"REGOLAMENTO PER L`ANTICIPAZIONE" DELLA

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"REGOLAMENTO PER L`ANTICIPAZIONE" DELLA
"REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE" DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE CUMULATA NEL FONDO
PENSIONE DENOMINATO "FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI
DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA DIVENUTI TALI DALL'1.1.1991"
Art. 1 – Fonti normative
Le fonti normative sono costituite da:
Art. 30 dello Statuto del Fondo;
D. Lgs 252/2005, art. 11, comma 7 (L. 296/06 c.d. Finanziaria per il 2007);
accordo Banca/OO.SS. aziendali siglato in data 30.11.99 approvato con delibera del Consiglio di Ammistrazione
della Banca del 16.12.99;
accordo Banca/OO.SS. aziendali siglato in data 9.12.2003 approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione della Banca del 1.04.2004.
Art- 2 – Identificazione degli aventi diritto
Hanno diritto di richiedere, in qualsiasi momento, le anticipazioni di cui al presente Regolamento tutti gli iscritti, per
spese sanitarie relative all’iscritto stesso, al coniuge ed ai figli per terapie e interventi riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche.
Decorsi 8 anni di iscrizione la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a)
b)
c)
d)
acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 comma 1 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR 6 Giugno 2001, n. 380 (cioè interventi di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
relativamente alla prima casa di abitazione documentati come previsto dalla normativa stabilita dall'art. 1,
comma 3, Legge 27.12.1997 n. 449.
spese da sostenere durante i periodi di astensione facoltativa dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio (di cui
all’art. 7 della L. 53/2000) nonché dei congedi per la formazione e la formazione continua (artt. 5 e 6 L. 53/2000).
ulteriori esigenze dell’iscritto.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i
periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali lo stesso non abbia
esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Art. 3 – Compatibilità con l’anticipazione sul trattamento di fine rapporto (TFR) ed
altri interventi aziendali
L'ottenimento dell'anticipo della dotazione del fondo complementare non pregiudica l'eventuale utilizzo dell'anticipo
sull'accantonamento del TFR ordinario secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti (Legge 297/1982) e
dagli accordi aziendali in essere.
Nell'ipotesi in cui la causale richiesta renda possibile il cumulo con l'anticipazione del TFR e con i finanziamenti del
“Piano Case per il personale” (laddove previsto), questo è consentito a condizione che la sommatoria dei benefici non
superi in ogni caso l'ammontare delle spese sostenute per la causale o le causali contestualmente richieste; in
particolare:
-
nei casi in cui i finanziamenti del Piano Case vengano richiesti contestualmente o posteriormente alle
anticipazioni di legge, gli stessi saranno accordati in misura tale da far sì che gli interventi non superino, nel loro
ammontare complessivo, il costo di acquisto, di costruzione o di ristrutturazione dell'alloggio, determinato in
base ai criteri previsti dal regolamento del Piano Case;
-
ove viceversa, al momento della richiesta delle anticipazioni di legge i finanziamenti del Piano Case siano già stati
accordati, l'erogazione dell'anticipazione stessa comporterà l'automatica rideterminazione del finanziamento
Piano Case, in modo da avere un risultato complessivo corrispondente a quello previsto al precedente alinea;
-
resta fermo che l'importo dell'anticipazione a carico del Fondo non può superare l'ammontare delle spese
effettivamente sostenute o, nel caso di acquisto di unità immobiliare, l'importo indicato nell'atto notarile di
acquisto maggiorato della percentuale forfetaria del 15% per spese connesse al perfezionamento dell'atto
d'acquisto.
Le problematiche connesse al raccordo con i finanziamenti dell'ex Ufficio Fidi rimangono circoscritte alla sola
anticipazione del TFR.
Art. 4 – Domanda di anticipazione
Le domande di anticipazione devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente Regolamento ed inviate al
Fondo Pensione per il personale della Banca MPS S.p.A. divenuto tale dall’1.1.1991.
Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista, per ogni singolo caso, dall'art. 16 del presente
regolamento e sono considerate valide solo quando risultino corredate di tutti gli elementi necessari (ancorché non
definitivi come previsto nello stesso art. 16).
Art. 5 – Limiti delle anticipazioni
Gli iscritti possono richiedere un’anicipazione della posizione individuale maturata:
a)
in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni
relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b)
decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per
sé o per i figli, documentato con atto notarile;
c)
decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per la realizazzione degli interventi di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima
casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
d)
decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti.
Le ritenute fiscali di legge sono applicate dal Fondo Complementare che eroga le anticipazioni. Le somme percepite a
titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le
quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche
complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante
contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 Euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle
anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della
fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
La data di riferimento per il calcolo del maturato corrisponde alla valuta riconosciuta in sede di liquidazione
dell’anticipazione.
Fermo il limite massimo del 75%, l’importo dell’anticipazione (o della sommatoria di anticipazioni eventualmente
richieste da più iscritti facenti parte dello stesso nucleo familiare) non può superare l’ammontare delle spese
effettivamente sostenute dall’iscritto o, nel caso di acquisto di unità immobiliare, l’importo indicato nell’atto notarile
di acquisto maggiorato del 15% quale refusione in via forfetaria delle spese accessorie all’atto di acquisto.
Le anticipazioni d’importo inferiore al limite massimo del 75% debbono essere pari ad una cifra che, nettizzata delle
ritenute fiscali, dia una somma corrispondente alla spesa effettiva c.s. determinabile.
Art. 6 – Regime fiscale dell'anticipazione ed effetti sul trattamento dovuto
L'anticipazione è assoggettata allo specifico regime fiscale fissato dalla legge.
L'anticipazione va detratta dalla posizione individuale dal primo giorno del mese di corresponsione, riconoscendo
all'interessato la valuta del giorno precedente.
Art. 7 - Anticipazioni per spese sanitarie relative a terapie e interventi
Presupposto necessario è rappresentato dall'attestazione della struttura pubblica che riconosca la "straordinarietà"
delle terapie o dell'intervento.
L'iscritto è libero di scegliere il presidio sanitario (anche privato o estero) presso il quale richiedere le prestazioni.
Sono escluse dall’anticipazione le spese coperte dall’assicurazione stipulata dalla Banca a favore dell’iscritto e del
coniuge e dei figli a carico.
Vanno considerate spese utili alla determinazione dell’importo dell’anticipazione anche quelle che risultino
complementari essenziali rispetto alle spese sanitarie come, ad esempio, le spese di viaggio del malato, le spese di
viaggio e di soggiorno per l’eventuale accompagnatore.
Art. 8 - Acquisto prima casa per l'iscritto
(in proprio o congiuntamente con il coniuge o
il convivente equiparato)
Presupposto per l'anticipazione è che l'immobile oggetto di acquisto rientri nella nozione di “prima casa” quale si
evince dalle vigenti normative in materia di agevolazioni fiscali, previste ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta
sul valore aggiunto, sulle case di abitazione non di lusso; a questo fine occorre che la nozione di “prima casa” sia
esplicitata nell’atto pubblico di acquisto.
Art. 9- Acquisto prima casa per i figli
Valgono gli stessi requisiti di cui al precedente art. 8; il titolo (sia pure congiuntamente al coniuge o al convivente
equiparato) deve essere di piena proprietà.
Art. 10 - Titoli di acquisizione
Sono ricompresi:
1)
2)
3)
4)
acquisto da terzi di bene già destinato ad alloggio;
acquisto da terzi di bene da destinare ad alloggio e per il quale occorrono opere di ristrutturazione o
completamento;
partecipazione a cooperative, anche nel caso in cui trattasi di cooperative a proprietà indivisa;
costruzione in proprio.
Art. 11 – Interventi di recupero edilizio sulla prima casa per l’iscritto e/o per i figli
(di proprietà esclusiva o congiuntamente al coniuge o al convivente equiparato)
Sono previste le seguenti tipologie:
a)
interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b)
c)
d)
interventi di manutenzione straordinaria: quelli inerenti le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitario e
tecnologici, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
I predetti interventi possono riguardare anche le parti comuni di un edificio in condominio, ovviamente limitatamente
alla quota di proprietà.
L’immobile deve presentare i requisiti di cui all’art. 8.
Art. 12 - Condizioni varie
L'anticipazione costituisce il fondamento economico dell'acquisto della casa e pertanto non vengono accolte le
domande presentate in epoca successiva alla data di:
a)
b)
c)
stipulazione dell'atto notarile di acquisto;
stipulazione dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio costruito in cooperativa;
certificato comunale di ultimazione dei lavori, delle costruzioni in proprio e per le ristrutturazioni.
Art. 13 - Resoconto della spesa
L'anticipazione va commisurata alla spesa sostenuta per la specifica causale per la quale l'anticipazione stessa è
richiesta. In particolare:
-
ove dall'atto notarile di compravendita risulti che per l'acquisto dell'abitazione l'iscritto abbia utilizzato i proventi
della vendita o della permuta di altro alloggio, l'anticipazione viene erogata esclusivamente per la parte del costo
di acquisto non coperta dal ricavato della vendita o permuta del precedente appartamento;
-
ove l’acquisto sia effettuato in separazione con il coniuge od il convivente equiparato, l’anticipazione viene
erogata per l’importo della quota attribuita all’iscritto maggiorata del 15%;
-
ove gli interventi di recupero edilizio riguardino la prima casa di cui l’iscritto è comproprietario con il coniuge in
separazione o con il convivente equiparato, l’anticipazione viene erogata per una quota di spese corrispondente
alla quota di proprietà.
L'iscritto è tenuto a documentare le spese sostenute entro il termine stabilito all'atto dell'erogazione
dell'anticipazione; qualora non sia comprovabile che la spesa è stata in concreto effettuata ovvero venga
documentata solo parzialmente, il dipendente è tenuto a restituire quanto risulti percepito in più rispetto alla spesa
documentata.
Art. 14 – Congedi parentali e/o formativi
L’anticipazione viene concessa per garantire all’iscritto il mantenimento del suo reddito netto ordinario durante il
periodo di assenza non retribuita e per consentirgli di sopportare spese personali accessorie limitatamente alle quote
di iscrizione a corsi formativi ed alle spese di trasferimento.
Il periodo minimo del congedo non può essere inferiore a 30 giorni di calendario.
Art. 15 – Ulteriori esigenze
L’anticipazione viene concessa per un importo non superiore al 30% della dotazione individuale maturata
complessivamente intesa (dotazione iniziale, contribuzione aziendale, contribuzione personale, quote TFR,
rendimenti) per ulteriori esigenze dell’iscritto. In tale plafond sono comprese le anticipazioni previste dall’art. 14.
Art. 16 - Documentazione
Viene di seguito elencata la documentazione da fornire da parte dell'iscritto nei vari casi in cui è richiesta
l'anticipazione, distinguendo con:
a)
b)
quella da allegare alla richiesta, affinché la stessa sia considerata "valida";
quella da presentare entro la data stabilita all'atto dell'erogazione dell'anticipazione.
1) Acquisto
a) compromesso di compravendita;
a) autodichiarazione attestante le proprietà immobiliari e loro ubicazione dell’interessato, del coniuge e dei
figli qualora l’acquisto riguardi questi ultimi. Deve altresì dichiarare il valore minimo che sarà attribuito al
bene nell'atto di compravendita e specificare se il bene stesso sarà o meno attribuito in quota al coniuge in
regime di separazione patrimoniale o al convivente equiparato al coniuge;
b) atto notarile di compravendita;
2)
Costruzione in proprio - Acquisto di bene da ristrutturare o da completare
a) atto che dimostri il titolo di proprietà del terreno o compromesso di compravendita dell'immobile da
ristrutturare o da completare;
a) concessione edilizia rilasciata dal Comune;
a) preventivo di spesa;
a) autodichiarazione attestante le proprietà immobiliari e loro ubicazione dell’interessato, del coniuge e
dei figli qualora la costruzione in proprio o l’acquisto del bene da ristrutturare riguardi questi ultimi;
b) fatture ed eventuali bonifici bancari che attestino il reale pagamento dei lavori effettuati;
b) certificato comunale di termine dei lavori;
b) contratto notarile di compravendita;
b) eventuale ulteriore documentazione prevista dalla L. 449/97, art. 1, comma 3.
3)
Costruzione in cooperativa
a) estratto notarile del libro verbale della cooperativa relativo alla preassegnazione dell'alloggio;
a) dichiarazione della cooperativa attestante il costo presunto dell'abitazione e l'ammontare dei
versamenti effettuati dal dipendente;
a) autodichiarazione attestante le proprietà immobiliari e loro ubicazione dell'interessato, del coniuge e
dei figli qualora l'acquisto riguardi questi ultimi;
b) atto notarile di assegnazione dell'alloggio;
4)
Ristrutturazione - Manutenzione ordinaria e straordinaria
a) atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile da ristrutturare ed il requisito di prima casa; in
assenza di quest’ultimo, autodichiarazione che trattasi di prima casa;
a) concessione edilizia rilasciata dal Comune o copia della "dichiarazione di asseverazione" inviata al
Comune dal professionista che ha eseguito il progetto e vistata dal Comune stesso per ricevuta; detta
dichiarazione deve contenere l'indicazione delle "lettere" dell'art. 31 della legge 457/78, ai sensi della
quale la ristrutturazione viene effettuata;
a) preventivo di spesa;
a) autodichiarazione attestante le proprietà immobiliari e loro ubicazione dell'interessato, del coniuge e
dei figli qualora l'immobile da ristrutturare sia di proprietà di questi ultimi;
b) fatture ed eventuali bonifici bancari che attestino il reale pagamento dei lavori effettuati anche da parte
dell’eventuale coniuge in separazione o del convivente equiparato;
b) certificato comunale di termine dei lavori o dichiarazione del direttore dei lavori che attesti la data di
completamento della ristrutturazione;
b) eventuale ulteriore documentazione prevista dalla legge 449/97, art. 1, comma 3.
5)
Spese sanitarie
a) attestazione della struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la straordinarietà delle terapie o degli
interventi nonché i rimborsi ai quali il richiedente abbia diritto a carico della struttura stessa;
a) preventivo di spesa rilasciato dalla struttura sanitaria che effettua l'intervento o la terapia;
b) documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute (bonifici bancari che attestino il
pagamento alla struttura sanitaria; fatture e/o biglietti di viaggio per le spese accessorie.
6)
Congedi parentali, per la formazione e la formazione continua
a) attestazione del datore di lavoro contenente le finalità della concessione del congedo, la sua durata e la
quota di retribuzione eventualmente corrisposta nel periodo;
a) copia del più recente cedolino di stipendio dal quale si evinca la retribuzione mensile netta ordinaria
(cioè priva di premi o di componenti non continuative);
a) autodichiarazione sulle spese accessorie che si prevede di sostenere (quote di iscrizione a corsi e spese
di trasferimento);
b) attestazione del datore di lavoro in merito alla data di effettiva cessazione del congedo, alle retribuzioni
nette eventualmente corrisposte nel periodo ed al TFR eventualmente erogato per la stessa finalità;
b) documentazione delle spese accessorie per le quali si è richiesta l’anticipazione.
Art. 17 - Erogazione
Laddove l'iscritto è in grado di individuare con sufficiente sicurezza la spesa complessiva, si fa luogo all'erogazione
(corresponsione al titolo specifico con fiscalizzazione dell'importo) su presentazione della documentazione indicata
con la lettera a).
L'operazione resta comunque subordinata alla presentazione di tutta la documentazione richiesta, contrassegnata con
la lettera b).
In questo caso rimane naturalmente a carico del dipendente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancato
perfezionamento dell'operazione con conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite; in tale caso
l'iscritto dovrà anche espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF ritenuta e versata all'erario.
L'anticipazione si perfeziona al momento in cui il dipendente è in grado di presentare tutta la documentazione
necessaria (indicata sub "documentazione" con la lettera "b").
Art. 18 – Reiterazione della richiesta
L’iscritto che abbia già ottenuto un’anticipazione, può richiedere nuove anticipazioni per finalità diverse da quella già
utilizzata, entro comunque i limiti massimi previsti dall’art. 5.
La riammissione ad anticipazioni per le stesse finalità già utilizzate, sarà possibile a condizione che sia decorso un
periodo minimo di:
-
5 anni dall’anticipazione erogata per acquisto o costruzione della prima casa;
3 anni dall’anticipazione erogata per ristrutturazione della prima casa, salvo il caso che i nuovi lavori siano resi
necessari da eventi calamitosi documentati o siano stati decisi dall’assemblea condominiale;
2 anni dall’anticipazione erogata per ulteriori esigenze;
6 mesi dall’anticipazione erogata per congedi parentali o formativi.
Tali limiti non saranno applicati nel caso di avvenuto reintegro totale dell’anticipazione precedentemente erogata.
La riammissione ad anticipazioni finalizzate alle spese sanitarie è comunque consentita.