Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione
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Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione
A A..S S..D D..E E..P P.. REGOLAMENTO DISPOSIZIONI PRELIMINARI Il presente Regolamento, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene approvato dall’Assemblea e viene adottato dagli Organi di ASDEP - di seguito anche Associazione (Assemblea, Consiglio di Amministrazione – di seguito anche Consiglio - e Collegio dei Revisori – di seguito anche Collegio -) in conformità ai principi contenuti nello Statuto, al fine di disciplinare gli aspetti attinenti al funzionamento degli stessi. Il presente Regolamento viene inoltre adottato al fine di definire: 1. le caratteristiche delle prestazioni erogate da ASDEP; 2. le procedure operative riguardanti: a) le adesioni di Enti del comparto e dei beneficiari; b) il versamento dei contributi e della quota di adesione; c) l’erogazione delle prestazioni. SEZIONE I - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CAPO I - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 1 - ATTIVITÀ 1. Il Consiglio si riunisce, di regola, con cadenza almeno trimestrale su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, nonché ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, ovvero quando ne faccia richiesta almeno il cinquanta per cento dei Consiglieri in carica, il Presidente dell’Assemblea o il Presidente del Collegio. 2. La comunicazione della convocazione deve essere inoltrata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. Sono fatti salvi i casi di urgenza, per i quali è rimessa alla valutazione del Presidente la convocazione con un preavviso più breve. 3. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell’Assemblea e il Presidente del Collegio, fatti salvi i casi di trattazione di argomenti giudicati, dal Presidente del Consiglio, meritevoli di esame riservato. ART. 2 - CONVOCAZIONE 1. Con particolare riferimento all’indizione delle adunanze del Consiglio, il Presidente, che lo presiede e ne coordina i lavori: a) lo convoca almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, sono fatti salvi i casi di urgenza, per i quali è rimessa al Presidente la valutazione per una convocazione con un preavviso più breve; b) favorisce una partecipazione meditata e consapevole dei Consiglieri, attraverso una chiara esplicazione dei punti in discussione all’ordine del giorno; 1 A A..S S..D D..E E..P P.. c) garantisce che i consiglieri possano deliberare con cognizione di causa, fornendo agli stessi tutta la documentazione e tutte le informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno di ciascuna adunanza, con congruo preavviso. Qualora gli argomenti in discussione siano relativi ad iniziative di tipo ordinario, i relativi documenti, sono trasmessi di regola almeno tre giorni lavorativi precedenti la data fissata per la riunione consiliare. d) verifica che sia data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; e) in caso di impedimento è sostituito dal consigliere più anziano in carica; f) rappresenta legalmente l’Associazione, nei confronti dei beneficiari, degli Enti associati e dei terzi; g) firma tutti gli atti che impegnano l’Associazione; h) promuove e resiste alle liti su conforme parere del Consiglio; i) svolge funzioni di raccordo con i Presidenti degli Enti e con le Organizzazioni sindacali fondatori dell’Associazione, anche relazionando in casi di particolare urgenza; l) segnala agli Enti e alle Organizzazioni sindacali fondatori dell’Associazione, tutti i casi di perdurante assenza dalle sedute consiliari (intese come tre assenze consecutive ingiustificate) che, come risulta dai verbali approvati, minino, di fatto, il principio di pariteticità della composizione dell’Organo al fine di riequilibrare in tal senso la composizione del Consiglio; m) provvede affinché le informazioni di cui alla lett. c) siano trasmesse al Presidente dell’Assemblea e al Presidente del Collegio. n) partecipa ai lavori dell’Assemblea intervenendo, se richiesto, sui punti all’O.d.G. ovvero sul funzionamento e sull’attività dell’Associazione. ART. 3 - LAVORI 1. Il potere di proposta delle delibere consiliari è assegnato in via ordinaria al Presidente, ciascun Consigliere può formulare proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 2. Ciascun Consigliere è tenuto a deliberare in autonomia, assumendo determinazioni che, ragionevolmente, possano portare, quale obiettivo prioritario, all’effettivo miglioramento dei servizi resi ai beneficiari. 3. Il Consiglio è regolarmente costituito in seduta con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. 4. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Tali verbali sono sottoposti all’approvazione del primo utile Consiglio e nel frattempo le deliberazioni prese possono essere rese esecutive quando adempimenti legislativi, ovvero particolari necessità, lo richiedano, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto. La immediata esecutività delle deliberazioni deve essere formalmente espressa all’interno del verbale. 5. Il Segretario redige il verbale avvalendosi di strumenti di registrazione elettronica. I supporti magnetici recanti le tracce sonore degli interventi in seduta devono essere cancellati successivamente all’approvazione del verbale in esame. 6. I verbali delle riunioni consiliari vengono notificati a tutti i consiglieri e rimangono disponibili (unitamente ai relativi allegati e alla documentazione acquisita agli atti dei verbali stessi) per la consultazione a richiesta di ciascuno dei Consiglieri, per il Presidente dell’Assemblea e per il Presidente del Collegio. Ogni diversa diffusione deve essere autorizzata dal Consiglio. 7. Per l’organizzazione dei propri lavori, il Consiglio si avvale del supporto del Segretario nonché delle consulenze dei rami professionali presenti negli organici degli Enti fondatori e, in ultima 2 A A..S S..D D..E E..P P.. ipotesi, avvalendosi di apporti professionali esterni, laddove se ne ravvisi la necessità dandone comunicazione al Presidente dell’Assemblea e al Presidente del Collegio. 8. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvede alla nomina del sostituto individuandolo fra i consiglieri presenti in seduta. ART. 4 - COMPETENZE 1. Il Consiglio, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 6 comma 8 lett. e) dello Statuto dell’Associazione, delibera sulle linee strategiche da seguire al fine di garantire un positivo rapporto fra condizioni di mercato e prestazioni rese agli iscritti, avvalendosi, se ritenuto opportuno e necessario, in questo compito anche di primarie società di brokeraggio, verificandone costantemente l’operato. 2. Rientra, inoltre, nella competenza del Consiglio la verifica dell’adeguatezza, completezza e tempestività dei flussi informativi sull’andamento della polizza che devono essere forniti dalla compagnia che gestisce il servizio e, ove ne sia fatto ricorso, dal broker. ART. 5 - COMMISSIONI INTERNE 1. Il Consiglio, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 punto 7 dello Statuto, può costituire al suo interno Commissioni di lavoro al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia dei proprio operato. 2. Il Consiglio si avvale dell’ausilio di commissioni con funzioni istruttorie, propositive e consultive su specifici argomenti, volte a fornire elementi utili all’assunzione delle deliberazioni. Tali commissioni possono essere costituite da un minimo di tre consiglieri fino ad un massimo di cinque. La conclusione dei lavori delle predette commissioni va rappresentata nel corso della prima seduta utile del Consiglio. 3. La composizione, i compiti ad essi affidati ed il funzionamento di ciascuna Commissione sono disciplinati con apposita deliberazione approvata dal Consiglio. 4. I compiti delle commissioni di cui al precedente punto devono essere determinati in modo chiaro da parte del Consiglio, evitando ogni forma di genericità dell’argomento all’esame delle Commissioni, al fine di consentire alle stesse di svolgere il compito assegnato con puntualità ed efficacia. ART. 6 - COPERTURE ASSICURATIVE Il Consiglio valuta il generale andamento della polizza, avvalendosi delle informazioni e documentazioni ricevute dai responsabili dell’erogazione del servizio o dai rappresentanti del broker (ove presente), convocandoli in seduta con cadenza periodica, almeno trimestrale. Tali informazioni vengono trasmesse al Presidente dell’Assemblea e al Presidente del Collegio. ART. 7 - ATTIVITA’ INFORMATIVE La circolazione di informazioni tra gli Organi dell’Associazione e all’interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli. Il Consiglio, pertanto è competente a verificare la predisposizione nonché il regolare mantenimento nel tempo di un sistema di flussi informativi che sia adeguato, completo e tempestivo. 3 A A..S S..D D..E E..P P.. ART. 8 – DELIBERAZIONI 1. La composizione del Consiglio è determinata dall’art. 6 comma 1 dello Statuto dell’Associazione. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. 3. In caso di parità di voti espressi, prevarrà il voto del Presidente. ART. 9 - TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI 1. I Consiglieri, i componenti dell’Assemblea e i Revisori mantengono riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, salvo quanto previsto agli articoli precedenti. 2. Fermo l’obbligo vigente in capo ai consiglieri, ai componenti dell’Assemblea, ai revisori e alle persone informate in quanto chiamate a svolgere compiti di supporto al Consiglio, di conservare in modo accurato le informazioni riservate di cui possono venire a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, il Consiglio, al fine di evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate, affida al Presidente il compito di tenere i rapporti con gli organi di informazione e provvedere alla stesura delle bozze dei comunicati relativi a informazioni sull’andamento della polizza. ART. 10 - RAPPORTI CON L’ASSEMBLEA Fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 9, alla Assemblea possono partecipare tutti i Consiglieri, senza diritto di voto. In particolare il Presidente, o un Consigliere da lui delegato, riferisce in Assemblea sull’attività svolta e programmata e si adopera per assicurare ai componenti dell’Organo un’adeguata informativa circa gli elementi necessari affinché questi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza della Assemblea. ART. 11 – ULTERIORI DISPOSIZIONI 1. In adempimento degli obblighi di informazione all’Assemblea, come definiti nel presente regolamento, il Consiglio promuove l’apertura di canali di informazione privilegiata con le componenti che hanno aderito al piano assicurativo, garantendo la possibilità all’utente di formulare direttamente le proprie valutazioni e suggerimenti, avvalendosi anche di strumenti informatici, quali, ad esempio, caselle di posta elettronica dedicate all’utenza; 2. Almeno una volta all’anno, una seduta del Consiglio deve recare all’Ordine del giorno, tra l’altro, la valutazione circa l’efficacia del presente Regolamento, adottando le eventuali conseguenti deliberazioni, proponendole all’Assemblea per quanto di competenza. CAPO II – ASSEMBLEA ART. 12 – COMPETENZE L’Assemblea, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 5 comma 5 lettere d, e, assume le decisioni, avendo come obiettivo primario quello di garantire le migliori prestazioni agli iscritti. 4 A A..S S..D D..E E..P P.. ART. 13 – DELIBERAZIONI 1. La composizione dell’Assemblea è determinata dall’art. 5 comma 1 dello Statuto dell’Associazione. 2. Le decisioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono assunti con la maggioranza assoluta dei votanti presenti. 3. In caso di parità di voti espressi, prevarrà il voto del Presidente. ART 14 - CONVOCAZIONE 1. Con particolare riferimento all’indizione delle adunanze dell’Assemblea, il Presidente, che la presiede e la coordina: a) la convoca almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, sono fatti salvi i casi di urgenza, per i quali è rimessa al Presidente la valutazione per una convocazione con un preavviso più breve; b) favorisce una partecipazione, meditata e consapevole dei componenti, attraverso una chiara esplicazione dei punti in discussione all’ordine del giorno ed anche attraverso l’inoltro della documentazione e/o informazioni acquisite per effetto della partecipazione alle sedute del Consiglio; c) garantisce che i componenti dell’Assemblea possano deliberare con cognizione di causa, fornendo agli stessi tutta la documentazione e le informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno di ciascuna adunanza, con congruo preavviso. Comunque, qualora gli argomenti in discussione siano relativi ad iniziative di tipo ordinario, i documenti, sono trasmessi di regola almeno tre giorni lavorativi precedenti la data fissata per la riunione dell’Assemblea; d) verifica che sia data esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; e) In caso di impedimento è sostituito dal componente più anziano in carica; f) segnala agli Enti e alle Organizzazioni sindacali fondatori dell’Associazione, tutti i casi di perdurante assenza dalle sedute dell’Assemblea (intese come tre assenze consecutive ingiustificate) che minino, di fatto, il principio di pariteticità della composizione dell’Organo al fine di riequilibrare in tal senso la composizione dell’Assemblea; g) provvede affinché le informazioni di cui alla lett. c) siano trasmesse al Presidente del Consiglio e al Presidente del Collegio. ART.15 - LAVORI 1. Il Segretario redige il verbale avvalendosi di strumenti di registrazione elettronica. I supporti magnetici recanti le tracce sonore degli interventi in seduta devono essere cancellati successivamente all’approvazione del verbale in esame. 2. Di ogni seduta dell’Assemblea viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Tali verbali sono sottoposti all’approvazione della riunione successiva e nel frattempo le deliberazioni prese possono essere rese esecutive quando adempimenti legislativi, ovvero particolari necessità, lo richiedano, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto. La immediata esecutività delle deliberazioni deve essere formalmente espressa all’interno del verbale. Il verbale deve indicare: a) la data dell’Assemblea; b) l’identità dei partecipanti; c) l’ordine del giorno delle materie trattate; 5 A A..S S..D D..E E..P P.. d) le modalità e i risultati delle votazioni; e) l’identità dei votanti, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; f) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno; g) In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvede alla nomina del sostituto individuandolo fra i consiglieri presenti in seduta. h) eventuali note a verbale presentate dai partecipanti costituiscono parte integrante del verbale stesso. 3. L’assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti i componenti possano formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell’assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. 4. All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori, fatti salvi i casi di trattazione di argomenti giudicati, dal Presidente dell’Organo, meritevoli di esame riservato. ART. 16 - PRIMA CONVOCAZIONE 1. L’Assemblea è costituita secondo quanto indicato dall’art. 5 comma 1) dello Statuto dell’Associazione. 2. La prima convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio o, in caso di suo impedimento, dal consigliere che ne fa le veci. 3. L’avviso di convocazione deve indicare: a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea; b) la data e l’ora di convocazione dell’assemblea; c) le materie oggetto di deliberazione da parte dell’adunanza assembleare sono quelle di cui all’art. 5 comma 5, lett. a e segg. dello Statuto; d) limitatamente alla prima convocazione dell’Organo, l’ordine del giorno deve recare “Nomina del Presidente”, assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 2 dello Statuto dell’Associazione (criterio dell’alternanza). 4. L’assemblea viene convocata almeno cinque giorni prima della data prevista per l’adunanza. 5. Successivamente alla convocazione costitutiva, deve essere, di norma, convocata almeno quattro volte l’anno (in prossimità delle riunioni del Consiglio), di cui una entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. 6. Può essere convocata ogni qual volta ritenuto necessario dal Presidente (dell’Assemblea), anche su richiesta del Presidente del Consiglio. ART. 17 - SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE 1. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l’Assemblea non risulti legalmente costituita. 2. L’Assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per l’adunanza di prima convocazione, laddove in quest’ultima non sia stato raggiunto il numero legale. 3. L’Assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno, mese ed anno dell’Assemblea di precedente convocazione. 6 A A..S S..D D..E E..P P.. ART. 18 - DETERMINAZIONE DEI QUORUM 1. L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti. 2. L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. ART. 19 - RINVIO I componenti dell’Assemblea che rappresentino almeno un quarto della totalità dei presenti, hanno il diritto di ottenere il rinvio dell’Assemblea a non oltre dieci giorni, qualora dichiarino di non essere stati sufficientemente informati e/o documentati sugli argomenti all’ordine del giorno. ART. 20 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE E A VOTARE 1. Ogni partecipante all’adunanza, nominato a far parte dell’organo dagli Enti e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative fondatori ha diritto di voto. 2. A ciascun partecipante spetta un voto. ART. 21 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA, VERBALIZZAZIONE 1. La prima Adunanza dell’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio, che esercita le funzioni di Presidente dell’Assemblea pro tempore: a) in tale riunione, si deve procedere alla nomina del Presidente dell’Assemblea (art. 16 comma 3 lettere c, d, del presente Regolamento); c) precedentemente a tale nomina, sarà individuato un segretario fra i componenti dell’Organo, la cui nomina deve essere ratificata dall’adunanza. 2. Una volta individuati e nominati il Presidente dell’Assemblea e il Segretario, con elezione a maggioranza assoluta, si procede all’esame dei punti all’ordine del giorno dei lavori assembleari. 3. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare le identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori dell’organo e, infine, accertare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni. CAPO III- COLLEGIO DEI REVISORI ART. 22 - COMPOSIZIONE Il Collegio è formato da otto componenti effettivi, nominati dai quattro Enti fondatori, secondo la ripartizione di cui all’art. 6 comma 1 dello Statuto. ART. 23 - DURATA I revisori durano in carica per quattro esercizi finanziari successivi e non sono rieleggibili. 7 A A..S S..D D..E E..P P.. ART. 24 - PRESIDENTE Il Collegio elegge fra i propri componenti, a maggioranza assoluta, un Presidente cui spetta, fra l’altro, il compito di riferire sull’andamento dell’Associazione nelle riunioni dell’Assemblea e relaziona sui bilanci dell’Associazione stessa. ART. 25 - COMPETENZE I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea, senza diritto di voto. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione dell’Associazione, vigilando sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riguardo all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. SEZIONE II - PROCEDURE GESTIONALI CAPO I - PARTE GENERALE ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto dal presente Regolamento di funzionamento, vigono i principi enunciati nello Statuto dell’Associazione e, più in generale, dal Codice Civile. ART. 27 - MODALITÀ DI VOTO 1. Al fine di una puntuale verbalizzazione, sia per il Consiglio che per l’Assemblea, sono ammesse le seguenti modalità di espressione del voto: a) alzata di mano; b) chiamata nominale; c) voto segreto (si ricorre a tale modalità quando la richiesta viene avanzata dalla maggioranza qualificata - metà + 1 degli aventi diritto -). ART. 28 – DISCIPLINA L’assemblea e il Consiglio sono regolarmente costituiti in seduta con la presenza di almeno la metà più uno dei loro componenti. L’assemblea e il Consiglio sono chiamati a decidere dei casi di decadenza dei componenti, laddove si riscontri una carenza dei requisiti soggettivi come determinati nell’Atto costitutivo dell’Associazione, ovvero, si appalesi un evidente conflitto di interessi, oppure, quando dovessero modificarsi le percentuali riferite alle rappresentatività previste dallo Statuto. 8 A A..S S..D D..E E..P P.. ART. 29 - FINALITA’ All’adempimento dei propri fini istituzionali, così come indicati dall’Art. 2 comma 1 dello Statuto, l’Associazione provvede tramite ricorso al sistema assicurativo, al quale potrà essere anche delegato lo svolgimento di determinate attività, secondo le decisioni che saranno adottate dal Consiglio. Il contenuto dei programmi assicurativi di cui al precedente comma è proposto dal Consiglio che potrà avvalersi dell’azione del broker , laddove presente, salvo riscontro del mercato libero, nel rispetto delle norme e dei criteri che disciplinano le gare di evidenza pubblica. E’ facoltà del Consiglio stipulare ulteriori programmi assicurativi cui i soggetti di cui all’Art. 3 dello Statuto, potranno accedere, in forma volontaria con onere a proprio carico e gestione separata delle relative posizioni. ART. 30 - DURATA E DECORRENZA Il periodo di adesione ai programmi assicurativi è, normalmente annuale e decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ferma restando la possibilità del Consiglio di decidere una diversa decorrenza. ART. 31 - BENEFICIARI I beneficiari dei trattamenti previsti dall’Associazione sono quelli previsti dall’Art. 3 dello Statuto. CAPO II – ADESIONI ART. 32 - MODALITA’ DI ADESIONE COLLETTIVA L’adesione degli Enti ad ASDEP avviene tramite invio, per raccomandata o fax, di una richiesta di adesione all’Associazione con l’indicazione del numero dei beneficiari, suddivisi eventualmente per categoria, secondo le modalità previste dallo Statuto, art. 2, comma 3. Una volta ricevuta la richiesta il Consiglio, ai sensi dell’Art.6 co. 8 lettera f) dello Statuto, valuterà la richiesta, dando in ogni caso un riscontro in merito all’accoglimento o meno della stessa. In caso di accoglimento della richiesta, ASDEP provvederà a formalizzare l’accettazione all’Ente richiedente indicando oltre all’ammontare della quota di adesione di cui al successivo Art. 36, le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie alla corretta operatività delle coperture. ART. 33 - MODALITA’ DI ADESIONE INDIVIDUALE L’adesione individuale dei singoli beneficiari avviene tramite l’invio, per raccomandata o fax, dello specifico modulo di adesione, debitamente compilato da parte dell’interessato. Il modulo di adesione è adottato secondo le direttive stabilite dal Consiglio. 9 A A..S S..D D..E E..P P.. ART. 34 – ULTERIORE MODALITA’ DI ADESIONE COLLETTIVA L’Associazione favorirà, valutandone la fattibilità, ulteriori adesioni collettive da parte di altre Amministrazioni Pubbliche. CAPO III – CONTRIBUTI ART. 35 - IMPORTO L’ammontare dei contributi per l’adesione ai programmi stipulati da ASDEP dei soggetti indicati all’Art. 3 dello Statuto è determinato dal Consiglio sulla base delle condizioni definite con l’aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica. ART. 36 - VERSAMENTO Il versamento dei contributi, da parte degli Enti ovvero dei singoli aderenti in forma individuale o collettiva, dovrà avvenire secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio e precisati nella lettera di accettazione dell’adesione dell’Ente ad ASDEP ovvero nel modulo di adesione. Il ritardo nel versamento dei contributi comporta la non operatività della copertura assicurativa. CAPO IV – ENTRATE E PATRIMONIO ART. 37 - ENTRATE ASDEP non ha fini di lucro e le proprie entrate sono costituite da: a) gli importi, i servizi e le prestazioni riconosciute dagli Enti Fondatori; b) i contributi; c) le quote di adesione; d) gli interessi ed i rendimenti delle eventuali disponibilità finanziarie; e) ogni altro provento che spetti o affluisca all’Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio di ASDEP è costituito da ogni bene mobile ed immobile di cui, a qualsiasi titolo, l’Associazione divenga proprietario o titolare. ART. 38 - ENTI FONDATORI Al fine di garantire il funzionamento e l’autonomia di ASDEP, gli Enti Fondatori dell’Associazione, vale a dire: INPS, INAIL, INPDAP e ACI, contribuiscono, nei limiti degli stanziamenti disposti a bilancio da ciascun Ente, alle spese di gestione dell’Associazione stessa. I suddetti Enti possono provvedere alla contribuzione di cui sopra anche mediante prestazione di beni e servizi. 10 A A..S S..D D..E E..P P.. ART. 39 - QUOTA DI ADESIONE Sempre al fine di garantire il funzionamento e l’autonomia di ASDEP, gli Enti aderenti all’Associazione contribuiscono alle spese di gestione mediante il versamento di una quota di adesione. La quota di adesione a carico degli Enti aderenti all’Associazione è stabilita ogni anno dal Consiglio in funzione delle spese di gestione dell’Associazione, in modo da poter garantire il pareggio di bilancio. La quota di adesione è determinata annualmente, sulla base della consistenza delle adesioni del precedente esercizio, per ciascun Ente in proporzione al numero dei dipendenti dell’Ente stesso beneficiari delle prestazioni erogate da ASDEP. Inoltre il Consiglio stabilisce annualmente la quota di adesione per i singoli soggetti aderenti. ART. 40 - ENTI ESONERATI Sono esonerati dal versamento della quota di adesione gli Enti Fondatori di ASDEP, vale a dire: INPS, INAIL, INPDAP e ACI. CAPO V – PRESTAZIONI ART. 41 - COPERTURE Così come stabilito dall’Art. 2 dello Statuto, le prestazioni erogate dall’ASDEP tramite il ricorso al sistema assicurativo, consistono in coperture per il rimborso delle spese sanitarie integrative di quelle erogate dal SSN e in coperture per il rischio di premorienza. Nell’ambito dei propri poteri, il Consiglio avrà facoltà di determinare i contenuti delle coperture di cui sopra, affinché le stesse siano conformi alle disposizioni fiscali e contributive in materia. Spetta al Consiglio, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, determinare per ciascuna copertura i beneficiari delle specifiche prestazioni. ART. 42 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI Ogni diritto alle prestazioni a favore dei beneficiari discenderà esclusivamente dai contratti assicurativi stipulati da ASDEP in adempimento delle proprie finalità, rimanendo quindi esclusa, per qualsiasi titolo, ogni responsabilità di ASDEP che potrebbe derivare dall’applicazione o meno dei suddetti contratti assicurativi. ART. 43 - EROGAZIONE Fermo restando che ASDEP provvede all’erogazione delle prestazioni tramite ricorso al sistema assicurativo, l’Associazione in occasione della stipula dei contratti assicurativi avrà cura di concordare con le Compagnie di Assicurazione interessate e con l’ausilio del broker, ove previsto, le idonee procedure gestionali inerenti l’accesso alle prestazioni ed ai servizi. 11 A A..S S..D D..E E..P P.. ART. 44 - INFORMATIVA L’ Associazione garantisce la massima riservatezza nei confronti degli Enti aderenti e dei beneficiari delle prestazioni in merito alle posizioni individuali e alle singole contribuzioni versate, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in merito alla tutela della privacy. Al fine dell’operatività delle prestazioni richieste, i dati personali saranno comunicati da ASDEP ai soggetti cui l’Associazione debba rivolgersi per l’ esecuzione delle prestazioni attivate. ART. 45 – NORMA FINALE Incorporazioni, fusioni, soppressioni degli enti fondatori che possano intervenire in virtù di provvedimenti legislativi, non influiscono sulla composizione degli organi ne sull’andamento del lavoro degli stessi ne sui principi cui si ispira il presente regolamento, onde garantire le finalità istituzionali dell’ASDEP stesso. Il Consiglio proporrà all’Assemblea le modifiche statutarie, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, lettera B dello Statuto. Regolamento approvato all’unanimità dall’Assemblea nella seduta del giorno 11 febbraio 2013 presso i locali INPS di Via Ciro il Grande, 21 (Roma). 12