Man Ordinanza n553 del 2015

Transcript

Man Ordinanza n553 del 2015
Reg. Ord. n. 553 / 2015
Prot. n. 30/Eco del 3/11/2015
CITTÀ DI ALESSANDRIA
Direzione Politiche di Valorizzazione e Tutela ambientale,
Attività economiche
Servizio Ambiente
IL DIRETTORE
VISTO
ACQUISITA
PRESO ATTO
ACQUISITA
VISTA
ATTESA
VISTO
che la Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13 e s.m.i. “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili”, art. 8 comma
2, prevede che “tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica fognatura se canalizzabili in meno di 100 metri dall’apposito punto
di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall’Autorità competente al controllo, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee,
con particolare riferimento agli insediamenti esistenti” ;
che il vigente Regolamento Generale di Fognatura dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale A.ato 6 “Alessandrino” prevede all’art. 4 che: “1)
Ai sensi di legge, tutti gli scarichi di tipo domestico devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dal
punto di allacciamento. Tale distanza è misurata a partire dal punto più vicino della conduttura fognaria pubblica al fabbricato. 2) Sono fatte
salve eventuali e motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riguardo agli insediamenti esistenti.” .
in data 17.07.2014 la nota protocollo n. PS/si/0932 di AMAG S.p.A., cui è allegata la planimetria “Comune di Alessandria – Stralcio planimetria rete
fognaria” datata 27 maggio 2014, recante la rappresentazione aggiornata della rete fognaria presente nel sobborgo Valmadonna della Città di
Alessandria, con l’indicazione degli estendimenti fognari già realizzati e in fase di realizzazione, nonché la rappresentazione della rete fognaria
ultimata ma non in funzione, documentazione posta agli atti del Servizio Ambiente.
che AMAG S.p.A., nella sopra citata nota, dichiara che “La chiusura dei lavori di cui ai punti sopra specificati avverrà entro il mese di maggio 2015”.
in data 08.08.2014 la nota protocollo n. 1036/SP/gs di AMAG S.p.A., cui è allegata la rappresentazione informatica degli estendimenti fognari,
previsti nel sobborgo Valmadonna della Città di Alessandria, cui sarà possibile allacciarsi dopo il 31 maggio 2015.
l’Ordinanza n. 597 del 30.09.2014, recante l’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura in fase di realizzazione da parte di AMAG S.p.A. per
tutti gli immobili distanti meno di 100 metri dalla condotta fognaria, individuati mediante l’elenco delle vie e dei numeri civici, nella quale viene
indicato anche il termine ultimo per l’effettuazione dell’allacciamento sulla base delle informazioni di AMAG S.p.A. in merito alla scansione temporale degli interventi.
la competenza del Direttore della Direzione Politiche di Valorizzazione e Tutela ambientale, Attività economiche – Servizio Ambiente all’adozione
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del T.U. Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., dell’art. 41 dello Statuto della Città di
Alessandria ed in virtù del Decreto Sindacale n. 9 del 31.01.2015
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
la Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
l’art. 41 dello Statuto della Città di Alessandria.
ORDINA
A tutti i proprietari degli immobili corrispondenti ai seguenti indirizzi e numeri civici, di realizzare l’allacciamento alla pubblica rete fognaria
dello scarico delle acque reflue domestiche (acque nere provenienti dai servizi igienici e acque grigie provenienti da lavabi, docce, lavatrici,
lavastoviglie, cucine, ecc.) entro il 30.04.2017;
SOBBORGO DI VALMADONNA
Via della Cerca: 1/B, 12, 12/A, 14, 16
Via Valle Quarta: 2, 4/N, 4/R, 4/S, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13/A, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 45/E, 47, 53, 55, 57, 59, 61,
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75
Via Varvara: 1
ORDINA ALTRESÌ
A tutti i soggetti sopra indicati, di effettuare l’allacciamento alla pubblica fognatura previa comunicazione ad AMAG S.p.A. al fine di concordare
le opportune modalità tecniche per l’effettuazione dell’intervento e previo ottenimento di tutti i titoli autorizzativi previsti dalle normative vigenti.
A tutti i soggetti sopra indicati che, qualora giungessero comunicazioni di ulteriori proroghe della data di fine lavori da parte del soggetto
gestore della pubblica fognatura AMAG S.p.A., si intenderà automaticamente prorogata in ugual misura la data di realizzazione
dell’allacciamento alla rete fognaria.
DISPONE
n
n
n
n
che, per quanto riguarda l’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura degli immobili sopra elencati, sono fatte salve eventuali proroghe o deroghe, opportunamente motivate ed espressamente richieste e che saranno valutate caso per caso;
l’informazione alla cittadinanza in merito alla presente Ordinanza mediante: avviso sul sito Internet della Città di Alessandria, affissione nel sobborgo di Valmadonna;
la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line della Città di Alessandria per un periodo di 90 giorni continuativi;
la trasmissione della presente Ordinanza ad AMAG S.p.A. e al Corpo di Polizia Municipale di Alessandria.
n
n
n
n
n
che ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del presente procedimento è l’Ing. Gianpiero Cerruti, Direttore della Direzione Politiche di Valorizzazione
e Tutela ambientale, Attività economiche della Città di Alessandria e che è possibile visionare o estrarre copia degli atti relativi al procedimento stesso presso
il Servizio Ambiente della Città di Alessandria nel seguente orario: lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) oppure
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);
che, fermo restando l’applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente ordinanza
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di E 25,00 ad un massimo di E 500,00, come previsto dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267;
che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;
che si demanda il controllo sul rispetto del presente provvedimento al Corpo di Polizia Municipale di Alessandria, il quale in caso di inottemperanza procederà
nei termini di legge (art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267).
Dalla Residenza Municipale, lì 3 novembre 2015
Il Direttore della Direzione
Ing.Gianpiero Cerruti
Centro Stampa Comunale
AVVERTE