Testo Regolamento Edilizio

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Testo Regolamento Edilizio
CITTA’DI
CAMOGLI
(PROVINCIA DI GENOVA)
NUOVO REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 154 del 28/12/2009, integrato
e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° 87 del 26/11/2012.
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CAPO I - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento Edilizio disciplina le attività di trasformazione edilizia del Comune di Camogli in
forza dell’autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000 ed in applicazione del disposto del comma 1 dell’art. 3 della Legge Regionale n. 16 del 6 giugno
2008.
Il Regolamento Edilizio disciplina:
a) composizione, durata, competenze e funzionamento della Commissione Edilizia, organo consultivo
del Comune ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 16/08, e della Commissione Locale per il Paesaggio ai
sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale n.22 del 5 giugno 2009;
b) contenuti delle domande di permesso di costruire, delle denunce di inizio di attività, delle
comunicazioni e delle rispettive varianti (con riferimento anche agli elaborati progettuali e documentali
da allegare);
c) modalità, tempi e garanzie richiesti per il pagamento del contributo di costruzione;
d) modalità di rilascio del certificato di agibilità;
e) definizione dei requisiti igienico-sanitari ed ecologico-ambientali delle costruzioni;
f) definizione degli elementi di arredo urbano, della sistemazione degli spazi pertinenziali agli edifici,
della salvaguardia del verde;
g) manutenzione e decoro degli edifici e sistemazione degli ambienti urbani e dei suoli.
Il Regolamento disciplina, inoltre, le modalità da osservare durante l’esecuzione dei lavori nonché quelle
relative al controllo degli stessi esercitato dagli uffici comunali.
ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 6 E SEGUENTI DELLA L.R. 16/08
1. MANUTENZIONE ORDINARIA.
Si definiscono di manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione di
finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, purché non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze.
Sono considerati di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:
- all'interno degli edifici:
a) riparazioni o rifacimenti di pavimentazioni;
b) rifacimenti o riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni;
c) riparazione o sostituzione di serramenti interni;
d) riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, per la
fornitura del gas;
e) riparazione o sostituzione di canne fumarie;
f)
riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico-tecnologici (senza alterazione delle
caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione) dell’edificio o delle singole unità
immobiliari;
g) inserimento o sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, di
isolamento;
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h) risanamento o costruzione di vespai;
i)
rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga all'interno dell'unità immobiliare;
- all'esterno degli edifici:
a) riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse caratteristiche e materiali;
b) tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di quelli originari e con eventuale ripresa
degli intonaci deteriorati o mancanti senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esistenti;
c) manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi o loro
sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti;
d) riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture esterne (quali ad esempio
lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali dello
stesso tipo di quelle preesistenti;
e) riparazione o sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti: dei manti di copertura,
delle pavimentazioni delle coperture piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedi, delle
pavimentazioni di atri condominiali, scale e ballatoi, delle pavimentazioni esterne, degli elementi di
arredo esterno;
f)
riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, di singoli elementi
della piccola orditura del tetto;
g) riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini, canne fumarie e simili con gli stessi
colori e tipologie preesistenti, e con materiali che non comportino alterazione degli aspetti estetici;
h) riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti di
recinzioni, parapetti, ringhiere e simili;
i)
installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano non
comportanti opere edilizie;
j)
installazione di recinzioni nel terreno non comportanti l'esecuzione di opere murarie;
k) interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni;
l)
nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizzate o singole;
m) inserimento di impianti tecnologici purché collocati entro la sagoma dell'edificio;
n) installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi comprese grate o blindature ed, in genere, le
strutture relative alla sicurezza passiva dell'edificio ricadenti nella sagoma dello stesso.
Per gli edifici ed impianti adibiti ad attività industriali e artigianali o al servizio delle stesse sono compresi
nella manutenzione ordinaria gli interventi di seguito indicati volti ad assicurare la funzionalità e
l'adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti, sempreché tali interventi non ne mutino le
caratteristiche dimensionali, siano interni al loro perimetro e non incidano sulle loro strutture e sulla loro
tipologia edilizia:
a) riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di
impianti telefonici, televisivi e telematici diversi da quelli disciplinati dall'articolo 27 della L.R. 16/08,
purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o
realizzazione di volumi tecnici;
b) riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché realizzazione delle necessarie opere
edilizie, sempreché non comportino modifiche esterne dei locali né aumento delle superfici agibili;
c) realizzazione di passerelle o strutture in metallo per l'attraversamento aereo delle strade interne con
tubazioni.
2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
Si definiscono di manutenzione straordinaria gli interventi necessari per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali delle costruzioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici,
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sempreché dette modifiche non alterino i volumi, le superfici e non mutino le destinazioni d'uso delle
singole unità immobiliari.
Sono considerati di manutenzione straordinaria, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:
a) opere necessarie per conservare la stabilità della costruzione mediante il rinnovamento o la
sostituzione di alcuni degli elementi strutturali dell'edificio;
b) sistemazioni di spazi aperti anche mediante modifiche alle quote del terreno preesistente e
realizzazione di muri di contenimento di natura pertinenziale;
c) rifacimento totale dei manti di copertura, con modifica del tipo di materiale esistente, compresa la
struttura del tetto;
d) riparazione e ripristino delle facciate con diverse caratteristiche e materiali, rinnovo dell'intonaco
esterno con demolizione dell'esistente fino al vivo della muratura e rifacimento esteso almeno ad un
intero prospetto, nonché tinteggiatura e ripulitura delle facciate con colori diversi da quelli originari;
e) adeguamento, rinnovo e sostituzione dei servizi igienico-sanitari e degli impianti tecnologici
(riscaldamento, condizionamento, ventilazione, aspirazione, impianto di ascensori e di sollevamento
in genere, con le opere ad essi funzionalmente complementari ed indispensabili) quando comportano
alterazione delle caratteristiche distributive;
f) interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico quando
richiedano la creazione di locali tecnici esterni di cui all'articolo 81 della L.R. 16/08 o di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio o la realizzazione delle opere di cui all'articolo 67, comma 5, della L.R.
16/08;
g) installazione di recinzioni con opere murarie fino a cm. 50;
h) riparazione o sostituzione degli infissi con diverso colore e tipologia.
Per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali sono considerati di manutenzione straordinaria i
seguenti interventi:
a) installazione di impianti tecnologici e realizzazione di impianti e opere necessari al rispetto della
normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni,
sempre che non comportino aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento delle
destinazioni d'uso. I relativi locali tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all'esterno
dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie agibile destinata all'attività produttiva;
b) tutte le opere di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessarie per conservare e
integrare l'efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano,
sempre che non comportino l'incremento della superficie lorda di pavimento;
c) realizzazione di basamenti, incasellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il
miglioramento di impianti esistenti.
3. RESTAURO.
Si definiscono interventi di restauro quelli consistenti in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio, quali definite all'articolo 83 della L.R.
16/08, ne consentano la conservazione e il recupero valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un
uso adeguato alle intrinseche caratteristiche; detti interventi riguardano edifici vincolati ai sensi del
Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della Legge n.137 del 06 luglio 2002) e successive modifiche e integrazioni, o dichiarati di
valore storico, culturale o architettonico dallo Strumento Urbanistico Generale e dal Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.).
Gli interventi di restauro possono interessare l'intero organismo edilizio, parti dell'edificio o singole unità
immobiliari.
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Detti interventi comprendono le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o
statiche nonché quelle funzionali per realizzare locali tecnici per l'installazione degli impianti tecnologici
necessari agli usi previsti degli immobili.
Sono considerati di restauro, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:
a) recupero degli elementi storici, architettonici o artistici o ripristino delle parti alterate dei fronti esterni
ed interni e degli ambienti interni;
b) ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
c) conservazione o ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale;
d) conservazione, ripristino o miglioramento degli spazi liberi di pertinenza dell'edificio quali, tra gli altri,
le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri, i porticati;
e) consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, dei seguenti elementi
strutturali:
f)
-
murature portanti sia interne che esterne;
-
solai e volte;
-
scale;
-
tetto con eventuale ripristino della copertura originale;
eliminazione delle superfetazioni costituenti parti incongrue dell'impianto originario;
g) inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari nonché per l'efficienza energetica dell'edificio
nel rispetto dei caratteri storici, culturali o architettonici.
Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il
restauro può comprendere interventi di miglioramento strutturale ai sensi della normativa di settore.
4. RISANAMENTO CONSERVATIVO.
Si definiscono interventi di risanamento conservativo quelli volti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche, formali e strutturali dell'edificio, quali definite all'articolo 83 della L.R. 16/08, ne consentano
destinazioni d'uso con esse compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio, sempreché vengano rispettati l'impianto strutturale, tipologico ed
architettonico; sono altresì da ricomprendere nel risanamento conservativo gli interventi volti a realizzare
nuovi servizi igienico-sanitari nonché locali per impianti tecnologici e per l'efficienza energetica
dell'edificio, anche mediante modeste modifiche della conformazione delle coperture. Tali impianti devono
essere realizzati all'interno dell'edificio ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile, o all'esterno, con
gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto.
Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla disciplina vigente il
risanamento conservativo può comprendere interventi di miglioramento strutturale ai sensi della normativa
di settore.
5. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.
Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti, anche alternativamente, a:
a) trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sotto il profilo delle caratteristiche
tipologiche, formali e strutturali dell'edificio preesistente, nei termini indicati all'articolo 83 della L. R.
16/08;
b) aumentare il carico urbanistico nei termini indicati all'articolo 38 della L.R. 16/08.
Sono considerati di ristrutturazione edilizia gli interventi che comportino:
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a) aumento della superficie esistente o realizzazione di nuovi vani abitabili non derivanti dalla semplice
divisione di quelli esistenti;
b) suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari;
c) mutamenti di destinazione d'uso connessi all'esecuzione di opere edilizie:
- senza aumento del carico urbanistico nei termini indicati dall'articolo 38 della L.R. 16/08, ma
accompagnati da un complesso di opere tali da alterare le caratteristiche tipologiche, formali e
strutturali dell'organismo preesistente di cui all'articolo 83 della L.R. 16/08;
- con aumento del carico urbanistico nei termini indicati dall'articolo 38, anche non comportanti
alterazioni delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo preesistente di cui
all'articolo 83 della L.R. 16/08;
d) trasformazione dei locali costituenti superficie accessoria nell'originario titolo abilitativo in locali
costituenti superficie agibile a norma dell'articolo 67 della L.R. 16/08;
e) demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente, intendendosi per tale la
ricostruzione sullo stesso sedime, con possibilità di scostamento entro un massimo di un metro, che
rispetti la sagoma e i volumi originari fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalle normative tecniche di settore;
f) ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all'articolo 15 della L.R. 16/08 e quindi entro
soglie percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale in deroga ai parametri
urbanistico - edilizi.
6. MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE.
Si definiscono mutamenti di destinazione d'uso funzionale gli interventi volti a trasformare, senza
esecuzione di opere edilizie, la destinazione d'uso in atto di una unità immobiliare o di un edificio
comportanti il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla Legge Regionale n. 25 del 7
aprile 1995 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive
modifiche e integrazioni.
Per destinazione d'uso in atto si intende quella risultante dal pertinente titolo abilitativo ovvero, in
mancanza di esso, da diverso provvedimento amministrativo rilasciato ai sensi di legge ovvero, in difetto o
in caso di indeterminatezza di tali atti, quella in essere alla data di approvazione dello strumento
urbanistico generale vigente o, in subordine, quella attribuita in sede di primo accatastamento, quella
risultante da altri documenti probanti ovvero quella desumibile dalle caratteristiche strutturali e tipologiche
dell'immobile esistente.
7. SOSTITUZIONE EDILIZIA.
Si definiscono interventi di sostituzione edilizia quelli consistenti nella demolizione e successiva
ricostruzione di un volume pari o inferiore a quello esistente, non riconducibili nella definizione di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera e), della L.R. 16/08.
Tali interventi sempreché esplicitamente ammessi dallo strumento urbanistico generale e realizzati nella
stessa zona o ambito omogeneo dello strumento urbanistico generale e del P.T.C.P. in cui è localizzato
l'immobile originario sono da considerare di nuova costruzione ai fini del rispetto dei parametri urbanistico
- edilizi dello strumento urbanistico comunale, fatta eccezione per quello relativo all'indice di edificabilità o
di utilizzazione insediativa.
Per gli edifici aventi destinazione residenziale qualora la ricostruzione del volume esistente avvenga nello
stesso sedime o fino a una distanza di m. 10,00, è ammessa la realizzazione della volumetria
preesistente maggiorata dell'eventuale incremento "una tantum" previsto dallo strumento urbanistico
vigente in caso di ristrutturazione edilizia.
8. NUOVA COSTRUZIONE ED INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE.
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Si definiscono interventi di nuova costruzione e di trasformazione territoriale ad essa assimilabili:
a) realizzazione di edifici e di manufatti edilizi fuori terra ed interrati con esclusione delle pertinenze se
disciplinate dallo strumento urbanistico comunale a norma dell'articolo 17, comma 4 della L.R. 16/08;
b) ampliamenti di edifici esistenti eccedenti quelli ammessi dallo strumento urbanistico generale in
deroga ai parametri urbanistico - edilizi;
c) esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d) realizzazione di impianti che non siano al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
e) installazione di manufatti leggeri, di strutture di qualsiasi genere, anche prefabbricati e anche non
infissi stabilmente al suolo (quali roulottes, campers, case mobili, cabine e attrezzature balneari,
chioschi, bungalows), che siano utilizzati come abitazione o altre funzioni che prevedano la
permanenza di persone oppure che siano utilizzati come depositi, magazzini e simili, e che siano
diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee; non rientrano nelle esigenze meramente
temporanee quelle a cadenza stagionale o periodica;
f) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto o di manufatti funzionali all'attività cantieristica navale di cui all'articolo 21, comma
2, lettera a) della L.R. 16/08 se finalizzate a soddisfare esigenze non temporalmente circoscritte e
comunque di durata superiore a due anni.
9. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA.
Si definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
- edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione
del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
10. RAPPORTI CON LE DEFINIZIONI DELLA L.R. 16/08.
Eventuali nuove definizioni delle tipologie di interventi urbanistico-edilizi contenute nella L.R. 16/08
prevalgono comunque su quelle del presente articolo.
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CAPO II – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E
COMMISSIONE EDILIZIA
ART. 3 – ISTITUZIONE DEGLI ORGANI DI SUPPORTO IN MATERIA DI PAESAGGIO E DI EDILIZIA ED
URBANISTICA
Nel Comune di Camogli sono istituite la Commissione Locale per il Paesaggio, prevista dall’art. 148 del D.
L.vo 42/04 e dall’art. 2 della L.R. 22/09, organo di supporto tecnico-scientifico per la gestione delle
funzioni subdelegate in materia di paesaggio nonché la Commissione Edilizia comunale, organo tecnicoconsultivo in materia urbanistica ed edilizia.
ART. 4 – COMPOSIZIONE, DURATA, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO
La Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) è costituita con deliberazione della Giunta Comunale ed
è composta da n. 3 membri scelti fra gli iscritti all’Albo Regionale degli Esperti in materia di bellezze
naturali istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n.20 del 21 agosto 1991 ovvero tra soggetti
dotati di documentata e qualificata professionalità o specializzazione nella materia del paesaggio.
Il Responsabile del procedimento comunale partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto e
svolge funzioni di relatore e di segretario.
La C.L.P. dura in carica cinque anni. I componenti possono essere rinominati per una sola volta.
Alla scadenza del termine si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge n.293 del 16 Maggio 1994,
convertito in Legge n. 444 del 15 luglio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi
amministrativi.
La C.L.P. esprime pareri obbligatori in relazione ai procedimenti:
a) di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata;
b) di rilascio di pareri su istanze di condono edilizio o di accertamento di compatibilità paesaggistica ai
sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lvo 42/04;
c) di rilascio di pareri nell’ambito dell’iter di formazione di strumenti urbanistici attuativi o progetti
urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici;
d) di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 150 del D. L.vo 42/04;
e) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 167 del D. L.vo 42/04;
e in tutti i casi in cui, durante il corso dell’istruttoria, il Responsabile dell’Area Tecnica, autonomamente o
su richiesta del Responsabile del procedimento, ritenga necessario acquisire una qualificata valutazione
su elementi tecnico-specialistici degli interventi edilizi in esame.
La convocazione delle riunioni della C.L.P. viene inviata dal Responsabile dell’Area Tecnica ed il relativo
avviso deve pervenire ai componenti non meno di tre giorni prima della seduta; l’avviso viene inviato
mediante forme di trasmissione che garantiscano la verifica di recapito.
Nella prima seduta la C.L.P. elegge il Presidente ed il Vice presidente fra i suoi componenti.
Le sedute della C.L.P. sono valide con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno la
metà dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del
Presidente o del Vice Presidente in assenza del Presidente.
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Quando i pareri deliberati dalla C.L.P. si discostano dal voto anche di uno solo dei tre esperti, i pareri
stessi devono essere congruamente motivati in relazione alle specifiche argomentazioni formulate dagli
esperti.
Ove si verifichi l’ipotesi di cui al comma precedente l’autorizzazione paesaggistica, unitamente a copia del
verbale della Commissione per il paesaggio da cui risulti quanto sopra, deve essere trasmessa all’autorità
competente all’esercizio del potere di cogestione del vincolo paesaggistico.
Quando la C.L.P. abbia espresso parere contrario sul progetto, l’interessato potrà, entro 10 (dieci) giorni
dalla relativa comunicazione, chiedere di essere sentito in una successiva seduta e per una sola volta.
Durante le riunioni, la C.L.P., al fine di acquisire chiarimenti sui progetti in esame, ha facoltà di sentire, di
propria iniziativa o a seguito di formale richiesta, i progettisti.
I componenti della C.L.P. non possono esercitare la loro attività professionale nell’ambito del territorio
comunale.
I componenti della C.L.P. devono allontanarsi dalla riunione durante l’esame dei progetti che li riguardino
direttamente ovvero in quanto a qualunque titolo interessati, intendendosi per tali tutti coloro che siano
titolari di diritti e interessi loro propri o di parenti e affini sino al quarto grado, direttamente o indirettamente
relativi agli immobili e agli interventi oggetto di trattazione.
I pareri espressi dai componenti della C.L.P. nel corso delle riunioni sono raccolti in verbali, redatti su
apposito registro, firmati dal Presidente e dal Segretario; in alternativa alla registrazione su supporto
cartaceo i verbali possono essere riportati su supporto informatico, in tal caso il Presidente ed il
Segretario firmano una copia della stampa del verbale che deve essere conservata nell’archivio dell’Area
Tecnica.
ART. 5 – COMPOSIZIONE, DURATA, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
EDILIZIA
La Commissione Edilizia (C.E.) è un organo formato da soggetti che, per professionalità, specializzazione
e competenza specifica, collaborano con il Servizio Edilizia e Urbanistica dell’Area Tecnica nell’istruttoria
dei procedimenti relativi agli interventi edilizi e urbanistici.
La C.E. è nominata con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, che la presiede, ed è
composta da:
-
un agronomo o dottore forestale abilitato alla professione;
-
un geologo abilitato alla professione;
-
un esperto in materia urbanistica;
-
un esperto in materia giuridico-amministrativa;
-
un esperto in materia strutturale.
Esercita la funzione di Segretario della C.E., senza diritto di voto, il responsabile del procedimento relativo
alle pratiche in esame o altro dipendente dell’Area Tecnica o altra persona all’uopo designata.
La C.E. dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rinominati una sola volta.
Alla scadenza del termine si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge n.293 del 16 Maggio 1994,
convertito in Legge n.444 del 15 luglio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi
amministrativi.
La C.E. formula pareri facoltativi in relazione alla D.I.A. obbligatoria e/o facoltativa e alle domande di
permesso di costruire riguardanti interventi:
-
di ristrutturazione edilizia come definiti all’art. 10 – lett. e) ed f) – della L.R. n. 16/2008 e s.m.i.;
-
di sostituzione edilizia come definiti all’art. 14 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i.;
-
di nuova costruzione come definiti all’art. 15 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i.;
-
di costruzione e/o di ampliamento di strade carrabili;
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e in tutti i casi in cui, durante il corso dell’istruttoria, il Responsabile dell’Area Tecnica, autonomamente o
su richiesta del Responsabile del procedimento, ritenga necessario acquisire una qualificata valutazione
su elementi tecnico-specialistici degli interventi edilizi in esame.
La C.E. deve pronunciarsi nell’ambito del procedimento di annullamento dei titoli abilitativi edilizi e può
essere sentita in merito agli Strumenti Urbanistici Generali e loro varianti, agli Strumenti Urbanistici
Attuativi e loro varianti nonché in merito ad ogni questione urbanistico - edilizia, su richiesta del
Responsabile dell’Area Tecnica comunale.
La C.E. è convocata quando il responsabile dell’Area Tecnica comunale lo ritenga necessario.
La convocazione delle riunioni della C.E. viene inviata dal Responsabile dell’Area Tecnica ed il relativo
avviso deve pervenire ai componenti non meno di tre giorni prima della seduta; l’avviso viene inviato
mediante forme di trasmissione che garantiscano la verifica di recapito.
Il Responsabile dell’Area Tecnica può, in relazione alle caratteristiche degli interventi in esame,
convocare riunioni ristrette, limitate ai componenti che sono ad essi interessati per specifica competenza.
Nella prima seduta la C.E. elegge il Vice presidente fra i suoi componenti.
Le riunioni della C.E. sono valide con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno la
metà dei componenti.
I componenti della C.E. formulano il proprio parere in relazione alla loro specifica professionalità e
specializzazione, tenendo presente la necessità di contemperare le diverse e talora opposte esigenze
progettuali ed esecutive derivanti dal rispetto delle vigenti norme statali, regionali e locali che disciplinano
le diverse materie.
I pareri della C.E. debbono essere congruamente motivati, anche se favorevoli, in relazione alla
compatibilità del progetto con le norme di riferimento.
I componenti della C.E. devono allontanarsi dalla riunione durante l’esame dei progetti che li riguardino
direttamente ovvero in quanto a qualunque titolo interessati, intendendosi per tali tutti coloro che siano
titolari di diritti e interessi loro propri o di parenti e affini sino al quarto grado, direttamente o indirettamente
relativi agli immobili e agli interventi oggetto di trattazione.
I pareri espressi dai componenti della C.E. nel corso delle riunioni sono raccolti in verbali, redatti su
apposito registro, firmati dal Presidente e dal Segretario; in alternativa alla registrazione su supporto
cartaceo i verbali possono essere riportati su supporto informatico, in tal caso il Presidente ed il
Segretario firmano una copia della stampa del verbale che deve essere conservata nell’archivio dell’Area
Tecnica.
ART.6 – GETTONI DI PRESENZA
Ai componenti della C.L.P. e della C.E., il Comune corrisponde un gettone di presenza per ogni seduta a
cui partecipino, di entità pari a quello corrisposto ai componenti del Consiglio Comunale.
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CAPO III - TITOLI EDILIZI
ART. 7 - ELABORATI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RILASCIO PERMESSO DI
COSTRUIRE E ALLA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ SUBORDINATA AL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
1 - Permesso di costruire
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o dell’avente titolo, deve
essere formulata in bollo, diretta al responsabile dell’Area Tecnica e contenere:
a)
descrizione sommaria dell’opera e ubicazione della stessa con riferimenti toponomastici e catastali;
b)
generalità, indirizzo e codice fiscale e/o partita I.V.A del proprietario o avente titolo dell’area e/o
dell’immobile;
c)
generalità, codice fiscale e partita I.V.A. del/dei progettista/i, numero e luogo di iscrizione all’Albo
Professionale;
d)
estremi autorizzativi dello stato esistente.
In caso di elezione di domicilio presso il professionista incaricato, il proprietario o avente titolo deve
rendere dichiarazione conforme al Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
corredata di fotocopia di documento d’identità in corso di validità.
Ogni variazione concernente i soggetti sopra indicati deve essere tempestivamente comunicata al
competente ufficio comunale.
La domanda di permesso di costruire deve essere corredata dai documenti di seguito specificati:
n° 4 copie:
1)
relazione tecnico illustrativa nella quale devono essere precisati:
-
conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale e alla strumentazione
urbanistica-territoriale sovraordinata, vigente o adottata, relativa all’area interessata, con
indicazione dei vincoli esistenti;
-
descrizione dei luoghi;
-
dati dimensionali dell’intervento;
-
destinazioni d’uso previste in tutte le varie parti dell’intervento;
-
caratteristiche tipologiche e materiali da impiegarsi nella costruzione, con particolare riguardo
alle finiture esterne;
2)
tipologie e parametri strutturali adottati;
relazione paesaggistica prescritta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
2005 e successiva normativa regionale;
3)
stralci cartografici con localizzazione dell’intervento, con particolare riferimento a:
-
Strumento Urbanistico Generale;
-
Catasto Terreni;
-
Carta Tecnica Regionale;
-
P.T.C.P. assetto insediativo (e assetti geomorfologico e vegetazionale nei casi
sottoposti alle relative discipline);
11
4)
Studio Organico d’Insieme, composto da elaborati grafici, fotografici e relazione, ai sensi dell’articolo
32bis delle Norme di Attuazione del P.T.C.P., ove prescritto dalla strumentazione urbanistico territoriale vigente;
5)
progetto formato dai seguenti elaborati:
-
rilievo plano-altimetrico quotato relativo all’area oggetto di intervento, esteso alle aree limitrofe,
riferito a capisaldi certi, facilmente riconoscibili sul terreno, con la rappresentazione delle
alberature esistenti (scala 1:100 - 1:200);
-
rappresentazione plano-altimetrica di tutte le sistemazioni esterne previste a progetto, estesa alle
immediate adiacenze non sistemate, con la rappresentazione delle alberature, dei confini di
proprietà (e della distanza dagli stessi, nonché dagli altri edifici limitrofi nel raggio di m. 20,00,
dalle strade e dagli eventuali corsi d’acqua pubblici nel raggio di m.150,00) e con le indicazioni
dei materiali previsti per le sistemazioni esterne (scala 1:100 - 1:200);
-
rappresentazione plano-altimetrica – stato di raffronto;
-
sezioni longitudinali e trasversali del terreno esistente, debitamente quotate, estese oltre l’ambito
di intervento, riferite a capisaldi certi, facilmente reperibili (scala 1:100 - 1:200);
-
sezioni longitudinali e trasversali di progetto, debitamente quotate, estese oltre l’ambito di
intervento (scala 1:100 - 1:200);
-
sezioni longitudinali e trasversali (scala 1:100 - 1:200), stato di raffronto con chiara indicazione di
scavi e riporti;
-
tutte le piante, le sezioni ed i prospetti del fabbricato in scala 1:100 debitamente quotati e con
indicazione delle relative destinazioni d’uso (stato attuale, progetto e raffronto);
6)
particolari costruttivi, in scala non inferiore ad 1:20;
planimetria con rappresentazione della rete di raccolta ed immissione delle acque nere nella
pubblica fognatura nonché del sistema di allontanamento delle acque bianche;
7)
computo analitico della superficie di riferimento ai fini dell’applicazione del contributo di costruzione
dovuto, come definito dall’art. 10, comma 1, L.R. 25/95;
8)
computo della superficie utile dei locali e verifica dei rapporti aero-illuminanti;
n° 2 copie:
9)
documentazione fotografica a colori, d’insieme e di dettaglio, con indicazione su apposita
planimetria dei punti di scatto;
10)
elaborati atti a dimostrare la verifica del rispetto della disciplina sul superamento delle barriere
architettoniche e dichiarazione di conformità delle opere progettate alle disposizioni della Legge n.
13 del 9 gennaio 1989;
11)
relazione agronomica e vegetazionale in relazione agli specifici interventi;
n° 1 copia:
12)
relazione geologica e/o relazione geotecnica redatta ai sensi D.M. (Infrastrutture) del 14 gennaio
2008;
13)
progetto degli impianti da redigere ai sensi D.M. (Sviluppo economico) n. 37 del 22 gennaio 2008;
14)
parere dell’A.S.L. o autocertificazione da redigersi in conformità al D.P.R. 445/00 (in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 20, comma 1, del Decreto Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno
2001 e dagli artt. n. 11 e 78 L.R. 16/08), comprovante la conformità della progettazione alle norme
igienico-sanitarie vigenti;
15)
documentazione atta a dimostrare che l’intervento in argomento non pregiudica, sotto il profilo
statico, il fabbricato oggetto di intervento;
16)
dichiarazione formulata dal progettista, ai sensi degli artt. 64 e 93 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i. circa
l’assoggettamento dell’intervento agli adempimenti in materia di costruzione in c.a., a struttura
metallica e/o in zona sismica con relativo impegno al deposito, se dovuto, della denuncia di tali
opere al competente ufficio provinciale prima dell’inizio dei lavori;
12
17)
atto unilaterale d’obbligo (se previsto dalla normativa di zona) con il quale il richiedente si impegni
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti l’intervento o, nei casi in cui ciò non
fosse possibile, all’eventuale loro monetizzazione;
18)
documentazione illustrativa e progettuale dell’impianto termico idonea a dimostrare la rispondenza
delle caratteristiche di isolamento termico, secondo quanto previsto dalla Legge n.10 del 9 gennaio
1991 e s.m. e i. (documentazione da prodursi prima dell’inizio dei lavori).
In particolare, per la realizzazione di nuovi fabbricati devono essere inoltre presentati:
19)
dichiarazione in materia di aree percorse da incendi boschivi ai sensi Legge n.353 del 21 novembre
2000;
20)
dimostrazione grafico-analitica della volumetria realizzabile sul lotto edificatorio in base all’indice di
zona;
21)
tavola sinottica con indicazione dell’area di parcheggio necessaria a soddisfare i parametri di cui
all’art. 19 della L.R. 16/08.
Tutti gli elaborati a corredo della domanda di permesso devono inoltre recare l’oggetto, l’ubicazione, il
titolo dell’elaborato, le generalità e la firma del richiedente, il timbro professionale e la firma del
progettista, la scala dei disegni, la data di redazione ed ogni altra informazione necessaria
all'individuazione univoca dell’elaborato medesimo.
Tutte le copie degli elaborati devono essere piegate nel formato UNI A4 (cm. 21 x 29,7) ed il cartiglio deve
riservare un congruo spazio libero per l’apposizione dei riferimenti d’ufficio.
In caso di contrasto fra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime.
2 - Denuncia Inizio Attività subordinata al rilascio di autorizzazione paesaggistica
Nei casi in cui la vigente legislazione preveda la Denuncia di Inizio dell’Attività (D.I.A.) subordinata al
rilascio di autorizzazione paesaggistica, il denunciante deve fornire a suo corredo, a seconda della
rilevanza delle opere edilizie progettate, tutta o parte della documentazione di seguito indicata:
1.
descrizione sommaria dell’opera ed ubicazione della stessa, con riferimenti toponomastici e
catastali;
2.
generalità, indirizzo e codice fiscale e/o partita I.V.A. del proprietario o dell’avente titolo dell’area e/o
dell’immobile;
3.
generalità, codice fiscale e partita I.V.A. del/i progettista/i, numero e luogo di iscrizione all’Albo
Professionale;
4.
generalità, codice fiscale e partita I.V.A. del/i direttore/i dei lavori, numero e luogo di iscrizione
all’Albo Professionale;
5.
documentazione di cui all’art. 90, comma 9, lettera c) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
e succ. m. e i ed in particolare:
 copia della notifica preliminare prevista dall’art. 99 del D.L.vo 81/08i;
 D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in originale rilasciato dalla Cassa Edile
competente in quanto e se imprese inquadrate nel settore edile oppure dall’ I.N.P.S. o I.N.A.I.L.
in quanto e se imprese non inquadrate nel settore edile;
 dichiarazione resa dal committente/responsabile dei lavori in relazione alla verifica della
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art, 90, comma 9, D.L.vo 81/08 e succ. m. e i.
6.
estremi autorizzativi dello stato esistente;
n° 2 copie:
7.
relazione tecnico illustrativa nella quale devono essere precisati:
13
-
conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale e alla strumentazione
urbanistica-territoriale sovraordinata, vigente o adottata, relativa all’area interessata, con
indicazione dei vincoli esistenti;
-
riconducibilità degli interventi alle fattispecie indicate negli artt. 23 o 24 della L.R.16/08;
-
descrizione dei luoghi;
-
dati dimensionali dell’intervento;
-
destinazioni d’uso previste e loro distribuzione nelle varie parti dell’immobile;
-
caratteristiche tipologiche e materiali da impiegarsi nella costruzione, con particolare riguardo
alle finiture esterne;
-
tipologie e parametri strutturali adottati;
8.
relazione paesaggistica prescritta dal D.P.C.M. 12/12/05 e successiva normativa regionale;
9.
stralci cartografici con localizzazione dell’intervento con particolare riferimento a:
-
Strumento Urbanistico Generale;
-
Catasto Terreni;
-
Carta Tecnica Regionale;
-
P.T.C.P. assetto insediativo (e assetti geomorfologico e vegetazionale nei casi sottoposti alle
relative discipline);
10. Studio Organico d’Insieme, composto da elaborati grafici, fotografici e relazione, ai sensi dell’articolo
32bis delle Norme di Attuazione del P.T.C.P., come prescritto dalla strumentazione urbanistico territoriale vigente;
11. progetto formato dai seguenti elaborati:
- rilievo plano-altimetrico quotato relativo all’area oggetto di intervento, esteso alle aree limitrofe,
riferito a capisaldi certi, facilmente riconoscibili sul terreno, con la rappresentazione delle
alberature esistenti (scala 1:100 - 1:200);
- rappresentazione plano-altimetrica di tutte le sistemazioni esterne previste a progetto, estesa alle
immediate adiacenze non sistemate, con la rappresentazione delle alberature, dei confini di
proprietà (e della distanza dagli stessi, nonché dagli altri edifici, dalle strade e dagli eventuali
corsi d’acqua pubblici) e con le indicazioni dei materiali previsti per le sistemazioni esterne (scala
1:100 - 1:200);
- rappresentazione plano-altimetrica – stato di raffronto;
- sezioni longitudinali e trasversali del terreno esistente, debitamente quotate, estese oltre l’ambito
di intervento, riferite a capisaldi certi, facilmente reperibili (scala 1:100 - 1:200);
- sezioni longitudinali e trasversali di progetto, debitamente quotate, estese oltre l’ambito di
intervento (scala 1:100 - 1:200);
- sezioni longitudinali e trasversali – stato di raffronto – con chiara indicazione di scavi e riporti
(scala 1:100 - 1:200);
- tutte le piante, le sezioni ed i prospetti del fabbricato in scala 1:100 debitamente quotati e con
indicazione delle relative destinazioni d’uso (stato attuale, progetto e raffronto);
- particolari costruttivi, in scala non inferiore ad 1:20;
12. planimetria con rappresentazione della rete di raccolta ed immissione delle acque nere nella
pubblica fognatura nonché del sistema di allontanamento delle acque bianche;
13. computo analitico della superficie di riferimento ai fini dell’applicazione del contributo di costruzione
dovuto, come definito dall’art. 10, comma 1 L.R. 25/95 e succ. m. e i.;
14. computo della superficie utile dei locali e verifica dei rapporti aero-illuminanti;
15. documentazione fotografica a colori, d’insieme e di dettaglio, con indicazione su apposita
planimetria dei punti di scatto;
14
16. elaborati atti a dimostrare la verifica del rispetto della disciplina sul superamento delle barriere
architettoniche e dichiarazione di conformità delle opere progettate alle disposizioni della L. 13/89;
17. relazione agronomica e vegetazionale in relazione agli specifici interventi;
n° 1 copia:
18. relazione geologica e/o relazione geotecnica redatta ai sensi D.M. (Infrastrutture) del 14 gennaio
2008;
19. progetto degli impianti da redigere ai sensi D.M. (Sviluppo economico) n. 37/08;
20. parere dell’A.S.L. o autocertificazione da redigersi in conformità al D.P.R. 445/00 (in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 20 comma 1 D.P.R. 380/01, e dagli artt. 11 e 78 L.R. 16/08), comprovante
la conformità della progettazione proposta alle norme igienico-sanitarie vigenti;
21. documentazione atta a dimostrare che l’intervento in argomento non pregiudica, sotto il profilo
statico, il fabbricato oggetto di intervento;
22. dichiarazione formulata dal progettista, ai sensi degli artt. 64 e 93 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i. circa
l’assoggettamento dell’intervento agli adempimenti in materia di costruzione in c.a., a struttura
metallica e/o in zona sismica con relativo impegno al deposito, se dovuto, della denuncia di tali
opere al competente ufficio provinciale prima dell’inizio dei lavori;
23. documentazione illustrativa e progettuale dell’impianto termico idonea a dimostrare la rispondenza
delle caratteristiche di isolamento termico, secondo quanto previsto dalla Legge n.10 del 9 gennaio
1991 e s.m. e i.;
24. atto unilaterale d’obbligo (se previsto dalla normativa di zona) con il quale il richiedente si impegni
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti l’intervento o, nei casi in cui ciò non
fosse possibile, all’eventuale loro monetizzazione.
In particolare, per la realizzazione di nuovi fabbricati devono essere inoltre presentati:
25. dichiarazione in materia di aree percorse da incendi boschivi ai sensi L. 353/00;
26. dimostrazione grafico-analitica della volumetria realizzabile sul lotto edificatorio in base all’indice di
zona;
27. tavola sinottica con indicazione dell’area di parcheggio necessaria a soddisfare i parametri di cui
all’art. 19 L.R. 16/08.
Tutti gli elaborati a corredo della D.I.A. subordinata al rilascio di autorizzazione paesaggistica devono
inoltre recare l’oggetto, l’ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la firma del richiedente, il timbro
professionale e la firma del progettista, la scala dei disegni, la data di redazione ed ogni altra
informazione necessaria all'individuazione univoca dell’elaborato medesimo.
Tutte le copie degli elaborati devono essere piegate nel formato UNI A4 (cm. 21 x 29,7) ed il cartiglio deve
riservare un congruo spazio libero per l’apposizione dei riferimenti d’ufficio.
In caso di contrasto fra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime.
ART. 8 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E PER L’INTEGRAZIONE
DI EFFICACIA DELLA D.I.A. SUBORDINATA A RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Le procedure per il rilascio del permesso di costruire e per l’integrazione di efficacia della D.I.A.
subordinata a rilascio di autorizzazione paesaggistica sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 31 e 26
L.R. 16/08 e s. m. e i. e da ogni altra disposizione in materia.
In mancanza dello sportello unico per l’edilizia, il rilascio del permesso di costruire e l’integrazione di
efficacia della D.I.A. subordinata a rilascio di autorizzazione paesaggistica deve essere preceduto
dall’acquisizione a carico del richiedente dei pareri e degli atti autorizzativi di competenza di
Amministrazioni diverse dal Comune, quali ad esempio:
15
1) nulla osta Ente Parco di Portofino per interventi ricadenti in Area Parco o valutazione d’incidenza per
interventi ricadenti nel pSIC “Portofino”;
2) autorizzazioni relative a terreni soggetti a vincolo per scopi idrogeologici di cui al Regio Decreto
n.3267 del 30 dicembre 1923 e s.m. e i. ed ai sensi Legge Regionale n.4 del 22 gennaio 1999
nonché per gli abitati da consolidare ai sensi Legge n.64 del 2 febbraio 1974;
3) nulla osta tecnico della Provincia di Genova – Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione – nei casi
ricadenti in ambito stradale di proprietà provinciale;
4) autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria in relazione
ad interventi su immobili soggetti a vincolo monumentale ai sensi Parte II del D. Lvo 42/04;
5) nulla osta Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione, a norma del Decreto
Ministeriale del 16 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, firmata dal progettista
attestante che negli spazi oggetto delle opere non verranno svolte attività e non saranno installati
servizi tecnologici soggetti a controllo di prevenzione incendi.
ART. 9 - ELABORATI DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E A COMUNICAZIONE DI
AVVIO ATTIVITA’.
1 - Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
Nei casi in cui la vigente legislazione preveda la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) il denunciante deve
fornire a suo corredo, a seconda della rilevanza delle opere edilizie progettate, tutta o parte della
documentazione di seguito indicata:
1.
descrizione sommaria dell’opera ed ubicazione della stessa, con riferimenti toponomastici e catastali;
2.
generalità, indirizzo e codice fiscale e/o partita I.V.A. del proprietario o dell’avente titolo dell’area e/o
dell’immobile;
3.
generalità, codice fiscale e partita I.V.A. del/i progettista/i, numero e luogo di iscrizione all’Albo
Professionale;
4.
generalità, codice fiscale e partita I.V.A. del/i direttore/i dei lavori, numero e luogo di iscrizione all’Albo
Professionale;
5.
documentazione di cui all’art. 90, Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e succ. m. e i ed in
particolare:
 copia della notifica preliminare prevista dall’art. 99 del D.L.vo 81/08;
 D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in originale rilasciato dalla Cassa Edile
competente in quanto e se imprese inquadrate nel settore edile oppure dall’ I.N.P.S. o I.N.A.I.L.
in quanto e se imprese non inquadrate nel settore edile;
 dichiarazione resa dal committente/responsabile dei lavori in relazione alla verifica della
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art, 90, comma 9, D.L.vo 81/08 e succ. m. e i.
6. estremi autorizzativi dello stato esistente;
7. relazione tecnica, dotata di competente bollo, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il
rispetto delle norme urbanistiche, di quelle di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nella quale
devono essere precisati:
-
conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale e alla strumentazione
urbanistica-territoriale sovraordinata, vigente o adottata, relativa all’area interessata, con
indicazione dei vincoli esistenti;
-
riconducibilità degli interventi alle fattispecie indicate negli art. 23 o 24 della L.R. 16/08;
-
descrizione dei luoghi;
-
dati dimensionali dell’intervento;
-
destinazioni d’uso previste e loro distribuzione nelle varie parti dell’immobile;
16
-
caratteristiche tipologiche e materiali da impiegarsi nella costruzione, con particolare riguardo a
strutture portanti e finiture esterne:
-
per rifacimento senza modifiche dell’intonaco di facciata e relativa tinteggiatura di edifici di
interesse storico ambientale ricompresi o non all’interno delle zone di tipo A, come tali definiti
dall’art. 16 delle Norme tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. dovrà essere assunto specifico
impegno del seguente tenore: “Prima dell’inizio dei lavori sarà concordato con l’Ufficio tecnico mediante un sopralluogo con il Tecnico incaricato – il rilievo delle decorazioni pittoriche nonché
della composizione cromatica delle facciate esistenti, completato con una documentazione
fotografica delle facciate e dei particolari dei decori, con un rilievo totale della facciata. In
conformità all’art.21 lettera A1 delle N.T.A. del P.R.G., gli intonaci saranno realizzati
prevalentemente a base di malta di calce e ultimati in arenino a base di calce e calce idraulica alla
genovese finito a frattazzo. Le tinte saranno eseguite a fresco con pitture inorganiche ai silicati di
potassio o a calce”
-
per rifacimento senza modifiche del manto di copertura in abbadini di ardesia di edifici di interesse
storico ambientale ricompresi o non all’interno delle zone di tipo A, come tali definiti dall’art. 16
delle N.T.A. del P.R.G. dovrà essere assunto specifico impegno del seguente tenore: “Il manto di
copertura sarà eseguito in abbadini d’ardesia secondo le tecnologie tradizionali, ovvero le lastre
saranno posate a malta con sovrapposizione doppia o tripla come disposto dall’art.21 lettera B2
delle N.T.A. del P.R.G.”.
8. stralci cartografici con localizzazione in rosso dell’intervento, con particolare riferimento a:
- Strumento Urbanistico Generale;
- Catasto Terreni;
9. progetto formato dai seguenti elaborati:
- rilievo plano-altimetrico quotato relativo all’area oggetto di intervento, esteso alle aree limitrofe,
riferito a capisaldi certi, facilmente riconoscibili sul terreno, con la rappresentazione delle
alberature esistenti (scala 1:100 - 1:200);
- sezioni longitudinali e trasversali del terreno esistente, debitamente quotate, estese oltre l’ambito
di intervento, riferite a capisaldi certi, facilmente reperibili (scala 1:100 - 1:200);
- tutte le piante, le sezioni ed i prospetti del fabbricato in scala 1:100 debitamente quotati e con
indicazione delle relative destinazioni d’uso;
- planimetria con rappresentazione della rete di raccolta ed immissione delle acque nere nella
pubblica fognatura nonché del sistema di allontanamento delle acque bianche;
10. computo analitico della superficie di riferimento ai fini dell’applicazione del contributo di costruzione
dovuto come definito dall’art. 10, comma 1, L.R. 25/95 e succ. m. e i.;
11. computo della superficie utile dei locali e verifica dei rapporti aero-illuminanti;
12. documentazione fotografica a colori, d’insieme e di dettaglio, con indicazione su apposita planimetria
dei punti di scatto;
13. elaborati atti a dimostrare la verifica del rispetto della disciplina sul superamento delle barriere
architettoniche e dichiarazione di conformità delle opere progettate alle disposizioni della L. 13/89;
14. progetto degli impianti da redigere ai sensi D.M. (Sviluppo economico) n. 37/08;
15. parere dell’A.S.L. o autocertificazione da redigersi in conformità al D.P.R. 445/00 (in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 20, comma 1, D.P.R. 380/01 e dagli artt. 11 e 78 L.R. 16/08), comprovante la
conformità della progettazione proposta alle norme igienico-sanitarie vigenti;
16. documentazione atta a dimostrare che l’intervento in argomento non pregiudica, sotto il profilo
statico, il fabbricato oggetto di intervento;
17. dichiarazione formulata dal progettista, ai sensi degli artt. 64 e 93 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i. circa
l’assoggettamento dell’intervento agli adempimenti in materia di costruzione in c.a., a struttura
17
metallica e/o in zona sismica con relativo impegno al deposito, se dovuto, della denuncia di tali opere
al competente ufficio provinciale prima dell’inizio dei lavori;
18. documentazione illustrativa e progettuale dell’impianto termico idonea a dimostrare la rispondenza
delle caratteristiche di isolamento termico, secondo quanto previsto dalla L. 10/91 e s.m. e i.;
19. nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione, a norma del D.M.
16/02/82 e successive modificazioni ed integrazioni, firmata dal progettista attestante che negli spazi
oggetto delle opere non verranno svolte attività e non saranno installati servizi tecnologici soggetti a
controllo di prevenzione incendi;
20. atto unilaterale d’obbligo (se previsto dalla normativa di zona) con il quale il richiedente si impegni
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti l’intervento o, nei casi in cui ciò non
fosse possibile, all’eventuale loro monetizzazione.
Tutti gli elaborati a corredo della D.I.A. devono inoltre recare l’oggetto, l’ubicazione, il titolo dell’elaborato,
le generalità e la firma del richiedente, il timbro professionale e la firma del progettista, la scala dei
disegni, la data di redazione ed ogni altra informazione necessaria all'individuazione univoca
dell’elaborato medesimo.
Tutte le copie degli elaborati devono essere piegate nel formato UNI A4 (cm. 21 x 29,7) ed il cartiglio deve
riservare un congruo spazio libero per l’apposizione dei riferimenti d’ufficio.
In caso di contrasto fra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime.
2 - Comunicazione di avvio dell’attività (C.A.A.)
Nei casi in cui la vigente legislazione preveda la Comunicazione di Avvio dell’Attività, il proprietario o
l’avente titolo deve fornire a suo corredo quanto segue:
1. descrizione sommaria dell’opera ed ubicazione della stessa, con riferimenti toponomastici e catastali;
2. generalità, indirizzo e codice fiscale e/o partita I.V.A. del proprietario o dell’avente titolo, dell’area e/o
dell’immobile;
3. generalità, codice fiscale e partita I.V.A., numero e luogo di iscrizione all’Albo Professionale del/i
progettista/i ;
4. generalità, codice fiscale e partita I.V.A., numero e luogo di iscrizione all’Albo Professionale del/i
direttore/i dei lavori;
5. documentazione di cui all’art. 90, Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e succ. m. e i ed in
particolare:
 copia della notifica preliminare prevista dall’art. 99 del D.L.vo 81/08;
 D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in originale rilasciato dalla Cassa Edile
competente in quanto e se imprese inquadrate nel settore edile oppure dall’ I.N.P.S. o I.N.A.I.L.
in quanto e se imprese non inquadrate nel settore edile;
 dichiarazione resa dal committente/responsabile dei lavori in relazione alla verifica della
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art, 90, comma 9, D.L.vo 81/08 e succ. m. e i.
6. estremi autorizzativi dello stato esistente;
7. relazione tecnica che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle norme urbanistiche,
di quelle di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, precisando altresì le seguenti caratteristiche
tipologico - localizzative dell’intervento:
- conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale e alla strumentazione
urbanistica-territoriale sovraordinata, vigente o adottata, relativa all’area interessata, con
indicazione dei vincoli esistenti;
- descrizione dei luoghi;
- dati dimensionali dell’intervento;
18
- caratteristiche tipologiche e materiali da impiegarsi nella costruzione;
8. stralci cartografici con localizzazione in rosso dell’intervento ed in particolare:
- Strumento Urbanistico Generale;
- Catasto Terreni;
9. piante e sezioni (stato attuale, progetto e raffronto) in scala 1:100, debitamente quotate, con
indicazione della destinazione d’uso dei locali e con indicazione delle superfici utili e dei rapporti
aeroilluminanti;
10. elaborati atti a dimostrare la verifica del rispetto della disciplina sul superamento delle barriere
architettoniche e dichiarazione di conformità delle opere progettate alle disposizioni della L. 13/89;
11. progetto degli impianti da redigere ai sensi D.M. (Sviluppo economico) n. 37/08;
12. parere dell’A.S.L. o autocertificazione da redigersi in conformità al D.P.R. 445/00 (in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 20 comma 1 D.P.R. 380/01 e dagli artt. 11 e 78 L.R. 16/08), comprovante la
conformità della progettazione proposta, alle norme igienico-sanitarie vigenti;
13. dichiarazione formulata dal progettista, ai sensi degli artt. 64 e 93 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i. circa
l’assoggettamento dell’intervento agli adempimenti in materia di costruzione in c.a., a struttura
metallica e/o in zona sismica con relativo impegno al deposito, se dovuto, della denuncia di tali opere
al competente ufficio provinciale prima dell’inizio dei lavori.
Tutti gli elaborati a corredo della C.A.A. devono inoltre recare l’oggetto, l’ubicazione, il titolo dell’elaborato,
le generalità e la firma del richiedente, il timbro professionale e la firma del progettista, la scala dei
disegni, la data di redazione ed ogni altra informazione necessaria all'individuazione univoca
dell’elaborato medesimo.
Tutte le copie degli elaborati devono essere piegate nel formato UNI A4 (cm. 21 x 29,7) ed il cartiglio deve
riservare un congruo spazio libero per l’apposizione dei riferimenti d’ufficio.
In caso di contrasto fra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime.
ART. 10 - PROCEDURA PER L’INTEGRAZIONE DI EFFICACIA DELLA D.I.A. E DELLA C.A.A.
Le procedure per l’integrazione di efficacia della D.I.A. e della C.A.A. sono disciplinate rispettivamente
dagli artt. 26 e 21, comma 2 e seguenti, della L.R. 16/08 e s.m. e i., previa osservanza di ogni altra
disposizione in materia.
In mancanza dello sportello unico per l’edilizia, l’efficacia della D.I.A. e della C.A.A. è condizionata
all’acquisizione, da parte del denunciante, dei pareri e degli atti autorizzativi di competenza di
Amministrazioni diverse dal Comune, quali ad esempio:
1) nulla osta Ente Parco di Portofino per interventi ricadenti in Area Parco o valutazione d’incidenza per
interventi ricadenti nel pSIC “Portofino”;
2) autorizzazioni relative a terreni soggetti a vincolo per scopi idrogeologici di cui al Regio Decreto
n.3267 del 30 dicembre 1923 e s.m. e i. ed ai sensi Legge Regionale n.4 del 22 gennaio 1999 nonché
per gli abitati da consolidare ai sensi Legge n.64/74;
3) nulla osta tecnico della Provincia di Genova – Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione – nei casi
ricadenti in ambito stradale di proprietà provinciale;
4) autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria in relazione
ad interventi su immobili soggetti a vincolo monumentale ai sensi Parte II del D. Lvo 42/04;
5) nulla osta Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione, a norma del Decreto
Ministeriale del 16 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, firmata dal progettista
attestante che negli spazi oggetto delle opere non verranno svolte attività e non saranno installati
servizi tecnologici soggetti a controllo di prevenzione incendi.
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ART. 11 – PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E RELATIVA RATEIZZAZIONE
Gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione (contributo di costruzione) sono autodeterminati, in
una tavola sinottica a firma del progettista, allegata all’istanza del Permesso di costruire o alla Denuncia
d’inizio attività.
Il pagamento del contributo di cui alla L.R. 25/95 e s. m. e i. dovrà essere effettuato prima del rilascio del
permesso di costruire e condiziona l’integrazione di efficacia della D.I.A.
Rateizzazione contributo di costruzione
E’ facoltà dell’interessato optare per una dilazione del pagamento, fino ad un massimo di quattro rate
semestrali, a condizione che l’importo complessivo del contributo di costruzione sia superiore a €
5.000,00.
La prima rata deve essere corrisposta prima del rilascio del permesso di costruire e, per la D.I.A., entro la
data in cui la stessa diventa efficace. Le restanti rate, da corrispondere ogni sei mesi, avranno decorrenza
dalla data del pagamento della prima rata. Potranno essere concordate differenti modalità di rateizzazione
per specifiche e motivate esigenze.
L’interessato è tenuto a trasmettere al Servizio Urbanistica Edilizia Privata la copia della quietanza
relativa al pagamento della prima rata al fine di consentire il rilascio del permesso di costruire e
l’integrazione di efficacia della D.I.A. ed è tenuto altresì a trasmettere le quietanze di pagamento delle
rate successive entro 10 (giorni) dalle relative scadenze.
Contestualmente alla presentazione della quietanza di pagamento della prima rata dovrà essere
presentata idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dell’importo ancora da corrispondere al
Comune comprensivo degli interessi dovuti ai termini di legge.
Detta polizza, vincolata a favore del Comune, dovrà:
 avere validità pari al periodo di dilazione del pagamento, maggiorato di 2 (due) mesi;
 contenere l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché
l’operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione
comunale;
 contenere una clausola specifica in base alla quale la medesima polizza, anche dopo la scadenza.
potrà essere svincolata solo e soltanto a seguito di apposita dichiarazione dell’Amministrazione
comunale.
In caso di ritardato pagamento del contributo di costruzione rispetto alle scadenze, si applicano le
sanzioni ai sensi art. 57 L.R. 16/08.
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CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 12 - INIZIO DEI LAVORI
Il soggetto legittimato all'esecuzione dei lavori, in quanto titolare del provvedimento abilitativo edilizio e/o
paesaggistico, prima del loro inizio deve inviare - a mezzo raccomandata postale o consegna a mano
all’Ufficio protocollo - comunicazione scritta al Comune specificando:
-
estremi del titolo abilitativo a cui ci si riferisce, generalità, domicilio del titolare;
-
data di effettivo inizio dei lavori;
-
generalità e dati fiscali dell’impresa o delle imprese esecutrici dei lavori e dei loro legali
rappresentanti;
-
generalità, domicilio e numero di codice fiscale, estremi di iscrizione all’albo o collegio professionale
del direttore dei lavori, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori delle strutture, del
progettista degli impianti;
-
generalità, domicilio e numero di codice fiscale, estremi di iscrizione all’albo o collegio professionale
del coordinatore per la progettazione, di cui al D.L.vo n. 81/08 (ove previsto);
-
generalità, domicilio e numero di codice fiscale, estremi di iscrizione all’albo o collegio professionale
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui al D.L.vo 81/08 (ove previsto).
La comunicazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal soggetto legittimato, dai
professionisti sopra indicati e dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori, per
accettazione dell’incarico loro affidato.
Ogni variazione successiva deve essere previamente comunicata al Comune in forma scritta.
Possono essere omesse le indicazioni di talune figure professionali quando la loro prestazione, per la
natura dell’opera da realizzare, non è richiesta da disposizioni legislative. In tal caso, nella comunicazione
di cui al primo comma, si dovranno specificare le ragioni delle omissioni.
Alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere allegato, ai sensi art. 90, comma 9, lettera c), D. L.vo
81/08 e s. m. e i., se non presentato al momento dell’istanza:
 copia della notifica preliminare prevista dall’art. 99 del D.L.vo 81/08;
 D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in originale rilasciato dalla Cassa Edile
competente in quanto e se imprese inquadrate nel settore edile oppure dall’ I.N.P.S. o I.N.A.I.L.
in quanto e se imprese non inquadrate nel settore edile;
 dichiarazione resa dal committente/responsabile dei lavori in relazione alla verifica della
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art, 90, comma 9, D.L.vo 81/08 e succ. m. e i.
Il soggetto legittimato, prima di dare inizio ai lavori, deve conseguire i necessari nulla osta o pareri che
non avesse obbligo di richiedere prima del rilascio o della formazione tacita del titolo abilitativo, nonché
deve ottemperare alle prescrizioni e condizioni cui fosse subordinata la validità del titolo stesso.
21
Nei casi previsti dalla L.10/91 e s.m. e i., prima di dare inizio ai lavori dovrà essere presentata
documentazione illustrativa e progettuale dell’impianto termico idonea a dimostrare la rispondenza delle
caratteristiche di isolamento termico dell’edificio.
Per quanto riguarda le opere in conglomerato cementizio armato od in struttura metallica, prima dell’inizio
dei relativi lavori dovrà essere presentata, all’Amministrazione Provinciale di Genova, denuncia di cui alla
Parte Seconda, Capo II del D.P.R. 380/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Copia della denuncia, munita degli estremi di registrazione presso la Provincia, deve essere
tempestivamente trasmessa al Comune, unitamente al nominativo del collaudatore, il quale deve
attestare l’accettazione dell’incarico, l’iscrizione da almeno 10 anni all’Ordine Professionale e l’impegno a
non prendere parte alla direzione e all’esecuzione dei lavori.
In considerazione della classificazione sismica del Comune di Camogli ai sensi della D.G.R. n.1308 del
24 ottobre 2008, l’inizio dei lavori è condizionato alla osservanza delle norme per le costruzioni in zone
sismiche.
La mancata o incompleta comunicazione di inizio lavori comporta la sospensione degli stessi, che
potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dal presente articolo, con le sanzioni
previste dal presente regolamento e dalla legge.
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio non esime il titolare dall'obbligo di munirsi di ogni altra autorizzazione
preordinata all'inizio dei lavori, quali autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico finalizzate
all'impianto di cantiere, nulla osta preventivo a tutela dall'inquinamento acustico, adempimenti in materia
di sicurezza ai sensi del D. L.vo 81/08, autorizzazione di cui all’art. 8 L.R. 23/00, ed ogni altra
autorizzazione eventualmente necessaria.
Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere ottenuta l’autorizzazione per lo svolgimento di attività rumorose,
da rilasciarsi da parte dell’ufficio competente.
L'inosservanza delle sopra indicate prescrizioni sarà sanzionata ai sensi del Capo X “Vigilanza e sanzioni
amministrative” del presente regolamento.
ART. 13 – ALLINEAMENTI
Prima di iniziare interventi di nuova edificazione e di ampliamento di fabbricati esistenti che si realizzino in
fregio a strade o spazi pubblici o di uso pubblico, nonché di beni comunque appartenenti al demanio
comunale o di altri enti pubblici, il titolare del permesso di costruire è tenuto a richiedere l’assegnazione
sul terreno dei capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione.
Parimenti deve richiedere l’assegnazione dei punti fissi in caso di costruzione od ampliamento di
fabbricati da realizzarsi su aree poste in fregio o in prossimità di area da destinare a spazi e servizi
pubblici previsti nello Strumento Urbanistico Generale.
Le operazioni di cui al primo comma sono eseguite da tecnici comunali o incaricati dal Comune a spese
del concessionario. Delle operazioni di cui ai primi due commi del presente articolo è redatto verbale che
viene sottoscritto anche dal concessionario.
ART. 14 – RITROVAMENTI DI COSE DI INTERESSE STORICO – ARTISTICO DURANTE
L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Le cose ritrovate di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico, devono essere
poste a disposizione delle Autorità competenti, dandone immediata comunicazione al Comune. I lavori
devono rimanere nel frattempo sospesi per lasciare intatte le cose stesse, fermo restando l’obbligo di
osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
22
ART. 15 - CONDOTTA DEI LAVORI E SICUREZZA DEL CANTIERE
All'ingresso di ogni cantiere e comunque in posizione ben visibile da spazio pubblico deve essere
collocato un cartello indicatore secondo le modalità di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
Il titolo abilitativo in forza del quale si eseguono opere edilizie, e i relativi allegati, nonché copia
dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività rumorose e dell’allegata relazione tecnica, devono essere
sempre tenuti in cantiere a disposizione dell'Autorità competente per l'esercizio dei poteri di controllo ad
essa demandati.
Quando il cantiere comporti l'occupazione temporanea di suolo pubblico, il titolare deve preventivamente
chiedere ed ottenere dall’Ufficio competente la relativa concessione, evidenziando nella richiesta
l’eventuale interferenza con parcheggi, fermate autobus, passaggi pedonali e se necessario individuando
i percorsi alternativi accessibili.
Il luogo oggetto dell’intervento edilizio deve essere adeguatamente recintato lungo i lati prospicienti le vie,
le aree o spazi pubblici.
La recinzione deve essere robusta, avere aspetto decoroso ed essere alta cm.200/250; le porte ricavate
nella recinzione non devono aprirsi verso l'esterno; qualora prospettanti su spazi pubblici o aperti all'uso
pubblico, gli angoli della recinzione ed ogni altra sporgenza devono essere opportunamente protetti ed
evidenziati per tutta la loro altezza da strisce bianche e rosse riflettenti e muniti di segnale illuminato a
luce rossa che deve rimanere acceso dal tramonto al levar del sole.
Le recinzioni non dovranno recare danno al verde arboreo e alto arbustivo non interessato dal progetto e
presente nell’area di cantiere o nelle sue adiacenze.
Il Comune ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni.
Per qualsiasi opera, anche di manutenzione ordinaria, è fatto obbligo di smaltimento dei detriti e pulizia
del suolo pubblico. Nel caso di esecuzione di opere a carattere temporaneo, è fatto obbligo di ripristino
dello stato dei luoghi.
L'inosservanza delle sopra indicate prescrizioni sarà sanzionata ai sensi del Capo X “Vigilanza e sanzioni
amministrative” del presente regolamento, fatta salva la possibilità da parte della Civica Amministrazione
di imporre la rimozione od il riordino delle recinzioni non regolamentari.
In materia di sicurezza del cantiere si applicano le disposizioni relative alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. L.vo 81/08.
ART. 16 - CARTELLO INDICATORE
All'ingresso di ogni cantiere, in posizione ben visibile da spazio pubblico, deve essere collocato un cartello
contenente almeno le seguenti informazioni:
a)
generalità e domicilio del titolare del provvedimento abilitativo;
b)
generalità e domicilio dei progettisti, suddivisi tra le diverse competenze;
c)
generalità e domicilio del direttore dei lavori;
d)
generalità e domicilio del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, di cui al D.L.vo n. 81/08 (ove previsto);
e)
generalità e domicilio del responsabile dei lavori ai sensi del D.L.vo n.81/08 (ove previsto);
f)
ragione sociale delle ditte esecutrici dei lavori con il relativo responsabile;
g)
estremi ed oggetto del titolo abilitativo concernente le opere da eseguire, nonché gli estremi delle
altre autorizzazioni all’intervento eventualmente acquisite (autorizzazione paesaggistica, nulla osta
dell'Ente Parco o altra).
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L'inosservanza delle sopra indicate prescrizioni sarà sanzionata ai sensi del Capo X “Vigilanza e sanzioni
amministrative” del presente regolamento.
ART. 17 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN DIPENDENZA DELL’ATTIVITA’
DI CANTIERE
E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico in dipendenza dell'attività di cantiere senza
aver chiesto ed ottenuto la specifica concessione, a seguito di domanda presentata al competente ufficio
comunale e provveduto al pagamento del canone stabilito con provvedimento comunale.
Nella domanda devono essere specificate l'ubicazione e la superficie del suolo da occupare e devono
essere fornite precise garanzie anche cauzionali, ove richiesto dal Responsabile del procedimento, circa
la conservazione nello stato originario delle superfici oggetto di occupazione, o il loro perfetto ripristino, la
continuità del transito pubblico e la sicurezza dei passanti.
Quando sia necessario prolungare l’occupazione oltre il termine stabilito, il titolare del provvedimento
abilitativo ha l’obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di proroga della concessione.
ART. 18 – VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICA – EDILIZIA
La vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia è esercitata dal corpo di Polizia Locale e dai dipendenti
dell’ufficio tecnico comunale incaricati dal responsabile dell’Area Tecnica e dalle altre Autorità competenti
in materia, anche ai fini, ove ne ricorra il caso, dell'assunzione dei provvedimenti cautelari,
dell'applicazione delle sanzioni amministrative e della comunicazione di illeciti all'Autorità Giudiziaria.
Il titolare del provvedimento abilitativo, il committente ed il costruttore sono responsabili della conformità
delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni dello strumento urbanistico generale nonché unitamente al direttore dei lavori - a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive stabilite dal
medesimo.
ART. 19 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Entro 60 giorni dall’avvenuta ultimazione dei lavori, l’interessato è tenuto a comunicare al Comune la data
di ultimazione e a trasmettere un certificato di collaudo finale redatto dal progettista, o da tecnico abilitato,
che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato, nonché la rispondenza dell’intervento alle
norme di sicurezza, igienico – sanitarie e di risparmio energetico.
Contestualmente al certificato di collaudo l’interessato deve produrre al Comune la ricevuta dell’avvenuta
presentazione da parte del progettista, o di tecnico abilitato, della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate, ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento.
L'inosservanza delle sopra indicate prescrizioni sarà sanzionata ai sensi del Capo X “Vigilanza e sanzioni
amministrative” del presente regolamento.
ART. 20 - AGIBILITA’
Per gli interventi soggetti al rilascio del certificato di agibilità si applica l’art. 37 della L.R. 16/08:
1.Il certificato di agibilità attesta che l'intervento realizzato corrisponde al progetto approvato con
permesso di costruire o presentato con D.I.A. e che lo stesso risponde ai requisiti di sicurezza, igiene,
salubrità e risparmio energetico richiesti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d'uso
dell'immobile o del manufatto oggetto dell'intervento. Nel certificato di agibilità dovrà essere indicata la
destinazione d'uso del progetto approvato anche per effetto di eventuali modifiche al progetto originario
a seguito di varianti allo stesso apportate.
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2.Il certificato di agibilità deve essere richiesto al Comune, entro sessanta giorni dalla ultimazione dei
lavori o dalla data dell'avvenuto cambio d'uso, dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che
ha presentato la D.I.A. ovvero dai loro successori o aventi causa, per i seguenti interventi:
a) nuova costruzione;
b) ristrutturazione edilizia;
c) modifiche di destinazione d'uso sia conseguenti ad interventi edilizi sia meramente funzionali.
3.Per gli interventi soggetti a D.I.A. obbligatoria e non rientranti nei casi indicati al precedente comma 2
tiene luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale (riferimento art 26, comma 10, L.R.
16/08).
4.La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia della richiesta di accatastamento dell'edificio o dell'unità immobiliare, sottoscritta dallo stesso
richiedente il certificato di agibilità e corrispondente alla destinazione d'uso prevista nel progetto
approvato;
b) dichiarazione, attestata dal progettista o da tecnico abilitato, di conformità dell'opera realizzata
rispetto al progetto approvato, ivi comprese le eventuali varianti in corso d'opera già eseguite di cui
all'articolo 25 della L.R. 16/08, nonché della rispondenza della stessa ai requisiti di sicurezza, igiene,
salubrità e risparmio energetico e alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle
barriere architettoniche;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesti la conformità degli impianti installati negli edifici
adibiti ad uso civile alle prescrizioni della vigente normativa ovvero certificato di collaudo degli stessi,
ove previsto;
d) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del D.P.R. 380/01 e successive modifiche e
integrazioni e certificato attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche rilasciato
dalla competente Amministrazione provinciale nei casi previsti dalla vigente legislazione regionale;
e) eventuale ulteriore documentazione prevista dal titolo edilizio.
5.Il competente ufficio comunale comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta
di cui al comma 2, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della L.
241/90 e successive modifiche e integrazioni.
6.Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare che la domanda di rilascio del certificato di
agibilità sia corredata di tutti gli elementi indicati al precedente comma 4 e in caso di riscontrate
carenze deve richiedere in un'unica soluzione l'integrazione degli atti entro il termine massimo di trenta
giorni dalla presentazione della domanda. Tale richiesta comporta l'interruzione del termine, di cui al
seguente comma 7, che riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
7.Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'immobile o
manufatto, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione di cui al precedente comma 4:
a) entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui sul progetto di
intervento sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L.;
b) entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui il parere dell'A.S.L. sia
stato sostituito da autocertificazione.
Trascorso il termine di cui alla lettera a) o b) l'agibilità si intende rilasciata.
8.Il rilascio del certificato di agibilità a norma del precedente comma 7 non impedisce l'esercizio del
potere di dichiarazione di inagibilità di un immobile o manufatto o di parti di esso ai sensi dell'articolo
222 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie) e
successive modifiche e integrazioni.
9.La mancata presentazione delle domande di certificato di agibilità o del certificato del collaudo finale e
dei documenti di cui al precedente comma 4, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 1000,00.
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Contestualmente al rilascio del certificato di agibilità viene altresì assegnata, ove il caso lo richieda, la
nuova numerazione civica.
E’ fatto obbligo al proprietario dell’immobile di apporre il numero civico in prossimità degli ingressi, in
posizione ben visibile, secondo la numerazione assegnata. Il numero civico dovrà essere materializzato
su supporto avente dimensioni e caratteristiche approvate dagli uffici comunali.
CAPO V - REQUISITI IGIENICO – SANITARI DELLE COSTRUZIONI
ART. 21 – CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme di cui al presente Capo si applicano alla costruzione di nuovi edifici ed agli interventi sul
patrimonio edilizio esistente che incidano sui requisiti igienico – sanitari delle costruzioni.
La progettazione degli interventi di cui sopra, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel
presente Capo, dovrà garantire quanto più possibile il raggiungimento di requisiti prestazionali in termini
di benessere ambientale e di fruibilità dell’ambiente, di progettazione degli spazi e di qualità e controllo
del sistema tecnologico.
Nel caso di interventi di edilizia residenziale e/o turistico - ricettivi è ammessa un’autocertificazione circa
la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.
Nel caso in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente e l'immobile presenti caratteristiche
tipologiche, strutturali ed architettoniche da salvaguardare oppure nel caso in cui la conformazione
strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta senza alterazioni il raggiungimento delle soglie
dimensionali, si potrà prescindere dal rispetto dei parametri dimensionali ivi indicati sempreché venga
dimostrato e verificato l'effettivo miglioramento igienico e funzionale rispetto alla situazione in atto,
attraverso specifica dichiarazione del progettista che attesti la conformità del progetto al regolamento
edilizio ed alle norme igienico-sanitarie. Qualora la documentazione sopra prodotta non risulti esaustiva
dovrà essere presentato parere dell’A.S.L. competente per territorio.
ART. 22 – EDIFICI RESIDENZIALI
1. Superfici minime dei locali.
Ai sensi degli artt. 2 e 3, comma 2, del D.M. Sanità 5 luglio1975, per ogni abitante deve essere assicurata
una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei
successivi.
I locali destinati a stanza da letto singola, soggiorno o comunque adibiti alla permanenza continuativa
delle persone debbono avere una superficie minima di mq. 9,00.
Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un locale avente superficie netta non inferiore a mq. 14,00.
L'alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non
inferiore a mq. 28,00, e non inferiore a mq. 38,00, se per due persone.
2. Altezze minime interne.
L'altezza interna dei locali destinati all'abitazione non può essere inferiore a m. 2,70, riducibile a m. 2,40
per i soli locali destinati a funzioni accessorie, di connettivo e/o di servizio, facenti parte dell'abitazione.
Nei locali con soffitti non orizzontali, ai fini dell'osservanza delle altezze minime, si deve considerare
l'altezza media ponderata, con esclusione delle porzioni di solaio aventi altezza interna inferiore a m.
2,00.
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Nel caso di interventi insistenti esclusivamente su locali preesistenti già legittimamente utilizzati ad
abitazione ed aventi altezze interne inferiori a quelle di norma, è ammesso conservare le altezze
originarie ove le stesse siano comunque superiori a m. 2,40.
Ove l'intervento preveda modificazioni degli orizzontamenti dei solai, corrispondenti a locali con le
caratteristiche di cui al punto precedente, è altresì consentito, previo accertamento che l’incremento
volumetrico eventualmente consentito nella zona non consenta il raggiungimento delle altezze minime di
norma, di realizzare comunque miglioramenti delle altezze esistenti.
3. Cucine o posti cottura nelle abitazioni.
Le cucine e/o il posto cottura debbono essere dotate di un condotto verticale di esalazione di dimensioni
adeguate a garantire il convogliamento dei vapori e dei fumi, prolungato di almeno cm. 60 oltre il piano o
la falda di copertura, eventualmente provvisto di aspirazione forzata. In alternativa è consentita
l’installazione di cappe aspiranti dotate di filtri a carboni attivi.
Ove costituite da un locale autonomo le cucine dovranno avere superficie netta non inferiore a mq. 8,00.
Ai sensi dell'art. 6 D.M. Sanità 5 luglio 1975 il posto cottura eventualmente annesso ad un locale di
soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo mediante un'apertura non munita di serramento
di superficie pari o maggiore a mq. 3,00.
Il vano destinato a posto cottura, ove comunicante con il locale principale con un'apertura minore di mq.
5,00, deve avere superficie netta non inferiore a mq. 4,00.
Ai fini dell'osservanza dei prescritti rapporti di aeroilluminazione il locale soggiorno e l'annesso posto
cottura sono da considerarsi locale unico.
4. Stanze da bagno nelle abitazioni.
Ogni alloggio deve essere provvisto di almeno una stanza da bagno completa di wc, lavabo e vasca o
doccia, di superficie netta non minore di mq. 3,00, ed avente il lato minore non inferiore a m. 1,20.
L’accesso alla stanza da bagno principale, ove non previsto da vano disimpegno o connettivo, deve
avvenire attraverso apposito vano anti-bagno di superficie non minore di mq. 1,00.
Eventuali altre stanze da bagno comprese nell'abitazione possono comunicare direttamente con i locali
serviti e avere dotazioni ridotte:
- superficie mq 1,50;
- lato minimo m 1,00.
Tutte le stanze da bagno debbono essere fornite di apertura diretta all'esterno, in modo da garantire il
conseguimento del rapporto di aero illuminazione prescritto al seguente punto 7, o, in alternativa, essere
munite di impianto di aspirazione meccanica atto a garantire un numero di ricambi d'aria per ora in
conformità alle disposizioni vigenti e scaricare sopra il tetto dell’edificio.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura diretta verso l'esterno è proibita l'installazione di apparecchi
a fiamma libera.
5. Corridoi, scale interne e soppalchi.
I corridoi interni alle abitazioni, e le eventuali scale interne chiuse tra pareti, non debbono avere larghezza
netta inferiore a m. 1,00.
Tale larghezza potrà essere ridotta sino a m. 0,90 nel caso di corridoi di lunghezza minore di m. 2,00, e
dovrà essere aumentata almeno a m. 1,10 nel caso di lunghezza superiore a m. 6,00. Le scale interne
non chiuse da pareti potranno avere larghezza minore sino a m. 0,70;
L'eventuale presenza di soppalchi è ammessa a condizione che il locale interessato, per la porzione non
coincidente con il soppalco osservi i parametri dimensionali minimi disposti ai punti che precedono, e che
sia verificato il rapporto di aero illuminazione a norma tra l'intera superficie del vano maggiorato della
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quota di pavimento del soppalco avente altezza netta maggiore di m. 2,40, e tutte le aperture finestrate
presenti.
6. Ambienti e vani accessori all'abitazione, distinti da essa.
I vani sottotetto possono essere qualificati, a seconda delle loro caratteristiche, come intercapedine
tecnica aventi sistema di accessibilità dall'alloggio a carattere precario, o come locali sottotetto agibili e
pertinenti alle abitazioni pur avendo destinazione ad essa accessoria, salva l’applicazione della Legge
Regionale n. 24 del 6 agosto 2001.
7. Fattore luce e superfici finestrate nei locali di abitazione.
Ai sensi dell'art. 5, 2° comma, D.M. Sanità 5 luglio 1975, tutti i locali degli alloggi, fatta eccezione per
quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, posti cottura, vani scale, ripostigli e simili, debbono
fruire di illuminazione naturale diretta.
Per ciascun locale di abitazione l'ampiezza delle superfici finestrate non deve essere inferiore a 1/8 della
superficie del pavimento, salve le disposizioni di cui alla L.R. 24/01.
ART. 23 - EDIFICI NON RESIDENZIALI
A. Destinazioni assimilabili alla residenza
Gli edifici o le loro porzioni destinate alla permanenza continuativa di persone, quali:
uffici, studi professionali, piccoli laboratori tecnico-scientifici, derivanti sia da nuove edificazioni che da
interventi sull'esistente, debbono osservare le disposizioni previste per i locali di abitazione.
B. Destinazioni ad autorimesse, box e diversi
I volumi destinati al ricovero delle autovetture dovranno conformarsi alle disposizioni vigenti in materia sia
relativamente ai parametri dimensionali che a quelli volti alla prevenzione del rischio incendio.
C. Destinazioni commerciali e per pubblici esercizi
Per gli edifici di nuova realizzazione l'altezza minima interna dei locali pubblici, o destinati all'uso pubblico
e/o commerciale, non deve essere inferiore a m. 3,20, fatta eccezione per i locali accessori ed i servizi
per i quali è ammessa un'altezza interna di m. 2,40.
Minori altezze, sino al limite minimo di m. 3,00 per i vani principali, sono ammesse esclusivamente per gli
edifici esistenti, compatibilmente con le caratteristiche tipologiche e strutturali degli stessi.
D. Destinazioni produttive
Negli edifici destinati ad attività produttive artigianali o industriali, sia di nuova edificazione che derivanti
da interventi sull'esistente, gli ambienti destinati alla permanenza continuativa degli addetti debbono
avere altezza interna non inferiore a m. 3,00 ed essere dotati di aperture dirette verso l'esterno tali da
garantire un rapporto superficiario con le quote di pavimento servito non inferiore a 1/10.
E. Destinazioni speciali
I nuovi edifici con destinazione ad uso collettivo (quali scuole, alberghi, strutture socio-sanitarie, circoli
ricreativi, sale da spettacolo, esposizioni), debbono osservare le disposizioni specifiche per ciascun caso
previste dalle disposizioni di legge vigenti.
28
CAPO VI – REQUISITI ECOLOGICO – AMBIENTALI DELLE COSTRUZIONI
ART. 24 - ISOLAMENTO DEGLI EDIFICI DALLA UMIDITÀ DEL TERRENO
Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo.
Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati a livello del terreno, dovranno essere posti su solaio isolato
dal terreno con una camera d'aria di altezza minima di cm. 30 opportunamente dotata di aerazioni di
ventilazione.
In alternativa sono ammessi sia la formazione di vespaio aerato in pietrame dotato superiormente di
stratificazione impermeabile continua atta ad interdire l'umidità di risalita sia l’uso di vespaio ad “igloo”
fermo restando che va garantito il perfetto isolamento dall’umidità del terreno.
Di norma il solaio più basso di un edificio dovrà essere posto ad una quota superiore a quella della falda
freatica ed al livello di massima piena delle fognature di scarico. A tal riguardo, ove se ne ravveda la
necessità, in sede di esame dell’istanza di titolo edilizio, il Comune potrà richiedere la produzione di
apposita relazione con calcoli ed elaborati dimostrativi.
Le porzioni di perimetro degli edifici aventi destinazione residenziale, anche se con natura pertinenziale,
poste in corrispondenza di sistemazioni di terreno più elevate dei corrispondenti solai interni dovranno
essere provviste di intercapedine aerata, di larghezza netta pari a m. 0,50, avente il fondo posto a quota
inferiore di almeno cm. 25 rispetto al pavimento del solaio adiacente.
L'intercapedine deve essere accessibile ed ispezionabile, nonché aerata e ventilata direttamente
dall'esterno mediante griglie aventi superficie utile non inferiore ad 1/20 del piano di copertura, salvo
diverse e specifiche disposizioni.
In caso di dimostrata impossibilità di realizzazione della predetta intercapedine, o di necessità di
particolare salvaguardia della sistemazione del terreno, il Comune, su conforme parere della autorità
sanitaria potrà autorizzare dimensioni minori dell'intercapedine o l'adozione di sistemi e tecnologie
alternative atte, comunque, a garantire il buon isolamento dei locali interni dall'umidità.
Per edifici con destinazione diversa da quella residenziale dovrà essere presentata documentazione
tecnica probante il rispetto dei requisiti di igiene e salubrità degli edifici in progetto.
ART. 24 bis - PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI ATTE A CONSEGUIRE IL MIGLIORAMENTO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’INVOLUCRO NEGLI EDIFICI ESISTENTI.
1.
Finalità e campo di applicazione.
Nel presente articolo si forniscono prescrizioni ed indicazioni atte a conseguire il miglioramento delle
prestazioni energetiche dell’involucro e il contenimento dei consumi energetici negli edifici esistenti,
anche appartenenti al costruito storico tradizionale. Le seguenti disposizioni si applicano in caso di
ristrutturazione di edifici e/o di singole unità immobiliari, in assenza di documentati impedimenti di natura
tecnica e funzionale, ovvero di particolari vincoli di tutela come di seguito meglio specificato.
2.
Prestazioni energetiche dell’involucro di strutture opache verticali esterne.
29
Nei casi di interventi complessivi di rifacimento totale delle facciate su edifici esistenti, anche appartenenti
al costruito storico tradizionale (manutenzione straordinaria per ripristino delle facciate e per rinnovo
esteso dell’intonaco esterno), è obbligatorio provvedere, ferma restando l’autorizzazione da parte degli
Uffici competenti in caso di vincolo architettonico o paesaggistico, alla riqualificazione energetica
dell’edificio stesso operando dall’esterno.
A tal fine, si potranno utilizzare termointonaci o intonaci termo-isolanti, traspiranti, a base di calce
idraulica naturale, che garantiscano l’isolamento termico mantenendo la traspirabilità dei muri, da
completare con tinteggiature con pitture inorganiche ai silicati di potassio o a calce, con eventuale
esecuzione finale di mano di velatura superficiale, in conformità con i Piani particolareggiati (Piano del
colore). L’uso di prodotti alternativi dovrà essere motivato nella relazione tecnica di progetto e comunque
dovrà comportare il raggiungimento di prestazioni uguali o superiori.
È altresì ammessa, laddove non siano presenti in facciata decorazioni ed elementi di particolare interesse
architettonico e ad eccezione degli edifici i cui fronti definiscano allineamenti con i fronti di altri edifici
adiacenti, la realizzazione di interventi di cappottatura esterna, da realizzarsi con finitura ad intonaco
tinteggiato, che comportino maggiorazioni degli spessori dell’involucro edilizio, fatto salvo il rispetto del
Codice Civile, in merito alle distanze minime tra edifici e in merito alle distanze minime di protezione del
nastro stradale per le strade Comunali.
Contestualmente al progetto edilizio, dovrà essere presentata idonea relazione tecnica a firma del
professionista incaricato, in cui si dimostri il miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro delle
strutture opache verticali esterne, nonché la verifica dell’assenza di condensazione interstiziale.
L’eventuale impossibilità di ottemperare a quanto sopra disposto deve essere motivata dal progettista
incaricato nella relazione tecnica da allegare alla documentazione di progetto.
Nei casi di interventi di manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari, mirati alla riqualificazione
energetica mediante l’inserimento o sostituzione di elementi di coibentazione termica (anche per le
strutture edilizie di separazione tra edifici o tra unità immobiliari), che comportino maggiorazioni degli
spessori degli elementi dell’involucro edilizio verso l’interno, ferma restando l’autorizzazione da parte degli
Uffici competenti in caso di vincolo architettonico, è permesso derogare per non oltre il 5% ai limiti delle
superfici minime indicate nella normativa vigente per le singole destinazioni d’uso.
La deroga sarà concessa previa presentazione di idonea documentazione tecnica dettagliata a firma di
tecnico abilitato, contestualmente al progetto edilizio, in cui si dimostri il miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’involucro delle strutture opache verticali esterne, nonché la verifica dell’assenza di
condensazione interstiziale.
Qualora non sia comunque possibile un intervento di isolamento interno, in caso di vincolo architettonico
per la presenza di elementi caratteristici da salvaguardare, si potrà optare per un rifacimento dello strato
di finitura interna mediante termointonaco o intonaco termo-isolante, traspirante, a base di calce idraulica
naturale, che garantisca un buon isolamento termico mantenendo la traspirabilità dei muri.
3. Prestazioni energetiche dell’involucro di strutture opache orizzontali esterne (copertura).
Nei casi di interventi complessivi di rifacimento totale delle coperture su edifici esistenti – anche
appartenenti al costruito storico tradizionale (rifacimento totale dei manti di copertura, con modifica del
tipo di materiale esistente, compresa la struttura del tetto), è obbligatorio provvedere, ferma restando
l’autorizzazione da parte degli Uffici competenti in caso di vincolo architettonico o paesaggistico, alla
riqualificazione energetica delle coperture operando dall’esterno, per migliorare le prestazioni energetiche
di isolamento termico e per il contenimento dei consumi energetici.
In tali casi, è permesso derogare, in merito alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25
centimetri per il maggior spessore del pacchetto di copertura, sia mediante inserimento di materiale
isolante negli spessori necessari per il miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro delle
30
strutture opache orizzontali esterne, sia mediante la realizzazione di coperture ventilate e isolate,
mediante isolanti sottili termoriflettenti multistrato.
La deroga sarà concessa previa presentazione di idonea documentazione tecnica dettagliata a firma di
tecnico abilitato, contestualmente al progetto edilizio, in cui si dimostri il miglioramento delle prestazioni
energetiche del pacchetto di copertura, pur garantendo il mantenimento delle pendenze di falda esistenti
e il mantenimento delle altezze interne originali.
In ogni caso, elementi quali cornicioni sottogronda e simili, dovranno essere ripristinati nelle proporzioni
originarie secondo le consuetudini del costruire storico locale.
Nei casi di interventi di manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari, in locali sottotetto, mirati alla
riqualificazione energetica mediante l’inserimento o sostituzione di elementi di coibentazione termica, che
comportino maggiorazioni degli spessori del pacchetto di copertura verso l’interno, ferma restando
l’autorizzazione da parte degli Uffici competenti in caso di vincolo architettonico, è permesso derogare per
non oltre il 5% ai limiti delle altezze minime indicate nella normativa vigente per le singole destinazioni
d’uso.
La deroga sarà concessa previa presentazione di idonea documentazione tecnica dettagliata a firma di
tecnico abilitato, contestualmente al progetto edilizio, in cui si dimostri il miglioramento delle prestazioni
energetiche del pacchetto di copertura, nonché la verifica dell’assenza di condensazione interstiziale.
ART. 25 - INTERCAPEDINI SU SUOLO PUBBLICO
E' ammessa, previa concessione da parte del Comune, la realizzazione di intercapedini gravanti su spazi
ed aree pubbliche, alla condizione che l'interessato provveda alla perfetta sistemazione delle superfici
stesse, secondo quanto disposto dal Comune in sede autorizzativa.
La concessione comunale avrà sempre carattere temporaneo e prevederà la facoltà di revoca senza che i
concessionari possano reclamare alcuna indennità per le opere eseguite.
ART. 26 - SMALTIMENTO ACQUE NERE
I tubi di smaltimento dei locali igienici e delle altre acque di rifiuto dovranno essere di materiale
impermeabile, resistente, inattaccabili dai liquidi che vi convogliano ed avere superficie interna levigata ed
uniforme. Il loro diametro interno non potrà essere inferiore a mm. 100. I tubi dovranno essere muniti di
cappello di ventilazione e, in basso, di pozzetto ispezionabile, realizzato in muratura ed impermeabile
internamente, prima dell'allaccio al collettore comunale.
I collettori dovranno convogliare le acque di rifiuto, in conformità alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, a cui si formula espresso rinvio, alla rete generale di deflusso ove presente, o verso
un impianto puntuale di smaltimento costituito a norma di legge.
Le fosse costituenti impianto puntuale di smaltimento non potranno essere poste a distanza dai confini di
proprietà inferiore a m. 2,00 e dovranno essere munite di apposito dispositivo di ispezione atto a
consentirne il controllo delle defluenze finali.
Le reti di deflusso delle acque nere devono essere rigorosamente separate, senza alcuna possibilità di
interferenza, dalle reti di deflusso delle acque bianche.
Non è consentito realizzare impianti puntuali di smaltimento delle acque nere nel caso di esistenza della
rete comunale di deflusso a distanza minore di m. 150,00 dalla costruzione da servirsi.
I proprietari degli edifici esistenti posti a distanza minore di m. 150,00 dalla rete comunale di deflusso,
devono provvedere a loro onere ad allacciare la propria fognatura alla rete comunale di smaltimento.
ART. 27 – DEFLUSSO ACQUE BIANCHE
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Le acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici e dagli altri spazi resi impermeabili, devono
essere convogliate nella rete di raccolta delle acque bianche cittadine, separate da quelle di raccolta delle
acque nere. Le acque piovane sopra menzionate dovranno essere condotte a defluenza mediante la
formazione di idonea rete autonoma, da collegarsi, previa la formazione in sede privata di pozzetto di
ispezione, alla rete comunale ove presente o in alternativa a corso d'acqua in conformità alle norme
vigenti.
Tutti i fabbricati prospicienti il suolo pubblico dovranno essere muniti di gronda orizzontale e verticale per
lo scarico delle acque piovane, le quali dovranno essere condotte sino al suolo con tubi verticali muniti
alla base di pozzetto di ispezione e collegati con collettori interrati di idonea sezione.
E' vietato immettere nei tubi di gronda acque provenienti da locali W.C., servizi igienici, lavandini, acquai,
lavatoi, bagni e simili.
Le strade o le aree scoperte private, ove non provviste di idoneo impianto di raccolta delle acque piovane
atto a garantirne l'ordinato deflusso, dovranno essere sempre munite, prima dell'innesto sulla viabilità
pubblica, di canaletta-caditoia di raccolta, munita di forazza a griglia, atta ad evitare il riversamento sulla
pubblica viabilità delle acque meteoriche e degli eventuali materiali di trasporto.
ART. 28 – DEPOSITI DI MATERIALE
Il deposito e/o l’accatastamento di materiali è vietato su tutto il territorio comunale in aree private visibili
dalle strade o spazi pubblici ed e’ consentito solo per attività produttive a condizione che non costituisca
pericolo per l’igiene o per l’incolumità pubblica e privata da dimostrare mediante idonea documentazione
da trasmettere al competente ufficio comunale.
32
CAPO VII IMPIANTI ACCESSORI ALLE COSTRUZIONI
ART. 29 –CANNE FUMARIE
Nella nuova edificazione le canne fumarie vanno realizzate all’interno della sagoma dell’edificio.
Per interventi su fabbricati esistenti le canne fumarie devono essere realizzate su un prospetto
secondario, essere intonacate e verniciate del colore della facciata, e comunque integrate ad essa, nel
rispetto di quanto disposto dal P.R.G. vigente.
In entrambi i casi sopradescritti le tubazioni devono essere portate a tetto.
Per prospetti principali si intendono quelli che prospettano sulla pubblica via, o laddove non presente,
quelli che presentano gli ingressi principali, mentre per prospetti secondari si intendono quelli non
definibili principali.
Le canne fumarie devono sporgere dalla copertura del tetto, con l’idoneo camino, cm. 60 salvo i casi di
oggettiva e provata impossibilità o di vincoli derivanti da costruzioni confinanti o da esigenze di
compatibilità con il vincolo paesaggistico.
E’ vietato collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio delle canne di aspirazione o nei focolari o
negli apparecchi di riscaldamento situati nei locali di soggiorno o da letto.
E’ vietato l’uso di combustibili non adatti al tipo di focolare e comunque tali da produrre fumo ed
esalazioni moleste alle abitazioni vicine e circostanti.
I locali nei quali sono installati focolari devono essere abbondantemente e permanentemente aerati.
E’ vietato inserire il condotto di aspirazione di un qualsiasi focolare, anche di scarsa importanza, nella
canna fumaria ed e’ vietato attraversare locali di abitazione o le loro pareti con canne fumarie o di calore
serventi focolari di elevata potenza calorica.
Le pareti esterne delle canne fumarie devono essere di spessore sufficiente ad evitare che il loro
raffreddamento ostacoli il tiraggio. I gomiti delle canne fumarie e di aspirazione dovranno essere ridotti al
minimo indispensabile.
Le canne fumarie che lasciano evidenti tracce di condensa infiltrata nelle strutture esterne degli edifici
devono essere sostituite con canne regolamentari o soppresse entro il termine di 2 (due) anni dalla data
di entrata in vigore del presente Regolamento, provvedendo nel contempo per le opere di rifacimento o
riparazione dei paramenti murari a tutela del decoro.
In difetto il Comune avvierà il relativo procedimento sanzionatorio edilizio e paesaggistico.
I gestori delle attività di ristorazione, alberghi con cucina, mense, rosticcerie e gastronomie esistenti sul
territorio comunale, a seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento, devono dotare gli sbocchi
delle canne fumarie, che per la struttura dei luoghi od altri vincoli normativi non possano essere resi
conformi alle altezze indicate al precedente comma, di appositi cappelli a flusso verticale sulla sommità
del camino, per migliorarne il tiraggio. E’ obbligatorio effettuare periodici interventi di pulizia e
manutenzione delle canne fumarie e mantenerne altresì memoria scritta.
ART. 30 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA
33
Gli impianti tecnologici e di condizionamento dell’aria dovranno essere adeguatamente mascherati in
modo da occultarli alla vista da spazi pubblici e dai punti di vista panoramici.
Gli accorgimenti estetici dovranno integrarli all’interno dei profili esistenti dell’edificio, rispetto al quale
dovranno adeguarsi per quanto riguarda forma, materiali e colori. Ogni valutazione è demandata alla
Commissione Locale per il Paesaggio.
L'installazione è soggetta a D.I.A. obbligatoria ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera i), L.R. 16/08 e, ad
autorizzazione paesaggistica ove l’intervento interessi l’aspetto esteriore dell’edificio.
E’ vietato comunque il posizionamento di tali manufatti sui prospetti principali degli edifici nonché su
prospetti affrescati.
La costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici dovrà essere eseguita in
conformità alle disposizioni della L.R. 24/02 e s.m. e i. e del relativo Regolamento di Attuazione della
stessa 16.04.2003 n. 8/REG e successiva convalida 22.01.2004 n.1/REG.
Gli impianti esistenti e non conformi alle norme del presente Regolamento devono essere regolarizzati
entro il termine di 2 (due) anni dalla data di entrata in vigore di questo.
In difetto il Comune avvierà il relativo procedimento sanzionatorio edilizio e paesaggistico.
ART. 31 - PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI
Oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in merito agli edifici di nuova costruzione, anche negli
interventi sul patrimonio edilizio esistente, è possibile prevedere l’installazione di impianti solari termici e
fotovoltaici allo scopo di integrare e/o sostituire gli impianti esistenti, con l’obbligo di ricercare soluzioni
che limitino il più possibile l’impatto degli impianti stessi (a titolo di esempio, impianti solari termici a
circolazione forzata dell’acqua, con serbatoi di accumulo collocati all’interno dell’edificio o comunque
alloggiati in apposito volume tecnico; impianti solari fotovoltaici di tipo integrato o semi-integrato).
Per l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture degli edifici, si richiama in
generale quanto segue:
- la normativa nazionale vigente in materia, in particolare il DLgs 28/2011 e s.m.i.;
- la normativa regionale vigente in materia, in particolare la LR 22/2007 e s.m.i. (così come modificata
dalla LR 23/2012 del 30.07.2012) e la LR 16/2008 e s.m.i. (così come modificata dalla LR 9/2012 del
5.04.2012), che con l’Art.21 bis e il relativo Allegato 1 definisce la tipologia degli impianti di produzione di
energia alimentati da fonti rinnovabili soggetti a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- il Protocollo d’intesa tra Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici della Liguria e la Regione Liguria del 9 Febbraio 2012, per la definizione
delle tipologie e delle modalità costruttive da adottare per gli interventi aventi ad oggetto pannelli solari
termici o impianti fotovoltaici non soggetti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del
DL 42/2004 e s.m.i. in quanto non comportanti alterazioni dell’aspetto esteriore degli edifici.
ART. 32 - SERBATOI GPL
La collocazione dei serbatoi G.P.L. è possibile solamente di capacità complessiva non superiore a mc. 13
è considerata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 128 del 22 febbraio 2006, attività di edilizia libera ed è
soggetta all’acquisizione dei prescritti pareri a vario titolo richiesti in relazione ai vincoli esistenti.
La collocazione di serbatoi di dimensioni superiori è soggetta a D.I.A. obbligatoria ai sensi dell’art. 23,
comma 1 lettera i), L.R. 16/08.
L’installazione degli stessi dovrà essere, ove possibile, totalmente interrata; nei lavori di posa dovranno
essere rispettate le norme e le distanze di sicurezza prescritte dalla specifica normativa vigente.
ART. 33 – IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE - ANTENNE RADIOTELEVISIVE E PER LA
RADIODIFFUSIONE.
34
Le modalità di installazione degli impianti di telefonia mobile sono regolate dal D. Lgs. 1 agosto 2003,
n.259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e dalle specifiche tecniche contenute nel “Piano
comunale di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione” approvato con delibera C.C. n.24
del 24 marzo 2005.
Ogni impianto dovrà, dunque, rispettare le prescrizioni previste dalle leggi nazionali e regionali e dai
regolamenti in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico.
L'installazione è soggetta, ai sensi dell'art. 27 L.R. 16/08, ad autorizzazione del Comune e ad
autorizzazione paesaggistica della Provincia.
La installazione di antenne radiotelevisive, satellitari, per la radiodiffusione e di qualunque altro impianto
similare, per il potenziale rilievo negativo sull'altissimo pregio del paesaggio che caratterizza tutto il
territorio comunale, è soggetta a D.I.A. obbligatoria ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera i), L.R. 16/08 e
ad autorizzazione paesaggistica.
Gli impianti dovranno essere posizionate in modo da garantirne la non visibilità da spazi pubblici e dai
punti di vista panoramici. Il loro posizionamento non dovrà, per quanto possibile, limitare le visuali
panoramiche e dovranno comunque essere adottati accorgimenti estetici in modo da limitarne l’impatto
paesaggistico ed il percepimento visivo del manufatto da strade pubbliche, salite panoramiche,
passeggiate con belvedere, giardini e parche pubblici, ed in genere dai luoghi aperti al pubblico.
Ogni valutazione su tipologia, dimensioni e posizionamento degli impianti è demandata alla Commissione
Locale per il Paesaggio.
E’ vietato il posizionamento di tali manufatti sui prospetti principali degli edifici, sui prospetti affrescati
nonché sui terrazzi/balconi di proprietà privata, a meno che non sia dimostrata, in questo ultimo caso,
l’oggettiva impossibilità di un diverso posizionamento dell’antenna.
Le eventuali piazzole porta-antenne, salvo dimostrata impossibilità di diversa soluzione, dovranno avere
le seguenti caratteristiche:
a)
non essere collocate a cavallo del colmo dei tetto;
b)
avere la piastra di appoggio e l'eventuale parapetto posti a quota inferiore rispetto a quella della linea
di colmo del tetto;
c)
non essere realizzate sulla falda relativa al prospetto principale del fabbricato.
Nel caso di interventi globali di ristrutturazione di edifici interessanti anche l'intera copertura, devono
essere obbligatoriamente installate antenne radiotelevisive e/o satellitari centralizzate con conseguente
rimozione delle antenne preesistenti.
Gli impianti esistenti e non conformi alle norme del presente Regolamento devono essere regolarizzati
entro il termine di 2 (due) anni dalla data di entrata in vigore di questo.
In difetto il Comune avvierà il relativo procedimento sanzionatorio edilizio e paesaggistico.
ART. 34 - RETI TELEFONICHE ED ELETTRICHE
Le reti telefoniche ed elettriche sono vietate se realizzate in sporgenza sui muri esterni di perimetro; sono
consentite solo sulle facciate secondarie.
I nuovi collegamenti esterni dovranno essere effettuati in cunicolo e non per via aerea.
Solo in zone estremamente periferiche potranno essere autorizzate per via aerea, previa presentazione di
documentazione probante l’impossibilità di utilizzare l’interrato.
L’inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente comporterà, oltre alla rimozione del manufatto,
il pagamento di sanzione amministrativa prevista al Capo X “Vigilanza e sanzioni amministrative”.
35
CAPO VIII - PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 35 - SCAVI E DEMOLIZIONI
La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente,
deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la
sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
Gli scavi non devono impedire od ostacolare l’ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli
stradali, ove risulti peraltro necessaria l’occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo
concessione all’autorità comunale.
Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si
deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di
idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve
effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l’eccessivo sollevamento di
polveri. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio
meccanico, è data facoltà all’autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo
scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi deve essere trasportato e smaltito in una discarica
autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è fatto obbligo al titolare del permesso
o dell’autorizzazione di conservare la relativa documentazione.
La rimozione di parti in cemento armato è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la
materia.
ART. 36 – FONDAZIONI
Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle
sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte.
La compagine fondazionale di ogni nuovo fabbricato dovrà essere in generale realizzata in osservanza
delle norme di legge e delle norme tecniche geologiche vigenti.
In particolare le palificazioni di fondazioni in zone interessate da escursioni della falda freatica, devono
essere realizzate con materiali non soggetti a degrado.
Le strutture dovranno comunque essere realizzate secondo le vigenti norme sismiche e per la relativa
categoria a cui è sottoposto il territorio comunale.
ART. 37 – MURATURE - ORIZZONTAMENTI
Le murature devono essere eseguite secondo le migliori regole d’arte, con buoni materiali e con mano
d’opera idonea.
Nelle fondazioni dovranno sempre essere impiegate malte cementizie e queste dovranno essere preferite
anche nelle murature in elevazione. Nella muratura di pietrame è vietato l’uso di ciottoli, se non
convenientemente spaccati.
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Nelle murature portanti in pietrame è da prevedersi un cordolo ripartitore per tutta la larghezza della
muratura ad intervalli non superiori a m.1,50.
I muri di tamponamento dovranno sempre essere costruiti a doppia parete con interposta camera d'aria,
se costruiti in laterizi; potranno invece essere a semplice parete se costruiti con materiali speciali di
garantita coibenza termica e massa specifica adeguata (tipo blocchi in argilla espansa, ecc.).
I muri del vano scala e divisori tra appartamenti dovranno essere a doppia parete in mattoni forati posti di
coltello o in blocchetti di argilla espansa o altro materiale in possesso dei requisiti volti al risparmio
energetico.
Orizzontamenti: tutti i solai dovranno essere isolati al rumore di calpestio, qualsiasi sia il sistema
costruttivo adottato, mediante la collocazione di apposito materiale coibente.
In tutti i fabbricati, eseguiti con muratura portante, deve eseguirsi in corrispondenza di ogni solaio ed al
piano di gronda un cordolo in calcestruzzo armato largo quanto la muratura ed alto almeno quanto il
solaio. Sono ammesse deroghe per motivate e documentate esigenze.
ART. 38 - TERRAPIENI
Tutti i muri di sostegno, di controripa o di sottoscarpa da erigersi lungo qualsiasi strada pubblica o privata,
pedonale o carrabile, saranno di norma autorizzati alle seguenti condizioni:
-
non superino in altezza il livello naturale del terreno e comunque l'altezza massima, dalla quota
strada, non sia superiore a m. 2,70.
-
la scarpa esterna non sia inferiore al 10%;
-
siano arretrati dal ciglio strada di almeno m. 0,50 ed il terreno di arretramento sia sistemato a quota
strada;
-
abbiano rivestimento in pietra locale a paramento a vista.
I muri di sostegno dei terrapieni soprastanti il livello di strade o spazi pubblici/privati devono rispondere
alle esigenze della sicurezza e dell'estetica del luogo, e devono essere muniti di canali per la raccolta ed il
convogliamento delle acque piovane nelle pubbliche condotte.
ART. 39 – COPERTURE
A seguito entrata in vigore in Liguria della Legge Regionale n.24 del 6 agosto 2001 “Recupero ai fini
abitativi dei sottotetti esistenti” e della conseguente deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 25
febbraio 2002, è stata introdotta specifica disciplina che di seguito si trascrive:
“E’ opportuno escludere dall’applicazione della L.R. 24/01, laddove gli interventi determinano la creazione
di nuove unità abitative, le seguenti zone del territorio comunale, così come individuate dal P.R.G. e sotto
riportate che vengono contrassegnate con “E” (E=Zone Escluse):
1) Zone edificate storiche (Zone A):
(A1)
- Zona con tessuto storico originario
E
(A2)
- Zona di nucleo o tessuto ottocentesco
E
(A3)
- Zona con edificazione storica su percorso
E
(A4)
- Zona con edificazione isolata di pregio
E
(A5)
- Zona con tessuto storico a villini
E
2) Zone per insediamenti a prevalenza residenziale (Zone B, C):
(B)
- Zona satura ambientale – mantenimento
(Br)
- Zona satura soggetta a riqualificazione (Br1, 2, 3, 4)
(C1)
- Zona di completamento lungo percorso
(C2)
- Zona di salvaguardia ambientale su trama agricola
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(PEEP) - Zona soggetta a S.U.A. vigente
3) Zone produttive:
(D)
- Zona per attività artigianali – commerciali
E
4) Zone agricole e boschive (Zone E):
(E1)
- Zona agricola - residenziale
(E2)
- Zona agricola – ambientale
(E3)
- Zona boscata o costiera
5) Zone per attività di interesse generale:
(F1)
- Zona per attrezzature ospedaliere
E
(F2)
- Zona per attrezzature portuali
E
(F3)
- Zona per la fruizione costiera
E
(F4)
- Zona per attrezzature ferroviarie
E
(F5)
- Zona per attrezzature turistico-ricettive
(F6)
- Zona a parco urbano
E
(F7)
- Zona per istruzione superiore
E
6) Zone per servizi di quartiere:
(I)
- Zona per la pubblica istruzione
E
(Ic)
- Zona per attrezzature di interesse comune
E
(V)
- Zona per verde pubblico attrezzato
E
(Vb)
- Zona per attrezzature balneari
E
(P)
- Zona per parcheggio pubblico
E
(Pm)
- Zona per parcheggio misto
E
7) Aree soggette a vincoli speciali
- Area soggetto alla Normativa del Piano del Monte di Portofino
E
- Area a verde privato
E
- Zona per la viabilità
E
E) PRESCRIZIONI VOLTE ALLA TUTELA DEI CARATTERI ARCHITETTONICI DEGLI EDIFICI:
Nelle zone A1, A2, A4 del P.R.G.
Si ritiene, allo scopo di non snaturare l’immagine della città ed al fine di mantenere inalterate le
caratteristiche architettoniche degli edifici, d’introdurre le seguenti prescrizioni alle coperture degli edifici:
 è vietata la realizzazione di terrazzi a vasca laddove visibili da luogo pubblico, in quanto estranei alla
tradizione costruttiva dei tetti “liguri”;
 nel rifacimento delle falde dei tetti si devono conservare le caratteristiche formali, dimensionali e dei
materiali, sia del profilo della falda che degli attuali sporti dei tetti. L’incremento di spessore del manto
di copertura dovuto allo strato dell’isolamento termico dovrà essere mantenuto all’interno del filo di
facciata o dell’attuale sagoma dello sporto;
 la variazione della pendenza delle falde del tetto deve essere di massima contenuta entro i limiti di più
o meno 5° rispetto alla pendenza esistente, compatibilmente con le caratteristiche costruttive e
tipologiche dell’edificio.
Tale pendenza comunque non deve superare i 35°.
Nel caso in cui tale
variazione interessi una singola unità di un complesso edilizio formato da più unità affiancate e
caratterizzato da continuità delle falde dei tetti (case a schiera), ovvero da unità accostate variamente a
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formare un nucleo, dovrà essere valutata la coerenza tipologica ed architettonica dell’intervento a
giudizio della C.E.;
 la quota della linea di gronda non deve essere modificata, al fine di mantenere l’originario caratteristico
rapporto tra la gronda stessa e le finestre dell’ultimo piano;
 eventuali deroghe alle sopra citate prescrizioni dovranno essere valutate dagli uffici competenti.
L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, di valutare caso per caso, in sede di C.E., la
coerenza tipologica ed architettonica degli interventi.
In tutte le altre zone
Si ritiene allo scopo di non snaturare l’immagine della città ed al fine di mantenere inalterate le
caratteristiche architettoniche degli edifici, introdurre le seguenti prescrizioni alle coperture degli edifici:
 è vietata, di massima, la realizzazione di terrazzi a vasca laddove visibili da luogo pubblico, in quanto
estranei alla tradizione costruttiva dei tetti “liguri”;
 nel rifacimento delle falde dei tetti si devono conservare le caratteristiche formali, dimensionali e dei
materiali, sia del profilo della falda che degli attuali sporti dei tetti;
 la variazione della pendenza delle falde del tetto deve essere di massima contenuta compatibilmente
con le caratteristiche costruttive e tipologiche dell’edificio. Tale pendenza comunque non deve
superare i 35°. Nel caso in cui tale variazione interessi una singola unità di un complesso edilizio
formato da più unità affiancate e caratterizzato da continuità delle falde dei tetti (case a schiera),
ovvero da unità accostate variamente a formare un nucleo, dovrà essere valutata la coerenza
tipologica ed architettonica dell’intervento a giudizio della C.E.;
 la quota della linea di gronda non deve di preferenza essere modificata, al fine di mantenere l’originario
caratteristico rapporto tra la gronda stessa e le finestre dell’ultimo piano (in particolare quando le
finestre si pongono immediatamente al di sotto della gronda). La distanza tra i mezzanini delle finestre
dell’ultimo piano e la quota di gronda non dovrà comunque superare la metà dell’altezza delle finestre
correnti dell’ultimo piano, con esclusione delle portefinestre. Nel caso di edifici con facciata e
cornicione decorati la modifica della quota di gronda è vietata;
 eventuali deroghe alle sopra citate prescrizioni dovranno essere valutate dagli uffici competenti.
L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, di valutare caso per caso, in sede di C.E., la
coerenza tipologica ed architettonica degli interventi.
Ritenuto inoltre che il P.R.G. intende incentivare la sostituzione dei tetti piani con tetti a copertura a falde,
con caratteristiche anche abitabili, appare opportuno introdurre che per questi interventi valgono le
prescrizioni sopra riportate relative alle coperture degli edifici esistenti.”
ART. 40 – SEGNALETICA STRADALE E NUMERI CIVICI
Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha il diritto di collocare, previo avviso agli interessati, le
indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici oltre che le tabelle stradali ed i numeri civici sui muri
esterni dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura.
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CAPO IX – DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO, DELLA
SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PERTINENZIALI AGLI EDIFICI, DELLA
SALVAGUARDIA DEL VERDE
ART. 41 - DECORO GENERALE E SICUREZZA DEGLI SPAZI ALL’APERTO
Per gli interventi che ricadono nel Centro Storico si applica la disciplina del “Regolamento e disciplina
degli interventi di arredo urbano relativi agli esercizi commerciali in aree pubbliche e private del centro
storico“ approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 03 marzo 2008 al quale si rinvia e che
costituisce allegato n. 1 al presente regolamento.
Per gli interventi che ricadono all’esterno del perimetro del Centro Storico tale disciplina ha carattere
indicativo e di massima e viene comunque applicata la disciplina paesistica di livello puntuale prescritta
dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.
All’esterno del perimetro del Centro Storico si applicano comunque le seguenti disposizioni.
Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni anche a carattere semipermanente o provvisorie, gli infissi, le
applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature
tecniche quali i sostegni e i cavi per impianti, gli apparecchi di illuminazione stradale, devono essere
previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo,
e confusione visiva.
Gli edifici o manufatti ed ogni altra opera fissa o mobile devono essere mantenuti in efficienza per quanto
attiene al decoro, alla sicurezza, all'estetica e all'igiene.
Gli spazi privati esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano, è
prescritto di mantenerli, ove possibile, alberati ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di
materiali o di rifiuti.
I cortili, i giardini privati ed ogni altro spazio a cielo aperto del centro abitato, devono contribuire con il loro
aspetto al decoro suddetto. Pertanto devono conservare la destinazione d’uso risultante da progetti
approvati ed essere convenientemente sistemati. In ogni caso non è consentito nei suddetti spazi elevare
costruzioni di sorta, né parimenti detti spazi possono essere utilizzati per deposito di materiale all’aperto o
per attività lavorative in genere, salvo che lo Strumento Urbanistico Generale non prescriva diversamente.
Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati all'uso pubblico, all'interno dei centri abitati, devono
essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento
delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
Il Comune, ha facoltà di imporre gli interventi ritenuti necessari per il decoro degli edifici, la manutenzione
e la conservazione del verde, dei fossati, e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quanto
altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
I distacchi tra i fabbricati ed i distacchi dai corsi d'acqua, non chiusi da apposita recinzione o comunque
accessibili dal pubblico, devono obbligatoriamente essere sistemati in conformità alle disposizioni
impartite dall'Amministrazione Comunale.
Le aree inedificate od inedificabili comprese o immediatamente contigue all'abitato ovvero ad aree di
particolare pregio paesaggistico, devono essere obbligatoriamente sistemate in modo da escludere ogni
pericolo per la pubblica incolumità e per l'igiene, secondo le indicazioni che verranno impartite dal
Responsabile dell’Area Tecnica.
I proprietari sono responsabili della formazione abusiva di scarichi e discariche e devono pertanto
provvedere alla pulizia, alla rimozione di materiali che vi vengono depositati e allo smaltimento delle
acque; essi inoltre devono provvedere a tagli periodici dell'erba ed evitare in modo assoluto la libera
crescita di erbacce e sterpaglie.
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Le ponteggiature metalliche a servizio di cantieri edili dovranno essere utilizzate per lo stretto necessario
la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei pubblici passaggi e il decoro degli spazi pubblici,
con obbligo di smontaggio degli stessi entro e non oltre la presentazione della dichiarazione di fine dei
lavori.
L’inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo comporterà il pagamento di
sanzione amministrativa prevista all’art. 61 “Vigilanza e sanzioni amministrative” - CAPO X Vigilanza.
ART. 42 - TENDE
E' vietato collocare davanti a negozi o ad altre aperture a piano terreno tende che creino incomodo o
deturpino la facciata della costruzione o la prospettiva della piazza o strada. La sporgenza dovrà essere
limitata al filo dell'eventuale marciapiede.
L'installazione, anche in aree periferiche, è subordinata al rilascio di autorizzazione paesaggistica previa
presentazione di apposita domanda corredata da elaborati grafici, fotografie della zona circostante e
dell'edificio o manufatto su cui si chiede l'installazione.
ART. 43 – INSEGNE – BACHECHE – TARGHE - ISCRIZIONI
In prossimità dell'accesso ai locali pubblici, ai negozi, agli uffici commerciali e professionali, potranno
essere installate insegne, bacheche, targhe o iscrizioni in armonia con la costruzione e l'ambiente.
Esse non debbono occultare, neppure in parte, archi, o qualsiasi altro elemento architettonico o pittorico.
Nelle strade o piazze del centro storico e nell'ambiente circostante a edifici di interesse monumentale,
sono vietate insegne e illuminazioni elettroluminescenti laddove non previste da leggi sovraordinate.
L'installazione, anche in aree periferiche, è subordinata al rilascio di autorizzazione paesaggistica previa
presentazione di apposita domanda corredata da elaborati grafici, fotografie della zona circostante e
dell'edificio o manufatto su cui si chiede l'installazione.
ART. 44 – PUBBLICITA’
Sono impianti pubblicitari:
a) la pubblicità esposta e visibile da spazi pubblici o di uso pubblico;
b) le pubbliche affissioni costituite da ogni mezzo pubblicitario esposto a cura del Comune negli
appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito dei territorio comunale.
Nel centro storico e nelle strade o piazze di particolare interesse estetico e storico sono vietati i cartelli e
le affissioni pubblicitarie di qualsiasi tipo, se non per documentate e provate esigenze.
L'affissione di avvisi e manifesti nelle altre parti del territorio comunale deve essere limitata agli spazi
appositamente riservati.
Fermo restando quanto sopra detto e quanto disposto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti
in materia di pubblicità e pubbliche affissioni nonché dal regolamento di attuazione dei codice della
strada, gli impianti pubblicitari devono essere localizzati in modo da non occultare o alterare le linee
architettoniche degli edifici e le visuali dei paesaggio.
In tutto il territorio comunale la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità deve essere
autorizzata.
ART. 45 - CASSETTE PER CORRISPONDENZA
Tutti i complessi di abitazione, individuale e collettiva, gli edifici artigianali ed industriali, gli uffici, non
provvisti di portineria, devono essere dotati, nell’ingresso o in prossimità di questo, di cassette per il
recapito della corrispondenza adatte a raccogliere la normale corrispondenza.
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ART. 46 – NICCHIE E SPAZI PER CONTATORI
Tutti i complessi, abitativi e non, che necessitano di contatori sono tenuti a dotarsi di appositi vani
all’interno dei quali andranno localizzati i contatori in
modo tale da essere in qualsiasi momento
ispezionabili dai relativi addetti.
Per le abitazioni unifamiliari i contatori potranno essere inseriti in apposite nicchie ricavate nei muri di
recinzione.
ART. 47 – VEGETAZIONE - ALBERATURE
In tutto il territorio comunale è fatto obbligo ai proprietari di conservare integro il patrimonio forestale sia
specializzato che di valore ambientale.
Il Comune, sentita la Commissione per il paesaggio, potrà prescrivere, in sede di rilascio di autorizzazione
paesaggistica, la sostituzione delle alberature di alto o medio fusto, o l'integrazione del manto vegetale
con nuove piantumazioni di essenze tipiche del luogo.
A tal riguardo, al fine dell'osservanza di quanto disposto, il Comune potrà richiedere la presentazione di
idonea garanzia cauzionale da escutersi in caso di inadempimento di quanto disposto.
I proprietari delle aree frontistanti le vie pubbliche sono tenuti alla pulizia ed alla manutenzione di una
fascia di proprietà per una profondità di m. 5,00 lungo le strade, evitando la formazione di sterpaglie e
roveti atti a favorire la possibilità di incendi o l'insalubrità dei luoghi o ostruzioni alle visuali.
In ogni caso la vegetazione esistente nelle aree private non potrà sporgere sulle vie pubbliche per
un’altezza superiore a m. 5,00 a partire dal piano stradale e dovrà essere oggetto di costante e regolare
potatura e pulizia. In difetto il Comune, previa diffida, potrà imporre l’esecuzione degli interventi richiesti
per ripristinare il decoro urbano rivalendosi in maniera coattiva sui proprietari dei fondi.
Nei territori coltivati ad ulivi, o con piante od alberi di medio od alto fusto tipiche della flora ligure, è fatto
obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione anche quando le aree sono utilizzate a scopo
edificatorio. Quando per l'esecuzione di opere edilizie sarà necessario abbattere alberi di alto o medio
fusto si dovranno ottenere le preventive autorizzazioni, ivi compresa quella paesaggistica, e si dovrà
provvedere ad un reimpianto delle stesse essenze o similari in modo da compensare quelle tagliate.
In linea di massima e salvo motivata deroga è fatto divieto di abbattere alberi di alto o medio fusto se non
per malattia della pianta stessa preventivamente accertata dal Comune e comprovata da puntuale perizia
giurata da tecnico abilitato.
Le nuove edificazioni dovranno essere posizionate in modo da salvaguardare gli esemplari più rari e
caratteristici.
Le inosservanze degli obblighi del presente articolo, oltre alle eventuali responsabilità penali, impongono
le piantumazioni ritenute necessarie dalla Commissione per il Paesaggio.
ART. 48 – ESTETICA DEGLI EDIFICI
Tutte le parti esterne agli edifici, sia nuovi che esistenti, compresi i muri di recinzione, i manufatti di
qualsiasi tipo, le vetrine, le bacheche e similari, le insegne ed ogni elemento di arredo, prospicienti strade
o piazze pubbliche o da queste visibili o comunque in posizione da essere facilmente percepite
visivamente, nonché le parti interne visibili da luoghi pubblici o d'uso pubblico devono soddisfare alle
esigenze dell'estetica caratteristica della città e al decoro della stessa.
Tale esigenza si riferisce a tutto l'insieme architettonico della composizione prospettica, all'inserimento
ambientale, agli elementi costruttivi, ai materiali impiegati, alle tinte e colorazioni dominanti.
Gli elementi sopracitati devono essere mantenuti in buono stato, costantemente puliti, intonacati e
colorati.
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Si possono lasciare senza intonaco solo le fronti che non lo richiedono, sia per la natura del materiale sia
per il carattere architettonico.
ART. 49 - FACCIATE DIPINTE A FRESCO - TINTE
Le facciate dipinte a fresco eseguite prima degli ultimi 50 anni, nonché quelle ritenute di pregio da parte
della C.L.P., dovranno essere conservate nelle loro caratteristiche con particolare cura per la
salvaguardia delle superfici e la patina apportata dal tempo.
Eventuali lavori di restauro dopo la necessaria autorizzazione, saranno eseguiti sotto le direttive impartite
dai funzionari del Comune a ciò preposti.
Le nuove porzioni di muratura e di intonaco dovranno essere realizzate con malta di calce (aerea o
idraulica), senza l’introduzione di leganti cementizi, e inerti di varia granulometria, selezionati ed
accuratamente lavati. La stesura dell’intonaco dovrà avvenire a più strati, seguendo le irregolarità della
muratura senza procedere a regolarizzarne la superficie. È da escludere, pertanto, l’uso di punti e linee di
lista. Lo strato finale sarà lisciato con la cazzuola o con il frattazzo di legno, previa esibizione di
campionatura della lavorazione.
I colori dovranno essere a base di latte di calce pigmentata con terre naturali o ossidi inorganici. Sono
ammessi anche i colori ai silicati puri di potassio o di sodio, stesi a più mani con velatura finale a
trasparenza effettuata a pennello o a tampone o a spugna. La definizione del colore dovrà provenire da
accurate indagini stratigrafiche o analisi chimiche volte a stabilire la materia e la composizione del colore
originario.
Per i nuovi edifici la documentazione da presentare a corredo dell’istanza di permesso di costruire deve
contenere anche un bozzetto colorato da ambientarsi nel contesto di intervento. Devono comunque
sempre essere specificati nell’istanza i cromatismi proposti.
Il permesso di costruire può contenere prescrizioni in ordine ai materiali da impiegare, ai colori di fondo ed
alle eventuali decorazioni.
ART. 50 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE
In tutto il territorio comunale sono vietate installazioni provvisorie consistenti in baracche, semoventi, case
prefabbricate o simili, fatte salve le disposizioni in merito introdotte dalla L.R. 16/08.
Sono inoltre vietati i campeggi o comunque la sistemazione di tende, camper o roulottes su tutto il
territorio del Comune, se non per motivate e documentate esigenze. In tale caso dovrà essere rilasciata
specifica autorizzazione.
ART. 51 – SPORGENZE SU SUOLO PUBBLICO
Le sporgenze degli edifici privati su suolo pubblico sono ammesse solo se aggettanti su spazi non
carrabili per una profondità non superiore a m. 1,25 e ad un'altezza di m. 4,50 dalla quota di calpestio del
suolo pubblico, con esclusione degli elementi di arredo urbano.
Non è altresì ammessa la colloca di tubazioni di scarico esterne, elementi precari o altro, in termini
contrastanti con l'immagine dei prospetti nei confronti delle viste da aree di pubblico transito.
Il Comune potrà disporre, al fine della salvaguardia del decoro urbano, la rimozione o l'adeguamento dei
manufatti sporgenti, contrastanti con le disposizioni di cui ai commi precedenti, o costituenti pregiudizio
per la pubblica incolumità.
ART. 52 - PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI
Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere
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munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di
legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche
L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dal proprietari delle unità immobiliari
che li fronteggiano, deve avvenire con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta
dal Comune.
I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono
gravati di servitù di pubblico passaggio.
I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di m. 1,50, dislivello
non superiore a m. 0,15 e pendenza massima non superiore all'8%, in conformità alle norme di legge
sull'eliminazione delle barriere architettoniche. E’ ammessa deroga per motivate e documentate esigenze.
Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di
pericolo, il Comune può disporre che i marciapiedi e i passaggi pedonali siano protetti con barriere
metalliche idonee allo scopo.
E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma
precedente, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione e
di attuazione, nonché del “Regolamento e disciplina degli interventi di arredo urbano relativi agli esercizi
commerciali in aree pubbliche e private del centro storico” in allegato.
ART. 53 – PASSI CARRABILI
I proprietari che intendono creare nuovi attraversamenti di marciapiedi con veicoli, o comunque nuove
immissioni di veicoli dalla proprietà privata alle strade pubbliche, debbono richiedere l'autorizzazione al
competente ufficio comunale e sono responsabili delle opere da realizzare anche sui manufatti pubblici
interessati.
Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso delle
acque e, tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano - o di
pendenza non superiore al 8% - per una larghezza di almeno m. 5,00 atto alla sosta di un'autovettura.
La realizzazione del nuovo accesso carrabile, deve sempre garantire il corretto deflusso delle acque
piovane nella rete delle acque bianche, ove presente, mediante installazione di adeguata griglia metallica
o, in alternativa, nella cunetta della strada.
Il Comune ha la facoltà di disporre in sede di autorizzazione l'esecuzione, a carico del richiedente, di tutte
le opere che riterrà opportune per le esigenze della viabilità pubblica veicolare e pedonale, disponendo
ove occorra il rilascio da parte del richiedente di congrue garanzie cauzionali.
La concessione del passo carrabile è soggetta al pagamento all’ente competente di una tassa annuale
nei casi previsti.
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CAPO X – VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 54 - VIGILANZA E IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Nell'esercizio del potere di vigilanza, i dipendenti preposti hanno facoltà, in qualsiasi momento, di
accedere ai cantieri edilizi nonché alle costruzioni esistenti e in caso di presunta violazione urbanisticoedilizia, redigono apposito verbale e danno immediata comunicazione dell’infrazione riscontrata
all’autorità giudiziaria, alla competente Provincia e al dirigente del competente ufficio comunale, che
verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, ai sensi della Legge n.689 del 24
novembre 1981 e successive modificazioni ed alla L.R. 16/08, alle sanzioni amministrative pecuniarie di
seguito elencate:
a)
inizio dei lavori senza la previa comunicazione scritta disposta all’art. 12 “Inizio dei lavori”: €
516,00;
b)
recinzioni di cantiere non eseguite o eseguite in modo non conforme al disposto regolamentare e
alla normativa vigente in materia di sicurezza: € 100,00;
c)
cartello indicatore dei lavori non esposto nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, ai sensi
dell’art. 15 “Condotta dei lavori e sicurezza del cantiere”: da euro 100,00 a euro 500,00;
d)
mancata conservazione in cantiere e/o esibizione, a richiesta degli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, del titolo abilitativo dei lavori, ai sensi dell’art. 15 “Condotta dei lavori e sicurezza del
cantiere”: da euro 100,00 a euro 500,00;
e)
mancata comunicazione di fine lavori e/o documentazione ad essa correlata, come disposto
all’art. 19, comma 1, “Ultimazione dei lavori”: € 516,00;
f)
mancata o ritardata presentazione della domanda di certificato di agibilità disposto dall’art. 19,
comma 3, “Ultimazione dei lavori”: da euro 516,00 a euro 1.000,00;
g)
inosservanza delle prescrizioni regolamentari in materia di decoro degli spazi, della
risistemazione degli spazi pubblici dopo la chiusura dei cantieri: € 100,00;
h)
interventi non conformi ai disposti artt. 41 e 47, rispettivamente “Decoro generale e sicurezza
degli spazi all’aperto” e “Vegetazione - Alberature”: € 100,00.
E’ fatta salva l’eventuale applicazione di altre sanzioni in conseguenza del mancato ottenimento e/o
rispetto di provvedimenti autorizzativi normati da altre disposizioni regolamentari.
E’ altresì fatta salva ed impregiudicata l’adozione di azioni e/o provvedimenti previsti in caso di violazione
di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 55 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO – ATTI CONSEGUENTI
Il Regolamento Edilizio è approvato dal Consiglio Comunale con le procedure disposte dall’art. 3 della L.
R. 16/08 e successive modifiche ed integrazioni ed entra in vigore con il deposito a permanente e libera
visione del pubblico presso la Segreteria comunale, a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria.
ART. 56 – SOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E NOMINA DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO
La sostituzione dei membri della Commissione Edilizia e la nomina dei componenti della Commissione
Locale per il Paesaggio dovranno intervenire entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore del presente
Regolamento.
Alla scadenza del termine si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge n.293 del 16 Maggio 1994,
convertito in Legge n. 444 del 15 luglio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi
amministrativi.
ART. 57 – ABROGAZIONE DI NORME
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni
regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le disposizioni in esso
contenute.
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