Chiarimenti Durc - Comune di Lignano Sabbiadoro

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Chiarimenti Durc - Comune di Lignano Sabbiadoro
CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307
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Lignano Sabbiadoro, Lì _______________
Prot. n. _________
AL PUBBLICO E AI TECNICI INTERESSATI
e p.c. UFFICIO POLIZIA EDILIZIA
SEDE
SINDACO
SEDE
ASSESSORE ALL’URBANISTICA
SEDE
SEGRETARIO COMUNALE
SEDE
Oggetto: Chiarimenti sulla necessità dei documenti D.U.R.C. e notifica preliminare nelle
pratiche di edilizia privata
A seguito di numerosi quesiti degli utenti, si ritiene di dover riferire quanto segue.
Il D.U.R.C., documento unico di regolarità contributiva, consiste nell’attestazione
dell’assolvimento, da parte di imprese e lavoratori autonomi, degli obblighi, legislativi e
contrattuali, previsti nei confronti degli Istituti Previdenziali (INAIL, INPS) e delle Casse Edili.
Il D.U.R.C. deve essere presentato anche per i lavori privati soggetti al rilascio del permesso di
costruire o alla denuncia di inizio attività.
Stabiliva l’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/1996 (“Attuazione delle direttive 92/57/CEE
concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili”), come modificato dall’art. 86 del D. Lgs. 276/03 e dall’art. 20 del D. Lgs. 251/04, che “Il
committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica
impresa: (…) b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere
rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse
edili le quali stipulano un’apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un
documento unico di regolarità contributiva; b ter) trasmette all’amministrazione concedente prima
dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b)
e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione
dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo”.
Tale decreto è stato abrogato dall’art. 304 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, il quale, all’art. 90, comma 9,
ha comunque confermato i principi di cui sopra, prescrivendo che “Il committente o il responsabile
dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa (…) trasmette
all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere a) e b) – nel caso di lavori privati, documento unico di regolarità
contributiva e autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato - L’obbligo di cui al
periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento
delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio
personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità
contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo
abilitativo è sospesa”.
Sulla base di tale normativa, deve, dunque, osservarsi come la mancata presentazione del D.U.R.C.
prima dell’inizio dei lavori, anche nell’ambito di una pratica edilizia avviata dal soggetto interessato
tramite presentazione di una D.I.A., determini, di per sé ed in via automatica, l’inefficacia della
D.I.A. stessa o del Permesso di Costruire, come ha avuto occasione di precisare anche la
giurisprudenza amministrativa: “La documentazione concernente la regolarità del versamento dei
contributi previdenziali ai lavoratori dipendenti (DURC) è un presupposto la cui mancanza
condiziona l’efficacia della DIA, come si desume dal chiaro tenore letterale dell’art. 3, comma 8,
lett. b ter del D. Lgs. n. 494/1996 (come modificato rispettivamente dall’art. 86, comma 10, del
D.Lgs. n. 276/2003 e dall’art. 20 del D. Lgs. n. 251/2004), secondo cui tale documento deve essere
presentato prima dell’esecuzione dei lavori e che, in mancanza, è sospesa l’efficacia del titolo
abilitativo” (TAR Campania Napoli, sez. VII, 20.12.2006 n. 10647).
Stando così le cose, deve, dunque, ritenersi che il Comune - nell’ambito dell’attività istruttoria delle
pratiche edilizie - debba verificare l’avvenuta presentazione, tra i documenti prodotti, del D.U.R.C.
e sia, quindi, legittimato a richiedere al privato tale documento integrativo qualora questo manchi;
parimenti, qualora il D.U.R.C. non venga presentato dal privato nel termine di gg. 30 dal deposito
della D.I.A. né sia stato richiesto dal Comune in tale lasso di tempo, deve ritenersi che l’Ente
Comunale sia tenuto comunque a richiederlo successivamente.
Inoltre, nel caso in cui i lavori siano stati avviati dal privato in assenza del D.U.R.C., poiché la
legge stabilisce che in assenza di tale documento “…è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo”, il
Comune sarà tenuto ad intervenire ai sensi degli artt. 27 e segg. del D.P.R. n. 380/2001, in quanto le
opere realizzate dovranno essere considerate come illegittime, essendo prive di un efficace titolo
abilitativo edilizio.
Venendo ad altro quesito posto in più occasioni al Comune in merito ai lavori dichiarati dal privato
interessato come “da eseguirsi in economia”, deve rilevarsi che l’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 - già
menzionato – stabilisce l’obbligo di presentazione del D.U.R.C. anche per i “lavori eseguiti in
economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi”, nonché per “i
lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto”: in tali
specifici casi, dunque, l’obbligo di deposito del D.U.R.C. è espressamente previsto dalla legge e il
Comune sarà tenuto a verificarne il rispetto.
Deve, quindi, ritenersi che l’obbligo di presentazione del D.U.R.C. non sussista nei limitati casi in
cui un privato presenti una D.I.A. accompagnata da una dichiarazione in cui quest’ultimo attesta di
realizzare i lavori in economia senza avvalersi dell’opera di imprese, di lavoratori autonomi né di
proprio personale dipendente: tuttavia, in tali fattispecie - nell’ambito del dovere di vigilanza di cui
agli artt. 27 e segg. del D.P.R. n. 380/2001 – deve ritenersi che il Comune debba valutare, caso per
caso, tali dichiarazioni alla luce dell’entità e della tipologia dei lavori dichiarati come da svolgersi
“in economia” e debba, conseguentemente, esercitare la vigilanza per verificare la rispondenza di
tali attestazioni alla realtà dei fatti: qualora, nell’ambito del predetto dovere di vigilanza, il Comune
accerti che l’esecuzione dei lavori risulti affidata – nonostante la dichiarazione presentata dal
privato - ad imprese, a lavoratori autonomi o a dipendenti del soggetto interessato, dovrà
necessariamente adottare i provvedimenti cautelari e sanzionatori previsti dalla legge, trattandosi di
opere da considerarsi illegittime in quanto giuridicamente prive di un efficace titolo abilitativo
edilizio.
E’ infine importante evidenziare come il 20 agosto 2009 sia entrato in vigore il D.Lgs. 3/08/2009
n.106, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. In particolare, l’art.59 del D.Lgs 106/2009
ha modificato l’art.90 del D.Lgs. 81/2008, “Obblighi del committente e del responsabile dei lavori”,
introducendo alcune novità.
In particolare, il comma 9 del novellato art. 90 del D.Lgs n. .81/2008, precisa che il committente (o
il responsabile dei lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o a un
lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di
cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i
cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e
dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione
in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori
non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del
documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’art. 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso
di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’art.
99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione
attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
OBBLIGO DI FORNIRE DOCUMENTI RELATIVI ALL’IMPRESA ESECUTRICE:
L’articolo 90 sopracitato, dunque, pone a carico del soggetto titolare del permesso di costruire e del
soggetto che presenta la denuncia di inizio attività (D.I.A.) l’obbligo di trasmettere
all’amministrazione comunale i documenti relativi alle imprese che realizzano l’intervento edilizio
ed estende tale obbligo anche ai lavoratori autonomi.
Insieme alla comunicazione del nominativo del soggetto che esegue i lavori, va quindi presentata la
documentazione di cui alle lettera c) del comma 9 dell’art. 90 citato, in relazione a ciascuna impresa
o lavoratore autonomo.
Per quanto riguarda i procedimenti edilizi del Servizio Edilizia Privata, il nome e i documenti
relativi all’impresa vanno comunicati, contestualmente alla presentazione della comunicazione di
inizio lavori oggetto del permesso di costruire, o contestualmente alla comunicazione di inizio
lavori della D.I.A.
I documenti vanno presentati anche nel caso di variazione dell’impresa esecutrice e cioè quando il
cantiere abbia inizio con una impresa, e poi, nel corso dei lavori, ne subentri una nuova.
Il nuovo decreto intende tutelare tutti i tipi di lavoratori, sia subordinati che autonomi.
Infatti per la prima volta i lavoratori autonomi sono soggetti ad obblighi diretti di autotutela, ed a
loro si riferiscono direttamente (come prevede l’art. 3 comma 11) gli articoli 21 e 26.
SANZIONI
L’art. 90, comma 10 del D.Lgs.n. 81/2008 stabilisce l’inefficacia automatica del titolo abilitativo
edilizio nel caso in cui non sia stato presentato al Comune il D.U.R.C. delle imprese o dei lavoratori
autonomi o non sia stata presentata la notifica preliminare di cui all’art. 99 del decreto, quando
prevista.
L’art. 157, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 1.800 Euro per i committenti e i responsabili dei lavori per la violazione dell’art. 90,
comma 9, lettera c) del D.Lgs. e cioè per non aver trasmesso all’amministrazione comunale la copia
della notifica preliminare di cui all’art. 99, il D.U.R.C., nonché la dichiarazione attestante
l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) del citato art. 90, comma
9.
L’art. 157, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 1.800 Euro per i committenti e i responsabili dei lavori per la violazione dell’art. 90,
comma 7 del D.Lgs. e cioè per non aver indicato nel cartello di cantiere il nominativo del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA — EDILIZIA PRIVATA
Dott. arch. Marco Marmotti
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Ufficio Edilizia Privata – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
responsabile del procedimento Arch. Marco Marmotti
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