Nuove disposizioni per l`affitto di case e appartamenti per vacanze
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Nuove disposizioni per l`affitto di case e appartamenti per vacanze
Nuove disposizioni per l’affitto di case e appartamenti per vacanze La Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27, intitolata “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” (BURL n. 40, suppl. del 02.10.2015) ha introdotto alcune nuove disposizioni per l’affitto di case e appartamenti per vacanze. In particolare l’art. 26, comma 2, lettera “b” della citata L.R. definisce la metodologia di “gestione” delle case e appartamenti per vacanze “in forma non imprenditoriale” come quella svolta “da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale”. In base alla nuova normativa, coloro che dispongono di case e appartamenti per vacanze che gestiscono “in forma non imprenditoriale” sono tenuti: 1. ai sensi dell’art. 38, comma 1, ad inviare “preventiva comunicazione al comune competente per territorio”; 2. ai sensi 38, comma 8, “al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali e all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza”.