banca dati isee canone di locazione casa di abitazione contratto di
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BANCA DATI ISEE ■ Si ricorda che: 1. al momento di presentazione della DSU, al dichiarante va rilasciato l’originale della dichiarazione (l’ente ne trattiene solo una fotocopia) e, una volta acquisita la DSU, va rilasciata anche la relativa attestazione; 2. tutti gli enti che erogano le prestazioni sono autorizzati non solo ad acquisire, ma anche a consultare la banca dati, dalla quale possono reperire direttamente l’attestazione ISEE. ■ MUTUO ■ In presenza di doppio mutuo di capitale differente e cioè di due mutui per l’acquisto della stessa casa, che importo va indicato nel quadro F6? Si indica il totale dei due mutui. ■ Si può indicare il mutuo per l’acquisto di immobile diverso dalla casa di abitazione? Si. ■ Il prefinanziamento concesso dalla banca a dicembre 2006 per il mutuo necessario al rogito fissato per il 2007 può essere detratto come mutuo? Ovviamente no, non potendo neanche essere indicata la casa ancora non rogitata come immobile in proprietà. ■ Il prestito bancario può essere aggiunto al mutuo casa nel quadro F6? No. CANONE DI LOCAZIONE ■ ■ Abitazione in affitto fino al settembre 2006, con successivo trasferimento in casa di proprietà acquistata a settembre 2006: si può detrarre il canone? No. Nel quadro F6 si indica casa proprietà abitazione ed il mutuo per l’acquisto. La casa di abitazione va valutata alla data di sottoscrizione. La dichiarante ha rogitato l’acquisto della casa di abitazione a dicembre 2006, prima era in affitto; DSU sottoscritta in agosto 2007: perché non è possibile scalare l’affitto fino al 15/12/06? No, perché la casa di abitazione va riferita al momento della sottoscrizione della DSU: se anche fosse stata in affitto fino al giorno prima, comunque il canone non avrebbe potuto essere detratto. PATRIMONIO MOBILIARE ■ CASA DI ABITAZIONE ■ Quali dati vanno indicati nel caso di rogito stipulato nel 2007 per l’acquisto della casa, dove il nucleo abita già dal 2006 (DSU sottoscritta a dicembre 2007)? Nel quadro C va indicata la casa di abitazione in proprietà; nel quadro F6 non va indicato niente (la proprietà è successiva al 31/12/06). Contratto uso abitazione e contratto affitto di arredamento, entrambi registrati con 2 canoni diversi: si possono indicare entrambi i canoni? No, solo quello della locazione dell’abitazione. ■ Quali sono le rendite catastali da prendere in considerazione per il calcolo del valore dei fabbricati ai fini ICI? Le rendite indicate nel mod. 730 e nelle visure catastali, da rivalutare del 5% e da rapportare alla percentuale della quota posseduta; le rendite indicate nel mod. Unico, che sono solo da rapportare alla quota posseduta, essendo già rivalutate. ■ Nel caso di abitazione in comproprietà 50% dei coniugi divorziati e assegnata a moglie e figli dal giudice quale casa di abitazione familiare, quali dati bisogna indicare nel quadro F6 del foglio allegato della moglie dichiarante? Quota di possesso 100% (50% per comproprietà e 50% per diritto di abitazione) oppure 50%, proporzionalmente alla sola quota di comproprietà? Nel quadro F6 andrà indicata il valore del 50% dell’immobile ai fini ICI, in proporzione alla sola quota di comproprietà (sentenza C. Cass. 6192/07). ■ Quando si hanno più fabbricati in proprietà, uno adibito a propria abitazione, uno a disposizione, ed uno concesso in locazione, quali sono i valori da indicare nel quadro F6 della DSU? Nel quadro F6 va sempre indicato, per ciascun immobile, il relativo valore della rendita catastale, rivalutato del 5%, rapportato alla propria quota di possesso. QUADRO B DELLA DSU ■ Il secondo caso del quadro B si verifica quando nel nucleo sono presenti figlio o figli minori ed un solo genitore (oltre ad eventuali altri soggetti). Si distinguono due diverse ipotesi nell’ambito del terzo caso del quadro B, che si verificano quando: a) nel nucleo sono presenti figlio o figli minori ed entrambi i genitori, che hanno svolto attività lavorativa per più di sei mesi nell’anno cui si riferiscono i redditi dichiarati (oltre ad eventuali altri soggetti); b) nel nucleo sono presenti esclusivamente figlio o figli minori e l’unico genitore, che ha svolto attività di lavoro per più di sei mesi nell’anno cui si riferiscono i redditi dichiarati (nel nucleo non devono essere presenti altri soggetti). Secondo e terzo caso del quadro B si verificano contemporaneamente quando nel nucleo sono presenti figlio o figli minori ed un solo genitore, che ha svolto attività di lavoro per più di sei mesi nell’anno cui si riferiscono i redditi dichiarati (nel nucleo non devono essere presenti altri soggetti). Conto corrente con saldo meno € 800: si può indicare nel quadro F5 il valore negativo? No. PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRATTO DI LOCAZIONE ■ Ricorre il requisito per barrare il terzo caso del quadro B nella seguente ipotesi? Maternità 30/01/06 Nascita 03/04/06 Fine maternità obbligatoria 03/07/06 Prosegue maternità facoltativa 30% fino al 03/01/07 Sì, trattandosi di maternità retribuita, che va considerata attività di lavoro a tutti gli effetti. SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA ■ E’ possibile acquisire l’ISEE per minori stranieri privi del codice fiscale e dell’iscrizione all’ Anagrafe italiana? Non è possibile, trattandosi di requisiti essenziali. La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico ISEE costituisce un orientamento di studi sulla norma a supporto degli Enti che applicano l’ISEE e in quanto tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti. NUCLEO FAMILIARE (*) Il Tavolo Tecnico Isee (TTI) è stato costituito nel marzo 2004 nell’ambito dell’attività di supporto e coordinamento svolta dalla Amministrazione Provinciale di Modena per sostenere l’attività degli Enti del territorio tenuti all’applicazione dell’Isee. Al TTI partecipano, anche in rappresentanza di altri Enti: Provincia di Modena, INPS di Modena, Comuni di Carpi, Castelfranco Emilia, Maranello, Modena, Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Unione Terre di Castelli, ASP “Giorgio Gasparini”, ACER, ARESTUD, Caf CGIL, Caf CIA, Caf CISL, Caf CNA. La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico ISEE costituisce un orientamento di studi sulla norma a supporto degli Enti che applicano l’ISEE e in quanto tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti. Redazione testi: Dr.ssa Cantella – INPS Modena Per la formulazione di quesiti: [email protected] www.provincia.modena.it Aprile 2008 ■ Il marito separato legalmente può essere escluso dal nucleo della moglie, anche se risulta formalmente ancora nel suo stesso stato di famiglia? La scissione dal proprio stato di famiglia è una conseguenza automatica dopo la separazione o deve essere richiesta da uno dei due coniugi? Il marito separato legalmente di cui sopra deve essere incluso nel nucleo della moglie, che necessita dell’Isee per beneficiare dell'assegno erogato dall'INPS per il 3° figlio (art. 65 della Legge 488/98), pur avendo quest’ultima i loro tre figli interamente a proprio carico? Finchè il marito risulta nello stato di famiglia della moglie, anche se legalmente separato, bisogna includere il medesimo nel nucleo della moglie ai fini Isee (resta salva la discrezionalità del Comune di estrarre dall’Isee standard un nucleo più ristretto ai fini dell’erogazione del beneficio, se ed in quanto previsto dai propri regolamenti comunali). ■ Può un nucleo familiare composto da madre, figlio e due conviventi presentare un'ISEE con redditi di tutti i componenti il nucleo uguale a "0" senza alcuna dichiarazione di indigenza degli stessi allegato all'ISEE? Il Comune ha il dovere di accettare questa ISEE o ha facoltà di respingerla? In caso di persona senza reddito, la medesima non dovrebbe rientrare nel nucleo di chi è a carico ai fini IRPEF? E se sì, come si verifica questo dato? La DSU è un’autocertificazione sotto la propria responsabilità e ad essa non va allegata alcuna documentazione; l’Ente ha l’obbligo di acquisire l’Isee, avvertendo il dichiarante delle conseguenze in caso di false dichiarazioni e procedendo ad eseguire ed attivare tutti i controlli che ritiene necessari. Il fatto che una persona non abbia redditi non implica automaticamente che sia a carico fiscale di qualcuno; poiché il requisito del carico fiscale è riferito alla data di sottoscrizione della DSU, potrà essere verificato solo nel momento successivo di verifica delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno di sottoscrizione della DSU. ■ Stato di famiglia composto da: - anziana - figlio sposato (moglie in altro stato di famiglia). Chi decide se è la moglie del figlio che deve essere inclusa nel nucleo dell’anziana o se è il figlio che deve esserne escluso perché attratto nel diverso nucleo di sua moglie? La scelta è rilevante ai fini della concessione del beneficio concesso. La scelta del nucleo di riferimento spetta ai coniugi, in accordo tra loro, e una volta effettuata resta ferma per l’anno di validità delle DSU, a meno che non sia cambiata la situazione familiare ed economica. ■ Caso di una madre minorenne che abita con i nonni ed il figlio, il quale è affidato ai servizi sociali con provvedimento di tutela dalla sua nascita fino al compimento da parte della madre del diciottesimo anno di età; nello stato di famiglia, pertanto,figurano solo i nonni e la madre minorenne: può il Comune erogare l’assegno di maternità con l’attestazione ISEE senza il bambino? E’ il comune che stabilisce i requisiti per la concessione del beneficio, sulla base dei propri bandi e regolamenti; ove per il comune fosse sufficiente, si possono acquisire due attestazioni ISEE, una relativa al nucleo della madre minorenne con i nonni e l’altra relativa al bimbo da solo (in stato di convivenza anagrafica presso il comune), da compilarsi a cura del tutore.