L`amministrazione e la contabilità nel partito politico
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L`amministrazione e la contabilità nel partito politico
COME CAMBIA IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI Antonio Misiani (Tesoriere nazionale PD) Roma, giugno 2012 IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI: LA NORMATIVA VIGENTE (1) Il referendum del 18-19 aprile 1993 con il 93,8% di sì ha abrogato il finanziamento pubblico dei partiti politici. La legge 157/1999, che prevede un “rimborso delle spese per le campagne elettorali”, è stata sottoposta al referendum del 21 maggio 2000 che – avendo registrato il 32,2% di votanti, inferiore al quorum minimo – è stato dichiarato non valido. Attualmente sono previsti 4 fondi per i rimborsi elettorali di Camera, Senato, Parlamento europeo e Consigli regionali. Per il 2012 sono stanziati complessivamente 182.349.705 €. Accedono ai rimborsi i partiti che raggiungono almeno l’1% dei voti validi a livello nazionale (Camera), che raggiungono almeno il 5% dei voti validi nella regione o ottengono almeno 1 candidato eletto (Senato), che ottengono almeno 1 candidato eletto (Parlamento europeo e Consigli regionali) Sono previsti rimborsi anche per i referendum (tetto annuo = 2.582.284,50 €) Erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche: è possibile una detrazione di imposta del 19% per somme comprese tra 51,65 € e 103.291,37 € IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI: LA NORMATIVA VIGENTE (2) Limiti alle spese elettorali: sono previsti per le elezioni politiche e regionali Trasparenza: pubblicazione dei rendiconti su almeno 2 quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale e su un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale; Trasparenza: obbligo di divulgazione dei nominativi dei donatori per erogazioni liberali >50 mila € nell’anno solare (dichiarazione congiunta) Controlli: controllo interno dei revisori del partito; controllo esterno del Collegio dei Revisori dei rendiconti dei partiti (controllo formale di “secondo grado”, senza poteri diretti di accertamento) Sanzioni: sospensione dei rimborsi elettorali per violazione delle norme in materia di rendicontazione finanziaria e omissione di presentazione del consuntivo elettorale; sanzioni amministrative in caso di violazione dei limiti di spesa, omissione e ritardo nella presentazione della dichiarazione congiunta, mancata indicazione delle fonti di finanziamento nel consuntivo elettorale TRASPARENZA: LE SCELTE DEL PD Sin dalla nascita il Partito Democratico si è dato volontariamente regole di trasparenza nettamente più severe della legislazione vigente. Il PD si è dotato di un Codice Etico che stabilisce i principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi dei suoi aderenti Lo Statuto nazionale del PD prevede specifici requisiti di onorabilità e professionalità per il Tesoriere (art. 31), i membri del Collegio sindacale (art. 32) e del Comitato di tesoreria (art. 37). L'art. 35 dello Statuto nazionale prevede la pubblicazione sul sito Internet del PD del bilancio consuntivo di esercizio L'art. 38 dello Statuto nazionale prevede l'affidamento del controllo e della certificazione del bilancio consuntivo di esercizio ad una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al D.lgs. 58/1998. Dal 2008 il bilancio del PD è certificato da PricewaterhouseCoopers. Il PD ha presentato proprie proposte di legge sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (A.C. 4973 Bersani ed altri) e sulla riduzione e riforma del finanziamento dei partiti (A.C. 5176 Bersani ed altri). IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI: I TAGLI GIA’ DECISI TRA IL 2008 E IL 2011 Dal 2008 lo stanziamento per i rimborsi elettorali è stato progressivamente ridotto: l'art. 2, comma 275 della legge 244/2007 ha ridotto di 20 milioni annui il relativo capitolo di bilancio; l'art. 5, comma 4 del decreto-legge 78/2010 ha ridotto del 10% il coefficiente di calcolo (da 1€ a 0,90€); l'art. 6 del decreto-legge 98/2011 ha ridotto di un ulteriore 10% il coefficiente di calcolo (da 0,90€ a 0,81€) L'art. 5, comma 4 del decreto-legge 78/2010 ha abolito la prosecuzione dei rimborsi in caso di fine anticipata della legislatura. L'art. 6 del decreto-legge 98/2011 ha stabilito l'immediata entrata in vigore di questa norma IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI: I TAGLI GIA’ DECISI TRA IL 2008 E IL 2011 Rimborsi elettorali - stanziamento annuo (milioni €) 350 290,5 300 289,8 268,4 250 200 201,2 200,7 182,4 182,3 160,7 150 149,9 141,7 141,7 2015 2016 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA Il disegno di legge (A.S. 3321) prevede: la drastica riduzione dei contributi pubblici la riorganizzazione delle modalità di erogazione dei contributi pubblici secondo il modello tedesco la revisione delle detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali per i partiti e le ONLUS il rafforzamento delle norme per la trasparenza, i controlli dei bilanci e le sanzioni l'introduzione di limiti massimi delle spese elettorali per le elezioni comunali e europee RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI PER LE SPESE DEI PARTITI (ART. 1) I rimborsi elettorali 2012 sono ridotti del 50% I contributi pubblici sono ridotti a 91 milioni €, di cui il 70% (63,7 milioni €) corrisposti – a decorrere dal primo rinnovo - come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l’attività politica e il 30% (27,3 milioni €) a titolo di cofinanziamento I rimborsi sono erogati attraverso 4 fondi, ciascuno pari a 15.925.000 € (Camera, Senato, Parlamento europeo, Consigli regionali) I contributi pubblici sono ridotti del 5% in caso di mancato rispetto della clausola di non discriminazione di genere (candidature dello stesso sesso superiori a 2/3 del totale) CONTRIBUTI A TITOLO DI COFINANZIAMENTO (ART. 2) E’ attribuito ai partiti un contributo annuo per finanziare l’attività politica pari a 0,50 € per ogni euro ricevuto a titolo di: a) quote associative; b) erogazioni liberali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo si considerano quote associative ed erogazioni liberali fino a 10 mila € annui per ogni persona fisica o ente erogante Accedono al cofinanziamento i partiti che conseguono almeno il 2% dei voti validi alla Camera o che ottengono almeno 1 eletto al Senato, alla Camera, al Parlamento europeo, nei Consigli regionali Il cofinanziamento è suddiviso in 4 fondi. Per ogni fondo, a ciascun partito spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell’ultima elezione I contributi sono determinati entro il 10 luglio di ciascun anno sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell’esercizio precedente ATTI COSTITUTIVI E STATUTI (ART. 5) I partiti, qualora abbiano diritto ai rimborsi o al cofinanziamento, devono dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto da trasmettere ai Presidenti della Camera e del Senato entro 45 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni Atto costitutivo e statuto sono redatti nella forma dell’atto pubblico e indicano l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l’organo responsabile per la gestione economico-finanziaria Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti I partiti che non trasmettono atto costitutivo e statuto decadono dal diritto ai rimborsi e al cofinanziamento CRITERIO COMUNE PER L’ACCESSO AI RIMBORSI ELETTORALI (ART. 6) Accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali i partiti che ottengono: almeno 1 candidato eletto nella regione (Senato e Consigli regionali) almeno 1 candidato eletto a livello nazionale (Camera e Parlamento europeo) DETRAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI (ART. 7) La detrazione di imposta per le erogazioni liberali delle persone fisiche in favore dei partiti è elevata al 24% (2013) e al 26% (dal 2014). Il tetto massimo che dà diritto alla detrazione è ridotto a 10 mila € annui Rimane al 19% la detrazione di imposta per le erogazioni liberali delle persone giuridiche, per importi compresi tra 51,65 € e 103.291,38 € Clausola di salvaguardia: in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di minori entrate derivanti dal nuovo regime di detrazione, si provvede alla copertura riducendo i contributi a titolo di cofinanziamento L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI RENDICONTI (ART. 9) Obbligo di revisione e certificazione dei rendiconti per i partiti che conseguono almeno il 2% dei voti validi alla Camera o che ottengono almeno 1 eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale. I partiti si avvalgono di una società di revisione iscritta nell’albo speciale CONSOB La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio, verificando la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano L’incarico è affidato un incarico per 3 esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori 3 esercizi consecutivi LA COMMISSIONE PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO (ART. 9) E’ istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti, composta da 5 magistrati designati dal Primo presidente della Corte di Cassazione (1), dal Presidente del Consiglio di Stato (1) e dal Presidente della Corte dei Conti (3), con mandato di 4 anni rinnovabile una sola volta. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge, anche verificando la conformità delle spese e delle entrate alla documentazione prodotta a prova delle stesse La Commissione entro il 15 febbraio dell’anno successivo invita i partiti a sanare eventuali irregolarità entro il 31 marzo; entro il 30 aprile approva una relazione, trasmessa ai Presidenti di Camera e Senato e pubblicata online; entro il 15 luglio trasmette gli elenchi dei partiti ottemperanti e inottemperanti; se l’inottemperanza non viene sanata entro il 31 ottobre successivo, la Commissione applica sanzioni amministrative pecuniarie Le sanzioni variano a seconda della gravità delle inottemperanze, fino all’azzeramento dei contributi pubblici spettanti al partito inottemperante TRASPARENZA: ULTERIORI REGOLE (ART. 9) I rendiconti di esercizio sono pubblicati, anche in formato open data, nei siti Internet dei partiti (entro il 10 luglio) e in un’apposita sezione del sito Internet della Camera Obbligo di rendicontazione anche per i partiti che non percepiscono più rimborsi, fino al terzo esercizio successivo a quello di percezione dell’ultima rata di rimborsi Divieto per i partiti di investire la propria liquidità in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi dagli Stati UE Obbligo di annotazione dell’identità dell’erogante per le donazioni di qualsiasi importo I rimborsi e i contributi sono strettamente finalizzati all’attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti Divieto per i partiti di prendere in locazione o acquistare a titolo oneroso immobili di proprietà di eletti nei medesimi partiti TRASPARENZA: ULTERIORI REGOLE (ART. 10, 11, 12) Art. 10: nel caso di applicazione di sanzioni amministrative ≥ 1/3 dei contributi pubblici, i tesorieri perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei 5 anni successivi Art. 11: la divulgazione dei nominativi dei donatori (dichiarazione congiunta) è obbligatoria per le erogazioni liberali >5 mila € nell’anno solare Art. 12: la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale prevista per i parlamentari è obbligatoria anche per i tesorieri non titolari di cariche elettive TETTI DI SPESA PER LE ELEZIONI COMUNALI (ART. 13) E EUROPEE (ART. 14) Candidati sindaci: Comuni tra 15 mila e 100 mila abitanti: 25.000 € + 1 € per elettore Comuni tra 100 mila e 500 mila abitanti: 125.000 € + 1 € per elettore Comuni >500 mila abitanti: 250.000 € + 0,90 € per elettore Candidati consiglieri comunali: Comuni tra 15 mila e 100 mila abitanti: 5.000 € + 0,05 € per elettore Comuni tra 100 mila e 500 mila abitanti: 12.500 € + 0,05 € per elettore Comuni >500 mila abitanti: 25.000 € + 0,05 € per elettore Partiti, movimenti, liste per le elezioni comunali: 1 € per elettore Art. 14: partiti e movimenti per le elezioni europee: 1 € per elettore DETRAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS (ART. 15) La detrazione di imposta per le erogazioni liberali delle persone fisiche in favore delle ONLUS e delle iniziative di cooperazione internazionale è elevata al 24% (2013) e al 26% (dal 2014). Il tetto massimo che dà diritto alla detrazione è pari a 2.065 € annui Le minori entrate derivanti dall’aumento della detrazione di imposta sono coperte con i risparmi derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici ai partiti DESTINAZIONE DEI RISPARMI AI TERREMOTATI (ART. 16) La Relazione tecnica del Governo e il parere della Commissione bilancio della Camera quantificano i risparmi derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici ai partiti in 319,3 milioni per gli anni 2012-2016 L'art. 16 – approvato su proposta del PD - riassegna i risparmi relativi agli anni 2012 e 2013 (pari a 160,5 milioni di euro) al Dipartimento della protezione civile per destinarli agli interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali verificatisi dal 1.1.2009 FINANZIAMENTO DEI PARTITI: PRIMA E DOPO LA RIFORMA Finanziamento pubblico Stanziamento annuo Rimborsi elettorali Accesso ai rimborsi elettorali Normativa attuale Rimborsi elettorali 182,3 M nel 2012; riduzione progressiva fino a 141,7 M dal 2015 4 fondi (nel 2012: 1€ per elettore per ciascun fondo; a regime 0,81€) Camera: almeno 1% voti nazionale; Senato: almeno 5% voti regionale o 1 eletto; Parlamento europeo e Consiglio regionale: 1 eletto Cofinanziamento non previsto Accesso al cofinanziamento non previsto Ulteriore criterio di accesso ai rimborsi elettorali e al cofinanziamento non previsto Detrazione per erogazioni liberali partiti 19% da 51,65€ a 103.291,38€ annui Detrazione per erogazioni liberali ONLUS e cooperazione internazionale 19% fino a 2.065,83€ annui Nuova normativa Rimborsi elettorali + Cofinanziamento 91 M nel 2012; tetto massimo di 91 M dal 2013 4 fondi (15.925.000€ X 4 = 63.700.000€) Almeno 1 eletto Camera/Senato/Parlamento europeo/Consiglio regionale 4 fondi (6.825.000€ X 4 = 27.300.000€); contributo di 0,50€ per ogni euro di quote associative e erogazioni liberali (si considerano solo quelle ≤10.000 €); tetto di contributo per ciascun partito Almeno 2% voti Camera o 1 eletto Camera/Senato/Parlamento europeo/Consiglio regionale trasmissione ai Presidenti di Camera e Senato di atto costitutivo e statuto, redatti nella forma di atto pubblico, con indicazione dell'organo che approva il rendiconto e dell'organo responsabile della gestione economico finanziaria; statuto conformato a principi democratici nella vita interna persone fisiche 24% (2013) e 26% (dal 2014) da 50€ a 10.000€ annui; persone giuridiche 19% da 51,65€ a 103.291,38€ annui 24% (2013) e 26% (dal 2014) fino a 2.065€ annui TRASPARENZA, CONTROLLI E SANZIONI PRIMA E DOPO LA RIFORMA Normativa attuale Investimento della liquidità Donazioni anonime Pubblicità dei donatori Finalizzazione dei contributi pubblici Situazione patrimoniale e reddituale dei tesorieri nessun vincolo consentite se <1.000€ dichiarazione congiunta per donazioni >50.000€ Nuova normativa Revisori dei partiti; certificazione obbligatoria da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale CONSOB Commissione per la trasparenza (5 magistrati, designati dai presidenti di Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti – potere di controllo della conformità delle entrate e delle spese alla documentazione prodotta) Sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate alla gravità della violazione, fino alla decurtazione dell'intero importo dei contributi pubblici Pubblicazione su 2 quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale; pubblicazione, anche in formato open data, sul sito Internet del partito e della Camera solo titoli emessi da Stati UE non consentite dichiarazione congiunta per donazioni >5.000€ nessun vincolo attività politica elettorale e ordinaria pubblica solo se eletti sempre pubblica Tetti alle spese elettorali previsti solo per le elezioni politiche e regionali previsti per le elezioni politiche, europee, regionali e comunali Controllo interno dei rendiconti Revisori dei partiti Controllo esterno dei rendiconti Collegio dei Revisori dei rendiconti dei partiti (5 revisori nominati dai Presidenti di Camera e Senato – poteri di controllo formale e non di accertamento) Sanzioni per la violazione di norme in materia di rendicontazione Sospensione dell'erogazione dei rimborsi elettorali Pubblicità dei rendiconti Pubblicazione su 2 quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale DOVE VANNO I RISPARMI DELLA RIFORMA Destinazione dei risparmi 2012-2016 (totale = 319,3 milioni €) Stato 18,5 Maggiori detrazioni partiti 21,8 Terremotati 160,5 Maggiori detrazioni Onlus 118,5 CONCLUSIONI Il disegno di legge di riforma, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, dimezza da subito, come proposto dal PD, il contributo pubblico per i partiti (nel 2012 passano da 182 a 91 milioni €), che dal 2013 viene riorganizzato secondo il modello tedesco (rimborsi + cofinanziamento). Le risorse per i partiti scendono a 1,50€ per abitante, un livello nettamente inferiore a quanto previsto in Germania (5,64€ comprese le fondazioni), Spagna (2,84€), Francia (2,46€) Sono fortemente rafforzate le regole sulla trasparenza (pubblicazione in Internet dei bilanci e abbassamento della soglia di pubblicità delle donazioni), i controlli (certificazione obbligatoria dei rendiconti e Commissione indipendente di controllo) e le sanzioni (fino alla decurtazione integrale dei contributi pubblici). Per il controllo esterno il PD aveva proposto la Corte dei Conti. La soluzione adottata (la Commissione) è simile agli organismi di controllo previsti in Francia e Regno Unito Vengono introdotti limiti alle spese elettorali per le europee e le comunali Viene drasticamente ridotto il divario delle agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali ai partiti rispetto a quelle previste per le Onlus La riforma rappresenta un radicale cambiamento rispetto alla normativa vigente. Gran parte delle nuove norme derivano da proposte PD (contributi dimezzati, modello tedesco, bilanci certificati e pubblicati in Internet, sanzioni più severe, ecc.)