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La comunicazione alla filiera:
decreti ministeriali di revoca e
variazione tecnica, le banche
dati
Legnago
20 maggio 2015
Strumenti di comunicazione alla filiera
• Etichette dei prodotti fitosanitari
• Decreti ministeriali
• Banche dati
Norme di riferimento per le etichette dei prodotti
fitosanitari
• Il Regolamento 1272/2008 (CLP - Classification, Labeling and
Packaging) e successivi ATP
• Regolamento
agrofarmaci)
1107/2009
(immissione
sul
mercato
degli
• Regolamento 547/2011 (attuazione Reg. 1107 in materia di
etichettatura degli agrofarmaci)
• Art. 16 D.Lgs 194/95 (l'immissione in commercio dei Prodotti
Fitosanitari attuazione della direttiva 91\414\CEE) fino al 14
giugno 2015
• Linea guida Ministero della Salute del 07/03/2009 «Indirizzi
operativi in materia di etichettatura di prodotti fitosanitari»
Etichetta dei prodotti fitosanitari
Frase di tracciabilità in etichetta
In tutte le etichette dei prodotti fitosanitari, nella parte destra al
fondo, è presente la frase di tracciabilità che può essere di due
tipi:
• “Etichetta adeguata con decreto dirigenziale emesso in data
…………. ” (modifica a seguito di decreto di variazione di MRL)
• “Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ………….
(data dell’ultimo decreto emanato riguardante il prodotto in
questione) e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo
la procedura prevista dall’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012,
con validità dal ……(29 di luglio o 30 settembre 2014)”
Varianti frase di tracciabilità in etichetta
Altre frasi di tracciabilità che si possono trovare sulle etichette dei
prodotti attualmente in commercio possono essere le seguenti:
• Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …
• Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del…., modificata
ai sensi e modificata secondo la procedura prevista dall’art. 7,
comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……
Decreto di revoca di un prodotto fitosanitario
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_6.jsp?lingua=italia
no&area=56&btnCerca=cerca
Importazioni parallele
• Le importazioni di un prodotto fitosanitario da un Paese
dell’Unione Europea sono disciplinate dall’art.52 del Reg.
1107/2009
• Il Regolamento stabilisce che un prodotto fitosanitario per essere
importato e venduto legalmente in Italia deve:
• Essere autorizzato sia in Italia che nello Stato di provenienza
• L’etichetta da apporre sulle confezioni deve essere
obbligatoriamente redatta in lingua italiana (qualunque prodotto
che circola in Italia con etichetta straniera è quindi sempre
illegale)
• Deve sempre possedere l’autorizzazione all’immissione in
commercio rilasciata dal Ministero della Salute. Il numero di
registrazione che appare sull’etichetta è contraddistinto da un
numero di 5 cifre seguito da /IP (es. 12345/IP)
Importazioni parallele
• Essere fabbricato dalla stessa azienda che lo produce in Italia (o
da una azienda appartenente allo stesso gruppo o che produce
su licenza)
• Avere la stessa composizione di quello autorizzato in ITALIA
• Gli impieghi in etichetta devono essere autorizzati sia in Italia
che nel Paese di provenienza
Tali regole si applicano a chiunque ( distributori commerciali,
rivendite, commercianti esteri o importatori che intendono
rivendere il prodotto direttamente ad agricoltori, agricoltori che
intendono acquistare il prodotto direttamente all’estero, privati
cittadini) intenda importare un pf da un paese dell’Unione Europea
Banca dati
• La banca dati del Ministero della Salute è quella ufficiale di
riferimento
• Le informazioni reperibili riguardano:
i prodotti con autorizzazione zonale o rilasciata in regime di
mutuo riconoscimento
i prodotti con autorizzazione provvisoria zonale
i prodotti revocati o sospesi
i prodotti in regime di importazione parallela (IP)
i prodotti per piante ornamentali (PPO)
• Il sistema consente, inoltre, di visualizzare le etichette caricate
relative ad ogni prodotto autorizzato.
Banca dati del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet
Altre banche dati
Pesti-doc ICPS
http://www.icps.it/pestidoc/
Banca dati agrofarmaci SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale)
http://www.sian.it/fitovis/
Fitogest
http://fitogest.imaginelinenetwork.com/
Win BDF
http://www.bdfagro.it/
Smaltimento scorte
I riferimenti normativi per lo smaltimento scorte sono:
• Regolamento 1107/2009 art. 46 «Periodo di tolleranza»
• Nota del Ministero della Salute del 7 settembre 2010 e
avente titolo: «Indicazioni relative allo smaltimento delle
scorte dei prodotti fitosanitari a seguito di revoca o
modifica delle autorizzazioni»
Regolamento 1107/2009 art. 46
Lo Stato membro che revochi, modifichi o non rinnovi
un’autorizzazione può concedere un periodo di tolleranza per
lo smaltimento, l’immagazzinamento, l’immissione sul
mercato e l’uso delle scorte esistenti.
Qualora le ragioni della revoca, della modifica o del mancato
rinnovo dell’autorizzazione non siano connesse alla
protezione della salute umana e animale o dell’ambiente, il
periodo di tolleranza è limitato e non è superiore a sei mesi
per la vendita e la distribuzione e a un ulteriore anno
al massimo per lo smaltimento, l’immagazzinamento
e l’uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari
interessati.
Nota Ministero Salute del 7 settembre 2010
• Il documento tecnico ha come finalità quella di fornire
chiare indicazioni relativamente alla corretta gestione delle
scorte giacenti dei prodotti fitosanitari
• Definisce tempi e modalità di smaltimento delle scorte dei
prodotti fitosanitari
Nota Ministero Salute del 7 settembre 2010
• Laddove previsto dalle diverse tipologie di decreto, il
periodo di smaltimento scorte è fissato per una durata
totale di 12 mesi a partire dalla data di revoca riportata
nel decreto stesso
• Il 2 marzo 2015 il Ministero ha pubblicato una modifica
alla nota che stabilisce la seguente organizzazione del
periodo di smaltimento scorte:
6 mesi per la commercializzazione da parte del titolare
delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori
e/o distributori autorizzati;
12 mesi per l’impiego da parte degli utilizzatori finali.
Casi in cui è previsto lo smaltimento scorte
TIPOLOGIA DI MODIFICA/REVOCA
Revoca formulati con s.a. non inclusa nella lista europea
Revoca formulati non conformi con s.a. inclusa nella lista europea
Formulati ri-registrati con s.a. inclusa nella lista europea con limitazioni/nuove condizioni
d’impiego (FASE 1)
Formulati ri-registrati con s.a. inclusa nella lista europea con nuove condizioni d’impiego
(FASE 2)
Revoca formulati non conformi con s.a. inclusa nella lista europea (FASE 2)
Revoca formulati su rinuncia Impresa
Variazioni tecnica: modifica di composizione s.a./coformulanti
Casi in cui non è previsto lo smaltimento scorte
TIPOLOGIA DI MODIFICA/REVOCA
Revoca formulati per adeguamenti secondo
Reg. 396/05
Modifica impieghi per adeguamenti secondo
Reg. 396/05
Revoca e adeguamento norme nazionali o UE
su classificazione
Modifica formulati per adeguamento norme
nazionali o UE su classificazione
Revoca formulati a tutela della salute dell’uomo,
degli animali e dell’ambiente
NO SMALTIMENTO
Ritiro immediato scorte e iniziativa per
assicurarsi osservanza utilizzatori delle
disposizioni
Rietichettatura/fac-simile di etichetta
Ritiro immediato scorte
Rietichettatura/fac-simile di etichetta
Ritiro immediato scorte
Variazioni tecnica: modifica di classificazione
Rietichettatura/fac-simile di etichetta
Variazioni tecnica: modifica agronomica
riduzione/nuovi impieghi
Rietichettatura/fac-simile di etichetta
entro 30 giorni
Variazioni amministrative: modifica tipo sociale,
variazioni taglie, inserimento/rinuncia
Ad esaurimento
stabilimenti
Prodotti fitosanitari per utilizzatori non
professionali
• Reg. 1107/2009 art. 6 inerente le condizioni di approvazione dei
prodotti fitosanitari
• Direttiva 2009/128/CE art.6 relativo alle prescrizioni alla vendita
dei prodotti fitosanitari
• Decreto legislativo n.150 del 14 agosto 2012, che recepisce la
Direttiva 2009/128, art.10 stabilisce che:
il Ministero della Salute, d’intesa con Mipaaf e il Ministero
dell’Ambiente, adotta specifiche disposizioni per l’individuazione
degli agrofarmaci destinati esclusivamente agli utilizzatori non
professionali entro il 26 novembre 2013
dal 26 novembre 2015 è vietata la vendita agli utilizzatori non
professionali di prodtti fitosanitari che non recano in etichetta la
specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori
non professionali»
Prodotti fitosanitari per utilizzatori non
professionali
• La bozza di decreto che adotta specifiche disposizioni per
l’individuazione degli agrofarmaci destinati esclusivamente
agli utilizzatori non professionale è nella fase di
approvazione dei Ministeri
• Tale norma stabilisce i criteri per l’individuazione dei
prodotti destinati agli utilizzatori professionali nonché la
procedura per adeguare i prodotti fitosanitari attualmente
autorizzati
Importazioni parallele
• Le importazioni di un prodotto fitosanitario da un Paese
dell’Unione Europea sono disciplinate dall’art.52 del Reg.
1107/2009
• Il Regolamento stabilisce che un prodotto fitosanitario per essere
importato e venduto legalmente in Italia deve:
• Essere autorizzato sia in Italia che nello Stato di provenienza
• L’etichetta da apporre sulle confezioni deve essere
obbligatoriamente redatta in lingua italiana (qualunque prodotto
che circola in Italia con etichetta straniera è quindi sempre
illegale)
• Deve sempre possedere l’autorizzazione all’immissione in
commercio rilasciata dal Ministero della Salute. Il numero di
registrazione che appare sull’etichetta è contraddistinto da un
numero di 5 cifre seguito da /IP (es. 12345/IP)
Importazioni parallele
• Essere fabbricato dalla stessa azienda che lo produce in Italia (o
da una azienda appartenente allo stesso gruppo o che produce
su licenza)
• Avere la stessa composizione di quello autorizzato in ITALIA
• Gli impieghi in etichetta devono essere autorizzati sia in Italia
che nel Paese di provenienza
Tali regole si applicano a chiunque ( distributori commerciali,
rivendite, commercianti esteri o importatori che intendono
rivendere il prodotto direttamente ad agricoltori, agricoltori che
intendono acquistare il prodotto direttamente all’estero, privati
cittadini) intenda importare un pf da un paese dell’Unione Europea