A new European network to exchange and transfer knowledge and
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A new European network to exchange and transfer knowledge and
EUROPEAN COMMISSION DG JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI A new European network to exchange and transfer knowledge and expertise in the field of treatment programmes for perpetrators of sexual harassments and violence against children and young people (SEXOFFENDERS) I REPORT A cura di Prof.ssa Patrizia Patrizi (responsabile scientifico) Dott.ssa Vera Cuzzocrea (coordinamento) con la collaborazione di: Dott.ssa Anna Bussu, Dott. Gian Luigi Lepri 1/36 Indice 1.1. Legislazione in vigore, accordi nazionali e locali, interrogazioni parlamentari .................. 8 1.1.1. Crimini sessuali contro i bambini ................................................................................ 8 1.1.2. Il trattamento degli autori di reati sessuali................................................................. 14 1.1.3. Prevenzione e programmi di formazione .................................................................... 17 1.2. Giustizia penale e le caratteristiche dei procedimenti penali quali: pena, il trattamento, ecc 20 1.3. Cati pubblici Nazionali sui crimini sessuali contro i minori (10 anni) .............................. 25 Capitolo 2. Country analysis of Poland 2.1. Legislation in force, national and local agreements, parliamentary questions 2.2. Penal justice and characteristics of penal proceedings such as: penalty, treatment, etc 2.3. National public data about sex crimes against children Bibliography Capitolo 3. Country analysis of Bulgary 3.1. Legislation in force, national and local agreements, parliamentary questions 3.2. Penal justice and characteristics of penal proceedings such as: penalty, treatment, etc 3.3. National public data about sex crimes against children Bibliography 2/36 Introduzione Il progetto “A new European network to exchange and transfer knowledge and expertise in the field of treatment programmes for perpetrators of sexual harassments and violence against children and young people (SEXOFFENDERS)”, ha la finalità di intervenire sul tema dell’abuso e sfruttamento sessuale a danno di bambini e giovani promuovendo uno scambio di conoscenze e buone prassi tra i Paesi aderenti al progetto (Italia, Bulgaria e Polonia). Attualmente il fenomeno dell’abuso sessuale si inserisce in un complesso dibattito internazionale, sulla programmazione e realizzazione di interventi efficaci per circoscrivere il fenomeno e tutelare realmente il minore e i suoi diritti. L'emergenza legata alla violenza e allo sfruttamento sessuale quali gravi forme di vittimizzazione a danno dell’infanzia e dell’adolescenza obbliga pertanto le istituzioni deputate al contrasto di questi reati e alla presa in carico del fenomeno, a livello normativo, giudiziario, clinico e sociale, ad una costante riflessione in un’ottica di intervento “globale” (De Leo et al, 2001). Per un approfondimento bibliografico sulle tematiche della violenza, dell’abuso e dello sfruttamento sessuale, della devianza, del trattamento degli autori di reati sessuali e della formazione degli operatori del sistema penitenziario si rimanda alla letteratura esistente (Patrizi, 1996; 2000; 2005; 2008; Dettore, Fuligni, 1999; Marshall, Anderson, Fernandez, 1999; De Leo, Petruccelli, 1999; De Leo et al., 2000a; 2000b; De Leo, Patrizi, 1995; 1999; 2002a; 2002b; 2004; Lepri, Genovese, 2003; Petruccelli, 2002; Caffo, Camerini, Florit, 2004; Mariotti Culla, De Leo, 2005; Cuzzocrea, 2004; 2006; Baldry, 2006; Patrizi et al., 2010). Questa iniziativa intende sollecitare la condivisione degli interventi attuati in ciascun Partner in merito al trattamento degli autori di questa tipologia di reati, tentando, da una parte, di mettere in rete le conoscenze sul fenomeno della violenza sessuale – declinando le dinamiche che sottendono a questa tipologia specifica di offesa anche a livello clinico, psico-sociale e biomedico – dall’altra, di approdare a dei programmi di intervento mirati per questa tipologia di autori. A tal fine, in questa prima fase progettuale e grazie alle informazioni raccolte in questo primo report, sono stati fotografati e approfonditi gli scenari legislativi, istituzionali e giudiziari di ciascun Paese, nella speranza di meglio comprendere i dati relativi alla presenza del fenomeno e di riflettere sull’efficacia delle risposte erogate a livello legislativo, politico-istituzionale e sociale. Successivamente (finalità del secondo report) verranno analizzate e messe a confronto le progettualità esistenti in ciascun Paese – in termini di ricerche, programmi di trattamento, corsi di formazione rivolti a coloro che si occupono di intervenire con questa tipologia di offenders – al fine di individuare dei modelli di trattamento possibili e soprattutto efficaci in termini di prevenzione della recidiva. Questo lavoro risulta particolarmente interessante per l’Italia che, come sappiamo, nonostante la presenza di norme rilevanti in materia di reati sessuali a danno di minori, non prevede l’erogazione di interventi trattamentali specifici per sex offenders. Il progetto SEXOFFENDERS in quest'ottica intende pertanto contribuire allo sviluppo di politiche comunitarie relative alla salute pubblica e ai diritti umani, in linea con la prioritaria esigenza di protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti contrastando qualunque forma di violenza e sfruttamento. Si tratta quindi di finalità di grande rilevanza sociale oltre che scientifica: la prevenzione di ogni forma di abuso, in particolare sessuale; il trattamento e il reinserimento delle persone che hanno commesso questa tipologia di reati, la formazione dei professionisti che se ne occupano, la costruzione di un network fra enti, istituzioni e associazioni del privato sociale coinvolte nella gestione del fenomeno, la promozione della più ampia sensibilizzazione su questa tematica negli Stati membri dell’Unione Europea. Vediamo ora nel dettaglio i partner e le sinergie attivate per rispondere agli obiettivi preposti. 3/36 La partnership, è formata da: UNISS (Italia), BGRF (Bulgaria), KCZIA (Polonia), Comune di Lemba (Cipro)1 e GEORAMA (Grecia)2 is well consolidated and each member has the necessary expertise in the issues related to the project in order to manage the activities they are meant to coordinate. In particular, each partner will be responsible for the implementation of a Work Package, even though they will participate actively in all the activities of the project. Besides, the organisation of the activities will entail the involvement of target groups, as local and national actors, Penitentiary Institutes not directly involved in the project and NGOs working in and out of prisons and with sex offenders, that will have to deal with the beneficiaries of the project, as operators working with sex offenders, PAs and NGOs working in this field. Il capofila del Progetto è l’Università di Sassari. L'Università di Sassari è stata fondata da Alessio Fontana nel 1558. L'inaugurazione ufficiale risale al mese di maggio 1562. La prima sede è stata gestita dai gesuiti. E' stata la prima Università della Sardegna. Il Rettore dell'Università degli Studi è il Prof. Attilio Mastino, un esperto in storia romana. Oggi l'Università, che è di medie dimensioni, con più di 19,000 studenti e circa 760 insegnanti, è costituita da 11 Facoltà. L'Università di Sassari ha i suoi principali edifici nella città di Sassari. Altri siti sono nelle città di Alghero, Olbia, Nuoro, Oristano. L'Università ha 23 dipartimenti, 24 biblioteche, e più di 40 divisioni e centri per gli studenti delle professioni mediche. Ci sono scuole specialistiche, Istituti di Ricerca, Scuole post-laurea e 11 scuole di dottorato. L'Università di Sassari ha sempre puntato a sviluppare politiche di cooperazione internazionale. Un numero sempre crescente dei nostri studenti vengono accettati da università europee e, nel contempo sempre più studenti stranieri vengono accolti ed ospitati dal nostro ateneo. Per fare un esempio pratico, la nostra partecipazione al progetto Comett Mediterraneo permetterà ai nostri laureati la possibilità di lavorare in imprese estere in vari settori e, soprattutto, in ambito delle nuove tecnologie. L'Università collabora con diverse organizzazioni internazionali come l'Università delle Nazioni Unite, la Comunità delle Università del Mediterraneo e con numerosi consorzi interuniversitari. Dal 2004 l’Ateneo di Sassari sostiene progettualità e interventi finalizzati al reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti nell’ambito di: 1) un Protocollo d’intesa con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che coinvolge le Case Circondariali di Sassari “San Sebastiano” e di Alghero, le cui finalità sono quelle di favorire lo sviluppo culturale e la formazione universitaria delle persone detenute e promuovere la ricerca scientifica per migliorare le condizioni di vita all’interno degli Istituti di pena; 2) una Convenzione con il Comune di Sassari per iniziative progettuali nell’ambito delle tematiche relative alla prevenzione di attività criminose recidivanti e per il sostegno di inserimenti in borsa lavoro di persone ex detenute e appartenenti alle "povertà estreme". Inoltre è stata recentemente siglata una Convenzione quadro con il Tribunale di Sorveglianza di Sassari al fine di acquisire una maggiore consapevolezza della centralità della fase esecutiva ove il recupero del condannato alla società civile sia piena attuazione dei principi costituzionali che governano la pena. Specifica attenzione della convenzione con il Tribunale di Sorveglianza è rivolta alle iniziative in materia di giustizia riparativa per risponde all’esigenza di sensibilizzare la cittadinanza e incentivare tra gli operatori del diritto la diffusione della cultura di una diversa “gestione del conflitto”, nonché per sensibilizzare la popolazione detenuta ai temi della richiesta del perdono, del risarcimento del danno cagionato, della comprensione del dolore arrecato alla vittima, prospettando percorsi diversi di approccio al conflitto e alle sue possibili soluzioni. Il tema della giustizia riparativa è molto caro all’Università di Sassari, capofila anche di Freedom Wings, un progetto europeo inserito nell'ambito del Programma “Criminal Justice". 1 2 Uscito dal progetto in data 07 settembre 2010 Uscito dal progetto in data 28 gennaio 2011 4/36 Il coordinamento scientifico del Progetto è affidato alla Prof.ssa Patrizia Patrizi. E’ professore ordinario di Psicologia Sociale e Psicologia e Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Politiche. Insegna Psicologia Sociale, Psicologia e Giurisprudenza, Psicologia della Comunicazione. E' Delegato del Rettore per l’Orientamento e tutorato presso l'Università di Sassari. E’ il rappresentante del Rettore presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile, con i quali promuove la ricerca e corsi di alta formazione a favore dei detenuti delle carceri del Nord Sardegna. Coordina "la giustizia e le politiche di intervento" l'area del Centro di Studi Urbani all'interno del Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società, dove è anche membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Governance e sistemi complessi. E' membro del Comitato Scientifico del Centro di Psicologia e di Giurisprudenza presso l'Università di Urbino. E' membro del Collegio dei Docenti, nonché responsabile per i moduli di Psicologia Giuridica, all'interno del Master di I livello in "Criminologia e difesa sociale" presso l'Università di Siena, e fa parte del Comitato Scientifico del Master di secondo livello dal titolo "Investigazione, Psicologia giuridica e penitenziaria" presso l'Università di Cassino. E' membro del Comitato Scientifico del Giornale di Psicologia e per la serie di Psicologia e Legge pubblicata da Giuffrè. E’ un membro anziano di AIP (Associazione Italiana Psicologia) - Sezione di Psicologia Sociale, della SIPS (Società Italiana di Psicologia) e Presidente della Società Internazionale di Psicologia e Giurisprudenza. E' membro fondatore dell'Associazione Italiana di Psicologia giuridica (fu membro del Consiglio direttivo dal 1996 al 1999). E’ stato membro del consiglio di amministrazione dell'Università per le Pari Opportunità. Ha lavorato come esperto presso il Tribunale di Sorveglianza (1983-1992) e consulente nazionale per la Giustizia Minorile (19921997). Ha inoltre partecipato a gruppi di studio presso il Ministero della Giustizia. Era un membro del Consiglio Tecnico Scientifico presso l'Istituto Centrale di Formazione del Personale presso il Dipartimento di Giustizia Minorile e di CIRMPA (Centro di ricerca interuniversitario sull'origine e lo sviluppo del comportamento pro-sociale e anti-sociale) presso l'Università Sapienza di Roma. E’ iscritta al registro degli Psicologi del Lazio e si è qualificata per la pratica della psicoterapia. Il suo arientamento di studio, si focalizza su quattro aree principali di ricerca empirica: a) Psicologia sociale della criminalità: sviluppi teorici e profili di ricerca b) Psicologia sociale della devianza e diritto penale: tendenze di ricerca, modelli di analisi e di intervento; c) Psicologia giuridica: evoluzione storica, i confini disciplinari, settori di attività; d) Psicologia sociale del cambiamento organizzativo e della formazione: questioni teoriche e metodologiche. Ha effettuato diverse pubblicazioni scientifiche. A coadiuvare il lavoro della Prof.ssa Patrizia Patrizi c’è un gruppo di ricercatori e professionisti: Prof. Sergio Babudieri, Professore di Malattie Infettive, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Presidente della ONLUS SIMPSE. Sergio Babudieri, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Roma "Sapienza", è specializzato nel trattamento delle malattie infettive. Dal 1987 è ricercatore e advisor infettivologo per il Ministero della Giustizia italiano per i penitenziari della Sardegna. Dal 1990, opera presso l'Università di Sassari - Facoltà di Medicina prima come ricercatore e poi come professore. Nel 2000, ha collaborato con l'Università di Roma "Tor Vergata" e con il Dipartimento penitenziario del Ministero della Giustizia italiano in un progetto che ha studiato la diffusione del virus HIV tra i detenuti italiani. Dal 2003 fino al 2006, ha lavorato come consulente per il progetto "Iceberg" per quanto riguarda la diffusione di malattie infettive legate al consumo di droghe. Ha curato più di 174 pubblicazioni scientifiche e ha partecipato a numerose conferenze internazionali e nazionali. Dott.ssa Anna Bussu, Post dottorato di ricerca in Psicologia e Giurisprudenza. Dottorato di ricerca con borsa di studio in Scienze Governance e sistemi complessi (Dipartimento di Scienze Politiche) con una tesi in psicologia Giuridica: "Le necessità di formazione della 5/36 Polizia Giudiziaria in materia di interrogatori e di testimonianza durante il processo". E’ assistente delle Divisioni di Psicologia Sociale, Psicologia dei processi comunicativi, Psicologia del Lavoro. Sta collaborando con la Divisione di Psicologia Sociale per le attività di ricerca ed insegnamento. Si occupa principalmente di effettuare attività di ricerca per le divisioni di Psicologia Giuridica, Criminologia e Psicologia del Lavoro. Autrice di molte Pubblicazioni Scientifiche nell'ambito della Psicologia Giuridica. Dott.ssa Vera Cuzzocrea, PhD, Psychologist, Expert in Psychology and Law. Consulente per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli (Roma) per i casi di abuso sessuale e maltrattamento a danno di bambini e adolescenti e responsabile dello Spazio Neutro del Servizio di Psicologia Giuridica Clinica e Sociale della Cooperativa Sociale CEAS di Mentana (Roma). Si occupa di formazione, progettazione e ricerca sulle tematiche della devianza, del bullismo e dell’abuso sessuale. Membro della Società Internazionale di Psicologia Giuridica. Autrice di molte pubblicazioni scientifiche nell’ambito della psicologia giuridica. Dott. Gian Luigi Lepri, Psychologist, Expert in Psychology and Law. Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. E’ consulente metodologico del servizio OrientAzione dell’Università degli Studi di Sassari. Si occupa di formazione, progettazione e ricerca sulle tematiche della devianza, dei modelli di giustizia e dell’abuso sessuale. Ha partecipato con Vera Cuzzocrea a For-Wolf, un progetto europeo (che verrà descritto all’interno del report) del Ministero della Giustizia, Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria con il coordinamento scientifico della Cattedra di Psicologia Giuridica del Prof. Gaetano De Leo dell’Università di Roma “Sapienza”. Membro della Società Internazionale di Psicologia Giuridica. Autore di molte pubblicazioni scientifiche nell’ambito della psicologia giuridica. Dott.ssa Irene Petruccelli, Psychologist, Expert in Psychology and Law. E’ responsabile del Centro di Psicologia Giuridica dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma. Insegna Psicologia generale, Psicologia sociale, Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Psicopedagogia del linguaggio e dell’educazione presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”. Membro della Società Internazionale di Psicologia Giuridica. Autrice di numerosi testi e articoli scientifici nell’ambito della psicologia sociale e dello sviluppo. La Prof.ssa Patrizia Patrizi e i suoi collaboratori hanno maturato diverse esperienze di ricerca, intervento e formazione sulle tematiche dell’abuso all’infanzia, della devianza e del trattamento degli autori di reati sessuali. In particular, projects aiming to research and organise the training of social workers involved in the sex offenders against children. UNISS follows constantly the development of the issue addressed in this project organising conferences, seminars and high qualified training courses for specialised staff working in prisons. Tre le diverse ricerche condotte si segnalano: “Il Fenomeno del maltrattamento e dell’abuso sui minori in Sardegna” – studio finanziato dalla Regione Sardegna – e “La criminalità in Sardegna” (I e II report). Le tematiche di maggior approfondimento sono quelle della devianza, dell’abuso sessuale e dello stalking (Patrizi, 2008; Patrizi, Bussu, 2006). L'Università di Sassari collabora da molti anni con il Ministero della Giustizia, per finalità legate al benessere sociale e al contrasto di ogni forma di marginalità. In particolar modo la Sezione “Giustizia e politiche d’intervento” del Centro Studi Urbani ha previsto una programmazione mirata sui temi della giustizia, della devianza e della violenza nei confronti di donne e giovani, attivandosi nel contempo in percorsi di ricerca e formazione con attori privilegiati quali operatori sociali e forze dell'ordine. In virtù di questa collaborazione, ai fini dell'efficace realizzazione del progetto, l’Università di Sassari ha già 6/36 coinvolto le istituzioni centrali e locali della Giustizia3: il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) della Sardegna, il Dipartimento per la Giustizia Minorile (DGM) e il Centro per la Giustizia Minorile (CGM) della Sardegna. Come già anticipato, questo report risponde alla finalità della prima fase del Progetto SEXOFFENDERS interessata a rappresentare il fenomeno attraverso un'analisi del contesto nazionale di appartenenza dei diversi Partner. Questa prima parte della ricerca si è pertanto focalizzata sullo studio della normativa e delle caratteristiche del sistema giudiziario di appartenenza, fornendo una panoramica, mediante le analisi delle fonti ufficiali, della casistica esistente a livello nazionale degli autori e delle vittime di questa tipologia di reati. La struttura del presente documento prevede una suddivisione in tre capitoli corrispondenti a ciascun Paese (country analysis). In ogni sezione vengono analizzati i dati del fenomeno e gli aspetti legislativi, giudiziari e procedurali attraverso i quali i reati di violenza e abuso sessuale vengono definiti e contrastati. 3 Ci riferiamo nello specifico a: Dott.ssa Luigia Mariotti Culla, Dirigente Direzione dell'Esecuzione penale esterna (DAP); Dott.ssa Isabella Mastropasqua, Dirigente dell'Ufficio studi, ricerche e attività internazionali, Centro europeo di studi Nisida (DGM); Dott. Gianpaolo Cassitta, Direttore dell'Ufficio dei detenuti e del trattamento (PRAP); Dott.ssa Federica Palomba, Referente locale per la ricerca – Servizio tecnico (CGM). Questa collaborazione si è concretizzata con il primo Kickoff meeting previsto dal Progetto svoltosi presso l'Università di Sassari il 3-4 novembre 2010: l’evento ha visto la partecipazione di quasi tutti gli interlocatori istituzionali di cui sopra (tranne la dott.ssa Palomba e la dott.ssa Culla che però ha inviato una dichiarazione di collaborazione) e di importanti associazioni scientifiche quali la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (SIMSPE) e la Società Internazionale di Psicologia Giuridica (SIPG). 7/36 Capitolo 1. Country analysis ITALIA 1.1. Legislazione in vigore, accordi nazionali e locali, interrogazioni parlamentari 1.1.1. Crimini sessuali contro i bambini Il nostro Paese è stato protagonista di molti cambiamenti a livello legislativo in materia di reati sessuali a danno di minori. Le finalità di questi cambiamenti, che si sono concentrati nell’arco temporale degli ultimi quindici anni, seguono tre matrici di orientamento e finalità generali: l’inasprimento delle sanzioni, la definizione di nuove fattispecie di reato e la promozione di strategie giudiziarie maggiormente in linea con l’esigenza di tutelare le vittime e rinforzare le procedure di contrasto della criminalità. Il rapido avanzamento che l’Italia ha vissuto dal punto di vista normativo, recependo anche nuove tipologie di reato nell’ambito degli abusi sessuali, hanno reso il nostro Pese uno dei più avanzati a livello europeo. Dal punto di vista giuridico le norme più rilevanti per la prevenzione e repressione di ogni forma di violenza e abuso sessuale possono essere considerate la legge 66/1996 e la legge 269/1998 con le successive integrazioni e modifiche. La legge n. 66 del 15 febbraio 1996 n. 66 "Norme sulla violenza sessuale" ha segnato un passaggio cruciale nella storia del nostro Paese. Diverse sono le ragioni per cui questa legge è e può essere considerata una delle principali innovazioni legislative introdotte negli ultimi vent’anni. La legge è stata approvata dopo numerosi dibattiti e accese discussioni in un arco temporale che ha interessato il lavoro di cinque legislature. I primi progetti di riforma risalgono al 1979 e vengono accompagnati da diverse mobilitazioni popolari. Tra la fine degli anni ‘70 e i primi anni ‘80 il Movimento delle donne denunciava a gran voce il fenomeno sommerso delle violenze nel contesto intrafamiliare; il 19 marzo del 1980 fu proposto un documento con trecentomila firme a supporto di un nuovo disegno di legge strumento di tutela della dignità della donna e del diritto di autodeterminazione del corpo e della sessualità. Le proposte si susseguirono fino al 1995 quando ben sessantasette deputate parlamentari, appartenenti a tutti i diversi schieramenti politici, presentarono una proposta di legge approvata con un’ampia maggioranza (Marino, 2009). Per arrivare quindi alla nuova legge del 1996, che definisce la violenza sessuale non più, come previsto precedenetmente, un reato contro “la morale pubblica” e “il buon costume”, da circoscrivere in quanto fenomeno sempre più dilagante volto a minare la sicurezza dello Stato, ma “un delitto contro la persona”, con una evidente centratura sulla vittima del crimine e non sul disonore pubblico. La violenza sessuale veniva considerata “di non grave intensità sulla donna”, come un fatto penalmente irrilevante, culturalmente e socialmente accettato perché la donna, secondo il sentire comune, soprattutto se di bassa estrazione sociale e di scarso livello culturale, apprezzava l’essere trattata con maniere violente per giustificare il suo concedersi all’uomo (Tribunale di Bolzano, 30 giugno, 1982). Quindi, una concezione giuridica e sociale della donna (e di conseguenza anche delle bambine, nei casi abuso sessuale) non come soggetto dei diritti in quanto tale, ma nella sua funzione sociale e familiare, portatrice dei beni della moralità pubblica (Marino, 2009). Nel codice Rocco si distingueva inoltre tra violenza o congiunzione carnale (art.519 c.p. -abrogato) e atti di libidine violenta (art. 521 c.p. -abrogato), fattispecie che si riferivano a tutte le pratiche che non riguardassero specificatamente il rapporto sessuale. Oggi viene utilizzato indistintamente l’articolo 609 bis c.p. “violenza sessuale” che indica tutti i comportamenti, di violenza e minaccia, anche con abuso di potere legato al proprio ruolo, volti a costringere la vittima prescelta, contro la sua volontà, ad avere rapporti sessuali. Questa modifica ha determinato diverse positive implicazioni come il riconoscimento della unitarietà del danno cagionabile da un comportamento sessuale che lede la libertà della persona al di là della rilevanza dell’azione commessa e tutela la vittima esonerandola dalle indagini, spesso percepite invasive, per accertare l’avvenuta penetrazione (De Leo, Patrizi, 2002). Ma diverse sono anche le perplessità degli esperti sulla norma stessa, per esempio ci si interroga sul 8/36 fatto se l’art. 609 bis c.p. sia troppo generico nel comprendere un numero elevato di differenti comportamenti. Un’altra questione particolarmente dibattuta riguarda la procedibilità dei reati di violenza sessuale, difatti le legge prevede la perseguibilità del reato mediante querela con un termine di 6 mesi (generalmente la querela è prevista entro i 3 mesi). Ovviamente ad eccezione del caso in cui si tratti di una vittima minore di quattordici anni oppure di un autore pubblico ufficiale o un genitore o comunque persona a cui è affidata la vittima (articoli 609 septies c.p. “querela di parte” e 609 ter c.p. “circostanze aggravanti”). La procedibilità d’ufficio “tutelerebbe” la vittima da potenziali minacce e ritorsioni, ma dall’altra parte potrebbe ledere allo stesso tempo il suo prioritario diritto di sentirsi libera di denunciare o meno l’evento criminoso subito. Rivivere nel percorso giudiziario la violenza subita è percepita da molte donne come un’ulteriore forma di abuso e invasione della propria privacy (vittimizzazione secondaria) (Marino, 2009; De Leo, Patrizi, 2002); nonostante la legge preveda per tale reato la non ammissibilità di domande riguardanti la sfera privata e in particolar modo quella sessuale della vittima se non necessarie per ricostruire l’evento criminoso. Infine, la violenza sessuale di gruppo (articolo 609 octies c.p.) che viene socialmente e giuridicamente considerata un’azione di violenza contro una donna ancor più riprovevole e traumatizzante; la pena va dai 6 ai 12 anni di reclusione rispetto alla violenza sessuale agita da un solo individuo (che prevede dai 5 ai 10 anni). Il reato prevede che i correi siano simultaneamente presenti al momento del fatto “non essendo sufficiente la condivisione del proposito criminoso, in quanto è proprio la copresenza a incidere sul vissuto traumatico fisico ed emozionale della vittima” (De Leo, Patrizi, 2002, p.81). L'altro importante riferimento legislativo è la legge n. 269 del 3 agosto 1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù". La norma, che è in linea con i principi della Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo - ratificata ai sensi della legge n. 176 del 27 maggio 1991 e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma - adottata il 31 agosto 1996 (articolo 1) - introduce nuove fattispecie di reato (come ad esempio il turismo sessuale) e, insieme alle successive modifiche e integrazioni contenute nella legge n. 38 del 6 febbraio 2006, segna una tappa fondamentale nella predisposizione di strumenti atti a contrastare i fenomeni di sfruttamento sessuale a danno di minori. Questa legge rappresenta anche lo stimolo per migliorare le sinergie e le collaborazioni interistituzionali al fine di costruire delle procedure di intervento condivise per intervenire efficacemente nei casi di violenza e sfruttamento che coinvolgono bambini e adolescenti. In tal senso, con la circolare n. 070100 del 3 ottobre 2000 il Ministero dell’Interno, nell’ambito dell’attivazione di azioni comuni di prevenzione e intervento di tutela contro il fenomeno della pedofilia, invita i Prefetti a convocare i Comitati Provinciali per la Pubblica Amministrazione (ora Conferenza permanente) allo scopo di creare una rete di coordinamento tra i diversi attori già presenti ed operanti sul territorio quali gli Enti Locali, Servizi Sociali delle A.S.L. Servizi Sociali dei Comuni, Forze dell’Ordine, soggetti privati e del non profit per procedere ad una analisi della problematica ed individuare gli indirizzi di massima sui quali impostare moduli operativi di informazione, monitoraggio, programmazione ed intervento. In base a tale circolare, obiettivi della Conferenza permanente sono: promozione di protocolli di intervento operativo coordinati tra tutte le amministrazioni, per definire modalità condivise di approccio al problema della pedofilia e della violenza; stabilire ogni utile raccordo ed iniziativa al fine di garantire lo svolgimento delle iniziative di formazione predisposte dal comitato di coordinamento di cui all’articolo 17 della legge 269/1998; implementazione delle attività di sensibilizzazione nelle scuole; monitoraggio dei fenomeni di violenza, maltrattamento e pedofilia; 9/36 promuovere, previa intesa con gli Enti Locali competenti, ogni altra utile iniziativa finalizzata alla diffusione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e volta a migliorare le condizioni di reale godimento di tali diritti da parte degli interessati. A seguito dell’istituzione di queste conferenze, in molte realtà - in seno appunto alle Prefetture (ora Uffici Territoriali del Governo) – sono nati gruppi di lavoro tra istituzioni locali (operatori dei servizi socio-sanitari, forze dell’ordine, insegnanti, etc.) e associazioni del privato sociale che hanno dato vita a diversi accordi e protocolli di intesa atti a migliorare la gestione dei casi di violenza e sfruttamento. Dopo le due importanti leggi in materia di reati sessuali (legge 66/96 e legge 269/98) sopra descritte e le iniziative sviluppatesi a livello locale, negli ultimi cinque anni il legislatore si è espresso, da una parte rafforzando gli interventi e le misure di contrasto già emerse precedentemente, dall’altra recependo i segnali a livello europeo tesi a rinforzare anche gli interventi mirati non solo alla protezione delle vittime e alla repressione del fenomeno ma anche all’introduzione di nuove fattispecie di reato. In tal senso, la legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge 38/2006 (legge che modifica la precedente normativa in particolare adeguandola ai recenti accordi internazionali e alla decisione quadro europea). La legge n. 38 del 2 marzo 2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” introduce alcune importanti modifiche che riguardano principalmente questi aspetti che riportiamo sinteticamente: ampliamento della nozione di pornografia minorile; introduzione del reato di “pornografia minorile virtuale”. Le pene previste (dagli articoli 600 ter e 600 quater c.p.) per i reati di pornografia minorile si possono applicare – seppure diminuite di un terzo – anche alle immagini virtuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione grafica [...] la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali; introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori; agevolazione dell'attività degli inquirenti attraverso la possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pornografico minorile anche virtuale (l'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito); rinforzo e centralizzazione delle azioni di contrasto. Dopo l'articolo 14 della legge 269/1998, sono inseriti i seguenti: "Art. 14-bis. - (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) - 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET con <<il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti>>. Indirettamente connessa all’abuso e sfruttamento sessuale a danno di bambini e adolescenti è un’altra norma mirata ad intervenire specificamente sul fenomeno della tratta degli esseri umani e la loro riduzione in schiavitù, intrinsecamente legato al moltiplicarsi dei flussi migratori. Si tratta della legge n. 238 dell’11 agosto 2003 “Misure contro la tratta delle persone”, una norma che ha appunto l’obiettivo di arginare le lacune della precedente normativa e introdurre in chiave repressiva nuove modalità delittuose. 10/36 Si riporta qui di seguito (tavola 1) una sintesi dei principali articoli del codice penale che concernono la definizione delle fattispecie di reato precedentemente descritte dalle norme 66/1996, 269/1998, 283/2003 e 38/2006. Tavola 1. Sanzioni previste dal Codice penale Titolo XII: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA Capo III: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE Sezione I: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE Art. 600 - Riduzione in schiavitù: reclusione da 8 a 20 anni. Art. 600bis - Prostituzione minorile (Art. inserito ex L. 269/98): reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da €15.493 a €154.937; chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a € 5.164. Nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni. Se l’autore del fatto di cui è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi. Art. 600ter - Pornografia minorile (Art. inserito ex L. 269/98): per chi realizza e per chi fa commercio del materiale pornografico reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228, per chi diffonde o pubblicizza il materiale pornografico reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni; chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164. Art. 600quater - Detenzione di materiale pornografico (Art. inserito ex L. 269/98 e sostituito ex L. 38/06): reclusione fino a 3 anni e con la multa non inferiore a €1.549. Art. 600quater.1.Pornografia virtuale (Art. inserito ex L. 38/06): la pena è diminuita di un terzo. Art. 600quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. inserito ex L. 269/98): reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Sezione II: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ PERSONALE Art. 609 bis - Violenza sessuale (Art. aggiunto ex L. 66/96): Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Art. 609 quater - Atti sessuali con minorenne (Art. aggiunto ex L. 66/96, poi modificato ex L. 38/06): Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da 3 a 6 anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità le pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci Art. 609 quinquies - Corruzione di minorenne (Art. aggiunto ex L. 66/96): Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Art. 609-septies - Querela di parte (Art. aggiunto ex L. 66/96, poi modificato ex L. 38/06): I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio: 1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; 5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma. Art. 609 octies - Violenza sessuale di gruppo (Art. aggiunto ex L. 66/96): reclusione da 6 a 12 anni. 11/36 Gli anni seguenti sono stati caratterizzati da un intenso lavoro parlamentare nella direzione di trovare degli strumenti normativi ancora più efficaci per contrastare il fenomeno della violenza e dell’abuso sessuale. Basti pensare che nel 2008 sono state presentate ben diciotto proposte di legge sul tema specifico della pedofilia e che solo alcune di queste hanno avuto un esito fortunato con l’approvazione e trasformazione in legge. Di questa piccola percentuale, come vedremo più avanti, fanno parte le proposte in merito all’istituzione della giornata nazionale contro la pedofilia, l’inserimento delle fattispecie di reato della c.d. “pedofilia culturale” e del c.d. “grooming”. Il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” approda dopo due mesi alla definitiva conversione in legge (legge n. 38 del 23 aprile 2009). Tale misura, oltre a prevedere delle pene più severe contro i reati di violenza sessuale, introduce il reato di “Atti persecutori” nel codice penale con l’art. 612 bis (dopo il 612 che definisce la minaccia) tra i delitti contro la libertà morale, prevedendo l’implementazione di specifiche misure di contrasto e protezione delle vittime. L’introduzione di questo delitto vuole rispondere all’esigenza di circoscrivere il fenomeno delle molestie assillanti reiterate e di atti persecutori, legittimandone le conseguenze psico-fisiche a danno delle vittime e la necessità di implementare degli strumenti di tutela e contrasto. Come per la violenza sessuale il reato non è perseguibile d’ufficio - è necessaria la querela della persona offesa – tranne che in alcuni casi specifici come ad esempio di fronte alle situazioni che vedono coinvolti dei minorenni. È prevista una pena detentiva dai 6 mesi ai 4 anni che viene aumentata se il fatto è commesso da coniuge, ex coniuge o ex partner. Questa specifica è legata al fatto che nella maggior parte dei casi di stalking si tratta di una persona che cerca “di rimanere in contatto” con l’ex compagna/o o con una persona con cui ha stretto una relazione affettiva, attuando delle molestie, delle minacce e/o tentando di alterare le sue abitudini di vita (articolo 612 bis). «Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio». La vittima prima di presentare querela può essere ascoltata dall’autorità di pubblica sicurezza e avanzare richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Il questore, dopo delle brevi “indagini” e una volta verificata la fondatezza della testimonianza, potrà “ammonire oralmente” il presunto autore al fine di interrompere gli atti persecutori intrapresi. L’ammonimento può evitare di per sé la prosecuzione dei comportamenti persecutori che comunque potrebbero continuare durante l’iter giudiziario al di là della rigorosità della norma (art. 8 c.p.). Le modifiche all’art. 9 prevedono un’ulteriore tutela e controllo dell’autore di reato con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Spesso infatti la vittima, oltre a essere pedinata fino a casa e sorvegliata spesso, viene molestata pubblicamente anche nel contesto di lavoro con innumerevoli conseguenze per la stessa, come per esempio il disagio di dover “condividere” le minacce e le intimidazioni agite dall’ex partner. 12/36 «Art. 9 (Modifiche al codice di procedura penale)- 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti: «Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. 3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.». Ci soffermeremo più avanti su altre importanti novità introdotte con questa legge come l’istituzione dei Centri antiviolenza (art. 11) e del Numero Verde (art. 12). In materia di contrasto dei reati di abuso e sfruttamento sessuale vanno inoltre sottolineati due importanti traguardi: la legge n. 41 del 4 maggio 2009 "Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori (articolo 1) e l’entrata in vigore (1 luglio 2010) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, chiamata anche Convenzione di Lanzarote. In Italia, il disegno di legge n. 1969 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" e introduce importanti modifiche al Codice Penale in tema di pedofilia e pedopornografia culturale, aggiornando la normativa italiana. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati (approvazione avvenuta il 19 gennaio 2010), il disegno di legge è passato in Senato che ha apportato alcune modifiche. Attualmente, il testo è dunque ritornato alla Camera dei Deputati4 che deve riesaminare gli emendamenti, ovvero le modifiche, apportate dall’altro ramo del Parlamento in vista della loro modifica o definitiva approvazione. Lo schema del Ddl recepisce le disposizioni della Convenzione che non trovano riscontro nel nostro ordinamento. Le maggiori novità introdotte riguardano: la previsione del c.d. "grooming", cioè l’adescamento in rete, ossia la manipolazione psicologica dei minori per scopi sessuali, come nuova fattispecie di reato: “chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione di cui all’articolo 600 ter, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la reclusione da uno a tre anni”; 4 La procedura vuole che il disegno di legge faccia la spola tra i due rami del Parlamento fino a quando non sarà raggiunto un accordo su un identico testo di legge. Quando il testo verrà approvato da Camera e Senato, il documento verrà inviato al Presidente della Repubblica per la firma e la promulgazione. 13/36 l'integrazione del reato di atti sessuali commessi su minorenne con la punizione dei soggetti che abusino della loro autorità o influenza sul minore anche quando questi abbia superato i sedici anni d’età; l'integrazione del reato di prostituzione minorile (nuovo articolo 600 bis), per cui ”è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: a) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto”; l'adeguamento alla Convenzione dell'articolo 600 ter, comma 5, al quale è aggiunto che “chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro” (sempre che il fatto non costituisca più grave reato); il fatto che le persone offese da delitti di sfruttamento sessuale e di tratta di persone, commessi in danno di minori, possano essere ammessi al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito. Infine, in merito al fenomeno più esteso in termini di confini della violenza, si segnala la legge n. 154 del 4 aprile 2001, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari che introduce nuove misure volte a contrastare in maniera incisiva i casi di violenza all’interno delle mura domestiche. L’applicazione di tale legge ha il duplice scopo di prevenire il pericolo del consumarsi di reati di violenze fisiche e morali in seno alla famiglia e di recuperare i rapporti all’interno della stessa. Si presenta infatti come un importante strumento di tutela per i soggetti vittime di violenze e ha come obiettivo quello di rafforzare siffatta tutela attraverso una duplice tipologia di interventi: in ambito penale e civile. Nello specifico, in merito alle pene applicabili, il soggetto che subisce violenze fisiche e morali può chiedere e ottenere che vengano applicate specifiche misure cautelari in ambito penale e i c.d. ordini di protezione in ambito civile a carico del soggetto violento. Infatti, viene introdotto nel codice di procedura penale l’articolo 282 bis che prevede un’importante misura cautelare, quella dell’allontanamento dalla casa familiare del soggetto violento. In seguito alla commissione di un reato che abbia ad oggetto violenze fisiche e morali nei confronti di un familiare il pubblico ministero può nel corso di indagini preliminari o del dibattimento, chiedere al giudice incaricato, ove sussistano i presupposti della necessità e dell’urgenza, l’adozione delle suddette misure. 1.1.2. Il trattamento degli autori di reati sessuali Da un punto di vista legislativo, riflettere sul trattamento dell’autore di reati sessuali a danno di minori impone di riflettere su come e se sia possibile conciliare il significato della pena – e quindi la sua prioritaria finalità rieducativa - con l’esigenza di tutela della società – attraverso il controllo e la riduzione delle offese e la pericolosità sociale degli offenders - e delle vittime. In Italia, però, nonostante alcune virtuose esperienze locali, la partecipazione delle istituzioni competenti ad alcuni importanti programmi di ricerca, l’organizzazione di gruppi di lavoro interistituzionali mirati alla definizione di modelli di intervento e scambio di buone prassi, a livello legislativo non è previsto un trattamento specifico per questa tipologia di reati. Gli offenders sessuali sono collocati negli stessi istituti di pena (seppur, come vedremo più avanti, collocati in sezioni protette) e seguono le stesse modalità trattamentali previste per qualunque altro detenuto, come previsto dalle norme vigenti (legge n. 354 del 26 luglio 1975 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e il D.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”). Tuttavia, sussistono dei 14/36 possibili scenari all’interno dei quali poter avviare concrete esperienze di presa in carico nei confronti di questa tipologia di condannati. La già citata legge 269/1998 inserisce per la prima volta nel nostro ordinamento il concetto di "recupero dei responsabili di tali delitti”, prevedendo l'istituzione di un Fondo riservato in prima battuta alla cura delle vittime e in via residua al trattamento dei rei: Art. 17 - (Attivita' di coordinamento): 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri […], le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale […]. 2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta […]. 3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri: a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati; b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori; c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale […]. A tredici anni dalla legge (1998-2011), non si registrano iniziative operative di trattamento – né delle vittime né, soprattutto, degli autori - nate e supportate da questi finanziamenti, nonostante alcune proposte di legge presentate in questi anni alla Camera dei Deputati - ma mai approvate – inerti l’implementazione di programmi specifici di intervento per questa tipologia di offenders. Un passaggio importante a livello legislativo – e si spera anche maggiormente efficace del precedenti tentativi - potrebbe rappresentare la ratifica (attualmente in fase di approvazione finale della Camera dei Deputati) da parte dell’Italia della Convenzione di Lanzarote (2007). Attualmente la Convenzione è stata firmata da 42 dei 47 stati membri del Consiglio d’Europa, 10 dei quali hanno anche ratificato. Gli articoli 15 e 16 – Capitolo V “Programmi o misure di intervento” - della Convenzione di Lanzarote così recitano: Art. 15 (General principles): 1 Each Party shall ensure or promote, in accordance with its internal law, effective intervention programmes or measures for the persons referred to in Article 16, paragraphs 1 and 2, with a view to preventing and minimising the risks of repeated offences of a sexual nature against children. Such programmes or measures shall be accessible at any time during the proceedings, inside and outside prison, according to the conditions laid down in internal law. 2 Each Party shall ensure or promote, in accordance with its internal law, the development of partnerships or other forms of cooperation between the competent authorities, in particular health-care services and the social services, and the judicial authorities and other bodies responsible for following the persons referred to in Article 16, paragraphs 1 and 2. 3 Each Party shall provide, in accordance with its internal law, for an assessment of the dangerousness and possible risks of repetition of the offences established in accordance with this Convention, by the persons 15/36 referred to in Article 16, paragraphs 1 and 2, with the aim of identifying appropriate programmes or measures. 4 Each Party shall provide, in accordance with its internal law, for an assessment of the effectiveness of the programmes and measures implemented. Gli Stati parti hanno ritenuto necessario sottolineare l’aspetto delle misure da prendere per prevenire la recidiva di questa tipologia di reati attraverso dei programmi di intervento mirati a livello intramurario e/o extramurario (art. 15, comma 1). La Convenzione sottolinea inoltre la necessità di procedere alla valutazione della pericolosità sociale e al rischio di recidiva (articolo 15, comma 3) di questi offenders. Art. 16 (Recipients of intervention programmes and measures): 1 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons subject to criminal proceedings for any of the offences established in accordance with this Convention may have access to the programmes or measures mentioned in Article 15, paragraph 1, under conditions which are neither detrimental nor contrary to the rights of the defence and to the requirements of a fair and impartial trial, and particularly with due respect for the rules governing the principle of the presumption of innocence. 2 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons convicted of any of the offences established in accordance with this Convention may have access to the programmes or measures mentioned in Article 15, paragraph 1. 3 Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that intervention programmes or measures are developed or adapted to meet the developmental needs of children who sexually offend, including those who are below the age of criminal responsibility, with the aim of addressing their sexual behavioural problems. La Convenzione di Lanzarote si sofferma su un’altra importante criticità rappresentata da quei reati di tipo sessuale agiti da bambini e da adolescenti, verso i quali, sempre in conformità alle legislazioni vigenti in ciascun Paese, si dovrebbero erogare degli specifici programmi di intervento “allo scopo di trattare i loro problemi di condotta sessuale” (art. 16, comma 3). Nella direzione di colmare questa lacuna stanno andando alcune delle riflessioni presenti a livello parlamentare (espresse attraverso diversi disegni di legge e audizioni parlamentari presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati da parte di esponenti di partiti politici, esperti e operatori di associazioni del privato sociale, etc.). Parallelamente, a livello istituzionale, il nostro Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia – che, come vedremo più avanti, è l’istituzione competente a livello nazionale in materia di trattamento penitenziario di offenders adulti – nel Programma esecutivo d’azione (Pea) n. 18 intitolato “Elaborazione di un modello di trattamento per sex offenders” (Ministero della Giustizia, 2009), dopo aver constato la mancanza di un programma di trattamento mirato nella maggior parte degli istituti presenti sul territorio nazionale, sottolinea la necessità di: 1) esaminare i progetti laddove presenti; 2) valutare la ricaduta sui destinatari; 3) operare una scelta tra di essi e individuare un modello di trattamento; 4) dare disposizioni sulla loro diffusione; 5) verificare le disposizioni impartite; 6) individuare delle strutture dedicate dove erogare il trattamento. Parallelamente, il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia – che, come vedremo più avanti, è l’istituzione competente a livello nazionale in materia di trattamento penitenziario di offenders minorenni – come si evince nel Programma esecutivo di azione Pea n. 39 - I minori vittime di reati sessuali e sui sex offenders presenti nel circuito penale minorile 16/36 italiano si pone l’obiettivo di studiare il fenomeno dei minori vittime di reati sessuali e dei sex offenders minori d’età, attraverso l’attività degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, nel quadro degli interventi possibili nell’ambito di competenza del Dipartimento Giustizia Minorile. La stessa lacuna ovvero la mancanza di un specifico trattamento e la necessità di implementare delle procedure di intervento mirato a questa tipologia di autori di reato è stata avvertita anche a livello territoriale. Da anni, infatti, gli Enti locali (nello specifico, le Regioni) esprimono la loro attenzione nei confronti del trattamento degli autori di reati sessuali attraverso la firma di Protocolli di Intesa con il Ministero della Giustizia. Solo per citare un esempio, il Protocollo del Ministero della Giustizia con la Regione Calabria (2003) così recita: <<Gli autori di reati a sfondo sessuale, siano essi adulti o minori, sono spesso soggetti portatori di gravi problematiche a volte riconducibili a veri e propri stati patologici, che comportano la necessità di urgenti interventi trattamentali e/o terapeutici. Le condizioni descritte, se non adeguatamente riconosciute, potrebbero aggravarsi, con rischi sia relativi alla sfera personale che alla reiterazione del reato. E’ necessario quindi avviare dei progetti socio-terapeutici mirati a tale particolare fascia di utenza che negli ultimi anni è aumentata numericamente in modo rilevante>> (articolo 4b). Un altro esempio importante è costituito dal Protocollo operativo regionale tra Regione Toscana, Provveditorato regionale Toscana, Amministrazione penitenziaria, Centro giustizia minorile firmato il 27 gennaio 2010. Questo accordo, oltre alla dimensione trattamentale, fa riferimento alla necessità di implementare delle azioni congiunge di formazione degli operatori impegnati nel sistema penitenziario - “1. programmazione di iniziative comuni di formazione congiunta tra operatori della giustizia e operatori degli EE.LL. 2. finanziamenti per la consulenza del progetto, professionalità specialistiche e per lo svolgimento delle attività trattamentali 3. presa in carico dei soggetti sex offenders sia per un adeguato sostegno alle famiglie d’origine presentii sul territorio sia per un progetto di accompagnamento al momento della dimissione dei residenti, sia essa per fine pena o per misura alternativa alla detenzione” (articolo 7e) -, tematica che affronteremo nel paragrafo seguente. 1.1.3. Prevenzione e programmi di formazione Per i professionisti che lavorano all'interno del contesto penitenziario Il trattamento dell’autore di reati sessuali è un processo che, oltre a rivolgersi al sistema della vittima, si confronta con la figura dell’autore del reato attraverso un livello di competenza specifico e mirato (Cuzzocrea, Lepri, 2010). Nel nostro Paese non ci sono norme che richiamano l’implementazione di programmi di prevenzione e trattamento rivolti ai professionisti che operano all’interno del contesto penitenziario. Eppure, sono chiare, a tal proposito, alcune sollecitazioni presenti a livello europeo nella Raccomandazione n. (87) sulle Regole penitenziarie europee - adottata dal Comitato dei Ministri il 12 febbraio 1987 - e nella Raccomandazione n. (92) 16 relativa alle Regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione adottata dal Comitato stesso il 19 ottobre 1992. In particolare, una delle finalità perseguite è quella di: <<incoraggiare il personale penitenziario ad adottare un atteggiamento conforme alla importanza morale e sociale del proprio lavoro e a creare condizioni nelle quali esso possa svolgere al meglio le proprie prestazioni a beneficio della società in generale, dei detenuti ad esso affidati, e della soddisfazione della propria vocazione professionale>> (Preambolo della Raccomandazione n (87) 3). La Regola 39 della Raccomandazione N. (92) 16 ribadisce inoltre che: <<il personale incaricato dell'esecuzione dovrà ricevere un’adeguata formazione e disporre di informazioni tali da permettere di avere una percezione realistica del proprio settore di lavoro, delle proprie attività concrete e delle esigenze deontologiche del proprio lavoro. La capacità professionale dovrà essere migliorata e sviluppata con regolarità attraverso corsi di perfezionamento, analisi e valutazione del proprio lavoro>>. In questa 17/36 direzione sono andate due iniziative progettuali del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e Istituto Superiore Studi Penitenziari (I.S.S.P.) promosse dall’unione europea nell’ambito del Programma STOP: i Progetti WOLF (Working On Lessening Fear5) e For-WOLF6 (Formazione per WOLF). Il primo, realizzato nel corso del 1998 e concluso nel marzo 1999 consiste in un progetto di ricerca e scambio transnazionale tra Italia, Belgio e Olanda sul trattamento degli autori dei reati di sfruttamento sessuale a danno di minori e sui bisogni di formazione degli operatori addetti al loro trattamento. Il successivo progetto ForWOLF ha tentato di rispondere al quadro di bisogni emersi precedentemente, si è pertanto caratterizzato come un progetto di ricerca, formazione e scambio transnazionale (che ha coinvolto anche l’Inghilterra e la Spagna) sulle metodologie e i contenuti della formazione degli operatori sociali e penitenziari addetti al trattamento di questa tipologia di rei (AA.VV, 1999; Mariotti Culla, De Leo, 2005). Il confronto internazionale su differenti sistemi legislativi, programmi di trattamento e studi di efficacia ha reso possibile da queste esperienze, come d’altra parte anche il confronto attivato in sede formativa con e tra le diverse realtà penitenziarie coinvolte a livello nazionale, hanno evidenziato non solo che la sanzione penale da sola non è sufficiente a circoscrivere il fenomeno, ma anche e soprattutto che è necessario procedere con la realizzazione di strategie di intervento pluridimensionali (Cuzzocrea, Lepri, 2010). Eppure, negli anni a seguire, a parte alcune sperimentazioni locali, non si è sviluppata alcuna iniziativa legislativa in tal senso. I programmi di prevenzione e di formazione per i professionisti che lavorano nelle ONG La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - ha attivato, a partire dal 2006, un'ampia azione di sistema per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne, dei bambini e degli adolescenti, traducendo in azioni operative alcune importanti indicazioni contenute a livello legislativo. Queste azioni, soprattutto a livello locale, sono il risultato di un’attività sinergica tra le istituzioni e le associazioni del privato sociale. Nell’ambito della norma 38/2009 già precedentemente citata recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” evidenziamo la rilevanza di alcune previsioni giuridiche, in particolare misure a sostegno della vittima in termini informativi come la promozione dei Centri antiviolenza presenti nel territorio in cui risiede la vittima (articolo 11). Art. 11. (Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori) - 1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. Le Case e i Centri antiviolenza, deputati all’ascolto, all’accoglienza e al sostegno della donna vittima di violenze e maltrattamenti – e spesso anche dei bambini e degli adolescenti (laddove ci siano nel nucleo anche dei figli minorenni)- , sono stati la prima risposta specifica al fenomeno della violenza e nascono dalla collaborazione tra pubblico e privato (a livello locale, infatti, i 5 Letteralmente: “Lavorare per ridurre la paura”. L’attività di formazione e di ricerca è stata curata dal Dipartimento di Psicologia dei processi si sviluppo e socializzazione, dell’Università di Roma “Sapienza” con il Coordinamento scientifico del Prof. Gaetano De Leo. Gian Luigi Lepri e Vera Cuzzocrea (con S. Di Tullio D’Elisiis) hanno fatto parte del gruppo di ricerca. 6 18/36 Centri sono spesso gestiti da Cooperative sociali o Onlus). Un esempio in tal senso, è ad esempio rappresentato dallo “Sportello Antiviolenza” presente a Roma all’interno del Policlinico “Tor Vergata” e gestito dalla Onlus Telefono Rosa. Si tratta di un servizio di ascolto e accoglienza rivolto alle donne vittime di abusi o violenze nato da un accordo tra la Provincia di Roma (che ha finanziato l’iniziativa), l’Ospedale e Telefono Rosa che nel 2009 hanno siglato un Protocollo di Intesa. La norma ha inoltre previsto l’istituzione di un numero verde nazionale per fornire una prima assistenza psicologica e giuridica e strumento di intermediazione, nel caso ce ne fosse necessità, con le Forze dell’ordine (articolo 12). Art. 12 (Numero verde) - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati. L'obiettivo del servizio è quello di realizzare una "Rete Nazionale Antiviolenza"7 sostenuta da un numero telefonico di pubblica utilità “1522” e mirata a fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza. Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle donne vittime di violenza, offrendo informazioni utili e un orientamento verso la rete dei servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti a livello locale. Tale rete è pensata soprattutto come strumento per recepire e diffondere a livello nazionale le azioni realizzate dalle reti antiviolenza a livello locale, chiamate a contrastare il fenomeno della violenza di genere, garantendone, al contempo, i necessari raccordi tra le Amministrazioni Centrali competenti nel campo giudiziario, sociale, sanitario, della sicurezza e dell'ordine pubblico. I "nodi" della Rete antiviolenza nazionale sono i territori pilota. Si tratta di aree territoriali, Comuni o province, con le quali il Dipartimento per le Pari Opportunità stipula un Protocollo d'intesa al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere, di promuovere la costituzione o il rafforzamento di reti locali atte a contrastare gli episodi di violenza sulle donne, di facilitare l'integrazione del servizio nazionale 1522 con le strutture socio-sanitarie presenti in ambito territoriale e, infine, di realizzare seminari tematici pubblici sul tema della violenza di genere. Attualmente i territori pilota sono le città di Bologna, Palermo, Napoli, Venezia, Pescara, Prato, Cosenza, Isernia, Trieste, Ravenna, Nuoro, Potenza, Aosta, Torino, Latina, Agrigento, Reggio Emilia, Faenza, le Province di Genova, Ancona, Bari, Catania, Caserta, Crotone, Teramo, Pesaro-Urbino e la Provincia Autonoma di Bolzano. A livello legislativo, un’altra traccia della collaborazione tra pubblico e privato nell’erogazione di attività di prevenzione del fenomeno della violenza e dell’abuso sessuale a danno di bambini e adolescenza, si trova con l’istituzione nel 2003 da parte del Governo di un Servizio pubblico affidato in gestione alla Onlus S.O.S. Telefono Azzurro. Il servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza “114” è individuato e definito all’articolo 1 del decreto interministeriale 14 ottobre 2002 ed è attualmente promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Costituisce un servizio accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di pericolo e 7 Per maggiori informazioni si veda il portale www.antiviolenzadonna.it, per richieste di chiarimenti sul funzionamento del servizio si può far riferimento all’indirizzo [email protected] 19/36 disagio, anche derivanti da immagini, messaggi e dialoghi diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di massa o reti telematiche (come ad esempio la pedopornografia on line), che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico di bambini ed adolescenti. Il servizio è accessibile ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i giorni dell’anno, senza oneri per il chiamante e con addebito della telefonata a carico del servizio universale. E’ organizzato nella prospettiva di fornire assistenza e consulenza psicologica per situazioni di abuso e sfruttamento e gli occorrenti collegamenti con le strutture territoriali competenti in ambito sanitario, sociale e di sicurezza (articolo 2 del Decreto ministeriale del 6 agosto 2003). La stessa Associazione - in qualità di Ente Gestore del Servizio 114 - il 22 settembre del 2004 firma un Protocollo di intesa con il Ministero dell’Interno impegnandosi (articolo 6) in collaborazione con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, anche attraverso le Conferenze Permanenti (già sensibilizzate dalla Circolare già citata del Ministero dell’Interno del 3 ottobre 2000), a promuovere delle iniziative atte a mobilitare i soggetti pubblici e privati in grado di contribuire, per specifiche competenze in ambito sanitario e sociale, all’elaborazione di strategie operative volte a favorire: 1. la conoscenza del progetto 114 e la diffusione di questa conoscenza e consapevolezza a livello locale; 2. la costruzione di procedure comuni di intervento; 3. la circolazione delle informazioni tra i referenti locali e interistituzionali in merito alla gestione delle emergenze che vedono coinvolto il 114; 4. la diffusione di una cultura per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza in grado di percepire gli indicatori di rischio per un’adeguata ed efficace azione di prevenzione. Per una panoramica di tutti i contributi legislativi presenti nel nostro Paese descritti in questa prima parte del report si veda il prospetto seguente (Tabella 1). 1.2. Giustizia penale e le caratteristiche dei procedimenti penali quali: pena, il trattamento, ecc Prima di descrivere le caratteristiche del nostro sistema penale, le procedure di presa in carico degli autori di reati di violenza e abuso sessuali a danno di bambini e adolescenti e gli attori istituzionali e sociali competenti, è doveroso fare alcune premesse. Va innanzitutto ribadito che il sistema penitenziario italiano, malgrado si trovi quotidianamente a confrontarsi con diverse difficoltà legate sia alla natura di questa tipologia di reati sia al contesto in cui vengono accolti, attualmente non offre risorse e condizioni per una possibile presa in carico trattamentale di questi detenuti. In particolare questo avviene in un carcere che non sa differenziarsi rispetto alle tipologie dei detenuti e delle pene, e dunque non fornisce efficaci leve al condannato per reati sessuali, per intraprendere percorsi diversi di cambiamento. I miti esistenti sulla figura di questi offenders (ampliamente sconfermati dalla ricerca scientifica ma ancora presenti nel senso comune) e la mostruosità di questa tipologia di reati attivano delle resistenze sia a livello culturale (Traverso, Marzi, 1989) – nel riflettere seriamente ad interventi specifici atti a modificare il comportamento sessualmente deviante – sia a livello operativo - nell’interagire con i colpevoli - costringendo gli addetti ai lavori ad un percorso ad ostacoli nel programmare interventi specifici. Questi autori di reato vivono pertanto in una condizione di marginalità che in carcere si esprime con la loro collocazione all’interno di sezioni protette separate – sia a livello logistico che nell’organizzazione delle attività trattamentali - dai reparti in cui si trovano gli altri detenuti. E’ questa una delle principali contraddizioni esistenti nella gestione del problema (De Leo, Patrizi, 2006). Alla luce delle premesse di cui sopra, proviamo a rappresentare tre aspetti del sistema penale italiano inerenti la gestione dei reati sessuali a danno di bambini e adolescenti: a) il modello di giustizia e le finalità a cui tende il nostro sistema di esecuzione della pena, come cornice di significato entro cui comprendere il trattamento degli autori di reati sessuali; 20/36 b) le istituzioni e gli attori pubblici e privati competenti in materia di prevenzione, contrasto e presa in carico della violenza e dell’abuso sessuale. Il modello di giustizia e le finalità a cui tende il nostro sistema di esecuzione della pena In Italia, la risposta penale ad un reato è disciplinata e garantita da diversi principi sanciti dalla nostra Costituzione, tra cui: l'inviolabilità della libertà personale (articolo 13), l'inviolabilità del diritto di difesa (articolo 24), presunzione di non colpevolezza (articolo 27, comma 2), l’obbligatorietà dell’azione penale (articolo 112), etc. Successivamente ad una notizia di reato ha avvio una fase di indagini preliminari compiute dal Pubblico Ministero (PM) con il supporto della Polizia Giudiziaria (PG). Obiettivo di questa prima fase operativa (procedimento penale) è di raccogliere elementi per verificare se sia opportuno (rinvio a giudizio e avvio del processo) o meno (richiesta di archiviazione) instaurare una successiva fase dibattimentale. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova che esprime la garanzia di giustizia secondo la quale nessuno può subire gli effetti di una sentenza senza avere avuto la possibilità di essere parte del processo da cui la stessa proviene, ossia senza aver avuto la possibilità di un'effettiva partecipazione alla formazione del provvedimento giurisdizionale (diritto di difesa). I tipi principali di sentenza penale sono: di non luogo a procedere; di proscioglimento o di assoluzione; di condanna. La sentenza di condanna afferma la colpevolezza dell'imputato e viene pronunciata solo qualora si sia formata la prova di piena reità. Il periodo di detenzione di un imputato, internato o condannato è disciplinato da specifiche norme e finalità. Secondo quanto indicato dal nostro ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 26 luglio 1975 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e il D.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”) il periodo di reclusione dovrebbe servire al detenuto per riflettere sul comportamento deviante assunto e sui danni provocati, al fine di conseguire un adeguato reinserimento nella società, coerentemente con i principi espressi dalla nostra Costituzione (1947) secondo cui “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (articolo 27). In tal senso, “la giustizia penale può costituirsi come spazio sociale istituito per un confronto attivo fra il reo, le sue azioni penalmente rilevanti, la vittima e le valenze sociali e simboliche del reato” (De Leo, 1996, p. 24). Il reato, in quanto violazione del diritto, viene dunque associato a una pena dalla funzione retributiva, sotto il profilo giuridico e morale. La privazione della libertà costituisce la strategia privilegiata per dissuadere dalla messa in atto di comportamenti trasgressivi, attraverso l'imposizione di condizioni di svantaggio personale e relazionale (De Leo, 1996): misure quali le privazioni e le sofferenze fisiche divennero il mezzo per indurre il reo al riconoscimento dell'errore commesso e al conseguente cambiamento comportamentale. Il nostro codice penale (Codice Rocco del 1930) è considerato un codice «di compromesso» che, nell’equilibrio fra le funzioni di controllo e di cura, ha individuato la via per affermare le principali funzioni della risposta penale: prevenzione generale o deterrenza, prevenzione speciale, difesa sociale. La sanzione penale, nel nostro Paese, ha pertanto una funzione retributiva, mentre la pena effettiva si esplica tenuto conto della finalità rieducativa e riabilitativa. Principale strumento rispetto a quest’ultimo obiettivo: il lavoro sulla personalità del reo, sulle sue condizioni psicologiche, familiari e sociali, ma anche sulle eventuali pregresse variabili personali e socio-culturali che possono aver influenzato il comportamento in senso deviante (De Leo, 1996). Funzionale al cambiamento non è quindi considerata, almeno non in senso esclusivo, la pena in sé con la mera custodia, ma la progettazione/realizzazione di un programma di osservazione e trattamento individualizzato, che miri a modificare in senso sociale positivo gli orientamenti comportamentali di tipo deviante, 21/36 attraverso l'offerta di sostegno psico-sociale e risorse di cambiamento. Tra le diverse leggi che si sono susseguite negli ultimi dieci anni, la legge n. 663 del 10 ottobre 1986 (c.d. “legge Gozzini”), introducendo le “misure alternative”, rappresenta senz’altro la norma che esprime il senso più compiuto della finalità risocializzativa della pena. b) le istituzioni e gli attori pubblici e privati competenti in materia di prevenzione, contrasto e presa in carico dei reati di violenza e abuso sessuale Nel nostro Paese ci sono diverse istituzioni a vario titolo competenti e a vario titolo deputate alla gestione di queste problematiche. Rispetto alla dimensione del contrasto dei reati la competenza è del Ministero dell’Interno che, insieme al Ministero della Difesa e alle rispettive declinazioni territoriali (per il primo: Comandi dei Vigili del fuoco, Prefetture, Questure e Commissariati di Pubblica Sicurezza, mentre per il secondo: Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Caserme e Stazioni) è l’organo deputato all’Ordine e alla Sicurezza Pubblica. Nello specifico, il Ministero dell’Interno è organizzato in cinque Dipartimenti, tra cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che provvede specificamente al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia ed è organizzato in tredici Direzioni. Tra queste la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato incardina le quattro principali Specialità della Polizia di Stato ed è organizzata in quattro Servizi specialistici tra cui il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni (già precedentemente citato). Questa struttura ha il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di telecomunicazioni e sull'uso distorto delle tecnologie nonché impedire che esse divengano veicolo di illegalità. Fenomeni come la pedo-pornografia on-line, attacchi a sistemi informatici, truffe perpetrate grazie all'utilizzo fraudolento di codici di carte di credito o di debito, sono alcuni esempi delle attività delittuose che vengono contrastate dal personale della specialità. Il Servizio assicura una presenza articolata e diffusa in tutto il territorio attraverso il Servizio centrale, una Sezione distaccata a Napoli presso l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, 20 Compartimenti regionali e 76 Sezioni provinciali. E’ inoltre organizzato in tre Centri di coordinamento: il Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia sulla rete internet; il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche; il Commissariato di P.S. on-line. Questi centri coordinano rispettivamente le attività collegate al contrasto della pedopornografia on-line, quelle per la prevenzione e la repressione dei crimini informatici in danno dei sistemi delle aziende, degli enti e delle pubbliche amministrazioni che gestiscono le attività strategiche nazionali e fornire un punto di riferimento ai cittadini per effettuare, via internet, segnalazioni e denunce relative a reati di vario genere, tra cui ovviamente quelli informatici, ovvero richiedere informazioni nelle diverse materie di competenza della Polizia Postale e delle Comunicazioni L’istituzione invece competente in materia di trattamento dei detenuti (indipendentemente dal tipo di reato) è il Ministero della Giustizia, nelle sue specifiche diramazioni del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), competente rispetto agli adulti, e del Dipartimento per la Giustizia Minorile (DGM), competente rispetto ai giovani. Nello specifico, il DAP viene istituito dall’articolo 30 della Legge 395/1990, nell'ambito del Ministero della giustizia ed ha le seguenti competenze: attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; 22/36 coordinamento tecnico operativo, direzione ed amministrazione del personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione; direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento. E’ suddiviso in cinque direzioni che hanno compiti specifici di intervento - Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi; Direzione generale del personale e della formazione; Direzione generale dei detenuti e del trattamento; Direzione generale per il bilancio e della contabilità; Direzione generale dell'esecuzione penale esterna8 - e dotato di Ufficio Superiore di Studi Penitenziari. Il Dipartimento, a livello territoriale, è inoltre organizzato in: 16 Provveditorati Regionali per l’Amministrazione Penitenziaria (PRAP); 213 istituti penitenziari di cui 177 case circondariali, 70 case di reclusione, 1 istituto a custodia attenuata per madri detenute (ICAM), 2 istituti di custodia per tossicodipendenti, 1 centro penitenziario. All’interno di queste strutture operano assistenti sociali, educatori e psicologi, fanno parte dell’èquipe penitenziaria che insieme al Direttore di istituto e al Corpo di Polizia Penitenziaria si occupano della presa in carico delle persone detenute (imputate, internate o condannate). Il Dipartimento per la Giustizia Minorile (DGM) è costituito da una articolazione amministrativa centrale e territoriale e provvede ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile, garantendo la certezza della pena, la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto e perseguendo la finalità del reinserimento sociale e lavorativo dei minori entrati nel circuito penale. Si occupa della tutela dei diritti dei minori e dei giovani-adulti, dai 14 ai 21 anni, sottoposti a misure penali, mediante interventi di tipo preventivo, educativo e di reinserimento sociale. Le strutture territoriali che compongono il dipartimento sono: 12 Centri per la Giustizia Minorile (CGM) sono organi del decentramento amministrativo che possono avere competenza sul territorio di più regioni e in questi casi fanno riferimento a più corti d'appello. 19 Istituti penali per i minorenni (IPM) assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria quali la custodia cautelare o l'espiazione di pena nei confronti di minorenni autori di reato. 29 Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale. 25 Centri di prima accoglienza (CPA) ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida che deve aver luogo entro 96 ore dall'arresto fermo o accompagnamento, assicurando la custodia dei minorenni pur non essendo strutture di tipo carcerario. 12 Comunità assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato. All’interno di queste strutture operano assistenti sociali, educatori e psicologi. Un’ultima istituzione governativa da segnalare – già precedentemente citata - è il Dipartimento per le Pari Opportunità che in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra le altre la delega a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di sfruttamento e tratta delle persone, di violenza contro le donne, nonché di violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine. 8 Il cui direttore è la dott.ssa Luigia Mariotti Culla, già citata precedentemente per l’attività di collaborazione avviata dall’Università di Sassari ai fini dell’iniziativa progettuale. 23/36 In Italia esistono inoltre diverse realtà del privato sociale che promuovono importanti iniziative che mirano a prevenire il fenomeno dell’abuso all’infanzia, formare gli operatori socio-sanitari, educativi e penitenziari deputati al trattamento degli autori di reato, supportare le istituzioni deputate (forze dell’ordine, Autorità Giudiziaria, servizi territoriali, etc.) nelle attività di contrasto (ad esempio attraverso le segnalazioni dei reati), svolgere ricerche e attuare interventi specialistici (come ad esempio delle consulenze tecniche psicologico-giuridiche per conto delle procure o il trattamento delle vittime e/o degli autori di reato). Si elencano qui di seguito le principali realtà associative rilevanti a livello nazionale: Save The Children Onlus http://www.savethechildren.it. Save the Children Italia, dall'anno della sua fondazione, nel 1999, ha lavorato per difendere e promuovere i diritti delle bambine e dei bambini e per migliorare concretamente le loro condizioni di vita. Lavorando a stretto contatto con le comunità locali, Save the Children porta aiuti immediati, assistenza e sostegno alle famiglie e ai bambini in difficoltà; crea cambiamenti positivi e duraturi nella vita dei bambini nei luoghi dove opera. La presenza dell'Organizzazione, in questi anni, si è consolidata in diversi settori e ambiti d'intervento, quali ad esempio la protezione dei minori migranti presenti in Italia o a rischio di sfruttamento, e dei bambini e adolescenti che sono esposti ai problemi derivanti da un uso scorretto e illegale delle nuove tecnologie, o ancora, nell'ambito del sistema scolastico nazionale. A livello internazionale, Save the Children è presente e opera in America del Sud, Asia, Africa e Europa (Albania, Bosnia e Montenegro, Kosovo). ECPAT - End Child Prostitution Pornography And Trafficking http://www.ecpat.it. Dal 1990 ECPAT lavora per proteggere i minori proprio dallo sfruttamento sessuale e da tutte le sue forme di schiavitù contemporanee: il turismo sessuale, la prostituzione, la pornografia e la tratta a scopi di sfruttamento sessuale. Aiutare i bambini coinvolti nel dramma del turismo sessuale, nel Sud-est asiatico, è stato il primo impegno di ECPAT. Poi, l’estensione del fenomeno e i suoi mutamenti hanno spinto l’organizzazione a lavorare in ogni Paese in cui i bambini fossero a rischio. Oggi ECPAT è presente in oltre 70 Paesi nel mondo, con 80 gruppi nazionali. Ciò, è si l’effetto della volontà di coinvolgere più Stati possibili nella protezione dei bambini, ma soprattutto la dimostrazione di un fenomeno che, oltre al Sud-est asiatico, coinvolge tante altre zone del mondo. Per questo la sigla ECPAT ha acquisito un significato generico: End Child Prostitution, Pornography And Trafficking In Children For Sexual Purposes (Porre fine alla prostituzione minorile e alla pornografia infantile, e al traffico di minori a fini sessuali). S.O.S. Telefono Azzurro Onlus http://www.azzurro.it/. Telefono Azzurro Onlus ha investito nei progetti sperimentali delle strutture Tetto Azzurro e dei Team d’Emergenza che intervengono nelle situazioni di gravi eventi che coinvolgano bambini e adolescenti; ha preso in carico la gestione del servizio telefonico nazionale per le emergenze dell’infanzia, il 114, e quello per la segnalazione dei minori scomparsi, il 116.000; interviene nelle scuole, nella formazione degli operatori; collabora con le Istituzioni per garantire in tutti gli ambiti il rispetto dei diritti dei bambini. L'Associazione è impegnata nella prevenzione e nella cura delle situazioni di disagio anche mediante il coinvolgimento della comunità, affrontando i problemi dell’infanzia in un’ottica nazionale, europea e internazionale. Telefono Azzurro Onlus è anche un osservatorio permanente dell’infanzia in Italia, pubblicando annualmente un Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in collaborazione con Eurispes. L’Associazione è impegnata in un continuo confronto operativo, teorico e metodologico a livello internazionale con le Helpline inglese, francese, spagnola e austriaca, al fine di individuare e adottare comuni linee guida per la gestione della consulenza e per la formazione e lo sviluppo delle competenze degli operatori. 24/36 Telefono Rosa Onlus http://www.telefonorosa.it Nasce nel febbraio 1988 come strumento temporaneo di ricerca volto a far emergere attraverso la voce diretta delle donne, la violenza "sommersa", di cui non si trova traccia nei verbali degli operatori sanitari o delle forze dell'ordine. In questi anni oltre all'impegno diretto verso le persone in situazioni di disagio l’associazione ha promosso convegni, iniziative, campagne di comunicazione. L’attività dell’associazione è stata riconosciuta con l’iscrizione all’Albo del Volontariato della Regione Lazio fin dal 25 novembre 1993 alla sezione seconda servizi sociali, nonchè al registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’immigrazione, dal settembre 2004. Dal 2006 il "Telefono Rosa - Onlus" ha personalità giuridica. Oggi l’Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa onlus è una rete di associazioni territoriali. La sede della presidenza è a Roma. Vi collaborano, ad oggi, 60 volontarie, 12 avvocate penaliste e civiliste, iscritte al patrocinio a spese dello Stato, 10 psicologhe, 12 mediatrici culturali di diversa nazionalità, 2 funzionarie di banca. Le consulenze sono gratuite. CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia http://www.cismai.org/. Promuove il coordinamento e lo scambio fra centri e servizi, pubblici e privati, che operano nel campo della prevenzione e del trattamento nell’abuso in danno di minori; identifica linee guida per la presa in carico delle situazioni e definisce protocolli di intervento utilizzabili dai diversi servizi interessati; promuove contatti e scambi con le forze politiche ed istituzionali, al fine di segnalare le priorità di azione per il contrasto della violenza sui minori; promuove convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni, corsi di formazione. Tiene contatti e collabora con altre Associazioni nazionali ed internazionali, impegnate nel campo della difesa dei diritti di bambini e bambine. Centro di Psicologia Giuridica dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma. http://www.istitutopsicoterapie.it/centropsicologiagiuridica/index.html. Riconosciuto dalla Società Internazionale di Psicologia Giuridica, da oltre 15 anni, offre consulenza nei vari campi della psicologia giuridica, tra i quali anche la valutazione e il trattamento delle vittime e degli autori di abuso sessuale infantile. Inoltre, il Centro ha a disposizione i locali idonei per svolgere audizioni protette e incontri protetti. Il Centro porta avanti progetti di ricerca, di formazione e d’intervento per la prevenzione degli abusi a danno di minori, in collaborazione con enti e associazioni a livello nazionale e internazionale. 1.3. Cati pubblici Nazionali sui crimini sessuali contro i minori (10 anni) La sezione intende presentare una panoramica circa i reati sessuali a danno di bambini e adolescenti attraverso l’analisi dei dati provenienti dalle principali fonti istituzionali nazionali, nello specifico: statistiche giudiziarie del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno, rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica – ISTAT (un ente di ricerca pubblico presente nel Paese dal 1926 costituisce il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici) riferite al periodo temporale degli ultimi dieci anni. Abbiamo innanzitutto analizzato la presenza di detenuti adulti presenti per posizione giuridica, sesso e nazionalità negli istituti penali (tabella 1). 25/36 Tabella 1. Detenuti presenti per posizione giuridica, sesso e nazionalità (2001- 2010). Aggiornato al 31 dicembre 2010 Data di rilevazione 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 imputati 23.302 21.682 20.225 20.036 21.662 22.145 28.188 29.901 29.809 28.782 Posizione giuridica Condannati Internati 30.658 32.854 32.865 35.033 36.676 15.468 19.029 26.587 33.145 37.432 1.315 1.134 1.147 999 1.185 1.392 1.476 1.639 1.837 1.747 totale 55.275 55.670 54.237 56.068 59.523 39.005 48.693 58.127 64.791 67.961 sesso donne % 2.421 2.469 2.493 2.589 2.804 1.670 2.175 2.526 2.751 2.930 4,38 4,44 4,60 4,62 4,71 4,28 4,47 4,35 4,12 4,31 nazionalità stranieri % 16.294 16.788 17.007 17.819 19.836 13.152 18.252 21.562 24.067 24.954 29,48 30,16 31,36 31,78 33,32 33,72 37,48 37,09 37,15 36,72 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica (modificata) Dai dati emerge che la popolazione detenuta nelle carceri italiane dal 2001 ad oggi è in costante aumento, in particolar modo quella straniera. Decisamente stabile nel corso degli anni la presenza della popolazione femminile che è in netta minoranza rispetto a quella maschile. Le regioni con il maggior numero di detenuti sono la Lombardia, la Sicilia, la Campania e il Lazio; si evidenzia che Lombardia e Lazio presentano un elevato indice di popolazione immigrata. In proporzione alla popolazione nazionale il numero di detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane è molto alto soprattutto nel raffronto con il numero dei detenuti italiani; in alcune regioni come ad esempio in Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Toscana i detenuti stranieri superano quelli italiani mentre in altre, come Lombardia e il Piemonte il numero è equamente distribuito. Poco più della metà della popolazione detenuta è già stata condannata, la restante parte è costituita in prevalenza da imputati in attesa di giudizio, appellanti, ricorrenti o comunque avente una posizione giuridica non definita. Un’altra considerazione generale in merito alla popolazione detenuta adulta presente in Italia va fatta rispetto alla dimensione del sovraffollamento: quasi tutti gli istituti penali non rispettano le capienze regolamentari, in alcuni casi si arriva a al doppio o quasi del numero massimo di posti per detenuti consentito, al nord (ad esempio in Emilia Romagna, Lombardia etc.) al sud (ad esempio in Campania e in Sicilia) (DAP, 2010). Rispetto alla tipologia di reato, emergono i reati contro il patrimonio (i più comuni sono il furto, la rapina), quelli legati alla vendita di stupefacenti e infine i reati contro la persona tra i quali i più gravi risultano l'omicidio e la violenza sessuale (tabella 2). 26/36 Tabella 2. Detenuti per tipologia di reato - I semestre 2010 Tipologia di reato Associazione di stampo mafioso (416bis) Legge droga Legge armi Ordine pubblico Contro il patrimonio Donne Uomini Totale9 113 5.684 5.797 1.281 26.873 28.154 121 9.675 9.796 151 3.059 3.210 1.144 30.749 31.893 Prostituzione 173 989 1.162 Contro la pubblica amministrazione 156 7.465 7.621 39 1.713 1.752 170 3.898 4.068 Moralità pubblica 7 227 234 Contro la famiglia 51 1.605 1.656 Incolumità pubblica Fede pubblica Contro la persona Contro la personalità dello stato 793 21.817 22.610 16 165 181 282 5.605 5.887 Economia pubblica 10 499 509 Contravvenzioni 69 3.825 3.894 Legge stranieri 156 3.743 3.899 Contro il sent.to e la pietà dei defunti 35 1.024 1.059 Altri reati 77 3.153 3.230 Contro l'amministrazione della giustizia Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica (modificata) Tra i reati sessuali maggiormente rilevati oltre alla violenza sessuale si evincono gli atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico denunciati dalle Forze di Polizia all’Autorità Giudiziaria nel 2008 (grafico 1). 9 La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze. 27/36 Grafico 1 - Tipologie di reati sessuali Fonte: Delitti denunciati dalle Forze di Polizia all’Autorità Giudiziaria - Periodo di riferimento: Anno 200810 (ISTAT) Nel nord Italia si evincono più reati a danno di minori rispetto al Centro e al Mezzogiorno (Tabelle 3 e 4). Tabella 3. Tipologie di reati sessuali per ripartizione territoriale Violenze sessuali Atti sessuali con minorenne Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione Pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico Totali Nord 2.533 246 805 291 3.875 Centro 972 86 359 100 1517 Mezzogiorno 1.386 142 320 146 1.994 Fonte: Delitti denunciati dalle Forze di Polizia all’Autorità Giudiziaria - Periodo di riferimento: Anno 200811 (ISTAT) 10 La serie storica di questi dati è consultabile e acquisibile nella banca dati Istat Sistema Informativo Territoriale sulla Giustizia, http://www.istat.it/dati/dataset/20100809_00/ 28/36 Tabella 4. Distribuzione delle violenze sessuali per regione Violenze sessuali Atti sessuali con minorenne Corruzione di minorenne Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione Pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico 154 1 263 15 28 1 78 25 97 Regione Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Trentino-Alto Adige Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia 387 10 985 107 33 94 12 13 1 30 7 379 101 37 16 15 5 136 428 377 61 107 427 91 13 41 43 7 4 32 11 13 338 285 41 131 356 131 4.893 2 26 31 4 12 48 8 474 - 53 81 12 3 15 8 1 4 13 5 47 147 126 26 49 158 36 44 50 40 11 14 35 15 3 16 9 3 1 16 6 94 66 1 41 55 21 1.484 7 23 13 4 26 43 15 537 168 Fonte: Delitti denunciati dalle Forze di Polizia all’Autorità Giudiziaria - Periodo di riferimento: Anno 200812, ISTAT. Le Regioni dove sono stati denunciati più reati sessuali in relazione alla popolazione sono l'Emilia Romagna, la Toscana, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Ma il dato più interessante risulta l'aumento costante delle denunce dal 2004 al 2007 (ISTAT, 2009). Tendenza invertita, secondo i dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale (Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno) nel biennio 2007-2009 in cui la Polizia registra una riduzione del 4,2% delle denunce di violenza sessuale (tabella 5). 12 Tentati omicidi, lesioni, persone, omicidi preterintenzionali, omicidi colposi, minacce. 29/36 Tabella 5. Violenze sessuali in Italia 2007-2009 DELITTI 2007 2008 2009 DELITTI CONTRO LA PERSONA13 163.276 168.200 160.601 Var. % 2007-2009 -1,6% Omicidi volontari consumati Violenze sessuali FURTI RAPINE TOTALE GENERALE 630 4.897 1.636.656 51.210 2.933.146 612 4.893 1.392.544 45.857 2.709.888 579 4691 1.307.444 35.150 2.569.309 -8,1% - 4,2% -20,1% -31,4% -12,4% Fonte: Direzione Centrale della Polizia Criminale (Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, 2009. Analizzando le segnalazioni registrate dagli uffici di polizia relativamente a casi di abusi sessuali nei confronti di minori per il quadriennio 2001- 2005 (2.123), evidenziamo che l’84,6% (1.797) è relativo a casi di violenza sessuale (art. 609 bis e ter legge 96/1966), per i quali sono state denunciate 2.086 persone (di cui 993 in stato di arresto) le quali sono prevalentemente di nazionalità italiana. L’84,6% del totale dei minori vittime di abusi sessuali (2.604) appartiene prevalentemente al sesso femminile ed è di origine italiana (2.202). Le vittime appartengono soprattutto alla fascia infradiciottenne (11-14 anni=1.030 e 0-10 anni = 940), mentre per quanto riguarda la fascia di età compresa tra i 15 e i 17 anni risultano coinvolti 634 minori. Il contesto nel quale il minore ha subito l’abuso sessuale è generalmente quello familiare/amicale; in otto casi su dieci difatti l'autore di reato era conosciuto dalla vittima. Se confrontiamo gli stessi dati, relativi all'abuso sessuale, segnalati agli Uffici di polizia tra luglio 1997 e giugno 2001 emerge che il fenomeno si è decisamente ridotto del 2,9%. Inoltre nel luglio 1997–giugno 2001 l’83% delle segnalazioni di reato ha riguardato episodi di violenza sessuale (art. 609 bis e ter L. 96/66). In entrambi i periodi in esame, gli autori reato sono stati identificati dagli organi inquirenti, generalmente nel 97% dei reati segnalati (Direzione Centrale della Polizia Criminale, 2009). La tabella 7 riassume i dati forniti dagli uffici dei servizi sociali (USSM) del DGM del Ministero della Giustizia in merito alle vittime minorenni di reati di violenza sessuale. Si evince che, per quanto concerne i minori segnalati e presi in carico per violenza sessuale (articolo 11 legge 66/1996)14 negli anni 2007-2009 rilevati dall'USSM, ci sia stata una contrazione del fenomeno perché il numero delle segnalazioni di sia ridotto in entrambi casi nel 2008 e nel 2009, oppure che si tratti di casi di abuso intrafamiliare più difficili da far emergere. 13 14 Il Dipartimento della giustizia minorile interviene, nell'ambito dell'abuso sessuale ai danni di minori ai sensi della legge 66/96, in quanto i servizi della giustizia minorile sono direttamente coinvolti dall'art. 11 comma 3 e 4 della legge. La competenza è relativa all'attività di coordinamento tra magistratura, servizi minorili e istituzioni territoriali per l'attuazione delle misure di contrasto del fenomeno, ma soprattutto perché al minore venga assicurata l'assistenza dei servizi della giustizia minorile e degli enti locali e perché l'autorità giudiziaria si avvalga di questi in ogni stato e grado del procedimento. I servizi della giustizia minorile svolgono un'attività di assistenza del minore durante l'iter giudiziario. In questo segmento del percorso della così detta "presa in carico", vengono messe a disposizione del minore vittima e della sua famiglia le varie figure professionali quali psicologi e assistenti sociali, ciascuna con le proprie specifiche tecniche d'intervento. 30/36 Tabella 6. Uffici di servizio sociale per i minorenni: minori vittime di violenza sessuale segnalati e presi in carico (art.11 legge 66/96) - 2007-2008-2009. Situazione al 31 dicembre 2009. Minori vittime di violenza sessuale (Legge 66/96) Italiani Stranieri Totale maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale Minori segnalati nel 2007 66 121 187 3 7 10 69 128 197 Minori per i quali sono state attivate azioni di servizio sociale per la prima volta nel 2007 59 136 195 4 11 15 63 147 210 8 14 22 1 1 2 9 15 24 Totale minori presi in carico 67 150 217 5 2 17 72 162 234 Minori segnalati nel 2008 42 94 136 1 6 7 43 100 143 Minori per i quali sono state attivate azioni di servizio sociale per la prima volta nel 2008 37 94 131 1 5 6 38 99 137 Minori in carico da periodi precedenti al 2008 17 29 46 1 - 1 18 29 47 Totale minori presi in carico 54 123 177 2 5 7 56 128 184 Minori segnalati nel 2009 22 95 117 2 12 14 24 107 131 Minori per i quali sono state attivate azioni di servizio sociale per la prima volta nel 2009 31 99 130 2 10 12 33 109 142 Minori in carico da periodi precedenti al 2007 Minori in carico da periodi precedenti al 2009 Totale minori presi in carico 12 43 30 129 42 172 - 2 10 12 12 45 30 139 42 184 Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile - servizio statistica Per quanto riguarda il contrasto alla pornografia minorile su internet e i reati ad essa legati sembrerebbe che le norme introdotte dalla legge 269/1998 (e dalle successive integrazioni) siano risultate particolarmente utili nel sanzionare specifiche condotte quali la produzione, la commercializzazione, la diffusione, la divulgazione, la cessione e la detenzione di materiale pedo-pornografico. L’attività investigativa svolta dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni ha portato negli ultimi dieci anni all’arresto di 219 individui, alla denuncia a piede libero di 4216 persone, alla perquisizione di 3978 abitazioni di soggetti sospettati di pedofilia on-line e alla chiusura di oltre 170 siti web attestati in Italia e contenenti materiale ritraente abusi sessuali sui minori. Una percentuale sempre crescente, dal 10 al 21% del campione di soggetti indagati dalla Polizia Postale per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, utilizza la rete anche per cercare di intrattenere conversazioni e avere contatti con i minori (C.E.T.S. - Child Exploitation Tracking System, Polizia Postale e delle Comunicazioni). Questo dato conferma, con buona probabilità, l’ipotesi che una gran parte dei fruitori di materiale pedopornografico ha interesse a contattare minori, con la finalità “minima” di parlare con loro di tematiche sessuali, fino a quella più inquietante di organizzare incontri finalizzati all’abuso del minore stesso. Riguardo all’identikit del pedofilo online, italiano, possiamo affermare che l’abusante è quasi esclusivamente maschio, benché siano stati registrati casi in cui sono coinvolte anche donne e non soltanto in veste di complici passive dei reati (maschi 94,5% e femmine 5,5%). Il fenomeno ha evidenziato, inoltre, una trasversalità,che coinvolge tutte le fasce di età, con una priorità per 31/36 quelle tra i 20 e i 40 anni. I soggetti indagati sono maggiormente single (37%), ma anche coniugati (31%). La trasversalità del fenomeno si riscontra anche a livello territoriale: i soggetti indagati provengono da ogni tipo di città e da tutte le regioni del territorio italiano in percentuali simili. In genere si è di fronte a soggetti dal titolo di studio medio-alto: proprio in questa categoria di popolazione risiede la percentuale più alta di frequentatori di Internet. Le vittime preferite del “mostro” sono ragazzine di età compresa tra 12 e 14 anni, che avvicina in maniera subdola e ‘innocente’. Rispetto infine al dato dei minori autori di reati sessuali, analizzando i Flussi di utenza dei Servizi della Giustizia Minorile (DGM) del 2009 si evince che nella maggior parte dei casi, i minorenni entrano in contatto con i servizi della giustizia per reati contro il patrimonio, mentre i reati contro la persona, tra cui quelli di tipo sessuale, rappresentano il 7% del totale (tabella 7). Tabella 7. Reati a carico dei soggetti transitati nei Centri di Prima Accoglienza nell’anno 2009, secondo nazionalità e sesso REATI italiani Stranieri Totale CONTRO LA PERSONA Omicidio15 Violenze sessuali m 125 30 18 f - mf 125 30 18 m 56 10 12 f 4 1 mf 60 10 13 m 181 40 30 f 4 1 mf 185 40 31 Atti sessuali con minorenne - - - 1 - 1 1 - 1 Lesioni personali volontarie Lesioni personali colpose Sequestro di persona Violenza privata e minacce Altro contro la persona CONTRO FAMIGLIA E MORALITÀ PUBBLICA Atti osceni Istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione CONTRO IL PATRIMONIO16 ALTRI REATI17 TOTALE 31 29 5 5 7 1 - 31 29 5 5 7 1 16 10 4 3 3 1 1 1 1 17 11 5 3 4 47 39 9 5 10 4 1 1 1 1 48 40 10 5 10 5 1 - - 1 - 3 1 4 1 3 1 1 4 932 629 1.687 28 24 52 960 653 1.739 536 170 765 214 9 228 750 179 993 1468 799 2452 242 33 280 1710 832 2732 Fonte: Dipartimento per la Giustizia Minorile, Flussi di utenza dei Servizi della Giustizia Minorile, 2009. 15 La categorizzazione di “omicidio”comprende i reati 5di: omicidio volontario, omicidio volontario tentato, omicidio preterintenzionale e omicidio colposo7. 16 Questa categoria comprende i reati di: estorsione, rapina, ricettazione, furto, danni a cose, animali e terreni, appropriazione indebita. 17 Questa categoria comprende i reati di: violazione della legge sugli stupefacenti, violenza, resistenza e oltraggio a P.U., detenzione e porto abusivo di armi, guida senza patente e altri delitti non indicati dalla fonte ufficiale. 32/36 Bibliografia AAVV. 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Adolscents (14-18) Paedophile Pornography Group sex crime X X X X X Paedophile Adult Adolscents (14-18) X X X - X X - RECLUSIONE E SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 600bis - Prostituzione minorile: da 6 mesi a 12 anni e multa da €5.164 a €154.937. Art. 600ter - Pornografia minorile: da 1 a 12 anni e con la multa da € 1.549 a € 258. Art. 600quater - Detenzione di materiale pornografico: reclusione fino a 3 anni e con la multa non inferiore a €1.549. Art.600quinquies -Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: da 6 a 12 anni e multa fino a 300 milioni. - Adult - X X - - RECLUSIONE Art. 572 c.p. reclusione da uno a venti anni X X X X X - - - - X X - - - - X X X X - RECLUSIONE Art. 600 - Riduzione in schiavitù: da 8 a 20 anni. - TITLE OF LAW CRIMES L 354/75 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” L663/86 “Modifiche alla legge sull’ordina- mento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” L. 66/96 "Norme sulla violenza sessuale” L. 269/98 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù". Circolare 070100/00 DPR 230/00 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” L 154/01 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" D.I. del 14.10.02 Protocollo del Ministero della Giustizia con la Regione Calabria (2003) L 238/03 “Misure contro la tratta delle persone”, D.M. del 06.08.03 Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Interno e Telefono Azzurro (2004) Adult Adolscents (14-18) Group sex crime Paedophile Adult Adolscents (14-18) sex crimes Adult Adolscents (14-18) 35/36 DOPO IL 2005 L 38/06 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” Adult Paedophile Pornography Group sex crime - X X - - L 41/09 "Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia Protocollo di Intesa tra Policlinico “Tor Vergata” e Telefono Rosa (2009) DL 11/09 convertito in L. 38/09 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” Adult Paedophile Pornography Adult Violenza domestica Adult Adolscents (1418) Group sex crime Paedophile Stalking Adult Adolscents (1418) Group sex crime Paedophile Pornography Grooming - - X X - RECLUSIONE e SANZIONE AMMINISTRATIVA Art. 600ter - Pornografia minorile: da 3 a 12 anni e con la multa da € 1.549 a € 258.228. Art. 600quater: Pornografia virtuale: la pena è diminuita di un terzo - - - X X - _ - X X X - RECLUSIONE E AMMONIMENTI Art. 612-bis (Atti persecutori). - da sei mesi a quattro anni Art. 9 (Modifiche al codice di procedura penale): Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa X X X X - - Adult Adolscents (1418) sex crimes X X X X X - DDL 1969/10 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" Protocollo operativo regionale tra Regione Toscana, PRAP Toscana, CGM (2010) 36/36