Elvira D`Alessandro - Scuola di Formazione Ipsoa
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Dentro il Contratto: CCNL COMMERCIO LE MENSILITA’ AGGIUNTIVE NELLA MATERNITA’ OBBLIGATORIA A cura di Elvira D’Alessandro – Consulente del Lavoro. Premessa generale 13^ e 14^ mensilità Natura retributiva Retribuzione di fatto Sono definite mensilità aggiuntive, ai fini fiscali e contributivi, tutte quelle somme corrisposte nel corso dell'anno con frequenza superiore all'ordinario periodo di paga che non costituiscono contabilmente normali integrazioni delle somme relative ai singoli periodi di paga stessi. Vanno considerate tali, oltre alle mensilità aggiuntive propriamente dette quali la tredicesima, la quattordicesima mensilità , etc. anche quelle somme che adempiono alla stessa funzione delle precedenti, quali, ad esempio, le gratifiche natalizie e pasquali, le duecento ore degli edili, le gratifiche annuali di bilancio, i cosiddetti premi trimestrali, semestrali e annuali . Nel CCNL del Commercio è prevista ( Capo XVI ) la corresponsione delle mensilità supplementari denominate 13^ mensilità ( art . 200 ) e 14^ mensilità ( art. 201 ). E’ indubbio che le mensilità supplementari rappresentino elementi della retribuzione, corrispettive della prestazione di lavoro, secondo i principi fondamentali che reggono la sinallagmaticità tra prestazione e retribuzione , anche se articolate con cadenze diverse. Il parametro di calcolo delle predette mensilità è costituito dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 187 del contratto. Le voci che compongono tale retribuzione sono : a) paga base nazionale conglobata; b) indennità di contingenza; c) terzi elementi nazionali o provinciali se esistenti; d) eventuali scatti di anzianità; e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva. Vale la pena ricordare, in questa sede, che l’elemento distinto della retribuzione ( EDR ) ai sensi dell’Accordo Confederale 31 luglio 1992 , è conglobato nella contingenza a far data dal 1 gennaio 1995. Conseguentemente da tale data l’indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1 novembre 1991 sarà aumentato di Euro 10,32 ( Lire 20.000 ) Gli elementi di cui alla lett. e) rientrano nel concetto di “retribuzione di fatto” solo se hanno carattere continuativo. Rimangono, quindi, esclusi dal computo delle mensilità supplementari , ad esempio, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, l’una tantum ed ogni altro elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali o dall’imponibile contributivo a norma di legge.. 1 Mese di pagamento 13^ Mese di pagamento 14^ Retribuzione su base annua Prestazione lavorativa ridotta Personale di vendita a provvigione In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno le Aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui al paragrafo precedente. Al personale compreso nella sfera di applicazione del CCNL Commercio , sarà corrisposto il 1 Luglio di ogni anno , un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente. Con nota a verbale in calce all’art. 201 ( 14^ mensilità ) le Parti si sono date reciprocamente atto che la retribuzione è stata determinata su base annua e che la suddivisione in 14 mensilità della retribuzione annua incide esclusivamente sulle modalità di pagamento. Pertanto, qualsiasi riduzione dell’importo di una soltanto delle 14 mensilità determinerebbe la rottura dell’equilibrio delle prestazioni corrispettive tra imprese e lavoratori. Tengono a precisare, inoltre, come tutta la negoziazione si sia svolta nel presupposto di determinare, liberamente, un salario annuo rispondente ai parametri stabiliti dall’art. 36 della Costituzione. In caso di prestazione lavorativa ridotta , rispetto all’intero periodo di 12 mesi (art. 200 – 13^ mensilità e 201 14^ mensilità) precedente la data di pagamento delle mensilità aggiuntive , il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare delle predette mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Le frazioni di anno saranno computate considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. Per mesi si intendono quelli del calendario civile ( gennaio, febbraio, marzo etc.) Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali il calcolo dell’importo della 13^ e 14^ mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque, nel minor periodo di servizio prestato presso l’azienda. ASTENSIONE PER MATERNITA’ E MENSILITA’ AGGIUNTIVE Congedo di maternità Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente la data presunta del parto e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto , qualora il paro avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Ferma restando la durata complessiva del congedo per maternità , in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e c) le lavoratrici 2 ire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi Riflessi del congedo sulla retribuzione Indennità a carico INPS Integrazione a carico Ditta Integrazione 13^ e 14^ mensilità Retribuzione netta Lordizzazione hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 20 del D.Lgs.vo 151/2001. I periodi di congedo di maternità devono essere compresi nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità . Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all’80% della retribuzione percepita nel mese immediatamente precedente l’astensione ,comprensiva dei ratei delle mensilità supplementari ( 13^ e 14^) , per tutti i giorni di calendario compresi nel periodo di astensione ( escluse le festività cadenti in domenica ) , a carico INPS ed anticipata dal datore di Lavoro. L’importo anticipato dal datore di Lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS con le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. Per i soli periodi di congedo per maternità ( astensione obbligatoria ) , dal 1/1/2001, l’indennità posta a carico INPS verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore. L’integrazione al 100% è dovuta anche con riferimento alla tredicesima e quattordicesima mensilità, come chiarito dalla nota a verbale in calce all’art. 177 del CCNL in esame. Sembra appena il caso di chiarire che con il termine “ retribuzione netta “ ai fini del calcolo dell’integrazione dovrà intendersi la retribuzione “al netto dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice “. Il riferimento alla retribuzione netta ricalca la normativa già in atto, da tempo, in materia di integrazione di malattia. Si dovrà, inoltre, tener conto che l’indennità a carico INPS non è soggetta a contribuzione a differenza di quanto posto a carico dell’Azienda. Per una corretta procedura di calcolo, quindi, si dovrà lordizzare l’indennità esente prima di porla a confronto con l’integrazione a carico ditta. Il coefficiente da utilizzare è rispettivamente pari a: 1, 0976 se la contribuzione a carico della lavoratrice è di 8,89% 1, 1012 se la contribuzione a carico della lavoratrice è di 9,19% L’esempio che segue potrà meglio chiarire la procedura di calcolo da seguire. 3 Esempio: Dipendente assunta il 19/01/98 Qualifica : Impiegata di 2° Livello Assente per maternità obbligatoria dal 14/03/200X Retribuzione mensile globale di fatto percepita nel mese di febbraio 200X Euro 1.855,61 Contributi obbligatori a carico dipendente : 8,89% Retribuzione media giornaliera ai fini del calcolo dell’indennità di maternità a carico INPS , comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive Euro 72,16 calcolata come di seguito: - Retribuzione mese precedente Euro 1.855,61 : 30 = 61,85366 x 80% = 49,48293 - Rateo 13^ mensilità : Euro 1.855,61:12 = 154,63 : 30 = 5,15433x80% = 4,12346 - Rateo 14^ mensilità : Euro 1.855,61:12 = 154,63 : 30 = 5,15433x 80% = 4,12346 __________ - Totale retribuzione media giornaliera a carico INPS = 57,72985 Durante l’assenza obbligatoria per maternità, alla dipendente deve essere riconosciuta la normale retribuzione di fatto che avrebbe percepito in costanza di rapporto. L’eventuale differenza in meno comporterà un’integrazione a carico ditta . L’eventuale eccedenza, invece, verrà detratta dall’importo delle mensilità aggiuntive, in quanto la retribuzione complessivamente spettante non dovrà eccedere rispetto alla retribuzione normale. Nel caso prospettato la lavoratrice ha percepito : mese 3 4 5 6 Totale retribuzione Ind. INPS Ind. INPS Ind. INPS TOTALE Ind.INPS INTEGRAZ. normale retribuz.ne 13^ 14^ IND.INPS LORDIZZATA DITTA 1.141,92 1.855,61 1.855,61 1.855,61 6.708,75 890,69 1.484,49 1.484,49 1.484,49 5.344,16 74,22 123,70 123,70 123,70 445,33 74,22 123,70 123,70 123,70 445,33 1.039,14 1.731,90 1.731,90 1.731,90 6.234,82 1.140,56 1.900,93 1.900,93 1.900,93 6.843,34 - 1,36 45,32 45,32 45,32 135,96 Nel periodo di paga giugno viene conteggiata la 14^ mensilità come di seguito esposto: - Importo della 14^ mensilità spettante ( al 100% ) Euro 1.855,61 - Importo eccedente compreso nell’indennità a carico INPS (solo 14^quindi 50%) Euro 67,98 Integrazione importo 14^ mensilità a carico ditta ( differenza ) Euro 1.787,63 Nell’esempio sopra riportato, si terrà conto nella 13^ mensilità dell’eccedenza residua ( 50% di 135,96 ) di Euro 67,98 già corrisposta, alla quale andrà sommata l’ulteriore eventuale eccedenza dei mesi successivi . 4 Il cedolino paga del mese di giugno 200X Ditta PINCO PALLO COMMERCIALE SrL Via dei Fiori 00195 MATR INPS AZ POS INAIL xxxxxxxxx CODICE CODICE FISCALE %PT TC DATA CESS NR E DATA PR SCATTO 19/01/98 MANSIONE IMPIEGATA COMMERCIO DATA ASS 2° 200X CONTRATTO 03890xxxxx LIV 7 FUNZIONE DATA E ORA DI STAMPA Add. commerciale LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CODICE FISCALE Roma AA PREC POS SCAU 9999999 MATRICOLA QUALIFICA GIUGNO ROMA XYZCRL ::::::::: MATURATE GODUTE RESIDUE SPETTANTI TEORICHE XYZ CARLA FER VIA FLAMINIA, 11 PER ROL GG GG LAV RET GG HH ANF RET PAGA BASE HH LAV CONTINGENZA SETT TAB ANF SCATTI NR 00100 ROMA (RM) REDD AD PERSONAM PREMIO D’ANZIANITA 971,92 532,54 TERZO ELEM VARIE 2 VARIE 3 PRODUZIONE 45,66 289,99 15,50 TOTALE 1.855,61 CODICE DESCRIZIONE QUANTITA’ INDENNITA’ MATERNITA’ OBBLIG.INPS VALORE BASE 30,00 ANTICIPO INPS 13^ MENSILITA’ OBBL. QUATTORDICESIMA MENSILITA’ CTR PREVIDENZ 1.788,00 158,95 IMP PREVINDAI CTR PREVINDAI IMP IVS AGGIUNT 22,66 22,66 22,66 22,66 1.855,61 QUATTORDICESIMA MENSILITA’ ANTICIPATA INPS IMP TRATTENUTE 1.731,90 ANTICIPO INPS 14^ MENSILITA’ OBBL: PREVIDENZIALE COMPETENZE CTR AGG IVS IMP ALTRI 67,98 CTR ALTRI TOT CTR PREVID CTR FASI TOT CONTRIBUTI 158,95 158,95 IMP FISCALE DEDUZIONI ON. DEDUCIBILI 3.360,58 IMP. FISC. NETTO IRPEF NETTA 3.360,58 772,93 RESTITUZIONE IRPEF IRPEF NETTA 772,93 A IRPEF TASS SEP IMP FISCALE DEDUZIONI ON. DEDUCIBILI IMP. FISC. NETTO IRPEF NETTA RESTITUZIONE IRPEF IRPEF NETTA M A IRPEF TASS SEP GG DED. FISSE DED. DIP. DED. DED. FIGLI CONIUGE DED.FIGLI DED. ALTRI < 3 AA FAM. TOTALE M COMPETENZE 3,632,83 A IMP TFR 1.1.2001 IMP ALTRE IMPOSTA 1.1.2001 IMP TFR IMPOSTA 31.12.2000 31.12.2000 % ARROT 0,35 HH/GG IMPONIBILE ACCANT CTR 0,5% TFR AI FONDI P. ACCANT NETTO IMPONIBILE INAIL TFR TOTALE TRATTENUTE 1.045,18 NETTO A PAGARE 2.588,00 ABI CAB NOTE FIRMA PERIODO PAGA GIUGNO 200X 5