5a Fido per anticipazione al Salvo Buon Fine di Effetti

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5a Fido per anticipazione al Salvo Buon Fine di Effetti
Normativa sulla Trasparenza Bancaria
Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela
5a – Fido per anticipazione al salvo buon
fine di effetti
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni
Via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna (RN).
Tel. 0541/859201 - Fax 0541/987802
e-mail: [email protected] / Sito internet: www.bancavalconca.it
Iscrizione n. 627.00 all’Albo delle Banche, di cui all’articolo 13 del Dlgs n.° 385 del
01.09.1993.
CHE COS’E’ L’ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE DI EFFETTI
La Banca, in forza di mandato irrevocabile all’incasso del portafoglio commerciale del Cliente
accettato al salvo buon fine, anticipa al Cliente nei limiti dell'affidamento concesso l’importo dei
crediti verso terzi non ancora scaduti e documentati da vaglia cambiari, tratte non accettate, tratte
accettate, tratte documentate, Ricevute Bancarie e S.D.D. (Core e Business to business), fermo
restando che la Banca ha la facoltà di negoziare, a suo insindacabile giudizio, soltanto gli effetti
che siano di suo gradimento.
Oggetto dell'anticipazione al salvo buon fine possono essere solo crediti incorporati in titoli di
credito cambiari (vaglia cambiari, tratte documentate, ecc.) e crediti documentati da S.D.D. e Ricevute Bancarie.
L'accoglimento del portafoglio commerciale del Cliente e, quindi, la possibilità del relativo utilizzo – in tutto in parte - in via anticipata è determinata dall'annotazione di volta in volta dell'importo degli effetti accolti dalla Banca sul conto corrente anticipi intestato al Cliente ed acceso
allo scopo della gestione del portafoglio commerciale accettato dalla Banca al salvo buon fine; di
conseguenza, i saldi di detto conto corrente anticipi non costituiscono e non rappresentano poste
a credito o a debito del Cliente.
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L'importo degli effetti accettati dalla Banca al salvo buon fine, dopo essere stato annotato sul
conto corrente anticipi, viene reso disponibile – in tutto o in parte in base agli accordi col Cliente
al momento dell'operazione – mediante giroconto sul conto corrente ordinario del Cliente con
valuta pari al giorno di presentazione dell'effetto ovvero – in caso di richiesta del Cliente di ritardare detto accredito - con valuta pari al giorno del giroconto sul c/c ordinario. Detto accredito sul
conto corrente ordinario del Cliente eseguito prima dell'effettivo incasso degli effetti accettati
dalla Banca si intende effettuato al salvo buon fine e, pertanto, in caso mancato incasso effettivo
la Banca avrà facoltà di addebitare sul conto gli eventuali insoluti.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
− rischio di insolvenza o inadempimento da parte del proprio debitore che, nel caso non paghi l’effetto a suo carico, originerà l’addebito nel conto del cliente dell’importo non onorato maggiorato di tutte le spese e le commissioni inerenti al ritorno dell’insoluto;
− rischio tasso:
• a fronte di una diminuzione dei saggi di interessi, a seguito delle fluttuazioni del
mercato, il cliente è soggetto al rischio di non poter beneficiare di variazioni a lui
favorevoli;
• nel caso di un incremento dei tassi, qualora sia contrattualmente previsto, alle partite di portafoglio presentate successivamente all’operatività della modifica, saranno applicati tassi maggiori;
− rischio variazione delle condizioni economiche applicate diverse dal tasso, qualora sia
contrattualmente previsto (spese, commissioni, ecc); per esempio l’aumento delle commissioni di incasso per effetto comporterà un maggior onere a carico del cliente per le
presentazioni successive di portafoglio;
− rischio di escussione delle eventuali garanzie personali richieste dalla Banca a supporto
dei fidi concessi, nell’eventualità di utilizzo non corretto dell’affidamento; per esempio a
fronte di un ritorno di insoluti non prontamente sistemati, la Banca potrebbe chiedere la
sistemazione dell’esposizione direttamente ai garanti, in presenza di fideiussioni rilasciate da terzi.
CHE COS’E’ IL CONTO ANTICIPI
Il conto corrente anticipi è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente funzionale al regolamento delle anticipazioni eseguite dalla Banca in forza del
contrato di fido per anticipazione di effetti al sbf, e che deve essere acceso in occasione della
concessione di detto affidamento: tale c/c ha un’operatività limitata ed esclusiva per la contabilizzazione dell’anticipo ed implica la coesistenza con il conto corrente ordinario. In particolare,
sul presente conto corrente è ammessa esclusivamente l'esecuzione di bonifici e bancogiri nei
limiti concordati col Cliente all’atto delle singole operazioni di anticipo e solo a favore di rapporti accesi dallo stesso Cliente presso la Banca nonché l’accredito di bonifici e bancogiri provenienti solo da rapporti accesi dallo stesso Cliente presso la Banca allo scopo di chiudere le operazioni di anticipo eseguite dalla Banca. Le operazioni ivi registrate vengono periodicamente
comunicate al Cliente, mediante l'invio dell'estratto conto.
Nell'ambito del conto corrente anticipi non sono ammesse operazioni diverse da quelle di cui sopra; inoltre, nell'ambito del conto corrente anticipi non è ammessa la prestazione di servizi accessori (ad es. carnet di assegni, bancomat).
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Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
− variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse debitore,
commissioni e spese del servizio, spese delle singole operazioni di pagamento) ove contrattualmente previsto.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
SPESE FISSE
Valute
(giorni
lavorativi)
SPESE FISSE
Spese
per operatività
GIORNI
BANCA
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la
gran parte dei costi complessivi sostenuti.
Questo vuol dire che il progetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse
potrebbero essere importanti; prima di scegliere e firmare il contratto quindi è necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”
Spese
per operatività
VOCI DI COSTO
SBF CARTACEO
Aliquota per importo effetti
Commissione per effetti su nostri sportelli e presso
altri Istituti
Commissione per effetti appoggiati presso Uffici
Postali
Maggiorazione per effetto non trattabile
Commissione di presentazione per distinta
Commissione di brevità
Giorni lavorativi di brevità su nostri sportelli
Giorni lavorativi di brevità su altri Istituti
Spese richiesta esito per effetto
Aliquota commissioni su effetto protestato, oltre a
spese protesto reclamate (di cui costo raccomandata)
Commissione insoluto
Commissione richiamo
Effetti su nostro sportello
Effetti con scadenza fissa su altri Istituti
Effetti presso Ufficio Postale
Effetti con scadenza a vista su nostro sportello
Effetti con scadenza a vista su altri Istituti
Effetti con scadenza a vista presso Ufficio Postale
SBF RI.BA.
Commissione per effetti su nostri sportelli e altri
Istituti
Commissione di presentazione
Spese richiesta esito
Commissione insoluto
Commissione richiamo
Commissione proroga scadenza
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Non prevista
€ 4,00
€ 15,50
€ 0,50
€ 3,50
€ 2,50
Giorni 12
Giorni 20
€ 6,20
4,75%
Minimo: € 9,00
Massimo: € 25,00
€ 6,00
€ 11,50
Giorni 10
Giorni 20
Giorni 25
Giorni 15
Giorni 25
Giorni 30
€ 3,50
Non prevista
Non previste
€ 5,00
€ 5,00
Non prevista
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GIORNI
BANCA
SPESE
FISSE
Valute
(giorni
lavorativi)
FIDI E SCONFINAMENTI
Spese
per
operatività
GIORNI
BANCA
Valute
(giorni
lavorativi)
Fidi
Giorni valuta effetti scadenza su nostro sportello
Giorni valuta effetti scadenza fissa altro Istituto
SBF S.D.D.
Commissione presentazione effetti su nostro sportello e altri Istituti
Commissione presentazione distinta
Commissione impagato
Commissione richiamo
S.D.D. su nostro sportello
S.D.D. su altri Istituti
Tasso debitore
Tasso per supero
Modalità di calcolo degli interessi.
Il conteggio degli interessi debitori viene eseguito sulla base dell’anno civile. Per esempio:
cambiale di € 10.000,00 – scadenza 120 giorni –
tasso 9,30% - giorni banca 10 – spese per effetto €
4,00 – spese per distinta di presentazione € 3,50.
calcolo:
giorni mancanti alla scadenza dell’effetto + giorni
banca (120+10) = 130
interessi = (10.000 x 9,30 x130)/36500 =
€ 331,23
importo dell’effetto – interessi - spese per effetto –
spese per distinta (10.000,00 - 331,23 – 4,00 –
3,50) = € 9.661,27 importo netto da accreditare
Commissione sull’affidamento
Spese per mancato perfezionamento di pratiche di
affidamento deliberate, su richiesta documentata
del cliente, e non perfezionate dallo stesso
SPESE
FISSE
Recupero spese visure
Spese
per operatività
VOCI DI COSTO DEL CONTO ANTICIPI
Costo unitario operazione
Spese liquidazione conto a debito
Importo minimo spese
Spese invio Estratto Conto
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Giorni zero
Giorni 1
€ 3,50
€ 3,50
€ 5,00
€ 5,00
Giorni zero
Giorni zero
9,30%
9,30%
0,5% trimestrale
fino € 50.000,00
€ 100,00
da € 50.000,00 a €
200.000,00
€
200,00
oltre € 200.000,00
€ 300,00
Come da fattura
visurista
€ 1,50
€ 12,00
€ 16,00
€ 3,50
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CALCOLO DEL TAEG
Esempi per il conteggio
Ipotesi: affidamento di € 5.000,00 con contratto a tempo indeterminato. Si assume che il fido
sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.
Anticipo sbf di titoli cambiari
Operazione di anticipo
Costo unitario
Costo totale
accordato
€ 5.000,00
/
/
durata (1)
84 giorni
/
/
giorni banca
10
/
/
tasso annuo
9,30%
/
/
Commissione
su 2% annuo
affidamento
n° distinte
1
€ 3,50
€ 3,50
n° effetti
5
€ 4,00
€ 20,00
n° insoluti
0
€ 6,00
€ 0
costo c/anticipi (2)
€ 19,50
Totale spese
€ 43,00
TAEG
12,74%
Operazione di anticipo
Costo unitario
Costo totale
accordato
€ 5.000,00
/
/
durata (1)
84 giorni
/
/
giorni banca
10
/
/
tasso annuo
9,30%
/
/
Commissione
su 2% annuo
affidamento
n° distinte
1
€ 3,50
€ 3,50
n° effetti
5
€ 4,00
€ 20,00
n° insoluti
3
€ 6,00
€ 18,00
costo c/anticipi (2)
€ 19,50
Totale spese
€ 61,00
TAEG
13,14%
Anticipo sbf di Riba
Operazione di anticipo
Costo unitario
accordato
€ 5.000,00
/
Durata (1)
84 giorni
/
giorni banca
0
/
tasso annuo
9,30%
/
Commissione
su 2% annuo
affidamenti
n° distinte
1
€ 0,00
n° effetti
5
€ 3,50
n° insoluti
0
€ 5,00
costo c/anticipi (2)
Totale spese
TAEG
Operazione di anticipo
Costo unitario
accordato
€ 5.000,00
/
Aggiornato al 20/01/2017
Costo totale
/
/
/
/
€ 0,00
€ 17,50
€ 0,00
€ 19,50
€ 37,00
12,61%
Costo totale
/
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Durata (1)
giorni banca
tasso annuo
Commissione
su
affidamento
n° distinte
n° effetti
n° insoluti
costo c/anticipi (2)
84 giorni
0
9,30%
2% annuo
/
/
/
/
/
/
1
5
3
€ 0,00
€ 3,50
€ 5,00
€ 0,00
€ 17,50
€ 15,00
€ 19,50
€ 52,00
12,94%
Totale spese
TAEG
Anticipo sbf di S.D.D.
Operazione di anticipo
Costo unitario
Costo totale
accordato
€ 5.000,00
/
/
Durata (1)
84 giorni
/
/
giorni banca
0
/
/
tasso annuo
9,30%
/
/
Commissione
su 2% annuo
affidamento
n.° distinte
1
€ 3,50
€ 3,50
n.° effetti
5
€ 3,50
€ 17,50
n.° insoluti
0
€ 5,00
€ 0,00
costo c/anticipi (2)
€ 19,50
Totale spese
€ 40,50
TAEG
12,69%
Operazione di anticipo
Costo unitario
Costo totale
accordato
€ 5.000,00
/
/
Durata (1)
84 giorni
/
/
giorni banca
0
/
/
tasso annuo
9,30%
/
/
Commissione
su 2% annuo
affidamento
n° distinte
1
€ 3,50
€ 3,50
n° effetti
5
€ 3,50
€ 17,50
n° insoluti
3
€ 5,00
€ 15,00
costo c/anticipi (2)
€ 19,50
Totale spese
€ 55,50
TAEG
13,01%
(1) Ai fini della pubblicità, i dati da includere nel computo del TAEG devono garantire la rappresentatività dell’esempio; quindi, la durata
specificata nei suddetti esempi è stata calcolata come media delle
scadenze dei singoli effetti in ipotesi presentati alla banca; in particolare si è ipotizzata la presentazione di due effetti con scadenza a 60
giorni, due con scadenza a 90 giorni ed uno con scadenza 120 giorni.
(2) Ai fini del conteggio del costo del conto anticipi abbiamo considerato
€ 16,00 (sommatoria del costo unitario per operazione e spese di liquidazione interessi debitori, considerate per un trimestre) oltre a €
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3,50 per l’invio dell’estratto conto (per un trimestre); totale € 19,50
trimestrali.
Il Tasso effettivo globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n.
108/1996), relativo alle operazioni di apertura di anticipazioni commerciali, può essere consultato in filiale e sul sito della banca www.bancavalconca.it.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Valute:
Tipo di operazione
Valuta applicata
Accredito in c/c anticipi della partita presentata e lavorata
Giorno di presentazione
Accredito in c/c ordinario di tutta o parte della partita lavo- Giorno di presentazione o di acrata
credito in c/c in caso di anticipazione ritardata su richiesta del
cliente
Addebito in c/c ordinario commissioni (presentazione e Giorno di presentazione
incasso)
Addebito insoluto in c/c ordinario
Giorno di scadenza effetto
Addebito in c/c ordinario spese e commissioni dell’insoluto Giorno scadenza effetto
Durata massima del credito da smobilizzare
120 giorni
RECESSO DAL CONTRATTO DI FIDO PER ANTICIPI SBF
Salvo diverso accordo scritto, la Banca può recedere in qualsiasi momento dall’affidamento, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento dando un preavviso scritto di almeno 15
giorni; qualora ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., ovvero sussista altra giusta causa, il preavviso potrà essere ridotto ad 1 giorno.
Decorso il termine di preavviso, la Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente ordinario
del Cliente le somme corrispondenti agli effetti anticipati ancora a scadere e/o di esito ancora
ignoto al momento dell'eventuale recesso da parte della Banca e della conseguente richiesta di
rimborso. Il Cliente è tenuto a soddisfare ogni eventuale richiesta della Banca, anche in ordine a
interessi, commissioni, e spese, anche irripetibili, richieste in dipendenza dell’affidamento, a
prima richiesta senza che la Banca sia tenuta alla previa esazione dei crediti del Cliente verso i
debitori degli importi degli effetti anticipati dalla Banca.
Il Cliente ha analoga facoltà di recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta e con il
preavviso di 15 giorni, con effetto di chiusura del rapporto mediante pagamento di quanto dovuto
per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.
Salvo diverse disposizioni di legge o regolamento, la Banca, nei casi stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio a norma dell'art. 120 bis del Testo Unico Bancario,
chiede al Cliente il rimborso spese sostenute in relazione ai servizi aggiuntivi richiesti dallo stesso Cliente in occasione del recesso.
In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo della linea di credito
concessa dalla Banca.
Le eventuali anticipazioni che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso
non comportano il ripristino dell'affidamento neppure per l'importo delle anticipazioni eseguite.
Qualora gli effetti anticipati dalla Banca risultassero pagati successivamente al recesso, le relative somme verranno portate a decurtazione di quanto dovuto alla Banca e saranno utilizzate,
nell'ordine che segue, per recuperare gli anticipi concessi e/o gli insoluti (oltre interessi e accesAggiornato al 20/01/2017
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sori), a sistemazione di ogni eventuale altro credito vantato dalla Banca anche in forza dell'esercizio del diritto di ritenzione e di compensazione. L'eventuale eccedenza sarà messa a disposizione del Cliente.
RECESSO DAL CONTRATTO DI CONTO ANTICIPI
Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente anticipi, senza penalità e senza spese, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, dando un preavviso scritto di almeno 15 giorni. Il Cliente sarà tenuto al pagamento immediato di quanto dovuto,
fermo restando il rispetto dell'art. 120 bis D.lgs 385/1993 e delle relative disposizioni attuative.
A norma dell'art. 120 bis del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni attuative, nei casi
stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio la Banca chiede al Cliente il
rimborso spese sostenute in relazione ai servizi aggiuntivi richiesti dallo stesso Cliente in occasione del recesso.
Ciascun cointestatario, che abbia facoltà disgiunta, potrà recedere con le stesse modalità a condizione che abbia inviato all'altro cointestatario la predetta raccomandata.
Salvo diverso accordo scritto, la Banca può recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto
corrente anticipi mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento dando un preavviso
scritto di almeno 15 giorni; qualora sussista giusta causa o giustificato motivo, il preavviso potrà
essere ridotto ad 1 giorno.
Il recesso o la revoca - da chiunque effettuato (Cliente o Banca) - provoca la chiusura del rapporto. La Banca provvederà, nei tempi strettamente necessari, e comunque non oltre 15 giorni dalla
richiesta, all'estinzione del rapporto e alla liquidazione (finale) degli interessi e delle spese.
Il recesso o la revoca ha comunque l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito
concesso in tutte le sue forme; il Cliente è tenuto a pagare, nel termine indicato dalla Banca, l'intero saldo a debito del conto (per capitale, interessi e accessori), nonché a rimborsare l'importo
dei crediti ceduti pro solvendo alla Banca e degli effetti accreditati al salvo buon fine resi liquidi,
quando non è certo il pagamento, ed eventuali partite a debito non ancora annotate sul conto.
Qualora detti effetti/crediti risultassero pagati successivamente al recesso, le relative somme verranno portate a decurtazione di quanto dovuto alla Banca; l'eventuale eccedenza sarà messa a
disposizione del Cliente.
Il recesso dal conto corrente anticipi determina anche l’estinzione delle linee di credito concesse
dalla Banca per lo smobilizzo del portafoglio commerciale del Cliente regolate e contabilizzate
sullo stesso conto.
RECLAMI
I reclami vanno inviati alla Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni, è consentito l’inoltro a mezzo:
1. Posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo: Via Bucci, 61 – 47833 Morciano di Romagna
(RN);
2. Email ordinaria: [email protected];
3. Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected];
4. Fax: 0541/987654. L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. La struttura
organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è la Compliance.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell’intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
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Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca
d’Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di
ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la
banca – attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca
per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale a in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, tel.
06/674.821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Il Cliente unitamente alla Banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c).
LEGENDA
La cessione del credito costituisce un accordo bilaterale mediante
il quale la parte creditrice (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il proprio credito vantato verso la parte debitrice (debitore
ceduto).
Con la clausola “pro solvendo” il cedente garantisce anche la solvibilità del debitore ceduto e, pertanto, solo subordinatamente alla
riscossione del credito da parte del cessionario, egli viene liberato.
RI. BA. (Ricevuta Banca- La ri. ba. è il documento che rappresenta il credito vantato
dall’imprenditore nei confronti di un proprio cliente, con relativa
ria)
scadenza di pagamento. La ri.ba. viene scambiata attraverso la rete
interbancaria, e cioè quel circuito informatico che consente a tutte
le banche di dialogare tra di loro.
S.D.D. (Sepa Direct Debit) È un incasso pre-autorizzato – sulla base di un ordine, di solito
permanente, di addebito in conto corrente conferito dal debitore
attraverso la preliminare sottoscrizione di un mandato SEPA – che
consente al Cliente creditore di addebitare in modo automatico il
conto di pagamento del debitore; viene utilizzato generalmente per
i pagamenti di natura ricorrente, come ad esempio per le utenze
(bollette di telefono, luce, gas o le rate di un prestito personale),
ma può essere utilizzato anche “una tantum” (one off) per il pagamento di fatture commerciali; i mandati di addebito diretto-SEPA
possono essere utilizzati all’interno di tutta l’area SEPA (27 paesi
dell'Unione Europea più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera
e Principato di Monaco) nel rispetto del Regolamento UE
260/2012 e del Regolamento CE 924/2009; l’autorizzazione
all’addebito (mandato Sepa) è raccolta esclusivamente dal Cliente
creditore, che ne trasmette i dati alla Banca in ogni disposizione di
incasso; il servizio può assumere le seguenti connotazioni:
a) S.D.D. Core: servizio standard di addebito in conto corrente utilizzabile dal creditore sia nei confronti di debitori classificati dalla
propria banca come consumatori sia nei confronti di debitori classificati come non consumatori. I mandati S.D.D.- Core vengono
addebitati senza che ci sia la conferma esplicita dello stesso man-
Cessione di credito pro
solvendo
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dato da parte del pagatore alla sua banca. Lo schema opera esclusivamente in euro e per ogni singola operazione di pagamento deve essere fissata la data di scadenza.
b) S.D.D. Business to Business (B2B): servizio di addebito in conto corrente utilizzabile dal creditore esclusivamente nei confronti
di debitori che rivestono la qualifica di non consumatori, che consente rispettivamente di inviare/ricevere incassi e insoluti in tempi
più brevi rispetto alla tipologia S.D.D. Core, con la precisazione
che i pagatori che sottoscrivono mandati S.D.D.-B2B devono confermare l’addebito alla propria banca - con la contestuale consegna
di copia del mandato S.D.D. B2B - entro e non oltre un giorno lavorativo bancario prima della scadenza del primo addebito (obbligo operante per ogni nuovo mandato Sepa rilasciato al beneficiario): senza detta conferma il pagamento non sarà eseguito. Inoltre,
i pagatori sono tenuti ad informare la propria banca anche delle
modifiche e della revoca del mandato Sepa già rilasciato. Lo
schema opera esclusivamente in euro e per ogni singola operazione
di pagamento deve essere fissata la data di scadenza.
Titoli di credito cambiari indica vaglia cambiari, cambiali tratte accettate e non accettate,
tratte documentate e altri titoli di credito similari sull'Italia
Incasso al salvo buon fine la clausola con la quale la Banca si riserva di verificare il buon fine
di un'operazione di incasso di effetti;
effetto per il quale la Banca ha ricevuto la comunicazione di impaInsoluto
gato da parte della banca domiciliataria
a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità
Mandato irrevocabile
del credito, che resta in capo al Cliente (mandante), ma trasferisce
all’incasso
alla Banca solo la legittimazione a riscuotere il credito;
Indica la presentazione da parte del Cliente e l'accettazione a diSupero
screzione della Banca di effetti oltre i limiti dell'importo totale del
credito in relazione alle operazioni di anticipazione al salvo buon
fine.
Data che determina unicamente la decorrenza degli interessi senza
Valuta
conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
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