Guida procedura ante-testo unico espropri

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Guida procedura ante-testo unico espropri
Provincia di Padova
Settore PATRIMONIO-ESPROPRI
Guida pratica sulle principali fasi della procedura espropriativa per
l’esecuzione di opere di pubblica utilità.
CAP.1: Presupposti per l’avvio della procedura espropriativa.
La presente guida si riferisce alla disciplina dell’espropriazione, anche a favore di privati, dei
beni immobili o di diritti relativi ad immobili, per l’esecuzione di opere pubbliche o di
pubblica utilità.
Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi
necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro
insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.
Sono presupposti per l’avvio della procedura espropriativa:
• APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE unitamente
all’eventuale VARIANTE AL PRG.
“ Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli
elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche
e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto, salva diversa determinazione
del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:
a)relazione illustrativa;
b)relazione tecnica;
c)studio di prefattibilità ambientale;
d)indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e)planimetria generale e schemi grafici;
f)prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g)calcolo sommario della spesa”1.
• AVVISO dell’AVVIO del PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ex
ART. 7 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.
L’ente provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione
personale2 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti. Nella comunicazione devono essere indicati:
a)l’amministrazione competente per l’approvazione del progetto di realizzazione di opera
pubblica o di pubblica utilità (Comune) ;
b)l’oggetto del procedimento promosso (realizzazione di opera pubblica o di pubblica
utilità);
c)l’ufficio o la persona responsabile del procedimento;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Nel caso in cui per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
1 ART.18 D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.
2 Cfr. fac-simile allegato n.1.
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o risulti particolarmente gravosa, l’Ente provvede con forme di pubblicità idonee di volta
in volta stabilite dall’Ente medesimo( ad esempio la pubblicazione all’albo pretorio).
Nel caso in cui i soggetti in esame non siano conosciuti, si provvede alla pubblicazione
dell’avviso nell’albo pretorio del Comune in cui si trovano i beni.
Entro il termine di 15 gg. dalla comunicazione, gli interessati possono presentare
osservazioni scritte presso la segreteria del Comune, nel cui territorio sono compresi gli
immobili da espropriare.
• APPROVAZIONE in GIUNTA del PROGETTO DEFINITIVO con
CONTESTUALE DICHIARAZIONE di PUBBLICA UTILITÀ,
INDIFFERIBILITÀ e URGENZA dei LAVORI.
(Art. 1 L. 3 gennaio 1978 n.1, art. 1 L.R. 16 agosto 1984 n.42, e art.14 L.
11 febbraio 1994 n.109)
Devono essere fissati contestualmente i termini iniziali e finali delle opere e delle
espropriazioni ( art.13 L. 25 giugno 1865 n.2359). I termini in questione devono essere
espressamente indicati oppure chiaramente desumibili dal progetto medesimo( ad es.,
dalla data di esecutività dell’atto deliberativo o da quella di adozione dell’atto).
Talora la legge stessa dispone il termine di validità dell’atto, così:
1. Il piano è valido 18 anni per i P.E.E.P.( art. 51 L. 5 agosto 1978 n.457);
I piani urbanistici attuativi d’ufficio hanno durata decennale, prorogabile dal
Consiglio Comunale per un periodo non superiore a 5 anni ( art. 61, 4°comma,
L.R. 27 giugno 1985 n. 61).
L’approvazione del progetto definitivo necessariamente presuppone la decisione di
promuovere la procedura espropriativa per l’acquisizione degli immobili necessari
alla realizzazione dell’opera di pubblica utilità.
Inoltre deve espressamente riportare l’indicazione delle risorse finanziarie
da utilizzarsi per la copertura dell’operazione.
Al progetto dovranno essere allegati:
– PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO (art. 33 D.P.R. 21 dicembre
1999, n.554), il quale deve contenere in particolare l’indicazione delle mappe
catastali sulle quali siano individuate le aree da espropriare, nonché l’elenco delle
ditte che in catasto risultano proprietarie dell’immobile da espropriare.
Poiché le mappe esistenti presso ogni singolo Uff. Tecn. Comun. spesso non sono
aggiornate alle ultime variazioni dovute a frazionamenti o agli aggiornamenti eseguiti
direttamente dall’Agenzia del Territorio, opportuna è la richiesta dell’estratto di mappa
all’Agenzia del Territorio.
Per quanto attiene l’elenco delle ditte espropriande, si ritiene necessaria una verifica
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presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per ovviare ai notevoli ritardi
nell’aggiornamento catastale a cura dell’Agenzia del Territorio3.
– PLANIMETRIE DEI PIANI URBANISTICI VIGENTI, quindi lo stralcio del
P.R.G. vigente, relativo alle aree da espropriare.
– RELAZIONE ESPLICATIVA DELL’OPERA o DELL’INTERVENTO DA
REALIZZARE.
Il progetto dovrà, comunque, contenere tutti gli elaborati riportati nella circolare n.1
inviata dalla scrivente Amministrazione nel gennaio 1995.
( Alcuni elaborati e/o documenti non sono espressamente indicati dalla normativa;
tuttavia, si ritiene opportuno che tale ulteriore documentazione, diretta ad identificare
con la massima precisione il bene da espropriare, possa evitare l’insorgere di
contenzioso tra Ente Pubblico e soggetto espropriando).
Nel caso in cui l’adozione del progetto comporti anche una variante al P.R.G. è
necessario attendere la relativa approvazione da parte della Giunta regionale4( art. 1,
5°comma, L. 1/78).
In merito alla questione della modifica del P.R.G. successiva all’approvazione del
progetto definitivo si suggerisce, comunque, vista la complessità dell’argomento, che
ogni singola fattispecie venga specificamente approfondita.
È opportuno che l’Ente provveda a controdedurre alle osservazioni proposte dagli
interessati contestualmente all’approvazione del progetto definitivo, che potrà, se del
caso e compatibilmente con il piano preliminare, essere modificato in accoglimento
delle osservazioni medesime.
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Cfr. Cons.St., sez.IV, sent.20 giugno 1983 n.443( “ è illegittima la procedura di espropriazione qualora
non sia esplicata nei confronti o dei proprietari effettivi o degli intestatari catastali dei beni”, in “Cons.Stato”,
1983, I, 654).
4 Salvo il caso delle varianti di cui all'
art.50 L.R. 27 giugno 1985 n.61, come modificato dalla L.R. 5 maggio
1998 n.21: in tali ipotesi “accelerate” è necessario attendere l’approvazione da parte del Comune.
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CAP.2: Avvio della procedura espropriativa.
• DEPOSITO di DOCUMENTAZIONE presso la SEGRETERIA del
COMUNE in cui devono essere eseguiti i lavori. COMUNICAZIONE
agli INTERESSATI per EVENTUALI OSSERVAZIONI .
Presso la segreteria del Comune nel cui territorio devono essere eseguiti i lavori va
depositata la seguente documentazione:
- la relazione esplicativa dell’opera o dell’intervento da realizzare;
- piano particellare di esproprio( mappe catastali con individuate le opere da espropriare +
elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali);
- planimetrie dei piani urbanistici vigenti.
Entro 10 giorni dal deposito si deve provvedere a:
notifica, tramite messo comunale/provinciale, agli espropriandi dell’avvenuto
deposito;
La legge prevede che la notifica sia effettuata al proprietario individuato dalle risultanze
catastali; peraltro, si ritiene opportuno un accertamento presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
- affissione all’albo comunale e provinciale dell’avviso dell’avvenuto deposito5.
Decorso il termine di 15 giorni dalla data di affissione, gli interessati possono
presentare osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria Comunale. Entro i
successivi 15 giorni l’Ente espropriante deve redigere delibera di controdeduzioni.
Successivamente, si dà luogo all’ APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
dell’opera da realizzare, tenendo conto anche delle osservazioni presentate dagli
interessati.
l’Ente espropriante, quindi, provvede alla trasmissione di tutti gli atti al Presidente
della Provincia, autorità delegata ai sensi dell’art.1 L.R.2 aprile 1981 n.11.
5 L’art.10, 2°comma, dispone l’inserimento dell’avviso dell’avvenuto deposito nel Foglio degli annunci legali
della Provincia; analogamente altre disposizioni della legge in esame prevedono il ricorso a tale forma di
pubblicità di atti della procedura espropriativa. A decorrere dal 9 marzo 2001, però, i F.A.L. delle province
sono stati aboliti ai sensi dell’art. 31, 1°comma, L. 24 novembre 2000. In merito, la Scrivente
Amministrazione, in attesa di un intervento legislativo o regolamentare della Regione, ritiene opportuna la
sostituzione della pubblicazione sul F.A.L. con la pubblicazione all’Albo pretorio ( Cfr. Circolare del
26.02.2001 prot. n°13875).
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CAP.3: Richiesta di determinazione indennità provvisoria di esproprio.
• RICHIESTA
DI
DETERMINAZIONE
DELL’INDENNITÀ
PROVVISORIA DI ESPROPRIO ( Art.10 L. 22 ottobre 1971 n.865 e
art.3 L.R. 2 aprile 1981 n.11).
L’Ente espropriante deve chiedere alla Provincia la determinazione dell’indennità
provvisoria di esproprio6.
Il decreto di determinazione viene comunicato dalla Provincia alla Regione Veneto.
Il decreto medesimo deve essere, a cura dell’Ente espropriante:
– affisso, a cura dell’Ente espropriante, all’albo pretorio del Comune e della Provincia;
– notificato alle ditte espropriande nelle forme previste per la notifica degli atti
processuali civili.
Se, decorsi 30 giorni dalla notifica, l’espropriando manifesta la volontà di concordare la
CESSIONE VOLONTARIA del bene, l’ente espropriante provvede alla stipula di
apposito atto di compravendita e al pagamento dell’indennità stabilita ( art.12 L.865/71).
In alternativa l’espropriando può manifestare la volontà di accettare l’indennità7; in tal caso,
l’ente espropriante
chiede alla Provincia
l’emissione dell’ordinanza di pagamento
dell’indennità accettata, e procede con l’iter espropriativo.
Il decreto che dispone il pagamento dovrà essere, a cura dell’espropriante:
- comunicato ai proprietari, nonché ai terzi titolari di diritti reali o obbligatori (ad es.
titolari del diritto di ipoteca) sul bene oggetto di esproprio;
- affisso all’albo comunale e provinciale.8
Se l’espropriando non manifesta la volontà di concordare la cessione volontaria del
bene, la procedura espropriativa prosegue con la fase successiva.
6 Cfr. fac-simile allegato n.2, dove è riportata inoltre la documentazione che deve integrare la richiesta
medesima.
7Cfr. fac-simile allegato n.3, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da produrre contestualmente
all’accettazione dell’indennità.
8 Si evidenzia che la Corte costituzionale, con sent. 22 aprile 1991,
n.173, ha disposto: “è illegittimo l’art. 12, 5°comma, l.22 ottobre 1971, n.865, così come modificato
dalla l. n.10 del 1977, nella parte in cui non prevede che l’espropriante, in alternativa al pagamento
dell’indennità accettata dall’espropriato, possa esperire, entro sessanta giorni dal provvedimento con il quale
il presidente della giunta regionale dispone detto pagamento, opposizione ai sensi dell’art.19, l.865/71”( in
“Foro it.”, 1992, I, 1094, n. CASO R.).
Inoltre, gli artt.30 e 48 L.25 giugno 1865 n.2359 prevedono che il decreto con cui si dispone il pagamento
dell’indennità all’avente diritto diventa esecutivo “decorsi trenta giorni dal compimento dei detti
adempimenti( comunicazione e pubblicazione), se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto riguarda
l’ammontare della indennità sia per le garanzie”.
In ogni caso, non è ammessa l’opposizione contro l’indennità provvisoria offerta ai sensi dell’art.11 L.865/71, in
quanto essa non equivale al provvedimento espropriativo né implica la sua emissione ( Cass. Civ., sez.I, 15 dicembre
1997 n.12644).
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CAP. 4: Richiesta di emissione ordinanza di deposito dell’indennità provvisoria.
• RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINANZA DI DEPOSITO
DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO PRESSO LA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( Art.12 L. 22 ottobre 1971 n.865).
L’Ente espropriante chiede alla Provincia di emettere l’ordinanza di deposito
dell’indennità provvisoria di espropriazione presso la Cassa Depositi e Prestiti( c/o
Direzione provinciale del Tesoro, Riviera Ruzante n.2, 35100, Padova), allegando:
– copia del decreto di determinazione dell’indennità provvisoria comunicato, al fine di
dimostrare l’avvenuta notificazione nel rispetto delle forme di legge;
– copia dell’avviso affisso all’albo pretorio comunale e provinciale.9
Il decreto contenente l’ordine di deposito dovrà essere, a cura dell’Ente espropriante:
– comunicato alle ditte espropriande, nonché ad eventuali terzi, titolari di diritti reali di
godimento sui beni da espropriare;
– affisso all’albo pretorio del Comune e della Provincia.
Effettuato il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti, l’Ente espropriante prosegue con la
fase successiva.
9 Cfr. fac-simile allegato n.4.
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CAP.5:
Richiesta di emissione del decreto di espropriazione definitiva e
contestuale richiesta di determinazione dell’indennità definitiva di
esproprio.
• RICHIESTA
DI
EMISSIONE
DEL
DECRETO
DI
ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA ( Art.13 L.22 ottobre 1971 n.865).
L’Ente espropriante chiede alla Provincia l’emissione del decreto di espropriazione
definitiva allegando la seguente documentazione10:
– attestazione del Comune dell’avvenuta comunicazione alle ditte interessate, nonché
dell’avvenuta affissione all’albo pretorio, dell’ordinanza di deposito dell’indennità
provvisoria di esproprio;
– quietanze originali dei depositi effettuati presso la Cassa Depositi e Prestiti;
– - copia della visura catastale;
– - copia del tipo di frazionamento;
– - eventuale copia di atto di proprietà o di successione.
Emesso il decreto, a cura dell’Ente espopriante, si devono eseguire le seguenti operazioni:
– registrazione e trascrizione del decreto medesimo presso il competente Ufficio dei
Registri Immobiliari, entro 15 giorni dalla data di emissione del medesimo;
– notificazione agli espropriati nelle forme degli atti processuali civili;
– affissione del decreto medesimo all’albo comunale e provinciale.
Il decreto viene comunicato, a cura della Provincia di Padova, alla Regione Veneto.
L’Ente espropriante deve provvedere alla voltura catastale dei beni oggetto di
espropriazione.
Inoltre viene data comunicazione anche ai consorzi di bonifica competenti allegando
copia del decreto e tipo di frazionamento.
• DETERMINAZIONE
DELL’INDENNITÀ
DEFINITIVA
ESPROPRIO ( Artt.15 e 16 L. 22 ottobre 1971 n.865).
DI
Contestualmente all’emissione del decreto di espropriazione, la Provincia chiede alla
Commissione Provinciale la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio.
La Commissione Provinciale Espropri, istituita in ogni Provincia, è composta dal Presidente
della Provincia (o da un suo delegato), che la presiede, dall’ingegnere capo del genio civile (o
da un suo delegato), dal Presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della provincia
(o da un suo delegato), nonché da due esperti, nominati dalla Regione, in materia urbanistica
ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla Regione stessa.
Tale Commissione determina ogni anno il valore agricolo medio dei terreni secondo i tipi di
coltura effettivamente praticati.
La Commissione Provinciale, inoltre, su richiesta della Provincia (o della Prefettura in ipotesi
di espropri a rilevanza statale), determina l’indennità definitiva di espropriazione; quindi,
provvede a comunicarla all’Ente espropriante e, per conoscenza, alla Provincia.
10 Cfr. fac-simile allegato n.5.
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L’Ente espropriante, quindi, è tenuto a:
notificare la relazione di stima della Commissione Provinciale agli espropriati nelle
forme degli atti processuali civili;
depositare la stima nella Segreteria del Comune territorialmente interessato;
— rendere noto l’avvenuto deposito mediante avviso da affiggere all’albo comunale e
provinciale.
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CAP.6: Indennità definitiva.
• DEPOSITO INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO.
Trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica della relazione di stima, in assenza di
dichiarazione di accettazione dell’indennità da parte degli espropriati, l’Ente espropriante
deve chiedere alla Provincia l’emissione dell’ordinanza di deposito presso la Cassa Depositi
e Prestiti dell’eventuale differenza tra l’indennità definitiva e quella provvisoria.
• SVINCOLO INDENNITÀ
DEPOSITI E PRESTITI
DEPOSITATE
PRESSO
LA
CASSA
Lo svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti avviene su richiesta
degli aventi titolo indirizzata alla Provincia di Padova (Ufficio Espropri) 11.
Accertata l’inesistenza di impedimenti allo svincolo, la Provincia medesima emette un decreto
da inoltrarsi alla Cassa Depositi e Prestiti e, per conoscenza, anche ai richiedenti la
riscossione, nonché all’Ente espropriante.
11 Cfr. fac-simile allegato n.6. L’allegato n.7, invece, fornisce il fac-simile della dichiarazione sostitutiva di
atto notorio da produrre insieme alla richiesta di svincolo .
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CAP.7: Occupazione temporanea o d’urgenza.
• DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA.
Il decreto di occupazione d’urgenza12 è disciplinato dalle seguenti disposizione di
legge: art.71 L.2359/1865, art.20 L.865/71, art.106 D.P.R. 616/77, art.3 L.1/78.
Esso consente l’immissione in possesso, e quindi l’utilizzazione del bene per la
realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, senza attendere il
completamento della procedura espropriativa.
Ai fini della procedura espropriativa, ha validità, non prorogabile, di 5 anni. Inoltre,
qualora l’occupazione non venga effettuata entro 3 mesi dall’emanazione del
decreto di occupazione d’urgenza, quest’ultimo perde efficacia.
Il decreto deve essere:
- notificato alle ditte proprietarie degli immobili nelle forme previste per gli atti
processuali civili;
- affisso all’Albo pretorio del Comune per 20 giorni;
- comunicato alla Regione Veneto.
• INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE.
La determinazione dell’indennità di occupazione, da parte della Commissione
Provinciale, può seguire due distinti criteri normativi. È fissata:
— per le aree agricole e non classificabili come edificabili in base alle
possibilità legali ed effettive di edificazione—> in misura pari “per
ciascun anno di occupazione ad 1/12 dell’indennità dovuta calcolata a
norma dell’art.16 della stessa legge”( art.20, 3°comma L.865/71);
— per le aree edificabili in base alle possibilità legali ed effettive di
edificazione
con il criterio dell’interesse legale sulla somma corrispondente al valore venale,
mediato con il reddito dominicale rivalutato decennale, decurtato del 40%
(art.5bis L.8 agosto 1992 n.359).
Contro la determinazione dell’indennità gli interessati possono proporre
opposizione davanti alla Corte d’Appello competente per territorio, con atto di
citazione notificato all’occupante entro 30 giorni dalla comunicazione
dell’indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli
atti processuali civili ( art.20, comma 4, L.865/71)13.
12 Cfr. infra, allegato n.8.
13 “È illegittimo l’art. 20, 4°comma, l. 22 ottobre 1971, n.865, nella parte in cui non prevede che
anche l’espropriante possa proporre opposizione davanti alla corte d’appello contro la
determinazione dell’indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione
notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l’espropriante sia il comune, con
decorrenza del termine per l’opposizione dal giorno in cui sia pervenuta al comune stesso la
comunicazione della determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall’art.
16 della legge citata”( Corte cost., 27 luglio 1992, n.365, in “Foro it.”, 1992, I, 3210).
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Il periodo da considerare per il calcolo dell’indennità in esame decorre dalla
data di immissione in possesso e termina con la data del decreto di
espropriazione definitiva.
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Contro il decreto d’occupazione d’urgenza e contro il decreto di espropriazione
può essere proposto ricorso:
– al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, entro 60 giorni dalla
notifica o dalla comunicazione del decreto, ai sensi dell’art.21 L.6 dicembre 1971
n.1034;
- al Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla
notifica e dalla comunicazione del decreto, ai sensi dell’art.8 D.P.R. 1199/1971.
Si ricorda che il ricorso straordinario è alternativo rispetto a quello giurisdizionale.
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