Liquidazione di srl e presentazione di Unico
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Liquidazione di srl e presentazione di Unico
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di liquidazione è un procedimento necessario, a differenza delle società di persone, per le quali è facoltativo e che, pertanto, possono cessare senza eseguirlo. Le modalità di determinazione del reddito ai fini Ires, nella fase di liquidazione, sono disciplinate dall'art. 182, D.P.R. 917/1986, mentre i connessi adempimenti dichiarativi sono contenuti nell'art. 5, D.P.R. 322/1998, così come modificato dal D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. con modif. dalla L. 27.2.2009, n. 14. La messa in liquidazione della società crea inevitabilmente una situazione complessa e, sotto certi aspetti, anche legislativamente e concettualmente ambigua: uno degli ambiti più delicati da definire appare quello fiscale e in particolare la presentazione della dichiarazione. Premessa In tema di liquidazione di società, indicazioni sui tempi di presentazione delle dichiarazioni vengono date dall’art. 5, comma 1, D.P.R. n. 322/1998. L’articolo in questione, come da ultimo modificato dal D.L. n. 16/2012 (c.d. “Semplificazioni fiscali”), entrato in vigore a decorrere dal 2 marzo 2012, prevede che: → “il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale presenta [...] la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via telematica”. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Il liquidatore o in sua mancanza il rappresentante legale deve, quindi, presentare due dichiarazioni: la prima, attiene al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di iscrizione al Registro Imprese della liquidazione; la seconda riguarda il periodo compreso tra quest’ultima data e la chiusura della liquidazione. In seguito alle modifiche apportate dal D.L. n. 16/2012 al citato disposto normativo, in generale il termine di decorrenza dei nove mesi non è più rappresentato dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, bensì: - dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa; - in caso di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci, dalla data di iscrizione della relativa delibera. Si determina pertanto un allineamento tra il momento di decorrenza degli effetti fiscali e civili della messa in liquidazione. Revoca della liquidazione L’articolo 2, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il nuovo comma 3-bis all’articolo 5, D.P.R. n. 322/1998: → “3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell’articolo 2487ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione”. In sostanza, la nuova disposizione prevede che in caso di revoca della liquidazione, se i relativi effetti si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo “ante e post liquidazione”. Restano comunque fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della revoca, salvo il caso in cui la stessa abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Liquidazione che si prolunga oltre il periodo di imposta Nel caso in cui la liquidazione si prolunghi oltre il periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la liquidazione, il liquidatore deve procedere con delle ulteriori dichiarazioni, così come previsto dal terzo comma dell’articolo 5, D.P.R. n. 322/1998: → “Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo di imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall’articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d’imposta”. In merito a quest’ultima situazione l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione 6 luglio 2010, n. 66 in riferimento, in particolare alle liquidazioni che si protraggono oltre il periodo d’imposta, ma per meno di cinque esercizi. In tal caso, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, occorre presentare: - una dichiarazione relativa alla frazione di periodo compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa in liquidazione (ora data di iscrizione della liquidazione al Registro Imprese); - le dichiarazioni relative ai periodo d’imposta “intermedi” durante i quali perdura la liquidazione; - una dichiarazione relativa all’intero periodo di liquidazione in base al bilancio finale, nel periodo d’imposta in cui la liquidazione si conclude. In pratica ai fini IRES, nel caso di liquidazione che si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito va determinato provvisoriamente in ciascun esercizio intermedio, salvo conguaglio nell’esercizio in cui la liquidazione si chiude. Rispetto a quanto previsto dal dettato normativo, l’Agenzia specifica, inoltre, che è necessario produrre anche un’ulteriore dichiarazione, ossia quella relativa all’intero periodo d’imposta di liquidazione sulla base di quanto emerge dal bilancio finale predisposto al termine della liquidazione della società. La frazione di esercizio antecedente alla chiusura della liquidazione non costituisce un autonomo periodo d’imposta, ma viene assorbita nel bilancio finale che coinvolge tutto il periodo della liquidazione. La determinazione del reddito “provvisoria”, infatti, va riferita ai soli esercizi provvisori conclusi, antecedenti quello nel corso del quale la liquidazione ha termine. Ne deriva che: → “il reddito prodotto nella frazione di periodo antecedente la chiusura della liquidazione è assorbito dal risultato che emerge dal bilancio finale di liquidazione e, conseguentemente, anche l’imposta ad esso Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info relativa va liquidata sulla base del risultato finale, tenendo conto anche delle eventuali imposte di conguaglio”. Quanto esposto vale per l’IRES e non per l’IRAP e l’IVA per le quali ciascun periodo d’imposta successivo all’iscrizione della liquidazione al Registro delle Imprese è considerato un autonomo periodo da liquidare e dichiarare in via definitiva. ESEMPIO Liquidazione con durata non superiore a 5 esercizi - Dichiarazione dei redditi per società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. 01/01/…. Data iscrizione della liquidazione al Registro Imprese 05/10/…. Dichiarazione definitiva frazione esercizio ante liquidazione Termini di versamento Dichiarazione finale definitiva intero periodo liquidazione Chiusura liquidazione 31/12/…. Dichiarazione intermedia provvisoria frazione esercizio post liquidazione 31/12/…. Dichiarazione intermedia provvisoria 20/03/…. Nessuna dichiarazione intermedia Per quanto riguarda i termini di versamento connessi alle operazioni straordinarie, non vi sono regole specifiche, pertanto è applicabile la disciplina prevista dall’art. 17, D.P.R. n. 435/2001. I termini di versamento sono così individuati: per le persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, il 16/6 dell’anno in cui è presentata la dichiarazione; per i soggetti IRES, il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, differito al 16 del mese successivo in caso di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info È inoltre possibile posticipare il versamento entro i 30 giorni successivi applicando agli importi dovuti la maggiorazione dello 0,40%. Con riferimento ai termini di versamento, si rammenta che gli stessi sono differenziati in relazione al fatto che il soggetto sia, nella frazione di esercizio che precede l’operazione straordinaria, una società di persone o una società di capitali. Infatti: → in caso di trasformazione da società di persone a società di capitali o di liquidazione di società di persone, per il periodo ante trasformazione/liquidazione si applicano le regole previste per le società di persone; → in caso di trasformazione da società di capitali a società di persone o di liquidazione di società di capitali, per il periodo ante trasformazione/liquidazione si applicano le regole di versamento previste per le società di capitali. Modelli da utilizzare L’obbligo di presentare la dichiarazione con riferimento a un periodo infrannuale si verifica solo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Per quanto riguarda i modelli da utilizzare, in presenza di un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ossia di un periodo che si chiude prima del 31.12, è previsto che le società di capitali sono tenute a utilizzare il modello approvato per l’anno precedente. Quindi per le società di capitali che nel corso del 2012 sono state interessate: dalla chiusura della liquidazione, iniziata nello stesso periodo d’imposta, va utilizzato per il periodo di liquidazione: per la dichiarazione dei redditi sulla base del bilancio finale di liquidazione, il mod. UNICO 2012 SC se la liquidazione è stata chiusa prima del 31.12.2012 ovvero il mod. UNICO 2013 SC se la stessa è stata chiusa il 31.12.2012; per la dichiarazione IRAP, il mod. IRAP 2012 se la stessa è stata chiusa prima del 31.12.2012 ovvero il mod. IRAP 2013 se la stessa è stata chiusa il 31.12.2012; dalla chiusura della liquidazione, iniziata in periodi d’imposta precedenti, va utilizzato il mod. UNICO 2012 SC per la dichiarazione dei redditi relativa all’intero periodo di liquidazione (dalla messa in liquidazione alla chiusura della stessa) sulla base del bilancio finale di liquidazione e il mod. IRAP 2012 per il periodo d’imposta 2012. Anche in tal caso si ritiene che se la liquidazione è chiusa il 31.12.2012 vanno utilizzati i modelli “nuovi” (modd. UNICO 2013 e IRAP 2013). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info CASO Esempi Liquidazione società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. Iscrizione al Registro delle Imprese della liquidazione in data 04/05/2012. Chiusura liquidazione 31/12/2012 con approvazione piano di riparto. DICHIARAZIONE DELLA SOCIETÀ PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE Dichiarazione Modello dichiarativo Scadenza invio da utilizzare telematico 28 febbraio 2013 (entro Dichiarazione redditi Modello 2012 (periodo l’ultimo giorno del 9° ed IRAP (entrambe in da 01/01/2012 al mese successivo alla forma autonoma) 03/05/2012) data di messa in liquidazione) Versamento saldo IRES e IRAP entro il 16/11/2012 ovvero entro il 17 dicembre (il 16 dicembre cade di domenica) con maggiorazione interessi dello 0,4%. Deve essere stato versato il I acconto IRES per l’anno 2012 (18/06/12 - poiché il 16 cade di sabato - o 18/07/12), mentre non è dovuto il II acconto per l’anno 2012, in quanto il termine del versamento del saldo è scaduto anteriormente. DICHIARAZIONE SOCIETÀ PERIODO LIQUIDAZIONE Dichiarazione Modello dichiarativo Scadenza invio da utilizzare telematico Redditi IVA FACOLTÀ UNIFICATA IRAP (in forma autonoma) 770 semplificato in forma autonoma 770 ordinario in forma autonoma Modello 2013 (periodo da 04/05/2012 al 31/12/2012) Modello 2013 Modello 2013 (periodo da 04/05/2012 al 31/12/2012) 30/09/2013 30/09/2013 Modello 2013 31/07/2013 Modello 2013 31/07/2013 Versamento: saldo IRES e IRAP entro il 17/06/2013 ovvero entro il 17 luglio con maggiorazione interessi dello 0,4%; IVA entro il 18/03/2013; entro il 17/06/2013 con maggiorazione dello 0,4% per interessi per mese o frazione di mese, ovvero entro il 17/07/2013 con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (se si presenta unificata). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Si noti che entro il 16/11/2012 doveva essere versato il I acconto IRES/IRAP per l’anno 2012 (termine per il versamento del saldo del periodo anteliquidazione). Si ritiene che la società doveva versare anche il II acconto per il 2012 entro il 30/11/2012. CASO Liquidazione che si protrae oltre il periodo d’imposta, ma per meno di cinque esercizi Iscrizione al Registro delle Imprese della liquidazione in data 09/07/2010; chiusura liquidazione in data 31/12/2012. La liquidazione si è protratta, quindi, oltre il periodo di imposta in cui ha avuto inizio, ma si è chiusa entro cinque anni. Il liquidatore nella fase ante liquidazione (periodo dal 01/01/2010 al 08/07/2010) ha presentato la dichiarazione in forma autonoma dei redditi entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di messa in liquidazione (02/05/2011, poiché il 30/04/2011 cadeva di sabato) ed è stato versato il saldo IRES entro il 17/01/2011 (il 16 cadeva di domenica). Nel periodo successivo (09/07/2010 - 31/12/2012) bisogna procedere alle dichiarazioni provvisorie per ciascun periodo di imposta. DICHIARAZIONI PROVVISORIE Periodo di Modello dichiarativo Scadenza invio dichiarazione da utilizzare telematico UNICO 2011 30/09/2011 UNICO 2012 01/10/2012(*) Dichiarazione REDDITI 09/07/2010 31/12/2010 01/01/2011 31/12/2011 (*) Il 30 settembre 2012 cadeva di domenica. Si procederà alla dichiarazione finale di liquidazione: Periodo di Modello dichiarativo Scadenza invio dichiarazione da utilizzare telematico UNICO 2013 30/09/2013 09/07/2010 31/12/2012 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Il modello da utilizzare in questo caso è UNICO SC 2013, in quanto la liquidazione si è conclusa il 31 dicembre 2012. Diversamente, se la liquidazione si fosse chiusa precedentemente, si sarebbe dovuto usare il Mod. UNICO SC 2012. Le dichiarazioni devono essere presentate entro nove mesi dalla chiusura della liquidazione. Nel momento in cui viene presentato il Mod. UNICO SC verrà effettuato il calcolo definitivo dell’imposta IRES dovuta per tutto il periodo della liquidazione, evidenziando l’eventuale conguaglio a credito o a debito scomputando, cioè dall’IRES dovuta quanto versato negli esercizi intermedi. Nell’ipotesi di conguaglio a debito, la società dovrà procedere ad effettuare i versamenti a saldo entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, così come previsto dall’ art. 17 D.P.R. n. 435/2001 (nel nostro caso 17 giugno 2013, in quanto il giorno 16 giugno cade di domenica). Riepilogo Le diverse fattispecie e le relative conseguenze I CASI COMPORTAMENTO Liquidazione che si conclude nel Il reddito d’impresa è determinato in periodo d'imposta nel quale è base al bilancio finale di cominciata liquidazione La determinazione del reddito e la Liquidazioni che hanno durata corrispondente tassazione sono superiore al periodo di imposta in effettuate sulla base dell'intero cui inizia la procedura ma che periodo di liquidazione tenendo terminano entro 5 anni conto delle liquidazioni fiscali provvisorie intermedie La procedura di liquidazione si I redditi determinati inizialmente in protrae oltre i cinque periodi di via provvisoria, si considerano imposta definitivi Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LIQUIDAZIONE - ADEMPIMENTI DICHIARATIVI e di VERSAMENTO Termine di presentazione della dichiarazione (art. 5, D.P.R. 322/1998 e succ. modif.) Termine di effettuazione dei versamenti delle imposte a saldo (art. 17, D.P.R. 435/2001 e succ. modif.) Periodo antecedente la messa in liquidazione (1/1 - giorno di iscrizione al registro imprese della liquidazione) Entro l'ultimo giorno del nono mese Entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta Primo periodo di liquidazione (data iscrizione al registro imprese - 31/12) Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di chiusura del periodo d'imposta Entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta Esercizi intermedi di liquidazione Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di chiusura del periodo d'imposta Entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta Periodo d'imposta Entro la fine del nono Entro il giorno sedici mese successivo alla del sesto mese data di deposito del successivo alla bilancio finale di chiusura del periodo liquidazione d'imposta Ultimo periodo di liquidazione - Riproduzione riservata - Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. 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