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Fortunatamente (?) vengono pubblicate anche le istruzioni per la compilazione del modello di
comunicazione annuale dati IVA, approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011 e meglio
denominato “IVA/2013”
Eccone pregi e difetti ….
In primo luogo, è stato eliminato dal modello di dichiarazione, nel quadro VE e nel quadro VF, il
riferimento all’aliquota IVA del 20%, applicabile sino al 17 settembre 2011.
E dove vanno a finire le eventuali differenze di imposta risultanti in relazione a operazioni
assoggettate ad aliquota 20% e ancora riportate nella dichiarazione relativa all’anno 2012 (a
esempio, fatture di acquisto emesse prima del 17 settembre 2011 e registrate nel 2012)?
Dovranno essere gestite nei campi VE24 e VF22.
1 Ovviamente, nel più generale clima di rinnovamento di questo terzo millennio, anche il modello si
aggiorna e recepisce le novità introdotte dal cosiddetto “regime IVA per cassa”, previsto
dall’articolo 32-bis del DL n. 83/2012 e in vigore dal 1° dicembre 2012, aggiungendo i seguenti
righi:
VE36 campo 3,
VF19 campo 3
e VO15.
2 E ora un attimo di attenzione.
Come tutti ricorderemo, con decorrenza 1 dicembre 2012, i contribuenti con volume d'affari annuo
non superiore a 2 milioni di euro hanno potuto avvalersi del “regime di cassa” introdotto dall'art. 32bis del D.L. n. 83/2012 che prevede, in sostanza, la contabilizzazione dell'Iva dovuta sulle
operazioni attive e di quella detraibile sugli acquisti al momento dell'incasso/pagamento del
corrispettivo. L'opzione per avvalersi del regime particolare, con effetto per almeno tre annualità, si
manifesta con il «comportamento concludente», ma deve poi essere comunicata nella relativa
dichiarazione annuale Iva.
Pertanto, nel quadro VO, relativo alla comunicazione delle opzioni e revoche, è stato inserito il
nuovo rigo VO15, composto quest'anno della sola casella 1, che deve essere barrata dai
contribuenti che si sono avvalsi del regime di cassa già dal 1 dicembre 2012 (altre novità del
quadro VO riguardano il regime agevolato per l'imprenditoria giovanile e il regime contabile
agevolato degli ex minimi).
Nel dettaglio, i soggetti che hanno optato a decorrere dal 1 dicembre 2012 per il regime IVA in
oggetto, dovranno:
‐
manifestare l’opzione barrando la casella 1 del rigo VO15;
‐
indicare distintamente l’ammontare delle operazioni effettuate nell’anno con IVA esigibile in
anni successivi, nel rigo VE36 campo 3;
‐
indicare distintamente l’ammontare degli acquisti registrati nel 2012 ma con IVA esigibile in
anni successivi, nel rigo VF19 campo 3.
Ma non è cosa per tutti… Infatti le istruzioni precisano che tale campo non deve essere invece
compilato dai soggetti che non hanno optato per il regime dell’IVA per cassa, che siano cessionari
o committenti di fornitori che abbiano, invece, optato per il regime in oggetto. Come già chiarito
dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 44 del 26 novembre 2012, per tali soggetti il diritto alla
detrazione sorge al momento dell’effettuazione dell’operazione.
Pertanto, chi ha optato dal 1 dicembre 2012 per il nuovo regime dell'Iva per cassa (articolo 32-bis,
D.L. 83/2012), oltre a barrare il nuovo rigo VO15, dovrà indicare nel rigo VE36, campo 3, gli
imponibili complessivi delle operazioni attive di dicembre 2012 con Iva per cassa, per le quali non
è ancora stato incassato il relativo credito (comprensivo di Iva). Per queste operazioni, l'imposta
non viene sommata a quella delle operazioni a esigibilità immediata, effettuate prima di dicembre
2012 (da chi non era nel “vecchio” regime per cassa). La colonna 3 del rigo VF19, è riservata alle
operazioni passive con esigibilità differita.
3 E non è ancora finita… Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 9 del DL n. 83/2012, che
ha disposto nuove casistiche di applicazione del meccanismo del “reverse charge” nelle
compravendite immobiliari, sono state modificate anche le indicazioni delle operazioni da
riepilogare nei righi VE34 campo 5 e VJ14, che si riferiscono ora rispettivamente alle cessioni e
agli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario (la
previgente formulazione si riferiva alle sole compravendite di fabbricati o porzioni di fabbricato
strumentali di cui all’articolo 10, n. 8-ter, lett. b) e d) del DPR n. 633/1972). Pertanto la colonna 5
del rigo VE34 non è più dedicata solo alle cessioni di fabbricati strumentali, ma anche a quelle
abitative.
A seguito delle modifiche del trattamento delle operazioni immobiliari apportate dal D.L. n.
83/2012, è ora possibile, per le imprese costruttrici, considerare facoltativamente imponibili
(anziché esenti) le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dopo cinque anni dall'ultimazione (in
precedenza, questa possibilità era prevista solo per i fabbricati strumentali per natura).
Se a effettuare l’acquisto è però un soggetto passivo, l'imposta si applica con il meccanismo
dell'inversione contabile. Di conseguenza, nella dichiarazione annuale 2013, negli spazi destinati
all'indicazione delle operazioni attive e degli acquisti assoggettati al meccanismo dell'inversione
contabile (campo 5 del rigo VE34 e rigo VJ14) si fa ora genericamente riferimento ai fabbricati in
genere, anziché ai fabbricati strumentali.
Come ci insegna la psicanalisi per aggiungere qualcosa, si deve lasciare qualcosa.
E siccome l’Agenzia delle Entrate non pare proprio intenzionata a “lasciare” niente ai contribuenti,
li grazia quantomeno dal compilare il quadro VR, salvo far rientrare dalla finestra ciò che era uscito
dalla porta, imponendo la corrispondente integrazione del quadro VX, rigo VX4.
4 La richiesta di rimborso del credito annuale dovrà pertanto essere formulata direttamente
nell'ambito del rigo VX4 (oppure nel rigo RX4 per chi presenterà la dichiarazione Iva all'interno del
modello Unico). Di conseguenza, questo rigo, che fino all'anno scorso era costituito da un solo
campo per l'indicazione dell'importo chiesto a rimborso, è stato strutturato in ben otto campi
destinati ad accogliere le informazioni necessarie al rimborso, iniziando dal campo 2 nel quale
occorrerà specificare la quota-parte che si chiede a rimborso con procedura cosiddetta
semplificata, rispetto al totale dell'importo del rimborso indicato nel campo 1. Il presupposto di
legittimazione su cui si fonda la richiesta va indicato non «in chiaro», ma riportando nel campo 3 il
codice corrispondente, desumibile dalle istruzioni (per esempio, codice 1 per cessata attività, 2 per
aliquota media, 3 per operazioni non imponibili ecc.).
E per fortuna che si tratterebbe di una procedura semplificata!
Di qualche consolazione potrebbe essere la notizia che, per la richiesta di rimborso della minore
eccedenza di credito del triennio non trasferibile al gruppo da parte della società aderente alla
procedura di liquidazione consolidata, non occorre più specificare gli importi delle eccedenze dei
tre anni (almeno quelle!). Nella nuova configurazione del quadro non è più richiesta infatti
l’indicazione dell’ammontare dell’IVA computata in detrazione con riferimento ai due anni
precedenti (applicabile nel caso in cui la causa di richiesta di rimborso sia quella prevista ai sensi
dell’art. 30 comma 4 del DPR 633/72, rimborso della minor eccedenza detraibile del triennio).
Nel rigo VX4 andranno indicate inoltre le residue informazioni già richieste nel quadro VR, per
esempio la condizione di subappaltatore con operazioni in “reverse charge” per oltre l'80% del
volume d'affari (che dà diritto al raddoppio del limite massimo del rimborso semplificato), la
condizione di priorità, l'attestazione di operatività della società etc..
Si ricorda che il quadro VR era stato introdotto, come vero e proprio quadro del modello IVA, a
partire dalle dichiarazioni relative all’anno 2010 (modello IVA/2011). Precedentemente, costituiva
un modello autonomo da presentare in forma cartacea presso il concessionario della riscossione
competente per il contribuente. Le informazioni che erano richieste per la compilazione dei righi
5 del quadro VR sono state ora trasfuse come campi del rigo VX4, già denominato “importo di cui si
chiede il rimborso”.
Si segnala, infine, l’aggiunta nel quadro VO, oltre al rigo VO15, dei righi VO33, 34 e 35, previsti
rispettivamente al fine di comunicare l’opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non
avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e del
regime contabile agevolato, entrambi previsti dall’articolo 27 del DL n. 98/2011.
Questo, al fine di consentire la comunicazione della mancata adozione del regime previsto
dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della L. n. 244 del 2007 e di voler revocare l’opzione per il
regime ordinario, al fine di potersi avvalere dei regimi disciplinati dall’articolo 27, commi 1, 2 e 3,
del DL n. 98/2011.
Rispetto alle bozze è stata aggiunta la casella 2 nel rigo VO33, per consentire l'opzione dal 2012
per il regime dei "residuali" (articolo 27, comma 3, D.L. 98/2011) a quei contribuenti, che sarebbero
naturalmente entrati dallo scorso anno nel nuovo regime dei “minimi”, rispettandone i relativi
requisiti (articolo 27, commi 1 e 2). Nelle bozze era già presente la colonna 1 del VO33, con
l'opzione per la contabilità semplificata, oppure ordinaria, da parte di coloro che sarebbero entrati
naturalmente dal 2012 nel nuovo regime dei minimi.
L'opzione per questi due regimi Iva ordinari può essere effettuata - barrando il rigo VO34 - anche
da chi sarebbe entrato naturalmente nel regime dei residuali dal 2012. In assenza di questa
opzione, dal 2012 è entrato automaticamente tra i residuali chi, pur rispettando le condizioni
"originarie" per essere minimo (ricavi/compensi fino a 30mila euro, nessuna esportazione o spese
per dipendenti, beni strumentali fino a 15mila euro, non regime speciale o trasparenza, eccetera,
secondo l'articolo 1, commi 96 e 99, legge 244/2007), ha intrapreso l'attività d'impresa, l'arte o la
professione prima del 2008 ovvero non rispetta i requisiti aggiunti al regime senza Iva dall'articolo
27, comma 1, Dl 98/2011 (non esercizio di attività di impresa o professionale nel triennio
6 precedente, non mera prosecuzione di altra attività già svolta come dipendente o autonomo
eccetera).
Chiarito il dilemma se sia meglio essere “minimi” o “residuali”, non ci resta che prendere in esame
anche il rigo VL29, rinnovellato pure lui con il nuovo campo 3 dedicato ai versamenti sospesi per
“eventi eccezionali”, dove la fantasia dei contribuenti formulerà le teorie più futuristiche.
Da segnalare la ridefinizione del contenuto del rigo VL40, l’ultimo della lista, nel quale occorrerà
indicare l'importo del versamento effettuato per restituire crediti Iva utilizzati in compensazione in
misura superiore a quella spettante, anche se non relativi allo stesso anno d'imposta oggetto della
dichiarazione (come invece era previsto precedentemente, in base alle indicazioni della circolare n.
48/2002).
Non è il caso di spaventarci. Come dice Manzoni, tutto si aggiusterà e, nonostante gli agguati del
fisco, anche quest’anno ce la potremo fare…
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