fatturazione elettronica split payment reverse charge
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fatturazione elettronica split payment reverse charge
Agli Operatori economici FATTURAZIONE ELETTRONICA SPLIT PAYMENT REVERSE CHARGE Comunicazione Codici identificativi ai sensi del DM 55 del 3 aprile 2013. Applicazione “split payment” ai sensi dell’art. 1 comma 629 – Legge n. 190/2014 Applicazione nuovo “reverse charge” art. 17 co. 5 e 6 D.P.R. 633/1972 Fattura Elettronica: Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha definito gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, il Comune di Torrevecchia Pia, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità previste dal decreto n. 55 del 3 aprile 2013. Inoltre, trascorsi 3 mesi dal 31 maggio 2015, l’amministrazione non potrà più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. Le fatture analogiche/cartacee dovranno essere ricevute prima del 30 giugno 2015 e non potranno avere data successiva al 30 marzo 2015, successivamente a questa data dovranno essere solo in formato fatturapa- xml. L’introduzione della fattura elettronica ha previsto che le amministrazioni individuino al proprio interno gli Uffici destinati al ricevimento delle fatture elettroniche. Tutti i dati del Comune di Torrevecchia Pia , pubblicati sul sito www.indicepa.gov.it , SONO QUELLI RIPORTATI NELL’ ALLEGATO DENOMINATO “CODICE UNIVOCO” Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni: il settore o l’ufficio comunale cui la fattura è diretta, che ha ordinato la spesa; il numero della determina di impegno; il numero e la data dell’ordine di acquisto, ovvero il numero e la data di contratto ovvero il numero e la data della convenzione; i dati del Sal, ove presente; il capitolo impegnato; il numero dell’impegno; il codice unico o di Progetto (Cup), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il codice identificativo di gara (Cig), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e previsti nella tabella Allegato A al decreto legge 66/2014; il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento; la scadenza del pagamento. Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it. Split Payment Dal 1 gennaio 2015 è in vigore la misura relativa alla cosiddetta scissione dei pagamenti (split payment) per cui i fornitori della PA emettono fattura ma non incassano l’IVA, che la PA versa direttamente al Fisco. La norma sullo split payment è contenuta nel comma 629 - lett. b – dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015. Dal punto di vista operativo si rimanda al decreto attuativo del Ministero dell’Economia del 23 gennaio 2015 (pubblicato nella G.U. del 03/02/2015). In sintesi il fornitore della PA deve emettere regolarmente fattura scrivendo l’annotazione “l'iva esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all' ERARIO ai sensi dell'art.17 TER del DPR.n. 633/197 con scissione dei pagamenti.” ed incassa il corrispettivo senza IVA che verrà versata direttamente all’erario dalla Pubblica Amministrazione. La norma non riguarda i professionisti, soggetti a ritenuta alla fonte sulle prestazioni. Reverse Charge Nella nuova formulazione , il reverse charge si applica agli acquisti effettuati dagli enti locali come soggetti passivi di imposta (art. 17 co. 5 e 6 D.P.R. 633/1972) che hanno ad oggetto i servizi di: pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento relativi ad edifici Sono escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che non riguardando edifici. Al pagamento dell'imposta è tenuto il committente. Obblighi del prestatore: Emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione dell’art. 17 comma 5 D.P.R. 633/1972; In attesa di istruzioni e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, occorre fare riferimento alle attività riconducibili a determinati codici ATECO riferiti a “edifici”. Si riportano di seguito, mero titolo esemplificativo i codici ATECO individuati dalla CNA: PULIZIA – 81.21 Pulizia generale (non specializzata) di edifici – 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici – 81.29.10 servizi di disinfestazione (limitatamente alle attività svolte in edifici) – 81.29.99 Attività di pulizia n.c.a (limitatamente alle attività svolte in edifici); INSTALLAZIONE DI IMPIANTI – 43.21.01 installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) – 43.21.02 installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) – 43.22.01 installazione di impianti idraulici, riscaldamento, condizionamento (inclusa manutenzione e riparazione) – 43.22.02 Installazione impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) – 43.22.03 installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusa manutenzione e riparazione) – 43.29.01 installazione riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili – 43.29.02 lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazione (se riguardano l’installazione di impianto finalizzato all’isolamento. Altrimenti sono soggetti a reverse perché cadono tra i lavori di completamento) – 43.29.09 altri lavori di costruzione e installazione nca (se relativi a installazione manutenzione e riparazione di impianti su edifici). COMPLETAMENTO – 3.31.00 Intonacatura e stuccatura – 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate – 43.32.02 Posa in opera infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (NOTA: per arredi s’intendono solo quelli che concorrono al completamento dell’edificio. Non vi ricade, quindi, il mero montaggio del mobilio di arredamento) – 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri – 43.34.00 tinteggiatura e posa in opera di vetri – 43.39.01 attività non specializzate di lavori edili – 43.39.09 altri lavori di completamento e finitura • DEMOLIZIONE – 43.11.00 Demolizione Data 18 Marzo 2015 L’Amministrazione Comunale