Elvira D`Alessandro - Scuola di Formazione Ipsoa

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Elvira D`Alessandro - Scuola di Formazione Ipsoa
Dentro il Contratto: CCNL COMMERCIO
LE MENSILITA’ AGGIUNTIVE NELLA MATERNITA’ OBBLIGATORIA
A cura di Elvira D’Alessandro – Consulente del Lavoro.
Premessa generale
13^ e 14^ mensilità
Natura retributiva
Retribuzione di fatto
Sono definite mensilità aggiuntive, ai fini fiscali e contributivi,
tutte quelle somme corrisposte nel corso dell'anno con frequenza
superiore all'ordinario periodo di paga che non costituiscono
contabilmente normali integrazioni delle somme relative ai
singoli periodi di paga stessi.
Vanno considerate tali, oltre alle mensilità aggiuntive
propriamente dette quali la tredicesima, la quattordicesima
mensilità , etc. anche quelle somme che adempiono alla stessa
funzione delle precedenti, quali, ad esempio, le gratifiche
natalizie e pasquali, le duecento ore degli edili, le gratifiche
annuali di bilancio, i cosiddetti premi trimestrali, semestrali e
annuali .
Nel CCNL del Commercio è prevista ( Capo XVI ) la
corresponsione delle mensilità supplementari denominate 13^
mensilità ( art . 200 ) e 14^ mensilità ( art. 201 ).
E’ indubbio che le mensilità supplementari rappresentino
elementi della retribuzione, corrispettive della prestazione di
lavoro, secondo i principi fondamentali che reggono la
sinallagmaticità tra prestazione e retribuzione , anche se
articolate con cadenze diverse.
Il parametro di calcolo delle predette mensilità è costituito dalla
retribuzione di fatto di cui all’art. 187 del contratto.
Le voci che compongono tale retribuzione sono :
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali se esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
Vale la pena ricordare, in questa sede, che l’elemento distinto
della retribuzione ( EDR ) ai sensi dell’Accordo Confederale 31
luglio 1992 , è conglobato nella contingenza a far data dal 1
gennaio 1995. Conseguentemente da tale data l’indennità di
contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1
novembre 1991 sarà aumentato di Euro 10,32 ( Lire 20.000 )
Gli elementi di cui alla lett. e) rientrano nel concetto di
“retribuzione di fatto” solo se hanno carattere continuativo.
Rimangono, quindi, esclusi dal computo delle mensilità
supplementari , ad esempio, i rimborsi spese, i compensi per
lavoro straordinario, l’una tantum ed ogni altro elemento
espressamente escluso dalle Parti dal calcolo dei singoli istituti
contrattuali o dall’imponibile contributivo a norma di legge..
1
Mese di pagamento 13^
Mese di pagamento 14^
Retribuzione su base annua
Prestazione lavorativa ridotta
Personale di vendita a
provvigione
In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno le Aziende
dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari
ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui al paragrafo
precedente.
Al personale compreso nella sfera di applicazione del CCNL
Commercio , sarà corrisposto il 1 Luglio di ogni anno , un
importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al
30 giugno immediatamente precedente.
Con nota a verbale in calce all’art. 201 ( 14^ mensilità ) le Parti
si sono date reciprocamente atto che la retribuzione è stata
determinata su base annua e che la suddivisione in 14 mensilità
della retribuzione annua incide esclusivamente sulle modalità di
pagamento. Pertanto, qualsiasi riduzione dell’importo di una
soltanto delle 14 mensilità determinerebbe la rottura
dell’equilibrio delle prestazioni corrispettive tra imprese e
lavoratori. Tengono a precisare, inoltre, come tutta la
negoziazione si sia svolta nel presupposto di determinare,
liberamente, un salario annuo rispondente ai parametri stabiliti
dall’art. 36 della Costituzione.
In caso di prestazione lavorativa ridotta , rispetto all’intero
periodo di 12 mesi (art. 200 – 13^ mensilità e 201 14^ mensilità)
precedente la data di pagamento delle mensilità aggiuntive , il
lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare delle
predette mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
Le frazioni di anno saranno computate considerando come mese
intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Per mesi si intendono quelli del calendario civile ( gennaio,
febbraio, marzo etc.)
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o
percentuali il calcolo dell’importo della 13^ e 14^ mensilità
dovrà essere effettuato sulla base della media degli elementi
fissi e variabili della retribuzione di fatto percepiti nei dodici
mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque, nel
minor periodo di servizio prestato presso l’azienda.
ASTENSIONE PER MATERNITA’ E MENSILITA’
AGGIUNTIVE
Congedo di maternità
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto
di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto
indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente la data presunta del parto e il
parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto ,
qualora il paro avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo
di maternità dopo il parto.
Ferma restando la durata complessiva del congedo per maternità
, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e c) le lavoratrici
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ire dal mese precedente la
data presunta del parto e nei
quattro mesi
Riflessi del congedo sulla
retribuzione
Indennità a carico INPS
Integrazione a carico Ditta
Integrazione 13^ e 14^
mensilità
Retribuzione netta
Lordizzazione
hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 20
del D.Lgs.vo 151/2001.
I periodi di congedo di maternità devono essere
compresi nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti
contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla
tredicesima e quattordicesima mensilità .
Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha
diritto ad una indennità pari all’80% della retribuzione percepita
nel mese immediatamente precedente l’astensione ,comprensiva
dei ratei delle mensilità supplementari ( 13^ e 14^) , per tutti i
giorni di calendario compresi nel periodo di astensione ( escluse
le festività cadenti in domenica ) , a carico INPS ed anticipata dal
datore di Lavoro.
L’importo anticipato dal datore di Lavoro è posto a conguaglio
con i contributi dovuti all’INPS con le modalità di cui agli artt. 1
e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Per i soli periodi di congedo per maternità ( astensione
obbligatoria ) , dal 1/1/2001, l’indennità posta a carico INPS
verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il
100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe
avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di
lavoro, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga
un importo superiore.
L’integrazione al 100% è dovuta anche con riferimento alla
tredicesima e quattordicesima mensilità, come chiarito dalla nota
a verbale in calce all’art. 177 del CCNL in esame.
Sembra appena il caso di chiarire che con il termine “
retribuzione netta “ ai fini del calcolo dell’integrazione dovrà
intendersi la retribuzione “al netto dei contributi previdenziali a
carico della lavoratrice “.
Il riferimento alla retribuzione netta ricalca la normativa già in
atto, da tempo, in materia di integrazione di malattia.
Si dovrà, inoltre, tener conto che l’indennità a carico INPS non è
soggetta a contribuzione a differenza di quanto posto a carico
dell’Azienda. Per una corretta procedura di calcolo, quindi, si
dovrà lordizzare l’indennità esente prima di porla a confronto
con l’integrazione a carico ditta.
Il coefficiente da utilizzare è rispettivamente pari a:
1, 0976 se la contribuzione a carico della lavoratrice è di 8,89%
1, 1012 se la contribuzione a carico della lavoratrice è di 9,19%
L’esempio che segue potrà meglio chiarire la procedura di
calcolo da seguire.
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Esempio:
Dipendente assunta il 19/01/98
Qualifica : Impiegata di 2° Livello
Assente per maternità obbligatoria dal 14/03/200X
Retribuzione mensile globale di fatto percepita nel mese di febbraio 200X Euro 1.855,61
Contributi obbligatori a carico dipendente : 8,89%
Retribuzione media giornaliera ai fini del calcolo dell’indennità di maternità a carico INPS ,
comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive Euro 72,16 calcolata come di seguito:
- Retribuzione mese precedente Euro
1.855,61 : 30 = 61,85366 x 80% = 49,48293
- Rateo 13^ mensilità : Euro 1.855,61:12 =
154,63 : 30 = 5,15433x80% = 4,12346
- Rateo 14^ mensilità : Euro 1.855,61:12 =
154,63 : 30 = 5,15433x 80% = 4,12346
__________
- Totale retribuzione media giornaliera a carico INPS
= 57,72985
Durante l’assenza obbligatoria per maternità, alla dipendente deve essere riconosciuta la normale
retribuzione di fatto che avrebbe percepito in costanza di rapporto.
L’eventuale differenza in meno comporterà un’integrazione a carico ditta .
L’eventuale eccedenza, invece, verrà detratta dall’importo delle mensilità aggiuntive, in quanto la
retribuzione complessivamente spettante non dovrà eccedere rispetto alla retribuzione normale.
Nel caso prospettato la lavoratrice ha percepito :
mese
3
4
5
6
Totale
retribuzione
Ind. INPS
Ind. INPS
Ind. INPS
TOTALE
Ind.INPS
INTEGRAZ.
normale
retribuz.ne
13^
14^
IND.INPS
LORDIZZATA
DITTA
1.141,92
1.855,61
1.855,61
1.855,61
6.708,75
890,69
1.484,49
1.484,49
1.484,49
5.344,16
74,22
123,70
123,70
123,70
445,33
74,22
123,70
123,70
123,70
445,33
1.039,14
1.731,90
1.731,90
1.731,90
6.234,82
1.140,56
1.900,93
1.900,93
1.900,93
6.843,34
-
1,36
45,32
45,32
45,32
135,96
Nel periodo di paga giugno viene conteggiata la 14^ mensilità come di seguito esposto:
- Importo della 14^ mensilità spettante ( al 100% )
Euro 1.855,61
- Importo eccedente compreso nell’indennità a carico INPS (solo 14^quindi 50%)
Euro
67,98 Integrazione importo 14^ mensilità a carico ditta ( differenza )
Euro 1.787,63
Nell’esempio sopra riportato, si terrà conto nella 13^ mensilità dell’eccedenza residua ( 50% di
135,96 ) di Euro 67,98 già corrisposta, alla quale andrà sommata l’ulteriore eventuale eccedenza dei
mesi successivi .
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Il cedolino paga del mese di giugno 200X
Ditta
PINCO PALLO COMMERCIALE SrL
Via dei Fiori
00195
MATR INPS AZ
POS INAIL
xxxxxxxxx
CODICE
CODICE FISCALE
%PT
TC
DATA CESS
NR E DATA PR SCATTO
19/01/98
MANSIONE
IMPIEGATA
COMMERCIO
DATA ASS
2°
200X
CONTRATTO
03890xxxxx
LIV
7
FUNZIONE
DATA E ORA DI STAMPA
Add. commerciale
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
Roma
AA PREC
POS SCAU
9999999
MATRICOLA
QUALIFICA
GIUGNO
ROMA
XYZCRL :::::::::
MATURATE
GODUTE
RESIDUE
SPETTANTI
TEORICHE
XYZ CARLA
FER
VIA FLAMINIA, 11
PER
ROL
GG
GG LAV
RET
GG
HH
ANF
RET
PAGA BASE
HH LAV
CONTINGENZA
SETT
TAB ANF
SCATTI
NR
00100 ROMA (RM)
REDD
AD PERSONAM
PREMIO
D’ANZIANITA
971,92
532,54
TERZO ELEM
VARIE 2
VARIE 3
PRODUZIONE
45,66
289,99
15,50
TOTALE
1.855,61
CODICE
DESCRIZIONE
QUANTITA’
INDENNITA’ MATERNITA’ OBBLIG.INPS
VALORE BASE
30,00
ANTICIPO INPS 13^ MENSILITA’ OBBL.
QUATTORDICESIMA MENSILITA’
CTR PREVIDENZ
1.788,00
158,95
IMP PREVINDAI
CTR PREVINDAI
IMP IVS AGGIUNT
22,66
22,66
22,66
22,66
1.855,61
QUATTORDICESIMA MENSILITA’ ANTICIPATA INPS
IMP
TRATTENUTE
1.731,90
ANTICIPO INPS 14^ MENSILITA’ OBBL:
PREVIDENZIALE
COMPETENZE
CTR AGG IVS
IMP ALTRI
67,98
CTR ALTRI
TOT CTR PREVID
CTR FASI
TOT CONTRIBUTI
158,95
158,95
IMP FISCALE
DEDUZIONI
ON. DEDUCIBILI
3.360,58
IMP. FISC. NETTO
IRPEF NETTA
3.360,58
772,93
RESTITUZIONE IRPEF
IRPEF NETTA
772,93
A
IRPEF TASS SEP
IMP FISCALE
DEDUZIONI
ON. DEDUCIBILI
IMP. FISC. NETTO
IRPEF NETTA
RESTITUZIONE IRPEF
IRPEF NETTA
M
A
IRPEF TASS SEP
GG
DED. FISSE
DED. DIP.
DED.
DED. FIGLI
CONIUGE
DED.FIGLI
DED. ALTRI
< 3 AA
FAM.
TOTALE
M
COMPETENZE
3,632,83
A
IMP TFR 1.1.2001
IMP ALTRE
IMPOSTA 1.1.2001
IMP TFR
IMPOSTA 31.12.2000
31.12.2000
%
ARROT
0,35
HH/GG
IMPONIBILE
ACCANT
CTR 0,5%
TFR AI FONDI P.
ACCANT NETTO
IMPONIBILE INAIL
TFR
TOTALE TRATTENUTE
1.045,18
NETTO A PAGARE
2.588,00
ABI CAB
NOTE
FIRMA
PERIODO PAGA
GIUGNO 200X
5