
saranno trattate in ogni circostanza con Umanità. Sono
vietati le violenze contro la vita e l’integrità corporale; la
cattura di ostaggi; gli oltraggi contro la dignità personale;
le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza
previo giudizio di un tribunale regolarmente istituito.
Articolo 3
2. i feriti saranno accolti e curati.
Un ente imparziale,
come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi
servigi alle parti in conflitto.
I Protocolli
aggiuntivi del 1977
• Distinzione tra Conflitto
Internazionale e Conflitto
Non Internazionale
• Rappresentano
l’ampliamento dell’art.3
comune alle Quattro
Conv. Di Ginevra del
1949.
Altri riferimenti cronologici
• 10 dicembre 1948
DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI DELL’UOMO
• 1980, divieto e limitazione
nell’impiego di certe armi classiche
specifiche(proiettili non rilevabili ai raggi x, proiettili
esplodenti all’interno del corpo umano, armi incendiarie…)
• 1995, divieto utilizzo e commercio
armi laser
• 1997 divieto produzione, commercio,
uso mine antipersona
SANZIONI IN CASO DI
VIOLAZIONI DEL DIU
Lista delle infrazioni gravi che sono
considerate crimini di guerra e degli
articoli nella nozione di responsabilità.
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-
-
Attaccare la popolazione civile, o colpirla
gravemente
lanciare un'operazione militare contro
installazioni protette o contro località
indifese,
utilizzare perfidamente l'emblema della
Croce Rossa
trasferimento, da parte di una potenza
occupante, di una parte della
popolazione nel territorio che occupa
la deportazione di una popolazione
occupata
i giudizi sommari contro le persone
protette.
…
I superiori sono tenuti ugualmente responsabili delle
violazioni commesse dai loro subordinati se essi non hanno
preso tutte le misure necessarie per impedire che tali azioni
vengano commesse o per reprimerle. Infine un aiuto
giudiziario in materia penale è previsto fra le parti
contraenti.
Con l'accordo delle parti in causa:
• Commissione internazionale, composta di 15
membri, di alta moralità ed imparzialità
riconosciuta. Una tale commissione può, oltre il
suo ruolo di inquisitore sugli allegati delle
violazioni cui è specificatamente deferita,
prestare i suoi buoni uffici per facilitare il
ritorno alla stretta applicazione e osservazione
del diritto internazionale umanitario.
I 7 PRINCIPI
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•
•
UMANITA’
IMPARZIALITA’
NEUTRALITA’
INDIPENDENZA
VOLONTARIATO
UNITA’
UNIVERSALITA’
UMANITA’
• Nato dalla preoccupazione
di soccorrere senza
discriminazione i feriti dei
campi di battaglia, il
Movimento Internazionale
della Croce Rossa, sia a
livello nazionale che
internazionale, opera per
prevenire e alleviare in ogni
circostanza le sofferenze
degli uomini.
• Si applica a proteggere la
vita e la salute, e a far
rispettare la persona
umana.
• Opera per la reciproca
comprensione, l’amicizia, la
cooperazione e una pace
durevole fra tutti i popoli.
IMPARZIALITA’
• Non fa alcuna distinzione
di nazionalità, razza,
religione, di condizione
sociale o di appartenenza
politica.
• Si dedica esclusivamente a
soccorrere gli individui a
seconda della gravità e
dell’urgenza delle loro
sofferenze.
NEUTRALITA’
• Per conservare la fiducia
di tutti, il Movimento si
astiene dal prendere
parte alle ostilità così
come, anche in tempo di
pace, alle controversie
d’ordine politico, razziale,
religioso e ideologico.
INDIPENDENZA
• Il Movimento é
indipendente.
• Le Società Nazionali di
Croce Rossa svolgono le
loro attività umanitarie come
ausiliarie dei poteri pubblici
e sono sottoposte alle leggi
in vigore dei rispettivi paesi.
• Tuttavia esse devono
conservare un’autonomia
che permetta loro di operare
sempre secondo i principi
del movimento.
VOLONTARIATO
• La Croce Rossa é un
movimento volontario
e disinteressato.
UNITA’
• In un paese non può
esserci che un’unica
società di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa.
• Essa dev’essere aperta a
tutti.
• E deve estendere la sua
attività umanitaria
all’intero territorio.
UNIVERSALITA’
• Il Movimento
Internazionale della
Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa é
universale: in esso
tutte le società hanno
uguali diritti e il
dovere di aiutarsi
reciprocamente.
LA CROCE ROSSA
ITALIANA
Nascita della CRI
15 giugno 1864, primo "Comitato dell'Associazione
Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra"
costituito a Milano ad opera del Comitato Medico
Milanese dell'Associazione Medica Italiana sotto la
presidenza del dottor Cesare Castiglioni,
22 agosto 1864 viene sottoscritta, anche dall'Italia, la
Convenzione di Ginevra.
20 giugno 1866 l'Italia dichiara guerra all'Austria e le
prime quattro "squadriglie" di volontari partono alla volta
di Custoza.
Nello stesso tempo si occupa della lotta alla tubercolosi
e alla malaria. Crea stazioni, ambulatori e ambulanze
antimalariche nelle Paludi Pontine, in Sicilia e in
Sardegna..
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
•
COMITATO CENTRALE (sede a Roma) indirizza, promuove e coordina
l'attività a livello nazionale e internazionale, amministra il patrimonio, esercita
le funzioni in materia associativa, vigila sull'attività dei comitati regionali
•
COMITATI REGIONALI svolgono compiti di indirizzo e vigilanza dell'attività
della Croce rossa nel territorio della regione e coordinano l'attività dei rispettivi
comitati provinciali
•
COMITATI PROVINCIALI promuovono e svolgono le attività della Croce rossa
italiana nell'ambito della provincia; coordinano e controllano le attività dei
comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti
•
COMITATI LOCALI operano con autonomia organizzativa ed amministrativa
nell’ambito del coordinamento dei comitati provinciali, al cui controllo di
legittimità e di rispondenza agli interessi dell’associazione sono soggetti
LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE
L’EMBLEMA
USO DISTINTIVO
DELL’EMBLEMA
Tale è l’uso in tempo di pace quando il
distintivo è destinato a segnalare
l’appartenenza del personale, dei mezzi,
dei materiali ed edifici ad uno specifico
servizio
USO PROTETTIVO
DELL’EMBLEMA
Per uso protettivo s’intende l’adozione da
parte del Servizio Sanitario di metodi e
procedure che consentano l’inequivocabile
riconoscimento in qualsiasi situazione e/o
condizione del personale sanitario, delle
unità sanitarie e trasporti sanitari
GLI ABUSI DELL’EMBLEMA
Ogni uso non espressamente autorizzato dal Diu costituisce
ABUSO dell’emblema;
Si distinguono tre tipi di abuso:
CONTRAFFAZIONE (imitazione) = uso di un simbolo, che per forma e
colore, può causare confusione con l’emblema
USURPAZIONE (uso improprio) = uso dell’emblema da parte di chi
non ne ha diritto (imprese commerciali, farmacisti, medici privati) o
da parte di chi normalmente sarebbe autorizzato quando non si
attenga ai Protocolli o alle Convenzioni
PERFIDIA (grave violazione del Diu) = uso dell’emblema in caso di
conflitto per proteggere combattenti e attrezzature militari
L’abuso dell’emblema a scopo protettivo
in tempo di guerra mette a repentaglio il
sistema di protezione costruito dal Diu
L’abuso dell’emblema a scopo distintivo
indebolisce la sua immagine agli occhi del
pubblico e ne riduce il potere protettivo in
tempo di guerra
CHE FARE IN CASO DI
ABUSO????
Se siete testimoni di un uso abusivo dell'emblema,
contattate la Società Nazionale del vostro Paese,
o la Delegazione del Comitato Internazionale della
Croce Rossa, o la Delegazione della Federazione
Internazionale delle Società di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa più vicina!
I SEGNI DISTINTIVI
Hanno lo scopo di indicare che le
persone o i beni che se ne fregiano
godono di speciale protezione
internazionale, per cui non
debbono essere oggetto di
violenza.
L’EMBLEMA AGGIUNTIVO
Il cristallo rosso
Dicembre 2005
Approvato il III° protocollo aggiuntivo che
verrà sottoposto alla ratifica degli Stati
firmatari delle Convenzioni di Ginevra
FUTURO SIMBOLO UNIVERSALE DI
PROTEZIONE
NUOVI EMBLEMI DI
PROTEZIONE
NUOVI EMBLEMI
DISTINTIVI
Protezione Civile
Protezione dei Beni
Culturali
Protezione speciale
Deve essere apposto sui
beni sottoposti alla
protezione speciale
accordata a beni di
altissima importanza,
lontani da punti
sensibili.
Cv. Aja 1954, artt.16 e
17.
Aree o installazioni che racchiudono
materiali pericolosi
Zone sanitarie di sicurezza
Protegge zone ben
definite, lontane dalle
ostilità e smilitarizzate
adibite alla raccolta
dei civili.
All.1, 4° C.Gi., art.6
Campi di Internamento
P. W.
I. C.
Prigionieri di Guerra
Internati Civili
Bandiera bianca
Esprime la protezione
accordata al
parlamentare
autorizzato a trattare
con l’altra parte.
4° Cv. Aja, 1907,
art.32.
GRAZIE per ll’ATTENZIONE!
’ATTENZIONE!