disciplinare per la concessione d`uso del marchio d`area
Transcript
disciplinare per la concessione d`uso del marchio d`area
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO D'AREA "SLOW LIFE - IN VIAGGIO TRA CULTURA E NATURA" PER PRODOTTI ENOGASTRONOMICI : RAFIOLA Premessa Il marchio d'area ha come obiettivo principale la promozione turistica del territorio attraverso l'identificazione e la valorizzazione delle caratteristiche tipiche, legate ad aspetti ambientali, economici, storici o socio-culturali. L'adozione del marchio d'area permetterà di promuovere non solo il territorio ma anche alcuni prodotti agroalimentari riconoscendo la qualità e la tipicità dei prodotti sottolineandone il legame con il territorio. Il marchio d'area può essere, dunque, riconosciuto anche ad un prodotto come attestazione di territorialità di uno specifico prodotto al fine di sviluppare la promozione di un'immagine unitaria sui mercati nazionali ed internazionali. Tutti i riferimenti al marchio d'area, titolarità e gestione del marchio, obiettivi e finalità del marchio, criteri per la concessione del marchio, condizioni e modalità di utilizzo del marchio, procedure per la richiesta del marchio, controlli, sanzioni, revisioni, analisi, misurazioni e miglioramento, sono contenuti nel disciplinare generale Il presente Disciplinare è parte integrante del Disciplinare generale del Marchio d’Area e rappresenta un disciplinare speciale applicabile alla Rafiola quale prodotto enogastronomico 1. Oggetto del disciplinare Il presente Disciplinare definisce i requisiti e le procedure per la concessione del Marchio d'area ai prodotti agroalimentari e nello specifico alla “Rafiola”. Per le caratteristiche generali del marchio d'area si veda l'art.2 del Disciplinare Generale. Per la Titolarità e Gestione del Marchio si rimanda all'art. 3 del Disciplinare Generale 2.I soggetti I soggetti che possono richiedere il Marchio d’area sono le aziende che producono la rafiola nel comune di Gerace. 3.Caratteristiche del prodotto Il marchio d’area viene riconosciuto al singolo prodotto tradizionale e non all’azienda produttrice. Questo significa che un’impresa che produce diversi prodotti potrà utilizzare il marchio soltanto sui prodotti per cui lo ha richiesto e ottenuto, ovvero nella fattispecie per la "Rafiola. Il Marchio d’area "Rafiola" è riservato esclusivamente al biscotto ricoperto di glassa bianca 4.Obiettivi e Finalità Fermo restando le finalità e gli obiettivi descritti nell'art. 4 del Disciplinare generale del Marchio d’Area, gli obiettivi specifici derivanti dall'adozione del marchio d'area per la "Rafiola", sono: promuovere la “Rafiola” come prodotto territoriale; migliorare e assicurare un adeguato livello qualitativo per la “Rafiola” ; informare i consumatori in ordine alla provenienza, al livello qualitativo della “Rafiola” e dei suoi derivati promuovere e sostenere la visibilità della “Rafiola” e la commercializzazione nei mercati locali, nazionali ed internazionali. 5. Criteri I soggetti richiedenti l'uso del marchio d'area devono attenersi in primo luogo ai criteri generali all’art.5 del disciplinare generale di concessione del marchio d'area che rappresentano i criteri minimi obbligatori per l’ottenimento del Marchio e sono uguali per tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura dei prodotti/servizi che essi erogano A questi si aggiungono dei criteri specifici che attengono alla sede di produzione, agli aspetti produttivi, riguardanti la zona di produzione, le tecniche produttive e le caratteristiche del prodotto finito. 5.a) Ambito di applicazione Nello specifico il riconoscimento del Marchio è assegnato alla “Rafiola", biscotto ricoperto di glassa bianca prodotta nel comune di Gerace. 5.b) Zona di produzione del prodotto Il Marchio d’area “Rafiola” viene riconosciuto al prodotto realizzato in comune di Gerace. 5.c)Processo di produzione La “rafiola” è un biscotto ricoperto di glassa bianca e prodotto con uova, zucchero, Farina 00, buccia di limone e succo di limone Per realizzare la Rafiola si mescolano in un recipiente di acciaio fino a farli amalgamare uova, zucchero, Farina 00, buccia di limone e succo di limone e si realizza la pasta; per realizzare la glassa si sbattono l’albume dell’uovo e lo zucchero fino a farli montare e quindi si ricopre la pasta. I bisccoti, dunque, vengono cotti in forno a fuoco basso. 5.d) Caratteristiche del prodotto finito La forma classica del "Rafiola" è un biscotto ricoperto di glassa bianca di circa 100 grammi, di dimensioni rettangolari di circa 10*10 cm e di circa 3 cm di altezza. Il sapore è dolce con un forte aroma di limone. 5.e) Informazioni ai clienti Le aziende che otterranno il marchio per il proprio prodotto dovranno impegnarsi nell'informare il cliente sulle caratteristiche, la storia, la qualità e l’origine dei propri prodotti, fornendo notizie chiare e dettagliate attraverso tutti gli strumenti idonei manifesti, volantini, brochure, sito internet, ecc. 6.f) Visite in azienda I soggetti che otterranno il marchio dovranno disporre di percorsi di visita e conoscenza dei processi produttivi aziendali, visite guidate e/o attività dimostrative e degustazioni su prenotazione 7. Condizioni e modalità di utilizzo Per richiedere il Marchio d’Area i soggetti interessati devono rispettare i requisiti di ammissione contenuti nel Disciplinare generale e nel Disciplinare per i prodotti enogastronomici - "Rafiola ". Per le modalità di utilizzo del marchio si rimanda all'art. 7 del Disciplinare generale e al Manuale d'uso. 8. Procedure per la richiesta e la concessione del marchio L'iter procedurale completo per le aziende che intendono aderire al marchio è descritto nell'art. 8 del Disciplinare Generale 9. Controlli Le attività di controllo esercitate dal soggetto gestore del Marchio per il tramite del Comitato Tecnico preposto ad accertare che l’azienda utilizzi il Marchio conformemente a quanto previsto dai disciplinari, sono definite dal'art. 9 del Disciplinare Generale. 10. Sanzioni Il sistema sanzionatorio applicato in caso di mancata osservazione delle prescrizioni previste è descritto nell'art. 10 del Disciplinare Generale. 11. Revisioni L'intero sistema documentale, compreso il presente disciplinare, può essere soggetto a revisione secondo quanto disposto dall'art. 11 del Disciplinare Generale. 13. Misurazioni, analisi e miglioramento I processi di monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento da attuare nella gestione del Marchio hanno lo scopo di: • dimostrare la conformità della gestione in base al Disciplinare, al Regolamento d’uso e al Manuale d'uso nonché al Disciplinare speciale per i prodotti enogastronomici - "Rafiola"; • migliorare in modo continuo l’efficacia del sistema di gestione del Marchio. 14. Altre disposizioni Per tutto quello non espressamente indicato nel presente disciplinare e nel Disciplinare Generale si fa riferimento al Codice Civile ed alla normativa vigente.