familiari a carico - IPSOA Dichiarazioni Fiscali

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familiari a carico - IPSOA Dichiarazioni Fiscali
FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
FAMILIARI A CARICO
ADEMPIMENTO X
Nel Quadro dei FAMILIARI A CARICO il contribuente deve dare evidenza della
propria situazione familiare al fine di potere usufruire delle diverse detrazioni
fruibili.
NOVITÀ 2015 X
Le regole per la compilazione del prospetto familiari a carico nel Modello
UNICO PF 2015 seguono le medesime previste per la compilazione del Quadro
dell’anno precedente ad eccezione dei figli a carico residenti all’estero per i
quali, da quest’anno, è prevista l’indicazione del codice fiscale (al pari di quanto
avviene per i figli residenti in Italia). È conseguentemente venuta meno
l’indicazione da fornire in Colonna 8 (N.B. la numerazione delle Colonne è rimasta invariata, è solo venuta meno tale Colonna).
SOGGETTI INTERESSATI X
Tutti i soggetti che presentano la dichiarazione, per conto proprio, o perché tenuti a farlo per conto altrui, sono chiamati alla compilazione del Quadro dei familiari a carico in presenza di familiari.
SOGGETTI ESCLUSI X
Non sono tenuti alla compilazione i soggetti senza alcun familiare.
DETRAZIONI E DEDUZIONI
DI SPESE SOSTENUTE
PER I FAMILIARI X
Il contribuente può detrarre nella propria dichiarazione dei redditi il 19% di alcune tipologie di spese sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico:
Sono, inoltre, deducibili le spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico per:
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali.
CONDIZIONE
PER USUFRUIRE
DELLE DETRAZIONI X
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle
quali si riferiscono possano essere considerate “a carico”.
Sono considerati fiscalmente a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che nel 2014 hanno prodotto redditi per un ammontare non superiore a
2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
COME SI COMPILA X
Il Quadro si compone di un unico prospetto nel quale devono essere fornite tutte le informazioni necessarie relativamente ai propri familiari.
CASI PRATICI X
- Figlio a carico che contrae matrimonio nel corso dell’anno
- Dichiarazione del coniuge fiscalmente a carico con reddito inferiore a 2.840,51
euro
- Nucleo familiare con più redditi ed ordine per la fruizione della detrazione
- Redditi prodotti: irrilevanza del TFR
- Detrazione figli e madre frontaliera
- Detrazioni per figlio a carico in caso di genitore che diviene vedovo nel corso
dell’anno
- Numero dei mesi a carico
- Valutazione se il figlio con redditi all’estero è a carico
- Grado di parentela e detrazione
- Prova della condizione di convivenza
- Numero dei mesi durante i quali il figlio a carico è minore di tre anni
- Famiglie numerose
- Detrazione al 100% da parte di genitore separato
- Detrazione del figlio dopo la separazione
- Compilazione per figli in affido preadottivo
CASI PARTICOLARI X
- Assegni di maternità
- Servizio di leva
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FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
- Compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche
- Redditi derivanti dai titoli di stato
- Attività autonoma in perdita
- Detrazioni con percentuali diverse
- Figlio acquisito dal coniuge avuto da precedente matrimonio
- La madre residente all’estero
- Ripartizione delle detrazioni dei figli di genitori non coniugati
- Genitori divorziati con un coniuge senza reddito
- Rilevanza reddituale delle borse di studio
- Figlio riconosciuto solo dalla madre
- Famiglia residente di lavoratore all’estero
- Famiglie numerose indicazioni per il sostituto
RIFERIMENTI NORMATIVI X
Art. 12 TUIR
X ADEMPIMENTO
Il Quadro dei familiari a carico deve essere compilato da tutti i contribuenti che intendono usufruire delle
detrazioni per i familiari a carico relativamente al 2014 (anche se non sono intervenute variazioni rispetto all’anno precedente) e dai contribuenti coniugati, i quali sono obbligati ad indicare il codice fiscale del
coniuge anche se non fiscalmente a carico.
X NOVITÀ 2015
Codice fiscale e numero di figli all’estero
A partire dalla compilazione del Modello UNICO 2015 è necessario indicare il codice fiscale anche
per i figli all’estero. È venuta meno, quindi, la necessità di compilare la casella contenente il numero
di figli all’estero nel caso in cui non siano dotati di codice fiscale italiano.
X DETRAZIONI E DEDUZIONI DI SPESE SOSTENUTE PER I FAMILIARI
Il contribuente può detrarre nella propria dichiarazione dei redditi una percentuale pari al 19% delle seguenti spese sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico:
• spese sanitarie;
• spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il
sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili;
• spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili;
• spese per l’acquisto di cani guida;
• spese per l’istruzione secondaria e universitaria;
• spese annuali per attività sportive praticate da ragazzi;
• spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede.
La detrazione del 19% spetta, inoltre, in ipotesi più particolari quali:
• spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non
trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta;
• spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri
familiari non autosufficienti;
• contributi versati per il riscatto del corso di laurea del familiare a carico, nel caso in cui quest’ultimo
non avesse iniziato attività lavorativa e non fosse iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza;
• spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli;
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•
•
premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al
31 dicembre 2000;
premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza
nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001.
Per maggiori dettagli si rimanda alla guida alla compilazione del Quadro RP.
Sono, inoltre, deducibili dal reddito complessivo le spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico per:
• contributi previdenziali e assistenziali;
• contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
• contributi per forme pensionistiche complementari e individuali.
Ed anche le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente.
Per maggiori dettagli si rimanda alla guida alla compilazione del Quadro RP.
CORRELAZIONE TRA DETRAZIONE PER CARICO FAMILIARE E DETRAZIONE PER
SPESE SOSTENUTE
Le detrazioni per carichi di famiglia non vincolano la detrazione/deduzione per le spese sostenute in favore del medesimo familiare. Le detrazioni/deduzioni potranno essere beneficiate in base (ad esempio)
all’onere effettivamente sostenuto da ciascuno dei genitori, seppure in presenza di una detrazione per figli
a carico suddivisa.
CONDIZIONE PER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possano
essere considerate “a carico”.
Sono considerati fiscalmente a carico i seguenti familiari nell’ipotesi in cui nel corso del 2014 abbiano
prodotto redditi per un ammontare non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.
Per tali familiari non è prevista alcuna condizione e, pertanto, sono considerati a carico, anche se gli stessi
non convivono con il contribuente o sono residenti all’estero.
Si noti che recentemente è stata eliminata ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali. È quindi stata
garantita la completa uguaglianza tra i figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio mediante
l’unificazione di tali due concetti, rilevando attualmente solo il rapporto di filiazione (D.Lgs. 28 dicembre
2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014).
Per
•
•
•
•
•
•
•
i seguenti altri familiari:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle, anche unilaterali;
i nonni e le nonne, compresi quelli naturali;
è invece previsto che siano considerati a carico solo nell’ipotesi in cui convivano con il contribuente o ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
I rapporti di parentela, affinità o di coniugio, così come presupposti dalla norma, devono risultare da atti/situazioni formalmente e giuridicamente validi.
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Ad esempio l’esclusivo rapporto affettivo fra due soggetti, in funzione del quale viene instaurata la convivenza, non costituisce elemento sufficiente, neppure nel caso in cui risulti dallo stato di famiglia.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 24 aprile 2015, n. 17, ha evidenziato l’ordine da seguire per la
fruizione della detrazione per familiari a carico:
- coniuge (lett. a) e b) dell'art. 12 del TUIR)
- figlio (lett. c) dell'art. 12 del TUIR)
- altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (lett. d) dell'art. 12 del TUIR).
LE TIPOLOGIE DI REDDITI DA CONSIDERARE
Nel reddito complessivo devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi
Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa, dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica e la quota esente
dei redditi di lavoro dipendente prestato nella zona di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Per il periodo d’imposta 2014 la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nella zona di frontiera ed in altri Paesi limitrofi è pari a 6.700,00 euro, prorogata anche per tale anno nella medesima misura
già prevista per l’anno 2013 (art. 1, comma 175, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Tra i redditi da considerare per il computo del limite di 2.840,51 euro devono essere ricompresi anche il
reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva, nel caso di applicazione del
regime agevolato previsto per i “soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”
(art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98).
Per valutare il rispetto di tale limite deve essere preso a riferimento il Rigo LM8 del Quadro LM di UNICO
PF e, quindi, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali da indicare al Rigo LM7. Allo scopo dovranno essere conteggiati, invece, anche i redditi da locazione dei fabbricati assoggettati alla c.d. “cedolare secca” imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali (regionale e comunale) e delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.
Sebbene l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca non faccia concorrere i canoni di locazione alla determinazione del reddito complessivo del contribuente, si evidenzia, tuttavia, che il D.Lgs. 14 marzo 2011,
n. 23, art. 3, comma 7, ha disposto espressamente che “quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche
del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109”.
Ai fini della verifica del limite reddituale complessivo deve essere compreso anche il reddito d’impresa o di
lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della Legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001).
Inoltre, sempre a tale scopo, dovrà essere tenuto in considerazione l’aiuto alla crescita economico eventualmente spettante in quanto tale agevolazione concorre alla formazione del reddito complessivo della
persona fisica o del socio di società di persone, oltre a concorrere ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia e, più in generale, di tutte le detrazioni spettanti ex artt. 12, 13, 15 e 16 del
TUIR (art. 8, comma 3, Decreto 8 marzo 2012).
Le retribuzioni e i redditi anzidetti, anche se non compresi nel reddito complessivo nei casi in cui gli
stessi non siano imponibili in Italia, devono, invece, essere considerati rilevanti fiscalmente ai soli fini
dell’eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.
Non rilevano altresì eventuali indennità di accompagnamento riconosciute a soggetti disabili e qualificate
quali prestazioni non imponibili fiscalmente.
LIMITI DI ETÀ PER I FIGLI
La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età (altrimenti detto anche laddove abbiano superato la maggiore età) o che
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siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione
gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non
risiedono in Italia.
MODIFICHE IN CORSO D’ANNO
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Se nel corso dell’anno è cambiata la situazione di
un familiare occorre compilare un Rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione preesistente ed
uno per la situazione che si è venuta a creare.
A nulla rileva, invece, il momento in cui il familiare consegue redditi superiori alla soglia per essere considerato a carico: la detrazione per familiare a carico spetta in relazione ai redditi percepiti nel corso
dell’anno se non superano la soglia pari ad euro 2.840,51. Nel caso in cui il familiare superi tale importo di
reddito non è prevista la possibilità di rapportare le detrazioni al periodo di tempo in cui il reddito rimaneva
sotto tale soglia. In tale caso, quindi le detrazioni comunque non spettano.
Si rammenta che non è più obbligatorio per i cittadini (non residenti e non) presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia e la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga
una variazione nel carico familiare (in base all’art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge 12
luglio 2011, n. 106).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER FIGLI A CARICO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di
una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:
• documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua
italiana ed asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
• documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno
sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
• la documentazione dovrà essere validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi
vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel
paese di origine.
In relazione ai familiari a carico non residenti si rende comunque necessaria l’identificazione attraverso
l’attribuzione del codice fiscale, che il contribuente può richiedere agli uffici locali dell’Agenzia delle entrate, i quali rilasceranno il codice previo esame della necessaria documentazione (Legge 27 dicembre 2006,
n. 296).
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA PER I RESIDENTI ALL’ESTERO (ANCHE ISCRITTI
AIRE)
È stato esteso all’anno 2014 il diritto per i residenti all’estero di richiedere le detrazioni per carichi
familiari (9, comma 15-quater, lett. a), D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni,
dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15, in vigore dal 1° marzo 2014). Pertanto, ai soggetti non residenti
in Italia, le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche per l’anno 2014, a condizione (messaggio
INPS 12 febbraio 2013 n. 2698):
- che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si
riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite
di euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
- di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
La detrazione IRPEF per carichi di famiglia prevista in favore dei soggetti non residenti non rileva ai fini
della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2015. Conseguentemente, la determinazione
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dell’acconto dell’IRPEF dovuta per l’anno 2015 deve avvenire senza tenere in considerazione la detrazione in esame.
Per quanto concerne le modalità con cui i residenti all’estero devono presentare le apposite domande si
rimanda alle indicazioni fornite con messaggio INPS del 31 ottobre 2008, n. 24089.
I modelli di domanda, distinti nelle due tipologie dedicate rispettivamente ai residenti nei Paesi UE e Norvegia (Mod. CI 501) e ai residenti nei paesi extra UE (Mod. CI502), sono pubblicati nella versione aggiornata nella sezione Moduli, alla voce Convenzioni Internazionali, del sito istituzionale dell’INPS
(cfr. http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=107&IdArea=5&IdLingua=1).
X COME SI COMPILA
Il prospetto dei familiari a carico deve contenere i dati relativi ai familiari a carico nel corso del 2014, oltre
al codice fiscale del coniuge da inserire obbligatoriamente, anche se non a carico del dichiarante.
Si evidenzia che in nessun caso dovranno essere riportati i dati relativi ai familiari divenuti tali nel corso
del 2015 (ad esempio per i figli nati nel 2015); in tale caso i dati andranno indicati a partire dalla dichiarazione relativa al 2015 (UNICO 2016).
Per la determinazione delle detrazioni effettivamente spettanti al contribuente per i carichi di famiglia si rimanda alla guida alla compilazione del Quadro RN (Rigo da RN6).
STRUTTURA DEL PROSPETTO
Il prospetto dei familiari a carico, composto da 8 Righi e 8 Colonne, richiede le indicazioni riportate nella
Tavola sottostante.
Il primo Rigo deve essere utilizzato per l’indicazione dei dati relativi al coniuge, anche se non fiscalmente a carico; il secondo Rigo è riservato esclusivamente all’esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, mentre i successivi Righi, dal terzo al sesto, devono essere utilizzati per l’indicazione dei dati relativi
agli altri figli o familiari a carico.
Il settimo Rigo contiene la casella riguardante la richiesta per l’ulteriore detrazione prevista per le famiglie
numerose, ed il nono (l’ottavo è stato soppresso) il numero di figli in affido preadottivo.
Colonna 1: indicazione del tipo di rapporto: coniuge (C), primo
figlio/a (F1), o figlio/a (F)
Colonna 2: indicazione altro tipo di rapporto (A - altro familiare)
CONIUGE E
FAMILIARI
A CARICO
(Righi da 1 a 6)
Colonna 3: eventuale condizione di handicap per figlio a carico
(D - figlio disabile)
Colonna 4: codice fiscale
Colonna 5: mesi rimasti a carico nel corso del 2014
Colonna 6: numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha
avuto un’età inferiore a 3 anni
Colonna 7: percentuale di detrazione spettante
Colonna 8: detrazione al 100% dell’affidamento dei figli
ULTERIORI
INDICAZIONI
(Rigo 7 - Rigo 9)
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Rigo 7: percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli
Rigo 9: indicazione del numero di figli in affido preadottivo a
carico del contribuente
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RELAZIONE DI PARENTELA (COLONNE 1 E 2)
Nelle prime due Colonne deve essere specificato il rapporto di parentela che intercorre con la persona appartenente allo stesso nucleo familiare:
• C per il coniuge;
• F1 per il primo figlio o figlia;
• F per il figlio o la figlia;
• A per altro familiare.
DETRAZIONE SPETTANTE PER IL CONIUGE APPLICATA AL PRIMO FIGLIO A CARICO
Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati
o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato si applica al
primo figlio e per gli altri figli si applicano le normali detrazioni suddette. In tal caso, nella percentuale di
detrazione relativa al primo figlio deve essere indicata la lettera “C”.
Se tale detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il Rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio ed il Rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge.
DISABILITÀ (COLONNA 3)
Incremento delle detrazioni per carichi di famiglia
Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono state innalzate le detrazioni spettanti per i figli a carico e
per i figli portatori di handicap (art. 1, comma 483, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - c.d. “Legge di
stabilità 2013”).
In particolare, se il figlio è una persona con disabilità, lo sconto aggiuntivo da sommare alle detrazioni
base che spettano per ciascun figlio a carico sale a 400 euro. In questo caso, quindi, l’importo
complessivo da portare in detrazione è di 1.350 euro per i figli di età pari o superiore ai tre anni e di
1.620 per i figli di età inferiore a tre anni.
Nel caso in cui il familiare fosse affetto da disabilità bisogna darne evidenza barrando la casella posta nella terza Colonna in corrispondenza del Rigo riguardante il familiare in questione. È considerata disabile la
persona riconosciuta tale, ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
CODICE FISCALE (COLONNA 4)
Deve essere indicato il codice fiscale del familiare a carico, anche se non sono intervenute modifiche rispetto allo scorso anno.
Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato anche se il dichiarante non fruisce di alcuna detrazione in quanto attribuita per intero ad altro soggetto.
A partire da quest’anno anche per i figli residenti all’estero è necessario compilare i Righi da 2 a 6,
secondo le medesime regole previste nel caso di figli residenti in Italia, ossia barrando la casella “F”
e/o “D”.
INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL CONIUGE
Il codice fiscale del coniuge non andrà indicato nei casi di annullamento del matrimonio, divorzio e separazione legale ed effettiva.
CODICE FISCALE DEL FIGLIO IN AFFIDO PREADOTTIVO
Si evidenzia che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato in ogni caso, fatta eccezione per il solo caso dei figli in affido preadottivo anche se non si fruisce delle relative
detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad altro soggetto.
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CODICE FISCALE ERRATO
Il codice fiscale può essere rilevato dal tesserino rilasciato dall’Amministrazione Finanziaria. La Tessera Sanitaria sostituisce il tesserino di codice fiscale e, alla scadenza, resta comunque valida come certificazione del codice fiscale.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nel tesserino fosse errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per ottenere la
variazione del codice fiscale; è importante sottolineare che, comunque, anche in presenza di eventuali
errori, deve essere utilizzato il codice attribuito, fino al momento in cui non viene effettuata la variazione.
SERVIZIO CALCOLA IL CODICE FISCALE SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Sul sito web dell’Agenzia delle entrate è disponibile il servizio on line di verifica del codice fiscale
(https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.jsp).
Il servizio permette di verificare l’esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di
un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria. Questa consultazione
con libero accesso è stata disposta dal D.L. n. 78/2010 (art. 38, comma 6, primo paragrafo, D.L. n.
78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010).
NUMERO DI MESI A CARICO (COLONNA 5)
Nella casella 5 relativa ai mesi a carico deve essere indicato il numero di mesi in cui il familiare è rimasto
effettivamente a carico del dichiarante.
Per periodi inferiori al mese si considera comunque il mese intero.
Nel caso in cui un familiare a carico superi il limite di reddito di 2.840,51 euro, indipendentemente dal
momento in cui tale situazione si verifica, non spetta alcuna detrazione con riferimento all’intero
periodo d’imposta.
NUMERO DI MESI A CARICO MINORE DI TRE ANNI (COLONNA 6)
Nella Colonna 6 del prospetto familiari a carico deve essere riportato l’eventuale numero di mesi
dell’anno durante i quali il/i figlio/i a carico ha/hanno un’età inferiore a tre anni, in modo da usufruire
dell’ulteriore detrazione.
PERCENTUALE DI DETRAZIONE SPETTANTE (COLONNA 7)
Nella casella il contribuente deve indicare alternativamente la lettera “C” o la percentuale di spettanza:
• la lettera “C” nel Rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero
anno. Nei casi in cui, invece, la detrazione spetti per un periodo inferiore all’anno, sarà necessario
compilare il Rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il Rigo 3 per i mesi in cui spetta
la detrazione come coniuge. Il contribuente può comunque utilizzare la detrazione prevista per il
primo figlio se più favorevole;
• la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui l’onere del mantenimento gravi su più
persone:
- “100” se la detrazione spetta per intero;
- “50” se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- “0” se non si usufruisce della detrazione perché l’onere del mantenimento per il figlio o familiare è
stato assunto da un altro contribuente.
Allo stesso modo per ogni ulteriore familiare a carico la casella dovrà essere compilata dando indicazione
della percentuale con cui l’onere grava sul contribuente, che sarà:
• “100” se la detrazione spetta per intero;
• la percentuale, nel caso in cui l’onere gravi su più persone, egualmente ripartita tra i soggetti che ne
hanno diritto.
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PERCENTUALE DI DETRAZIONE
La detrazione per i figli a carico deve essere suddivisa tra i genitori (anche se separati) in proporzione
all’effettivo onere sostenuto da ciascun genitore, indicando la percentuale di spettanza nell’apposita casella “Percentuale di detrazione”; ovviamente se un genitore fruisce della detrazione pari al 100%, al coniuge
non spetterà alcuna detrazione.
La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente
a carico del primo e nei seguenti casi:
• figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente
separato;
• figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed
effettivamente separato.
In questi casi bisogna indicare “100” nella percentuale di detrazione spettante. Qualora, invece, non si
fruisca delle detrazioni poiché l’onere del mantenimento per il figlio o familiare è stato assunto da un altro
contribuente nella percentuale di detrazione spettante deve essere indicato “0” (zero).
Suddivisione altri familiari a carico
La detrazione per gli altri familiari a carico, qualora il mantenimento faccia capo a più persone, deve
essere suddivisa in misura uguale, indicando la percentuale di spettanza nell’apposita casella
“Percentuale di detrazione spettante”.
È possibile, quindi, ripartire la detrazione anche con altri contribuenti e quindi anche in percentuali
diverse da 50 e 100%.
LA RIPARTIZIONE DELLE DETRAZIONI DEI FIGLI TRA CONIUGI
Si ricorda che le detrazioni per i figli non si possono ripartire liberamente tra i genitori.
È possibile, infatti, esclusivamente la divisione al 50% della somma spettante tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In alternativa, e solo se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la
detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo il godimento per intero delle detrazioni, in caso, per esempio, di incapienza del genitore con reddito più basso.
Si ricorda che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono
superiori all’imposta lorda.
In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi.
In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.
Il criterio di ripartizione delle detrazioni per i figli a carico vale esclusivamente a tale fine e non può essere
considerato come principio di ripartizione tra i coniugi delle detrazioni per spese sostenute per i figli.
Per queste, rimane valido il criterio in base al quale la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa.
Quando l’altro genitore è deceduto ed il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed
effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, per
gli altri figli alla detrazione in misura intera prevista per i figli a carico. La stessa detrazione spetta anche
per il figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, se quest’ultimo non è coniugato o è legalmente ed
effettivamente separato.
REGOLE PER LA RIPARTIZIONE DELLE DETRAZIONI DEI FIGLI DEGLI EX CONIUGI
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, è ora disposto per legge che:
• se non c’è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l’affidamento è
congiunto o condiviso, va ripartita al 50%;
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FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
•
quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un
reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di
incapienza), questa è assegnata per intero all’altro genitore. In quest’ultimo caso, salvo diverso
accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l’obbligo di riversare all’altro
genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita (in tale senso è possibile fare
riferimento alla risoluzione 30 dicembre 2010, n. 143/E).
Infatti, in relazione alla possibilità riconosciuta ai genitori separati di accordarsi per l’attribuzione della detrazione, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non separati, è previsto che:
• in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al
genitore affidatario salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può essere finalizzato a
ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero ad attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il
reddito più elevato;
• nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura
del 50% salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può avere il contenuto di attribuire
l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.
Al di fuori delle predette ipotesi, la norma prevede che, in caso di imposta incapiente del genitore che ha
diritto alla detrazione, è possibile devolvere in favore dell’altro genitore la detrazione non fruita per incapienza anche parziale dell’imposta e che quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al
50% della detrazione stessa.
Al verificarsi di tale condizione, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell’altro non opera automaticamente ma deve essere portata a conoscenza
dell’altro genitore e presuppone un’intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali.
La predetta intesa non è obbligatoria e può intervenire solo nel caso in cui un genitore, non avendo la
possibilità di usufruire della detrazione per limiti dell’imposta dovuta, comunichi all’altro la volontà di attribuire la detrazione per l’intera quota.
DETRAZIONE SPETTANTE AL 100% PER L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI (COLONNA 8)
La Colonna 8 deve essere barrata per dare evidenza che il figlio in questione è a carico nella misura del
100%, a seguito di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso. Si tenga, inoltre, in considerazione che:
• in mancanza d’accordo la detrazione spetta al genitore affidatario;
• in caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, se non diversamente concordato
tra i genitori, al 50%;
• la detrazione può essere assegnata per intero al secondo genitore se il primo (affidatario, anche
congiuntamente) non può usufruirne.
ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE (RIGO 7)
La disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia prevede l’attribuzione di un’ulteriore detrazione di imposta per le famiglie numerose (art. 12, comma 1-bis, del TUIR). La disposizione sancisce l’attribuzione di
tale detrazione per quei genitori che hanno almeno quattro figli a carico, considerando a carico i soggetti
che posseggono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
La detrazione è fissata nell’importo di 1.200 euro e deve essere ripartita in misura pari al 50% tra i genitori. Qualora questi siano legalmente separati o, in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, la detrazione deve essere ripartita in base agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Tale detrazione, che si somma alle altre detrazioni previste per figli a carico, non deve essere proporzionata al
periodo in cui le condizioni per fruire della stessa si sono verificate (in tal senso, circ. 9 gennaio 2008, n. 1).
È importante notare come, a differenza delle altre detrazioni per figli a carico (ed anche delle altre detrazioni per carichi di famiglia), la nuova detrazione spetta comunque per l’intero importo a prescindere dal
reddito percepito.
Non esiste, infatti, un rapporto che determina la riduzione della stessa al crescere del reddito, né una soglia reddituale oltre la quale la detrazione non compete. La somma spetta anche nei casi in cui, per uno o
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FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
più figli, il numero di mesi a carico sia inferiore a 12. L’ammontare dell’ulteriore detrazione, rapportata alla
percentuale indicata al Rigo 7, dovrà essere riportata al Rigo RN6, Colonna 3.
Per esplicita previsione del comma 3 dell’art. 12 del TUIR: qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia
di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per familiari a carico nonché delle altre
previste dagli artt. 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è
riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
Il credito evidenziato nella dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in compensazione ovvero, essere
computato in diminuzione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d’imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Infine, è stato anche precisato che nell’ipotesi in cui un genitore abbia avuto (almeno) 4 figli a carico da 2
diversi matrimoni e quindi l’ulteriore detrazione non possa essere in alcun modo attribuita al nuovo coniuge, la detrazione per famiglie numerose spetta al primo genitore (circ. 1° giugno 2012, n. 19/E).
INDICAZIONE DEL NUMERO DI FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL
CONTRIBUENTE (RIGO 9)
Il contribuente deve indicare in tale casella il numero dei figli per cui è intervenuto l’affido preadottivo. Per
tali figli è prevista l’esposizione anche nei Righi da 2 a 6 per i quali è stata barrata la casella “F” ed eventualmente “D”, è non stato indicato il codice fiscale ai fini di tutelarne la riservatezza.
Per affido preadottivo si intende quel periodo di prova che precede una pronuncia di adozione definitiva, al
fine di valutare la compatibilità tra l’adottando ed i soggetti adottanti, nonché di verificare la nuova situazione in relazione allo specifico interesse del minore. La domanda deve essere presentata al Tribunale per
i minori. L’istituto è disciplinato dagli artt. 22 e 23 della Legge 23 marzo 1983, n. 184, così come parzialmente modificati dalla Legge n. 149/2001.
X CASI PRATICI
FIGLIO A CARICO CHE CONTRAE MATRIMONIO NEL CORSO DELL’ANNO
Nel caso di un genitore, coniugato con due figli fiscalmente a carico al 50%, di cui il primo abbia contratto
matrimonio nel corso del 2014 (22 agosto 2014) e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge, il
secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i mesi in cui il primogenito è ancora a carico dei genitori la qualifica di “secondo figlio”, mentre per i successivi mesi, ai fini delle detrazioni d’imposta
previste, assume la veste di “primo figlio”.
Si noti bene che l’ipotesi effettuata prevede che a seguito del matrimonio il figlio a carico passi ad essere
a carico del proprio coniuge. Ove anche il coniuge del figlio non producesse redditi il figlio potrebbe rimanere a carico dei genitori, seppure sposato.
Per la compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre utilizzare due Righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi sino a tale data; l’altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell’altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi per i quali quest’ultimo viene considerato “primo figlio”.
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Situazione antecedente il matrimonio:
Situazione seguente al matrimonio (il figlio minore assume la qualifica di primo figlio a carico):
DICHIARAZIONE DEL CONIUGE FISCALMENTE A CARICO CON REDDITO
INFERIORE A 2.840,51 EURO
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2015 tutti i soggetti che nel 2014 hanno
conseguito redditi che non rientrano nelle diverse condizioni di esonero previste.
Seppur in presenza di un reddito contenuto entro il citato limite pari a 2.840,51 euro non è possibile, in virtù delle differenti condizioni di esonero previste, stabilire se il coniuge fiscalmente a carico sia tenuto o
meno alla presentazione di una propria dichiarazione autonoma, senza indagare ulteriormente lo status
del coniuge fiscalmente a carico, con particolare riferimento all’analisi dei redditi prodotti.
A titolo esemplificativo una delle condizioni di esonero dalla presentazione risulta essere per il contribuente che abbia prodotto “solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro”; pertanto, si rende necessario sapere se i redditi prodotti dal coniuge fiscalmente a carico, seppure nel limite dei 2.840,51 fossero, comunque riconducibili a redditi fondiari superiori a 500 euro.
Se il coniuge non avesse un’attività per la quale fosse obbligato a tenere scritture contabili, sarebbe esonerato dalla presentazione della dichiarazione se, in relazione al reddito complessivo avesse un’imposta
lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non superasse i 10,33 euro.
Per la verifica dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione si rimanda all’apposita Sezione degli “Aspetti generali”.
Anche nel caso in cui il contribuente non fosse obbligato alla presentazione, è pur sempre possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite
o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2014 o da acconti versati nello stesso anno.
NUCLEO FAMILIARE CON PIU’ REDDITI ED ORDINE PER LA FRUIZIONE DELLA
DETRAZIONE
L’Agenzia delle entrate, tramite la circolare 24 aprile 2015, n. 17, ha sottolineato l’ordine da seguire per
la fruizione della detrazione per familiari a carico:
- coniuge (lett. a) e b) dell'art. 12 del TUIR);
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FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
-
figlio (lett. c) dell'art. 12 del TUIR);
altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (lett. d) dell'art. 12 del TUIR).
Tuttavia, allo scopo di non sfavorire i nuclei familiari nei quali siano soggetti diversi dai genitori a provvedere al mantenimento, sulla scorta del vincolo di solidarietà familiare, le detrazioni possono essere fruite dai contribuenti per i quali i familiari “a carico” rientrino fra gli “altri familiari” (comunque conviventi o per
i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria) di cui alla
lett. d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR, a condizione che detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lett.
a), b) e c), e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente il carico.
Nella citata circolare l’esempio fornito è quello di un nucleo familiare composto dai genitori e 2 figli, nel
quale la madre ha un reddito di poco superiore alla soglia per essere considerata a carico e solo 1 dei figli
ha un reddito di lavoro stabile che gli consente il mantenimento della famiglia.
In base al citato ordine di parentela sarebbe la madre ad avere diritto ad usufruire delle detrazione per i
familiari a carico in luogo del figlio; tale diritto, tuttavia, si rileverebbe svantaggioso per il nucleo familiare
considerato nella sua interezza. In casi simili, quindi, il figlio potrebbe avvantaggiarsi della detrazione per
gli altri familiari a carico con riferimento al padre ed al fratello.
REDDITI PRODOTTI: IRRILEVANZA DEL TFR
Nella verifica dello status di “familiare a carico” non si devono tenere in considerazione tra i redditi prodotti
le somme percepite a titolo di liquidazione TFR. Nel caso in cui un soggetto, successivamente al licenziamento, percepisca nel corso dell’esercizio una liquidazione del TFR superiore ai 2.840,51 euro il familiare
sarà da considerare comunque a carico.
DETRAZIONE FIGLI E MADRE FRONTALIERA
È possibile attribuire l’intera detrazione per figli a carico al padre nel caso in cui la madre non possa usufruirne, producendo redditi privi di rilevanza fiscale in quanto prodotti in zona di frontiera e contenuti entro i
6.700 euro di franchigia previsti (art. 1, comma 175, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativamente al periodo d’imposta 2014).
DETRAZIONI PER FIGLIO A CARICO IN CASO DI GENITORE CHE DIVIENE
VEDOVO NEL CORSO DELL’ANNO
Si supponga di avere un contribuente con un figlio a carico che rimane vedovo del coniuge fiscalmente a
carico nel corso dell’anno; per il primo figlio possono spettare nel corso dell’anno 2014 due detrazioni diverse:
• quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita;
• quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre tenere presente che essendo stato il coniuge
in vita solo per alcuni mesi dell’anno, nel Rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice
fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita.
Per il primo figlio occorre compilare due Righi: un primo Rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando il numero dei mesi a carico relativi al periodo in cui il genitore deceduto
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FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
era ancora in vita; un secondo Rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera “C” ed il numero
dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell’anno nella Colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.
NUMERO DEI MESI A CARICO
Per il contribuente che avesse contratto matrimonio nei primi del mese di maggio 2014 ed il coniuge risultasse essere a carico, la detrazione (per il coniuge acquisito) spetterebbe per otto mesi e, pertanto, nella
casella di Colonna 5 si dovrà indicare “8”.
Se il coniuge a carico del contribuente fosse deceduto il 30 marzo 2014 la detrazione spetterebbe solo per
i primi tre mesi e, pertanto, nella casella di Colonna 5 si dovrà indicare “3”.
Nel caso di un familiare a carico che iniziasse a lavorare nel mese di novembre 2014 e l’importo delle retribuzioni relative al periodo lavorativo (novembre-dicembre) ammontasse a 5.000,00 euro, essendo stato
superato il limite di 2.840,51 euro non spetterebbe alcuna detrazione per l’intero periodo d’imposta, anche nell’ipotesi di una prestazione occasionale.
VALUTAZIONE SE IL FIGLIO CON REDDITI ALL’ESTERO È A CARICO
Ai fini della verifica della condizione di familiare a carico rileva anche il reddito prodotto all’estero: in
presenza di un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, conteggiato
considerando anche il reddito prodotto all’estero, non sarà possibile considerare il familiare a carico.
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FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
GRADO DI PARENTELA E DETRAZIONE
Nel caso di nucleo familiare composto da nipote, figlia e nonno, in cui sia madre che nonno percepiscono
redditi superiori a 2.840,51 euro si deve evidenziare che il grado di parentela non costituisce un discrimine
vincolate nella priorità del conseguimento della detrazione prevista dall’art. 12 del TUIR: la detrazione correlata al nipote a carico potrà quindi essere attribuita in base ad una libera scelta tra il nonno e la madre,
purché conviventi.
In caso, invece, di nipote in via collaterale, ossia figlio del fratello/sorella, il rapporto si deve considerare di
terzo grado e, pertanto, non ricompreso nella categoria degli “altri familiari” a carico prevista dall’art. 12
del TUIR.
GRADO DI PARENTELA E DETRAZIONE
Laddove il nucleo familiare sia composto da una madre vedova e due figli, nel caso in cui un solo figlio lavorasse e la madre percepisse solo redditi di pensione c.d. “superstiti” (senza ritenute) il figlio lavoratore
potrebbe considerare a carico l’altro fratello, ed usufruire della detrazione, non rilevando che nel nucleo
familiare risulti come convivente anche il genitore.
PROVA DELLA CONDIZIONE DI CONVIVENZA
Si è visto che in relazione ad alcune figure di familiari (tra cui i genitori, i fratelli e le sorelle, i generi e le
nuore, il suocero e la suocera) le stesse possono essere considerate a carico solo nel caso in cui convivano con il contribuente o ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’Autorità giudiziaria. Per quanto attiene alla prova da fornire all’Amministrazione finanziaria di tali condizioni la stessa potrà essere fornita mediante autocertificazione o con qualsiasi altro mezzo probatorio,
come, ad esempio, l’intestazione di utenze domestiche, contabili bancarie, un contratto di locazione (in tale senso Circ. 12 maggio 2000, n. 95 e Circ. 21 aprile 2009, n. 18).
NUMERO DEI MESI DURANTE I QUALI IL FIGLIO A CARICO È MINORE DI TRE
ANNI
Si supponga il caso di un figlio nato il 28 marzo 2014, nella casella di Colonna 6 dovrà essere indicato
“10”;
Per un figlio che ha compiuto i tre anni l’8 maggio 2014 nella medesima casella si indicherà “5”.
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FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
FAMIGLIE NUMEROSE
Il contribuente potrà giovare di un’ulteriore detrazione, pari a 1.200 euro, qualora il numero dei figli a carico sia superiore a quattro. In tale caso, per vedersi riconosciuta tale ulteriore detrazione, il contribuente
dovrà compilare (almeno) i Righi 2 - 3 - 4 - 5 con i dati (codice fiscale, numero di mesi a carico, minore di
tre anni, percentuale di detrazione spettante) inerenti i quattro figli e, inoltre, scrivere nella casella al Rigo
7 la percentuale di detrazione che compete.
Nell’ipotesi in cui uno solo dei coniugi fosse genitore di tutti e 4 i figli, in quanto ha avuto un figlio da una
precedente unione (per cui a carico al 100%) e 3 dall’attuale unione (per cui a carico del 50%), solo a detto coniuge spetterebbe per intero la detrazione per famiglie numerose e dovrebbe pertanto indicare al Rigo 7 la percentuale 100%. L’altro coniuge difatti non raggiunge il numero di 4 figli.
DETRAZIONE AL 100% DA PARTE DI GENITORE SEPARATO
Il prospetto dei familiari a carico di un genitore separato al quale venga affidato (retroattivamente
dall’inizio dell’anno) il figlio dovrà essere compilato in accordo con l’esempio che segue:
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DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
DETRAZIONE DEL FIGLIO DOPO LA SEPARAZIONE
Nel corso dell’anno nel quale sopraggiunge la separazione dei coniugi, disposta dal giudice con affido
condiviso del figlio, si impone la compilazione di due distinti Righi nella dichiarazione relativa se precedentemente il figlio risultava a carico con percentuale diversa dal 50%.
Supponendo che il figlio risultasse precedentemente a carico al 100% ad un coniuge, questi dovrà evidenziare per i mesi antecedenti la sentenza tale percentuale e dalla sentenza in poi il 50%.
Diversamente, laddove il giudice disponga l’affido condiviso del figlio con effetto retroattivo la detrazione
sarà ripartita tra gli ex coniugi al 50% già dall’inizio dell’anno e, quindi, entrambi dovranno compilare un
unico Rigo (relativamente al figlio) nel prospetto familiari a carico.
COMPILAZIONE PER FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO
Nella casella posta al Rigo 9 deve essere data evidenza del numero di figli in affido preadottivo per i quali
non viene indicato il codice fiscale per motivi di privacy.
Nel Rigo andrà quindi semplicemente evidenziato il numero di figli in affido preadottivo per i quali è stata
barrata la casella “F” (ed eventualmente “D”) e non è stato indicato il codice fiscale.
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FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
X CASI PARTICOLARI
ASSEGNI DI MATERNITÀ
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (art. 6, comma 2, del TUIR).
Allo scopo di comprendere se gli assegni di maternità siano esenti e se, quindi, la moglie possa essere
considerata tra i familiari a carico, si rende necessario indagare la natura delle somme percepite.
Con Circolare Ministeriale del Ministero delle finanze 12 maggio 2000, n. 95/E è stato precisato che
“l’assegno di maternità, previsto dalla Legge 448/1998, per la donna non lavoratrice, non è soggetto a tassazione non essendo tale emolumento inquadrabile in alcuna delle categorie di reddito previste dall’art. 6
del TUIR”. Né può essere ricondotto alla fattispecie degli assegni periodici in quanto trattasi di un emolumento di carattere transitorio.
Pertanto, a condizione che la percipiente risulti non essere lavoratrice, si deve ritenere che tali assegni
non possano essere considerati in sostituzione di altri redditi e siano pertanto da considerare quali redditi
esenti. Dette somme non saranno da conteggiare tra i redditi che concorrono a determinare la soglia di
2.840,51 euro, entro la quale un familiare è considerato “a carico”.
SERVIZIO DI LEVA
Il contribuente ha comunque diritto alle detrazioni se il familiare a carico, nel corso dell’anno, ha prestato
servizio di leva.
COMPENSI EROGATI DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
I compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche nei limiti esenti da imposizione, ossia entro i
7.500 euro, ex art. 25 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, non rilevano ai fini della qualifica di “familiare a
carico”.
Infatti, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva e
da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che sia da essi
riconosciuto non concorrono a formare il reddito di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro (ex art. 83 del TUIR).
L’espressione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, contenuta nell’art. 67, comma 1, lett.
m), del TUIR, deve essere interpretata con un’accezione ampia: devono essere ricomprese la formazione,
la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, a condizione che detti compensi siano erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche a prescindere dalla realizzazione
di una manifestazione sportiva (ris. 17 maggio 2010, n. 38/E).
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DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
REDDITI DERIVANTI DAI TITOLI DI STATO
Gli interessi derivanti da titoli di Stato sono assoggettati a ritenuta alla fonte mediante imposta sostitutiva:
pertanto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore (artt. 3 e 12, comma 2,
TUIR) e non costituiscono neppure parametro di riferimento per la quantificazione del limite reddituale di
2.840,51 euro.
ATTIVITÀ AUTONOMA IN PERDITA
Nel caso di nucleo familiare composto da due fratelli dei quali uno svolga attività di lavoro dipendente e
l’altro attività imprenditoriale risultante per l’anno relativo alla dichiarazione in perdita, il fratello che ha
prodotto reddito da dipendente può considerare a carico l’altro. Lo stesso risultato si otterrebbe nel caso in
cui il reddito prodotto non superasse la soglia di 2.840,51 euro.
DETRAZIONI CON PERCENTUALI DIVERSE
I genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore
con il reddito inferiore.
Attraverso tale accordo, in linea di principio, è possibile evitare che, a causa dell’incapienza dell’imposta
dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli
a carico.
È possibile, tuttavia, dar corso all’accordo anche in assenza di tale condizione “di incapienza” poiché la
norma, nel consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa
espresso riferimento. Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore
non può, ovviamente, fruirne.
La Circ. 13 maggio 2011, n. 20, ha chiarito inoltre che la detrazione per figli a carico di cui all’art. 12 del
TUIR deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l’eventuale
attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i
figli dei medesimi genitori. Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.
FIGLIO ACQUISITO DAL CONIUGE AVUTO DA PRECEDENTE MATRIMONIO
Nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta esclusivamente
alla madre, anche nel caso in cui quest’ultima non possa fruirne per incapienza dell’imposta (circ. 4 aprile
2008, n. 34/E).
Per poter fruire della detrazione si presuppone sempre un rapporto di parentela o di affiliazione con il soggetto che usufruisce della stessa. Nello specifico, tra i familiari considerati fiscalmente a carico debbono
essere compresi i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati che non hanno posseduto
redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a 2.840,51
euro al lordo degli oneri deducibili.
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FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
LA MADRE RESIDENTE ALL’ESTERO PUO’ ESSERE CONSIDERATA A CARICO?
In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1324, della Legge n. 296/2006, come da ultimo variato
dall’art. 9, comma 15-quater, lett. a), D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla
Legge 27 febbraio 2014, n. 15, in vigore dal 1° marzo 2014, è possibile, per i soggetti non residenti, usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, per gli anni dal 2007 al
2014 a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 agosto 2007, n. 149 (oggetto di approfondimento con la ris. 8 gennaio
2008, n. 6/E), che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono:
• non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di 2.840,51,
compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
• non godano, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
Inoltre, l’art. 1, comma 1325, della Legge n. 296/2006, prevede che per i cittadini extracomunitari residenti
in Italia che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni
per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, la documentazione può essere formata da:
• documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese d’origine, con traduzione in
lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
• documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno
sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
• documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta
in italiano e asseverata come conforme all’originale, dal consolato italiano nel paese di origine.
Seguendo le suddette indicazioni un contribuente extracomunitario residente fiscale in Italia che mantiene
la propria madre (extracomunitaria e residente all’estero) versandole una somma tutti i mesi può inserire
nel Modello UNICO 2015 come familiare a carico la suddetta.
RIPARTIZIONE DELLE DETRAZIONI DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI
Con riferimento ai genitori non coniugati, tenuto conto che la Legge n. 54/2006, concernente disposizioni
in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, all’art. 4, comma 2, ha inteso equiparare il caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati, è stato chiarito che trova applicazione la medesima disciplina delle
detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli (circ. 16 marzo 2007, n. 15/E).
GENITORI DIVORZIATI CON UN CONIUGE SENZA REDDITO
L’art 12, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986 prevede una detrazione d’imposta per figli fiscalmente a
carico rapportata all’ammontare dei redditi dei genitori. In particolare stabilisce che “La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra
gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato”.
Nel particolare caso di coniugi divorziati con uno dei due genitori senza alcun reddito, ad eccezione
dell’assegno divorzile, per poter usufruire dell’intera detrazione per i figli l’unico genitore titolare di reddito
deve comunque, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lett. c), raggiungere un accordo in merito
alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non può
fruire del beneficio (ris. 30 dicembre 2010, n. 143/E).
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DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
RILEVANZA REDDITUALE DELLE BORSE DI STUDIO
La rilevanza reddituale delle borse di studio e di addestramento professionale deve essere esplicitamente
disposta dalla normativa in base alla quale le stesse vengono istituite. A tale documento deve essere fatto
riferimento per verificare l’eventuale assoggettamento a tassazione come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (sempre che tra erogante e beneficiario non ricorra un ordinario rapporto di lavoro) in base al comma 1, art. 50 del TUIR.
Questa tipologia di reddito, laddove di importo superiore ai 2.840,51 euro, comporta l’esclusione, nei confronti del titolare, della qualificazione di familiare a carico.
FIGLIO RICONOSCIUTO SOLO DALLA MADRE
In presenza di un figlio riconosciuto solo dalla madre, la detrazione spetta esclusivamente a quest’ultima,
anche se si è successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale (circ. Agenzia delle
Entrate 4 aprile 2008 n. 34/E).
FAMIGLIA RESIDENTE DI LAVORATORE ALL’ESTERO
Si deve evidenziare che nel caso in cui un soggetto lavoratore dipendente all’estero iscritto all’AIRE abbia
lasciato in Italia la propria famiglia ed alcuni immobili di proprietà, sarà tenuto a presentare la dichiarazione per i redditi imputabili dalla proprietà di questi ultimi. La presenza del nucleo familiare in Italia, difatti,
può consentire di considerare residente fiscalmente il lavoratore (e conseguentemente attrarre i redditi
prodotti all’estero) sulla scorta del principio in base al quale deve essere assoggettato a tassazione in Italia il reddito - ovunque prodotto - delle persone che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel
territorio dello Stato la residenza, il domicilio, la dimora abituale o il centro principale dei propri affari e interessi economici e sociali. Potenzialmente quindi le autorità potrebbero richiedere di dichiarare in Italia i
redditi prodotti all’estero e la liquidazione delle imposte a prescindere dalle risultanze anagrafiche.
FAMIGLIE NUMEROSE INDICAZIONI PER IL SOSTITUTO
Il sostituto d’imposta nel caso in cui un contribuente possa giovare di un’ulteriore detrazione, pari a 1.200
euro, qualora il numero dei figli a carico sia superiore a quattro potrà riconoscere al dipendente il credito
anche in caso di incapienza delle imposte, recuperando poi tale importo sull’Irpef complessivamente dovuta per la totalità dei dipendenti.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF
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FASCICOLO 1 - FAMILIARI A CARICO
X CHECK LIST DI VERIFICA
Coniuge e familiari a carico
Coniuge a carico
SI
NO
Figli a carico
SI
NO
Figli minori di tre anni
SI
NO
N. figli a carico = o > a 4
SI
NO
Figli disabili
SI
NO
Figli a carico residenti all'estero
SI
NO
Altri familiari a carico
SI
NO
Altre situazioni che influiscono sulla misura della detrazione
Coniuge mancante
L'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali
Attribuzione dell’intera detrazione al genitore con reddito più elevato
Contribuente legalmente ed effettivamente separato
Attribuzione dell’intera detrazione al genitore affidatario
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DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - UNICO PF