Gazzetta Ufficiale del Regno d`Italia N. 055 del 6 Marzo 1929 parte

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Gazzetta Ufficiale del Regno d`Italia N. 055 del 6 Marzo 1929 parte
GAZZETTA
UF
DEL REGNO D'ITALIA
PARTE PRIMA
Anno 70°
RoxA
Mercoledl, 6 marzò 1929
-
Abbonernenti.
Anno
In
Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto 11 Regno (Parte I e II)
All'estero (Paesi dell'Unione postale)
.'
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).
All'estero
(Paesi dell'Unione postale)
.
4
.
.
.
Sem.
100
800
00
ISO
40
»
i
TO
180
40
80
25
50
•
.
Nulnero 55
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21 presso di vendita di ogni puntata, anohe
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straotdinari
Trim,
L.
.
ÀNNo VII
-
70
.
-
-
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Ascoli Piceno: Intendensa di finanza (Servizio vendita).
Asmaras A. A. e P. Cicero.
Avellino: Leprino C.
Bari: Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano, 36.
Belluno: 8tleto Be.
sotto, editore.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi, 819. Bengssit Russo F†ancesco.
Bergamo: Librerto internazionale Istituto Italiano di
Witi Grañohe deWA.L.l.
Bologna: Libreria editrice Cappelli Licinio, via Fagni, 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zausrdelli.
Bolzano: Etn.
freschi Lorenso.
Brindisi: Carlucci Luigi.
Caltanissetta: P. Afflia Russo.
Caserta: F. Croce e Figli.
Catania: Libreria Editrice Gian.
notta Nicolð, via Lincoln. 271-275; Societa Editrice internazionale, via Vittorio
135. *-' Catanzaro: Scaglione Vito.
Eganuele;
Chieti:
P. Piccf•
rilli.
Comos Nani e C.
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Cremona: Libreria Sonsogno E.
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Ferrara: G. Lunghini e F. Bianchini,
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piazza Pace,
Firenze: flossini dr•
snando, plassa Unita Italiana, 9; Ditta Bemporad e Figlio, via
Fiume: Libr. Pop, « Hinerva =, via Galilei. 6.
¶el Proconsole. 7.
Frosinone: Grossi
prof. Giuseppe.
Foggiat Pilone Michele.
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Genova: Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern., via
Petrarca, $$-24-4.
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S. Benedust; CasiHotti G.
Imperia:
Livorno:
8. Belforte o 0.
Lucca: 8 Belforte e C.
Macerata: P. M. liicci.
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Vincenso, viale San Martino, 46; G. Principato; D'Anna Giacomo.
Milano: L reria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana. Galleria
Vittorio Emanuele on. 64. 66, 68: Societð Editrice internazionale, via Boochetto. 8
A. Vallardi, via Stelvio,
2; Luigi di Giacomo Pitola, via Arei.
vescovado n. 1: Libreria Italia, via Durini n. 1.
Modena: G. T. Vincensi e
ipote, Portico del
Napoli: Paravia dr Treves, via
Guglielmo A Felice, 49: Raffaele Majolo e Figlio. via T. Caravita, 30; A. Falla i, via Stelvio n. 2. Collegio.
Novara:
R
Guaglio, Corso Umberto I, 26;
Ist. Geogr. De Agostinå
Nuoro: Margaroli G.
Padova: A. Draghi, via Cavour, 9.
Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele, 335.
Parma: Libreria Fiaccadori, via al Duomo, 20-21; Società Editrice Internaziottale, via
del Duomo, 20-26.
Pavia: Brunf dr Karelli.-- Perugias
Natale Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: Editore V. Porta, via Cavour, n. 10-12.
Pisa: 3finerva (già Bemporad) Riunite Sot.
Pistola: A. Pacinotti.
toborpo.
Pola: Schmidt, piazza Foro, l'I.
Potenza: Ditta -Raffaele Marchesiello.
Eavenna: E. Lavagna dr Figli.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, via Felice Cavallotti.
Rieti: A. Tomosetti.
Roma: Fratelli Treves del.
l'A.L.I., Galleria Piazza Colonna: A. Signorelli, via degli Orfani, 88; Maglione, Via Due Macelli, 88;
Mantegassa
degli
Eredi Cremonesi, via 4 No.
Vembre, 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto, 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emantgele
Libreria Littorio, Corso Umberto, 330: Istituto Geo.
grafico De Agostini, via della Stamperia, 64-65; Libreria Sciense e Lettere del
ott. G. Hardi, piazza Madama, 19-20.
Rovigo: G. Marin. Via
Sansevero: Luigi Venditti, piazza Municipio, 9.
Cavour, 48.
Sassari: G. Led a, Corso Vittorio Emanuele, 14.
Savona: Pietro Lodola.
Siena: Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42.
Siracusa: C. Greco.
Sondrio: E. Zarucchi. via Dante, 9.
Spezia:
A. Zacutti, via Felice CaVallotti. 3.
Taranto: Fratelli Filippi, via Archita
Teramo: L. D'Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino:
F. Caennota
C., plassa Garignano: Soc. Edity. Intern., via Garibaldi, SO: Protelli Treves dell'A.L.1, via S. Teresa, 6: Librerta S. Lattes Editrice
& C., via Garibaldi, 3.
Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vittorio Emanuele, 82.
Trento: Edit. Marcello Disertori, via S. Pietro, 6.
Treviso:
Longo
& Zoppelli.
Trieste: Licinio Cappelli, Corso Vittorio Emanuele
12; Treves & Zanicheni, Corso Vittorio Emanuele, 27.
Tripoli: Libreria Hinerva di
Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: Alfonso Benedetti, via Paolò S'arifi, 41.'- Varese: Edf & Mainati.
Venezia: Um.
borto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Massini. 42.
Vicenza: Giovanni Galla,
via Cesare Battisti.
Viterbo: Fratelli Buretti.
zara: 8. De sconield, piassa Plebiscito.
CONCESSIONARI SPECIALI.
Torinot Rosemberg & Senter, via Maria Vittorig, 18.
Milano: Casa Editrice Ulrico Hoepli. Galleria de
Cristoforis.
CONCESSIONART ALL'ESTERO.
Ufflet Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.
Buenos Ayres: Italianianima
Libreria Mele, via Lavalle, 485.
Lugano: Alfredo Arnold, Bue Lavini Perreghtni.
Parigi: Societò Anonima Libreria Italiana, Rue du
4 September. 24.
CONCESSIONARI GENERALT D'INGROSSO.
Messaggerie Italianer Bologna, via Milasso, 11; Firenze, Canto del Nelli, 10; Genova. Tia degli Ar·
chi P. Monum: Milano: Napoli, via Mezzocannone 7; Boma, via del Pozzetto.
118; Torino, via dei Mille, 24.
&a
presso
a
-
-
-
-
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--
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-
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-
-
-
-
-
-
Veggans!
le modificazioni
apportate
alFultimo comma delle norme inserite nella testata del
==¾
SOMM A It I O
.796,
CAfiA REALE
Avviso di Corte
.
.
.
,
,
,
,
,
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.
,
,
,
,
.
Pag.
*,,
-
1018
-
,
'
ORDINI CAVALLERESCHI
Lazzaro
e
.
.
.
.
797,
.
,
,
,
,
,
.
Pag.
a................
Pag.1018
798.
delle Inserzioni
».
22 novembre 1928,
Conversione in legge del
1928, n. 265, riguardante il
3459.
n.
R. decreto=legge 22 gennaio
quantitativo di zucchero pro.
REGIO DECRETO
.
.
31 dicembre
.
importarsi
.
1928,
.
.
n.
.
.
Regno
Pag. 1019
nel
3458.
Approvazione del testo unico delle disposizioni concer.
nenti gli stipendi ed assegni ilssi per il Regio esercito.
Pag. 1019
1018
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Senatori del
Regno
-
della Corona d'Italia: Re-
e
Fogilo
LEGGI E DECRETl
LEGGE
.
Ordine del SS. Maurizio
voca di onorificenza
«
veniente dalle Colonie italiane da
a trattamento di favore
---
-
a
REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 205.
Riunione dei comuni di Borgarello, Torre del Mangano
Torriano in un unico Comune denominato « Certosa di
Pavia » con la sede municipale a Torre del Mangano.
e
Pag.
1036
6-m-1929 (VII)
1018
799.
-
-
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 207.
Approvazione della convenzione 15 gennaio 1929 per
la concessione della costruzione e dell'esercizio della fer.
rovia Pisa=Marina di Pisa-Calambrone
Pag. 1036
.
800.
-
-
REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 211.
Autorizzazione alla Società telefonica interprovinciale
piemontese e lombarda (S.T.I.P.E.L.) ad emettere obbli=
gazioni per l'importo di lire 200 milioni anche oltre il
limite di cui all'art. 17l del Codice di commercio.
REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 209.
Costituzione della Commissione unica per
degli ufficiali veterinari
.
802.
-
-
804.
,
,
.
.
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,
.
,
,
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.
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.
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.
.
.
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.
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-
-
.
-
-
.
.
REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 197.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926,
n. 1907, del Consorzio di irrigazione del vaso Fiume, con
sede in Orzimtovi
Pag. 1038
.
.
.
.
,
,
REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 208.
Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di
depositi ed opere militari nella provincia di Cagliari.
Pag.
809.
-
-
.
.
.
,
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
Anno VII
Revoca di onorificenza.
Con R. decreto del 4 ottobre 1928-VI, sulla proposta di
S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne
revocato il R. decreto 7 giugno 1923 con il quale Rossi Tullo fu
Giuseppe fu insignito della onorificenza di Cavaliere de1POrdine
della Corona d'Italia.
(606)
PRESIDENZA
DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Nomina di Senatori del Regno.
Sua Maestà il Re, con decreto 2 marzo 1929, su proposti
di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario
di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno :
1. Galimberti Tancredi
2. Tovini Livio
1038
3. Visocchi Achille
4. Gabbi
.
.
.
1929
di Albania.
ORDINE DEI, SS. MAURIZIO E LAZZARO
E DELLA CORONA D'ITALIA
Umberto
5. De Nicola Enricó
6. Bastianelli Raffaele
7. Castellani Aldo
8. Antona Traversi Giannino
.
9. Hanfroni Camillo
10. Guidi di Volterra conte Fabio
DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1929.
Restituzione della tassa di scambio pagata sull'importazione
della cellulosa destinata alla fabbricazione di prodotti di seta
artificiale esportati nel l° semestre 1929
Pag. 1038
.
marzo
Regno
ORDINI CAVALLERESCHI
REGIO DECRETO 24 dicembre 1928, n. 3457.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926,
n. 1907, del Consorzio irriguo di Tezze, con sede in Rivoli Veronese
Pag. 1038
.
addì 3
del
plenipotenziario
(604)
REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3455.
Annullamento dei contributi scolastici di alcuni Comuni della provincia di Aosta
Pag. 1038
.
810.
Roma,
Ministro
.
REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 198.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926,
n. 1907, del Consorzio di irrigazione della conca ternana,
con sede in Terni
Pag. 1038
.
408.
.
,
.
e
=
REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 196,
Riconoscimento, al sensi del R. decreto 13 agosto 1926,
n. 1907, del Consorzio di irrigazione Dugale Pascoletto
di Pontoglio, con sede in Pontoglio
Pag. 1037
,
807.
gli esami
Pag. 1037
REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 194.
Trasformazione in Asilo infantile dell'Opera pia « Ospedaletto Serralutza-Flores », in Cuglieri
Pag. 1037
.
806.
dinario
.
.
.
805.
.
1036
Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10.45, in udiensolenne Sua Eccellenza il signor dottor Djemil Dino, il
quale ha preisentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straory
za
ItEGIO DECRETO 3 gennaio 1929, n. 188.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di rispar.
mio di Lucca
Pag. 1037
.
-
.
REALE
AVVISO DI CORTE
REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 186.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926,
n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Pieve Terzaghi,
con sede in Pescarolo
Pag. 1037
.
803.
.
.
N. 55
,
.
Pag.
801,
CASA
-
11. Visconti di Modrone conte Guido
12. Luciolli Ludovico
.
13.
Della Gherardesca conte Giuseppe
14. Nomis di Cossilla conte Mario
15. Viola Giacinto
.
DISPOSIZIONI
E COMUNICATI
16. Carminati Angeld
17. Asinari dei marchesi di Bernezzo Demetrio
18. Grosso Giacomo
Alinistero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione
,
Smarrimento di ricevuta
Media dei cambi e delle rendite
.
.
IN
FOGLIO DI
,
.
.
,
,
.
,
,
,
,
.
.
,
,
.
.
.
.
.
.
,
,
,
,
SUPPLEMENTO
Pag.
Pag.
Pag.
1039
1040
1040
19.
STRAORDINARIO
23.
Istituto di San Paolo, in Torino: Elenco delle cartelle fondiarie
estratte nei giorni 1 es febbraio 1929.
Comune di Sesto San Giovanni: Elenco dei titoli dei prestiti comunali vorteggiati il 18 febbraio 1929.
Manifattura di lane in Borgosesia, in Torino: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 63 estrazione del 22 febbraio 1929
e di qualfe atratte Ine€edententente e non ancora presentate per il rimborso.
Prampolini
Nata.le
20. Solari Emilio
21. Casanuova Mario
22. Ferri Enrica
Gallenga
Stuart conte Romeo
21. Menozzi Angelo
25. Odero Attilio
20. Jtomeo.Nicola,
27. Falcioni Alfredo
2R. Versari Riccardo
29. Anselmino Federico.
(605)
6-111-1929 (VII)
LEGGI
E
-
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
N. 55
1019
sigillo
Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sia inserto nella raccolta ufficiale delle
DECRETI
Stato,
decreti del
osservarlo
Numero di
-
Regno d'Italia,
mandando
a
dello
leggi e dei
chiunque getti di
di farlo osservare.
e
796.
pubblicazione
Dato
LEGGE 22 novembre 1928, n. 3459.
Conversione in legge del R. decreto=legge 22 gennaio 1928,
n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle
Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di fa=
Roma, addì 31 dicembre 1928
a
Anno VII
-
VITTORIO EMANUELE.
AÍUSSOLINI
IOSCONI.
---
Vore.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Anno VII
Registrato alla Corte dei conti, addl 2 marzo 1929
SinovICH.
Atti del Governo, TcGistro 282, foglio 11.
-
VITTORIO
PER
EMANUELE
III
-
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
disposizioni sugli stipendi,
sugli assegni fissi pel llegio esercito.
Testo unico delle
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
sulle paghe giornaliere
e
CAPO I.
Articolo unico.
UFFICIALI
legge il R. decreto-legge 22 gennaio 1928,
265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente
dalle Colonie italiane "do importarsi nel Regno a tratta-
IN
E' convertito in
Ordiniamo che la
presente,
munita del
sigillo
dello
Stato,
sia inserta nella raccolta ufliciale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come
Data
a
Roma,
(Art. 2 della legge 17 luglio 1910.
addì 22 novembre 1928
--
Art. 2.
(Art. 5 del R.
decreto 11 novembre 1923, n. 2395).
Il supplemento di servizio attivo non è cedibile nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti di pen-
FEDERZONI
--
ŠÍOSCONI
sione.
--
Esso
ÀÍARTELLI.
so
o
non
spetta
nelle
posizioni
stipendio
dell'art.
comma
L'attribuzione
797.
12
del R.
decreto 27 ottobre 1922,
ufficiali è fatta
degli stipendi agli
registrare alla porte
creto ministeriale da
REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3458.
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
gli stipendi ed assegni fissi per il llegio esercito.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R.
decreto-legge
1°
luglio 1926,
1434, concerraccogliere
disposizioni riguardanti gli
coordinare in testo unico le
stipendi ed assegni fissi;
e
Consiglio
di
Stato;
Sulla
contenute nelle leggi che
ciali in tale posizione.
decretiamo:
11 collocamento
degli
uffi-
n.
2395).
Gli stipendi degli ufficiali
anzianità di
da ufficiale
sono determinati in base alla
oppure in base all'anzianità di servizio
risulti più favorevole.
grado,
se
Art. 6.
(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923,
n.
2395).
L'anzianità di
grado è quella risultante dal decreto di nopromozione, dedotto il tempo trascorso nel graðo
stesso, che non viene computato ai fini dell'anzianità di sirmina
Articolo unico.
de-
ponti.
Art. 5.
proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Sedi Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerconcerto col Ministro per le finanze;
e
regolano
(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923,
gretario
la, di
Abbiamo decretato
1427).
con
Nello stabilire lo stipendio per gli ufficiali in aspettativa
pg riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio,
si terranno presenti anche le speciali disposizioni che sono
n.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
dei
n.
Art. 4.
mente la facoltA conferita al Governo del Re di
Sentito il
è sospe-
Art. 3.
(Primo
pubblicazione
in cui lo
ridotto.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Numero di
530).
presso indicate.
Anno VII
-
VITTORIO EMANUELE.
ÀÍUSSOLINI
n.
Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri
assegni tiesi per gli ufficiali sono stabiliti dalla tabella I,
annessa al presente decreto, nonchè dalle disposizioni ap-
dello Stato.
legge
PERMANENTE.
Art. 1.
n.
mento di favote.
SERVIZIO
o
vizio.
approvato Funito testo unico delle dispösizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato
E'
per la guerra
e
per le finanze.
Per
gli ufficiali trasferiti di ruolo, l'anzianità di grado è
computata, agli effetti della determinazione dello stipendio,
dalla data di nomina o promozione al grado stesso netzuolo
di provenienza, con le deduzioni di cui al
cgmma pr geng
6-m-1929
1020
Art.
(VII)
--
GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA
(Art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922,
n.
N.
55
computato cumulativamente col servizio coloniale,
articoli 11 e 12:
norme di cui ai precedenti
Per i militari formanti il Corpo di operazione in
CINA
Cina : dal giorno delPimbarco per Pandata (non prima del 12
luglio 1900) al giorno del rimpatrio (non oltre il 31 dicembre 1901).
EGEO
Dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912; e dal 23
al
1915
31 ottobre 1918.
agosto
è
cati,
7.
-
secondo le
1427).
-
L'anzianità di servizio da ufficialle decorre dalla data del
decreto di nomina ad ufficiale, tranne che nel decreto stesso
sia fissata una decorrenza diversa.
-
Art. 8.
(Art. 11
e
12 della legge 11 marzo 1926, n.
sullo stato degli ufficiali).
397,
ALBANIA
Dall'anzianità di servizio da ufficiale si deduce il tempo
di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397,
sullo stato degli ufficiali.
Dal 4 novembre 1918 al 2
--
MURMANIA
Dal 24
-
ASIATICA
SIBERIA
(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923,
1427).
Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad
ufficiale è computato, agli effetti della determinazione dello
stipendio, in base all'anzianità di servizio, per la metA e, in
11
ogni caso, per non oltre quattro anni, fatta eccezione per
milizia
servizio
come, ufliciale di complemento o di
computato
1919.
feb-
al 23
Art. 15.
(Art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n.
è
agosto
1918
luglio
Dal 20
192û.
braio 1920.
Art. 9.
prestato
territoriale, che
agosto
-
agosto
1918 al 10
per intero.
2395).
viene determinato in base alPanzia.
nità di
è diminuita del numero di anni ap.
indicato
ciascun
grado:
per
presso
stipendio
servizio, questa
Quando
lo
brigata
Colonnello
tenente colonnello
e
y
,
.
e
,
,
,
.
,
,
.
»
28
21
.
.
.
.
»
16
»
10
»
4
maggiore generale
Generale di
Maggiore
Capitano
Art. 10.
n.
,
,
,,,,,....,x
,
Tenente,a.,,....,.,.
3 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e articolo 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).
anni
(Art.
Agli ufficiali per la nomina dei quali è ricliiesta una laurea
nominati in seguito a
o titolo equipollente, e per quelli stati
rispeciale concorso per titoli di studi universitari, saranno
di
servidell'anzianità
del
effetti
conosciuti,
computo
agli
zio da ufficiali, gli anni di studio corrispondenti
legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di
alla durata
un
annb.
Art. 11.
(Art.
17
5 del R. decreto 18 dicembre 1922,
maggio 1923,
n.
n.
1637,
e
art.
11 R. decreto
Art. 16.
(Art. 5 del R. decreto 26 luglio 1925,
La decorrenza
-
Art. 12.
6 del R. decreto 18 dicembre 1922, n.
creto 17 maggio 1923, n. 1284).
(Art.
1637,
e
art.
12 del R.
de-
tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie
italiane, che non sia stato computato negli stipendi di un
grado agli effetti del precedente art. 11, è valutato nei gradi
Art. 13.
(Art. 165 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).
E'
considerato
come
servizio coloniale il tempo passato
dipendente da cause imputabili all'ufficiale
prigionia
ed il tempo trascorso negli ospedali ed in licenza o in aspettativa per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio coloniale, purchè il tempo stesso sia trascorso effetti-
in
non
anteriore
a
quella
fissata per l'anzianità del
(Art. 6 del R. decreto 2 novembre 1919,
creto 11 novembre 1923, n. 2395).
'Ágli
effetti
tizio prestato
determinazione degli stipendi il sernelle località eid entro i periodi appresso indidella
promo-
grado
stesso.
n.
2079,
e
art. 156 del R. de-
stipendio per compimento degli anni di serdell'anzianità di grado decorrono dal 16 del mese opa
Gli aumenti di
sizio
o
pure dal 1° del mese
degli anni di servizio
secondo che il compimentd
delPanzianità di grado avvenga tra
oppure dopo il 15.
successivo,
o
il 1° ed il 15 del mese,
Art. 18.
novembre
(Art.
R.
157 del R. decreto 11
decreto 31 marzo 1925,
n.
1923,
n.
2395, modificato dal
363).
I maestri direttori di banda ed i sottotenenti maestri di
scherma, che hanno raggiunto o raggiungano il massimo
dello stipendio stabilito per il loro grado, sono ammessi a
due successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento
elevando il loro stipendio rispettivamente a
lire 10,100, lire 10,800 e lire 11,000 e mantenendo il supplemento di servizio in lire 1700.
quadriennale,
Art.
(Art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).
o
Art. 17.
vamente nelle colonie.
'Art. 14.
di nomina
stipendio
Il
puperiori.
caso
dal 16 del mese se la data del decreto è comil
ed
il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se
1°
presa tra
tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto
lo
ne sia fissata altrimenti la decorrenza. In ogni modo,
data
una
decorrere
da
non
del nuovo grado
può
Il
-
in
1318).
zione, comincia
1284).
tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie
italiane è computato, per una volta tanto, in anmento alPanzianità utile (di grado o di servizio) agli effetti dello stipendio: per intero per i primi due anni di tutto 11 periodo tranelle diverse colonie; per
anche ad intervalli
scorso
successivi.
anni
un terzo per gli
degli stipendi,
n.
(Art. 3 della legge 6 luglio 1908,
n.
362, art. 1 B. decreto 3 giugno 1920,
710).
stipendio degli
quinti, ai tre quinti,
Lo
n.
19.
ufficiali
alla
può
metà,
o
essere
può
ridotto ai
essere sospeso.
quattro
6-m-1929 (VII)
-
GAZZETTA UFFICl ALE DEL REGNO D'ITALIA
Art. 20.
stipendio
aspettativa per
è ridotto ai
riduzione dei
N. 55
1021
VOCI NUOVE.
(Art. 1 R. decreto 3 giugno 1920,
Lo
-
n.
710).
E' ridotto alla metù:
quattro quinti agli ufliciali
quadri.
in
a) agli ufficiali sospesi dall'impiego (6);
b) agli uffleiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito
da condanna.
Art. 21.
(Art. 3 della legge 6 luglio 1908,
n.
362).
E'
stipendio è ridotto ai tre quinti:
a) agli utliciali in aspettativa per ritorno da prigionia
di guerra, o per infermità temporanee non provenienti da
cause di servizio;
b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità
non provenienti da cause di servižio;
c) agli ulticiali generali ed ai colonnelli comandanti di
corpo e capi di servizio in disponibilità.
sospesor
L
ufficiali in licenza straordinaria per affari privati (7);
b) agli ufficiali in aspettativa per motivi prívati (8);
c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od
alla reclusione militare;
a) agli
d) agli ufficiali che senza giustificate cause non
il loro posto o se ne assentino.
Art. 24.
(§ 11 regolamento assegni fissi, comma prim e secondo,
approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).
Art. 22.
(Art. 3 della legge 6
luglio 1908,
Lo stipendio è ridotto alla metà
a) agli ufficiali sospesi
b) agli
Pimpiego,
avere
n.
362).
L'ufliciale, che, per ritardata partecipazione del provve,
dimento che lo colloca in aspettativa o in disponibilità o lo
:
dall'impiego;
ufficiali in attesa di
salvo ad
raggiungano
giudizio
l'altra metà
e
sospesi
dal-
giudizio
non
non
quando
il
sia segulto da condanna.
sospende dalPimpiego, rimane in servizio oltre la data di
decorrenza del provvedimento stesso, ha diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui è provvisto, fino al giorno
in cui cessa di prestare servizio.
Lo stesso trattamento compete a coloro, che, per
giustificati
Art. 23.
(Art. 3 della legge 6 luglio 1908,
Lo
n.
362).
è sospeso:
stipendio
a) a.gli ufliciali in licenza straordinaria per affari privati;
b) agli ufliciali in aspettativa per motivi privati;
c) agli ufficiali che senza giustificate cause non raggiungano il loro posto o se ne assentino;
d) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcert od alla reclusione militare.
interessi dell'Amministrazione, sono trattelnuti oltre
la data di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati.
Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare piil
di 15 giorni è necessaria la
prevesutiva autorizzazione del
Ministero della guerra. In ogni caso tale trattenimento in
servizio, col relativo trattamento, non potrà eccedere la due
rata di giorni 60.
'Art. 25.
(§
2 res:olamento
bre 1882).
assegni fissi approvato
con
R.
decreto 10 dicem-
Nei richiami dall'aspettativa o dalla disponibilità o dalla;
sospensione dall'impiego, il nuovo stipendio decorre dal gior-
ANNOTAZIONI.
no del
Art. 20, 21, 22 e 23 del presente testo
richiamo in servizio.
nel decreto non sia indicata la; decorrenza del rinuovo stipendio incomincia dal 16 del mese oppure
dal 1° del mese successivo, secondo che la dafa del decreto
stesso sia compresa tra il 1" ed il 15
posteriore al 15.
Per gli ufBciali disertori lo stipendio ricomincia dal giorno in cui ess1 sono riammessi in servizio.
unico.
Qualora
chiamo, il
VOCI NUOVE.
E' ridotto ai quattro quinti:
a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri (1).
E' ridotto ai tre quinli
Art. 26.
:
a).........(2);
b).........(2)
c) agli uffleiali in aspettativa per prigionia
(§ 3 regolamento sugli assegni fissi,
approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).
di guerra
(3);
agli ufficiali in aspettativa per infermità temporanea
proveniente da cause di servizio (3);
d)
non
e) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non
provenienti dal servizio (4);
f) agli uffleiali generali, colonnelli comandanti di corpo e capi
di servizio in disponibilità (5).
Art. 20, 21, 22 e 23 del presente
testo unico.
(1) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali.
(2) La vecchia voce non è più contemplata dalla
gullo stato degli ufficiali.
(3) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali.
(4) N. 18 del regolamento per le licenze.
Si) Art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali.
Agli uñiciali,
lo stipendio
vedimento.
Qualora
che per
cessa dalla
motivo lasciano il servizio,
data da cui decorre il relativo prov-
qualsiasi
nel decreto non sia indicata la decorrenza
lo stipendio cessa dal 16 del mese o
provvedimento,
1° del mese
successivo, secondo che la data del decreto sia
compresa tra il 1° ed il 15 o posteriore al 15.
In caso di diserzione però lo stipendio cessa dal giden4
stesso in cui è avvenuta la diseozione.
In caso di morte, lo stipendio cessa dal
a quello del decesso.
nuova
del
dal
giornd
legge
(6) Art. 64 della legge sullo stato degli ufficiali.
(7) N. 18 del regolamento per le licenze.
(8) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali.
successivö
6-ul-1929 (VII)
1022
-
GAZZETTA UFFIŒALE DEL REGNO D'ITALIA
--
N. 55
I
Art. 27.
Art. 33.
ultimo comma, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modifleato dal R. decreto 208 del 1926; art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).
(Art. 171,
Per
che siano
ufþciali
gli
oppurei vedovi con
conviventi ed a carico, Pin-
ammogliati
minori o inabili al lavoro,
dennità militare, stabilita dalla tabella I annessa al presente testo unico, è aumentata di lire 2100 annue.
Nelle posizioni in cui lo stipendio è sospeso o ridotto anche
figli
Pindennità militare è sospesa
ridotta nella stessa propor-
o
(Art. 8 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925).
e
capo di Stato
b) generali
L'aumento di lire 2100 di cui al 1° comma è conservato
per intero nelle posizioni in cui lo stipendio è ridotto ed è
soppresso quando lo stipendio è sospeso.
Art. 28.
(Art. 2 del R decreto 29 novembre 1923,
ufficiali
Agli
in
n.
per riduzione
aspettativa
2399).
di
quadri
di
art. 4 Pindennità
militare, stabilita dalla
precedente
tabella I annessa al presente decreto, è ridotta nella stessa
propdrzione dello stipendio loro dovuto.
Per coloro che siano ammogliati appure vedovi con figli
minori o illabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indencui al
nità militare è aumentata di lire 2100 annue.
Art. 29.
(Art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 11 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, primo comma dell'art. 12 del
R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079).
L'indennità
dell'arma
dei
speciale,
militare
carabinieri
presente decreto,
Essa è sospesa
Reali
stabilita per
dalla tabella I
è computabile agli
quando lo stipendio
gli
ufliciali
annessa
al
effetti della pensione.
è ridotto o sospeso.
Art. 30.
'
dell'art,
comma
(Terz'ultimo
n. 2395).
R.
176 del
decreto
11
novembre
1923,
comma
(Penultimo
n. 2395).
dell'art.
176
Ai maestri direttori di
allievi carabinieri reali,
speciale
del
R.
decreto
11
novembre
1923,
banda, escluso quello della legione
è assegnata una indennità mi-
di lire 250
annue.
decreto
Ministeriale 14 agosto 1925 emanato in applica189 terzo comma del R. decreto-legge 11 novem-
zione dell'art.
bre 1923, n. 2395).
L'assegno per spese di rappresentanza, stabilito dalla tabella I annessa al presente decreto, è regolato, per la decorrenza e la cesssazione, come lo stipendio.
Tale assegno non è dovuto:
a) ai colonnelli
b) agli
ufliciali
a
disposizione
in licenza straordinaria
è ridotto
o
c) agli
doyuto.
e
sospeso;
ufficiali sottoposti
da condanna;
d) agli ufficiali che
servizio
;
ed ai colonnelli in aspettativa,
nelle posizioni in cui lo stipendio
generali
nella
a
giudizio
anche
se non
L.
7200;
e comandante
riveste il grado
ispettore,
se
non
generale di corpo d'armata, L. 3600.
Il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali
se riveste il grado di generale di corpo'd'armata riceve Pindennità stabilita dalla lettera a) ; se invece riveste il grado
di generale di divisione, riceve Pindennità fissata dalParticolo seguente pei generali dell'arma.
Al comandante della scuola di guerra
per spese di
alloggio
di L.
spetta l'indennità
400 mensili.
d'alloggio è cotrrisposta per intero
carico dello Stato nè alloggio nè
a
è
concesso
quando
mobilia in natura.
Ne è corrisposta lla metà quando è dato il solo uso gratuito
L'indennità per spese
non
dei locali per l'alloggio, oppure è fatta la sola somministras
zione della mobilia occorrente.
Non è dovuta quando lo Stato concede l'uso gratuito dei
locali per l'alloggio e della relativa mobilia.
Quando
fabbricati
i
dati
locali,
riscaldati
ed
in uso gratuito, facciano parte di
illuminati per conto dello Stato,
l'utente deve pagare una quota corrispondente alla somministrazione che riceve. Tale quota è determinata dal Ministero della guerra.
L'indennità per spese d'alloggio decorre dal giorno della
assunzione della carica per la quale è stabilita, e cessa col
giorno in cui la carica viene lasciata. Nei casi però di trala carica
carica all'altra, l'indennità stabilita per.
continua fino alPassunzione della nuova
una
precedente
carica.
Art. 34.
e
50, del R. decreto-legge 3 agosto 1928,
n.
1886).
Agli ufficiali delParma dei carabinieri Reali, cui PAmministrazione ritenga opportuno lasciare il carico dell'alloggio,
corrisposte apposite indennità mensili che, per gli
celibi, a parità di condizioni, verranno ragguagliate
metà di quelle pei coningati.
saranno
ufficiali
alla
Le
per la determinazione delle indennità indicate
sono fissatei con decreto del Ministro per Pinterno di concerto con quello per le fÍnan'ze, avufo riguardo al
vani spettanti a ciascun uffioiale e al prezzo
numero dei
norme
comma
medio di affitto per ciascun vano, tenuto conto delle diverse
categorie di sedi di comandi di ufficiale dell'arma.
a
L'ammontare delle indennità stesse può essere sottoposto
revisione, ogni qualvolta si verifichino sensibili mutamenti
degli alloggi, nelle varie sedi.
provvede con decreto del Ministro per
concerto con quello per le finanze.
nel mercato dei fitti
A tale revisione si
Pinterno,
di
Art. 35.
seguìto
prestino o non abbiano prestato
posizione per la quale Passegno stesso è
per
indi-
di
al 1°
Art. 32.
(Art. 7 del
Maggiore delPersercito,
(Art. 2, commi 2°, 3e
Art. 31.
rispettivamente
di divisione che comandano la divisione ter-
ritoriale o che risestono la carica di
in 2a del Corpo di Stato Maggiore
sferimento da
Agli utliciali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena è assegnata una indennità militare
speciale di L. 500 annue.
nella misura annua
alloggio
a) generali di corpo d'armata che comandano il corpo
d'armata territoriale o che rivestono la carica di ispettore,
e gradi superiori, presidente del tribunale supremo militare,
zione.
litare
ufficiali di cui appresso è dovuta l'indennità
Agli
spese di
cata :
(Art. 2 della legge 17 luglio 1910,
Le
non
razioni
foraggio spettanti agli
n.
530).
ufficiali
sono
apposito decreto del Ministro per la guerra
col Ministro per le finanze.
da
stabilite
di concerto
6-m--1929 (VII)
-
Le razioni foraggio sono dovute in
efettivamente posseduti dagli ufficiali.
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
ragione dei
cavalli
24
regolargento assegni fissi).
Il diritto alla razione foraggio comincia dal giornö successivo a quello della pubblicazione del decreto, o di altro
provvedimento
promozione,
di nomina,
chiamo in servizio.
trasferimento
o
ri-
Per gli ufficiali disertori il Àirit$o alla razione foraggio
ricomincia dal giorno in cui ossi sóno riammessi in servizio.
gli
per
.
.
ufficiali con diritto ad
se
se
momentaneamente
.
.
.
di cavallo
privi
.
.
L.
700
»
600
.
razione
una
provvisti di cavallo di proprietà
provvisti di cavallo di carica
se
(§
1023
di un cavallo di carica
momentaneamente privi di cavallo
se
b)
N. 55
provvisti
se
Art. 36.
-
foraggio:
L.
800
,
,
»
500
.
.
»
.
.
400
Agli ufficiali momentaneamente privi di cavallo
dennità è conservata per il periodo massimo di trenta giorni.
«
»
l'in-
Art. 42.
(Art. 13 del R. decreto 27 ottobre 1922,
n.
1427,
l'art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923,
'
e
n.
ultimo comma del2395.
Art. 37.
(Art. 6 testo unico 1& luglio 1898,
380).
n.
Agli ufficiali, pei quali lo stipendio è sospeso, è pure söspeso il diritto alle razioni foraggio, fatta solo eccezione per
gli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati.
'Art. 38.
(Art. 2 del R. decreto 24 agosto 1921,
1272).
n.
Perdono il diritto alla raziorie foraggio gli uinciali
dalPimpiego, collocati in disponibilità, in congedo
sorío,
altra
in
posizione ausiliaria,
a
riposo,
o
che per
sospesi
provvi-
qualsiasi
Ai primi capitani è dovuta una indennità fissa annua di
L. 400, computabile per la pensione.
Qualora nella promozione al grado superiore essi .veni,s·
stipendio inferiore a quanto perdeliifra stipendio e indennità di primo
capitano, hanno titolo ad un trattamento di pensione non i
feriore a quello che sarebbe loro spettato, qualora avesserg
liquidato la pensione col grado di primi capitani.
La indennità fissa di cui al primo comma non compete ai
primi capitani in congedo provvisorio o in aspettativa per
riduzione di quadri o che comunque abbiano lo stipendio risero
percepire
a
precedentemente
dotto
o
sospeso.
cessino dal servizio.
Gli ufficiali collocati in aspettativa
Art. 43.
causa
perdono il diritto alla
durata•dell'aspettativa sia supe-
razione foraggio quando la
riore a anesi quattro.
La durata dell'aspettativa si computa, agli effetti della
perdita al diritto alla razione foraggio, dalla decorrenza del
provvedimento
posteriore alla
o
dalla data di
sua
di
parteeipazione
questo,
se
decorrenza.
Art. 39.·
-
(gg 26, 27 e 28 regolamento assegni fissi,
approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).
(Art. 20 del R. decreto 6 febbraio 1927, n. 69).
generali comandanti designati di armata è concesso, in
utile a pensioproprio stipendio, un assegno
ne
pari alla differenza tra lo stipendio del grado rivestito
e quello stabilito pei generali di armata.
Ai medesimi sono inoltre dovuti il supplemento di servizio attivo, Pindennità anilitare, l'assegno per spese di rappresentanza, l'indennità per spese di alloggio e le altre
eventuali indennità nella misura stabilita per il grado di
Ai
aumento al
di armata.
generale
La cessazione o la riduzione del numero delle razioni foraggio incomincia dopo il trentesimo giorno successivo a
quello
della
pubblicazione
o
partecipazione
prov.vedimen-
del
to per effetto del quale si perde, è sospeso o ridotto, ai termini degli articoli precedenti, 11 diritto alle razioni foraggio.
In caso di dieerzione, il diritto alla razione foraggio cessa
giorno
(§
E'
sono normalmente date in natura.
in
Art. 41.
(Art. 175 del R. decreto 11 novembre 1923,
che,
secondo le
disposizioni
n.
in
2395).
vigore,
dovuto
assegno giornaliero pari alla metà della
dello stipendio netto, di cui al primo comdel successivo articolo 51, agli ufficiali che, trovandosi
un
una
posizione
senza
gli ufficiali con diritto a due razioni foraggiö:
L. 1200
provvisti di due cavalli
,
provvisti di un cavallo di proprietà. . » 1000
per
.
.
.
.
,
assegni,
siano :
a) chiamati a comparire fuori della loro residenza come inquisiti avanti una commissione d'inchiesta o un consiglio di disciplina o un tribunale militare ;
b) messi agli arresti-in fortezza o agli arresti di rigorá
in quartiere;
c) detenuti per condanna al carcere militare o alla reclusione militare; od in attesa di secondo giudizio avanti
a tribunali militari dopo condanna contumaciale.
han-
razioni foraggio, è assegnata un'indennità cavalli nella misura annua seguente:
se
-
a
.
ces-
quota giornaliera
finanze.
ufficiali
di armata
(Art. I del decreto Ministeriale 14 agosto 1925).
36 del regolamento assegni fissi,
con R. decreto 10 dicembre 1882).
foraggio
designati
Art. 44.
Quelle che non possono essere somministrate in natura
sono pagate in contanti nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero della guerra di concerto con quello delle
se
comandanti
-
ma
Le razioni
a)
generali
da tale carica
stesso in cui è avvenuta la diserzione.
approvato
Agli
i
perdono tutti gli assegni e le indennità
stabiliti pei generali d'armata, ad eccezione delPassegno
contemplato dal primo comma del presente articolo, che
essi conservano
anche agli effetti della pensiong
in au•
mento agli assegni del proprio grado.
sano
Art. 40.
no diritto
-
-
Quando
dal
uno
yano
Art. 45.
ÏArt. 1
Alle
e
2 del decreto Luogotenenziale 3 settembre
famiglie degli
1910, n.:1215},
stipendio sospeso a
precedente art. 23 è corrisposto
alimentare nella seguente misura:
della lettera d)
segno
ulliciali
del
con
normtf
un aos
1024
a)
Visti,
un
se
6-m-1929
(VII)
stipendio
di cui
dello
quarte
ammogliati
GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIE
-
gli
ufficiali
prole;
senza
'
è collocato a riposo, o comunque cessi dal servizio.
di revoca della sospensione dello stipendio l'ufficiale è tenuto alla restituzione di quanto è stato corrispo.
o
Nel
caso
alimelutare
sto per assegno
a
norma
delle suindicate
dispo-
sizioni.
CAPO II.
UFFICIALI
DELLE
Art. 50.
sono prov-
b) un terzo dello stipendio stesso se ammogliati con
prole o vedovi con prole.
L'assegno alimegitare cessa da quando l'ufficiale perde il
grado
N. 55
-
CATEGORIE IN CONGEDO.
L'ufficiale, a cui viene partecipato con ritardo il provvedimento che dal servizio permanente lo colloca in posizione
ausiliaria, o in congedo provvisorio, ha diritto allo stipendio
assegni, di cui è provvisto, dalla data di decorprovvedimento stesso fino al giorno in cui cessa
di prestare servizio.
Lo stesso trattamento è dovuto alPufficiale, che, per giustificati interessi delPAmministrazioney, è trattenuto in servizio (nella precedente posizione) oltre la data.di decorrenza
dei provvedimenti sopraindicati.
Qualora il trattenimento in servizio dovepse durare piil di
15 giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Mie
agli
altri
renza del
nistero della guerra.
In ogni caso tale trattenimento in servizio col relativo trattamento non potrà eccedere la durata di giorni 60.
Krt. 46.
.(Art. & della legge 3 luglio 1904, n. 302; art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 6 del R. decreto 31 marzo 1927, n. 362).
Art. 51.
ufficiali in
Agli
congedo provvisorio spettano
seguenti
i
(Art. 158 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395,
art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257).
assegni:
e
a) lo stipendio ridotto ai tres quinti;
b) Pindennità anilitare, stabilita dalla tabellla I annessa
al presente decreto, ridotta nella stessa proporzione dello
stipendio.
o
Agli ufficiali delle categorie in
mati in servizio, spettano, per i
dio ed il
Per coloro che siano ammogliati o vedovi con figli minori
inabili al lavoro, conviventi ed a carico, Pindennità mili-
tare è aumentata di lire 2100
supplemento
dell'art.
comma
5 del
R.
decreto 27 ottobre 1922,
Il tempo passato in congedo provvisorio non è
agli effetti della determinazione dello stipendio.
n.
1427).
computabile
'Agli
in
n.
206,
e
art. 1
del R. decreto
una indennità annua di:
L. 1000 pei tenenti e sottotenenti;
L. 1500 pei capitani;
L. 2000
pei primi capitani, maggiori
L. 4000
L. 4500
pei
pei
pei
pei
pei
e
tenenti colon-
helli;
Per
colonnelli;
generali di brigata e maggiori generali;
L. 5000
generali di divisione e tenenti generali;
L. 6000
generali di corpo d'armata;
L. 8000
generali d'armata.
gli utliciali della posizione ausiliaria promossi di
grado, la
nuova
indennità
annua
decorre dal 16 del
la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15;
1° del
mese
successivo
se
tale data è
se, tranne che nel decreto
»
di divisione
»
di
posteriore
ne sia fissata
brigata
Colonnello
Ten. Colonnello.
.
.
.
.
Tenente
.
.
.
.
.
.
e
.
.
.
.
.
.
.
Ten.
e
e
.
.
Gen.
Gen.
Magg.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
maestro direttore
maestro di scherma
34,000
30,000
25,500
19,500
9500
16,400
4500
14,800
12,600
10,600
9,000
3450
7,000
1400
8625
7750
6125
2875
2300
1725
di
Sottotenente,
banda
e
2°
.
servizio
.
.
sottoindi-
ausiliaria dei
posizione
gradi
gradi corrispondenti spettano i seguenti assegni:
1° l'assegno provyisorio di pensione, liquidato a senso
delle vigenti disposizioni delle leggi sulle pensioni;
cati
ufficiali
.
Maggiore
Capitano
Art. 48.
(Art. 4 del R. decreto 10 febbraio 1926,
22 aprile 1915. n. 538).
d'armata
.
di corpo d'armata
»
chia-
Supplemento
attivo
Stipendio
Generale
sono
lo stipendi servizio attivo appresso indicati:
annue.
Art. 47.
(Secondo
congedo, quando
primi tre mesi,
mese
se
ovvero dal
al 15 del
me
altrimenti la decor-
Agli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio e dalla
posizione ausiliaria è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto se superiore a quello di cui al comma precedente, compreso il supplemento di servizio attivo.
Agli ufEciali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in
servizio sedentario, sino a che rimarranno in servizio, spetterà, per quanto riguarda stipendi, assegni et indenuità varie,
ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie
(famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto
gli ufBeiali di pari grado del servizio attivo permanente. Per
la determinazione dello stipendio si applicheranno però le
norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale.
Dopo il terzo mese, a tutti gli ufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi ed i relativi supplementi
stabiliti per gli ufBciali in servizio permanente effettivo (compreso lo speciale assegno stabilito dal 1° e 3° comma dell'art. 43 per i generali comandanti designati d'armata) da
determinarsi
con
le norme appresso indicate.
tenza.
Art. 52.
Art. 40.
Gli
ufficiali
delle
categorie in congedo ricevono, quando
servizio, lo stipendio, il supplemento di
servizio attivo e gli altri assegni come gli uffleinli in serviElo permanente effettivo, salvo le eccezioni contenute nel
bono t•ichiamati in
presente
decreto.
(Art. 11 II. decreto del 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma,
del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032).
Agli ufficiali
pensione civile
richiamati
loro
richiamati dal
o
dalla
spettante,
militare
posizione
a
congedo,
che
sono
provvisti
di
dello Stato, ed a quelli
ausiliaria è dovuto lo stipendio
carico
restando sospeso il
pagamento
della
pensione
0-m-1920 (VII)
-
GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIK- N. 55
dell'indennità di servizio ausiliario. Detta pensione ed
indennità però continuano in luogo dello stipendio militare
se più favorevole.
Art. 56.
e
Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti o riservizio, oltre a ricevere gli assegni del grado,
continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono
chiamati in
provvisti.
L'impiegato
uficiale,
me
civile dello
conserva
Stato, richiamato
primi due mesi
per i
in servizio
lo
stipendio
co-
di
provvisto (1).
cui è
1025
(§ 73 regolamento assegni fissi,
approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).
categorie in congedo, in caso di priservizio, lo stipendio decorre dal
giorno della presentazione al corpo.
Nei ricollocamenti in congedo lo stipendio cessa dal giorno
successivo a quello in cui ha termine il servizio delPufPer
ma
gli ufliciali
nomina
o
delle
di richiamo in
ficiale.
Lo stesso dicasi per
ulliciali riassunti in servizio.
gli
Art. 53.
Nello stabilire lo stipesudio e gli altri assegni fissi per i
commissari di leva provenienti dagli ufficiali si terranno
presenti anche le relative disposizioni, che sono contenuter
nel testo unico dellei leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale dellla Guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.
Art. 57.
(Art. 171, primo ed ultimo comma, del R. decreto 11 novembre 1923,
n. 2395).
Agli utliciali di complemento e della riserva, richiamati in
servizio, spetta la sola indennità militare stabilita dalla ta·
bella I
al presente testo unico.
uiliciali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in
servizio ed agli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio
annessa
Agli
Art. 54.
e 158 R. decreto n. 2395, 1923, e art.
tobre 1922, n. 1427).
(Art. 156
6 del R. decreto 27 ot•
ufficiali richiamati dal congedo sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole.
Gli
stipendi degli
L'anzianità di grado è computata soltanto per il tempo
effettivamente in servizio nel
grado
stesso.
Ne1Panzianità di servizio è computato solo il tempo paspato effettivamente in servizio da ufficiale.
Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzia-
passato
mità di servizio, questa è diminuita del numero di anni stabilito dal precedente art. 15.
gli ufficiali medici, farmacisti e veterinari è pure
ieomputata nell'anzianità di èervizio la durata legale dei rispettivi corsi universitari diminuita di un anno.
Per gli umciali del congedo provvisorio, della posizione
ausiliaria, e per quelli della riserva pensionati provenienti
dagli umciali effettivi, lo stipendio è determinato con le
stesse norme stabilite per gli umciali in servizio permanente,
tenendo conto del tempo passato in servizio dopo il richiamo.
Per
Art. 55.
(Art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 del R. decreto
17 maggio 1923, n. 1284).
Il tempo passato in servizio coloniale dagli umciali delle
in congedo è computato con le norme di cui ai
categorie
precedenti
articoli
11, 12,
13
e
dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati oppure
vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a
e
è dovuto anche l'aumento di lire 2100 annue.
carico,
Art. 58.
L'indennità militare
annessa
speciale, stabilita dalla tabella I
presente delereto, compete agli uŒciali dei caraReali richiamati dal congedo solo quando essi preal
binieri
stino servizio d'istituto.
Art. 59.
Art. 1 del R.
luglio 1925,
decreto 26
n.
1318).
per spese di rappresentanza, stabilito dalla
I annessa al presente decreto, spetta agli umciali
L'assegno
tabella
dal congedo nel solo caso che essi ricoprano
cariche previste nei ruoli organici, in sostituzione di umciali in servizio permanente effettivo.
richiamati
In tale caso l'assegno stesso è
tenute nel precedente art. 32.
regolato
con
le norme con-
Art. 60.
L'indennità per spese di alloggio non è dovuta agli ußciali generali richiamati dal congedo salvo il caso in cui ricoprano le cariche indicate nel precedepte art. 33, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo.
In tal caso l'indennità stessa è regolata con le norme contenute nel precitato art. 33.
14.
Art. 61.
(1) Art. 81 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di
provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, per servizio
Inllitare a per elezione all uflicio <1i flopumta al l'arlamento.
Nei tre ultimi casi non ha diritto a stipendio.
L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di uffleio, su propcsta del consiglic di amministrazione e sulla base
di prove dal
medesimo raccolte.
L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negate o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.
L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di
leva o per arruolamento voloritario è collocato in aspettativa per
servizio militare.
L'impiegato, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non
duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.
L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.
Per gli impiegati sotto le armi in tempo di guerra, si provvede
con
dispostzioni speciali.
L'indennità d'alloggio prevista dal preceidente art.
compete agli ufficiali desi carabinieri Reali richiamati
congedo solo quando essi prestino servizio d'istituto.
34
dal
Art. 62.
12, secondo
(Art.
comma,
del
Agli ufficiali richiamati
foraggio
zioni
nè
R
decreto 2 novembre
dal
indennità
congedo
non
1919,
n.
2079).
compettono
ra·
cavalli. Qualora essi debband
cavallo saranno forniti di cavallo di
a
di bardatura a sella dall'Amministrazione militare.
prestare servizio
servizio
e
Art. 63.
(§
terzo comma, del regolamento assegni fissi,
77, primo
approvato con R. decreto- 10 dicembre 1882).
e
categorie in congedo, chiamato in seirvizi¢
mentre conserva nelle brevi licenze e nelle li
L'ufliciale delle
con
assegui,
102&
6-m-1929 {VII)
:
-
GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA
ordinarie il trattamento economico di cui è
cenze
lo perde in
ogni
provvisto,
altra specie di licenza.
.-
N. 55
all'atto del rinvio in congedo, le indennità che saranno stabilite con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di
concerto
con
quello
per le finanze.
Art. 64.
(§ 76, quarto
approvato
L'Ufficiale delle
mato in servizio
nuto in
servizio,
goduto per
comma,
con R.
CAPO III.
del regolamento assegni flssi,
decreto 10 dicembre 1882).
categorie
in
SOTTUFFICIALI
MILITARI
è ammalato in casa e tratteFintero trattamento economico da
il
stesso trattamento è dovuto soltanto per il
di quindici giorni.
periodo
massimo
in servizio
sanitari,
conserva
WERMANENTE.
Art. 72.
categorie in congedo, che, essendo chiaassegni, è ricoverato in stabilimenti
l'intero trattamento da lui goduto per
Con la dizione « marescialli » usata nel
s'intendono i marescialli dei tre gradi e
denti.
presente decretä
gradi corrispon-
con
tutta la permanenza nello stabilimento se Pinfermità è riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Se invece Pinfermità non dipende da causa di servizio,
l'intero trattamento economico è dovuto soltanto per i primi
quindici giorni di ricovero; dal sedicesimo giorno in poi
è ridotto alla sola quota spettante allo stabilimento
per la cura ed il mantenimento.
esso
SERVIZIO
Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, la paga
giornaliera e gli altri assegni fissi per i sottufficiali e i mis
litari di truppa sono stabiliti dalle tabelle II, III, IV, V,
VI e VII annesse al presente decreto nonchè dalle disposi-
Art. 65.
L'ufficiale delle
TRUPPA IN
zioni appresso indicate.
(§ 76, primo e secondo comma, del regolamerito assegni fissi,
approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).
mato
DI
Art. 71.
assegni,
con
conserva
periodo massimo di novanta giorni se
l'infermità è riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Se invece l'infermità non _dipende da causa di servizio, lo
esso
E
essendo chia-
congedo, che,
a
titolo di retta
Art. 73.
(Art. 26, terzo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n.
2395).
supplemento di servizio attivo dovutö ai marescialli
le disposizioni del precedente art. 2.
Tale supplemento non è computabile agli effetti della ina
dennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per
coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio
senza diritto ad impiego civile od a pensione.
Per il
valgono
Art. 66.
(§ 76, terzo ed ultimo comma, del regolamento assegni fissi,
approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).
Art. 74.
(Art. 21 del R. decreto 27 ottobre 1922,
'All'ufficiale delle categorie in congedo, che viene ricoverato in stabilimenti sanitari mentre trovasi in servizio
senza assegni, spetta, per tutta la permanenza nello stabi-
limento,
un
assegno
pari
alla retta dovuta allo stabilimento.
L'attribuzione
n.
1427).
e delle paghe giornaliere ai
militari di truppa è fatta dai corpi in
degli stipendi
sottufficiali ed ai
teressati.
Art. 75.
Art. 67.
(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923,
L'utliciale delle categorie in congedo,
mato in servizio senza assegni, è messo
agli
essendo chia-
che,
agli
arresti di
arresti in
fortezza, riceve un assegno giornaliero
quota giornaliera dello stipendio netto,
primo comma del preceidente art. 51.
gore
o
pari
alla metà della
stabilito dal
Gli
rise
Art. 76.
(§
(Art.
regolamento per le indennità eventuali del R. esercito,
approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201).
del
grado
più favorevole.
risulti
Art. 68.
166
156
del
R.
decreto
al
come inquisiti avanti una
consiglio di disciplina o un
l'assegno giornaliero di cui
fuori della loro residenza
commissione d'inchiesta o un
tribunale militare, ricevono
precedente
regolano
sono
ser-
n.
2395).
L'anzianità di servizio decorre dalla data di
presentazione
alle armi.
Art. 78.
Nell'anzianità
di
decreto 27
servizio
che i sottefficiali hanno
complemento
vizio.
1923,
Art. 77.
(Art. 22 del R.
Le disposizioni contenute nel precedente art. 45 non
aþplicabili alle famiglie degli ufficiali richiamati in
novembre
grado è computata secondo le disposiziõnf
Panzianità stessa ai fini dell'avanzamento.
art. 67.
Art. 69.
11
L'anzianità di
che
Gli ufliciali delle categorie in congedo, che, non avendo
iliritto ad assegni fissi e continuativi a carico dello Stato
in dipendenza d'una causa qualsiasi, sono chiamati a com-
parire
2395).
dei marescialli sono determinati in base aloppure in base alPanzianità di servizio
stipendi
Panzianità di
n.
o
va
passato
ottobre
1922,
n.
1427).
il tempo
in servizio come ulliciale di
computato anche
di milizia territoriale.
Art. TO.
14 novembre 1915,
tenenziale 20 febbraio 1919, n. 176).
JDecreto Luogotenenziale
n.
1613,
e
decreto Luogo-
Art. 70.
(Art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1922,
Gli ufficiali in congedo, non provvisti di pensione vitalizia o di stipendio a carico dello Stato, richiamati per mobilitazione dell'esercito
o
in
tempo
di guerra,
riceveranno,
n.
1427).
Dall anzianitù di servizio si deduce il tempo che
computato agli effetti delPanzianità di
grado
non
viene
per Pavanza-
6-m-1929 (VII)
mento, giusta le vigenti
anento dei sottuinciali.
-
GAZZETTA UFFIO: ALE DEL REGNO D'ITALIA
l'avanza-
disposizioni riguardanti
o
39 del R.
Il
nualli
decreto 30
dicembre 1923, n.
3084).
trascorso iñ servizio per effetto di rafferme antitolo di esperimento non è computabile per l'asse-
tempo
a
stipendio e delPassegno giornaliero
militari di trappa.
dello
gnazione
cia,li ed ai
ai sottuffi.
N.
5
I 27
maniscalchi, degli appuntati
rabinieri Reali
Art. 80.
(Art.
dei
sicanti,
-
e
dell'arma dei cadei carabinieri Reali possono essere ridotti
sospesi.
Sono ridotti:
a) ai tre quinti
a coloro che sono in licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio ;
b) alla metà a coloro che sono in attesa di giudizio, sals
vo
ad
l'altra meta se il
avere
giudizio
non
è
da
seguito
con-
danna;
più della metà e a non meno di un terzo ai maaspettativa per infermità, sia che questa provenga o no da cause di servizio, secondo verrà determinato nel
decreto di collocamento in aspettativa.
Sono sospesi:
c)
a non
rescialli in
Art. 81,
(Art. 8 del R. decreto 17 maggio 1923,
n.
1284).
bottufficiali, i quali siano stati retrocessi dal grado
rimossi, mentre rivestivano i gradi di sottufficiale o gradi
di militari di truppa, e siano stati poi nuovamente promossi,
non è computato, agli effetti della determinazione dello stipendio e della paga giornaliera, il tempo trascorso in servi-
a)
Per i
a
coloro che
sono
in licenza straordinaria per motivi
o
privati;
zio anteriormente alla data della retrocessione
b) a coloro che, senza giustificate cause, non raggiund
gano il loro corpo o se ne assentino;
c) ai sospesi dal grado, ai disertori ed ai contumaci;
d) ai marescialli in aspettativa per motivi di famiglit.
o
rimozione.
e) ai
Art. 82.
Il tempo, che i sottufBeiali hanno passato in hervizio coloniale, è computato con le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14.
(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923,
lo
2395).
n.
dei marescialli viene determinato in
stipendio
haee all'anzianità di servizio, questa è diminuita del
di anni a.ppresso indicato per ciascun grado:
ordinario,
Maresciallo
carabinieri Reali
.
.
Marescialli
d'alloggio
Reali.
maggiore
.
.
Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo
carabinieri Reali e gradi corrispondenti
numero
maggiori
1713).
gione semplice, e di un terzo durante la punizione di prigione di rigore.
La paga giornaliera degli allievi carabinieri, nelle con
dizioni di cui al comma precedente, è rispettivamente ridote
anni
sospesa.
6
Art. 88.
dei
.
n.
..
»
10
»
12
»
14
(Art. 7 del R. decreto 28 novembre 1915,
n.
1713).
carabinieri
dei
gradi corrispondenti
e
(Art. 7 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915,
ta alla metà
................
Marescialli
Art. 87.
dei
d'alloggio
maresciallo
gradi corrispondenti
e
allievi ufficiali durante la licenza in attesa
La paga giornaliera degli appuntati dei carabinieri e del
carabinieri è ridotta di un sesto durante la punizione di pri-
Art. 83.
Quando
sergenti
della nomina ad ufficiale.
,
,
La paga giornaliera dei caporali e soldati è ridotta alla
metà durante la punizione di prigione semplice; è sospesa
durante la punizione di prigione di rigore.
Art. 84.
(Tabella o
al R. decreto 27 ottobre 1922,
al R. decreto 16 luglio 1923, n. 1616.
annessa
annessa
n.
1427,
e
(§§ 101
La decorrenza e la cessazione degli stipendi e delle paghe
giornaliere dei sottufficiali di tutte le armi e corpi, degli appuntati desi carabinieri Reali e dei carabinieri Reali è regolata
come
per
gli ufliciali
in servizio
Art. 89.
tabella
permanente.
comma
dell'art.
9
del R.
a) quando,
loro corpo
o
se
b) quando
decreto
17
maggio 1923,
1284).
sottufficiali, ai quali, nella promozione al grado superioquella ad ufficiale, fosse dovuto uno stipendio od
una
paga giornaliera inferiore a quella da essi precedentemente goduta, conservano il maggiore stipendio o la maggiore paga fino a quando avranno diritto ad uno stipendio
o ad una
paga superiore.
giustificate cause, non raggiungano il
assentino ;
sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad
senza
Art. 86.
n.
1037).
Gli
stipendi
tutte le armi e
.
(Lettere c)
n.
le
corpi
paghe giornaliere
nonchè le
dei
sottufficiali
paghe giornaliere
di
dei mu-
e
646,
giudizio
è
non
seguito
da
con-
d) del § 103 dell'art. 1 del R. decreto 4 aprile 1912,
nn.
e
3 e
4 dell'art.
26
del decreto Ministeriale
14 ago-
sto 1925).
La paga giornaliera dei caporali e soldati (eccettuati i
musicanti ed i maniscalchi) e degli allievi carabinieri è sospesa quando i predetti militari sono ricoverati in luoghi di
cura, o in licenza di qualsiasi
per infermità dipendenti da
seguente
e
il
Art. 90.
comvresa
(grt. 25 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427; art. 2 del R. decreto
15 luglio 1923, n. 1616, e art. 56 del R. decreto 23 giugno 1927,
se
danna.
I
re
fissi).
ne
corrisposta
loro
essere
n.
102 del regolamento assegni
La paga giornaliera è sospesa ai caporali e soldati (eccettuati i musicanti ed i maniscalchi) ed agli allievi carabinieri:
Art. 85.
(Ultimo
e
L.
specie.
cause
Però durante le licenze
è dovuto il
di servizio
giornaliero :
caporali e soldati (eccettuati
assegno
5 ai
inusicanti)
i
maniscalchi ed i
6-m-1929
1028
(VII)
-
GAZZETTA UFFIC: ALE DEL REGNO D'ITALIA
agli allievi carabinieri.
Lo stesso assegno è dovuto ai predetti militari pei giorni
di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie. Nelle licenze per l'estero o per le colonie esso è dovuto
dalla sede di servizio alla stazione di contine o al porto di
imbarco e viceversa.
L. 8
Arma
a)
b)
a
-
N. 55
cavallo :
L. 1.45 per i sottufliciali;
L. 1.30 per gli appuntati ed i carabinieri.
Ai militari musicanti della
legione
giornaliera
spetta
l'arma
cavallo dei carabinieri Reali.
a
l'indennità vestiario
allievi carabinieri Reali
di Roma
stabilita per
Art. 91.
Art. 95.
(Art. 24 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925).
'Ai
soldati vincolati con rafferms o ferma speche siano ammogliati o vedovi con prole, convivente
caporali
ciale,
e
carico, minore od inabile al lavoro, è concessa una inspeciale di lire 75 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 25 pure mensili per la moglie e per ogni
figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.
ed
a
dennità
L'indennità militate speciale, stabilita per i sottuiliciali
militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali dalle
tabelle V, VI e VII annesse al presente decreto, è regolata con le norme di cui al precedente art. 29.
el
Art. 96.
L'indennità di cui .sopra è ridotta a lire 30 per i militari
provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità
supplementari.
Art. 92.
secondo comma, del R. decreto 2395 del 1923, modineato
decreto 206 del 1926; ark 174 del R. decreto 11 novembre
(Art. 172,
dal R.
1923,
Per i
n.
2395).
ammogliati oppure vedovi con
lavoro, conviventi ed a carico, Pindennità militare, stabilita dalle tabelle II, III, Ve VI annesse al presente decreto, è aumentata di L. 1700 annue.
Ai predetti sottuiliciali (esclusi quelli dei carabinieri Reali)
spetta inoltre:
a) un supplemento di L. 1100 annue se non sono provvisti di alloggio per conto dell'Amministrazione militare;
b) un supplemento di L. 800 annue se sono obbligati ad
alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per
altre riconosciute esigenze di servizio.
Nelle posizioni in cui lo stipendio o l'assegno giornaliero
sono sospesi o ridotti, anche l'indennità militare è sospesa
o ridotta nella stessa proporzione.
L'aumento di L. 1700 di cui al primo comma è conservato
per intero nelle posizioni in cui lo stipendio o Fassegno giornaliero è ridotto, ed è soppresso quando lo stipendio o l'assegno giornaliero è sospeso.
figli
sottufficiali,
minori
o
che siano
inabili al
(Articolo unico del R. decreto 3 febbraio 1927,
n.
309).
Il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica
sicurezza, stabilito dalle tabelle VI e VII, annesse al presente decreto, pei brigadieri, vice-brigadieri e militari di
truppa (appuntati e carabinieri) delParma dei carabinieri
Reali, non è dovuto nelle seguenti posizioni:
a) durante i corsi alPAccademia di fanteria e cavalleria;
b) durante la degenza negli stabilimenti sanitari;
c) in licenza ordinaria;
d) in licenza straordinaria per infermità non provenienti
da cause di servizio;
c) in licenza straordinaria per motivi privati;
f) in ogni altra posizione in cui la paga giornaliera è
ridotta
o
sospesa.
Art. 97.
(Secondo comma dell'art. 9 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925).
Per i sottufficiali e gli appuntati
carabinieri Reali non provvisti di
ammogliati
alloggio
dell'arma dei
è stabilita Pin-
dennità di L. 115 mensili se essi si trovano in città con popolazione di 250,000 abitanti o più ; ovvero di L. 95 nelle
città aventi popolazione inferiore ai 250,000 abitanti.
CAPO IV.
Art. 93.
SONUFFICIALI RICHIAMATI DAL CONGEDO.
(Art. 56 del R. decreto 23 giugno 1927,
n.
1037).
marescialli, che sono collocati in aspettativa per infermità, sia che questa dipenda o no da cause di servizio,
l'indennità militare, stabilita dalle tabelle II eV annesse
al presente decreto, è ridotta nella stessa proporzione dello
stipendio.
Art. 98.
Ai
Essa
di
non
è loro dovuta durante
per motivi
Paspettativa
famiglia.
I sottufliciali richiamati dal
congedo
ricevonö lo
stipen-
supplemento di servizio attivo, la paga giornaliera e
altri
gli
assegni stabiliti per i sottufliciali in servizio permanente effettivo, salvo le eccezioni contenute nel presente de·
dio,
il
creto.
Art. 99.
Art. 94.
(Art. 2 del R.
(Art. 8 del R. decreto-legge 9 luglio 1925,
n.
Ai sottulliciali ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) delParma dei carabinieri Reali è dovuta una indennità vestiario
Arma
a
giornaliera
nella
seguente
misura
:
piedi:
a) L. 1,25 per i sottufficiali;
b) L. 1.10 per gli appuntati ed i carabinieri
gli ausiliari).
decreto
26
luglio 1925,
n.
1318).
1206).
(compresi
Ai sottufficiali in congedo richiamati in servizio sono dovuti, per i primi tre mesi, lo stipendio iniziale ed il relati.vo
supplemento di servizio attivo, oppure la paga giornaliera;
iniziale, stabiliti per il grado da essi ricoperto.
Dopo il terzo mese, a tutti i sottufficiali richiamati dal
congedo spettano gli stasi stipendi, coi relativi supplementi
di servizio attivo, o le stesse paghe giornaliere stabilite per
i sottufficiali in servizio permanente, da determinarsi con
le norme appresso indicate.
6-m-1929 (VII)
-
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIE
-
55
N.
1029
Art. 100.
CAPO V.
(Art. 26 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma,
del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032).
DISPOSIZIONI COLIUNI.
ne
Ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di
civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga
pensiogiorna-
restando sospeso il
pagamento dellla pensione.
La pensione però continua in luogo. dello stipendio
la paga, se più favorevole.
liera,
I sottufficiali mutilati
dal
no
ed invalidi di
del-
o
applicano
come sottufficiali si
precedente
disposizioni
le
R.
L'anzianità di
n.
appresso:
2395).
grado computata soltanto per il tempo pas.
sato effettivamente in servizio nel grado stesso.
NelPanzianità di servizio è computato solo il tempo pasbato effettivamente in servizio.
è
Quando lo stipendio viene determinato in base alPanzianità
di servizio, questa è diminuita del numero di anni stabilito
dal preëedente art. 83.
La paga giornaliera per gli altri sottufficiali richiamati
dal congedo è determinata secondo è stabilito dalle tabelVI annesse al
presente
Ordine militare di Savoia.
L.
850
»
1000
»
»
»
»
1300
»
»
annue
per il
grado
di
»
»
»
»
»
»
2000
»
»
»
»
»
»
2500
»
»
»
»
»
Medaglie
L. 100 annue per la
» 250
»
»
»
» 800
»
»
»
che
nute nei
ne
ufficiale;
commendatore;
grand'ufficiale;
gran
militare.
valore
medaglia
di
croce.
bronzo;
»
d'argento;
»
d'oro.
'Art. 109.
per i sottufficiali richiamati dal conhanno diritto, è computato con le norme conte-
coloniale,
precedenti
al
cavaliere;
decreto.
Art. 102.
gedo
dal
Le pensioni per decorazioni concesse nell'Ordine militare
e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare sono stabiliti comd
Gli stipendi dei marescialli richiamati dal congedo sono
determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole.
Il servizio
modificato
di Savoia
(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923,
e
del decreto Ministeriale 14 agosto 1925,
decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254).
16
(Art.
contenute nel
52.
Art. 101.
le III
Art. 108.
civili dello Stato chiamati in servizio
gli impiegati
art.
Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa non
spettano assegni quando ricevono, a carico di altre Amministrazioni, il trattamento economico loro dovuto.
richiamati
guerra,
congedo, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuaa percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti.
Per
Art. 107.
articoli 11, 12, 13
e
14.
(Art.
n.
Gli
15
del
380,
e
testo unico approvato con R. decreto
art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335).
stipendí,
le
paghe giornaliere,
14
le indennità
luglio 1898,
e
gli
asse-
tutti che possono spettare agli umciali, ai sottumciali
ed ai militari di truppa non possono cedersi nè sequestrarsi,
gni
'Art. 103.
(Tabella
e
tabella
b annessa al R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427,
annessa al R. decreto 16 luglio 1923, n. 1616).
Per i sottufficiali richiamati dal congedo, la decorrenza
la cessazione dello stipendio o della paga giornaliera sono
regolate come per gli umciali richiamati dal congedo.
e
eccettuati i casi di debiti verso lo Stato dipendenti dalPesercizio delle loro funzioni, e di debiti verso gli enti di cui
alla legge 30 giugno 1908, n. 335, nonchè per causa di ali.
menti dovuti per legge.
Per gli alimenti la ritenuta non
potrà eccedere il terzo
dell'importo degli assegni dovuti; in tutti gli altri casi la
ritenuta non potrà eccedere il quinto.
Art. 104.
Ai marescialli richiamati dal congedd non compete Pindennità speciale, che è stabilita dalla tabella II annessa al
presente
decreto
pei
marescialli in servizio sedentario.
Gli
Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, che siano richiamati
in servizio ai sensi dell'art. 63 del R. decreto-legge 23 giugno
n.
1037,
e
siano
impiegati
in servizio
tano tutte le competenze dei pari
in servizio permanente efettivo.
(Art.
n.
Art. 105.
1927,
Art. 110.
grado
d'istituto, spet-
della
propria
arma
16
del
380,
e
testo unico approvato con R. decreto 14 luglio
decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278).
stipendi,
le indennità
e
gli assegni
di
qualunque
1898,
genere
dovuti agli umciali, ai sottumciali ed ai militari di truppa,
dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni
dal giorno della rispettiva loro scadenza, sono prescritti.
Quando però la prescrizione corra contro minori non
emancipati o contro interdetti,
periodo di cinque anni.
essa
non
si
compie
che nel
Art. 106.
Art
I sottufficiali richiamati dal congedo, inentre conservano
nelle brevi licenze e nelle licenze ordinarie il trattamento di
cui
sono
lo perdono in ogni altra specie di licenza.
stessi, quando sono ammalati in casa o ricostabilimenti sanitari, ricevono trattamento analogo
provvisti,
I sottufliciali
verati in
a
quello
stabilito per
gli
ufficiali
dagli
articoli 64
e
65.
(Art.
n.
17 del
testo
unico
.
111.
approvato
con
H.
decreto 14 luglio 1898,
380).
Gli assegni per il tempo di guerra saranno stabiliti
su proposta dell Ministro
per la guerra di
certo con quello per le finanze,
decreto Iteale
con
con-
6-m-192' (VII)
1030
-
GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA
-
N. 65
CAPO VI.
Art. 116.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
Secondo e terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922,
n. 163"/, e pririo e secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 27
ottobre 1922, n. 1462).
Art. 112.
stipendio, è consi,
operante il tempá
che, dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio, gli ufficiali
hanno passato in servizio alla dipendenza della R. Marina
Agli
(Art. 9 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637).
derato
quattro anni di cui alPart. 9 è portato ad
gli ufficiali inferiori in servizio permanente,
che, per speciali disposizioni di reclutamento, siano stati,
anteriormente al 1° aprile 1922, nominati ufficiali dopo aver
compiuto il 3Go anno di età.
Il limite
otto anni
di
per
operante nelle condizioni seguenti:
a) su Regie navi in armamento (escluse le navi di uso lo,
cale adibite ad impiego interno nei porti), o navi da guerra'
alleate, nonchè su navi mercantili requisite o noleggiate o
comunque provviste di armamento guerresco, le quali navi
mercantili furono effettivamente impiegate in servizio di tra-
Art. 113.
(Art. 10 del R. decreto 18 dicembre 1922,
n.
effetti della determinazione dello
come trascorso presso l'esercito
1637).
o di guerra in mare largo;
alla
dipendenza od in concorso dell'esercito operante;
b)
c) sul litorale adriatico e su quella parte del litora le
ionico dichiarato in stato di guerra, per servizi inerenti alla
sporto
Agli ulliciali di artiglieria e del genio in servizio permanente, che, in seguito a concorso per titoli, furono ammessi
al terzo anno dell'accademia militare, è concesso il beneficio
dell'aumento di un anno agli effetti dell'anzianità utile per
il computo dello stipendio.
Per gli stessi ufficiali non potranno computarsi, complessivamente, più di quattro anni, compreso il servizio militare da essi prestato prima della nomina ad ufficiale.
difesa ;
d) sul litorale della Libia
vizi inerenti alla difesa;
e) su aeronavi armate
limitatamente
al
nato normalmente
a
comma
dell'art.
3
del
R.
27
ottobre
1922,
n.
utliciale.
Art. 115.
n.
1427,
e
art. 1
del R.
decreto
Agli ufliciali in servizio permanente ed a quelli delle cateabbiano
gorie in congedo, i quali durante la guerra 1915-1918
in reparti combattenti, il tempo trascorso
servizio
prestato
nei reparti stessi nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date
d'armistizio sui vari fronti, è computato in aumento agli
effetti della determinazione dello stipendio.
E' considerato servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante: cioè, presso i reparti, i comandi, le intendenze, i servizi e tutti gli enti vari mobilitadel comando supremo.
tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatil periodo dal
ta eccezione per quella di Venezia durante
16 novembre 1917 al 4 novembre 1918.
Il. tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per
ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal
24
1915 alle date di armistizio sui vari fronti si con-
ti
alla
dipendenza
Non sarà
però
categorie giusta
20 maggio 1917,
gotenenziale
n.
87G,
o
Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle cates
gorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione
dello stipendio:
a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di
guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti
alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto
Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due
giusta
e
l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili
approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
militari,
l'abbrevinzione di
anno, se, al 1° aprile 1922, abdi guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra
ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella ins
b)
biano
conseguita
la
mi}
un
croce
a), e alla terza categoria giupredetto.
In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in piil di una delle cennate condizioni.
Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di
cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul
Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aiprile 1922.
dicata alla
precedente
lettera
sta l'art. 101 del testo unico
Art. 118.
(Art. 9 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, art. 13 del R. decreto
8 maggio 1924, n. 843, e art. 21 del R. decreto-legge 3 gennaio
1926, n. 48).
medesi-
1922, o nella determinazione del primo stipendio qualora
la nomina sia posteriore a tale data.
Gli ulticiali che alla data del 1° aprile, 1922 o all'atto della
determinazione del primo stipendio avessero raggiunto il
civili
reparti
art. 2 e 3 del R. der
e
alle prime due giu-
l'allontamento dai
su indicate.
alle date di armistizio
e
che
I benefici di cui ai precedenti articoli 115, 110 e 117
debbono essere goduti una sola volta, o nel grado di ufficiale o in quello di sottufficiale
sono valutati nella determinazione degli stipendi inerenti al grado rivestito al 1° apri-
sta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni
militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70,
è computato come servizio prestato in reparti combattenti
decorso dalla data della mutilazione o della invali
quello
dità (che determinarono
presso squadriglie di aviazione
di volo, sempre quando desti-
(Art. 8 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427,
creto 17 maggio 1923, n. 1284).
maggio
sidera come passato presso i reparti suddetti.
Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause
imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presalla data del rimpatrio, e, in
so i reparti combattenti fino
armistizio sui vari fronti.
le
date
di
oltre
non
ogni caso,
A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle
la tabella annessa al decreto Luosei
prime
per ser,
1427).
gli utliciali medici e veterinari in servizio permanente,
che compirono da soldati anzichè da ufficiali i rispettivi corsi
di applicazione, il tempo compreso fra la data di ammissione
ai detti corsi e queHa di nomina ad ufliciale è computato
(Art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922,
18 dicembre 1922, n. 1637).
dell'Egeo
Art. 117.
decreto
Per
come servizio da
nelle Isole
servizi bellici.
Art. 114.
(Terzo
o
personale
e
--
-
le
massimo dello
stipendio
inerente al
grado rivestito,
senza
che
0-111-1929 (VII)
-
GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA
stato pecessario valutare in tutto od in parte i
benefici di cui agli articoli 115, 116 e 117, potranno godere
dei benefici stessi o della loro rimanente parte, in occasione
della successiva promozione.
perciò fosse
Il
dei
riporto
predetti
benefici
non
glioramento
essere
grazione
non
nei
anteriore al 1°
dal 1° aprile 1922 in poi, possono
gradi successivi, ma soltanto con effetto
luglio 1925.
Art. 119.
(Art. 10 del R.
Gli ufficiali delle
decreto
categorie
27 ottobre
in
congedo
1922,
n.
1427).
chiamati in
servizio,
i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) dei
benefici indicati agli articoli 115, 116 e 117, avranno il trat-
dagli articoli stessi in occasione del loro
richiamo alle armi, fatta eccezione per il. periodo di
richiamo di cui al primo comma del precedente art. 51.
nel
(Art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1922,
FAgli effetti della
ghe giornaliere pei
dal
si
congedo),
cedenti articoli
comma dell'art.
di carriera che
determinazione degli stipendi e delle pasottufficiali (compresi quelli richiamati
applicano le disposizioni contenute nei pre115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo
118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali
erano tali prima del 24 maggio 1915.
Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che
prima del 24 maggio 1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vice brigadiere dei
carabinieri Reali; sergente maggiore, sergente maggiore
maniscalco, sergente maggiore
carabinieri Reali; maresciallo,
carabinieri Reali; maresciallo
capo, maestro d'arme di 2, classe e maresciallo d'alloggio
capo dei carabinieri Reali; maresciallo maggiore, maestro
d'arme di 16 classe e maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali.
I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano
e
maresciallo
musicante e brigadiere dei
maestro d'arme di 3• classe
mai
cati,
d'alloggio
avendone diritto) i benefici sopra indiil trattamento stabilito dagli articoli sopra
fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.
avranno
citati,
Art. 121.
(Art.
e
3 del R. decreto 18 dicembre 1922, ti.
Sono esclusi dai benefici concessi dagli articoli 115, 116
117 gli ufliciali ed i sottuffióiali, i qtiali, durante il ser-
cessivamente intervenuta amnistia o indulto
per delitti commessi nel periodö etesso.
Ilesclusione di cui al precedente
motivi
o
suc-
commutazione,
(Art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923,
creto 2 novembre 1919, n. 2079).
-
-
n.
2395,
e
art. 7 del R. d
professionali
e di servizio speciale
per gli uf.
veterinari e del ruolo tecnico di
conservate, finchè rimangono in servizio per-
medici, farmacisti,
artiglieria sono
manente, a coloro che ne erano provvisti alla
bre 1923, ed a coloro che sono stati ammessi
corsi indetti prima dell'11 novembre 1923.
Esse sono sospese in tutti i casi nei quali
ridotto o sospeso, e durante Paspettativa per
data le dicemin base
a
con-
lo stipendio è
infermità pro,
venienti da cause di servizio.
Art. 124.
(Sesto cornma
deÏl'art.
178 del R. decreto 11 novembre 1923, n.
2395).
Gli ufficiali generali, che al 16 dicembre 1923 percepivano
Pindennità" per spese di alloggio, la conservano fino a che
rimangono in servizio permanente o acquistino diritto aL
Pindennità
maggiore.
Art. 125.
(Art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923,
comma, e art. 114 terzo comma del R.
n.
2395, primo e secondo
decreto 30 dicembre 1923,
n.
3084).
L'assegno personale, di cui alfart. 190 del R. decreto 11
1923, n. 2395, è conservato fino a quando verrà
riassorbito dagli aumenti, che, per effetto di promozioni di
grado o della maturazione di periodi d'anzianità nei singoli
gradi, si'veèificano in qualsiasi degli emolumenti, dovuti agli
novembre
Regio
in virtil
del
decreto 11 novembre
1923, n. 2395, e computate per la
determinazione dell'assegno personale, saranno dedotte dall'assegno stesso quando cessi la funzione per cui erano cora
risposte, quando si verifichi trasferimento dalla sede nella;
quale erano assegnate, e, in generale, in ogni caso in cui
venga meno la condizione che ne giustificava la concessione.
Art. 126.
non
ha luogo
se
contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per
per reati commessi per negligenza o Imperizia o per
escluso quello di lucro
che la legge penale equi-
trattisi di
duello
comma
o
nel
vari
1637).
Art. 123.
interessati alla data 1° dicembre 1923.
.Lel indennità di qualsiasi specie, soppresse
1637),
yizio prestato presso Pesercito o la marina operante,
periodo dal 24 maggio 1015 alle date di armistizio sui
fronti, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia
n.
contemplati negli articoli 115, 116 e 117 sono
gli ufficiali ed i sottufficiali, i quali, durante il servizio prestato presso Pesercito o la marina
operante nel
periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari
fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati
nelle leggi -sullo stato giuridico
degli ufficiali e dei sottufficiali, a seguito di deferimento a consiglio od a como
missione di disciplina, o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego se ufficiali, o dispensati dal servizio se
sottufficiali; sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado o nelPanzianità, o non abbiano beneficiato
dell'amnistia disciplinaire concessa col R. decreto 3 novem.
bre 1920, n. 1514.
dei
goduto (pure
reinte,
Dai benefici
ficiali
(Art. 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, sostituito dall'art. 9
R. decreto del 17 maggio 1923, n. 1284, e art. 24 del R. decretolegge 3 gennaio 1926, n. 48).
di con-
esclusi
Le indennità
'Art. 120.
trattisi, infine,
riabilitazione, o
grado.
tamento. stabilito
primo
1031
Art. 122.
potrà farsi, in ogni
a quello ri-
economico
riportati
N. 55
para a negligenza o imperizia, o se
danne per le quali sia intervenuta
caso, che nel grado immediatamente superiore
vestito al 30 novembre 1923.
Invece per gli ufficiali, che sono stati nominati in servizio permanente prima del 24 maggio 1915, i benefici, o la
parte di essi, che non abbiano dato luogo ad effettivo mi-
-
Gli aiutanti di battaglia ricevono il trattamento stabilité
per il grado di maresciallo maggiore, al quale sono equis
parati.
10Š2
(VII)
6-m-1929
-
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
(di 3=, 2• e 1° classe), che sono mantenuti
al compimento degli anni di servizio per il
riposo, ricevono il trattamento stabilito per
I maestri d'arme
collocamento a
il grado di maresciallo
sono
(ordinario,
capo
e
maggiore)
al
quale
equiparati.
Ai militari del soppresso Corpo invalidi e veterani sono
assegni previsti dal R. decreto 30 dicembre 1928,
dovuti gli
n. 3098.
La paga
di L. 13.
in servizio
adibiti
ai
dal congedo
depositi di esplo·
del
loro
e le indeni
normali
grado,
sivi, spettano
assegni
nità stabilite per l'arma propria.
Ai sottufficiali dei carabinieri
illimitato per
Reali, riassunti
essere
R.
(Art. 1, sesto comma, del R. decreto 18 settembre 1924,
n.
1606).
Ai sottuiliciali dei carabinieri Reali, riassunti in servizio dal riposo a senso del R. decreto 18 settembre 1924,
n. 1606, per essere adibiti a lavori d'ufficio, sono dovuti lo
e le indennità spettanti ai sottufficiali delle altre
stipendio
dell'arma
esede
propria.
god
ousessV
decreito-legge
legge
17
18
il
dicembre
maggio 1023,
1737,
quelle
Art. 129.
quelli
per
grado
di furiere
maggiore
è
Sono abrogati il testo unico delle leggi sugli stipendi ed
assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14
luglio 1898, n. 380 ; e, per quanto riguarda i militari del
R. esercito, il R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, il
n.
e non
giornaliera
Art. 131,
Art. 128.
armi
N. 55
Art. 130.
Art. 127.
in servizio fino
-
del
e
tutte
1284,
le altre
presente
Visto,
n.
1922,
n.
1637,
il
R.
decreto-
il R. decreto 4 settembre
disposizioni
1925,
che contrastano
con
decreto.
d'ordine di Sua
Maëntà
il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.
Il Ministro per le
finanze:
MOSCONI.
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5
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Inde ità miltare
SERGNTL miltare.
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10,30 1 ,10 7,10 7,50 8,0 0 8,50 0,0 0 6,40 6,70 7,0 0 7,30 7,60 7,90
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Marescilo
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Per
0-m-1929
1()34
Numero di
pubblicazione
(VII)
-
GA22ETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA
Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il
Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per
comunicazioni e per le finanze;
e
unico Comune denominato « Certosa di Pavia
municipale a Torre del Mangano.
un
di
Consiglio
gennaio 1929, n. 205.
Iliunione dei comuni di Borgarello, Torre del Mangano
»
le
Abbiamo decretato
VITTORIO EMANUELE III
RE D'ITALIA
In virtù dei
17 marzo
legge
1928,
n.
poteri conferiti al Governo col R.
1927, n. 383, convertito nella legge
decreto-
giugno
7
1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro SeMinistro
grettario di Stato,
fari dell'interno;
gli
di Stato per
Segretario
e
Le condizioni di tale
Pavia,
riunione,
si sensi ed
legge comunale
n.
148,
saranno
determinate dal
provinciale
sentita la Giunta
testo
decreti del Regno d'Italia, mandando
osservarlo e di farlo osservare.
a
Roma,
addì 31
gennaio
osservarlo
dello
Dato
di farlo osservare.
e
addì 21
Roma,
a
delunico
1929
MUSSOLINI
sigillo dello
leggi e dei
chiunque spetti
a
di
-
Anno
VII
MUSSOLINI.
CIANO
--
-
MOSCONI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
'Anno VII
Registrato alla Corte dei conti, addì 1· marzo 1929
Atti dei Governo, registro 282, fogito 7.
SIROVICH.
-
--
Anno VII
-
1929
gennaio
VITTORIO EMANUELE.
prefetto
EMANUELE.
VITTORIO
sigillo
munito del
presente decreto,
amministrativa.
presente decreto, munito del
sia inserto nella raccolta uiliciale delle
Dato
sione della costruzione e delPesercizio della ferrovia Pisa,
Marina di Pisa-Calambrone.
agli effetti
provinciale,
e
Ordiniamo che il
Stato,
della Società italiana per le ferrovie economiche
a vapore dellla provincia di Pisa, per la conces-
e
tramvie
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
decretiamo:
comuni di Borgarello, Torre del Mangano e Torriano
sono riuniti in unico Comune denominato « Certosa di Pavia » con la sede municipale a Torre del Mangano.
di
e
af-
I
l'art. 118 della
4 febbraio 1915,
Livorno
Ordiniamo che il
Abbiamo decretato
decretismo:
e
E' approvata e resa esecutoria la convenzione 15 gennaio
1929-VII, stipulata fra i delegati dei Ministri per le co,
municazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato,
e i legali rappresentanti del Consorzio interprovinciale Pisa-
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
«PER
N. 55
Sentiti il
798.
REGIO DECRETO 31
Torriano in
con la sede
-
Numero di
pubblicazione
800.
REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 311.
Autorizzazione alla Società telefonica interprovinciale pie.
montese e lombarda (S.T.I.P.E.L.) ad emettere obbligazioni per
l'importo di lire 200 milioni anche oltre il limite di cui all'art, 171
del Codice di commercio.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Anno VII
Registrato alla Corte dei conti, addi 1° marzo 1929
Atti del Governo, registro 282, joglio 5.
SinovicH.
-
VITTORIO EMANUELE III
---
PER
GRAZIA DI
DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE D'ITALIA
Numero di
pubblicazione
799.
REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 207.
Approvazione della convenzione 15 gennaio 1929 per la con.
cessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Pisa-hiarina di Pisa-Calambrone.
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle
rovie
concesse
disposizioni
di
legge
alPindustria privata, le tramvie
per le fera trazione
meccanica e le
0 maggio 1912,
automobili, approvato con Nostro decreto
n. 1447;
Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 038; 14 luglio 1912, numero 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631;
23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914,
n.
428 ;
Visti i
decreti-legge 23 febbraio 1910, n. 303; 8 luglio 1919,
23 gennaio 1921, n. 50; 31 agosto 1921, n. 1222;
8 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998 ;
29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; 3 aprile
19201 n. 757, e 10 agosto 1926, n. 1595)
n.
1327;
la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni
oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;
Veduto il R. deereto 22 dicembre 1927, n. 2734, che fissa
le
VITTORIO EMANUELE III
PER
Veduto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 520, che reca agevolazioni per
norme regolamentari
decreto-legge ;
Veduta
la
per l'esecuzione del
documentata domanda
in
predetto Regio
data
22 novembre
1928 della Società telefonica interprovinciale piemontese e
lombarda (S.T.I.P.E.L.), con sede in Torino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 del predetto Regio decreto-legge,
la facoltà di emettere
tale versato;
Considerato
che,
Società istante ha
di L. 100,400,000;
obbligazioni
secondo
un
oltre il limite del
capi-
l'ultimo bilancio approvato, la
versato e tuttora esistente
capitale
Considerato che un più largo sviluppo della « S.T.I.
P.E.L. » si rende opportuno nell'interesse dell'economia new
zionale ;
Sulla proposta del Kostro Ministro Segretario di Stato
per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le
finanze;
Abbiamo decretato
e
decretiamo:
6-m-1929 (VII)
-
GAZZETTA UFFIC: ALE DEL REGNO D'ITALIA
Articolo unico.
La
Società
Numero di
telefonica
interprovinciale piemontese e lombarda (S.T.I.P.E.L.), con sede in Torino, è autorizzata ad
emettere obbligazioni per l'importo di L. 200,000,000, anche
oltre il limite di cui all'art.
171 del Codice di commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta utliciale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo
Dato
e
a
addì 17
1929
gennaio
-
N. 55
I 37
802.
REGIO DECRETO 31 gennaio 1929,
186.
n.
ai sensi del
Riconoscimento,
R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907,
del Consorzio di irrigazione di. Pieve Terzagni, con sede in Pe.
scarolo.
N. 180. R. decreto 31 gennaio 1929, col quale, sulla proposta
del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto,
ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio
di irrigazione di Pieve Terzagni, con sede nel comune di
di farlo osservare.
Roma,
pubblicazione
-
Anno VII
Pescarolo, provincia
di
Cremong,
n'è
e
approvato lo
sta-
tuto sociale.
VITTORIO EMANUELE.
MARTELLI
-
MOSCONI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Gorte dei conti, addi 26 febbraio 1929
-
Anno VII
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Anno VII
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1929
siaovica.
Atti det Governo, registro 282, foglio 12.
-
-
Numero di
Numero di
pubblicazione
801.
pubblicazione
gennaio
REGIO DECRETO 3
REGIO DECRETO 21
209.
gennaio 1929,
Costituzione della
ufliciali veterinari.
Commissione unica per
n.
Approvazione del
gli esami degli
803.
nuovo
1929,
188.
n.
statuto della Cassa di
risparmio
di
Lucca.
N. 188. R. decreto 3
gennaio 1929, col quale, sulla proposta
del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il
nuovo statuto organico deßla Oaasa di risparmio di Lucca.
VITTORIO EMANUELE III
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 15 luglio 1926,
le
a
n.
1423,
che stabilisce
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1929
-
Anno VII
per gli esami per l'avanzamento ad anzianità e
scelta per gli ulliciali del Corpo veterinario del Regio esernorme
cito;
Visto il R.
decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, che
provvedimenti per la carriera degli umciali inferiori
di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario
militare;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
reen
Abbiamo decretato e decretiamo
:
Numero di
N. 194. R. decreto 28
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Stato,
gennaio
col
quale,
«
sulla
Ospeda•
proposta
Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedaletto SerTalutzu-Elores », in Cuglieri, viene trasformata in Asilo
infantile e ne è approvato lo statuto organico.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 27 febbraio 1929
Numero di
».
Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Roma,
dell'Opera pla
to,
1926, W. 1423, è sostiseguente :
« Per tutti gli esami (facoltativi ed
obbligatori), ai quali
saranno sottoposti gli umciali veterinari, funzionerà una
stessa Commissione giudicatrice, la quale sarà così composta:
un colonnello veterinario in S.P.E., presidente;
due colonnelli o tenenti colonnelli veterinari in S.P.E.,
addì 21
gennaio 1929,
194.
del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Sta-
'All'art. 11 del R. decreto 15 luglio
a
n.
Trasformazione in Asilo infantile
letto Serralutzu·Flores », in Cuglieri.
tuito il
Dato
804.
REGIO DECRETO 28 gennaio 1929,
'Articolo unico.
membri
pubblicazione
1929
-
Anno VII
REGIO DECRETO 31
Mussoum.
Visto, il Guardasigilli: Rocco,
Registrato alla Corte dei conti, addi 1 marzo 1929
Anno VII
4tti del Governo, registro 282, foglio 9.
Sinovica.
-
Anno VII
805.
gennaio 1929,
n.
196.
Riconoscimento, al sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907,
del Consorzio di irrigazione Dugale Pascoletto di Pontoglio, con
sede in Pontoglio.
N.
196. R. decreto 31 gennaid 1929, col qualë, su propós
del Ministro per l'economia nazionale, viene ricono,
sciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il
sta
Consorzio di irrigazione
VITTORIO EMANUELE.
-
pubblicazione
-
Dugale Pascoletto di Pontoglio,
Pontoglio, provincia di Brescia,
con sede nel comune di
e ne è approvato lo statuto sociale.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addi 28
febbrato
1929
-
Anno yll
6-m-1929 (VII)
1038
GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA
-
Numero di pubblicazione 806.
REGIO DECIlETO 31 gennaio 1929, n. 197.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907,
del Consorzio di irrigazione del vaso Fiume, con sede in Orzi.
gays
.....
-
N. 55
vamente in lire 1600, 5600, 3200, 1600,
4800 col R. decreto 8 dicembre 1927, n.
lati a decorrere dal 6 marzo 1928.
2400, 2400, 4000 e
2776, sono annul-
Visto, ti Guardasigitti: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 28 febbraio 1929
.
Anno VII
-
'
gennaio 1929, col quale, su proposta
del Ministro per Feconomia nazionale, viene riconosciuto,
ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del vaso Fiume, con sede nel comune di
Orzinuovi, provincia di Brescia, e n'è approvato lo sta197. R.
.
decreto 31
tuto sociale.
Visto, il Guar fasigilli· Rocco.
Registrato alla Corte del conti, addi 28 febbrato 1929
Numero di
pubblicazione
-
Wnno VII
807.
pubblicazione
Numero di
810.
REGIO DECRETO 24 dicembre 1928, n. 3457.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907,
del Consorzio irriguo di Tezze, con sede in Rivoli Veronese.
N. 3457. R. decreto 24 dicembre 1928, col quale, su propo.
sta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il
Consorzio
di Tezze, con sede nel comune di Rivoli
irriguo
Veronese, provincia
di Verona.
198.
REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907,
del Consorzio di irrigazione della conca ternana, con sede in
Terni.
gennaio 1929, col quale, su proposta
Ministro
l'economia
nazionale, viene riconosciuto,
del
per
ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della conca ternana, con sede in Terni.
F. 198. R. decreto 31
¡Visto, il Guardasigilli:
Registrato
pubblicazione
febbraio
1929
-
anno
Rocco.
dei conti, addt 1• marzo
VII
del
Visto l'art. 6 dei R. decreto-legge 29 dicembre 1926, nu2191, che per i prodotti di seta artificiale esportati di-
808.
restituzione della tassa di scambio pagata sulla
importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei
depositi
la
stessi:
Visto l'art. 20 del R.
prodotti
decreto-legge
Governo,
di
Cagliari.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 16
Numero di
pubblicazione
marzo
1929
-
Anno
VII
della restituzione della tassa di scambio in
0.50 per cento del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di seta artificiale esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1929, il valore medio della
Agli effetti
ragione di L.
Le
N. 3455. R. decreto 20 settembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quello per le finanze, i contributi scolastici annual-
somme
restituite
1722,
e
già
fissati
rispetti-
a
titolo di tassa di scambio
decreto-legge
29 dicembre
1926,
a
n.
norma
2191,
e
presente articolo devono stare a carico del capitolo 130
del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente 1928-1929.
del
Il presente decreto sarA
pubblicato nella Gazzetta
Roma,
mente dovuti dai comuni di Charvensod, Gignod, Gressan,
Jovençan, Pollein, Roisan, Saint Christophe e Sarre, della
prósincia di Aosta, in applicazione dell'art. 18 del R. den.
1463j
in relazione al peso dei prodotti di seta artificiale
indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in
L. 2.60 per ogni chilogramma di prodotti esportati.
809.
1925,
n.
cellulosa,
REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3455.
Annullamento dei contributi scolastici di alcuni Comuni della
provincia di Aosta.
4 settembre
agosto 1927,
Articolo unico.
dell'art. 6 del R.
creto-legge
12
Decreta:
Primo Ministro, Ministro per la
opera di pubblica utilità la co-
guerra, viene dichiarata
struzione di depositi ed opere militari nel territorio della
provincia
Anno VII
IL MINISTRO PER LE FINANZE
208. R. decreto 21 gennaio 1929, col quale, sulla propo-
Capo
-
DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1929.
Restituzione della tassa di scambio pagata sull'importazione
della cellulosa destinata alla fabbricazione di prodotti di seta
artiûciale esportati nel lo semestre 1929.
spone
sta del
1929
mero
REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 208.
Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di
ed opere militari nella provincia di Cagliari.
N.
alla Corte
Rocco.
Registrato alla corte dei conti, addi 28
Numero di
visto, ti Guardasigilli:
registrato
Uffeciale
addl 12 febbraio 1929
-
alla Corte dei conti
del
Regno.
Anno VII
Il Ministro: Moscom.
(607)
e
0 m-1929
(VII)
-
GA2ZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
DISPOSIZIONI E
MINISTERO
-
N. 55
1039
COMUNICATI
DELLE
FINANZE
DIREZIONE GENERALE DÈL DEBITO PUBBLICO
21ettifiche d'intestazione.
Si dichiara
blico,
vennero
essendo
quelle
Numero
Debito
2a
(Elenco
Pubblicazione.
n
30).
che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubintestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarst e vincolarsi come alla colonna 5,
ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.
Ammontare
della
rendita annur.
[NTESTAZIONE DA RISTTIFICARE
TENORE DELLA RETTIFICA
d'isorizione
1
2
3
g
5
Buono Tesoro
ordinario
1257
Cap. 1,000
-
De Robertis Domenico fu Antonio.
De
Robertis Domenico fu Antonio, minore
la p p. della madTe CavalluzZi Anna
fu Domentco, ved. De Robertis, maritata
Zuccaro.
80llo
eserotzio1925-26
Cons. 5 g
351948
270
-
a
489981
185
-
452906
a
s
50000
I
202112
150
-
7, OTO
_
ð5
-
Lavezzano Maria fu Giuseppe-Martino o Nartino, minore sotto la p. þ. della madte Tacchino Albino Marta-Giuseppina fu Giovanni
ved. di Lavezzano Giuseppe-Martino, dom, a
Lerma (Alessandria).
Lavezzano Marta-Caterina fu Martino-AndreaGiuseppe, minore sotto la p p. della madre
Albina-Giuseppina fu Giovanni, ved di Lavezzano Martino-Andrea-Giuseppe, dom. come contro.
Valgol
minore sotto la
dom. a Bormio (Sondrio).
Valgot Pietro Dante di Gervasio, minore
Valgot Dante fu Gervasto, minore sotto la p.
p. della madre Wachter Maria, ved. Valgoi,
dom. a Bormio (Sondrio).
Valgoi Pietro-Dante fu Gervasio, minore
Tedeschi Beatrice fu Giulio, moglie di CoenSalmon Israele-Emilio fu Elia, dom. a Firenze, vincolata.
Tedeschi Beatrice fu Giulio, moglie di Salmon
Emilio-Israele fu Elia, dom. come contro,
Vincolata.
Rubino Giovanni, Antonino e Lorenzo, fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Ca.
pra Giuseppa di Giovanni, ved. di Rubino
Rubino
Dante di
p. p. del padre,
Giuseppe, dom.
Obbligazioni
te
v arie
29455
Cap. 7,
500
5293
a
11237
s
1650
x
2,500
2, 500
2, 500
1651
s
2, 500
1652
x
1653
a
4619
4620
e
4621
a
7971
a
2, 500
2, 500
2, 500
2, 500
2, 500
2, 550
12110
a
2, 500
a
-
-
Gervasio,
a
come
come
seppe,
ecc.
contro.
ecc.
contro.
Giovanni, Antonina
minori
ecc.
e Renzo fu Giucontro.
come
Palermo.
sacerdote Emanuele-Filiberto di Leone,
a Torino.
dom.
Sacerdote Emanuele-Filiberto di Leone, minore sotto la p. p. dei padre, dom. a Torino.
nu.
Amoroso Maria Madda
a fu
Giuseppe. mi.
nore sotto la p. p. della madre Pagano Rosa
di Angelo, ved. di Amoroso Giuseppe, dom.
a Palermo.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'
420077
80
a
420078
30
a
420079
25
Cons. 5
.
°/o
-
-
-
Amoroso Maria-Maddalena
bile, dom, in Palermo.
Amoroso Vittorio
Amoroso Angelo
fu
Giuseppe,
fu Giuseppe,
Palermo.
dom.
a
.
Amoroso Vittorio
Amoroso
Angelo
i
fu
(
ecc.,
Giuseppe, minori,
come
la prece.
dente.
s
144640
15
-
Dazzi Maria fu Francesco, minore sotto la p.
p. della madre Paglini Aldegonda fu Stefano, dom. ad Avenza (Massa).
Dazzi
Elisau Ita-Varia-FHomena
sco, minore ecc. come contro.
fu
France.
6-m-1929
1040
(VII)
-
d'Isor:zione
della
rendita annua
1
2
3
Cons. 5 ©/o
147347
147348
.
a
.
INTESTAZIONE DA RETTIFICARE
449698
Rices. provvi.
10174
4
500
500
-
--
5
Cordone Mario
Cordone Nicolò
fu Leonardo, minori
sotto la p. p. della
Cordone Mario
Cordone Nicolò
440
-
Cap. 1, 900
-
madre
ecc.
Repetto
Cons.
5
77
393653
393654
0/o
a
420
105
---
-
-
fu
Cordone Eleonora
contro.
ved.
Pietro,
come
Aldo di Giovanni.
Aldo di Giovanni, minore sotto la p.
Repetto
padre.
p. del
150358
fu Leonardo, minert
sotto la p. p. della
Peter Margherita-Emilia fu Giovanni-Corrado,
moglie di Portovenero Giuseppe-Camillo,
dom. a Messina, Vincolata.
Peter Margherita-Emilia fu Corrado, moglie
di Portovenero Giuseppe-Camillo, dom, a
Messina, Vincolata.
soria emes·
sa dalla
eezione di ReTesoregla
provinria
ciale di Genova1124febbraio 1925
per 4 titoli
8.50 % 1906
3.50 ©/o
N. 55
TENORE DELLA RETTIFICA
madre Beccaria Eleonora fu Pietro, ved.
di Cordone Leonardo, dom. a Roma.
s
-
AMMONTARE
NUMERO
DEBITO
.
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
D'Elia Celestina di Sebastia.no, moglie di Dionisio Giuseppe, dom. a Napoli, Vincolata.
D'Elia
Gazzetti Alessandro, Umberto, Maria e Vittorio fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Baraldi Elvira fu Giacomo, ved. di Gazzetti Italo, dom. a Fondi (Caserta). La seconda rendita è con usuf. Vital. a Baraldi
Elvira fu Giacomo, ved. di Gazzetti Italo,
dom. a Fondi (Casarta).
Gazzetti Alessandro, Umberto, Maria e Vittorio fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Baraldi Elvira fu Alessandro, ved. ecc.
come contro. La seconda rendita è con usu.
frutto vital. a Baraldi Elvira fu Alessandro,
ved, ecc. come contro,
ecc.
Agata-Celestina di Sebastiano, moglie
contro, vincolata.
come
A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvatö cori R. decreto 19 febbraid 1911, 11. 898, si difDdt
chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, oye non siano state no.
tificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.
Roma, 9 febbraio 1929
-
Anno VII
generalet ))RUNia
p. 18 direttord
(483)
MINISTERO
DELLE
DELLE
MINISTERO
FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
•
FINANZE
DIV. I
PORTAFOGLIO
•
N. 53.
Smarrimento di ricevuta.
Media del cambi
Elenco n. 271.
(3a pubblicazione).
'
del 4
Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per
Francia
operazioni.
Svizzera
.
•
a
a
.
.
.
.
.
•
•
.
.
.
.
,
.
,
Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264
Data: 19 ottorilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza
bre 1923
Ufficio ch
Intestazione: Roscigno Sebastiano fu Cesare
Titoli
di Salerno
del debito pubblico: nominativi 2
Rendita: L. 1256.50 consolidato 5 %, con decorrenza 16 ottobre 1923.
Londra
Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298,
si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese
dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che
siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione
i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di
restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun
valore.
Berlino
(Marco oro)
Vienna
(Schilling)
-
-
.
.
Olanda
.
,
,
marzo
e
1929
74.57
Roma, 2 febbraio 1929
-
RossI ENRICO,
gerente
.
,
.
.
.
,
.
.
.
,
,
.
.
Romania
.
.
.
.
92.60
Albania
·
.
.
direttore generale:
4.531
2.686
Peso
Oro
Svezia
'
.
.
.
.
-
.
.
.
.
(Sloty)
Danimarca
.
·
.
,
,
214.60
.
,
.
%
% 0902)
fiendita 3
lordo
19.08
18.98
.
368.16
Stabilimento
Consolidato
Obbligazioni
3.50 %
.
Poligrafico
,
.
5
--
5.10
Rendita 3.50
.
98
,
Rendita 3.50
¾
--
5.09
.
,
18.20
--
3.33
366
,
11.40
8
83.55
.
.
.......
Roma
.
.
56.57
Argentino Carta
York
.
Polonia
•
.
Oro
.
CIARRoccA.
2.652
.
·
(Franco oro)
.
292.50
,
·
Norvegia
Russia (Cervonetz)
7.647
I
.
Dollaro Canadese
Il
(415)
Praga
New
Anno VII
.
Belgio
Anno VII
·
-
Spagna
-
Belgrado.
Buda,pest (Pengo)
367.16
-
-
delle rendite
%
.
5.095
,
11.225
.
66.50
.
s
.
.
44.825
82.875
Venezie
,
,
dello Stato
,
-
75.40
.
G.
C.