autorizzazioni onlus avvertenze generali

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autorizzazioni onlus avvertenze generali
Città di Cantù (Co)
CORPO DI POLIZIA LOCALE
U.O.COMMERCIO, MERCATI, FIERE E
TUTELA CONSUMATORE
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AVVERTENZE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI e NON ALIMENTARI da
PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO con QUALIFICA di “ONLUS”
Le Organizzazioni di Volontariato,qualificate dalle vigenti normative come “ONLUS”,che intendono porre in
vendita prodotti alimentari e non alimentari in locali privati e/o in aree pubbliche,DOVRANNO SOTTOSTARE
SCRUPOLOSAMENTE alle normative vigenti in materia di seguito riportate:
1)l’art.30,comma 5 del D.L.29 Novembre 2008,n.185,convertito con modificazioni dalla Legge 28 Gennaio
2009,n.2,stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato previsti dalla Legge
11 Agosto 1991,n.266,acquistano,in virtù del comma 8,dell’art.10 del D.Lgs.4 Dicembre 1997,n.460,la qualifica
di Onlus a condizioni che svolgano esclusivamente le attività commerciali marginali indicate nel D.M. 25
Maggio 1995.
Le attività commerciali marginali consentite,sono le seguenti:
a)attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o
ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali
dell’organizzazione di volontariato;
b)attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione,a condizione che la vendita
sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
c)cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata
direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
d)attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni,manifestazioni,celebrazioni e simili
a carattere occasionale;
e)attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali,non riconducibili nell’ambito
applicativo dell’art.11,comma 3,del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con D.P.R. 22 Dicembre
1986,n.917,verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
2)il comma 2 del Decreto 25 Maggio 1995,le attività sopra elencate debbono essere svolte:
a)in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di
cui all’art.6 della Legge 266/1991;
b)senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato,quali l’uso di
pubblicità dei prodotti,di insegne elettriche,di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi
commerciali,di marchi di distinzione dell’impresa..
3))La normativa fiscale degli enti non commerciali prevede alcune agevolazioni in relazione alle attività
occasionali .L’art.143 del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) comma 3,lettera a) del 22 Dicembre
1986,n.917,dispone infatti la non imponibilità dei fondi pervenuti a seguito di “raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente,anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori,in concomitanza di
celebrazioni,ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.
Attività occasionale di somministrazione di alimenti,una volta accertata l’occasionalità dell’attività di
somministrazione effettuata dall’associazione e la sussistenza del carattere celebrativo della festa,questa può
godere dell’agevolazione prevista dalla norma di cui sopra.assimilando l’attività di somministrazione a quella di
offerta di beni di modico valore.
Norme atte ad agevolare l’attività di raccolta fondi delle ONLUS anche mediante lo svolgimento di attività di
ristoro,in considerazione del fatto che,generalmente,durante le manifestazioni pubbliche o raduni,l’afflusso
della popolazione è notevole.E’ tuttavia da evidenziare che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
deve essere comunque esercitata in maniera del tutto occasionale e,nota importante,in occasione di eventi
particolari.
Inoltre è bene precisare che se dovesse mancare anche “l’occasionalità”,l’attività di somministrazione di cibi e
bevande si configurerebbe a tutti gli effetti come attività commerciale soggetta all’obbligo della partita IVA,alla
fatturazione delle vendite,etc..
4)Attività occasionale di vendita/somministrazione di prodotti alimentari,è importante evidenziare
che,nonostante le agevolazioni,per le associazioni ONLUS valgono le stesse regole in vigore per una qualsiasi
attività ambulante del settore alimentare,nessuna esclusa.
Pertanto,dovendo porre in vendita/somministrare bevande e alimenti sfusi,l’associazione dovrà presentare al
Comune la S.C.I.A.per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.Inoltre dovrà rispettare quanto
previsto dalla normative regionali,nazionali con recepimento del Regolamento (CE) n.852/2004”sull’igiene dei
prodotti alimentari” e del Regolamento (CE) n,853/2004”norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale”.
Le associazioni,al pari degli altri operatori commerciali su aree pubbliche settore alimentare,dovranno inoltre
garantire il rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute 3 Aprile 2002”requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”,quindi,tra l’altro,adottare adeguati sistemi
in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;mantenere uno standard elevato di
pulizia personale ed indossare indumenti adeguati,puliti e,ove necessario,protettivi.
I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati,dovranno essere muniti di apposito cartellino degli
ingredienti conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 27 Gennaio1992,n.109 e successive modifiche ed
integrazioni.
IL COMANDANTE della P.L.
f.to Marco Baffa
N.B.:
L’istanza di comunicazione dello svolgimento dell’iniziativa dovrà pervenire,anche,al Comando Polizia Locale
di Cantù 20 (venti) giorni prima, contenente:
-Nome Associazione…sede….
-copia atti iscrizione registri del volontariato con la qualifica di ONLUS
-Referente…nato il…a…residente a…Via/Piazza…recapito telefonico…e-mail…
-data o date dell’iniziativa…
-sito di svolgimento dell’iniziativa…
-tipologia/e degli articoli in vendita.