Delibera del 9 giugno 2003 per gli Uffici Stampa pubblici e privati

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Delibera del 9 giugno 2003 per gli Uffici Stampa pubblici e privati
Delibera del 9 giugno 2003 emanata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti sugli Uffici Stampa Pubblici e Privati
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, riunito a Roma il 9 Giugno 2003,
considerato che l'attività giornalistica svolta all'interno degli uffici stampa, sia del settore
pubblico che privato, è stata sempre ritenuta dall'Ordine professionale una delle tipologie in cui
si estrinseca la professione ed è pertanto da tutelare come tutte le altre;
ricordato che l'Ordine ha sempre sostenuto la necessità di un provvedimento legislativo che
riconoscesse la natura giornalistic a del lavoro degli uffici stampa, affermata peraltro dallo
Statuto della Fnsi che lo definisce di competenza esclusiva degli iscritti all'Albo professionale;
considerato che, in applicazione dell'art.41 della legge 3 febbraio 1963 n.69, l'attività
professionale in seno agli uffici stampa è stata ritenuta, ai fini del mantenimento del titolo di
giornalista, equivalente a quella svolta nei quotidiani, nelle agenzie di informazione, nei
periodici e nel servizio giornalistico radiotelevisivo;
vista la legge 150/2000 sulle "Attività di informazione e di comunicazione della Pubblica
amministrazione", e in particolare l'art.9 per il quale l'attività di ufficio stampa della Pubblica
Amministrazione deve essere affidata a iscritti all'Albo professionale e l'art.5 che fissa i principi
in base ai quali il Regolamento attuativo debba definire gli interventi formativi e di
aggiornamento per i non iscritti all'Albo che già svolgono attività di ufficio stampa;
visto il Regolamento attuativo del Ministero della Funzione Pubblica, ed in particolare l'art.6
che in fase di prima applicazione consente di svolgere l'attività di ufficio stampa anche al
personale dei ruoli organici che già esercita tale funzione;
visto l'art.34 del Regolamento di esecuzione della legge 3.2.1963 n.69 che consente a chi non
è in grado di allegare i giornali e periodici previsti dall'art.35 della legge istitutiva di
comprovare con "idonea documentazione … la concreta ed effettiva attività svolta";
rilevato che tale norma può essere applicata agli strume nti tipici dell'attività giornalistica di
ufficio stampa
delibera
Per gli uffici stampa pubblici
Negli enti pubblici gli addetti all'ufficio stampa che svolgono tale funzione alla data dell'entrata
in vigore della legge 150/2000 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non sono iscritti
all'albo dei giornalisti possono chiedere l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, allegando alla
domanda la seguente documentazione:
- press book (press kit, dossier stampa, cartella stampa)
- comunicati stampa
- schede informative
- articoli di presentazione
- lavoro preparatorio redazionale, redazione comunicati, gestione della sala stampa e/o dei
rapporti con la stampa
- redazione testi per conto di un ufficio stampa
- redazione testi per giornali e riviste
- redazione e/o controllo contenuti per siti internet, cd-rom, dvd e altri supporti
- redazione testi a vario titolo (collaborazioni con giornali e riviste, anche on-line, etc.)
Tale documentazione deve attestare il carattere giornalistico e, dunque, non promozionale o
pubblicitario dell'attività svolta.
I richiedenti l'iscrizione devono documentare di aver frequentato i corsi di formazione e di
aggiornamento previsti dal regolamento attuativo della legge 150/2000 e promossi dall'Ordine
dei Giornalisti o organizzati d'intesa con esso.
La documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di un iscritto all'albo che
certifichi l'attribuzione dei testi presentati. In assenza di un iscritto all'albo dei giornalisti la
certificazione può essere fatta d'ufficio dall'Ordine regionale sulla base di prove documentali e
testimoniali.
Per gli uffici stampa privati
Considerato che le opportunità offerte agli addetti agli uffici stampa pubblici è giusto siano
garantite anche agli addetti agli uffici stampa privati, coloro che svolgono tale funzione da data
antecedente all'entrata in vigore della legge 150/2000, sia come dipendenti sia sotto forma di
collaborazione libero-professionale, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
allegando la seguente documentazione:
- press book (press kit, dossier stampa, cartella stampa)
comunicati stampa
- schede informative
- articoli di presentazione
- lavoro preparatorio redazionale, redazione comunicati, gestione della sala stampa e/o dei
rapporti con la stampa in occasione di manifestazioni come festival, fiere, congressi, convegni,
convention aziendali, presentazioni, etc.
- redazione testi per conto di un ufficio stampa
- redazione testi per giornali e riviste aziendali
- redazione e/o controllo contenuti per siti internet, cd-rom, dvd e altri supporti
- redazione testi a vario titolo (collaborazioni con giornali e riviste, anche on-line, etc.)
Tale documentazione deve attestare il carattere giornalistico e, dunque, non promozionale o
pubblicitario dell'attività svolta.
Deve essere corredata anche da documentazione che comprovi l'attività di ufficio stampa
regolarmente retribuita da almeno due anni (busta paga o fatture).
I richiedenti l'iscrizione devono documentare di aver frequentato corsi di formazione e di
aggiornamento promossi dall'Ordine dei Giornalisti o organizzati d'intesa con esso.
La documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di un giornalista iscritto
all'albo che certifichi l'attribuzione dei testi presentati. In assenza di un iscritto all'albo dei
giornalisti la certificazione può essere fatta d'ufficio dall'Ordine regionale, sulla base di prove
documentali e testimoniali.
Roma, 9 giugno 2003