Normative sui parchi tematici

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Normative sui parchi tematici
a cura di Verena Corrà, Emanuele Gozzi, Umberto Maj, Ilaria Nava, Claudio Sangiorgi
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Normative
sui parchi tematici
La normativa nazionale in materia
I parchi tematici, a livello normativo, sono
equiparati ai cosiddetti “parchi di divertimento permanente o temporanei”, così
come definiti dal Decreto del 23 maggio
2003 del Ministro per i Beni e le attività
culturali. Sebbene la normativa si rivolga
in modo differenziato a queste due tipologie di parco, la quasi totalità dei casi
studio esaminati dal Decreto rientra nel
caso di parchi divertimento permanenti.
L’autorizzazione di tali attività sul territorio è prevista e regolamentata, oltre che
dal D.M. citato, dall’Art. 69 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
(T.U.L.P.S.) e dall’Art. 8 del D.P.R. n. 394
del 21 aprile 1994.
Le caratteristiche principali di tali strutture, secondo la definizione di legge, possono riassumersi come segue:
• si tratta di complessi di attrazioni, intrattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante, rispondenti alle tipologie previste nell’elenco di cui all’Art. 4
della Legge n. 337 del 18 marzo 1968;
• sono destinati allo svago e ad attività
ludiche e ricreative;
• insistono su una medesima area;
• sono dotati di una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
I parchi di divertimento possono essere,
secondo la definizione contenuta nell’Art.
8 del D.P.R. n. 394/1994, “permanenti”,
se raggiungono almeno 120 giorni/anno
di permanenza su una stessa area, altrimenti sono classificabili come “parchi
temporanei o ambulanti”.
L’Art. 25 del D.M. del 23 maggio 2003
specifica ulteriormente la disciplina per
il rilascio dell’autorizzazione per queste attività e delinea delle categorie dimensionali e delle tipologie di gestione,
di seguito descritte, a cui corrisponde
una precisa procedura per la richiesta
dell’autorizzazione:
• prima categoria: parchi costituiti da un
numero di attrazioni non inferiore a 30, di
cui almeno 6 grandi;
• seconda categoria: parchi costituiti da
un numero di attrazioni non inferiore a
15 e non superiore a 29, di cui almeno
4 grandi;
• terza categoria: parchi costituiti da un
numero di attrazioni non inferiore a 10, di
cui almeno 2 grandi, oppure 5 medie.
Rientrano nell’ultima categoria anche i
parchi sprovvisti del numero minimo di
grandi attrazioni previsto per la classificazione nelle due categorie superiori,
nonché i parchi permanenti di genere
acquatico, faunistico e naturalistico, a
prescindere dal numero minimo di grandi
attrazioni ivi presenti.
Competenze delle amministrazioni
comunali e rilascio autorizzazioni
L’esercizio dei parchi di divertimento, e
quindi dei parchi tematici, è subordinato
alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale a imprese appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea
(ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. n. 394, del
21 aprile 1994), restando ferme anche
le competenze di altre autorità amministrative come le Commissioni di vigilanza (di cui agli Artt. 141 e 142 del Regolamento di Pubblica Sicurezza), per
quanto attiene le autorizzazioni e l’agi-
bilità di impianti e strutture, sia fissi che
mobili, installati e realizzati nel parco e
non rientranti nell’elenco di cui all’Art. 4
della Legge 18 marzo 1968, n. 337.
Il progetto dovrà quindi essere conforme
alle indicazioni della pianificazione regionale e comunale, attuarsi tramite specifico Piano, sottostare alla Valutazioni
d’Impatto Ambientale e alle indicazioni
di un’eventuale Conferenza dei Comuni
se l’insediamento di questa attività dovesse interessare ambiti sovracomunali.
Nell’ipotesi che sia verificata la conformità urbanistica, occorre verificare se
le attrazioni che si intendono installare
rientrano tra quelle indicate nell’elenco
degli spettacoli viaggianti (Art. 4 della
Legge 337/1968): in caso affermativo
l’attività deve essere autorizzata ai sensi dell’Articolo 69 del T.U.L.P.S., previa
verifica dell’agibilità di cui all’Articolo
80 del medesimo Testo Unico. Occorre inoltre verificare se il numero delle
attrazioni che si andranno a installare
può configurare un vero e proprio parco
tematico.
utilizzando la simbologia di cui al D.M.
30.11.1983. Anche la relazione tecnica, redatta con riferimento agli elaborati
grafici, dovrà essere conforme a simbologia, termini e definizioni di cui al D.M.
30.11.1983, e dovrà chiaramente evidenziare la conoscenza e l’osservanza
dei criteri generali di prevenzione incendi
e delle normative specifiche, descrivendo in modo sintetico:
• l’area occupata (coperta/scoperta), il
tipo di manifestazione, il programma e le
attività previste, la modalità di utilizzazione dei luoghi e/o dei locali, gli affollamenti
massimi ipotizzabili suddivisi per luoghi
e/o locali e/o piani;
• le caratteristiche di strutture e materiali:
tipologie costruttive, resistenza al fuoco,
carico d’incendio, compartimentazioni,
reazione al fuoco, vie di fuga; gli impianti
elettrici normali e di emergenza; gli impianti termici; la descrizione schematica
di eventuali altri impianti tecnologici.
Centralità della normativa sulla
prevenzione incendi e verifica
degli impianti meccanici ed elettrici
All’atto della visita di sopralluogo da
parte della Commissione comunale di
vigilanza, dovranno essere prodotte, a
seconda della tipologia della struttura e
dell’attività, le certificazioni rilasciate da
Massimo Brignoli e Vincenzo Gaglio
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PROFESSIONE NORMATIVE E TECNICHE
Ruolo delle Commissioni di vigilanza
È competenza della Commissione di vigilanza il rilascio delle autorizzazioni tecniche e amministrative e il rilascio della
licenza all’esercizio dell’attività. Fondamentalmente il Comune e la Commissione provinciale devono accertarsi che un
locale destinato allo spettacolo, casistica entro cui rientrano anche i parchi in
oggetto, sia idoneo ad ospitare il pubblico. Anche qui la norma fondamentale di riferimento è il T.U.L.P.S., ovvero il
R.D. 773/1931, e in particolare gli Art.
69 (necessità di autorizzazione) e 80 (obbligo verifica agibilità). Ne consegue che
la presentazione del progetto architettonico (tramite richiesta di Permesso di
Costruire o D.I.A.), deve essere corredata da specifica documentazione tecnica
che attesti la corretta realizzazione delle
opere e degli impianti, la sussistenza dei
requisiti richiesti, nonché la regolarità e
validità di dispositivi, materiali, attrezzature e impianti.
Tale documentazione, redatta in modo
opportuno ed esauriente dovrà comprendere gli elaborati necessari ad una
corretta valutazione degli aspetti legati
alla normativa prevenzione incendi e verifica impianti elettrici e meccanici.
Tutti gli elaborati grafici dovranno essere
quotati, chiaramente leggibili, e redatti
tecnici abilitati o, se richiesto, da laboratori legalmente riconosciuti (ai sensi del
D.M. 25.3.85), attestanti il rispetto della
normativa sulla prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi dello spettacolo (D.M.
30.11.1983) tra cui:
• idoneità dei materiali impiegati, sia per
le strutture che per le finiture, per quanto
riguarda la resistenza al fuoco;
• verbali di collaudo statico e di corretta
installazione di elementi strutturali, quali
tribune, palchi, solai, scale e piani di calpestio in genere;
• certificazione che attesti la rispondenza
dell’impianto elettrico alle norme CEI;
• omologazione di dispositivi, materiali e
attrezzature particolari;
• il collaudo statico dell’immobile o della
parte di esso destinata a locale di pubblico spettacolo;
• il permesso di costruire o copia della
denuncia di inizio attività ai sensi dell’Art.
2 Legge 662/96 (ove necessaria);
• la dichiarazione di conformità e realizzazione a regola d’arte degli impianti
elettrici;
• la certificazione di conformità delle apparecchiature da cucina alle norme UNICIG.
È, inoltre, necessario produrre una relazione tecnica di previsione d’impatto
acustico, firmata da un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Lombardia alla data del
31.12.2001, in attuazione dell’Art. 2,
commi 6 e 7 della Legge 26/10/1995,
n. 447 e della Deliberazione 17.5.1996,
n. 13195; Certificati e/o omologazioni rilasciate da Enti o Laboratori legalmente
autorizzati (D.M. 26.3.1985). Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla
normativa citata.