DIRETTIVE SULL`OPPOSIZIONE PARTE 2 CAPITOLO 2: RISCHIO
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DIRETTIVE SULL`OPPOSIZIONE PARTE 2 CAPITOLO 2: RISCHIO
Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni DIRETTIVE SULL’OPPOSIZIONE PARTE 2 CAPITOLO 2: RISCHIO DI CONFUSIONE C. SOMIGLIANZA TRA I SEGNI Versione finale: novembre 2007 Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 1 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni INDICE CAPITOLO 2: RISCHIO DI CONFUSIONE.....................................................3 C. SOMIGLIANZA TRA I SEGNI.............................................................3 I. PRINCIPI SU CUI SI BASA IL RAFFRONTO .....................................3 II. CRITERI..............................................................................................4 1. 2. Punto di partenza per il raffronto.....................................................4 Impressione complessiva................................................................4 2.1. Elementi distintivi e dominanti.....................................................4 2.2. Valutazione dell’impressione complessiva..................................5 3. Raffronto visivo, fonetico e concettuale ..........................................8 3.1. Principi generali ..........................................................................8 3.3. Raffronto fonetico: criteri pratici ................................................12 3.4. Raffronto concettuale: criteri pratici ..........................................13 4. Problemi particolari riguardo ai diversi tipi di segni .......................21 4.1. Numero di lettere e struttura .....................................................21 4.2. Lunghezza dei segni.................................................................22 4.3. Parte iniziale dei segni ..............................................................24 4.4. Sequenza di sillabe, ritmo e cadenza .......................................25 5. Segni “composti” – segni in parte o in tutto compresi nell’altro segno ............................................................................................26 5.1. Segni contenenti elementi figurativi e verbali............................27 5.2. Segni denominativi "composti da più parti" ...............................28 5.2.1. Somiglianza........................................................................28 5.2.2. Carattere distintivo del segno anteriore ..............................30 5.3. Nomi .........................................................................................31 5.3.1. Nomi (denominazioni commerciali) in combinazione con altri elementi..............................................................................31 5.3.2. Nomi di persona (prenomi e cognomi)................................32 Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 2 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni CAPITOLO 2: RISCHIO DI CONFUSIONE C. SOMIGLIANZA TRA I SEGNI I. PRINCIPI SU CUI SI BASA IL RAFFRONTO Gli stessi principi basilari illustrati al capitolo 2 B, con riferimento alla somiglianza tra i prodotti e servizi, si applicano alla valutazione della somiglianza tra i segni. Pertanto, la somiglianza tra i segni: - è conditio sine qua non della constatazione di un rischio di confusione; - dev’essere valutata in relazione al rischio di confusione, ossia alla luce dell’idoneità dei marchi in conflitto a destare l’impressione che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. In linea di principio: i segni sono simili qualora, assumendo che i prodotti siano identici e che il segno anteriore abbia un grado normale o elevato di carattere distintivo, sussista un rischio di confusione nel senso che il pubblico di riferimento possa essere indotto a credere che i prodotti contrassegnati dal marchio più recente e quelli contrassegnati dal marchio anteriore provengano dalle stesse imprese o da imprese tra loro economicamente collegate. Qualora i segni non siano simili, la questione della somiglianza dei prodotti e della valutazione globale del rischio di confusione non si pone. In tal caso, si usa la formula seguente: “Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (RMC), la somiglianza tra i segni costituisce presupposto indispensabile per la constatazione del rischio di confusione. Trattandosi di segni chiaramente dissimili, tale presupposto non sussiste e l’opposizione va pertanto respinta. Tale conclusione non sarebbe diversa neanche in caso di identità tra i prodotti o servizi, dal momento che i segni non divengono simili tra loro perché applicati a prodotti identici”. Qualora l’assoluta dissimiglianza tra i segni risulti meno evidente e taluni prodotti siano identici, mentre altri simili, va utilizzata la formula seguente: “Dall’analisi precedentemente svolta emerge che i segni presentano numerose differenze visive, auditive e concettuali. Tenuto conto del grado medio di carattere distintivo del marchio anteriore, tali differenze sono sufficienti per escludere un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto, vale a dire ..., anche per gli identici prodotti “abbigliamento” rientranti nella classe 25. Ne deriva, a maggior ragione, che Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 3 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni non sussiste un rischio di confusione per i prodotti restanti della domanda di marchio comunitario che non sono identici ad alcun prodotto protetto dal marchio anteriore. Un’analisi della somiglianza dei restanti prodotti rivendicati nella domanda di marchio comunitario con i prodotti del marchio anteriore non è pertanto necessaria e l’opposizione va respinta per tutti i prodotti e servizi.” II. CRITERI 1. Punto di partenza per il raffronto Nella valutazione della somiglianza tra i segni, in linea di principio questi ultimi devono essere raffrontati nella forma in cui è riconosciuta loro la tutela. In altri termini, i marchi registrati anteriori e le domande di marchio comunitario contestate devono essere valutate nella forma in cui sono, rispettivamente, registrati e depositate. L’uso effettivo o possibile dei marchi registrati in un’altra forma è irrilevante ai fini del raffronto tra i segni. Riguardo agli effetti delle rinunce, v. capitolo 2 D, II. La valutazione della somiglianza deve essere effettuata in relazione al territorio rispettivo nel quale è protetto il marchio anteriore. Se il marchio anteriore è un marchio nazionale, i criteri pertinenti devono essere analizzati rispetto al pubblico di riferimento di quello specifico paese. Ne consegue che la somiglianza può variare da paese a paese, per via delle differenze di significato e di pronuncia. Se il marchio anteriore è una domanda o registrazione di marchio comunitario, l’analisi deve essere estesa all’intera Comunità e l’esistenza di una somiglianza in una parte di quest’ultima sarà sufficiente. 2. Impressione complessiva 2.1. Elementi distintivi e dominanti Nella sentenza Sabèl, la Corte di giustizia ha statuito che la valutazione globale della somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenza Sabèl, punto 23). Occorre precisare che, in quella causa, i marchi in conflitto consistevano rispettivamente in un felino che salta, nel marchio anteriore, e in un animale analogo insieme alla parola SABÈL, nel marchio successivo. Con questa affermazione, la Corte ha enunciato i due principi base seguenti: la valutazione della somiglianza tra i segni deve basarsi non solo sui singoli elementi, ma su una valutazione globale di entrambi i segni messi a confronto; Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 4 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni gli elementi distintivi e dominanti sono “in particolare” importanti per la valutazione della somiglianza tra i segni. La Corte ha utilizzato il concetto di elementi distintivi e dominanti in un senso generale e senza ulteriori specificazioni. È evidente, tuttavia, che la valutazione degli elementi costitutivi dei segni richiede una definizione comunemente accolta dei criteri di cui avvalersi al fine di individuare gli elementi distintivi e dominanti. I termini distintivo e dominante descrivono il noto fenomeno secondo cui i segni, salvo il caso in cui abbiano carattere unitario (ad esempio, un’unica parola, un’unica figura o un unico colore), vengono percepiti nella vita normale rivolgendo l’attenzione all’elemento dominante, che sarà distintivo del segno. In uno stadio successivo dell’analisi, che va oltre la mera percezione visiva, è implicato il giudizio ed è in questo stadio che la parola “distintivo” costituisce un valore aggiunto: i segni o gli elementi di segni privi di carattere distintivo in senso giuridico, ossia descrittivi, generici o per altro motivo non distintivi rispetto ai prodotti o servizi in questione, saranno in ampia misura o totalmente trascurati nella determinazione della somiglianza in senso giuridico, qualunque sia il loro grado di preponderanza nel segno sul piano della pura percezione. La percezione di ciò che è dominante o distintivo varia anche in funzione del fatto che l’analisi sia incentrata sulle somiglianze visive, fonetiche o concettuali. 2.2. Valutazione dell’impressione complessiva La valutazione della somiglianza tra i segni si basa sul fatto che il pubblico di riferimento, posto di fronte a un segno, non tende ad effettuare su di esso un’analisi dei suoi singoli elementi. Tale pubblico, tuttavia, presta maggiore attenzione agli elementi distintivi e dominanti dei segni. Ciò può derivare da un riflesso puramente inconscio, determinato dal fatto che lo sguardo si concentra sugli elementi distintivi e dominanti con più rapidità che sugli elementi meno distintivi. I consumatori possono tuttavia concentrarsi consapevolmente sugli elementi più distintivi di un segno al fine di distinguerlo più agevolmente dai marchi già noti sul mercato in questione. Inoltre, nella distinzione tra i vari elementi dei segni occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ad esempio in pubblicità oppure al momento di acquistare determinati prodotti o servizi. Posti di fronte a un segno, esso lo compara piuttosto con l’immagine non perfetta che ha mantenuto nella memoria dei segni a lui noti nel settore di prodotti e servizi di cui trattasi. Tuttavia, i consumatori non ricordano in modo chiaro tutti i dettagli dei segni, quanto piuttosto solo i loro elementi più distintivi e dominanti. Il segno che si trova a portata di mano e la “memoria imperfetta” relativa ad un altro segno costituiscono il fondamento in base al quale i consumatori valutano se i rispettivi segni siano o no identici o simili (v. sentenza Lloyd, punto 26). Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 5 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni L’esperienza dimostra che, ai fini del risultato di questa valutazione, l’impatto delle somiglianze tra i segni è più significativo di quello delle relative dissimiglianze. Pertanto, nel raffronto tra i segni si deve sempre tener conto del fatto che vi siano o no elementi più distintivi e dominanti rispetto ad altri. Tale principio si applica ad entrambi i segni a confronto. I criteri pertinenti non sono soltanto quelli applicati in sede di valutazione del carattere distintivo globale del segno (v. subparagrafo IV.2.), ma anche altri fattori come una diversa presentazione grafica o una differenza di dimensioni dei vari elementi. La Corte, peraltro, non ha fornito una definizione di “elemento” di un segno. Tale definizione non può basarsi sul fatto che un segno sia o no visivamente suddiviso in parti distinte. Piuttosto, è decisiva la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento. Il pubblico di riferimento spesso considera un segno composto di una parola come costituito da vari elementi, in particolare, quando una parte abbia un significato chiaro e manifesto mentre la parte rimanente sia priva di significato, oppure quando vi siano indicazioni visive, come un trattino o l’uso di caratteri tipografici differenti o aventi dimensioni diverse. In questi casi, gli elementi di un segno composto di una sola parola potrebbero considerarsi “elementi” nel senso indicato dalla Corte. 101/1998 FR ÖKOVITAL 188/1999 1713/2000 2558/2000 674/2001 734 501 (10/08/06) 676 751 (27/07/06) EN EN EN EN FR EN ACTILINE TRAXDATA FEMINEX BRANDSHAPE VITAL PARALLAX VITAL nessun rischio di confusione (rdc) AKTIVIN nessun rdc MAXDATA nessun rdc FEMIPRES nessun rdc BRANDCAST nessun rdc MUSSVITAL nessun rdc PARAFAST nessun rdc Tuttavia, non è corretto suddividere artificialmente un segno, ossia in quei casi in cui non sia presumibile che il pubblico lo percepisca come composto da diversi elementi. Nel compiere questa valutazione, si deve tener presente che il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi. 44/1999 911/1999 1503/1999 1303/1999, confermata dalla Commissione di ricorso (CdR) dec. R 292/2000-3 1476/1999 EN EN EN teeli VICOUNT VASANIT TELIA VICO SANIT rdc nessun rdc nessun rdc EN TARAFORTE TARKA nessun rdc EN GRANDITROPIN GENOTROPIN nessun rdc Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 6 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni R 0230/2000-1, confermata dal Tribunale di primo grado (TPG) sentenza T-129/01 R 0798/2001-1, confermata dal TPG sentenza T-117/02 R 0714/2002-2, confermata dal TPG sentenza T-202/04 R 0610/2001-4, confermata dal TPG sentenza T-317/03 R 0238/2002-2, annullata da TPG sentenza T-22/04 EN BUDMEN BUD rdc EN CHUFAFIT CHUFI nessun rdc EN ECHINAID ECHINACIN nessun rdc EN Variant DERBIVARIANT rdc WEST nessun rdc, TPG-rdc EN WESTLIFE Gli elementi meno distintivi o dominanti vanno sempre presi in considerazione nell’ambito della valutazione della somiglianza tra i segni. La Corte ha posto in chiaro che il confronto tra i marchi deve compiersi in base all’impressione globale che essi suscitano, e su quest’ultima hanno qualche incidenza anche gli elementi meno distintivi. Si tratta di elementi dotati di minore rilevanza sotto tale aspetto, rispetto a quelli distintivi e dominanti, ma che possono nondimeno far pendere la bilancia da una parte o dall’altra nell’ambito della valutazione. 355/1999 (EN) CAMOMILA INTEA / INTESA, (nessun rischio di confusione) confermata dalla Commissione di ricorso con dec. 499/1999-1 (le parole INTEA e INTESA sono state considerate a rischio di confusione a causa della loro somiglianza dal Tribunale di primo grado, sentenza T-353/02). È altresì importante rilevare che, in alcuni casi, la combinazione di due parole intrinsecamente descrittive può nondimeno avere un certo grado di carattere distintivo, il quale può risiedere nella combinazione delle parole. 1756/2000 (EN) EUROBAIT / EUROBAITS (rdc) Tuttavia, soltanto in casi eccezionali, qualora l’insieme degli elementi privi di carattere distintivo dia vita a un segno che denoti una certa creatività e originalità, potrà ammettersi la registrazione di un marchio contenente unicamente indicazioni a carattere descrittivo. Una tale valutazione dovrà necessariamente essere condotta caso per caso (Corte di giustizia europea, sentenza C-265/00 – BIOMILD, punto 27). Nel valutare e comparare il carattere distintivo e dominante dei vari elementi dei segni, è necessario distinguere il territorio di riferimento, dato che, principalmente per motivi linguistici, la percezione dei segni può essere differente. Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 7 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni 758/1999 confermata dalla CdR e Corte di giustizia (CGE) 248/2000, confermata dalla CdR dec. R 0443/2000-1 1457/1999, confermata dalla CdR dec. R 0190/2000-1 377/2000, confermata dalla CdR dec. R 0449/2000-1 770 588 del 31.7.2006 EN MATRATZEN MATRATZEN CONCORD rdc rdc EN ACTIVE WEAR INTERACTIVE WEAR MEGARIG nessun rdc EN CALCITRANS CALCITUMS nessun rdc EN CALORA CALOR EN MEGAKID nessun rdc Inoltre, è necessario distinguere tra i vari prodotti e servizi di cui trattasi, in quanto la constatazione del significato descrittivo di un elemento potrebbe interessare solo una parte di prodotti. A tale riguardo, valgono le considerazioni svolte sulla determinazione del carattere distintivo del segno anteriore in quanto tale. 3. Raffronto visivo, fonetico e concettuale 3.1. Principi generali Come stabilito dalla Corte nella sentenza Puma/Sabèl (punto 23), la valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi. Pertanto, non è mai corretta la valutazione della somiglianza tra i segni che si basi su uno solo o su alcuni di questi aspetti. La somiglianza tra i segni deve sempre essere valutata sul piano visuale, auditivo e concettuale. Ciò non significa peraltro che una constatazione di rischio di confusione sia possibile solo nei casi in cui la somiglianza tra i segni può essere riscontrata su tutti gli aspetti sopra menzionati. Al contrario, la Corte ha precisato che non si può escludere che una mera somiglianza fonetica tra i marchi possa creare un rischio di confusione, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie (sentenza Lloyd, punto 28). La mera somiglianza fonetica è stata ritenuta sufficiente per dimostrare un rischio di confusione, tenuto conto degli elementi pertinenti del caso di specie, allorché i prodotti o servizi sono consigliati od ordinati oralmente. Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 8 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni 309/1999 DE WOOKI WALKI 1949/2001 148/2000 1593/2001 2603/2004 DE EN EN EN Hazet QPAT LINCEL JOY HZ COPAT INCELL YOI rischio di confusione (rdc) rdc rdc rdc rdc Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado (TPG), per quanto riguarda l’abbigliamento, il raffronto visivo di solito riveste maggiore importanza rispetto a quello fonetico, dal momento che i prodotti sono acquistati “a vista” e sono scelti normalmente dopo un attento esame del loro aspetto. TPG, T-117/03, NLSPORT / NL (rdc) Considerazioni analoghe valgono, anche se in misura minore, per i profumi. TPG T-355/02, SIR (fig.) / ZIRH (nessun rdc), confermata dalla CGE sentenza C-206/04 Del resto, l’aspetto fonetico non può essere per ciò stesso tralasciato neanche nel caso dell’abbigliamento, essendo tali prodotti sia consigliabili che ordinabili oralmente. Per un caso relativo all’abbigliamento, in cui è stato dato minor peso alle dissimiglianze visive, si veda: 851/1999 confermata dalla EN FIFTIES Commissione di ricorso (CdR) e Tribunale di primo grado (T-104/01) MISS FIFTIES rdc A giudizio della Corte, non può essere escluso che una mera somiglianza concettuale, derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini concordanti nel loro contenuto semantico, possa generare rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare, sia intrinsecamente sia grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico (sentenza Sabèl, punto 24). Analogamente, una somiglianza puramente visiva tra i segni può essere sufficiente, tenuto conto degli elementi pertinenti del caso di specie, ai fini della constatazione di un rischio di confusione. Tuttavia, la constatazione di un rischio di confusione dipende sempre dalle specifiche circostanze di ciascun caso concreto. Occorre valutare e ponderare accuratamente tutte queste circostanze. Per giungere alla Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 9 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni conclusione, è sempre necessario prendere in considerazione tutti gli aspetti della somiglianza congiuntamente. Inoltre, può rivelarsi determinante il fatto che un aspetto della somiglianza abbia una specifica importanza rispetto ai prodotti o servizi di cui trattasi. Tenuto conto di tutte queste considerazioni, anche una tenue somiglianza presente in tutti i vari aspetti (visivo, fonetico e concettuale) può condurre, se tali aspetti sono congiuntamente considerati, ad affermare l’esistenza di un rischio di confusione. Per altro verso, una forte diversità dei segni con riferimento ad uno solo dei differenti aspetti può condurre a constatare che la confusione non è probabile, nonostante la somiglianza riscontrata con riferimento agli altri aspetti. Un giudizio che escluda il rischio di confusione sulla base delle differenze è possibile soltanto nei casi in cui il pubblico di riferimento sia in grado di percepire la differenza visuale o concettuale. 1233/2001 (EN) TPG, T-0385/03 (EN) / (Nessun rischio di confusione) / MILES (rdc) Qualsiasi differenza, per essere rilevante, deve essere sufficientemente degna di nota. 1039/2000 (EN) / (le notevoli differenze visuali prevalgono sulla somiglianza tra gli elementi verbali: nessun rdc). Il significato concettuale dei segni in questione deve essere chiaramente inteso dai consumatori di riferimento. CdR R 0048/200-3 MARCO / MARCA, che ha annullato la dec. n. 1279/1999 in quanto l’importanza della differenza concettuale era stata sopravvalutata: i consumatori tedeschi non avrebbero inteso il termine "marca" nel senso di "Marke” (marchio). A una differenza concettuale può attribuirsi rilevanza soltanto se esiste in tutte le aree geografiche che costituiscono il territorio di riferimento ai fini del raffronto tra i segni. 611/1999 (EN) VERITÈ / VERI (rdc) 1280/1999 (EN) MANFIELD / PENFIELD (nessun rdc), confermata dalla CdR 120/2000-1 Se una parte rilevante del pubblico di riferimento non è in grado di intendere il significato del segno, le differenze concettuali non influiranno sul risultato. Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 10 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni La differenza concettuale ha scarso rilievo in caso di segni identici o estremamente simili sul piano fonetico, dal momento che non sarà percepita all’atto della comunicazione verbale dei segni. In questo caso la differenza concettuale può sottolineare qualsiasi differenza visiva, ma non attenuare la somiglianza fonetica e in nessun caso escludere, in quanto tale, il rischio di confusione. 64/1998 (ES) SSI STAR SERVICES INTERNATIONAL / SSI USA (rdc) 309/1999 (DE) WOOKI / WALKI (rdc), confermata dalla CdR, R 429/1999-1 3.2. Raffronto visivo: criteri pratici Il raffronto visivo è ovviamente determinante nel caso dei segni figurativi. Esso può svolgere un ruolo importante anche per i marchi denominativi. In questo caso, la parola è protetta in quanto tale e non nella sua forma scritta. Di conseguenza, è irrilevante che il marchio denominativo sia riprodotto in lettere minuscole o maiuscole. Lo stesso vale per i diversi caratteri, purché si tratti di caratteri consueti nel mercato di riferimento. 31/1999 (DE) Landana / LANDAMANN (rdc) 62/1998 (EN) Cash Guard / CASHGUARD (rdc) Per i marchi denominativi il raffronto visivo si basa su un'analisi del numero e della sequenza delle lettere, sul numero di parole e sulla struttura dei segni. Altre peculiarità, quali l’esistenza di lettere o di accenti speciali, possono assumere rilevanza ove percepibili come l’indicazione di un linguaggio specifico. Per i marchi denominativi il raffronto visivo coincide con quello fonetico, salvo i casi in cui nella lingua in questione la parola non sia pronunciata come si scrive. Ad esempio, per i marchi denominativi, il giudizio muterebbe nel caso in cui due parole diverse fossero pronunciate in modo identico (ad esempio in francese: dans / dent; in inglese: naughty / nasty, la pronuncia non è identica!) o se due parole simili vengono pronunciate diversamente (ad esempio in inglese: though / through). Per i marchi figurativi composti di parole (scritte con un carattere particolarmente distintivo), anche l'impressione complessiva dell'immagine – e quindi le eventuali somiglianze nelle lettere stesse, ad es. due lettere simili che possono essere facilmente confuse – è rilevante. Quanto ai marchi figurativi a colori, l'uso dello stesso colore o modello di colore può accrescere la somiglianza visiva delle parole o degli elementi figurativi stessi. L’esatta incidenza dei colori o modelli di colori deve essere oggetto di valutazione caso per caso, poiché molto dipende dall’incidenza del colore sull’impressione complessiva suscitata dai segni in questione. Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 11 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni 41/1998 (EN) / (fig.) (nessun rdc) /TPS CALL SCIENCES (rdc) 1019/1999 (ES) 1159/1999 (EN) EUROPA/ (rdc) La mera coincidenza di colore, se gli elementi figurativi o le parole non sono simili, in linea di principio non sarà sufficiente per constatare una somiglianza significativa. Gli stessi principi basilari si applicano nella comparazione di segni tridimensionali e bidimensionali. È ovvio che le peculiarità del segno tridimensionale possono avere particolare incidenza, di solito, sull’impatto visivo del segno. Ciò non toglie però che tale aspetto debba essere considerato, come negli altri casi, alla luce dell’impressione complessiva suscitata. 2567/2000 (EN) 3.3. / (nessun rdc) Raffronto fonetico: criteri pratici Quando l'opposizione si basa su segni anteriori che godono di protezione in diversi Stati membri, è necessario prendere in considerazione la differenza di pronuncia dei segni in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri. Gli accenti locali non vanno tenuti in considerazione. In linea di principio, se si tratta di segni puramente denominativi, l’impressione auditiva avrà maggiore rilevanza rispetto a quella visiva. 1197/1999 (EN) KÄMPGEN / CAMPERS (rdc) 1280/1999 (EN) MANFIELD / PENFIELD (nessun rdc) Quando un segno contiene parole straniere, si deve presumere che il pubblico di riferimento non abbia dimestichezza con quella lingua straniera oppure che, anche qualora ne comprendesse il significato in quella lingua, tenderà comunque a pronunciare le parole in base alle regole fonetiche della sua lingua materna. 1280/1999 (EN) MANFIELD / PENFIELD (nessun rdc), confermata dalla CdR dec. R 0120/2000-1 146/2000 (EN) BRIDGE / OXBRIDGE (rdc), confermata dalla CdR R 0310/2000-4 2032/2000 (EN) OLLY GAN / HOOLIGAN (CdR e TPG, T-57/03, nessun rdc) Nel caso in cui una parte significativa del pubblico di riferimento pronunci correttamente la parola straniera, ma un’altra parte significativa di tale Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 12 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni pubblico applichi le regole fonetiche della propria lingua, occorre tener conto di entrambe i modi di pronunciare, nel procedere alla valutazione della somiglianza fonetica dei segni. 309/1999 (DE) WOOKI / WALKIE (rdc) Gli elementi figurativi dei marchi non possono essere pronunciati e non vengono sottoposti ad una valutazione fonetica. Il "significato" di ciò che gli elementi figurativi rappresentano deve essere valutato nell'ambito della somiglianza concettuale. Esempio: non vi è somiglianza fonetica tra l'emblema di una stella e la parola "STELLA". 3.4. Raffronto concettuale: criteri pratici Due segni sono concettualmente identici o simili allorché vengono percepiti come dotati di un contenuto semantico identico o simile. Ciò si verifica nei casi seguenti: a) due parole si riferiscono a unico termine semantico oppure a varianti dello stesso; b) due parole hanno uguale significato, ma in un’altra lingua; c) due parole diverse si riferiscono a oggetti rientranti nella stessa categoria, dotati di caratteristiche e connotazioni emotive identiche; d) due elementi figurativi sono associabili foneticamente allo stesso termine; e) una parola e un elemento figurativo sono associabili foneticamente allo stesso termine; f) vi è un colore intrinseco e la descrizione verbale del colore. Ciò non si verifica nei casi seguenti: g) due parole coperte entrambe da un termine generico; h) due segni rientranti nella stessa categoria o sottocategoria generale dei segni; i) due diverse rappresentazioni figurative dello stesso fenomeno generale. La somiglianza concettuale può verificarsi nei casi seguenti: j) due segni nella loro interezza; k) nel raffronto degli elementi dei segni composti (complessi). La somiglianza concettuale accresce il grado di somiglianza complessiva e quindi il rischio di confusione. Per contro, una differenza concettuale riduce il grado di somiglianza complessiva e quindi il rischio di confusione, nei casi seguenti: l) entrambi i segni hanno un contenuto semantico diverso (come sopra indicato), m) in misura molto minore, se un segno ha un significato semantico e l'altro no, n) salvo i casi in cui i segni restano in larga misura simili o identici dal punto di vista fonetico, per cui un'eventuale differenza concettuale percepita Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 13 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni visivamente risulta di scarsa o nessuna importanza. Infine, o) se nessuno dei segni è portatore di un significato semantico, la somiglianza concettuale non ha alcuna importanza. Per quanto riguarda queste sottocategorie individuali: a) due parole si riferiscono allo stesso termine semantico oppure a sue varianti. È il caso dei sinonimi, vale a dire di due parole per lo stesso significato semantico. Esempi: penna a sfera / biro; bicicletta / bici; telefonino / cellulare. Ciò si verifica, del pari, quando due termini sono mere varianti della stessa parola. 2666/2001, confermata dal TPG DE LINDENHOF T-296-02 348/1999 confermata dalla EN LINDENER CdR 380/1999-2 LINDERHOF (rdc negato per altri motivi) LINDEBOOM rdc (I due termini si riferiscono, in modi diversi, ad una specie di albero) TPG, T-22/04, West / WESTLIFE (rdc) (Entrambi i marchi evocano l'idea del “West”, di prodotti “western” o di uno stile di vita analogo, come nel caso di Westlife; i due marchi hanno connotazioni simili). TPG, T-85/02, CASTILLO/ EL CASTILLO (fig.) (Il pubblico di riferimento potrebbe essere facilmente indotto a credere che i prodotti cui si riferisce il marchio CASTILLO provengono dall'impresa titolare del marchio figurativo anteriore EL CASTILLO). Altri esempi: rdc - marchio comunitario parzialmente accettato dalla CdR Per casi in cui la somiglianza concettuale consiste in un antagonismo si veda: 2432/2001 ES 182/2000 EN LIMMIT b) BILBAO BLUE BILBAO NO LIMITS rdc Due parole o termini hanno lo stesso significato, ma in un'altra lingua. Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 14 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni La somiglianza concettuale sussiste anche tra marchi denominativi in lingue diverse. In tal caso, la percezione di un significato comune dei segni deve essere condivisa da una parte significativa del pubblico di riferimento nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto e, qualora il marchio anteriore sia un marchio comunitario, nello stesso ambito comunitario, vale a dire lo stesso Stato membro. Questa valutazione deve essere condotta per quanto concerne le (ciascuna delle) aree pertinenti. Raramente in tali ipotesi scaturisce un rischio di confusione, a meno che i termini non coincidano comunque in un unico elemento o presentino analogie visive o fonetiche. 131/1999 476/1999 482/1999 1121/1999 3111/2000 2962/2001 EN CINCO OCEANOS EN NUTRIFORM EN CHAIN MASTER EN DAS GOLDENE BLATT EN RED BARON EN OPERATION SOURIRE 5 OCEANS rdc NUTRAFERM rdc MASTER Cadena rdc GOLDEN PAGES rdc BARON ROJO OPERATION SMILE rdc rdc Due diverse versioni linguistiche di un termine si equivalgono sul piano concettuale qualora entrambi i significati siano comprensibili allo stesso pubblico di riferimento. Nella prassi, questi casi si limitano a situazioni in cui il marchio anteriore è protetto in un’area della Comunità in cui sussistano due lingue ufficiali o in cui una parola straniera sia diventata parte integrante dell'altra lingua. Nella maggior parte dei casi non sussiste alcun rischio di confusione. Il semplice fatto che un termine sia una traduzione dell'altro termine non è sufficiente. Per un verso, la perfetta comprensione del significato del segno nella lingua materna del pubblico di riferimento, e quindi il suo più facile ricordo, consentirà al pubblico di riferimento di rammentare perfettamente le differenze fra i segni. Per altro verso, il significato della parola nella lingua straniera non sarà compreso o ricordato o messo in relazione con l'altro segno altrettanto facilmente. TPG T-33/03, HAI/SHARK (nessun rdc) [Non è dato affermare che in Germania la parola inglese "shark" (squalo) sia ampiamente usata al posto del termine tedesco "Hai"]. c) Due parole diverse si riferiscono ad oggetti compresi nella stessa categoria, dotati delle medesime caratteristiche e con le stesse connotazioni emotive. Si tratta di due aspetti relativi a significati semantici ben definiti: 113/1998 (EN) SUNRISE / SUNSET (rdc) oppure quando viene trasmessa la stessa connotazione emotiva o Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 15 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni subliminale: 495/1999 (EN) SECRET PLEASURES / PRIVATE PLEASURES (rdc), confermata dalla CdR 616/1999-1 Se i segni sono in una lingua straniera, una parte significativa del pubblico di riferimento potrebbe avere una padronanza limitata di tale lingua e quindi non essere in grado di distinguere le sfumature di significato tra i due segni. La percezione del loro significato potrebbe pertanto risultare poco chiara. Ciò incide altresì sulla capacità del pubblico di memorizzare i segni, che sarà meno nitida ed esatta rispetto a quella di significati percepiti originariamente nella lingua materna. d) Due elementi figurativi verrebbero associati foneticamente allo stesso termine. Per quanto riguarda i segni figurativi, la Corte (sentenza Puma/Sabel, punti 24-26) ha statuito che “non può quindi essere escluso che la somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini concordanti nel loro contenuto semantico possa creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di cui goda presso il pubblico […] tuttavia, allorché il marchio anteriore non gode di una particolare notorietà e consiste in una figura che presenta pochi elementi di fantasia, la semplice somiglianza concettuale tra i due marchi non è sufficiente per generare un rischio di confusione. […] la mera associazione tra due marchi che possa essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico non è di per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione”. La mera associazione comune tra due immagini in termini semantici non è quindi sufficiente. I segni devono in primo luogo presentare una somiglianza visiva (grafica). Ciò significa che alcune differenze nella rappresentazione grafica di elementi e simboli comuni (e l'assenza di notorietà del marchio anteriore) saranno di solito sufficienti per escludere il rischio di confusione, anche se il concetto sottostante non viene alterato. 41/1998 ES nessun rdc 641/1999 EN nessun rdc 696/1999 DE nessun rdc 1368/1999 EN nessun rdc 165/2000 EN nessun rdc Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 16 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni 1447/2000 nessun rdc DE Sussisterà per contro rischio di confusione ove la somiglianza concettuale degli elementi grafici rafforzi la somiglianza visiva esistente: 146/1999 (EN) /; 1499/2000 (EN) / (rdc) (rdc) 1202/2000 (EN) 1449/2000 (EN) / e / (rdc) (rdc) tanto più se il segno anteriore ha acquisito un forte carattere distintivo in seguito all'uso. 3006/2000 (EN) / (“testa di cervo” per le classi 32-33, rdc confermato da CdR, dec. R 0213/2001-3, attualmente pendente dinanzi al TPG). e) Una parola e un elemento foneticamente allo stesso termine. figurativo verrebbero associati In linea di principio, la somiglianza concettuale esiste anche tra una parola e un'immagine che illustra il significato della parola (esempio di fantasia: il marchio denominativo “TIGER” e il marchio figurativo che raffigura una tigre). Fra i casi in cui è stata constatata somiglianza concettuale vi è quello tra la parola “Macarena”, che si riferisce ad una nota apparizione della Vergine Maria a Siviglia, e un marchio composto che comprende la parola Macarena e un'immagine raffigurante la scena: 2248/2002 f) MACARENA rdc Un colore intrinseco e la descrizione verbale del colore. Sussiste somiglianza concettuale tra il marchio denominativo "arancio" e un marchio raffigurante il colore intrinseco arancio, poiché il consumatore farà sempre solo riferimento oralmente al marchio dal colore intrinseco come marchio "arancio". Inoltre, nella sua memoria il ricordo della tonalità del colore sarà sempre strettamente associato alla descrizione verbale "arancio". Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 17 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni g) Due parole per entrambe le quali esiste un termine generico. h) Due segni rientranti nella stessa categoria o sottocategoria generale dei segni. Il semplice fatto che due parole o due termini possano essere ricondotti sotto lo stesso termine generico o possano appartenere allo stesso tipo di marchio, non rappresenta di per sé un’ipotesi di somiglianza concettuale. Esempi di fantasia: “Jaguar” e “Elephant”, il fatto che entrambi siano animali è irrilevante. “TDI” e “LNF”, il fatto che entrambi siano abbreviazioni di tre lettere è irrilevante. Il fatto che entrambi i marchi siano nomi di persona non genera somiglianza concettuale, né esclude la possibilità di un rischio di confusione (piuttosto, ai "nomi" si applicano i criteri di cui al punto 5.3. Vedi gli esempi citati nel punto). Vedi anche: 55/1998 IT UNCLE WILLIAM UNCLE BEN’S nessun rdc i) Due diverse rappresentazioni figurative dello stesso fenomeno generale. I marchi figurativi sono protetti nella forma in cui sono raffigurati in concreto, non relativamente alla categoria generale di fenomeni cui si riferiscono. La sentenza Puma/Sabel della Corte di giustizia non va interpretata nel senso che due segni figurativi debbano essere protetti nel caso di associazione comune della rappresentazione, ad es. una particolare specie di animali, salvo nei casi in cui vi siano elementi in comune nella rappresentazione figurativa stessa. Questo vale a prescindere dalla notorietà. Non vi è protezione contro un'associazione, salvo nei casi in cui sussista in aggiunta un rischio di confusione, né vi è protezione di un motto o di un concetto in quanto tale (assenza di «Motivschutz»). j) La differenza concettuale può assumere rilievo per i due segni nella loro interezza. Di regola, quando la somiglianza concettuale si riferisce ai due segni nella loro interezza, vi è una dissimiglianza visiva e fonetica; sebbene non si possa escludere che la sola somiglianza concettuale possa generare un rischio di confusione, questo si verifica raramente. (v. ancora causa HAI/SHARK, T-33/03) k) La differenza concettuale può assumere rilievo nel raffronto degli elementi dei segni composti (complessi). Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 18 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni È necessario attribuire un peso maggiore alle somiglianze concettuali degli elementi di segni composti (complessi) visivamente diversi, qualora gli altri elementi di tali segni siano simili/identici sul piano visivo. 482/1999 2962/2001 EN CHAIN MASTER EN OPERATION SOURIRE MASTER Cadena OPERATION SMILE rdc rdc Nel raffronto concettuale di un marchio denominativo con un marchio composto, è necessario effettuare l’analisi tenendo conto del marchio composto nella sua interezza e non soltanto dell'elemento denominativo che coincide, che sarebbe del resto identico. Il risultato determinerà sovente una differenza concettuale. 286/1999 EN MOUNTAIN MOUNTAIN BIKER 873/1999 ALTA ALTA FIDELIDAD 870/2000 PLANET 276/2001 PLANET MIKADO PLANET nessun rdc nessun rdc nessun rdc nessun rdc Tuttavia, se l'elemento comune è debole (di scarso carattere distintivo o addirittura chiaramente descrittivo), la somiglianza concettuale di quell'elemento comune non ha alcun peso e non può compensare lo scarso carattere distintivo del marchio anteriore. 1424/1999 EN VIFIT VIVITA nessun rdc TEQUILA nessun rdc EN 1784/2001 (compreso TEQUILA) 66/1999 EN DINOKIDS 1043/1999 EN NEOLUX 1159/1999 EN EUROPA / T 1139/2000 EN SILBERQUELLE 937/2001 EN VITAL Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C DINO nessun rdc NEOLITE nessun rdc Europa nessun rdc SILVER SPRING nessun CLEAR rdc PHYTO-VITAL nessun rdc Pagina 19 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni l) Una differenza concettuale riduce il grado di somiglianza complessiva, e quindi il rischio di confusione, se entrambi i segni hanno un contenuto semantico diverso. Quando i due marchi, anche se caratterizzati da alcune somiglianze visive, presentano una differenza concettuale chiaramente percepibile nel senso che ogni parola fa riferimento a un concetto differente, tale fattore smorza notevolmente il rischio di confusione, sebbene mai in maniera automatica. Questo fattore è ancora più decisivo se uno dei significati descrive o allude ai prodotti. 689/1999, confermata dalla CdR dec. R 0666/1999-3 1443/1999 TPG T-292/01 256/2000 1175/1999 1316/1999 EN nessun rdc EN EN EN EN EN METRO BASS GOLDMARK NEPAL ODOL MAESTRO PASH GOLD BLOCK HEPAL IDOLE nessun rdc nessun rdc nessun rdc nessun rdc nessun rdc Il rischio di confusione sussiste inoltre qualora la differenza concettuale non sia percepita sul piano fonetico e non possa quindi prevalere sulla somiglianza fonetica: TPG T-99/01 m) DE Mixery MYSTERY rdc Più di rado, se un segno ha un significato semantico e l'altro no. Si tende ad attribuire un’importanza inferiore alla dissimiglianza concettuale qualora soltanto uno dei marchi rivesta un significato. Talvolta, se l'altro marchio è chiaramente riconoscibile, ciò permette di distinguere tra i due marchi e quindi di escludere solitamente un rischio di confusione; si noti peraltro che il marchio più recente, non essendo identico, non rappresenta lo stesso concetto del marchio anteriore. Il fatto che alcune sentenze del TPG abbiano usato un significato concettuale presente solo in uno dei due marchi come scorciatoia per negare il rischio di confusione è piuttosto problematico. TPG, T-292/01, BASS/PASH (punto 54) TPG, T- 35/03, HARPO Z / CARPO (punto 27) È preferibile astenersi da tali espedienti nelle decisioni. Introdurre una sorta di automatismo in base al quale l’assenza di identità concettuale rispetto al marchio anteriore esclude di per sé un rischio di confusione non sembra appropriato. n) Restano salvi i casi in cui i segni sono per lo più simili o identici dal Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 20 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni punto di vista fonetico, in modo tale che eventuali differenze concettuali percepibili visivamente risultino di scarsa o nessuna importanza. Qualora le parole siano pronunciate in maniera identica o simile, eventuali differenze concettuali non verrebbero percepite e non ridurrebbero di per sé le somiglianze fonetiche. In tal caso qualsiasi differenza concettuale percepita visivamente sarebbe di scarsa o nessuna importanza. Il rischio di confusione sarebbe pertanto constatabile nella misura in cui la differenza concettuale non sia percepita sul piano fonetico. TPG DE Mixery MYSTERY rdc (In senso contrario al TPG, v. Hooligan / Olli Gan). o) Se nessuno dei segni contiene un significato semantico, la somiglianza concettuale non ha alcuna importanza. Se nessuno dei marchi ha un significato semantico (ad esempio, se i due marchi denominativi sono parole inventate), la decisione dovrà statuire l’impossibilità di un raffronto concettuale oppure astenersi dal prendere posizione circa la somiglianza concettuale. In questi casi non sussiste somiglianza concettuale, né differenza concettuale. In altri termini, la nozione di somiglianza concettuale è del tutto ininfluente ai fini della controversia. 4. Problemi particolari riguardo ai diversi tipi di segni I seguenti criteri sono stati elaborati e applicati in molteplici casi, in particolare nel raffronto tra segni denominativi. Va tuttavia tenuto presente che essi non sono né esaustivi né applicabili sempre e in ogni caso. In funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso concreto, possono risultare pertinenti criteri diversi. 4.1. Numero di lettere e struttura L’impressione visiva complessiva suscitata da segni denominativi o prevalentemente denominativi dipende in massima parte dal numero di lettere e dalla struttura delle parole. Tuttavia, il consumatore medio percepisce normalmente un segno come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi vari elementi. Piccole differenze nel numero di lettere sono dunque spesso insufficienti a escludere una constatazione di somiglianza sul piano visivo, soprattutto quando i segni abbiano una struttura comune. 291/1999 EN 444/1999 confermata dalla EN Commissione di ricorso (CdR) SUVIMAX SULINAX rischio di confusione (rdc) Sedonium PREDONIUM rdc Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 21 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni R 0586/1999-2, Tribunale di primo grado (TPG) (definita) 469/1999 confermata dalla CdR R 622/1999-3 476/1999 852/1999 2044/2000 727/2001 2694/2001, confermata dalla CdR R 0049 / 2002-4 4.2. EN CODEROL CODIDOL rdc EN EN EN EN NUTRIFORM EVERGREEN RESVIN GERALDINO NUTRAFERM EVERDEEN RESVERIN GHERARDINI rdc rdc rdc rdc EN FORTIS FORIS rdc Lunghezza dei segni La lunghezza dei segni può incidere sull’impatto che hanno le differenze esistenti tra i segni. Più un segno è breve, più sarà agevolmente percepito dal pubblico in tutti i suoi singoli elementi. Ne consegue che piccole differenze spesso possono condurre nelle parole brevi ad un’impressione complessiva differente. Viceversa, il pubblico sarà maggiormente indotto a trascurare le differenze nel caso di segni lunghi. In molti mercati di riferimento è prassi comune utilizzare marchi brevi consistenti in abbreviazioni del nome dell’impresa o in riferimenti ai prodotti o servizi di cui trattasi. In queste ipotesi, il pubblico è consapevole di questa prassi ed è in genere abituato a distinguere tra più abbreviazioni e non è facilmente portato a confonderle . 1316/1999 651/2001 838/2001 EN EN EN 1038/2001, confermata dalla EN CdR dec. R 0611/2001-1 ODOL YSL IDOLE SL nessun rdc nessun rdc nessun rdc TOM DOM nessun rdc La somiglianza va tendenzialmente esclusa tra segni “di una sola lettera / di un solo numero” raffigurati in uno stile diverso e fantasioso. Infatti, un’unica lettera è in genere di per sé priva di carattere distintivo e, in linea di principio, non serve a distinguere in commercio i prodotti di un’impresa da quelli di un’altra. Pertanto, per i marchi costituiti da una sola lettera o da un numero, la protezione è richiesta per il modo specifico in cui le lettere sono riprodotte graficamente, non intrinsecamente per la singola lettera. Proprio per questa ragione la sua impressione auditiva e concettuale sarà necessariamente identica, e tuttavia irrilevante per l’impressione complessiva suscitata dal Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 22 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni segno. Ciò significa che, ad esempio, se i marchi in conflitto sono costituiti da diverse raffigurazioni grafiche della stessa lettera, il rischio di confusione è normalmente escluso. 10/1999 EN nessun rdc 122/1999 EN nessun rdc 394/1999 EN nessun rdc 1631/2000 FR nessun rdc 468/2001 EN nessun rdc 1850/2001 EN nessun rdc Cionondimeno, questi segni, affiancati da elementi figurativi simili, possono avere una somiglianza tale da ingenerare confusione: 570/2000 (EN) dec. R 0568/2000 1087/2001 (EN) / / (rdc), confermata dalla CdR (rdc), confermata dal TPG T-115/02 Va precisato che una raffigurazione verbale di un segno “di una sola lettera / di un solo numero” non deve considerarsi equivalente al segno e che le considerazioni di cui sopra non si applicano quindi automaticamente a questi casi. Ad esempio, una raffigurazione di fantasia del numero “1” non è un segno identico al segno denominativo “UNO”. Quanto ai marchi composti da “due lettere / due segni digitali”, si deve tenere presente che la somiglianza è stata esclusa allorché sono stati comparati con marchi composti di lettere diverse o con più lettere, parimenti per il loro ridotto carattere distintivo intrinseco. 596/1999 (EN) PC / BC (nessun rdc) 337/1999 (EN) NTS / NT (nessun rdc) 623/1999 (ES) EO / EOS (nessun rdc) 1244/1999 (EN) ATS / at (nessun rdc) Infine, considerazioni particolari, quali la raffigurazione di tali lettere in una forma peculiare, possono determinare un rischio di confusione: 649/2000 (EN) / (rdc) Proseguendo l’analisi dei segni considerati poco distintivi a causa del loro Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 23 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni ridotto numero di lettere o cifre, un ulteriore passo verso un accresciuto carattere distintivo è quello dei segni di “tre lettere / tre numeri”. In questo caso, tre elementi sembrano delineare una tendenza a reputare i segni simili quando l’unica differenza sia costituita da una lettera foneticamente simile. I seguenti segni sono stati ritenuti simili: TPG, T-388/00 (EN), ILS / ELS (Tale coincidenza totale di due delle tre lettere, poste nella stessa disposizione, fa sì che la divergenza di una sola lettera non rappresenti una differenza visuale significativa. V. punto 66) 1536/1999 (EN) SYM / SIM (rdc) Per contro, i seguenti segni sono stati ritenuti dissimili: 168/1999 (EN) jbs / TBS (nessun rdc) 909/2001 (EN) BRU / BLU (nessun rdc) 125/2001 (EN) TPS / PTS (nessun rdc) Si deve tuttavia tener presente che non esiste un approccio rigido a tale riguardo. Ciascun caso concreto dev’essere valutato in base alle sue peculiarità specifiche, ossia tenendo conto delle circostanze del caso di specie. 4.3. Parte iniziale dei segni Nei marchi prevalentemente denominativi, la parte iniziale è in genere quella che attira in primo luogo l’attenzione del consumatore e che sarà quindi ricordata con maggiore nitidezza rispetto alla restante parte del segno. Ciò significa che, in tal caso, l’inizio di un segno ha un’incidenza significativa sull’impressione complessiva suscitata dal marchio, tale da escludere spesso la somiglianza. Cionondimeno si deve ricordare che il concetto di parte iniziale del segno è indeterminato, non essendovi alcuna indicazione specifica in ordine a ciò che forma la parte iniziale, la parte finale o anche l’eventuale parte mediana del segno. Ancora una volta, si tratta di una percezione che il più delle volte dipende dalle circostanze del caso di specie (lunghezza del segno, distribuzione delle sillabe, uso di caratteri e così via) e non da una regola fissa. Può anche verificarsi che un segno sia percepito come dotato di una parte iniziale e una parte finale brevi e una parte mediana o centrale proporzionalmente più lunga. Di conseguenza, in funzione delle circostanze del caso di specie, la regola della rilevanza della parte iniziale del segno potrebbe essere meno importante, a beneficio di una maggiore importanza della parte centrale. 560/1999 EN 715/1999 confermata dalla EN CdR ELTON HILTON nessun rdc VOBIS COPIS nessun rdc Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 24 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni 731/1999-2 1490/2000 2437/2000 TPG T-224/01 TPG T-211/03 TPG T-336/03 EN EN EN EN EN SINOIL PLOVER NU-TRIDE NABER (fig.) MOBILIX EMOIL OLOVER TUFFTRIDE FABER (fig.) OBELIX nessun rdc nessun rdc nessun rdc nessun rdc nessun rdc Tuttavia, l’esatta incidenza delle differenze esistenti nella parte iniziale dei segni dipende sempre dalle circostanze del caso di specie. Un’impressione complessiva di somiglianza può nondimeno riscontrarsi quando la differenza nella parte iniziale dei segni non sia chiaramente percettibile sul piano visivo, fonetico o concettuale o quando altre caratteristiche dei segni svolgano un ruolo importante, ad esempio la loro struttura o sequenza sillabica. 65/1998 90/1998 592/1999 2396/2001 1670/2001 DE EN EN DE EN BONAX ZADOVIR XENOVA ASPIRIN NORVIR SONAX RADOVIR RENOVA BESPIRIN NOVIRIO rdc rdc nessun rdc rdc nessun rdc Per contro, poiché è di solito la parte iniziale di un segno ad attirare l’attenzione del consumatore, se i segni differiscono solo nella loro parte finale, tale differenza sarà spesso insufficiente per escludere la somiglianza. 611/1999 685/1999 1587/1999 164/2000 2591/2000 4.4. ES FR EN EN EN VERITÉ QUINTON SHAPER Lubrigel SATINANCE VERI QUINTONINE SHAPERITE lubrigyn SATINESSE rdc rdc rdc rdc rdc Sequenza di sillabe, ritmo e cadenza L’impressione fonetica complessiva suscitata da un segno viene particolarmente influenzata dal numero e dalla sequenza di sillabe che lo compongono. Il ritmo e la cadenza abituali dei segni hanno un ruolo importante nella percezione fonetica dei segni. Il Collins English Dictionary definisce la parola “rhythm” (ritmo) come “the arrangement of words into a more or less regular sequence of stressed and unstressed or long and short syllables” (disposizione delle parole in una sequenza più o meno regolare di sillabe lunghe o corte, accentate o non accentate). “Intonation” (cadenza) è definita come “the sound pattern of phrases and sentences produced by pitch variation in the voice” (modulazione del suono di frasi e proposizioni prodotta variando il tono della voce). Stando a quanto sopra, gli elementi chiave per determinare l’impressione fonetica complessiva dei marchi sono le sillabe e la loro particolare sequenza. La valutazione delle sillabe comuni ha particolare importanza nel raffronto fonetico, dato che un’impressione fonetica complessiva simile viene per lo più determinata dalle sillabe identiche e dalla loro combinazione identica o simile. Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 25 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni 35/1998 31/1999 35/1999 TPG T-186/02 TPG T-273/02 TPG T-154/03 FR DE EN EN SIENA LANDANA PHOTONICA DIESEL LA SIRENA LANDAMANN PHOTOKINA nessun rdc rdc rdc rdc EN CALPICO CALYPSO nessun rdc EN ALREX ARTEX rdc Va altresì rilevato che, da un punto di vista visivo, ciò che può costituire una parte comune dei segni in conflitto può invece produrre un’impressione fonetica non altrettanto simile o persino differente. Ciò dipende dal modo in cui le sillabe vengono interpretate (e pronunciate di conseguenza) in base alle regole della lingua di riferimento. Dec. 473/2000 (EN) ACTOS / ENTACTOS, (sul piano visivo, sussisteva una coincidenza evidente: la parte finale del marchio comunitario richiesto ricalcava il segno anteriore: -ACTOS. Il marchio anteriore era però pronunciato come |ak|-|tos|, mentre il marchio comunitario richiesto NON era pronunciato come |ent|-|ak|-|tos| bensì |en|-|tak|-|tos|: nessun rdc). Inoltre, in taluni casi i consumatori potrebbero essere consapevoli del fatto che i marchi in conflitto sono composti da sillabe identiche in un ordine differente e che sarebbero uguali se le sillabe fossero spostate. Un chiaro esempio di ciò si ha nel caso in cui i marchi sono composti da due sillabe invertite, come nel caso di HOTPOT / POTHOT. Cionondimeno, la rilevanza di tale trasformazione dipende esclusivamente dalla percezione che i consumatori hanno dei segni. Solo nel caso in cui sia evidente per i consumatori che il segno richiesto è un’inversione delle sillabe del marchio anteriore (o viceversa), tale connessione può essere presa in considerazione. In particolare, se i segni sono percepiti come composti da due elementi conosciuti, un’inversione di tali elementi verrebbe chiaramente notata. V. 1852/2002 (EN) SAT-COM / COM S.A.T. (rdc). D’altro lato, se la percezione che i consumatori di riferimento hanno dei segni è che si tratta di termini del tutto inventati, una inversione sillabica non sarà notata e non potrà quindi considerarsi come argomento a favore della somiglianza. 5. Segni “composti” – segni in parte o in tutto compresi nell’altro segno Questa ipotesi si verifica allorché un elemento del segno o la totalità di quest’ultimo sono in tutto o in parte compresi nell’altro segno. Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 26 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni 5.1. Segni contenenti elementi figurativi e verbali Se i segni consistono in elementi sia figurativi che verbali, il principio ormai consolidato è che, di solito, la componente verbale del segno richiama di più l’attenzione del consumatore rispetto a quella figurativa. Ciò in quanto il pubblico non tende a esaminare in dettaglio i segni ed è più propenso a far riferimento agli elementi verbali che li compongono. Ne deriva che è probabile la somiglianza tra i segni qualora, pur comprendendo elementi figurativi differenti, essi contengono un elemento verbale identico o molto simile. Lo stesso principio si applica ai segni che constano di elementi figurativi differenti, ma anche di un elemento raffigurante un numero identico. 64/1998 ES 28/1999 EN rischio di confusione (rdc) rdc 296/1999 EN rdc 1134/1999 ES 1001/1999 FR rdc 845/2000 EN rdc 1432/2001 EN SSI USA 911 KALMA rdc rdc Per contro, l’identità o la somiglianza dell’elemento figurativo dei segni è di norma insufficiente a dimostrare la somiglianza quando almeno uno dei segni contenga in aggiunta un elemento verbale che non è comune all’altro segno. 692/1999 EN nessun rdc 885, 886/1999 1224/1999 EN nessun rdc EN nessun rdc 2576/2000 EN nessun rdc 539/2001 EN nessun rdc Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 27 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni 688/2001 EN nessun rdc L’esito dipenderà, in base ai criteri generali, dalle peculiarità di ciascun caso di specie. In particolare, la constatazione potrà variare secondo il carattere dominante dell’elemento figurativo comune o la limitata capacità distintiva dell’elemento verbale. 583/1999 (EN) ISDN / ISDN (nessun rdc) 2637/2000 (EN) / (rdc) In altri casi, l’elemento emblematico può “contribuire” insieme all’elemento verbale a definire un concetto determinato e può persino aiutare a comprendere parole che, in linea di massima, potrebbero non essere note al grande pubblico. 679/2001 (ES) / (rdc) I segni sono stati considerati sufficientemente simili per la constatazione di un rischio di confusione, basata sull’identità dei prodotti, in quanto la raffigurazione di una luna, presente in entrambi i segni, rendeva l’equivalenza della parola spagnola “LUNA” e di quella inglese “MOON” più chiara ai consumatori spagnoli. 5.2. Segni denominativi "composti da più parti" Si verifica questa ipotesi quando il segno si trova in tutto o in parte incorporato nell’altro segno. Il tipo di casi più frequenti e problematici riguarda una parola in contrapposizione a due parole. 5.2.1. Somiglianza Nel valutare la somiglianza (non il grado di carattere distintivo, v. paragrafo successivo), la priorità riveste scarsa importanza poiché il pubblico non sa o non è interessato a sapere quale marchio risulti anteriore in base alla registrazione. La lunghezza e il significato dei segno sono importanti. Inoltre, in un marchio composto da due parole, è particolarmente rilevante che la parola comune sia individuabile singolarmente, in quanto separata da un trattino, da uno spazio o altrimenti individuabile (alla luce del chiaro significato). La semplice coincidenza in una serie di lettere non è sufficiente per constatare la somiglianza. Le decisioni non devono basarsi sul semplice fatto Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 28 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni che un segno sia "contenuto" nell'altro. Esempio di fantasia: ANT / Fantastic, nessuna somiglianza. Ponendo a confronto un marchio composto da due parole di pari lunghezza con un marchio composto da una sola di quelle parole, in generale si può parlare di somiglianza dei segni (in molti casi, a seconda di altri fattori e in particolare del grado di carattere distintivo del marchio anteriore, vi può essere rischio di confusione per prodotti identici). L'Ufficio non segue l’impostazione secondo cui, in questi casi, sussiste rischio di confusione soltanto se l'elemento comune è chiaramente dominante sul marchio composto. In tali fattispecie, il rischio di confusione sarà per contro escluso soltanto se: - il marchio anteriore non è più riconoscibile come tale nel marchio più recente (v. sopra, ANT / Fantastic); gli elementi aggiunti al marchio più recente sono chiaramente dominanti (esempio di fantasia: LIFE / Thomson – helps you create a better life); tramite l'aggiunta di altri elementi il marchio più recente si differenzia a livello concettuale (esempio di fantasia: New Line / Skyline); il marchio anteriore ha un basso grado di carattere distintivo intrinseco o si avvicina a un termine descrittivo. Casi pratici: 1322/1999 1425/1999 PLANET SIMPLE PLANET SOCCER SIMPLE LIFE nessun rdc nessun rdc In tutti gli altri casi la regola empirica generale prevede che se un intero segno è completamente incorporato in un altro segno, i due segni sono simili, e se i prodotti sono identici o estremamente simili e non presentano altri fattori specifici, sussiste rischio di confusione. CGE, C-120/04, LIFE / THOMSON LIFE Questa impostazione è in linea con le sentenze del Tribunale di primo grado (TPG) (in ognuna è stato riconosciuto un rischio di confusione): T-286/02, KIAP MOU / MOU T-169/02, NEGRA MODELO / Modelo T-112/03, FLEXI AIR / FLEX T-32/03, JELLO SCHUHPARK / Schuhpark T-356/02, VITAKRAFT / Krafft T-104/01, miss fifties / Fifties Esempi di decisioni della Divisione Opposizione: 44/1998 SIMPLE SIMPLE D’ANVERS Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C rdc Pagina 29 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni 397/1999 425/1999 STITCHES ILUSION 430/1999 1137/1999 625/2000 STONES MAS & JOVER SUN Broken Stitches SMOOTH ILLUSIONS PRECIOUS STONES JOVER SUNPLUS rdc rdc rdc rdc rdc Nella causa 1198/2002, MICRO FOCUS/FOCUS, è stato constatato un rischio di confusione; la decisione di segno opposto adottata dalla CdR, R 542/20022, è stata impugnata dinanzi al Tribunale di primo grado. Sebbene di solito sia rivolta maggiore attenzione alla parte iniziale di una parola, in linea generale non rileva se l'elemento comune costituisca il primo o il secondo elemento del marchio composto. In particolare, se il marchio composto è quello più recente, non dovrebbe rilevare se quest’ultimo incorpori il marchio anteriore come primo o secondo elemento. La protezione contro il rischio di confusione si applica in entrambe le direzioni: il titolare del marchio anteriore è protetto non solo dall'eventualità che il marchio più recente venga inteso come riferito ai suoi prodotti, ma anche che il suo marchio si riferisca ai prodotti designati dal marchio più recente. Si vedano le sentenze del Tribunale di primo grado in cui il marchio composto è il marchio più recente e l'elemento comune figura in seconda posizione (rischio di confusione constatato): T-32/03, JELLO SCHUHPARK / Schuhpark T-286/02, KIAP MOU / MOU T-169/02, NEGRA MODELO / Modelo T-317/03, Variant / DERBIVARIANT L’impostazione precedente, secondo cui l'elemento comune, se appare in seconda posizione nel marchio composto, deve essere dominante per poter constatare una somiglianza dei segni, non va più applicata. Decisioni superate: 1968/2000 (EN) JAFFA SUNRISE / SUNRISE (nessun rdc) 2768/2000 (EN) KALISTARLITE / STARLITE (nessun rdc) Se entrambi i segni contengono elementi che si aggiungono all’elemento comune, la coincidenza di un elemento comune è in generale insufficiente, da sola, ad attestare la somiglianza tra i segni. In questi casi, il fatto che i due segni abbiano un proprio significato distinto depone a sfavore della somiglianza dei segni. 5.2.2. Carattere distintivo del segno anteriore Il grado di carattere distintivo del marchio anteriore (non del marchio più recente) normalmente è valutato nell’ambito dell'analisi globale del rischio di confusione e non al momento di stabilire la somiglianza tra i segni. Peraltro, Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 30 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni va rilevato che per l'analisi di segni composti, rispetto a segni contenenti un elemento verbale, il grado di carattere distintivo degli elementi comuni o differenti rileva in modo particolare. Questo approccio è in linea con quello enunciato dalla Corte di giustizia secondo cui il carattere distintivo del segno anteriore accresce il rischio di confusione. Qualora gli elementi di diversità tra i segni comprendano le componenti più distintive, l'impressione globale sarà differente. Il fatto che l'elemento non presente in entrambi i marchi abbia carattere distintivo intrinseco inferiore rispetto all'elemento comune aumenta la probabilità di rischio di confusione. Esempio: TPG, T-169/02, NEGRA MODELO / Modelo, “negra” sta per “birra scura”. Il carattere distintivo elevato dell'elemento comune può anche essere acquisito in seguito all'uso. 1000/1999 CRISTAL / CRISTAL CASTELLBLANCH (rdc) 5.3. Nomi In linea di principio non vi sono criteri specifici da tenere in considerazione quando vengono raffrontati i nomi. Tuttavia, nel valutare il rischio di confusione, un approccio specifico è giustificato per i segni che contengono nomi (denominazioni commerciali), dato che il pubblico potrebbe percepire e valutare la funzione della loro rappresentazione in un modo diverso rispetto agli altri elementi dei segni, il che può avere un impatto sul carattere distintivo di un marchio. 5.3.1. Nomi (denominazioni commerciali) in combinazione con altri elementi Se un segno contiene sia un nome (o una denominazione commerciale) sia un ulteriore elemento verbale, si tende a considerare questo ulteriore elemento come dominante, in quanto in genere il pubblico intende l’elemento ulteriore come primo indicatore dell’origine rispetto ai prodotti e servizi di cui trattasi. Il nome (o la denominazione commerciale) viene in questi casi considerato dal pubblico come un elemento secondario. 364/1999 (FR) GATSBY BY GAT / GATSBY (rdc) 396/1999 (FR) GALA DE LOEWE / G GALA PERFUMERIES (rdc) 449/1999 (DE) DOCKERS / DockerS by Gerli (rdc) 290/2001 (EN) SPINNING made in Italy by Milena / SPINNING (rdc) La percezione del pubblico varia quando l'uso di un nome (o di una denominazione commerciale) quale indicatore di origine è consueto in quel particolare settore di mercato. Tuttavia, il titolare di una domanda di marchio più recente non può depositare il marchio di terzi aggiungendovi semplicemente la propria denominazione commerciale. Diversa conclusione può esservi ove l'elemento comune sia debole (dotato di un carattere Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 31 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni distintivo secondario). 5.3.2. Nomi di persona (prenomi e cognomi) Gli argomenti delle parti, nell’ambito dei procedimenti di opposizione, basati sul diritto di usare il proprio nome (o denominazione commerciale) sono infondati, in quanto non incidono sull’esistenza del rischio di confusione da parte del pubblico. Va rilevato, inoltre, che la registrazione di un marchio non impedisce l’uso dei nomi di persona, i quali sono protetti in forza dell’articolo 12, lettera a), RMC, come pure delle normative nazionali sui marchi in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui marchi. 177/2000 (EN) GIORGI / GIORGIO (rdc) I cognomi hanno, in linea di principio, un valore intrinseco di indicatori di origine dei prodotti o servizi più elevato dei prenomi. È un dato di comune esperienza, infatti, che lo stesso prenome può appartenere a un numero considerevole di persone che nulla hanno in comune tra loro, mentre la presenza di uno stesso cognome può presupporre l’esistenza di un qualche vincolo (di parentela o di identità) tra di esse. Di conseguenza, il carattere distintivo del cognome è più elevato. L'applicazione di queste regole secondarie prevede che il pubblico di riferimento riconosca di fatto i segni come prenome+cognome di una persona fisica, piuttosto che come nomi di fantasia. In alcuni casi, una parola non verrà necessariamente percepita come nome se utilizzata da sola: 467/1999 FR ROSY ROSY O’GRADY rdc La somiglianza tra segni costituiti da nomi andrebbe analizzata nel modo tradizionale, tenendo conto delle somiglianze visive e fonetiche: 789/2000 EN Emilio Tucci - Emidio Pucci (rdc confermato da TPG T-8/03) Le varianti comuni o foneticamente irrilevanti dello stesso nome porteranno a constatare un'elevata somiglianza dei segni: 1452/1999 FR IVONNE YVONNE (fig.) Segni estremamente simili Se i nomi sono differenti, il fatto che entrambi siano nomi di battesimo o nomi italiani non è rilevante. In particolare, non è corretto accostare questa ipotesi a quelle di somiglianza concettuale. Un nome non è un "concetto". Le particolari circostanze riguardanti il carattere distintivo dei nomi di cui sopra valgono anche nel raffronto di segni composti. Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C Pagina 32 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni - Raffronto tra un prenome e un prenome identico+cognome. Le persone che hanno lo stesso nome sono così tante che la coincidenza del solo nome, in generale, non genera un rischio di confusione rilevante. 1326/1999 (EN) LAURA / LAURA MERCIER (nessun rdc), confermata dalla Commissione di ricorso (CdR) R 95/2000-2 L'unica eccezione si avrebbe se il pubblico usasse il nome di una persona famosa come sinonimo del nome completo oppure quando i prodotti si riferiscono al campo di attività di quella persona o quando il marchio anteriore, composto soltanto da un prenome, ha acquisito elevato carattere distintivo. R0643/2003-1 FR KENZO KENZO TAKADA rdc Esempio di fantasia: Boris / Boris Becker per racchette da tennis Raffronto diverso. tra prenome+cognome e prenome identico+cognome Se i cognomi sono differenti la somiglianza dei segni e quindi il rischio di confusione sono minori. Esempio di fantasia: Michael Schumacher / Michael Ballack (nessun rdc) Raffronto identico. tra prenome+cognome e prenome diverso+cognome Quando il cognome è identico ma il prenome è differente, la regola che attribuisce maggiore rilevanza al cognome si affievolisce in base alla lunghezza e alla frequenza dei due elementi e se il prenome ha lo stesso genere. Dato l’elemento comune, i segni dovrebbero essere ritenuti simili in modo tale da non precludere il fattore della notorietà. 2688/2000 EN JOHN SMITH BETTY SMITH rdc (vista la notorietà) Se il prenome è "normale" nella rispettiva lingua, maggiore attenzione viene data generalmente al cognome: 2375/2001 IT ENZO FUSCO Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C ANTONIO FUSCO rdc, confermato da TPG T-185/03 Pagina 33 Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni - Raffronto tra cognome e prenome+cognome identico. Quando due segni contengono lo stesso cognome, si potrà constatare una somiglianza dei segni, nonostante vi siano nomi aggiuntivi in uno o in entrambi i marchi. Ciò in quanto il cognome da solo verrà percepito come la versione più breve del nome completo, e sarà quindi indicativo di una stessa origine. 704/1999 (EN) REDAELLI / Giorgio Redaelli (rdc) 820/1999 (ES) Renoir / IVES RENOIR (rdc) 803/2000 (EN) BELTRAN / DARIO BELTRAN (rdc) Questa regola si attenua, e il risultato potrebbe essere diverso, se il cognome è d'uso frequente nel territorio di riferimento. 2805/2004 DE KAISER DESIGN MICHAEL KAISER SOFT LINE Direttive sull'opposizione, Parte 2, Capitolo 2C nessun rdc Pagina 34