I trattamenti di famiglia

Transcript

I trattamenti di famiglia
I trattamenti
di famiglia
■ Assegni familiari
■ Assegno al nucleo familiare
STAMPA
Assegni familiari
P
er alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
caratisti imbarcati) e per i pensionati ex lavoratori autonomi è prevista una prestazione che, per i primi, continua ad essere denominata "assegni familiari"
mentre per i secondi è denominata "quote di maggiorazione della pensione" per carichi di famiglia. È pari a 10,21 euro mensili (una volta, 19.760 lire) per ogni familiare a carico ed è concessa in base alla normativa precedente alla legge n. 153/88
(istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare). Questo trattamento spetta, se il reddito
familiare non supera determinati limiti, per i seguenti componenti del nucleo: il coniuge a carico; i figli minori o maggiorenni inabili ed a carico del pensionato; i figli
studenti fino a 21 anni, se frequentanti le scuole superiori, e fino a 26 anni, se frequentanti l’università; i figli maggiorenni apprendisti; gli equiparati ai figli. Erano
legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto agli assegni familiari, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori
regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti minorenni dei
quali risulti la vivenza a carico dei nonni (v. scheda “pensione ai superstiti”).
La normativa regolante l'attribuzione dei trattamenti di famiglia è la stessa sia
per i coltivatori diretti in attività che pensionati delle gestioni speciali. Per stabilire
il diritto e la misura del trattamento di famiglia spettante è necessario in primo luogo
individuare i soggetti da considerare a carico del titolare della pensione o del reddito
di coltivatore diretto, in base alla tabella relativa al reddito individuale mensile. Successivamente, è necessario procedere al controllo del reddito complessivo del nucleo
familiare perché dal 1 gennaio 1984 trova applicazione il disposto della legge
27.12.1983, n. 730, concernente la cessazione del pagamento delle quote di maggiorazione non spettanti in rapporto al reddito familiare annuale.
1) Limiti di reddito individuale mensile per il diritto agli assegni familiari
(art. 43 L 30.4.69, n. 153 e art. 6 DL 267/72, conv. L 11.8.1972, n. 485; art.
3 bis L 27 luglio 1994, n. 473)
I limiti di reddito individuale di cui alla tabella seguente sono riferiti al reddito
mensile assoggettabile all'IRPEF contestuale all'eventuale diritto al trattamento,
comprensivo del rateo mensile di emolumenti ultramensili, e sono dati da:
• l'importo del trattamento minimo mensile di pensione INPS determinato in via
previsionale alle diverse decorrenze di perequazione (art. 6, comma 18, DL
30.12.87, n. 536, conv. L 29.12.88, n. 48; art. 24, comma 5, L 28.2.1986, n.
41; delibera CdA INPS n. 157 del 18.7.1980)
337
• maggiorato di 1/12 (a titolo di rateo di tredicesima mensilità)
• ulteriormente maggiorato del 30%.
LIMITI DI REDDITO MENSILE
Importo
Anno
Per il coniuge, figlio o genitore
(TM+1/12) +30%
Per la coppia di genitori
[(TM+1/12) +30%] +75%
2008
euro
624,05
euro
1.092,08
2009
euro
645,29
euro
1.129,25
2010
euro
649,19
euro
1.136,08
2011
euro
658,29
euro
1.152,02
2012
euro
676,75
euro
1.184,31
2013
euro
697,73
euro
1.221,03
2014
euro
706,11
euro
1.235,69
Assegni 2) Limiti di reddito familiare per la corresponsione del trattamento (art.
familiari
20 L 27.12.1983, n. 730; art. 23, commi 1-4 della L 28 febbraio 1986, n. 41)
338
Ai fini dell'individuazione del reddito complessivo familiare che influisce sul numero degli assegni o quote di maggiorazione da corrispondere, si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura degli stessi soggetti per i quali può essere
corrisposto il trattamento di famiglia, più quello del soggetto percettore. Se questi è
in particolari condizioni (famiglia monoparentale in presenza di minorenni, presenza
di un invalido totale) i limiti di reddito sono proporzionalmente più alti.
Il reddito percepito in un anno è influente sulla corresponsione degli assegni familiari nel periodo dal 1° luglio dell'anno seguente fino al 30 giugno dell'anno ancora successivo (art. 6, comma 20, DL 30.12.87, n. 536, conv. L 29.2.88, n. 48).
In dettaglio, i redditi da prendere in considerazione sono:
• redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (compresi quelli a tassazione separata,
quelli prodotti all’estero, l’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli);
• redditi di qualsiasi natura, compresi, se complessivamente superiori a 2 milioni
di lire (1.032,92 euro), quelli esenti da imposta (assegni e pensioni sociali, borse
di studio, assegni e pensioni agli invalidi civili, ecc.) o soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (BOT, CCT, interessi bancari e
postali, vincite del Lotto, ecc.).
-
Sono invece esclusi:
trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
arretrati delle integrazioni salariali riferite ad anni precedenti quello di erogazione;
assegno per il nucleo familiare ed ogni altro trattamento di famiglia;
indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
pensioni di guerra;
rendite INAIL;
indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai pensionati
INPS di inabilità;
assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
indennità di trasferta per la parte non soggetta ad IRPEF.
I trattamenti
di famiglia
Il limite di reddito originario è stato stabilito con la legge 730/83 e modificato
più volte. Esso viene perequato ogni anno in ragione del tasso programmato d’inflazione. A seguito di un’interpretazione ministeriale, il tasso d’inflazione programmato da prendere a riferimento è quello contenuto nella relazione previsionale e
programmatica per l’anno precedente quello da rivalutare.
TASSO D’INFLAZIONE PROGRAMMATO…
… per l’anno:
valevole per
la perequazione
limiti AF per l’anno:
Valore
Fonte
2003
2004
1,4%
Circ. INPS 2/2004
2004
2005
1,7%
Circ. INPS 174/2004
2005
2006
1,6%
Circ. INPS 2/2006
2006
2007
1,5%
Circ. INPS 12/2007
2007
2008
2,0%
Circ. INPS 6/2008
2008
2009
1,7%
Circ. INPS 2/2009
2009
2010
1,5%
Circ. INPS 2/2010
2010
2011
1,5%
Circ. INPS 1/2011
2011
2012
1,5%
Circ. INPS 25/2012
2012
2013
2,1%
Circ. INPS 150/2012
2013
2014
2,0%
Circ. INPS 182/2013
339
NUCLEO FAMILIARE SITUAZIONE BASE
Livelli di reddito percepiti negli anni 2012 - 2013 dal nucleo familiare nel suo insieme
valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2014
Nucleo familiare
composto da:
per cessazione 1° figlio
e genitori
per cessazione di tutti
gli assegni o quote
1 persona
2 persone
euro
euro
9.195,12
15.258,26
euro
18.273,39
3 persone
euro
19.619,25
euro
23.492,24
4 persone
5 persone
euro
euro
23.430,26
27.244,50
euro
euro
28.059,11
32.626,01
6 persone
7 persone ed oltre
euro
euro
30.876,72
34.508,27
euro
euro
36.976,71
41.326,68
RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE,
CELIBE O NUBILE
Livelli di reddito percepiti negli anni 2012 - 2013 dal nucleo familiare nel suo insieme
valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2014
Nucleo familiare
composto da:
340
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 persone ed oltre
per cessazione 1° figlio
e genitori
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
10.114,63
16.784,09
21.581,18
25.773,29
29.968,95
33.964,39
37.959,10
per cessazione di tutti
gli assegni o quote
euro
euro
euro
euro
euro
euro
20.100,73
25.841,46
30.865,02
35.888,61
40.674,38
45.459,35
NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSONO
ATTRIBUIRSI I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA
Livelli di reddito percepiti negli anni 2012 - 2013 dal nucleo familiare nel suo insieme
valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2014
Nucleo familiare
composto da:
per cessazione 1° figlio
e genitori
per cessazione di tutti
gli assegni o quote
1 persona
2 persone
euro
euro
13.792,68
22.887,39
euro
27.410,09
3 persone
euro
29.428,88
euro
35.238,36
4 persone
5 persone
euro
euro
35.145,39
40.866,75
euro
euro
42.088,67
48.939,02
6 persone
7 persone ed oltre
euro
euro
46.315,08
51.762,41
euro
euro
55.465,07
61.990,02
RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE,
CELIBE O NUBILE E TOTALMENTE INABILE O IN NUCLEO FAMILIARE
CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI
POSSONO ATTRIBUIRSI I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA
Livelli di reddito percepiti negli anni 2012 - 2013 dal nucleo familiare nel suo insieme
valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2014
Nucleo familiare
composto da:
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 persone ed oltre
per cessazione 1° figlio
e genitori
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
14.712,19
24.413,22
31.390,80
37.488,42
43.591,20
49.402,75
55.213,23
per cessazione di tutti
gli assegni o quote
euro
euro
euro
euro
euro
euro
29.237,42
37.587,58
44.894,58
52.201,62
59.162,74
66.122,69
341
Assegno al nucleo familiare
È
una prestazione introdotta dal DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella L 13
maggio 1988, n. 153 che spetta sia ai lavoratori dipendenti attivi sia ai pensionati ex lavoratori dipendenti e che, per queste categorie, ha sostituito i vecchi
assegni familiari a partire dal 1988. Serve ad integrare il reddito del nucleo familiare
quando inferiore a determinati limiti e la sua misura varia in rapporto al reddito ed
al numero dei componenti del nucleo familiare comprendente il titolare della pensione o il lavoratore dipendente che richiedono l’assegno.
I soggetti aventi diritto
Il nucleo familiare da considerare, sia per l’individuazione del reddito sia per la
determinazione dell’importo dell’assegno, è composto da: il pensionato ex dipendente
o dal lavoratore dipendente che richiedono l’assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (a cui, in base all'art. 1, comma 559, della L 311/2004, l'assegno va materialmente corrisposto); i figli ed equiparati di minore età o maggiorenni
se inabili.
Dal 1° gennaio 2007, oltre i soggetti sopra indicati, fanno parte del nucleo familiare
anche i figli ed equiparati con più di 18 anni e meno di 21, se apprendisti o studenti,
a condizione che nella famiglia vi siano almeno 4 figli di età minore di 26 anni compiuti
(art.1, comma 11, lett. d, L 296/2006). Quest’ultima condizione è verificata indipendentemente dalla convivenza con il nucleo, dal carico fiscale, dallo stato civile o
dalla qualifica di lavoratore o studente (circ. Inps 13/2007, punto 6.1).
L’equiparazione ai figli è disciplinata con l’art. 38 del DPR 818/57, che fa riferimento ai figli adottivi, agli affiliati, ai figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, ai figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e ai minori
regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti minorenni dei quali risulti
la vivenza a carico dei nonni (circ. Inps n. 195/1999 e n. 213/2000); tuttavia, dal
momento che la sentenza parla di minorenni, l’equiparazione dei nipoti a figli viene
meno con il compimento del 18° anno di età, così che non entrano nel nucleo familiare,
ai fini dell’assegno, i nipoti maggiorenni inabili né quelli apprendisti o studenti in caso
di nucleo numeroso, né i nipoti fra i 18 e 26 anni possono rilevare ai fini della numerosità del nucleo (circ. Inps 132/2007). La condizione di vivenza a carico è verificata
col mantenimento abituale da parte dei nonni, in presenza dell’impossibilità dei genitori
di provvedervi perché sprovvisti di reddito.
342
In ogni caso, se orfani di entrambi i genitori, non coniugati e senza diritto alla pensione ai superstiti, fanno parte del nucleo familiare anche i nipoti, i fratelli e le sorelle
del richiedente se sono minorenni o inabili.
Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona nei seguenti due
casi:
• quando si tratti di orfano (minorenne o maggiorenne inabile) di entrambi i genitori, titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari;
• quando si tratti di coniuge superstite (anche in questo caso minorenne o maggiorenne inabile), titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari.
In ambedue i casi si utilizzano le tabelle orfanili nn. 13, 16 e 19, a seconda dei
casi (circ. INPS n. 98 del 6 maggio 1998).
In seguito a nuove disposizioni dell’INPS (circolare 182 del 7 novembre 2000)
l’assegno al nucleo familiare spetta anche a titolari di pensioni categoria PSO (vedi
capitolo “Assegni vitalizi - pensioni PSO”).
Inoltre, con la legge finanziaria per il 2001, è stato stabilito che gli assegni al
nucleo familiare, che spettano ai soggetti iscritti alla Gestione speciale INPS per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vengano corrisposti
con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti.
I limiti di reddito
I redditi da prendere in considerazione sono quelli conseguiti nell’anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno da tutti i soggetti che, alla stessa data del 1°
luglio, si trovano a comporre il nucleo familiare.
Si tratta dei:
• redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (compresi quelli a tassazione separata,
quelli prodotti all’estero, l’assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli);
• redditi di qualsiasi natura, compresi, quando siano complessivamente di importo
superiore a 2 milioni di lire, pari a 1.032,91 euro:
- i redditi esenti da imposta (es. pensioni sociali, borse di studio, assegni erogati agli invalidi civili);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva (es. interessi bancari e postali, interessi da BOT o CCT);
- i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF (es. vincite del lotto
o di altri giochi a premi).
Sono invece esclusi dal computo:
- trattamenti di fine rapporto, comprese le anticipazioni;
- arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia;
- indennità a ciechi parziali e sordi prelinguali;
- pensioni tabellari a militari di leva vittime di infortunio;
I trattamenti
di famiglia
343
Assegno al
nucleo familiare
-
pensioni di guerra;
-
rendite INAIL;
-
indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ciechi civili e pensionati
INPS di inabilità;
-
assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
-
indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad IRPEF.
Per aver diritto all’assegno, la somma dei redditi da lavoro dipendente e da
pensione o da altre prestazioni previdenziali non deve essere inferiore al 70% del
reddito familiare complessivo. A questo fine l’Inps ha stabilito (con circolare n. 12
del 1990, al punto 4) che, in quanto redditi da lavoro dipendente a norma dell’art.
49, comma 2, lettera a), del DPR 917/1986, sono considerati utili al raggiungimento
del 70% anche:
-
le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili
ed ai sordomuti;
-
le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
-
gli assegni periodici corrisposti dal coniuge – ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o divorzio
e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c.;
-
a partire dal 1.1.2001, i redditi da rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa (art. 34 L 342/2000 e circ. INPS 199/2003).
L’importo dell’ANF
La misura dell’assegno non è soggetta a perequazione automatica, mentre i livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal 1° luglio di ogni anno in misura pari
alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati calcolato dall’ISTAT.
Sia i livelli di reddito che la misura degli assegni al nucleo familiare, come determinati nell’art. 2 della disposizione istitutiva della prestazione, sono stati successivamente modificati in diverse occasioni:
• nel 1994 fu aumentato l’importo mensile dell’assegno per i nuclei familiari con
2 o più figli nella misura di 20.000 lire per ogni figlio oltre il primo;
• nel 1995 fu disposto un aumento di 84.000 lire per ogni figlio dal terzo in poi,
originariamente solo in via provvisoria;
344
• nel 1996, a titolo di restituzione delle somme trattenute in misura distorta per
effetto del cosiddetto “drenaggio fiscale” che aveva colpito, negli anni passati,
i nuclei familiari che vivono di lavoro dipendente, è stato confermato l’aumento
sopra indicato ed è stato disposto l’aumento dell’importo mensile in misura va-
riabile, a seconda della composizione del nucleo, solo per i nuclei con figli minorenni;
• nel 1997 sono stati aumentati del 20% gli importi mensili dell’assegno, vigenti
al 31.12.1996, per tutti; è stato aumentato il valore delle fasce di reddito per
aumentare del 20% il numero dei beneficiari di questa prestazione ed è stato
ulteriormente aumentato, del 25%, l’importo dell’assegno per i nuclei familiari
comprendenti soggetti inabili;
I trattamenti
di famiglia
• nel 1998, sempre in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, gli importi e
i limiti di reddito vigenti al 31.12.97 per i nuclei familiari con figli sono stati ulteriormente aumentati in varia misura, con particolare riferimento ai nuclei con
più figli, ai nuclei monoparentali e a quelli in cui sono presenti soggetti portatori
di handicap;
• nel 2007, nell’ambito di una manovra generale di redistribuzione del reddito da
pensione e da lavoro dipendente, attuata con legge finanziaria sul versante fiscale
e su quello dei trattamenti di famiglia, sono stati portati da 56 – 58 mila euro a
86 – 95mila i limiti di reddito nelle situazioni mono e biparentali con figli minori,
senza soggetti inabili, introducendo il passo di 100 euro per uno scaglionamento
più fine dell’importo spettante, anch’esso potenziato; sono stati inoltre aumentati
del 15% gli importi di tutte le altre situazioni familiari con figli, mentre sono rimaste soggette alla precedente disciplina le situazioni senza figli tranne per il
fatto che, anche per queste, la rivalutazione dei limiti di reddito prevista per luglio
2007 è stata rinviata al 1° luglio 2008. In conseguenza del finissimo scaglionamento delle tabelle 11 e 12, in alcuni casi si verificò la situazione paradossale
per cui a parità di numero di componenti e di reddito complessivo, nuclei familiare
con soggetto inabile (tabelle 14 e 15) conseguirono un trattamento minore di
quello corrisposto ad un nucleo corrispettivo senza inabili. La soluzione stava nella
rideterminazione delle altre tabelle con criteri analoghi a quelli seguiti per la 11
e la 12; come soluzione provvisoria per il 2007, i Ministeri della famiglia e del
lavoro stabilirono che il trattamento per i nuclei con soggetti inabili non potesse
essere inferiore a quello previsto per nuclei senza soggetti inabili, a parità delle
altre condizioni (DM 7 marzo 2007);
• nel 2008, con uno stanziamento di 30 milioni di euro, è stata disposta la ristrutturazione delle altre tabelle con figli, in modo da eliminare la disparità di trattamento sopra evidenziata; in seguito alla ristrutturazione, le tabelle con figli
maggiorenni inabili (17 e18) sono state assorbite dalle tabelle 14 e 15, per nuclei familiari con soggetto inabile e almeno un figlio minorenne, rispettivamente
in presenza di entrambi i genitori o solo uno. L’importo dell’assegno ai nuclei
orfanili e a quelli senza figli, ma con presenza di soggetto inabile, sono stati
aumentati del 10% nelle rispettive fasce di reddito, che non hanno subito modifiche. Non hanno subito modifiche né aumenti, infine, le tabelle relative a nuclei senza figli e senza componenti inabili (art. 1, comma 200, L 244/2007,
legge finanziaria per il 2008, e DM 25 marzo 2008).
345
Assegno al
Negli ultimi anni, la sequenza degli interventi legislativi e delle conseguenti sistenucleo familiare mazioni amministrative può essere ricostruita sulla base delle seguenti circolari dell’INPS:
– 2000/2001: n. 113 del 14.6.2000;
– 2001/2002: n. 121 del 5.6.2001;
– 2002/2003: n. 110 del 13.6.2002;
– 2003/2004: n. 110 del 24.6.2003;
– 2004/2005:n. 94 del 15.6.2004;
– 2005/2006: n. 70 del 30.5.2005;
– 2006/2007: n. 83 del 16.6.2006;
– 1.1.2007 – 30.6.2008: n. 13 del 12.1.2007;
– 1.1.2008 – 30.6.2008: n. 68 del 10.6.2008;
– 2008/2009: n. 69 del 4.7.2008;
– 2009/2010: n. 81 del 16.6.2009;
– 2010/2011: n. 69 del 26.5.2010;
– 2011/2012: n. 83 del 13.06.2011;
– 2012/2013: n. 79 dell’8.06.2012;
– 2013/2014: n.84 del 23.05.2013.
– 2014/2015: n.76 dell’11.06.2014.
I tipi di nucleo familiare rilevanti ai fini della concessione dell’assegno in base alle
fasce di reddito e al numero di componenti, così come stabilito dalla legge istitutiva,
erano 4: nuclei familiari in situazione “base”; nuclei familiari monoparentali; nuclei
familiari con soggetti inabili; nuclei familiari monoparentali con soggetti inabili. In seguito alle modificazioni che sono intervenute in merito all’importo degli assegni e ai livelli di reddito, con riferimento alle diverse situazioni familiari (anche non contemplate
dalla legge istitutiva), l’intera tipologia viene coperta oggi da 13 tabelle, contraddistinte
dalla numerazione non ufficiale adottata dagli Enti previdenziali ed esposta nel quadro
riepilogativo che segue.
Per mancanza di spazio sono pubblicate in questo volume solo le tabelle vigenti
per nuclei senza figli: le altre sono comunque disponibili nell’ipertesto formato pdf.
346
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TABELLE ANF PER TIPOLOGIA E SITUAZIONE FAMILIARE
(in nero i nuclei con inabili)
NUCLEI SENZA FIGLI
NUCLEI ORFANILI
NUCLEI CON FIGLI
tipo di nucleo familiare
n. tabella
Nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore
(in cui non siano presenti componenti inabili)
11
Nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore
(in cui non siano presenti componenti inabili)
12
Nuclei con entrambi i genitori ed almeno un figlio
(in cui sia presente almeno un componente inabile)
14
Nuclei con un solo genitore ed almeno un figlio
(in cui sia presente almeno un componente inabile)
15
Nuclei orfanili composti solo da minori non inabili
13
Nuclei orfanili composti da almeno un minore
(in cui sia presente almeno un componente inabile)
16
Nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili
19
Nuclei con entrambi i coniugi e senza figli
(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)
20A
Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente
sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a,
abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un
Paese estero non convenzionato) senza figli
(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)
20 B
Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno
un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili)
21 A
Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile,
separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con
coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli e con
almeno un fratello, sorella o nipote
(in cui non siano presenti componenti inabili)
21 B
Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e
almeno un fratello, sorella o nipote (in cui sia presente almeno
un coniuge inabile e nessun altro componente inabile)
21 C
Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia
celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a,
abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese
estero non convenzionato) senza figli e con almeno un fratello,
sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile)
21 D
347
TABELLA numero 20 A
Livelli di reddito percepito durante l'anno 2013
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo:
dal 1° luglio 2014
al 30 giugno 2015
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
348
1,00
24.868,98
28.257,17
31.648,66
35.038,83
38.429,70
41.819,85
45.210,07
48.600,89
51.989,75
55.381,28
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
1
24.868,97
28.257,16
31.648,65
35.038,82
38.429,69
41.819,84
45.210,06
48.600,88
51.989,74
55.381,27
58.771,43
2
NUCLEI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
Numero dei componenti il nucleo familiare
3
4
5
6
7 o più
252,80
244,29
238,60
224,40
218,72
204,51
184,64
164,75
142,02
68,17
-
301,09
286,89
272,69
258,49
244,29
232,93
210,20
190,31
176,11
156,23
68,17
Importo mensile euro
107,94
96,58
73,85
53,97
34,09
14,20
-
156,23
136,35
116,46
96,58
73,85
53,97
34,09
14,20
-
204,51
190,31
170,43
150,55
136,35
116,46
82,38
48,29
14,20
-
349
TABELLA numero 20 B
Livelli di reddito percepito durante l'anno 2013
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo:
dal 1° luglio 2014
al 30 giugno 2015
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
1,00
27.127,76
30.519,26
33.909,45
37.298,96
40.688,47
44.079,32
47.470,18
50.861,02
54.252,55
57.642,70
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
1
27.127,75
30.519,25
33.909,44
37.298,95
40.688,46
44.079,31
47.470,17
50.861,01
54.252,54
57.642,69
61.031,55
2
62,49
48,29
34,09
14,20
-
* richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese estero
350
NUCLEI MONOPARENTALI* SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
Numero dei componenti il nucleo familiare
3
4
5
6
7 o più
252,80
244,29
238,60
224,40
218,72
204,51
184,64
164,75
142,02
68,17
-
301,09
286,89
272,69
258,49
244,29
232,93
210,20
190,31
176,11
156,23
68,17
Importo mensile euro
107,94
96,58
73,85
53,97
34,09
14,20
-
156,23
136,35
116,46
96,58
73,85
53,97
34,09
14,20
-
204,51
190,31
170,43
150,55
136,35
116,46
82,38
48,29
14,20
-
non convenzionato
351
TABELLA numero 21 A
Livelli di reddito percepito durante l'anno 2013
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo:
dal 1° luglio 2014
al 30 giugno 2015
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
352
1,00
13.566,37
16.957,22
20.348,05
23.737,58
27.127,76
30.519,26
33.909,45
37.298,96
40.688,47
44.079,32
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
1
13.566,36
16.957,21
20.348,04
23.737,57
27.127,75
30.519,25
33.909,44
37.298,95
40.688,46
44.079,31
47.470,17
2
46,48
36,15
25,82
10,33
-
NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E
ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
Numero dei componenti il nucleo familiare
3
4
5
6
7 o più
191,09
185,92
180,76
170,43
165,27
154,94
139,44
123,95
108,46
51,65
-
227,24
216,91
206,58
196,25
185,92
175,60
160,10
144,61
134,28
118,79
51,65
Importo mensile euro
82,63
72,30
56,81
41,32
25,82
10,33
-
118,79
103,29
87,80
72,30
56,81
41,32
25,82
10,33
-
154,94
144,61
129,11
113,62
103,29
87,80
61,97
36,15
10,33
-
353
TABELLA numero 21 B
Livelli di reddito percepito durante l'anno 2013
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo:
dal 1° luglio 2014
al 30 giugno 2015
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
1,00
15.826,49
19.218,00
22.606,86
25.997,05
29.389,20
32.779,37
36.170,23
39.559,10
42.949,94
46.340,78
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
1
15.826,48
19.217,99
22.606,85
25.997,04
29.389,19
32.779,36
36.170,22
39.559,09
42.949,93
46.340,77
49.731,63
2
46,48
36,15
25,82
10,33
-
* richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese estero
354
NUCLEI MONOPARENTALI *
SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
Numero dei componenti il nucleo familiare
3
4
5
6
7 o più
191,09
185,92
180,76
170,43
165,27
154,94
139,44
123,95
108,46
51,65
-
227,24
216,91
206,58
196,25
185,92
175,60
160,10
144,61
134,28
118,79
51,65
Importo mensile euro
82,63
72,30
56,81
41,32
25,82
10,33
-
118,79
103,29
87,80
72,30
56,81
41,32
25,82
10,33
-
154,94
144,61
129,11
113,62
103,29
87,80
61,97
36,15
10,33
-
non convenzionato
355
TABELLA numero 21 C
Livelli di reddito percepito durante l'anno 2013
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo:
dal 1° luglio 2014
al 30 giugno 2015
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
356
1,00
24.868,98
28.257,17
31.648,66
35.038,83
38.429,70
41.819,85
45.210,07
48.600,89
51.989,75
55.381,28
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
1
24.868,97
28.257,16
31.648,65
35.038,82
38.429,69
41.819,84
45.210,06
48.600,88
51.989,74
55.381,27
58.771,43
2
51,13
39,77
28,40
11,36
-
NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E
ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE
E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)
Numero dei componenti il nucleo familiare
3
4
5
6
7 o più
210,20
204,51
198,84
187,47
181,80
170,43
153,38
136,35
119,31
56,82
-
249,96
238,60
227,24
215,88
204,51
193,16
176,11
159,07
147,71
130,67
56,82
Importo mensile euro
90,89
79,53
62,49
45,45
28,40
11,36
-
130,67
113,62
96,58
79,53
62,49
45,45
28,40
11,36
-
170,43
159,07
142,02
124,98
113,62
96,58
68,17
39,77
11,36
-
357
TABELLA numero 21 D
Livelli di reddito percepito durante l'anno 2013
dal nucleo familiare nel suo insieme
valevole per il periodo:
dal 1° luglio 2014
al 30 giugno 2015
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
1,00
27.127,76
30.519,26
33.909,45
37.298,96
40.688,47
44.079,32
47.470,18
50.861,02
54.252,55
57.642,70
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
a euro
1
27.127,75
30.519,25
33.909,44
37.298,95
40.688,46
44.079,31
47.470,17
50.861,01
54.252,54
57.642,69
61.031,55
2
51,13
39,77
28,40
11,36
-
* richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese estero
358
NUCLEI MONOPARENTALI*
SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE)
Numero dei componenti il nucleo familiare
3
4
5
6
7 o più
210,20
204,51
198,84
187,47
181,80
170,43
153,38
136,35
119,31
56,82
-
249,96
238,60
227,24
215,88
204,51
193,16
176,11
159,07
147,71
130,67
56,82
Importo mensile euro
90,89
79,53
62,49
45,45
28,40
11,36
-
130,67
113,62
96,58
79,53
62,49
45,45
28,40
11,36
-
170,43
159,07
142,02
124,98
113,62
96,58
68,17
39,77
11,36
-
non convenzionato
359