L`amministrazione e la contabilità nel partito politico

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L`amministrazione e la contabilità nel partito politico
COME CAMBIA
IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI
Antonio Misiani (Tesoriere nazionale PD)
Roma, giugno 2012
IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI:
LA NORMATIVA VIGENTE (1)
 Il referendum del 18-19 aprile 1993 con il 93,8% di sì ha abrogato il
finanziamento pubblico dei partiti politici. La legge 157/1999, che prevede un
“rimborso delle spese per le campagne elettorali”, è stata sottoposta al
referendum del 21 maggio 2000 che – avendo registrato il 32,2% di votanti,
inferiore al quorum minimo – è stato dichiarato non valido.
 Attualmente sono previsti 4 fondi per i rimborsi elettorali di Camera, Senato,
Parlamento europeo e Consigli regionali. Per il 2012 sono stanziati
complessivamente 182.349.705 €. Accedono ai rimborsi i partiti che
raggiungono almeno l’1% dei voti validi a livello nazionale (Camera), che
raggiungono almeno il 5% dei voti validi nella regione o ottengono almeno 1
candidato eletto (Senato), che ottengono almeno 1 candidato eletto
(Parlamento europeo e Consigli regionali)
 Sono previsti rimborsi anche per i referendum (tetto annuo = 2.582.284,50 €)
 Erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche: è possibile una detrazione di
imposta del 19% per somme comprese tra 51,65 € e 103.291,37 €
IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI:
LA NORMATIVA VIGENTE (2)
 Limiti alle spese elettorali: sono previsti per le elezioni politiche e regionali
 Trasparenza: pubblicazione dei rendiconti su almeno 2 quotidiani, di cui uno a
diffusione nazionale e su un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale;
 Trasparenza: obbligo di divulgazione dei nominativi dei donatori per erogazioni
liberali >50 mila € nell’anno solare (dichiarazione congiunta)
 Controlli: controllo interno dei revisori del partito; controllo esterno del
Collegio dei Revisori dei rendiconti dei partiti (controllo formale di “secondo
grado”, senza poteri diretti di accertamento)
 Sanzioni: sospensione dei rimborsi elettorali per violazione delle norme in
materia di rendicontazione finanziaria e omissione di presentazione del
consuntivo elettorale; sanzioni amministrative in caso di violazione dei limiti di
spesa, omissione e ritardo nella presentazione della dichiarazione congiunta,
mancata indicazione delle fonti di finanziamento nel consuntivo elettorale
TRASPARENZA: LE SCELTE DEL PD
 Sin dalla nascita il Partito Democratico si è dato volontariamente regole di trasparenza
nettamente più severe della legislazione vigente.
 Il PD si è dotato di un Codice Etico che stabilisce i principi di riferimento dei
comportamenti individuali e collettivi dei suoi aderenti
 Lo Statuto nazionale del PD prevede specifici requisiti di onorabilità e professionalità per
il Tesoriere (art. 31), i membri del Collegio sindacale (art. 32) e del Comitato di tesoreria
(art. 37).
 L'art. 35 dello Statuto nazionale prevede la pubblicazione sul sito Internet del PD del
bilancio consuntivo di esercizio
 L'art. 38 dello Statuto nazionale prevede l'affidamento del controllo e della certificazione
del bilancio consuntivo di esercizio ad una società di revisione iscritta all'albo speciale di
cui al D.lgs. 58/1998. Dal 2008 il bilancio del PD è certificato da PricewaterhouseCoopers.
 Il PD ha presentato proprie proposte di legge sull'attuazione dell'articolo 49 della
Costituzione (A.C. 4973 Bersani ed altri) e sulla riduzione e riforma del finanziamento dei
partiti (A.C. 5176 Bersani ed altri).
IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI:
I TAGLI GIA’ DECISI TRA IL 2008 E IL 2011
 Dal 2008 lo stanziamento per i rimborsi elettorali è stato
progressivamente ridotto:
 l'art. 2, comma 275 della legge 244/2007 ha ridotto di 20
milioni annui il relativo capitolo di bilancio;
 l'art. 5, comma 4 del decreto-legge 78/2010 ha ridotto del 10%
il coefficiente di calcolo (da 1€ a 0,90€);
 l'art. 6 del decreto-legge 98/2011 ha ridotto di un ulteriore 10%
il coefficiente di calcolo (da 0,90€ a 0,81€)
L'art. 5, comma 4 del decreto-legge 78/2010 ha abolito la prosecuzione
dei rimborsi in caso di fine anticipata della legislatura. L'art. 6 del
decreto-legge 98/2011 ha stabilito l'immediata entrata in vigore di
questa norma
IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI:
I TAGLI GIA’ DECISI TRA IL 2008 E IL 2011
Rimborsi elettorali - stanziamento annuo (milioni €)
350
290,5
300
289,8
268,4
250
200
201,2
200,7
182,4
182,3
160,7
150
149,9
141,7
141,7
2015
2016
100
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA
Il disegno di legge (A.S. 3321) prevede:
 la drastica riduzione dei contributi pubblici
 la riorganizzazione delle modalità di erogazione dei
contributi pubblici secondo il modello tedesco
 la revisione delle detrazioni fiscali sulle erogazioni
liberali per i partiti e le ONLUS
 il rafforzamento delle norme per la trasparenza, i
controlli dei bilanci e le sanzioni
 l'introduzione di limiti massimi delle spese elettorali
per le elezioni comunali e europee
RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI PER LE
SPESE DEI PARTITI (ART. 1)
 I rimborsi elettorali 2012 sono ridotti del 50%
 I contributi pubblici sono ridotti a 91 milioni €, di cui il 70%
(63,7 milioni €) corrisposti – a decorrere dal primo rinnovo
- come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali
e quale contributo per l’attività politica e il 30% (27,3
milioni €) a titolo di cofinanziamento
 I rimborsi sono erogati attraverso 4 fondi, ciascuno pari a
15.925.000 € (Camera, Senato, Parlamento europeo,
Consigli regionali)
 I contributi pubblici sono ridotti del 5% in caso di mancato
rispetto della clausola di non discriminazione di genere
(candidature dello stesso sesso superiori a 2/3 del totale)
CONTRIBUTI A TITOLO DI
COFINANZIAMENTO (ART. 2)
 E’ attribuito ai partiti un contributo annuo per finanziare l’attività
politica pari a 0,50 € per ogni euro ricevuto a titolo di: a) quote
associative; b) erogazioni liberali da parte di persone fisiche o enti.
 Ai fini del calcolo si considerano quote associative ed erogazioni
liberali fino a 10 mila € annui per ogni persona fisica o ente erogante
 Accedono al cofinanziamento i partiti che conseguono almeno il 2%
dei voti validi alla Camera o che ottengono almeno 1 eletto al Senato,
alla Camera, al Parlamento europeo, nei Consigli regionali
 Il cofinanziamento è suddiviso in 4 fondi. Per ogni fondo, a ciascun
partito spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti
validi conseguiti nell’ultima elezione
 I contributi sono determinati entro il 10 luglio di ciascun anno sulla
base delle scritture e dei documenti contabili dell’esercizio precedente
ATTI COSTITUTIVI E STATUTI (ART. 5)
 I partiti, qualora abbiano diritto ai rimborsi o al cofinanziamento,
devono dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto da trasmettere ai
Presidenti della Camera e del Senato entro 45 giorni dalla data di
svolgimento delle elezioni
 Atto costitutivo e statuto sono redatti nella forma dell’atto pubblico e
indicano l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e
l’organo responsabile per la gestione economico-finanziaria
 Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita
interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto
delle minoranze e ai diritti degli iscritti
 I partiti che non trasmettono atto costitutivo e statuto decadono dal
diritto ai rimborsi e al cofinanziamento
CRITERIO COMUNE PER L’ACCESSO
AI RIMBORSI ELETTORALI (ART. 6)
 Accedono ai rimborsi delle spese per le
consultazioni elettorali i partiti che ottengono:
 almeno 1 candidato eletto nella regione
(Senato e Consigli regionali)
 almeno 1 candidato eletto a livello nazionale
(Camera e Parlamento europeo)
DETRAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI
AI PARTITI (ART. 7)
 La detrazione di imposta per le erogazioni liberali delle
persone fisiche in favore dei partiti è elevata al 24% (2013)
e al 26% (dal 2014). Il tetto massimo che dà diritto alla
detrazione è ridotto a 10 mila € annui
 Rimane al 19% la detrazione di imposta per le erogazioni
liberali delle persone giuridiche, per importi compresi tra
51,65 € e 103.291,38 €
 Clausola di salvaguardia: in caso di scostamenti rispetto
alle previsioni di minori entrate derivanti dal nuovo regime
di detrazione, si provvede alla copertura riducendo i
contributi a titolo di cofinanziamento
L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
DEI RENDICONTI (ART. 9)
 Obbligo di revisione e certificazione dei rendiconti per i partiti che
conseguono almeno il 2% dei voti validi alla Camera o che ottengono
almeno 1 eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un
Consiglio regionale.
 I partiti si avvalgono di una società di revisione iscritta nell’albo
speciale CONSOB
 La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul
rendiconto di esercizio, verificando la regolare tenuta della contabilità
e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Controlla altresì che il rendiconto sia conforme alle scritture e alla
documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e
alle norme che lo disciplinano
 L’incarico è affidato un incarico per 3 esercizi consecutivi, rinnovabile
per un massimo di ulteriori 3 esercizi consecutivi
LA COMMISSIONE PER LA TRASPARENZA
E IL CONTROLLO (ART. 9)
 E’ istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti, composta da 5 magistrati designati dal Primo presidente della Corte di
Cassazione (1), dal Presidente del Consiglio di Stato (1) e dal Presidente della
Corte dei Conti (3), con mandato di 4 anni rinnovabile una sola volta.
 La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge,
anche verificando la conformità delle spese e delle entrate alla
documentazione prodotta a prova delle stesse
 La Commissione entro il 15 febbraio dell’anno successivo invita i partiti a
sanare eventuali irregolarità entro il 31 marzo; entro il 30 aprile approva una
relazione, trasmessa ai Presidenti di Camera e Senato e pubblicata online;
entro il 15 luglio trasmette gli elenchi dei partiti ottemperanti e
inottemperanti; se l’inottemperanza non viene sanata entro il 31 ottobre
successivo, la Commissione applica sanzioni amministrative pecuniarie
 Le sanzioni variano a seconda della gravità delle inottemperanze, fino
all’azzeramento dei contributi pubblici spettanti al partito inottemperante
TRASPARENZA: ULTERIORI REGOLE (ART. 9)
 I rendiconti di esercizio sono pubblicati, anche in formato open data, nei siti
Internet dei partiti (entro il 10 luglio) e in un’apposita sezione del sito Internet
della Camera
 Obbligo di rendicontazione anche per i partiti che non percepiscono più
rimborsi, fino al terzo esercizio successivo a quello di percezione dell’ultima
rata di rimborsi
 Divieto per i partiti di investire la propria liquidità in strumenti finanziari diversi
dai titoli emessi dagli Stati UE
 Obbligo di annotazione dell’identità dell’erogante per le donazioni di qualsiasi
importo
 I rimborsi e i contributi sono strettamente finalizzati all’attività politica,
elettorale e ordinaria, dei partiti
 Divieto per i partiti di prendere in locazione o acquistare a titolo oneroso
immobili di proprietà di eletti nei medesimi partiti
TRASPARENZA: ULTERIORI REGOLE
(ART. 10, 11, 12)
 Art. 10: nel caso di applicazione di sanzioni amministrative
≥ 1/3 dei contributi pubblici, i tesorieri perdono la
legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli
esercizi dei 5 anni successivi
 Art. 11: la divulgazione dei nominativi dei donatori
(dichiarazione congiunta) è obbligatoria per le erogazioni
liberali >5 mila € nell’anno solare
 Art. 12: la pubblicità della situazione patrimoniale e
reddituale prevista per i parlamentari è obbligatoria anche
per i tesorieri non titolari di cariche elettive
TETTI DI SPESA PER LE ELEZIONI COMUNALI
(ART. 13) E EUROPEE (ART. 14)
 Candidati sindaci:
 Comuni tra 15 mila e 100 mila abitanti: 25.000 € + 1 € per elettore
 Comuni tra 100 mila e 500 mila abitanti: 125.000 € + 1 € per elettore
 Comuni >500 mila abitanti: 250.000 € + 0,90 € per elettore
 Candidati consiglieri comunali:
 Comuni tra 15 mila e 100 mila abitanti: 5.000 € + 0,05 € per elettore
 Comuni tra 100 mila e 500 mila abitanti: 12.500 € + 0,05 € per elettore
 Comuni >500 mila abitanti: 25.000 € + 0,05 € per elettore
 Partiti, movimenti, liste per le elezioni comunali: 1 € per elettore
 Art. 14: partiti e movimenti per le elezioni europee: 1 € per elettore
DETRAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI
ALLE ONLUS (ART. 15)
 La detrazione di imposta per le erogazioni liberali delle
persone fisiche in favore delle ONLUS e delle iniziative di
cooperazione internazionale è elevata al 24% (2013) e al
26% (dal 2014). Il tetto massimo che dà diritto alla
detrazione è pari a 2.065 € annui
 Le minori entrate derivanti dall’aumento della detrazione
di imposta sono coperte con i risparmi derivanti dalla
riduzione dei contributi pubblici ai partiti
DESTINAZIONE DEI RISPARMI AI
TERREMOTATI (ART. 16)
 La Relazione tecnica del Governo e il
parere della Commissione bilancio della Camera
quantificano i risparmi derivanti dalla riduzione dei
contributi pubblici ai partiti in 319,3 milioni per gli anni
2012-2016
 L'art. 16 – approvato su proposta del PD - riassegna i
risparmi relativi agli anni 2012 e 2013 (pari a 160,5 milioni
di euro) al Dipartimento della protezione civile per
destinarli agli interventi conseguenti ai danni provocati da
eventi sismici e calamità naturali verificatisi dal 1.1.2009

FINANZIAMENTO DEI PARTITI:
PRIMA E DOPO LA RIFORMA
Finanziamento pubblico
Stanziamento annuo
Rimborsi elettorali
Accesso ai rimborsi elettorali
Normativa attuale
Rimborsi elettorali
182,3 M nel 2012; riduzione progressiva fino a 141,7
M dal 2015
4 fondi (nel 2012: 1€ per elettore per ciascun fondo;
a regime 0,81€)
Camera: almeno 1% voti nazionale; Senato: almeno
5% voti regionale o 1 eletto; Parlamento europeo e
Consiglio regionale: 1 eletto
Cofinanziamento
non previsto
Accesso al cofinanziamento
non previsto
Ulteriore criterio di accesso ai
rimborsi elettorali e al
cofinanziamento
non previsto
Detrazione per erogazioni liberali
partiti
19% da 51,65€ a 103.291,38€ annui
Detrazione per erogazioni liberali
ONLUS e cooperazione
internazionale
19% fino a 2.065,83€ annui
Nuova normativa
Rimborsi elettorali + Cofinanziamento
91 M nel 2012; tetto massimo di 91 M dal 2013
4 fondi (15.925.000€ X 4 = 63.700.000€)
Almeno 1 eletto Camera/Senato/Parlamento
europeo/Consiglio regionale
4 fondi (6.825.000€ X 4 = 27.300.000€); contributo di
0,50€ per ogni euro di quote associative e erogazioni
liberali (si considerano solo quelle ≤10.000 €); tetto
di contributo per ciascun partito
Almeno 2% voti Camera o 1 eletto
Camera/Senato/Parlamento europeo/Consiglio
regionale
trasmissione ai Presidenti di Camera e Senato di atto
costitutivo e statuto, redatti nella forma di atto
pubblico, con indicazione dell'organo che approva il
rendiconto e dell'organo responsabile della gestione
economico finanziaria; statuto conformato a principi
democratici nella vita interna
persone fisiche 24% (2013) e 26% (dal 2014) da 50€ a
10.000€ annui; persone giuridiche 19% da 51,65€ a
103.291,38€ annui
24% (2013) e 26% (dal 2014) fino a 2.065€ annui
TRASPARENZA, CONTROLLI E SANZIONI
PRIMA E DOPO LA RIFORMA
Normativa attuale
Investimento della liquidità
Donazioni anonime
Pubblicità dei donatori
Finalizzazione dei contributi
pubblici
Situazione patrimoniale e
reddituale dei tesorieri
nessun vincolo
consentite se <1.000€
dichiarazione congiunta per donazioni >50.000€
Nuova normativa
Revisori dei partiti; certificazione obbligatoria da
parte di una società di revisione iscritta all'albo
speciale CONSOB
Commissione per la trasparenza (5 magistrati,
designati dai presidenti di Corte di Cassazione,
Consiglio di Stato e Corte dei Conti – potere di
controllo della conformità delle entrate e delle
spese alla documentazione prodotta)
Sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate
alla gravità della violazione, fino alla decurtazione
dell'intero importo dei contributi pubblici
Pubblicazione su 2 quotidiani e sulla Gazzetta
Ufficiale; pubblicazione, anche in formato open
data, sul sito Internet del partito e della Camera
solo titoli emessi da Stati UE
non consentite
dichiarazione congiunta per donazioni >5.000€
nessun vincolo
attività politica elettorale e ordinaria
pubblica solo se eletti
sempre pubblica
Tetti alle spese elettorali
previsti solo per le elezioni politiche e regionali
previsti per le elezioni politiche, europee, regionali
e comunali
Controllo interno dei rendiconti
Revisori dei partiti
Controllo esterno dei rendiconti
Collegio dei Revisori dei rendiconti dei partiti (5
revisori nominati dai Presidenti di Camera e Senato
– poteri di controllo formale e non di accertamento)
Sanzioni per la violazione di
norme in materia di
rendicontazione
Sospensione dell'erogazione dei rimborsi elettorali
Pubblicità dei rendiconti
Pubblicazione su 2 quotidiani e sulla Gazzetta
Ufficiale
DOVE VANNO I RISPARMI DELLA RIFORMA
Destinazione dei risparmi 2012-2016 (totale = 319,3 milioni €)
Stato 18,5
Maggiori detrazioni partiti 21,8
Terremotati 160,5
Maggiori detrazioni Onlus 118,5
CONCLUSIONI
 Il disegno di legge di riforma, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati,
dimezza da subito, come proposto dal PD, il contributo pubblico per i partiti (nel 2012
passano da 182 a 91 milioni €), che dal 2013 viene riorganizzato secondo il modello
tedesco (rimborsi + cofinanziamento). Le risorse per i partiti scendono a 1,50€ per
abitante, un livello nettamente inferiore a quanto previsto in Germania (5,64€ comprese
le fondazioni), Spagna (2,84€), Francia (2,46€)
 Sono fortemente rafforzate le regole sulla trasparenza (pubblicazione in Internet dei
bilanci e abbassamento della soglia di pubblicità delle donazioni), i controlli
(certificazione obbligatoria dei rendiconti e Commissione indipendente di controllo) e le
sanzioni (fino alla decurtazione integrale dei contributi pubblici). Per il controllo esterno
il PD aveva proposto la Corte dei Conti. La soluzione adottata (la Commissione) è simile
agli organismi di controllo previsti in Francia e Regno Unito
 Vengono introdotti limiti alle spese elettorali per le europee e le comunali
 Viene drasticamente ridotto il divario delle agevolazioni fiscali previste per le erogazioni
liberali ai partiti rispetto a quelle previste per le Onlus
 La riforma rappresenta un radicale cambiamento rispetto alla normativa vigente. Gran
parte delle nuove norme derivano da proposte PD (contributi dimezzati, modello
tedesco, bilanci certificati e pubblicati in Internet, sanzioni più severe, ecc.)