apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 14432/2014 pubbl. il 04/12/2014
RG n. 40894/2013
Repert. n. 12311/2014 del 04/12/2014
Sentenza N.
R.G. N. 40894 /2013
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Anna Tavassi
Presidente Relatore
dott. Paola Maria Gandolfi
Giudice
dott. Pierluigi Perrotti
Giudice
riunito nella camera di consiglio del 16 ottobre 2014,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto pagamento royalties su licenza d'uso,
iscritta al n. R.G. 40894/2013, promossa da:
CALEFFI S.P.A. (C.F. 00154130207), in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell‟avv. MATTEO GARIBOLDI, elettivamente domiciliata in VIA
DELLA POSTA, 8 - 20123 MILANO, presso il difensore avv. MATTEO GARIBOLDI, in
forza di procura in atti
ATTRICE
contro
WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.R.L. (C.F. 00726320153), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti MATTEO ORSINGHER e
FABRIZIO SANNA, elettivamente domiciliata in VIA MARCO DE MARCHI, 7 - 20121
MILANO presso i difensori, in forza di procura in atti
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 14432/2014 pubbl. il 04/12/2014
RG n. 40894/2013
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CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d‟udienza.
Foglio di precisazione delle conclusioni per Caleffi S.p.A.
eventuali domande nuove della controparte, così precisa le
conclusioni
piaccia all‟Ecc.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso,
nel merito
- accertare la fondatezza dell‟interpretazione dei contratti illustrata da Caleffi nell‟atto di
citazione e nei successivi atti di causa;
- rigettare per conseguenza e comunque ogni avversaria pretesa, anche riconvenzionale,
con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio;
in via istruttoria
- nominare un Consulente Tecnico di Ufficio per confermare quanto affermato alle lettere
a) b) e c) della memoria istruttoria di Caleffi del 30 gennaio 2014;
- ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) “Vero che durante l’incontro del 15 dicembre 2011 alle ore 13 in via Ferrante Aporti, 6
con Francesca Romana Gianesin, Mariella Almasio e Micaela Garlando dipendenti della
Disney, è stato richiesto da Caleffi di allungare i contratti di cui è causa dal 30 settembre
sino al 31 dicembre 2012 espressamente per poter utilizzare gli anticipi e i minimi
contrattuali del periodo precedente”;
2) “Vero che il 19 dicembre 2011 il dott. Guido Ferretti ha ribadito alla dott.ssa Francesca
Gianesin dipendente di Disney l’importanza vitale di prorogare la scadenza del contratto
in essere dal 30/09 al 31/12 per traguardare i minimi contrattuali”
3) “Vero che durante l’incontro del 2 marzo 2012 presso l’azienda Caleffi con Mariella
Almasio e Andrea Grampa dipendenti della Disney è stata ribadita l’importanza vitale di
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Caleffi S.p.A., come sopra rappresentata e difesa, non accettando il contraddittorio su
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ottenere l’allungamento del contratto per “spalmare” i minimi e “beneficiare” dell’ultimo
trimestre dell’anno, in quanto particolarmente “ricco” in termini di fatturati;
4) “Vero che il 6 marzo 2012 la Sig.ra Giuliana Caleffi ha detto a Francesca Gianesin
dipendente Disney che era importante ricevere a breve il documento ufficiale di proroga
del contratto in essere al 31/12/2012 come da accordi.”
5) “Vero che il 12 marzo 2012 il Dott. Guido Ferretti ha richiesto a Disney la proroga
i minimi contrattuali beneficiando dei fatturati realizzati nell’ultimo trimestre dell’anno”.
6) “Vero che nell’incontro del 31 maggio 2012 presso la sede della Disney a Milano alla
presenza di Francesca Gianesin, Laura Dalmasso, Mariella Almasio, Francesca De
Benedetti, dipendenti Disney (riunione alla quale hanno anche partecipato per parte della
sessione Micaela Garlando e Olya Johnson) Caleffi ha ribadito la necessità di ottenere la
proroga della durata contrattuale per poter beneficiare dei fatturati dell’ultimo trimestre
del 2012 e traguardare i minimi contrattuali e che durante tale incontro la Dott.ssa
Mariella Almasio e le sue collaboratrici hanno detto che si sarebbero attivate in tal senso.”
7) “Vero che in data 27 giugno 2012 il Dott. Daniele Di Carlantonio dipendente Disney ha
informato Caleffi, nella persona della Dott.ssa Emanuela Gazza, che erano concesse da
Disney le lettere di modifica ai contratti 095909 e 095911 che riportavano le seguenti
modifiche: 1) Estensione della Durata di tre mesi (entrambi i contratti termineranno il
31/12/2012); 2) Aumento del Minimo Garantito e dell’Anticipo (30.000 € con riferimento
al contratto n. 95909 , 70.000 € con riferimento al contratto n. 95911); 3) Estensione della
licenza alle seguenti Opere: Alla Ricerca di Nemo, Muppets, e Il Re Leone.”
8) “ Vero che in data 27 giugno 2012 la Dott.ssa Mariella Almasio dipendente Disney ha
informato il Dott. Guido Ferretti, amministratore delegato di Caleffi, dell’ottenimento
dell’amendment al contratto per l’estensione fino al 31 dicembre 2012.”
9) “Vero che in data 28 giugno 2012 il Dott. Guido Ferretti ha quindi ringraziato la
Dott.ssa Mariella Almasio per l’amendment relativa all’estensione della durata
contrattuale.”
10) “Vero che prima del gennaio 2013 nessuno in Disney ha mai contestato la richiesta di
Caleffi di prorogare la durata per poter traguardare i minimi contrattuale beneficiando
dell’ultimo trimestre dell’anno storicamente più ricco in termini di fatturato.”
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della durata dei contratti in essere al 31 dicembre 2012 sempre per poter così traguardare
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Su tutti i richiamati capitoli, con riserva di ampliare la lista, come testi i signori Giuliana
Caleffi e Guido Ferretti, membri del consiglio di amministrazione di Caleffi S.p.A., nonché
la dott.ssa Emanuela Gazza, nata a Parma, il 29/12/1974, residente in Via Bologna, 7 –
Viadana MN, e il sig. Giovanni Bozzetti, nato a Casalmaggiore, il 26 giugno 1973,
residente in Rivarolo del Re via F.lli Bandiera n.5, entrambi dipendenti di Caleffi S.p.A.
- rigettare i capitoli di prova testimoniale richiesti dalla controparte e, nella contestata
sopra indicati da Caleffi.
Foglio di precisazione delle conclusioni nell’interesse di Disney
Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare
1. ordinare all‟attrice, ai sensi e per gli effetti dell‟artt. 186-ter c.p.c. e con ordinanza
provvisoriamente esecutiva, il pagamento immediato delle somme dovute alla convenuta a
titolo di royalties non pagate, quantificate in una somma pari ad euro 294.027,17, oltre agli
interessi su detta somma dalla data di debenza e sino all‟effettivo saldo come
contrattualmente pattuiti;
Nel merito
2. rigettare tutte le domande dell‟attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale
3. condannare parte attrice al pagamento di euro 294.027,17, oltre agli interessi su detta
somma dalla data di debenza e sino all‟effettivo saldo come contrattualmente pattuiti.
In via istruttoria
4. ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova formulati nelle
memorie di Disney ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. con i testi ivi indicati, che di
seguito si trascrivono:
1. Vero che con l‟emendamento contrattuale riprodotto nel documento n. 1 di Disney che si
rammostra al teste Disney ha concesso a Caleffi una riduzione del minimo garantito
stabilito dal contratto di licenza N. 39-095909 (doc. 1 di Caleffi) per il periodo ottobre 2011
– settembre 2012 da euro 400.000 a euro 200.000;
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ipotesi di loro ammissione, ammettere sugli stessi capitoli a controprova i testimoni qui
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2. Vero che in data 31 maggio 2012 – indicativamente tra le ore 10.30 e le ore 12.00 – si è
tenuto presso la sede di Disney di Milano un incontro per discutere dei contratti in essere
tra Disney e Caleffi cui hanno partecipato le signore Mariella Almasio, Laura Dalmasso e
Francesca De Benedetti per Disney, e i signori Giuliana Caleffi, Guido Ferretti e Alberto
De Simone per Caleffi;
3. Vero che in occasione dell‟incontro di cui al capitolo 2 che precede, Caleffi ha chiesto a
095909 (doc. 1 di Caleffi) e N. 39-095911 (doc. 2 di Caleffi), da attuarsi mediante la
semplice proroga della durata dei periodi di durata dei contratti;
4. Vero che in occasione dell‟incontro di cui al capitolo 2 che precede, i rappresentanti di
Disney hanno comunicato ai rappresentanti di Caleffi che Disney non intendeva concedere
a Caleffi alcuno sconto ulteriore per il periodo ottobre 2011 – settembre 2012 ribadendo
l‟obbligo di Caleffi di attenersi agli impegni di minimo garantito per tale periodo, già in
precedenza modificati in forza dell‟emendamento contrattuale riprodotto nel documento 1
di Disney che si rammostra al teste;
5. Vero che in occasione dell‟incontro di cui al capitolo 2 che precede, i rappresentanti di
Disney hanno offerto ai rappresentanti di Caleffi: (i) l‟estensione della durata dei contratti
di licenza N. 39-095909 (doc. 1 di Caleffi) e N. 39-095911 (doc. 2 di Caleffi) di un
trimestre (ottobre - dicembre 2012) a fronte di un anticipo e minimo garantito di importo
contenuto al fine di consentire a Caleffi di ottimizzare finanziariamente la gestione
contrattuale nell‟ultimo trimestre del 2012 e allineare la durata delle licenze all‟esercizio
sociale di Caleffi corrispondente all‟anno di calendario;
6. Vero che in occasione dell‟incontro di cui al capitolo 2 che precede, i rappresentanti di
Caleffi hanno richiesto ai rappresentanti di Disney di estendere le licenze a una serie di
opere e personaggi supplementari originariamente non compresi (e in particolare i
personaggi delle seguenti opere audiovisive “Alla ricerca di Nemo”, “Il Re Leone” e i
“Muppets”);
7. Vero che in esito alle trattative intercorse nel corso dell‟incontro di cui al capitolo 2 che
precede i rappresentanti di Disney e i rappresentanti di Caleffi hanno convenuto: (a) di
estendere i contratti di licenza N. 39-095909 (doc. 1 di Caleffi) e N. 39-095911 (doc. 2 di
Caleffi) di un trimestre (ottobre - dicembre 2012) a fronte del pagamento di Caleffi di un
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Disney di ottenere uno sconto sul minimo garantito previsto nei contratti di licenza N. 39-
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autonomo anticipo e minimo garantito dell‟ammontare complessivo di euro 100.000
(centomila); (b) di estendere i medesimi contratti alle opere e ai personaggi delle seguenti
opere audiovisive “Alla ricerca di Nemo”, “Il Re Leone” e i “Muppets”);
8. Vero il contenuto del documento 10 di Disney che si rammostra al teste che indica
l‟ammontare di anticipi, minimi garantiti e royalties effettivamente rendicontate da Caleffi
in relazione ai contratti di licenza N. 39-095909 (doc. 1 di Caleffi) e N. 39-095911 (doc. 2
9. Vero il contenuto dei documenti 11, 12, 13 e 14 di Disney che si rammostrano al teste
che costituiscono accordi di estensione della durata di contratti di licenza in essere con tre
licenziatari di Disney in posizione identica a quella di Caleffi e in particolare Nestlè Italiana
S.p.A., Arav Fashion S.p.A. e Fix Design S.r.l.;
10. Vero che i contratti riprodotti nei documenti 11, 12, 13 e 14 di Disney che si
rammostrano al teste sono stati adempiuti da ciascuna parte licenziataria nel senso di
trattare i periodi di estensione ivi indicati come autonomi periodi contrattuali ai fini del
pagamento degli anticipi e del calcolo dei minimi garantiti rispetto alle royalties maturate in
ciascun periodo di riferimento.
Si indicano sui capitoli di 1 a 10 le dott.sse Mariella Almasio, Laura Dalmasso, Francesca
De Benedetti, c/o The Walt Disney Company Italia S.r.l., con sede in Milano Via Ferrante
Aporti 6/8.
A. Vero che il signor Daniele di Carlantonio era assunto da Disney con mansione di
Contracts and Royalties Analyst, presso il „Contract Management Centre‟ di
Disney, mansione che ha funzioni meramente esecutive;
B. Dica il teste se è vero che i signori Emanuela Gazza e/o Giovanni Bozzetti hanno
partecipato alle conversazioni e/o agli incontri indicati nei capitoli di prova da 1 a
10 di Caleffi.
Si indicano come testi le signore: Francesca Gianesin, Mariella Almasio, Laura Dalmasso e
Francesca De Benedetti, c/o The Walt Disney Company Italia S.r.l., con sede in Milano,
Via Ferrante Aporti 6/8.
5. rigettare le domande istruttorie della convenuta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario spese ex art. 15 TP, IVA e
CPA.
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di Caleffi) per il periodo contrattuale di durata;
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La tesi di parte attrice e lo svolgimento del processo
E' opportuno riferire i fatti che hanno determinato la presente controversia.
Caleffi S.p.a. ha stipulato con Walt Disney Company Italia s.r.l. (in seguito Disney) due
diversi contratti di licenza (n. 39-095909 e n. 39-095911, docc. 1 e 2 Caleffi, da ora i
“contratti”), aventi ciascuno ad oggetto alcuni marchi, opere, personaggi di Walt Disney
avevano decorrenza dal 1° ottobre 2009 e scadenza originaria al 30 settembre 2012, poi
prolungata (nei termini di cui meglio si dirà in seguito) al 31 dicembre 2012.
I contratti prevedevano il diritto di riprodurre sui prodotti Caleffi le opere licenziate della
Disney previo il pagamento da parte di Caleffi di royalties.
I contratti di licenza, della durata totale di 3 anni ciascuno, ai fini del pagamento delle
royalties erano suddivisi in tre periodi della durata di un anno, per ciascuno dei quali era
previsto un canone minimo garantito (crescente di anno in anno) da pagarsi in quattro rate
all‟inizio di ogni trimestre di ciascun periodo.
Alla fine di ogni trimestre si calcolavano le provvigioni da pagare (applicando le
percentuali concordate nei contratti) sul fatturato effettivamente realizzato nel trimestre
stesso e si sottraeva da tale importo l‟anticipo pagato. L‟eccedenza (ottenuta da: la royalty
effettivamente da pagare in quel trimestre detratto l‟anticipo effettuato all‟inizio dello
stesso trimestre per il minimo garantito) veniva portata in detrazione dell‟acconto sul
minimo garantito dovuto per i trimestri successivi, purché facenti parte dello stesso periodo
annuale.
Così se il minimo garantito per il primo anno era di €. 400 e sin dal primo trimestre le
royalties effettivamente da pagare fossero risultate pari ad €. 600, effettuato il pagamento
delle royalties del primo trimestre nessun altro pagamento a titolo di minimo annuale
garantito doveva essere pagato nei trimestri successivi, essendo questo minimo già stato
raggiunto e superato. Inoltre l‟eccedenza di €. 200 così pagata non poteva andare in
detrazione dell‟importo minimo garantito dell‟anno successivo. Se invece il minimo per
l‟anno fosse stato di €. 400, quindi €. 100 ogni trimestre, e la royalty del primo trimestre
fosse stata pari a €. 200, il secondo trimestre nulla sarebbe risultato dovuto a titolo di
minimo perché già coperto dall‟eccedenza pagata. Se invece la royalty del primo trimestre
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(da ora le “opere licenziate”) e peculiari condizioni economiche; entrambi i contratti
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fosse stata di €. 50, allora se al secondo trimestre la royalty fosse risultata dovuta per €.
150, oltre al minimo del secondo trimestre nulla sarebbe dovuto, poiché l‟eccedenza di
minimo del primo trimestre sarebbe andata a coprire i 50 €. ancora dovuti per la royalty.
Caleffi riferisce che, avendo constatato nei primi due anni di durata dei contratti che il
minimo (crescente) annuo garantito era eccedente rispetto al fatturato che la stessa
realizzava, chiedeva alla Disney (con lettera del 12 marzo 2012, doc. 3 Caleffi) un rinvio
traguardare i minimi contrattuali o perlomeno contenere le short fall royalties in termini più
sostenibili”. Presupposto di tale affermazione era infatti il rilievo che le maggiori vendite si
realizzavano alla fine dell'anno in concomitanza delle feste natalizie.
Disney accettava la richiesta (in realtà dopo alcuni mesi di negoziato giungevano alla
stipula di Accordi di modifica), chiedendo tuttavia un lieve aumento del minimo garantito
per l‟ultimo anno (docc. 4 e 5 Caleffi).
Trascorso il 31 dicembre 2012 e terminati i contratti, Caleffi, conteggiando le royalties
maturate per l‟ultimo trimestre (quello “aggiunto”), sosteneva di non dover più alcun
pagamento, poiché il minimo garantito e già pagato per quell‟anno, comprensivo
dell‟aumento richiesto da Disney per il prolungamento dei contratti, eccedeva quel
conteggio. Disney invece (in malafede, sostiene Caleffi) chiedeva il pagamento di circa €.
294.000 a titolo di royalties maturate dal 30 settembre al 31 dicembre 2012 (doc. 7 Caleffi),
motivando che l‟ultimo trimestre (“aggiunto”) costituiva un periodo autonomo nel quale
dunque le royalties non erano compensabili con gli anticipi versati nell‟ultimo periodo
annuale. Disney in sostanza chiedeva di separare il trimestre e fare un calcolo autonomo
delle royalties, escludendo così quest‟ultimo periodo dalla detrazione del minimo già
pagato. Caleffi da parte sua riteneva invece che l‟eccedenza pagata con il minimo garantito
anticipato, eccedenza che rappresentava una perdita per la medesima società, andasse a
coprire le royalties calcolate per l‟ultimo trimestre, così da andare in pari.
Disney trovava un fondamento alle sue ragioni nell‟art. 7.9.2 dei contratti: “le royalties
maturate durante qualsiasi eventuale proroga della durata del contratto potranno essere
compensate solo con un anticipo versato in relazione a tale proroga”.
Caleffi al contrario non concorda su tale interpretazione, poiché, sostiene, la creazione di un
autonomo periodo non trovasse corrispondenza in primis con le esigenze economiche
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del termine di scadenza dei contratti, dal 30 settembre 2012 al 31 dicembre 2012, “per poter
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rappresentate dalla stessa alla controparte con la richiesta di prolungamento (doc. 3
Caleffi). L'interpretazione di Disney infatti non avrebbe apportato alcun beneficio a Caleffi;
ad avviso di quest'ultima nessuna persona ragionevole avrebbe negoziato per mesi per poi
accettare delle modifiche inutili rispetto alle proprie esigenze. In secundis non trovava
corrispondenza con il fatto che le due parti avevano poi sottoscritto un nuovo contratto
biennale con decorrenza dal 1° gennaio 2013 (per Caleffi il trimestre di prolungamento, se
parte, logicamente, del nuovo contratto biennale, non trovando spazio l‟ipotesi di creare un
trimestre autonomo, separato dai due periodi.
Per Caleffi lo stesso tenore della risposta di Disney (docc. 3 e 4 Caleffi) mostrerebbe come
al momento di prolungare i contratti essa fosse della stessa idea di parte attrice
(“incrementare” la durata dei contratti e “aumentare” il minimo garantito scrive Disney).
Diversamente, Disney avrebbe espressamente affermato il suo intendimento, non avrebbe
usato termini come “incremento” e “aumento” (sia i contratti sia gli Accordi modificativi
erano stati redatti da Disney e poi dati in sottoscrizione a Caleffi), e non avrebbe chiesto un
aumento del minimo così basso rispetto all‟ultimo anno (poiché si sa che l‟ultimo trimestre
è il più redditizio). Inoltre - osserva la difesa dell'attrice - nella risposta di Disney, è scritto
che “ogni altra previsione dell‟art. 7.9 rimane valida”: affermazione che dimostra come
l‟art. 7.9.2 è stato derogato per le previsioni di proroga del contratto.
Da parte sua invece Disney contesta l‟interpretazione data da Caleffi e svolge domanda
riconvenzionale per il saldo delle predette royalties, avendo chiesto in via principale
l‟ordinanza provvisoriamente esecutiva prevista dal co. 2 dell‟art. 186 ter c.p.c., non
concessa dal GI, nell'incertezza della situazione.
Con provvedimento del 24 ottobre 2013 il Giudice dava termine a Caleffi per le memorie
di replica e fissava l‟udienza di comparizione al 12 novembre 2013.
A seguito dell‟udienza il Giudice assegnava i termini per le memorie di cui all‟art. 183 co.
6 c.p.c. Con ordinanza del 31 marzo 2014, emessa a scioglimento della riserva assunta
all‟udienza di discussione delle istanze istruttorie, il Giudice non ammetteva le prove orali
richieste dalle parti; riservava al Collegio ogni valutazione in merito alla richiesta di CTU
formulata dalla parte attrice e rinviava all‟udienza del 3 giugno 2014 per la precisazione
delle conclusioni.
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non appartenente al periodo individuato dai precedenti contratti, allora avrebbe dovuto far
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2. La tesi di parte convenuta
Dopo aver riassunto la tesi di parte attrice nei termini sopra riferiti, giova dar canto che al
contrario la difesa della convenuta Disney afferma che parte attrice confonderebbe “la
comune intenzione delle parti”, essendo questa a dover essere indagata nell‟interpretazione
di un contratto. Parte attrice vorrebbe far coincidere tale elemento con la massima utilità
che essa vorrebbe ricavare dalle pattuizioni in forza della sua personale interpretazione.
tutti gli altri spunti interpretativi, come i “motivi funzionali”, su cui controparte
concentrerebbe prevalentemente le proprie argomentazioni, devono essere presi in
considerazione solo nel caso in cui il dato letterale fosse palesemente “insufficiente” per
addivenire alla corretta interpretazione.
Nel caso di specie secondo la convenuta il dato letterale sarebbe sufficiente: le parti, infatti,
avrebbero modificato la durata dei contratti e modificato i Minimi e gli Anticipi, ciò, in
assenza di una clausola espressa, senza derogare all‟art. 7.9.2 dei contratti.
L‟interpretazione letterale di Caleffi sarebbe errata in primo luogo perché non ha riguardo
delle altre clausole dei contratti (come dall'indicazione che nasce dall'art. 1363 c.c.) e
precisamente della clausola contenuta all‟art. 7.9.2.
Inoltre, le considerazioni di parte attrice sul termine “aumentata” sarebbero errate per due
motivi. Il primo è che la lettura della clausola contenente il termine “aumentata” deve fare
riferimento al periodo precedente, secondo il quale “la durata del contratto sarà
incrementata di 3 mesi…”; in questa corretta prospettiva sarebbe dunque chiaro come l‟
”aumento” dei Minimi e dell‟Anticipo si riferisca al trimestre aggiuntivo. Anche il
paragrafo “Aumento del Minimo Garantito” recita “A partire dal 1° ottobre 2012 e fino alla
scadenza della durata il Minimo...verrà aumentato di…”. L‟inerenza del Minimo e
dell‟Anticipo al solo periodo di proroga è dunque già fissata dai contratti, onde non era
necessaria alcuna formulazione più esplicita da parte di Disney, dato che il funzionamento
del sistema di pagamento di royalties e anticipi già era ben chiaro alla luce dell'art. 7.9.
Osserva ancora la difesa Disney l'erroneità dell'affermazione di Caleffi secondo cui l‟inciso
“ogni altra previsione contenuta dall‟art. 7.9 del contratto resterà valida”, sarebbe
inequivoco nell‟avallare l‟interpretazione della stessa attrice per cui l‟art. 7.9.2 sarebbe
derogato. In realtà la tesi risulterebbe smentita dalla lettura dell‟art. 7.9, ai punti 1 e 3, ove
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Assume la difesa Disney che il dato interpretativo di partenza deve essere il dato letterale;
Sentenza n. 14432/2014 pubbl. il 04/12/2014
RG n. 40894/2013
Repert. n. 12311/2014 del 04/12/2014
si specifica come gli Anticipi e i Minimi siano stabiliti in riferimento di ciascuna
“Appendice”. Con tale termine si indica l‟allegato ai contratti che fissa le condizioni di
Anticipi e Minimi: gli Accordi Modificativi invece prevedevano un documento diverso
dall‟Appendice per specificare Anticipi e Minimi. A ciò - secondo la difesa della convenuta
- si riferiva quell'aggettivo “altro” negli Accordi modificativi: ad eccezione dell‟Appendice
il resto dell‟art. 7.9 (e quindi il punto 2) rimaneva valido. D‟altronde, fissando, il punto 2,
voleva essere derogato, allora sarebbe stata necessaria una deroga espressa, non bastando
vocaboli quali “aumento” e “estensione della durata”.
Oltre il dato letterale, l‟interesse che Caleffi voleva realizzare stipulando gli Accordi non
poteva valere come criterio di interpretazione, dal momento che esso non coincideva con il
contenuto oggettivo del testo.
In ogni caso sarebbe errato pensare che l‟accordo abbia “senso economico” solo se realizza
la massima utilità di una parte. L‟interpretazione secondo buonafede e correttezza deve
essere ricostruita sulla base di “regole oggettive di lealtà e correttezza”, non in base al
“soggettivo convincimento di una di esse” (Cass. n° 12165/1992).
Inoltre l‟argomento di parte attrice basato sulle considerazioni ex post del rapporto tra
Minimi da una parte e royalties dovute a consuntivo dall‟altra non è assecondabile poiché il
secondo dato non poteva essere conosciuto dalle parti al momento della stipulazione.
Secondo Disney i benefici che Caleffi avrebbe ottenuto dal contratto, e cioè la concessione
di minimi e anticipi così bassi, rappresentavano comunque un vantaggio significativo per
Caleffi nella misura in cui le evitava di pagare anticipatamente €. 337.000 (cifra degli
anticipi/minimi nel caso si fossero applicate le regole precedenti) e, nel caso le vendite
fossero andate male, le garantivano che non avrebbe dovuto pagare una elevata cifra di
minimi e anticipi. L‟accordo aveva poi permesso a Caleffi di continuare a produrre e
vendere i prodotti oggetto di licenza in pendenza delle trattative per la stipula del nuovo
contratto biennale. Inoltre gli Accordi allargavano la licenza a più opere Disney;
conseguivano l‟allineamento dei contratti con l‟anno solare; ponevano le basi per le
favorevoli condizioni per Caleffi sul nuovo contratto biennale stipulato di lì a poco.
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una precisa regola per i casi di proroga della durata dei contratti, se proprio questo punto
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Caleffi pretende un‟interpretazione a suo favore sulla base di una lettera inviata sul nascere
delle trattative con l‟esposizione delle sue prime volontà negoziali e, dopo la stipula, sulla
base di una email di ringraziamento.
L‟unico comportamento significativo a seguito degli accordi è la proposta di Caleffi di
pagare le fatture con uno sconto del 25 % su esse (doc. 8 Disney).
L‟interpretazione contra proferendum ex art. 1370 c.c. richiesta da controparte non è qui
generali o formulari.
La difesa Disney ha allegato e offerto di provare anche per testi che nel corso delle
trattative le parti non hanno fatto questo “desiderata” oggetto di pattuizione contrattuale.
Alla luce degli argomenti sopra riferiti e di altri approfondimenti contenuti nei propri atti, la
convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al pagamento di
euro 294.027,17, oltre agli interessi su detta somma dalla data di debenza e sino
all‟effettivo saldo, al tasso contrattualmente pattuiti.
3- L'interpretazione letterale delle modifiche alla luce dell’art. 1363 c.c.
A fronte delle contrapposte interpretazioni offerte dalle parti alla pattuizione contrattuale di
cui si discute, il Collegio ritiene innanzitutto di condividere e confermare il giudizio offerto
dal GI di esclusione delle prove orali rispettivamente dedotte, in quanto dette prove si
appalesano effettivamente non risolutive e quindi superflue in relazione ai testi contrattuali
in atti, intesi come contratti di base e amendments. Il Collegio infatti ritiene di procedere
alla interpretazione dell'accordo di cui si discute in base al testo contrattuale, facendo
applicazione dei criteri ermeneutici codicistici, nonché in base agli scritti scambiati
all'epoca fra le medesime parti, senza poter dare ingresso all'audizione di testi (o di
rappresentati delle parti) che dichiarino quale avrebbe potuto essere la rispettiva intenzione
nel corso delle trattative. Parimenti da escludere è la richiesta di CTU formulata da parte
attrice, al fine di far apprezzare ad un consulente se l'interpretazione data da Disney
all'allungamento contrattuale e al livello (basso secondo la tesi di Disney) degli anticipi
pattuiti avrebbe o meno rappresentato già di per sé un vantaggio rilevante per Caleffi (senza
che sorga alcuna necessità di aderire alla tesi di Caleffi circa la possibilità di compensare le
royalties di quell'ultimo trimestre del 2012 con tutti gli anticipi sino ad allora versati).
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utilizzabile poiché si applica solo a contratti conclusi mediante adesione a condizioni
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A tale proposito sembra convincente il rilievo svolto dalla difesa di Caleffi secondo cui,
essendo l'ultimo trimestre dell'anno quello in cui solitamente si maturavano royalties
superiori rispetto agli altri trimestri e rispetto al valore degli anticipi pattuiti, anche se
l'anticipo per quest'ultimo trimestre fosse stato fissato senza alcuna riduzione, esso sarebbe
stato sicuramente raggiunto da Caleffi. Non avrebbe quindi avuto alcun vantaggio
economico (almeno alcun vantaggio significativo per Caleffi) fissare proprio per quel
infatti avrebbe semplicemente ritardato il pagamento a tre mesi più tardi, con un risparmio
di circa 2.000 €., quali interessi maturati per tre mesi sulla parte scontata dell'anticipo. Un
simile risultato nell'economia generale degli interessi in gioco effettivamente rappresentava
ben poca cosa. Se fosse stato solo per un tal fine, le parti non avrebbero negoziato così a
lungo (sei mesi). Al contrario, sposando la tesi di Caleffi, la riduzione ('lo sconto', dicono le
parti) di quell'anticipo avrebbe avuto una ricaduta importante per Caleffi.
Per pervenire a tale conclusione ad avviso del Collegio non serve dare ingresso alla CTU,
né può delegarsi ad un consulente l'apprezzamento degli effetti della pattuizione, posto che
tale attività da un lato risulta chiara alla luce delle diverse argomentazioni delle parti,
dall'altro, in relazione alla portata delle diverse interpretazioni, non può che competere al
giudice.
Procedendo quindi innanzitutto alla lettura degli accordi intercorsi, secondo la previsione di
cui all'art. 1362 c.c., quale punto di partenza per individuare quale avrebbe potuto essere la
comune intenzione delle parti al momento della pattuizione, deve rilevarsi che i contratti
(docc. 1 e 2 di Caleffi) alla clausola 7.9.2 parlano di “proroga” e di “periodo di rinnovo”.
Nelle scritture di "Modifica al Contratto di licenza" (docc. 4 e 5 di Caleffi) si parla
letteralmente di “Incremento della durata” (secondo foglio). Tale concetto è confermato dal
riferimento, contenuto nello stesso punto, alla “durata” dell‟originario contratto mediante
l‟espressione “sarà incrementata… di 3 mesi”, nonché dalla successiva previsione di
“Aumento del Minimo Garantito” e “Aumento dell‟Anticipo”.
Tali indicazioni convincono della volontà delle parti di collegare il periodo 1/10/2012 31/12/2012 alla precedente durata contrattuale.
Simile interpretazione risulta confermata anche dal rilievo che in seguito, dopo tale
"incremento di durata", fra le parti è stato stipulato un nuovo contratto di durata
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trimestre un anticipo più basso di quello pattuito per i trimestri precedenti. Tale operazione
Sentenza n. 14432/2014 pubbl. il 04/12/2014
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pacificamente biennale con decorrenza dal 1° gennaio 2013. La pattuizione di cui alla
modifica “Ogni altra previsione contenuta nell'Articolo 7.9 del Contratto resterà valida"
vale a sottolineare come mediante l‟utilizzo di “altra” si intendesse confermare, appunto, le
previsioni della clausola 7.9 diverse da quella di cui al punto 2 (secondo cui “Le royalties
maturate durante qualsiasi periodo di liquidazione o di proroga della Durata… non saranno
compensabili con l‟Anticipo di un diverso periodo”) e diversa dalla pattuizione del punto
risulta confermata dall'ulteriore frase contenuta nella scrittura di modifica, che conferma il
concetto di cui sopra, così articolata: "Se non è diversamente qui previsto, restano validi i
termini e le condizioni del Contratto". Tale indicazione era finalizzata evidentemente a
ribadire che le pattuizioni contrattuali della "Modifica" valevano appunto a prevedere
qualcosa di diverso rispetto alle regole già contrattualmente stabilite. Infine, può notarsi che
a norma della clausola 25 dei contratti base "le modifiche diverranno parte integrante del
Contratto dal momento della data effettiva di ciascuna modifica".
4. L'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c.
Altro criterio ermeneutico che soccorre, dopo aver proceduto all'interpretazione
complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.) nel senso sopra indicato, è quello che induce ad
interpretare il contratto secondo buona fede (art. 1366 c.c.). Tale principio di portata
generale porta nel caso di specie a ritenere fondata l'interpretazione offerta da Caleffi.
Quest'ultima infatti, ed entrambe le parti in una visione d'insieme, non si sarebbero
impegnate in lunghe trattative semplicemente per posticipare di tre mesi il versamento da
parte di Caleffi degli importi dovuti a titolo di royalties, senza altri vantaggi economici per
Caleffi, dal momento che tale posticipato versamento aveva - come già si è detto - una
ricaduta in termini economici molto limitata e, nell'economia generale dei rapporti fra le
parti, veramente trascurabile.
La stessa Disney, rispondendo con la email del 27/06/2012 (doc. 6 di Caleffi), affermava
che le modifiche ai contratti consistevano principalmente nella “Estensione della Durata di
tre mesi (entrambi i contratti termineranno il 31/12/2012)”, dove il termine estensione deve
essere valutato nella sua precisa portata.
Né sembra possa fondatamente sostenersi che chi scriveva (Daniele Di Carlantonio) avesse
mansioni puramente esecutive (come sostiene Disney), dal momento che tale signore era
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7.9.5 che si trovavano in conflitto con il contenuto della "Modifica". Tale interpretazione
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qualificato come “Contract and Royalties Analist” dell'ufficio "Contract and Management
Centre, Disney Cunsumer Products/Italy". Si trattava quindi della persona direttamente
responsabile per la contrattualistica e per le royalties. Inoltre la mail era inviata per
conoscenza ad altri responsabili di Disney, che avrebbero potuto intervenire ove non
fossero stati d'accordo sulle indicazioni contenute nella mail in questione. È significativa a
tale proposito la deduzione del capitolo di prova della stessa Disney (memoria n° 2 ex art.
era proprio motivata dall‟intento di “consentire a Caleffi di ottimizzare finanziariamente la
gestione contrattuale nell‟ultimo trimestre del 2012…”: un simile scopo poteva essere
raggiunto solo tramite la pattuizione contrattuale intesa nel senso qui indicato da Caleffi.
Qualora si ritenesse che permangano ancora dubbi, si dovrebbe allora fare riferimento alla
regola residuale di cui all‟art. 1371 c.c., per la quale l'interpretazione del contratto va
condotta nel senso “… che realizzi l‟equo contemperamento degli interessi delle parti se [il
contratto] è a titolo oneroso”.
L'equo contemperamento degli interessi delle parti, ad avviso del collegio, può dirsi
realizzato nel caso di specie offrendo alla clausola controversa l'interpretazione datane da
parte attrice. Disney lucra le royalties che le sono dovute, Caleffi versa i minimi garantiti
che volontariamente ha accettato di versare, si avvantaggia del periodo di vendita di fine
anno e versa a Disney la differenza eventualmente maturata fra le vendite effettivamente
realizzate ed il minimo garantito/l'anticipo già corrisposto.
5. Le conclusioni
In conclusione va disattesa la pretesa di Disney al pagamento delle royalties nella misura di
€.294.027,17. Visto il riconoscimento da parte di Caleffi di dover ancora corrispondere
l‟importo di € 1.906,02, si ritiene di dover condannare (a fronte delle maggiori richieste di
Disney) parte attrice al pagamento di detta somma, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del
9.10.2002, come contrattualmente pattuito (punto 7.8.5, del contratto del 9.10.09).
L‟incertezza della fattispecie, la possibile ambiguità della formulazione delle clausole
contrattuali, nella dovizia di argomenti a sostegno dell'una e dell'altra tesi, e la sia pur
ridotta reciproca soccombenza delle parti inducono a compensare integralmente le spese
processuali del presente giudizio.
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183 sesto comma c.p.c., cap. 5 ultima parte) dove si dà atto che l'offerta di Disney a Caleffi
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Repert. n. 12311/2014 del 04/12/2014
P.Q.M.
La Sezione Specializzata in materia di Impresa "A" del Tribunale di Milano,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
accertata la correttezza dell'interpretazione offerta da Caleffi alla clausola 7.9.2 dei contratti
inter partes, rigetta la richiesta di condanna formulata da Walt Disney Company Italia s.r.l.
per la somma di €. 294.027,17, oltre interessi;
interessi ex D.lgs. n. 231 del 9.10.2002 dalla data di debenza a quella dell'effettivo
pagamento;
rigetta le altre domande formulate dalla convenuta;
dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2014.
Il Presidente est.
dott. Marina A. Tavassi
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condanna l'attrice s.p.a. Caleffi a pagare alla convenuta la somma di €. 1.906,02, oltre