Progetto di legge della XIII legislatura
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Progetto di legge della XIII legislatura
Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 6295 — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI CASINI, FOLLINI, GIOVANARDI, BACCINI, CARMELO CARRARA, D’ALIA, DEL BARONE, GALATI, LIOTTA, LUCCHESE, MARINACCI, PERETTI, SAVELLI Disposizioni per la tutela dei minori nei servizi audiovisivi e d’informazione Presentata il 29 luglio 1999 ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’evoluzione degli strumenti di comunicazione negli ultimi decenni ha radicalmente sconvolto i tradizionali media, dall’editoria alla stampa, dalla radio alla televisione, provocando un aumento della produzione e un aumento ancora più massiccio dei circuiti distributivi; e, conseguentemente, l’immissione su mercati sempre più « globali » e sempre più « liberalizzati » di un’offerta variegata di prodotti. La convergenza tra l’industria dell’informatica e delle telecomunicazioni, in particolare, ha creato le condizioni necessarie per la nascita e la diffusione dei « nuovi media » della rete INTERNET, che costituisce ormai uno dei principali elementi dell’infrastruttura globale dell’informazione. Come in passato l’invenzione della stampa, del telegrafo e del telefono hanno segnato tappe fondamentali del cammino della civiltà, cosı̀ oggi lo sviluppo del sistema internazionale delle comunicazioni rappresenta una grande opportunità di crescita economica, sociale e culturale in quanto può realizzare un’informazione tendenzialmente pluralista e può espandere il diritto all’informazione nei suoi aspetti sia attivi, ovvero libera manifestazione del pensiero, che passivi, ovvero di- Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 2 — Camera dei Deputati — 6295 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ritto di accesso all’informazione. Un’evoluzione importante idonea a promuovere la partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica e un avvicinamento di esperienze tra culture e tradizioni diverse e spesso geograficamente distanti tra loro. L’evoluzione tecnologica introduce però, inevitabilmente, alcune insidie che possono comportare rischi da non sottovalutare, soprattutto per soggetti deboli come i minori i quali trascorrono molto del loro tempo libero guardando la televisione e, in misura sempre crescente, « navigando » sulla rete INTERNET. La presente proposta di legge ha lo scopo di introdurre delle disposizioni specifiche per proteggere i diritti dei minori senza però ricorrere a forme di censura di alcun genere. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto assicurando la libera circolazione delle idee e dei servizi e garantendo, al tempo stesso, che venga assicurata la tutela della salute psichica e morale del fanciullo. Preliminarmente occorre osservare che il fenomeno della diffusione di programmi o di informazioni nocivi per i minori è un fenomeno che esiste e che deve essere affrontato senza creare un allarme eccessivo, ai limiti del panico. I contenuti positivi e le potenzialità dei mezzi di informazione infatti, a nostro giudizio, sono prevalenti e devono essere salvaguardati. È necessario piuttosto provvedere ad un aggiornamento della normativa italiana che è inadeguata perché non tiene conto dell’evoluzione dei media tradizionali e delle caratteristiche dei nuovi media. Tale aggiornamento rappresenta un’operazione complessa per le difficoltà che comporta regolare fenomeni nuovi in costante evoluzione. Tra gli aspetti più importanti nell’introduzione di disposizioni specifiche vi è l’esigenza di bilanciare i diversi diritti fondamentali contrapposti (la tutela dei minori, il diritto all’informazione e la libertà di espressione dei minori e di tutti gli altri individui), operazione che deve tenere conto delle caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato per la diffusione delle informazioni e del carattere tipicamente — DOCUMENTI transnazionale del mondo delle comunicazioni. L’articolo 1 della proposta di legge, che ne enuncia le finalità, richiama gli obblighi assunti dall’Italia in sede internazionale con la firma dell’Italia alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. L’ordine di esecuzione contenuto nella legge che autorizza il Capo dello Stato alla ratifica della Convenzione non è sufficiente per l’adempimento degli obblighi. Diverse disposizioni infatti non hanno carattere autoesecutivo e richiedono una attività normativa dello Stato. Tra queste, l’articolo 17 della Convenzione, secondo il quale « Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale ». Tra le varie azioni che gli Stati si impegnano a porre in essere la lettera e) del medesimo articolo testualmente prevede che essi « favoriscono l’elaborazione di princı̀pi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18 ». L’obbligo fissato deve quindi essere realizzato tutelando la libertà di espressione del minore (articolo 13) e l’obbligo degli Stati di garantire ai genitori di poter svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i figli (articolo 18). Se da una parte il richiamo agli articoli citati della Convenzione consente di evidenziare la sussistenza di precisi obblighi assunti in sede internazionale, dall’altra la presente proposta di legge tiene in debito conto l’azione svolta in sede comunitaria quale emerge da numerosi atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea tra cui il Libro verde « La tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione », adottato dalla Commissione il 16 ottobre 1996; la comunicazione Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 3 — Camera dei Deputati — 6295 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 1996, relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su INTERNET; la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dei servizi audiovisivi e d’informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana; la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di INTERNET attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo; e, infine, la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva (Televisione senza frontiere) 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive. Per realizzare le finalità illustrate si prevedono disposizioni per l’introduzione in Italia di sistemi di classificazione finalizzati al filtraggio dei programmi televisivi e delle pagine informative distribuite sulla rete INTERNET. Si tratta di soluzioni già individuate in sede europea ed internazionale che si basano sul principio che la tutela dei minori debba essere realizzata introducendo dei sistemi di filtraggio « a valle » dei programmi e dei contenuti e responsabilizzando i genitori. La proposta di legge, se approvata, porrebbe il nostro Paese in prima linea nella ricerca e nella realizzazione di tali sistemi calibrati sui diversi media, affermando alcuni princı̀pi generali per la salvaguardia dei minori. Princı̀pi valevoli per ogni mezzo che veicola informazioni, immagini e dati. Per il settore televisivo la citata direttiva 97/36/CE prevede un’azione concertata con gli Stati membri per verificare vantaggi e inconvenienti di provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere visti — DOCUMENTI dai minori valutando, tra l’altro, l’opportunità di imporre a livello comunitario la produzione di apparecchi televisivi dotati di dispositivi tecnici che consentano ai genitori o ai tutori di assumere la loro parte di responsabilità in ordine alla visione di taluni programmi. Per INTERNET da tempo è stata avviata un’iniziativa dell’Unione europea a sostegno dei sistemi di filtraggio e di classificazione e sono già state sviluppate diverse tecnologie che permettono ai genitori di controllare il materiale che entra nelle loro case via INTERNET. Nell’ambito di tali iniziative tra l’altro è stato individuato uno standard globale promosso dal World Wide Web Consortium, un consorzio internazionale ospitato congiuntamente dal MIT Laboratory for Computer Science negli Stati Uniti e dall’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) in Europa. Lo standard Platform for Internet Content Selection (PICS) funziona in base al principio della cosiddetta « etichettatura neutrale » e al metodo del filtraggio di tutti i tipi di sito INTERNET dotati di un indirizzo (pagine Web, servizi FTP, Newsgroup, eccetera). Un sistema che presenta una grossa flessibilità e che supera i limiti di alcuni sistemi di etichettatura basati su tecniche più sommarie o più restrittive. Entrambe le soluzioni sono accolte nell’articolato e vengono perseguite gradualmente attraverso l’istituzione di un’apposita Commissione (articolo 2) che, congiuntamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministro delle comunicazioni, provvede ad assumere le decisioni per la definizione degli standard tecnici e dei criteri di classificazione. Nella Commissione è prevista la presenza di esperti di settore, delle parti sociali (genitori, consumatori) e delle imprese e associazioni di imprese di settore, al fine di attivare la massima concertazione. L’obiettivo deve infatti essere raggiunto evitando eccessivi vincoli o rigidità che possano influire negativamente sullo sviluppo del settore. La proposta di legge prevede inoltre l’attivazione di forme di cooperazione in- Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 4 — Camera dei Deputati — 6295 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ternazionale e di partecipazione alle iniziative europee al fine di gestire gli aspetti già evidenziati. In conclusione la presente proposta di legge vuole aprire nel Parlamento un dibattito per affrontare le nuove sfide anticipando e prevenendo i problemi che la divulgazione di messaggi violenti, pornografici o di qualsiasi contenuto tale da incidere negativamente sullo sviluppo del minore potrà creare in futuro. In questa — DOCUMENTI azione l’Italia potrebbe porsi in Europa come elemento trainante per promuovere l’immediata introduzione di questi strumenti. Da parte nostra la proposta di legge è volta a conciliare le ragioni di sviluppo del sistema della comunicazione con quelle preminenti di difesa e di tutela di quei soggetti più deboli che, almeno per il momento, di quel sistema sono più i destinatari che i promotori. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 5 — Camera dei Deputati — 6295 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE __ CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI ART. 1. (Finalità). 1. La presente legge ha la finalità di tutelare i minori quali soggetti in età evolutiva dalla diffusione di informazioni e di immagini che ne possano turbare il naturale sviluppo psico-fisico nei servizi audiovisivi e d’informazione messi a disposizione del pubblico in attuazione degli articoli 13, 17 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. 2. La finalità di cui al comma 1 deve essere perseguita attraverso l’introduzione di strumenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi o delle informazioni la cui visione può essere accessibile ai minori, garantendo la possibilità di inibire la visione di taluni programmi o informazioni. ART. 2. (Istituzione della Commissione nazionale per l’etichettatura dei programmi televisivi e delle informazioni diffusi sulle reti telematiche accessibili al pubblico). 1. Presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è istituita la Commissione nazionale per l’etichettatura dei programmi televisivi e delle informazioni diffusi sulle reti telematiche accessibili al pubblico, di seguito denominata « Commissione ». 2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro delle comunicazioni e dura in carica due anni. — DOCUMENTI Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 6 — Camera dei Deputati — 6295 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 3. La Commissione è costituita da: a) un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede; b) un docente, in servizio o in quiescenza, di psicologia dell’età evolutiva, o di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale; c) due rappresentanti designati dalle associazioni per la tutela dei minori maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; e) due rappresentanti designati dalle associazioni delle imprese che operano nel settore radiotelevisivo; f) due rappresentanti designati dalle associazioni delle imprese che offrono servizi di accesso e spazi per la pubblicazione di siti nella rete INTERNET maggiormente rappresentative a livello nazionale. 4. La Commissione esercita le seguenti funzioni: a) elaborazione di una griglia per l’etichettatura dei contenuti dei programmi televisivi e delle informazioni diffusi sulle reti telematiche, tenendo conto delle soluzioni emerse in ambito europeo ed internazionale; b) valutazione degli standard tecnici e formulazione di pareri e di proposte da sottoporre al Ministro delle comunicazioni per le determinazioni di cui agli articoli 4 e 7; c) installazione di un sito INTERNET per la divulgazione di tutte le informazioni utili per l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia; d) vigilanza, avvalendosi eventualmente della collaborazione delle associazioni di imprese che offrono spazi e servizi INTERNET, sul rispetto delle disposizioni della presente legge rivolgendo, in caso di problemi o controversie, richieste al soggetto che effettua la pubblicazione al fine — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 7 — Camera dei Deputati — 6295 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI di far adeguare il sito alle disposizioni di cui alla presente legge. 5. La Commissione collabora con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e con la Commissione delle Comunità europee per uniformare a livello europeo le procedure di classificazione e di filtraggio dei programmi televisivi e delle informazioni pubblicati nella rete INTERNET. CAPO II DISPOSIZIONI PER LE TRASMISSIONI TELEVISIVE ART. 3. (Obblighi delle aziende televisive pubbliche e private). 1. Ogni emittente televisiva titolare di una concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale ha l’obbligo di provvedere alla etichettatura, secondo le modalità tecniche di cui all’articolo 4, delle trasmissioni per le seguenti fasce di età: a) programmi con contenuti violenti e/o erotici, anche in forma allusiva o subliminale, la cui visione è sconsigliata ai minori di dieci anni; b) programmi con contenuti violenti e/o erotici la cui visione è sconsigliata ai minori di diciotto anni. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4 le trasmissioni televisive trasmesse in chiaro di programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori devono essere identificate mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione. — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 8 — Camera dei Deputati — 6295 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ART. 4. (Determinazione dei dispositivi tecnici per inibire la visione di taluni programmi). 1. Il Ministro delle comunicazioni, su proposta della Commissione, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità tecniche e regolamentari per l’introduzione di un sistema di filtro delle trasmissioni televisive per l’applicazione del sistema di classificazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 2. 2. Nel decreto di cui al comma 1 deve essere indicata la data a decorrere dalla quale i nuovi apparecchi televisivi dovranno essere dotati di dispositivi tecnici che consentano ai genitori o ai tutori di inibire i programmi. CAPO III DISPOSIZIONI PER RETI TELEMATICHE ACCESSIBILI AL PUBBLICO ART. 5. (Norme specifiche per le reti telematiche accessibili al pubblico). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti coloro che a qualsiasi titolo pubblicano dall’Italia, ai sensi del comma 2, informazioni su reti telematiche accessibili al pubblico. 2. La pubblicazione si intende effettuata dall’Italia a prescindere dalla collocazione fisica del computer che trasmette le informazioni quando le operazioni di confezionamento, scrittura e trasmissione delle pagine sono fatte da un computer sito in Italia. ART. 6. (Etichettatura delle informazioni). 1. Tutti coloro che pubblicano informazioni su reti telematiche pubbliche devono — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 9 — Camera dei Deputati — 6295 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI applicare alle pagine le etichette relative ai contenuti secondo le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge. ART. 7. (Determinazione dei dispositivi tecnici per il filtraggio delle informazioni sulla rete INTERNET). 1. Il Ministro delle comunicazioni, su proposta della Commissione, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità tecniche e regolamentari per l’introduzione di un sistema di filtraggio delle pagine telematiche per l’applicazione del sistema di classificazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 2. 2. Le modalità tecniche di cui al comma 1 devono essere elaborate in maniera tale da consentire a tutti i soggetti che producono software per la consultazione dei sistemi informativi di applicarle ai loro prodotti garantendo la massima trasparenza. ART. 8. (Diffusione di materiale pornografico sulla rete INTERNET). 1. Ai fini del presente articolo per materiale pornografico si intende materiale contenente illustrazioni o immagini di sesso esplicito la cui visione o lettura è vietata ai minori di diciotto anni. 2. Chiunque pubblichi sulla rete INTERNET siti contenenti materiale pornografico deve introdurre un avviso che segnali la natura del sito e richieda l’invio di una PASSWORD. 3. Le modalità di rilascio della PASSWORD di cui al comma 2 devono essere tali da fornire una ragionevole certezza della maggiore età dell’utente. — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 10 — Camera dei Deputati — 6295 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI CAPO IV COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ART. 9. 1. Il Governo italiano promuove la cooperazione internazionale per la tutela dei minori nei servizi audiovisivi e d’informazione avviando iniziative bilaterali e multilaterali per il reciproco riconoscimento dei sistemi di classificazione per la prevenzione e la repressione della divulgazione illecita di materiali nocivi per lo sviluppo psico-fisico dei minori. CAPO V SANZIONI ART. 10. (Sanzioni amministrative). 1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. 2. Decorso il termine di cui al comma 1 o quando le giustificazioni risultino inadeguate, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tale fine assegnato. 3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato dal comma 2, ovvero nei casi di omessa o di mendace etichettatura di cui agli articoli 3 e 6, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi, più gravi, la sospensione — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 11 — Camera dei Deputati — 6295 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI di ogni attività per un periodo da uno a dieci giorni. 4. Nel caso di recidiva nelle violazioni, entro un anno l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la sospensione di ogni attività per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi ordina la cessazione di ogni attività. ART. 11. (Copertura finanziaria). 1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 2 e 6, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. — DOCUMENTI DDL13-6295 Lire 500