DICHIARAZIONE ATTESTANTE L`ASSENZA DI RAPPORTI DI

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DICHIARAZIONE ATTESTANTE L`ASSENZA DI RAPPORTI DI
Dichiarazione per il candidato Sindaco
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il/La sottoscritto/a [], nato/a a [], il [], codice fiscale [], residente in [], via [], n. []
PREMESSO CHE
A)
il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall’azionista [] - ai fini dell’elezione di membro
Effettivo/Supplente del Collegio Sindacale in occasione dell’Assemblea ordinaria degli
azionisti convocata per il giorno 20 Aprile 2017 in prima convocazione e per il giorno 21
Aprile 2017 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Servizi Italia
S.p.A.
B)
il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto
Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di Servizi Italia S.p.A.,
Tutto ciò premesso,
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA

Di essere iscritto/a nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l’attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società
di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro,
ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie
giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti
all'attività' dell'impresa;
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti
nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori
strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
L’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso
dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta
carica e, tra questi, in particolare:
a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30
marzo 2000, n. 162, e
b) di possedere di possedere i requisiti di onorabilità previsti dell’art. 2 del D.M.
30 marzo 2000, n. 162 e
c) di non trovarsi in una condizione di ineleggibilità di cui all’art. 148, comma 3
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente nonché
dagli artt. 8 criterio 8.C.1 e 3 criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come
interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;
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
Di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai
limiti stabiliti dalla normativa vigente e di poter dedicare il tempo necessario al
diligente svolgimento dei propri compiti ai sensi della normativa vigente e dell’art. 8
criterio 8.C.2 del Codice di Autodisciplina;

Di non avere prendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o di una delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06.09.2011, n. 159 e
s.m.i.;

L’inesistenza delle cause di cui all’art. 80 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016;

Di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Servizi Italia S.p.A.;

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di
Servizi Italia S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;

Di impegnarsi a produrre, su richiesta di Servizi Italia S.p.A., la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA INFINE
di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco di Servizi Italia S.p.A. e
di acconsentire, sin da ora, al deposito per l’iscrizione della nomina a sindaco
effettivo/supplente.
luogo e data _____________________________________
In fede
_____________________
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ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE
Cause di ineleggibilità e decadenza
Art. 2399 c.c.
Cause d'ineleggibilità e di decadenza
- [1] Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono
dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che
la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle
società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione
d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l'indipendenza.
- [2] La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di
decadenza dall'ufficio di sindaco.
- [3] Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché
cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
DECRETO 30 marzo 2000, n.162
Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e
onorabilita' dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base
all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 1.
Requisiti di professionalità
1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno
uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se
questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro
che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso societa' di capitali
che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attivita'
professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,
finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ovvero c)
funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori
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creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di
attività dell'impresa.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i
settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere
ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai
commi precedenti.
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo
ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso
hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di
amministrazione straordinaria.
5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato
il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto
dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di
cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi
provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento e' stato
adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di
cambio.
Art. 2.
Requisiti di onorabilità
1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta
da coloro che:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli
effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia
tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio
decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da
coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1,
lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Art. 148 comma 3 D.lgs n. 58/1998 (TUF)
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo 692;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e
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ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri
rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza 693.
Art. 144-terdecies Reg. Emittenti
Limiti al cumulo degli incarichi
1. Non possono assumere la carica di componente dell’organo di controllo di un emittente
coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di
amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del
codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall’applicazione del modello di
calcolo contenuto nell’Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente
dell’organo di controllo in un solo emittente 464.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non
rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi
1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti
465.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi
per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza di detto
superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La
presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a
decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo
2401 del codice civile 466.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell’organo di controllo conferma dell’avvenuto
superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti
nell’apposito Manuale Tecnico
Art. 80 D. Lgs. n. 50/2016:
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura
d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno
dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
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2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se
si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società
in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non
si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute
in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il presente comma non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico
in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure
meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
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con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso
la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura,
qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso
della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a
18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico
non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante
da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a
cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena
principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte
a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356odegli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della
falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del
comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali
mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma
5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative
ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
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14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (luglio 2015)
Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come
non tassative:
a)
se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta
persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole, o
partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il
controllo o un’influenza notevole sull’emittente;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una sua
controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con
l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un
patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza
notevole;
c)
se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia
esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una
società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione
commerciale, finanziaria o professionale:
-
con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di
rilievo;
-
con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale,
controlla l’emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi
esponenti di rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti
soggetti;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società
controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva( rispetto
all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente e al compenso per
partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base
azionaria;
e)
se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f)
se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un
amministratore esecutivo dell’emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società
incaricata della revisione legale dell’emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai
precedenti punti.
Art. 8 del Codice di Autodisciplina (luglio 2015)
I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.
L’emittente predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio
sindacale.
Criteri applicativi
8.C.1. I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai
criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di
detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, trasmettendo l’esito di tali verifiche
al consiglio di amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al
mercato, e, successivamente, nell’ambito della relazione sul governo societario, con modalità conformi a
quelle previste per gli amministratori.
Rev. 1 del 17.02.2017
Dichiarazione per il candidato Sindaco
8.C.2. I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro
compiti il tempo necessario.
8.C.3. La remunerazione dei sindaci è commisurata all’impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo
ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa.
8.C.4. Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione
dell’emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio
di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.
8.C.5. Nell’ambito delle proprie attività, i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit lo
svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.
8.C.6. Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi si scambiano tempestivamente le informazioni
rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.
Rev. 1 del 17.02.2017