Nuovo Documento di Microsoft Word

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Nuovo Documento di Microsoft Word
Pubblicata il 16/12/2016
N. 03003/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03536/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3536 del 2015, integrato
da
motivi
aggiunti,
proposto
da
**,
rappresentato
e
difeso
dall’avv. Gabriele Lipani (C.F.: LPNGRL72T04B429J), presso il cui
studio,
sito
in
Palermo,
via
Nicolò
Turrisi,
n.
48,
è
elettivamente domiciliato;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Agrigento, in persona del
Ministro
pro
tempore,
rappresentato
e
difeso
ope
legis
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui
Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato
ex lege;
per l'annullamento:
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. Cat. A.12/IMM.2010/Sez.II-3, emanato
dal Questore di Agrigento in data 11/11/2011 e notificato al
ricorrente in data 08/09/2015, con cui si rigetta l'istanza per
il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento prot. n. Cat.A 12.2016 – Uff. imm. – A.G. del
15/1/2016 di conferma del rigetto dell’istanza di rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti
l’atto
di
costituzione
in
giudizio
del
Ministero
dell’Interno, con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza n. 1406/2015;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva depositata in giudizio dal Ministero
in vista della trattazione del ricorso nel merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016, il
Cons., dott.ssa Federica Cabrini;
Uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con
ricorso,
ritualmente
notificato
e
depositato,
parte
ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato
avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso
di soggiorno per “lavoro autonomo”, motivato in ragione della
esistenza
di
una
sentenza
penale
di
condanna
emessa
in
data
9/4/2008 dal Tribunale di Agrigento, per violazione delle norme
sul diritto d’autore, e ricettazione.
Avverso
il
citato
provvedimento
deduce:
violazione
e
falsa
applicazione dell’art. 5, c. 5, d.lgs. n. 286/1998 – eccesso di
potere per carenza di istruttoria e per erroneità dei presupposti
atteso
che
Sorveglianza
con
di
ordinanza
Palermo
del
ha
23/6/2015
concesso
la
il
Tribunale
di
riabilitazione
al
ricorrente.
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza
cautelare.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria
di mera forma depositando i documenti inerenti al ricorso.
Con ordinanza n. 1406/2015 l’istanza cautelare è stata accolta ai
fini
del
riesame
del
provvedimento
impugnato
alla
luce
dell’intervenuta riabilitazione.
Con provvedimento del 15/1/2016, adottato in sede di riesame, è
stato confermato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso
di soggiorno per lavoro autonomo.
Avverso detto provvedimento sono stati proposti motivi aggiunti,
insistendosi sul fatto che in caso di riabilitazione viene meno
il
giudizio
di
pericolosità
del
soggetto
interessato
dal
provvedimento di riabilitazione.
In vista della discussione del ricorso nel merito, l’Avvocatura
erariale
ha
depositato
memoria
difensiva
insistendo
per
il
uditi
i
rigetto del ricorso.
Alla
pubblica
udienza
del
giorno
7
dicembre
2016,
difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo sia divenuto
improcedibile tenuto conto del nuovo provvedimento adottato dalla
Questura in sede di riesame e che il ricorso per motivi aggiunti
sia fondato nei sensi di seguito specificati.
Invero,
risulta
dalla
documentazione
in
atti
che
il
nuovo
provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno si fonda esclusivamente sull’esistenza di una sentenza
di condanna per reati ostativi per la quale, però, il Tribunale
di Sorveglianza di Palermo con ordinanza 23/6/2015, n. 627/2015,
ha disposto la riabilitazione del ricorrente.
Orbene, costitusce ius receptum il principio secondo il quale la
riabilitazione
precedentemente
dell'extracomunutario
considerata
ostativa
per
supera
una
la
condanna
presunzione
di
pericolosità sociale, che la legge attribuisce a tale condanna,
in
quanto
attiene
direttamente
alla
stessa
valutazione
della
pericolosità sociale commisurata sul rapporto tra i precedenti
penali dell'interessato e la condotta dello straniero, che viene
operata ai fini del permesso di soggiorno (cfr., ex multis, Cons.
Stato,
sez.
III,
24
aprile
2015,
n.
2053;
T.a.r.
Sicilia
–
Palermo, sez. II, 5 marzo 2015, n. 607).
Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti risulta quindi
nel caso di specie carente di motivazione in ordine al giudizio
sulla pericolosità sociale del ricorrente.
D’altra parte, la mera riabilitazione del ricorrente non consente
di
ritenere
risultando
preposta
dovuto
comunque
una
sopravvenuti
fine
di
e
della
nonché
rinnovo
necessaria
specifica
verificare
sociale,
il
e
del
da
la
la
parte
autonoma
complessiva
eventuale
sussistenza
permesso
di
soggiorno,
dell'Amministrazione
ponderazione
condotta
fatti
dell'interessato
permanenza
degli
dei
di
al
pericolosità
ulteriori
requisiti
richiesti dalla legge per il rilascio del titolo invocato (v.
requisiti reddituali, alloggio, etc.).
In conclusione il ricorso principale va dichiarato improcedibile
e quello per motivi aggiunti va accolto nei limiti, nei sensi e
per gli effetti di cui in motivazione.
Le
spese
e
eccezionalmente
gli
onorari
compensarsi
del
tra
giudizio
le
parti
possono
tenuto
comunque
conto
dei
limitati effetti dell’accoglimento.
Quanto all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio essa può
essere
accolta
tenuto
conto
dell’avvenuta
produzione
dichiarazione di cui all’art.79, c. 2, del d.p.r. n.115/02.
della
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione
Seconda),
definitivamente
pronunciando
sul
ricorso,
come
in
epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo
e accoglie quello per motivi aggiunti, nei limiti, nei sensi e
per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Accoglie
l’istanza
del
ricorrente
di
ammissione
al
gratuito
patrocinio e manda all’Agenzia delle Entrate di Agrigento per le
verifiche del caso.
Ordina
che
la
presente
sentenza
sia
eseguita
dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7
dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere, Estensore
Anna Pignataro, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Federica Cabrini
Cosimo Di Paola
IL SEGRETARIO