4 - Ordine degli Avvocati di Trani

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4 - Ordine degli Avvocati di Trani
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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RASSEGNA STAMPA
4 marzo 2008
Titoli dei quotidiani
Il Sole 24 Ore
Decreto 231, più forza all’entrata delle parti civili
Stop definitivo per l’istituzione dei nuovi Ordini
Regole sull’esame al test-Consulta
GIURISPRUDENZA
Il Sole 24 Ore
La prostituta malata di Aids deve informare il cliente
Consiglio Nazionale Forense
- via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 -
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Decreto 231, più forza all’entrata delle parti civili
Si rafforzano le speranze per il risparmio “tradito” di ottenere un risarcimento dei danni
subiti. Il Tribunale di Milano dà più forza alla possibilità di costituirsi parte civile nel
processo penale per tutti coloro che hanno una pretesa economica nei confronti di una
società imputata sulla base del decreto 231. Sinora preclusa, l’opportunità è stata nelle
ultime due settimane, ammessa due volte. Da ultimo, il 5 febbraio il Gup Paolo Giordano,
nell’ambito del processo per le tangenti Enelpower, ha dato via libera all’ingresso nel
procedimento penale per una pluralità di soggetti danneggiati anche dagli illeciti
amministrativi collegati ai reati commessi da dipendenti o vertici societari. Il giudice ha
messo l’accento soprattutto sulla lesione del diritto di azione e di difesa che
rappresenterebbe una decisione avversa alla domanda di costituzione di parte civile. In
particolare, precisa l’ordinanza, anche nel settore della responsabilità amministrativa delle
società, “non si deve trascurare che l’illecito amministrativo da reato è oggetto dell’azione
del Pm con i poteri tipici del rito penale che giammai potrebbe avere il privato”.
L’attribuzione al giudice penale di una vera e propria giurisdizione esclusiva risponde così
a principi di rango costituzionale come quelli del giusto processo,del diritto alla difesa,
dell’unità della giurisdizione. Tra gli altri punti presi in considerazione dal Gup trova posto
anche l’interpretazione del Codice nel senso di ammettere la considerazione della persona
giuridica come responsabile civile.
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore pag. 34
Stop definitivo per l’istituzione dei nuovi Ordini
Professioni sanitarie: Ordini addio. Scade oggi il termine per l’esercizio della delega
prevista dalla legge 43/2006 e sfuma il sogno di oltre 53mila operatori sanitari che hanno
sperato fino all’ultimo nell’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legislativo
firmato dal ministro della Salute Livia Turco il 25 gennaio. Gli ordini per le 22 professioni
sanitarie (infermieri,ostetriche, tecnici della riabilitazione e della prevenzione) tornano così
in freezer in attesa che si tenti ancora di istituirli. Il decreto legislativo prevedeva
l’istituzione dei tre nuovi Ordini che si sarebbero costituiti in Federazioni nazionali al cui
interno i 22 profili si sarebbero articolati in albi provinciali. Per ciascuna professione il
decreto prevedeva “attività riservate” sulla falsariga dei profili istituiti a partire dal 1994. Ma
i due anni prevenisti per l’esercizio della delega scadono inesorabilmente oggi.
Paola Del Bufalo, Il Sole 24 Ore pag. 35
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Notai
Regole sull’esame al test-Consulta
Non è passata neanche una settimana dalla pubblicazione degli esiti che il concorso per
200 posti da notaio, indetto nel 2004, torna nella bufera. Nonostante giovedì 28 febbraio
sul Bollettino del ministero della Giustizia siano stati ufficializzati i nomi dei prescelti, sette
giorni prima il Tar Lazio era intervenuto mettendo a rischio il futuro dei vincitori. I giudici
della prima sezione del Tar, con due ordinanze ( n. 1581 e 1582 depositate il 21 febbraio)
hanno infatti richiesto l’intervento della Corte costituzionale perché valuti la possibile
applicazione al concorso del 2004 delle nuove disposizioni previste dal decreto legislativo
166/2006, arrivato mentre le commissioni stavano correggendo le prove scritte. Per evitare
disguidi, l’applicazione dell’articolo 16 del decreto (che obbliga a motivare la non
ammissione agli orali) era stata posticipata al primo concorso successivo al periodo di
entrata in vigore. Ma il Tar lazio, per il principio di eguaglianza (articolo 3 della
Costituzione), si è postoli dubbio sulla sua validità per i candidati cosiddetti “novantisti”,
che hanno riportato tra 90 e 104, cioè un punteggio di sufficienza ma non tale da
raggiungere l’idoneità per gli orali. A decidere se per costoro si dovrà applicare (o no) il
decreto legislativo sarà la Consulta ala quale il Tar Lazio (presidente Antonino Savo
Amodio, estensore Roberto Politi) ha rimesso gli atti. La questione passa ora alla
Consulta, che potrebbe accogliere i rilievi del Tar rimettendo in lizza i candidati “novantisti”
che hanno fatto o faranno ricorso per l’annullamento della graduatoria.
Gabriele Mastellarini, Il Sole 24 Ore pag. 35
GIURISPRUDENZA
Cassazione
La prostituta malata di Aids deve informare il cliente
Una prostituta affetta da Aids è tenuta ad avvisare il cliente delle sue condizioni. Lo ha
stabilito la Cassazione con la sentenza n. 9458 della Quarta sezione penale: “Se lo
svolgimento dell’attività di prostituzione nella consapevolezza di essere affetta da virus Hiv
e di avere non rapporti non protetti con clienti non informati non ha assunto la veste di
elemento rilevante sotto il profilo psicologico, ai fini che in questa sede rilevano, l’accertata
condotta della richiedente ha contribuito all’emanazione del provvedimento restrittivo”.
Il Sole 24 Ore pag. 34
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FLASH
Italia Oggi pag. 36
Elezioni, privacy soft
Privacy soft per le elezioni politiche. Il garante della privacy ha con proprio comunicato
stampa richiamato le regole da seguire per partiti e movimenti in occasione delle prossime
consultazioni. Il garante è già intervenuto con il provvedimento generale del 7/9/2005
(pubblicato sulla G.U. del 12/9/2005 n. 212), noto come «decalogo», applicabile anche alla
scadenza ormai imminente. Ma vediamo che cosa si può fare e che cosa non si può fare.
Partiti e candidati, promotori e sostenitori possono usare senza il consenso dei cittadini i
dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai comuni, nell'elenco degli elettori italiani
residenti all'estero e negli albi professionali e comunque in altri elenchi accessibili a
chiunque. Partiti e candidati possono usare i dati personali di iscritti e aderenti. Altra fonte
lecita è la mailing list dei titolari di cariche elettive, formate ricevendo personalmente gli
elettori. Si possono usare i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto
ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate.
Non si può fare propaganda senza il consenso dell'interessato per particolari modalità di
comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax, a
meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato. Senza consenso
non si possono nemmeno utilizzare dati raccolti automaticamente su internet o ricavati da
forum o newsgroup, liste abbonati a un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
Non si possono utilizzare tra l'altro gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti,
indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi,
anche di cura, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi.
Procedura d'urgenza davanti alla Corte Ue
Un procedimento d'urgenza di fronte alla Corte di giustizia Ue. Che dovrà pronunciarsi in
tempi rapidi sulle questioni più delicate relative a libertà, sicurezza e giustizia. La nuova
procedura, attiva a partire dal 1° marzo scorso, è stata deliberata su iniziativa del consiglio
in seguito alla quale successivamente, il 15 gennaio scorso, la Corte di Strasburgo ha
modificato il suo regolamento di procedura. Addio dunque a lunghi tempi d'attesa (in
media oggi per la procedura ordinaria occorre un anno e mezzo). Sotto il cappello della
nuova procedura andranno a finire le questioni più delicate in materia di cooperazione di
polizia e giudiziaria penale, i visti, l'asilo, l'immigrazione e le altre politiche connesse con la
libera circolazione delle persone. Alla procedura d'urgenza, per esempio, si potrà ricorrere
nel caso di persona detenuta o privata della libertà qualora la soluzione data alla
questione sollevata sia determinante per poter valutare la situazione giuridica oppure in
una controversia relativa alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli, qualora la
competenza del giudice adito in base al diritto comunitario dipenda dalla soluzione data
alla questione pregiudiziale. Altra caratteristica è la distinzione fra i soggetti ammessi a
partecipare alla fase scritta del procedimento e quelli autorizzati alla sola fase orale.
Nell'ambito delle nuove cause, infatti, soltanto le parti della causa principale, lo stato
membro a cui appartiene il giudice del rinvio, la Commissione Ue e se del caso Consiglio e
Parlamento Ue sono autorizzati a depositare le osservazioni scritte. Questa facoltà sarà
negata agli altri stati membri Ue comunque interessati alla questione. Notevolmente
accelerato è anche il loro trattamento interno. Se ne occuperà una sezione di cinque
giudici nominati ad hoc che nell'arco di un anno dovrà selezionare e trattare le cause che
meritano il trattamento d'urgenza. La pronuncia sulla causa è fissata a breve dopo
l'udienza sentito l'avvocato generale e le comunicazioni si svolgono tutte on-line.
(a cura di Daniele Memola)
Consiglio Nazionale Forense
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