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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DI ALLOGGIO E.R.P. ANNO 2015
1)
Compilare la domanda in ogni sua parte in STAMPATELLO, evitando di fare correzioni, cancellature o omissioni. Esempio:
SI
NO
2)
Barrare SOLO le caselle che interessano. Esempio:
A)
- di essere cittadino italiano;…………………………………………………….………………………………………
- di essere cittadino comunitario (indicare la nazionalità _________________________);.……………………
- di essere cittadino extracomunitario (indicare la nazionalità _____________), regolarmente soggiornante;
IMPORTANTE
Prestare attenzione al fatto che l’apposizione di un segno di croce sulle relative caselle, in corrispondenza di determinati
requisiti o condizioni, equivale a rendere una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza degli stessi. Pertanto, se avete dubbi
sulla corretta compilazione della domanda, fate sempre riferimento alle presenti istruzioni; nel caso in cui persistano i dubbi sulla
compilazione rivolgetevi all’Ufficio Alloggi del Comune, in orario di apertura al pubblico.
La domanda di concorso per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) in locazione, ai sensi della L.R. n.
10/96 e successive modificazioni ed integrazioni, è resa sotto forma di DICHIARAZIONE che il richiedente sottoscrive sotto la
propria responsabilità (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dalla legge (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
3)
Allegare alla domanda esclusivamente LA DOCUMENTAZIONE (in copia) comprovante la sussistenza dei requisiti per la partecipazione
al bando di assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nonché il possesso delle condizioni soggettive ed oggettive del nucleo
familiare che danno diritto all’attribuzione di particolari punteggi, ove espressamente indicato nell’istanza.
Qualora la domanda risulti priva della documentazione, ove prevista o necessaria, non sarà possibile procedere alla verifica dei requisiti o
all’attribuzione/riconoscimento dei relativi punteggi.
4)
La domanda potrà essere presentata esclusivamente nei 30 giorni di apertura del bando di concorso. Per i soli lavoratori
emigrati all’estero il bando rimane aperto 45 giorni, come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera d, L.R. 10/96. Qualsiasi domanda che
giunga oltre il termine sopra riportato verrà esclusa.
Una volta compilate, le domande dovranno pervenire agli sportelli polifunzionali “Punto Comune”, siti in Piazzetta Teatro, Mogliano
Veneto. La domanda potrà essere:
a)
presentata personalmente da parte del richiedente (o da un suo parente/conoscente, purché corredate da fotocopia di un
documento di identità del richiedente);
b)
spedita via posta raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Mogliano Veneto, Via Terraglio n. 3, 31021 Mogliano Veneto (TV);
c)
spedita a mezzo posta elettronica PEC all’indirizzo: [email protected]
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COME SI COMPILA LA DOMANDA
La domanda di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P. è composta di n. 4 pagine.
Di seguito si elenca il contenuto di ogni pagina:
PAGINA 1
1
2
3
1
Marca da bollo da € 16,00
2
Parte riservata agli uffici comunali
3
Dati anagrafici del richiedente
4
Dichiarazioni di possesso dei requisiti
per l’accesso all’edilizia residenziale
pubblica (lettere A e B)
5
Requisiti obbligatori per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica
(lettere C, D, E, F, G e H)
Marca da bollo
Il dichiarante dovrà apporre sul frontespizio della domanda, nell’apposito riquadro, una marca da bollo da € 16,00.
Parte riservata agli uffici comunali
Il dichiarante non dovrà scrivere nulla in questo spazio. La compilazione verrà effettuata dall’ufficio preposto che inserirà: il timbro,
la data di consegna della domanda e il numero di protocollo interno.
Dati anagrafici del richiedente
Il dichiarante dovrà riportare correttamente i propri dati anagrafici (compreso il codice fiscale, lo stato civile, il sesso del richiedente:
M per maschio F per femmina, ed i recapiti telefonici).
NOTA: ricordarsi di compilare il modulo in ogni sua parte e IN STAMPATELLO.
4
Dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale
pubblica (lettere A e B)
I requisiti per partecipare al bando di concorso e conseguire l’assegnazione di un alloggio E.R.P. sono indicati all’articolo 2 della
Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.
Essi sono integralmente riportati a pagina 1 della domanda di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P., e vanno dichiarati dal
richiedente mediante l’apposizione di una crocetta sulla relativa casella ( ) corrispondente al requisito posseduto; qualora previsto,
ricordarsi di compilare anche gli eventuali spazi lasciati in bianco nella domanda di concorso.
Di seguito si elencano, nel dettaglio, i requisiti per la partecipazione al bando di concorso; essi sono riportati nello stesso ordine della
domanda:
A) Possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea
È ammesso a partecipare al bando di concorso:
il cittadino italiano;
il cittadino di uno Stato aderente alla Unione Europea (cittadino comunitario);
il cittadino di uno Stato non aderente alla Unione Europea (cittadino extracomunitario), regolarmente soggiornante e
residente in Italia, iscritto nelle liste degli Uffici Provinciali del Lavoro o che svolga in Italia un'attività lavorativa regolare,
in conformità alla normativa vigente, purché in possesso di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
(ex carta di soggiorno) oppure regolarmente soggiornanti ed in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che
esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 27, L. 189/02).
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IMPORTANTE: ai sensi dell’art. 40, comma 6°, del D. Lgs. 286/98, come sostituito dal comma 1 dell'art. 27, L. 30/07/2002, n.
189: “gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica … omissis”.
A tal proposito, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale (ossia di durata minima pari a 24 mesi) che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo dovranno esibire tali documenti in originale agli Uffici che riceveranno la domanda e allegare fotocopia degli
stessi, oltre a una dichiarazione di svolgimento di regolare attività lavorativa rilasciata dal datore di lavoro, anch’essa da allegare
in copia all’istanza.
B)
Residenza anagrafica o attività lavorativa svolta nel Comune di Mogliano Veneto
Possono concorrere all’assegnazione di alloggi pubblici tutti coloro che risultino residenti nel Comune di Mogliano Veneto o che
esercitino attività lavorativa a titolo principale o esclusivo nel territorio comunale.
È, inoltre, ammesso a partecipare al bando: il lavoratore destinato a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali
compresi nel territorio comunale; il lavoratore emigrato all'estero per il quale, però, è ammessa la partecipazione in un solo
comune da indicare in un apposita dichiarazione da consegnare ad un rappresentante consolare, che rilascerà un certificato da
allegare alla domanda; gli appartenenti alle forze dell’ordine che risiedano e prestino servizio nella provincia di Treviso, ovvero
risiedano nella provincia di Treviso ma prestino servizio in altra provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di
servizio ed il comune di Mogliano Veneto non superi, in quest’ultima ipotesi, i 90 chilometri.
5
Requisiti obbligatori per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (lettere
C, D, E, F, G e H)
Le successive lettere C) D), E), F), G) e H) fanno riferimento a requisiti obbligatori che il richiedente (e il suo nucleo familiare) deve
possedere per poter presentare domanda di concorso per l’assegnazione di un alloggio popolare. Qualora anche uno solo di essi non
fosse soddisfatto la domanda di concorso verrebbe esclusa.
Di seguito si elencano, nel dettaglio, i requisiti obbligatori per la partecipazione al bando di concorso; essi sono riportati nello stesso
ordine della domanda:
C)
Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altri alloggi
Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente, e tutti gli altri componenti del proprio nucleo familiare (per
la definizione di nucleo familiare si veda la relativa scheda a pagina 5 delle istruzioni), non siano titolari di diritti di proprietà,
usufrutto, uso ed abitazione su alloggi o parti di essi, ubicati in qualsiasi Comune italiano, per i quali il 6% del valore
catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua. In altri termini, relativamente al corrente
bando, i nuclei familiari i cui componenti risultino titolari dei suddetti diritti possono concorrere al bando a condizione che il
valore catastale dei cespiti non superi la soglia € 54.425,59. Per il calcolo occorre considerare la sola quota imputabile ai
soggetti facenti parte del nucleo familiare.
D)
Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,
o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici
Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente, e tutti gli altri componenti del proprio nucleo familiare,
non abbiano beneficiato di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi
pubblici, o beneficiato di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici. E’ fatto
salvo, però, il caso in cui l’alloggio assegnato o comprato con finanziamenti agevolati sia inutilizzabile o sia stato distrutto,
senza dar luogo al risarcimento del danno.
E)
Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l’accesso all’E.R.P., fissato
annualmente dalla Regione del Veneto
Per partecipare al bando di concorso è necessario che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non sia superiore al
limite per l’accesso stabilito dalla Regionale del Veneto e vigente al momento della scadenza del bando di concorso.
Relativamente all’anno 2015, il Dirigente Regionale Direzione Edilizia Abitativa ha fissato in € 24.776,00 il limite massimo di
reddito complessivo del nucleo familiare cui fare riferimento per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Decreto
n. 6 del 02/02/2015).
Il requisito relativo al reddito deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento.
NOTA: il reddito annuo va calcolato con le modalità di cui all’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modiche
ed integrazioni (c.d. reddito annuo convenzionale); per capire come effettuare il calcolo del reddito annuo convenzionale si
veda la scheda di approfondimento riportata a pagina successiva.
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COME SI CALCOLA
IL REDDITO ANNUO CONVENZIONALE
a)
Si sommano tutti i redditi fiscalmente imponibili, al netto degli oneri deducibili, risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi
presentate (Certificazione Unica anno 2015, mod. 730/2015, mod. Unico 2015, ecc…), percepiti da tutti i componenti del
proprio nucleo familiare (per la definizione di nucleo familiare si veda la relativa scheda a pagina 5 delle istruzioni);
il reddito annuo complessivo del nucleo familiare così calcolato viene diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico
NOTA:
sono considerati “a carico” i figli che, indipendentemente dall'età, dichiarino un reddito complessivo annuo inferiore
a 2.840,51 €), ivi compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati; sono considerati “a
carico” anche i figli nascituri (ossia i figli già concepiti ma non ancora nati);
inoltre, qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a 2, il reddito complessivo annuo del nucleo
familiare è ridotto di ulteriori € 516,46 per ogni componente oltre 2; tale detrazione va a sommarsi a quelle eventualmente
già effettuate per i figli a carico di cui al precedente punto b);
l’ammontare delle detrazioni di cui ai precedenti punti b) e c) è consentito sino ad un massimo di € 3.098,76; qualora il totale
delle detrazioni ecceda tale limite, la detrazione massima consentita sarà comunque pari a € 3.098,76;
qualora alla formazione del reddito concorrano solo redditi da lavoro dipendente (e assimilati), questi, dopo le detrazioni
sopra riportate, sono calcolati nella misura del 60%;
nel caso in cui alla formazione del reddito concorrano solo redditi derivanti da lavoro autonomo (o di altra natura, purché
diversi da redditi da lavoro dipendente), essi vanno calcolati nella misura del 100%.
b)
c)
d)
e)
f)
Se la somma così ottenuta non supera i 24.776,00 € il richiedente può partecipare al bando di concorso indetto dal Comune di
Mogliano Veneto per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, per l’anno 2015.
NOTA:
a)
nel caso di redditi misti (ossia derivanti in parte da lavoro dipendente e in parte da lavoro autonomo) occorrerà
procedere al calcolo del reddito annuo convenzionale nel seguente modo:
si sommano i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare, come risultano dalle ultime dichiarazioni
presentate (Certificazione Unica 2015, mod. 730/2015, mod. Unico 2015, ecc…).
Si fa la proporzione tra le diverse fonti di reddito suddividendole tra:
- redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilati;
- redditi derivanti da lavoro autonomo o altre fonti (es. rendite, partecipazioni, ecc…).
Esempio: se in famiglia vi sono entrate per 10.000,00 € di cui 8.000,00 € derivanti da pensione e 2.000,00 € derivanti da
lavoro autonomo, la proporzione sarà: 80% reddito lavoro dipendente (e assimilati), 20% reddito da lavoro autonomo (o
altri redditi);
si calcolano, quindi, le detrazioni: 516,46 € per ogni componente del nucleo familiare oltre i due; altri 516,46 € per ogni figlio
a carico (le detrazioni vanno calcolate fino a un massimo di 3.098,64 €);
l'importo totale delle detrazioni viene scisso in due parti, secondo le stesse proporzioni in cui il reddito familiare è stato
suddiviso tra reddito da lavoro dipendente (e assimilati) e reddito da lavoro autonomo (o altri redditi).
Si sottrae dalla ciascuna parte di reddito la corrispondente detrazione (nel nostro esempio, l'80% delle detrazioni complessive
viene sottratto dal reddito da lavoro dipendente e il 20% delle detrazioni complessive viene sottratto dagli altri redditi);
A questo punto, quanto risulta del reddito di lavoro dipendente viene considerato per il 60%, mentre quanto risulta degli altri
redditi viene considerato per il 100%;
Si sommano i redditi così determinati.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Se la somma non supera i 24.776,00 € il richiedente può partecipare al bando di concorso indetto dal Comune di Mogliano Veneto
per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, per l’anno 2015.
F)
Non avere ceduto l’alloggio di e.r.p., eventualmente assegnato in precedenza
Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente, e tutti gli altri componenti del proprio nucleo familiare,
non abbiano ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica
eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.
G)
Non occupare senza titolo un alloggio di e.r.p.
Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente, e tutti gli altri componenti del proprio nucleo familiare,
non occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
H)
Requisiti dei componenti il nucleo familiare
I requisiti di cui alle precedenti lettere C), D), F) e G) devono essere posseduti non solo dal richiedente ma anche da tutti gli
altri componenti del nucleo familiare, alla data di scadenza del bando nonché al momento della assegnazione, e devono
permanere in costanza di rapporto.
IMPORTANTE: tutti i requisiti elencati devono essere posseduti dal richiedente alla data di scadenza del bando.
Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento.
Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l’alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di
usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.
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PAGINA 2
1
2
1
Tabella A) - composizione del nucleo familiare e dichiarazione dei redditi
fiscalmente imponibili (relativi all’anno di imposta 2014)
È necessario che il richiedente compili la tabella riportata a pagina 2 della domanda inserendo i tutti dati richiesti, sia del
dichiarante (colui che sottoscrive la domanda) che di tutti i componenti dichiarati nel proprio nucleo familiare.
DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
(ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni)
Per nucleo familiare si intende: “la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e
adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i
discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni
prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge”.
Possono essere considerate persone conviventi anche coloro che non sono legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la
convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso, che
siano di età superiore ai 60 anni e non autosufficienti, o portatrici di handicap, riconosciute tali con apposita certificazione da parte
degli organi competenti (Azienda U.L.S.S.). Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa
nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso e
risultare da certificazione anagrafica.
Inoltre, ai sensi dell’art. 67 della L.R. 28/01/2000, n. 5, nel nucleo familiare vanno conteggiati anche i nascituri (ossia i figli già
concepiti ma non ancora nati) per i quali è necessario allegare alla domanda di concorso idonea documentazione dello stato di
gravidanza e, in seguito, della avvenuta nascita.
Per i cittadini extracomunitari, sono considerati componenti del nucleo familiare anche i familiari per i quali sia stato chiesto e
ottenuto il nullaosta al ricongiungimento familiare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La prima riga della tabella A andrà compilata con il dati del dichiarante; le successive dovranno contenere i dati degli altri
componenti del nucleo familiare.
Nella tabella A andranno inseriti, nell’ordine:
• COGNOME di tutti i componenti il nucleo familiare (compresi eventuali figli nascituri);
• NOME di tutti i componenti il nucleo familiare (compresi eventuali figli nascituri);
• PARENTELA con il dichiarante di tutti i componenti (ad es.: moglie, marito, figlio, padre, madre, sorella, nipote…);
• LUOGO e DATA DI NASCITA di tutti i componenti il nucleo familiare;
• CODICE FISCALE di tutti i componenti il nucleo familiare;
• PROFESSIONE o attività lavorativa esercitata (es.: impiegato, studente, casalinga, operaio, disoccupato, …);
• REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE (o assimilato): in questa casella dovranno essere riportati, per ogni componente, i redditi
fiscalmente imponibili dichiarati nell’anno 2015 (relativi a redditi prodotti nell’anno 2014) percepiti dal singolo soggetto e
derivanti da lavoro dipendente (o assimilato). NOTA: indicare “0” (zero) o barrare la casella nel caso in cui il soggetto non
abbia percepito alcun reddito da lavoro dipendente (o assimilato).
• GIORNI LAVORATI: in questa casella dovranno essere riportati, per ogni componente, il numero di giorni lavorati nell’anno di
imposta (anno 2014), come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata.
• REDDITO DA LAVORO AUTONOMO: in questa casella dovranno essere riportati, per ogni componente, i redditi fiscalmente
imponibili dichiarati nell’anno 2015 (relativi a redditi prodotti nell’anno 2014) percepiti dal singolo soggetto e derivanti da
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lavoro autonomo. NOTA: indicare “0” (zero) o barrare la casella nel caso in cui il soggetto non abbia percepito alcun reddito da
lavoro autonomo.
• REDDITI DIVERSI: in questa casella dovrà essere riportata, per ogni componente, la somma di tutti i redditi fiscalmente
imponibili dichiarati nell’anno 2015 (relativi a redditi prodotti nell’anno 2014) che non rientrino nelle precedenti categorie (es.:
redditi da fabbricati, terreni, di impresa, di partecipazione, di capitale, diversi). NOTA: indicare “0” (zero) o barrare la casella nel
caso in cui il soggetto non abbia percepito alcun reddito diverso o il valore sia negativo.
Se una persona è in possesso di più dichiarazioni dei redditi, dovrà sommarne gli importi e inserirli nelle
relative caselle. Lo stesso andrà fatto per il computo dei giorni lavorati nel corso dell’anno 2014.
COME SI COMPILA CORRETTAMENTE
LA TABELLA A)
1)
La tabella va compilata con i dati relativi a tutti i componenti del nucleo familiare (per la definizione di nucleo
familiare si veda la scheda di approfondimento “definizione del nucleo familiare” a pag. 5).
2)
Vanno riportati i redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare riferiti all’ultima dichiarazione fiscale presentata
(anno 2015) relativamente ai redditi prodotti nell’anno 2014 (es.: Certificazione Unica 2015, Mod. 730/2015, …);
NOTA: per ogni componente devono essere indicati i redditi di cui all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo
10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata.
3)
Occorre specificare, per ogni soggetto, la natura del reddito percepito suddividendolo tra “reddito da lavoro
dipendente o assimilato” (es. pensione), “reddito da lavoro autonomo” e “redditi diversi”
4)
Nel caso in cui uno o più soggetti non percepiscano redditi è necessario che il dichiarante indichi zero (0) oppure
barri la casella in corrispondenza dello stesso (si veda l’esempio in basso).
5)
Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e
reddituali; qualora, inoltre, fosse in atto (ma non ancora concluso con un provvedimento del tribunale) un
procedimento di separazione legale dovranno essere ugualmente indicati i dati reddituali, anche se il coniuge risulta
non residente nello stesso alloggio.
6)
L’eventuale provvedimento di separazione legale o di divorzio deve essere allegato alla domanda di concorso.
7)
Devono essere dichiarati gli eventuali assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato o
divorziato
8)
Concorrono alla formazione del reddito TUTTI i redditi fiscalmente imponibili percepiti a qualsiasi titolo nel corso
dell’anno 2014 (es.: redditi da fabbricati, terreni, di impresa, di partecipazione, di capitale, diversi).
9)
Sono esclusi tutti i redditi non imponibili ai fini IRPEF quali, ad esempio: assegni di invalidità civile, indennità di
accompagnamento e assimilati, pensioni sociali, assegni sociali, ...
ESEMPIO DI CORRETTA COMPILAZIONE
2
Iscrizione alla Camera di Commercio
Il richiedente dovrà indicare se nel proprio nucleo familiare vi siano componenti iscritti alla Camera di Commercio e, eventualmente,
completare tutti i dati relativi all’attività svolta.
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PAGINA 3
1
1
Dichiarazioni di possesso delle “condizioni
soggettive (ex art. 7, 1° comma, lett. a,
L.R. 10/96)” presenti nel nucleo familiare
ai fini dell’attribuzione del punteggio
Dichiarazioni di possesso delle “condizioni soggettive (ex art. 7, 1° comma, lett.
a, L.R. 10/96)” presenti nel nucleo familiare ai fini dell’attribuzione del punteggio
La graduatoria è formata sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità indicati dall’art. 7 della L.R. 10/96 e successive
modifiche ed integrazioni, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare.
Le condizioni soggettive che danno diritto all’attribuzione dei punteggi sono indicate all’art. 7, lett. a, della L.R. 10/96.
Esse sono integralmente riportate a pagina 3 della domanda di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P., e vanno dichiarate dal
richiedente mediante l’apposizione di una crocetta sulla relativa casella ( ) corrispondente alla condizione posseduta; qualora
previsto, ricordarsi di compilare anche gli eventuali spazi lasciati in bianco nella domanda di concorso.
Di seguito si elencano, nel dettaglio, le condizioni soggettive che danno diritto all’attribuzione dei punteggi, riportati nello stesso
ordine della domanda:
1)
Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 1, della L.R. 10/96 prevede che, qualora nel nucleo familiare vi sia almeno un lavoratore
dipendente in costanza di versamento GESCAL, vadano riconosciuti i seguenti punti:
1) per anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: punti 1;
2) per anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni dieci: punti 3;
3) per anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: punti 5;
COS’È LA GES.CA.L. E COME SI CALCOLA
L’ANZIANITÀ DI CONTRIBUZIONE
GESCAL = “Gestione Case Lavoratori”, fu istituita nel 1963 con la Legge 14 febbraio 1963, n. 60 (in sostituzione di INA CASA).
La trattenuta Gescal è cessata definitivamente il 31 dicembre 1998.
Quando esisteva la Gescal, ai lavoratori veniva trattenuto in busta paga un importo che poi lo Stato destinava alla costruzione e
gestione di alloggi popolari; la contribuzione che finanziava i fondi della Gescal, in altre parole, è sempre stata automaticamente
prelevata direttamente dalla busta paga di lavoratori tenuti al versamento.
In via generale, erano tenuti al versamento dei contributi GESCAL tutti i lavoratori dipendenti da enti pubblici o privati
nonché i relativi datori di lavoro.
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Ai fini del calcolo dell’anzianità di contribuzione del versamento GESCAL occorre tener presente che la contribuzione era dovuta a
decorrere dal 12/04/1963 fino al 31/12/1995 per i lavoratori delle amministrazioni statali, degli enti locali territoriali, loro consorzi e
le comunità montane e fino al 31/12/1998 per i lavoratori dei restanti settori di attività.
Erano esclusi dal versamento dei contributi GESCAL le prestazioni delle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori agricoli operai
e impiegati; dirigenti delle imprese industriali; portieri di stabili; collaboratori domestici, compresi gli autisti ad uso esclusivo
familiare e assicurati come lavoratori domestici; apprendisti di tutti i settori di attività; detenuti che prestano attività lavorativa.
Erano, invece, equiparati ai periodi di contribuzione GESCAL i periodi di:
contribuzione figurativa accreditata per servizio militare; malattia; infortunio; maternità; ex articolo 13 della legge
1338/62 (riscatto di contributi per l'attività lavorativa).
Inoltre, il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, era
assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal.
IMPORANTE: non sono previsti cumuli di contributi GESCAL fra persone diverse anche se appartenenti allo stesso nucleo
familiare. Ai fini del calcolo occorre, quindi, indicare solo l’anzianità di contribuzione più elevata tra quelle eventualmente presenti
nel nucleo familiare dichiarato nella domanda.
Si invitano i richiedenti a prestare particolare attenzione al calcolo dell’anzianità contributiva GESCAL. Nel caso in cui
vi fossero dubbi sull’entità dei contributi versati si invita a consultare il proprio libretto di lavoro e/o l'estratto
contributivo INPS.
2)
Nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l’importo di 1 pensione minima INPS
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 2, della L.R. 10/96 prevede che qualora il reddito annuo convenzionale del nucleo familiare non
superi l'importo di una pensione minima INPS vadano attribuiti punti 4. L’importo di una pensione minima INPS da non superare
per avere diritto al punteggio è pari, per l’anno 2015, a € 6.531,07.=.
NOTA:
per informazioni dettagliate sul reddito annuo convenzionale si veda la scheda di approfondimento “Come si calcola il
reddito annuo convenzionale”, a pagina 4 delle presenti istruzioni.
3)
Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 3, della L.R. 10/96 prevede che qualora nel nucleo familiare sia presente almeno un componente
di età superiore a sessanta anni vadano attribuiti punti 1.
Tale condizione dovrà sussistere alla data di scadenza del bando di concorso e non a quella di presentazione della domanda. Il
controllo sarà effettuato d’ufficio sulla base delle informazioni anagrafiche relative ai componenti il nucleo familiare.
NOTA:
la condizione di cui al presente punto 3) non è cumulabile con quella di cui al successivo punto 4)
4)
Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute
tali con certificazione da parte degli organi competenti
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 4, della L.R. 10/96 prevede che qualora nel nucleo familiare sia presente almeno un componente
di età superiore a sessanta anni, non autosufficiente, riconosciuto tale con certificazione da parte degli organi competenti, vadano
attribuiti punti 4. A tal fine è necessario allegare copia della certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda U.L.S.S.
NOTA:
la condizione di cui al presente punto 4) non è cumulabile con quella di cui al precedente punto 3)
5)
Presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 5, della L.R. 10/96 prevede che qualora nel nucleo familiare sia presente almeno un componente
portatore di handicap (del quale è necessario allegare copia della certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda
U.L.S.S.) vadano attribuiti punti 5.
Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi
genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi (pari al 66% di
invalidità), riconosciuta ai sensi della vigente normativa;
6)
Nuclei familiari di emigrati che dichiarino di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 6, della L.R. 10/96 prevede che qualora il nucleo familiare sia composto da cittadini emigrati che
facciano domanda di assegnazione di alloggio di e.r.p. con l’intenzione di rientrare in Italia per stabilirvi la propria residenza,
vadano attribuiti punti 2.
Il lavoratore emigrato all'estero ha facoltà di concorrere in un solo comune da indicare in una dichiarazione raccolta da una
rappresentanza consolare, che rilascerà un certificato da allegare alla domanda.
7)
Nucleo familiare composto da cinque o più unità
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 7, della L.R. 10/96 prevede che qualora il nucleo familiare sia composto da almeno 5
componenti, vadano attribuiti punti 2.
Nel computo dei componenti vanno conteggiati anche i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati ricompresi nel
nucleo familiare del richiedente. Rientrano nel novero anche i figli nascituri (ossia i figli già concepiti ma non ancora nati) per i
quali è necessario allegare alla domanda idonea documentazione dello stato di gravidanza e, in seguito, della avvenuta nascita.
8)
Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 8, della L.R. 10/96 prevede che qualora il nucleo familiare sia composto da un solo adulto con
uno o più minori a carico, vadano attribuiti punti 2.
Nel computo dei minori a carico vanno conteggiati, eventualmente, anche i nascituri (ossia i figli già concepiti ma non ancora
nati) dei quali è necessario allegare alla domanda di concorso idonea documentazione dello stato di gravidanza e, in seguito,
della avvenuta nascita.
Secondo la legge italiana, un individuo è da considerarsi adulto dopo il compimento del diciottesimo anno di età.
Pertanto, un richiedente separato/divorziato/vedovo/single che, ad esempio, abbia a carico 2 figli di cui uno
maggiorenne non avrà diritto al punteggio in quanto il nucleo familiare risulterà composto da n. 2 adulti: il
richiedente ed il figlio maggiorenne.
9)
Coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che
contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 9, della L.R. 10/96 prevede che qualora il nucleo familiare sia composto da una coppia che abbia
contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando (o che dichiari di voler contrarre matrimonio
entro un anno e comunque prima dell’assegnazione) vadano attribuiti punti 2.
Qualora la coppia non abbia ancora contratto matrimonio è necessario allegare alla domanda idonea dichiarazione e,
successivamente, autocertificazione di avvenuto matrimonio.
9bis) Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 9bis, della L.R. 10/96 prevede che qualora il richiedente, e il relativo nucleo familiare, abbia già
presentato domanda di assegnazione di alloggi di e.r.p. nel Comune di Mogliano Veneto vadano attribuiti punti 0,5 per ogni anno
di anzianità in graduatoria definitiva, fino ad un massimo di punti 5. Non verranno, quindi, computati gli eventuali anni per i quali
il richiedente, pur avendo presentato domanda di concorso, sia risultato escluso dalla graduatoria definitiva.
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10) Condizioni da stabilire con delibera del Consiglio comunale in rapporto alle particolari situazioni presenti nel proprio
territorio
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 10, della L.R. 10/96 prevede che il Comune che ha indetto il bando possa stabilire ulteriori
condizioni in rapporto alle particolari situazioni presenti nel proprio territorio; i punteggio attribuiti a tali condizioni possono
essere cumulati ma il totale, per legge, non può superare in nessun caso punti 8.
il Comune di Mogliano Veneto, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2015, ha stabilito le seguenti ulteriori
casistiche:
10.1 disagio sociale
richiedenti seguiti e presi in carico dal Servizio Politiche Sociali di Mogliano Veneto in situazioni di particolare rilevanza sociale,
legate a specifiche problematiche, rispetto alle quali la soluzione del problema abitativo risulti elemento essenziale per il
compimento di un progetto in atto di tutela e/o recupero sociale certificato mediante apposita relazione rilasciata dalle
assistenti sociali comunali - punti fino a 2, in relazione alla gravità del disagio sociale rilevabile dalla relazione suddetta.
10.2 canone di affitto oneroso
richiedenti che documentino di pagare un canone di affitto elevato in rapporto alla situazione reddituale del proprio nucleo
familiare. Gli affitti devono riferirsi a contratti di locazione in corso di validità, regolarmente registrati e intestati ad almeno uno
dei componenti del nucleo familiare - punti fino a 4. Il punteggio da attribuire viene determinato in base all'incidenza del
canone di locazione, risultante dagli ultimi bollettini di pagamento del canone d’affitto precedenti la data di presentazione della
domanda, sul reddito annuo convenzionale del nucleo familiare, computato ai sensi dell’art. 21 della Legge 05/08/1978, n.
457, e dell’art. 2 – lett. “e” L.R. n. 10/96, e successive modificazioni e integrazioni (per maggiori informazioni si veda la
scheda di approfondimento “Come si calcola l’affitto oneroso” a pagina 10).
10.3 assegnatari di alloggi in convenzione con privati, concessionari alloggi di proprietà comunale o assegnatari
alloggi E.R.P. per emergenza abitativa
richiedenti che risulti beneficiari di alloggi che il Comune ha in convenzione con i privati per cause di emergenza abitativa, o
concessionari di alloggi di proprietà comunale e di E.R.P. (sempre per situazioni di emergenza abitativa) ovvero nuclei familiari
con minori che non dispongono di alloggio, affidati ai Servizi Sociali del Comune di Mogliano Veneto ed ospitati presso caseaccoglienza, comunità familiari, vanno attribuiti punti 4;
10.4 nuclei familiari con sfratto esecutivo
al richiedente che documenti di essere in possesso di uno sfratto esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale, la cui
esecuzione sia fissata entro il 31 dicembre 2015, vanno attribuiti punti 4;
10.5 nuclei familiari con reddito annuo convenzionale compreso tra l’importo di 1 e 2 pensioni minime INPS
al nucleo che dimostri di possedere un reddito annuo convenzionale compreso tra l’importo di 1 e 2 pensioni minime INPS
vanno attribuito punti da 1 a 3. Il punteggio da attribuire al nucleo sarà determinato in base allo scaglione in cui si colloca il
reddito annuo convenzionale dello stesso (per maggiori informazioni si veda la scheda di approfondimento “Come si calcola il
punteggio per reddito annuo convenzionale compreso tra l’importo di 1 e 2 pensioni minime INPS” a pagina 10).
10.6 richiedenti residenti nel Comune di Mogliano Veneto da almeno 5 anni
al richiedente che dimostri di essere residente a Mogliano Veneto da almeno 5 anni vanno attribuiti punti da 1 a 4 secondo il
seguente prospetto:
ANNI DI RESIDENZA NEL COMUNE DI
PUNTI
MOGLIANO VENETO
da 5 anni a 10 anni
1
da 10 anni e 1 giorno a 15 anni
2
da 15 anni e 1 giorno a 20 anni
3
oltre 20 anni
4
NOTA: ai fini del calcolo dell'anzianità di residenza vale anche il cumulo di più periodi discontinui a condizione, però, che il
richiedente risulti residente anagraficamente nel Comune di Mogliano Veneto alla data di scadenza del bando. L’anzianità di
residenza verrà calcolata fino alla data di scadenza del bando di concorso.
10.7 richiedenti presenti in graduatoria definitiva assegnazione alloggi di E.R.P. da oltre 10 anni
(in aggiunta ai punti già previsti dalla L.R. 10/96, art. 7 - comma 1° - punto 9bis) richiedenti non già assegnatari di alloggi
E.R.P. che documentino la permanenza in graduatoria definitiva per l’assegnazione alloggi di E.R.P. nel Comune di Mogliano
Veneto da oltre 10 anni, in base alla sotto riportata tabella:
PERMANENZA IN GRADUATORIA DEFINITIVA
PUNTI
11 – 12 anni
1
13 – 14 anni
2
15 – 16 anni
3
17 – 18 anni
4
19 – 20 anni
5
21 – 22 anni
6
23 – 24 anni
7
da 25 anni in poi
8
10.8 Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamenti Gescal per più di 15 anni
(in aggiunta ai punteggi già previsti dalla L.R. 10/96, art. 7 - comma 1° - punto 1) richiedente che documenti la presenza nel
proprio nucleo familiare di almeno un lavoratore dipendente in costanza di versamento GESCAL superiore a 15 anni, secondo
la seguente tabella:
ANZIANITÀ DI CONTRIBUZIONE GESCAL
PUNTI
da 15 anni e 1 giorno a 20 anni
2
da 20 anni e 1 giorno a 25 anni
4
da 25 anni e 1 giorno a 30 anni
6
da 30 anni e 1 giorno in poi
8
il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato
al lavoratore dipendente in costanza di versamento GESCAL.
Non sono previsti cumuli di eventuali periodi di anzianità di contribuzione GESCAL tra componenti del nucleo familiare; ai fini
del calcolo, pertanto, verrà presa in considerazione solo l’anzianità di contribuzione più elevata fra quelle eventualmente
richieste nella domanda di concorso.
10.9 nucleo composto da più anziani ultrasessantacinquenni
(in aggiunta ai punti già previsti dalla L.R. 10/96, art. 7 - comma 1° - punto 3) richiedente che documenti la presenza nel
proprio nucleo familiare di più anziani ultrasessantacinquenni - punti 1 per ogni anziano ultrasessantacinquenne presente.
10.10 giovani coppie che abbiano contratto matrimonio o stabile convivenza “more uxorio” (la cui stabile convivenza abbia
avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso) che risiedano nel Comune di
Mogliano Veneto da almeno 2 anni, i cui componenti non abbiamo ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza del
bando con o senza figli:
–
punti 2 senza figli
–
punti 4 con figli
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10.11 coniugi separati coniuge privato della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (è necessario allegare alla domanda copia
del provvedimento) – punti 2
10.12 minori con handicap richiedenti che documentino la presenza nel proprio nucleo familiare, alla data di scadenza del
bando, la presenza di una o più persone di età inferiore ai 18 anni con handicap grave certificato dagli organi
competenti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3 comma 3° - punti 1 per ogni persona con handicap
COME SI CALCOLA
L’AFFITTO ONEROSO
Il punteggio da attribuire per affitto oneroso si calcola in base alla formula sotto riportata:
incidenza = affitto annuale / reddito annuo convenzionale x 100
incidenza
fino al 49,99%
punteggio
0,0
da 50,00% a 99,99%
2,0
da 100,00% in poi
4,0
dove:
incidenza = è l’indice che misura il peso del canone d’affitto sul
reddito convenzionale
affitto annuale = è l’affitto pagato nell’ultimo anno (relativo a
contratti di locazione regolarmente registrati)
reddito annuo convenzionale = è il reddito del nucleo familiare
(così come dichiarato nella domanda) computato ai sensi della L.R.
10/96, art. 2, lett. e
NOTA:
in alternativa è possibile il calcolo del canone d’affitto oneroso partendo dall’affitto mensile, anziché dall’affitto
annuale; la formula diventa:
incidenza = affitto mensile / (reddito annuo convenzionale : 12 mesi) x 100.
COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO PER REDDITO
ANNUO CONVENZIONALE COMPRESO TRA L’IMPORTO
DI 1 E 2 PENSIONI MINIME INPS
Premesso che per l’anno 2015 l’importo di una pensione minima INPS è pari a € 6.531,07, il punteggio da attribuire per
reddito annuo convenzionale compreso tra l’importo di 1 e 2 pensioni minime INPS si calcola in base alla tabella sotto
riportata:
REDDITO ANNUO CONVENZIONALE COMPRESO TRA
PUNTI
LIMITE MINIMO (escluso)
LIMITE MASSIMO (incluso)
6.531,07 €
7.837,28 €
3
7.837,29 €
9.143,50 €
2,5
9.143,51 €
10.449,72 €
2
10.449,73 €
11.755,94 €
1,5
11.755,95 €
13.062,14 €
1
ATTENZIONE: il totale dei punti attribuiti con le ulteriori condizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale, di cui
al precedente punto 10, non può superare in nessun caso punti 8, come previsto dall’ art. 7, comma 1, lett. a,
punto 10, della L.R. 10/96.
Pertanto, limitatamente alle sole condizioni da 10.1 a 10.11:
•
nell’ipotesi in cui il richiedente si trovi nelle condizioni di totalizzare più di 8 punti, verranno comunque attribuiti
solo 8 punti;
•
qualora il richiedente si trovi nelle condizioni da totalizzare meno di 8 punti (o al massimo 8 punti), verrà
attribuito il punteggio effettivamente totalizzato.
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1
Dichiarazioni di possesso delle “condizioni oggettive (ex art. 7, 1° comma,
lett. b, L.R. 10/96)” presenti nel nucleo familiare ai fini dell’attribuzione del
punteggio
La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità
indicati dall’art. 7 della L.R. 10/96, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare.
Le condizioni oggettive che danno diritto all’attribuzione dei punteggi sono indicate all’art. 7, lett. b, della Legge Regionale 2
aprile 1996, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.
Esse sono integralmente riportate a pagina 4 della domanda di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P., e vanno dichiarate dal
richiedente mediante l’apposizione di una crocetta sulla relativa casella ( ) corrispondente alla condizione posseduta.
Qualora previsto, inoltre, ricordarsi di compilare anche gli eventuali spazi lasciati in bianco nella domanda di concorso.
Di seguito si elencano, nel dettaglio, le condizioni oggettive che danno diritto all’attribuzione dei punteggi, riportati nello stesso ordine
della domanda:
1)
situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla
data di scadenza del bando, dovuta a:
1.1)
abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica; punti attribuiti: 5;
secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, numero 1, lettera a) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive
modificazioni e integrazioni, è da considerarsi impropria l’abitazione in: baracche, stalle, grotte e caverne, sotterranei,
centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti
all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari,
quali soffitte, bassi e simili.
NOTA: le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) non sono tra loro cumulabili.
1.2)
coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari; i punti da attribuire sono i seguenti:
- coabitazione con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità; punti attribuiti: 2;
- coabitazione con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità; punti attribuiti: 1.
Nel caso di coabitazione è necessario che il richiedente documenti tale condizione (con apposito certificato da allegare alla
domanda) o sottoscriva una dichiarazione in cui siano riportati i nominativi e i dati anagrafici dei componenti il nucleo
familiare con il quale coabita.
1.3)
presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio; punti attribuiti: 1. Il
richiedente dovrà dichiarare se nell’immobile vi è la presenza di barriere architettoniche. Tale punteggio sarà attribuito
solamente se nel nucleo familiare c’è la presenza di almeno un componente con handicap grave di tipo motorio. È
necessario allegare alla domanda il certificato dell’ULSS che attesta la presenza di barriere architettoniche nell’alloggio e il
certificato di invalidità rilasciato dal competente organo.
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2)
2
situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando, dovuta a:
2.1)
abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente; i punti saranno attribuiti secondo i seguenti
parametri:
- da due a tre persone a vano utile (esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14); punti attribuiti: 1;
- da più di tre persone a vano utile (esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14); punti attribuiti: 2.
È necessario allegare copia del certificato di sovraffollamento rilasciato dall’ULSS.
2.2)
abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità; punti attribuiti: 2.
È necessario allegare copia del certificato di antigienicità dell’alloggio rilasciato dall’ULSS.
NOTA: le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) non sono tra loro cumulabili.
2.3)
richiedenti che abitino in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:
- provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio ovvero richiedenti che dimostrino
di essere privi di alloggio da almeno un anno; punti attribuiti 5.
È necessario allegare copia della documentazione che attesta l’imminente rilascio dell’alloggio o altra
dichiarazione/certificazione dalla quale si evinca la condizione oggettiva che renda impossibile l’uso dell’alloggio.
Individuazione degli allegati
In questo riquadro il richiedente dovrà indicare gli eventuali documenti allegati alla domanda.
Qualora la domanda risulti priva della documentazione, ove prevista o necessaria, non sarà possibile procedere alla verifica dei
requisiti o all’attribuzione dei relativi punteggi.
3
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e consenso al
trattamento dei dati
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, vi è l’obbligo
per chiunque effettui il “trattamento” dei dati personali di documentare in forma scritta di aver fornito al richiedente l’informativa
prevista dalla legge e di averne da questi ottenuto il consenso al trattamento dei dati.
Si informa, a tal proposito, che per “trattamento” dei dati si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
È necessario sottoscrivere il consenso al “trattamento” dei dati personali; in caso contrario, infatti, risulterà impossibile da
parte del Comune di Mogliano Veneto dar corso all’istruttoria della domanda per la verifica dei requisiti e l’attribuzione dei punteggi di
selezione per la formazione della graduatoria di assegnazione alloggi di E.R.P., anno 2012.
4
Sottoscrizione della domanda
__/__/2015
Dopo aver compilato ed aver allegato tutti gli allegati eventualmente richiesti, è necessario sottoscrivere la domanda.
Si ricorda che la domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della stessa.
Qualora ciò non sia possibile, o la domanda sia spedita per raccomandata A/R, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
purché l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore.
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