Normative sui parchi tematici
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Normative sui parchi tematici
a cura di Verena Corrà, Emanuele Gozzi, Umberto Maj, Ilaria Nava, Claudio Sangiorgi 46 Normative sui parchi tematici La normativa nazionale in materia I parchi tematici, a livello normativo, sono equiparati ai cosiddetti “parchi di divertimento permanente o temporanei”, così come definiti dal Decreto del 23 maggio 2003 del Ministro per i Beni e le attività culturali. Sebbene la normativa si rivolga in modo differenziato a queste due tipologie di parco, la quasi totalità dei casi studio esaminati dal Decreto rientra nel caso di parchi divertimento permanenti. L’autorizzazione di tali attività sul territorio è prevista e regolamentata, oltre che dal D.M. citato, dall’Art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dall’Art. 8 del D.P.R. n. 394 del 21 aprile 1994. Le caratteristiche principali di tali strutture, secondo la definizione di legge, possono riassumersi come segue: • si tratta di complessi di attrazioni, intrattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante, rispondenti alle tipologie previste nell’elenco di cui all’Art. 4 della Legge n. 337 del 18 marzo 1968; • sono destinati allo svago e ad attività ludiche e ricreative; • insistono su una medesima area; • sono dotati di una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. I parchi di divertimento possono essere, secondo la definizione contenuta nell’Art. 8 del D.P.R. n. 394/1994, “permanenti”, se raggiungono almeno 120 giorni/anno di permanenza su una stessa area, altrimenti sono classificabili come “parchi temporanei o ambulanti”. L’Art. 25 del D.M. del 23 maggio 2003 specifica ulteriormente la disciplina per il rilascio dell’autorizzazione per queste attività e delinea delle categorie dimensionali e delle tipologie di gestione, di seguito descritte, a cui corrisponde una precisa procedura per la richiesta dell’autorizzazione: • prima categoria: parchi costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a 30, di cui almeno 6 grandi; • seconda categoria: parchi costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a 15 e non superiore a 29, di cui almeno 4 grandi; • terza categoria: parchi costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a 10, di cui almeno 2 grandi, oppure 5 medie. Rientrano nell’ultima categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la classificazione nelle due categorie superiori, nonché i parchi permanenti di genere acquatico, faunistico e naturalistico, a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni ivi presenti. Competenze delle amministrazioni comunali e rilascio autorizzazioni L’esercizio dei parchi di divertimento, e quindi dei parchi tematici, è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale a imprese appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea (ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. n. 394, del 21 aprile 1994), restando ferme anche le competenze di altre autorità amministrative come le Commissioni di vigilanza (di cui agli Artt. 141 e 142 del Regolamento di Pubblica Sicurezza), per quanto attiene le autorizzazioni e l’agi- bilità di impianti e strutture, sia fissi che mobili, installati e realizzati nel parco e non rientranti nell’elenco di cui all’Art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337. Il progetto dovrà quindi essere conforme alle indicazioni della pianificazione regionale e comunale, attuarsi tramite specifico Piano, sottostare alla Valutazioni d’Impatto Ambientale e alle indicazioni di un’eventuale Conferenza dei Comuni se l’insediamento di questa attività dovesse interessare ambiti sovracomunali. Nell’ipotesi che sia verificata la conformità urbanistica, occorre verificare se le attrazioni che si intendono installare rientrano tra quelle indicate nell’elenco degli spettacoli viaggianti (Art. 4 della Legge 337/1968): in caso affermativo l’attività deve essere autorizzata ai sensi dell’Articolo 69 del T.U.L.P.S., previa verifica dell’agibilità di cui all’Articolo 80 del medesimo Testo Unico. Occorre inoltre verificare se il numero delle attrazioni che si andranno a installare può configurare un vero e proprio parco tematico. utilizzando la simbologia di cui al D.M. 30.11.1983. Anche la relazione tecnica, redatta con riferimento agli elaborati grafici, dovrà essere conforme a simbologia, termini e definizioni di cui al D.M. 30.11.1983, e dovrà chiaramente evidenziare la conoscenza e l’osservanza dei criteri generali di prevenzione incendi e delle normative specifiche, descrivendo in modo sintetico: • l’area occupata (coperta/scoperta), il tipo di manifestazione, il programma e le attività previste, la modalità di utilizzazione dei luoghi e/o dei locali, gli affollamenti massimi ipotizzabili suddivisi per luoghi e/o locali e/o piani; • le caratteristiche di strutture e materiali: tipologie costruttive, resistenza al fuoco, carico d’incendio, compartimentazioni, reazione al fuoco, vie di fuga; gli impianti elettrici normali e di emergenza; gli impianti termici; la descrizione schematica di eventuali altri impianti tecnologici. Centralità della normativa sulla prevenzione incendi e verifica degli impianti meccanici ed elettrici All’atto della visita di sopralluogo da parte della Commissione comunale di vigilanza, dovranno essere prodotte, a seconda della tipologia della struttura e dell’attività, le certificazioni rilasciate da Massimo Brignoli e Vincenzo Gaglio 47 PROFESSIONE NORMATIVE E TECNICHE Ruolo delle Commissioni di vigilanza È competenza della Commissione di vigilanza il rilascio delle autorizzazioni tecniche e amministrative e il rilascio della licenza all’esercizio dell’attività. Fondamentalmente il Comune e la Commissione provinciale devono accertarsi che un locale destinato allo spettacolo, casistica entro cui rientrano anche i parchi in oggetto, sia idoneo ad ospitare il pubblico. Anche qui la norma fondamentale di riferimento è il T.U.L.P.S., ovvero il R.D. 773/1931, e in particolare gli Art. 69 (necessità di autorizzazione) e 80 (obbligo verifica agibilità). Ne consegue che la presentazione del progetto architettonico (tramite richiesta di Permesso di Costruire o D.I.A.), deve essere corredata da specifica documentazione tecnica che attesti la corretta realizzazione delle opere e degli impianti, la sussistenza dei requisiti richiesti, nonché la regolarità e validità di dispositivi, materiali, attrezzature e impianti. Tale documentazione, redatta in modo opportuno ed esauriente dovrà comprendere gli elaborati necessari ad una corretta valutazione degli aspetti legati alla normativa prevenzione incendi e verifica impianti elettrici e meccanici. Tutti gli elaborati grafici dovranno essere quotati, chiaramente leggibili, e redatti tecnici abilitati o, se richiesto, da laboratori legalmente riconosciuti (ai sensi del D.M. 25.3.85), attestanti il rispetto della normativa sulla prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi dello spettacolo (D.M. 30.11.1983) tra cui: • idoneità dei materiali impiegati, sia per le strutture che per le finiture, per quanto riguarda la resistenza al fuoco; • verbali di collaudo statico e di corretta installazione di elementi strutturali, quali tribune, palchi, solai, scale e piani di calpestio in genere; • certificazione che attesti la rispondenza dell’impianto elettrico alle norme CEI; • omologazione di dispositivi, materiali e attrezzature particolari; • il collaudo statico dell’immobile o della parte di esso destinata a locale di pubblico spettacolo; • il permesso di costruire o copia della denuncia di inizio attività ai sensi dell’Art. 2 Legge 662/96 (ove necessaria); • la dichiarazione di conformità e realizzazione a regola d’arte degli impianti elettrici; • la certificazione di conformità delle apparecchiature da cucina alle norme UNICIG. È, inoltre, necessario produrre una relazione tecnica di previsione d’impatto acustico, firmata da un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Lombardia alla data del 31.12.2001, in attuazione dell’Art. 2, commi 6 e 7 della Legge 26/10/1995, n. 447 e della Deliberazione 17.5.1996, n. 13195; Certificati e/o omologazioni rilasciate da Enti o Laboratori legalmente autorizzati (D.M. 26.3.1985). Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla normativa citata.