Gazzetta Ufficiale del Regno d`Italia N. 055 del 6 Marzo 1929 parte
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Gazzetta Ufficiale del Regno d`Italia N. 055 del 6 Marzo 1929 parte
GAZZETTA UF DEL REGNO D'ITALIA PARTE PRIMA Anno 70° RoxA Mercoledl, 6 marzò 1929 - Abbonernenti. Anno In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto 11 Regno (Parte I e II) All'estero (Paesi dell'Unione postale) .' In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). All'estero (Paesi dell'Unione postale) . 4 . . . Sem. 100 800 00 ISO 40 » i TO 180 40 80 25 50 • . Nulnero 55 Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplemagti sono fuori abbonamento. 21 presso di vendita di ogni puntata, anohe se arretrata, della « Gassetta. Emoiale » (Parte I e II complessivamente) à Assato in liro WNA nel Magno, in lire DUE all'Estero. 31 prezzo Aet supple:genti ordinari e straordinari 6 Essato in ra= gione 41 cent. O per ogni pagina. O i abbonamenti si fanno presso l'Amntinistrazione della « Gassetta URoi }e » Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) ovvero presso le libre concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abboi domandati per corrispondenza deve essere name versato negli UEci postali, favore tiel' conto' corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato a norma della circolare 26 giugno 1924. Le richieste di abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale vanno fatte a parte¡ non unitamente, cioë, a richieste per abbonamenti ad altri periodici. straotdinari Trim, L. . ÀNNo VII - 70 . - - Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrensa anteriore tenato conto delle scorte esistenti. La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso. In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il successivo a quello della loro pubblicazione saranno apediti solo dietromese pagamento del corrispondente importo. Fat il prezzo degli annunst da inserire nella e Gazzetta URoiale le norme riportate nella testata delle parte seconda. Veggagsi DIREzIONS E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAEIONE DELLE LEGGI- Gassetta URoiale se tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vegita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle rimanse e le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: Bolg angelo, via Umbertd I, 13. &ncona• Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele, 30. Aquilas agnelli P., via Principe Umberto, 25. Aresso: Pellegrini A., via Ca#our, 15. Ascoli Piceno: Intendensa di finanza (Servizio vendita). Asmaras A. A. e P. Cicero. Avellino: Leprino C. Bari: Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano, 36. Belluno: 8tleto Be. sotto, editore. Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi, 819. Bengssit Russo F†ancesco. Bergamo: Librerto internazionale Istituto Italiano di Witi Grañohe deWA.L.l. Bologna: Libreria editrice Cappelli Licinio, via Fagni, 6. Brescia: Castoldi E., Largo Zausrdelli. Bolzano: Etn. freschi Lorenso. Brindisi: Carlucci Luigi. Caltanissetta: P. Afflia Russo. Caserta: F. Croce e Figli. Catania: Libreria Editrice Gian. notta Nicolð, via Lincoln. 271-275; Societa Editrice internazionale, via Vittorio 135. *-' Catanzaro: Scaglione Vito. Eganuele; Chieti: P. Piccf• rilli. Comos Nani e C. Cosensa: Intendensa di finansa (Servizio vendita). Cremona: Libreria Sonsogno E. Cuneo: Libreria Editrice Salomone Giuseppe. Via Roma, 68. Enna: G. B. Buscemi. Ferrara: G. Lunghini e F. Bianchini, 31. piazza Pace, Firenze: flossini dr• snando, plassa Unita Italiana, 9; Ditta Bemporad e Figlio, via Fiume: Libr. Pop, « Hinerva =, via Galilei. 6. ¶el Proconsole. 7. Frosinone: Grossi prof. Giuseppe. Foggiat Pilone Michele. For11: Archetti G., Corso Vitt. Em., 12. Genova: Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern., via Petrarca, $$-24-4. Grosseto: Signorelli P. Gorisia: Paternolli G., Corso Giuseggh Verdi, 37, S. Benedust; CasiHotti G. Imperia: Livorno: 8. Belforte o 0. Lucca: 8 Belforte e C. Macerata: P. M. liicci. Mantovar 0. Mongovi. Corso Vittorio Emanuele. 54 Messina: Ferrara Vincenso, viale San Martino, 46; G. Principato; D'Anna Giacomo. Milano: L reria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana. Galleria Vittorio Emanuele on. 64. 66, 68: Societð Editrice internazionale, via Boochetto. 8 A. Vallardi, via Stelvio, 2; Luigi di Giacomo Pitola, via Arei. vescovado n. 1: Libreria Italia, via Durini n. 1. Modena: G. T. Vincensi e ipote, Portico del Napoli: Paravia dr Treves, via Guglielmo A Felice, 49: Raffaele Majolo e Figlio. via T. Caravita, 30; A. Falla i, via Stelvio n. 2. Collegio. Novara: R Guaglio, Corso Umberto I, 26; Ist. Geogr. De Agostinå Nuoro: Margaroli G. Padova: A. Draghi, via Cavour, 9. Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele, 335. Parma: Libreria Fiaccadori, via al Duomo, 20-21; Società Editrice Internaziottale, via del Duomo, 20-26. Pavia: Brunf dr Karelli.-- Perugias Natale Simonelli. Pesaro: Rodope Gennari. Piacenza: Editore V. Porta, via Cavour, n. 10-12. Pisa: 3finerva (già Bemporad) Riunite Sot. Pistola: A. Pacinotti. toborpo. Pola: Schmidt, piazza Foro, l'I. Potenza: Ditta -Raffaele Marchesiello. Eavenna: E. Lavagna dr Figli. Reggio Calabria: R. D'Angelo. Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, via Felice Cavallotti. Rieti: A. Tomosetti. Roma: Fratelli Treves del. l'A.L.I., Galleria Piazza Colonna: A. Signorelli, via degli Orfani, 88; Maglione, Via Due Macelli, 88; Mantegassa degli Eredi Cremonesi, via 4 No. Vembre, 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto, 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emantgele Libreria Littorio, Corso Umberto, 330: Istituto Geo. grafico De Agostini, via della Stamperia, 64-65; Libreria Sciense e Lettere del ott. G. Hardi, piazza Madama, 19-20. Rovigo: G. Marin. Via Sansevero: Luigi Venditti, piazza Municipio, 9. Cavour, 48. Sassari: G. Led a, Corso Vittorio Emanuele, 14. Savona: Pietro Lodola. Siena: Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42. Siracusa: C. Greco. Sondrio: E. Zarucchi. via Dante, 9. Spezia: A. Zacutti, via Felice CaVallotti. 3. Taranto: Fratelli Filippi, via Archita Teramo: L. D'Ignazio. Terni: Stabilimento Alterocca. Torino: F. Caennota C., plassa Garignano: Soc. Edity. Intern., via Garibaldi, SO: Protelli Treves dell'A.L.1, via S. Teresa, 6: Librerta S. Lattes Editrice & C., via Garibaldi, 3. Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vittorio Emanuele, 82. Trento: Edit. Marcello Disertori, via S. Pietro, 6. Treviso: Longo & Zoppelli. Trieste: Licinio Cappelli, Corso Vittorio Emanuele 12; Treves & Zanicheni, Corso Vittorio Emanuele, 27. Tripoli: Libreria Hinerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. Udine: Alfonso Benedetti, via Paolò S'arifi, 41.'- Varese: Edf & Mainati. Venezia: Um. borto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. Vercelli: Bernardo Cornale. Verona: Remigio Cabianca, via Massini. 42. Vicenza: Giovanni Galla, via Cesare Battisti. Viterbo: Fratelli Buretti. zara: 8. De sconield, piassa Plebiscito. CONCESSIONARI SPECIALI. Torinot Rosemberg & Senter, via Maria Vittorig, 18. Milano: Casa Editrice Ulrico Hoepli. Galleria de Cristoforis. CONCESSIONART ALL'ESTERO. Ufflet Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. Buenos Ayres: Italianianima Libreria Mele, via Lavalle, 485. Lugano: Alfredo Arnold, Bue Lavini Perreghtni. Parigi: Societò Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September. 24. CONCESSIONARI GENERALT D'INGROSSO. Messaggerie Italianer Bologna, via Milasso, 11; Firenze, Canto del Nelli, 10; Genova. Tia degli Ar· chi P. Monum: Milano: Napoli, via Mezzocannone 7; Boma, via del Pozzetto. 118; Torino, via dei Mille, 24. &a presso a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Veggans! le modificazioni apportate alFultimo comma delle norme inserite nella testata del ==¾ SOMM A It I O .796, CAfiA REALE Avviso di Corte . . . , , , , , , . , , , , . Pag. *,, - 1018 - , ' ORDINI CAVALLERESCHI Lazzaro e . . . . 797, . , , , , , . Pag. a................ Pag.1018 798. delle Inserzioni ». 22 novembre 1928, Conversione in legge del 1928, n. 265, riguardante il 3459. n. R. decreto=legge 22 gennaio quantitativo di zucchero pro. REGIO DECRETO . . 31 dicembre . importarsi . 1928, . . n. . . Regno Pag. 1019 nel 3458. Approvazione del testo unico delle disposizioni concer. nenti gli stipendi ed assegni ilssi per il Regio esercito. Pag. 1019 1018 Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Senatori del Regno - della Corona d'Italia: Re- e Fogilo LEGGI E DECRETl LEGGE . Ordine del SS. Maurizio voca di onorificenza « veniente dalle Colonie italiane da a trattamento di favore --- - a REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 205. Riunione dei comuni di Borgarello, Torre del Mangano Torriano in un unico Comune denominato « Certosa di Pavia » con la sede municipale a Torre del Mangano. e Pag. 1036 6-m-1929 (VII) 1018 799. - - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 207. Approvazione della convenzione 15 gennaio 1929 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della fer. rovia Pisa=Marina di Pisa-Calambrone Pag. 1036 . 800. - - REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 211. Autorizzazione alla Società telefonica interprovinciale piemontese e lombarda (S.T.I.P.E.L.) ad emettere obbli= gazioni per l'importo di lire 200 milioni anche oltre il limite di cui all'art. 17l del Codice di commercio. REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 209. Costituzione della Commissione unica per degli ufficiali veterinari . 802. - - 804. , , . . . . , . , , . . . . . . . . . . . - - . - - . . REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 197. Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del vaso Fiume, con sede in Orzimtovi Pag. 1038 . . . . , , REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 208. Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di depositi ed opere militari nella provincia di Cagliari. Pag. 809. - - . . . , , . . . . . . . . . . . . - Anno VII Revoca di onorificenza. Con R. decreto del 4 ottobre 1928-VI, sulla proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il R. decreto 7 giugno 1923 con il quale Rossi Tullo fu Giuseppe fu insignito della onorificenza di Cavaliere de1POrdine della Corona d'Italia. (606) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Nomina di Senatori del Regno. Sua Maestà il Re, con decreto 2 marzo 1929, su proposti di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno : 1. Galimberti Tancredi 2. Tovini Livio 1038 3. Visocchi Achille 4. Gabbi . . . 1929 di Albania. ORDINE DEI, SS. MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CORONA D'ITALIA Umberto 5. De Nicola Enricó 6. Bastianelli Raffaele 7. Castellani Aldo 8. Antona Traversi Giannino . 9. Hanfroni Camillo 10. Guidi di Volterra conte Fabio DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1929. Restituzione della tassa di scambio pagata sull'importazione della cellulosa destinata alla fabbricazione di prodotti di seta artificiale esportati nel l° semestre 1929 Pag. 1038 . marzo Regno ORDINI CAVALLERESCHI REGIO DECRETO 24 dicembre 1928, n. 3457. Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo di Tezze, con sede in Rivoli Veronese Pag. 1038 . addì 3 del plenipotenziario (604) REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3455. Annullamento dei contributi scolastici di alcuni Comuni della provincia di Aosta Pag. 1038 . 810. Roma, Ministro . REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 198. Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione della conca ternana, con sede in Terni Pag. 1038 . 408. . , . e = REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 196, Riconoscimento, al sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Dugale Pascoletto di Pontoglio, con sede in Pontoglio Pag. 1037 , 807. gli esami Pag. 1037 REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 194. Trasformazione in Asilo infantile dell'Opera pia « Ospedaletto Serralutza-Flores », in Cuglieri Pag. 1037 . 806. dinario . . . 805. . 1036 Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10.45, in udiensolenne Sua Eccellenza il signor dottor Djemil Dino, il quale ha preisentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straory za ItEGIO DECRETO 3 gennaio 1929, n. 188. Approvazione del nuovo statuto della Cassa di rispar. mio di Lucca Pag. 1037 . - . REALE AVVISO DI CORTE REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 186. Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Pieve Terzaghi, con sede in Pescarolo Pag. 1037 . 803. . . N. 55 , . Pag. 801, CASA - 11. Visconti di Modrone conte Guido 12. Luciolli Ludovico . 13. Della Gherardesca conte Giuseppe 14. Nomis di Cossilla conte Mario 15. Viola Giacinto . DISPOSIZIONI E COMUNICATI 16. Carminati Angeld 17. Asinari dei marchesi di Bernezzo Demetrio 18. Grosso Giacomo Alinistero delle finanze: Rettifiche d'intestazione , Smarrimento di ricevuta Media dei cambi e delle rendite . . IN FOGLIO DI , . . , , . , , , , . . , , . . . . . . , , , , SUPPLEMENTO Pag. Pag. Pag. 1039 1040 1040 19. STRAORDINARIO 23. Istituto di San Paolo, in Torino: Elenco delle cartelle fondiarie estratte nei giorni 1 es febbraio 1929. Comune di Sesto San Giovanni: Elenco dei titoli dei prestiti comunali vorteggiati il 18 febbraio 1929. Manifattura di lane in Borgosesia, in Torino: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 63 estrazione del 22 febbraio 1929 e di qualfe atratte Ine€edententente e non ancora presentate per il rimborso. Prampolini Nata.le 20. Solari Emilio 21. Casanuova Mario 22. Ferri Enrica Gallenga Stuart conte Romeo 21. Menozzi Angelo 25. Odero Attilio 20. Jtomeo.Nicola, 27. Falcioni Alfredo 2R. Versari Riccardo 29. Anselmino Federico. (605) 6-111-1929 (VII) LEGGI E - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N. 55 1019 sigillo Ordiniamo che il presente decreto, munito del sia inserto nella raccolta ufficiale delle DECRETI Stato, decreti del osservarlo Numero di - Regno d'Italia, mandando a dello leggi e dei chiunque getti di di farlo osservare. e 796. pubblicazione Dato LEGGE 22 novembre 1928, n. 3459. Conversione in legge del R. decreto=legge 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di fa= Roma, addì 31 dicembre 1928 a Anno VII - VITTORIO EMANUELE. AÍUSSOLINI IOSCONI. --- Vore. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Anno VII Registrato alla Corte dei conti, addl 2 marzo 1929 SinovICH. Atti del Governo, TcGistro 282, foglio 11. - VITTORIO PER EMANUELE III - GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA disposizioni sugli stipendi, sugli assegni fissi pel llegio esercito. Testo unico delle Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: sulle paghe giornaliere e CAPO I. Articolo unico. UFFICIALI legge il R. decreto-legge 22 gennaio 1928, 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane "do importarsi nel Regno a tratta- IN E' convertito in Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufliciale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Data a Roma, (Art. 2 della legge 17 luglio 1910. addì 22 novembre 1928 -- Art. 2. (Art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Il supplemento di servizio attivo non è cedibile nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti di pen- FEDERZONI -- ŠÍOSCONI sione. -- Esso ÀÍARTELLI. so o non spetta nelle posizioni stipendio dell'art. comma L'attribuzione 797. 12 del R. decreto 27 ottobre 1922, ufficiali è fatta degli stipendi agli registrare alla porte creto ministeriale da REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3458. Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il llegio esercito. VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, 1434, concerraccogliere disposizioni riguardanti gli coordinare in testo unico le stipendi ed assegni fissi; e Consiglio di Stato; Sulla contenute nelle leggi che ciali in tale posizione. decretiamo: 11 collocamento degli uffi- n. 2395). Gli stipendi degli ufficiali anzianità di da ufficiale sono determinati in base alla oppure in base all'anzianità di servizio risulti più favorevole. grado, se Art. 6. (Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). L'anzianità di grado è quella risultante dal decreto di nopromozione, dedotto il tempo trascorso nel graðo stesso, che non viene computato ai fini dell'anzianità di sirmina Articolo unico. de- ponti. Art. 5. proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Sedi Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerconcerto col Ministro per le finanze; e regolano (Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, gretario la, di Abbiamo decretato 1427). con Nello stabilire lo stipendio per gli ufficiali in aspettativa pg riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, si terranno presenti anche le speciali disposizioni che sono n. Sentito il Consiglio dei Ministri; dei n. Art. 4. mente la facoltA conferita al Governo del Re di Sentito il è sospe- Art. 3. (Primo pubblicazione in cui lo ridotto. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Numero di 530). presso indicate. Anno VII - VITTORIO EMANUELE. ÀÍUSSOLINI n. Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri assegni tiesi per gli ufficiali sono stabiliti dalla tabella I, annessa al presente decreto, nonchè dalle disposizioni ap- dello Stato. legge PERMANENTE. Art. 1. n. mento di favote. SERVIZIO o vizio. approvato Funito testo unico delle dispösizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato E' per la guerra e per le finanze. Per gli ufficiali trasferiti di ruolo, l'anzianità di grado è computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o promozione al grado stesso netzuolo di provenienza, con le deduzioni di cui al cgmma pr geng 6-m-1929 1020 Art. (VII) -- GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA (Art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. N. 55 computato cumulativamente col servizio coloniale, articoli 11 e 12: norme di cui ai precedenti Per i militari formanti il Corpo di operazione in CINA Cina : dal giorno delPimbarco per Pandata (non prima del 12 luglio 1900) al giorno del rimpatrio (non oltre il 31 dicembre 1901). EGEO Dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912; e dal 23 al 1915 31 ottobre 1918. agosto è cati, 7. - secondo le 1427). - L'anzianità di servizio da ufficialle decorre dalla data del decreto di nomina ad ufficiale, tranne che nel decreto stesso sia fissata una decorrenza diversa. - Art. 8. (Art. 11 e 12 della legge 11 marzo 1926, n. sullo stato degli ufficiali). 397, ALBANIA Dall'anzianità di servizio da ufficiale si deduce il tempo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali. Dal 4 novembre 1918 al 2 -- MURMANIA Dal 24 - ASIATICA SIBERIA (Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, 1427). Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio, per la metA e, in 11 ogni caso, per non oltre quattro anni, fatta eccezione per milizia servizio come, ufliciale di complemento o di computato 1919. feb- al 23 Art. 15. (Art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. è agosto 1918 luglio Dal 20 192û. braio 1920. Art. 9. prestato territoriale, che agosto - agosto 1918 al 10 per intero. 2395). viene determinato in base alPanzia. nità di è diminuita del numero di anni ap. indicato ciascun grado: per presso stipendio servizio, questa Quando lo brigata Colonnello tenente colonnello e y , . e , , , . , , . » 28 21 . . . . » 16 » 10 » 4 maggiore generale Generale di Maggiore Capitano Art. 10. n. , , ,,,,,....,x , Tenente,a.,,....,.,. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e articolo 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). anni (Art. Agli ufficiali per la nomina dei quali è ricliiesta una laurea nominati in seguito a o titolo equipollente, e per quelli stati rispeciale concorso per titoli di studi universitari, saranno di servidell'anzianità del effetti conosciuti, computo agli zio da ufficiali, gli anni di studio corrispondenti legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di alla durata un annb. Art. 11. (Art. 17 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, maggio 1923, n. n. 1637, e art. 11 R. decreto Art. 16. (Art. 5 del R. decreto 26 luglio 1925, La decorrenza - Art. 12. 6 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. creto 17 maggio 1923, n. 1284). (Art. 1637, e art. 12 del R. de- tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane, che non sia stato computato negli stipendi di un grado agli effetti del precedente art. 11, è valutato nei gradi Art. 13. (Art. 165 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). E' considerato come servizio coloniale il tempo passato dipendente da cause imputabili all'ufficiale prigionia ed il tempo trascorso negli ospedali ed in licenza o in aspettativa per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio coloniale, purchè il tempo stesso sia trascorso effetti- in non anteriore a quella fissata per l'anzianità del (Art. 6 del R. decreto 2 novembre 1919, creto 11 novembre 1923, n. 2395). 'Ágli effetti tizio prestato determinazione degli stipendi il sernelle località eid entro i periodi appresso indidella promo- grado stesso. n. 2079, e art. 156 del R. de- stipendio per compimento degli anni di serdell'anzianità di grado decorrono dal 16 del mese opa Gli aumenti di sizio o pure dal 1° del mese degli anni di servizio secondo che il compimentd delPanzianità di grado avvenga tra oppure dopo il 15. successivo, o il 1° ed il 15 del mese, Art. 18. novembre (Art. R. 157 del R. decreto 11 decreto 31 marzo 1925, n. 1923, n. 2395, modificato dal 363). I maestri direttori di banda ed i sottotenenti maestri di scherma, che hanno raggiunto o raggiungano il massimo dello stipendio stabilito per il loro grado, sono ammessi a due successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 10,100, lire 10,800 e lire 11,000 e mantenendo il supplemento di servizio in lire 1700. quadriennale, Art. (Art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284). o Art. 17. vamente nelle colonie. 'Art. 14. di nomina stipendio Il puperiori. caso dal 16 del mese se la data del decreto è comil ed il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se 1° presa tra tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto lo ne sia fissata altrimenti la decorrenza. In ogni modo, data una decorrere da non del nuovo grado può Il - in 1318). zione, comincia 1284). tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane è computato, per una volta tanto, in anmento alPanzianità utile (di grado o di servizio) agli effetti dello stipendio: per intero per i primi due anni di tutto 11 periodo tranelle diverse colonie; per anche ad intervalli scorso successivi. anni un terzo per gli degli stipendi, n. (Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362, art. 1 B. decreto 3 giugno 1920, 710). stipendio degli quinti, ai tre quinti, Lo n. 19. ufficiali alla può metà, o essere può ridotto ai essere sospeso. quattro 6-m-1929 (VII) - GAZZETTA UFFICl ALE DEL REGNO D'ITALIA Art. 20. stipendio aspettativa per è ridotto ai riduzione dei N. 55 1021 VOCI NUOVE. (Art. 1 R. decreto 3 giugno 1920, Lo - n. 710). E' ridotto alla metù: quattro quinti agli ufliciali quadri. in a) agli ufficiali sospesi dall'impiego (6); b) agli uffleiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna. Art. 21. (Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362). E' stipendio è ridotto ai tre quinti: a) agli utliciali in aspettativa per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio; b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti da cause di servižio; c) agli ulticiali generali ed ai colonnelli comandanti di corpo e capi di servizio in disponibilità. sospesor L ufficiali in licenza straordinaria per affari privati (7); b) agli ufficiali in aspettativa per motivi prívati (8); c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare; a) agli d) agli ufficiali che senza giustificate cause non il loro posto o se ne assentino. Art. 24. (§ 11 regolamento assegni fissi, comma prim e secondo, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). Art. 22. (Art. 3 della legge 6 luglio 1908, Lo stipendio è ridotto alla metà a) agli ufficiali sospesi b) agli Pimpiego, avere n. 362). L'ufliciale, che, per ritardata partecipazione del provve, dimento che lo colloca in aspettativa o in disponibilità o lo : dall'impiego; ufficiali in attesa di salvo ad raggiungano giudizio l'altra metà e sospesi dal- giudizio non non quando il sia segulto da condanna. sospende dalPimpiego, rimane in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento stesso, ha diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui è provvisto, fino al giorno in cui cessa di prestare servizio. Lo stesso trattamento compete a coloro, che, per giustificati Art. 23. (Art. 3 della legge 6 luglio 1908, Lo n. 362). è sospeso: stipendio a) a.gli ufliciali in licenza straordinaria per affari privati; b) agli ufliciali in aspettativa per motivi privati; c) agli ufficiali che senza giustificate cause non raggiungano il loro posto o se ne assentino; d) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcert od alla reclusione militare. interessi dell'Amministrazione, sono trattelnuti oltre la data di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati. Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare piil di 15 giorni è necessaria la prevesutiva autorizzazione del Ministero della guerra. In ogni caso tale trattenimento in servizio, col relativo trattamento, non potrà eccedere la due rata di giorni 60. 'Art. 25. (§ 2 res:olamento bre 1882). assegni fissi approvato con R. decreto 10 dicem- Nei richiami dall'aspettativa o dalla disponibilità o dalla; sospensione dall'impiego, il nuovo stipendio decorre dal gior- ANNOTAZIONI. no del Art. 20, 21, 22 e 23 del presente testo richiamo in servizio. nel decreto non sia indicata la; decorrenza del rinuovo stipendio incomincia dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondo che la dafa del decreto stesso sia compresa tra il 1" ed il 15 posteriore al 15. Per gli ufBciali disertori lo stipendio ricomincia dal giorno in cui ess1 sono riammessi in servizio. unico. Qualora chiamo, il VOCI NUOVE. E' ridotto ai quattro quinti: a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri (1). E' ridotto ai tre quinli Art. 26. : a).........(2); b).........(2) c) agli uffleiali in aspettativa per prigionia (§ 3 regolamento sugli assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). di guerra (3); agli ufficiali in aspettativa per infermità temporanea proveniente da cause di servizio (3); d) non e) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio (4); f) agli uffleiali generali, colonnelli comandanti di corpo e capi di servizio in disponibilità (5). Art. 20, 21, 22 e 23 del presente testo unico. (1) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali. (2) La vecchia voce non è più contemplata dalla gullo stato degli ufficiali. (3) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali. (4) N. 18 del regolamento per le licenze. Si) Art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali. Agli uñiciali, lo stipendio vedimento. Qualora che per cessa dalla motivo lasciano il servizio, data da cui decorre il relativo prov- qualsiasi nel decreto non sia indicata la decorrenza lo stipendio cessa dal 16 del mese o provvedimento, 1° del mese successivo, secondo che la data del decreto sia compresa tra il 1° ed il 15 o posteriore al 15. In caso di diserzione però lo stipendio cessa dal giden4 stesso in cui è avvenuta la diseozione. In caso di morte, lo stipendio cessa dal a quello del decesso. nuova del dal giornd legge (6) Art. 64 della legge sullo stato degli ufficiali. (7) N. 18 del regolamento per le licenze. (8) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali. successivö 6-ul-1929 (VII) 1022 - GAZZETTA UFFIŒALE DEL REGNO D'ITALIA -- N. 55 I Art. 27. Art. 33. ultimo comma, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modifleato dal R. decreto 208 del 1926; art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). (Art. 171, Per che siano ufþciali gli oppurei vedovi con conviventi ed a carico, Pin- ammogliati minori o inabili al lavoro, dennità militare, stabilita dalla tabella I annessa al presente testo unico, è aumentata di lire 2100 annue. Nelle posizioni in cui lo stipendio è sospeso o ridotto anche figli Pindennità militare è sospesa ridotta nella stessa propor- o (Art. 8 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925). e capo di Stato b) generali L'aumento di lire 2100 di cui al 1° comma è conservato per intero nelle posizioni in cui lo stipendio è ridotto ed è soppresso quando lo stipendio è sospeso. Art. 28. (Art. 2 del R decreto 29 novembre 1923, ufficiali Agli in n. per riduzione aspettativa 2399). di quadri di art. 4 Pindennità militare, stabilita dalla precedente tabella I annessa al presente decreto, è ridotta nella stessa propdrzione dello stipendio loro dovuto. Per coloro che siano ammogliati appure vedovi con figli minori o illabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indencui al nità militare è aumentata di lire 2100 annue. Art. 29. (Art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 11 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, primo comma dell'art. 12 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079). L'indennità dell'arma dei speciale, militare carabinieri presente decreto, Essa è sospesa Reali stabilita per dalla tabella I è computabile agli quando lo stipendio gli ufliciali annessa al effetti della pensione. è ridotto o sospeso. Art. 30. ' dell'art, comma (Terz'ultimo n. 2395). R. 176 del decreto 11 novembre 1923, comma (Penultimo n. 2395). dell'art. 176 Ai maestri direttori di allievi carabinieri reali, speciale del R. decreto 11 novembre 1923, banda, escluso quello della legione è assegnata una indennità mi- di lire 250 annue. decreto Ministeriale 14 agosto 1925 emanato in applica189 terzo comma del R. decreto-legge 11 novem- zione dell'art. bre 1923, n. 2395). L'assegno per spese di rappresentanza, stabilito dalla tabella I annessa al presente decreto, è regolato, per la decorrenza e la cesssazione, come lo stipendio. Tale assegno non è dovuto: a) ai colonnelli b) agli ufliciali a disposizione in licenza straordinaria è ridotto o c) agli doyuto. e sospeso; ufficiali sottoposti da condanna; d) agli ufficiali che servizio ; ed ai colonnelli in aspettativa, nelle posizioni in cui lo stipendio generali nella a giudizio anche se non L. 7200; e comandante riveste il grado ispettore, se non generale di corpo d'armata, L. 3600. Il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali se riveste il grado di generale di corpo'd'armata riceve Pindennità stabilita dalla lettera a) ; se invece riveste il grado di generale di divisione, riceve Pindennità fissata dalParticolo seguente pei generali dell'arma. Al comandante della scuola di guerra per spese di alloggio di L. spetta l'indennità 400 mensili. d'alloggio è cotrrisposta per intero carico dello Stato nè alloggio nè a è concesso quando mobilia in natura. Ne è corrisposta lla metà quando è dato il solo uso gratuito L'indennità per spese non dei locali per l'alloggio, oppure è fatta la sola somministras zione della mobilia occorrente. Non è dovuta quando lo Stato concede l'uso gratuito dei locali per l'alloggio e della relativa mobilia. Quando fabbricati i dati locali, riscaldati ed in uso gratuito, facciano parte di illuminati per conto dello Stato, l'utente deve pagare una quota corrispondente alla somministrazione che riceve. Tale quota è determinata dal Ministero della guerra. L'indennità per spese d'alloggio decorre dal giorno della assunzione della carica per la quale è stabilita, e cessa col giorno in cui la carica viene lasciata. Nei casi però di trala carica carica all'altra, l'indennità stabilita per. continua fino alPassunzione della nuova una precedente carica. Art. 34. e 50, del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1886). Agli ufficiali delParma dei carabinieri Reali, cui PAmministrazione ritenga opportuno lasciare il carico dell'alloggio, corrisposte apposite indennità mensili che, per gli celibi, a parità di condizioni, verranno ragguagliate metà di quelle pei coningati. saranno ufficiali alla Le per la determinazione delle indennità indicate sono fissatei con decreto del Ministro per Pinterno di concerto con quello per le fÍnan'ze, avufo riguardo al vani spettanti a ciascun uffioiale e al prezzo numero dei norme comma medio di affitto per ciascun vano, tenuto conto delle diverse categorie di sedi di comandi di ufficiale dell'arma. a L'ammontare delle indennità stesse può essere sottoposto revisione, ogni qualvolta si verifichino sensibili mutamenti degli alloggi, nelle varie sedi. provvede con decreto del Ministro per concerto con quello per le finanze. nel mercato dei fitti A tale revisione si Pinterno, di Art. 35. seguìto prestino o non abbiano prestato posizione per la quale Passegno stesso è per indi- di al 1° Art. 32. (Art. 7 del Maggiore delPersercito, (Art. 2, commi 2°, 3e Art. 31. rispettivamente di divisione che comandano la divisione ter- ritoriale o che risestono la carica di in 2a del Corpo di Stato Maggiore sferimento da Agli utliciali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena è assegnata una indennità militare speciale di L. 500 annue. nella misura annua alloggio a) generali di corpo d'armata che comandano il corpo d'armata territoriale o che rivestono la carica di ispettore, e gradi superiori, presidente del tribunale supremo militare, zione. litare ufficiali di cui appresso è dovuta l'indennità Agli spese di cata : (Art. 2 della legge 17 luglio 1910, Le non razioni foraggio spettanti agli n. 530). ufficiali sono apposito decreto del Ministro per la guerra col Ministro per le finanze. da stabilite di concerto 6-m--1929 (VII) - Le razioni foraggio sono dovute in efettivamente posseduti dagli ufficiali. GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA ragione dei cavalli 24 regolargento assegni fissi). Il diritto alla razione foraggio comincia dal giornö successivo a quello della pubblicazione del decreto, o di altro provvedimento promozione, di nomina, chiamo in servizio. trasferimento o ri- Per gli ufficiali disertori il Àirit$o alla razione foraggio ricomincia dal giorno in cui ossi sóno riammessi in servizio. gli per . . ufficiali con diritto ad se se momentaneamente . . . di cavallo privi . . L. 700 » 600 . razione una provvisti di cavallo di proprietà provvisti di cavallo di carica se (§ 1023 di un cavallo di carica momentaneamente privi di cavallo se b) N. 55 provvisti se Art. 36. - foraggio: L. 800 , , » 500 . . » . . 400 Agli ufficiali momentaneamente privi di cavallo dennità è conservata per il periodo massimo di trenta giorni. « » l'in- Art. 42. (Art. 13 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, l'art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, ' e n. ultimo comma del2395. Art. 37. (Art. 6 testo unico 1& luglio 1898, 380). n. Agli ufficiali, pei quali lo stipendio è sospeso, è pure söspeso il diritto alle razioni foraggio, fatta solo eccezione per gli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati. 'Art. 38. (Art. 2 del R. decreto 24 agosto 1921, 1272). n. Perdono il diritto alla raziorie foraggio gli uinciali dalPimpiego, collocati in disponibilità, in congedo sorío, altra in posizione ausiliaria, a riposo, o che per sospesi provvi- qualsiasi Ai primi capitani è dovuta una indennità fissa annua di L. 400, computabile per la pensione. Qualora nella promozione al grado superiore essi .veni,s· stipendio inferiore a quanto perdeliifra stipendio e indennità di primo capitano, hanno titolo ad un trattamento di pensione non i feriore a quello che sarebbe loro spettato, qualora avesserg liquidato la pensione col grado di primi capitani. La indennità fissa di cui al primo comma non compete ai primi capitani in congedo provvisorio o in aspettativa per riduzione di quadri o che comunque abbiano lo stipendio risero percepire a precedentemente dotto o sospeso. cessino dal servizio. Gli ufficiali collocati in aspettativa Art. 43. causa perdono il diritto alla durata•dell'aspettativa sia supe- razione foraggio quando la riore a anesi quattro. La durata dell'aspettativa si computa, agli effetti della perdita al diritto alla razione foraggio, dalla decorrenza del provvedimento posteriore alla o dalla data di sua di parteeipazione questo, se decorrenza. Art. 39.· - (gg 26, 27 e 28 regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). (Art. 20 del R. decreto 6 febbraio 1927, n. 69). generali comandanti designati di armata è concesso, in utile a pensioproprio stipendio, un assegno ne pari alla differenza tra lo stipendio del grado rivestito e quello stabilito pei generali di armata. Ai medesimi sono inoltre dovuti il supplemento di servizio attivo, Pindennità anilitare, l'assegno per spese di rappresentanza, l'indennità per spese di alloggio e le altre eventuali indennità nella misura stabilita per il grado di Ai aumento al di armata. generale La cessazione o la riduzione del numero delle razioni foraggio incomincia dopo il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione o partecipazione prov.vedimen- del to per effetto del quale si perde, è sospeso o ridotto, ai termini degli articoli precedenti, 11 diritto alle razioni foraggio. In caso di dieerzione, il diritto alla razione foraggio cessa giorno (§ E' sono normalmente date in natura. in Art. 41. (Art. 175 del R. decreto 11 novembre 1923, che, secondo le disposizioni n. in 2395). vigore, dovuto assegno giornaliero pari alla metà della dello stipendio netto, di cui al primo comdel successivo articolo 51, agli ufficiali che, trovandosi un una posizione senza gli ufficiali con diritto a due razioni foraggiö: L. 1200 provvisti di due cavalli , provvisti di un cavallo di proprietà. . » 1000 per . . . . , assegni, siano : a) chiamati a comparire fuori della loro residenza come inquisiti avanti una commissione d'inchiesta o un consiglio di disciplina o un tribunale militare ; b) messi agli arresti-in fortezza o agli arresti di rigorá in quartiere; c) detenuti per condanna al carcere militare o alla reclusione militare; od in attesa di secondo giudizio avanti a tribunali militari dopo condanna contumaciale. han- razioni foraggio, è assegnata un'indennità cavalli nella misura annua seguente: se - a . ces- quota giornaliera finanze. ufficiali di armata (Art. I del decreto Ministeriale 14 agosto 1925). 36 del regolamento assegni fissi, con R. decreto 10 dicembre 1882). foraggio designati Art. 44. Quelle che non possono essere somministrate in natura sono pagate in contanti nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero della guerra di concerto con quello delle se comandanti - ma Le razioni a) generali da tale carica stesso in cui è avvenuta la diserzione. approvato Agli i perdono tutti gli assegni e le indennità stabiliti pei generali d'armata, ad eccezione delPassegno contemplato dal primo comma del presente articolo, che essi conservano anche agli effetti della pensiong in au• mento agli assegni del proprio grado. sano Art. 40. no diritto - - Quando dal uno yano Art. 45. ÏArt. 1 Alle e 2 del decreto Luogotenenziale 3 settembre famiglie degli 1910, n.:1215}, stipendio sospeso a precedente art. 23 è corrisposto alimentare nella seguente misura: della lettera d) segno ulliciali del con normtf un aos 1024 a) Visti, un se 6-m-1929 (VII) stipendio di cui dello quarte ammogliati GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIE - gli ufficiali prole; senza ' è collocato a riposo, o comunque cessi dal servizio. di revoca della sospensione dello stipendio l'ufficiale è tenuto alla restituzione di quanto è stato corrispo. o Nel caso alimelutare sto per assegno a norma delle suindicate dispo- sizioni. CAPO II. UFFICIALI DELLE Art. 50. sono prov- b) un terzo dello stipendio stesso se ammogliati con prole o vedovi con prole. L'assegno alimegitare cessa da quando l'ufficiale perde il grado N. 55 - CATEGORIE IN CONGEDO. L'ufficiale, a cui viene partecipato con ritardo il provvedimento che dal servizio permanente lo colloca in posizione ausiliaria, o in congedo provvisorio, ha diritto allo stipendio assegni, di cui è provvisto, dalla data di decorprovvedimento stesso fino al giorno in cui cessa di prestare servizio. Lo stesso trattamento è dovuto alPufficiale, che, per giustificati interessi delPAmministrazioney, è trattenuto in servizio (nella precedente posizione) oltre la data.di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati. Qualora il trattenimento in servizio dovepse durare piil di 15 giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Mie agli altri renza del nistero della guerra. In ogni caso tale trattenimento in servizio col relativo trattamento non potrà eccedere la durata di giorni 60. Krt. 46. .(Art. & della legge 3 luglio 1904, n. 302; art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 6 del R. decreto 31 marzo 1927, n. 362). Art. 51. ufficiali in Agli congedo provvisorio spettano seguenti i (Art. 158 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257). assegni: e a) lo stipendio ridotto ai tres quinti; b) Pindennità anilitare, stabilita dalla tabellla I annessa al presente decreto, ridotta nella stessa proporzione dello stipendio. o Agli ufficiali delle categorie in mati in servizio, spettano, per i dio ed il Per coloro che siano ammogliati o vedovi con figli minori inabili al lavoro, conviventi ed a carico, Pindennità mili- tare è aumentata di lire 2100 supplemento dell'art. comma 5 del R. decreto 27 ottobre 1922, Il tempo passato in congedo provvisorio non è agli effetti della determinazione dello stipendio. n. 1427). computabile 'Agli in n. 206, e art. 1 del R. decreto una indennità annua di: L. 1000 pei tenenti e sottotenenti; L. 1500 pei capitani; L. 2000 pei primi capitani, maggiori L. 4000 L. 4500 pei pei pei pei pei e tenenti colon- helli; Per colonnelli; generali di brigata e maggiori generali; L. 5000 generali di divisione e tenenti generali; L. 6000 generali di corpo d'armata; L. 8000 generali d'armata. gli utliciali della posizione ausiliaria promossi di grado, la nuova indennità annua decorre dal 16 del la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15; 1° del mese successivo se tale data è se, tranne che nel decreto » di divisione » di posteriore ne sia fissata brigata Colonnello Ten. Colonnello. . . . . Tenente . . . . . . e . . . . . . . Ten. e e . . Gen. Gen. Magg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maestro direttore maestro di scherma 34,000 30,000 25,500 19,500 9500 16,400 4500 14,800 12,600 10,600 9,000 3450 7,000 1400 8625 7750 6125 2875 2300 1725 di Sottotenente, banda e 2° . servizio . . sottoindi- ausiliaria dei posizione gradi gradi corrispondenti spettano i seguenti assegni: 1° l'assegno provyisorio di pensione, liquidato a senso delle vigenti disposizioni delle leggi sulle pensioni; cati ufficiali . Maggiore Capitano Art. 48. (Art. 4 del R. decreto 10 febbraio 1926, 22 aprile 1915. n. 538). d'armata . di corpo d'armata » chia- Supplemento attivo Stipendio Generale sono lo stipendi servizio attivo appresso indicati: annue. Art. 47. (Secondo congedo, quando primi tre mesi, mese se ovvero dal al 15 del me altrimenti la decor- Agli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio e dalla posizione ausiliaria è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto se superiore a quello di cui al comma precedente, compreso il supplemento di servizio attivo. Agli ufEciali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, sino a che rimarranno in servizio, spetterà, per quanto riguarda stipendi, assegni et indenuità varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufBeiali di pari grado del servizio attivo permanente. Per la determinazione dello stipendio si applicheranno però le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale. Dopo il terzo mese, a tutti gli ufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi ed i relativi supplementi stabiliti per gli ufBciali in servizio permanente effettivo (compreso lo speciale assegno stabilito dal 1° e 3° comma dell'art. 43 per i generali comandanti designati d'armata) da determinarsi con le norme appresso indicate. tenza. Art. 52. Art. 40. Gli ufficiali delle categorie in congedo ricevono, quando servizio, lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri assegni come gli uffleinli in serviElo permanente effettivo, salvo le eccezioni contenute nel bono t•ichiamati in presente decreto. (Art. 11 II. decreto del 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032). Agli ufficiali pensione civile richiamati loro richiamati dal o dalla spettante, militare posizione a congedo, che sono provvisti di dello Stato, ed a quelli ausiliaria è dovuto lo stipendio carico restando sospeso il pagamento della pensione 0-m-1920 (VII) - GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIK- N. 55 dell'indennità di servizio ausiliario. Detta pensione ed indennità però continuano in luogo dello stipendio militare se più favorevole. Art. 56. e Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti o riservizio, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono chiamati in provvisti. L'impiegato uficiale, me civile dello conserva Stato, richiamato primi due mesi per i in servizio lo stipendio co- di provvisto (1). cui è 1025 (§ 73 regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). categorie in congedo, in caso di priservizio, lo stipendio decorre dal giorno della presentazione al corpo. Nei ricollocamenti in congedo lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello in cui ha termine il servizio delPufPer ma gli ufliciali nomina o delle di richiamo in ficiale. Lo stesso dicasi per ulliciali riassunti in servizio. gli Art. 53. Nello stabilire lo stipesudio e gli altri assegni fissi per i commissari di leva provenienti dagli ufficiali si terranno presenti anche le relative disposizioni, che sono contenuter nel testo unico dellei leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale dellla Guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327. Art. 57. (Art. 171, primo ed ultimo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Agli utliciali di complemento e della riserva, richiamati in servizio, spetta la sola indennità militare stabilita dalla ta· bella I al presente testo unico. uiliciali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio ed agli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio annessa Agli Art. 54. e 158 R. decreto n. 2395, 1923, e art. tobre 1922, n. 1427). (Art. 156 6 del R. decreto 27 ot• ufficiali richiamati dal congedo sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole. Gli stipendi degli L'anzianità di grado è computata soltanto per il tempo effettivamente in servizio nel grado stesso. Ne1Panzianità di servizio è computato solo il tempo paspato effettivamente in servizio da ufficiale. Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzia- passato mità di servizio, questa è diminuita del numero di anni stabilito dal precedente art. 15. gli ufficiali medici, farmacisti e veterinari è pure ieomputata nell'anzianità di èervizio la durata legale dei rispettivi corsi universitari diminuita di un anno. Per gli umciali del congedo provvisorio, della posizione ausiliaria, e per quelli della riserva pensionati provenienti dagli umciali effettivi, lo stipendio è determinato con le stesse norme stabilite per gli umciali in servizio permanente, tenendo conto del tempo passato in servizio dopo il richiamo. Per Art. 55. (Art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284). Il tempo passato in servizio coloniale dagli umciali delle in congedo è computato con le norme di cui ai categorie precedenti articoli 11, 12, 13 e dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a e è dovuto anche l'aumento di lire 2100 annue. carico, Art. 58. L'indennità militare annessa speciale, stabilita dalla tabella I presente delereto, compete agli uŒciali dei caraReali richiamati dal congedo solo quando essi preal binieri stino servizio d'istituto. Art. 59. Art. 1 del R. luglio 1925, decreto 26 n. 1318). per spese di rappresentanza, stabilito dalla I annessa al presente decreto, spetta agli umciali L'assegno tabella dal congedo nel solo caso che essi ricoprano cariche previste nei ruoli organici, in sostituzione di umciali in servizio permanente effettivo. richiamati In tale caso l'assegno stesso è tenute nel precedente art. 32. regolato con le norme con- Art. 60. L'indennità per spese di alloggio non è dovuta agli ußciali generali richiamati dal congedo salvo il caso in cui ricoprano le cariche indicate nel precedepte art. 33, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo. In tal caso l'indennità stessa è regolata con le norme contenute nel precitato art. 33. 14. Art. 61. (1) Art. 81 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, per servizio Inllitare a per elezione all uflicio <1i flopumta al l'arlamento. Nei tre ultimi casi non ha diritto a stipendio. L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di uffleio, su propcsta del consiglic di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte. L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negate o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio. L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento voloritario è collocato in aspettativa per servizio militare. L'impiegato, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa. L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto. Per gli impiegati sotto le armi in tempo di guerra, si provvede con dispostzioni speciali. L'indennità d'alloggio prevista dal preceidente art. compete agli ufficiali desi carabinieri Reali richiamati congedo solo quando essi prestino servizio d'istituto. 34 dal Art. 62. 12, secondo (Art. comma, del Agli ufficiali richiamati foraggio zioni nè R decreto 2 novembre dal indennità congedo non 1919, n. 2079). compettono ra· cavalli. Qualora essi debband cavallo saranno forniti di cavallo di a di bardatura a sella dall'Amministrazione militare. prestare servizio servizio e Art. 63. (§ terzo comma, del regolamento assegni fissi, 77, primo approvato con R. decreto- 10 dicembre 1882). e categorie in congedo, chiamato in seirvizi¢ mentre conserva nelle brevi licenze e nelle li L'ufliciale delle con assegui, 102& 6-m-1929 {VII) : - GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA ordinarie il trattamento economico di cui è cenze lo perde in ogni provvisto, altra specie di licenza. .- N. 55 all'atto del rinvio in congedo, le indennità che saranno stabilite con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze. Art. 64. (§ 76, quarto approvato L'Ufficiale delle mato in servizio nuto in servizio, goduto per comma, con R. CAPO III. del regolamento assegni flssi, decreto 10 dicembre 1882). categorie in SOTTUFFICIALI MILITARI è ammalato in casa e tratteFintero trattamento economico da il stesso trattamento è dovuto soltanto per il di quindici giorni. periodo massimo in servizio sanitari, conserva WERMANENTE. Art. 72. categorie in congedo, che, essendo chiaassegni, è ricoverato in stabilimenti l'intero trattamento da lui goduto per Con la dizione « marescialli » usata nel s'intendono i marescialli dei tre gradi e denti. presente decretä gradi corrispon- con tutta la permanenza nello stabilimento se Pinfermità è riconosciuta dipendente da causa di servizio. Se invece Pinfermità non dipende da causa di servizio, l'intero trattamento economico è dovuto soltanto per i primi quindici giorni di ricovero; dal sedicesimo giorno in poi è ridotto alla sola quota spettante allo stabilimento per la cura ed il mantenimento. esso SERVIZIO Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, la paga giornaliera e gli altri assegni fissi per i sottufficiali e i mis litari di truppa sono stabiliti dalle tabelle II, III, IV, V, VI e VII annesse al presente decreto nonchè dalle disposi- Art. 65. L'ufficiale delle TRUPPA IN zioni appresso indicate. (§ 76, primo e secondo comma, del regolamerito assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). mato DI Art. 71. assegni, con conserva periodo massimo di novanta giorni se l'infermità è riconosciuta dipendente da causa di servizio. Se invece l'infermità non _dipende da causa di servizio, lo esso E essendo chia- congedo, che, a titolo di retta Art. 73. (Art. 26, terzo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). supplemento di servizio attivo dovutö ai marescialli le disposizioni del precedente art. 2. Tale supplemento non è computabile agli effetti della ina dennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione. Per il valgono Art. 66. (§ 76, terzo ed ultimo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882). Art. 74. (Art. 21 del R. decreto 27 ottobre 1922, 'All'ufficiale delle categorie in congedo, che viene ricoverato in stabilimenti sanitari mentre trovasi in servizio senza assegni, spetta, per tutta la permanenza nello stabi- limento, un assegno pari alla retta dovuta allo stabilimento. L'attribuzione n. 1427). e delle paghe giornaliere ai militari di truppa è fatta dai corpi in degli stipendi sottufficiali ed ai teressati. Art. 75. Art. 67. (Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, L'utliciale delle categorie in congedo, mato in servizio senza assegni, è messo agli essendo chia- che, agli arresti di arresti in fortezza, riceve un assegno giornaliero quota giornaliera dello stipendio netto, primo comma del preceidente art. 51. gore o pari alla metà della stabilito dal Gli rise Art. 76. (§ (Art. regolamento per le indennità eventuali del R. esercito, approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201). del grado più favorevole. risulti Art. 68. 166 156 del R. decreto al come inquisiti avanti una consiglio di disciplina o un l'assegno giornaliero di cui fuori della loro residenza commissione d'inchiesta o un tribunale militare, ricevono precedente regolano sono ser- n. 2395). L'anzianità di servizio decorre dalla data di presentazione alle armi. Art. 78. Nell'anzianità di decreto 27 servizio che i sottefficiali hanno complemento vizio. 1923, Art. 77. (Art. 22 del R. Le disposizioni contenute nel precedente art. 45 non aþplicabili alle famiglie degli ufficiali richiamati in novembre grado è computata secondo le disposiziõnf Panzianità stessa ai fini dell'avanzamento. art. 67. Art. 69. 11 L'anzianità di che Gli ufliciali delle categorie in congedo, che, non avendo iliritto ad assegni fissi e continuativi a carico dello Stato in dipendenza d'una causa qualsiasi, sono chiamati a com- parire 2395). dei marescialli sono determinati in base aloppure in base alPanzianità di servizio stipendi Panzianità di n. o va passato ottobre 1922, n. 1427). il tempo in servizio come ulliciale di computato anche di milizia territoriale. Art. TO. 14 novembre 1915, tenenziale 20 febbraio 1919, n. 176). JDecreto Luogotenenziale n. 1613, e decreto Luogo- Art. 70. (Art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1922, Gli ufficiali in congedo, non provvisti di pensione vitalizia o di stipendio a carico dello Stato, richiamati per mobilitazione dell'esercito o in tempo di guerra, riceveranno, n. 1427). Dall anzianitù di servizio si deduce il tempo che computato agli effetti delPanzianità di grado non viene per Pavanza- 6-m-1929 (VII) mento, giusta le vigenti anento dei sottuinciali. - GAZZETTA UFFIO: ALE DEL REGNO D'ITALIA l'avanza- disposizioni riguardanti o 39 del R. Il nualli decreto 30 dicembre 1923, n. 3084). trascorso iñ servizio per effetto di rafferme antitolo di esperimento non è computabile per l'asse- tempo a stipendio e delPassegno giornaliero militari di trappa. dello gnazione cia,li ed ai ai sottuffi. N. 5 I 27 maniscalchi, degli appuntati rabinieri Reali Art. 80. (Art. dei sicanti, - e dell'arma dei cadei carabinieri Reali possono essere ridotti sospesi. Sono ridotti: a) ai tre quinti a coloro che sono in licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio ; b) alla metà a coloro che sono in attesa di giudizio, sals vo ad l'altra meta se il avere giudizio non è da seguito con- danna; più della metà e a non meno di un terzo ai maaspettativa per infermità, sia che questa provenga o no da cause di servizio, secondo verrà determinato nel decreto di collocamento in aspettativa. Sono sospesi: c) a non rescialli in Art. 81, (Art. 8 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284). bottufficiali, i quali siano stati retrocessi dal grado rimossi, mentre rivestivano i gradi di sottufficiale o gradi di militari di truppa, e siano stati poi nuovamente promossi, non è computato, agli effetti della determinazione dello stipendio e della paga giornaliera, il tempo trascorso in servi- a) Per i a coloro che sono in licenza straordinaria per motivi o privati; zio anteriormente alla data della retrocessione b) a coloro che, senza giustificate cause, non raggiund gano il loro corpo o se ne assentino; c) ai sospesi dal grado, ai disertori ed ai contumaci; d) ai marescialli in aspettativa per motivi di famiglit. o rimozione. e) ai Art. 82. Il tempo, che i sottufBeiali hanno passato in hervizio coloniale, è computato con le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14. (Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, lo 2395). n. dei marescialli viene determinato in stipendio haee all'anzianità di servizio, questa è diminuita del di anni a.ppresso indicato per ciascun grado: ordinario, Maresciallo carabinieri Reali . . Marescialli d'alloggio Reali. maggiore . . Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo carabinieri Reali e gradi corrispondenti numero maggiori 1713). gione semplice, e di un terzo durante la punizione di prigione di rigore. La paga giornaliera degli allievi carabinieri, nelle con dizioni di cui al comma precedente, è rispettivamente ridote anni sospesa. 6 Art. 88. dei . n. .. » 10 » 12 » 14 (Art. 7 del R. decreto 28 novembre 1915, n. 1713). carabinieri dei gradi corrispondenti e (Art. 7 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, ta alla metà ................ Marescialli Art. 87. dei d'alloggio maresciallo gradi corrispondenti e allievi ufficiali durante la licenza in attesa La paga giornaliera degli appuntati dei carabinieri e del carabinieri è ridotta di un sesto durante la punizione di pri- Art. 83. Quando sergenti della nomina ad ufficiale. , , La paga giornaliera dei caporali e soldati è ridotta alla metà durante la punizione di prigione semplice; è sospesa durante la punizione di prigione di rigore. Art. 84. (Tabella o al R. decreto 27 ottobre 1922, al R. decreto 16 luglio 1923, n. 1616. annessa annessa n. 1427, e (§§ 101 La decorrenza e la cessazione degli stipendi e delle paghe giornaliere dei sottufficiali di tutte le armi e corpi, degli appuntati desi carabinieri Reali e dei carabinieri Reali è regolata come per gli ufliciali in servizio Art. 89. tabella permanente. comma dell'art. 9 del R. a) quando, loro corpo o se b) quando decreto 17 maggio 1923, 1284). sottufficiali, ai quali, nella promozione al grado superioquella ad ufficiale, fosse dovuto uno stipendio od una paga giornaliera inferiore a quella da essi precedentemente goduta, conservano il maggiore stipendio o la maggiore paga fino a quando avranno diritto ad uno stipendio o ad una paga superiore. giustificate cause, non raggiungano il assentino ; sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad senza Art. 86. n. 1037). Gli stipendi tutte le armi e . (Lettere c) n. le corpi paghe giornaliere nonchè le dei sottufficiali paghe giornaliere di dei mu- e 646, giudizio è non seguito da con- d) del § 103 dell'art. 1 del R. decreto 4 aprile 1912, nn. e 3 e 4 dell'art. 26 del decreto Ministeriale 14 ago- sto 1925). La paga giornaliera dei caporali e soldati (eccettuati i musicanti ed i maniscalchi) e degli allievi carabinieri è sospesa quando i predetti militari sono ricoverati in luoghi di cura, o in licenza di qualsiasi per infermità dipendenti da seguente e il Art. 90. comvresa (grt. 25 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427; art. 2 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1616, e art. 56 del R. decreto 23 giugno 1927, se danna. I re fissi). ne corrisposta loro essere n. 102 del regolamento assegni La paga giornaliera è sospesa ai caporali e soldati (eccettuati i musicanti ed i maniscalchi) ed agli allievi carabinieri: Art. 85. (Ultimo e L. specie. cause Però durante le licenze è dovuto il di servizio giornaliero : caporali e soldati (eccettuati assegno 5 ai inusicanti) i maniscalchi ed i 6-m-1929 1028 (VII) - GAZZETTA UFFIC: ALE DEL REGNO D'ITALIA agli allievi carabinieri. Lo stesso assegno è dovuto ai predetti militari pei giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie. Nelle licenze per l'estero o per le colonie esso è dovuto dalla sede di servizio alla stazione di contine o al porto di imbarco e viceversa. L. 8 Arma a) b) a - N. 55 cavallo : L. 1.45 per i sottufliciali; L. 1.30 per gli appuntati ed i carabinieri. Ai militari musicanti della legione giornaliera spetta l'arma cavallo dei carabinieri Reali. a l'indennità vestiario allievi carabinieri Reali di Roma stabilita per Art. 91. Art. 95. (Art. 24 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925). 'Ai soldati vincolati con rafferms o ferma speche siano ammogliati o vedovi con prole, convivente caporali ciale, e carico, minore od inabile al lavoro, è concessa una inspeciale di lire 75 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 25 pure mensili per la moglie e per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro. ed a dennità L'indennità militate speciale, stabilita per i sottuiliciali militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali dalle tabelle V, VI e VII annesse al presente decreto, è regolata con le norme di cui al precedente art. 29. el Art. 96. L'indennità di cui .sopra è ridotta a lire 30 per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari. Art. 92. secondo comma, del R. decreto 2395 del 1923, modineato decreto 206 del 1926; ark 174 del R. decreto 11 novembre (Art. 172, dal R. 1923, Per i n. 2395). ammogliati oppure vedovi con lavoro, conviventi ed a carico, Pindennità militare, stabilita dalle tabelle II, III, Ve VI annesse al presente decreto, è aumentata di L. 1700 annue. Ai predetti sottuiliciali (esclusi quelli dei carabinieri Reali) spetta inoltre: a) un supplemento di L. 1100 annue se non sono provvisti di alloggio per conto dell'Amministrazione militare; b) un supplemento di L. 800 annue se sono obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio. Nelle posizioni in cui lo stipendio o l'assegno giornaliero sono sospesi o ridotti, anche l'indennità militare è sospesa o ridotta nella stessa proporzione. L'aumento di L. 1700 di cui al primo comma è conservato per intero nelle posizioni in cui lo stipendio o Fassegno giornaliero è ridotto, ed è soppresso quando lo stipendio o l'assegno giornaliero è sospeso. figli sottufficiali, minori o che siano inabili al (Articolo unico del R. decreto 3 febbraio 1927, n. 309). Il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, stabilito dalle tabelle VI e VII, annesse al presente decreto, pei brigadieri, vice-brigadieri e militari di truppa (appuntati e carabinieri) delParma dei carabinieri Reali, non è dovuto nelle seguenti posizioni: a) durante i corsi alPAccademia di fanteria e cavalleria; b) durante la degenza negli stabilimenti sanitari; c) in licenza ordinaria; d) in licenza straordinaria per infermità non provenienti da cause di servizio; c) in licenza straordinaria per motivi privati; f) in ogni altra posizione in cui la paga giornaliera è ridotta o sospesa. Art. 97. (Secondo comma dell'art. 9 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925). Per i sottufficiali e gli appuntati carabinieri Reali non provvisti di ammogliati alloggio dell'arma dei è stabilita Pin- dennità di L. 115 mensili se essi si trovano in città con popolazione di 250,000 abitanti o più ; ovvero di L. 95 nelle città aventi popolazione inferiore ai 250,000 abitanti. CAPO IV. Art. 93. SONUFFICIALI RICHIAMATI DAL CONGEDO. (Art. 56 del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1037). marescialli, che sono collocati in aspettativa per infermità, sia che questa dipenda o no da cause di servizio, l'indennità militare, stabilita dalle tabelle II eV annesse al presente decreto, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio. Art. 98. Ai Essa di non è loro dovuta durante per motivi Paspettativa famiglia. I sottufliciali richiamati dal congedo ricevonö lo stipen- supplemento di servizio attivo, la paga giornaliera e altri gli assegni stabiliti per i sottufliciali in servizio permanente effettivo, salvo le eccezioni contenute nel presente de· dio, il creto. Art. 99. Art. 94. (Art. 2 del R. (Art. 8 del R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. Ai sottulliciali ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) delParma dei carabinieri Reali è dovuta una indennità vestiario Arma a giornaliera nella seguente misura : piedi: a) L. 1,25 per i sottufficiali; b) L. 1.10 per gli appuntati ed i carabinieri gli ausiliari). decreto 26 luglio 1925, n. 1318). 1206). (compresi Ai sottufficiali in congedo richiamati in servizio sono dovuti, per i primi tre mesi, lo stipendio iniziale ed il relati.vo supplemento di servizio attivo, oppure la paga giornaliera; iniziale, stabiliti per il grado da essi ricoperto. Dopo il terzo mese, a tutti i sottufficiali richiamati dal congedo spettano gli stasi stipendi, coi relativi supplementi di servizio attivo, o le stesse paghe giornaliere stabilite per i sottufficiali in servizio permanente, da determinarsi con le norme appresso indicate. 6-m-1929 (VII) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIE - 55 N. 1029 Art. 100. CAPO V. (Art. 26 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032). DISPOSIZIONI COLIUNI. ne Ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga pensiogiorna- restando sospeso il pagamento dellla pensione. La pensione però continua in luogo. dello stipendio la paga, se più favorevole. liera, I sottufficiali mutilati dal no ed invalidi di del- o applicano come sottufficiali si precedente disposizioni le R. L'anzianità di n. appresso: 2395). grado computata soltanto per il tempo pas. sato effettivamente in servizio nel grado stesso. NelPanzianità di servizio è computato solo il tempo pasbato effettivamente in servizio. è Quando lo stipendio viene determinato in base alPanzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni stabilito dal preëedente art. 83. La paga giornaliera per gli altri sottufficiali richiamati dal congedo è determinata secondo è stabilito dalle tabelVI annesse al presente Ordine militare di Savoia. L. 850 » 1000 » » » » 1300 » » annue per il grado di » » » » » » 2000 » » » » » » 2500 » » » » » Medaglie L. 100 annue per la » 250 » » » » 800 » » » che nute nei ne ufficiale; commendatore; grand'ufficiale; gran militare. valore medaglia di croce. bronzo; » d'argento; » d'oro. 'Art. 109. per i sottufficiali richiamati dal conhanno diritto, è computato con le norme conte- coloniale, precedenti al cavaliere; decreto. Art. 102. gedo dal Le pensioni per decorazioni concesse nell'Ordine militare e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare sono stabiliti comd Gli stipendi dei marescialli richiamati dal congedo sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole. Il servizio modificato di Savoia (Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, e del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254). 16 (Art. contenute nel 52. Art. 101. le III Art. 108. civili dello Stato chiamati in servizio gli impiegati art. Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa non spettano assegni quando ricevono, a carico di altre Amministrazioni, il trattamento economico loro dovuto. richiamati guerra, congedo, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuaa percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti. Per Art. 107. articoli 11, 12, 13 e 14. (Art. n. Gli 15 del 380, e testo unico approvato con R. decreto art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335). stipendí, le paghe giornaliere, 14 le indennità luglio 1898, e gli asse- tutti che possono spettare agli umciali, ai sottumciali ed ai militari di truppa non possono cedersi nè sequestrarsi, gni 'Art. 103. (Tabella e tabella b annessa al R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, annessa al R. decreto 16 luglio 1923, n. 1616). Per i sottufficiali richiamati dal congedo, la decorrenza la cessazione dello stipendio o della paga giornaliera sono regolate come per gli umciali richiamati dal congedo. e eccettuati i casi di debiti verso lo Stato dipendenti dalPesercizio delle loro funzioni, e di debiti verso gli enti di cui alla legge 30 giugno 1908, n. 335, nonchè per causa di ali. menti dovuti per legge. Per gli alimenti la ritenuta non potrà eccedere il terzo dell'importo degli assegni dovuti; in tutti gli altri casi la ritenuta non potrà eccedere il quinto. Art. 104. Ai marescialli richiamati dal congedd non compete Pindennità speciale, che è stabilita dalla tabella II annessa al presente decreto pei marescialli in servizio sedentario. Gli Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, che siano richiamati in servizio ai sensi dell'art. 63 del R. decreto-legge 23 giugno n. 1037, e siano impiegati in servizio tano tutte le competenze dei pari in servizio permanente efettivo. (Art. n. Art. 105. 1927, Art. 110. grado d'istituto, spet- della propria arma 16 del 380, e testo unico approvato con R. decreto 14 luglio decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278). stipendi, le indennità e gli assegni di qualunque 1898, genere dovuti agli umciali, ai sottumciali ed ai militari di truppa, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva loro scadenza, sono prescritti. Quando però la prescrizione corra contro minori non emancipati o contro interdetti, periodo di cinque anni. essa non si compie che nel Art. 106. Art I sottufficiali richiamati dal congedo, inentre conservano nelle brevi licenze e nelle licenze ordinarie il trattamento di cui sono lo perdono in ogni altra specie di licenza. stessi, quando sono ammalati in casa o ricostabilimenti sanitari, ricevono trattamento analogo provvisti, I sottufliciali verati in a quello stabilito per gli ufficiali dagli articoli 64 e 65. (Art. n. 17 del testo unico . 111. approvato con H. decreto 14 luglio 1898, 380). Gli assegni per il tempo di guerra saranno stabiliti su proposta dell Ministro per la guerra di certo con quello per le finanze, decreto Iteale con con- 6-m-192' (VII) 1030 - GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 65 CAPO VI. Art. 116. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Secondo e terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 163"/, e pririo e secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462). Art. 112. stipendio, è consi, operante il tempá che, dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio, gli ufficiali hanno passato in servizio alla dipendenza della R. Marina Agli (Art. 9 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637). derato quattro anni di cui alPart. 9 è portato ad gli ufficiali inferiori in servizio permanente, che, per speciali disposizioni di reclutamento, siano stati, anteriormente al 1° aprile 1922, nominati ufficiali dopo aver compiuto il 3Go anno di età. Il limite otto anni di per operante nelle condizioni seguenti: a) su Regie navi in armamento (escluse le navi di uso lo, cale adibite ad impiego interno nei porti), o navi da guerra' alleate, nonchè su navi mercantili requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento guerresco, le quali navi mercantili furono effettivamente impiegate in servizio di tra- Art. 113. (Art. 10 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. effetti della determinazione dello come trascorso presso l'esercito 1637). o di guerra in mare largo; alla dipendenza od in concorso dell'esercito operante; b) c) sul litorale adriatico e su quella parte del litora le ionico dichiarato in stato di guerra, per servizi inerenti alla sporto Agli ulliciali di artiglieria e del genio in servizio permanente, che, in seguito a concorso per titoli, furono ammessi al terzo anno dell'accademia militare, è concesso il beneficio dell'aumento di un anno agli effetti dell'anzianità utile per il computo dello stipendio. Per gli stessi ufficiali non potranno computarsi, complessivamente, più di quattro anni, compreso il servizio militare da essi prestato prima della nomina ad ufficiale. difesa ; d) sul litorale della Libia vizi inerenti alla difesa; e) su aeronavi armate limitatamente al nato normalmente a comma dell'art. 3 del R. 27 ottobre 1922, n. utliciale. Art. 115. n. 1427, e art. 1 del R. decreto Agli ufliciali in servizio permanente ed a quelli delle cateabbiano gorie in congedo, i quali durante la guerra 1915-1918 in reparti combattenti, il tempo trascorso servizio prestato nei reparti stessi nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date d'armistizio sui vari fronti, è computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio. E' considerato servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante: cioè, presso i reparti, i comandi, le intendenze, i servizi e tutti gli enti vari mobilitadel comando supremo. tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatil periodo dal ta eccezione per quella di Venezia durante 16 novembre 1917 al 4 novembre 1918. Il. tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal 24 1915 alle date di armistizio sui vari fronti si con- ti alla dipendenza Non sarà però categorie giusta 20 maggio 1917, gotenenziale n. 87G, o Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle cates gorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio: a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta e l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70; militari, l'abbrevinzione di anno, se, al 1° aprile 1922, abdi guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella ins b) biano conseguita la mi} un croce a), e alla terza categoria giupredetto. In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in piil di una delle cennate condizioni. Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aiprile 1922. dicata alla precedente lettera sta l'art. 101 del testo unico Art. 118. (Art. 9 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, art. 13 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e art. 21 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48). medesi- 1922, o nella determinazione del primo stipendio qualora la nomina sia posteriore a tale data. Gli ulticiali che alla data del 1° aprile, 1922 o all'atto della determinazione del primo stipendio avessero raggiunto il civili reparti art. 2 e 3 del R. der e alle prime due giu- l'allontamento dai su indicate. alle date di armistizio e che I benefici di cui ai precedenti articoli 115, 110 e 117 debbono essere goduti una sola volta, o nel grado di ufficiale o in quello di sottufficiale sono valutati nella determinazione degli stipendi inerenti al grado rivestito al 1° apri- sta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è computato come servizio prestato in reparti combattenti decorso dalla data della mutilazione o della invali quello dità (che determinarono presso squadriglie di aviazione di volo, sempre quando desti- (Art. 8 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, creto 17 maggio 1923, n. 1284). maggio sidera come passato presso i reparti suddetti. Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presalla data del rimpatrio, e, in so i reparti combattenti fino armistizio sui vari fronti. le date di oltre non ogni caso, A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle la tabella annessa al decreto Luosei prime per ser, 1427). gli utliciali medici e veterinari in servizio permanente, che compirono da soldati anzichè da ufficiali i rispettivi corsi di applicazione, il tempo compreso fra la data di ammissione ai detti corsi e queHa di nomina ad ufliciale è computato (Art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, 18 dicembre 1922, n. 1637). dell'Egeo Art. 117. decreto Per come servizio da nelle Isole servizi bellici. Art. 114. (Terzo o personale e -- - le massimo dello stipendio inerente al grado rivestito, senza che 0-111-1929 (VII) - GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA stato pecessario valutare in tutto od in parte i benefici di cui agli articoli 115, 116 e 117, potranno godere dei benefici stessi o della loro rimanente parte, in occasione della successiva promozione. perciò fosse Il dei riporto predetti benefici non glioramento essere grazione non nei anteriore al 1° dal 1° aprile 1922 in poi, possono gradi successivi, ma soltanto con effetto luglio 1925. Art. 119. (Art. 10 del R. Gli ufficiali delle decreto categorie 27 ottobre in congedo 1922, n. 1427). chiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) dei benefici indicati agli articoli 115, 116 e 117, avranno il trat- dagli articoli stessi in occasione del loro richiamo alle armi, fatta eccezione per il. periodo di richiamo di cui al primo comma del precedente art. 51. nel (Art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1922, FAgli effetti della ghe giornaliere pei dal si congedo), cedenti articoli comma dell'art. di carriera che determinazione degli stipendi e delle pasottufficiali (compresi quelli richiamati applicano le disposizioni contenute nei pre115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo 118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali erano tali prima del 24 maggio 1915. Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio 1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vice brigadiere dei carabinieri Reali; sergente maggiore, sergente maggiore maniscalco, sergente maggiore carabinieri Reali; maresciallo, carabinieri Reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2, classe e maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri Reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 16 classe e maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali. I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano e maresciallo musicante e brigadiere dei maestro d'arme di 3• classe mai cati, d'alloggio avendone diritto) i benefici sopra indiil trattamento stabilito dagli articoli sopra fermo il disposto del primo comma dell'art. 99. avranno citati, Art. 121. (Art. e 3 del R. decreto 18 dicembre 1922, ti. Sono esclusi dai benefici concessi dagli articoli 115, 116 117 gli ufliciali ed i sottuffióiali, i qtiali, durante il ser- cessivamente intervenuta amnistia o indulto per delitti commessi nel periodö etesso. Ilesclusione di cui al precedente motivi o suc- commutazione, (Art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, creto 2 novembre 1919, n. 2079). - - n. 2395, e art. 7 del R. d professionali e di servizio speciale per gli uf. veterinari e del ruolo tecnico di conservate, finchè rimangono in servizio per- medici, farmacisti, artiglieria sono manente, a coloro che ne erano provvisti alla bre 1923, ed a coloro che sono stati ammessi corsi indetti prima dell'11 novembre 1923. Esse sono sospese in tutti i casi nei quali ridotto o sospeso, e durante Paspettativa per data le dicemin base a con- lo stipendio è infermità pro, venienti da cause di servizio. Art. 124. (Sesto cornma deÏl'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Gli ufficiali generali, che al 16 dicembre 1923 percepivano Pindennità" per spese di alloggio, la conservano fino a che rimangono in servizio permanente o acquistino diritto aL Pindennità maggiore. Art. 125. (Art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, comma, e art. 114 terzo comma del R. n. 2395, primo e secondo decreto 30 dicembre 1923, n. 3084). L'assegno personale, di cui alfart. 190 del R. decreto 11 1923, n. 2395, è conservato fino a quando verrà riassorbito dagli aumenti, che, per effetto di promozioni di grado o della maturazione di periodi d'anzianità nei singoli gradi, si'veèificano in qualsiasi degli emolumenti, dovuti agli novembre Regio in virtil del decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e computate per la determinazione dell'assegno personale, saranno dedotte dall'assegno stesso quando cessi la funzione per cui erano cora risposte, quando si verifichi trasferimento dalla sede nella; quale erano assegnate, e, in generale, in ogni caso in cui venga meno la condizione che ne giustificava la concessione. Art. 126. non ha luogo se contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per per reati commessi per negligenza o Imperizia o per escluso quello di lucro che la legge penale equi- trattisi di duello comma o nel vari 1637). Art. 123. interessati alla data 1° dicembre 1923. .Lel indennità di qualsiasi specie, soppresse 1637), yizio prestato presso Pesercito o la marina operante, periodo dal 24 maggio 1015 alle date di armistizio sui fronti, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia n. contemplati negli articoli 115, 116 e 117 sono gli ufficiali ed i sottufficiali, i quali, durante il servizio prestato presso Pesercito o la marina operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi -sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali, a seguito di deferimento a consiglio od a como missione di disciplina, o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego se ufficiali, o dispensati dal servizio se sottufficiali; sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado o nelPanzianità, o non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinaire concessa col R. decreto 3 novem. bre 1920, n. 1514. dei goduto (pure reinte, Dai benefici ficiali (Art. 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, sostituito dall'art. 9 R. decreto del 17 maggio 1923, n. 1284, e art. 24 del R. decretolegge 3 gennaio 1926, n. 48). di con- esclusi Le indennità 'Art. 120. trattisi, infine, riabilitazione, o grado. tamento. stabilito primo 1031 Art. 122. potrà farsi, in ogni a quello ri- economico riportati N. 55 para a negligenza o imperizia, o se danne per le quali sia intervenuta caso, che nel grado immediatamente superiore vestito al 30 novembre 1923. Invece per gli ufficiali, che sono stati nominati in servizio permanente prima del 24 maggio 1915, i benefici, o la parte di essi, che non abbiano dato luogo ad effettivo mi- - Gli aiutanti di battaglia ricevono il trattamento stabilité per il grado di maresciallo maggiore, al quale sono equis parati. 10Š2 (VII) 6-m-1929 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA (di 3=, 2• e 1° classe), che sono mantenuti al compimento degli anni di servizio per il riposo, ricevono il trattamento stabilito per I maestri d'arme collocamento a il grado di maresciallo sono (ordinario, capo e maggiore) al quale equiparati. Ai militari del soppresso Corpo invalidi e veterani sono assegni previsti dal R. decreto 30 dicembre 1928, dovuti gli n. 3098. La paga di L. 13. in servizio adibiti ai dal congedo depositi di esplo· del loro e le indeni normali grado, sivi, spettano assegni nità stabilite per l'arma propria. Ai sottufficiali dei carabinieri illimitato per Reali, riassunti essere R. (Art. 1, sesto comma, del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1606). Ai sottuiliciali dei carabinieri Reali, riassunti in servizio dal riposo a senso del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1606, per essere adibiti a lavori d'ufficio, sono dovuti lo e le indennità spettanti ai sottufficiali delle altre stipendio dell'arma esede propria. god ousessV decreito-legge legge 17 18 il dicembre maggio 1023, 1737, quelle Art. 129. quelli per grado di furiere maggiore è Sono abrogati il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 ; e, per quanto riguarda i militari del R. esercito, il R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, il n. e non giornaliera Art. 131, Art. 128. armi N. 55 Art. 130. Art. 127. in servizio fino - del e tutte 1284, le altre presente Visto, n. 1922, n. 1637, il R. decreto- il R. decreto 4 settembre disposizioni 1925, che contrastano con decreto. d'ordine di Sua Maëntà il Re: Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI. Il Ministro per le finanze: MOSCONI. cs 5 CO TABEI.LA leg e dal ne1 e dal a po- ÎII. Inde ità miltare SERGNTL miltare. Indenità MAGIOR giornale SERGNTI E Paga GIO giornale Anni tivo 13 14 - - 50 15 8 10 9 miltare chiesti aumenti pagaalera. la 12 15 DO . , . , . , . , . . . . . . . , . , mag iore fini a od ridota. agli che civile debon sopesa coperl ro impiego ai computabile computabile sopraindcte nepur sotufical dirto ad non paga paghe aumento . . la è cui non dei stato Le Tale Esso Serg nte Indenia in senza sizoni sulo servizo 030 marescil servizo, perce- inden- dela; una ef et i 1037). pel Suplemnto servizo ativo 400 470 540 610 680 750 180 220 270 320 l, 1, Stipendio 400 100 800 500 200 900 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 980 1, 1.020 1.070 120 1, di quel i servizo richesti (esclusi Anni aumenti stipendio MARESCIL Stipendio es er . GR at ivo Suplemnto pensioe, dela congedati, pensioe. èè A - di e o Serg nte dei o aument dela efeti sono ANOTZI. r \ Paga Tantr.A Reali). miltare. Icarbiner ndenità 4 dispenati rinde ità ifomati per non . O prevista è del 0 - IL dovuto cento. 10 ef et- servizo ri- pergli del- giordi 11 300 per 7, 8, 9, 8, 10, 10, 300 700 200 700 400 0, 5, 6, 7, 7, 300 800 5,80 0, A GR trameno 0 4 & 4 4 3 0 4 & 3 0 4 4 6 1927, an o giugno 35° del 23 . . . . magiore. capo ordinaro Marescilo Marescilo Marescilo . . - servizo di R. del di aiutani 59 (Art. atuali Agli agli cano omputabilestipendio. di lo 36° 700, come dal L. com a, che, nel a regolat an ua primo al / sedntario,servizo ANOTZI. batglia compiento posizone decreto speta . DO di n. il gli - 6, stabilto magior. decore di è marescil,traenuti piscon speciale pensioe. a - I sono nità Essa þ> e N 1, TABELA miltare REALI. Inde ità giornale, dovuß giornaleo vestiaro sopra ldo | 630 CARBINE Indenità SMARESCIL uplemnto Stipendio at ivo speciale. servizo niltare 1,570 1,640 720 Stipendo 8,0 0 8,70 500 Ë O 4 4 1, 9, 1,80 1,8 0 è Re, 1,370 1,410 1,460 1,510 1,560 10,30 1 ,10 7,10 7,50 8,0 0 8,50 0,0 0 6,40 6,70 7,0 0 7,30 7,60 7,90 3 3 0 3 B 3 3 0 3 3 3 2 GRADO - IŸ• TABELA tam· SOLDATI. giornale. trombei , E Paga DO A GR musicante, zap tore, . magiore d'alogi d'alogi d'alogi. Marescilo Marescilo Marscilo . . . . . . . . . . . . . mag ioremanisclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . e tamburino mani· tamburino tamburino punizoe. trombeir,musicante, d i s c p l i n a f o r z a ) . t r o m b e i musicante, apuntao n2aisclo. zap tore, fuuoornaii compagnie nagiore. zap tore, del e . e di e di . . . . . Caporaleburino Celaor le Caporalemanisclo, scalco Caporale Apuntao, Boldato e . . . . . . 0.60 0.55 0.45 0.40 0.35 . . . capo. 0.80 0.75 giornale Paga . . e . (e Soldati del 1,190 1,2 0 1,250 1,280 1,310 1,340 di OAPRLI un y - DEI 950 1,0 0 100 Ÿ, 3 3 inde ità guardie speta un carbine una ANOTZÏI. speta unico. cav lo a Reali testo squadrone al'rma Ircent allo L.2. carbiner ef tiv de, dei di daH'rt.91 giornaleo aprten i marescil stabiltamarescil, marescil sopra ldo Ai ò che Ai 0.50. Ai 14 di Ci TABELA CARBINE specialeDublica REALI, miltare speciale CARBINE. Indenitàservizo CARBINE ALIEV - speciale per giornaleo scryizo Soprasldo VII. sicureza. es. ap.S A, + DEI 10.õ0 1 .50 12.50 13.50 a APUNTI . . . . . . . . . . . per . giornale giornaleo Paga Soprasold E Apuntao. . . . . . . 8.50 9.65 10.40 1 .20 1 .90 12.50 - - 7 5 . . non . . trienale raferma . . . . . . . . id. id. id. id. alla alla dal'misone dal'misone . del miltare pub lica . . . . . . . . trienale id. id. . raferma id. id. BRIGADE . . . . alla alla . Carbine. . . trienale trienale 6° . . . . . del . dal'misone dal'misone ANOTZI. . . . . an o an o . . . . . . . . Al 3• Al Al - giornale Paga del è non paghe Le 3e Paga del giornale 19 13.50 14 15.50 16.50 15 17 - efet- servizo ri- del- glor- giornaleo An i miltamchiestprgliaumenti naliera di tivo Sopras ldo GRADO 0 3 0 9 para 12 16 18 0 3 6 9 la 12 15 . . . Brigader Brigader. Vice la L. ANOTZI. di gior- p u b l i c a giornale , guardie sopra ldo speciale di Vestiaro carbine servizo compet un e pensioe, inde ith squadrone cavlo aument dela una allo dovuta unico. ef tiv per giornaleoutensictoo. a 2. ridota. testo del'arm sopra ldo debon brigaderi pres ntebrigaderi,gonaliero brigaderi pres nte sopesa vice es er fini ai L. di è computabile o del del sopraindcte dal'rt sopra ldo corespni proved paghe aumento brigaderi brigaderi brigaderi 96 è . L. di che del è . 0.50. un è 10 540 14- 14.50 15. 0 16.50 17.50 18.50 ed in è - ed cui cento. dovuto - ai aaument umento apuntaistabilta apuntai apuntai alievi 0.25. proved Tale Agli Agli spet a Agli Agli naliero sicureza sere sioni posi- - ed 98 ai the Be, Al 820 - 94 la nel e Inda ità miltare speciale miltare servizo per ccomputabile arbiner carbine, carbiner sopra ldo sopraindcte paga dal'rt. sopra ldo carbiner corespni l'art. a o per non di di è ai L.1. ggog 2. L. 10 del 36 è a è . Non 36 giornaleo quel fini dovuta decr to. ef tiv del'arm cav lo decr to. escluse ridota. pres nte del'arm presnte cento. del giornaleo del del per so pesa degli del a af . 6° del id. id. per - trienale trienale ausil ro carbine la 2a 3· 3° alla . . . un pensioe, una allo cavlo alievi . - BRIGADE Indeaitå E . Id. Id. R E A L I . TABELA speciale sicureza. Inda ità miltare speal e gg VICE . . . o DEI . . . Id. Id. Non CARBINE Indenità . . . an o an o • . . . id. id. . . la 2a 3a 3° alla . . inde ità squadrone compet dovuto servizo e ragemto. Al'amisone compientorefrma compientorafema rafemto. Al'amisone compientorañema compientorafema Carbine Alievo VI. un è . di - di - $2 g gior- giornaleo publica dovuto sopra ldo speciale vestiaro carbiner sopra ldo carbine L. 2 e $ del post- deb on nele giornale , guardie 1- non paga vice del e 01 Vice e la un cui Le Tale e 0.50. Part. L. di la ssioni tabilta speta anliero Per sicureza in Ai Al a Ai Be, Per 0-m-1929 1()34 Numero di pubblicazione (VII) - GA22ETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per comunicazioni e per le finanze; e unico Comune denominato « Certosa di Pavia municipale a Torre del Mangano. un di Consiglio gennaio 1929, n. 205. Iliunione dei comuni di Borgarello, Torre del Mangano » le Abbiamo decretato VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA In virtù dei 17 marzo legge 1928, n. poteri conferiti al Governo col R. 1927, n. 383, convertito nella legge decreto- giugno 7 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro SeMinistro grettario di Stato, fari dell'interno; gli di Stato per Segretario e Le condizioni di tale Pavia, riunione, si sensi ed legge comunale n. 148, saranno determinate dal provinciale sentita la Giunta testo decreti del Regno d'Italia, mandando osservarlo e di farlo osservare. a Roma, addì 31 gennaio osservarlo dello Dato di farlo osservare. e addì 21 Roma, a delunico 1929 MUSSOLINI sigillo dello leggi e dei chiunque spetti a di - Anno VII MUSSOLINI. CIANO -- - MOSCONI. Visto, il Guardasigilli: Rocco. 'Anno VII Registrato alla Corte dei conti, addì 1· marzo 1929 Atti dei Governo, registro 282, fogito 7. SIROVICH. - -- Anno VII - 1929 gennaio VITTORIO EMANUELE. prefetto EMANUELE. VITTORIO sigillo munito del presente decreto, amministrativa. presente decreto, munito del sia inserto nella raccolta uiliciale delle Dato sione della costruzione e delPesercizio della ferrovia Pisa, Marina di Pisa-Calambrone. agli effetti provinciale, e Ordiniamo che il Stato, della Società italiana per le ferrovie economiche a vapore dellla provincia di Pisa, per la conces- e tramvie Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di decretiamo: comuni di Borgarello, Torre del Mangano e Torriano sono riuniti in unico Comune denominato « Certosa di Pavia » con la sede municipale a Torre del Mangano. di e af- I l'art. 118 della 4 febbraio 1915, Livorno Ordiniamo che il Abbiamo decretato decretismo: e E' approvata e resa esecutoria la convenzione 15 gennaio 1929-VII, stipulata fra i delegati dei Ministri per le co, municazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e i legali rappresentanti del Consorzio interprovinciale Pisa- GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE «PER N. 55 Sentiti il 798. REGIO DECRETO 31 Torriano in con la sede - Numero di pubblicazione 800. REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 311. Autorizzazione alla Società telefonica interprovinciale pie. montese e lombarda (S.T.I.P.E.L.) ad emettere obbligazioni per l'importo di lire 200 milioni anche oltre il limite di cui all'art, 171 del Codice di commercio. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Anno VII Registrato alla Corte dei conti, addi 1° marzo 1929 Atti del Governo, registro 282, joglio 5. SinovicH. - VITTORIO EMANUELE III --- PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Numero di pubblicazione 799. REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 207. Approvazione della convenzione 15 gennaio 1929 per la con. cessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Pisa-hiarina di Pisa-Calambrone. GRAZIA DI DIO E PER VOLONT DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testo unico delle rovie concesse disposizioni di legge alPindustria privata, le tramvie per le fera trazione meccanica e le 0 maggio 1912, automobili, approvato con Nostro decreto n. 1447; Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 038; 14 luglio 1912, numero 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428 ; Visti i decreti-legge 23 febbraio 1910, n. 303; 8 luglio 1919, 23 gennaio 1921, n. 50; 31 agosto 1921, n. 1222; 8 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998 ; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; 3 aprile 19201 n. 757, e 10 agosto 1926, n. 1595) n. 1327; la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio; Veduto il R. deereto 22 dicembre 1927, n. 2734, che fissa le VITTORIO EMANUELE III PER Veduto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 520, che reca agevolazioni per norme regolamentari decreto-legge ; Veduta la per l'esecuzione del documentata domanda in predetto Regio data 22 novembre 1928 della Società telefonica interprovinciale piemontese e lombarda (S.T.I.P.E.L.), con sede in Torino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 del predetto Regio decreto-legge, la facoltà di emettere tale versato; Considerato che, Società istante ha di L. 100,400,000; obbligazioni secondo un oltre il limite del capi- l'ultimo bilancio approvato, la versato e tuttora esistente capitale Considerato che un più largo sviluppo della « S.T.I. P.E.L. » si rende opportuno nell'interesse dell'economia new zionale ; Sulla proposta del Kostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: 6-m-1929 (VII) - GAZZETTA UFFIC: ALE DEL REGNO D'ITALIA Articolo unico. La Società Numero di telefonica interprovinciale piemontese e lombarda (S.T.I.P.E.L.), con sede in Torino, è autorizzata ad emettere obbligazioni per l'importo di L. 200,000,000, anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta utliciale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo Dato e a addì 17 1929 gennaio - N. 55 I 37 802. REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, 186. n. ai sensi del Riconoscimento, R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di. Pieve Terzagni, con sede in Pe. scarolo. N. 180. R. decreto 31 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Pieve Terzagni, con sede nel comune di di farlo osservare. Roma, pubblicazione - Anno VII Pescarolo, provincia di Cremong, n'è e approvato lo sta- tuto sociale. VITTORIO EMANUELE. MARTELLI - MOSCONI. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Gorte dei conti, addi 26 febbraio 1929 - Anno VII Visto, il Guardasigilli: Rocco. Anno VII Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1929 siaovica. Atti det Governo, registro 282, foglio 12. - - Numero di Numero di pubblicazione 801. pubblicazione gennaio REGIO DECRETO 3 REGIO DECRETO 21 209. gennaio 1929, Costituzione della ufliciali veterinari. Commissione unica per n. Approvazione del gli esami degli 803. nuovo 1929, 188. n. statuto della Cassa di risparmio di Lucca. N. 188. R. decreto 3 gennaio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico deßla Oaasa di risparmio di Lucca. VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 15 luglio 1926, le a n. 1423, che stabilisce Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1929 - Anno VII per gli esami per l'avanzamento ad anzianità e scelta per gli ulliciali del Corpo veterinario del Regio esernorme cito; Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, che provvedimenti per la carriera degli umciali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra; reen Abbiamo decretato e decretiamo : Numero di N. 194. R. decreto 28 Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Stato, gennaio col quale, « sulla Ospeda• proposta Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedaletto SerTalutzu-Elores », in Cuglieri, viene trasformata in Asilo infantile e ne è approvato lo statuto organico. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi 27 febbraio 1929 Numero di ». Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Roma, dell'Opera pla to, 1926, W. 1423, è sostiseguente : « Per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori), ai quali saranno sottoposti gli umciali veterinari, funzionerà una stessa Commissione giudicatrice, la quale sarà così composta: un colonnello veterinario in S.P.E., presidente; due colonnelli o tenenti colonnelli veterinari in S.P.E., addì 21 gennaio 1929, 194. del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Sta- 'All'art. 11 del R. decreto 15 luglio a n. Trasformazione in Asilo infantile letto Serralutzu·Flores », in Cuglieri. tuito il Dato 804. REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, 'Articolo unico. membri pubblicazione 1929 - Anno VII REGIO DECRETO 31 Mussoum. Visto, il Guardasigilli: Rocco, Registrato alla Corte dei conti, addi 1 marzo 1929 Anno VII 4tti del Governo, registro 282, foglio 9. Sinovica. - Anno VII 805. gennaio 1929, n. 196. Riconoscimento, al sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Dugale Pascoletto di Pontoglio, con sede in Pontoglio. N. 196. R. decreto 31 gennaid 1929, col qualë, su propós del Ministro per l'economia nazionale, viene ricono, sciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il sta Consorzio di irrigazione VITTORIO EMANUELE. - pubblicazione - Dugale Pascoletto di Pontoglio, Pontoglio, provincia di Brescia, con sede nel comune di e ne è approvato lo statuto sociale. Visto, il Guardasigilli: ROCCO. Registrato alla Corte dei conti, addi 28 febbrato 1929 - Anno yll 6-m-1929 (VII) 1038 GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA - Numero di pubblicazione 806. REGIO DECIlETO 31 gennaio 1929, n. 197. Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del vaso Fiume, con sede in Orzi. gays ..... - N. 55 vamente in lire 1600, 5600, 3200, 1600, 4800 col R. decreto 8 dicembre 1927, n. lati a decorrere dal 6 marzo 1928. 2400, 2400, 4000 e 2776, sono annul- Visto, ti Guardasigitti: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi 28 febbraio 1929 . Anno VII - ' gennaio 1929, col quale, su proposta del Ministro per Feconomia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del vaso Fiume, con sede nel comune di Orzinuovi, provincia di Brescia, e n'è approvato lo sta197. R. . decreto 31 tuto sociale. Visto, il Guar fasigilli· Rocco. Registrato alla Corte del conti, addi 28 febbrato 1929 Numero di pubblicazione - Wnno VII 807. pubblicazione Numero di 810. REGIO DECRETO 24 dicembre 1928, n. 3457. Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo di Tezze, con sede in Rivoli Veronese. N. 3457. R. decreto 24 dicembre 1928, col quale, su propo. sta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di Tezze, con sede nel comune di Rivoli irriguo Veronese, provincia di Verona. 198. REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione della conca ternana, con sede in Terni. gennaio 1929, col quale, su proposta Ministro l'economia nazionale, viene riconosciuto, del per ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della conca ternana, con sede in Terni. F. 198. R. decreto 31 ¡Visto, il Guardasigilli: Registrato pubblicazione febbraio 1929 - anno Rocco. dei conti, addt 1• marzo VII del Visto l'art. 6 dei R. decreto-legge 29 dicembre 1926, nu2191, che per i prodotti di seta artificiale esportati di- 808. restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei depositi la stessi: Visto l'art. 20 del R. prodotti decreto-legge Governo, di Cagliari. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi 16 Numero di pubblicazione marzo 1929 - Anno VII della restituzione della tassa di scambio in 0.50 per cento del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di seta artificiale esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1929, il valore medio della Agli effetti ragione di L. Le N. 3455. R. decreto 20 settembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici annual- somme restituite 1722, e già fissati rispetti- a titolo di tassa di scambio decreto-legge 29 dicembre 1926, a n. norma 2191, e presente articolo devono stare a carico del capitolo 130 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente 1928-1929. del Il presente decreto sarA pubblicato nella Gazzetta Roma, mente dovuti dai comuni di Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Roisan, Saint Christophe e Sarre, della prósincia di Aosta, in applicazione dell'art. 18 del R. den. 1463j in relazione al peso dei prodotti di seta artificiale indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 2.60 per ogni chilogramma di prodotti esportati. 809. 1925, n. cellulosa, REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3455. Annullamento dei contributi scolastici di alcuni Comuni della provincia di Aosta. 4 settembre agosto 1927, Articolo unico. dell'art. 6 del R. creto-legge 12 Decreta: Primo Ministro, Ministro per la opera di pubblica utilità la co- guerra, viene dichiarata struzione di depositi ed opere militari nel territorio della provincia Anno VII IL MINISTRO PER LE FINANZE 208. R. decreto 21 gennaio 1929, col quale, sulla propo- Capo - DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1929. Restituzione della tassa di scambio pagata sull'importazione della cellulosa destinata alla fabbricazione di prodotti di seta artiûciale esportati nel lo semestre 1929. spone sta del 1929 mero REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 208. Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di ed opere militari nella provincia di Cagliari. N. alla Corte Rocco. Registrato alla corte dei conti, addi 28 Numero di visto, ti Guardasigilli: registrato Uffeciale addl 12 febbraio 1929 - alla Corte dei conti del Regno. Anno VII Il Ministro: Moscom. (607) e 0 m-1929 (VII) - GA2ZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA DISPOSIZIONI E MINISTERO - N. 55 1039 COMUNICATI DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DÈL DEBITO PUBBLICO 21ettifiche d'intestazione. Si dichiara blico, vennero essendo quelle Numero Debito 2a (Elenco Pubblicazione. n 30). che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubintestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarst e vincolarsi come alla colonna 5, ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse. Ammontare della rendita annur. [NTESTAZIONE DA RISTTIFICARE TENORE DELLA RETTIFICA d'isorizione 1 2 3 g 5 Buono Tesoro ordinario 1257 Cap. 1,000 - De Robertis Domenico fu Antonio. De Robertis Domenico fu Antonio, minore la p p. della madTe CavalluzZi Anna fu Domentco, ved. De Robertis, maritata Zuccaro. 80llo eserotzio1925-26 Cons. 5 g 351948 270 - a 489981 185 - 452906 a s 50000 I 202112 150 - 7, OTO _ ð5 - Lavezzano Maria fu Giuseppe-Martino o Nartino, minore sotto la p. þ. della madte Tacchino Albino Marta-Giuseppina fu Giovanni ved. di Lavezzano Giuseppe-Martino, dom, a Lerma (Alessandria). Lavezzano Marta-Caterina fu Martino-AndreaGiuseppe, minore sotto la p p. della madre Albina-Giuseppina fu Giovanni, ved di Lavezzano Martino-Andrea-Giuseppe, dom. come contro. Valgol minore sotto la dom. a Bormio (Sondrio). Valgot Pietro Dante di Gervasio, minore Valgot Dante fu Gervasto, minore sotto la p. p. della madre Wachter Maria, ved. Valgoi, dom. a Bormio (Sondrio). Valgoi Pietro-Dante fu Gervasio, minore Tedeschi Beatrice fu Giulio, moglie di CoenSalmon Israele-Emilio fu Elia, dom. a Firenze, vincolata. Tedeschi Beatrice fu Giulio, moglie di Salmon Emilio-Israele fu Elia, dom. come contro, Vincolata. Rubino Giovanni, Antonino e Lorenzo, fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Ca. pra Giuseppa di Giovanni, ved. di Rubino Rubino Dante di p. p. del padre, Giuseppe, dom. Obbligazioni te v arie 29455 Cap. 7, 500 5293 a 11237 s 1650 x 2,500 2, 500 2, 500 1651 s 2, 500 1652 x 1653 a 4619 4620 e 4621 a 7971 a 2, 500 2, 500 2, 500 2, 500 2, 500 2, 550 12110 a 2, 500 a - - Gervasio, a come come seppe, ecc. contro. ecc. contro. Giovanni, Antonina minori ecc. e Renzo fu Giucontro. come Palermo. sacerdote Emanuele-Filiberto di Leone, a Torino. dom. Sacerdote Emanuele-Filiberto di Leone, minore sotto la p. p. dei padre, dom. a Torino. nu. Amoroso Maria Madda a fu Giuseppe. mi. nore sotto la p. p. della madre Pagano Rosa di Angelo, ved. di Amoroso Giuseppe, dom. a Palermo. - - - - - - - - - - ' 420077 80 a 420078 30 a 420079 25 Cons. 5 . °/o - - - Amoroso Maria-Maddalena bile, dom, in Palermo. Amoroso Vittorio Amoroso Angelo fu Giuseppe, fu Giuseppe, Palermo. dom. a . Amoroso Vittorio Amoroso Angelo i fu ( ecc., Giuseppe, minori, come la prece. dente. s 144640 15 - Dazzi Maria fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Paglini Aldegonda fu Stefano, dom. ad Avenza (Massa). Dazzi Elisau Ita-Varia-FHomena sco, minore ecc. come contro. fu France. 6-m-1929 1040 (VII) - d'Isor:zione della rendita annua 1 2 3 Cons. 5 ©/o 147347 147348 . a . INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 449698 Rices. provvi. 10174 4 500 500 - -- 5 Cordone Mario Cordone Nicolò fu Leonardo, minori sotto la p. p. della Cordone Mario Cordone Nicolò 440 - Cap. 1, 900 - madre ecc. Repetto Cons. 5 77 393653 393654 0/o a 420 105 --- - - fu Cordone Eleonora contro. ved. Pietro, come Aldo di Giovanni. Aldo di Giovanni, minore sotto la p. Repetto padre. p. del 150358 fu Leonardo, minert sotto la p. p. della Peter Margherita-Emilia fu Giovanni-Corrado, moglie di Portovenero Giuseppe-Camillo, dom. a Messina, Vincolata. Peter Margherita-Emilia fu Corrado, moglie di Portovenero Giuseppe-Camillo, dom, a Messina, Vincolata. soria emes· sa dalla eezione di ReTesoregla provinria ciale di Genova1124febbraio 1925 per 4 titoli 8.50 % 1906 3.50 ©/o N. 55 TENORE DELLA RETTIFICA madre Beccaria Eleonora fu Pietro, ved. di Cordone Leonardo, dom. a Roma. s - AMMONTARE NUMERO DEBITO . GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA D'Elia Celestina di Sebastia.no, moglie di Dionisio Giuseppe, dom. a Napoli, Vincolata. D'Elia Gazzetti Alessandro, Umberto, Maria e Vittorio fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Baraldi Elvira fu Giacomo, ved. di Gazzetti Italo, dom. a Fondi (Caserta). La seconda rendita è con usuf. Vital. a Baraldi Elvira fu Giacomo, ved. di Gazzetti Italo, dom. a Fondi (Casarta). Gazzetti Alessandro, Umberto, Maria e Vittorio fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Baraldi Elvira fu Alessandro, ved. ecc. come contro. La seconda rendita è con usu. frutto vital. a Baraldi Elvira fu Alessandro, ved, ecc. come contro, ecc. Agata-Celestina di Sebastiano, moglie contro, vincolata. come A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvatö cori R. decreto 19 febbraid 1911, 11. 898, si difDdt chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, oye non siano state no. tificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate. Roma, 9 febbraio 1929 - Anno VII generalet ))RUNia p. 18 direttord (483) MINISTERO DELLE DELLE MINISTERO FINANZE DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO • FINANZE DIV. I PORTAFOGLIO • N. 53. Smarrimento di ricevuta. Media del cambi Elenco n. 271. (3a pubblicazione). ' del 4 Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per Francia operazioni. Svizzera . • a a . . . . . • • . . . . , . , Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 Data: 19 ottorilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza bre 1923 Ufficio ch Intestazione: Roscigno Sebastiano fu Cesare Titoli di Salerno del debito pubblico: nominativi 2 Rendita: L. 1256.50 consolidato 5 %, con decorrenza 16 ottobre 1923. Londra Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore. Berlino (Marco oro) Vienna (Schilling) - - . . Olanda . , , marzo e 1929 74.57 Roma, 2 febbraio 1929 - RossI ENRICO, gerente . , . . . , . . . , , . . Romania . . . . 92.60 Albania · . . direttore generale: 4.531 2.686 Peso Oro Svezia ' . . . . - . . . . (Sloty) Danimarca . · . , , 214.60 . , . % % 0902) fiendita 3 lordo 19.08 18.98 . 368.16 Stabilimento Consolidato Obbligazioni 3.50 % . Poligrafico , . 5 -- 5.10 Rendita 3.50 . 98 , Rendita 3.50 ¾ -- 5.09 . , 18.20 -- 3.33 366 , 11.40 8 83.55 . . ....... Roma . . 56.57 Argentino Carta York . Polonia • . Oro . CIARRoccA. 2.652 . · (Franco oro) . 292.50 , · Norvegia Russia (Cervonetz) 7.647 I . Dollaro Canadese Il (415) Praga New Anno VII . Belgio Anno VII · - Spagna - Belgrado. Buda,pest (Pengo) 367.16 - - delle rendite % . 5.095 , 11.225 . 66.50 . s . . 44.825 82.875 Venezie , , dello Stato , - 75.40 . G. C.