MUTA Domande frequenti (FAQ)
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MUTA Domande frequenti (FAQ)
MUTA Domande frequenti (FAQ) Indicazioni generali Il funzionamento dell’applicativo MUTA, incluse le modalità per profilarsi, è descritto dettagliatamente nelle Note Metodologiche che saranno a breve pubblicate su questo stesso sito. Il presente documento contiene le risposte alle domande più frequenti. Qualora dopo la lettura delle Note Metodologiche o delle FAQ (Frequently Asked Questions) fossero necessari ulteriori chiarimenti è possibile fare riferimento ai Contatti di MUTA, indicati in questo stesso sito. Elenco FAQ DOMANDA 1 FIRMA DIGITALE dei documenti inviati telematicamente. Il DPR 160/2010 prevede, all’art. 2 comma 2, l’invio telematico della pratica SCIA. Si chiede: a) se deve essere firmato digitalmente solo il modulo SCIA o tutti i suoi allegati; b) cosa si intende per firma digitale degli allegati. RISPOSTA a) Deve essere firmato digitalmente sia il modulo SCIA che tutti i suoi allegati; b) Firma degli allegati: - caso b.1) l’allegato (es. planimetria) è firmato su carta dal geometra. In questo caso il documento sarà prima scannerizzato, poi allegato alla pratica SCIA telematica e firmato digitalmente da chi compila e firma la SCIA; - caso b.2) l’allegato (es. planimetria) è firmato digitalmente dal geometra. In tal caso il documento, già firmato digitalmente dal professionista, sarà allegato alla pratica SCIA, ma non rifirmato da chi compila e firma la SCIA. Il sistema MUTA controlla la validità del certificato di firma digitale indipendentemente da chi ha posto la firma. DOMANDA 2 E’ prevista l’implementazione nella piattaforma di STRUMENTI DI PAGAMENTO ON-LINE? RISPOSTA In questa fase non è prevista una simile implementazione. Si tenga presente che il DPR 160/2010 prevede lo sviluppo del sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati all’interno del portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it. In fase transitoria, come previsto dalla circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico a firma congiunta con il Ministero per la Semplificazione Normativa, del 25 marzo u.s., è possibile allegare l’immagine scansionata dei bollettini di pagamento. DOMANDA 3 MUTA garantisce l’ARCHIVIAZIONE e la RICERCA dei “fascicoli” secondo le specifiche di legge (durata nel tempo, cambiamento del titolare, rispetto della Privacy)? RISPOSTA In questo momento la piattaforma non gestisce la conservazione sostitutiva, pur garantendo la visibilità delle pratiche inserite a tempo indefinito. DOMANDA 4 Quali sono le potenzialità di MUTA in termini di TRASMISSIONE DEGLI ALLEGATI? E’ possibile la trasmissione degli elaborati grafici di grande peso (es. tavole A0)? RISPOSTA Non ci sono limiti nelle dimensioni dei file allegati alla pratica creata in MUTA. Le dimensioni complessive hanno incidenza sull’invio della pratica (comunque compressa in automatico dal sistema) dalla casella PEC del segnalante verso la casella PEC del SUAP (dipendenti dal tipo di contratto in essere con il Service provider PEC). DOMANDA 5 Come avviene la comunicazione della SCIA agli Enti terzi (ASL, ARPA, VVFF)? RISPOSTA Il sistema MUTA è progettato per lavorare in modalità di interoperabilità evoluta. Ciò sarà possibile dalla fine del mese di giugno 2011 con i sistemi informativi di ASL e ARPA, secondo le modalità presentate nei relativi filmati (MUTA e Impres@, MUTA e Agorà). Il sistema MUTA prevede anche la notifica della disponibilità della SCIA anche per i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, alle rispettive caselle PEC. I singoli Comandi possono scegliere però modalità di interfaccia diverse con i SUAP, sulla base della Circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011. DOMANDA 6 Quali sono i singoli passaggi del processo, anche in relazione alla gestione degli esiti dei controlli ? RISPOSTA Le fasi del processo possono essere riassunte come di seguito: 1. PASSAGGIO DALLO STATO DI BOZZA ALLO STATO DI “PRATICA COMPILATA” Il passaggio è di competenza e facoltà del dichiarante (Titolare e Intermediario). a) Il compilatore può far passare una pratica da “Bozza” a “Compilata” solo se tutti i controlli informatici formali (campi obbligatori, sezioni e schede della modulistica coerenti e specifiche con la tipologia di attività e segnalazione presentata / compilata) sono stati verificati automaticamente dal sistema positivamente. 2. PASSAGGIO DA “PRATICA COMPILATA” A “PRATICA FORMALMENTE CORRETTA” (O FORMALMENTE NON CORRETTA) Questo passaggio è di competenza del SUAP, o della CCIAA in surroga, o del Comune che fa parte di un SUAP associato ma che ha mantenuto le proprie competenze, o del Comune che non ha costituito un SUAP né ha aderito ad una CCIAA in surroga. a) Questo passaggio di stato si riferisce alla verifica preliminare dell’accoglibilità della pratica da parte del SUAP o di uno dei soggetti competenti di cui sopra e corrisponde all’esito della verifica rispetto al contenuto della pratica (ad esempio il sistema verifica la presenza degli allegati richiesti per la tipologia di segnalazione presentata, senza verificarne il contenuto, e su questi verifica la presenza e validità della firma digitale). b) A chiusura di questa fase il SUAP, o uno dei soggetti competenti, trasmette al dichiarante la notifica di ricevimento della pratica con l’esito (“SCIA formalmente corretta” oppure “SCIA formalmente NON corretta”) di questa verifica preliminare. La mail di notifica viene predisposta automaticamente dal sistema. c) Nel caso di pratica “Formalmente non corretta” il processo si conclude. In questo caso la mail di notifica presenta un campo “note” nel quale il SUAP esporrà le mancanze riscontrate dai controlli automatici operati dal sistema. Nel caso di Pratica formalmente corretta il processo continua per le successive verifiche. d) Il SUAP in questa fase deve inserire nell’ambiente di istruttoria la data di invio della notifica al segnalante e la data ed il numero di protocollo, che viene assegnato solo se la pratica è “formalmente corretta”. L’inserimento di queste informazioni genera l’inoltro automatico delle notifiche di presenza pratica a tutte le altre amministrazioni preposte ai controlli. 3. PASSAGGIO DA “PRATICA FORMALMENTE CORRETTA” RIFIUTATA) A “PRATICA ACCETTATA” (O Questo passaggio è di competenza del SUAP, o della CCIAA in surroga, o del Comune che fa parte di un SUAP associato ma che ha mantenuto le proprie competenze, o del Comune che non ha costituito un SUAP né ha aderito ad una CCIAA in surroga. a) Questo passaggio di stato si riferisce alla verifica di merito della pratica eseguita da tutte le amministrazioni preposte ai controlli, SUAP/Comune incluso. b) La fase prevede 60 giorni di tempo dalla data di accettazione formale della segnalazione, ossia dalla trasmissione della notifica relativa al dichiarante. c) Nei 60 giorni è possibile per il SUAP richiedere l’integrazione della documentazione prodotta, purché riferibile ad aspetti sanabili e non essenziali, che se fornita dal dichiarante entro 30 giorni dalla richiesta e comunque entro il termine dei 60 giorni complessivi, conferma l’accoglibilità della pratica. d) Tutti gli Enti devono trasmettere gli esiti dei propri controlli al SUAP che, a sua volta, deve comunicare l’esito al dichiarante. Anche il SUAP in questa fase può attivare i propri controlli su quanto dichiarato e presente nella SCIA (ad es. controllo approfondito degli allegati, pareri eventuali delle sovrintendenze ecc...) e) Trascorsi 60 gg dalla data di rilascio della ricevuta di “SCIA formalmente corretta” la pratica è automaticamente “accettata” nel caso di ricevimento di esiti tutti positivi o del ricevimento parziale di esiti positivi: la mancanza di esito da parte di una amministrazione viene interpretata come esito positivo. Viene dichiarata “rifiutata” nel caso contrario (almeno un esito negativo). f) La notifica al dichiarante dell’esito definitivo dei controlli viene trasmessa esclusivamente dal SUAP al dichiarante. Con questa notifica il processo è concluso. DOMANDA 7 A partire da quando DECORRONO i 60 GIORNI entro cui la “amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi?” RISPOSTA I 60 giorni decorrono dalla data di ricevimento della SCIA nella casella PEC del SUAP. A regime, in presenza di applicazioni di protocollo informatico integrato con la casella PEC la data di arrivo corrisponde alla data di protocollazione. In questa fase transitoria la data di protocollazione da parte del SUAP può essere successiva alla data di ricevimento. Nel caso di SUAP in delega alla CCIAA il protocollo della SCIA è già assegnato dalla CCIAA, quindi le due date (ricevimento e protocollo) corrispondono. E’ opportuno ribadire che la piattaforma MUTA provvede alla notifica agli enti terzi con compiti di controllo solo in presenza del numero di protocollo della SCIA. DOMANDA 8 Quando può essere INIZIATA L’ATTIVITA’ oggetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività? RISPOSTA In base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente”. Tale data corrisponde alla data in cui la SCIA è consegnata alla PEC del SUAP oppure alla data in cui il segnalante si presenta allo sportello e si fa mettere il timbro di avvenuta consegna. DOMANDA 9 E' possibile integrare MUTA con le FUNZIONI BASE per una gestione dell'istruttoria di back office delle pratiche, estesa anche ai Comuni associati? RISPOSTA E’ effettivamente in fase di rilascio l’ambiente di gestione dell’istruttoria pratiche, che comprende le funzioni di cambiamento di stato delle pratiche, di gestione degli eventi (rapporti tra il SUAP ed il richiedente, raccolta a cura del SUAP delle comunicazioni dai Comuni associati, gestione degli esiti dei controlli). L’ambiente di istruttoria è logicamente connesso all’ambiente delle notifiche (predisposizione automatizzata delle comunicazioni conseguenti agli esiti di istruttoria) DOMANDA 10 Il sistema MUTA consente la trasposizione automatica dei dati contenuti nei vari software in uso nei Comuni? RISPOSTA Questa funzione presuppone un intervento di configurazione sui sistemi interni, a cura dei fornitori dei software in uso nel Comune. DOMANDA 11 La funzione di RICEVUTA AUTOMATICA viene svolta dal sistema MUTA automaticamente? Oppure deve essere validata dal responsabile SUAP del Comune previo accesso al sistema MUTA e presa visione della pratica? RISPOSTA L'allegato tecnico all'art. 6 comma 1 recita quanto segue: "La ricevuta di pratica SUAP, anche ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento è emessa in modalità automatica dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica e secondo le modalità previste dal CAD, ovvero dalla casella PEC del SUAP, ed è firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP." Dalla lettura dell’articolo si evince che le comunicazioni verso il richiedente sono di esclusiva competenza del SUAP, compete quindi al SUAP stesso il rilascio della ricevuta. In questa operazione il SUAP riceve garanzia della correttezza formale della pratica dal sistema MUTA, che svolge tutti i controlli di correttezza, completezza e congruenza sia sui dati inseriti, sia sugli allegati previsti. Nel contempo la mail di notifica viene predisposta automaticamente dal sistema MUTA, come esposto nella risposta alla domanda 5. Il sistema MUTA colleziona tutti gli elaborati riferibili alla pratica e li rende disponibili al richiedente nella sua casella di posta elettronica certificata, pronti per l'invio alla casella PEC del SUAP. Nello stesso momento notifica al SUAP la presenza di una pratica nel sistema, consentendone la visualizzazione. DOMANDA 12 Quale modulistica è presente in MUTA? Qualora il Comune abbia, per taluni procedimenti di propria competenza, definito una propria modulistica SCIA, è possibile inserirla in MUTA? RISPOSTA Il sistema MUTA contiene oggi la seguente modulistica: - SCIA (incluso il modulo per la Procura Speciale); - SCIA Agriturismo (Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio Attività Agrituristica e comunicazioni varie); - DIA+Agibilità Edilizia (Denuncia di Inizio Attività Edilizia per le attività economiche e Dichiarazione di Agibilità per edifici destinati ad attività economiche) Poiché il sistema è lo stesso per tutti i Comuni della Lombardia, non è possibile inserire in MUTA modelli ‘personalizzati’. Ciò vuol dire in concreto che il Comune che intende utilizzare MUTA dovrà esporre sul proprio sito tutta la modulistica e i formulari in uso presso l’amministrazione. Per la compilazione on-line della sola modulistica unificata regionale il SUAP esporrà il collegamento alla homepage di MUTA (link a: www.muta.servizirl.it).