Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Transcript

Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione
A
A..S
S..D
D..E
E..P
P..
REGOLAMENTO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Il presente Regolamento, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene approvato
dall’Assemblea e viene adottato dagli Organi di ASDEP - di seguito anche Associazione (Assemblea, Consiglio di Amministrazione – di seguito anche Consiglio - e Collegio dei Revisori – di
seguito anche Collegio -) in conformità ai principi contenuti nello Statuto, al fine di disciplinare gli
aspetti attinenti al funzionamento degli stessi. Il presente Regolamento viene inoltre adottato al
fine di definire:
1. le caratteristiche delle prestazioni erogate da ASDEP;
2. le procedure operative riguardanti:
a) le adesioni di Enti del comparto e dei beneficiari;
b) il versamento dei contributi e della quota di adesione;
c) l’erogazione delle prestazioni.
SEZIONE I - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
CAPO I - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 1 - ATTIVITÀ
1. Il Consiglio si riunisce, di regola, con cadenza almeno trimestrale su convocazione del Presidente
o di chi ne fa le veci, nonché ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, ovvero quando ne
faccia richiesta almeno il cinquanta per cento dei Consiglieri in carica, il Presidente
dell’Assemblea o il Presidente del Collegio.
2. La comunicazione della convocazione deve essere inoltrata ai Consiglieri almeno cinque giorni
prima della data fissata per l’adunanza. Sono fatti salvi i casi di urgenza, per i quali è rimessa
alla valutazione del Presidente la convocazione con un preavviso più breve.
3. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell’Assemblea
e il Presidente del Collegio, fatti salvi i casi di trattazione di argomenti giudicati, dal Presidente
del Consiglio, meritevoli di esame riservato.
ART. 2 - CONVOCAZIONE
1. Con particolare riferimento all’indizione delle adunanze del Consiglio, il Presidente, che lo
presiede e ne coordina i lavori:
a) lo convoca almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, sono fatti salvi i casi di
urgenza, per i quali è rimessa al Presidente la valutazione per una convocazione con un
preavviso più breve;
b) favorisce una partecipazione meditata e consapevole dei Consiglieri, attraverso una
chiara esplicazione dei punti in discussione all’ordine del giorno;
1
A
A..S
S..D
D..E
E..P
P..
c) garantisce che i consiglieri possano deliberare con cognizione di causa, fornendo agli stessi
tutta la documentazione e tutte le informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno di
ciascuna adunanza, con congruo preavviso. Qualora gli argomenti in discussione siano relativi
ad iniziative di tipo ordinario, i relativi documenti, sono trasmessi di regola almeno tre giorni
lavorativi precedenti la data fissata per la riunione consiliare.
d) verifica che sia data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
e) in caso di impedimento è sostituito dal consigliere più anziano in carica;
f) rappresenta legalmente l’Associazione, nei confronti dei beneficiari, degli Enti associati e dei
terzi;
g) firma tutti gli atti che impegnano l’Associazione;
h) promuove e resiste alle liti su conforme parere del Consiglio;
i) svolge funzioni di raccordo con i Presidenti degli Enti e con le Organizzazioni sindacali
fondatori dell’Associazione, anche relazionando in casi di particolare urgenza;
l) segnala agli Enti e alle Organizzazioni sindacali fondatori dell’Associazione, tutti i casi di
perdurante assenza dalle sedute consiliari (intese come tre assenze consecutive
ingiustificate) che, come risulta dai verbali approvati, minino, di fatto, il principio di
pariteticità della composizione dell’Organo al fine di riequilibrare in tal senso la composizione
del Consiglio;
m) provvede affinché le informazioni di cui alla lett. c) siano trasmesse al Presidente
dell’Assemblea e al Presidente del Collegio.
n) partecipa ai lavori dell’Assemblea intervenendo, se richiesto, sui punti all’O.d.G. ovvero
sul funzionamento e sull’attività dell’Associazione.
ART. 3 - LAVORI
1. Il potere di proposta delle delibere consiliari è assegnato in via ordinaria al Presidente, ciascun
Consigliere può formulare proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
2. Ciascun Consigliere è tenuto a deliberare in autonomia, assumendo determinazioni che,
ragionevolmente, possano portare, quale obiettivo prioritario, all’effettivo miglioramento dei
servizi resi ai beneficiari.
3. Il Consiglio è regolarmente costituito in seduta con la presenza di almeno la metà più uno dei
suoi componenti.
4. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario stesso. Tali verbali sono sottoposti all’approvazione del primo utile
Consiglio e nel frattempo le deliberazioni prese possono essere rese esecutive quando
adempimenti legislativi, ovvero particolari necessità, lo richiedano, nel rispetto di quanto previsto
dallo Statuto. La immediata esecutività delle deliberazioni deve essere formalmente espressa
all’interno del verbale.
5. Il Segretario redige il verbale avvalendosi di strumenti di registrazione elettronica. I supporti
magnetici recanti le tracce sonore degli interventi in seduta devono essere cancellati
successivamente all’approvazione del verbale in esame.
6. I verbali delle riunioni consiliari vengono notificati a tutti i consiglieri e rimangono disponibili
(unitamente ai relativi allegati e alla documentazione acquisita agli atti dei verbali stessi) per la
consultazione a richiesta di ciascuno dei Consiglieri, per il Presidente dell’Assemblea e per il
Presidente del Collegio. Ogni diversa diffusione deve essere autorizzata dal Consiglio.
7. Per l’organizzazione dei propri lavori, il Consiglio si avvale del supporto del Segretario nonché
delle consulenze dei rami professionali presenti negli organici degli Enti fondatori e, in ultima
2
A
A..S
S..D
D..E
E..P
P..
ipotesi, avvalendosi di apporti professionali esterni, laddove se ne ravvisi la necessità dandone
comunicazione al Presidente dell’Assemblea e al Presidente del Collegio.
8. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvede alla nomina del sostituto
individuandolo fra i consiglieri presenti in seduta.
ART. 4 - COMPETENZE
1.
Il Consiglio, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 6 comma 8 lett. e) dello Statuto
dell’Associazione, delibera sulle linee strategiche da seguire al fine di garantire un positivo
rapporto fra condizioni di mercato e prestazioni rese agli iscritti, avvalendosi, se ritenuto
opportuno e necessario, in questo compito anche di primarie società di brokeraggio,
verificandone costantemente l’operato.
2. Rientra, inoltre, nella competenza del Consiglio la verifica dell’adeguatezza, completezza e
tempestività dei flussi informativi sull’andamento della polizza che devono essere forniti dalla
compagnia che gestisce il servizio e, ove ne sia fatto ricorso, dal broker.
ART. 5 - COMMISSIONI INTERNE
1. Il Consiglio, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 punto 7 dello Statuto, può costituire al
suo interno Commissioni di lavoro al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia dei proprio
operato.
2. Il Consiglio si avvale dell’ausilio di commissioni con funzioni istruttorie, propositive e consultive
su specifici argomenti, volte a fornire elementi utili all’assunzione delle deliberazioni. Tali
commissioni possono essere costituite da un minimo di tre consiglieri fino ad un massimo di
cinque. La conclusione dei lavori delle predette commissioni va rappresentata nel corso della
prima seduta utile del Consiglio.
3. La composizione, i compiti ad essi affidati ed il funzionamento di ciascuna Commissione sono
disciplinati con apposita deliberazione approvata dal Consiglio.
4. I compiti delle commissioni di cui al precedente punto devono essere determinati in modo chiaro
da parte del Consiglio, evitando ogni forma di genericità dell’argomento all’esame delle
Commissioni, al fine di consentire alle stesse di svolgere il compito assegnato con puntualità ed
efficacia.
ART. 6 - COPERTURE ASSICURATIVE
Il Consiglio valuta il generale andamento della polizza, avvalendosi delle informazioni e
documentazioni ricevute dai responsabili dell’erogazione del servizio o dai rappresentanti del
broker (ove presente), convocandoli in seduta con cadenza periodica, almeno trimestrale. Tali
informazioni vengono trasmesse al Presidente dell’Assemblea e al Presidente del Collegio.
ART. 7 - ATTIVITA’ INFORMATIVE
La circolazione di informazioni tra gli Organi dell’Associazione e all’interno degli stessi
rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di
efficienza della gestione ed efficacia dei controlli. Il Consiglio, pertanto è competente a verificare
la predisposizione nonché il regolare mantenimento nel tempo di un sistema di flussi informativi
che sia adeguato, completo e tempestivo.
3
A
A..S
S..D
D..E
E..P
P..
ART. 8 – DELIBERAZIONI
1. La composizione del Consiglio è determinata dall’art. 6 comma 1 dello Statuto dell’Associazione.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti espressi, prevarrà il voto del Presidente.
ART. 9 - TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI
1. I Consiglieri, i componenti dell’Assemblea e i Revisori mantengono riservati i documenti e le
informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, salvo quanto previsto agli articoli
precedenti.
2. Fermo l’obbligo vigente in capo ai consiglieri, ai componenti dell’Assemblea, ai revisori e alle
persone informate in quanto chiamate a svolgere compiti di supporto al Consiglio, di
conservare in modo accurato le informazioni riservate di cui possono venire a conoscenza
nell’esercizio delle loro funzioni, il Consiglio, al fine di evitare il rischio di divulgazione impropria
di notizie riservate, affida al Presidente il compito di tenere i rapporti con gli organi di
informazione e provvedere alla stesura delle bozze dei comunicati relativi a informazioni
sull’andamento della polizza.
ART. 10 - RAPPORTI CON L’ASSEMBLEA
Fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 9, alla Assemblea possono partecipare tutti i
Consiglieri, senza diritto di voto. In particolare il Presidente, o un Consigliere da lui delegato,
riferisce in Assemblea sull’attività svolta e programmata e si adopera per assicurare ai componenti
dell’Organo un’adeguata informativa circa gli elementi necessari affinché questi possano assumere,
con cognizione di causa, le decisioni di competenza della Assemblea.
ART. 11 – ULTERIORI DISPOSIZIONI
1. In adempimento degli obblighi di informazione all’Assemblea, come definiti nel presente
regolamento, il Consiglio promuove l’apertura di canali di informazione privilegiata con le
componenti che hanno aderito al piano assicurativo, garantendo la possibilità all’utente di
formulare direttamente le proprie valutazioni e suggerimenti, avvalendosi anche di strumenti
informatici, quali, ad esempio, caselle di posta elettronica dedicate all’utenza;
2. Almeno una volta all’anno, una seduta del Consiglio deve recare all’Ordine del giorno, tra l’altro,
la valutazione circa l’efficacia del presente Regolamento, adottando le eventuali conseguenti
deliberazioni, proponendole all’Assemblea per quanto di competenza.
CAPO II – ASSEMBLEA
ART. 12 – COMPETENZE
L’Assemblea, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 5 comma 5 lettere d, e, assume le
decisioni, avendo come obiettivo primario quello di garantire le migliori prestazioni agli iscritti.
4
A
A..S
S..D
D..E
E..P
P..
ART. 13 – DELIBERAZIONI
1. La composizione dell’Assemblea è determinata dall’art. 5 comma 1 dello Statuto
dell’Associazione.
2. Le decisioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono assunti con la maggioranza assoluta dei
votanti presenti.
3. In caso di parità di voti espressi, prevarrà il voto del Presidente.
ART 14 - CONVOCAZIONE
1. Con particolare riferimento all’indizione delle adunanze dell’Assemblea, il Presidente, che la
presiede e la coordina:
a) la convoca almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, sono fatti salvi i casi di
urgenza, per i quali è rimessa al Presidente la valutazione per una convocazione con un preavviso
più breve;
b) favorisce una partecipazione, meditata e consapevole dei componenti, attraverso una chiara
esplicazione dei punti in discussione all’ordine del giorno ed anche attraverso l’inoltro della
documentazione e/o informazioni acquisite per effetto della partecipazione alle sedute del
Consiglio;
c) garantisce che i componenti dell’Assemblea possano deliberare con cognizione di causa, fornendo
agli stessi tutta la documentazione e le informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno di
ciascuna adunanza, con congruo preavviso. Comunque, qualora gli argomenti in discussione siano
relativi ad iniziative di tipo ordinario, i documenti, sono trasmessi di regola almeno tre giorni
lavorativi precedenti la data fissata per la riunione dell’Assemblea;
d) verifica che sia data esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
e) In caso di impedimento è sostituito dal componente più anziano in carica;
f) segnala agli Enti e alle Organizzazioni sindacali fondatori dell’Associazione, tutti i casi di
perdurante assenza dalle sedute dell’Assemblea (intese come tre assenze consecutive
ingiustificate) che minino, di fatto, il principio di pariteticità della composizione dell’Organo al
fine di riequilibrare in tal senso la composizione dell’Assemblea;
g) provvede affinché le informazioni di cui alla lett. c) siano trasmesse al Presidente del Consiglio
e al Presidente del Collegio.
ART.15 - LAVORI
1. Il Segretario redige il verbale avvalendosi di strumenti di registrazione elettronica. I supporti
magnetici recanti le tracce sonore degli interventi in seduta devono essere cancellati
successivamente all’approvazione del verbale in esame.
2. Di ogni seduta dell’Assemblea viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario stesso. Tali verbali sono sottoposti all’approvazione della riunione
successiva e nel frattempo le deliberazioni prese possono essere rese esecutive quando
adempimenti legislativi, ovvero particolari necessità, lo richiedano, nel rispetto di quanto previsto
dallo Statuto. La immediata esecutività delle deliberazioni deve essere formalmente espressa
all’interno del verbale.
Il verbale deve indicare:
a) la data dell’Assemblea;
b) l’identità dei partecipanti;
c) l’ordine del giorno delle materie trattate;
5
A
A..S
S..D
D..E
E..P
P..
d) le modalità e i risultati delle votazioni;
e) l’identità dei votanti, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano
astenuti, anche mediante allegato;
f) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del
giorno;
g) In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvede alla nomina del sostituto
individuandolo fra i consiglieri presenti in seduta.
h) eventuali note a verbale presentate dai partecipanti costituiscono parte integrante del
verbale stesso.
3. L’assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti i componenti possano formare
liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio
voto. Le modalità di svolgimento dell’assemblea non possono contrastare con le esigenze di
una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
4. All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio e del
Collegio dei Revisori, fatti salvi i casi di trattazione di argomenti giudicati, dal Presidente
dell’Organo, meritevoli di esame riservato.
ART. 16 - PRIMA CONVOCAZIONE
1. L’Assemblea è costituita secondo quanto indicato dall’art. 5 comma 1) dello Statuto
dell’Associazione.
2. La prima convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio o, in
caso di suo impedimento, dal consigliere che ne fa le veci.
3. L’avviso di convocazione deve indicare:
a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
b) la data e l’ora di convocazione dell’assemblea;
c) le materie oggetto di deliberazione da parte dell’adunanza assembleare sono quelle di cui
all’art. 5 comma 5, lett. a e segg. dello Statuto;
d) limitatamente alla prima convocazione dell’Organo, l’ordine del giorno deve recare “Nomina
del Presidente”, assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 2 dello Statuto
dell’Associazione (criterio dell’alternanza).
4. L’assemblea viene convocata almeno cinque giorni prima della data prevista per l’adunanza.
5. Successivamente alla convocazione costitutiva, deve essere, di norma, convocata almeno
quattro volte l’anno (in prossimità delle riunioni del Consiglio), di cui una entro due mesi dalla
chiusura dell’esercizio finanziario.
6. Può essere convocata ogni qual volta ritenuto necessario dal Presidente (dell’Assemblea), anche
su richiesta del Presidente del Consiglio.
ART. 17 - SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE
1. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso
in cui nell’adunanza precedente l’Assemblea non risulti legalmente costituita.
2. L’Assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per
l’adunanza di prima convocazione, laddove in quest’ultima non sia stato raggiunto il numero legale.
3. L’Assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno, mese ed anno
dell’Assemblea di precedente convocazione.
6
A
A..S
S..D
D..E
E..P
P..
ART. 18 - DETERMINAZIONE DEI QUORUM
1. L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con
l’intervento della metà più uno dei suoi componenti.
2. L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.
ART. 19 - RINVIO
I componenti dell’Assemblea che rappresentino almeno un quarto della totalità dei
presenti, hanno il diritto di ottenere il rinvio dell’Assemblea a non oltre dieci giorni, qualora
dichiarino di non essere stati sufficientemente informati e/o documentati sugli argomenti
all’ordine del giorno.
ART. 20 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE E A VOTARE
1. Ogni partecipante all’adunanza, nominato a far parte dell’organo dagli Enti e dalle
Organizzazioni sindacali rappresentative fondatori ha diritto di voto.
2. A ciascun partecipante spetta un voto.
ART. 21 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA, VERBALIZZAZIONE
1. La prima Adunanza dell’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio, che esercita le
funzioni di Presidente dell’Assemblea pro tempore:
a) in tale riunione, si deve procedere alla nomina del Presidente dell’Assemblea (art. 16
comma 3 lettere c, d, del presente Regolamento);
c) precedentemente a tale nomina, sarà individuato un segretario fra i componenti
dell’Organo, la cui nomina deve essere ratificata dall’adunanza.
2. Una volta individuati e nominati il Presidente dell’Assemblea e il Segretario, con elezione a
maggioranza assoluta, si procede all’esame dei punti all’ordine del giorno dei lavori
assembleari.
3. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare le
identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori dell’organo e, infine,
accertare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni.
CAPO III- COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 22 - COMPOSIZIONE
Il Collegio è formato da otto componenti effettivi, nominati dai quattro Enti fondatori,
secondo la ripartizione di cui all’art. 6 comma 1 dello Statuto.
ART. 23 - DURATA
I revisori durano in carica per quattro esercizi finanziari successivi e non sono rieleggibili.
7
A
A..S
S..D
D..E
E..P
P..
ART. 24 - PRESIDENTE
Il Collegio elegge fra i propri componenti, a maggioranza assoluta, un Presidente cui spetta,
fra l’altro, il compito di riferire sull’andamento dell’Associazione nelle riunioni dell’Assemblea e
relaziona sui bilanci dell’Associazione stessa.
ART. 25 - COMPETENZE
I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea, senza diritto di voto.
Il Collegio esercita il controllo sulla gestione dell’Associazione, vigilando sulla osservanza della legge e
dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riguardo
all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul
suo concreto funzionamento.
SEZIONE II - PROCEDURE GESTIONALI
CAPO I - PARTE GENERALE
ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento di funzionamento, vigono i principi
enunciati nello Statuto dell’Associazione e, più in generale, dal Codice Civile.
ART. 27 - MODALITÀ DI VOTO
1. Al fine di una puntuale verbalizzazione, sia per il Consiglio che per l’Assemblea, sono ammesse le
seguenti modalità di espressione del voto:
a) alzata di mano;
b) chiamata nominale;
c) voto segreto (si ricorre a tale modalità quando la richiesta viene avanzata dalla maggioranza
qualificata - metà + 1 degli aventi diritto -).
ART. 28 – DISCIPLINA
L’assemblea e il Consiglio sono regolarmente costituiti in seduta con la presenza di almeno
la metà più uno dei loro componenti.
L’assemblea e il Consiglio sono chiamati a decidere dei casi di decadenza dei componenti,
laddove si riscontri una carenza dei requisiti soggettivi come determinati nell’Atto costitutivo
dell’Associazione, ovvero, si appalesi un evidente conflitto di interessi, oppure, quando dovessero
modificarsi le percentuali riferite alle rappresentatività previste dallo Statuto.
8
A
A..S
S..D
D..E
E..P
P..
ART. 29 - FINALITA’
All’adempimento dei propri fini istituzionali, così come indicati dall’Art. 2 comma 1 dello
Statuto, l’Associazione provvede tramite ricorso al sistema assicurativo, al quale potrà essere
anche delegato lo svolgimento di determinate attività, secondo le decisioni che saranno adottate
dal Consiglio.
Il contenuto dei programmi assicurativi di cui al precedente comma è proposto dal
Consiglio che potrà avvalersi dell’azione del broker , laddove presente, salvo riscontro del mercato
libero, nel rispetto delle norme e dei criteri che disciplinano le gare di evidenza pubblica.
E’ facoltà del Consiglio stipulare ulteriori programmi assicurativi cui i soggetti di cui all’Art.
3 dello Statuto, potranno accedere, in forma volontaria con onere a proprio carico e gestione
separata delle relative posizioni.
ART. 30 - DURATA E DECORRENZA
Il periodo di adesione ai programmi assicurativi è, normalmente annuale e decorre dal 01
gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ferma restando la possibilità del Consiglio di decidere una
diversa decorrenza.
ART. 31 - BENEFICIARI
I beneficiari dei trattamenti previsti dall’Associazione sono quelli previsti dall’Art. 3 dello
Statuto.
CAPO II – ADESIONI
ART. 32 - MODALITA’ DI ADESIONE COLLETTIVA
L’adesione degli Enti ad ASDEP avviene tramite invio, per raccomandata o fax, di una
richiesta di adesione all’Associazione con l’indicazione del numero dei beneficiari, suddivisi
eventualmente per categoria, secondo le modalità previste dallo Statuto, art. 2, comma 3.
Una volta ricevuta la richiesta il Consiglio, ai sensi dell’Art.6 co. 8 lettera f) dello Statuto,
valuterà la richiesta, dando in ogni caso un riscontro in merito all’accoglimento o meno della stessa.
In caso di accoglimento della richiesta, ASDEP provvederà a formalizzare l’accettazione
all’Ente richiedente indicando oltre all’ammontare della quota di adesione di cui al successivo Art.
36, le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie alla corretta operatività delle
coperture.
ART. 33 - MODALITA’ DI ADESIONE INDIVIDUALE
L’adesione individuale dei singoli beneficiari avviene tramite l’invio, per raccomandata o
fax, dello specifico modulo di adesione, debitamente compilato da parte dell’interessato.
Il modulo di adesione è adottato secondo le direttive stabilite dal Consiglio.
9
A
A..S
S..D
D..E
E..P
P..
ART. 34 – ULTERIORE MODALITA’ DI ADESIONE COLLETTIVA
L’Associazione favorirà, valutandone la fattibilità, ulteriori adesioni collettive da parte di
altre Amministrazioni Pubbliche.
CAPO III – CONTRIBUTI
ART. 35 - IMPORTO
L’ammontare dei contributi per l’adesione ai programmi stipulati da ASDEP dei soggetti
indicati all’Art. 3 dello Statuto è determinato dal Consiglio sulla base delle condizioni definite con
l’aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica.
ART. 36 - VERSAMENTO
Il versamento dei contributi, da parte degli Enti ovvero dei singoli aderenti in forma
individuale o collettiva, dovrà avvenire secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio e
precisati nella lettera di accettazione dell’adesione dell’Ente ad ASDEP ovvero nel modulo di
adesione.
Il ritardo nel versamento dei contributi comporta la non operatività della copertura
assicurativa.
CAPO IV – ENTRATE E PATRIMONIO
ART. 37 - ENTRATE
ASDEP non ha fini di lucro e le proprie entrate sono costituite da:
a) gli importi, i servizi e le prestazioni riconosciute dagli Enti Fondatori;
b) i contributi;
c) le quote di adesione;
d) gli interessi ed i rendimenti delle eventuali disponibilità finanziarie;
e) ogni altro provento che spetti o affluisca all’Associazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio di ASDEP è costituito da ogni bene mobile ed immobile di cui, a qualsiasi
titolo, l’Associazione divenga proprietario o titolare.
ART. 38 - ENTI FONDATORI
Al fine di garantire il funzionamento e l’autonomia di ASDEP, gli Enti Fondatori
dell’Associazione, vale a dire: INPS, INAIL, INPDAP e ACI, contribuiscono, nei limiti degli
stanziamenti disposti a bilancio da ciascun Ente, alle spese di gestione dell’Associazione stessa.
I suddetti Enti possono provvedere alla contribuzione di cui sopra anche mediante
prestazione di beni e servizi.
10
A
A..S
S..D
D..E
E..P
P..
ART. 39 - QUOTA DI ADESIONE
Sempre al fine di garantire il funzionamento e l’autonomia di ASDEP, gli Enti aderenti
all’Associazione contribuiscono alle spese di gestione mediante il versamento di una quota di
adesione.
La quota di adesione a carico degli Enti aderenti all’Associazione è stabilita ogni anno dal
Consiglio in funzione delle spese di gestione dell’Associazione, in modo da poter garantire il
pareggio di bilancio.
La quota di adesione è determinata annualmente, sulla base della consistenza delle
adesioni del precedente esercizio, per ciascun Ente in proporzione al numero dei dipendenti
dell’Ente stesso beneficiari delle prestazioni erogate da ASDEP.
Inoltre il Consiglio stabilisce annualmente la quota di adesione per i singoli soggetti
aderenti.
ART. 40 - ENTI ESONERATI
Sono esonerati dal versamento della quota di adesione gli Enti Fondatori di ASDEP, vale a
dire: INPS, INAIL, INPDAP e ACI.
CAPO V – PRESTAZIONI
ART. 41 - COPERTURE
Così come stabilito dall’Art. 2 dello Statuto, le prestazioni erogate dall’ASDEP tramite il
ricorso al sistema assicurativo, consistono in coperture per il rimborso delle spese sanitarie
integrative di quelle erogate dal SSN e in coperture per il rischio di premorienza.
Nell’ambito dei propri poteri, il Consiglio avrà facoltà di determinare i contenuti delle
coperture di cui sopra, affinché le stesse siano conformi alle disposizioni fiscali e contributive in
materia.
Spetta al Consiglio, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, determinare per ciascuna
copertura i beneficiari delle specifiche prestazioni.
ART. 42 - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
Ogni diritto alle prestazioni a favore dei beneficiari discenderà esclusivamente dai contratti
assicurativi stipulati da ASDEP in adempimento delle proprie finalità, rimanendo quindi esclusa,
per qualsiasi titolo, ogni responsabilità di ASDEP che potrebbe derivare dall’applicazione o meno
dei suddetti contratti assicurativi.
ART. 43 - EROGAZIONE
Fermo restando che ASDEP provvede all’erogazione delle prestazioni tramite ricorso al
sistema assicurativo, l’Associazione in occasione della stipula dei contratti assicurativi avrà cura di
concordare con le Compagnie di Assicurazione interessate e con l’ausilio del broker, ove previsto,
le idonee procedure gestionali inerenti l’accesso alle prestazioni ed ai servizi.
11
A
A..S
S..D
D..E
E..P
P..
ART. 44 - INFORMATIVA
L’ Associazione garantisce la massima riservatezza nei confronti degli Enti aderenti e dei
beneficiari delle prestazioni in merito alle posizioni individuali e alle singole contribuzioni versate,
in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in merito alla tutela della privacy.
Al fine dell’operatività delle prestazioni richieste, i dati personali saranno comunicati da
ASDEP ai soggetti cui l’Associazione debba rivolgersi per l’ esecuzione delle prestazioni attivate.
ART. 45 – NORMA FINALE
Incorporazioni, fusioni, soppressioni degli enti fondatori che possano intervenire in virtù di
provvedimenti legislativi, non influiscono sulla composizione degli organi ne sull’andamento del
lavoro degli stessi ne sui principi cui si ispira il presente regolamento, onde garantire le finalità
istituzionali dell’ASDEP stesso.
Il Consiglio proporrà all’Assemblea le modifiche statutarie, secondo quanto previsto
dall’art. 6, comma 8, lettera B dello Statuto.
Regolamento approvato all’unanimità dall’Assemblea nella seduta del giorno 11 febbraio 2013
presso i locali INPS di Via Ciro il Grande, 21 (Roma).
12