Cambiano le modalità per rassegnare le proprie dimissioni, infatti

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Cambiano le modalità per rassegnare le proprie dimissioni, infatti
Cambiano le modalità per rassegnare le proprie dimissioni, infatti dal 12 marzo 2016
il lavoratore che intende dimettersi (od in caso di risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro) dovrà presentare le proprie dimissioni in via telematica,
compilando un apposito modulo online, reso disponibile dal Ministero del Lavoro.
Il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 contiene il fac-simile del modulo e le
relative istruzioni, ed è in vigore dal 12 gennaio, ma la piena operatività della nuova
procedura è fissata al 12 marzo 2016 (60 giorni dalla pubblicazione in GU); da
questa data, quindi, la nuova modalità telematica sarà obbligatoria. Obiettivo del
Legislatore è evitare la pratica delle c.d. “dimissioni in bianco”, che consiste nel far
firmare al lavoratore una lettera di dimissioni in sede di assunzione o durante il
rapporto di lavoro e di utilizzarla all'occorrenza come strumento per allontanare il
lavoratore dal posto di lavoro.
Cosa cambia dal 12/03/2016
In seguito a quanto previsto dall’articolo 26 del D. Lgs. n. 151/2015 la comunicazione
di dimissioni volontarie e di risoluzione consensuale dovranno essere effettuate
esclusivamente con modalità telematiche, su apposita modulistica resa disponibile
sul sito del Ministero del Lavoro e successivamente, inviate alla Direzione
Territoriale del Lavoro competente e al datore di lavoro.
L’invio telematico potrà essere effettuato personalmente dal lavoratore oppure
avvalendosi dell’assistenza dei c.d. “soggetti abilitati” (patronati, organizzazioni
sindacali, Enti bilaterali e Commissioni di Certificazione di cui all’art. 76 del D. Lgs. n.
276/2003).
Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, il lavoratore potrà, sempre
telematicamente, annullare la comunicazione effettuata.
La procedura in breve
1. Il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve richiedere, se
ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all'Istituto;
2. Creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale
ClicLavoro;
3. Una volta ottenute le credenziali potrà accedere al portare www.lavoro.gov.it;
4. Compilare il modulo on-line per la trasmissione della comunicazione;
5. Ricercare e selezionare la comunicazione trasmessa per inviare una revoca.
Nel caso di adempimento eseguito con il supporto di un soggetto abilitato si
procederà alla firma digitale del modulo e alla trasmissione dello stesso alla
Direzione Territoriale del Lavoro competente.
ll datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica
certificata e la Direzione Territoriale del Lavoro riceverà una notifica nel proprio
cruscotto e avrà la possibilità di visionare il modulo.
Chi sono gli UTENTI
Le funzionalità per la trasmissione delle dimissioni volontarie/risoluzione
consensuale e della loro revoca sono riservate alle seguenti classi di utenza:
- LAVORATORI;
- SOGGETTI ABILITATI (art. 26, comma 4 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015).
Sanzioni
Il datore di lavoro che alteri il suddetto modulo è punito con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000
Rapporti di lavoro esclusi
Non sono applicabili al lavoro domestico è nel caso in cui le dimissioni o la
risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto
comma, del Codice Civile o avanti alle Commissioni di Certificazione di cui all'articolo
76 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003. Ricordiamo che sono escluse dalla
comunicazione telematica le dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici
madri soggette alla convalida di cui all'art. 55, comma 4, del Dlgs 151/2001.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151
Decreto Ministeriale 15 dicembre 2015