Il rischio vibrazioni
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Il rischio vibrazioni
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI TORINO E PROVINCIA la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili MODELLI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 9. Il rischio vibrazioni 214 Il rischio vibrazioni 9. 9.1. Indicazioni generali Dal 1 gennaio 2009 la valutazione del rischio vibrazioni, che in passato doveva essere fatta ai sensi dell’abrogato D.Lgs. 187/2005, deve essere eseguita secondo il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il rischio vibrazioni deve essere valutato in base alla parte del corpo che subisce tale fenomeno fisico: si hanno dunque esposizioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero. La valutazione del rischio derivante da vibrazioni, consiste nella determinazione del livello di esposizione cui sono soggetti tutti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che producono vibrazioni. Il decreto prevede i concetti di valore d’azione e di valore limite d’esposizione, superati i quali deve scattare l’“azione”, cioè l’attivazione delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione, compresa la sorveglianza sanitaria. I valori d’azione e limite sono espressi come esposizioni ponderate nel tempo. L’unità di tempo da considerare è la giornata lavorativa di otto ore, con la massima esposizione ricorrente. I valori d’azione e limite sono riportati nella tabella seguente. VIBRAZIONI Valore d’azione giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero di esposizione al sistema mano-braccio A(8) = 2,5 m/s2 A(8) = 5 m/s2 al corpo intero A(8) = 0,5 m/s2 A(8) = 1 m/s2 L’art. 205 del D.Lgs. 81/2008 prevede la possibilità di richiedere all’organo di vigilanza territorialmente competente una deroga rinnovabile, al rispetto dei valori limite. La deroga può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni, se: 1. il valore dell’esposizione, calcolato su un periodo di 40 ore, risulta inferiore al valore limite di 2. il datore di lavoro può dimostrare che i rischi per la salute risultano inferiori a quelli derivanti 3. è intensificata la sorveglianza sanitaria. Per dimostrare il livello di rischio è necessario il contributo del medico competente. Il decreto prevede il rispetto anche dei seguenti valori limite relativi ai periodi brevi di esposizione: 2 2. In attesa di ulteriori chiarimenti, l’interpretazione del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome riportata nel documento del 10 luglio 2008 è la seguente: “[...] Premesso che i valori limite su tempi brevi sono comunque valori R.M.S., in attesa di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per “periodi brevi” si debba intendere un valore aw che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine. Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono Con la sigla HAV s’intende l’esposizione alle vibrazioni del sistema mano braccio, mentre per WBV s’intende l’esposizione alle vibrazioni di tutto il corpo. Secondo questa interpretazione, 215 9. Il rischio vibrazioni per verificare il rispetto dei valori limite relativi ai periodi brevi, non è necessario effettuare dei calcoli, ma occorre controllare il livello di accelerazione di ogni strumento vibrante. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione a vibrazioni entra in vigore il 6 luglio 2010. 9.2. Effetti dannosi sul corpo umano L’esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio può derivare da utensili a movimento rotatorio o percussorio attraverso l’impugnatura di macchine o attrezzature vibranti, mentre l’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero può derivare dalle macchine operatrici, attraverso il loro sedile o pianale. I danni possono essere di lieve entità, in genere momentanei perché scompaiono col cessare dell’esposizione, oppure rilevanti, quando le lavorazioni a rischio sono prolungate e continue. Esposizione del sistema mano-braccio L’esposizione alle vibrazioni del sistema mano-braccio, generate da attrezzi manuali e/o da manufatti impugnati e lavorati su un macchinario fisso, è associata a un aumento del rischio d’insorgenza di lesioni vascolari, neurologiche e muscolo-scheletriche a carico del sistema mano-braccio. L’insieme di tali lesioni è definito “sindrome da vibrazioni mano-braccio”. I primi sintomi si verificano con un senso di fastidio alle mani e alle articolazioni, come intorpidimento, formicolii, piccoli problemi funzionali. Tali disturbi evolvono in: I disturbi alle mani e alle articolazioni costituiscono, inoltre, un altro fattore di rischio d’infortunio durante l’uso di attrezzature che richiedono destrezza manuale. Di seguito sono analizzati nel dettaglio i vari tipi di lesioni possibili. Lesioni neurologiche Le lesioni neurologiche consistono in una riduzione della sensibilità tattile e termica. I disturbi si localizzano nelle dita delle mani, interessando il nervo mediano e ulnare e, a volte, il nervo radiale. I soggetti interessati sono gli utilizzatori di utensili ad alta e media frequenza come le smerigliatrici (flessibili) o le motoseghe. In alcuni casi si è manifestata la “sindrome del tunnel carpale”, tipica in quei soggetti che durante l’attività lavorativa devono compiere frequenti movimenti ripetitivi del segmento manopolso con notevole impegno muscolo-tendineo. Il disturbo si manifesta con dolore al polso e alle prime tre dita della mano, stanchezza e disturbo della sensibilità tattile durante le ore notturne. 216 Il rischio vibrazioni 9. Lesioni osteoarticolari Le alterazioni osteoarticolari, che si localizzano nei polsi, gomiti e spalle, si manifestano dopo molti anni di lavoro e derivano da una forte usura di questi segmenti ossei soggetti a microtraumi. Le vibrazioni a bassa frequenza generate da utensili a movimento percussorio e rotopercussorio, quali i martelli demolitori o i perforatori pneumatici, insieme con altri fattori come il sovraccarico alle articolazioni, lo sforzo muscolare intenso e l’errata posizione di lavoro sono la causa dell’insorgere di questi disturbi. Le lesioni osteoarticolari consistono in artrosi dei polsi, a volte cisti e vacuoli (piccoli fori) nelle ossa carpali e metacarpali (della mano e del polso) e artrosi e osteofitosi dei gomiti. Lesioni vascolari La patologia consiste in quello che la terminologia scientifica definisce “sindrome di Raynaud”, tipica nei soggetti esposti alle vibrazioni a carico del sistema mano-braccio. La sindrome di Raynaud è anche definita sindrome del “dito morto” o del “dito bianco” perché è caratterizzata da pallore delle dita della mano maggiormente esposta alle vibrazioni. Il clima freddo spesso è la concausa dell’insorgenza dei disturbi sopradescritti che si manifestano inizialmente con formicolii, torpore e dolore delle ultime falangi di una o più dita, per poi estendersi a tutte le dita (con esclusione del pollice), alla mano e, a volte, all’avambraccio. Lesioni tendinee L’esposizione a vibrazioni associata a posture (posizioni assunte) non corrette, movimenti ripetitivi, elevata forza applicata all’impugnatura, può provocare l’infiammazione dei tendini con le degenerazioni conseguenti. Disturbi muscolari La prolungata esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio può causare dolore alle mani, alle braccia e debolezza muscolare cui è associabile una riduzione della forza di prensione lavorativa. Esposizioni del corpo intero Per quanto riguarda l’esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero, nonostante le conoscenze dei loro effetti sul corpo umano siano incomplete, si può affermare che possono provocare disturbi e lesioni a carico del rachide lombare (tratto basso della spina dorsale) più difficilmente collegabili al rischio, è possibile il manifestarsi di disturbi psicosomatici (che riguardano gli organi adibiti al movimento volontario, controllati dal sistema nervoso centrale). Al manifestarsi di questi sintomi concorrono sicuramente cause diverse, che non consentono di valutare quanto esattamente sia da addebitare alle vibrazioni, quali: la postura, i movimenti frequenti di flessione e torsione, i fattori extralavorativi (ad esempio, l’abitudine al fumo) e le caratteristiche individuali come l’età e il peso. Altri disturbi ipotizzabili sono indicati di seguito. Disturbi cervico-brachiali Sono disturbi delle fasce muscolari che si manifestano nella zona collo-spalle dei conducenti di automezzi. 217 9. Il rischio vibrazioni Disturbi digestivi Un’esposizione elevata può generare un aumento dell’attività gastrointestinale e quindi provocare gastrite e ulcera peptica. Disturbi circolatori I conducenti di automezzi e veicoli possono essere soggetti a insorgenza di emorroidi e varici venose alle gambe, addebitabili anche alle vibrazioni e al tempo trascorso in posizione seduta. Effetti cocleo-vestibolari L’esposizione contemporanea a vibrazioni e rumore è probabilmente causa di un aumento del disturbo uditivo (ipoacusia) alle alte frequenze. 9.3. Valutazione del rischio Valori di accelerazione la stessa norma prevede l’utilizzo di banche dati dell’ISPESL o delle Regioni o, in assenza di dati utilizzabili relativi alle macchine o al loro uso, ai dati forniti dal fabbricante dell’attrezzatura i valori presenti nelle banche dati autorizzate dalla norma (ISPESL e Regioni). Lo strumento più comunemente utilizzato per effettuare le misurazioni è l’analizzatore che, mediante vari tipi di accelerometri applicati all’impugnatura dell’attrezzo o sul sedile della macchina, è in grado di misurare i valori di accelerazione equivalente, rappresentativi del fenomeno, ponderati nel periodo della misurazione stessa. Per quanto concerne le informazioni fornite dal fabbricante, l’indicazione dei valori di accelerazione è obbligatoria, ai sensi del DPR 459/1996, nel caso in cui siano superati i 2,5 m/s2 per le vibrazioni mano-braccio e i 0,5 m/s2 per quelle trasmesse al corpo intero. Nel fare ricorso alla banca dati dell’ISPESL, si presentano le seguenti prioritarie situazioni: questi valori maggiorati per mezzo di coefficienti correttivi (1 - 1,5 - 2) riportati nelle tabelle 4, 5 e 6 della “Guida all’utilizzo della banca dati vibrazioni” e tenuto conto delle note riportate nella stessa, per ottenere valori di reale impiego. Per analogia, gli stessi fattori correttivi, di cui al punto precedente, possono essere applicati ai dati ricavati dalla scheda/libretto dell’attrezzatura/macchina in possesso dell’impresa. Secondo la guida all’utilizzo della banca dati ISPESL, i valori forniti dal fabbricante e le metodiche semplificate (utilizzo fattori correttivi) non possono essere utilizzate se: 218 Il rischio vibrazioni 9. In questo caso occorre utilizzare valori rilevati sul campo, presenti nella stessa banca dati (se adattabili alle reali condizioni di utilizzo) o valori ottenuti da misurazioni specifiche. Secondo la guida all’utilizzo della banca dati ISPESL, i valori presenti nella banca dati che derivano da misurazioni dirette non devono essere utilizzati nei seguenti casi: stradale, velocità di guida, tipologia di sedili montati (questi fattori incidono fortemente sui livelli di esposizione, anche se le macchine sono dello stesso tipo). In questi casi è necessario ricorrere alle misurazioni specifiche. Qualora l’impresa si trovi in attesa di far eseguire misurazioni specifiche, già programmate, perché in mancanza di dati bibliografici (banche dati o dati fabbricante) può eseguire una valutazione di massima. Tale valutazione è utile per attivare immediatamente le misure di prevenzione e protezione e, se necessario, la sorveglianza sanitaria. La successiva valutazione può confermare o cambiare quanto previsto, in ogni caso i lavoratori possono eventualmente beneficiare di una maggiore tutela. I criteri per la scelta dei valori di accelerazione, necessari alla valutazione di massima, consistono nell’utilizzo di valori, presenti in una banca dati, relativi a macchine e attrezzature simili (stessa categoria e stessa potenza) a quelle utilizzate dall’impresa. Questi dati devono essere maggiorati dal valutatore, in percentuale, tenendo conto dell’età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo. Il documento di valutazione dei rischi Secondo quanto previsto dall’art. 202 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. La metodologia di valutazione qui indicata ricalca quella del rischio rumore e prevede la seguente procedura: 1. individuazione delle attività lavorative e delle attrezzature utilizzate con i loro livelli di 2. suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le attività svolte e individuazione, nell’ambito di ciascun gruppo omogeneo, dei valori di accelerazione di 3. calcolo per ciascun gruppo omogeneo (mansione), del livello di esposizione personale relativo alla giornata ricorrente con il massimo livello di esposizione. Per gruppo omogeneo (mansione) s’intende un gruppo di lavoratori che svolgono le stesse attività con le medesime attrezzature e per lo stesso periodo di tempo e che conseguentemente sono esposti allo stesso livello rischio. Va precisato che, qualora vi siano differenze sulle attività o sulle attrezzature o sui tempi di esposizione non è più possibile considerare omogeneo il gruppo di lavoratori, pertanto per i lavoratori che non rientrano per tali differenze nel gruppo, deve essere eseguita una valutazione a parte (nuovo gruppo omogeneo). Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dall’effettivo utilizzo di attrezzature vibranti. Occorre quindi determinare il reale tempo di esposizione alle vibrazioni, escludendo, nell’ambito dell’attività considerata, i periodi d’inattività funzionali dell’attrezzatura, le 219 9. Il rischio vibrazioni valutazione del rischio, occorre quindi evitare di considerare l’intero periodo di affidamento dell’attrezzatura al lavoratore nell’arco della giornata lavorativa. I dati principali della valutazione del rischio vibrazioni, rilevabili anche dalla relazione tecnica o dalla banca dati utilizzata, devono essere riportati nel DVR, redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. La valutazione del rischio deve essere compiuta con cadenza almeno quadriennale e aggiornata qualora avvengano mutamenti che potrebbero averla resa obsoleta o quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. Nel DVR, a proposito del rischio vibrazioni, occorre almeno riportare: Nel DVR realizzato secondo il presente manuale, in particolare nella sezione B del punto 3.3.2.2. del modello, nelle schede bibliografiche allegabili e nelle singole schede di gruppo omogeneo, è possibile riportare le informazioni sopra elencate. In particolare nella sezione B è possibile indicare: Nella sezione C dello stesso paragrafo, è possibile inserire l’eventuale diversa periodicità della sorveglianza sanitaria, con la relativa motivazione, stabilita dal medico competente. Si riporta di seguito la tabella di valutazione della sezione B di cui sopra. 220 Il rischio vibrazioni 9. TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI Gruppo omogeneo ................................................................................................................................................................................................................................................... Tempo esposizione Attività % Provenienza valori di accelerazione Banca Dati autorizzata Dati fabbricante Relazione tecnica misurazioni < < < < < < < < < < < < < < < < < < Vibrazione Vibrazione corpo intero (WBV) mano-braccio (HAV) aw ahv m/s2 m/s2 A(8) = A(8) = I.A. = I.A. = Note 9.4. Informazione, formazione e addestramento Il superamento dei valori d’azione determina l’elaborazione e l’applicazione di misure tecniche e organizzative volte a ridurre al minimo il rischio dovuto all’esposizione a vibrazioni: tra queste misure vi è l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI. I lavoratori e i loro rappresentanti devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal seguente art. 184 del Titolo VIII - Agenti Fisici del D.Lgs. 81/2008: “1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo; b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso”. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all’evoluzione del rischio. Per quanto riguarda i guanti antivibranti, il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori deve: 221 9. Il rischio vibrazioni 9.5. Sorveglianza sanitaria I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione (2,5 m/s2 per il sistema manobraccio e 0,5 m/s2 per il corpo intero) devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria. dell’eventuale diversa periodicità deve essere riportata nel DVR. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato può predisporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. I lavoratori esposti a vibrazioni sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria anche quando, secondo il medico competente, si verifica una o più delle condizioni del comma 2 dell’art. 204 del D.Lgs. 81/2008, che recita: “I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia identificabile o a effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute”. 9.6. Misure di prevenzione e protezione Il datore di lavoro elimina il rischio vibrazioni alla fonte o lo riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d’azione (A(8) = 2,5 m/s2 - mano-braccio, A(8) = 0,5 m/s2 - corpo intero), elabora un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre l’esposizione alle vibrazioni, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 203 del D.Lgs. 81/2008 riportato di seguito. “[...] a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI; e) la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; f) l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; g) la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità”. Se la valutazione evidenzia il superamento del limite di esposizione, è indispensabile riportare il livello di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento. 222 Il rischio vibrazioni 9. Per la redazione del DVR è possibile utilizzare la scheda bibliografica di riferimento ASB.01.11 contenuta nel CD-ROM in dotazione al presente manuale, nella quale è presente una serie di misure di prevenzione tecniche e organizzative: è necessario però adeguare tale scheda alla realtà aziendale. Le misure presenti nella scheda ASB.01.11 possono costituire il programma di misure tecniche e organizzative elaborato nel rispetto dell’art. 203 del D.Lgs. riportate ai punti 6.2. e 8. dei modelli di POS e di PSS, proposti nel presente manuale. La redazione delle schede di gruppo omogeneo di lavoratori completa il DVR con le informazioni sintetiche anche relative ai DPI (guanti antivibranti), alla sorveglianza sanitaria e all’informazione, formazione e addestramento. Sistemi di smorzamento L’attenuazione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero si ottiene con l’uso di sedili dotati anche la cabina ammortizzata. Sono inoltre importanti le sospensioni del telaio che, se efficienti, forniscono un notevole contributo in termini di abbattimento delle vibrazioni. In alcuni casi il solo sedile ammortizzato può essere sufficiente a ridurre efficacemente le vibrazioni trasmesse all’operatore, viceversa un sedile non idoneo può amplificarle. Un buon sedile ammortizzato deve essere dotato di dispositivi di regolazione identificabili e facili da usare, che permettano la sua taratura in base alla statura, al peso e alla comodità di guida del conducente. Il sistema ammortizzante dei sedili, in genere, è meccanico o pneumatico. Per la conservazione dell’efficacia dei sistemi ammortizzanti della macchina (ad esempio, il sedile del conducente, le sospensioni della cabina e del telaio) è necessario eseguire periodicamente controlli e manutenzione. Per limitare l’esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio, alcuni tipi di utensili sono dotati d’impugnature antivibrazioni. 9.7. Dispositivi di protezione individuale antivibranti I guanti antivibranti possono ridurre le vibrazioni trasmesse dalle macchine che necessitano di essere impugnate, quali ad esempio smerigliatrici, motoseghe e tagliasfalto. La produzione dei guanti antivibranti, come per tutti gli altri DPI, è disciplinata dal D.Lgs. 475/1992 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale” alla 2ª categoria. Ulteriori informazioni di carattere generale sui DPI sono riportate nel paragrafo 10.10 del capitolo “Il rischio chimico” del presente manuale. L’uso dei guanti in ambito edile è indicato in tutte le attività che comportano l’impiego di attrezzature vibranti come ad esempio le attività di demolizione con martelli elettrici o pneumatici, la formazione di scanalature con scanalatrici elettriche, la realizzazione di fori con trapani o perforatori pneumatici. 223 9. Il rischio vibrazioni Allo stato attuale, la protezione offerta dai guanti è insufficiente a eliminare il rischio derivante dall’esposizione alle vibrazioni, anche perché il loro uso determina l’aumento della forza di prensione vanificando in parte l’azione ammortizzante. Occorre comunque assegnare ai lavoratori esposti i guanti antivibranti, in quanto utili anche a proteggere dal freddo e dall’umidità che, notoriamente, amplificano l’effetto dovuto alle vibrazioni. I guanti antivibranti devono essere fabbricati secondo la norma armonizzata UNI EN ISO 10819 (1998), e possono essere considerati tali solo se rispettano i valori di trasmissibilità (TRM trasmissibilità alle medie frequenza, TRH trasmissibilità alle alte frequenze). Il valore TRM deve essere inferiore a uno, mentre il valore TRH deve essere inferiore a 0,6: il rispetto di tali valori non implica l’eliminazione del rischio. Secondo la citata norma possono altresì essere considerati antivibranti i guanti che hanno la parte relativa alle dita con le stesse caratteristiche non hanno la citata caratteristica, possono comunque offrire protezione qualora le dita del lavoratore non siano a contatto con la superficie vibrante. I guanti antivibranti devono riportare la marcatura “CE” ed essere dotati della nota informativa del fabbricante, che deve riportare i valori TRM e TRH. I guanti antivibranti, allo stato attuale delle conoscenze, non forniscono un’attenuazione guanti antivibranti possono provocare l’amplificazione delle vibrazioni come generalmente accade per i normali guanti da lavoro. La “Guida all’utilizzo della banca dati vibrazioni” dell’ISPESL fornisce, alla tabella 7 riportata di seguito, i livelli di protezione minimi ottenibili dai guanti anti-vibrazione stimati per alcune tipologie di utensili. TIPOLOGIA DI UTENSILE ATTENUAZIONE ATTESA DELLE VIBRAZIONI (%) Utensili di tipo percussorio < 10% Scalpellatori e scrostatori, rivettatori < 10% Martelli perforatori < 10% Martelli demolitori e picconatori < 10% Trapani a percussione < 10% Avvitatori a impulso < 10% Martelli sabbiatori < 10% Cesoie e roditrici per metalli < 10% Martelli piccoli scrostatori < 10% Utensili di tipo rotativo - Levigatrici orbitali e roto-orbitali 40% - 60% Seghe circolari e seghetti alternativi 10% - 20% Smerigliatrici angolari e assiali 40% - 60% Motoseghe 10% - 20% Decespugliatori 10% - 20% Al fine della valutazione del rischio vibrazioni non è possibile considerare tali valori. 224 Il rischio vibrazioni 9. I guanti antivibranti sono costituiti da tessuto imbottito. In genere offrono protezione anche al taglio, alla perforazione e all’abrasione. Inoltre, alcuni tipi in commercio possono: proteggere da olio e grasso, essere idrorepellenti, essere traspiranti. Di seguito si riportano alcuni tipi di guanti antivibranti. Guanti interi antivibranti Mezzi guanti antivibranti Occorre mantenere in efficienza i guanti antivibranti e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. 9.8. Formule di riferimento e foglio di calcolo Formule di riferimento Per il calcolo del livello di esposizione giornaliera, occorre far riferimento alla norma UNI EN ISO 5349-1 (2004) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e alla norma ISO 2631-1 (1997) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero, con le formule indicate di seguito. Mano-braccio livello di esposizione giornaliera nel caso sia utilizzato un solo strumento: A(8) = ahv TT o [m/s2] dove: ahv T è la durata giornaliera totale dell’esposizione alla vibrazione ahv To è la durata di riferimento di otto ore. livello di esposizione giornaliera nel caso siano utilizzati più strumenti: A(8) = dove: To n 1 2 — ∑ a hvi Ti To i =1 [m/s2] 225 9. Il rischio vibrazioni ahvi è il valore di accelerazione dell’iesimo Ti è la durata della iesima operazione. Corpo intero livello di esposizione giornaliera nel caso sia utilizzato un solo strumento: A(8) = aw TT o [m/s2] dove: aw T è la durata giornaliera totale dell’esposizione alla vibrazione aw To è la durata di riferimento di otto ore. livello di esposizione giornaliera nel caso siano utilizzati più strumenti: A(8) = n 1 2 — ∑ a wi Ti To i =1 dove: To awi è il valore di accelerazione dell’iesimo Ti è la durata della iesima operazione. [m/s2] Le formule utilizzate nel foglio di calcolo, presente nel CD-ROM in dotazione alla presente pubblicazione, per la determinazione del livello di esposizione giornaliera A(8) prevedono l’uso delle percentuali di tempo, comunque riferite alla giornata lavorativa di otto ore, anziché il Mano-braccio (calcolo con il tempo in percentuale) livello di esposizione giornaliera nel caso sia utilizzato un solo strumento: A(8) = ahv T % [m/s2] dove: ahv T% è la durata giornaliera totale dell’esposizione alla vibrazione, in percentuale. livello di esposizione giornaliera nel caso siano utilizzati più strumenti: A(8) = 226 n ∑ a 2hvi T%i i =1 [m/s2] Il rischio vibrazioni 9. dove: esimo ahvi è il valore di accelerazione dell’i T%i è la durata della iesima operazione in percentuale. Corpo intero (calcolo con il tempo in percentuale) livello di esposizione giornaliera nel caso sia utilizzato un solo strumento: A(8) = aw T % [m/s2] dove: aw T% è la durata giornaliera totale dell’esposizione alla vibrazione, in percentuale. livello di esposizione giornaliera nel caso siano utilizzati più strumenti: A(8) = n ∑ a 2wi T%i [m/s2] i =1 dove: awi è il valore di accelerazione dell’iesimo T%i è la durata della iesima operazione in percentuale. Di seguito sono riportate due tabelle riassuntive delle formule sopra citate. TEMPO IN ORE/MINUTI MANO-BRACCIO UNICO STRUMENTO PIÙ STRUMENTI A(8) = ahv A(8) = TT o TEMPO IN PERCENTUALE [m/s2] n 1 2 — ∑ a hvi Ti To i =1 [m/s2] TEMPO IN ORE/MINUTI CORPO INTERO UNICO STRUMENTO A(8) = aw PIÙ STRUMENTI A(8) = A(8) = ahv TT o A(8) = % [m/s2] n ∑ a 2hvi T%i [m/s2] i =1 TEMPO IN PERCENTUALE [m/s2] A(8) = aw n 1 2 — ∑ a wi Ti To i =1 T [m/s2] A(8) = T % [m/s2] n ∑ a 2wi T%i [m/s2] i =1 227 9. Il rischio vibrazioni Foglio di calcolo Per la valutazione del livello d’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni, come per il rumore, è possibile utilizzare il foglio di calcolo contenuto nel CD-ROM allegato alla presente pubblicazione. Per il calcolo del livello di esposizione occorre individuare i valori di accelerazione degli strumenti utilizzati durante le attività lavorative e il relativo tempo dedicato: il tempo totale non deve superare il 100%. Nel foglio, per quanto riguarda le vibrazioni, devono essere inseriti i seguenti dati: durante il quale realmente il lavoratore subisce le vibrazioni, conseguentemente non è da considerare l’intero periodo nel quale il lavoratore ha in dotazione la macchina, così come L’obiettivo da raggiungere, nell’utilizzare il foglio di calcolo, è il rispetto dei valori limite, considerando l’esposizione massima della giornata lavorativa ricorrente. Il foglio di calcolo è lo stesso utilizzato per la valutazione del rischio rumore, raffigurato nel precedente capitolo. I dati inseriti nel foglio di calcolo relativi alla condizione definitiva ipotizzata devono essere riportati nelle apposite tabelle per gruppo omogeneo presenti nella sezione B del punto 3.3.2.2. “Il rischio vibrazioni” del modello di DVR proposto nel presente manuale. La condizione definitiva è quella che ha almeno raggiunto l’obiettivo succitato. Per ottenere i risultati previsti dalla norma occorrerà, probabilmente, eseguire più prove di calcolo variando, quando necessario, il tipo di attrezzo o il tempo di esposizione. 228