Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati UE
Transcript
Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati UE
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Affari internazionali Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati UE / AELS Edizione Gennaio 2012 A chi è destinato questo promemoria? Il presente promemoria è destinato ai lavoratori distaccati • tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE se i lavoratori possiedono la cittadinanza svizzera o di uno Stato membro dell’UE (Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e CE); • tra la Svizzera, da un lato, e l’Islanda, la Norvegia o il Liechtenstein dall’altro se i lavoratori possiedono la cittadinanza svizzera, islandese, norvegese o del Liechtenstein (Accordo AELS). Non concerne invece il distacco • tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (eccetto Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Romania 1) se i lavoratori non possiedono né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato membro dell’UE. In questi casi ci si riferisce al promemoria „Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati contraenti (senza UE / AELS)“. • Tra la Svizzera, da un lato, e la Norvegia o il Liechtenstein dall’altro se i lavoratori non possiedono né la cittadinanza svizzera né quella islandese, norvegese o del Liechtenstein. In questi casi ci si riferisce al promemoria „Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati contraenti (senza UE / AELS)“. • Tra la Svizzera e gli Stati non appartenenti né all’UE né all’AELS con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale 2. In questi casi ci si riferisce al promemoria „Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati contraenti (senza UE / AELS)“. • Tra la Svizzera e gli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso nessuna convenzione di sicurezza sociale. In questi casi ci si riferisce al promemoria „Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati non contraenti“1. 1 Per i casi di distacco tra la Svizzera, da un lato, e l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia e la Romania dall’altro, quando i lavoratori non possiedono né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato membro dell’UE, ci si referisca al promemoria „Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati non contraenti“. Questo promemoria concerne anche i casi di distacco tra la Svizzera e l’Islanda, quando i lavoratori non possiedono né la cittadinanza svizzera né quella islandese, norvegese o del Liechtenstein. 2 La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale con i seguenti Stati non appartenenti né all’UE né all’AELS: Australia, Canada (incluso il Quebec), Cile, Croazia, Ex - Iugoslavia, Filippine, India, Israele, Macedonia, Repubblica di San Marino, Turchia, USA. 2/17 Introduzione In conformità all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) le questioni di sicurezza sociale concernenti le relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE sono disciplinate dal Regolamento (CEE) n. 1408/71. In base all’Accordo AELS riveduto, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica anche nelle relazioni tra Svizzera, da un lato, e Islanda, Liechtenstein e Norvegia dall’altro. Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 intende coordinare i regimi di sicurezza sociale in Europa e disciplina, tra l’altro, il distacco di lavoratori. 1) Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 Campo d’applicazione materiale Il Regolamento comprende i regimi obbligatori seguenti: -prestazioni di malattia e maternità -prestazioni d’invalidità 3 -prestazioni di vecchiaia3 -prestazioni per i superstiti3 -prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali -prestazioni di disoccupazione -prestazioni familiari Il Regolamento non è applicabile né alle assicurazioni private né alle prestazioni basate su convenzioni tariffali delle parti sociali (contratti collettivi di lavoro). Campo d’applicazione personale Il Regolamento n. 1408/71 garantisce una copertura assicurativa ai lavoratori dipendenti, indipendenti e, per quanto riguarda certe prestazioni, anche ai loro familiari. Nelle relazioni con l’UE è applicabile ai cittadini svizzeri e di uno Stato membro dell’UE, nelle relazioni con Islanda, Liechtenstein e Norvegia a cittadini di uno Stato membro dell’AELS. Le spiegazioni del presente promemoria concernono esclusivamente i lavoratori distaccati. Vi sono tuttavia disposizioni analoghe applicabili ai lavoratori indipendenti. 3 Per quanto riguarda la legislazione svizzera, il Regolamento è applicabile anche alle prestazioni della previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). 3/17 Disposizioni legali applicabili Per evitare lacune di copertura o un doppio onere contributivo, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 contiene normative per determinare quali sono le disposizioni legali applicabili alle persone che esercitano un’attività lucrativa. Salvo rare eccezioni, ogni persona sottostà alle disposizioni legali di sicurezza sociale di un solo ed unico Stato (art. 13 cpv. 1). Di regola una persona esercitante un’attività lucrativa è assicurata nello Stato in cui lavora (art. 13 cpv. 2 lett. a) ed i suoi diritti risp. obblighi sono determinati solo nel quadro della legislazione di quel Paese. Un’eccezione a questo principio è possibile in caso di distacco temporaneo in un altro Stato contraente (art. 14 cpv. 1). 2) Il distacco Distacco significa che il salariato adempie temporaneamente un mandato in un altro Paese per conto del suo datore di lavoro. Durante il periodo in questione, per quanto riguarda le assicurazioni sociali, egli rimane assoggettato alla legislazione del Paese d’invio. Per essere considerato un lavoratore distaccato è necessario soddisfare le condizioni seguenti: a. Durata del distacco Il distacco è concesso solamente per un periodo limitato. Di regola ha una durata massima di 12 mesi, con possibilità di proroga di altri 12 mesi a condizione che lo Stato d’impiego dia il suo consenso. Se il periodo di 24 mesi non è sufficiente, lo Stato d’invio e quello d’impiego possono concludere un accordo speciale e concedere un’ulteriore proroga. Un’interruzione temporanea dell’attività (per malattia, vacanze o impegno presso la ditta d’invio) non costituisce in nessun caso un’interruzione del distacco. b. Rapporto giuridico tra datore di lavoro e salariato Durante l’intero periodo di distacco tra il datore di lavoro e il lavoratore deve poter essere comprovata l’esistenza di un rapporto basato sul diritto del lavoro. In particolare, solo il datore di lavoro che distacca il lavoratore deve avere la possibilità di porre fine al rapporto di lavoro rescindendo il contratto. Il fatto che il datore di lavoro possa stabilire a grandi linee il tipo di attività che svolgerà il lavoratore distaccato è un ulteriore indizio dell’esistenza di un rapporto basato sul diritto del lavoro. Il lavoratore distaccato deve svolgere la sua attività nell’interesse e per conto del datore di lavoro. Non è per contro necessario che quest’ultimo versi direttamente il salario. 4/17 c. Attività ordinarie rilevanti della ditta nel Paese d’invio Il datore di lavoro che distacca un lavoratore deve svolgere attività economiche rilevanti nel Paese d’invio già da un certo tempo. Prove tangibili di queste attività economiche sono una sede in cui non sia impiegato soltanto personale amministrativo e bilanci che permettano di constatare la cifra d’affari realizzata nel Paese d’invio. d. Assicurazione sociale nel Paese d’invio Immediatamente prima del distacco il lavoratore deve essere stato soggetto alle prescrizioni legali del Paese d’invio. I lavoratori assunti esclusivamente per una determinata attività all’estero non sono considerati distaccati. e. Divieto di sostituire un lavoratore distaccato con un altro Non è permesso distaccare lavoratori per sostituirne altri, il cui distacco è giunto a termine. f. Cittadinanza dei lavoratori distaccati In caso di distacco tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE solo i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE possono appellarsi alle disposizioni in materia di distacco contenute nel Regolamento (CEE) n. 1408/71. Anche in caso di distacco tra la Svizzera, da un lato, e l’Islanda, la Norvegia o il Liechtenstein dall’altro il Regolamento è applicabile unicamente a cittadini svizzeri o di questi tre Stati. 3) Distacco dalla Svizzera in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS Certificato di distacco Un datore di lavoro che desideri distaccare una persona per al massimo 12 mesi trasmette una richiesta di rilascio di un certificato di distacco 4 alla sua cassa di compensazione AVS. Se le condizioni necessarie per il distacco sono soddisfatte, la cassa di compensazione AVS emette il modulo E 101 e lo consegna al datore di lavoro, che lo trasmetterà a sua volta al lavoratore interessato. Proroga del distacco Se si prevede che il periodo di attività all’estero, contro qualsiasi aspettativa, sarà superiore a 12 mesi, il datore di lavoro può inoltrare una richiesta di proroga di al massimo un anno. Il datore di lavoro compila la parte A del modulo E 1024 e lo invia all’istituzione competente dello Stato in cui il lavoratore verrà distaccato (cfr. elenco allegato). Se l’istituzione competente accetta la proroga ritorna due esemplari compilati del modulo E 102 al datore di lavoro che ne invierà uno al lavoratore. La richiesta di proroga deve essere inoltrata prima che scada il periodo iniziale di 12 mesi. 4 www.avs-ai.info > Servizi > Moduli > Bilaterali. 5/17 Se anche il periodo di 24 mesi non è sufficiente, si può inoltrare, nell’interesse del lavoratore, una “richiesta di proroga del distacco (accordo speciale)” 5 all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Effingerstrasse 20, 3003 Berna. L’UFAS cercherà di concludere un accordo speciale ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento n. 1408/71 con l’autorità estera competente (cfr. elenco allegato). Se l’accordo è concluso, il datore di lavoro riceve una conferma in cui si specifica che la legislazione svizzera continua ad essere applicabile. Secondo la prassi svizzera, la richiesta di proroga è trasmessa alle autorità dello Stato contraente a condizione che il distacco non superi complessivamente la durata di 5-6 anni. Se fin dall’inizio si prevede che un distacco di 12 mesi non sarà sufficiente per adempiere ai compiti, si può inoltrare una richiesta di proroga (accordo speciale) direttamente all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Obbligo di annunciarsi e controlli Il lavoratore e il datore di lavoro sono tenuti ad informare l’istituzione competente nel Paese d’impiego in merito a qualsiasi cambiamento importante che avviene durante il distacco. Durante l’intero periodo di distacco le autorità possono effettuare controlli, segnatamente per verificare se il rapporto secondo il diritto del lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore continua a sussistere. Conseguenze del distacco Durante il periodo di distacco tutti i diritti e gli obblighi sono determinati in base alla legislazione svizzera. Il lavoratore distaccato e il suo datore di lavoro continuano dunque a versare i contributi alle seguenti assicurazioni: AVS, AI, indennità di perdita di guadagno (IPG), assicurazione contro la disoccupazione (AD), previdenza professionale e assicurazione contro gli infortuni. Il lavoratore ed i suoi familiari che non esercitano alcuna attività lucrativa rimangono affiliati all’assicurazione malattie obbligatoria svizzera e conservano il diritto ad assegni familiari svizzeri. La persona distaccata non ha l’obbligo di versare contributi all’assicurazione sociale del Paese d’impiego, ma non può nemmeno percepirne le prestazioni. Sicurezza sociale dopo il distacco Una volta conclusosi il distacco il lavoratore verrà assoggettato al diritto delle assicurazioni sociali dello Stato d’impiego. Le persone che continuano ad esercitare un’attività per un datore di lavoro con sede in Svizzera che versa loro uno stipendio possono, con l’accordo di quest’ultimo, rimanere affiliate all’AVS/AI/IPG, all’AD e alla previdenza professionale. 6 5 www.ufas.admin.ch > Indicazioni pratiche > Esecuzione > Internazionale > Moduli > CH-UE/AELS > E101-103 Assoggettamento. 6 Il lavoratore può rimanere affiliato all’AVS/AI/IPG/AD se è stato assicurato durante almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima del distacco. Per mantenere la copertura assicurativa durante l’esercizio di un’attività in uno Stato dell’UE, i periodi assicurativi ivi compiuti sono presi in considerazione per il calcolo della durata minima d’assicurazione. Questo vale anche per i cittadini degli Stati dell’AELS durante l’esercizio di un’attività in Islanda, Norvegia o Liechtenstein. Il lavoratore e il datore di lavoro devono inoltrare congiuntamente una richiesta scritta in tal senso alla cassa di compensazione competente. 6/17 Distacco dalla Svizzera in uno Stato membro dell’UE: panoramica Durata del distacco Fino a 12 mesi > E 101 12 mesi supplementari > E 102 Proroga dopo 24 mesi Durata presumibilmente superiore a 12 mesi sin dall’inizio del distacco Procedura Richiesta di rilascio di un certificato di distacco presso la cassa di compensazione competente Dopo aver esaminato la richiesta, la cassa di compensazione AVS rilascia il modulo E 101 Richiesta di una proroga del distacco mediante il modulo E 102 presso l’istituzione estera competente Dopo aver esaminato la richiesta, l’istituzione del Paese in cui è svolta l’attività temporanea firma il modulo E 102 Richiesta di una proroga del distacco presso l’UFAS Conclusione di un accordo speciale ai sensi dell’art. 17 con l’autorità estera L’UFAS conferma l’assoggettamento al diritto svizzero per il periodo in questione Richiesta di una proroga del distacco presso l’UFAS Conclusione di un accordo speciale ai sensi dell’art. 17 con l’autorità estera L’UFAS conferma l’assoggettamento al diritto svizzero per il periodo in questione 7/17 4) Distacco da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS in Svizzera Le spiegazioni che precedono si applicano, per principio, anche in caso di distacco da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS in Svizzera. Le formalità vanno semplicemente sbrigate in senso opposto. Il datore di lavoro estero deve dunque richiedere i moduli E 101 e E 102 presso l’istituzione competente dello Stato membro dell’UE in questione, che rilascerà il certificato E 101 e lo consegnerà al richiedente. Il lavoratore distaccato trasmette il modulo E 101 alla cassa di compensazione AVS che sarebbe competente nel caso in cui si applicasse la legislazione svizzera. Il datore di lavoro estero compila il modulo E 102 e lo invia alla cassa di compensazione AVS che sarebbe competente nel caso in cui si applicasse la legislazione svizzera. Le richieste di proroga secondo l’articolo 17 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 vanno inoltrate all’autorità competente (cfr. elenco allegato), che, se del caso, cercherà di concludere un accordo speciale con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Conseguenze del distacco Durante il periodo di distacco sono determinanti i diritti e gli obblighi dello Stato d’invio. La persona distaccata e il suo datore di lavoro sono dunque esonerati dall’obbligo assicurativo per quanto concerne AVS, AI, IPG, AINF, AD e PP. Il lavoratore non è tenuto ad affiliarsi all’assicurazione malattie svizzera e non ha alcun diritto agli assegni familiari svizzeri. 5) Importanza del certificato di distacco Il certificato (modulo E 101, E 102 o certificato equivalente dell’UFAS) attesta che il lavoratore distaccato continua ad essere assoggettato al regime di sicurezza sociale dello Stato d’invio. Durante il periodo di distacco le prescrizioni legali di sicurezza sociale dello Stato d’impiego non sono dunque applicabili. Le autorità di sicurezza sociale dello Stato d’impiego sono legate al certificato di distacco fino a quando le istituzioni competenti dello Stato d’invio non decidono di ritirarlo o dichiararlo nullo. Se l’istituzione competente nel Paese d’impiego dubita della correttezza dei dati contenuti nel modulo, l’istituzione che ha rilasciato il certificato deve riesaminarlo e, se del caso, deciderne il ritiro. Durante l’esercizio della sua attività all’estero il lavoratore deve essere in possesso di un certificato di distacco. Si consiglia di richiedere i certificati di distacco necessari quanto prima. 8/17 6) Protezione assicurativa durante il distacco Durante il distacco il lavoratore ha diritto alle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro, di malattie professionali, di disoccupazione e d’invalidità. Continuano ad essere concesse anche le prestazioni familiari. In caso di malattia o maternità il lavoratore distaccato ha diritto a tutte le prestazioni mediche necessarie. A questo scopo deve utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia, che può essere richiesta presso l’assicuratore-malattie competente. Lo stesso vale per i membri della famiglia che lo accompagnano e non esercitano alcuna attività lucrativa: anch’essi sono assicurati obbligatoriamente in Svizzera contro le malattie e gli infortuni durante l’intero periodo di distacco. L’assistenza medica nello Stato d’impiego è accordata conformemente al diritto ivi vigente. Normalmente, le spese di rimpatrio verso il Paese d’origine non sono coperte. Può quindi essere utile concludere un’apposita assicurazione complementare privata. Trasferimento del domicilio nello Stato d’impiego Definizione Quale domicilio vale il luogo in cui si ha il proprio centro d’interessi. I lavoratori distaccati che hanno una abitazione propria all’estero devono spesso annunciare la loro partenza al Comune di domicilio svizzero. Tuttavia, risiedere all’estero non significa necessariamente trasferire il proprio centro d’interessi. In linea di massima, per lo meno in caso di distacco di breve durata, non si presuppone il trasferimento del domicilio nello Stato d’impiego. Copertura in caso di malattia e maternità Se i lavoratori distaccati trasferiscono il domicilio nello Stato d’impiego, in caso di malattia o di maternità dovrebbero utilizzare il modulo E 106. Con questo certificato si annunciano presso l’assicurazione malattie del Paese di residenza, che li registrerà quali aventi diritto alle prestazioni. In questo modo verranno trattati come se fossero assicurati nel Paese in questione. Familiari In relazione all’AVS/AI, le implicazioni del distacco non sono per principio applicabili ai familiari che accompagnano il lavoratore. Pertanto, se un lavoratore distaccato trasferisce il suo domicilio nello Stato d’impiego e i familiari che non esercitano alcuna attività lucrativa lo accompagnano, questi ultimi, per principio, non sono più assicurati presso l’AVS/AI. I coniugi di lavoratori distaccati possono tuttavia aderirvi. Viceversa, il coniuge e i figli di età inferiore ai 20 anni che accompagnano un lavoratore distaccato in Svizzera trasferendovi il loro domicilio sono tenuti a versare i contribuiti AVS/AI. Un’eccezione viene fatta per i distacchi tra la Svizzera e l’Islanda, Norvegia e Liechtenstein: in questi casi i familiari sono soggetti alle stesse prescrizioni legali applicabili alla persona distaccata. 9/17 Protezione assicurativa in caso di malattia e di maternità durante il distacco dalla Svizzera in uno Stato membro dell’UE: panoramica Situazione iniziale Procedura Domicilio in Svizzera Richiesta di una tessera europea di assicurazione malattia presso l’assicuratoremalattie svizzero competente Domicilio nello Stato d’impiego Richiesta del modulo E 106 presso l’assicuratoremalattie svizzero competente Protezione assicurativa nel Paese d’impiego Diritto a tutte le prestazioni necessarie dal punto di vista medico nel Paese d’impiego Presentazione del modulo E 106 presso l’assicuratoremalattie del Paese d’impiego. Registrazione quale persona avente diritto alle prestazioni Diritto a tutte le prestazioni mediche nel Paese d’impiego 7) Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sono disponibili su www.ufas.admin.ch, rubrica Affari internazionali. Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. I singoli casi vengono esaminati unicamente in base alle disposizioni legali ed ai trattati internazionali. 10/17 Allegato Elenco delle istituzioni competenti nei diversi Stati membro dell’UE: per l’approvazione delle richieste di proroga del distacco mediante il modulo E 102; per la conclusione di accordi speciali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento n. 1408/71 (art. 17). AT Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Abteilung II/A/4 Stubenring 1 AT - 1010 Wien www.bmask.gv.at BE Office national de sécurité sociale Place Victor Horta, 11 BE - 1060 Bruxelles www.onss.be BG National Social Security Institute 62-64 Al. Stambolijsky bul. BG - Sofia 1303 www.noi.bg CY Ministry of Labour and Social Insurance Social Insurance Department 7, Lord Byron Avenue CY - 1465 Lefkosia (Nicosia) www.mlsi.gov.cy CZ Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione della sicurezza sociale ceca) Křížová 25 CZ - 22508 Praha 5 www.cssz.cz 11/17 DE Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland Postfach 200464 DE - 53134 Bonn www.dvka.de DK Den Sociale Sikringsstyrelse International Department Landemaerket 11 DK - 1119 Kopenhagen K www.dss.dk EE Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali) Lembitu 12 EE - 15092 Tallinn www.ensib.ee ES Tesoreria General de la Seguridad Social Plaza de los Astros, 5 y 7 ES - 28007 Madrid www.seg-social.es FI Eläketurvakeskus (Finnish Centre For Pensions) Legal Department FI - 00065 ELÄKETURVAKESKUS www.etk.fi FR Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 11, rue de la Tour-des-Dames FR - 75436 Paris Cedex 09 www.cleiss.fr 12/17 GB HM Revenue & Customs Charity, Assets & Residence Residency (Newcastle) Room BP 1302 Benton Park View Longbenton GB - Newcastle upon Tyne NE98 1ZZ www.hmrc.gov.uk GR (E 102) (art. 17) IKA - ETAM 8, Agiou Konstantinou GR - 10241 Athens www.ika.gr Ministry of Labour and Social Affairs General Secretariat for Social Security 29 Stadiou Street GR - 101 10 Athens www.ggka.gr HU Országos Egészségbiztositási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia) Nemzetközi és Eurpai Integrációs Föosztály Váci út 73/A P.O. Box 18 HU - 1139 Budapest www.oep.hu IE Department of Social and Family Affairs PRSI Special Collections Section Gov. Buildings Cork Road IE - Waterford www.welfare.ie 13/17 IS (E 102) (art. 17) Tryggingastofnun ríkisins (State Social Security Institute) Laugavegi 114-116 IS - 150 Reykjavík www.tr.is Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (Ministry of Health and Social Security) Vegmúla 3 IS - 150 Reykjavík www.ministryofhealth.is IT (E 102) (art. 17) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per le politiche previdenziali, Div. II Via Giorgio Ribotta, 5 IT - 00144 Roma www.lavoro.gov.it Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Regionale Lombardia Via M. Gonzaga, 6 IT - 20123 Milano www.inps.it LI (E 102) (art. 17) Liechtensteinische AHV-IV-FAK Gerberweg 2 Postfach 84 FL - 9490 Vaduz www.ahv.li Amt für Gesundheit Äulestrasse 51 Postfach 684 FL - 9490 Vaduz www.ag.llv.li LT Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato nazionale del fondo assicurazione sociale) Konstitucijos pr.12 LT - 09308 Vilnius www.sodra.lt 14/17 LU (E 102) (art. 17) Centre Commun de la Sécurité Sociale 125, route d'Esch LU - 2975 Luxembourg www.ccss.lu Ministère de la Sécurité Sociale 26, rue Zithe LU - 2936 Luxembourg www.mss.etat.lu LV Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Ente statale di assicurazione sociale) Lāčplēša iela 70 a LV - 1011 Rīga www.vsaa.lv MT Dipartiment tas-Sigurta’ Socjali (Department for Social Security) 38, Triq l-Ordinanza MT - La Valletta, CMR 02 www.mfss.gov.mt NL Sociale Verzekeringsbank Kantoor Verzekeringen Afd. Internationale Detachering Van Heuven Goedhartlaan 1 Postbus 357 NL - 1180 AJ Amstelveen www.svb.nl NO NAV Utland Postboks 8138, Dep. NO - 0033 Oslo www.nav.no Per datori di lavoro senza sede in Norvegia (o con sede a Stavanger): Stavanger trygdekontor NO - 4001 Stavanger www.nav.no 15/17 PL Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach Wydział Ubezpieczeń i Składek - 1 ul. Piotrkowska 27 PL - 25-510 Kielce www.zus.pl PT Instituto da Segurança Social, I.P. Rua Rosa Araújo, 43 PT - 1250-194 Lisboa www.seg-social.pt RO Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Ente nazionale per pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale) No. 8, Latina Str. Sector 2 RO - 020793 Bucureşti www.cnpas.org SE (E 102) (art. 17) Istituzione di sicurezza sociale del luogo dell’attività lucrativa Försäkringskassan Huvudkontoret (Istituzione di sicurezza sociale, sede centrale) SE - 103 51 Stockholm www.fk.se o Försäkringskassan Huvudkontoret (Istituzione di sicurezza sociale, sede centrale) SE - 103 51 Stockholm www.fk.se 16/17 SI Ministrstvo za Delo, Družino in Socialne Zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali) Sektor za Mednarodno Sodelovanje in Evropske Zadeve Kotnikova 5 SI - 1000 Ljubljana www.mddsz.gov.si SK (E 102) (art. 17) Sociálna poisťovňa ústredie (Ente di assicurazione sociale) Ul. 29. augusta č. 8-10 SK - 813 63 Bratislava 1 www.socpoist.sk Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskj Republiky (Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia) Špitálska 4-6 SK - 816 43 Bratislava www.employment.gov.sk 17/17