Il rischio vibrazioni

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Il rischio vibrazioni
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
DI TORINO E PROVINCIA
la valutazione dei rischi
nelle costruzioni edili
MODELLI PER LA REDAZIONE
DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI,
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
E PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
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9.1. Indicazioni generali
Dal 1 gennaio 2009 la valutazione del rischio vibrazioni, che in passato doveva essere fatta
ai sensi dell’abrogato D.Lgs. 187/2005, deve essere eseguita secondo il D.Lgs. 81/2008
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il rischio vibrazioni deve essere valutato in base alla parte del corpo che subisce tale fenomeno
fisico: si hanno dunque esposizioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero.
La valutazione del rischio derivante da vibrazioni, consiste nella determinazione del livello di
esposizione cui sono soggetti tutti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che
producono vibrazioni.
Il decreto prevede i concetti di valore d’azione e di valore limite d’esposizione, superati i
quali deve scattare l’“azione”, cioè l’attivazione delle procedure e delle misure di prevenzione
e protezione, compresa la sorveglianza sanitaria. I valori d’azione e limite sono espressi come
esposizioni ponderate nel tempo. L’unità di tempo da considerare è la giornata lavorativa di otto
ore, con la massima esposizione ricorrente. I valori d’azione e limite sono riportati nella tabella
seguente.
VIBRAZIONI
Valore d’azione
giornaliero di esposizione
Valore limite
giornaliero di esposizione
al sistema mano-braccio
A(8) = 2,5 m/s2
A(8) = 5 m/s2
al corpo intero
A(8) = 0,5 m/s2
A(8) = 1 m/s2
L’art. 205 del D.Lgs. 81/2008 prevede la possibilità di richiedere all’organo di vigilanza
territorialmente competente una deroga rinnovabile, al rispetto dei valori limite. La deroga può
essere concessa per un periodo massimo di quattro anni, se:
1. il valore dell’esposizione, calcolato su un periodo di 40 ore, risulta inferiore al valore limite di
2. il datore di lavoro può dimostrare che i rischi per la salute risultano inferiori a quelli derivanti
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3. è intensificata la sorveglianza sanitaria.
Per dimostrare il livello di rischio è necessario il contributo del medico competente.
Il decreto prevede il rispetto anche dei seguenti valori limite relativi ai periodi brevi di
esposizione:
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In attesa di ulteriori chiarimenti, l’interpretazione del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei
luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome riportata nel documento del 10 luglio
2008 è la seguente:
“[...] Premesso che i valori limite su tempi brevi sono comunque valori R.M.S., in attesa di ulteriori
approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per “periodi brevi” si debba intendere
un valore aw che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle
grandezze in indagine. Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono
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Con la sigla HAV s’intende l’esposizione alle vibrazioni del sistema mano braccio, mentre per
WBV s’intende l’esposizione alle vibrazioni di tutto il corpo. Secondo questa interpretazione,
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per verificare il rispetto dei valori limite relativi ai periodi brevi, non è necessario effettuare dei
calcoli, ma occorre controllare il livello di accelerazione di ogni strumento vibrante.
In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio
2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso
tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione a vibrazioni entra in vigore il 6 luglio 2010.
9.2. Effetti dannosi sul corpo umano
L’esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio può derivare da utensili a
movimento rotatorio o percussorio attraverso l’impugnatura di macchine o attrezzature vibranti,
mentre l’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero può derivare dalle macchine
operatrici, attraverso il loro sedile o pianale.
I danni possono essere di lieve entità, in genere momentanei perché scompaiono col cessare
dell’esposizione, oppure rilevanti, quando le lavorazioni a rischio sono prolungate e continue.
Esposizione del sistema mano-braccio
L’esposizione alle vibrazioni del sistema mano-braccio, generate da attrezzi manuali e/o da
manufatti impugnati e lavorati su un macchinario fisso, è associata a un aumento del rischio
d’insorgenza di lesioni vascolari, neurologiche e muscolo-scheletriche a carico del sistema
mano-braccio.
L’insieme di tali lesioni è definito “sindrome da vibrazioni mano-braccio”.
I primi sintomi si verificano con un senso di fastidio alle mani e alle articolazioni, come
intorpidimento, formicolii, piccoli problemi funzionali.
Tali disturbi evolvono in:
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I disturbi alle mani e alle articolazioni costituiscono, inoltre, un altro fattore di rischio d’infortunio
durante l’uso di attrezzature che richiedono destrezza manuale. Di seguito sono analizzati nel
dettaglio i vari tipi di lesioni possibili.
Lesioni neurologiche
Le lesioni neurologiche consistono in una riduzione della sensibilità tattile e termica. I disturbi si
localizzano nelle dita delle mani, interessando il nervo mediano e ulnare e, a volte, il nervo radiale.
I soggetti interessati sono gli utilizzatori di utensili ad alta e media frequenza come le smerigliatrici
(flessibili) o le motoseghe.
In alcuni casi si è manifestata la “sindrome del tunnel carpale”, tipica in quei soggetti che
durante l’attività lavorativa devono compiere frequenti movimenti ripetitivi del segmento manopolso con notevole impegno muscolo-tendineo.
Il disturbo si manifesta con dolore al polso e alle prime tre dita della mano, stanchezza e
disturbo della sensibilità tattile durante le ore notturne.
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Lesioni osteoarticolari
Le alterazioni osteoarticolari, che si localizzano nei polsi, gomiti e spalle, si manifestano
dopo molti anni di lavoro e derivano da una forte usura di questi segmenti ossei soggetti a
microtraumi. Le vibrazioni a bassa frequenza generate da utensili a movimento percussorio
e rotopercussorio, quali i martelli demolitori o i perforatori pneumatici, insieme con altri fattori
come il sovraccarico alle articolazioni, lo sforzo muscolare intenso e l’errata posizione di lavoro
sono la causa dell’insorgere di questi disturbi.
Le lesioni osteoarticolari consistono in artrosi dei polsi, a volte cisti e vacuoli (piccoli fori) nelle
ossa carpali e metacarpali (della mano e del polso) e artrosi e osteofitosi dei gomiti.
Lesioni vascolari
La patologia consiste in quello che la terminologia scientifica definisce “sindrome di Raynaud”,
tipica nei soggetti esposti alle vibrazioni a carico del sistema mano-braccio.
La sindrome di Raynaud è anche definita sindrome del “dito morto” o del “dito bianco” perché
è caratterizzata da pallore delle dita della mano maggiormente esposta alle vibrazioni. Il clima
freddo spesso è la concausa dell’insorgenza dei disturbi sopradescritti che si manifestano
inizialmente con formicolii, torpore e dolore delle ultime falangi di una o più dita, per poi
estendersi a tutte le dita (con esclusione del pollice), alla mano e, a volte, all’avambraccio.
Lesioni tendinee
L’esposizione a vibrazioni associata a posture (posizioni assunte) non corrette, movimenti
ripetitivi, elevata forza applicata all’impugnatura, può provocare l’infiammazione dei tendini con
le degenerazioni conseguenti.
Disturbi muscolari
La prolungata esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio può causare dolore alle mani,
alle braccia e debolezza muscolare cui è associabile una riduzione della forza di prensione
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lavorativa.
Esposizioni del corpo intero
Per quanto riguarda l’esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero, nonostante le
conoscenze dei loro effetti sul corpo umano siano incomplete, si può affermare che possono
provocare disturbi e lesioni a carico del rachide lombare (tratto basso della spina dorsale)
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più difficilmente collegabili al rischio, è possibile il manifestarsi di disturbi psicosomatici (che
riguardano gli organi adibiti al movimento volontario, controllati dal sistema nervoso centrale).
Al manifestarsi di questi sintomi concorrono sicuramente cause diverse, che non consentono
di valutare quanto esattamente sia da addebitare alle vibrazioni, quali: la postura, i movimenti
frequenti di flessione e torsione, i fattori extralavorativi (ad esempio, l’abitudine al fumo) e le
caratteristiche individuali come l’età e il peso.
Altri disturbi ipotizzabili sono indicati di seguito.
Disturbi cervico-brachiali
Sono disturbi delle fasce muscolari che si manifestano nella zona collo-spalle dei conducenti
di automezzi.
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Disturbi digestivi
Un’esposizione elevata può generare un aumento dell’attività gastrointestinale e quindi
provocare gastrite e ulcera peptica.
Disturbi circolatori
I conducenti di automezzi e veicoli possono essere soggetti a insorgenza di emorroidi e
varici venose alle gambe, addebitabili anche alle vibrazioni e al tempo trascorso in posizione
seduta.
Effetti cocleo-vestibolari
L’esposizione contemporanea a vibrazioni e rumore è probabilmente causa di un aumento del
disturbo uditivo (ipoacusia) alle alte frequenze.
9.3. Valutazione del rischio
Valori di accelerazione
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la stessa norma prevede l’utilizzo di banche dati dell’ISPESL o delle Regioni o, in assenza di
dati utilizzabili relativi alle macchine o al loro uso, ai dati forniti dal fabbricante dell’attrezzatura
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i valori presenti nelle banche dati autorizzate dalla norma (ISPESL e Regioni).
Lo strumento più comunemente utilizzato per effettuare le misurazioni è l’analizzatore che,
mediante vari tipi di accelerometri applicati all’impugnatura dell’attrezzo o sul sedile della
macchina, è in grado di misurare i valori di accelerazione equivalente, rappresentativi del
fenomeno, ponderati nel periodo della misurazione stessa.
Per quanto concerne le informazioni fornite dal fabbricante, l’indicazione dei valori di accelerazione
è obbligatoria, ai sensi del DPR 459/1996, nel caso in cui siano superati i 2,5 m/s2 per le
vibrazioni mano-braccio e i 0,5 m/s2 per quelle trasmesse al corpo intero.
Nel fare ricorso alla banca dati dell’ISPESL, si presentano le seguenti prioritarie situazioni:
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questi valori maggiorati per mezzo di coefficienti correttivi (1 - 1,5 - 2) riportati nelle tabelle 4,
5 e 6 della “Guida all’utilizzo della banca dati vibrazioni” e tenuto conto delle note riportate
nella stessa, per ottenere valori di reale impiego.
Per analogia, gli stessi fattori correttivi, di cui al punto precedente, possono essere applicati ai
dati ricavati dalla scheda/libretto dell’attrezzatura/macchina in possesso dell’impresa.
Secondo la guida all’utilizzo della banca dati ISPESL, i valori forniti dal fabbricante e le metodiche
semplificate (utilizzo fattori correttivi) non possono essere utilizzate se:
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In questo caso occorre utilizzare valori rilevati sul campo, presenti nella stessa banca dati (se
adattabili alle reali condizioni di utilizzo) o valori ottenuti da misurazioni specifiche.
Secondo la guida all’utilizzo della banca dati ISPESL, i valori presenti nella banca dati che
derivano da misurazioni dirette non devono essere utilizzati nei seguenti casi:
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stradale, velocità di guida, tipologia di sedili montati (questi fattori incidono fortemente sui
livelli di esposizione, anche se le macchine sono dello stesso tipo).
In questi casi è necessario ricorrere alle misurazioni specifiche.
Qualora l’impresa si trovi in attesa di far eseguire misurazioni specifiche, già programmate,
perché in mancanza di dati bibliografici (banche dati o dati fabbricante) può eseguire una
valutazione di massima. Tale valutazione è utile per attivare immediatamente le misure di
prevenzione e protezione e, se necessario, la sorveglianza sanitaria. La successiva valutazione
può confermare o cambiare quanto previsto, in ogni caso i lavoratori possono eventualmente
beneficiare di una maggiore tutela.
I criteri per la scelta dei valori di accelerazione, necessari alla valutazione di massima,
consistono nell’utilizzo di valori, presenti in una banca dati, relativi a macchine e attrezzature
simili (stessa categoria e stessa potenza) a quelle utilizzate dall’impresa. Questi dati devono
essere maggiorati dal valutatore, in percentuale, tenendo conto dell’età della macchina, del
livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.
Il documento di valutazione dei rischi
Secondo quanto previsto dall’art. 202 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
La metodologia di valutazione qui indicata ricalca quella del rischio rumore e prevede la
seguente procedura:
1. individuazione delle attività lavorative e delle attrezzature utilizzate con i loro livelli di
2. suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le attività svolte
e individuazione, nell’ambito di ciascun gruppo omogeneo, dei valori di accelerazione di
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3. calcolo per ciascun gruppo omogeneo (mansione), del livello di esposizione personale
relativo alla giornata ricorrente con il massimo livello di esposizione.
Per gruppo omogeneo (mansione) s’intende un gruppo di lavoratori che svolgono le stesse
attività con le medesime attrezzature e per lo stesso periodo di tempo e che conseguentemente
sono esposti allo stesso livello rischio. Va precisato che, qualora vi siano differenze sulle attività
o sulle attrezzature o sui tempi di esposizione non è più possibile considerare omogeneo il
gruppo di lavoratori, pertanto per i lavoratori che non rientrano per tali differenze nel gruppo,
deve essere eseguita una valutazione a parte (nuovo gruppo omogeneo).
Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dall’effettivo utilizzo
di attrezzature vibranti. Occorre quindi determinare il reale tempo di esposizione alle vibrazioni,
escludendo, nell’ambito dell’attività considerata, i periodi d’inattività funzionali dell’attrezzatura, le
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valutazione del rischio, occorre quindi evitare di considerare l’intero periodo di affidamento
dell’attrezzatura al lavoratore nell’arco della giornata lavorativa.
I dati principali della valutazione del rischio vibrazioni, rilevabili anche dalla relazione tecnica
o dalla banca dati utilizzata, devono essere riportati nel DVR, redatto ai sensi dell’art. 28 del
D.Lgs. 81/2008.
La valutazione del rischio deve essere compiuta con cadenza almeno quadriennale e aggiornata
qualora avvengano mutamenti che potrebbero averla resa obsoleta o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Nel DVR, a proposito del rischio vibrazioni, occorre almeno riportare:
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Nel DVR realizzato secondo il presente manuale, in particolare nella sezione B del punto
3.3.2.2. del modello, nelle schede bibliografiche allegabili e nelle singole schede di gruppo
omogeneo, è possibile riportare le informazioni sopra elencate. In particolare nella sezione B è
possibile indicare:
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Nella sezione C dello stesso paragrafo, è possibile inserire l’eventuale diversa periodicità della
sorveglianza sanitaria, con la relativa motivazione, stabilita dal medico competente.
Si riporta di seguito la tabella di valutazione della sezione B di cui sopra.
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI
Gruppo omogeneo ...................................................................................................................................................................................................................................................
Tempo
esposizione
Attività
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valori di accelerazione
Banca Dati
autorizzata
Dati
fabbricante
Relazione
tecnica
misurazioni
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Vibrazione
Vibrazione
corpo intero (WBV) mano-braccio (HAV)
aw
ahv
m/s2
m/s2
A(8) =
A(8) =
I.A. =
I.A. =
Note
9.4. Informazione, formazione e addestramento
Il superamento dei valori d’azione determina l’elaborazione e l’applicazione di misure tecniche
e organizzative volte a ridurre al minimo il rischio dovuto all’esposizione a vibrazioni: tra queste
misure vi è l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle
attrezzature di lavoro e dei DPI.
I lavoratori e i loro rappresentanti devono essere informati e formati secondo quanto previsto
dal seguente art. 184 del Titolo VIII - Agenti Fisici del D.Lgs. 81/2008:
“1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano
informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;
b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi
II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi
della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni sanitarie all’uso”.
La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all’evoluzione del rischio.
Per quanto riguarda i guanti antivibranti, il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori deve:
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9.5. Sorveglianza sanitaria
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione (2,5 m/s2 per il sistema manobraccio e 0,5 m/s2 per il corpo intero) devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
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dell’eventuale diversa periodicità deve essere riportata nel DVR.
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato può predisporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
I lavoratori esposti a vibrazioni sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria anche quando,
secondo il medico competente, si verifica una o più delle condizioni del comma 2 dell’art.
204 del D.Lgs. 81/2008, che recita: “I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti
alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più
delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile
l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia identificabile o a effetti
nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari
condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di
individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute”.
9.6. Misure di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro elimina il rischio vibrazioni alla fonte o lo riduce al minimo e, in ogni caso, a
livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d’azione (A(8) = 2,5 m/s2 - mano-braccio, A(8)
= 0,5 m/s2 - corpo intero), elabora un programma di misure tecniche o organizzative volte a
ridurre l’esposizione alle vibrazioni, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 203 del D.Lgs.
81/2008 riportato di seguito.
“[...]
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e
che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni,
quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei
sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle
attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità”.
Se la valutazione evidenzia il superamento del limite di esposizione, è indispensabile riportare il livello
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di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
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9.
Per la redazione del DVR è possibile utilizzare la scheda bibliografica di riferimento ASB.01.11
contenuta nel CD-ROM in dotazione al presente manuale, nella quale è presente una serie
di misure di prevenzione tecniche e organizzative: è necessario però adeguare tale scheda
alla realtà aziendale. Le misure presenti nella scheda ASB.01.11 possono costituire il
programma di misure tecniche e organizzative elaborato nel rispetto dell’art. 203 del D.Lgs.
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riportate ai punti 6.2. e 8. dei modelli di POS e di PSS, proposti nel presente manuale.
La redazione delle schede di gruppo omogeneo di lavoratori completa il DVR con le informazioni
sintetiche anche relative ai DPI (guanti antivibranti), alla sorveglianza sanitaria e all’informazione,
formazione e addestramento.
Sistemi di smorzamento
L’attenuazione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero si ottiene con l’uso di sedili dotati
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anche la cabina ammortizzata. Sono inoltre importanti le sospensioni del telaio che, se efficienti,
forniscono un notevole contributo in termini di abbattimento delle vibrazioni. In alcuni casi il
solo sedile ammortizzato può essere sufficiente a ridurre efficacemente le vibrazioni trasmesse
all’operatore, viceversa un sedile non idoneo può amplificarle.
Un buon sedile ammortizzato deve essere dotato di dispositivi di regolazione identificabili e
facili da usare, che permettano la sua taratura in base alla statura, al peso e alla comodità di
guida del conducente.
Il sistema ammortizzante dei sedili, in genere, è meccanico o pneumatico.
Per la conservazione dell’efficacia dei sistemi ammortizzanti della macchina (ad esempio, il sedile
del conducente, le sospensioni della cabina e del telaio) è necessario eseguire periodicamente
controlli e manutenzione.
Per limitare l’esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio, alcuni tipi di utensili sono dotati
d’impugnature antivibrazioni.
9.7. Dispositivi di protezione individuale antivibranti
I guanti antivibranti possono ridurre le vibrazioni trasmesse dalle macchine che necessitano di
essere impugnate, quali ad esempio smerigliatrici, motoseghe e tagliasfalto.
La produzione dei guanti antivibranti, come per tutti gli altri DPI, è disciplinata dal D.Lgs.
475/1992 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in
materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale” ฀ ฀
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alla 2ª categoria.
Ulteriori informazioni di carattere generale sui DPI sono riportate nel paragrafo 10.10 del capitolo
“Il rischio chimico” del presente manuale.
L’uso dei guanti in ambito edile è indicato in tutte le attività che comportano l’impiego di
attrezzature vibranti come ad esempio le attività di demolizione con martelli elettrici o pneumatici,
la formazione di scanalature con scanalatrici elettriche, la realizzazione di fori con trapani o
perforatori pneumatici.
223
9.
Il rischio vibrazioni
Allo stato attuale, la protezione offerta dai guanti è insufficiente a eliminare il rischio derivante
dall’esposizione alle vibrazioni, anche perché il loro uso determina l’aumento della forza di
prensione vanificando in parte l’azione ammortizzante. Occorre comunque assegnare ai
lavoratori esposti i guanti antivibranti, in quanto utili anche a proteggere dal freddo e dall’umidità
che, notoriamente, amplificano l’effetto dovuto alle vibrazioni.
I guanti antivibranti devono essere fabbricati secondo la norma armonizzata UNI EN ISO
10819 (1998), e possono essere considerati tali solo se rispettano i valori di trasmissibilità
(TRM trasmissibilità alle medie frequenza, TRH trasmissibilità alle alte frequenze). Il valore TRM
deve essere inferiore a uno, mentre il valore TRH deve essere inferiore a 0,6: il rispetto di tali
valori non implica l’eliminazione del rischio. Secondo la citata norma possono altresì essere
considerati antivibranti i guanti che hanno la parte relativa alle dita con le stesse caratteristiche
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non hanno la citata caratteristica, possono comunque offrire protezione qualora le dita del
lavoratore non siano a contatto con la superficie vibrante.
I guanti antivibranti devono riportare la marcatura “CE” ed essere dotati della nota informativa
del fabbricante, che deve riportare i valori TRM e TRH.
I guanti antivibranti, allo stato attuale delle conoscenze, non forniscono un’attenuazione
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guanti antivibranti possono provocare l’amplificazione delle vibrazioni come generalmente
accade per i normali guanti da lavoro.
La “Guida all’utilizzo della banca dati vibrazioni” dell’ISPESL fornisce, alla tabella 7 riportata
di seguito, i livelli di protezione minimi ottenibili dai guanti anti-vibrazione stimati per alcune
tipologie di utensili.
TIPOLOGIA DI UTENSILE
ATTENUAZIONE ATTESA DELLE VIBRAZIONI (%)
Utensili di tipo percussorio
< 10%
Scalpellatori e scrostatori, rivettatori
< 10%
Martelli perforatori
< 10%
Martelli demolitori e picconatori
< 10%
Trapani a percussione
< 10%
Avvitatori a impulso
< 10%
Martelli sabbiatori
< 10%
Cesoie e roditrici per metalli
< 10%
Martelli piccoli scrostatori
< 10%
Utensili di tipo rotativo
-
Levigatrici orbitali e roto-orbitali
40% - 60%
Seghe circolari e seghetti alternativi
10% - 20%
Smerigliatrici angolari e assiali
40% - 60%
Motoseghe
10% - 20%
Decespugliatori
10% - 20%
Al fine della valutazione del rischio vibrazioni non è possibile considerare tali valori.
224
Il rischio vibrazioni
9.
I guanti antivibranti sono costituiti da tessuto imbottito. In genere offrono protezione anche al
taglio, alla perforazione e all’abrasione. Inoltre, alcuni tipi in commercio possono: proteggere
da olio e grasso, essere idrorepellenti, essere traspiranti. Di seguito si riportano alcuni tipi di
guanti antivibranti.
Guanti interi antivibranti
Mezzi guanti antivibranti
Occorre mantenere in efficienza i guanti antivibranti e assicurarne le condizioni d’igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, secondo le indicazioni
fornite dal fabbricante.
9.8. Formule di riferimento e foglio di calcolo
Formule di riferimento
Per il calcolo del livello di esposizione giornaliera, occorre far riferimento alla norma UNI EN ISO
5349-1 (2004) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e alla norma ISO 2631-1
(1997) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero, con le formule indicate di seguito.
Mano-braccio
livello di esposizione giornaliera nel caso sia utilizzato un solo strumento:
A(8) = ahv
TT
o
[m/s2]
dove:
ahv฀ ฀ ฀
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T è la durata giornaliera totale dell’esposizione alla vibrazione ahv
To è la durata di riferimento di otto ore.
livello di esposizione giornaliera nel caso siano utilizzati più strumenti:
A(8) =
dove:
To฀ ฀ ฀
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n
1
2
— ∑ a hvi Ti
To i =1
[m/s2]
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225
9.
Il rischio vibrazioni
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ahvi è il valore di accelerazione dell’iesimo฀
Ti è la durata della iesima operazione.
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Corpo intero
livello di esposizione giornaliera nel caso sia utilizzato un solo strumento:
A(8) = aw
TT
o
[m/s2]
dove:
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aw฀ ฀ ฀
T è la durata giornaliera totale dell’esposizione alla vibrazione aw
To è la durata di riferimento di otto ore.
livello di esposizione giornaliera nel caso siano utilizzati più strumenti:
A(8) =
n
1
2
— ∑ a wi Ti
To i =1
dove:
To฀ ฀ ฀
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awi è il valore di accelerazione dell’iesimo฀
Ti è la durata della iesima operazione.
[m/s2]
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Le formule utilizzate nel foglio di calcolo, presente nel CD-ROM in dotazione alla presente
pubblicazione, per la determinazione del livello di esposizione giornaliera A(8) prevedono l’uso
delle percentuali di tempo, comunque riferite alla giornata lavorativa di otto ore, anziché il
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Mano-braccio (calcolo con il tempo in percentuale)
livello di esposizione giornaliera nel caso sia utilizzato un solo strumento:
A(8) = ahv
T
%
[m/s2]
dove:
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ahv฀ ฀ ฀
T% è la durata giornaliera totale dell’esposizione alla vibrazione, in percentuale.
livello di esposizione giornaliera nel caso siano utilizzati più strumenti:
A(8) =
226
n
∑ a 2hvi T%i
i =1
[m/s2]
Il rischio vibrazioni
9.
dove:
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esimo
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ahvi è il valore di accelerazione dell’i
T%i è la durata della iesima operazione in percentuale.
Corpo intero (calcolo con il tempo in percentuale)
livello di esposizione giornaliera nel caso sia utilizzato un solo strumento:
A(8) = aw
T
%
[m/s2]
dove:
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aw฀ ฀ ฀
T% è la durata giornaliera totale dell’esposizione alla vibrazione, in percentuale.
livello di esposizione giornaliera nel caso siano utilizzati più strumenti:
A(8) =
n
∑ a 2wi T%i
[m/s2]
i =1
dove:
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awi è il valore di accelerazione dell’iesimo฀
T%i è la durata della iesima operazione in percentuale.
Di seguito sono riportate due tabelle riassuntive delle formule sopra citate.
TEMPO IN ORE/MINUTI
MANO-BRACCIO
UNICO
STRUMENTO
PIÙ STRUMENTI
A(8) = ahv
A(8) =
TT
o
TEMPO IN PERCENTUALE
[m/s2]
n
1
2
— ∑ a hvi Ti
To i =1
[m/s2]
TEMPO IN ORE/MINUTI
CORPO INTERO
UNICO
STRUMENTO
A(8) = aw
PIÙ STRUMENTI
A(8) =
A(8) = ahv
TT
o
A(8) =
%
[m/s2]
n
∑ a 2hvi T%i
[m/s2]
i =1
TEMPO IN PERCENTUALE
[m/s2]
A(8) = aw
n
1
2
— ∑ a wi Ti
To i =1
T
[m/s2]
A(8) =
T
%
[m/s2]
n
∑ a 2wi T%i
[m/s2]
i =1
227
9.
Il rischio vibrazioni
Foglio di calcolo
Per la valutazione del livello d’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni, come per il rumore,
è possibile utilizzare il foglio di calcolo contenuto nel CD-ROM allegato alla presente
pubblicazione.
Per il calcolo del livello di esposizione occorre individuare i valori di accelerazione degli
strumenti utilizzati durante le attività lavorative e il relativo tempo dedicato: il tempo totale non
deve superare il 100%.
Nel foglio, per quanto riguarda le vibrazioni, devono essere inseriti i seguenti dati:
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durante il quale realmente il lavoratore subisce le vibrazioni, conseguentemente non è da
considerare l’intero periodo nel quale il lavoratore ha in dotazione la macchina, così come
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L’obiettivo da raggiungere, nell’utilizzare il foglio di calcolo, è il rispetto dei valori limite,
considerando l’esposizione massima della giornata lavorativa ricorrente.
Il foglio di calcolo è lo stesso utilizzato per la valutazione del rischio rumore, raffigurato nel
precedente capitolo.
I dati inseriti nel foglio di calcolo relativi alla condizione definitiva ipotizzata devono essere riportati
nelle apposite tabelle per gruppo omogeneo presenti nella sezione B del punto 3.3.2.2. “Il
rischio vibrazioni” del modello di DVR proposto nel presente manuale. La condizione definitiva
è quella che ha almeno raggiunto l’obiettivo succitato.
Per ottenere i risultati previsti dalla norma occorrerà, probabilmente, eseguire più prove di
calcolo variando, quando necessario, il tipo di attrezzo o il tempo di esposizione.
228