Francia donazione al minore

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Francia donazione al minore
Francia donazione al minore
Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
Martedì 20 Ottobre 2015 05:28 -
FRANCIA – VOLONTARIA GIURISDIZIONE: DONAZIONE DI IMMOBILI A MINORI E
AUTORIZZAZIONI
Si prospetta il seguente quesito: due coniugi italiani, proprietari per acquisto inter vivos di un
immobile in Francia, desiderano donare la nuda proprietà di detto bene ai propri figli minorenni.
Sia i genitori che i figli risiedono e vivono abitualmente in Italia.
L'atto di donazione verrà stipulato presso un notaio francese. Si chiede se sia corretto ritenere
che sia necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare italiano del luogo della residenza dei
minori.
Con unico ricorso, si richiederanno:
- l'autorizzazione a nominare un curatore speciale in ragione del conflitto di interessi esistente
tra entrambi i coniugi e i loro figli minori;
- l'autorizzazione al curatore, amico di famiglia, ad accettare la donazione in nome dei minori;
- l'autorizzazione del curatore a rilasciare apposita procura (nuncius) al Clerc del notaio
francese, resosi disponibile allo scopo.
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Ai sensi dell’art. 23 legge 31 maggio 1995, n. 218, la capacità d’agire delle persone fisiche è
regolata dalla loro legge nazionale, che, nel caso di specie, è quella italiana.
Quanto, poi, ai rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità
genitoriale, essi sono regolati dalla legge nazionale del figlio ai sensi dell’art. 36 l. 218/1995.
Posto, quindi, che la legge nazionale del minore (che nel caso di specie è quella italiana),
richiede per gli acquisti per donazione l’autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 320, comma
3, c.c., ai fini dell’individuazione del giudice legittimato a rilasciare tale autorizzazione, viene in
rilievo il Reg. (CE) 27 novembre 2003 n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento
e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, considerato che la questione coinvolge cittadini dell’Unione Europea.
L’art. 1, comma 2, lett. e) reg. 2201/2003 prevede, infatti, che lo stesso si applichi alle materie
civili relative alle misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione
o all'alienazione dei suoi beni.
Non sembrano, quindi, sussistere dubbi sull’applicabilità del reg. 2201/2003 ai provvedimenti
autorizzativi per il compimento di atti di straordinaria amministrazione inerenti il patrimonio di un
minore (Marcoz, L'intervento in atto di minori italiani residenti all'estero, in Studi e materiali,
2008, 303 ss.).
In particolare, ai sensi dell’art. 8 reg. 2201/2003 “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro
sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il
minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”.
Ne deriva, quindi, che l’autorizzazione deve essere richiesta alle competenti autorità italiane.
Nel caso di specie potrebbe peraltro verificarsi un trasferimento di competenze ai sensi dell’art.
15 reg. 2201/2003, il quale prevede che in via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato
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membro competenti a conoscere del merito possano trasferire le competenze a una autorità
giurisdizionale più adatta a trattare il caso su richiesta di una parte o su iniziativa dell'autorità
giurisdizionale.
Trattandosi di donazione di immobile, potrebbe rilevare nel caso di specie il criterio di cui alla
lett. e) del par. 3 dell’art. 15, il quale ricorre quando la causa riguardi “le misure di protezione del
minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore
situati sul territorio di questo Stato membro”.
Pertanto, salvo che non vi sia un trasferimento di competenze al giudice francese, su richiesta
di una parte o su iniziativa dell'autorità giurisdizionale, la competenza ad emettere i
provvedimenti richiesti è del giudice italiano.
Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
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