Testo Regolamento Edilizio
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CITTA’DI CAMOGLI (PROVINCIA DI GENOVA) NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 154 del 28/12/2009, integrato e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° 87 del 26/11/2012. 1 CAPO I - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento Edilizio disciplina le attività di trasformazione edilizia del Comune di Camogli in forza dell’autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in applicazione del disposto del comma 1 dell’art. 3 della Legge Regionale n. 16 del 6 giugno 2008. Il Regolamento Edilizio disciplina: a) composizione, durata, competenze e funzionamento della Commissione Edilizia, organo consultivo del Comune ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 16/08, e della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale n.22 del 5 giugno 2009; b) contenuti delle domande di permesso di costruire, delle denunce di inizio di attività, delle comunicazioni e delle rispettive varianti (con riferimento anche agli elaborati progettuali e documentali da allegare); c) modalità, tempi e garanzie richiesti per il pagamento del contributo di costruzione; d) modalità di rilascio del certificato di agibilità; e) definizione dei requisiti igienico-sanitari ed ecologico-ambientali delle costruzioni; f) definizione degli elementi di arredo urbano, della sistemazione degli spazi pertinenziali agli edifici, della salvaguardia del verde; g) manutenzione e decoro degli edifici e sistemazione degli ambienti urbani e dei suoli. Il Regolamento disciplina, inoltre, le modalità da osservare durante l’esecuzione dei lavori nonché quelle relative al controllo degli stessi esercitato dagli uffici comunali. ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E SEGUENTI DELLA L.R. 16/08 1. MANUTENZIONE ORDINARIA. Si definiscono di manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze. Sono considerati di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi: - all'interno degli edifici: a) riparazioni o rifacimenti di pavimentazioni; b) rifacimenti o riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni; c) riparazione o sostituzione di serramenti interni; d) riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, per la fornitura del gas; e) riparazione o sostituzione di canne fumarie; f) riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico-tecnologici (senza alterazione delle caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione) dell’edificio o delle singole unità immobiliari; g) inserimento o sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, di isolamento; 2 h) risanamento o costruzione di vespai; i) rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga all'interno dell'unità immobiliare; - all'esterno degli edifici: a) riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse caratteristiche e materiali; b) tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di quelli originari e con eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o mancanti senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esistenti; c) manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi o loro sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti; d) riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture esterne (quali ad esempio lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali dello stesso tipo di quelle preesistenti; e) riparazione o sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti: dei manti di copertura, delle pavimentazioni delle coperture piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedi, delle pavimentazioni di atri condominiali, scale e ballatoi, delle pavimentazioni esterne, degli elementi di arredo esterno; f) riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, di singoli elementi della piccola orditura del tetto; g) riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini, canne fumarie e simili con gli stessi colori e tipologie preesistenti, e con materiali che non comportino alterazione degli aspetti estetici; h) riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti di recinzioni, parapetti, ringhiere e simili; i) installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano non comportanti opere edilizie; j) installazione di recinzioni nel terreno non comportanti l'esecuzione di opere murarie; k) interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni; l) nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizzate o singole; m) inserimento di impianti tecnologici purché collocati entro la sagoma dell'edificio; n) installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi comprese grate o blindature ed, in genere, le strutture relative alla sicurezza passiva dell'edificio ricadenti nella sagoma dello stesso. Per gli edifici ed impianti adibiti ad attività industriali e artigianali o al servizio delle stesse sono compresi nella manutenzione ordinaria gli interventi di seguito indicati volti ad assicurare la funzionalità e l'adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti, sempreché tali interventi non ne mutino le caratteristiche dimensionali, siano interni al loro perimetro e non incidano sulle loro strutture e sulla loro tipologia edilizia: a) riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici, televisivi e telematici diversi da quelli disciplinati dall'articolo 27 della L.R. 16/08, purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici; b) riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempreché non comportino modifiche esterne dei locali né aumento delle superfici agibili; c) realizzazione di passerelle o strutture in metallo per l'attraversamento aereo delle strade interne con tubazioni. 2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Si definiscono di manutenzione straordinaria gli interventi necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle costruzioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, 3 sempreché dette modifiche non alterino i volumi, le superfici e non mutino le destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari. Sono considerati di manutenzione straordinaria, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi: a) opere necessarie per conservare la stabilità della costruzione mediante il rinnovamento o la sostituzione di alcuni degli elementi strutturali dell'edificio; b) sistemazioni di spazi aperti anche mediante modifiche alle quote del terreno preesistente e realizzazione di muri di contenimento di natura pertinenziale; c) rifacimento totale dei manti di copertura, con modifica del tipo di materiale esistente, compresa la struttura del tetto; d) riparazione e ripristino delle facciate con diverse caratteristiche e materiali, rinnovo dell'intonaco esterno con demolizione dell'esistente fino al vivo della muratura e rifacimento esteso almeno ad un intero prospetto, nonché tinteggiatura e ripulitura delle facciate con colori diversi da quelli originari; e) adeguamento, rinnovo e sostituzione dei servizi igienico-sanitari e degli impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, ventilazione, aspirazione, impianto di ascensori e di sollevamento in genere, con le opere ad essi funzionalmente complementari ed indispensabili) quando comportano alterazione delle caratteristiche distributive; f) interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico quando richiedano la creazione di locali tecnici esterni di cui all'articolo 81 della L.R. 16/08 o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio o la realizzazione delle opere di cui all'articolo 67, comma 5, della L.R. 16/08; g) installazione di recinzioni con opere murarie fino a cm. 50; h) riparazione o sostituzione degli infissi con diverso colore e tipologia. Per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali sono considerati di manutenzione straordinaria i seguenti interventi: a) installazione di impianti tecnologici e realizzazione di impianti e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I relativi locali tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie agibile destinata all'attività produttiva; b) tutte le opere di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessarie per conservare e integrare l'efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comportino l'incremento della superficie lorda di pavimento; c) realizzazione di basamenti, incasellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti. 3. RESTAURO. Si definiscono interventi di restauro quelli consistenti in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio, quali definite all'articolo 83 della L.R. 16/08, ne consentano la conservazione e il recupero valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche; detti interventi riguardano edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.137 del 06 luglio 2002) e successive modifiche e integrazioni, o dichiarati di valore storico, culturale o architettonico dallo Strumento Urbanistico Generale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.). Gli interventi di restauro possono interessare l'intero organismo edilizio, parti dell'edificio o singole unità immobiliari. 4 Detti interventi comprendono le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche nonché quelle funzionali per realizzare locali tecnici per l'installazione degli impianti tecnologici necessari agli usi previsti degli immobili. Sono considerati di restauro, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi: a) recupero degli elementi storici, architettonici o artistici o ripristino delle parti alterate dei fronti esterni ed interni e degli ambienti interni; b) ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite; c) conservazione o ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale; d) conservazione, ripristino o miglioramento degli spazi liberi di pertinenza dell'edificio quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri, i porticati; e) consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, dei seguenti elementi strutturali: f) - murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; - scale; - tetto con eventuale ripristino della copertura originale; eliminazione delle superfetazioni costituenti parti incongrue dell'impianto originario; g) inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari nonché per l'efficienza energetica dell'edificio nel rispetto dei caratteri storici, culturali o architettonici. Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro può comprendere interventi di miglioramento strutturale ai sensi della normativa di settore. 4. RISANAMENTO CONSERVATIVO. Si definiscono interventi di risanamento conservativo quelli volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio, quali definite all'articolo 83 della L.R. 16/08, ne consentano destinazioni d'uso con esse compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, sempreché vengano rispettati l'impianto strutturale, tipologico ed architettonico; sono altresì da ricomprendere nel risanamento conservativo gli interventi volti a realizzare nuovi servizi igienico-sanitari nonché locali per impianti tecnologici e per l'efficienza energetica dell'edificio, anche mediante modeste modifiche della conformazione delle coperture. Tali impianti devono essere realizzati all'interno dell'edificio ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile, o all'esterno, con gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto. Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla disciplina vigente il risanamento conservativo può comprendere interventi di miglioramento strutturale ai sensi della normativa di settore. 5. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti, anche alternativamente, a: a) trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sotto il profilo delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio preesistente, nei termini indicati all'articolo 83 della L. R. 16/08; b) aumentare il carico urbanistico nei termini indicati all'articolo 38 della L.R. 16/08. Sono considerati di ristrutturazione edilizia gli interventi che comportino: 5 a) aumento della superficie esistente o realizzazione di nuovi vani abitabili non derivanti dalla semplice divisione di quelli esistenti; b) suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari; c) mutamenti di destinazione d'uso connessi all'esecuzione di opere edilizie: - senza aumento del carico urbanistico nei termini indicati dall'articolo 38 della L.R. 16/08, ma accompagnati da un complesso di opere tali da alterare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo preesistente di cui all'articolo 83 della L.R. 16/08; - con aumento del carico urbanistico nei termini indicati dall'articolo 38, anche non comportanti alterazioni delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo preesistente di cui all'articolo 83 della L.R. 16/08; d) trasformazione dei locali costituenti superficie accessoria nell'originario titolo abilitativo in locali costituenti superficie agibile a norma dell'articolo 67 della L.R. 16/08; e) demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente, intendendosi per tale la ricostruzione sullo stesso sedime, con possibilità di scostamento entro un massimo di un metro, che rispetti la sagoma e i volumi originari fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalle normative tecniche di settore; f) ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all'articolo 15 della L.R. 16/08 e quindi entro soglie percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale in deroga ai parametri urbanistico - edilizi. 6. MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE. Si definiscono mutamenti di destinazione d'uso funzionale gli interventi volti a trasformare, senza esecuzione di opere edilizie, la destinazione d'uso in atto di una unità immobiliare o di un edificio comportanti il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla Legge Regionale n. 25 del 7 aprile 1995 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modifiche e integrazioni. Per destinazione d'uso in atto si intende quella risultante dal pertinente titolo abilitativo ovvero, in mancanza di esso, da diverso provvedimento amministrativo rilasciato ai sensi di legge ovvero, in difetto o in caso di indeterminatezza di tali atti, quella in essere alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale vigente o, in subordine, quella attribuita in sede di primo accatastamento, quella risultante da altri documenti probanti ovvero quella desumibile dalle caratteristiche strutturali e tipologiche dell'immobile esistente. 7. SOSTITUZIONE EDILIZIA. Si definiscono interventi di sostituzione edilizia quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un volume pari o inferiore a quello esistente, non riconducibili nella definizione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della L.R. 16/08. Tali interventi sempreché esplicitamente ammessi dallo strumento urbanistico generale e realizzati nella stessa zona o ambito omogeneo dello strumento urbanistico generale e del P.T.C.P. in cui è localizzato l'immobile originario sono da considerare di nuova costruzione ai fini del rispetto dei parametri urbanistico - edilizi dello strumento urbanistico comunale, fatta eccezione per quello relativo all'indice di edificabilità o di utilizzazione insediativa. Per gli edifici aventi destinazione residenziale qualora la ricostruzione del volume esistente avvenga nello stesso sedime o fino a una distanza di m. 10,00, è ammessa la realizzazione della volumetria preesistente maggiorata dell'eventuale incremento "una tantum" previsto dallo strumento urbanistico vigente in caso di ristrutturazione edilizia. 8. NUOVA COSTRUZIONE ED INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE. 6 Si definiscono interventi di nuova costruzione e di trasformazione territoriale ad essa assimilabili: a) realizzazione di edifici e di manufatti edilizi fuori terra ed interrati con esclusione delle pertinenze se disciplinate dallo strumento urbanistico comunale a norma dell'articolo 17, comma 4 della L.R. 16/08; b) ampliamenti di edifici esistenti eccedenti quelli ammessi dallo strumento urbanistico generale in deroga ai parametri urbanistico - edilizi; c) esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; d) realizzazione di impianti che non siano al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; e) installazione di manufatti leggeri, di strutture di qualsiasi genere, anche prefabbricati e anche non infissi stabilmente al suolo (quali roulottes, campers, case mobili, cabine e attrezzature balneari, chioschi, bungalows), che siano utilizzati come abitazione o altre funzioni che prevedano la permanenza di persone oppure che siano utilizzati come depositi, magazzini e simili, e che siano diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee; non rientrano nelle esigenze meramente temporanee quelle a cadenza stagionale o periodica; f) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto o di manufatti funzionali all'attività cantieristica navale di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. 16/08 se finalizzate a soddisfare esigenze non temporalmente circoscritte e comunque di durata superiore a due anni. 9. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. Si definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 10. RAPPORTI CON LE DEFINIZIONI DELLA L.R. 16/08. Eventuali nuove definizioni delle tipologie di interventi urbanistico-edilizi contenute nella L.R. 16/08 prevalgono comunque su quelle del presente articolo. 7 CAPO II – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE EDILIZIA ART. 3 – ISTITUZIONE DEGLI ORGANI DI SUPPORTO IN MATERIA DI PAESAGGIO E DI EDILIZIA ED URBANISTICA Nel Comune di Camogli sono istituite la Commissione Locale per il Paesaggio, prevista dall’art. 148 del D. L.vo 42/04 e dall’art. 2 della L.R. 22/09, organo di supporto tecnico-scientifico per la gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio nonché la Commissione Edilizia comunale, organo tecnicoconsultivo in materia urbanistica ed edilizia. ART. 4 – COMPOSIZIONE, DURATA, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO La Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) è costituita con deliberazione della Giunta Comunale ed è composta da n. 3 membri scelti fra gli iscritti all’Albo Regionale degli Esperti in materia di bellezze naturali istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n.20 del 21 agosto 1991 ovvero tra soggetti dotati di documentata e qualificata professionalità o specializzazione nella materia del paesaggio. Il Responsabile del procedimento comunale partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore e di segretario. La C.L.P. dura in carica cinque anni. I componenti possono essere rinominati per una sola volta. Alla scadenza del termine si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge n.293 del 16 Maggio 1994, convertito in Legge n. 444 del 15 luglio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi. La C.L.P. esprime pareri obbligatori in relazione ai procedimenti: a) di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata; b) di rilascio di pareri su istanze di condono edilizio o di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lvo 42/04; c) di rilascio di pareri nell’ambito dell’iter di formazione di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici; d) di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 150 del D. L.vo 42/04; e) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 167 del D. L.vo 42/04; e in tutti i casi in cui, durante il corso dell’istruttoria, il Responsabile dell’Area Tecnica, autonomamente o su richiesta del Responsabile del procedimento, ritenga necessario acquisire una qualificata valutazione su elementi tecnico-specialistici degli interventi edilizi in esame. La convocazione delle riunioni della C.L.P. viene inviata dal Responsabile dell’Area Tecnica ed il relativo avviso deve pervenire ai componenti non meno di tre giorni prima della seduta; l’avviso viene inviato mediante forme di trasmissione che garantiscano la verifica di recapito. Nella prima seduta la C.L.P. elegge il Presidente ed il Vice presidente fra i suoi componenti. Le sedute della C.L.P. sono valide con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in assenza del Presidente. 8 Quando i pareri deliberati dalla C.L.P. si discostano dal voto anche di uno solo dei tre esperti, i pareri stessi devono essere congruamente motivati in relazione alle specifiche argomentazioni formulate dagli esperti. Ove si verifichi l’ipotesi di cui al comma precedente l’autorizzazione paesaggistica, unitamente a copia del verbale della Commissione per il paesaggio da cui risulti quanto sopra, deve essere trasmessa all’autorità competente all’esercizio del potere di cogestione del vincolo paesaggistico. Quando la C.L.P. abbia espresso parere contrario sul progetto, l’interessato potrà, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione, chiedere di essere sentito in una successiva seduta e per una sola volta. Durante le riunioni, la C.L.P., al fine di acquisire chiarimenti sui progetti in esame, ha facoltà di sentire, di propria iniziativa o a seguito di formale richiesta, i progettisti. I componenti della C.L.P. non possono esercitare la loro attività professionale nell’ambito del territorio comunale. I componenti della C.L.P. devono allontanarsi dalla riunione durante l’esame dei progetti che li riguardino direttamente ovvero in quanto a qualunque titolo interessati, intendendosi per tali tutti coloro che siano titolari di diritti e interessi loro propri o di parenti e affini sino al quarto grado, direttamente o indirettamente relativi agli immobili e agli interventi oggetto di trattazione. I pareri espressi dai componenti della C.L.P. nel corso delle riunioni sono raccolti in verbali, redatti su apposito registro, firmati dal Presidente e dal Segretario; in alternativa alla registrazione su supporto cartaceo i verbali possono essere riportati su supporto informatico, in tal caso il Presidente ed il Segretario firmano una copia della stampa del verbale che deve essere conservata nell’archivio dell’Area Tecnica. ART. 5 – COMPOSIZIONE, DURATA, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione Edilizia (C.E.) è un organo formato da soggetti che, per professionalità, specializzazione e competenza specifica, collaborano con il Servizio Edilizia e Urbanistica dell’Area Tecnica nell’istruttoria dei procedimenti relativi agli interventi edilizi e urbanistici. La C.E. è nominata con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, che la presiede, ed è composta da: - un agronomo o dottore forestale abilitato alla professione; - un geologo abilitato alla professione; - un esperto in materia urbanistica; - un esperto in materia giuridico-amministrativa; - un esperto in materia strutturale. Esercita la funzione di Segretario della C.E., senza diritto di voto, il responsabile del procedimento relativo alle pratiche in esame o altro dipendente dell’Area Tecnica o altra persona all’uopo designata. La C.E. dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rinominati una sola volta. Alla scadenza del termine si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge n.293 del 16 Maggio 1994, convertito in Legge n.444 del 15 luglio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi. La C.E. formula pareri facoltativi in relazione alla D.I.A. obbligatoria e/o facoltativa e alle domande di permesso di costruire riguardanti interventi: - di ristrutturazione edilizia come definiti all’art. 10 – lett. e) ed f) – della L.R. n. 16/2008 e s.m.i.; - di sostituzione edilizia come definiti all’art. 14 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i.; - di nuova costruzione come definiti all’art. 15 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i.; - di costruzione e/o di ampliamento di strade carrabili; 9 e in tutti i casi in cui, durante il corso dell’istruttoria, il Responsabile dell’Area Tecnica, autonomamente o su richiesta del Responsabile del procedimento, ritenga necessario acquisire una qualificata valutazione su elementi tecnico-specialistici degli interventi edilizi in esame. La C.E. deve pronunciarsi nell’ambito del procedimento di annullamento dei titoli abilitativi edilizi e può essere sentita in merito agli Strumenti Urbanistici Generali e loro varianti, agli Strumenti Urbanistici Attuativi e loro varianti nonché in merito ad ogni questione urbanistico - edilizia, su richiesta del Responsabile dell’Area Tecnica comunale. La C.E. è convocata quando il responsabile dell’Area Tecnica comunale lo ritenga necessario. La convocazione delle riunioni della C.E. viene inviata dal Responsabile dell’Area Tecnica ed il relativo avviso deve pervenire ai componenti non meno di tre giorni prima della seduta; l’avviso viene inviato mediante forme di trasmissione che garantiscano la verifica di recapito. Il Responsabile dell’Area Tecnica può, in relazione alle caratteristiche degli interventi in esame, convocare riunioni ristrette, limitate ai componenti che sono ad essi interessati per specifica competenza. Nella prima seduta la C.E. elegge il Vice presidente fra i suoi componenti. Le riunioni della C.E. sono valide con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno la metà dei componenti. I componenti della C.E. formulano il proprio parere in relazione alla loro specifica professionalità e specializzazione, tenendo presente la necessità di contemperare le diverse e talora opposte esigenze progettuali ed esecutive derivanti dal rispetto delle vigenti norme statali, regionali e locali che disciplinano le diverse materie. I pareri della C.E. debbono essere congruamente motivati, anche se favorevoli, in relazione alla compatibilità del progetto con le norme di riferimento. I componenti della C.E. devono allontanarsi dalla riunione durante l’esame dei progetti che li riguardino direttamente ovvero in quanto a qualunque titolo interessati, intendendosi per tali tutti coloro che siano titolari di diritti e interessi loro propri o di parenti e affini sino al quarto grado, direttamente o indirettamente relativi agli immobili e agli interventi oggetto di trattazione. I pareri espressi dai componenti della C.E. nel corso delle riunioni sono raccolti in verbali, redatti su apposito registro, firmati dal Presidente e dal Segretario; in alternativa alla registrazione su supporto cartaceo i verbali possono essere riportati su supporto informatico, in tal caso il Presidente ed il Segretario firmano una copia della stampa del verbale che deve essere conservata nell’archivio dell’Area Tecnica. ART.6 – GETTONI DI PRESENZA Ai componenti della C.L.P. e della C.E., il Comune corrisponde un gettone di presenza per ogni seduta a cui partecipino, di entità pari a quello corrisposto ai componenti del Consiglio Comunale. 10 CAPO III - TITOLI EDILIZI ART. 7 - ELABORATI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE E ALLA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ SUBORDINATA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 1 - Permesso di costruire La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o dell’avente titolo, deve essere formulata in bollo, diretta al responsabile dell’Area Tecnica e contenere: a) descrizione sommaria dell’opera e ubicazione della stessa con riferimenti toponomastici e catastali; b) generalità, indirizzo e codice fiscale e/o partita I.V.A del proprietario o avente titolo dell’area e/o dell’immobile; c) generalità, codice fiscale e partita I.V.A. del/dei progettista/i, numero e luogo di iscrizione all’Albo Professionale; d) estremi autorizzativi dello stato esistente. In caso di elezione di domicilio presso il professionista incaricato, il proprietario o avente titolo deve rendere dichiarazione conforme al Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata di fotocopia di documento d’identità in corso di validità. Ogni variazione concernente i soggetti sopra indicati deve essere tempestivamente comunicata al competente ufficio comunale. La domanda di permesso di costruire deve essere corredata dai documenti di seguito specificati: n° 4 copie: 1) relazione tecnico illustrativa nella quale devono essere precisati: - conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale e alla strumentazione urbanistica-territoriale sovraordinata, vigente o adottata, relativa all’area interessata, con indicazione dei vincoli esistenti; - descrizione dei luoghi; - dati dimensionali dell’intervento; - destinazioni d’uso previste in tutte le varie parti dell’intervento; - caratteristiche tipologiche e materiali da impiegarsi nella costruzione, con particolare riguardo alle finiture esterne; 2) tipologie e parametri strutturali adottati; relazione paesaggistica prescritta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 e successiva normativa regionale; 3) stralci cartografici con localizzazione dell’intervento, con particolare riferimento a: - Strumento Urbanistico Generale; - Catasto Terreni; - Carta Tecnica Regionale; - P.T.C.P. assetto insediativo (e assetti geomorfologico e vegetazionale nei casi sottoposti alle relative discipline); 11 4) Studio Organico d’Insieme, composto da elaborati grafici, fotografici e relazione, ai sensi dell’articolo 32bis delle Norme di Attuazione del P.T.C.P., ove prescritto dalla strumentazione urbanistico territoriale vigente; 5) progetto formato dai seguenti elaborati: - rilievo plano-altimetrico quotato relativo all’area oggetto di intervento, esteso alle aree limitrofe, riferito a capisaldi certi, facilmente riconoscibili sul terreno, con la rappresentazione delle alberature esistenti (scala 1:100 - 1:200); - rappresentazione plano-altimetrica di tutte le sistemazioni esterne previste a progetto, estesa alle immediate adiacenze non sistemate, con la rappresentazione delle alberature, dei confini di proprietà (e della distanza dagli stessi, nonché dagli altri edifici limitrofi nel raggio di m. 20,00, dalle strade e dagli eventuali corsi d’acqua pubblici nel raggio di m.150,00) e con le indicazioni dei materiali previsti per le sistemazioni esterne (scala 1:100 - 1:200); - rappresentazione plano-altimetrica – stato di raffronto; - sezioni longitudinali e trasversali del terreno esistente, debitamente quotate, estese oltre l’ambito di intervento, riferite a capisaldi certi, facilmente reperibili (scala 1:100 - 1:200); - sezioni longitudinali e trasversali di progetto, debitamente quotate, estese oltre l’ambito di intervento (scala 1:100 - 1:200); - sezioni longitudinali e trasversali (scala 1:100 - 1:200), stato di raffronto con chiara indicazione di scavi e riporti; - tutte le piante, le sezioni ed i prospetti del fabbricato in scala 1:100 debitamente quotati e con indicazione delle relative destinazioni d’uso (stato attuale, progetto e raffronto); 6) particolari costruttivi, in scala non inferiore ad 1:20; planimetria con rappresentazione della rete di raccolta ed immissione delle acque nere nella pubblica fognatura nonché del sistema di allontanamento delle acque bianche; 7) computo analitico della superficie di riferimento ai fini dell’applicazione del contributo di costruzione dovuto, come definito dall’art. 10, comma 1, L.R. 25/95; 8) computo della superficie utile dei locali e verifica dei rapporti aero-illuminanti; n° 2 copie: 9) documentazione fotografica a colori, d’insieme e di dettaglio, con indicazione su apposita planimetria dei punti di scatto; 10) elaborati atti a dimostrare la verifica del rispetto della disciplina sul superamento delle barriere architettoniche e dichiarazione di conformità delle opere progettate alle disposizioni della Legge n. 13 del 9 gennaio 1989; 11) relazione agronomica e vegetazionale in relazione agli specifici interventi; n° 1 copia: 12) relazione geologica e/o relazione geotecnica redatta ai sensi D.M. (Infrastrutture) del 14 gennaio 2008; 13) progetto degli impianti da redigere ai sensi D.M. (Sviluppo economico) n. 37 del 22 gennaio 2008; 14) parere dell’A.S.L. o autocertificazione da redigersi in conformità al D.P.R. 445/00 (in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 20, comma 1, del Decreto Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e dagli artt. n. 11 e 78 L.R. 16/08), comprovante la conformità della progettazione alle norme igienico-sanitarie vigenti; 15) documentazione atta a dimostrare che l’intervento in argomento non pregiudica, sotto il profilo statico, il fabbricato oggetto di intervento; 16) dichiarazione formulata dal progettista, ai sensi degli artt. 64 e 93 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i. circa l’assoggettamento dell’intervento agli adempimenti in materia di costruzione in c.a., a struttura metallica e/o in zona sismica con relativo impegno al deposito, se dovuto, della denuncia di tali opere al competente ufficio provinciale prima dell’inizio dei lavori; 12 17) atto unilaterale d’obbligo (se previsto dalla normativa di zona) con il quale il richiedente si impegni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti l’intervento o, nei casi in cui ciò non fosse possibile, all’eventuale loro monetizzazione; 18) documentazione illustrativa e progettuale dell’impianto termico idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico, secondo quanto previsto dalla Legge n.10 del 9 gennaio 1991 e s.m. e i. (documentazione da prodursi prima dell’inizio dei lavori). In particolare, per la realizzazione di nuovi fabbricati devono essere inoltre presentati: 19) dichiarazione in materia di aree percorse da incendi boschivi ai sensi Legge n.353 del 21 novembre 2000; 20) dimostrazione grafico-analitica della volumetria realizzabile sul lotto edificatorio in base all’indice di zona; 21) tavola sinottica con indicazione dell’area di parcheggio necessaria a soddisfare i parametri di cui all’art. 19 della L.R. 16/08. Tutti gli elaborati a corredo della domanda di permesso devono inoltre recare l’oggetto, l’ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la firma del richiedente, il timbro professionale e la firma del progettista, la scala dei disegni, la data di redazione ed ogni altra informazione necessaria all'individuazione univoca dell’elaborato medesimo. Tutte le copie degli elaborati devono essere piegate nel formato UNI A4 (cm. 21 x 29,7) ed il cartiglio deve riservare un congruo spazio libero per l’apposizione dei riferimenti d’ufficio. In caso di contrasto fra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime. 2 - Denuncia Inizio Attività subordinata al rilascio di autorizzazione paesaggistica Nei casi in cui la vigente legislazione preveda la Denuncia di Inizio dell’Attività (D.I.A.) subordinata al rilascio di autorizzazione paesaggistica, il denunciante deve fornire a suo corredo, a seconda della rilevanza delle opere edilizie progettate, tutta o parte della documentazione di seguito indicata: 1. descrizione sommaria dell’opera ed ubicazione della stessa, con riferimenti toponomastici e catastali; 2. generalità, indirizzo e codice fiscale e/o partita I.V.A. del proprietario o dell’avente titolo dell’area e/o dell’immobile; 3. generalità, codice fiscale e partita I.V.A. del/i progettista/i, numero e luogo di iscrizione all’Albo Professionale; 4. generalità, codice fiscale e partita I.V.A. del/i direttore/i dei lavori, numero e luogo di iscrizione all’Albo Professionale; 5. documentazione di cui all’art. 90, comma 9, lettera c) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e succ. m. e i ed in particolare: copia della notifica preliminare prevista dall’art. 99 del D.L.vo 81/08i; D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in originale rilasciato dalla Cassa Edile competente in quanto e se imprese inquadrate nel settore edile oppure dall’ I.N.P.S. o I.N.A.I.L. in quanto e se imprese non inquadrate nel settore edile; dichiarazione resa dal committente/responsabile dei lavori in relazione alla verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art, 90, comma 9, D.L.vo 81/08 e succ. m. e i. 6. estremi autorizzativi dello stato esistente; n° 2 copie: 7. relazione tecnico illustrativa nella quale devono essere precisati: 13 - conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale e alla strumentazione urbanistica-territoriale sovraordinata, vigente o adottata, relativa all’area interessata, con indicazione dei vincoli esistenti; - riconducibilità degli interventi alle fattispecie indicate negli artt. 23 o 24 della L.R.16/08; - descrizione dei luoghi; - dati dimensionali dell’intervento; - destinazioni d’uso previste e loro distribuzione nelle varie parti dell’immobile; - caratteristiche tipologiche e materiali da impiegarsi nella costruzione, con particolare riguardo alle finiture esterne; - tipologie e parametri strutturali adottati; 8. relazione paesaggistica prescritta dal D.P.C.M. 12/12/05 e successiva normativa regionale; 9. stralci cartografici con localizzazione dell’intervento con particolare riferimento a: - Strumento Urbanistico Generale; - Catasto Terreni; - Carta Tecnica Regionale; - P.T.C.P. assetto insediativo (e assetti geomorfologico e vegetazionale nei casi sottoposti alle relative discipline); 10. Studio Organico d’Insieme, composto da elaborati grafici, fotografici e relazione, ai sensi dell’articolo 32bis delle Norme di Attuazione del P.T.C.P., come prescritto dalla strumentazione urbanistico territoriale vigente; 11. progetto formato dai seguenti elaborati: - rilievo plano-altimetrico quotato relativo all’area oggetto di intervento, esteso alle aree limitrofe, riferito a capisaldi certi, facilmente riconoscibili sul terreno, con la rappresentazione delle alberature esistenti (scala 1:100 - 1:200); - rappresentazione plano-altimetrica di tutte le sistemazioni esterne previste a progetto, estesa alle immediate adiacenze non sistemate, con la rappresentazione delle alberature, dei confini di proprietà (e della distanza dagli stessi, nonché dagli altri edifici, dalle strade e dagli eventuali corsi d’acqua pubblici) e con le indicazioni dei materiali previsti per le sistemazioni esterne (scala 1:100 - 1:200); - rappresentazione plano-altimetrica – stato di raffronto; - sezioni longitudinali e trasversali del terreno esistente, debitamente quotate, estese oltre l’ambito di intervento, riferite a capisaldi certi, facilmente reperibili (scala 1:100 - 1:200); - sezioni longitudinali e trasversali di progetto, debitamente quotate, estese oltre l’ambito di intervento (scala 1:100 - 1:200); - sezioni longitudinali e trasversali – stato di raffronto – con chiara indicazione di scavi e riporti (scala 1:100 - 1:200); - tutte le piante, le sezioni ed i prospetti del fabbricato in scala 1:100 debitamente quotati e con indicazione delle relative destinazioni d’uso (stato attuale, progetto e raffronto); - particolari costruttivi, in scala non inferiore ad 1:20; 12. planimetria con rappresentazione della rete di raccolta ed immissione delle acque nere nella pubblica fognatura nonché del sistema di allontanamento delle acque bianche; 13. computo analitico della superficie di riferimento ai fini dell’applicazione del contributo di costruzione dovuto, come definito dall’art. 10, comma 1 L.R. 25/95 e succ. m. e i.; 14. computo della superficie utile dei locali e verifica dei rapporti aero-illuminanti; 15. documentazione fotografica a colori, d’insieme e di dettaglio, con indicazione su apposita planimetria dei punti di scatto; 14 16. elaborati atti a dimostrare la verifica del rispetto della disciplina sul superamento delle barriere architettoniche e dichiarazione di conformità delle opere progettate alle disposizioni della L. 13/89; 17. relazione agronomica e vegetazionale in relazione agli specifici interventi; n° 1 copia: 18. relazione geologica e/o relazione geotecnica redatta ai sensi D.M. (Infrastrutture) del 14 gennaio 2008; 19. progetto degli impianti da redigere ai sensi D.M. (Sviluppo economico) n. 37/08; 20. parere dell’A.S.L. o autocertificazione da redigersi in conformità al D.P.R. 445/00 (in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 20 comma 1 D.P.R. 380/01, e dagli artt. 11 e 78 L.R. 16/08), comprovante la conformità della progettazione proposta alle norme igienico-sanitarie vigenti; 21. documentazione atta a dimostrare che l’intervento in argomento non pregiudica, sotto il profilo statico, il fabbricato oggetto di intervento; 22. dichiarazione formulata dal progettista, ai sensi degli artt. 64 e 93 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i. circa l’assoggettamento dell’intervento agli adempimenti in materia di costruzione in c.a., a struttura metallica e/o in zona sismica con relativo impegno al deposito, se dovuto, della denuncia di tali opere al competente ufficio provinciale prima dell’inizio dei lavori; 23. documentazione illustrativa e progettuale dell’impianto termico idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico, secondo quanto previsto dalla Legge n.10 del 9 gennaio 1991 e s.m. e i.; 24. atto unilaterale d’obbligo (se previsto dalla normativa di zona) con il quale il richiedente si impegni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti l’intervento o, nei casi in cui ciò non fosse possibile, all’eventuale loro monetizzazione. In particolare, per la realizzazione di nuovi fabbricati devono essere inoltre presentati: 25. dichiarazione in materia di aree percorse da incendi boschivi ai sensi L. 353/00; 26. dimostrazione grafico-analitica della volumetria realizzabile sul lotto edificatorio in base all’indice di zona; 27. tavola sinottica con indicazione dell’area di parcheggio necessaria a soddisfare i parametri di cui all’art. 19 L.R. 16/08. Tutti gli elaborati a corredo della D.I.A. subordinata al rilascio di autorizzazione paesaggistica devono inoltre recare l’oggetto, l’ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la firma del richiedente, il timbro professionale e la firma del progettista, la scala dei disegni, la data di redazione ed ogni altra informazione necessaria all'individuazione univoca dell’elaborato medesimo. Tutte le copie degli elaborati devono essere piegate nel formato UNI A4 (cm. 21 x 29,7) ed il cartiglio deve riservare un congruo spazio libero per l’apposizione dei riferimenti d’ufficio. In caso di contrasto fra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime. ART. 8 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E PER L’INTEGRAZIONE DI EFFICACIA DELLA D.I.A. SUBORDINATA A RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Le procedure per il rilascio del permesso di costruire e per l’integrazione di efficacia della D.I.A. subordinata a rilascio di autorizzazione paesaggistica sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 31 e 26 L.R. 16/08 e s. m. e i. e da ogni altra disposizione in materia. In mancanza dello sportello unico per l’edilizia, il rilascio del permesso di costruire e l’integrazione di efficacia della D.I.A. subordinata a rilascio di autorizzazione paesaggistica deve essere preceduto dall’acquisizione a carico del richiedente dei pareri e degli atti autorizzativi di competenza di Amministrazioni diverse dal Comune, quali ad esempio: 15 1) nulla osta Ente Parco di Portofino per interventi ricadenti in Area Parco o valutazione d’incidenza per interventi ricadenti nel pSIC “Portofino”; 2) autorizzazioni relative a terreni soggetti a vincolo per scopi idrogeologici di cui al Regio Decreto n.3267 del 30 dicembre 1923 e s.m. e i. ed ai sensi Legge Regionale n.4 del 22 gennaio 1999 nonché per gli abitati da consolidare ai sensi Legge n.64 del 2 febbraio 1974; 3) nulla osta tecnico della Provincia di Genova – Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione – nei casi ricadenti in ambito stradale di proprietà provinciale; 4) autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria in relazione ad interventi su immobili soggetti a vincolo monumentale ai sensi Parte II del D. Lvo 42/04; 5) nulla osta Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione, a norma del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, firmata dal progettista attestante che negli spazi oggetto delle opere non verranno svolte attività e non saranno installati servizi tecnologici soggetti a controllo di prevenzione incendi. ART. 9 - ELABORATI DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E A COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’. 1 - Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) Nei casi in cui la vigente legislazione preveda la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) il denunciante deve fornire a suo corredo, a seconda della rilevanza delle opere edilizie progettate, tutta o parte della documentazione di seguito indicata: 1. descrizione sommaria dell’opera ed ubicazione della stessa, con riferimenti toponomastici e catastali; 2. generalità, indirizzo e codice fiscale e/o partita I.V.A. del proprietario o dell’avente titolo dell’area e/o dell’immobile; 3. generalità, codice fiscale e partita I.V.A. del/i progettista/i, numero e luogo di iscrizione all’Albo Professionale; 4. generalità, codice fiscale e partita I.V.A. del/i direttore/i dei lavori, numero e luogo di iscrizione all’Albo Professionale; 5. documentazione di cui all’art. 90, Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e succ. m. e i ed in particolare: copia della notifica preliminare prevista dall’art. 99 del D.L.vo 81/08; D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in originale rilasciato dalla Cassa Edile competente in quanto e se imprese inquadrate nel settore edile oppure dall’ I.N.P.S. o I.N.A.I.L. in quanto e se imprese non inquadrate nel settore edile; dichiarazione resa dal committente/responsabile dei lavori in relazione alla verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art, 90, comma 9, D.L.vo 81/08 e succ. m. e i. 6. estremi autorizzativi dello stato esistente; 7. relazione tecnica, dotata di competente bollo, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle norme urbanistiche, di quelle di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nella quale devono essere precisati: - conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale e alla strumentazione urbanistica-territoriale sovraordinata, vigente o adottata, relativa all’area interessata, con indicazione dei vincoli esistenti; - riconducibilità degli interventi alle fattispecie indicate negli art. 23 o 24 della L.R. 16/08; - descrizione dei luoghi; - dati dimensionali dell’intervento; - destinazioni d’uso previste e loro distribuzione nelle varie parti dell’immobile; 16 - caratteristiche tipologiche e materiali da impiegarsi nella costruzione, con particolare riguardo a strutture portanti e finiture esterne: - per rifacimento senza modifiche dell’intonaco di facciata e relativa tinteggiatura di edifici di interesse storico ambientale ricompresi o non all’interno delle zone di tipo A, come tali definiti dall’art. 16 delle Norme tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. dovrà essere assunto specifico impegno del seguente tenore: “Prima dell’inizio dei lavori sarà concordato con l’Ufficio tecnico mediante un sopralluogo con il Tecnico incaricato – il rilievo delle decorazioni pittoriche nonché della composizione cromatica delle facciate esistenti, completato con una documentazione fotografica delle facciate e dei particolari dei decori, con un rilievo totale della facciata. In conformità all’art.21 lettera A1 delle N.T.A. del P.R.G., gli intonaci saranno realizzati prevalentemente a base di malta di calce e ultimati in arenino a base di calce e calce idraulica alla genovese finito a frattazzo. Le tinte saranno eseguite a fresco con pitture inorganiche ai silicati di potassio o a calce” - per rifacimento senza modifiche del manto di copertura in abbadini di ardesia di edifici di interesse storico ambientale ricompresi o non all’interno delle zone di tipo A, come tali definiti dall’art. 16 delle N.T.A. del P.R.G. dovrà essere assunto specifico impegno del seguente tenore: “Il manto di copertura sarà eseguito in abbadini d’ardesia secondo le tecnologie tradizionali, ovvero le lastre saranno posate a malta con sovrapposizione doppia o tripla come disposto dall’art.21 lettera B2 delle N.T.A. del P.R.G.”. 8. stralci cartografici con localizzazione in rosso dell’intervento, con particolare riferimento a: - Strumento Urbanistico Generale; - Catasto Terreni; 9. progetto formato dai seguenti elaborati: - rilievo plano-altimetrico quotato relativo all’area oggetto di intervento, esteso alle aree limitrofe, riferito a capisaldi certi, facilmente riconoscibili sul terreno, con la rappresentazione delle alberature esistenti (scala 1:100 - 1:200); - sezioni longitudinali e trasversali del terreno esistente, debitamente quotate, estese oltre l’ambito di intervento, riferite a capisaldi certi, facilmente reperibili (scala 1:100 - 1:200); - tutte le piante, le sezioni ed i prospetti del fabbricato in scala 1:100 debitamente quotati e con indicazione delle relative destinazioni d’uso; - planimetria con rappresentazione della rete di raccolta ed immissione delle acque nere nella pubblica fognatura nonché del sistema di allontanamento delle acque bianche; 10. computo analitico della superficie di riferimento ai fini dell’applicazione del contributo di costruzione dovuto come definito dall’art. 10, comma 1, L.R. 25/95 e succ. m. e i.; 11. computo della superficie utile dei locali e verifica dei rapporti aero-illuminanti; 12. documentazione fotografica a colori, d’insieme e di dettaglio, con indicazione su apposita planimetria dei punti di scatto; 13. elaborati atti a dimostrare la verifica del rispetto della disciplina sul superamento delle barriere architettoniche e dichiarazione di conformità delle opere progettate alle disposizioni della L. 13/89; 14. progetto degli impianti da redigere ai sensi D.M. (Sviluppo economico) n. 37/08; 15. parere dell’A.S.L. o autocertificazione da redigersi in conformità al D.P.R. 445/00 (in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 20, comma 1, D.P.R. 380/01 e dagli artt. 11 e 78 L.R. 16/08), comprovante la conformità della progettazione proposta alle norme igienico-sanitarie vigenti; 16. documentazione atta a dimostrare che l’intervento in argomento non pregiudica, sotto il profilo statico, il fabbricato oggetto di intervento; 17. dichiarazione formulata dal progettista, ai sensi degli artt. 64 e 93 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i. circa l’assoggettamento dell’intervento agli adempimenti in materia di costruzione in c.a., a struttura 17 metallica e/o in zona sismica con relativo impegno al deposito, se dovuto, della denuncia di tali opere al competente ufficio provinciale prima dell’inizio dei lavori; 18. documentazione illustrativa e progettuale dell’impianto termico idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico, secondo quanto previsto dalla L. 10/91 e s.m. e i.; 19. nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione, a norma del D.M. 16/02/82 e successive modificazioni ed integrazioni, firmata dal progettista attestante che negli spazi oggetto delle opere non verranno svolte attività e non saranno installati servizi tecnologici soggetti a controllo di prevenzione incendi; 20. atto unilaterale d’obbligo (se previsto dalla normativa di zona) con il quale il richiedente si impegni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti l’intervento o, nei casi in cui ciò non fosse possibile, all’eventuale loro monetizzazione. Tutti gli elaborati a corredo della D.I.A. devono inoltre recare l’oggetto, l’ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la firma del richiedente, il timbro professionale e la firma del progettista, la scala dei disegni, la data di redazione ed ogni altra informazione necessaria all'individuazione univoca dell’elaborato medesimo. Tutte le copie degli elaborati devono essere piegate nel formato UNI A4 (cm. 21 x 29,7) ed il cartiglio deve riservare un congruo spazio libero per l’apposizione dei riferimenti d’ufficio. In caso di contrasto fra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime. 2 - Comunicazione di avvio dell’attività (C.A.A.) Nei casi in cui la vigente legislazione preveda la Comunicazione di Avvio dell’Attività, il proprietario o l’avente titolo deve fornire a suo corredo quanto segue: 1. descrizione sommaria dell’opera ed ubicazione della stessa, con riferimenti toponomastici e catastali; 2. generalità, indirizzo e codice fiscale e/o partita I.V.A. del proprietario o dell’avente titolo, dell’area e/o dell’immobile; 3. generalità, codice fiscale e partita I.V.A., numero e luogo di iscrizione all’Albo Professionale del/i progettista/i ; 4. generalità, codice fiscale e partita I.V.A., numero e luogo di iscrizione all’Albo Professionale del/i direttore/i dei lavori; 5. documentazione di cui all’art. 90, Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e succ. m. e i ed in particolare: copia della notifica preliminare prevista dall’art. 99 del D.L.vo 81/08; D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in originale rilasciato dalla Cassa Edile competente in quanto e se imprese inquadrate nel settore edile oppure dall’ I.N.P.S. o I.N.A.I.L. in quanto e se imprese non inquadrate nel settore edile; dichiarazione resa dal committente/responsabile dei lavori in relazione alla verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art, 90, comma 9, D.L.vo 81/08 e succ. m. e i. 6. estremi autorizzativi dello stato esistente; 7. relazione tecnica che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle norme urbanistiche, di quelle di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, precisando altresì le seguenti caratteristiche tipologico - localizzative dell’intervento: - conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale e alla strumentazione urbanistica-territoriale sovraordinata, vigente o adottata, relativa all’area interessata, con indicazione dei vincoli esistenti; - descrizione dei luoghi; - dati dimensionali dell’intervento; 18 - caratteristiche tipologiche e materiali da impiegarsi nella costruzione; 8. stralci cartografici con localizzazione in rosso dell’intervento ed in particolare: - Strumento Urbanistico Generale; - Catasto Terreni; 9. piante e sezioni (stato attuale, progetto e raffronto) in scala 1:100, debitamente quotate, con indicazione della destinazione d’uso dei locali e con indicazione delle superfici utili e dei rapporti aeroilluminanti; 10. elaborati atti a dimostrare la verifica del rispetto della disciplina sul superamento delle barriere architettoniche e dichiarazione di conformità delle opere progettate alle disposizioni della L. 13/89; 11. progetto degli impianti da redigere ai sensi D.M. (Sviluppo economico) n. 37/08; 12. parere dell’A.S.L. o autocertificazione da redigersi in conformità al D.P.R. 445/00 (in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 20 comma 1 D.P.R. 380/01 e dagli artt. 11 e 78 L.R. 16/08), comprovante la conformità della progettazione proposta, alle norme igienico-sanitarie vigenti; 13. dichiarazione formulata dal progettista, ai sensi degli artt. 64 e 93 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i. circa l’assoggettamento dell’intervento agli adempimenti in materia di costruzione in c.a., a struttura metallica e/o in zona sismica con relativo impegno al deposito, se dovuto, della denuncia di tali opere al competente ufficio provinciale prima dell’inizio dei lavori. Tutti gli elaborati a corredo della C.A.A. devono inoltre recare l’oggetto, l’ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la firma del richiedente, il timbro professionale e la firma del progettista, la scala dei disegni, la data di redazione ed ogni altra informazione necessaria all'individuazione univoca dell’elaborato medesimo. Tutte le copie degli elaborati devono essere piegate nel formato UNI A4 (cm. 21 x 29,7) ed il cartiglio deve riservare un congruo spazio libero per l’apposizione dei riferimenti d’ufficio. In caso di contrasto fra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime. ART. 10 - PROCEDURA PER L’INTEGRAZIONE DI EFFICACIA DELLA D.I.A. E DELLA C.A.A. Le procedure per l’integrazione di efficacia della D.I.A. e della C.A.A. sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 26 e 21, comma 2 e seguenti, della L.R. 16/08 e s.m. e i., previa osservanza di ogni altra disposizione in materia. In mancanza dello sportello unico per l’edilizia, l’efficacia della D.I.A. e della C.A.A. è condizionata all’acquisizione, da parte del denunciante, dei pareri e degli atti autorizzativi di competenza di Amministrazioni diverse dal Comune, quali ad esempio: 1) nulla osta Ente Parco di Portofino per interventi ricadenti in Area Parco o valutazione d’incidenza per interventi ricadenti nel pSIC “Portofino”; 2) autorizzazioni relative a terreni soggetti a vincolo per scopi idrogeologici di cui al Regio Decreto n.3267 del 30 dicembre 1923 e s.m. e i. ed ai sensi Legge Regionale n.4 del 22 gennaio 1999 nonché per gli abitati da consolidare ai sensi Legge n.64/74; 3) nulla osta tecnico della Provincia di Genova – Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione – nei casi ricadenti in ambito stradale di proprietà provinciale; 4) autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria in relazione ad interventi su immobili soggetti a vincolo monumentale ai sensi Parte II del D. Lvo 42/04; 5) nulla osta Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione, a norma del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, firmata dal progettista attestante che negli spazi oggetto delle opere non verranno svolte attività e non saranno installati servizi tecnologici soggetti a controllo di prevenzione incendi. 19 ART. 11 – PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E RELATIVA RATEIZZAZIONE Gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione (contributo di costruzione) sono autodeterminati, in una tavola sinottica a firma del progettista, allegata all’istanza del Permesso di costruire o alla Denuncia d’inizio attività. Il pagamento del contributo di cui alla L.R. 25/95 e s. m. e i. dovrà essere effettuato prima del rilascio del permesso di costruire e condiziona l’integrazione di efficacia della D.I.A. Rateizzazione contributo di costruzione E’ facoltà dell’interessato optare per una dilazione del pagamento, fino ad un massimo di quattro rate semestrali, a condizione che l’importo complessivo del contributo di costruzione sia superiore a € 5.000,00. La prima rata deve essere corrisposta prima del rilascio del permesso di costruire e, per la D.I.A., entro la data in cui la stessa diventa efficace. Le restanti rate, da corrispondere ogni sei mesi, avranno decorrenza dalla data del pagamento della prima rata. Potranno essere concordate differenti modalità di rateizzazione per specifiche e motivate esigenze. L’interessato è tenuto a trasmettere al Servizio Urbanistica Edilizia Privata la copia della quietanza relativa al pagamento della prima rata al fine di consentire il rilascio del permesso di costruire e l’integrazione di efficacia della D.I.A. ed è tenuto altresì a trasmettere le quietanze di pagamento delle rate successive entro 10 (giorni) dalle relative scadenze. Contestualmente alla presentazione della quietanza di pagamento della prima rata dovrà essere presentata idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dell’importo ancora da corrispondere al Comune comprensivo degli interessi dovuti ai termini di legge. Detta polizza, vincolata a favore del Comune, dovrà: avere validità pari al periodo di dilazione del pagamento, maggiorato di 2 (due) mesi; contenere l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l’operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale; contenere una clausola specifica in base alla quale la medesima polizza, anche dopo la scadenza. potrà essere svincolata solo e soltanto a seguito di apposita dichiarazione dell’Amministrazione comunale. In caso di ritardato pagamento del contributo di costruzione rispetto alle scadenze, si applicano le sanzioni ai sensi art. 57 L.R. 16/08. 20 CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI ART. 12 - INIZIO DEI LAVORI Il soggetto legittimato all'esecuzione dei lavori, in quanto titolare del provvedimento abilitativo edilizio e/o paesaggistico, prima del loro inizio deve inviare - a mezzo raccomandata postale o consegna a mano all’Ufficio protocollo - comunicazione scritta al Comune specificando: - estremi del titolo abilitativo a cui ci si riferisce, generalità, domicilio del titolare; - data di effettivo inizio dei lavori; - generalità e dati fiscali dell’impresa o delle imprese esecutrici dei lavori e dei loro legali rappresentanti; - generalità, domicilio e numero di codice fiscale, estremi di iscrizione all’albo o collegio professionale del direttore dei lavori, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori delle strutture, del progettista degli impianti; - generalità, domicilio e numero di codice fiscale, estremi di iscrizione all’albo o collegio professionale del coordinatore per la progettazione, di cui al D.L.vo n. 81/08 (ove previsto); - generalità, domicilio e numero di codice fiscale, estremi di iscrizione all’albo o collegio professionale del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui al D.L.vo 81/08 (ove previsto). La comunicazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal soggetto legittimato, dai professionisti sopra indicati e dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori, per accettazione dell’incarico loro affidato. Ogni variazione successiva deve essere previamente comunicata al Comune in forma scritta. Possono essere omesse le indicazioni di talune figure professionali quando la loro prestazione, per la natura dell’opera da realizzare, non è richiesta da disposizioni legislative. In tal caso, nella comunicazione di cui al primo comma, si dovranno specificare le ragioni delle omissioni. Alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere allegato, ai sensi art. 90, comma 9, lettera c), D. L.vo 81/08 e s. m. e i., se non presentato al momento dell’istanza: copia della notifica preliminare prevista dall’art. 99 del D.L.vo 81/08; D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in originale rilasciato dalla Cassa Edile competente in quanto e se imprese inquadrate nel settore edile oppure dall’ I.N.P.S. o I.N.A.I.L. in quanto e se imprese non inquadrate nel settore edile; dichiarazione resa dal committente/responsabile dei lavori in relazione alla verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art, 90, comma 9, D.L.vo 81/08 e succ. m. e i. Il soggetto legittimato, prima di dare inizio ai lavori, deve conseguire i necessari nulla osta o pareri che non avesse obbligo di richiedere prima del rilascio o della formazione tacita del titolo abilitativo, nonché deve ottemperare alle prescrizioni e condizioni cui fosse subordinata la validità del titolo stesso. 21 Nei casi previsti dalla L.10/91 e s.m. e i., prima di dare inizio ai lavori dovrà essere presentata documentazione illustrativa e progettuale dell’impianto termico idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico dell’edificio. Per quanto riguarda le opere in conglomerato cementizio armato od in struttura metallica, prima dell’inizio dei relativi lavori dovrà essere presentata, all’Amministrazione Provinciale di Genova, denuncia di cui alla Parte Seconda, Capo II del D.P.R. 380/01 e successive modificazioni ed integrazioni. Copia della denuncia, munita degli estremi di registrazione presso la Provincia, deve essere tempestivamente trasmessa al Comune, unitamente al nominativo del collaudatore, il quale deve attestare l’accettazione dell’incarico, l’iscrizione da almeno 10 anni all’Ordine Professionale e l’impegno a non prendere parte alla direzione e all’esecuzione dei lavori. In considerazione della classificazione sismica del Comune di Camogli ai sensi della D.G.R. n.1308 del 24 ottobre 2008, l’inizio dei lavori è condizionato alla osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche. La mancata o incompleta comunicazione di inizio lavori comporta la sospensione degli stessi, che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dal presente articolo, con le sanzioni previste dal presente regolamento e dalla legge. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio non esime il titolare dall'obbligo di munirsi di ogni altra autorizzazione preordinata all'inizio dei lavori, quali autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico finalizzate all'impianto di cantiere, nulla osta preventivo a tutela dall'inquinamento acustico, adempimenti in materia di sicurezza ai sensi del D. L.vo 81/08, autorizzazione di cui all’art. 8 L.R. 23/00, ed ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria. Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere ottenuta l’autorizzazione per lo svolgimento di attività rumorose, da rilasciarsi da parte dell’ufficio competente. L'inosservanza delle sopra indicate prescrizioni sarà sanzionata ai sensi del Capo X “Vigilanza e sanzioni amministrative” del presente regolamento. ART. 13 – ALLINEAMENTI Prima di iniziare interventi di nuova edificazione e di ampliamento di fabbricati esistenti che si realizzino in fregio a strade o spazi pubblici o di uso pubblico, nonché di beni comunque appartenenti al demanio comunale o di altri enti pubblici, il titolare del permesso di costruire è tenuto a richiedere l’assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione. Parimenti deve richiedere l’assegnazione dei punti fissi in caso di costruzione od ampliamento di fabbricati da realizzarsi su aree poste in fregio o in prossimità di area da destinare a spazi e servizi pubblici previsti nello Strumento Urbanistico Generale. Le operazioni di cui al primo comma sono eseguite da tecnici comunali o incaricati dal Comune a spese del concessionario. Delle operazioni di cui ai primi due commi del presente articolo è redatto verbale che viene sottoscritto anche dal concessionario. ART. 14 – RITROVAMENTI DI COSE DI INTERESSE STORICO – ARTISTICO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI Le cose ritrovate di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico, devono essere poste a disposizione delle Autorità competenti, dandone immediata comunicazione al Comune. I lavori devono rimanere nel frattempo sospesi per lasciare intatte le cose stesse, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 22 ART. 15 - CONDOTTA DEI LAVORI E SICUREZZA DEL CANTIERE All'ingresso di ogni cantiere e comunque in posizione ben visibile da spazio pubblico deve essere collocato un cartello indicatore secondo le modalità di cui all’art. 4 del presente Regolamento. Il titolo abilitativo in forza del quale si eseguono opere edilizie, e i relativi allegati, nonché copia dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività rumorose e dell’allegata relazione tecnica, devono essere sempre tenuti in cantiere a disposizione dell'Autorità competente per l'esercizio dei poteri di controllo ad essa demandati. Quando il cantiere comporti l'occupazione temporanea di suolo pubblico, il titolare deve preventivamente chiedere ed ottenere dall’Ufficio competente la relativa concessione, evidenziando nella richiesta l’eventuale interferenza con parcheggi, fermate autobus, passaggi pedonali e se necessario individuando i percorsi alternativi accessibili. Il luogo oggetto dell’intervento edilizio deve essere adeguatamente recintato lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici. La recinzione deve essere robusta, avere aspetto decoroso ed essere alta cm.200/250; le porte ricavate nella recinzione non devono aprirsi verso l'esterno; qualora prospettanti su spazi pubblici o aperti all'uso pubblico, gli angoli della recinzione ed ogni altra sporgenza devono essere opportunamente protetti ed evidenziati per tutta la loro altezza da strisce bianche e rosse riflettenti e muniti di segnale illuminato a luce rossa che deve rimanere acceso dal tramonto al levar del sole. Le recinzioni non dovranno recare danno al verde arboreo e alto arbustivo non interessato dal progetto e presente nell’area di cantiere o nelle sue adiacenze. Il Comune ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni. Per qualsiasi opera, anche di manutenzione ordinaria, è fatto obbligo di smaltimento dei detriti e pulizia del suolo pubblico. Nel caso di esecuzione di opere a carattere temporaneo, è fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. L'inosservanza delle sopra indicate prescrizioni sarà sanzionata ai sensi del Capo X “Vigilanza e sanzioni amministrative” del presente regolamento, fatta salva la possibilità da parte della Civica Amministrazione di imporre la rimozione od il riordino delle recinzioni non regolamentari. In materia di sicurezza del cantiere si applicano le disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. L.vo 81/08. ART. 16 - CARTELLO INDICATORE All'ingresso di ogni cantiere, in posizione ben visibile da spazio pubblico, deve essere collocato un cartello contenente almeno le seguenti informazioni: a) generalità e domicilio del titolare del provvedimento abilitativo; b) generalità e domicilio dei progettisti, suddivisi tra le diverse competenze; c) generalità e domicilio del direttore dei lavori; d) generalità e domicilio del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui al D.L.vo n. 81/08 (ove previsto); e) generalità e domicilio del responsabile dei lavori ai sensi del D.L.vo n.81/08 (ove previsto); f) ragione sociale delle ditte esecutrici dei lavori con il relativo responsabile; g) estremi ed oggetto del titolo abilitativo concernente le opere da eseguire, nonché gli estremi delle altre autorizzazioni all’intervento eventualmente acquisite (autorizzazione paesaggistica, nulla osta dell'Ente Parco o altra). 23 L'inosservanza delle sopra indicate prescrizioni sarà sanzionata ai sensi del Capo X “Vigilanza e sanzioni amministrative” del presente regolamento. ART. 17 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN DIPENDENZA DELL’ATTIVITA’ DI CANTIERE E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico in dipendenza dell'attività di cantiere senza aver chiesto ed ottenuto la specifica concessione, a seguito di domanda presentata al competente ufficio comunale e provveduto al pagamento del canone stabilito con provvedimento comunale. Nella domanda devono essere specificate l'ubicazione e la superficie del suolo da occupare e devono essere fornite precise garanzie anche cauzionali, ove richiesto dal Responsabile del procedimento, circa la conservazione nello stato originario delle superfici oggetto di occupazione, o il loro perfetto ripristino, la continuità del transito pubblico e la sicurezza dei passanti. Quando sia necessario prolungare l’occupazione oltre il termine stabilito, il titolare del provvedimento abilitativo ha l’obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di proroga della concessione. ART. 18 – VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICA – EDILIZIA La vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia è esercitata dal corpo di Polizia Locale e dai dipendenti dell’ufficio tecnico comunale incaricati dal responsabile dell’Area Tecnica e dalle altre Autorità competenti in materia, anche ai fini, ove ne ricorra il caso, dell'assunzione dei provvedimenti cautelari, dell'applicazione delle sanzioni amministrative e della comunicazione di illeciti all'Autorità Giudiziaria. Il titolare del provvedimento abilitativo, il committente ed il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni dello strumento urbanistico generale nonché unitamente al direttore dei lavori - a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. ART. 19 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI Entro 60 giorni dall’avvenuta ultimazione dei lavori, l’interessato è tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione e a trasmettere un certificato di collaudo finale redatto dal progettista, o da tecnico abilitato, che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato, nonché la rispondenza dell’intervento alle norme di sicurezza, igienico – sanitarie e di risparmio energetico. Contestualmente al certificato di collaudo l’interessato deve produrre al Comune la ricevuta dell’avvenuta presentazione da parte del progettista, o di tecnico abilitato, della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. L'inosservanza delle sopra indicate prescrizioni sarà sanzionata ai sensi del Capo X “Vigilanza e sanzioni amministrative” del presente regolamento. ART. 20 - AGIBILITA’ Per gli interventi soggetti al rilascio del certificato di agibilità si applica l’art. 37 della L.R. 16/08: 1.Il certificato di agibilità attesta che l'intervento realizzato corrisponde al progetto approvato con permesso di costruire o presentato con D.I.A. e che lo stesso risponde ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico richiesti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile o del manufatto oggetto dell'intervento. Nel certificato di agibilità dovrà essere indicata la destinazione d'uso del progetto approvato anche per effetto di eventuali modifiche al progetto originario a seguito di varianti allo stesso apportate. 24 2.Il certificato di agibilità deve essere richiesto al Comune, entro sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori o dalla data dell'avvenuto cambio d'uso, dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la D.I.A. ovvero dai loro successori o aventi causa, per i seguenti interventi: a) nuova costruzione; b) ristrutturazione edilizia; c) modifiche di destinazione d'uso sia conseguenti ad interventi edilizi sia meramente funzionali. 3.Per gli interventi soggetti a D.I.A. obbligatoria e non rientranti nei casi indicati al precedente comma 2 tiene luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale (riferimento art 26, comma 10, L.R. 16/08). 4.La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia della richiesta di accatastamento dell'edificio o dell'unità immobiliare, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità e corrispondente alla destinazione d'uso prevista nel progetto approvato; b) dichiarazione, attestata dal progettista o da tecnico abilitato, di conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato, ivi comprese le eventuali varianti in corso d'opera già eseguite di cui all'articolo 25 della L.R. 16/08, nonché della rispondenza della stessa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesti la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni della vigente normativa ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto; d) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del D.P.R. 380/01 e successive modifiche e integrazioni e certificato attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche rilasciato dalla competente Amministrazione provinciale nei casi previsti dalla vigente legislazione regionale; e) eventuale ulteriore documentazione prevista dal titolo edilizio. 5.Il competente ufficio comunale comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. 6.Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare che la domanda di rilascio del certificato di agibilità sia corredata di tutti gli elementi indicati al precedente comma 4 e in caso di riscontrate carenze deve richiedere in un'unica soluzione l'integrazione degli atti entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Tale richiesta comporta l'interruzione del termine, di cui al seguente comma 7, che riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 7.Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'immobile o manufatto, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione di cui al precedente comma 4: a) entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui sul progetto di intervento sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L.; b) entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui il parere dell'A.S.L. sia stato sostituito da autocertificazione. Trascorso il termine di cui alla lettera a) o b) l'agibilità si intende rilasciata. 8.Il rilascio del certificato di agibilità a norma del precedente comma 7 non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un immobile o manufatto o di parti di esso ai sensi dell'articolo 222 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie) e successive modifiche e integrazioni. 9.La mancata presentazione delle domande di certificato di agibilità o del certificato del collaudo finale e dei documenti di cui al precedente comma 4, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 1000,00. 25 Contestualmente al rilascio del certificato di agibilità viene altresì assegnata, ove il caso lo richieda, la nuova numerazione civica. E’ fatto obbligo al proprietario dell’immobile di apporre il numero civico in prossimità degli ingressi, in posizione ben visibile, secondo la numerazione assegnata. Il numero civico dovrà essere materializzato su supporto avente dimensioni e caratteristiche approvate dagli uffici comunali. CAPO V - REQUISITI IGIENICO – SANITARI DELLE COSTRUZIONI ART. 21 – CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme di cui al presente Capo si applicano alla costruzione di nuovi edifici ed agli interventi sul patrimonio edilizio esistente che incidano sui requisiti igienico – sanitari delle costruzioni. La progettazione degli interventi di cui sopra, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capo, dovrà garantire quanto più possibile il raggiungimento di requisiti prestazionali in termini di benessere ambientale e di fruibilità dell’ambiente, di progettazione degli spazi e di qualità e controllo del sistema tecnologico. Nel caso di interventi di edilizia residenziale e/o turistico - ricettivi è ammessa un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. Nel caso in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente e l'immobile presenti caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche da salvaguardare oppure nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta senza alterazioni il raggiungimento delle soglie dimensionali, si potrà prescindere dal rispetto dei parametri dimensionali ivi indicati sempreché venga dimostrato e verificato l'effettivo miglioramento igienico e funzionale rispetto alla situazione in atto, attraverso specifica dichiarazione del progettista che attesti la conformità del progetto al regolamento edilizio ed alle norme igienico-sanitarie. Qualora la documentazione sopra prodotta non risulti esaustiva dovrà essere presentato parere dell’A.S.L. competente per territorio. ART. 22 – EDIFICI RESIDENZIALI 1. Superfici minime dei locali. Ai sensi degli artt. 2 e 3, comma 2, del D.M. Sanità 5 luglio1975, per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi. I locali destinati a stanza da letto singola, soggiorno o comunque adibiti alla permanenza continuativa delle persone debbono avere una superficie minima di mq. 9,00. Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un locale avente superficie netta non inferiore a mq. 14,00. L'alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28,00, e non inferiore a mq. 38,00, se per due persone. 2. Altezze minime interne. L'altezza interna dei locali destinati all'abitazione non può essere inferiore a m. 2,70, riducibile a m. 2,40 per i soli locali destinati a funzioni accessorie, di connettivo e/o di servizio, facenti parte dell'abitazione. Nei locali con soffitti non orizzontali, ai fini dell'osservanza delle altezze minime, si deve considerare l'altezza media ponderata, con esclusione delle porzioni di solaio aventi altezza interna inferiore a m. 2,00. 26 Nel caso di interventi insistenti esclusivamente su locali preesistenti già legittimamente utilizzati ad abitazione ed aventi altezze interne inferiori a quelle di norma, è ammesso conservare le altezze originarie ove le stesse siano comunque superiori a m. 2,40. Ove l'intervento preveda modificazioni degli orizzontamenti dei solai, corrispondenti a locali con le caratteristiche di cui al punto precedente, è altresì consentito, previo accertamento che l’incremento volumetrico eventualmente consentito nella zona non consenta il raggiungimento delle altezze minime di norma, di realizzare comunque miglioramenti delle altezze esistenti. 3. Cucine o posti cottura nelle abitazioni. Le cucine e/o il posto cottura debbono essere dotate di un condotto verticale di esalazione di dimensioni adeguate a garantire il convogliamento dei vapori e dei fumi, prolungato di almeno cm. 60 oltre il piano o la falda di copertura, eventualmente provvisto di aspirazione forzata. In alternativa è consentita l’installazione di cappe aspiranti dotate di filtri a carboni attivi. Ove costituite da un locale autonomo le cucine dovranno avere superficie netta non inferiore a mq. 8,00. Ai sensi dell'art. 6 D.M. Sanità 5 luglio 1975 il posto cottura eventualmente annesso ad un locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo mediante un'apertura non munita di serramento di superficie pari o maggiore a mq. 3,00. Il vano destinato a posto cottura, ove comunicante con il locale principale con un'apertura minore di mq. 5,00, deve avere superficie netta non inferiore a mq. 4,00. Ai fini dell'osservanza dei prescritti rapporti di aeroilluminazione il locale soggiorno e l'annesso posto cottura sono da considerarsi locale unico. 4. Stanze da bagno nelle abitazioni. Ogni alloggio deve essere provvisto di almeno una stanza da bagno completa di wc, lavabo e vasca o doccia, di superficie netta non minore di mq. 3,00, ed avente il lato minore non inferiore a m. 1,20. L’accesso alla stanza da bagno principale, ove non previsto da vano disimpegno o connettivo, deve avvenire attraverso apposito vano anti-bagno di superficie non minore di mq. 1,00. Eventuali altre stanze da bagno comprese nell'abitazione possono comunicare direttamente con i locali serviti e avere dotazioni ridotte: - superficie mq 1,50; - lato minimo m 1,00. Tutte le stanze da bagno debbono essere fornite di apertura diretta all'esterno, in modo da garantire il conseguimento del rapporto di aero illuminazione prescritto al seguente punto 7, o, in alternativa, essere munite di impianto di aspirazione meccanica atto a garantire un numero di ricambi d'aria per ora in conformità alle disposizioni vigenti e scaricare sopra il tetto dell’edificio. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura diretta verso l'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. 5. Corridoi, scale interne e soppalchi. I corridoi interni alle abitazioni, e le eventuali scale interne chiuse tra pareti, non debbono avere larghezza netta inferiore a m. 1,00. Tale larghezza potrà essere ridotta sino a m. 0,90 nel caso di corridoi di lunghezza minore di m. 2,00, e dovrà essere aumentata almeno a m. 1,10 nel caso di lunghezza superiore a m. 6,00. Le scale interne non chiuse da pareti potranno avere larghezza minore sino a m. 0,70; L'eventuale presenza di soppalchi è ammessa a condizione che il locale interessato, per la porzione non coincidente con il soppalco osservi i parametri dimensionali minimi disposti ai punti che precedono, e che sia verificato il rapporto di aero illuminazione a norma tra l'intera superficie del vano maggiorato della 27 quota di pavimento del soppalco avente altezza netta maggiore di m. 2,40, e tutte le aperture finestrate presenti. 6. Ambienti e vani accessori all'abitazione, distinti da essa. I vani sottotetto possono essere qualificati, a seconda delle loro caratteristiche, come intercapedine tecnica aventi sistema di accessibilità dall'alloggio a carattere precario, o come locali sottotetto agibili e pertinenti alle abitazioni pur avendo destinazione ad essa accessoria, salva l’applicazione della Legge Regionale n. 24 del 6 agosto 2001. 7. Fattore luce e superfici finestrate nei locali di abitazione. Ai sensi dell'art. 5, 2° comma, D.M. Sanità 5 luglio 1975, tutti i locali degli alloggi, fatta eccezione per quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, posti cottura, vani scale, ripostigli e simili, debbono fruire di illuminazione naturale diretta. Per ciascun locale di abitazione l'ampiezza delle superfici finestrate non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, salve le disposizioni di cui alla L.R. 24/01. ART. 23 - EDIFICI NON RESIDENZIALI A. Destinazioni assimilabili alla residenza Gli edifici o le loro porzioni destinate alla permanenza continuativa di persone, quali: uffici, studi professionali, piccoli laboratori tecnico-scientifici, derivanti sia da nuove edificazioni che da interventi sull'esistente, debbono osservare le disposizioni previste per i locali di abitazione. B. Destinazioni ad autorimesse, box e diversi I volumi destinati al ricovero delle autovetture dovranno conformarsi alle disposizioni vigenti in materia sia relativamente ai parametri dimensionali che a quelli volti alla prevenzione del rischio incendio. C. Destinazioni commerciali e per pubblici esercizi Per gli edifici di nuova realizzazione l'altezza minima interna dei locali pubblici, o destinati all'uso pubblico e/o commerciale, non deve essere inferiore a m. 3,20, fatta eccezione per i locali accessori ed i servizi per i quali è ammessa un'altezza interna di m. 2,40. Minori altezze, sino al limite minimo di m. 3,00 per i vani principali, sono ammesse esclusivamente per gli edifici esistenti, compatibilmente con le caratteristiche tipologiche e strutturali degli stessi. D. Destinazioni produttive Negli edifici destinati ad attività produttive artigianali o industriali, sia di nuova edificazione che derivanti da interventi sull'esistente, gli ambienti destinati alla permanenza continuativa degli addetti debbono avere altezza interna non inferiore a m. 3,00 ed essere dotati di aperture dirette verso l'esterno tali da garantire un rapporto superficiario con le quote di pavimento servito non inferiore a 1/10. E. Destinazioni speciali I nuovi edifici con destinazione ad uso collettivo (quali scuole, alberghi, strutture socio-sanitarie, circoli ricreativi, sale da spettacolo, esposizioni), debbono osservare le disposizioni specifiche per ciascun caso previste dalle disposizioni di legge vigenti. 28 CAPO VI – REQUISITI ECOLOGICO – AMBIENTALI DELLE COSTRUZIONI ART. 24 - ISOLAMENTO DEGLI EDIFICI DALLA UMIDITÀ DEL TERRENO Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo. Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati a livello del terreno, dovranno essere posti su solaio isolato dal terreno con una camera d'aria di altezza minima di cm. 30 opportunamente dotata di aerazioni di ventilazione. In alternativa sono ammessi sia la formazione di vespaio aerato in pietrame dotato superiormente di stratificazione impermeabile continua atta ad interdire l'umidità di risalita sia l’uso di vespaio ad “igloo” fermo restando che va garantito il perfetto isolamento dall’umidità del terreno. Di norma il solaio più basso di un edificio dovrà essere posto ad una quota superiore a quella della falda freatica ed al livello di massima piena delle fognature di scarico. A tal riguardo, ove se ne ravveda la necessità, in sede di esame dell’istanza di titolo edilizio, il Comune potrà richiedere la produzione di apposita relazione con calcoli ed elaborati dimostrativi. Le porzioni di perimetro degli edifici aventi destinazione residenziale, anche se con natura pertinenziale, poste in corrispondenza di sistemazioni di terreno più elevate dei corrispondenti solai interni dovranno essere provviste di intercapedine aerata, di larghezza netta pari a m. 0,50, avente il fondo posto a quota inferiore di almeno cm. 25 rispetto al pavimento del solaio adiacente. L'intercapedine deve essere accessibile ed ispezionabile, nonché aerata e ventilata direttamente dall'esterno mediante griglie aventi superficie utile non inferiore ad 1/20 del piano di copertura, salvo diverse e specifiche disposizioni. In caso di dimostrata impossibilità di realizzazione della predetta intercapedine, o di necessità di particolare salvaguardia della sistemazione del terreno, il Comune, su conforme parere della autorità sanitaria potrà autorizzare dimensioni minori dell'intercapedine o l'adozione di sistemi e tecnologie alternative atte, comunque, a garantire il buon isolamento dei locali interni dall'umidità. Per edifici con destinazione diversa da quella residenziale dovrà essere presentata documentazione tecnica probante il rispetto dei requisiti di igiene e salubrità degli edifici in progetto. ART. 24 bis - PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI ATTE A CONSEGUIRE IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’INVOLUCRO NEGLI EDIFICI ESISTENTI. 1. Finalità e campo di applicazione. Nel presente articolo si forniscono prescrizioni ed indicazioni atte a conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro e il contenimento dei consumi energetici negli edifici esistenti, anche appartenenti al costruito storico tradizionale. Le seguenti disposizioni si applicano in caso di ristrutturazione di edifici e/o di singole unità immobiliari, in assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, ovvero di particolari vincoli di tutela come di seguito meglio specificato. 2. Prestazioni energetiche dell’involucro di strutture opache verticali esterne. 29 Nei casi di interventi complessivi di rifacimento totale delle facciate su edifici esistenti, anche appartenenti al costruito storico tradizionale (manutenzione straordinaria per ripristino delle facciate e per rinnovo esteso dell’intonaco esterno), è obbligatorio provvedere, ferma restando l’autorizzazione da parte degli Uffici competenti in caso di vincolo architettonico o paesaggistico, alla riqualificazione energetica dell’edificio stesso operando dall’esterno. A tal fine, si potranno utilizzare termointonaci o intonaci termo-isolanti, traspiranti, a base di calce idraulica naturale, che garantiscano l’isolamento termico mantenendo la traspirabilità dei muri, da completare con tinteggiature con pitture inorganiche ai silicati di potassio o a calce, con eventuale esecuzione finale di mano di velatura superficiale, in conformità con i Piani particolareggiati (Piano del colore). L’uso di prodotti alternativi dovrà essere motivato nella relazione tecnica di progetto e comunque dovrà comportare il raggiungimento di prestazioni uguali o superiori. È altresì ammessa, laddove non siano presenti in facciata decorazioni ed elementi di particolare interesse architettonico e ad eccezione degli edifici i cui fronti definiscano allineamenti con i fronti di altri edifici adiacenti, la realizzazione di interventi di cappottatura esterna, da realizzarsi con finitura ad intonaco tinteggiato, che comportino maggiorazioni degli spessori dell’involucro edilizio, fatto salvo il rispetto del Codice Civile, in merito alle distanze minime tra edifici e in merito alle distanze minime di protezione del nastro stradale per le strade Comunali. Contestualmente al progetto edilizio, dovrà essere presentata idonea relazione tecnica a firma del professionista incaricato, in cui si dimostri il miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro delle strutture opache verticali esterne, nonché la verifica dell’assenza di condensazione interstiziale. L’eventuale impossibilità di ottemperare a quanto sopra disposto deve essere motivata dal progettista incaricato nella relazione tecnica da allegare alla documentazione di progetto. Nei casi di interventi di manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari, mirati alla riqualificazione energetica mediante l’inserimento o sostituzione di elementi di coibentazione termica (anche per le strutture edilizie di separazione tra edifici o tra unità immobiliari), che comportino maggiorazioni degli spessori degli elementi dell’involucro edilizio verso l’interno, ferma restando l’autorizzazione da parte degli Uffici competenti in caso di vincolo architettonico, è permesso derogare per non oltre il 5% ai limiti delle superfici minime indicate nella normativa vigente per le singole destinazioni d’uso. La deroga sarà concessa previa presentazione di idonea documentazione tecnica dettagliata a firma di tecnico abilitato, contestualmente al progetto edilizio, in cui si dimostri il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro delle strutture opache verticali esterne, nonché la verifica dell’assenza di condensazione interstiziale. Qualora non sia comunque possibile un intervento di isolamento interno, in caso di vincolo architettonico per la presenza di elementi caratteristici da salvaguardare, si potrà optare per un rifacimento dello strato di finitura interna mediante termointonaco o intonaco termo-isolante, traspirante, a base di calce idraulica naturale, che garantisca un buon isolamento termico mantenendo la traspirabilità dei muri. 3. Prestazioni energetiche dell’involucro di strutture opache orizzontali esterne (copertura). Nei casi di interventi complessivi di rifacimento totale delle coperture su edifici esistenti – anche appartenenti al costruito storico tradizionale (rifacimento totale dei manti di copertura, con modifica del tipo di materiale esistente, compresa la struttura del tetto), è obbligatorio provvedere, ferma restando l’autorizzazione da parte degli Uffici competenti in caso di vincolo architettonico o paesaggistico, alla riqualificazione energetica delle coperture operando dall’esterno, per migliorare le prestazioni energetiche di isolamento termico e per il contenimento dei consumi energetici. In tali casi, è permesso derogare, in merito alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri per il maggior spessore del pacchetto di copertura, sia mediante inserimento di materiale isolante negli spessori necessari per il miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro delle 30 strutture opache orizzontali esterne, sia mediante la realizzazione di coperture ventilate e isolate, mediante isolanti sottili termoriflettenti multistrato. La deroga sarà concessa previa presentazione di idonea documentazione tecnica dettagliata a firma di tecnico abilitato, contestualmente al progetto edilizio, in cui si dimostri il miglioramento delle prestazioni energetiche del pacchetto di copertura, pur garantendo il mantenimento delle pendenze di falda esistenti e il mantenimento delle altezze interne originali. In ogni caso, elementi quali cornicioni sottogronda e simili, dovranno essere ripristinati nelle proporzioni originarie secondo le consuetudini del costruire storico locale. Nei casi di interventi di manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari, in locali sottotetto, mirati alla riqualificazione energetica mediante l’inserimento o sostituzione di elementi di coibentazione termica, che comportino maggiorazioni degli spessori del pacchetto di copertura verso l’interno, ferma restando l’autorizzazione da parte degli Uffici competenti in caso di vincolo architettonico, è permesso derogare per non oltre il 5% ai limiti delle altezze minime indicate nella normativa vigente per le singole destinazioni d’uso. La deroga sarà concessa previa presentazione di idonea documentazione tecnica dettagliata a firma di tecnico abilitato, contestualmente al progetto edilizio, in cui si dimostri il miglioramento delle prestazioni energetiche del pacchetto di copertura, nonché la verifica dell’assenza di condensazione interstiziale. ART. 25 - INTERCAPEDINI SU SUOLO PUBBLICO E' ammessa, previa concessione da parte del Comune, la realizzazione di intercapedini gravanti su spazi ed aree pubbliche, alla condizione che l'interessato provveda alla perfetta sistemazione delle superfici stesse, secondo quanto disposto dal Comune in sede autorizzativa. La concessione comunale avrà sempre carattere temporaneo e prevederà la facoltà di revoca senza che i concessionari possano reclamare alcuna indennità per le opere eseguite. ART. 26 - SMALTIMENTO ACQUE NERE I tubi di smaltimento dei locali igienici e delle altre acque di rifiuto dovranno essere di materiale impermeabile, resistente, inattaccabili dai liquidi che vi convogliano ed avere superficie interna levigata ed uniforme. Il loro diametro interno non potrà essere inferiore a mm. 100. I tubi dovranno essere muniti di cappello di ventilazione e, in basso, di pozzetto ispezionabile, realizzato in muratura ed impermeabile internamente, prima dell'allaccio al collettore comunale. I collettori dovranno convogliare le acque di rifiuto, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, a cui si formula espresso rinvio, alla rete generale di deflusso ove presente, o verso un impianto puntuale di smaltimento costituito a norma di legge. Le fosse costituenti impianto puntuale di smaltimento non potranno essere poste a distanza dai confini di proprietà inferiore a m. 2,00 e dovranno essere munite di apposito dispositivo di ispezione atto a consentirne il controllo delle defluenze finali. Le reti di deflusso delle acque nere devono essere rigorosamente separate, senza alcuna possibilità di interferenza, dalle reti di deflusso delle acque bianche. Non è consentito realizzare impianti puntuali di smaltimento delle acque nere nel caso di esistenza della rete comunale di deflusso a distanza minore di m. 150,00 dalla costruzione da servirsi. I proprietari degli edifici esistenti posti a distanza minore di m. 150,00 dalla rete comunale di deflusso, devono provvedere a loro onere ad allacciare la propria fognatura alla rete comunale di smaltimento. ART. 27 – DEFLUSSO ACQUE BIANCHE 31 Le acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici e dagli altri spazi resi impermeabili, devono essere convogliate nella rete di raccolta delle acque bianche cittadine, separate da quelle di raccolta delle acque nere. Le acque piovane sopra menzionate dovranno essere condotte a defluenza mediante la formazione di idonea rete autonoma, da collegarsi, previa la formazione in sede privata di pozzetto di ispezione, alla rete comunale ove presente o in alternativa a corso d'acqua in conformità alle norme vigenti. Tutti i fabbricati prospicienti il suolo pubblico dovranno essere muniti di gronda orizzontale e verticale per lo scarico delle acque piovane, le quali dovranno essere condotte sino al suolo con tubi verticali muniti alla base di pozzetto di ispezione e collegati con collettori interrati di idonea sezione. E' vietato immettere nei tubi di gronda acque provenienti da locali W.C., servizi igienici, lavandini, acquai, lavatoi, bagni e simili. Le strade o le aree scoperte private, ove non provviste di idoneo impianto di raccolta delle acque piovane atto a garantirne l'ordinato deflusso, dovranno essere sempre munite, prima dell'innesto sulla viabilità pubblica, di canaletta-caditoia di raccolta, munita di forazza a griglia, atta ad evitare il riversamento sulla pubblica viabilità delle acque meteoriche e degli eventuali materiali di trasporto. ART. 28 – DEPOSITI DI MATERIALE Il deposito e/o l’accatastamento di materiali è vietato su tutto il territorio comunale in aree private visibili dalle strade o spazi pubblici ed e’ consentito solo per attività produttive a condizione che non costituisca pericolo per l’igiene o per l’incolumità pubblica e privata da dimostrare mediante idonea documentazione da trasmettere al competente ufficio comunale. 32 CAPO VII IMPIANTI ACCESSORI ALLE COSTRUZIONI ART. 29 –CANNE FUMARIE Nella nuova edificazione le canne fumarie vanno realizzate all’interno della sagoma dell’edificio. Per interventi su fabbricati esistenti le canne fumarie devono essere realizzate su un prospetto secondario, essere intonacate e verniciate del colore della facciata, e comunque integrate ad essa, nel rispetto di quanto disposto dal P.R.G. vigente. In entrambi i casi sopradescritti le tubazioni devono essere portate a tetto. Per prospetti principali si intendono quelli che prospettano sulla pubblica via, o laddove non presente, quelli che presentano gli ingressi principali, mentre per prospetti secondari si intendono quelli non definibili principali. Le canne fumarie devono sporgere dalla copertura del tetto, con l’idoneo camino, cm. 60 salvo i casi di oggettiva e provata impossibilità o di vincoli derivanti da costruzioni confinanti o da esigenze di compatibilità con il vincolo paesaggistico. E’ vietato collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio delle canne di aspirazione o nei focolari o negli apparecchi di riscaldamento situati nei locali di soggiorno o da letto. E’ vietato l’uso di combustibili non adatti al tipo di focolare e comunque tali da produrre fumo ed esalazioni moleste alle abitazioni vicine e circostanti. I locali nei quali sono installati focolari devono essere abbondantemente e permanentemente aerati. E’ vietato inserire il condotto di aspirazione di un qualsiasi focolare, anche di scarsa importanza, nella canna fumaria ed e’ vietato attraversare locali di abitazione o le loro pareti con canne fumarie o di calore serventi focolari di elevata potenza calorica. Le pareti esterne delle canne fumarie devono essere di spessore sufficiente ad evitare che il loro raffreddamento ostacoli il tiraggio. I gomiti delle canne fumarie e di aspirazione dovranno essere ridotti al minimo indispensabile. Le canne fumarie che lasciano evidenti tracce di condensa infiltrata nelle strutture esterne degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari o soppresse entro il termine di 2 (due) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, provvedendo nel contempo per le opere di rifacimento o riparazione dei paramenti murari a tutela del decoro. In difetto il Comune avvierà il relativo procedimento sanzionatorio edilizio e paesaggistico. I gestori delle attività di ristorazione, alberghi con cucina, mense, rosticcerie e gastronomie esistenti sul territorio comunale, a seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento, devono dotare gli sbocchi delle canne fumarie, che per la struttura dei luoghi od altri vincoli normativi non possano essere resi conformi alle altezze indicate al precedente comma, di appositi cappelli a flusso verticale sulla sommità del camino, per migliorarne il tiraggio. E’ obbligatorio effettuare periodici interventi di pulizia e manutenzione delle canne fumarie e mantenerne altresì memoria scritta. ART. 30 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA 33 Gli impianti tecnologici e di condizionamento dell’aria dovranno essere adeguatamente mascherati in modo da occultarli alla vista da spazi pubblici e dai punti di vista panoramici. Gli accorgimenti estetici dovranno integrarli all’interno dei profili esistenti dell’edificio, rispetto al quale dovranno adeguarsi per quanto riguarda forma, materiali e colori. Ogni valutazione è demandata alla Commissione Locale per il Paesaggio. L'installazione è soggetta a D.I.A. obbligatoria ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera i), L.R. 16/08 e, ad autorizzazione paesaggistica ove l’intervento interessi l’aspetto esteriore dell’edificio. E’ vietato comunque il posizionamento di tali manufatti sui prospetti principali degli edifici nonché su prospetti affrescati. La costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici dovrà essere eseguita in conformità alle disposizioni della L.R. 24/02 e s.m. e i. e del relativo Regolamento di Attuazione della stessa 16.04.2003 n. 8/REG e successiva convalida 22.01.2004 n.1/REG. Gli impianti esistenti e non conformi alle norme del presente Regolamento devono essere regolarizzati entro il termine di 2 (due) anni dalla data di entrata in vigore di questo. In difetto il Comune avvierà il relativo procedimento sanzionatorio edilizio e paesaggistico. ART. 31 - PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI Oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in merito agli edifici di nuova costruzione, anche negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è possibile prevedere l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici allo scopo di integrare e/o sostituire gli impianti esistenti, con l’obbligo di ricercare soluzioni che limitino il più possibile l’impatto degli impianti stessi (a titolo di esempio, impianti solari termici a circolazione forzata dell’acqua, con serbatoi di accumulo collocati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito volume tecnico; impianti solari fotovoltaici di tipo integrato o semi-integrato). Per l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture degli edifici, si richiama in generale quanto segue: - la normativa nazionale vigente in materia, in particolare il DLgs 28/2011 e s.m.i.; - la normativa regionale vigente in materia, in particolare la LR 22/2007 e s.m.i. (così come modificata dalla LR 23/2012 del 30.07.2012) e la LR 16/2008 e s.m.i. (così come modificata dalla LR 9/2012 del 5.04.2012), che con l’Art.21 bis e il relativo Allegato 1 definisce la tipologia degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili soggetti a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività); - il Protocollo d’intesa tra Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria e la Regione Liguria del 9 Febbraio 2012, per la definizione delle tipologie e delle modalità costruttive da adottare per gli interventi aventi ad oggetto pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non soggetti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del DL 42/2004 e s.m.i. in quanto non comportanti alterazioni dell’aspetto esteriore degli edifici. ART. 32 - SERBATOI GPL La collocazione dei serbatoi G.P.L. è possibile solamente di capacità complessiva non superiore a mc. 13 è considerata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 128 del 22 febbraio 2006, attività di edilizia libera ed è soggetta all’acquisizione dei prescritti pareri a vario titolo richiesti in relazione ai vincoli esistenti. La collocazione di serbatoi di dimensioni superiori è soggetta a D.I.A. obbligatoria ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera i), L.R. 16/08. L’installazione degli stessi dovrà essere, ove possibile, totalmente interrata; nei lavori di posa dovranno essere rispettate le norme e le distanze di sicurezza prescritte dalla specifica normativa vigente. ART. 33 – IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE - ANTENNE RADIOTELEVISIVE E PER LA RADIODIFFUSIONE. 34 Le modalità di installazione degli impianti di telefonia mobile sono regolate dal D. Lgs. 1 agosto 2003, n.259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e dalle specifiche tecniche contenute nel “Piano comunale di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione” approvato con delibera C.C. n.24 del 24 marzo 2005. Ogni impianto dovrà, dunque, rispettare le prescrizioni previste dalle leggi nazionali e regionali e dai regolamenti in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico. L'installazione è soggetta, ai sensi dell'art. 27 L.R. 16/08, ad autorizzazione del Comune e ad autorizzazione paesaggistica della Provincia. La installazione di antenne radiotelevisive, satellitari, per la radiodiffusione e di qualunque altro impianto similare, per il potenziale rilievo negativo sull'altissimo pregio del paesaggio che caratterizza tutto il territorio comunale, è soggetta a D.I.A. obbligatoria ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera i), L.R. 16/08 e ad autorizzazione paesaggistica. Gli impianti dovranno essere posizionate in modo da garantirne la non visibilità da spazi pubblici e dai punti di vista panoramici. Il loro posizionamento non dovrà, per quanto possibile, limitare le visuali panoramiche e dovranno comunque essere adottati accorgimenti estetici in modo da limitarne l’impatto paesaggistico ed il percepimento visivo del manufatto da strade pubbliche, salite panoramiche, passeggiate con belvedere, giardini e parche pubblici, ed in genere dai luoghi aperti al pubblico. Ogni valutazione su tipologia, dimensioni e posizionamento degli impianti è demandata alla Commissione Locale per il Paesaggio. E’ vietato il posizionamento di tali manufatti sui prospetti principali degli edifici, sui prospetti affrescati nonché sui terrazzi/balconi di proprietà privata, a meno che non sia dimostrata, in questo ultimo caso, l’oggettiva impossibilità di un diverso posizionamento dell’antenna. Le eventuali piazzole porta-antenne, salvo dimostrata impossibilità di diversa soluzione, dovranno avere le seguenti caratteristiche: a) non essere collocate a cavallo del colmo dei tetto; b) avere la piastra di appoggio e l'eventuale parapetto posti a quota inferiore rispetto a quella della linea di colmo del tetto; c) non essere realizzate sulla falda relativa al prospetto principale del fabbricato. Nel caso di interventi globali di ristrutturazione di edifici interessanti anche l'intera copertura, devono essere obbligatoriamente installate antenne radiotelevisive e/o satellitari centralizzate con conseguente rimozione delle antenne preesistenti. Gli impianti esistenti e non conformi alle norme del presente Regolamento devono essere regolarizzati entro il termine di 2 (due) anni dalla data di entrata in vigore di questo. In difetto il Comune avvierà il relativo procedimento sanzionatorio edilizio e paesaggistico. ART. 34 - RETI TELEFONICHE ED ELETTRICHE Le reti telefoniche ed elettriche sono vietate se realizzate in sporgenza sui muri esterni di perimetro; sono consentite solo sulle facciate secondarie. I nuovi collegamenti esterni dovranno essere effettuati in cunicolo e non per via aerea. Solo in zone estremamente periferiche potranno essere autorizzate per via aerea, previa presentazione di documentazione probante l’impossibilità di utilizzare l’interrato. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente comporterà, oltre alla rimozione del manufatto, il pagamento di sanzione amministrativa prevista al Capo X “Vigilanza e sanzioni amministrative”. 35 CAPO VIII - PRESCRIZIONI TECNICHE ART. 35 - SCAVI E DEMOLIZIONI La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l’ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali, ove risulti peraltro necessaria l’occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all’autorità comunale. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l’eccessivo sollevamento di polveri. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all’autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è fatto obbligo al titolare del permesso o dell’autorizzazione di conservare la relativa documentazione. La rimozione di parti in cemento armato è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. ART. 36 – FONDAZIONI Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte. La compagine fondazionale di ogni nuovo fabbricato dovrà essere in generale realizzata in osservanza delle norme di legge e delle norme tecniche geologiche vigenti. In particolare le palificazioni di fondazioni in zone interessate da escursioni della falda freatica, devono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado. Le strutture dovranno comunque essere realizzate secondo le vigenti norme sismiche e per la relativa categoria a cui è sottoposto il territorio comunale. ART. 37 – MURATURE - ORIZZONTAMENTI Le murature devono essere eseguite secondo le migliori regole d’arte, con buoni materiali e con mano d’opera idonea. Nelle fondazioni dovranno sempre essere impiegate malte cementizie e queste dovranno essere preferite anche nelle murature in elevazione. Nella muratura di pietrame è vietato l’uso di ciottoli, se non convenientemente spaccati. 36 Nelle murature portanti in pietrame è da prevedersi un cordolo ripartitore per tutta la larghezza della muratura ad intervalli non superiori a m.1,50. I muri di tamponamento dovranno sempre essere costruiti a doppia parete con interposta camera d'aria, se costruiti in laterizi; potranno invece essere a semplice parete se costruiti con materiali speciali di garantita coibenza termica e massa specifica adeguata (tipo blocchi in argilla espansa, ecc.). I muri del vano scala e divisori tra appartamenti dovranno essere a doppia parete in mattoni forati posti di coltello o in blocchetti di argilla espansa o altro materiale in possesso dei requisiti volti al risparmio energetico. Orizzontamenti: tutti i solai dovranno essere isolati al rumore di calpestio, qualsiasi sia il sistema costruttivo adottato, mediante la collocazione di apposito materiale coibente. In tutti i fabbricati, eseguiti con muratura portante, deve eseguirsi in corrispondenza di ogni solaio ed al piano di gronda un cordolo in calcestruzzo armato largo quanto la muratura ed alto almeno quanto il solaio. Sono ammesse deroghe per motivate e documentate esigenze. ART. 38 - TERRAPIENI Tutti i muri di sostegno, di controripa o di sottoscarpa da erigersi lungo qualsiasi strada pubblica o privata, pedonale o carrabile, saranno di norma autorizzati alle seguenti condizioni: - non superino in altezza il livello naturale del terreno e comunque l'altezza massima, dalla quota strada, non sia superiore a m. 2,70. - la scarpa esterna non sia inferiore al 10%; - siano arretrati dal ciglio strada di almeno m. 0,50 ed il terreno di arretramento sia sistemato a quota strada; - abbiano rivestimento in pietra locale a paramento a vista. I muri di sostegno dei terrapieni soprastanti il livello di strade o spazi pubblici/privati devono rispondere alle esigenze della sicurezza e dell'estetica del luogo, e devono essere muniti di canali per la raccolta ed il convogliamento delle acque piovane nelle pubbliche condotte. ART. 39 – COPERTURE A seguito entrata in vigore in Liguria della Legge Regionale n.24 del 6 agosto 2001 “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti” e della conseguente deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 25 febbraio 2002, è stata introdotta specifica disciplina che di seguito si trascrive: “E’ opportuno escludere dall’applicazione della L.R. 24/01, laddove gli interventi determinano la creazione di nuove unità abitative, le seguenti zone del territorio comunale, così come individuate dal P.R.G. e sotto riportate che vengono contrassegnate con “E” (E=Zone Escluse): 1) Zone edificate storiche (Zone A): (A1) - Zona con tessuto storico originario E (A2) - Zona di nucleo o tessuto ottocentesco E (A3) - Zona con edificazione storica su percorso E (A4) - Zona con edificazione isolata di pregio E (A5) - Zona con tessuto storico a villini E 2) Zone per insediamenti a prevalenza residenziale (Zone B, C): (B) - Zona satura ambientale – mantenimento (Br) - Zona satura soggetta a riqualificazione (Br1, 2, 3, 4) (C1) - Zona di completamento lungo percorso (C2) - Zona di salvaguardia ambientale su trama agricola 37 (PEEP) - Zona soggetta a S.U.A. vigente 3) Zone produttive: (D) - Zona per attività artigianali – commerciali E 4) Zone agricole e boschive (Zone E): (E1) - Zona agricola - residenziale (E2) - Zona agricola – ambientale (E3) - Zona boscata o costiera 5) Zone per attività di interesse generale: (F1) - Zona per attrezzature ospedaliere E (F2) - Zona per attrezzature portuali E (F3) - Zona per la fruizione costiera E (F4) - Zona per attrezzature ferroviarie E (F5) - Zona per attrezzature turistico-ricettive (F6) - Zona a parco urbano E (F7) - Zona per istruzione superiore E 6) Zone per servizi di quartiere: (I) - Zona per la pubblica istruzione E (Ic) - Zona per attrezzature di interesse comune E (V) - Zona per verde pubblico attrezzato E (Vb) - Zona per attrezzature balneari E (P) - Zona per parcheggio pubblico E (Pm) - Zona per parcheggio misto E 7) Aree soggette a vincoli speciali - Area soggetto alla Normativa del Piano del Monte di Portofino E - Area a verde privato E - Zona per la viabilità E E) PRESCRIZIONI VOLTE ALLA TUTELA DEI CARATTERI ARCHITETTONICI DEGLI EDIFICI: Nelle zone A1, A2, A4 del P.R.G. Si ritiene, allo scopo di non snaturare l’immagine della città ed al fine di mantenere inalterate le caratteristiche architettoniche degli edifici, d’introdurre le seguenti prescrizioni alle coperture degli edifici: è vietata la realizzazione di terrazzi a vasca laddove visibili da luogo pubblico, in quanto estranei alla tradizione costruttiva dei tetti “liguri”; nel rifacimento delle falde dei tetti si devono conservare le caratteristiche formali, dimensionali e dei materiali, sia del profilo della falda che degli attuali sporti dei tetti. L’incremento di spessore del manto di copertura dovuto allo strato dell’isolamento termico dovrà essere mantenuto all’interno del filo di facciata o dell’attuale sagoma dello sporto; la variazione della pendenza delle falde del tetto deve essere di massima contenuta entro i limiti di più o meno 5° rispetto alla pendenza esistente, compatibilmente con le caratteristiche costruttive e tipologiche dell’edificio. Tale pendenza comunque non deve superare i 35°. Nel caso in cui tale variazione interessi una singola unità di un complesso edilizio formato da più unità affiancate e caratterizzato da continuità delle falde dei tetti (case a schiera), ovvero da unità accostate variamente a 38 formare un nucleo, dovrà essere valutata la coerenza tipologica ed architettonica dell’intervento a giudizio della C.E.; la quota della linea di gronda non deve essere modificata, al fine di mantenere l’originario caratteristico rapporto tra la gronda stessa e le finestre dell’ultimo piano; eventuali deroghe alle sopra citate prescrizioni dovranno essere valutate dagli uffici competenti. L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, di valutare caso per caso, in sede di C.E., la coerenza tipologica ed architettonica degli interventi. In tutte le altre zone Si ritiene allo scopo di non snaturare l’immagine della città ed al fine di mantenere inalterate le caratteristiche architettoniche degli edifici, introdurre le seguenti prescrizioni alle coperture degli edifici: è vietata, di massima, la realizzazione di terrazzi a vasca laddove visibili da luogo pubblico, in quanto estranei alla tradizione costruttiva dei tetti “liguri”; nel rifacimento delle falde dei tetti si devono conservare le caratteristiche formali, dimensionali e dei materiali, sia del profilo della falda che degli attuali sporti dei tetti; la variazione della pendenza delle falde del tetto deve essere di massima contenuta compatibilmente con le caratteristiche costruttive e tipologiche dell’edificio. Tale pendenza comunque non deve superare i 35°. Nel caso in cui tale variazione interessi una singola unità di un complesso edilizio formato da più unità affiancate e caratterizzato da continuità delle falde dei tetti (case a schiera), ovvero da unità accostate variamente a formare un nucleo, dovrà essere valutata la coerenza tipologica ed architettonica dell’intervento a giudizio della C.E.; la quota della linea di gronda non deve di preferenza essere modificata, al fine di mantenere l’originario caratteristico rapporto tra la gronda stessa e le finestre dell’ultimo piano (in particolare quando le finestre si pongono immediatamente al di sotto della gronda). La distanza tra i mezzanini delle finestre dell’ultimo piano e la quota di gronda non dovrà comunque superare la metà dell’altezza delle finestre correnti dell’ultimo piano, con esclusione delle portefinestre. Nel caso di edifici con facciata e cornicione decorati la modifica della quota di gronda è vietata; eventuali deroghe alle sopra citate prescrizioni dovranno essere valutate dagli uffici competenti. L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, di valutare caso per caso, in sede di C.E., la coerenza tipologica ed architettonica degli interventi. Ritenuto inoltre che il P.R.G. intende incentivare la sostituzione dei tetti piani con tetti a copertura a falde, con caratteristiche anche abitabili, appare opportuno introdurre che per questi interventi valgono le prescrizioni sopra riportate relative alle coperture degli edifici esistenti.” ART. 40 – SEGNALETICA STRADALE E NUMERI CIVICI Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha il diritto di collocare, previo avviso agli interessati, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici oltre che le tabelle stradali ed i numeri civici sui muri esterni dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura. 39 CAPO IX – DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO, DELLA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PERTINENZIALI AGLI EDIFICI, DELLA SALVAGUARDIA DEL VERDE ART. 41 - DECORO GENERALE E SICUREZZA DEGLI SPAZI ALL’APERTO Per gli interventi che ricadono nel Centro Storico si applica la disciplina del “Regolamento e disciplina degli interventi di arredo urbano relativi agli esercizi commerciali in aree pubbliche e private del centro storico“ approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 03 marzo 2008 al quale si rinvia e che costituisce allegato n. 1 al presente regolamento. Per gli interventi che ricadono all’esterno del perimetro del Centro Storico tale disciplina ha carattere indicativo e di massima e viene comunque applicata la disciplina paesistica di livello puntuale prescritta dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale. All’esterno del perimetro del Centro Storico si applicano comunque le seguenti disposizioni. Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni anche a carattere semipermanente o provvisorie, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i sostegni e i cavi per impianti, gli apparecchi di illuminazione stradale, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo, e confusione visiva. Gli edifici o manufatti ed ogni altra opera fissa o mobile devono essere mantenuti in efficienza per quanto attiene al decoro, alla sicurezza, all'estetica e all'igiene. Gli spazi privati esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano, è prescritto di mantenerli, ove possibile, alberati ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. I cortili, i giardini privati ed ogni altro spazio a cielo aperto del centro abitato, devono contribuire con il loro aspetto al decoro suddetto. Pertanto devono conservare la destinazione d’uso risultante da progetti approvati ed essere convenientemente sistemati. In ogni caso non è consentito nei suddetti spazi elevare costruzioni di sorta, né parimenti detti spazi possono essere utilizzati per deposito di materiale all’aperto o per attività lavorative in genere, salvo che lo Strumento Urbanistico Generale non prescriva diversamente. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati all'uso pubblico, all'interno dei centri abitati, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo. Il Comune, ha facoltà di imporre gli interventi ritenuti necessari per il decoro degli edifici, la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. I distacchi tra i fabbricati ed i distacchi dai corsi d'acqua, non chiusi da apposita recinzione o comunque accessibili dal pubblico, devono obbligatoriamente essere sistemati in conformità alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale. Le aree inedificate od inedificabili comprese o immediatamente contigue all'abitato ovvero ad aree di particolare pregio paesaggistico, devono essere obbligatoriamente sistemate in modo da escludere ogni pericolo per la pubblica incolumità e per l'igiene, secondo le indicazioni che verranno impartite dal Responsabile dell’Area Tecnica. I proprietari sono responsabili della formazione abusiva di scarichi e discariche e devono pertanto provvedere alla pulizia, alla rimozione di materiali che vi vengono depositati e allo smaltimento delle acque; essi inoltre devono provvedere a tagli periodici dell'erba ed evitare in modo assoluto la libera crescita di erbacce e sterpaglie. 40 Le ponteggiature metalliche a servizio di cantieri edili dovranno essere utilizzate per lo stretto necessario la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei pubblici passaggi e il decoro degli spazi pubblici, con obbligo di smontaggio degli stessi entro e non oltre la presentazione della dichiarazione di fine dei lavori. L’inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo comporterà il pagamento di sanzione amministrativa prevista all’art. 61 “Vigilanza e sanzioni amministrative” - CAPO X Vigilanza. ART. 42 - TENDE E' vietato collocare davanti a negozi o ad altre aperture a piano terreno tende che creino incomodo o deturpino la facciata della costruzione o la prospettiva della piazza o strada. La sporgenza dovrà essere limitata al filo dell'eventuale marciapiede. L'installazione, anche in aree periferiche, è subordinata al rilascio di autorizzazione paesaggistica previa presentazione di apposita domanda corredata da elaborati grafici, fotografie della zona circostante e dell'edificio o manufatto su cui si chiede l'installazione. ART. 43 – INSEGNE – BACHECHE – TARGHE - ISCRIZIONI In prossimità dell'accesso ai locali pubblici, ai negozi, agli uffici commerciali e professionali, potranno essere installate insegne, bacheche, targhe o iscrizioni in armonia con la costruzione e l'ambiente. Esse non debbono occultare, neppure in parte, archi, o qualsiasi altro elemento architettonico o pittorico. Nelle strade o piazze del centro storico e nell'ambiente circostante a edifici di interesse monumentale, sono vietate insegne e illuminazioni elettroluminescenti laddove non previste da leggi sovraordinate. L'installazione, anche in aree periferiche, è subordinata al rilascio di autorizzazione paesaggistica previa presentazione di apposita domanda corredata da elaborati grafici, fotografie della zona circostante e dell'edificio o manufatto su cui si chiede l'installazione. ART. 44 – PUBBLICITA’ Sono impianti pubblicitari: a) la pubblicità esposta e visibile da spazi pubblici o di uso pubblico; b) le pubbliche affissioni costituite da ogni mezzo pubblicitario esposto a cura del Comune negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito dei territorio comunale. Nel centro storico e nelle strade o piazze di particolare interesse estetico e storico sono vietati i cartelli e le affissioni pubblicitarie di qualsiasi tipo, se non per documentate e provate esigenze. L'affissione di avvisi e manifesti nelle altre parti del territorio comunale deve essere limitata agli spazi appositamente riservati. Fermo restando quanto sopra detto e quanto disposto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni nonché dal regolamento di attuazione dei codice della strada, gli impianti pubblicitari devono essere localizzati in modo da non occultare o alterare le linee architettoniche degli edifici e le visuali dei paesaggio. In tutto il territorio comunale la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità deve essere autorizzata. ART. 45 - CASSETTE PER CORRISPONDENZA Tutti i complessi di abitazione, individuale e collettiva, gli edifici artigianali ed industriali, gli uffici, non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell’ingresso o in prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza adatte a raccogliere la normale corrispondenza. 41 ART. 46 – NICCHIE E SPAZI PER CONTATORI Tutti i complessi, abitativi e non, che necessitano di contatori sono tenuti a dotarsi di appositi vani all’interno dei quali andranno localizzati i contatori in modo tale da essere in qualsiasi momento ispezionabili dai relativi addetti. Per le abitazioni unifamiliari i contatori potranno essere inseriti in apposite nicchie ricavate nei muri di recinzione. ART. 47 – VEGETAZIONE - ALBERATURE In tutto il territorio comunale è fatto obbligo ai proprietari di conservare integro il patrimonio forestale sia specializzato che di valore ambientale. Il Comune, sentita la Commissione per il paesaggio, potrà prescrivere, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, la sostituzione delle alberature di alto o medio fusto, o l'integrazione del manto vegetale con nuove piantumazioni di essenze tipiche del luogo. A tal riguardo, al fine dell'osservanza di quanto disposto, il Comune potrà richiedere la presentazione di idonea garanzia cauzionale da escutersi in caso di inadempimento di quanto disposto. I proprietari delle aree frontistanti le vie pubbliche sono tenuti alla pulizia ed alla manutenzione di una fascia di proprietà per una profondità di m. 5,00 lungo le strade, evitando la formazione di sterpaglie e roveti atti a favorire la possibilità di incendi o l'insalubrità dei luoghi o ostruzioni alle visuali. In ogni caso la vegetazione esistente nelle aree private non potrà sporgere sulle vie pubbliche per un’altezza superiore a m. 5,00 a partire dal piano stradale e dovrà essere oggetto di costante e regolare potatura e pulizia. In difetto il Comune, previa diffida, potrà imporre l’esecuzione degli interventi richiesti per ripristinare il decoro urbano rivalendosi in maniera coattiva sui proprietari dei fondi. Nei territori coltivati ad ulivi, o con piante od alberi di medio od alto fusto tipiche della flora ligure, è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione anche quando le aree sono utilizzate a scopo edificatorio. Quando per l'esecuzione di opere edilizie sarà necessario abbattere alberi di alto o medio fusto si dovranno ottenere le preventive autorizzazioni, ivi compresa quella paesaggistica, e si dovrà provvedere ad un reimpianto delle stesse essenze o similari in modo da compensare quelle tagliate. In linea di massima e salvo motivata deroga è fatto divieto di abbattere alberi di alto o medio fusto se non per malattia della pianta stessa preventivamente accertata dal Comune e comprovata da puntuale perizia giurata da tecnico abilitato. Le nuove edificazioni dovranno essere posizionate in modo da salvaguardare gli esemplari più rari e caratteristici. Le inosservanze degli obblighi del presente articolo, oltre alle eventuali responsabilità penali, impongono le piantumazioni ritenute necessarie dalla Commissione per il Paesaggio. ART. 48 – ESTETICA DEGLI EDIFICI Tutte le parti esterne agli edifici, sia nuovi che esistenti, compresi i muri di recinzione, i manufatti di qualsiasi tipo, le vetrine, le bacheche e similari, le insegne ed ogni elemento di arredo, prospicienti strade o piazze pubbliche o da queste visibili o comunque in posizione da essere facilmente percepite visivamente, nonché le parti interne visibili da luoghi pubblici o d'uso pubblico devono soddisfare alle esigenze dell'estetica caratteristica della città e al decoro della stessa. Tale esigenza si riferisce a tutto l'insieme architettonico della composizione prospettica, all'inserimento ambientale, agli elementi costruttivi, ai materiali impiegati, alle tinte e colorazioni dominanti. Gli elementi sopracitati devono essere mantenuti in buono stato, costantemente puliti, intonacati e colorati. 42 Si possono lasciare senza intonaco solo le fronti che non lo richiedono, sia per la natura del materiale sia per il carattere architettonico. ART. 49 - FACCIATE DIPINTE A FRESCO - TINTE Le facciate dipinte a fresco eseguite prima degli ultimi 50 anni, nonché quelle ritenute di pregio da parte della C.L.P., dovranno essere conservate nelle loro caratteristiche con particolare cura per la salvaguardia delle superfici e la patina apportata dal tempo. Eventuali lavori di restauro dopo la necessaria autorizzazione, saranno eseguiti sotto le direttive impartite dai funzionari del Comune a ciò preposti. Le nuove porzioni di muratura e di intonaco dovranno essere realizzate con malta di calce (aerea o idraulica), senza l’introduzione di leganti cementizi, e inerti di varia granulometria, selezionati ed accuratamente lavati. La stesura dell’intonaco dovrà avvenire a più strati, seguendo le irregolarità della muratura senza procedere a regolarizzarne la superficie. È da escludere, pertanto, l’uso di punti e linee di lista. Lo strato finale sarà lisciato con la cazzuola o con il frattazzo di legno, previa esibizione di campionatura della lavorazione. I colori dovranno essere a base di latte di calce pigmentata con terre naturali o ossidi inorganici. Sono ammessi anche i colori ai silicati puri di potassio o di sodio, stesi a più mani con velatura finale a trasparenza effettuata a pennello o a tampone o a spugna. La definizione del colore dovrà provenire da accurate indagini stratigrafiche o analisi chimiche volte a stabilire la materia e la composizione del colore originario. Per i nuovi edifici la documentazione da presentare a corredo dell’istanza di permesso di costruire deve contenere anche un bozzetto colorato da ambientarsi nel contesto di intervento. Devono comunque sempre essere specificati nell’istanza i cromatismi proposti. Il permesso di costruire può contenere prescrizioni in ordine ai materiali da impiegare, ai colori di fondo ed alle eventuali decorazioni. ART. 50 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE In tutto il territorio comunale sono vietate installazioni provvisorie consistenti in baracche, semoventi, case prefabbricate o simili, fatte salve le disposizioni in merito introdotte dalla L.R. 16/08. Sono inoltre vietati i campeggi o comunque la sistemazione di tende, camper o roulottes su tutto il territorio del Comune, se non per motivate e documentate esigenze. In tale caso dovrà essere rilasciata specifica autorizzazione. ART. 51 – SPORGENZE SU SUOLO PUBBLICO Le sporgenze degli edifici privati su suolo pubblico sono ammesse solo se aggettanti su spazi non carrabili per una profondità non superiore a m. 1,25 e ad un'altezza di m. 4,50 dalla quota di calpestio del suolo pubblico, con esclusione degli elementi di arredo urbano. Non è altresì ammessa la colloca di tubazioni di scarico esterne, elementi precari o altro, in termini contrastanti con l'immagine dei prospetti nei confronti delle viste da aree di pubblico transito. Il Comune potrà disporre, al fine della salvaguardia del decoro urbano, la rimozione o l'adeguamento dei manufatti sporgenti, contrastanti con le disposizioni di cui ai commi precedenti, o costituenti pregiudizio per la pubblica incolumità. ART. 52 - PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere 43 munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dal proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve avvenire con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di m. 1,50, dislivello non superiore a m. 0,15 e pendenza massima non superiore all'8%, in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. E’ ammessa deroga per motivate e documentate esigenze. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il Comune può disporre che i marciapiedi e i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché del “Regolamento e disciplina degli interventi di arredo urbano relativi agli esercizi commerciali in aree pubbliche e private del centro storico” in allegato. ART. 53 – PASSI CARRABILI I proprietari che intendono creare nuovi attraversamenti di marciapiedi con veicoli, o comunque nuove immissioni di veicoli dalla proprietà privata alle strade pubbliche, debbono richiedere l'autorizzazione al competente ufficio comunale e sono responsabili delle opere da realizzare anche sui manufatti pubblici interessati. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso delle acque e, tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano - o di pendenza non superiore al 8% - per una larghezza di almeno m. 5,00 atto alla sosta di un'autovettura. La realizzazione del nuovo accesso carrabile, deve sempre garantire il corretto deflusso delle acque piovane nella rete delle acque bianche, ove presente, mediante installazione di adeguata griglia metallica o, in alternativa, nella cunetta della strada. Il Comune ha la facoltà di disporre in sede di autorizzazione l'esecuzione, a carico del richiedente, di tutte le opere che riterrà opportune per le esigenze della viabilità pubblica veicolare e pedonale, disponendo ove occorra il rilascio da parte del richiedente di congrue garanzie cauzionali. La concessione del passo carrabile è soggetta al pagamento all’ente competente di una tassa annuale nei casi previsti. 44 CAPO X – VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 54 - VIGILANZA E IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Nell'esercizio del potere di vigilanza, i dipendenti preposti hanno facoltà, in qualsiasi momento, di accedere ai cantieri edilizi nonché alle costruzioni esistenti e in caso di presunta violazione urbanisticoedilizia, redigono apposito verbale e danno immediata comunicazione dell’infrazione riscontrata all’autorità giudiziaria, alla competente Provincia e al dirigente del competente ufficio comunale, che verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, ai sensi della Legge n.689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed alla L.R. 16/08, alle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito elencate: a) inizio dei lavori senza la previa comunicazione scritta disposta all’art. 12 “Inizio dei lavori”: € 516,00; b) recinzioni di cantiere non eseguite o eseguite in modo non conforme al disposto regolamentare e alla normativa vigente in materia di sicurezza: € 100,00; c) cartello indicatore dei lavori non esposto nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, ai sensi dell’art. 15 “Condotta dei lavori e sicurezza del cantiere”: da euro 100,00 a euro 500,00; d) mancata conservazione in cantiere e/o esibizione, a richiesta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, del titolo abilitativo dei lavori, ai sensi dell’art. 15 “Condotta dei lavori e sicurezza del cantiere”: da euro 100,00 a euro 500,00; e) mancata comunicazione di fine lavori e/o documentazione ad essa correlata, come disposto all’art. 19, comma 1, “Ultimazione dei lavori”: € 516,00; f) mancata o ritardata presentazione della domanda di certificato di agibilità disposto dall’art. 19, comma 3, “Ultimazione dei lavori”: da euro 516,00 a euro 1.000,00; g) inosservanza delle prescrizioni regolamentari in materia di decoro degli spazi, della risistemazione degli spazi pubblici dopo la chiusura dei cantieri: € 100,00; h) interventi non conformi ai disposti artt. 41 e 47, rispettivamente “Decoro generale e sicurezza degli spazi all’aperto” e “Vegetazione - Alberature”: € 100,00. E’ fatta salva l’eventuale applicazione di altre sanzioni in conseguenza del mancato ottenimento e/o rispetto di provvedimenti autorizzativi normati da altre disposizioni regolamentari. E’ altresì fatta salva ed impregiudicata l’adozione di azioni e/o provvedimenti previsti in caso di violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 45 CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI ART. 55 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO – ATTI CONSEGUENTI Il Regolamento Edilizio è approvato dal Consiglio Comunale con le procedure disposte dall’art. 3 della L. R. 16/08 e successive modifiche ed integrazioni ed entra in vigore con il deposito a permanente e libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale, a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. ART. 56 – SOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO La sostituzione dei membri della Commissione Edilizia e la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio dovranno intervenire entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. Alla scadenza del termine si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge n.293 del 16 Maggio 1994, convertito in Legge n. 444 del 15 luglio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi. ART. 57 – ABROGAZIONE DI NORME A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le disposizioni in esso contenute. 46