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Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3536 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da **, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Lipani (C.F.: LPNGRL72T04B429J), presso il cui studio, sito in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 48, è elettivamente domiciliato; contro il Ministero dell'Interno - Questura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato ex lege; per l'annullamento: quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. Cat. A.12/IMM.2010/Sez.II-3, emanato dal Questore di Agrigento in data 11/11/2011 e notificato al ricorrente in data 08/09/2015, con cui si rigetta l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento prot. n. Cat.A 12.2016 – Uff. imm. – A.G. del 15/1/2016 di conferma del rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo; Visto il ricorso, con i relativi allegati; Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, con i relativi allegati; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Vista l’ordinanza n. 1406/2015; Visto il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati; Vista la memoria difensiva depositata in giudizio dal Ministero in vista della trattazione del ricorso nel merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016, il Cons., dott.ssa Federica Cabrini; Uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “lavoro autonomo”, motivato in ragione della esistenza di una sentenza penale di condanna emessa in data 9/4/2008 dal Tribunale di Agrigento, per violazione delle norme sul diritto d’autore, e ricettazione. Avverso il citato provvedimento deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, c. 5, d.lgs. n. 286/1998 – eccesso di potere per carenza di istruttoria e per erroneità dei presupposti atteso che Sorveglianza con di ordinanza Palermo del ha 23/6/2015 concesso la il Tribunale di riabilitazione al ricorrente. Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di mera forma depositando i documenti inerenti al ricorso. Con ordinanza n. 1406/2015 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame del provvedimento impugnato alla luce dell’intervenuta riabilitazione. Con provvedimento del 15/1/2016, adottato in sede di riesame, è stato confermato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Avverso detto provvedimento sono stati proposti motivi aggiunti, insistendosi sul fatto che in caso di riabilitazione viene meno il giudizio di pericolosità del soggetto interessato dal provvedimento di riabilitazione. In vista della discussione del ricorso nel merito, l’Avvocatura erariale ha depositato memoria difensiva insistendo per il uditi i rigetto del ricorso. Alla pubblica udienza del giorno 7 dicembre 2016, difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo sia divenuto improcedibile tenuto conto del nuovo provvedimento adottato dalla Questura in sede di riesame e che il ricorso per motivi aggiunti sia fondato nei sensi di seguito specificati. Invero, risulta dalla documentazione in atti che il nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno si fonda esclusivamente sull’esistenza di una sentenza di condanna per reati ostativi per la quale, però, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo con ordinanza 23/6/2015, n. 627/2015, ha disposto la riabilitazione del ricorrente. Orbene, costitusce ius receptum il principio secondo il quale la riabilitazione precedentemente dell'extracomunutario considerata ostativa per supera una la condanna presunzione di pericolosità sociale, che la legge attribuisce a tale condanna, in quanto attiene direttamente alla stessa valutazione della pericolosità sociale commisurata sul rapporto tra i precedenti penali dell'interessato e la condotta dello straniero, che viene operata ai fini del permesso di soggiorno (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2015, n. 2053; T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. II, 5 marzo 2015, n. 607). Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti risulta quindi nel caso di specie carente di motivazione in ordine al giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente. D’altra parte, la mera riabilitazione del ricorrente non consente di ritenere risultando preposta dovuto comunque una sopravvenuti fine di e della nonché rinnovo necessaria specifica verificare sociale, il e del da la la parte autonoma complessiva eventuale sussistenza permesso di soggiorno, dell'Amministrazione ponderazione condotta fatti dell'interessato permanenza degli dei di al pericolosità ulteriori requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo invocato (v. requisiti reddituali, alloggio, etc.). In conclusione il ricorso principale va dichiarato improcedibile e quello per motivi aggiunti va accolto nei limiti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Le spese e eccezionalmente gli onorari compensarsi del tra giudizio le parti possono tenuto comunque conto dei limitati effetti dell’accoglimento. Quanto all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio essa può essere accolta tenuto conto dell’avvenuta produzione dichiarazione di cui all’art.79, c. 2, del d.p.r. n.115/02. della P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e accoglie quello per motivi aggiunti, nei limiti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio. Accoglie l’istanza del ricorrente di ammissione al gratuito patrocinio e manda all’Agenzia delle Entrate di Agrigento per le verifiche del caso. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Cosimo Di Paola, Presidente Federica Cabrini, Consigliere, Estensore Anna Pignataro, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Federica Cabrini Cosimo Di Paola IL SEGRETARIO